GU n. 42 del 20-2-2012
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto
dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del
testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le
modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il
valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione
sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni
(( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate
dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a
quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Finalita' e definizioni
(Soppresso).
Art. 2
Presupposti di ammissibilita'
(Soppresso).
Art. 3
Contenuto dell'accordo
(Soppresso).
Art. 4
Deposito della proposta di accordo
(Soppresso).
Art. 5
Procedimento
(Soppresso).
Art. 6
Raggiungimento dell'accordo
(Soppresso).
Art. 7
Omologazione dell'accordo
(Soppresso).
Art. 8
Esecuzione dell'accordo
(Soppresso).
Art. 9
Impugnazione e risoluzione dell'accordo
(Soppresso).
Art. 10
Organismi di composizione della crisi
(Soppresso).
Art. 11
Disposizioni transitorie
(Soppresso).
Art. 12
Modifiche alla disciplina della mediazione
(Soppresso).
Art. 13
Modifiche al codice di procedura civile
1. Al codice di procedura civile sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 82, primo comma, le parole: «euro
516,46» sono
sostituite dalle seguenti: « (( euro 1.100 )) »;
b) all'articolo 91, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le
spese,
competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono
superare il
valore della domanda.»;
(( b-bis) all'articolo 769, dopo il terzo comma, e'
aggiunto il
seguente:
«Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario
puo' essere
chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa
direttamente al notaio
designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza
di
designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.». ))
(( Art. 14
Modifica alla legge 12 novembre 2011, n. 183
1. L'articolo 26 della legge 12 novembre 2011,n. 183, è
abrogato.))
Art. 15
Proroga dei magistrati onorari
1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo
19 febbraio
1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2011»
sono
sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre
2012».
2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui
mandato
scade il 31 dicembre 2011 e per i quali non e'
consentita
un'ulteriore conferma secondo quanto previsto
dall'articolo
42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario,
di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici
di pace il
cui mandato scade entro il 31 dicembre 2012 e per i
quali non e'
consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto
dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991,
n. 374, e
successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati
nell'esercizio
delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio
2012, fino alla
riforma organica della magistratura onoraria e,
comunque, non oltre
il 31 dicembre 2012.
Art. 16
Modifiche alla disciplina delle societa' di capitali
1. All'articolo 14, della legge 12 novembre 2011, n.
183, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) (soppressa)
b) dopo il comma 13, e' inserito il seguente: «13-bis.
Nelle
societa' a responsabilita' limitata, i collegi sindacali
nominati
entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla
scadenza
naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha
nominati.».
2. (soppresso).
Art. 17
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per
la conversione
in legge. |