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LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3-Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' dicomposizione delle crisi da sovraindebitamento.

 

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GU n. 24 del 30-1-2012

testo in vigore dal: 29-2-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI

ESTORSIONE

Art. 1

Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108

1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei

mutui di cui al comma 2 e' consentita anche in favore

dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole

del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non

abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,

ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede

pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio,

l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di

intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del

codice penale. Avverso il provvedimento contrario del giudice

delegato e' ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale non

puo' far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma

2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle attivita'

sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a

destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di cui

al comma 5»;

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Il mutuo puo' essere concesso, anche nel corso delle

indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico

ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle

indagini preliminari medesime»;

c) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «data» sono

inserite le seguenti: «di presentazione della denuncia per il delitto

di usura ovvero dalla data»;

d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere

concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche

tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli

articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura

penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o

patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del

codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei confronti dei

soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero

proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non puo'

essere consentita e, ove sia stata disposta, e' sospesa fino

all'esito dei relativi procedimenti»;

e) al comma 9, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:

«a) se il procedimento penale per il delitto di usura in

relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si

conclude con provvedimento di archiviazione, salvo quanto previsto

dalla lettera a-bis), ovvero con sentenza di non luogo a procedere,

di proscioglimento o di assoluzione;

a-bis) quando il procedimento penale non possa ulteriormente

proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte

dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il

provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o

grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice

di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano

elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza

del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri

vantaggi usurari».

2. All'articolo 15, comma 8, della citata legge n. 108 del 1996, le

parole da: «rappresentanti» fino alla fine del comma sono sostituite

dalle seguenti: «due rappresentanti del Ministero dell'economia e

delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due

rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona

del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle

iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del

Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali. E' previsto un

supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e

supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con

qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata.

La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. Le riunioni

della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque

componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni

interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei

presenti e in caso di parita' di voti prevale quello del presidente».

3. All'articolo 16, comma 9, della citata legge n. 108 del 1996, le

parole da: «con l'arresto» fino alla fine del comma sono sostituite

dalle seguenti: «con la reclusione da due a quattro anni».

4. All'articolo 17 della citata legge n. 108 del 1996, dopo il

comma 6-bis e' aggiunto il seguente:

«6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1,

e' consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione

anche in riferimento a piu' protesti, purche' compresi nello spazio

temporale di un triennio».

Art. 2

Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. L'elargizione e' concessa agli esercenti un'attivita'

imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica,

ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo

in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad

aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai

fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste,

ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche

ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni

mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto

forma di mancato guadagno inerente all'attivita' esercitata»;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, l'elargizione

e' consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo

parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione

che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di

cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica,

l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai

sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, ne' sia

indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la

concessione dell'elargizione non e' consentita e, ove sia stata

disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.

1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del

comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle

attivita' sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto

a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di

cui all'articolo 15. Il ricavato netto e' per la meta' acquisito dal

curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua

meta' deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento»;

b) dopo l'articolo 18-bis e' inserito il seguente:

«Art. 18-ter (Sostegno degli enti locali alle attivita'

economiche a fini antiestorsivi). - 1. Al fine di sostenere e

incentivare la prevenzione e la tutela delle attivita' economiche

dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite

appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o

il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi

locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui

all'articolo 3, comma 1.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli enti

locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica

ad essi assegnati ai fini del patto di stabilita' interno, a carico

dei propri bilanci»;

c) all'articolo 19, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla

seguente:

«d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte

nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I membri sono nominati

ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno su designazione

degli organismi nazionali associativi maggiormente rappresentativi.

Il Ministro dell'interno, su proposta del Commissario straordinario

del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed

antiusura, determina con proprio decreto i criteri per

l'individuazione della maggiore rappresentativita'»;

d) all'articolo 20:

1) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la

proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento

favorevole del procuratore della Repubblica competente per le

indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di

cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di piu' procedimenti penali

che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle

sospensioni e della proroga anzidette, e' competente il procuratore

della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente»;

2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di

cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure

esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo

il procuratore della Repubblica competente, che trasmette il

provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette

giorni dalla comunicazione del prefetto.

7-ter. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei

confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali,

non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di

inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1,

fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui

ai commi da 1 a 4 del presente articolo».

Art. 3

Modifica all'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n.

296

1. All'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per i

soggetti di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315, per i quali

permangono i vincoli di destinazione previsti dalla legge 7 marzo

1996, n. 108».

Art. 4

Modifiche all'articolo 629 del codice penale

1. All'articolo 629 del codice penale sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «con la multa da euro 516 a euro

2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a

euro 4.000»;

b) al secondo comma, le parole: «da euro 1.032 a euro 3.098» sono

sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 15.000».

Art. 5

Modifica all'articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163

1. All'articolo 135, comma 1, del codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in giudicato» sono

inserite le seguenti: «per reati di usura, riciclaggio nonche'».

Capo II

PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 6

Finalita'

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento

non soggette ne' assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali,

e' consentito al debitore concludere un accordo con i creditori

nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata

dal presente capo.

2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende

una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e

il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonche' la

definitiva incapacita' del debitore di adempiere regolarmente le

proprie obbligazioni.

Art. 7

Presupposti di ammissibilita'

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai

creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi

di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale

competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di

ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il

regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso,

compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati

ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo

quanto previsto dall'articolo 8, comma 4. Il piano prevede le

scadenze e le modalita' di pagamento dei creditori, anche se

suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per

l'adempimento dei debiti, le modalita' per l'eventuale liquidazione

dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1,

il piano puo' anche prevedere l'affidamento del patrimonio del

debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la

distribuzione del ricavato ai creditori.

2. La proposta e' ammissibile quando il debitore:

a) non e' assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura

di composizione della crisi.

Art. 8

Contenuto dell'accordo

1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e

la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche

mediante cessione dei redditi futuri.

2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano

sufficienti a garantire la fattibilita' del piano, la proposta deve

essere sottoscritta da uno o piu' terzi che consentono il

conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per

l'attuabilita' dell'accordo.

3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni

all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli

strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di

strumenti creditizi e finanziari.

4. Il piano puo' prevedere una moratoria fino ad un anno per il

pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le

seguenti condizioni:

a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla

scadenza del nuovo termine;

b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato

dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi;

c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti

impignorabili.

Art. 9

Deposito della proposta di accordo

1. La proposta di accordo e' depositata presso il tribunale del

luogo di residenza o sede del debitore.

2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di

tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e

degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque

anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni

e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco

delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua

famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare

corredata del certificato dello stato di famiglia.

3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresi' le

scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a

dichiarazione che ne attesta la conformita' all'originale.

Art. 10

Procedimento

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli

articoli 7 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza,

disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la

sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con

avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica

certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento

dei provvedimenti che egli puo' adottare ai sensi del comma 3 del

presente articolo.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea

forma di pubblicita' della proposta e del decreto, oltre, nel caso in

cui il proponente svolga attivita' d'impresa, alla pubblicazione

degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.

3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode

ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non

possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni

esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne'

acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha

presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi

titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei

titolari di crediti impignorabili.

4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni

rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai

sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive

proposte di accordo.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti

del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e

del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il

provvedimento.

Art. 11

Raggiungimento dell'accordo

1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera

raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta

elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi,

dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come

eventualmente modificata.

2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, e' necessario

che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il

70 per cento dei crediti.

3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti

dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di

regresso.

4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo

che sia diversamente stabilito.

5. L'accordo e' revocato di diritto se il debitore non esegue

integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i

pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di

previdenza e assistenza obbligatorie.

Art. 12

Omologazione dell'accordo

1. Se l'accordo e' raggiunto, l'organismo di composizione della

crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi

espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo

11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni

successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono

sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine,

l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la

relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonche'

un'attestazione definitiva sulla fattibilita' del piano.

2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di

cui all'articolo 11, comma 2, verificata l'idoneita' ad assicurare il

pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione,

il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione

utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2. Si

applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del

codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il

provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non

puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo

non superiore ad un anno, l'accordo produce gli effetti di cui

all'articolo 10, comma 3.

4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di

risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori

estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei

e' chiesto al giudice con ricorso da decidere in camera di consiglio,

ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura

civile.

5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore

risolve l'accordo.

Art. 13

Esecuzione dell'accordo

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni

sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il

giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi,

nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e

delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16

marzo 1942, n. 267.

2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali

difficolta' insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto

adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale

irregolarita'. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione

di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per

giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformita'

dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento

alla possibilita' di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo

svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del

pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione,

nonche' di ogni altro vincolo.

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in

violazione dell'accordo e del piano sono nulli.

Art. 14

Impugnazione e risoluzione dell'accordo

1. L'accordo puo' essere annullato dal tribunale su istanza di ogni

creditore, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato

dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o

dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente

simulate attivita' inesistenti. Non e' ammessa alcuna altra azione di

annullamento.

2. Se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi

derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono

costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per

ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore puo' chiedere

al tribunale la risoluzione dello stesso.

3. Il ricorso per la risoluzione e' proposto, a pena di decadenza,

entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo

adempimento previsto dall'accordo.

4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i

diritti acquistati dai terzi in buona fede.

5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto

compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura

civile.

Art. 15

Organismi di composizione della crisi

1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate

garanzie di indipendenza e professionalita' deputati, su istanza

della parte interessata, alla composizione delle crisi da

sovraindebitamento.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito

registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalita'

di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da

adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge. Con lo stesso decreto sono disciplinate,

altresi', la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione,

la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche' la

determinazione delle indennita' spettanti agli organismi di cui al

comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi

dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive

modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi

dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000,

n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti

ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice

domanda, nel registro di cui al comma 2.

5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai

componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o

indennita' a qualsiasi titolo corrisposti.

6. Le attivita' degli organismi di cui al comma 1 devono essere

svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica.

Art. 16

Iscrizione nel registro

1. Gli organismi di cui all'articolo 15, unitamente alla domanda di

iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della

giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano

successivamente le eventuali variazioni.

Art. 17

Compiti dell'organismo di composizione della crisi

1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto

dagli articoli 11, 12 e 13, assume ogni opportuna iniziativa,

funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al

raggiungimento dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso,

finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento, e

collabora con il debitore e con i creditori anche attraverso la

modifica del piano oggetto della proposta di accordo.

2. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei dati contenuti

nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita' del

piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e trasmette al giudice la

relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai

sensi dell'articolo 12, comma 1.

3. L'organismo esegue la pubblicita' della proposta e dell'accordo,

ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del

procedimento previsto dal presente capo.

Art. 18

Accesso alle banche dati pubbliche

1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attivita' previsti dal

presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo,

gli organismi di cui all'articolo 15 possono accedere ai dati

contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni

creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati

pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in

materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di

buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati

in tema di crediti al consumo, affidabilita' e puntualita' nei

pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione

dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.

2. I dati personali acquisiti per le finalita' di cui al comma 1

possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della

procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua

conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione e' data

comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera

raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica

certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

Art. 19

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con

la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000

euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione

della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo

ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero

dolosamente simula attivita' inesistenti;

b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione

della crisi di cui al presente capo, produce documentazione

contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in

tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione

debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel

piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei

creditori estranei;

d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione

dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua

posizione debitoria;

e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che

rende false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei

creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in

ordine alla veridicita' dei dati contenuti in tale proposta o nei

documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilita' del

piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore e' punito

con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000

euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente

dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai

creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto

del suo ufficio.

Art. 20

Disposizioni transitorie e finali

1. Con uno o piu' decreti, il Ministro della giustizia stabilisce,

anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i

compiti e le funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi

di composizione della crisi di cui all'articolo 15 sono svolti in via

esclusiva dai medesimi.

2. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di

composizione della crisi possono essere anche svolti da un

professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,

ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal

giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia

sono stabilite, in considerazione del valore della procedura e delle

finalita' sociali della medesima, le tariffe applicabili

all'attivita' svolta dai professionisti, da porre a carico dei

soggetti che ricorrono alla procedura.

3. Il professionista di cui al comma 2 e' equiparato, anche agli

effetti penali, al componente dell'organismo di composizione della

crisi.

4. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una relazione

annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

Capo III

ENTRATA IN VIGORE

Art. 21

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 gennaio 2012

 

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