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LEGGE 15 febbraio 2012, n. 12-Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalita' informatica.

 

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testo in vigore dal: 9-3-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche al codice penale in materia di confisca obbligatoria dei

beni informatici o telematici utilizzati per la commissione di

reati informatici

1. All'articolo 240 del codice penale sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al secondo comma, dopo il numero 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che

risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la

commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater,

615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies,

617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e

640-quinquies»;

b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:

«Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del

capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo

strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al

reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si

applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle

parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

Art. 2

Destinazione dei beni informatici o telematici sequestrati o

confiscati in quanto utilizzati per la commissione di reati

informatici

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271, dopo l'articolo 86 e' inserito il seguente:

«Art. 86-bis. - (Destinazione dei beni informatici o telematici

sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei

reati di cui agli articoli 473, 474, 615-ter, 615-quater,

615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies,

617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e

640-quinquies del codice penale). - 1. I beni e gli strumenti

informatici o telematici oggetto di sequestro che, a seguito di

analisi tecnica forense, risultino essere stati in tutto o in parte

utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473,

474, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter,

617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater,

635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice penale sono

affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale con

facolta' d'uso, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi

di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di

contrasto ai crimini informatici, ovvero ad altri organi dello Stato

per finalita' di giustizia.

2. I beni e gli strumenti di cui al comma 1, ove acquisiti dallo

Stato a seguito di procedimento definitivo di confisca, sono

assegnati alle amministrazioni che ne facciano richiesta e che ne

abbiano avuto l'uso ovvero, ove non vi sia stato un precedente

affidamento in custodia giudiziale, agli organi di polizia che ne

facciano richiesta per l'impiego in attivita' di contrasto ai crimini

informatici ovvero ad altri organi dello Stato per finalita' di

giustizia».

Art. 3

Destinazione dei beni informatici o telematici confiscati in quanto

utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II,

titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale

1. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo il comma

9 e' inserito il seguente:

«9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in quanto

utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo

XII, capo III, sezione I, del codice penale sono assegnati agli

organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del

comma 9».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 febbraio 2012

 

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