GU n. 24 del 30-1-2012
testo in vigore dal: 29-2-2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA
E DI
ESTORSIONE
Art. 1
Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108
1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e
successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione
dei
mutui di cui al comma 2 e' consentita anche in favore
dell'imprenditore dichiarato fallito, previo
provvedimento favorevole
del giudice delegato al fallimento, a condizione che il
medesimo non
abbia riportato condanne definitive per i reati di cui
al titolo VI
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni,
ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione,
la fede
pubblica, l'amministrazione della giustizia, il
patrimonio,
l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno
di
intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e
seguenti del
codice penale. Avverso il provvedimento contrario del
giudice
delegato e' ammesso reclamo al tribunale fallimentare,
del quale non
puo' far parte il giudice che ha emanato il
provvedimento reclamato.
2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del
comma
2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne'
alle attivita'
sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate,
quanto a
destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le
finalita' di cui
al comma 5»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il mutuo puo' essere concesso, anche nel corso delle
indagini preliminari, previo parere favorevole del
pubblico
ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel
corso delle
indagini preliminari medesime»;
c) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «data»
sono
inserite le seguenti: «di presentazione della denuncia
per il delitto
di usura ovvero dalla data»;
d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I mutui di cui al presente articolo non possono
essere
concessi a favore di soggetti condannati per il reato di
usura, anche
tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di
cui agli
articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura
penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione
personali o
patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui
all'articolo 34 del
codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei
confronti dei
soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati
ovvero
proposti per le suddette misure, la concessione del
mutuo non puo'
essere consentita e, ove sia stata disposta, e' sospesa
fino
all'esito dei relativi procedimenti»;
e) al comma 9, la lettera a) e' sostituita dalle
seguenti:
«a) se il procedimento penale per il delitto di usura in
relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono
stati concessi si
conclude con provvedimento di archiviazione, salvo
quanto previsto
dalla lettera a-bis), ovvero con sentenza di non luogo a
procedere,
di proscioglimento o di assoluzione;
a-bis) quando il procedimento penale non possa
ulteriormente
proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o
per morte
dell'imputato e il giudice debba emettere per tali
motivi il
provvedimento di archiviazione o la sentenza, in
qualsiasi fase o
grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1,
del codice
di procedura penale, quando allo stato degli atti non
esistano
elementi documentati, univoci e concordanti in ordine
all'esistenza
del danno subito dalla vittima per effetto degli
interessi o di altri
vantaggi usurari».
2. All'articolo 15, comma 8, della citata legge n. 108
del 1996, le
parole da: «rappresentanti» fino alla fine del comma
sono sostituite
dalle seguenti: «due rappresentanti del Ministero
dell'economia e
delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da
due
rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno
nella persona
del Commissario straordinario del Governo per il
coordinamento delle
iniziative anti-racket ed antiusura, da due
rappresentanti del
Ministero dello sviluppo economico e da due
rappresentanti del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. E'
previsto un
supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti
effettivi e
supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari
con
qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o
equiparata.
La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito.
Le riunioni
della commissione sono valide quando intervengono almeno
cinque
componenti, rappresentanti, comunque, le quattro
amministrazioni
interessate. Le deliberazioni sono adottate a
maggioranza dei
presenti e in caso di parita' di voti prevale quello del
presidente».
3. All'articolo 16, comma 9, della citata legge n. 108
del 1996, le
parole da: «con l'arresto» fino alla fine del comma sono
sostituite
dalle seguenti: «con la reclusione da due a quattro
anni».
4. All'articolo 17 della citata legge n. 108 del 1996,
dopo il
comma 6-bis e' aggiunto il seguente:
«6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel
comma 1,
e' consentita la presentazione di un'unica istanza di
riabilitazione
anche in riferimento a piu' protesti, purche' compresi
nello spazio
temporale di un triennio».
Art. 2
Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44
1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'elargizione e' concessa agli esercenti
un'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque
economica,
ovvero una libera arte o professione, che subiscono un
evento lesivo
in conseguenza di delitti commessi allo scopo di
costringerli ad
aderire a richieste estorsive, avanzate anche
successivamente ai
fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali
richieste,
ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione
anche
ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno
a beni
mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un
danno sotto
forma di mancato guadagno inerente all'attivita'
esercitata»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4,
l'elargizione
e' consentita anche in favore del soggetto dichiarato
fallito, previo
parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a
condizione
che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne
per i reati di
cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267,
ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia
pubblica,
l'industria e il commercio, a meno di intervenuta
riabilitazione ai
sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale,
ne' sia
indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo
caso la
concessione dell'elargizione non e' consentita e, ove
sia stata
disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi
procedimenti.
1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi
del
comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare
ne' alle
attivita' sopravvenute del soggetto fallito e sono
vincolate, quanto
a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le
finalita' di
cui all'articolo 15. Il ricavato netto e' per la meta'
acquisito dal
curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e
per la residua
meta' deve essere impiegato a fini produttivi e di
investimento»;
b) dopo l'articolo 18-bis e' inserito il seguente:
«Art. 18-ter (Sostegno degli enti locali alle attivita'
economiche a fini antiestorsivi). - 1. Al fine di
sostenere e
incentivare la prevenzione e la tutela delle attivita'
economiche
dalle richieste estorsive, gli enti locali possono
disporre, tramite
appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal
pagamento o
il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato
di tributi
locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei
soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
gli enti
locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica
ad essi assegnati ai fini del patto di stabilita'
interno, a carico
dei propri bilanci»;
c) all'articolo 19, comma 1, la lettera d) e' sostituita
dalla
seguente:
«d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni
iscritte
nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I membri
sono nominati
ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno su
designazione
degli organismi nazionali associativi maggiormente
rappresentativi.
Il Ministro dell'interno, su proposta del Commissario
straordinario
del Governo per il coordinamento delle iniziative
anti-racket ed
antiusura, determina con proprio decreto i criteri per
l'individuazione della maggiore rappresentativita'»;
d) all'articolo 20:
1) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4
e la
proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del
provvedimento
favorevole del procuratore della Repubblica competente
per le
indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento
lesivo di
cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di piu'
procedimenti penali
che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini
delle
sospensioni e della proroga anzidette, e' competente il
procuratore
della Repubblica del procedimento iniziato
anteriormente»;
2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di
elargizione di
cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle
procedure
esecutive in corso a carico del richiedente e informa
senza ritardo
il procuratore della Repubblica competente, che
trasmette il
provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione
entro sette
giorni dalla comunicazione del prefetto.
7-ter. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei
confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o
assistenziali,
non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla
data di
inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo
3, comma 1,
fino al termine di scadenza delle sospensioni e della
proroga di cui
ai commi da 1 a 4 del presente articolo».
Art. 3
Modifica all'articolo 1, comma 881, della legge 27
dicembre 2006, n.
296
1. All'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre
2006, n. 296,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta
eccezione per i
soggetti di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315, per
i quali
permangono i vincoli di destinazione previsti dalla
legge 7 marzo
1996, n. 108».
Art. 4
Modifiche all'articolo 629 del codice penale
1. All'articolo 629 del codice penale sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «con la multa da euro 516
a euro
2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da
euro 1.000 a
euro 4.000»;
b) al secondo comma, le parole: «da euro 1.032 a euro
3.098» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro
15.000».
Art. 5
Modifica all'articolo 135 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n.
163
1. All'articolo 135, comma 1, del codice dei contratti
pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in
giudicato» sono
inserite le seguenti: «per reati di usura, riciclaggio
nonche'».
Capo II
PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 6
Finalita'
1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di
sovraindebitamento
non soggette ne' assoggettabili alle vigenti procedure
concorsuali,
e' consentito al debitore concludere un accordo con i
creditori
nell'ambito della procedura di composizione della crisi
disciplinata
dal presente capo.
2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento»
si intende
una situazione di perdurante squilibrio tra le
obbligazioni assunte e
il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte,
nonche' la
definitiva incapacita' del debitore di adempiere
regolarmente le
proprie obbligazioni.
Art. 7
Presupposti di ammissibilita'
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo'
proporre ai
creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione
della crisi
di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del
tribunale
competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo
di
ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che
assicuri il
regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo
stesso,
compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti
privilegiati
ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche
parzialmente, salvo
quanto previsto dall'articolo 8, comma 4. Il piano
prevede le
scadenze e le modalita' di pagamento dei creditori,
anche se
suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate
per
l'adempimento dei debiti, le modalita' per l'eventuale
liquidazione
dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
13, comma 1,
il piano puo' anche prevedere l'affidamento del
patrimonio del
debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la
custodia e la
distribuzione del ricavato ai creditori.
2. La proposta e' ammissibile quando il debitore:
a) non e' assoggettabile alle procedure previste
dall'articolo 1
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni;
b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla
procedura
di composizione della crisi.
Art. 8
Contenuto dell'accordo
1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione
dei debiti e
la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma,
anche
mediante cessione dei redditi futuri.
2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non
siano
sufficienti a garantire la fattibilita' del piano, la
proposta deve
essere sottoscritta da uno o piu' terzi che consentono
il
conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni
sufficienti per
l'attuabilita' dell'accordo.
3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali
limitazioni
all'accesso al mercato del credito al consumo,
all'utilizzo degli
strumenti di pagamento elettronico a credito e alla
sottoscrizione di
strumenti creditizi e finanziari.
4. Il piano puo' prevedere una moratoria fino ad un anno
per il
pagamento dei creditori estranei quando ricorrono
cumulativamente le
seguenti condizioni:
a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento
alla
scadenza del nuovo termine;
b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore
nominato
dal giudice su proposta dell'organismo di composizione
della crisi;
c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari
di crediti
impignorabili.
Art. 9
Deposito della proposta di accordo
1. La proposta di accordo e' depositata presso il
tribunale del
luogo di residenza o sede del debitore.
2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita
l'elenco di
tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute,
dei beni e
degli eventuali atti di disposizione compiuti negli
ultimi cinque
anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli
ultimi tre anni
e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano,
nonche' l'elenco
delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e
della sua
famiglia, previa indicazione della composizione del
nucleo familiare
corredata del certificato dello stato di famiglia.
3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita
altresi' le
scritture contabili degli ultimi tre esercizi,
unitamente a
dichiarazione che ne attesta la conformita'
all'originale.
Art. 10
Procedimento
1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti
previsti dagli
articoli 7 e 9, fissa immediatamente con decreto
l'udienza,
disponendo la comunicazione ai creditori presso la
residenza o la
sede legale, anche per telegramma o per lettera
raccomandata con
avviso di ricevimento o per telefax o per posta
elettronica
certificata, della proposta e del decreto contenente
l'avvertimento
dei provvedimenti che egli puo' adottare ai sensi del
comma 3 del
presente articolo.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone
idonea
forma di pubblicita' della proposta e del decreto,
oltre, nel caso in
cui il proponente svolga attivita' d'impresa, alla
pubblicazione
degli stessi in apposita sezione del registro delle
imprese.
3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o
atti in frode
ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi
giorni, non
possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o
proseguite azioni
esecutive individuali ne' disposti sequestri
conservativi ne'
acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del
debitore che ha
presentato la proposta di accordo, da parte dei
creditori aventi
titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei
confronti dei
titolari di crediti impignorabili.
4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le
prescrizioni
rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
5. Le procedure esecutive individuali possono essere
sospese ai
sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di
successive
proposte di accordo.
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737
e seguenti
del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al
tribunale e
del collegio non puo' far parte il giudice che ha
pronunciato il
provvedimento.
Art. 11
Raggiungimento dell'accordo
1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o
per lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o
per posta
elettronica certificata, all'organismo di composizione
della crisi,
dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla
proposta, come
eventualmente modificata.
2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, e'
necessario
che l'accordo sia raggiunto con i creditori
rappresentanti almeno il
70 per cento dei crediti.
3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei
confronti
dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in
via di
regresso.
4. L'accordo non determina la novazione delle
obbligazioni, salvo
che sia diversamente stabilito.
5. L'accordo e' revocato di diritto se il debitore non
esegue
integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze
previste, i
pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti
gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie.
Art. 12
Omologazione dell'accordo
1. Se l'accordo e' raggiunto, l'organismo di
composizione della
crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui
consensi
espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui
all'articolo
11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei
dieci giorni
successivi al ricevimento della relazione, i creditori
possono
sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale
ultimo termine,
l'organismo di composizione della crisi trasmette al
giudice la
relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonche'
un'attestazione definitiva sulla fattibilita' del piano.
2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la
percentuale di
cui all'articolo 11, comma 2, verificata l'idoneita' ad
assicurare il
pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra
contestazione,
il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata
pubblicazione
utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma
2. Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e
seguenti del
codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il
provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del
collegio non
puo' far parte il giudice che ha pronunciato il
provvedimento.
3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per
un periodo
non superiore ad un anno, l'accordo produce gli effetti
di cui
all'articolo 10, comma 3.
4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di
risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei
creditori
estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei
creditori estranei
e' chiesto al giudice con ricorso da decidere in camera
di consiglio,
ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura
civile.
5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del
debitore
risolve l'accordo.
Art. 13
Esecuzione dell'accordo
1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati
beni
sottoposti a pignoramento ovvero se previsto
dall'accordo, il
giudice, su proposta dell'organismo di composizione
della crisi,
nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli
stessi e
delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del
regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
2. L'organismo di composizione della crisi risolve le
eventuali
difficolta' insorte nell'esecuzione dell'accordo e
vigila sull'esatto
adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni
eventuale
irregolarita'. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto
la violazione
di diritti soggettivi e sulla sostituzione del
liquidatore per
giustificati motivi decide il giudice investito della
procedura.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la
conformita'
dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con
riferimento
alla possibilita' di pagamento dei creditori estranei,
autorizza lo
svincolo delle somme e ordina la cancellazione della
trascrizione del
pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di
prelazione,
nonche' di ogni altro vincolo.
4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in
essere in
violazione dell'accordo e del piano sono nulli.
Art. 14
Impugnazione e risoluzione dell'accordo
1. L'accordo puo' essere annullato dal tribunale su
istanza di ogni
creditore, in contraddittorio con il debitore, quando e'
stato
dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero
sottratta o
dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero
dolosamente
simulate attivita' inesistenti. Non e' ammessa alcuna
altra azione di
annullamento.
2. Se il proponente non adempie regolarmente agli
obblighi
derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non
vengono
costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene
impossibile per
ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore
puo' chiedere
al tribunale la risoluzione dello stesso.
3. Il ricorso per la risoluzione e' proposto, a pena di
decadenza,
entro un anno dalla scadenza del termine fissato per
l'ultimo
adempimento previsto dall'accordo.
4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non
pregiudicano i
diritti acquistati dai terzi in buona fede.
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in
quanto
compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura
civile.
Art. 15
Organismi di composizione della crisi
1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con
adeguate
garanzie di indipendenza e professionalita' deputati, su
istanza
della parte interessata, alla composizione delle crisi
da
sovraindebitamento.
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un
apposito
registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le
modalita'
di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con
regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore
della presente legge. Con lo stesso decreto sono
disciplinate,
altresi', la formazione dell'elenco e la sua revisione,
l'iscrizione,
la sospensione e la cancellazione degli iscritti,
nonche' la
determinazione delle indennita' spettanti agli organismi
di cui al
comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla
procedura.
4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le
camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi
dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive
modificazioni, il segretariato sociale costituito ai
sensi
dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8
novembre 2000,
n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei
commercialisti
ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di
diritto, a semplice
domanda, nel registro di cui al comma 2.
5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1
non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e ai
componenti degli stessi non spetta alcun compenso o
rimborso spese o
indennita' a qualsiasi titolo corrisposti.
6. Le attivita' degli organismi di cui al comma 1 devono
essere
svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 16
Iscrizione nel registro
1. Gli organismi di cui all'articolo 15, unitamente alla
domanda di
iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero
della
giustizia il proprio regolamento di procedura e
comunicano
successivamente le eventuali variazioni.
Art. 17
Compiti dell'organismo di composizione della crisi
1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a
quanto previsto
dagli articoli 11, 12 e 13, assume ogni opportuna
iniziativa,
funzionale alla predisposizione del piano di
ristrutturazione, al
raggiungimento dell'accordo e alla buona riuscita dello
stesso,
finalizzata al superamento della crisi da
sovraindebitamento, e
collabora con il debitore e con i creditori anche
attraverso la
modifica del piano oggetto della proposta di accordo.
2. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei dati
contenuti
nella proposta e nei documenti allegati, attesta la
fattibilita' del
piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e trasmette al
giudice la
relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza
raggiunta ai
sensi dell'articolo 12, comma 1.
3. L'organismo esegue la pubblicita' della proposta e
dell'accordo,
ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice
nell'ambito del
procedimento previsto dal presente capo.
Art. 18
Accesso alle banche dati pubbliche
1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attivita'
previsti dal
presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di
quest'ultimo,
gli organismi di cui all'articolo 15 possono accedere ai
dati
contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di
informazioni
creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche
dati
pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel
codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di
deontologia e di
buona condotta per i sistemi informativi gestiti da
soggetti privati
in tema di crediti al consumo, affidabilita' e
puntualita' nei
pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la
protezione
dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.
2. I dati personali acquisiti per le finalita' di cui al
comma 1
possono essere trattati e conservati per i soli fini e
tempi della
procedura e devono essere distrutti contestualmente alla
sua
conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione e'
data
comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite
lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta
elettronica
certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione
medesima.
Art. 19
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e'
punito con
la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da
1.000 a 50.000
euro il debitore che:
a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di
composizione
della crisi di cui al presente capo, aumenta o
diminuisce il passivo
ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante
dell'attivo ovvero
dolosamente simula attivita' inesistenti;
b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di
composizione
della crisi di cui al presente capo, produce
documentazione
contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o
distrugge, in
tutto o in parte, la documentazione relativa alla
propria situazione
debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non
previsti nel
piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare
pagamento dei
creditori estranei;
d) dopo il deposito della proposta di accordo di
ristrutturazione
dei debiti, e per tutta la durata della procedura,
aggrava la sua
posizione debitoria;
e) intenzionalmente non rispetta i contenuti
dell'accordo.
2. Il componente dell'organismo di composizione della
crisi che
rende false attestazioni in ordine all'esito della
votazione dei
creditori sulla proposta di accordo formulata dal
debitore ovvero in
ordine alla veridicita' dei dati contenuti in tale
proposta o nei
documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla
fattibilita' del
piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal
debitore e' punito
con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da
1.000 a 50.000
euro.
3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al
componente
dell'organismo di composizione della crisi che cagiona
danno ai
creditori omettendo o rifiutando senza giustificato
motivo un atto
del suo ufficio.
Art. 20
Disposizioni transitorie e finali
1. Con uno o piu' decreti, il Ministro della giustizia
stabilisce,
anche per circondario di tribunale, la data a decorrere
dalla quale i
compiti e le funzioni che il presente capo attribuisce
agli organismi
di composizione della crisi di cui all'articolo 15 sono
svolti in via
esclusiva dai medesimi.
2. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di
composizione della crisi possono essere anche svolti da
un
professionista in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 28 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni,
ovvero da un notaio, nominati dal presidente del
tribunale o dal
giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della
giustizia
sono stabilite, in considerazione del valore della
procedura e delle
finalita' sociali della medesima, le tariffe applicabili
all'attivita' svolta dai professionisti, da porre a
carico dei
soggetti che ricorrono alla procedura.
3. Il professionista di cui al comma 2 e' equiparato,
anche agli
effetti penali, al componente dell'organismo di
composizione della
crisi.
4. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una
relazione
annuale sullo stato di attuazione della presente legge.
Capo III
ENTRATA IN VIGORE
Art. 21
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo
giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 gennaio 2012 |