testo in vigore dal: 9-3-2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche al codice penale in materia di confisca
obbligatoria dei
beni informatici o telematici utilizzati per la
commissione di
reati informatici
1. All'articolo 240 del codice penale sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) al secondo comma, dopo il numero 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o
telematici che
risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati
per la
commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter,
615-quater,
615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater,
617-quinquies,
617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies,
640-ter e
640-quinquies»;
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e
1-bis del
capoverso precedente non si applicano se la cosa o il
bene o lo
strumento informatico o telematico appartiene a persona
estranea al
reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso
precedente si
applica anche nel caso di applicazione della pena su
richiesta delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale».
Art. 2
Destinazione dei beni informatici o telematici
sequestrati o
confiscati in quanto utilizzati per la commissione di
reati
informatici
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio
1989, n. 271, dopo l'articolo 86 e' inserito il
seguente:
«Art. 86-bis. - (Destinazione dei beni informatici o
telematici
sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la
commissione dei
reati di cui agli articoli 473, 474, 615-ter,
615-quater,
615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater,
617-quinquies,
617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies,
640-ter e
640-quinquies del codice penale). - 1. I beni e gli
strumenti
informatici o telematici oggetto di sequestro che, a
seguito di
analisi tecnica forense, risultino essere stati in tutto
o in parte
utilizzati per la commissione dei reati di cui agli
articoli 473,
474, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis,
617-ter,
617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter,
635-quater,
635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice penale
sono
affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia
giudiziale con
facolta' d'uso, salvo che vi ostino esigenze
processuali, agli organi
di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in
attivita' di
contrasto ai crimini informatici, ovvero ad altri organi
dello Stato
per finalita' di giustizia.
2. I beni e gli strumenti di cui al comma 1, ove
acquisiti dallo
Stato a seguito di procedimento definitivo di confisca,
sono
assegnati alle amministrazioni che ne facciano richiesta
e che ne
abbiano avuto l'uso ovvero, ove non vi sia stato un
precedente
affidamento in custodia giudiziale, agli organi di
polizia che ne
facciano richiesta per l'impiego in attivita' di
contrasto ai crimini
informatici ovvero ad altri organi dello Stato per
finalita' di
giustizia».
Art. 3
Destinazione dei beni informatici o telematici
confiscati in quanto
utilizzati per la commissione dei delitti di cui al
libro II,
titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale
1. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146,
dopo il comma
9 e' inserito il seguente:
«9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in
quanto
utilizzati per la commissione dei delitti di cui al
libro II, titolo
XII, capo III, sezione I, del codice penale sono
assegnati agli
organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l'uso
ai sensi del
comma 9».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 2012 |