Avv. Paolo Nesta


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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212 Testo del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 coordinato con la legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (recante: («Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile.» )

 

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GU n. 42 del 20-2-2012

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle

disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate

dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate

con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

Art. 1

Finalita' e definizioni

(Soppresso).

Art. 2

Presupposti di ammissibilita'

(Soppresso).

Art. 3

Contenuto dell'accordo

(Soppresso).

Art. 4

Deposito della proposta di accordo

(Soppresso).

Art. 5

Procedimento

(Soppresso).

Art. 6

Raggiungimento dell'accordo

(Soppresso).

Art. 7

Omologazione dell'accordo

(Soppresso).

Art. 8

Esecuzione dell'accordo

(Soppresso).

Art. 9

Impugnazione e risoluzione dell'accordo

(Soppresso).

Art. 10

Organismi di composizione della crisi

(Soppresso).

Art. 11

Disposizioni transitorie

(Soppresso).

Art. 12

Modifiche alla disciplina della mediazione

(Soppresso).

Art. 13

Modifiche al codice di procedura civile

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46» sono

sostituite dalle seguenti: « (( euro 1.100 )) »;

b) all'articolo 91, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese,

competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il

valore della domanda.»;

(( b-bis) all'articolo 769, dopo il terzo comma, e' aggiunto il

seguente:

«Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario puo' essere

chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio

designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di

designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.». ))

(( Art. 14

Modifica alla legge 12 novembre 2011, n. 183

1. L'articolo 26 della legge 12 novembre 2011,n. 183, è abrogato.))

Art. 15

Proroga dei magistrati onorari

1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio

1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2011» sono

sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2012».

2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato

scade il 31 dicembre 2011 e per i quali non e' consentita

un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo

42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al

regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici di pace il

cui mandato scade entro il 31 dicembre 2012 e per i quali non e'

consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto

dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e

successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio

delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2012, fino alla

riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre

il 31 dicembre 2012.

Art. 16

Modifiche alla disciplina delle societa' di capitali

1. All'articolo 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) (soppressa)

b) dopo il comma 13, e' inserito il seguente: «13-bis. Nelle

societa' a responsabilita' limitata, i collegi sindacali nominati

entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza

naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati.».

2. (soppresso).

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

 

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