Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 211-Testo del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 coordinato con la legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 9 ( recante: «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.».

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 


 

GU n. 42 del 20-2-2012


 

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,

al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del

decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di

conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle

note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti

legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate

con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

Art. 1

Modifiche al codice di procedura penale

(( 01. All'articolo 386, comma 4, del codice di procedura penale

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto

dall'articolo 558.». ))

1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Se il pubblico

ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua

disposizione, lo puo' presentare direttamente all'udienza, in stato

di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro

quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida

le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.»;

(( b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui

ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia

custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284.

In caso di mancanza, indisponibilita' o inidoneita' di tali luoghi, o

quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui e' stato

eseguito l'arresto, o in caso di pericolosita' dell'arrestato, il

pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture

nella disponibilita' degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria

che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna

l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilita' o inidoneita' di

tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessita'

o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che

l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove

l'arresto e' stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave

pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina.

4-ter. Nei casi previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere

e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia

custodito presso idonee strutture nella disponibilita' degli

ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito

l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. Si applica la

disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo. ))

Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 123 e' sostituito dal seguente: «Art. 123. (Luogo

di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del

detenuto) - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 121, nonche' dagli

artt. 449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge

nel luogo dove l'arrestato o il fermato e' custodito (( salvo che nel

caso di custodia nel proprio domicilio o altro luogo di privata

dimora )). Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della

persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione.

Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessita' o di

urgenza il giudice con decreto motivato puo' disporre il

trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la

comparizione davanti a se'. (( Il procuratore capo della Repubblica

predispone le necessarie misure organizzative per assicurare il

rispetto dei termini di cui all'articolo 558 del codice. »; ))

b. (soppressa).

(( b-bis) all'articolo 146-bis, il comma 1-bis e' sostituito dal

seguente:

1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al

dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti

di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui

all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e

successive modificazioni, nonche', ove possibile, quando si deve

udire, in qualita' di testimone, persona a qualunque titolo in stato

di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in

quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice;

1-bis. Qualora la persona in stato di arresto o di fermo

necessiti di assistenza medica o psichiatrica la presa in carico

spetta al Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008. ))

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il

Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle

finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e'

individuata la quota di risorse da trasferire dallo stato di

previsione del Ministero della giustizia allo stato di previsione del

Ministero dell'interno ai fini del ristoro delle spese sostenute in

applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto.».

(( Art. 2-bis

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite

agli istituti penitenziari e alle camere di sicurezza.

1. Al capo I del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, primo comma, dopo la lettera l-bis), e'

inserita la seguente: «l-ter) i membri del Parlamento europeo»;

b) dopo l'articolo 67, e' aggiunto il seguente: «Art. 67-bis. -

(Visite alle camere di sicurezza). - 1. Le disposizioni di cui

all'articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza.». ))

(( Art. 2-ter

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n.

109, in materia di illeciti disciplinari dei magistrati.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio

2006, n. 109, dopo la lettera gg), e' aggiunta la seguente: « gg-bis)

l'inosservanza dell'articolo 123 delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. ))

Art. 3

Modifiche alla legge 26 novembre 2010, n. 199

(( 1. Alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) nel titolo della legge, le parole: "ad un anno" sono

sostituite dalle seguenti: "a diciotto mesi";

b) all'articolo 1, nella rubrica e nei commi 1, 3 e 4, la parola:

"dodici", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "diciotto"

e, nel comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il

magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta se

gia' dispone delle informazioni occorrenti";

c) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "condannati in

esecuzione penale esterna", sono inserite le seguenti: "e in merito

al numero dei detenuti e alla tipologia dei reati a cui si applica il

beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena detentiva. ))

(( Art. 3-bis

Norme in materia di riparazione

per l'ingiusta detenzione

1. Le disposizioni dell'articolo 314 del codice di procedura penale

si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data

di entrata in vigore del medesimo codice, con sentenza passata in

giudicato dal 1° luglio 1988.

2. Ai fini di cui al comma 1, il termine per la proposizione della

domanda di riparazione e' di sei mesi e decorre dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda

di riparazione resta impregiudicata dall'eventuale precedente rigetto

che sia stato determinato dalla inammissibilita' della stessa in

ragione della definizione del procedimento in epoca anteriore alla

data di entrata in vigore del codice di procedura penale vigente.

3. Il diritto alla riparazione di cui al comma 1 non e' comunque

trasmissibile agli eredi.

4. Ai fini della determinazione del risarcimento, per il periodo

intercorrente tra il 1° luglio 1988 e la data di entrata in vigore

del vigente codice di procedura penale, si applicano i commi 2 e 3

dell'articolo 315 del medesimo codice.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a

5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,

relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica

economica. ))

(( Art. 3-ter

Disposizioni per il definitivo superamento

degli ospedali psichiatrici giudiziari

1. Il termine per il completamento del processo di superamento

degli ospedali psichiatrici giudiziari gia' previsto dall'allegato C

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, e dai

conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi

dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle

sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011,

secondo le modalita' previste dal citato decreto e dai successivi

accordi e fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti, e' fissato

al 1° febbraio 2013.

2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non regolamentare

del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della

giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai

sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del

Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio

1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi,

anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture

destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di

sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e

dell'assegnazione a casa di cura e custodia.

3. Il decreto di cui al comma 2 e' adottato nel rispetto dei

seguenti criteri:

a) esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture;

b) attivita' perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove

necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati, da

svolgere nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente;

c) destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di

norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime.

4. A decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del

ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a

casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno

delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo restando che le

persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono

essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai

Dipartimenti di salute mentale.

5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, in deroga

alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di

personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

comprese anche quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai

disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro

della salute assunta di concerto con il Ministro per la pubblica

amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e

delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare

anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e

reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli

ospedali psichiatrici giudiziari.

6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del

presente articolo, limitatamente alla realizzazione e riconversione

delle strutture, e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per

l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse

sono assegnate alle regioni e province autonome mediante la procedura

di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui

all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Agli oneri

derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro

per l'anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di cui al

citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori 60

milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10

febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2013,

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32,

comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio

delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli oneri derivanti dal

comma 5, e' autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 38

milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma si

provvede:

a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012,

mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese

rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge

31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero degli affari

esteri;

b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012,

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 24 milioni di

euro annui a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione degli

stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21,

comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei

programmi del Ministero della giustizia.

8. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei

livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano del 23 marzo 2005, provvede al monitoraggio e alla verifica

dell'attuazione del presente articolo.

9. Nell'ipotesi di mancato rispetto, da parte delle regioni e delle

province autonome di Trento e di Bolzano, del termine di cui al comma

1, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto

dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Governo

provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a

quanto previsto dal comma 4.

10. A seguito dell'attuazione del presente articolo la destinazione

dei beni immobili degli ex ospedali psichiatrici giudiziari e'

determinata d'intesa tra il Dipartimento dell'amministrazione

penitenziaria del Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e

le regioni ove gli stessi sono ubicati. ))

Art. 4

Integrazione delle risorse finanziarie per il potenziamento, la

ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie.

1. Al fine di (( fronteggiare )) il sovrappopolamento degli

istituti presenti sul territorio nazionale, per l'anno 2011, e'

autorizzata la spesa di euro 57.277.063 per le esigenze connesse

all'adeguamento, potenziamento e alla messa a norma delle

infrastrutture penitenziarie.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,

relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 5

Copertura finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, con

esclusione dell'articolo 4, si provvede mediante l'utilizzo delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello

Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a

provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di

bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici