Regolamento per la semplificazione di adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle
imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (GU
n. 28 del 3-2-2012)
argomento:
·
Legislazione
Categoria:
·
Acqua - Inquinamento idrico
·
Inquinamento acustico
Provvedimento:
Decreto del Presidente della Repubblica
Numero:
227
Tipo:
·
Nazionale
Organo emanante:
Presidente della Repubblica
Data:
19/10/2011
Pubblicato su:
Gazzetta Ufficiale
Numero pubblicazione:
28
Data pubblicazione:
03/02/2012
Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011,
n. 227
Regolamento per la semplificazione di adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle
imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
(GU n. 28 del 3-2-2012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Visti i regolamenti (CE) n. 363/2004 e n. 364/2004
recanti modifiche rispettivamente al regolamento (CE) n.
68/2001 e al regolamento (CE) n. 70/2001, che in
allegato riportano, ai fini della definizione delle
piccole e medie imprese, l'estratto della
raccomandazione 2003/361/CE;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
Visti gli articoli 25 e 38 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n.133;
Visto l'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive
in data 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante
adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di
individuazione di piccole e medie imprese ed, in
particolare, l'articolo 2;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;
Sentite le associazioni imprenditoriali;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 19 maggio 2011;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la
semplificazione normativa, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare;
E m a n a
il seguente regolamento:
Capo I
Ambito di riferimento
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle categorie di
imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro
delle attivita' produttive in data 18 aprile 2005. Le
imprese attestano l'appartenenza a tali categorie
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi dell'articolo 46 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Capo II
Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue
Art. 2
Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e
dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, sono assimilate alle acque reflue
domestiche:
a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo
presentano le caratteristiche qualitative e quantitative
di cui alla tabella 1 dell'Allegato A;
b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si
svolgono attivita' di produzione di beni e prestazione
di servizi i cui scarichi terminali provengono
esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
c) le acque reflue provenienti dalle categorie di
attivita' elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con
le limitazioni indicate nella stessa tabella.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101,
comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si
applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1.
Capo II
Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue
Art. 3
Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque
reflue industriali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del
rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico,
almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si
siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti
della autorizzazione gia' concessa, presenta
all'autorita' competente un'istanza corredata di
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate:
a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico
intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di
sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella
precedente autorizzazione o se, non esplicitato in
questa ultima, nella relativa istanza;
b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la
capacita' di produzione;
c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le
relative quantita';
d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque
reflue e le relative caratteristiche tecniche;
e) la localizzazione dello scarico.
2. La modalita' semplificata di rinnovo
dell'autorizzazione di cui al comma 1 non si applica per
gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui
all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
Capo III
Disposizioni in materia di inquinamento acustico
Art. 4
Semplificazione della documentazione di impatto acustico
1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la
documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4,
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attivita' a
bassa rumorosita' elencate nell'Allegato B, fatta
eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie,
trattorie, bar, mense, attivita' ricreative,
agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da
gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino
impianti di diffusione sonora ovvero
svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di
musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi e'
fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di
previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8,
comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta
ferma la facolta' di fare ricorso alla dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo
8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non
vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui
al comma 2.
2. Per le attivita' diverse da quelle indicate nel comma
1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai
limiti stabiliti dal documento di classificazione
acustica del territorio comunale di riferimento ovvero,
ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione
di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26
ottobre 1995, n. 447, puo' essere resa mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai
sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre
1995, n. 447.
3. In tutti i casi in cui le attivita' comportino
emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal
documento di classificazione acustica del territorio
comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato
adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 14 novembre 1997, e' fatto obbligo di
presentare la documentazione di cui all'articolo 8,
comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
predisposta da un tecnico competente in acustica.
Capo IV
Disposizioni attuative
Art. 5
Sportello unico per le attivita' produttive
1. Le imprese presentano le istanze di autorizzazione,
la documentazione, le dichiarazioni e le altre
attestazioni richieste in materia ambientale
esclusivamente per via telematica allo Sportello unico
per le attivita' produttive competente per territorio,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione
normativa, previa intesa con la Conferenza Unificata, e'
adottato un modello semplificato e unificato per la
richiesta di autorizzazione.
Art. 6
Monitoraggio
1. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dello sviluppo economico e i
Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione
e per la semplificazione normativa, in collaborazione
con la Conferenza Unificata e con il coinvolgimento
delle associazioni imprenditoriali, predispongono forme
di monitoraggio sull'attuazione del presente
regolamento.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,
le amministrazioni interessate provvedono con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 ottobre 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione
Calderoli,Ministro per la semplificazione normativa
Romani, Ministro per lo sviluppo economico
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del Mare
Visto, il Guardasigilli: Palma
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1,
foglio n. 187
Allegato A
(previsto dall'articolo 2)
Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche
Tabella 1.
|
Parametro/sostanza |
Unità di
misura |
Valore
limite di
emissione |
1 |
Portata |
mc/giorno |
≤15 |
2 |
pH |
|
5,5-9,5 |
3 |
Temperatura |
C° |
≤ 30 |
4 |
Colore |
|
Non
percettibile
con
diluizione
1 : 40 |
5 |
Materiali grossolani |
|
Assenti |
6 |
Solidi Sospesi Totali |
mg/l |
≤ 700 |
7 |
BOD5 (come ossigeno) |
mg/l |
≤ 300 |
8 |
COD (come ossigeno) |
mg/l |
≤700 |
9 |
Rapporto COD / BOD5 |
|
≤ 2,2 |
10 |
Fosforo totale (come P) |
mg/l |
≤ 30 |
11 |
Azoto ammoniacale (come NH4) |
mg/l |
≤ 50 |
12 |
Azoto nitroso (come N) |
mg/l |
≤ 0,6 |
13 |
Azoto nitrico (come N) |
mg/l |
≤ 30 |
14 |
Grassi e oli animali/vegetali |
mg/l |
≤ 40 |
15 |
Tensioattivi |
mg/l |
≤20 |
Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano
presenti, valgono i valori limite previsti alla Tabella
3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile
2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali.
Tabella 2.
Attività che generano acque reflue assimilate alle acque
reflue domestiche
|
ATTIVITA’ |
1 |
Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi
turistici, residence,
agriturismi, campeggi, locande e simili |
2 |
Attività ristorazione (anche self-service),
mense, trattorie, rosticcerie,
friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie
con cucina |
3 |
Attività ricreativa |
4 |
Attività turistica non ricettiva |
5 |
Attività sportiva |
6 |
Attività culturale |
7 |
Servizi di intermediazione monetaria,
finanziaria, e immobiliare |
8 |
Attività informatica |
9 |
Laboratori di parrucchiera barbiere e istituti
di bellezza con un consumo
idrico giornaliero inferiore a 1 m3 al momento
di massima attività |
10 |
Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici
ad acqua analoghe a quelle
di uso domestico e che effettivamente trattino
non più di 100 kg di
biancheria al giorno |
11 |
Attività di vendita al dettaglio di generi
alimentari, bevande e tabacco o
altro commercio al dettaglio |
12 |
Laboratori artigianali per la produzione di
dolciumi, gelati, pane. Biscotti
e prodotti alimentari freschi, con un consumo
idrico giornaliero inferiore
a 5 mc nel periodo di massima attività. |
13 |
Grandi magazzini, solamente se avviene la
vendita di beni con esclusione
di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria,
attività di lavanderia e in
assenza di grandi aree di parcheggio |
14 |
Bar, caffé, gelaterie (anche con intrattenimento
spettacolo), enotechebottiglierie
con somministrazione |
15 |
Asili nido, istruzione primaria e secondaria dì
primo e secondo grado,
istruzione universitaria |
16 |
Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale
giochi e biliardi e simili |
17 |
Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e
fluviali). |
18 |
Servizi dei centri e stabilimenti per il
benessere fisico e l’igiene della
persona |
19 |
Piscine - Stabilimenti idropinici ed
idrotermali, escluse le acque di contro
lavaggio dei filtri non preventivamente
trattate. |
20 |
Vendita al minuto di generi di cura della
persona |
21 |
Palestre |
22 |
Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai
settori lattiero-caseario,
vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano
quantitativi di acque reflue
non superiori a 4000 m3/anno e quantitativi di
azoto, contenuti in dette
acque a monte della fase di stoccaggio, non
superiori a 1000 kg/anno. |
23 |
Ambulatori medici studi veterinari o simili,
purché sprovvisti di
laboratori dì analisi e ricerca |
24 |
Ospedali, case o istituti di cura, residenze
socio-assistenziali e
riabilitative con un numero di posti letto
inferiore a 50, purché sprovvisti
di laboratori di analisi e ricerca. |
25 |
Conservazione, lavaggio, confezionamento, di
prodotti agricoli e altre
attività dei servizi
connessi alla agricoltura svolti per conto terzi
esclusa trasformazione. |
26 |
Macellerie sprovviste del reparto di
macellazione |
27 |
Agenzie di viaggio |
28 |
Call center |
29 |
Attività di intermediazione assicurativa |
30 |
Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria,
orologeria |
31 |
Riparazione di beni di consumo |
32 |
Ottici |
33 |
Studi audio video registrazioni |
34 |
Laboratori artigianali di sartoria e
abbigliamento senza attività di
lavaggi, tintura e finissaggio. |
35 |
Liuteria. |
Allegato B
(previsto dall'articolo 4)
Categorie di attività di cui all’articolo 4, comma 1
1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica
(ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da
asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche,
quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi
circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività
di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze
socio-assistenziali e riabilitative con un numero di
posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di
laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di
dolciumi.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di
biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti
alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura
di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento
senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria,
bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria,
bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.
|