IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
emanare disposizioni per la semplificazione e lo
sviluppo, al fine di assicurare, nell'attuale
eccezionale situazione di crisi internazionale e nel
rispetto del principio di equità, una riduzione degli
oneri amministrativi per i cittadini e le imprese e la
crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo
del Paese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 gennaio e del 3 febbraio
2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione, del Ministro dello sviluppo
economico, del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e il Ministro per i beni
e le attività culturali;
EMANA
il
seguente decreto-legge:
TITOLO I
Disposizioni in materia di semplificazioni
Capo
I
Disposizioni generali in materia di semplificazioni
Art.
1.
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di
conclusione del procedimento e poteri sostitutivi
1.
All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i
commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"8.
La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è
disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le
sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso
proposto avverso il silenzio inadempimento
dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica,
alla Corte dei conti.
9.
La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei
termini costituisce elemento di valutazione della
performance individuale, nonché di responsabilità
disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e
del funzionario inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle
figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere
sostitutivo si considera attribuito al dirigente
generale o, in mancanza, al dirigente preposto
all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato
livello presente nell'amministrazione.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione
del procedimento o quello superiore di cui al comma 7,
il privato può rivolgersi al responsabile di cui al
comma 9 -bis perché, entro un termine pari alla metà di
quello originariamente previsto, concluda il
procedimento attraverso le strutture competenti o con la
nomina di un commissario.
9
-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma
9 -bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica
all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per
tipologia e strutture amministrative competenti, nei
quali non è stato rispettato il termine di conclusione
previsti dalla legge o dai regolamenti. Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente
comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9
-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
istanza di parte è espressamente indicato il termine
previsto dalla legge o dai regolamenti di cui
all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.".
2.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
nei procedimenti tributari e in materia di giochi
pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme
che li disciplinano.
Art. 2.
Semplificazione delle procedure amministrative mediante
SCIA
1.
All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al
comma 1, dopo le parole:
"decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nonché" sono inserite le seguenti: ", ove
espressamente previsto dalla normativa vigente,".
Art. 3.
Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in
tema di verifica dell'impatto della regolamentazione -
VIR
1.
All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il
comma 2 è sostituito dai seguenti:
"2.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni
statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli
oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese,
introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati
nel corso dell'anno precedente, come valutati nelle
relative analisi di impatto della regolamentazione
(AIR), in conformità ai criteri di cui all'articolo 6,
comma 3. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR,
le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la
stima e la quantificazione degli oneri amministrativi
introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si
intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed
imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche
amministrazioni nell'ambito del procedimento
amministrativo, compreso qualunque adempimento
comportante raccolta, elaborazione, trasmissione,
conservazione e produzione di informazioni e documenti
alla pubblica amministrazione.
2
-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2
verificate, per quanto di competenza, dal Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento
della funzione pubblica predispone, sentite le
associazioni imprenditoriali e le associazioni dei
consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante Codice del consumo, una relazione complessiva,
contenente il bilancio annuale degli oneri
amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il
risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La
relazione è comunicata al DAGL e pubblicata nel sito
istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun
anno.
2
-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri
introdotti sono superiori a quelli eliminati, il
Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro
novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di
cui al comma 2 -bis, uno o più regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di
competenza statale previsti da leggi. I regolamenti sono
adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri competenti e
sentite le associazioni di cui al comma 2 -bis, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
proporzionalità degli adempimenti amministrativi alle
esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in
relazione ai diversi soggetti destinatari, nonché alla
dimensione dell'impresa e al settore di attività;
b)
eliminazione di dichiarazioni, attestazioni,
certificazioni, comunque denominati, nonché degli
adempimenti amministrativi e delle procedure non
necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici
in relazione ai soggetti destinatari e alle attività
esercitate;
c)
utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario,
delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici
abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da
parte dell'Agenzia delle imprese;
d)
informatizzazione degli adempimenti e delle procedure
amministrative, secondo la disciplina del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
e)
coordinamento delle attività di controllo al fine di
evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la
proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela
degli interessi pubblici coinvolti.
2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi
previsti da regolamenti si procede, nel rispetto dei
criteri di cui comma 2 -ter, con regolamenti, adottati
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al
comma 2 -bis.
2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi
previsti da regolamenti ministeriali, si procede, nel
rispetto dei criteri di cui comma 2 -ter, con decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sulla proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, del
Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri
competenti per materia, sentite le associazioni di cui
al comma 2 -bis.
2-sexies. Alle attività di cui al presente articolo, le
amministrazioni provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano con riferimento agli atti normativi in materia
tributaria, creditizia e di giochi pubblici.".
2.
All'articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005,
n. 246, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.
3.
All'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 12
novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
le parole "dopo il comma 5" sono sostituite dalle
seguenti: "dopo il comma 5- bis";
b)
le parole "5- bis." sono sostituite dalle seguenti: "5
-ter. "."
Capo II
Semplificazioni per i cittadini
Art.
4.
Semplificazioni in materia di documentazione per le
persone con disabilità e partecipazione ai giochi
paralimpici
1. I
verbali delle commissioni mediche integrate di cui
all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti
sanitari necessari per la richiesta di rilascio del
contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo
381 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni,
nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli
previsti per le persone con disabilità.
2.
Le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai
benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal
verbale della commissione medica integrata. Il verbale è
presentato in copia con dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale,
resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto
ivi attestato non è stato revocato, sospeso o
modificato.
3.
Il Governo è autorizzato ad emanare uno o più
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, volti ad individuare gli
ulteriori benefici per l'accesso ai quali i verbali
delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo
20 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
attestano l'esistenza dei requisiti sanitari, nonché le
modalità per l'aggiornamento delle procedure
informatiche e per lo scambio dei dati per via
telematica.
4. I
regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e dei Ministri interessati, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Osservatorio nazionale
sulla condizione delle persone con disabilità, di cui
alla legge 3 marzo 2009, n. 18.
5.
Al fine di dare continuità all'attività di preparazione
in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di
Londra 2012, è autorizzata in favore del Comitato
italiano paralimpico la spesa di 6 milioni di euro per
l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui
all'articolo 7 -quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per
interventi urgenti ed indifferibili, come rifinanziata
dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011,
n. 183.
Art. 5.
Cambio di residenza in tempo reale
1.
Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13,
comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente
del Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono rese nel
termine di venti giorni dalla data in cui si sono
verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme
a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero
dell'interno. Nella modulistica è inserito il richiamo
alle sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
caso di false dichiarazioni.
2.
Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e
sottoscritte di fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero
inviate con le modalità di cui all'articolo 38, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
3.
Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale
d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla
presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1,
effettua, previa comunicazione al comune di provenienza,
le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle
iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della
dichiarazione.
4.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si
applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti
svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano
discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di
anagrafe segnala quanto è emerso alla competente
autorità di pubblica sicurezza.
5.
Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento
adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera
a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono
apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per
semplificarne la disciplina e adeguarla alle
disposizioni introdotte con il presente articolo, anche
con riferimento al ripristino della posizione anagrafica
precedente in caso di accertamenti negativi o di
verificata assenza dei requisiti, prevedendo altresì
che, se nel termine di quarantacinque giorni dalla
dichiarazione resa o inviata ai sensi del comma 2 non è
stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10
-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con
l'indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli
accertamenti svolti con esito negativo, quanto
dichiarato si considera conforme alla situazione di
fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi
dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990.
6.
Le disposizioni del presente articolo acquistano
efficacia decorsi novanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del presente
decreto.
Art. 6.
Comunicazione di dati per via telematica tra
amministrazioni
1.
Sono effettuate esclusivamente in modalità telematica in
conformità alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni:
a)
le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e
di documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, nonché dal testo unico delle leggi per la
disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
b)
le comunicazioni tra comuni e questure previste dai
regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, e al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394;
c)
le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini
delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a
margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'articolo
162 del codice civile;
d)
le trasmissioni e l'accesso alle liste di cui
all'articolo 1937 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66.
2.
Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono disciplinati le modalità e i termini per
l'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c).
3.
Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della difesa, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono disciplinati le modalità e i
termini per l'attuazione del comma 1, lettera d).
Art. 7.
Disposizioni in materia di scadenza dei documenti
d'identità e di riconoscimento
1. I
documenti di identità e di riconoscimento di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validità
fino alla data, corrispondente al giorno e mese di
nascita del titolare, immediatamente successiva alla
scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il
documento medesimo.
2.
La disposizione di cui al comma 1 si applica ai
documenti rilasciati o rinnovati dopo l' entrata in
vigore del presente decreto.
3.
Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle
amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851,
hanno durata decennale.
Art. 8.
Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove
selettive, nonché norme sulla composizione della
Commissione per l'esame di avvocato
1.
Le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni
centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono
inviate esclusivamente per via telematica secondo le
modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi in
contrasto con la presente disposizione. Le
amministrazioni provvedono a quanto previsto dal
presente comma con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.
Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto
previsto nel comma 1.
3.
L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
"3.
Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di
livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di
studio e professionali provvede la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca. Con eguale procedura si
stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di
servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e
della nomina.".
4.
All'articolo 22, comma 3, del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, le parole: "un
titolare ed un supplente sono professori ordinari o
associati di materie giuridiche presso un'università
della Repubblica ovvero presso un istituto superiore"
sono sostituite dalle seguenti: "un titolare ed un
supplente sono professori ordinari, professori associati
o ricercatori di materie giuridiche presso un'università
della Repubblica ovvero presso un istituto superiore.".
Art. 9.
Dichiarazione unica di conformità degli impianti termici
1.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti è approvato il modello di dichiarazione unica
di conformità che sostituisce i modelli di cui agli
allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, e la dichiarazione di
cui all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
2.
La dichiarazione unica di conformità e la documentazione
allegata sono conservate presso la sede dell'interessato
ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i
relativi controlli. Resta fermo l'obbligo di
comunicazione ai fini del rilascio del certificato di
agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento
di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o
acqua.
Art. 10.
Parcheggi pertinenziali
1.
L'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n.
122, è sostituito dal seguente:
"5.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-sexies,
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni, e l'immodificabilità dell'esclusiva
destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi
realizzati a norma del comma 1 può essere trasferita,
anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio
che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti
convenzionali, solo con contestuale destinazione del
parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità
immobiliare sita nello stesso comune. I parcheggi
realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere
ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale
sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti
di cessione sono nulli.".
Art. 11.
Semplificazioni in materia di circolazione stradale,
abilitazioni alla guida, affidamento del servizio
informazioni sul traffico, "bollino blu" e apparecchi di
controllo della velocità
1.
Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, recante "Nuovo Codice della
strada", e di seguito denominato "Codice della strada",
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 115, l'abrogazione del comma 2 -bis,
disposta dall'articolo 2 del decreto legislativo 18
aprile 2011, n. 59, è anticipata alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
b)
all'articolo 119, comma 4, l'alinea è sostituito dal
seguente: "4. L'accertamento dei requisiti psichici e
fisici è effettuato da commissioni mediche locali,
costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle
province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono
altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei
riguardi:";
c)
all'articolo 119, comma 4, la lettera b -bis ), inserita
dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2011,
n. 59, è soppressa;
d)
all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
e)
all'articolo 126, comma 6, come modificato dal decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: ", previa
verifica della sussistenza dei requisiti fisici e
psichici presso una commissione medica locale, ai sensi
dell'articolo 119, comma 4, lettera b -bis " sono
soppresse.
2.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 del
decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, la
disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
dello stesso decreto legislativo entra in vigore alla
data di pubblicazione del presente decreto.
3.
Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, del
Codice della strada, i titolari di certificato di
idoneità alla guida del ciclomotore ovvero di patente di
guida, al compimento dell'ottantesimo anno di età,
rinnovano la validità dei predetti titoli abilitativi
ogni due anni.
4.
Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, provvede a modificare
l'articolo 330 del regolamento di esecuzione e di
attuazione del Codice della strada, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, in conformità alle modifiche introdotte dalla
lettera a) del comma 1.
5.
All'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
alla lettera b), le parole: "in aggiunta a quelli
festivi;" sono sostituite dalle seguenti: "in aggiunta a
quelli festivi, da individuarsi in modo da contemperare
le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le
prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che
i divieti determinano sulla attività di autotrasporto
nonché sul sistema economico produttivo nel suo
complesso.";
b)
la lettera c) è soppressa.".
6.
Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n.
1071/2009, sono dispensate dalla frequenza di uno
specifico corso di formazione preliminare per l'esame di
idoneità professionale le persone che hanno assolto
all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione
secondaria di secondo grado; sono dispensate dall'esame
per la dimostrazione dell'idoneità professionale le
persone che dimostrano di aver diretto, in maniera
continuativa, l'attività in una o più imprese di
trasporto italiane o comunitarie da almeno dieci anni
precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Restano
fermi i corsi di formazione previsti ai sensi
dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE)
n. 1071/2009.
7.
Il centro di coordinamento delle informazioni sul
traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di
cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è autorizzato ad
affidare in concessione, ai sensi dell'articolo 30, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di
produzione, distribuzione e trasmissione, sul canale
radiofonico e televisivo, delle informazioni sul
traffico e sulla viabilità, nonché ogni altro servizio
utile al proprio funzionamento, qualora da detto
affidamento derivi un minor onere per il bilancio dello
Stato.
8. A
decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio dei
dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e
dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento
della revisione obbligatoria periodica del mezzo.
9.
Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al
trasporto su strada disciplinati dal regolamento (CEE)
n. 3821/85, e successive modificazioni, sono controllati
ogni due anni dalle officine autorizzate alla
riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione di
avvenuto controllo biennale deve essere esibita in
occasione della revisione periodica prevista
dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285.
10.
All'articolo 10 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo
1987, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i
commi 1 e 4 sono abrogati;
b)
al comma 2, dopo le parole: "Le officine" sono inserite
le seguenti: "autorizzate alla riparazione dei
tachigrafi " e le parole: "di cui al comma 1" sono
soppresse.
Capo III
Semplificazioni per le imprese
Sezione I
Semplificazioni in materia di autorizzazioni per
l'esercizio delle attività economiche e di controlli
sulle imprese
Art.
12.
Semplificazione procedimentale per l'esercizio di
attività economiche
1.
Fermo restando quanto previsto dalle norme di
liberalizzazione delle attività economiche e di
riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e
tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio di
cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, le Regioni,
le Camere di commercio industria agricoltura e
artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie
per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni
competenti e le organizzazioni e le associazioni di
categoria interessate possono stipulare convenzioni, su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita
la Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie
locali, per attivare percorsi sperimentali di
semplificazione amministrativa per gli impianti
produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul
territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione
volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai
termini per l'esercizio delle competenze facenti
esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone
preventiva ed adeguata informazione pubblica.
2.
Nel rispetto del principio costituzionale di libertà
dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena
concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti,
presenti e futuri, che ammette solo i limiti, i
programmi e i controlli necessari ad evitare possibili
danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al
patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con
l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema
tributario e con gli obblighi comunitari ed
internazionali della Repubblica, il Governo adotta uno o
più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di
semplificare i procedimenti amministrativi concernenti
l'attività di impresa secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a)
semplificazione e razionalizzazione delle procedure
amministrative, anche mediante la previsione della
conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli
interessati, e anche con modalità asincrona;
b)
previsione di forme di coordinamento, anche telematico,
attivazione ed implementazione delle banche dati
consultabili tramite i siti degli sportelli unici
comunali, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere,
Regioni e Portale nazionale impresa in un giorno, in
modo che sia possibile conoscere contestualmente gli
oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni
intervento, iniziativa ed attività sul territorio;
c)
individuazione delle norme da abrogare a decorrere
dall'entrata in vigore dei regolamenti e di quelle
tacitamente abrogate ai sensi della vigente normativa in
materia di liberalizzazione delle attività economiche e
di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.
3. I
decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il 31
dicembre 2012, tenendo conto dei risultati della
sperimentazione di cui al comma 1 e di quanto previsto
dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, su proposta dei
Ministri per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta
giorni dalla richiesta.
4.
Con i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono altresì
individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a
segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA)
con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio
di attività (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera
comunicazione e quelle del tutto libere.
5.
Le Regioni, nell'esercizio della loro potestà normativa,
disciplinano la materia oggetto del presente articolo
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 della
legge 7 agosto 1990 n. 241, dall'articolo 3 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e
dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. A tale fine, il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e
delle iniziative sperimentali statali, regionali e
locali, accordi, o intese ai sensi dell'articolo 20-ter
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente
articolo i servizi finanziari, come definiti
dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010,
n. 59, nonché i procedimenti tributari e in materia di
giochi pubblici per i quali restano ferme le particolari
norme che li disciplinano.
Art. 13.
Modifiche al T.U.L.P.S.
1.
Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 13, primo comma, le parole: "un anno,
computato" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni,
computati";
b)
all'articolo 42, terzo comma, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La licenza ha validità annuale";
c)
all'articolo 51, primo comma, le parole: "durano fino al
31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate" sono
sostituite dalle seguenti: "hanno validità di due anni
dalla data del rilascio";
d)
all'articolo 75 -bis, comma 1, l'ultimo periodo è
soppresso;
e)
all'articolo 99, primo comma, le parole: "agli otto
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "ai trenta
giorni";
f)
all'articolo 115:
1)
al primo comma, le parole: "senza licenza del Questore"
sono sostituite dalle seguenti: "senza darne
comunicazione al Questore";
2)
al secondo e al quarto comma, la parola: "licenza" è
sostituita dalla seguente: "comunicazione";
3)
il sesto comma è sostituito dal seguente: "Le attività
di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di
terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si
applica il quarto comma del presente articolo e la
licenza del questore abilita allo svolgimento delle
attività di recupero senza limiti territoriali,
osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e
quelle disposte dall'autorità.";
g)
gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107,
115, terzo comma, sono abrogati.
2.
Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo
comma, 159, 173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, sono abrogati.
Art. 14.
Semplificazione dei controlli sulle imprese
1.
La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le
aziende agricole, è ispirata, fermo quanto previsto
dalla normativa comunitaria, ai principi della
semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e
dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva
tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione
svolta dalle amministrazioni statali, regionali e
locali.
2.
Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale
e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei
controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione
della dimensione e del settore di attività, indicando
per ciascuno di essi i criteri e le modalità di
svolgimento delle relative attività.
3.
Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo
e la competitività delle imprese e di assicurare la
migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo è
autorizzato ad adottare, anche sulla base delle attività
di misurazione degli oneri di cui all'articolo 25, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o
più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a
razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli
sulle imprese.
4. I
regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, del
Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri
competenti per materia, sentite le associazioni
imprenditoriali in base ai seguenti principi e criteri
direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 20, 20 -bis e 20-ter, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni:
a)
proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti
amministrativi al rischio inerente all'attività
controllata, nonché alle esigenze di tutela degli
interessi pubblici;
b)
eliminazione di attività di controllo non necessarie
rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
c)
coordinamento e programmazione dei controlli da parte
delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela
dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e
sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al
normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo
la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche
e delle ispezioni già effettuate;
d)
collaborazione amichevole con i soggetti controllati al
fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
e)
informatizzazione degli adempimenti e delle procedure
amministrative, secondo la disciplina del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale;
f)
soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in
possesso della certificazione del sistema di gestione
per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata
certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da
un organismo di certificazione accreditato da un ente di
accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione
europea ai sensi del Regolamento 2008/765/ CE, o
firmatario degli Accordi internazionali di mutuo
riconoscimento (IAF MLA).
5.
Le regioni e gli enti locali, nell'ambito dei propri
ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro
competenza ai principi di cui al comma 4. A tale fine,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono adottate apposite
Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza
unificata.
6.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
ai controlli in materia fiscale e finanziaria per i
quali continuano a trovare applicazione le disposizioni
previste dalle vigenti leggi in materia.
Sezione II
Semplificazioni in materia di lavoro
Art.
15.
Misure di semplificazione in relazione all'astensione
anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza
1. A
decorrere dal 1° aprile 2012, all'articolo 17 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La Direzione
territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo
quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal
lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al
periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1,
dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui
all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per
uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla
Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i
seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della
gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume
possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b)
quando le condizioni di lavoro o ambientali siano
ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del
bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere
spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto
dagli articoli 7 e 12.";
b)
al comma 3, le parole: "è disposta dal servizio
ispettivo del Ministero del lavoro" sono sostituite
dalle seguenti: "è disposta dall'azienda sanitaria
locale, con modalità definite con Accordo sancito in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano,";
c)
al comma 4, le parole: "può essere disposta dal servizio
ispettivo del Ministero del lavoro" sono sostituite
dalle seguenti: "è disposta dalla Direzione territoriale
del lavoro". Al medesimo comma la parola: "constati" è
sostituita dalla seguente: "emerga";
d)
al comma 5, le parole: "dei servizi ispettivi" sono
soppresse.
Art. 16.
Misure per la semplificazione dei flussi informativi in
materia di interventi e servizi sociali, del controllo
della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo
scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di
contenzioso previdenziale
1.
Al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di
dati volto a migliorare il monitoraggio, la
programmazione e la gestione delle politiche sociali,
gli enti erogatori di interventi e servizi sociali
inviano unitariamente all'INPS le informazioni sui
beneficiari e sulle prestazioni concesse, raccordando i
flussi informativi di cui all'articolo 21, della legge 8
novembre 2000, n. 328, agli articoli 13 e 38 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
nonché all'articolo 5, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214. Lo scambio di dati avviene
telematicamente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e nel rispetto delle disposizioni del
codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
secondo modalità definite con provvedimento del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2.
Le comunicazioni di cui al comma 1, integrate con i dati
relativi alle condizioni economiche dei beneficiari,
nonché con gli altri dati pertinenti presenti negli
archivi dell'INPS, alimentano il Casellario
dell'assistenza, di cui all'articolo 13, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le
informazioni di cui al periodo precedente, unitamente
alle altre informazioni sulle prestazioni assistenziali
presenti nel Casellario, sono utilizzate e scambiate,
nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con le
amministrazioni competenti per fini di gestione,
programmazione, monitoraggio della spesa sociale e
valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli
interventi e per elaborazioni a fini statistici, di
ricerca e di studio. In particolare, le informazioni
raccolte sono trasmesse in forma individuale, ma
anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, nonché, con riferimento al proprio ambito
territoriale di azione, alle regioni e province autonome
e agli altri enti pubblici responsabili della
programmazione di prestazioni e di servizi sociali e
socio-sanitari, ai fini dell'alimentazione del Sistema
informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21,
della legge 8 novembre 2000, n. 328. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
3.
Per le medesime finalità di cui al comma 2, nonché al
fine di poter disporre di una base unitaria di dati
funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione e
programmazione integrata delle politiche socio-sanitarie
e di rendere più efficiente ed efficace la relativa
spesa e la presa in carico della persona non
autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2,
anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici
responsabili dell'erogazione e della programmazione di
prestazioni e di servizi sociali e socio- sanitari
attivati a favore delle persone non autosufficienti
sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con quelle
raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli
altri sistemi informativi dell'INPS. Le informazioni
raccolte ai sensi del presente comma sono trasmesse
dall'INPS in forma individuale, ma anonima, al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
della salute, nonché, con riferimento al proprio ambito
territoriale di azione, alle regioni e province autonome
e agli altri enti pubblici responsabili della
programmazione di prestazioni e di servizi sociali e
socio-sanitari.
4.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e del Ministro della salute, sono
disciplinate le modalità di attuazione dei commi da 1 a
3.
5.
All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al secondo periodo la parola "INPS" è sostituita dalle
seguenti: "ente erogatore";
b)
il terzo periodo è soppresso;
c)
al quarto periodo, le parole "discordanza tra il reddito
dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella
dichiarazione sostitutiva unica" sono sostituite dalle
seguenti: "discordanza tra il reddito dichiarato ai fini
fiscali o altre componenti dell'ISEE, anche di natura
patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto
indicato nella dichiarazione sostitutiva unica";
d)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In caso di
discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle
verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonché
il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi
acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore
accerta se, in esito alle risultanze della verifica
effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o
avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione.
Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito
in via definitiva, per il quale la sanzione è
immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il
soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata
discordanza, ai sensi della normativa vigente. In
assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in
caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è
irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico
indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al
primo periodo.".
6.
All'articolo 7, comma 2, lettera h), del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: "in
via telematica," sono inserite le seguenti: "nel
rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2 e
4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,"
e, alla medesima lettera, dopo le parole: "informazioni
personali" sono inserite le seguenti: ", anche
sensibili".
7.
Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza
degli strumenti di pagamento, riducendo i costi
finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del
denaro contante e degli assegni, a decorrere dal 1°
maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le sedi
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale si
utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento
elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di
pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
8.
Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2 -bis. Con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, sono individuate le fattispecie e i
termini entro i quali, su proposta del Presidente
dell'INPS motivata da obiettive ragioni di carattere
organizzativo e funzionale anche relative alla
tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni
da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine
del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni
caso, non oltre il secondo anno successivo a quello
della verifica.";
b)
all'articolo 16, comma 6, dopo il terzo periodo sono
inseriti i seguenti: "Le domande, gli atti e ogni altra
documentazione da allegare ai sensi e per gli effetti
del presente comma sono inviate all'Ente mediante
l'utilizzo dei sistemi di cui all'articolo 38, comma 5,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con
le medesime modalità l'Ente comunica gli atti e gli
esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti
ovvero degli intermediari abilitati alla trasmissione
della documentazione lavoristica e previdenziale e degli
istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli
effetti di tutto quanto sopra previsto, nonché di quanto
stabilito dal citato articolo 38, l'obbligo della
conservazione di documenti in originale resta in capo ai
beneficiari della prestazione di carattere previdenziale
o assistenziale.".
9.
All'articolo 10, comma 6, terzo periodo, del decreto-
legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le
parole: "limitatamente al giudizio di primo grado" sono
sostituite dalle seguenti: "con esclusione del giudizio
di cassazione".
10.
Dall'attuazione del comma 9 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 17.
Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori
extra UE
1.
La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9 -
bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, assolve, a tutti gli effetti di legge,
anche agli obblighi di comunicazione della stipula del
contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso
direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore
in possesso di permesso di soggiorno, in corso di
validità, che abiliti allo svolgimento di attività di
lavoro subordinato di cui all'articolo 5 -bis del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286.
2.
All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2
-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione,
decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi
al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si
intende accolta, nel caso in cui ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni:
a)
la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato
l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo
stesso datore di lavoro richiedente;
b)
il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato
regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia
rispettato le condizioni indicate nel permesso di
soggiorno.".
b)
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al
comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si
intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere
rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro
stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di
lavoro.".
3.
L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui
all'articolo 38 e 38 -bis del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, può essere
concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e
massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo
unico, anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che
impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di
lavoro successivi ed è rilasciata a ciascuno di essi,
ancorché il lavoratore, a partire dal secondo rapporto
di lavoro, si trovi legittimamente presente nel
territorio nazionale in ragione dell'avvenuta
instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale.
In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo
di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di
ulteriore visto da parte dell'autorità consolare e il
permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere
rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali minimi e
massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo
unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro
stagionale.
4.
Al comma 3 dell'articolo 38 -bis del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo
l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "La richiesta
di assunzione, per le annualità successive alla prima,
può essere effettuata da un datore di lavoro anche
diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il
nullaosta triennale al lavoro stagionale.".
Art. 18.
Semplificazione in materia di assunzioni e di
collocamento obbligatorio
1.
All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo,
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
dopo le parole: "Nel settore turistico" sono inserite le
seguenti: "e dei pubblici esercizi".
2.
All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, il secondo periodo è soppresso.
3.
All'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, sono apportate le
seguenti modifiche:
a)
al comma 1, dopo le parole: "al competente servizio
provinciale" sono inserite le seguenti: "ovvero al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in caso
di unità produttive ubicate in più province";
b)
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "al servizio
provinciale competente" sono inserite le seguenti:
"ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali";
c)
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "il
servizio" sono inserite le seguenti: "ovvero il
Ministero".
Art. 19.
Semplificazione in materia di libro unico del lavoro
1.
All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, dopo il primo periodo, sono
inseriti i seguenti: "Ai fini del primo periodo, la
nozione di omessa registrazione si riferisce alle
scritture complessivamente omesse e non a ciascun
singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione
di infedele registrazione si riferisce alle
scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse
rispetto alla qualità o quantità della prestazione
lavorativa effettivamente resa o alle somme
effettivamente erogate.".
Sezione III
Semplificazioni in materia di appalti pubblici
Art.
20.
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1.
Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
"Art. 6 -bis (Banca dati nazionale dei contratti
pubblici). - 1. Dal 1° gennaio 2013, la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
per la partecipazione alle procedure disciplinate dal
presente Codice è acquisita presso la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici, istituita presso
l'Autorità dall'articolo 62 - bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte
i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità stabilisce
con propria deliberazione, i dati concernenti la
partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte
in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della
documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le
regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la
consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca
dati.
3.
Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori
verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1
esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda
il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico
organizzativi diversi da quelli di cui è prevista
l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il
possesso di tali requisiti è verificato dalle stazioni
appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni
previste dal presente codice e dal regolamento di cui
all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei
requisiti.
4. A
tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i
dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al
comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione
dell'Autorità entro i termini e secondo le modalità
previste dalla stessa Autorità. Con le medesime
modalità, gli operatori economici sono tenuti altresì ad
integrare i dati di cui al comma 1, contenuti nella
Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
5.
Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti
e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei
requisiti secondo le modalità previste dalla normativa
vigente.
6.
Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca
dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita
dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
non si applica l'articolo 6, comma 10, del presente
decreto.";
b)
all'articolo 26 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1)
al comma 1, dopo le parole: "spese dello sponsor" sono
inserite le seguenti: "per importi superiori a
quarantamila euro";
2)
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2 -bis. Ai
contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e
forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano
altresì le disposizioni dell'articolo 199 -bis del
presente codice.";
c)
all'articolo 27, comma 1, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "L'affidamento dei contratti di
finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di
lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici
o enti aggiudicatori avviene nel rispetto dei principi
di cui al presente comma e deve essere preceduto da
invito ad almeno cinque concorrenti.";
d)
all'articolo 38, comma 1-ter, le parole: "per un periodo
di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un
anno";
e)
all'articolo 42, al comma 3 -bis, le parole: "prevista
dall'articolo 62 -bis del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo
6 -bis del presente Codice";
f)
all'articolo 48, comma 1, le parole: "prevista
dall'articolo 62 -bis del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo
6 -bis del presente Codice";
g)
all'articolo 189, comma 3, nono periodo, le parole: "i
certificati sono redatti in conformità al modello di cui
all'allegato XXII" sono sostituite dalle seguenti: "i
certificati sono redatti in conformità ai modelli
definiti dal regolamento.";
h)
dopo l'articolo 199, è inserito il seguente:
"Art. 199 -bis (Disciplina delle procedure per la
selezione di sponsor). - 1. Al fine di assicurare il
rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, di cui all'articolo 27, le
amministrazioni aggiudicatrici competenti per la
realizzazione degli interventi relativi ai beni
culturali integrano il programma triennale dei lavori di
cui all'articolo 128 con un apposito allegato che indica
i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali
intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la
realizzazione degli interventi. A tal fine provvedono a
predisporre i relativi studi di fattibilità, anche
semplificati, o i progetti preliminari. In tale allegato
possono essere altresì inseriti gli interventi per i
quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di
interesse alla sponsorizzazione. La ricerca dello
sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito
istituzionale dell'amministrazione procedente per almeno
trenta giorni. Di detta pubblicazione è dato avviso su
almeno due dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonché per contratti di importo superiore alle
soglie di cui all'articolo 28, nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea. L'avviso contiene una sommaria
descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione del
valore di massima e dei tempi di realizzazione, con la
richiesta di offerte in aumento sull'importo del
finanziamento minimo indicato. Nell'avviso è altresì
specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione
di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte
dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei
corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione,
ovvero una sponsorizzazione tecnica, consistente in una
forma di partenariato estesa alla progettazione e alla
realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e
a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di
sponsorizzazione tecnica, sono indicati gli elementi e i
criteri di valutazione delle offerte. Nel bando e negli
avvisi è stabilito il termine, non inferiore a sessanta
giorni, entro il quale i soggetti interessati possono
far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione.
Le offerte pervenute sono esaminate direttamente
dall'amministrazione aggiudicatrice o, in caso di
interventi il cui valore stimato al netto dell'imposta
sul valore aggiunto sia superiore a un milione di euro e
nei casi di particolare complessità, mediante una
commissione giudicatrice. L'amministrazione procede a
stilare la graduatoria delle offerte e può indire una
successiva fase finalizzata all'acquisizione di
ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine
ultimo per i rilanci. L'amministrazione procede, quindi,
alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il
soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, in
caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l'offerta
realizzativa giudicata migliore, in caso di
sponsorizzazione tecnica.
2.
Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna
offerta, o nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le
offerte presentate siano irregolari ovvero
inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente
codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle
offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali
della procedura, la stazione appaltante può, nei
successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo
sponsor con cui negoziare il contratto di
sponsorizzazione, ferme restando la natura e le
condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella
sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono
pervenute offerte utili, ai sensi del precedente
periodo, possono essere nuovamente pubblicati
nell'allegato del programma triennale dei lavori
dell'anno successivo.
3.
Restano fermi i presupposti e i requisiti di
compatibilità stabiliti dall'articolo 120 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante il codice dei beni culturali e
del paesaggio, nonché i requisiti di partecipazione di
ordine generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo
38 del presente codice, nonché, per i soggetti
incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli
interventi, i requisiti di idoneità professionale, di
qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità
economica e finanziaria, tecnica e professionale dei
fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli
articoli 39, 40 41 e 42, oltre ai requisiti speciali e
ulteriori di cui all'articolo 201 del presente codice.".
2.
In materia di contratti di sponsorizzazione, resta fermo
il disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge
31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
3.
Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 73, comma 3, alinea, del dopo le parole:
"In aggiunta alla sanzione pecuniaria," sono inserite le
seguenti: "in caso di violazioni commesse, secondo
valutazione da parte dell'Autorità, con dolo o colpa
grave,";
b)
l'articolo 84 è sostituito dal seguente:
"Art. 84 (Criteri di accertamento e di valutazione dei
lavori eseguiti all'estero). - 1. Per i lavori eseguiti
all'estero da imprese con sede legale in Italia, il
richiedente produce alla SOA la certificazione di
esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del
contratto, da ogni documento comprovante i lavori
eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.
2.
La certificazione è rilasciata, su richiesta
dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato
o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico
del medesimo interessato, dalla quale risultano i lavori
eseguiti secondo le diverse categorie, il loro
ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili
relative all'incidenza dei subappalti per ciascuna
categoria nonché la dichiarazione che i lavori sono
stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi
importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni
necessarie per la completa individuazione dell'impresa
subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della
categoria dei lavori eseguiti. La certificazione è
rilasciata secondo modelli semplificati, individuati
dall'Autorità, sentito il Ministero per gli affari
esteri per gli aspetti di competenza ed è soggetta, ove
necessario, a legalizzazione da parte delle autorità
consolari italiane all'estero.
3.
Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i
subappaltatori, ai fini del conseguimento della
qualificazione, possono utilizzare il certificato
rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2
e, qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il
certificato può essere richiesto direttamente dal
subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto
comma.
4.
La certificazione è prodotta in lingua italiana ovvero,
se in lingua diversa dall'italiano, è corredata da una
traduzione certificata conforme in lingua italiana
rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare
ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un
traduttore ufficiale. Il consolato italiano all'estero,
una volta conseguita la certificazione, la trasmette
alla competente struttura centrale del Ministero degli
affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario
informatico di cui all'articolo 8, con le modalità
stabilite dall'Autorità secondo i modelli semplificati
sopra citati.
5.
Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non
disponga più di propria rappresentanza nel Paese di
esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di
svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi
difficoltà nel medesimo Paese, può fare riferimento alla
struttura competente del Ministero degli affari
esteri.".
4. A
quanto previsto dall'articolo 6 -bis del decreto
legislativo n. 163 del 2006, introdotto dal comma 1,
lettera a), del presente articolo, le amministrazioni
provvedono con le risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 21.
Responsabilità solidale negli appalti
1.
L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:
"2.
In caso di appalto di opere o di servizi, il committente
imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido
con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali
subappaltatori entro il limite di due anni dalla
cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi, comprese le quote di
trattamento di fine rapporto, nonché i contributi
previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione
al periodo di esecuzione del contratto di appalto,
restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni
civili di cui risponde solo il responsabile
dell'inadempimento.".
Art. 22.
Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere
CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso
per la stipula dei contratti di programma con le Società
di gestione aeroportuali
1.
All'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
le parole: "delle opere pubbliche" sono sostituite dalle
seguenti: "dei progetti e dei programmi di intervento
pubblico";
b)
le parole: "relativamente ai progetti di opere
pubbliche" sono soppresse;
c)
le parole: "il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro
proponente, sentito il Segretario del CIPE,".
2.
Il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia di
diritti aeroportuali, di cui al Capo II, articoli da 71
a 82, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, fa
comunque salvo il completamento delle procedure in corso
volte alla stipula dei contratti di programma con le
società di gestione aeroportuali, ai sensi degli
articoli 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, e 17, comma 34 -bis, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Tali
procedure devono concludersi entro e non oltre il 31
dicembre 2012 e, comunque, la durata dei contratti di
programma stipulati secondo quanto disposto nel primo
periodo è fissata nel rispetto della normativa nazionale
e comunitaria in materia e dei rispettivi modelli
tariffari.
3.
La misura dei diritti aeroportuali stabilita nei
contratti di programma stipulati anteriormente
all'entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, può essere determinata secondo le modalità di cui
al capo II del decreto medesimo alla scadenza dei
contratti stessi.
Sezione IV
Semplificazioni in materia ambientale
Art.
23.
Autorizzazione unica in materia ambientale per le
piccole e medie imprese
1.
Ferme restando le disposizioni in materia di
autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3
-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al
fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri
per le PMI, anche sulla base dei risultati delle
attività di misurazione degli oneri amministrativi di
cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad emanare un
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela territorio e del mare, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico,
sentita la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare
l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli
adempimenti amministrativi delle piccole e medie
imprese, in base ai seguenti principi e criteri
direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni:
a)
l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione,
notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione
vigente in materia ambientale;
b)
l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un
unico ente;
c)
il procedimento deve essere improntato al principio di
proporzionalità degli adempimenti amministrativi in
relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di
attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi
pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di
maggiori oneri a carico delle imprese.
2.
Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo
regolamento sono identificate le norme, anche di legge,
regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate
dalla data di entrata in vigore del medesimo
regolamento.
Art. 24.
Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1.
Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 6, comma 17, sesto periodo, dopo le parole:
"titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data"
sono inserite le seguenti: ", anche ai fini delle
eventuali relative proroghe";
b)
all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, la parola
"richiesta" è sostituita dalla seguente: "rilasciata";
c)
all'articolo 29-decies, comma 1, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Per gli impianti localizzati in mare,
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale esegue i controlli di cui al comma 3,
coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico.";
d)
all'articolo 109 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1)
al comma 2, le parole da: "è rilasciata" a: "smaltimento
alternativo" sono sostituite dalle seguenti: "è
rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli
interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui
alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991,
n. 394, per i quali è rilasciata dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare,";
2)
al comma 3, dopo la parola "autorizzazione" è inserita
la seguente "regionale";
e)
all'articolo 216 -bis, comma 7, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: "Nelle more dell'emanazione del
decreto di cui al primo periodo, le autorità competenti
possono autorizzare, nel rispetto della normativa
comunitaria, le operazioni di rigenerazione degli oli
usati anche in deroga all'allegato A, tabella 3, del
decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi
restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in
relazione al parametro PCB/ PCT.";
f)
all'articolo 228, dopo il comma 3, è inserito il
seguente: "3 -bis. I produttori e gli importatori di
pneumatici o le loro eventuali forme associate
determinano annualmente l'ammontare del rispettivo
contributo necessario per l'adempimento, nell'anno
solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo
comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare anche specificando gli oneri e le componenti di
costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, se necessario, richiede integrazioni e
chiarimenti al fine di disporre della completezza delle
informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio
portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo
anno. E' fatta salva la facoltà di procedere nell'anno
solare in corso alla rideterminazione, da parte dei
produttori e degli importatori di pneumatici o le
rispettive forme associate, del contributo richiesto per
l'anno solare in corso.";
g)
all'articolo 268, comma 1, alla lettera o) le parole:
"per le piattaforme off-shore, l'autorità competente è
il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;" sono soppresse, e alla lettera p) le parole
da: "per le piattaforme" alle parole "gas naturale
liquefatto off-shore;" sono soppresse;
h)
all'articolo 281, dopo il comma 5, è inserito il
seguente: "5 -bis Le integrazioni e le modifiche degli
allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e
della riduzione delle emissioni in atmosfera del
presente decreto sono adottate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con il Ministro della salute, con il
Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di
competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.";
i)
all'allegato VIII alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il punto 1.4 è
inserito il seguente: "1.4 -bis terminali di
rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su
piattaforme off-shore;".
Sezione V
Semplificazioni in materia di agricoltura
Art.
25.
Misure di semplificazione per le imprese agricole
1.
Al fine di semplificare e accelerare i procedimenti
amministrativi per l'erogazione agli aventi diritto di
aiuti o contributi previsti dalla normativa dell'Unione
europea nell'ambito della Politica agricola comune,
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per
l'acquisizione delle informazioni necessarie, utilizza
senza oneri, secondo i protocolli standard previsti nel
sistema pubblico di connettività, anche le banche dati
informatiche dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e
delle Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura. Le modalità di applicazione delle misure di
semplificazione previste dal presente comma sono
definite con apposite convenzioni tra l'AGEA e le
amministrazioni sopra indicate entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
2. I
dati relativi alla azienda agricola contenuti nel
fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9
del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre
1999, n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle
pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare
della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse.
Le modalità operative per la consultazione del fascicolo
aziendale elettronico da parte delle pubbliche
amministrazioni sono definite con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3.
All'articolo 3, comma 5 -quinquies, del decreto-legge 9
settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è aggiunto il
seguente periodo: "Gli organismi pagatori, al fine della
compiuta attuazione del presente comma, predispongono e
mettono a disposizione degli utenti le procedure, anche
informatiche, e le circolari applicative correlate.".
Art. 26.
Definizione di bosco e di arboricoltura da legno
1.
All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 3, lettera c), dopo le parole: "la continuità
del bosco" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "non
identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati";
b)
al comma 6, dopo le parole: "i castagneti da frutto in
attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e
d'arboricoltura da legno di cui al comma 5" sono
inserite le seguenti: "ivi comprese, le formazioni
forestali di origine artificiale realizzate su terreni
agricoli a seguito dell'adesione a misure agro
ambientali promosse nell'ambito delle politiche di
sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i
relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e
pastorali di interesse storico coinvolti da processi di
forestazione, naturale o artificiale, oggetto di
recupero a fini produttivi" e, in fine, sono aggiunte le
seguenti: "non identificabili come pascoli, prati o
pascoli arborati.".
Art. 27.
Esercizio dell'attività di vendita diretta
1.
All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, il primo periodo è sostituito dal
seguente:
"2.
La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma
itinerante è soggetta a comunicazione al comune del
luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere
effettuata a decorrere dalla data di invio della
medesima comunicazione.".
Art. 28.
Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei
rifiuti e al deposito temporaneo
1.
All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9 -bis.
La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti
alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati
percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto
ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato
da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata
unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora
dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i
fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è
altresì considerata trasporto la movimentazione dei
rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui
all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al
sito che sia nella disponibilità giuridica della
cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia
finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.".
2.
All'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "nel
luogo in cui gli stessi sono prodotti" sono inserite le
seguenti: "o, per gli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che
sia nella disponibilità giuridica della cooperativa
agricola di cui gli stessi sono soci".
Art. 29.
Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero
1. I
progetti di riconversione del comparto bieticolo
saccarifero, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
successivamente approvati dal Comitato interministeriale
istituito in base all'articolo 2, comma 1, del citato
decreto-legge n. 2 del 2006, rivestono carattere di
interesse nazionale anche ai fini della definizione e
del perfezionamento dei processi autorizzativi e
dell'effettiva entrata in esercizio.
2.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Comitato interministeriale di cui
al comma 1 dispone le norme idonee nel quadro delle
competenze amministrative regionali atte a garantire
l'esecutività dei progetti suddetti, nomina, nei casi di
particolare necessità, ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un
commissario ad acta per l'attuazione degli accordi
definiti in sede regionale con coordinamento del
Comitato interministeriale. Al Commissario non spettano
compensi e ad eventuali rimborsi di spese si provvede
nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione
dei progetti.
Sezione VI
Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca
Art.
30.
Misure di semplificazione in materia di ricerca
internazionale e di ricerca industriale
1.
Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i
seguenti:
"3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti
istruttori e di gestione dei progetti di ricerca, per
ciascun progetto i partecipanti possono individuare tra
di loro un soggetto capofila. Il ricorso a tale
soluzione organizzativa è incentivato secondo modalità e
criteri fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Il
soggetto capofila assolve i seguenti compiti:
a)
rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei rapporti
con l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche
ai fini dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti;
b)
ai fini dell'accesso alle agevolazioni, presenta in nome
proprio e per conto delle altre imprese ed enti
partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le
eventuali variazioni degli stessi;
c)
richiede, in nome proprio e per conto delle imprese ed
enti che realizzano i progetti e gli interventi, le
erogazioni per stato di avanzamento, attestando la
regolare esecuzione dei progetti e degli investimenti
stessi nonché delle eventuali variazioni;
d)
effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del
programma.
3-ter. E' consentita la variazione non rilevante dei
progetti di ricerca industriale, in termini soggettivi
nel limite del venti per cento dei soggetti che
rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi
forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di
uno, oppure in termini oggettivi di rappresentanza
partecipativa fino al limite del venti per cento del
valore del progetto, in fase di valutazione preventiva
degli stessi ai fini dell'ammissione al finanziamento,
nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla
compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto
rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere
economico-finanziario senza alterare la qualità e il
valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli
obiettivi dichiarati.
3-quater. Nella fase attuativa del progetto, il comitato
tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 può valutare
la rimodulazione del progetto medesimo per variazioni
rilevanti, superiori al predetto limite del venti per
cento e non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di
sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o
economico-finanziarie di carattere straordinario.
3-quinquies. Sulle richieste di rimodulazione di
elementi o contenuti progettuali di secondaria entità,
non rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 3-ter e
3-quater, il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca provvede direttamente, acquisito il
parere dell'esperto incaricato nei casi più complessi.
3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel
caso di indicazione di sostituzione nelle attività
facenti capo al soggetto rinunciatario o escluso, è
presentata dai partecipanti o dal soggetto capofila
entro trenta giorni dall'accertamento formale, da parte
del Ministero, della rinuncia o esclusione per
motivazioni di carattere economico-finanziario.
3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili
i soggetti individuati come tali dai regolamenti
comunitari, relativamente alle attività svolte nel
quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi
internazionali.
3-octies. Le variazioni del progetto senza aumento di
spesa approvate in ambito comunitario o internazionale
sono automaticamente recepite in ambito nazionale.";
b)
all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), sono
inserite, in fine, le seguenti parole: ", nonché sulla
base di progetti cofinanziati dall'Unione europea a
seguito di bandi internazionali di ricerca industriale";
c)
all'articolo 6:
1)
al comma 2, dopo le parole: "spese ammissibili," sono
inserite le seguenti: "ivi comprese, con riferimento ai
progetti svolti nel quadro di programmi dell'Unione
europea o di accordi internazionali, quelle per la
disseminazione dei risultati ottenuti e per il
coordinamento generale del progetto,";
2)
al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Una
quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità
complessive del Fondo agevolazioni ricerca è comunque
destinata al finanziamento degli interventi svolti nel
quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi
internazionali.";
d)
all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i
seguenti:
"4
-bis. La valutazione ex ante degli aspetti
tecnicoscientifici dei progetti o programmi presentati
di cui al comma 1 e il parere di cui al comma 2 non sono
richiesti per i progetti già selezionati nel quadro di
programmi dell'Unione europea o di accordi
internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito
di bandi internazionali di ricerca. I progetti sono
ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle
risorse disponibili nell'ambito del riparto del Fondo
agevolazioni ricerca.
4-ter. Al fine di accelerare l' iter di valutazione dei
progetti di ricerca industriale presentati ai sensi del
presente decreto legislativo e di snellire le procedure
di controllo e di spesa, le imprese industriali, anche
nelle forme associate di cui all'articolo 4, possono, in
alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a
proprio carico, verificare e attestare il possesso dei
requisiti di affidabilità economico- finanziaria, ovvero
la regolare rendicontazione amministrativo- contabile
delle attività svolte, attraverso una relazione tecnica
e un'attestazione di merito rilasciata in forma giurata
e sotto esplicita dichiarazione di responsabilità da
soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Su tali relazioni e
attestazioni sono effettuate verifiche a campione.
4-quater. Al fine di favorire la realizzazione di
progetti e attività di ricerca, in un'ottica di merito
di progetto, in caso di insufficiente possesso dei
previsti requisiti economico-finanziari da parte delle
imprese proponenti, l'ammissibilità alle agevolazioni è
comunque possibile sulla base della produzione di una
polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare
dell'agevolazione e di specifici accordi con una o più
imprese utilizzatrici finale dei risultati del progetto
ovvero nelle forme dell'avvalimento concesso da altro
soggetto partecipante alla compagine in possesso dei
necessari requisiti. In tal caso, la certificazione
della rispondenza deve riguardare le sole imprese
indicate per lo sfruttamento industriale dei risultati
della ricerca.
4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 4-quater, la
relazione tecnica contiene una compiuta analisi delle
principali caratteristiche del progetto, con specifici
approfondimenti dedicati alle prospettive industriali
dello stesso e degli accordi stipulati tra il soggetto
proponente e gli utilizzatori finali del risultato della
ricerca.
4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli
incentivi è anche subordinata al positivo esito di
sopralluoghi presso il soggetto richiedente, detto
adempimento può avvenire nella fase successiva
all'ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della
procedura valutativa l'amministrazione si avvale delle
sole risultanze documentali, nel caso in cui le
erogazioni siano coperte da polizza di garanzia. L'esito
negativo di tali verifiche successive assume natura di
condizione risolutiva del rapporto e di revoca
dell'agevolazione, con recupero del finanziamento
concesso.
4-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca sono definite modalità
di attuazione degli interventi previsti nel presente
articolo.".
Art. 31.
Misure di semplificazione in materia di ricerca di base
1.
Nelle more del riordino del sistema di valutazione, al
fine di assicurare la semplificazione e l'accelerazione
delle procedure di gestione dei progetti di ricerca di
base, le verifiche scientifiche, amministrative e
contabili relative ai risultati e alle attività dei
progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli
stessi. Il costo delle valutazioni scientifiche ex post
grava per intero sui fondi destinati al finanziamento
dei progetti, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. I
commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.
3.
All'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, il periodo da "Restano ferme le norme" fino alla
fine del comma è sostituito dal seguente:
"Una
percentuale del dieci per cento del Fondo per gli
investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica
(FIRST), di cui all'articolo 1 comma 870, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è destinata a interventi in
favore di ricercatori di età inferiore a 40 anni,
secondo procedure stabilite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.".
Art. 32.
Misure di semplificazione delle procedure istruttorie,
valutative, di spesa e di controllo nel settore della
ricerca
1.
Al fine di finanziare con risorse nazionali progetti a
esclusiva ricaduta nazionale valutati positivamente in
sede comunitaria ma non ammessi al relativo
finanziamento, il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sulla base di un avviso
pubblico di presentazione di specifiche domande di
finanziamento e fino alla concorrenza delle risorse
stanziate per tali finalità, prende atto dei risultati
delle valutazioni effettuate e delle graduatorie
adottate in sede comunitaria. Nel predetto avviso
pubblico può essere definita la priorità degli
interventi, anche in relazione alla coerenza degli
stessi con le strategie nazionali.
2.
Al fine di consentire la semplificazione delle procedure
di utilizzazione del Fondo per gli investimenti nella
ricerca scientifica e tecnologica, all'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
il comma 872 è sostituito dal seguente:
"872. In coerenza con gli indirizzi del Programma
nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca con proprio decreto di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870
tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma
873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento
delle disponibilità complessive del fondo al
finanziamento degli interventi svolti nel quadro di
programmi dell'Unione europea o di accordi
internazionali.";
b)
il comma 873 è sostituito dal seguente:
"873. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, con decreto di natura non regolamentare,
definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo
e gestione del fondo cui al comma 870 per la concessione
delle agevolazioni per la ricerca di competenza del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, al fine di garantire la massima efficacia e
omogeneità degli interventi, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica".
3.
Gli oneri delle commissioni tecnico scientifiche o
professionali di valutazione e controllo dei progetti di
ricerca gravano sul Fondo medesimo o nell'ambito delle
risorse impegnate per gli stessi progetti, senza
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 33.
Aspettativa per attribuzione di grant comunitari o
internazionali e semplificazioni per la ricerca
1.
Il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei
ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle
università che, in seguito all'attribuzione di grant
comunitari o internazionali, svolga la relativa attività
di ricerca presso l'ente di appartenenza, è collocato in
aspettativa senza assegni su richiesta, per il periodo
massimo di durata del grant. Lo svolgimento
dell'attività di ricerca inerente il grant e la relativa
retribuzione vengono regolati dall'ente mediante un
contratto di lavoro a tempo determinato. La retribuzione
massima spettante al ricercatore rimane a carico del
grant comunitario o internazionale e non può eccedere
quella prevista per il livello apicale, appartenente
alla fascia di ricercatore più elevata del profilo di
ricercatore degli enti pubblici di ricerca.
2.
Al personale dipendente inquadrato nel ruolo dei
ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle
università che, in seguito all'attribuzione di grant
comunitari o internazionali, svolga la relativa attività
di ricerca presso soggetti e organismi pubblici o
privati, nazionali o internazionali si applica
l'articolo 23 -bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
Sezione VII
Altre disposizioni di semplificazione
Art.
34.
Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti
attività di installazione, ampliamento e manutenzione
degli impianti negli edifici
1.
L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37, concerne, alle condizioni ivi indicate,
tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla
destinazione d'uso.
Art. 35.
Disposizioni in materia di controllo societario e di
trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati
ordinari
1.
L'articolo 2397, terzo comma, del codice civile è
sostituito dal seguente:
"Se
lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le
condizioni per la redazione del bilancio in forma
abbreviata ai sensi dell'articolo 2435 -bis, le funzioni
del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco
unico, scelto tra i revisori legali iscritti
nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina
del collegio sindacale, entro trenta giorni
dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che
sono venute meno le condizioni per la redazione del
bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine,
provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto
interessato.".
2.
All'articolo 2477 del codice civile:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente: "L'atto
costitutivo può prevedere, determinandone le competenze
e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la
nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo
statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo
è costituito da un solo membro effettivo.";
b)
al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le parole: "del
sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "dell'organo di
controllo o del revisore";
c)
il quinto comma è sostituito dal seguente: "Nel caso di
nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si
applicano le disposizioni sul collegio sindacale
previste per le società per azioni.".
3.
Salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per il conferimento
delle funzioni direttive apicali di legittimità, la
disposizione dell'articolo 194 del medesimo regio
decreto si interpreta nel senso che il rispetto del
termine ivi previsto è richiesto per tutti i
trasferimenti o conferimenti di funzioni, anche
superiori o comunque diverse da quelle ricoperte, dei
magistrati ordinari.
4.
L'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
è sostituito dal seguente: "Art.195 - (Disposizioni
speciali). Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non
si applicano al presidente aggiunto della corte di
cassazione, al presidente del tribunale superiore delle
acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso
la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della
corte di cassazione, agli avvocati generali della corte
di cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali
di corte di appello.".
Art. 36.
Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana
1.
All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile,
il numero 5) è sostituito dal seguente:
"5)
i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi
delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle
società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i
corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei
manufatti;".
Art. 37.
Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata al registro delle imprese
1.
Le imprese costituite in forma societaria che, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, non hanno
ancora indicato il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata al registro delle imprese,
provvedono a tale comunicazione ai sensi dell'articolo
16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, entro il 30 giugno 2012.
Art. 38.
Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas
medicinali
1.
All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, dopo le parole: "La persona
responsabile di cui alla lettera b) del comma 1" sono
inserite le seguenti: "e di cui al comma 2 -bis" e il
secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministero della salute, sentita l'AIFA, possono
essere stabilite, per i depositi che trattano
esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di
cui al primo periodo.".
2.
All'articolo 101, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2
-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le
funzioni di persona responsabile di depositi che
trattano esclusivamente gas medicinali possono essere
svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti
requisiti:
a)
abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al
decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una
laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di
seguito specificate:
I.
classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in
biotecnologie industriali;
II.
classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in
biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
III.
classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in
ingegneria chimica;
b)
abbia conseguito una laurea di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una
delle classi di seguito specificate, a condizione che
siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e
di legislazione farmaceutica:
I.
classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;
II.
classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria
industriale;
III.
classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e
tecnologie chimiche;
IV.
classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e
tecnologie farmaceutiche;
c)
abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non
continuativi, successivamente all'entrata in vigore del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni
di direttore tecnico di magazzino di distribuzione
all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;
2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni
regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del
presente decreto, anche in mancanza dei requisiti
previsti dal comma 1, lettera b), e dal comma 2 -bis
).".
Art. 39.
Soppressione del requisito di idoneità fisica per
avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione
1.
All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
122, la lettera c) è soppressa.
Art. 40.
Soppressione del vincolo in materia di chiusura
domenicale e festiva per le imprese di panificazione di
natura produttiva
1.
Il secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della
legge 3 agosto 1999, n. 265, è soppresso.
Art. 41.
Semplificazione in materia di somministrazione
temporanea di alimenti e bevande
1.
L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e
bevande in occasione di sagre, fi ere, manifestazioni
religiose, tradizionali e culturali o eventi locali
straordinari, è avviata previa segnalazione certificata
di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai
sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010,
n. 59.
Art. 42.
Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario
per gli interventi conservativi sui beni culturali
1.
All'articolo 31 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2 - bis.
L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi
statali previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli
organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse
disponibili, determinate annualmente con decreto
ministeriale, adottato di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze.".
Art. 43.
Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse
culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del
patrimonio immobiliare pubblico
1.
Al fine di accelerare i processi di dismissione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di
cui all'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
all'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 307, comma 10, e
314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel
rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio
culturale, con decreto non avente natura regolamentare
del Ministro per i beni e le attività culturali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, sono definite modalità
tecniche operative, anche informatiche, idonee ad
accelerare le procedure di verifica dell'interesse
culturale di cui all'articolo 12, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e
del paesaggio.
2.
Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del
presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 44.
Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità
1.
Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, su proposta del Ministro per i beni e le
attività culturali, d'intesa con la Conferenza
unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate
disposizioni modificative e integrative al regolamento
di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, al fine di rideterminare e ampliare le
ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo
di operare ulteriori semplificazioni procedimentali,
ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19,
comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni.
2.
All'articolo 181, comma 1-ter, primo periodo, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le
parole: "la disposizione di cui al comma 1" sono
aggiunte le seguenti: "e al comma 1 -bis, lettera a)".
Art. 45.
Semplificazioni in materia di dati personali
1.
Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 21 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1
-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì
consentito quando è effettuato in attuazione di
protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto
dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il
Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di
cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, che specificano la tipologia dei
dati trattati e delle operazioni eseguibili.";
b)
all'articolo 27, comma 1, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Si applica quanto previsto
dall'articolo 21, comma 1 -bis.";
c)
all'articolo 34 è soppressa la lettera g) del comma 1 ed
è abrogato il comma 1 -bis;
d)
nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di
sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i
paragrafi da 19 a 19.8 e 26.
Art. 46.
Disposizioni in materia di enti pubblici non economici
vigilati dal Ministero della difesa e di Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti
1.
Con uno o più regolamenti da emanare, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della difesa di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e dell'economia e delle finanze, sentite
le organizzazioni sindacali in relazione alla
destinazione del personale, si può procedere alla
trasformazione in soggetti di diritto privato secondo
quanto previsto dell'articolo 2, comma 634, lettere b)
ed f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli enti
pubblici non economici vigilati dal Ministero della
difesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2.
Anche al fine di assicurare il necessario coordinamento
delle associazioni dei consumatori ed utenti in merito
all'attuazione delle disposizioni di semplificazione
procedimentale e documentale nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 136, comma 4,
lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli
Utenti, di cui al medesimo articolo, non si applicano le
vigenti norme in materia di soppressione degli organi
collegiali e di riduzione dei relativi componenti, fatti
salvi i risparmi di spesa già conseguiti ed il carattere
gratuito dei relativi incarichi.
TITOLO II
Disposizioni in materia di sviluppo
Capo
I
Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei
settori della innovazione, ricerca e istruzione, turismo
e infrastrutture energetiche
Sezione I
Innovazione tecnologica
Art.
47.
Agenda digitale italiana
1.
Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale
europea, di cui alla comunicazione della Commissione
europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010,
il Governo persegue l'obiettivo prioritario della
modernizzazione dei rapporti tra pubblica
amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni
coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e
offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare
l'offerta di connettività a larga banda, a incentivare
cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a
promuovere la crescita di capacità industriali adeguate
a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi
innovativi.
2.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione, il Ministro per la coesione
territoriale, il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e il Ministro
dell'economia e delle finanze, è istituita, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una
cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale
italiana, coordinando gli interventi pubblici volti alle
medesime finalità da parte di regioni, province autonome
ed enti locali.
Sezione II
Disposizioni in materia di Università
Art.
48.
Dematerializzazione di procedure in materia di
università
1.
Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l'articolo 5, è
inserito il seguente:
"Art. 5 -bis. 1. Le procedure di iscrizione alle
università sono effettuate esclusivamente per via
telematica. Il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca cura la costituzione e
l'aggiornamento di un portale unico, almeno in italiano
e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni
dato utile per l'effettuazione della scelta da parte
degli studenti.
2. A
decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la
verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli
esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti
universitari avviene esclusivamente con modalità
informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le università adeguano
conseguentemente i propri regolamenti.".
2.
All'attuazione del presente articolo si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 49.
Misure di semplificazione e funzionamento in materia di
università
1.
Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 2:
1)
al comma 1, lettera m), secondo periodo, tra la parola:
"durata" e la parola: "quadriennale" è inserita la
seguente: "massima";
2)
al comma 1, lettera p), le parole: "uno effettivo e uno
supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e
funzionari del Ministero stesso" sono sostituite dalle
seguenti: "uno effettivo e uno supplente designati dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca";
3)
al comma 9: al primo periodo, tra le parole: "organi
collegiali" e: "delle università" sono inserite le
seguenti: "e quelli monocratici elettivi";
b)
all'articolo 6:
1)
al comma 4 le parole: ", nonché compiti di tutorato e di
didattica integrativa" sono soppresse;
2)
al comma 12 il quinto periodo è soppresso;
c)
all'articolo 7:
1)
al comma 3 il secondo periodo è soppresso;
2)
al comma 5 le parole: "corsi di laurea" sono soppresse;
d)
all'articolo 10, comma 5, le parole: "trasmissione degli
atti al consiglio di amministrazione" sono sostituite
dalle seguenti: "avvio del procedimento stesso";
e)
all'articolo 12, comma 3, le parole da: "individuate"
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"che sono già inserite tra le università non statali
legalmente riconosciute, subordinatamente al
mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti
emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e
b)";
f)
all'articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole:
"agli articoli" è inserita la seguente: "16,";
g)
all'articolo 16, comma 4, le parole: "dall'articolo 18"
sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 18 e 24,
commi 5 e 6";
h)
all'articolo 18:
1)
al comma 1, lettera a), dopo le parole: "procedimento di
chiamata" sono inserite le seguenti: "sulla Gazzetta
Ufficiale,";
2)
al comma 1, lettera b), dopo le parole: "per il settore
concorsuale" sono inserite le seguenti: "ovvero per uno
dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo
macrosettore" e sono soppresse le seguenti parole: "alla
data di entrata in vigore della presente legge";
3)
al comma 3 le parole da: "di durata" e fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: "di importo
non inferiore al costo quindicennale per i posti di
professore di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo
24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e durata non
inferiore a quella del contratto per i posti di
ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera
a)";
4)
al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: "a
tempo indeterminato" e dopo la parola: "università" sono
aggiunte le seguenti: "e a soggetti esterni";
5)
al comma 5, lettera f), le parole: "da tali
amministrazioni, enti o imprese, purché" sono soppresse;
i)
all'articolo 21:
1)
al comma 2 le parole: "valutazione dei risultati" sono
sostituite dalle seguenti: "selezione e valutazione dei
progetti di ricerca";
2)
al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", purché nell'elenco predetto sia comunque possibile
ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo
periodo. In caso contrario si procede a costituire un
nuovo elenco con le modalità di cui al comma 1. L'elenco
ha validità biennale e scaduto tale termine è
ricostituito con le modalità di cui al comma 1.";
3)
al comma 5 le parole: "tre componenti che durano in
carica tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due
componenti che durano in carica quattro anni";
l)
all'articolo 23, comma 1:
1)
al primo periodo, dopo la parola: "oneroso" sono
inserite le seguenti: "di importo, coerente con i
parametri stabiliti, con il decreto di cui al comma 2",
dopo le parole: "attività di insegnamento" sono inserite
le seguenti: "di alta qualificazione" e le parole da
"che siano dipendenti" fino alla fine del periodo sono
soppresse;
2)
il terzo periodo è soppresso;
m)
all'articolo 24:
1)
al comma 2, lettera a), dopo le parole: "pubblicità dei
bandi" sono inserite le seguenti: "sulla Gazzetta
Ufficiale,";
2)
dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
"9
-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di
cui al presente articolo, i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni
né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in
posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione
sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.";
n)
all'articolo 29:
1)
al comma 9, dopo le parole: "della presente legge" sono
inserite le seguenti: "e di cui all'articolo 1, comma 9,
della legge 4 novembre 2005, n. 230";
2)
al comma 11, lettera c), dopo la parola "commi" è
inserita la seguente: "7,".
2.
All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12
novembre 2011, n. 183, le parole da: "al medesimo" fino
a: "decennio e" sono soppresse.
3.
Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sezione III
Disposizioni per l'istruzione
Art.
50.
Attuazione dell'autonomia
1.
Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle
istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia
gestionale secondo criteri di flessibilità e
valorizzando la responsabilità e la professionalità del
personale della scuola, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, sono adottate,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, nel
rispetto dei principi e degli obiettivi di cui
all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida
per conseguire le seguenti finalità:
a)
potenziamento dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione
nel rispetto della vigente normativa contabile degli
aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle
medesime, previo avvio di apposito progetto
sperimentale;
b)
definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un
organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria
attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e
ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze,
di recupero, di integrazione e sostegno ai diversamente
abili e di programmazione dei fabbisogni di personale
scolastico;
c)
costituzione, previa intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, di reti territoriali tra istituzioni
scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale
delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
d)
definizione di un organico di rete per le finalità di
cui alla lettera c) nonché per l'integrazione degli
alunni diversamente abili, la prevenzione dell'abbandono
e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo,
specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà
e dispersione scolastica;
e)
costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d),
nei limiti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni e integrazioni, sulla base dei posti
corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità
per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti
di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti
di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano
la rimodulazione annuale.
2.
Gli organici di cui al comma 1 sono determinati,
complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del
decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi
l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei
servizi per i posti ATA.
3.
Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 51.
Potenziamento del sistema nazionale di valutazione
1.
Nelle more della definizione di un sistema organico e
integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche,
dell'università, della ricerca e dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, l'INVALSI assicura,
oltre allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo
17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e
all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, il coordinamento funzionale del sistema
nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma
4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale,
l'Invalsi si avvale dell'Agenzia per la diffusione di
tecnologie per l'innovazione. Le Amministrazioni
provvedono all'attuazione del presente comma con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
2.
Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività
ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli
apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1,
comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre
2007, n. 176.
Art. 52.
Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione
tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori
- ITS
1.
Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, adottato di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i
seguenti obiettivi:
a)
realizzare un'offerta coordinata, a livello
territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici,
degli istituti professionali e di quelli di istruzione e
formazione professionale di competenza delle regioni;
b)
favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali
di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40;
c)
promuovere la realizzazione di percorsi in
apprendistato, anche per il rientro in formazione dei
giovani.
2.
Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono definite linee guida per:
a)
realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli
istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in
modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e
facilitare l'integrazione delle risorse disponibili con
la costituzione di non più di un istituto tecnico
superiore in ogni regione per la medesima area
tecnologica;
b)
semplificare gli organi di indirizzo, gestione e
partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni
ITS.
3.
Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del
presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 53.
Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e
riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza
degli usi finali di energia
1.
Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale
l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio
immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una
riduzione strutturale delle spese correnti di
funzionamento, il CIPE, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano
nazionale di edilizia scolastica. La proposta di Piano è
trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
il Piano è approvato entro i successivi 60 giorni.
2.
Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la
realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero
del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della
messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e
completamento di nuovi edifici scolastici, da
realizzare, in un'ottica di razionalizzazione e
contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel
rispetto dei criteri di efficienza energetica e di
riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il
coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche
attraverso i seguenti interventi:
a)
la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico,
costituito da aree ed edifici non più utilizzati, che
possano essere destinati alla realizzazione degli
interventi previsti dal presente articolo, sulla base di
accordi tra il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, l'Agenzia del demanio,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il
Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non
più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti
locali;
b)
la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati
alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio
immobiliare scolastico ovvero alla promozione di
strumenti finanziari immobiliari innovativi, articolati
anche in un sistema integrato nazionale e locale, per
l'acquisizione e la realizzazione di immobili per
l'edilizia scolastica;
c)
la messa a disposizione di beni immobili di proprietà
pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione
e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati,
mediante permuta, anche parziale, con immobili già
esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole;
d)
le modalità di compartecipazione facoltativa degli enti
locali.
3.
In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare promuovono, congiuntamente la
stipulazione di appositi accordi di programma, approvati
con decreto dei medesimi Ministri, al fine di
concentrare gli interventi sulle esigenze dei singoli
contesti territoriali e sviluppare utili sinergie,
promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti
pubblici e privati.
4.
Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre
disciplinate le modalità e i termini per la verifica
periodica delle fasi di realizzazione del Piano, in base
al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie,
potendosi conseguentemente disporre, in caso di
scostamenti, la diversa allocazione delle risorse
finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più
efficienti.
5.
Nelle more della definizione e approvazione del Piano,
al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi
prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia
scolastica coerenti con gli obiettivi di cui ai commi 1
e 2:
a)
il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di messa in
sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di
costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo
interventi diretti al risparmio energetico e
all'eliminazione delle locazioni a carattere oneroso,
nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca
dall'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012.
b)
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel
triennio 2012/2014, con estensione dell'ambito di
applicazione alle scuole primarie e dell'infanzia,
subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di
finanza pubblica.
6.
Al fine di semplificare le procedure relative alle
operazioni di cui al presente articolo, il vincolo di
destinazione a uso scolastico è acquisito
automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo
dell'opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di
permuta con l'effettivo trasferimento delle attività
scolastiche presso la nuova sede;
7.
Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli
standard europei e alle più moderne concezioni di
realizzazione e impiego degli edifici scolastici,
perseguendo altresì, ove possibile, soluzioni protese al
contenimento dei costi, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme
tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi
di funzionalità urbanistica, edilizia, anche con
riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e
risparmio energetico e produzione da fonti energetiche
rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire
indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei
sul territorio nazionale.
8.
All'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo si provvede nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
9.
Gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni
scolastiche, le università e gli enti di ricerca
vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, adottano entro 24 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, misure di
gestione, conduzione e manutenzione degli immobili
finalizzate al contenimento dei consumi di energia e
alla migliore efficienza degli usi finali della stessa,
anche attraverso il ricorso, in deroga all'articolo 12
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ai contratti di
servizio energia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le linee
guida predisposte dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, con il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Sezione IV
Altre disposizioni in materia di università
Art.
54.
Tecnologi a tempo determinato
1.
Al fine di potenziare le attività di ricerca degli
atenei anche nello svolgimento di progetti di ricerca
finanziati dall'Unione europea e degli altri enti e
organismi pubblici e privati, alla legge 30 dicembre
2010, n. 240, dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:
"Art. 24 -bis (Tecnologi a tempo determinato). - 1.
Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, al fine di svolgere attività di supporto
tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le
università possono stipulare contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso
almeno del titolo di laurea ed eventualmente di una
particolare qualificazione professionale in relazione
alla tipologia di attività prevista. Il contratto
stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le
modalità di svolgimento delle attività predette.
2. I
destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure
pubbliche di selezione disciplinate dalle università,
fermi restando l'obbligo di pubblicità dei bandi, in
italiano e in inglese, sul sito dell'ateneo e su quelli
del Ministero e dell'Unione Europea. Il bando deve
contenere informazioni dettagliate sulle specifiche
funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento
economico e previdenziale, nonché sui requisiti di
qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione
delle candidature.
3. I
contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono
prorogabili per una sola volta e per un massimo di
ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi
non può in ogni caso essere superiore a cinque anni con
la medesima università. Restano ferme le disposizioni
del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e
successive modificazioni.
4.
Il trattamento economico spettante ai destinatari dei
contratti di cui al comma 1, in relazione ai titoli di
studio e all'eventuale qualificazione professionale
richiesta, è stabilito dalle università ed è
determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un
importo minimo e massimo pari rispettivamente al
trattamento complessivo attribuito al personale della
categoria D posizione economica 3 ed EP posizione
economica 3 dei ruoli del personale
tecnicoamministrativo delle università. L'onere del
trattamento economico è posto a carico dei fondi
relativi ai progetti di ricerca.
5. I
contratti di cui al presente articolo non danno luogo a
diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale
accademico o tecnico-amministrativo delle università.".
Art. 55.
Misure di semplificazione in materia di ricerca
universitaria
1.
Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai
rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e
tra questi ultimi, fermo restando il trattamento
economico e previdenziale del personale strutturato
degli enti di ricerca stessi.
Sezione V
Disposizioni per il turismo
Art.
56.
Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO
1.
Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 22, comma 2, al primo periodo sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e della
promozione di forme di turismo accessibile, mediante
accordi con le principali imprese turistiche operanti
nei territori interessati attraverso pacchetti a
condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le
persone con disabilità senza oneri per la finanza
pubblica";
b)
all'articolo 27, comma 1, la lettera c) è soppressa.
2. I
beni immobili confiscati alla criminalità organizzata,
individuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata, che hanno caratteristiche tali
da consentirne un uso agevole per scopi turistici
possono essere dati in concessione, a titolo oneroso, a
cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni.
Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il
turismo e lo sport, di concerto con il Ministro della
giustizia e il Ministro dell'interno, sono definite le
modalità di costituzione delle cooperative, i criteri, i
tempi e le forme per la presentazione delle domande. Per
l'avvio e per la ristrutturazione a scopi turistici
dell'immobile possono essere promossi dal Ministro per
gli affari regionali, il turismo e lo sport accordi e
convenzioni con banche ed istituti di credito per
finanziamenti a condizioni vantaggiose senza oneri per
la finanza pubblica.
3.
All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, le parole: "al 4" sono
sostituite dalle seguenti: "all'11".
Sezione VI
Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la
metanizzazione
Art.
57.
Disposizioni per le infrastrutture energetiche
strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema
di bunkeraggio
1.
Al fine di garantire il contenimento dei costi e la
sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel
quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la
competitività nel settore petrolifero, sono individuati,
quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi
dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23
agosto 2004, n. 239:
a)
gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli
minerali;
b) i
depositi costieri di oli minerali come definiti
dall'articolo 52 del Codice della navigazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328;
c) i
depositi di carburante per aviazione siti all'interno
del sedìme aeroportuale;
d) i
depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad
esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non
inferiore a metri cubi 10.000;
e) i
depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata
non inferiore a tonnellate 200;
f)
gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera
c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.
2.
Fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e le normative in materia ambientale, per le
infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma
1, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa
con le Regioni interessate.
3.
L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata a
seguito di un procedimento unico svolto entro il termine
di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di
semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale è
coordinato con i tempi sopra indicati.
4.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni,
concessioni, concerti, intese, nulla osta pareri o
assensi eventualmente previsti per le modifiche di cui
all'articolo 1, comma 58, della legge 23 agosto 2004, n.
239, sono rilasciate entro il termine di centottanta
giorni.
5.
Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, è inserito il seguente: "4 -bis. Le
concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e
stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della
navigazione e delle opere necessarie per
l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici
ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno
durata almeno decennale."
6.
La disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione
alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
7.
Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne
la competitività economica sui mercati internazionali,
la semplificazione degli adempimenti, anche di natura
ambientale, di cui ai commi 3 e 4, nonché assicurare la
coerenza dei vincoli e delle prescrizioni con gli
standard comunitari, il Ministero dello sviluppo
economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e
della tutela del territorio e del mare, promuove accordi
di programma con le amministrazioni competenti, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per
la realizzazione delle modifiche degli stabilimenti
esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino
nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della
competitività dell'attività produttiva degli impianti
industriali e degli stabilimenti di lavorazione e di
stoccaggio di oli minerali strategici per
l'approvvigionamento energetico del Paese.
8.
Nel caso di trasformazione di stabilimenti di
lavorazione e di stoccaggio di oli minerali in depositi
di oli minerali, le autorizzazioni ambientali già in
essere in capo ai suddetti stabilimenti, in quanto
necessarie per l'attività autorizzata residuale,
mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza.
9.
Nel caso di attività di reindustrializzazione dei siti
di interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa
già in atto possono continuare a essere eserciti senza
necessità di procedere contestualmente alla bonifica,
previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle
aree interessate, attestante la non compromissione di
eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi
dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
10.
La durata delle nuove concessioni per le attività di
bunkeraggio a mezzo bettoline, di cui all'articolo 66
del Codice della navigazione e all'articolo 60 del
relativo Regolamento di esecuzione è fissata in almeno
dieci anni.
11.
E' abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6
marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 64
del 18 marzo 1997 recante "Disposizioni in materia di
sostituzione del tracciante acetofenone nella benzina
super senza piombo con colorante verde".
12.
Per gli interventi di metanizzazione di cui all'articolo
23, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51, i quali siano ancora in corso di esecuzione
e non collaudati decorsi dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente provvedimento, i termini
di cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in
esercizio dell'impianto.
13.
Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia
di accisa.
14.
Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle
Dogane, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, è consentito:
a)
la detenzione promiscua di più parti del medesimo
prodotto destinato per distinte operazioni di
rifornimento;
b)
l'utilizzo della bolletta doganale mensile che riepiloga
le operazioni di bunkeraggio;
c)
di effettuare le operazioni di rifornimento nell'arco
delle ventiquattro ore con controllo a posteriori su
base documentale.
15.
Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi
o maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio
dello Stato.
Art. 58.
Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
1.
Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 45, comma 6, dopo le parole: "comma 3 del
presente articolo" sono aggiunte le seguenti: ", nonché,
i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria
dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio,
possono essere adottate modalità procedurali
semplificate di irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie.";
b)
all'articolo 45, dopo il comma 6, è inserito il
seguente: "6 -bis. Nei casi di particolare urgenza
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può,
d'ufficio, deliberare, con atto motivato, l'adozione di
misure cautelari, anche prima dell'avvio del
procedimento sanzionatorio.".
Capo II
Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti
Art.
59.
Disposizioni in materia di credito d'imposta
1.
All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n.106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"L'assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi
successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto";
b)
al comma 2 le parole: "nei dodici mesi successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto," sono
sostituite dalle seguenti: "nei ventiquattro mesi
successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto";
c)
al comma 3 le parole: "alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "alla data di assunzione.";
d)
al comma 6 le parole: "entro tre anni dalla data di
assunzione" sono sostituite dalle seguenti: "entro due
anni dalla data di assunzione";
e)
al comma 7, lettera a), le parole: "alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente
decreto" sono sostituite dal seguente testo "alla data
di assunzione";
f)
dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8 -bis.
All'attuazione del presente articolo si provvede nel
limite massimo delle risorse come individuate ai sensi
del comma 9; con provvedimento dell'Agenzia delle
entrate sono dettati termini e modalità di fruizione del
credito di imposta al fine del rispetto del previsto
limite di spesa.";
g)
al comma 9, al primo periodo le parole: "comma
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 8" e
sono soppressi gli ultimi tre periodi.
2.
Le modifiche introdotte con il comma 1 hanno effetto dal
14 maggio 2011, data di entrata in vigore del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
3.
All'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo si provvede nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 60.
Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma
"carta acquisti"
1.
Al fine di favorire la diffusione della carta acquisti,
istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra le fasce di
popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al
fine di valutarne la possibile generalizzazione come
strumento di contrasto alla povertà assoluta, è avviata
una sperimentazione nei comuni con più di 250.000
abitanti.
2.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:
a) i
nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il
tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini
comunitari ovvero ai cittadini stranieri in possesso del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo;
b)
l'ammontare della disponibilità sulle singole carte
acquisto, in funzione del nucleo familiare;
c)
le modalità con cui i comuni adottano la carta acquisti
come strumento all'interno del sistema integrato di
interventi e servizi sociali di cui alla legge 8
novembre 2000, n. 328;
d)
le caratteristiche del progetto personalizzato di presa
in carico, volto al reinserimento lavorativo e
all'inclusione sociale, anche attraverso il
condizionamento del godimento del beneficio alla
partecipazione al progetto;
e)
la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non
può superare i dodici mesi;
f) i
flussi informativi da parte dei Comuni sul cui
territorio è attivata la sperimentazione, anche con
riferimento ai soggetti individuati come gruppo di
controllo ai fini della valutazione della
sperimentazione stessa.
3.
Per le risorse necessarie alla sperimentazione si
provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro, a
valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del
decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
viene corrispondentemente ridotto.
4. I
commi 46, 47 e 48 dell'articolo 2 del decreto-legge 29
dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono abrogati.
TITOLO III
Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore
Art.
61.
Norme transitorie e disposizioni in materia di atti
amministrativi sottoposti a intesa
1.
Il Ministro per i beni e le attività culturali approva,
con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
norme tecniche e linee guida applicative delle
disposizioni contenute nell'articolo 199 -bis del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché di
quelle contenute nell'articolo 120 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, anche in funzione di coordinamento
rispetto a fattispecie analoghe o collegate di
partecipazione di privati al finanziamento o alla
realizzazione degli interventi conservativi su beni
culturali, in particolare mediante l'affissione di
messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre
strutture provvisorie di cantiere e la vendita o
concessione dei relativi spazi pubblicitari.
2.
Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni
regolamentari attuative dell'articolo 189, comma 3, nono
periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e successive modificazioni, come modificato
dall'articolo 20 del presente decreto, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo
189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, fatta
salva la possibilità di definire, con provvedimento
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture d'intesa con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, modelli per la
predisposizione dei certificati di esecuzione lavori del
contraente generale. A decorrere dalla medesima data di
cui al primo periodo, è abrogato l'allegato XXII al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3.
Fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle
Regioni, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa
richiesta con una o più Regioni per l'adozione di un
atto amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio
dei Ministri, ove ricorrano gravi esigenze di tutela
della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni
culturali ovvero per evitare un grave danno all'Erario
può, nel rispetto del principio di leale collaborazione,
deliberare motivatamente l'atto medesimo, anche senza
l'assenso delle Regioni interessate, nei sessanta giorni
successivi alla scadenza del termine per la sua adozione
da parte dell'organo competente. Qualora nel medesimo
termine è comunque raggiunta l'intesa, il Consiglio dei
Ministri delibera l'atto motivando con esclusivo
riguardo alla permanenza dell'interesse pubblico.
4.
La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle
intese previste dalle leggi costituzionali, alle Regioni
a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e
di Bolzano.
Art. 62.
Abrogazioni
1. A
far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni
elencate nell'allegata Tabella A.
Art. 63.
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Tabella A
|
Tipo atto |
Numero |
Data |
Titolo |
Disposizioni abrogate |
1. |
R.D. |
126 |
03/01/1926 |
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANICO PER LA
REGIA GUARDIA DI FINANZA |
articolo 4 |
2. |
L. |
833 |
03/08/1961 |
STATO GIURIDICO DEI VICEBRIGADIERI E DEI
MILITARI DI TRUPPA DELLA GUARDIA DI FINANZA. |
commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 |
3. |
L. |
17 |
28/01/1970 |
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA L. 2 AGOSTO 1967,
N. 799, SULL'ESERCIZIO DELLA CACCIA. |
intero testo |
4. |
L. |
308 |
15/05/1970 |
MODIFICA DELL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNICO 15
OTTOBRE 1925, N. 2578, SULL'ASSUNZIONE DIRETTA
DEI PUBBLICI SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE
PROVINCE. |
intero testo |
5. |
L. |
77 |
03/02/1971 |
ESTENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME
PREVISTE DALLA L. 28 MARZO 1968,
N.359,CONCERNENTE L'IMMISSIONE NEI RUOLI DEGLI
ISTITUTI STATALI DI ISTRUZIONE ARTISTICA DEGLI
INSEGNANTI NON DI RUOLO IN POSSESSO DI
PARTICOLARI REQUISITI. |
intero testo |
6. |
L. |
1051 |
01/12/1971 |
MODIFICA DELL'ART.123 DEL TESTO UNICO DELLE
LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA,APPROVATO CON REGIO
DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773, RELATIVA
ALL'INSEGNAMENTO DELLO SCI. |
intero testo |
7. |
L. |
46 |
01/03/1975 |
TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DEI VINI "RECIOTO" E
"AMARONE". |
intero testo |
8. |
L. |
241 |
07/08/1990 |
NUOVE NORME IN
MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI. |
comma 1-ter dell'articolo 21- quinquies |
9. |
L. |
239 |
30/07/1991 |
MODIFICA DELL'ART. 39 DEL TESTO UNICO APPROVATO
CON REGIO DECRETO 5 FEBBRAIO 1928, N. 577,
CONCERNENTE I REQUISITI PER L'INSEGNAMENTO NELLE
SCUOLE MATERNE. |
intero testo |
10. |
L. |
383 |
27/11/1991 |
MODIFICHE ALLE SANZIONI DISCIPLINARI RELATIVE AL
PERSONALE DI CUI AL D.P.R. 31 MAGGIO 1974, N.
417. |
intero testo |
11. |
L. |
33 |
23/01/1992 |
MODIFICAZIONI ALLA L. 6 FEBBRAIO 1948, N. 29,
SULLA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. |
intero testo |
12. |
L. |
71 |
05/02/1992 |
DISCIPLINA DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO
DELLE UNITA' DI PESCA. |
intero testo |
13. |
L. |
473 |
22/11/1993 |
NUOVE NORME CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI
ANIMALI. |
intero testo |
14. |
L. |
442 |
21/12/2001 |
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI IMPIEGATI
A CONTRATTO IN SERVIZIO PRESSO LE RAPPRESENTANZE
DIPLOMATICHE, GLI UFFICI CONSOLARI E GLI
ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO. |
intero testo |
15. |
D.P.R. |
254 |
04/09/2002 |
REGOLAMENTO CONCERNENTE LE GESTIONI DEI
CONSEGNATARI E DEI CASSIERI DELLE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO. |
Art. 26, commi 4 e 6; art. 27, comma 2.
|
|