GU n. 42 del 20-2-2012
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto
dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del
testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del
medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,
trascritte nelle
note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione
sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni
(( ... )).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate
dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a
quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Modifiche al codice di procedura penale
(( 01. All'articolo 386, comma 4, del codice di
procedura penale
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo
quanto previsto
dall'articolo 558.». ))
1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono
apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Se il
pubblico
ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto
a sua
disposizione, lo puo' presentare direttamente
all'udienza, in stato
di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio,
entro
quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio
di convalida
le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.»;
(( b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi
di cui
ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che
l'arrestato sia
custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1
dell'articolo 284.
In caso di mancanza, indisponibilita' o inidoneita' di
tali luoghi, o
quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui e'
stato
eseguito l'arresto, o in caso di pericolosita'
dell'arrestato, il
pubblico ministero dispone che sia custodito presso
idonee strutture
nella disponibilita' degli ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria
che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in
consegna
l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilita' o
inidoneita' di
tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni
di necessita'
o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto
motivato che
l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del
luogo dove
l'arresto e' stato eseguito ovvero, se ne possa derivare
grave
pregiudizio per le indagini, presso altra casa
circondariale vicina.
4-ter. Nei casi previsti dall'articolo 380, comma 2,
lettere
e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che
l'arrestato sia
custodito presso idonee strutture nella disponibilita'
degli
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno
eseguito
l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. Si
applica la
disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo. ))
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio
1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 123 e' sostituito dal seguente: «Art. 123.
(Luogo
di svolgimento dell'udienza di convalida e
dell'interrogatorio del
detenuto) - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 121,
nonche' dagli
artt. 449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di
convalida si svolge
nel luogo dove l'arrestato o il fermato e' custodito ((
salvo che nel
caso di custodia nel proprio domicilio o altro luogo di
privata
dimora )). Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio
della
persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di
detenzione.
Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di
necessita' o di
urgenza il giudice con decreto motivato puo' disporre il
trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto
per la
comparizione davanti a se'. (( Il procuratore capo della
Repubblica
predispone le necessarie misure organizzative per
assicurare il
rispetto dei termini di cui all'articolo 558 del codice.
»; ))
b. (soppressa).
(( b-bis) all'articolo 146-bis, il comma 1-bis e'
sostituito dal
seguente:
1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la
partecipazione al
dibattimento avviene a distanza anche quando si procede
nei confronti
di detenuto al quale sono state applicate le misure di
cui
all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio
1975, n. 354, e
successive modificazioni, nonche', ove possibile, quando
si deve
udire, in qualita' di testimone, persona a qualunque
titolo in stato
di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo,
in
quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del
giudice;
1-bis. Qualora la persona in stato di arresto o di fermo
necessiti di assistenza medica o psichiatrica la presa
in carico
spetta al Servizio sanitario nazionale, ai sensi del
decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008,
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008. ))
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e
delle
finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno,
e'
individuata la quota di risorse da trasferire dallo
stato di
previsione del Ministero della giustizia allo stato di
previsione del
Ministero dell'interno ai fini del ristoro delle spese
sostenute in
applicazione degli articoli 1 e 2 del presente
decreto.».
(( Art. 2-bis
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia
di visite
agli istituti penitenziari e alle camere di sicurezza.
1. Al capo I del titolo II della legge 26 luglio 1975,
n. 354, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, primo comma, dopo la lettera l-bis),
e'
inserita la seguente: «l-ter) i membri del Parlamento
europeo»;
b) dopo l'articolo 67, e' aggiunto il seguente: «Art.
67-bis. -
(Visite alle camere di sicurezza). - 1. Le disposizioni
di cui
all'articolo 67 si applicano anche alle camere di
sicurezza.». ))
(( Art. 2-ter
Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23
febbraio 2006, n.
109, in materia di illeciti disciplinari dei magistrati.
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23
febbraio
2006, n. 109, dopo la lettera gg), e' aggiunta la
seguente: « gg-bis)
l'inosservanza dell'articolo 123 delle norme di
attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. ))
Art. 3
Modifiche alla legge 26 novembre 2010, n. 199
(( 1. Alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel titolo della legge, le parole: "ad un anno" sono
sostituite dalle seguenti: "a diciotto mesi";
b) all'articolo 1, nella rubrica e nei commi 1, 3 e 4,
la parola:
"dodici", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente:
"diciotto"
e, nel comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il
magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo sulla
richiesta se
gia' dispone delle informazioni occorrenti";
c) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "condannati
in
esecuzione penale esterna", sono inserite le seguenti:
"e in merito
al numero dei detenuti e alla tipologia dei reati a cui
si applica il
beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena
detentiva. ))
(( Art. 3-bis
Norme in materia di riparazione
per l'ingiusta detenzione
1. Le disposizioni dell'articolo 314 del codice di
procedura penale
si applicano anche ai procedimenti definiti
anteriormente alla data
di entrata in vigore del medesimo codice, con sentenza
passata in
giudicato dal 1° luglio 1988.
2. Ai fini di cui al comma 1, il termine per la
proposizione della
domanda di riparazione e' di sei mesi e decorre dalla
data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente
decreto. La domanda
di riparazione resta impregiudicata dall'eventuale
precedente rigetto
che sia stato determinato dalla inammissibilita' della
stessa in
ragione della definizione del procedimento in epoca
anteriore alla
data di entrata in vigore del codice di procedura penale
vigente.
3. Il diritto alla riparazione di cui al comma 1 non e'
comunque
trasmissibile agli eredi.
4. Ai fini della determinazione del risarcimento, per il
periodo
intercorrente tra il 1° luglio 1988 e la data di entrata
in vigore
del vigente codice di procedura penale, si applicano i
commi 2 e 3
dell'articolo 315 del medesimo codice.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma
1, pari a
5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307,
relativa al Fondo per gli interventi strutturali di
politica
economica. ))
(( Art. 3-ter
Disposizioni per il definitivo superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari
1. Il termine per il completamento del processo di
superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari gia' previsto
dall'allegato C
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio
2008, e dai
conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata
ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, nelle
sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13
ottobre 2011,
secondo le modalita' previste dal citato decreto e dai
successivi
accordi e fatto salvo quanto stabilito nei commi
seguenti, e' fissato
al 1° febbraio 2013.
2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non
regolamentare
del Ministro della salute, adottato di concerto con il
Ministro della
giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281,
sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal
decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio
1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e
organizzativi,
anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi
alle strutture
destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le
misure di
sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario e
dell'assegnazione a casa di cura e custodia.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' adottato nel rispetto
dei
seguenti criteri:
a) esclusiva gestione sanitaria all'interno delle
strutture;
b) attivita' perimetrale di sicurezza e di vigilanza
esterna, ove
necessario in relazione alle condizioni dei soggetti
interessati, da
svolgere nel limite delle risorse umane, strumentali e
finanziarie
disponibili a legislazione vigente;
c) destinazione delle strutture ai soggetti provenienti,
di
norma, dal territorio regionale di ubicazione delle
medesime.
4. A decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza
del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e
dell'assegnazione a
casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente
all'interno
delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo
restando che le
persone che hanno cessato di essere socialmente
pericolose devono
essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul
territorio, dai
Dipartimenti di salute mentale.
5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1,
in deroga
alle disposizioni vigenti relative al contenimento della
spesa di
personale, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano,
comprese anche quelle che hanno sottoscritto i piani di
rientro dai
disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione
del Ministro
della salute assunta di concerto con il Ministro per la
pubblica
amministrazione e la semplificazione e del Ministro
dell'economia e
delle finanze, possono assumere personale qualificato da
dedicare
anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati
al recupero e
reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti
dagli
ospedali psichiatrici giudiziari.
6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla
attuazione del
presente articolo, limitatamente alla realizzazione e
riconversione
delle strutture, e' autorizzata la spesa di 120 milioni
di euro per
l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le
predette risorse
sono assegnate alle regioni e province autonome mediante
la procedura
di attuazione del programma straordinario di
investimenti di cui
all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Agli
oneri
derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60
milioni di euro
per l'anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse
di cui al
citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad
ulteriori 60
milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente
riduzione
del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies del
decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9
aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni di euro per
l'anno 2013,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 32,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per
l'esercizio
delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli oneri
derivanti dal
comma 5, e' autorizzata la spesa nel limite massimo
complessivo di 38
milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro
annui a
decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal
presente comma si
provvede:
a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2012,
mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle
spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera
b), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero
degli affari
esteri;
b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2012,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui
all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244;
c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 24
milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2013, mediante
riduzione degli
stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui
all'articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.
196, dei
programmi del Ministero della giustizia.
8. Il Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9
dell'intesa
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di
Bolzano del 23 marzo 2005, provvede al monitoraggio e
alla verifica
dell'attuazione del presente articolo.
9. Nell'ipotesi di mancato rispetto, da parte delle
regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, del termine di
cui al comma
1, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e
nel rispetto
dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il
Governo
provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena
esecuzione a
quanto previsto dal comma 4.
10. A seguito dell'attuazione del presente articolo la
destinazione
dei beni immobili degli ex ospedali psichiatrici
giudiziari e'
determinata d'intesa tra il Dipartimento
dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia, l'Agenzia
del demanio e
le regioni ove gli stessi sono ubicati. ))
Art. 4
Integrazione delle risorse finanziarie per il
potenziamento, la
ristrutturazione e la messa a norma delle strutture
carcerarie.
1. Al fine di (( fronteggiare )) il sovrappopolamento
degli
istituti presenti sul territorio nazionale, per l'anno
2011, e'
autorizzata la spesa di euro 57.277.063 per le esigenze
connesse
all'adeguamento, potenziamento e alla messa a norma
delle
infrastrutture penitenziarie.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui
all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio
1985, n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto
per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Art. 5
Copertura finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni del presente
decreto, con
esclusione dell'articolo 4, si provvede mediante
l'utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello
Stato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di
bilancio per l'attuazione del presente decreto.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per
la conversione
in legge. |