Testo del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(in Supplemento
ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 284
del 6 dicembre 2011),
coordinato con la legge di conversione 22
dicembre 2011, n. 214
(in questo stesso Supplemento ordinario alla
pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e
il consolidamento dei conti pubblici.». (11A16582)
GU n. 300 del 27-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 276
Avvertenza
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del
testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del
medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate
nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e
l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate
dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a
quello della sua
pubblicazione.
Titolo I
SVILUPPO ED EQUITA'
Art. 1
Aiuto alla crescita economica (Ace)
1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo
sviluppo
economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita
mediante una
riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal
finanziamento
con capitale di rischio, nonche' per ridurre lo
squilibrio del
trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con
debito ed
imprese che si finanziano con capitale proprio, e
rafforzare, quindi,
la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema
produttivo
italiano, ai fini della determinazione del reddito
complessivo netto
dichiarato dalle societa' e dagli enti indicati
nell'articolo 73,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte
sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre
1986, n. 917, e' ammesso in deduzione un importo
corrispondente al
rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo
le
disposizioni dei commi da 2 a 8 del presente articolo.
Per le
societa' e gli enti commerciali di cui all'articolo 73,
comma 1,
lettera d), del citato testo unico le disposizioni del
presente
articolo si applicano relativamente alle stabili
organizzazioni nel
territorio dello Stato.
2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e'
valutato
mediante applicazione dell'aliquota percentuale
individuata con il
provvedimento di cui al comma 3 alla variazione in
aumento del
capitale proprio rispetto a quello esistente alla
chiusura
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
3. Dal quarto periodo di imposta l'aliquota percentuale
per il
calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale
proprio e'
determinata con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze da
emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto
dei
rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari
pubblici,
aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo
di
compensazione del maggior rischio. In via transitoria,
per il primo
triennio di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per
cento.
4. La parte del rendimento nozionale che supera il
reddito
complessivo netto dichiarato e' computata in aumento
dell'importo
deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.
5. Il capitale proprio esistente alla chiusura
dell'esercizio in
corso al 31 dicembre 2010 e' costituito dal patrimonio
netto
risultante dal relativo bilancio, senza tener conto
dell'utile del
medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento
i
conferimenti in denaro nonche' gli utili accantonati a
riserva ad
esclusione di quelli destinati a riserve non
disponibili; come
variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del
patrimonio netto con
attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o
partecipanti; b) gli
acquisti di partecipazioni in societa' controllate; c)
gli acquisti
di aziende o di rami di aziende.
6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro
rilevano a
partire dalla data del versamento; quelli derivanti
dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio
dell'esercizio in
cui le relative riserve sono formate. I decrementi
rilevano a partire
dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.
Per le aziende
e le societa' di nuova costituzione si considera
incremento tutto il
patrimonio conferito.
7. Il presente articolo si applica anche al reddito
d'impresa di
persone fisiche, societa' in nome collettivo e in
accomandita
semplice in regime di contabilita' ordinaria, con le
modalita'
stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e
delle Finanze
di cui al comma 8 in modo da assicurare un beneficio
conforme a
quello garantito ai soggetti di cui al comma 1.
8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo
sono emanate
con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze
entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono
essere
stabilite disposizioni aventi finalita' antielusiva
specifica.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.
Art. 2
Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro
nonche' per donne e
giovani
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2012
e' ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma
1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il
decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive
modificazioni, un importo pari all'imposta regionale
sulle attivita'
produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis,
6, 7 e 8 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa
alla quota
imponibile delle spese per il personale dipendente e
assimilato al
netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo
11, commi 1,
lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto
legislativo n.
446 del 1997.
1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009,
n. 2, e successive modificazioni, le parole: «ovvero
delle spese per
il personale dipendente e assimilato al netto delle
deduzioni
spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera
a), 1-bis,
4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446
del 1997» sono
soppresse.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica
a decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.
2. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 2), dopo le parole «periodo di imposta»
sono
aggiunte le seguenti: «, aumentato a 10.600 euro per i
lavoratori di
sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai
35 anni»;
b) al numero 3), dopo le parole «Sardegna e Sicilia»
sono
aggiunte le seguenti: «, aumentato a 15.200 euro per i
lavoratori di
sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai
35 anni».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a
decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2011.
Art. 3
Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali
e rifinanziamento fondo di garanzia
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione
nell'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di
accelerare la
spesa dei programmi regionali cofinanziati dai fondi
strutturali
negli anni 2012, 2013 e 2014, all'articolo 32, comma 4,
della legge
12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n), e'
aggiunta la
seguente: «n-bis) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle
spese
effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti
nazionali dei
fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese
nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in
nell'Obiettivo
Competitivita', di cui al Regolamento del Consiglio (CE)
n.
1083/2006, tale esclusione e' subordinata all'Accordo
sull'attuazione
del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011.
L'esclusione opera
nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per
ciascuno degli
anni 2012, 2013 e 2014.».
1-bis L'esclusione delle spese di cui alla lettera n-bis
del comma
4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
introdotta
dal comma 1 del presente articolo, opera per ciascuna
regione nei
limiti definiti con i criteri di cui al comma 2 del
presente
articolo.
2. Per compensare gli effetti in termini di fabbisogno e
di
indebitamento netto di cui al comma 1, e' istituito
nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000 milioni di
euro per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 un «Fondo di
compensazione per
gli interventi volti a favorire lo sviluppo», ripartito
tra le
singole Regioni sulla base della chiave di riparto dei
fondi
strutturali 2007-2013, tra programmi operativi
regionali, cosi' come
stabilita dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013,
adottato con
Decisione CE C (2007) n. 3329 del 13/7/2007.
All'utilizzo del Fondo
si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze,
su proposta del Ministro per la coesione territoriale,
da comunicare
al Parlamento e alla Corte dei conti, su richiesta
dell'Amministrazione interessata, sulla base dell'ordine
cronologico
delle richieste e entro i limiti della dotazione
assegnata ad ogni
singola Regione.
3. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti
dalla
costituzione del fondo di cui al comma 2 si provvede con
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle
minori spese
recate dal presente provvedimento.
4. La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle
piccole e
medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive
modificazioni ed
integrazioni, e' incrementata di 400 milioni di euro
annui per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
5. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, la
somma di 300
milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto
corrente di
Tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del
decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e successive modifiche e
integrazioni, e'
versata all'entrata del bilancio statale nella misura di
150 milioni
nel 2012 e 150 milioni nel 2013, a cura del titolare del
medesimo
conto, per essere riassegnata al fondo di cui
all'articolo 3 della
legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalita' connesse
alle
attivita' di credito all'esportazione. All'onere
derivante dal
presente comma in termini di fabbisogno e indebitamento
netto si
provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate e delle
minori spese recate dal presente decreto.
Art. 4
Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di
efficientamento
energetico e per spese conseguenti a calamita' naturali
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 11, comma 3, le parole: «15 e 16», sono
sostituite dalle seguenti: «15, 16 e16-bis»;
b) nell'articolo 12, comma 3, le parole: «15 e 16», sono
sostituite dalle seguenti: «15, 16 e 16-bis»;
c) dopo l'articolo 16, e' aggiunto il seguente:
«ART.16-bis. -
(Detrazione delle spese per interventi di recupero del
patrimonio
edilizio e di riqualificazione energetica degli
edifici). - 1.
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per
cento delle
spese documentate, fino ad un ammontare complessivo
delle stesse non
superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare,
sostenute ed
effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che
possiedono o
detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile
sul quale sono
effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del
decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
effettuati
sulle parti comuni di edificio residenziale di cui
all'articolo 1117,
del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del
decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
effettuati
sulle singole unita' immobiliari residenziali di
qualsiasi categoria
catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino
dell'immobile
danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche'
non rientranti
nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente
comma,
sempreche' sia stato dichiarato lo stato di emergenza,
anche
anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente
disposizione;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti
auto
pertinenziali anche a proprieta' comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e
montacarichi, alla
realizzazione di ogni strumento che, attraverso la
comunicazione, la
robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata,
sia adatto a
favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione
per le
persone portatrici di handicap in situazione di
gravita', ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a
prevenire il
rischio del compimento di atti illeciti da parte di
terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla
cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al
conseguimento di risparmi energetici con particolare
riguardo
all'installazione di impianti basati sull'impiego delle
fonti
rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere
realizzate
anche in assenza di opere edilizie propriamente dette,
acquisendo
idonea documentazione attestante il conseguimento di
risparmi
energetici in applicazione della normativa vigente in
materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con
particolare
riguardo all'esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica,
in particolare sulle parti strutturali, per la redazione
della
documentazione obbligatoria atta a comprovare la
sicurezza statica
del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione
degli
interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione. Gli
interventi relativi all'adozione di misure antisismiche
e
all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza
statica devono
essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici
o complessi
di edifici collegati strutturalmente e comprendere
interi edifici e,
ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti
sulla base di
progetti unitari e non su singole unita' immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere
volte ad
evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono
comprese quelle
di progettazione e per prestazioni professionali
connesse
all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma
degli
edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso
di
interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d)
del comma 1
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da
imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da
cooperative edilizie,
che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei
lavori alla
successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La
detrazione
spetta al successivo acquirente o assegnatario delle
singole unita'
immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento
del valore
degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari
al 25 per
cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante
nell'atto
pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque,
entro
l'importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1
realizzati in
ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di
interventi
iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del
limite massimo
delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene
conto anche
delle spese sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati
su unita'
immobiliari residenziali adibite promiscuamente
all'esercizio
dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio
dell'attivita'
commerciale, la detrazione spettante e' ridotta al 50
per cento.
6. La detrazione e' cumulabile con le agevolazioni gia'
previste
sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto
legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per
cento.
7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali
costanti e
di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e
in quelli
successivi.
8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla
quale sono
stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la
detrazione non
utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i
rimanenti periodi
di imposta, salvo diverso accordo delle parti,
all'acquirente persona
fisica dell'unita' immobiliare. In caso di decesso
dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si
trasmette, per intero,
esclusivamente all'erede che conservi la detenzione
materiale e
diretta del bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici 18
febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo
1998, n. 60, con il quale e' stato adottato il
"Regolamento recante
norme di attuazione e procedure di controllo di cui
all'articolo 1
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di
detrazioni per le
spese di ristrutturazione edilizia ".
10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e
delle
finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di
attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo.»;
d) nell'articolo 24, comma 3 dopo le parole: «e i)»,
sono
aggiunte le seguenti: «, e dell'articolo 16-bis)».
2. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012» sono
sostituite
dalle seguenti: «2010 e 2011»;
b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012» sono
sostituite
dalle seguenti: «dicembre 2011»;
c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2012» sono
sostituite
dalle seguenti: «dicembre 2011» e le parole: «giugno
2013» sono
sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25
del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. Nell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre
2010, n. 220,
le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle
seguenti: «31
dicembre 2012. Le disposizioni di cui al citato comma
347 si
applicano anche alle spese per interventi di
sostituzione di
scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore
dedicati
alla produzione di acqua calda sanitaria». Ai relativi
oneri,
valutati in 6,58 milioni di euro per l'anno 2014 e in
2,75 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede
mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio
triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno
2012, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La
detrazione
prevista dall'articolo 16-bis comma 1, lettera h), del
testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal
presente
articolo, si applica alle spese effettuate a decorrere
dal 1° gennaio
2013.
5. Le disposizioni del presente articolo entrano in
vigore il 1°
gennaio 2012.
Art. 5
Introduzione dell'ISEE per la concessione di
agevolazioni fiscali e
benefici assistenziali, con destinazione dei relativi
risparmi a
favore delle famiglie
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,
entro il 31
maggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione
e i campi di
applicazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente
(ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito
disponibile
che includa la percezione di somme anche se esenti da
imposizione
fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di
reddito dei
diversi componenti della famiglia nonche' dei pesi dei
carichi
familiari, in particolare dei figli successivi al
secondo e di
persone disabili a carico; migliorare la capacita'
selettiva
dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la
componente
patrimoniale, sita sia in Italia sia all'estero, al
netto del debito
residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle
imposte
relative; permettere una differenziazione
dell'indicatore per le
diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo
decreto sono
individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie,
nonche' le
provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal
1o gennaio
2013, non possono essere piu' riconosciute ai soggetti
in possesso di
un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto
stesso. Con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definite
le modalita' con cui viene rafforzato il sistema dei
controlli
dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli
archivi cui
accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici
e prevedendo
la costituzione di una banca dati delle prestazioni
sociali
agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio
telematico
all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto
delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei
dati personali
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
delle
informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni
concesse.
Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I
risparmi derivanti
dall'applicazione del presente articolo a favore del
bilancio dello
Stato e degli enti nazionali di previdenza e di
assistenza sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per
l'attuazione di
politiche sociali e assistenziali. Con decreto del
Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare
le modalita'
attuative di tale riassegnazione.
Art. 6
Equo indennizzo e pensioni privilegiate
1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione
obbligatoria contro
gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati
gli istituti
dell'accertamento della dipendenza dell'infermita' da
causa di
servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa
di servizio,
dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La
disposizione
di cui al primo periodo del presente comma non si
applica nei
confronti del personale appartenente al comparto
sicurezza, difesa,
vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di
cui al primo
periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai
procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche'
ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia
ancora
scaduto il termine di presentazione della domanda,
nonche' ai
procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi
prima della
predetta data.
Art. 6 bis
Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli
sconfinamenti
nei contratti di conto corrente e di apertura di credito
1. Nel testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
dopo l'articolo
117 e' inserito il seguente:
«Art. 117-bis - (Remunerazione degli affidamenti e degli
sconfinamenti). - 1. I contratti di apertura di credito
possono
prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una
commissione
onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale
rispetto alla
somma messa a disposizione del cliente e alla durata
dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle
somme
prelevate. L'ammontare della commissione non puo'
superare lo 0,5 per
cento, per trimestre, della somma messa a disposizione
del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento
ovvero oltre
il limite del fido, i contratti di conto corrente e di
apertura di
credito possono prevedere, quali unici oneri a carico
del cliente,
una commissione di istruttoria veloce determinata in
misura fissa,
espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un
tasso di
interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non
conformi rispetto
a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La
nullita' della
clausola non comporta la nullita' del contratto.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente
articolo e
puo' prevedere che esso si applichi ad altri contratti
per i quali si
pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR
prevede i
casi in cui, in relazione all'entita' e alla durata
dello
sconfinamento, non sia dovuta la commissione di
istruttoria veloce di
cui al comma 2. ».
Titolo II
RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA FINANZIARIO NAZIONALE E
INTERNAZIONALE
Art. 7
Partecipazione italiana a banche e fondi
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad
accettare gli
emendamenti all'Accordo istitutivo della Banca Europea
per la
Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), adottati dal
Consiglio dei
Governatori della Banca medesima con le risoluzioni n.
137 e n. 138
del 30 settembre 2011. Il Ministro dell'Economia e delle
Finanze e'
incaricato dell'esecuzione della presente disposizione e
dei rapporti
da mantenere con l'amministrazione della Banca Europea
per la
Ricostruzione e lo Sviluppo, conseguenti ai predetti
emendamenti.
Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti di
cui al
presente comma a decorrere dalla sua entrata in vigore,
in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 56
dell'Accordo
istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo
Sviluppo,
ratificato ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53
e successive
modificazioni.
2. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato
italiano derivanti
dalla partecipazione a Banche e Fondi internazionali e'
autorizzata
la spesa di 87,642 milioni di euro nell'anno 2012, di
125,061 milioni
di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014.
Ai relativi
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per
gli anni
2012, 2013 e 2014 dello stanziamento del fondo speciale
di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2012-2014,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione
del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo
scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo
Ministero.
3. Per finanziare la partecipazione italiana agli
aumenti di
capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo, la
somma di 226
milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto
corrente di
Tesoreria di cui all'articolo. 7, comma 2-bis, del
D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, e'
versata
all'entrata del bilancio statale nella misura di 26
milioni di euro
nel 2012, 45 milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5
milioni di
euro nel 2016 e 29,5 milioni di euro nel 2017, per
essere riassegnata
nella pertinente missione e programma dello stato di
previsione della
spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alla
compensazione
degli effetti finanziari di cui al presente comma si
provvede
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate
e delle
minori spese recate dal presente provvedimento.
Art. 8
Misure per la stabilita' del sistema creditizio
1. Ai sensi della Comunicazione della Commissione
europea
C(2011)8744 concernente l'applicazione delle norme in
materia di
aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel
contesto della
crisi finanziaria, il Ministro dell'economia e delle
finanze, fino al
30 giugno 2012, e' autorizzato a concedere la garanzia
dello Stato
sulle passivita' delle banche italiane, con scadenza da
tre mesi fino
a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette
anni per le
obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis
della legge 30
aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data
di entrata
in vigore del presente decreto. Con decreti del
Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e
delle finanze, si procede all'eventuale proroga del
predetto termine
in conformita' alla normativa europea in materia.
2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 e'
effettuata
sulla base della valutazione da parte della Banca
d'Italia
dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca
richiedente e
della sua capacita' di fare fronte alle obbligazioni
assunte.
3. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 e'
incondizionata,
irrevocabile e a prima richiesta.
4. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 sara'
elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31
dicembre 2009 n.
196. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa di 200
milioni di
euro annui per il periodo 2012-2016. I predetti importi
sono
annualmente versati su apposita contabilita' speciale,
per essere
destinati alla copertura dell'eventuale escussione delle
suddette
garanzie. Ad eventuali ulteriori oneri, si provvede ai
sensi
dell'articolo 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.
5. Ai fini del presente articolo, per banche italiane si
intendono
le banche aventi sede legale in Italia.
6. L'ammontare delle garanzie concesse ai sensi del
comma 1 e'
limitato a quanto strettamente necessario per
ripristinare la
capacita' di finanziamento a medio-lungo termine delle
banche
beneficiarie. L'insieme delle operazioni e i loro
effetti
sull'economia sono oggetto di monitoraggio semestrale da
parte del
Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto
della Banca
d'Italia, anche al fine di verificare la necessita' di
prorogare
l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e
l'esigenza di
eventuali modifiche operative. I risultati delle
verifiche sono
comunicati alla Commissione europea; le eventuali
necessita' di
prolungare la vigenza delle operazioni oltre i sei mesi
dall'entrata
in vigore del presente decreto e le eventuali modifiche
operative
ritenute necessarie sono notificate alla Commissione
europea. Il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base
degli elementi
forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione
europea entro
il 15 aprile 2012 un rapporto sintetico sul
funzionamento dello
schema di garanzia di cui al comma 1 e sulle emissioni
garantite e
non garantite delle banche.
7. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal
presente
articolo devono svolgere la propria attivita' in modo da
non abusare
del sostegno ricevuto ne' conseguire indebiti vantaggi
per il tramite
dello stesso, in particolare nelle comunicazioni
commerciali rivolte
al pubblico.
8. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui
al comma 7,
il Ministero dell'economia e delle finanze, su
segnalazione della
Banca d'Italia, puo' escludere la banca interessata
dall'ammissione
alla garanzia di cui al comma 1, fatte salve le
operazioni gia' in
essere. Di tale esclusione e' data comunicazione alla
Commissione
europea.
9. Per singola banca, l'ammontare massimo complessivo
delle
operazioni di cui al presente articolo non puo'
eccedere, di norma,
il patrimonio di vigilanza, ivi incluso il patrimonio di
terzo
livello. La Banca d'Italia effettua un monitoraggio del
rispetto dei
suddetti limiti e ne comunica tempestivamente gli esiti
al
Dipartimento del Tesoro. Il Dipartimento del Tesoro
comunica alla
Commissione europea i risultati del monitoraggio.
10. La garanzia dello Stato puo' essere concessa su
strumenti
finanziari di debito emessi da banche che presentino
congiuntamente
le seguenti caratteristiche:
a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del
presente
decreto, anche nell'ambito di programmi di emissione
preesistenti, e
hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non
superiore a
cinque anni o, a partire dal 1o gennaio 2012, a sette
anni per le
obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis
della legge 30
aprile 1999, n. 130;
b) prevedono il rimborso del capitale in un'unica
soluzione a
scadenza;
c) sono a tasso fisso;
d) sono denominati in euro;
e) rappresentano un debito non subordinato nel rimborso
del
capitale e nel pagamento degli interessi;
f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi ne'
incorporano una componente derivata. A tal fine si fa
riferimento
alle definizioni contenute nelle Istruzioni di Vigilanza
per le
banche (Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21
aprile 1999,
Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.);
11. La garanzia di cui al precedente comma copre il
capitale e gli
interessi.
12. Non possono in alcun caso essere assistite da
garanzia dello
Stato le passivita' computabili nel patrimonio di
vigilanza, come
individuate dalle Nuove disposizioni di Vigilanza
prudenziale per le
banche (Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27
dicembre 2006,
Titolo I, Capitolo 2).
13. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui
al comma
10 emessi dalle banche con durata superiore ai 3 anni
sui quali puo'
essere prestata la garanzia di cui al comma 1, non puo'
eccedere un
terzo del valore nominale totale dei debiti garantiti
dallo Stato
emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai
sensi del comma
1.
14. Gli oneri economici a carico delle banche
beneficiarie della
garanzia di cui al comma 1 derivanti dalle operazioni
effettuate a
partire dal 1o gennaio 2012, sono cosi' determinati:
a) per passivita' con durata originaria di almeno 12
mesi, e'
applicata una commissione pari alla somma dei seguenti
elementi:
(i) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e
(ii) una commissione basata sul rischio eguale al
prodotto di
0,40 punti percentuali per una metrica di rischio
composta come
segue: la meta' del rapporto fra la mediana degli spread
sui
contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a 5 anni
relativi alla
banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il
mese precedente
la data di emissione della garanzia e la mediana
dell'indice iTraxx
Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo di
tre anni,
piu' la meta' del rapporto fra la mediana degli spread
sui contratti
CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati Membri
dell'Unione Europea e
la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5
anni dell'Italia
nel medesimo periodo di tre anni.
b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui
all'art. 7-bis
della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di
cui al punto
(ii) della lettera a), e' computata per la meta';
c) per passivita' con durata originaria inferiore a 12
mesi, e'
applicata una commissione pari alla somma dei seguenti
elementi:
(i) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e
(ii) una commissione basata sul rischio eguale a 0,20
punti
percentuali nel caso di banche aventi un rating del
debito senior
unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti
percentuali nel caso
di banche aventi un rating di A- o equivalente, a 0,40
punti
percentuali per banche aventi un rating inferiore a A- o
prive di
rating.
15. Per le banche per le quali non sono negoziati
contratti di CDS
o comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la
mediana
degli spread di cui al punto ii) della lettera a) del
comma 14 e'
calcolata nel modo seguente:
a) per banche che abbiano un rating rilasciato da
agenzie esterne
di valutazione del merito di credito (ECAI)
riconosciute: la mediana
degli spread sui contratti di CDS a cinque anni nei tre
anni che
terminano il mese precedente la data di emissione della
garanzia
registrati per un campione di grandi banche, definito
dalla
Commissione europea, insediate in paesi dell'area euro
appartenenti
alla medesima classe di rating del debito senior
unsecured;
b) per banche prive di rating: la mediana degli spread
sui
contratti CDS registrati nel medesimo periodo per un
campione di
grandi banche, definito dalla Commissione europea,
insediate in paesi
dell'area dell'euro e appartenenti alla piu' bassa
categoria di
rating disponibile.
16. In caso di difformita' delle valutazioni di rating,
il rating
rilevante per il calcolo della commissione e' quello
piu' elevato.
17. I rating di cui al presente articolo sono quelli
assegnati al
momento della concessione della garanzia.
18. Nel caso in cui la garanzia dello Stato di cui al
comma 1 sia
concessa sulle passivita' emesse nel periodo
intercorrente tra
l'entrata in vigore del presente decreto e il 31
dicembre 2011, le
commissioni sono determinate secondo quanto previsto
dalle
Raccomandazioni della Banca Centrale Europea del 20
ottobre 2008,
come aggiornate dalla Commissione europea a far data dal
1 luglio
2010.
19. La commissione e' applicata in ragione d'anno
all'ammontare
nominale dei titoli emessi dalla banca. Le commissioni
dovute dalle
banche interessate sono versate, in rate trimestrali
posticipate, ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
per essere
riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato. Le
relative quietanze sono trasmesse dalla banca
interessata al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
del Tesoro.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca
d'Italia, puo' variare i criteri di calcolo e la misura
delle
commissioni del presente articolo in conformita' delle
Comunicazioni
della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni
di mercato.
Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in
essere.
21. Le richieste di ammissione alla garanzia di cui al
comma 1 sono
presentate dalle banche interessate nel medesimo giorno
alla Banca
d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalita' che
assicurano la
rapidita' e la riservatezza della comunicazione.
22. La richiesta e' presentata secondo un modello
uniforme
predisposto dalla Banca d'Italia e dal Dipartimento del
Tesoro che
deve indicare, tra l'altro, il fabbisogno di liquidita',
anche
prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a
cui la banca
chiede di essere ammessa e quelle alle quali
eventualmente sia gia'
stata ammessa o per le quali abbia gia' fatto richiesta
di
ammissione.
23. Ai fini dell'ammissione alla garanzia, la Banca
d'Italia valuta
l'adeguatezza patrimoniale e la capacita' di fare fronte
alle
obbligazioni assunte in particolare sulla base dei
seguenti criteri:
a) i coefficienti patrimoniali alla data dell'ultima
segnalazione
di vigilanza disponibile non siano inferiori a quelli
obbligatori;
b) la capacita' reddituale della banca sia adeguata per
far
fronte agli oneri delle passivita' garantite.
24. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al
Dipartimento del
Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione
della richiesta,
le valutazioni di cui al comma 23. Nel caso di
valutazione positiva
la Banca d'Italia comunica inoltre:
a) la valutazione della congruita' delle condizioni e
dei volumi
dell'intervento di liquidita' richiesto, alla luce delle
dimensioni
della banca e della sua patrimonializzazione;
b) l'ammontare del patrimonio di vigilanza, incluso il
patrimonio
di terzo livello;
c) l'ammontare della garanzia;
d) la misura della commissione dovuta secondo quanto
previsto al
comma 14.
25. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca
d'Italia, il
Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente e di
norma entro
cinque giorni dalla ricezione della comunicazione della
Banca
d'Italia, in merito alla richiesta presentata della
banca. A tal fine
tiene conto del complesso delle richieste provenienti
dal sistema,
dell'andamento del mercato finanziario e delle esigenze
di
stabilizzazione dello stesso, della rilevanza
dell'operazione,
nonche' dell'insieme delle operazioni attivate dal
singolo operatore.
Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla
banca
richiedente e alla Banca d'Italia, con modalita' che
assicurano la
rapidita' e la riservatezza della comunicazione.
26. La banca che non sia in grado di adempiere
all'obbligazione
garantita presenta richiesta motivata d'intervento della
garanzia al
Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando
la relativa
documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le
obbligazioni
contrattuali per i quali richiede l'intervento e i
relativi importi
dovuti. La richiesta e' presentata, di norma, almeno 30
giorni prima
della scadenza della passivita' garantita, salvo casi di
motivata
urgenza.
27. Il Dipartimento del Tesoro accertata, sulla base
delle
valutazioni della Banca d'Italia, l'ammissibilita' della
richiesta,
autorizza l'intervento della garanzia entro il giorno
antecedente la
scadenza dell'operazione. Qualora non sia possibile
disporre il
pagamento con procedure ordinarie, sulla base della
predetta
autorizzazione, la Banca d'Italia effettua il pagamento
a favore dei
creditori mediante contabilizzazione in conto sospeso
collettivo. Il
pagamento e' regolarizzato entro i successivi novanta
giorni.
28. A seguito dell'intervento della garanzia dello
Stato, la banca
e' tenuta a rimborsare all'erario le somme pagate dallo
Stato
maggiorate degli interessi al tasso legale fino al
giorno del
rimborso. La banca e' altresi' tenuta a presentare un
piano di
ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione
della Commissione
europea del 25 ottobre 2008 e successive modificazioni e
integrazioni. Tale piano viene trasmesso alla
Commissione europea
entro e non oltre sei mesi.
29. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV del
testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni,
sia stato adottato in conseguenza della escussione della
garanzia ai
sensi del presente articolo, il provvedimento e'
trasmesso alla
Commissione Europea entro 6 mesi.
30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo
indiretto esigenze
di liquidita', la Banca d'Italia effettui operazioni di
finanziamento
o di altra natura che siano garantite mediante pegno o
cessione di
credito, la garanzia ha effetto nei confronti del
debitore e dei
terzi dal momento della sua prestazione, ai sensi degli
articoli 1,
comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo
21 maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli articoli 1264,
1265 e 2800
del codice civile e all'articolo 3, comma 1-bis del
decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170. In caso di garanzia
costituita da
crediti ipotecari, non e' richiesta l'annotazione
prevista
dall'articolo 2843 del codice civile. Alle medesime
operazioni si
applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto
16 marzo 1942,
n. 267. La disciplina derogatoria di cui al presente
comma si applica
ai contratti di garanzia finanziaria a favore della
Banca d'Italia
stipulati entro la data del 31 dicembre 2012.
31. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla
base degli
elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla
Commissione
europea una relazione (viability review) per ciascuna
banca
beneficiaria della garanzia di cui al comma 1 nel caso
in cui il
totale delle passivita' garantite ecceda sia il 5 per
cento delle
passivita' totali della banca sia l'ammontare di 500
milioni di euro.
Il rapporto ha ad oggetto la solidita' e la capacita' di
raccolta
della banca interessata, e' redatto in conformita' ai
criteri
stabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19
agosto 2009 ed
e' comunicato alla Commissione europea entro 3 mesi dal
rilascio
della garanzia.
32. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla
base degli
elementi forniti dalla Banca d'Italia, comunica alla
Commissione
europea, entro tre mesi successivi a ciascuna emissione
di strumenti
garantiti ai sensi del comma 1, l'ammontare della
commissione
effettivamente applicata con riferimento a ciascuna
emissione.
33. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, possono
essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni
e modalita'
di attuazione del presente articolo.
34. Nel rispetto della normativa europea in materia di
aiuti di
Stato, il Ministro dell'Economia e delle Finanze puo'
rilasciare,
fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale su
finanziamenti erogati
discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche
italiane e alle
succursali di banche estere in Italia per fronteggiare
gravi crisi di
liquidita' (emergency liquidity assistance). Agli
eventuali oneri si
provvede nell'ambito delle risorse e con le modalita' di
cui al comma
4 del presente articolo.
Art. 9
Imposte differite attive
1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 56:
1) dopo le parole « dei soci » sono aggiunte le
seguenti: «, o
dei diversi organi competenti per legge,»;
2) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Con
decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di
approvazione
del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi
corrispondenti alle attivita' per imposte anticipate
trasformate in
credito d'imposta ai sensi del presente comma;»
b) dopo il comma 56, sono inseriti i seguenti:
«56-bis. La quota delle attivita' per imposte anticipate
iscritte in bilancio relativa alle perdite di cui
all'articolo 84 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
derivante
dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di
cui al comma
55, e' trasformata per intero in crediti d'imposta. La
trasformazione
decorre dalla data di presentazione della dichiarazione
dei redditi
in cui viene rilevata la perdita di cui al presente
comma. La perdita
del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei
redditi di cui
al periodo precedente e' computata in diminuzione del
reddito dei
periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla
perdita del
periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei
redditi di cui al
periodo precedente ridotta dei componenti negativi di
reddito che
hanno dato luogo alla quota di attivita' per imposte
anticipate
trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente
comma.
56-ter.La disciplina di cui ai commi 55, 56 e 56-bis si
applica
anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero
relativi a
societa' sottoposte a procedure concorsuali o di
gestione delle
crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione
straordinaria
e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e
altri
intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia.
Qualora il
bilancio finale per cessazione di attivita', dovuta a
liquidazione
volontaria, fallimento o liquidazione coatta
amministrativa, evidenzi
un patrimonio netto positivo, e' trasformato in crediti
d'imposta
l'intero ammontare di attivita' per imposte anticipate
di cui ai
commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione
volontaria di cui al
presente comma si applicano le disposizioni previste
dall'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973,
n. 600.»
c) al comma 57:
1) nel primo periodo, le parole «al comma 55» sono
sostituite
dalle parole «ai commi 55, 56, 56-bis e 56-ter» e le
parole
«rimborsabile ne'» sono soppresse;
2) nel secondo periodo, le parole «puo' essere ceduto
ovvero»
sono soppresse;
3) nel secondo periodo, dopo le parole «n. 241» sono
aggiunte
le seguenti: «, ovvero puo' essere ceduto al valore
nominale secondo
quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del
Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;
4) dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente:
«L'eventuale
credito che residua dopo aver effettuato le
compensazioni di cui al
secondo periodo del presente comma e' rimborsabile.»;
5) l'ultimo periodo e' soppresso.
d) nel comma 58 dopo le parole «modalita' di attuazione
» sono
aggiunte le parole «dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e
57».
Titolo III
CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
Capo I
Misure per l'emersione della base imponibile e la
trasparenza fiscale
Art. 10
Regime premiale per favorire la trasparenza
1. Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di
base
imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti
che svolgono
attivita' artistica o professionale ovvero attivita' di
impresa in
forma individuale o con le forme associative di cui
all'articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive
modificazioni, sono riconosciuti, alle condizioni
indicate nel comma
2 del presente articolo, i seguenti benefici:
a) semplificazione degli adempimenti amministrativi;
b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte
dell'Amministrazione finanziaria;
c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei
crediti
IVA;
d) per i contribuenti non soggetti al regime di
accertamento
basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10
della legge
8 maggio 1998, n. 146, esclusione dagli accertamenti
basati sulle
presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo
comma, lettera d),
secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo
comma, ultimo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972,
n. 633;
e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per
l'attivita'
di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma,
del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e
dall'articolo 57, primo comma, del decreto del
Presidente della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione
non si applica
in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia
ai sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno
dei reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a
condizione che
il contribuente:
a) provveda all'invio telematico all'amministrazione
finanziaria
dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e
delle risultanze
degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti
finanziari
relativi all'attivita' artistica, professionale o di
impresa
esercitata.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, sono
individuati i benefici di cui al comma 1, lettere a), b)
e c) con
particolare riferimento agli obblighi concernenti
l'imposta sul
valore aggiunto e gli adempimenti dei sostituti
d'imposta. In
particolare, col provvedimento sono previsti, con le
relative
decorrenze:
a) predisposizione automatica da parte dell'Agenzia
delle entrate
delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di
versamento e della
dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico
da parte del
contribuente di ulteriori informazioni necessarie;
b) predisposizione automatica da parte dell'Agenzia
delle entrate
del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei
modelli di
versamento periodico delle ritenute, nonche' gestione
degli esiti
dell'assistenza fiscale, eventualmente previo invio
telematico da
parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori
informazioni
necessarie;
c) soppressione dell'obbligo di certificazione dei
corrispettivi
mediante scontrino o ricevuta fiscale;
d) anticipazione del termine di compensazione del
credito IVA,
abolizione del visto di conformita' per compensazioni
superiori a
15.000 euro ed esonero dalla prestazione della garanzia
per i
rimborsi IVA.
4. Ai soggetti di cui al comma 1, che non sono in regime
di
contabilita' ordinaria e che rispettano le condizioni di
cui al comma
2, lettera a) e b), sono riconosciuti altresi' i
seguenti benefici:
a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio
di cassa
e predisposizione in forma automatica da parte
dell'Agenzia delle
entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;
b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili
rilevanti ai
fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e dalla
tenuta del
registro dei beni ammortizzabili;
c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici
e dal
versamento dell'acconto ai fini IVA.
5. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore
dell'Agenzia delle
entrate, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in
vigore del
presente decreto, sono dettate le relative disposizioni
di
attuazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano
previa
opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi
presentata nel
periodo d'imposta precedente a quello di applicazione
delle medesime.
7. Il contribuente puo' adempiere agli obblighi previsti
dal comma
2 o direttamente o per il tramite di un intermediario
abilitato ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
8. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui al
precedente
comma 2 nonche' a quelli di cui al decreto legislativo
n. 231 del
2007 perdono il diritto di avvalersi dei benefici
previsti dai commi
precedenti e sono soggetti all'applicazione di una
sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I soggetti
che adempiono
agli obblighi di cui al comma 2, lettera a) con un
ritardo non
superiore a 90 giorni non decadono dai benefici
medesimi, ferma
restando l'applicazione della sanzione di cui al primo
periodo, per
la quale e' possibile avvalersi dell'istituto del
ravvedimento
operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre
1997, n. 472.
9. Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di
accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi
dell'articolo
10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dichiarano,
anche per
effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o
superiori a quelli
risultanti dell'applicazione degli studi medesimi:
a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle
presunzioni
semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera
d), secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre
1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo
periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633;
b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per
l'attivita'
di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma,
del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e
dall'articolo 57, primo comma, del decreto del
Presidente della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione
non si applica
in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia
ai sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno
dei reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
c) la determinazione sintetica del reddito complessivo
di cui
all'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' ammessa a condizione che il
reddito
complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello
dichiarato.
10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a
condizione che:
a) il contribuente abbia regolarmente assolto gli
obblighi di
comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli
studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati
previsti;
b) sulla base dei dati di cui alla precedente lettera
a), la
posizione del contribuente risulti coerente con gli
specifici
indicatori previsti dai decreti di approvazione dello
studio di
settore o degli studi di settore applicabili.
11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di
accertamento
basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10
della legge
8 maggio 1998, n. 146, per i quali non si rende
applicabile la
disposizione di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate
e la Guardia
di Finanza destinano parte della capacita' operativa
alla
effettuazione di specifici piani di controllo,
articolati su tutto il
territorio in modo proporzionato alla numerosita' dei
contribuenti
interessati e basati su specifiche analisi del rischio
di evasione
che tengano anche conto delle informazioni presenti
nella apposita
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7,
sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.
605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano
ricavi o compensi
inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli
studi di
settore e per i quali non ricorra la condizione di cui
alla lettera
b) del precedente comma 10, i controlli sono svolti
prioritariamente
con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri
6-bis e 7 del
primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente
della
Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e ai numeri 6-bis
e 7 del
secondo comma dell'articolo 51 del decreto del
Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
12. Il comma 4-bis dell'articolo 10 e l'articolo 10-ter
della legge
8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con provvedimento
del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di
categoria,
possono essere differenziati i termini di accesso alla
disciplina di
cui al presente articolo tenuto conto del tipo di
attivita' svolta
dal contribuente. Con lo stesso provvedimento sono
dettate le
relative disposizioni di attuazione.
13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 si
applicano
con riferimento alle dichiarazioni relative
all'annualita' 2011 ed a
quelle successive. Per le attivita' di accertamento
effettuate in
relazione alle annualita' antecedenti il 2011 continua
ad applicarsi
quanto previsto dal previgente comma 4-bis dell'articolo
10 e
dall'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146.
13-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
dopo il comma
1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In caso di comprovato peggioramento della
situazione di cui
al comma 1, la dilazione concessa puo' essere prorogata
una sola
volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue
mesi, a
condizione che non sia intervenuta decadenza. In tal
caso, il
debitore puo' chiedere che il piano di rateazione
preveda, in luogo
della rata costante, rate variabili di importo crescente
per ciascun
anno».
13-ter. Le dilazioni di cui all'articolo 19 del decreto
del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive
modificazioni, concesse fino alla data di entrata in
vigore della
legge di conversione del presente decreto, interessate
dal mancato
pagamento della prima rata o, successivamente, di due
rate e, a tale
data, non ancora prorogate ai sensi dell'articolo 2,
comma 20, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
possono essere
prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue
mesi, a
condizione che il debitore comprovi un temporaneo
peggioramento della
situazione di difficolta' posta a base della concessione
della prima
dilazione.
13-quater. All'articolo 17 del decreto legislativo 13
aprile 1999,
n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio
nazionale
della riscossione, per il presidio della funzione di
deterrenza e
contrasto dell'evasione e per il progressivo
innalzamento del tasso
di adesione spontanea agli obblighi tributari, gli
agenti della
riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi
risultanti dal
bilancio certificato da determinare annualmente, in
misura
percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei
relativi
interessi di mora, con decreto non regolamentare del
Ministro
dell'economia e delle finanze, che tenga conto dei
carichi annui
affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e
del processo di
ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi
del gruppo
Equitalia Spa. Tale decreto deve, in ogni caso,
garantire al
contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla
data di entrata
in vigore del presente decreto. Il rimborso di cui al
primo periodo
e' a carico del debitore:
a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di
pagamento entro
il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In
tal caso, la
restante parte del rimborso e' a carico dell'ente
creditore;
b) integralmente, in caso contrario »;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
« 6. All'agente della riscossione spetta, altresi', il
rimborso
degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle
singole
procedure, che e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per
effetto di
provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilita';
b) del debitore, in tutti gli altri casi.
6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro
dell'economia e
delle finanze sono determinate:
a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;
b) la misura del rimborso, da determinare anche
proporzionalmente
rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto
al numero di
procedure attivate a carico del debitore;
c) le modalita' di erogazione del rimborso»;
d) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente:
« 7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite
non spetta il
rimborso di cui al comma 1 »;
e) al comma 7-ter, le parole: « sono a carico dell'ente
creditore
le spese vive di notifica della stessa cartella di
pagamento » sono
sostituite dalle seguenti: « le spese di cui al primo
periodo sono a
carico dell'ente creditore ».
13-quinquies. Il decreto di cui all'articolo 17, comma
1, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da
ultimo sostituito
dal comma 13-quater del presente articolo, nonche' il
decreto di cui
al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal
medesimo comma
13-quater, sono adottati entro il 31 dicembre 2013.
13-sexies. Fino alla data di entrata in vigore dei
decreti
richiamati dal comma 13-quinquies, resta ferma la
disciplina vigente
alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto.
13-septies. Dalle disposizioni di cui ai commi
13-quater,
13-quinquies e 13-sexies non devono derivare nuovi o
maggiori oneri
per la finanza pubblica.
13-octies. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «a
decorrere dal 1°
gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « a
decorrere dal 31
dicembre 2012».
13-novies. I termini previsti dall'articolo 3, commi 24,
25 e
25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come
da ultimo
modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25
marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74
del 31 marzo
2011, recante l'ulteriore proroga di termini relativa al
Ministero
dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 31
dicembre 2012.
13-decies. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18
dicembre
1997, n. 462, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, i periodi dal secondo fino alla fine del
comma sono
soppressi;
b) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. Il mancato pagamento della prima rata entro il
termine di cui
al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse
dalla prima
entro il termine di pagamento della rata successiva,
comporta la
decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per
imposte, interessi
e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, e'
iscritto a
ruolo.
4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla
prima entro
il termine di pagamento della rata successiva comporta
l'iscrizione a
ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui
all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive
modificazioni, commisurata all'importo della rata
versata in ritardo,
e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non e'
eseguita se il
contribuente si avvale del ravvedimento di cui
all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
successive
modificazioni, entro il termine di pagamento della rata
successiva»;
c) al comma 5:
1) le parole: «dal comma 4» sono sostituite dalle
seguenti:
«dai commi 4 e 4-bis»;
2) dopo le parole: «rata non pagata» sono aggiunte le
seguenti: «o
pagata in ritardo»;
d) al comma 6, le parole: «di cui ai commi 1, 3, 4 e 5»
sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 3, 4,
4-bis e 5».
13-undecies. Le disposizioni di cui al comma 13-decies
si applicano
altresi' alle rateazioni in corso alla data di entrata
in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
13-duodecies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 209, le parole: « dello Stato, anche ad
ordinamento
autonomo, e con gli enti pubblici nazionali » sono
sostituite dalle
seguenti: «pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche' con le amministrazioni
autonome»;
b) il comma 214 e' sostituito dal seguente:
« 214. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e per la
semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di
cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto di
cui al comma 213, e' stabilita la data dalla quale
decorrono gli
obblighi previsti dal decreto stesso per le
amministrazioni locali di
cui al comma 209».
13-terdecies. All'articolo 52 del decreto del Presidente
della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Il debitore ha facolta' di procedere alla
vendita del bene
pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi
degli articoli
68 e 79, con il consenso dell'agente della riscossione,
il quale
interviene nell'atto di cessione e al quale e'
interamente versato il
corrispettivo della vendita. L'eccedenza del
corrispettivo rispetto
al debito e' rimborsata al debitore entro i dieci giorni
lavorativi
successivi all'incasso».
Art. 11
Emersione di base imponibile
1. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate
nell'esercizio
dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del
Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli
articoli 51 e 52
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1972, n.
633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in
tutto o in parte
ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero
e' punito ai
sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al primo
periodo,
relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al
vero, si
applica solo se a seguito delle richieste di cui al
medesimo periodo
si configurano le fattispecie di cui al decreto
legislativo 10 marzo
2000, n. 74.
2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori
finanziari sono
obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe
tributaria le
movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui
all'articolo
7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai
predetti
rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali,
nonche' l'importo
delle operazioni finanziarie indicate nella predetta
disposizione. I
dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione
dell'anagrafe
tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del
decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e
successive
modificazioni.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate,
sentiti le associazioni di categoria degli operatori
finanziarie il
Garante per la protezione dei dati personali, sono
stabilite le
modalita' della comunicazione di cui al comma 2,
estendendo l'obbligo
di comunicazione anche ad ulteriori informazioni
relative ai rapporti
strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali.
Il
provvedimento deve altresi' prevedere adeguate misure di
sicurezza,
di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione
dei dati e per
la relativa conservazione, che non puo' superare i
termini massimi di
decadenza previsti in materia di accertamento delle
imposte sui
redditi.
4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7,
undicesimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.
605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo
7, sesto
comma, del predetto decreto e del precedente comma 2
sono utilizzate
dall'Agenzia delle entrate per l'elaborazione con
procedure
centralizzate, secondo i criteri individuati con
provvedimento del
Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste
selettive di
contribuenti a maggior rischio di evasione.
4-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette annualmente
alle Camere
una relazione con la quale sono comunicati i risultati
relativi
all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione
delle
disposizioni di cui ai commi da 2 a 4.
5. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011 n. 148,
il comma 36-undevicies e' abrogato.
6. Nell'ambito dello scambio informativo previsto
dall'articolo 83,
comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Istituto Nazionale della
previdenza
sociale fornisce all'Agenzia delle entrate ed alla
Guardia di finanza
i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari
di prestazioni
socio-assistenziali affinche' vengano considerati ai
fini della
effettuazione di controlli sulla fedelta' dei redditi
dichiarati,
basati su specifiche analisi del rischio di evasione.
7. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: « a)
esclusi i casi straordinari di controlli per salute,
giustizia ed
emergenza, il controllo amministrativo in forma
d'accesso da parte di
qualsiasi autorita' competente deve essere oggetto di
programmazione
da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i
vari soggetti
interessati al fine di evitare duplicazioni e
sovrapposizioni
nell'attivita' di controllo. Codificando la prassi, la
Guardia di
Finanza, negli accessi di propria competenza presso le
imprese,
opera, per quanto possibile, in borghese; »
b) al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono
abrogati.
8. All'articolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al secondo comma le parole «e dei consigli tributari»
e le
parole « nonche' ai relativi consigli tributari» sono
soppresse, nel
terzo comma le parole «, o il consorzio al quale lo
stesso partecipa,
ed il consiglio tributario» sono soppresse, la parola
«segnalano » e'
sostituita dalla seguente: «segnala», e le parole
«Ufficio delle
imposte dirette» sono sostituite dalle seguenti:
«Agenzia delle
entrate»;
b) al quarto comma, le parole: «, ed il consiglio
tributario»
sono soppresse, la parola: «comunicano» e' sostituita
dalla seguente:
«comunica»;
c) all'ottavo comma le parole: «ed il consiglio
tributario
possono» sono sostituite dalla seguente: « puo' »;
d) al nono comma, secondo periodo, le parole: «e dei
consigli
tributari» sono soppresse.
9. All'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, i
commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati.
10. L'articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13
agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011,
n. 148, e' abrogato.
10-bis. All'articolo 2, comma 5-ter, primo periodo, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «31
dicembre 2012»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
Art. 11 bis
Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi
di
acquisizione delle informazioni finanziarie
1. L'espletamento delle procedure nel corso di un
procedimento, le
richieste di informazioni e di copia della
documentazione ritenuta
utile e le relative risposte, nonche' le notifiche
aventi come
destinatari le banche e gli intermediari finanziari,
sono effettuati
esclusivamente in via telematica, previa consultazione
dell'archivio
dei rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del
decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e
successive
modificazioni. Le richieste telematiche sono eseguite
secondo le
procedure gia' in uso presso le banche e gli
intermediari finanziari
ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, del decreto del
Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle
relative norme di
attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati,
da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto,
sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le
disposizioni
attuative del presente articolo.
Art. 12
Riduzione del limite per la tracciabilita' dei pagamenti
a 1.000 euro
e contrasto all'uso del contante
1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al
portatore,
di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del
decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate
all'importo di
euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto
articolo 49,
le parole: « 30 settembre 2011 » sono sostituite dalle
seguenti: «31
marzo 2012». Non costituisce infrazione la violazione
delle
disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8,
12 e 13, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa
nel periodo
dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle
limitazioni di
importo introdotte dal presente comma.
1-bis. All'articolo 58, comma 7-bis, del decreto
legislativo 21
novembre 2007, n. 231, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano
libretti al
portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione
e' pari al
saldo del libretto stesso».
2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148,
dopo il comma 4-bis, e' inserito il seguente: «4-ter.
Entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6
dicembre 2011, n.
201, al fine di favorire la modernizzazione e
l'efficienza degli
strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e
amministrativi
derivanti dalla gestione del denaro contante:
a) le operazioni di pagamento delle spese delle
pubbliche
amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono
disposte
mediante l'utilizzo di strumenti telematici. E' fatto
obbligo alle
Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di
superamento di
sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;
b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in
via
ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti
bancari o di
pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di
pagamento
elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali
pagamenti per
cassa non possono, comunque, superare l'importo di mille
euro;
c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque
corrisposti
dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai
loro enti, in
via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo
di emolumento
a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro,
debbono
essere erogati con strumenti di pagamento elettronici
bancari o
postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e
le carte di
cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. Il
limite di importo di cui al periodo precedente puo'
essere modificato
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e
tutelare i
soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici
minimi, assegni e
pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di
tali somme sono
esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, ove i
titolari
rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5,
lettera d).
Per tali rapporti, alle banche, alla societa' Poste
Italiane Spa e
agli altri intermediari finanziari e' fatto divieto di
addebitare
alcun costo;
e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di
riscuotere le entrate di propria competenza con
strumenti diversi dal
contante, fatte salve le attivita' di riscossione dei
tributi
regolate da specifiche normative,il Ministero
dell'economia e delle
finanze promuove la stipula, tramite la societa' Consip
Spa, di una o
piu' convenzioni con prestatori di servizi di pagamento,
affinche' i
soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of
Sale) a
condizioni favorevoli.».
2-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 4-ter,
del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dal
comma 2 del
presente articolo, puo' essere prorogato, per specifiche
e motivate
esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
la
semplificazione.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca
d'Italia,
l'Associazione bancaria italiana, la societa' Poste
italiane Spa e le
associazioni dei prestatori di servizi di pagamento
definiscono con
apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dalla
data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le
caratteristiche di un conto corrente o di un conto di
pagamento di
base. In caso di mancata stipula della convenzione entro
la scadenza
del citato termine, le caratteristiche di un conto
corrente o di un
conto di pagamento di base vengono fissate con decreto
del Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia. Con la
medesima convenzione e' stabilito l'ammontare degli
importi delle
commissioni da applicare sui prelievi effettuati con
carta
autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici
presso una
banca diversa da quella del titolare della carta.
4. Le banche, la societa' Poste italiane Spa e gli altri
prestatori
di servizi di pagamento abilitati a offrire servizi a
valere su un
conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui
al comma 3.
5. La convenzione individua le caratteristiche del conto
avendo
riguardo ai seguenti criteri:
a) inclusione nell'offerta di un numero adeguato di
servizi ed
operazioni, compresa la disponibilita' di una carta di
debito
gratuita;
b) struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente
comparabile;
c) livello dei costi coerente con finalita' di
inclusione
finanziaria e conforme a quanto stabilito dalla sezione
IV della
Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio
2011
sull'accesso al conto corrente di base;
d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle
quali il
conto corrente e' offerto senza spese.
6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi
del comma 3
e' esente dall'imposta di bollo nei casi di cui al comma
5, lettera
d).
7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non e'
stipulata entro
tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le
caratteristiche del conto corrente sono individuate con
decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia.
8. Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto per i
contratti
di conto corrente ai sensi del Titolo VI del decreto
legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e del titolo II del decreto
legislativo 27
gennaio 2010, n. 11, e successive modificazioni.
9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei
prestatori
di servizi di pagamento, la societa' Poste italiane Spa,
il Consorzio
Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di
pagamento e le
associazioni delle imprese rappresentative a livello
nazionale
definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della
legge di conversione del presente decreto, le regole
generali per
assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie
a carico
degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate
mediante
carte di pagamento. In ogni caso, la commissione a
carico degli
esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di
pagamento
elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o
di debito,
non puo' superare la percentuale dell'1,5 per cento.
10. Entro i sei mesi successivi il Ministero dello
sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle
finanze, sentite la Banca d'Italia e l'Autorita' garante
della
concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle
misure definite
ai sensi del comma 9. In caso di esito positivo, a
decorrere dal
primo giorno del mese successivo, le regole cosi'
definite si
applicano anche alle transazioni di cui al comma 7
dell'articolo 34
della legge 12 novembre 2011, n. 183.
11. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21
novembre
2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « e per la
immediata comunicazione della infrazione anche alla
Agenzia delle
entrate che attiva i conseguenti controlli di natura
fiscale ».
Capo II
Disposizioni in materia di maggiori entrate
Art. 13
Anticipazione sperimentale
dell'imposta municipale propria
1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e'
anticipata, in
via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed e'
applicata in
tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in
base agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, in
quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.
Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta
municipale
propria e' fissata al 2015.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di
immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
30 dicembre
1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le
pertinenze
della stessa. Per abitazione principale si intende
l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unita'
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente
e risiede
anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione
principale si
intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche
se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso
abitativo.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria e'
costituita
dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'articolo 5, commi
1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e dei
commi 4 e 5 del presente articolo.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
costituito da
quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite
risultanti in
catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutate
del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48,
della legge 23
dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale A e
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione
della
categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale B e
nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale
D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale
A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale
D, ad
eccezione dei fabbricati classificati nella categoria
catastale D/5;
tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1°
gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale
C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da
quello
ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale
risultante
in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di
imposizione,
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3,
comma 51, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a
130. Per i
coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli
professionali
iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e'
pari a 110.
6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per
cento. I
comuni con deliberazione del consiglio comunale,
adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446,
possono modificare, in aumento o in diminuzione,
l'aliquota di base
sino a 0,3 punti percentuali.
7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione
principale e per le relative pertinenze. I comuni
possono modificare,
in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a
0,2 punti
percentuali.
8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali
ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis,
del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I
comuni possono
ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo
0,4 per
cento nel caso di immobili non produttivi di reddito
fondiario ai
sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto
del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel
caso di
immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul
reddito
delle societa', ovvero nel caso di immobili locati.
10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro
200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale
destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad
abitazione
principale da piu' soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione
medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la
detrazione prevista
dal primo periodo e' maggiorata di 50 euro per ciascun
figlio di eta'
non superiore a ventisei anni, purche' dimorante
abitualmente e
residente anagraficamente nell'unita' immobiliare
adibita ad
abitazione principale. L'importo complessivo della
maggiorazione, al
netto della detrazione di base, non puo' superare
l'importo massimo
di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione
dell'importo
della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta
dovuta, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il
comune che ha
adottato detta deliberazione non puo' stabilire
un'aliquota superiore
a quella ordinaria per le unita' immobiliari tenute a
disposizione.
La suddetta detrazione si applica alle unita'
immobiliari di cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.
504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e
per le relative
pertinenze e la detrazione si applicano anche alle
fattispecie di cui
all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30
dicembre
1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si
applichino
anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della
legge 23
dicembre 1996, n. 662.
11. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari
alla meta'
dell'importo calcolato applicando alla base imponibile
di tutti gli
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e
delle relative
pertinenze di cui al comma 7, nonche' dei fabbricati
rurali ad uso
strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui
al comma 6,
primo periodo. La quota di imposta risultante e' versata
allo Stato
contestualmente all'imposta municipale propria. Le
detrazioni
previste dal presente articolo, nonche' le detrazioni e
le riduzioni
di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla
quota di
imposta riservata allo Stato di cui al periodo
precedente. Per
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni,
gli
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni
vigenti in
materia di imposta municipale propria. Le attivita' di
accertamento e
riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune
al quale
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento
delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo
52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'
effettuato secondo
le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9
luglio 1997, n. 241, con le modalita' stabilite con
provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate.
13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e
dell'articolo
14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23.
All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n.
23, le parole: «dal 1° gennaio 2014», sono sostituite
dalle seguenti:
«dal 1° gennaio 2012». Al comma 4 dell'articolo 14 del
decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli
articoli 23,
53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507
e al comma
31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
le parole
«ad un quarto» sono sostituite dalle seguenti «alla
misura stabilita
dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n.
472». Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del
codice civile
il riferimento alla «legge per la finanza locale» si
intende
effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i
singoli tributi
comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti
erariali di
cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3
ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, e'
consolidata, a decorrere
dall'anno 2011, all'importo risultante dalle
certificazioni di cui al
decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e
delle finanze
emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in
attuazione
dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191.
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le
seguenti
disposizioni:
a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126;
b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed
h) del
comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15
dicembre 1997,
n. 446;
c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il
comma 4
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23;
d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto legge 30
dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio
2009, n. 14.
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7
del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
14-bis. Le domande di variazione della categoria
catastale
presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la
scadenza dei
termini originariamente posti e fino alla data di
entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,
producono gli
effetti previsti in relazione al riconoscimento del
requisito di
ruralita', fermo restando il classamento originario
degli immobili
rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro
dell'economia e
delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono
stabilite le modalita' per l'inserimento negli atti
catastali della
sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando
il classamento
originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni,
con
esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di
inventariazione
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del
Ministro delle
finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati
al catasto
edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le
modalita' stabilite
dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,
n. 701.
14-quater. Nelle more della presentazione della
dichiarazione di
aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter,
l'imposta municipale
propria e' corrisposta, a titolo di acconto e salvo
conguaglio, sulla
base della rendita delle unita' similari gia' iscritte
in catasto. Il
conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a
seguito
dell'attribuzione della rendita catastale con le
modalita' di cui al
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.
701. In caso di
inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si
applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della
legge 30
dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle
sanzioni previste
dagli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n.
652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 1939, n.
1249, e successive modificazioni.
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le
deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli
enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di
cui
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446
del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
Il mancato
invio delle predette deliberazioni nei termini previsti
dal primo
periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del
Ministero
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento
dell'obbligo
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli
enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di
natura non
regolamentare sono stabilite le modalita' di attuazione,
anche
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi
del presente
comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze
pubblica, sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai
comuni. Tale
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n.
446 del 1997.
16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
legislativo
28 settembre 1998, n. 360, le parole «31 dicembre» sono
sostituite
dalle parole: «20 dicembre». All'articolo 1, comma 11,
del decreto
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14
settembre
2011, n. 148, le parole da «differenziate» a «legge
statale» sono
sostituite dalle seguenti: «utilizzando esclusivamente
gli stessi
scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul
reddito
delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto
del
principio di progressivita'». L'Agenzia delle Entrate
provvede
all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale
all'imposta sul
reddito delle persone fisiche gia' richiesti con
dichiarazioni o con
istanze presentate entro la data di entrata in vigore
del presente
decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
decennale del
diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, e
il fondo perequativo, come determinato ai sensi
dell'articolo 13 del
medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i
trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e
della Regione
Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito
stimato ad
aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui al
presente
articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa
all'entrata del
bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure
previste
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le
regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le
Province autonome
di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al
bilancio statale
del predetto maggior gettito stimato dei comuni
ricadenti nel proprio
territorio. Fino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui allo
stesso articolo 27, a valere sulle quote di
compartecipazione ai
tributi erariali, e' accantonato un importo pari al
maggior gettito
stimato di cui al precedente periodo. L'importo
complessivo della
riduzione del recupero di cui al presente comma e' pari
per l'anno
2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4
milioni di
euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro.
18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14
marzo 2011,
n. 23 dopo le parole: «gettito di cui ai commi 1 e 2»,
sono aggiunte
le seguenti: «nonche', per gli anni 2012, 2013 e 2014,
dalla
compartecipazione di cui al comma 4»;
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano
applicazione le
disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4
dell'articolo 2,
nonche' dal comma 10 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 14
marzo 2011, n. 23.
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 il decreto del
Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma
4, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e'
esclusivamente
finalizzato a fissare la percentuale di
compartecipazione al gettito
dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi
di finanza
pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla
compartecipazione del 2 per cento dell'imposta sul
reddito delle
persone fisiche.
20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui
per
l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10
milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21.(Soppresso).
Art. 14
Istituzione del tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in tutti
i comuni
del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti
e sui
servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di
gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo
smaltimento,
svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi
relativi ai
servizi indivisibili dei comuni.
2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e' il
comune nel
cui territorio insiste, interamente o prevalentemente,
la superficie
degli immobili assoggettabili al tributo.
3. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi o
detenga a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani.
4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte
pertinenziali o
accessorie a civili abitazioni e le aree comuni
condominiali di cui
all'articolo 1117 del codice civile che non siano
detenute o occupate
in via esclusiva.
5. Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o
detengono i locali
o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di
solidarieta'
tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che
usano in
comune i locali o le aree stesse.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non
superiore a sei
mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo e'
dovuto
soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo
di
proprieta', usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri
commerciali
integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e'
responsabile
del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree
scoperte di
uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso
esclusivo ai
singoli occupanti o detentori, fermi restando nei
confronti di questi
ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal
rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso
esclusivo.
8. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa
commisurata ad anno
solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione
tributaria.
9. La tariffa e' commisurata alle quantita' e qualita'
medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie,
in relazione
agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla
base dei criteri
determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per
le unita'
immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o
iscrivibili nel
catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al
tributo e'
pari all'80 per cento della superficie catastale
determinata secondo
i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto
del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili
gia'
denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone
comunicazione agli
interessati, le superfici che risultano inferiori alla
predetta
percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali,
comprensivi
della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del
territorio, secondo
modalita' di interscambio stabilite con provvedimento
del Direttore
della predetta Agenzia, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed
autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti
catastali, gli
elementi necessari per effettuare la determinazione
della superficie
catastale, gli intestatari catastali provvedono, a
richiesta del
comune, a presentare all'ufficio provinciale
dell'Agenzia del
territorio la planimetria catastale del relativo
immobile, secondo le
modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto
del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale
conseguente
modifica, presso il comune, della consistenza di
riferimento. Per le
altre unita' immobiliari la superficie assoggettabile al
tributo e'
costituita da quella calpestabile.
10. Nella determinazione della superficie assoggettabile
al tributo
non si tiene conto di quella parte di essa ove si
formano di regola
rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne
dimostri
l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa
vigente.
11. La tariffa e' composta da una quota determinata in
relazione
alle componenti essenziali del costo del servizio di
gestione dei
rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per
le opere ed ai
relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle
quantita' di
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entita' dei
costi di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi
di investimento e di esercizio. La tariffa e'
determinata
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del
decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre
2012, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
stabiliti i criteri
per l'individuazione del costo del servizio di gestione
dei rifiuti e
per la determinazione della tariffa. Il regolamento
emanato ai sensi
del primo periodo del presente comma si applica a
decorrere dall'anno
successivo alla data della sua entrata in vigore. Si
applicano
comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio
2013 e fino
alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento
di cui al
primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui
al decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni
di cui ai
commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a
0,30 euro per
metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai
servizi
indivisibili dei comuni, i quali possono, con
deliberazione del
consiglio comunale, modificare in aumento la misura
della
maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in
ragione della
tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato.
13-bis. A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale
di
riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2
del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo
perequativo, come
determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo
decreto
legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali
dovuti ai
comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna
sono ridotti
in misura corrispondente al gettito derivante dalla
maggiorazione
standard di cui al comma 13 del presente articolo. In
caso di
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio
dello Stato
le somme residue. Con le procedure previste
dall'articolo 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia
Giulia e Valle
d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di
Bolzano,
assicurano il recupero al bilancio statale del predetto
maggior
gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio.
Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo
stesso articolo
27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali, e'
accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al
precedente
periodo.
14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il
servizio di
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di
cui
all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248,
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31. Il
costo relativo alla gestione dei rifiuti delle
istituzioni
scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere
coperto con il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
15. Il comune con regolamento puo' prevedere riduzioni
tariffarie,
nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale
od altro
uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte
adibiti ad
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o
abbiano la
dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
16. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il
tributo e'
dovuto in misura non superiore al quaranta per cento
della tariffa da
determinare, anche in maniera graduale, in relazione
alla distanza
dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona
perimetrata o
di fatto servita.
17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate
riduzioni per
la raccolta differenziata riferibile alle utenze
domestiche.
18. Alla tariffa e' applicato un coefficiente di
riduzione
proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che
il produttore
dimostri di aver avviato al recupero.
19. Il consiglio comunale puo' deliberare ulteriori
riduzioni ed
esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio
come
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e'
assicurata da
risorse diverse dai proventi del tributo di competenza
dell'esercizio
al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
20. Il tributo e' dovuto nella misura massima del 20 per
cento
della tariffa, in caso di mancato svolgimento del
servizio di
gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello
stesso in grave
violazione della disciplina di riferimento, nonche' di
interruzione
del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili
impedimenti
organizzativi che abbiano determinato una situazione
riconosciuta
dall'autorita' sanitaria di danno o pericolo di danno
alle persone o
all'ambiente.
21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si
applicano anche
alla maggiorazione di cui al comma 13.
22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo
52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il
consiglio comunale
determina la disciplina per l'applicazione del tributo,
concernente
tra l'altro:
a) la classificazione delle categorie di attivita' con
omogenea
potenzialita' di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l'individuazione di categorie di attivita' produttive
di
rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva
difficolta' di
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,
percentuali di
riduzione rispetto all'intera superficie su cui
l'attivita' viene
svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di
versamento
del tributo.
23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del
tributo
entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del
bilancio di previsione, in conformita' al piano
finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal
soggetto che
svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorita'
competente.
24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati
prodotti da
soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o
senza
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso
pubblico, i comuni
stabiliscono con il regolamento le modalita' di
applicazione del
tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o
detenzione e'
temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183
giorni nel
corso dello stesso anno solare.
25. La misura tariffaria e' determinata in base alla
tariffa
annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di
un importo
percentuale non superiore al 100 per cento.
26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e'
assolto con
il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalita'
e nei
termini previsti per la tassa di occupazione temporanea
di spazi ed
aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale
secondaria di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, a
partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26,
si
applicano in quanto compatibili le disposizioni relative
al tributo
annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13.
28. E' fatta salva l'applicazione del tributo
provinciale per
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene
dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale,
commisurato alla
superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo,
e' applicato
nella misura percentuale deliberata dalla provincia
sull'importo del
tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.
29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione
puntuale
della quantita' di rifiuti conferiti al servizio
pubblico possono,
con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa
avente
natura corrispettiva, in luogo del tributo.
30. Il costo del servizio da coprire con la tariffa di
cui al comma
29 e' determinato sulla base dei criteri stabiliti nel
regolamento
previsto dal comma 12.
31. La tariffa di cui al comma 29 e' applicata e
riscossa dal
soggetto affidatario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani.
32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo
comunale sui
rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente
diretta alla
copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei
comuni
determinata ai sensi del comma 13.
33. I soggetti passivi del tributo presentano la
dichiarazione
entro il termine stabilito dal comune nel regolamento,
fissato in
relazione alla data di inizio del possesso,
dell'occupazione o della
detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a
tributo. Nel caso
di occupazione in comune di un fabbricato, la
dichiarazione puo'
essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
34. La dichiarazione, redatta su modello messo a
disposizione dal
comune, ha effetto anche per gli anni successivi
sempreche' non si
verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui
consegua un
diverso ammontare del tributo; in tal caso, la
dichiarazione va
presentata entro il termine stabilito dal comune nel
regolamento.
35. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in
deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e'
versato esclusivamente al comune. Il versamento del
tributo comunale
per l'anno di riferimento e' effettuato, in mancanza di
diversa
deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali,
scadenti nei
mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante
bollettino di
conto corrente postale ovvero modello di pagamento
unificato. E'
consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese
di giugno di
ciascun anno.
36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui
sono
attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni
attivita'
organizzativa e gestionale, compreso quello di
sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche' la
rappresentanza
in giudizio per le controversie relative al tributo
stesso.
37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento
degli obblighi
tributari, il funzionario responsabile puo' inviare
questionari al
contribuente, richiedere dati e notizie a uffici
pubblici ovvero a
enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da
spese e
diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree
assoggettabili a
tributo, mediante personale debitamente autorizzato e
con preavviso
di almeno sette giorni.
38. In caso di mancata collaborazione del contribuente
od altro
impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento
puo' essere
effettuato in base a presunzioni semplici di cui
all'articolo 2729
del codice civile.
39. In caso di omesso o insufficiente versamento del
tributo
risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13
del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione,
si applica
la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del
tributo non
versato, con un minimo di 50 euro.
41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la
sanzione dal
50 per cento al 100 per cento del tributo non versato,
con un minimo
di 50 euro.
42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta
al
questionario di cui al comma 37, entro il termine di
sessanta giorni
dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da
euro 100 a
euro 500.
43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad
un terzo
se, entro il termine per la proposizione del ricorso,
interviene
acquiescenza del contribuente, con pagamento del
tributo, se dovuto,
della sanzione e degli interessi.
44. Resta salva la facolta' del comune di deliberare con
il
regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel
rispetto dei
principi stabiliti dalla normativa statale.
45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del
presente
articolo concernenti il tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi da 161 a
170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma
l'applicazione
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.
46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti
i vigenti
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia
di natura
patrimoniale sia di natura tributaria, compresa
l'addizionale per
l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di
assistenza.
All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto
legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da « Ai
rifiuti
assimilati » fino a « la predetta tariffazione ».
47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14
marzo 2011,
n. 23, e' abrogato, con efficacia a decorrere dalla data
di cui al
comma 46 del presente articolo.
Art. 14 bis
Disposizioni in materia di riscossione dei comuni
1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio
2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n.
106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera gg-quater):
1) all'alinea, le parole: «i comuni effettuano la
riscossione
spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali.
I comuni
effettuano altresi' la riscossione coattiva delle
predette entrate»
sono sostituite dalle seguenti: «i comuni effettuano la
riscossione
coattiva delle proprie entrate, anche tributarie»;
2) al numero 1), le parole: «, esclusivamente se gli
stessi
procedono in gestione diretta ovvero mediante societa' a
capitale
interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5,
lettera b),
numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446» sono
soppresse;
3) il numero 2) e' abrogato;
b) alla lettera gg-sexies), le parole: «numero 1),» sono
soppresse.
Art. 15
Disposizioni in materia di accise
1. A decorrere dal giorno successivo alla data di
entrata in
vigore del presente decreto, le seguenti aliquote di
accisa di cui
all'Allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con il
decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, sono
fissate nelle misure sottoindicate:
a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille
litri;
b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille
litri;
c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante:
euro 267,77
per mille chilogrammi;
d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331 per metro
cubo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'aliquota di accisa
sulla
benzina e sulla benzina con piombo nonche' l'aliquota di
accisa sul
gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del
testo unico
richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente,
ad euro 704,70
per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri.
3. Agli aumenti di accisa sulle benzine, disposti dai
commi 1,
lettera a), e 2, non si applica l'articolo 1, comma 154,
secondo
periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Il maggior onere conseguente agli aumenti
dell'aliquota di
accisa sul gasolio usato come carburante, disposti dai
commi 1,
lettera b), e 2, e' rimborsato, con le modalita'
previste
dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del
decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei
soggetti di cui
all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le
attivita' di
trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva
pari o
superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge
28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio
2002, n. 16.
Art. 16
Disposizioni per la tassazione
di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei
1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6
luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n.
111, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « A
partire
dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa
automobilistica di
cui al primo periodo e' fissata in euro 20 per ogni
chilowatt di
potenza del veicolo superiore a centottantacinque
chilowatt.».
2. Dal 1° maggio 2012 le unita' da diporto che
stazionino in porti
marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque
pubbliche,
anche se in concessione a privati, sono soggette al
pagamento della
tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni
giorno, o frazione
di esso, nelle misure di seguito indicate:
a) euro 5 per le unita' con scafo di lunghezza da 10,01
metri a
12 metri;
b) euro 8 per le unita' con scafo di lunghezza da 12,01
metri a
14 metri;
c) euro 10 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01
a 17
metri;
d) euro 30 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01
a 24
metri;
e) euro 90 per le unita' con scafo di lunghezza da 24,01
a 34
metri;
f) euro 207 per le unita' con scafo di lunghezza da
34,01 a 44
metri;
g) euro 372 per le unita' con scafo di lunghezza da
44,01 a 54
metri;
h) euro 521 per le unita' con scafo di lunghezza da
54,01 a 64
metri;
i) euro 703 per le unita' con scafo di lunghezza
superiore a 64
metri.
3. La tassa e' ridotta alla meta' per le unita' con
scafo di
lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai
proprietari
residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione,
nei comuni
ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia,
nonche' per le
unita' di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario.
4. La tassa non si applica alle unita' di proprieta' o
in uso allo
Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di
salvataggio,
ai battelli di servizio, purche' questi rechino
l'indicazione
dell'unita' da diporto al cui servizio sono posti,
nonche' alle
unita' di cui al comma 2 che si trovino in un'area di
rimessaggio e
per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.
5-bis. La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta per le
unita' nuove
con targa di prova, nella disponibilita' a qualsiasi
titolo del
cantiere costruttore, manutentore o del distributore,
ovvero per
quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o
distributori con
mandato di vendita e in attesa del perfezionamento
dell'atto.
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
ai commi 2 e
3 la lunghezza e' misurata secondo le norme armonizzate
EN/ISO/DIS
8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni
da diporto.
7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma
2 i
proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto
di riservato
dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione
finanziaria. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
sono stabilite
le modalita' ed i termini di pagamento della tassa, di
comunicazione
dei dati identificativi dell'unita' da diporto e delle
informazioni
necessarie all'attivita' di controllo. I pagamenti sono
eseguiti
anche con moneta elettronica senza oneri a carico del
bilancio dello
Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2
affluisce all'entrata
del bilancio dello Stato.
8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della
tassa di cui
al comma 2 e' esibita dal comandante dell'unita' da
diporto
all'Agenzia delle dogane ovvero all'impianto di
distribuzione di
carburante, per l'annotazione nei registri di
carico-scarico ed i
controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso
agevolato del
carburante per lo stazionamento o la navigazione.
9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla
tutela della
sicurezza e alla vigilanza in mare, nonche' le altre
forze preposte
alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia
giudiziaria e
tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli
obblighi
derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 8
del presente
articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito
processo verbale
di constatazione che trasmettono alla direzione
provinciale
dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in
relazione al
luogo della commissione della violazione, per
l'accertamento della
stessa. Per l'accertamento, la riscossione e il
contenzioso si
applicano le disposizioni in materia di imposte sui
redditi; per
l'irrogazione delle sanzioni si applicano le
disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la
definizione
ivi prevista. Le violazioni possono essere definite
entro sessanta
giorni dalla elevazione del processo verbale di
constatazione
mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione
minima ridotta al
cinquanta per cento. Le controversie concernenti
l'imposta di cui al
comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle
commissioni tributarie
ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546.
10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento
dell'imposta di
cui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa
tributaria dal
200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre
all'importo
della tassa dovuta.
11. E' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili
privati, di
cui all'articolo 744 del codice della navigazione,
immatricolati nel
registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure
annuali:
a) velivoli con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;
2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;
3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;
4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;
5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l'imposta dovuta e' pari al doppio di
quella
stabilita per i velivoli di corrispondente peso;
c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro
450,00.
12. L'imposta e' dovuta da chi risulta dai pubblici
registri essere
proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di
riservato
dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione
finanziaria
dell'aeromobile, ed e' corrisposta all'atto della
richiesta di
rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della
aeronavigabilita' in relazione all'intero periodo di
validita' del
certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia
validita'
inferiore ad un anno l'imposta e' dovuta nella misura di
un
dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun
mese di
validita'.
13. Per gli aeromobili con certificato di revisione
della
aeronavigabilita' in corso di validita' alla data di
entrata in
vigore del presente decreto l'imposta e' versata, entro
novanta
giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo
degli importi
stabiliti nel comma 11 per ciascun mese da quello in
corso alla
predetta data sino al mese in cui scade la validita' del
predetto
certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata
l'imposta
relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il
rinnovo del
certificato di revisione della aeronavigabilita' avviene
nel periodo
compreso fra la data di entrata in vigore del presente
decreto ed il
31 gennaio 2012.
14. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 11 gli
aeromobili di
Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di
proprieta' o in
esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di
linea,
nonche' del lavoro aereo, di cui al codice della
navigazione, parte
seconda, libro I, titolo VI, capi I, II e III; gli
aeromobili di
proprieta' o in esercenza delle Organizzazioni
Registrate (OR), delle
scuole di addestramento FTO (Flight Training
Organisation) e dei
Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO - Type
Rating
Training Organisation); gli aeromobili di proprieta' o
in esercenza
dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e
dell'Associazione
nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili
immatricolati a nome
dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili
esclusivamente
destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso.
14-bis. L'imposta di cui al comma 11 e' applicata agli
aeromobili
non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la
cui sosta nel
territorio italiano si protrae oltre quarantotto ore.
15. L'imposta di cui al comma 11 e' versata secondo
modalita'
stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate
da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
del presente
decreto.
15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento
dell'imposta di
cui al comma 11 si applicano le disposizioni del decreto
legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18
dicembre 1997,
n. 472.
15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 e' ridotta dopo
cinque,
dieci e quindici anni dalla data di costruzione del
veicolo,
rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e'
piu' dovuta
decorsi venti anni dalla data di costruzione. La tassa
di cui ai
commi 2 e 3 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici
anni dalla data
di costruzione dell'unita' da diporto, rispettivamente,
del 15, del
30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal
1° gennaio
dell'anno successivo a quello di costruzione. Con
decreto del
direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di
Stato e' rideterminata l'aliquota di accisa del tabacco
da fumo in
misura tale da conseguire un maggior gettito pari
all'onere derivante
dal presente comma.
Art. 17
Canone RAI
1. Le imprese e le societa', ai sensi di quanto previsto
dal
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917,
nella relativa dichiarazione dei redditi, devono
indicare il numero
di abbonamento speciale alla radio o alla televisione la
categoria di
appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di
abbonamento
radiotelevisivo speciale, nonche' gli altri elementi che
saranno
eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione
del modello
per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica
del
pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo
speciale.
Art. 18
Clausola di salvaguardia
1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. A decorrere dal 1o ottobre 2012 fino al 31
dicembre 2012 le
aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate
di 2 punti
percentuali. A decorrere dal 1o gennaio 2013 continua ad
applicarsi
il predetto aumento. A decorrere dal 1o gennaio 2014 le
predette
aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti
percentuali.».
b) al comma 1-quater, dopo le parole: «comma 1-ter» sono
inserite
le seguenti: «, secondo e terzo periodo»; nel medesimo
comma la
parola: «adottati» e' sostituita dalle seguenti:
«entrati in vigore»;
nel medesimo comma le parole: «4.000 milioni di euro per
l'anno 2012,
nonche' a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a
20.000 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono
sostituite dalle
seguenti: «13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a
16.400 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2014».
Art. 19
Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti
correnti,
titoli, strumenti e prodotti finanziari nonche' su
valori « scudati »
e su attivita' finanziarie e immobili detenuti
all'estero.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 13
della Tariffa,
parte prima, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono
sostituiti dai
seguenti:
Articolo della
Tariffa
Indicazione degli atti
soggetti all'imposta
Imposte dovute fisse Imposte
dovute
proporzionali
13
2-bis.
Estratti conto,
inviati dalle banche ai
clienti ai sensi
dell'articolo 119 del
decreto legislativo 1o
settembre 1993, n. 385,
nonché estratti di conto
corrente postale e
rendiconti dei libretti
di risparmio anche
postali per ogni
esemplare con
periodicità annuale:
a)
se il cliente è
persona fisica
b)
se il cliente è
soggetto diverso da
persona fisica
euro 34,20
euro 100,00
2-ter.
Le comunicazioni
alla clientela
relative
ai prodotti e agli
strumenti finanziari,
anche non soggetti ad
obbligo di deposito, ad
esclusione dei fondi
pensione e dei fondi
sanitari:
per ogni esemplare, sul
complessivo valore di
mercato o, in mancanza,
sul valore nominale o di
rimborso.
1
per
mille
annuo per il
2012
1,5
per
mille
a decorrere
dal 2013
2. La nota 3-bis all'articolo 13 della Tariffa allegata
al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
e'
sostituita dalla seguente:
« 3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano
in ogni
caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche
quando non
sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli
estratti conto
sono inviati periodicamente nel corso dell'anno,
l'imposta di bollo
dovuta e' rapportata al periodo rendicontato. Se il
cliente e'
persona fisica, l'imposta non e' dovuta quando il valore
medio di
giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti
e'
complessivamente non superiore a euro 5.000 ».
3. Nella Nota 3-ter all'articolo 13 della Tariffa
allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642:
a) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: « La
comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti
finanziari, ivi
compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti
all'obbligo
di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno
una volta nel
corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di
invio o di
redazione. L'imposta e' comunque dovuta una volta l'anno
o alla
chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate
periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo
dovuta e'
rapportata al periodo rendicontato»;
b) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti:
«L'imposta e'
dovuta nella misura minima di euro 34,20 e,
limitatamente all'anno
2012, nella misura massima di euro 1.200. Sono comunque
esenti i
buoni postali fruttiferi di valore di rimborso
complessivamente non
superiore a euro 5.000».
4. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter
dell'articolo 13
della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del
Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni, la
percentuale della somma da versare entro il 30 novembre
2012 ai sensi
dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, e' ridotta al 50 per cento.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono
stabilite modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3.
6. Le attivita' finanziarie oggetto di emersione ai
sensi
dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, e
successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del
decreto-legge
25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni,
sono soggette a
un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille.
Per gli anni
2012 e 2013 l'aliquota e' stabilita, rispettivamente,
nella misura
del 10 e del 13,5 per mille.
7. L'imposta di cui al comma 6 e' determinata al netto
dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi del
comma 2-ter
dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al
decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e
successive
modificazioni.
8. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera b),
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,
provvedono a
trattenere l'imposta di cui al comma 6 dal conto del
soggetto che ha
effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso
contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro
il 16
febbraio di ciascun anno con riferimento al valore delle
attivita'
ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Il
versamento
e' effettuato secondo le disposizioni contenute nel capo
III del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni. Per il solo versamento da effettuare nel
2012 il
valore delle attivita' segretate e' quello al 6 dicembre
2011.
9. Gli intermediari di cui al comma 8 segnalano
all'Agenzia delle
entrate i contribuenti nei confronti dei quali non e'
stata applicata
e versata l'imposta con le modalita' di cui al medesimo
comma 8. Nei
confronti dei predetti contribuenti l'imposta e'
riscossa mediante
iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 14 del decreto
del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive
modificazioni.
10. Per l'omesso versamento dell'imposta di cui al comma
6 si
applica una sanzione pari all'importo non versato.
11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di
cui al
comma 6 nonche' per il relativo contenzioso si applicano
le
disposizioni in materia di imposta di bollo.
12. Per le attivita' finanziarie oggetto di emersione
che, alla
data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte
prelevate
dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione
acceso per
effetto della procedura di emersione ovvero comunque
dismesse, e'
dovuta, per il solo anno 2012, una imposta straordinaria
pari al 10
per mille. Si applicano le disposizioni dei commi da 8 a
11.
13. A decorrere dal 2011 e' istituita un'imposta sul
valore degli
immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati
dalle persone
fisiche residenti nel territorio dello Stato.
14. Soggetto passivo dell'imposta di cui al comma 13 e'
il
proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro
diritto reale
sullo stesso. L'imposta e' dovuta proporzionalmente alla
quota di
possesso e ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto
il possesso; a
tal fine il mese durante il quale il possesso si e'
protratto per
almeno quindici giorni e' computato per intero.
15. L'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella
misura dello
0,76 per cento del valore degli immobili. Il valore e'
costituito dal
costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti
e, in
mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel
luogo in cui e'
situato l'immobile.
16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a
concorrenza
del suo ammontare, un credito d'imposta pari
all'ammontare
dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato
in cui e'
situato l'immobile.
17. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento,
la
riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche' per il
contenzioso,
relativamente all'imposta di cui al comma 13 si
applicano le
disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle
persone
fisiche.
18. A decorrere dal 2011 e' istituita un'imposta sul
valore delle
attivita' finanziarie detenute all'estero dalle persone
fisiche
residenti nel territorio dello Stato.
19. L'imposta di cui al comma 18 e' dovuta
proporzionalmente alla
quota e al periodo di detenzione.
20. L'imposta di cui al comma 18 e' stabilita nella
misura dell'1
per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell'1,5 per
mille a
decorrere dal 2013 del valore delle attivita'
finanziarie. Il valore
e' costituito dal valore di mercato, rilevato al termine
di ciascun
anno solare nel luogo in cui sono detenute le attivita'
finanziarie,
anche utilizzando la documentazione dell'intermediario
estero di
riferimento per le singole attivita' e, in mancanza,
secondo il
valore nominale o di rimborso.
21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a
concorrenza
del suo ammontare, un credito d'imposta pari
all'ammontare
dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato
in cui sono
detenute le attivita' finanziarie.
22. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento,
la
riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche' per il
contenzioso,
relativamente all'imposta di cui al comma 18 si
applicano le
disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle
persone
fisiche.
23. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore
dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei
commi da 6 a
22, disponendo comunque che il versamento delle imposte
di cui ai
commi 13 e 18 e' effettuato entro il termine del
versamento a saldo
delle imposte sui redditi relative all'anno di
riferimento.
24. All'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994,
n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' abrogato;
b) al comma 6, le parole: «di cui ai commi 1, 3 e 5»
sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3».
Art. 20
Riallineamento partecipazioni
1. La disposizione del comma 12 dell'articolo 23 del
decreto legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, si applica anche alle operazioni
effettuate nel
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011. Il
versamento
dell'imposta sostitutiva e' dovuto in tre rate di pari
importo da
versare:
a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti
del
saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo
d'imposta 2012;
b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza
dei
versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda
o unica rata
di acconto delle imposte sui redditi dovute per il
periodo di imposta
2014.
1-bis. I termini di versamento di cui al comma 1 si
applicano anche
alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in
corso al 31
dicembre 2010 e in quelli precedenti. In tal caso, a
decorrere dal 1°
dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti interessi
nella misura
pari al saggio legale.
2. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 1
decorrono dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014.
3. Si applicano, ove compatibili, le modalita' di
attuazione dei
commi da 12 a 14 dell'articolo 23 del decreto legge 6
luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n.
111, disposte con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle
entrate del 22 novembre 2011.
Capo III
Riduzioni di spesa. Costi degli apparati
Art. 21
Soppressione enti e organismi
1. In considerazione del processo di convergenza ed
armonizzazione
del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del
metodo
contributivo, nonche' al fine di migliorare l'efficienza
e
l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore
previdenziale e
assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1°
gennaio 2012
e le relative funzioni sono attribuite all' INPS, che
succede in
tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.
Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2011,
l'INPDAP e l'ENPALS possono svolgere solo atti di
ordinaria
amministrazione.
2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
del lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la
semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni
dall'approvazione dei
bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti
soppressi alla
data di entrata in vigore del presente decreto legge e
sulla base
delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare
entro il 31
marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie
degli Enti
soppressi sono trasferite all'INPS. Conseguentemente la
dotazione
organica dell'INPS e' incrementata di un numero di posti
corrispondente alle unita' di personale di ruolo in
servizio presso
gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del
presente
decreto. Non sono trasferite le posizioni
soprannumerarie, rispetto
alla dotazione organica vigente degli enti soppressi,
ivi incluse
quelle di cui all'articolo 43, comma 19 della legge 23
dicembre 2000,
n. 388. Le posizioni soprannumerarie di cui al
precedente periodo
costituiscono eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del
decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto
previsto
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148.
I due posti di direttore generale degli Enti soppressi
sono
trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale
generale
dell'INPS, con conseguente aumento della dotazione
organica
dell'Istituto incorporante. I dipendenti trasferiti
mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza.
2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al
comma 2, le
strutture centrali e periferiche degli enti soppressi
continuano ad
espletare le attivita' connesse ai compiti istituzionali
degli
stessi. A tale scopo, l'INPS nei giudizi incardinati
relativi alle
attivita' degli enti soppressi e' rappresentato e difeso
in giudizio
dai professionisti legali gia' in servizio presso
l'INPDAP e
l'ENPALS.
3. L'Inps subentra, altresi', nella titolarita' dei
rapporti di
lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per la loro
residua
durata.
4. Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive
modificazioni e
integrazioni, degli Enti soppressi ai sensi del comma 1,
cessano
dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2.
5. I posti corrispondenti all'incarico di componente del
Collegio
dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica dirigenziale di
livello
generale, in posizione di fuori ruolo istituzionale,
sono cosi'
attribuiti:
a) in considerazione dell'incremento dell'attivita'
dell'INPS
derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma
1, due posti,
di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e
delle
politiche sociali ed uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze, incrementano il numero
dei componenti
del Collegio dei sindaci dell' INPS; b) due posti in
rappresentanza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tre
posti in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle
finanze sono
trasformati in posizioni dirigenziali di livello
generale per le
esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero
del lavoro e
delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e
delle
finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria
Generale dello
Stato; le dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri
sono
conseguentemente incrementate in attesa della emanazione
delle
disposizioni regolamentari intese ad adeguare in misura
corrispondente l'organizzazione dei medesimi Ministeri.
La
disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, del citato
decreto
legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che
i relativi
posti concorrono alla determinazione delle percentuali
di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e
successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle
dotazioni
organiche dei Ministeri di appartenenza.
6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera
a), e per
assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi
cui
corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno
degli enti
soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di indirizzo e
vigilanza
dell'INPS e' integrato di sei rappresentanti secondo
criteri definiti
con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro
e delle
politiche sociali.
7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al
comma 2,
l'Inps provvede al riassetto organizzativo e funzionale
conseguente
alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando
una
razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare
una
riduzione dei costi complessivi di funzionamento
relativi all'INPS ed
agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro
nel 2012, 50
milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a
decorrere dal
2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del
bilancio dello
Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento
titoli di Stato.
Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il
correlato versamento
all'entrata del bilancio statale, derivante
dall'attuazione delle
misure di razionalizzazione organizzativa degli enti di
previdenza,
previste dall'articolo 4, comma previdenza, previste
dall'articolo 4,
comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di
efficienza e
di efficacia di cui al comma 1, di razionalizzazione
dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7,
nonche' la
riduzione dei costi di cui al comma 8, il Presidente
dell'INPS, la
cui durata in carica, a tal fine, e' differita al 31
dicembre 2014,
promuove le piu' adeguate iniziative, ne verifica
l'attuazione,
predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al
Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, e al Ministero
dell'economia e
delle finanze in ordine allo stato di avanzamento del
processo di
riordino conseguente alle disposizioni di cui al comma 1
e redige
alla fine del mandato una relazione conclusiva, che
attesti i
risultati conseguiti.
10. Al fine di razionalizzare le attivita' di
approvvigionamento
idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata,
nonche' nei
territori della provincia di Avellino, a decorrere dalla
data di
entrata in vigore del presente decreto, l'Ente per lo
sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia
e Lucania
(EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione.
11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative
risorse umane e
strumentali, nonche' tutti i rapporti attivi e passivi,
sono
trasferiti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del
presente
decreto al soggetto costituito o individuato dalle
Regioni
interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle
competenti
amministrazioni dello Stato. La tutela occupazionale e'
garantita con
riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro
a tempo
indeterminato con l'ente soppresso. A far data dalla
soppressione di
cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui
al presente
comma, la gestione liquidatoria dell'Ente e' assicurata
dall'attuale
gestione commissariale.
12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto, e'
istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente
e della
tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale
per i grandi
laghi prealpini, che svolge le funzioni, con le inerenti
risorse
finanziarie strumentali e di personale, attribuite
dall'articolo 63,
comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
al consorzio
del Ticino - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed
esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, al
consorzio
dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed
esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e al
consorzio
dell'Adda - Ente autonomo per la consorzio dell'Adda -
Ente autonomo
per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera
regolatrice
del lago di Como. Per garantire l'ordinaria
amministrazione e lo
svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio
del
Consorzio nazionale, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi
entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nomina
un commissario e un sub commissario e, su designazione
del Ministro
dell'economia e delle finanze, un collegio dei revisori
formato da
tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Dalla
data di
insediamento del commissario, il consorzio del Ticino -
Ente autonomo
per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera
regolatrice
del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio - Ente
autonomo per la
costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera
regolatrice del
lago d'Iseo e il consorzio dell'Adda - Ente autonomo per
la
costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera
regolatrice del
lago di Como sono soppressi e i relativi organi
decadono. La
denominazione «Consorzio nazionale per i grandi laghi
prealpini»
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le
denominazioni:
«Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la
costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del
lago Maggiore»,
«Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la
costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del
lago d'Iseo» e
«Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione
ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como».
Con decreti di
natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e
della tutela
del territorio e del mare di concerto con il Ministro
dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro e non oltre sessanta
giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente
decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti
in materia di
ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data
di
assegnazione, sono determinati, in coerenza con
obiettivi di
funzionalita', efficienza, economicita' e
rappresentativita', gli
organi di amministrazione e controllo, la sede, nonche'
le modalita'
di funzionamento, e sono trasferite le risorse
strumentali, umane e
finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle
risultanze dei
bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di
soppressione. I predetti bilanci di chiusura sono
deliberati dagli
organi in carica alla data di soppressione, corredati
della relazione
redatta dall'organo interno di controllo in carica alla
medesima
data, e trasmessi per l'approvazione al Ministero
dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e al Ministero
dell'economia e
delle finanze. Ai componenti degli organi dei soppressi
consorzi, i
compensi, indennita' o altri emolumenti comunque
denominati ad essi
spettanti sono corrisposti fino alla data di
soppressione mentre per
gli adempimenti di cui al precedente periodo spetta
esclusivamente,
ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente
sostenute nella
misura prevista dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti
a tempo
indeterminato dei soppressi Consorzi mantengono
l'inquadramento
previdenziale di provenienza e sono inquadrati nei ruoli
del
Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, cui si
applica il
contratto collettivo nazionale del comparto enti
pubblici non
economici. La dotazione organica del Consorzio nazionale
per i grandi
laghi prealpini non puo' eccedere il numero del
personale in
servizio, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, presso
i soppressi Consorzi.
13. Gli enti di cui all'allegato A sono soppressi a
decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e i
relativi organi
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma
15.
14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13
dalla
normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e
strumentali
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi,
sono
trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione,
neppure giudiziale, alle amministrazioni giudiziale,
alle
amministrazioni corrispondentemente indicate nel
medesimo allegato A.
15. Con decreti non regolamentari del Ministro
interessato, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del
presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali
e
finanziarie degli enti soppressi. Fino all'adozione dei
predetti
decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia'
in capo
all'ente soppresso, l'amministrazione incorporante puo'
delegare uno
o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di
ordinaria
amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento
e
riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati
all'ente
soppresso che rimangono aperti fino alla data di
emanazione dei
decreti medesimi.
16. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del
presente decreto legge, i bilanci di chiusura degli enti
soppressi
sono deliberati dagli organi in carica alla data di
cessazione
dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo
interno di
controllo in carica alla data di soppressione dell'ente
medesimo e
trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante al
Ministero
dell'economia e delle finanze. Ai componenti
dell'economia e delle
finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al
comma 13 i
compensi, indennita' o altri emolumenti comunque
denominati ad essi
spettanti sono corrisposti fino alla data di
soppressione. Per gli
adempimenti di cui al primo periodo del presente comma
ai componenti
dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto,
il rimborso
delle spese effettivamente sostenute nella misura
prevista dai
rispettivi ordinamenti.
17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le
amministrazioni incorporanti possono avvalersi di
personale comandato
nel limite massimo delle unita' previste dalle
specifiche
disposizioni di cui alle leggi istitutive degli enti
soppressi.
18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i
compiti e le
funzioni facenti capo agli enti soppressi con le
articolazioni
amministrative individuate mediante le ordinarie misure
di
definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine
di garantire
la continuita' delle attivita' di interesse pubblico
gia' facenti
capo agli enti di cui al presente comma fino al
perfezionamento del
processo di riorganizzazione indicato, l'attivita'
facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata presso le
sedi e gli
uffici gia' a tal fine utilizzati.
19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la
regolazione e la
vigilanza in materia di acqua, sono trasferite
all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla
regolazione e
al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate
con i
medesimi poteri attribuiti all'Autorita' stessa dalla
legge 14
novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono
individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, da
adottare entro 90 novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del
presente decreto.
20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle
Risorse idriche
e' soppressa.
ALLEGATO A
Ente soppresso Amministrazione
interessata
Ente incorporante
Agenzia nazionale per la
regolazione e la
vigilanza in materia di
acqua
Ministero
dell'ambiente e della
tutela del territorio
e del mare
Autorità per l'energia
elettrica e il gas
Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e
del mare
Agenzia per la sicurezza
nucleare
Ministero dello
sviluppo economico
Ministero dello sviluppo
economico
di concerto
con il
Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e
del mare
Agenzia nazionale di
regolamentazione del
settore postale
Ministero dello
sviluppo economico
Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni
20-bis. Con riguardo all'Agenzia per la sicurezza
nucleare, in via
transitoria e fino all'adozione, d'intesa anche con il
Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
del decreto
di cui al comma 15 e alla contestuale definizione di un
assetto alla
contestuale definizione di un assetto organizzativo
rispettoso delle
garanzie di indipendenza previste dall'Unione Europea,
le funzioni ed
i compiti facenti capo all'ente soppresso sono
attribuiti
all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale
(ISPRA).
21. Dall'attuazione dei commi da 13 a 20-bis non devono
derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 22
Altre disposizioni in materia di enti e organismi
pubblici
1. Ai fini del monitoraggio della spesa pubblica, gli
enti e gli
organismi pubblici, anche con personalita' giuridica di
diritto
privato, escluse le societa', che ricevono contributi a
carico del
bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato
partecipa mediante
apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non
lo prevedano,
a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e
al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria
Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla data di
delibera o
approvazione.
2. Al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione della
spesa di
funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali di
cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e
degli enti e degli organismi strumentali, comunque
denominati, con
uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dall'entrata in
vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri
vigilanti e del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono
riordinati, tenuto conto della specificita' dei
rispettivi
ordinamenti, gli organi collegiali di indirizzo,
amministrazione,
vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle
fiscali di cui
all'articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e
degli enti e degli organismi strumentali, comunque
denominati,
assicurando la riduzione del numero complessivo dei
componenti dei
medesimi organi.
3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano
e gli Enti
locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano
i propri
ordinamenti a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5,
del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alle
Agenzie,
agli enti e agli organismi strumentali, comunque
denominati,
sottoposti alla loro vigilanza entro un anno
dall'entrata in vigore
del presente decreto.
4. La riduzione di cui al comma 2 si applica a decorrere
dal primo
rinnovo dei componenti degli organi di indirizzo,
amministrazione,
vigilanza e controllo successivo alla data di entrata in
vigore dei
regolamenti ivi previsti.
5. All'articolo 1, comma 3, del decreto legge 30 aprile
2010, n.
64, recante «Disposizioni urgenti in materia di
spettacolo e
attivita' culturali», convertito, con modificazioni,
nella legge 29
giugno 2010, n. 100, le parole «entro il termine di
diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro
il 31
dicembre 2012».
6. I commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge
6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio
2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:
«18. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero
e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di
denominata "ICE -
Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle
imprese italiane", ente dotato di personalita' giuridica
di diritto
pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza
del Ministero
dello sviluppo economico, che li esercita, per le
materie di
rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri
e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese italiane sono
esercitati dal
Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli
affari esteri.
Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di
promozione ed
internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto
riguarda la
programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al
comma 19,
sono assunte da una Cabina di regia, costituita senza
nuovi o
maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari
esteri e dello
sviluppo economico e composta dal Ministro dell'economia
e delle
finanze, o da persona dallo stesso designata, dal
Presidente della
Conferenza delle regioni e dai Presidenti,
rispettivamente, di
Unioncamere, della Confederazione generale
dell'industria italiana,
di Rete Imprese Italia e della Associazione bancaria
italiana.
19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa
vigente e le
inerenti risorse di personale, finanziarie e
strumentali, compresi i
relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono
trasferiti, senza
che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche
giudiziale,
al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro
sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e'
conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4
del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e
all'Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse gia'
destinate
all'ICE per il finanziamento dell'attivita' di
promozione e di
sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come
determinate
nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
sono trasferite
in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e
l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire
nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico.
20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare
l'internazionalizzazione
delle imprese italiane, nonche' la commercializzazione
dei beni e dei
servizi italiani nei mercati internazionali, e di
promuovere
l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia
svolge le
attivita' utili al perseguimento dei compiti ad essa
affidati e, in
particolare, offre servizi di informazione, assistenza e
consulenza
alle imprese italiane che operano nel commercio
internazionale e
promuove la cooperazione nei settori industriale,
agricolo e
agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al
fine di
incrementare la presenza delle imprese italiane sui
mercati
internazionali. Nello svolgimento delle proprie
attivita', l'Agenzia
opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di
commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni
imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati
interessati.
21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato, al
proprio
interno, dal consiglio di amministrazione, il consiglio
di
amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno
con funzioni
di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I
membri del
consiglio di amministrazione sono nominati con decreto
del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei
cinque membri
e' designato dal Ministro degli affari esteri. I membri
del consiglio
di amministrazione sono scelti tra persone dotate di
indiscusse
moralita' e indipendenza, alta e riconosciuta
professionalita' e
competenza nel settore. La carica di componente del
consiglio di
amministrazione e' incompatibile con incarichi politici
elettivi. Le
funzioni di controllo di regolarita'
amministrativo-contabile e di
verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia
sono affidate
al collegio dei revisori, composto di tre membri ed un
membro
supplente, designati dai Ministeri dello sviluppo
economico, degli
affari esteri e dell'economia e delle finanze, che
nomina anche il
supplente. La presidenza del collegio spetta al
rappresentante del
Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del
consiglio di
amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro
anni e possono
essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica
il decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E' esclusa
l'applicabilita' della
disciplina della revisione legale di cui al decreto
legislativo 27
gennaio 2010, n. 39.
22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia.
Formula
proposte al consiglio di amministrazione, da' attuazione
ai programmi
e alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli
adempimenti
di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle
attivita'
dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalita'
istituzionali.
Il direttore generale e' nominato per un periodo di
quattro anni,
rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale
non si applica
il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.
165.
23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di
amministrazione
sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
in
conformita' alle norme di contenimento della spesa
pubblica e,
comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di
similari
dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma
sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi
26-bis, primo
periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di
amministrazioni
pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si
applica il
comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto.
24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia
delibera lo
statuto, il regolamento di organizzazione, di
contabilita', la
dotazione organica del personale, nel limite massimo di
300 unita',
ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai
Ministeri
vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle
finanze, che possono formulare i propri rilievi entro
novanta giorni
per lo statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione
per i
restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito
tenuto conto
delle proposte provenienti, attraverso il Ministero
degli affari
esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.
25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle
Rappresentanze
diplomatiche e consolari con modalita' stabilite con
apposita
convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli
affari esteri
e il Ministero dello sviluppo economico. Il personale
dell'Agenzia
all'estero - e' individuato, sentito il Ministero degli
Affari
Esteri, nel limite di un contingente massimo definito
nell'ambito
della dotazione organica di cui al comma 24 - e puo'
essere
accreditato, previo nulla osta del Ministero degli
affari esteri,
secondo le procedure previste dall'articolo 31 del
decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in
conformita'
alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche
e consolari e
tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di
accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio
e'
accreditato presso le autorita' locali in lista
diplomatica. Il
restante personale e' notificato nella lista del
personale
tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia
all'estero opera
nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e
coordinamento dei
capi missione in linea con le strategie di
internazionalizzazione
delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo
economico di
concerto con il Ministero degli affari esteri.
26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui
al comma
26-bis, e' trasferito all'Agenzia un contingente massimo
di 300
unita', provenienti dal personale dipendente a tempo
indeterminato
del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di
una valutazione
comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato
presso gli
uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di
lavoro,
anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo
l'ordinamento dello
Stato estero, e' attribuito all'Agenzia. I contratti di
lavoro del
personale locale sono controfirmati dal titolare della
Rappresentanza
diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza
e direzione,
al fine dell'impiego del personale in questione
nell'ambito della
Rappresentanza stessa.
26-bis. Con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le
materie di
sua competenza, si provvede, nel rispetto di quanto
previsto dal
comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies,
all'individuazione
delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche'
dei rapporti
giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso
istituto, da
trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo
economico.
26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del
Fondo di cui
al comma 19 e' determinata ai sensi dell'articolo 11,
comma 3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e'
destinata
all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per
il
finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e
di
internazionalizzazione delle imprese italiane. A
decorrere dall'anno
2012 e' altresi' iscritto nello stato di previsione del
Ministero
dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato
al
finanziamento delle spese di funzionamento, la cui
dotazione e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo
per il
finanziamento delle spese di natura obbligatoria della
medesima
Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento
delle attivita'
di promozione all'estero e di internazionalizzazione
delle imprese
italiane non puo' essere utilizzato a copertura delle
spese fisse per
il personale dipendente.
26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite,
oltre che dai
contributi di cui al comma 26-ter, da:
a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di
progetti
finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione
europea;
b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori
pubblici o
privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative
promozionali;
c) utili delle societa' eventualmente costituite o
partecipate;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione.
26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese di
funzionamento e alle spese relative alle attivita' di
promozione
all'estero e internazionalizzazione delle imprese
italiane nei limiti
delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, primo
periodo,
26-ter e 26-quater.
26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo
strategico
determinate dalla cabina di regia di cui al comma
18-bis, adottate
dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il
Ministero
degli affari esteri per quanto di competenza, sentito il
Ministero
dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro
sei mesi
dalla costituzione a:
a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25
mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e
Milano. Il
Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le
regioni e le Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura
possono definire
opportune intese per individuare la destinazione delle
risorse umane,
strumentali e finanziarie assegnate alle sedi
periferiche soppresse;
b) una rideterminazione delle modalita' di svolgimento
delle
attivita' di promozione fieristica, al fine di
conseguire risparmi
nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media
annua per
tali attivita' registrata nell'ultimo triennio;
c) una concentrazione delle attivita' di promozione sui
settori
strategici e sull'assistenza alle piccole e medie
imprese.
26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del
soppresso
istituto, fatto salvo quanto previsto per il personale
di cui al
comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono
inquadrati nei
ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base
di apposite
tabelle di corrispondenza approvate con uno o piu'
decreti del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando
l'invarianza
della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di
dipendenti alle
Regioni o alle Camere di commercio, industria,
artigianato e
agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di cui
al comma
26-sexies, lettera a) senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza
pubblica.
26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello
sviluppo
economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono
l'inquadramento
previdenziale di provenienza nonche' il trattamento
economico
fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse
e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
Nel caso in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a
quello previsto
per il personale del Ministero e dell'Agenzia,
disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
dei ministeri,
ai dipendenti trasferiti e' attribuito per la differenza
un assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del
presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza
pubblica.
26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio
dell'Avvocatura dello
Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30
ottobre 1933,
n. 1611.
26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria
dell'Agenzia e'
esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge
21 marzo 1958,
n. 259, con le modalita' di cui all'articolo 12 della
legge stessa.»
7. Fino alla piena operativita' dell'Agenzia di cui al
comma 18
dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
come
sostituito dal presente articolo, e, comunque, fino a
non oltre 30
giorni dalla data di adozione dei decreti di cui al
comma 26-bis del
citato articolo 14, fermo restando quanto previsto dal
comma 26 del
medesimo articolo, con uno o piu' decreti del Ministro
dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro degli affari
esteri, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili a valere
sui fondi di
cui ai commi 19 e 26-ter del medesimo articolo e delle
altre risorse
finanziarie comunque spettanti al soppresso istituto,
sono
individuate le iniziative di promozione e
internazionalizzazione da
realizzare ed e' definito il limite di spesa per
ciascuna di esse.
8. Il dirigente delegato di cui al comma 26-bis
dell'articolo 14
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
inserito dal
presente articolo, esercita i poteri attribuiti ai sensi
della legge
25 marzo 1997, n. 68, al consiglio di amministrazione e
al direttore
generale del soppresso istituto necessari per la
realizzazione delle
iniziative di cui al comma 7, stipula i contratti e
autorizza i
pagamenti. Puo' altresi' delegare, entro limiti di spesa
specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito
dai decreti
di cui al comma 7, la stipula dei contratti e
l'autorizzazione dei
pagamenti ai titolari degli uffici del soppresso
istituto. Le
attivita' necessarie per la realizzazione delle
iniziative di cui al
comma 7 sono svolte presso le sedi e con gli uffici gia'
a tal fine
utilizzati, con le modalita' e secondo le procedure
previste per il
soppresso istituto. Fino al termine di cui al comma 7 il
personale in
servizio presso gli uffici all'estero del soppresso
istituto alla
data di entrata in vigore del presente decreto continua
ad operare
presso i medesimi uffici. Fino allo stesso termine, il
controllo
sulla gestione del soppresso ICE e' assicurato dal
collegio dei
revisori dell'Istituto stesso.
9. Dall'attuazione dei commi da 6 a 8 non devono
derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
utilizzando allo
scopo le risorse gia' destinate al soppresso ICE per il
finanziamento
dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi
commerciali
con l'estero nonche' le risorse per le spese di
funzionamento e per
le spese di natura obbligatoria del soppresso ente.
9-bis. Il comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge 6
luglio 2011,
n. 98 convertito in legge, con modificazioni, dalla
Legge 15 luglio
2011, n. 111, e' sostituito dai seguenti:
"7. Entro il 31 marzo 2012, ANAS S.p.a. trasferisce a
Fintecna
S.p.a. tutte le partecipazioni detenute da ANAS S.p.a.
in societa'
co-concedenti; la cessione e' esente da imposte dirette,
indirette e
da tasse.
"7-bis. La cessione di cui al comma 7 e' realizzata
dalle societa'
Fintecna Spa e ANAS Spa al valore netto contabile
risultante al
momento della cessione ovvero, qualora Fintecna Spa lo
richieda, al
valore risultante da una perizia effettuata da un
collegio di tre
esperti, due dei quali nominati rispettivamente dalle
due societa' e
il terzo, in qualita' di presidente, congiuntamente
dalle stesse, con
oneri a carico della societa' richiedente».
Art. 23
Riduzione dei costi di funzionamento di Autorita' di
Governo, del
CNEL, delle Autorita' indipendenti e delle Province.
1. Al fine di perseguire il contenimento della spesa
complessiva
per il funzionamento delle Autorita' amministrative
indipendenti, il
numero dei componenti:
a) del Consiglio dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e' ridotto da otto a quattro, escluso il
Presidente.
Conseguentemente, il numero dei componenti della
Commissione per le
infrastrutture e le reti dell'Autorita' per le garanzie
nelle
comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249,
e' ridotto da
quattro a due, escluso il Presidente e quello dei
componenti della
commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita'
per le garanzie
nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n.
249, e'
ridotto da quattro a due, escluso il Presidente;
b) dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di
lavori, servizi e forniture e' ridotto da sette a tre,
compreso il
Presidente;
c) dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e'
ridotto da
cinque a tre, compreso il Presidente;
d) dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato e'
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
e) della Commissione nazionale per la societa' e la
borsa e'
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
f) del Consiglio dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo e'
ridotto da sei a
tre, compreso il Presidente;
g) della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione
e'
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
h) della Commissione per la valutazione, la trasparenza
e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche e' ridotto
da cinque a
tre, compreso il Presidente;
i) della Commissione di garanzia dell'attuazione della
legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e'
ridotto da nove a
cinque, compreso il Presidente.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai
componenti
gia' nominati alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Ove l'ordinamento preveda la cessazione contestuale di
tutti
componenti, la disposizione di cui al comma 1 si applica
a decorrere
dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in
vigore del
presente decreto. Ove il numero dei componenti, incluso
il
Presidente, risulti pari, ai fini delle deliberazioni,
in caso di
parita', il voto del Presidente vale doppio.
2-bis. Allo scopo di consentire il regolare
funzionamento della
Commissione di cui al comma 1, lettera e), al
decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 giugno
1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 9, il primo periodo e'
soppresso;
b) all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, le parole:
«con non
meno di quattro voti favorevoli» sono sostituite dalle
seguenti:
«dalla Commissione»;
c) all'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, le parole: e
con non
meno di quattro voti favorevoli sono soppresse;
d) all'articolo 2, comma 5, le parole: «adottata con non
meno di
quattro voti favorevoli» sono soppresse;
e) all'articolo 2, comma 8, l'ultimo periodo e'
soppresso.
2-ter. All'articolo 4 della legge 4 giugno 1985, n. 281,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto comma, le parole: «assume le deliberazioni
occorrenti
per l'attuazione delle norme di cui ai due precedenti
commi con non
meno di quattro voti favorevoli», sono sostituite dalle
seguenti:
«con proprie deliberazioni da' attuazione alle norme di
cui ai commi
terzo e quarto»;
b) all'ottavo comma le parole: «con non meno di quattro
voti
favorevoli» sono soppresse.
3. Il Presidente e i componenti degli organismi di cui
al comma 1 e
delle altre Autorita' amministrative indipendenti di cui
all'Elenco
(ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre
2009, n. 196, non possono essere confermati alla
cessazione dalla
carica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 3,
della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. I
Comuni con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel
territorio
di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad
un'unica centrale
di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e
forniture
nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo
32 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, ove
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo
consortile tra i
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.»
5. L'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo
12 aprile
2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica alle
gare bandite
successivamente al 31 marzo 2012.
6. Fermi restando i divieti e le incompatibilita'
previsti dalla
legge, il secondo comma dell'articolo 47, della legge 24
aprile 1980,
n. 146, si interpreta nel senso che ai dipendenti
pubblici, che non
siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio
di Ministro
e di Sottosegretario, non spetta la parte del
trattamento economico,
comprese le componenti accessoria e variabile della
retribuzione,
eccedente il limite indicato nella predetta
disposizione, fermo
restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa e'
considerato
utile ai fini dell'anzianita' di servizio e del
trattamento di
quiescenza e di previdenza, con riferimento all'ultimo
trattamento
economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la
parte fissa e
variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la
retribuzione
di risultato.
7. Ove alla data del 31 dicembre 2011 la Commissione
governativa
per il livellamento retributivo Italia - Europa prevista
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98,
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e
istituita con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio
2011 non
abbia provveduto alla ricognizione e alla individuazione
della media
dei trattamenti economici di cui all'articolo 1 del
predetto
decreto-legge n. 98 del 2011, riferiti all'anno
precedente ed
aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni
dell'indice
armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel
Documento di economia
e finanza, il Parlamento e il Governo, ciascuno
nell'ambito delle
proprie attribuzioni, assumono immediate iniziative
idonee a
conseguire gli obiettivi di cui al citato articolo 1,
comma 3, del
decreto-legge n. 98 del 2011.
8. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive
modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Composizione del Consiglio).
1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e'
composto da
esperti, e da rappresentanti delle categorie produttive
e da
rappresentanti delle associazioni di promozione sociale
e delle
organizzazioni di volontariato, in numero di
sessantaquattro, oltre
al presidente, secondo la seguente ripartizione:
a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura
economica,
sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal
Presidente della
Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio
dei Ministri;
b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive
dei quali
ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui
tre in
rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e
privati, nove
rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle
professioni e
diciassette rappresentanti delle imprese;
c)sei rappresentanti delle associazioni di promozione
sociale e
delle organizzazioni di volontariato, dei quali,
rispettivamente, tre
designati dall'Osservatorio nazionale
dell'associazionismo e tre
designati dall'Osservatorio nazionale per il
volontariato.
2. L'Assemblea elegge in unica votazione due vice
presidenti »;
b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Procedura
di
nomina dei componenti»;
2) al comma 2, le parole: «lettera b)» sono sostituite
dalle
seguenti: «lettere b) e c)»;
c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Procedura
di
nomina dei rappresentanti»;
2) il comma 10 e' soppresso.
9. Entro il termine di trenta giorni dalla data di
entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Presidente
della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si
provvede alla
nomina dei componenti del Consiglio nazionale
dell'economia e del
lavoro, secondo la ripartizione di cui all'articolo 2
della legge 30
dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, come
modificato
dal comma 8. In sede di prima applicazione, al fine di
evitare
soluzione di continuita' nel funzionamento del
Consiglio, restano
confermati, fino alla nomina dei nuovi componenti, gli
attuali
esperti, gli attuali rappresentanti delle categorie
produttive di
beni e servizi, nonche' gli attuali rappresentanti delle
associazioni
di promozione sociale e delle organizzazioni di
volontariato. In sede
di prima applicazione, la riduzione numerica, nonche'
l'assegnazione
dei resti percentuali risultanti da tale riduzione,
tiene conto dei
seguenti criteri:
a) maggiore rappresentativita' nella categoria di
riferimento,
secondo i dati acquisiti ai fini del rinnovo della
composizione per
il quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della
specificita' del
settore rappresentato nell'ambito della categoria di
riferimento;
b) pluralismo.
10. La durata in carica dei componenti del Consiglio
nazionale
dell'economia e del lavoro individuati secondo i criteri
di cui al
comma 9, ha scadenza coincidente con quella dell'attuale
consiliatura
relativa al quinquennio 2010-2015.
11. Per quanto concerne la procedura di nomina dei
componenti del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro alle
successive
scadenze, si applicano le disposizioni degli articoli 3
e 4, della
legge n. 936 del 1986.
12. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 13
agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n.
148, e' soppresso il terzo periodo.
13. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 8
a 12 non
derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.
14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni
di indirizzo
e di coordinamento delle attivita' dei Comuni nelle
materie e nei
limiti indicati con legge statale o regionale, secondo
le rispettive
competenze.
15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio
provinciale
ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in
carica cinque
anni.
16. Il Consiglio provinciale e' composto da non piu' di
dieci
componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni
ricadenti nel
territorio della Provincia. Le modalita' di elezione
sono stabilite
con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012.
17. Il Presidente della Provincia e' eletto dal
Consiglio
provinciale tra i suoi componenti secondo le modalita'
stabilite
dalla legge statale di cui al comma 16.
18. Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato
e le
Regioni, con propria legge, secondo le rispettive
competenze,
provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre
2012, le
funzioni conferite dalla normativa vigente alle
Province, salvo che,
per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano
acquisite dalle
Regioni, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione
ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle
funzioni da
parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012, si
provvede in via
sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n.
131, con legge dello Stato.
19. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive
competenze,
provvedono altresi' al trasferimento delle risorse
umane, finanziarie
e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite,
assicurando
nell'ambito delle medesime risorse il necessario
supporto di
segreteria per l'operativita' degli organi della
provincia.
20. Agli organi provinciali che devono essere rinnovati
entro il 31
dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013,
l'articolo 141 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli organi
provinciali
che devono essere rinnovati successivamente al 31
dicembre 2012
restano in carica fino alla scadenza naturale. Decorsi i
termini di
cui al primo e al secondo periodo, si procede
all'elezione dei nuovi
organi provinciali di cui ai commi 16 e 17.
20-bis. Le Regioni a Statuto speciale adeguano i propri
ordinamenti
alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 20 entro sei
mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto. Le medesime
disposizioni
non trovano applicazione per le Province Autonome di
Trento e di
Bolzano.
21. I Comuni possono istituire unioni o organi di
raccordo per
l'esercizio di specifici compiti o funzioni
amministrativi garantendo
l'invarianza della spesa.
22. La titolarita' di qualsiasi carica, ufficio o organo
di natura
elettiva di un ente territoriale non previsto dalla
Costituzione e' a
titolo esclusivamente onorifico e non puo' essere fonte
di alcuna
forma di remunerazione, indennita' o gettone di
presenza, con
esclusione dei comuni di cui all'articolo 2, comma 186,
lettera b),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive
modificazioni.
Art. 23 bis
Compensi per gli amministratori con deleghe delle
Societa'
partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 6,
del Decreto
Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro
dell'economia e
delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata
in vigore
della legge di conversione del presente decreto, previo
parere delle
Commissioni parlamentari competenti, le societa' non
quotate,
direttamente controllate dal Ministero dell'economia e
delle finanze
ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del
codice
civile, sono classificate per fasce sulla base di
indicatori
dimensionali quantitativi e qualitativi. Per ciascuna
fascia e'
determinato il compenso massimo al quale i Consigli di
amministrazione di dette societa' devono fare
riferimento, secondo
criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione
degli
emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo2389,
terzo comma,
del codice civile. L'individuazione delle fasce di
classificazione e
dei relativi compensi potra' essere effettuata anche
sulla base di
analisi effettuate da primarie istituzioni
specializzate.
2. In considerazione di mutamenti di mercato e in
relazione al
tasso di inflazione programmato, nel rispetto degli
obiettivi di
contenimento della spesa pubblica, con decreto del
Ministro
dell'economia e delle finanze si provvedera' a
rideterminare, almeno
ogni tre anni, le fasce di classificazione e l'importo
massimo di cui
al comma 1 del presente articolo.
3.Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo
2389, terzo
comma, del codice civile, potranno includere una
componente variabile
che non potra' risultare inferiore al 30 per cento della
componente
fissa, e che dovra' essere corrisposta in misura
proporzionale al
grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi
e specifici
determinati preventivamente dal Consiglio di
amministrazione.
L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti
obiettivi.
4.Nella determinazione degli emolumenti da
corrispondere, ai sensi
dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, i
Consigli di
amministrazione delle societa' non quotate, controllate
dalle
societa' di cui al comma 1, non potranno superare il
limite massimo
indicato dal decreto del Ministro per la societa'
controllante e
dovranno in ogni caso attenersi ai medesimi principi di
oggettivita'
e trasparenza.
5.Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla
registrazione
della Corte dei Conti.
Art. 23 ter
Disposizioni in materia di trattamenti economici
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro
90 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto, viene definito il trattamento
economico annuo
onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle
finanze pubbliche
emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di
lavoro
dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni
statali, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2011, n.
165, ivi incluso il personale in regime di diritto
pubblico di cui
all'articolo 3 della medesima legge n. 165 del 2001,
stabilendo come
parametro massimo di riferimento il trattamento
economico del primo
presidente della Corte di cassazione. Ai fini
dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma, devono essere
computate in modo
cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a
carico del
medesimo o di piu' organismi, anche nel caso di
pluralita' di
incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso
dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il
trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione
di
appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive,
dirigenziali o
equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di
aspettativa,
presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le
autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo
di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche
soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento
dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui
al comma 1, possono essere previste deroghe motivate per
le posizioni
apicali delle rispettive amministrazioni ed e' stabilito
un tetto
massimo per i rimborsi spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
di cui al
presente articolo sono versate annualmente al fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato.
Capo IV
Riduzioni di spesa. Pensioni
Art. 24
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a
garantire
il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione
europea, dei
vincoli di bilancio, la stabilita' economico-finanziaria
e a
rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo del
sistema
pensionistico in termini di incidenza della spesa
previdenziale sul
prodotto interno lordo, in conformita' dei seguenti
principi e
criteri:
a) equita' e convergenza intragenerazionale e
intergenerazionale,
con abbattimento dei privilegi e clausole derogative
soltanto per le
categorie piu' deboli;
b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti
pensionistici anche
attraverso incentivi alla prosecuzione della vita
lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni
della
speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed
economicita' dei
profili di funzionamento delle diverse gestioni
previdenziali.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, con riferimento alle
anzianita'
contributive maturate a decorrere da tale data, la quota
di pensione
corrispondente a tali anzianita' e' calcolata secondo il
sistema
contributivo.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i
requisiti
di eta' e di anzianita' contributiva, previsti dalla
normativa
vigente, prima della data di entrata in vigore del
presente decreto,
ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del
trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il
diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo'
chiedere
all'ente di appartenenza la certificazione di tale
diritto. A
decorrere dal 1o gennaio 2012 e con riferimento ai
soggetti che, nei
regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a
partire dalla
medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia
anticipata e di
anzianita' sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione
di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei
requisiti di
cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14,
15-bis, 17 e
18; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente
sulla base
dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto
stabilito ai
commi 14, 15-bis, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a
carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di
seguito AGO) e
delle forme esclusive e sostitutive della medesima,
nonche' della
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8
agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si puo'
conseguire
all'eta' in cui operano i requisiti minimi previsti dai
successivi
commi. Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e'
incentivato,
fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi
settori di
appartenenza, dall'operare dei coefficienti di
trasformazione
calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli
adeguamenti
alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12
del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e
integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti,
l'efficacia
delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20
maggio 1970,
n. 300 e successive modificazioni opera fino al
conseguimento del
predetto limite massimo di flessibilita'.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a
decorrere dal
1o gennaio 2012 maturano i requisiti per il
pensionamento indicati ai
commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano
applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del
decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, e le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo
periodo del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine
di
conseguire una convergenza verso un requisito uniforme
per il
conseguimento del diritto al trattamento pensionistico
di vecchiaia
tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e
lavoratori autonomi,
a decorrere dal 1o gennaio 2012 i requisiti anagrafici
per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini
di seguito
indicati:
a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione
e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive
della medesima.
Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei
mesi a decorrere
dal 1o gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1o
gennaio 2016 e 66
anni a decorrere dal 1o gennaio 2018. Resta in ogni caso
ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui
pensione
e' liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito
anagrafico e'
fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1o gennaio
2014, a 65 anni
e 6 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2016 e a 66 anni a
decorrere dal
1o gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina
di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli
incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo
12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici
dipendenti di
cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1o
luglio 2009,
n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n.
102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui
pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle
forme sostitutive ed esclusive della medesima il
requisito anagrafico
di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di
vecchiaia nel
sistema misto e il requisito anagrafico di
sessantacinque anni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23
agosto 2004, n.
243, e successive modificazioni, e' determinato in 66
anni;
d. per i lavoratori autonomi la cui pensione e'
liquidata a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche'
della
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8
agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di
sessantacinque anni
per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema
misto e il
requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui
all'articolo 1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243,
e successive
modificazioni, e' determinato in 66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma
6 e'
conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva
minima pari a 20
anni, a condizione che l'importo della pensione risulti
essere non
inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il
primo
accredito contributivo decorre successivamente al 1o
gennaio 1996, a
1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto
importo soglia
pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo
dell'assegno sociale di
cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e'
annualmente rivalutato sulla base della variazione media
quinquennale
del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente
calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con
riferimento al
quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In
occasione di
eventuali revisioni della serie storica del PIL operate
dall'ISTAT, i
tassi di variazione da considerare sono quelli relativi
alla serie
preesistente anche per l'anno in cui si verifica la
revisione e
quelli relativi alla nuova serie per gli anni
successivi. Il predetto
importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore,
per un dato
anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale
stabilito
per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto
requisito di importo
minimo se in possesso di un'eta' anagrafica pari a
settanta anni,
ferma restando un'anzianita' contributiva minima
effettiva di cinque
anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del
decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417,
all'articolo 1,
comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole «,
ivi comprese
quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione
di cui al
comma 19,» sono soppresse.
8. A decorrere dal 1o gennaio 2018 il requisito
anagrafico per il
conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma
6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui
all'articolo
10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19
della legge
30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a
carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive
della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti
anagrafici per
l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6
del presente
articolo devono essere tali da garantire un'eta' minima
di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i
soggetti, in
possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto
alla prima
decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021.
Qualora, per
effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli
incrementi
della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la
predetta eta'
minima di accesso non fosse assicurata, sono
ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto
direttoriale
di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare
entro il 31
dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in
possesso dei
predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima
decorrenza
utile del pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima
di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67
anni. Resta
ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
per gli
adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo
periodo del
presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre
2011 n. 183 e'
abrogato.
10. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e con riferimento ai
soggetti
la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle
forme
sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' della
gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995,
n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla
medesima data
l'accesso alla pensione anticipata ad eta' inferiori ai
requisiti
anagrafici di cui al comma 6 e' consentito
esclusivamente se risulta
maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 1 mese
per gli
uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento
ai soggetti
che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti
contributivi
sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di
un ulteriore
mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di
trattamento relativa
alle anzianita' contributive maturate antecedentemente
il 1o gennaio
2012, e' applicata una riduzione percentuale pari a 1
punto
percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al
pensionamento
rispetto all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e'
elevata a 2
punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo
rispetto a due
anni. Nel caso in cui l'eta' al pensionamento non sia
intera la
riduzione percentuale e' proporzionale al numero di
mesi.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i
lavoratori
con riferimento ai quali il primo accredito contributivo
decorre
successivamente al 1o gennaio 1996 il diritto alla
pensione
anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro,
puo' essere
conseguito, altresi', al compimento del requisito
anagrafico di
sessantatre anni, a condizione che risultino versati e
accreditati in
favore dell'assicurato almeno venti anni di
contribuzione effettiva e
che l'ammontare mensile della prima rata di pensione
risulti essere
non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente
rivalutato
sulla base della variazione media quinquennale del
prodotto interno
lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata
dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente
l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte
l'importo
mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
commi 6 e 7 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni
e
integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della
serie storica
del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da
considerare sono
quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno
in cui si
verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie
per gli anni
successivi. Il predetto importo soglia mensile non puo'
in ogni caso
essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte
l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente
decreto
per l'accesso attraverso le diverse modalita' ivi
stabilite al
pensionamento, nonche' al requisito contributivo di cui
al comma 10,
trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di
vita di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive
modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono
conseguentemente apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 12-bis dopo le parole «e all'articolo 3,
comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni,»
aggiungere le seguenti: «e il requisito contributivo ai
fini del
conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica»;
b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole «i
requisiti di
eta'» sono sostituite dalle seguenti: «i requisiti di
eta' e di
anzianita' contributiva»;
c. al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa,
alla fine,
la parola «anagrafici».
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di
vita
successivi a quello effettuato con decorrenza 1o gennaio
2019 sono
aggiornati con cadenza biennale secondo le modalita'
previste
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive
modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima
data i
riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter
dell'articolo 12 del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive
modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al
biennio.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e
di regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in
vigore del
presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti
che maturano i
requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui
all'articolo
1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive
modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle
risorse
stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della
procedura ivi
disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per
l'accesso al
pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli
articoli 4
e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente
al 4 dicembre
2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento
entro il periodo
di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui
all'articolo 7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e
successive modificazioni e integrazioni, per effetto di
accordi
collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011,
sono
titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi
di
solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28,
della legge
23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i
quali sia stato
previsto da accordi collettivi stipulati entro la
medesima data il
diritto di accesso ai predetti Fondi di solidarieta'; in
tale secondo
caso gli interessati restano tuttavia a carico dei Fondi
medesimi
fino al compimento di almeno 59 anni di eta', ancorche'
maturino
prima del compimento della predetta eta' i requisiti per
l'accesso al
pensionamento previsti prima della data di entrata in
vigore del
presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4
dicembre
2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della
contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno
in corso
l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo
72, comma 1,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini
della presente
lettera l'istituto dell'esonero si considera, comunque,
in corso
qualora il provvedimento di concessione sia stato
emanato prima del 4
dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del
presente decreto
sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del
citato
decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare
applicazione
per i lavoratori di cui alla presente lettera e). Sono
altresi'
disapplicate le disposizioni contenute in leggi
regionali recanti
discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero
dal servizio.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze da
adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della
legge di
conversione del presente decreto sono definite le
modalita' di
attuazione del comma 14 ivi compresa la determinazione
del limite
massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della
concessione
del benefici di cui al comma 14 nel limite delle risorse
predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013,
630 milioni di
euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno
2015, 1.220
milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro
per l'anno
2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni
di euro per
l'anno 2019. Gli Enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria
provvedono al montaggio, sulla base della data di
cessazione del
rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero
di cui alla
lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento
presentate
dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono
avvalersi dei
requisiti di accesso e del regime delle decorrenze
vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto.
Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del
limite numerico
delle domande di pensione determinato ai sensi del primo
periodo del
presente comma, i predetti Enti non prenderanno in esame
ulteriori
domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei
benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 14.
Nell'ambito del
predetto limite numerico vanno computati anche i
lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari
presupposti e
requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma
14 e di
quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato
dall'articolo
12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per
il quale
risultano comunque computati nel relativo limite
numerico di cui al
predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio
concernente il
regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso,
ai soggetti
di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1°
gennaio 2012
trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al
comma 12 del
presente articolo.
15-bis. In via eccezionale per i lavoratori dipendenti
del settore
privato le cui pensioni sono liquidate a carico
dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive della
medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva
di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali
avrebbero
maturato, prima dell'entrata in vigore del presente
decreto, i
requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31
dicembre 2012
ai sensi della Tabella B allegata alla legge 23 agosto
2004, n. 243,
e successive modificazioni, possono conseguire il
trattamento della
pensione anticipata al compimento di un' eta' anagrafica
non
inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di
vecchiaia
oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma 6,
lettera a), con
un' eta' anagrafica non inferiore a 64 anni qualora
maturino entro il
31 dicembre 2012 un'anzianita' contributiva di almeno 20
anni e alla
medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60
anni di
eta'.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi
dell'articolo 1,
comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come
modificato
dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007,
n. 247, ai
fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di
trasformazione
di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n.
335 del 1995,
in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12,
comma
12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con
modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive
modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1o gennaio
2013 lo
stesso coefficiente di trasformazione e' esteso anche
per le eta'
corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di
70 anni e'
adeguato agli incrementi della speranza di vita
nell'ambito del
procedimento gia' previsto per i requisiti del sistema
pensionistico
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive
modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente,
ogniqualvolta il
predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento
al valore
originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,
l'incremento
dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il
predetto valore
di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma
6
dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
esteso, con
effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche
per le eta'
corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito
della
medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11,
della citata
legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la
rideterminazione aggiornata
del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del
presente comma
anche per eta' corrispondenti a valori superiori a 70
anni e'
effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo
1, comma 11,
della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di
uniformare la
periodicita' temporale della procedura di cui
all'articolo 1, comma
11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive
modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei
requisiti di cui al
comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122
e successive modificazioni e integrazioni, gli
aggiornamenti dei
coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a
quello
decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con
periodicita'
biennale.
17. Ai fini del riconoscimento della pensione
anticipata, ferma
restando la possibilita' di conseguire la stessa ai
sensi dei commi
10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle
lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti, a norma
dell'articolo 1 della
legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 1, del
decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
- al comma 5, le parole «2008-2012» sono sostituite
dalle
seguenti: «2008-2011» e alla lettera d) del medesimo
comma 5 le
parole «per gli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle
seguenti:
«per l'anno 2011»;
- al comma 4, la parola «2013» e' sostituita dalla
seguente:
«2012» e le parole: «con un'eta' anagrafica ridotta di
tre anni ed
una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva
ridotta di tre
unita' rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B»
sono
sostituite dalle seguenti: «con i requisiti previsti
dalla Tabella
B»;
- al comma 6 le parole «dal 1o luglio 2009» e «ai commi
4 e 5»
sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «dal 1o
luglio 2009
al 31 dicembre 2011» e «al comma 5»;
- dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
«6.bis Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui
al comma
1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni
lavorativi annui
inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso
anticipato
dal 1o gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore
somma di cui
alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247
del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di
due unita'
per coloro che svolgono le predette attivita' per un
numero di giorni
lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una
unita'
per coloro che svolgono le predette attivita' lavorative
per un
numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.»
- al comma 7 le parole «comma 6» sono sostituite dalle
seguenti:
«commi 6 e 6-bis».
17-bis.Per i lavoratori di cui al comma 17 non si
applicano le
disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e
continuano a
trovare applicazione, per i soggetti che maturano i
requisiti per il
pensionamento dal 1o gennaio 2012 ai sensi del citato
decreto
legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17
del presente
articolo, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma
2 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e
integrazioni.
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento
dei
requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai
regimi
pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
siano previsti,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
requisiti
diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale
obbligatoria,
ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui
all'articolo 78,
comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al
personale di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui
alla legge 27
dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi dirigenti,
con
regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro del
lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, sono adottate le relative misure di
armonizzazione dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo
conto delle
obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di
attivita' nonche'
dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto
indicato al comma
3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente
articolo si
applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale
istituito
presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23
dicembre 1999,
n. 488.
19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2
febbraio
2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni,
con effetto
dal 1o gennaio 2012 le parole «, di durata non inferiore
a tre anni,»
sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di
cui
all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito
con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive
modificazioni e integrazioni, con riferimento ai
soggetti che
maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere
dal 1o gennaio
2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti
di accesso al
pensionamento come disciplinata dal presente articolo.
Al fine di
agevolare il processo di riduzione degli assetti
organizzativi delle
pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i
provvedimenti di
collocamento a riposo per raggiungimento del limite di
eta' gia'
adottati, prima della data di entrata in vigore del
presente decreto,
nei confronti dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.
165, anche se aventi effetto successivamente al 1o
gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2017 e'
istituito un contributo di solidarieta' a carico degli
iscritti e dei
pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel
Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il
personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo
scopo di
determinare in modo equo il concorso dei medesimi al
riequilibrio dei
predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo
e' definita
dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente
decreto-legge
ed e' determinata in rapporto al periodo di iscrizione
antecedente
l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995,
n. 335, e alla
quota di pensione calcolata in base ai parametri piu'
favorevoli
rispetto al regime dell'assicurazione generale
obbligatoria. Sono
escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni
di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS,
le pensioni e
gli assegni di invalidita' e le pensioni di inabilita'.
Per le
pensioni a carico del Fondo di previdenza per il
personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile
di
riferimento e' al lordo della quota di pensione
capitalizzata al
momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione
del predetto
contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di
solidarieta'
complessivo non puo' essere comunque inferiore a 5 volte
il
trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1o gennaio 2012 le aliquote
contributive
pensionistiche di finanziamento e di computo delle
gestioni
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti
iscritti alle
gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3
punti
percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45
punti
percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del
24 per cento.
23. Con effetto dal 1o gennaio 2012 le aliquote
contributive
pensionistiche di finanziamento e di computo dei
lavoratori
coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla
relativa
gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come
nelle Tabelle B e
C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio
finanziario delle rispettive gestioni in conformita'
alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli
enti e le forme
gestorie di cui ai predetti decreti adottano,
nell'esercizio della
loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30
giugno 2012,
misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate
contributive e
spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci
tecnici riferiti
ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in
materia sono
sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti
secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si
esprimono in modo
definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali
delibere.
Decorso il termine del 30 giugno 2012 senza l'adozione
dei previsti
provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei
Ministeri
vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1o gennaio
2012: a) le
disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo
sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle
relative gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e
2013, a carico
dei pensionati nella misura dell'1 per cento.
25. In considerazione della contingente situazione
finanziaria, la
rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici,
secondo il
meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della
legge 23
dicembre 1998, n. 448 e' riconosciuta per gli anni 2012
e 2013
esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo
complessivo
fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella
misura del 100 per
cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte
il
trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite,
incrementato della
quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del
presente
comma, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito
fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato. L'articolo
18, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive
modificazioni e integrazioni, e' abrogato.
26. A decorrere dal 1o gennaio 2012, ai professionisti
iscritti
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8
agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non
iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele
di cui
all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e'
istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a
favore
dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi
dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo e'
finanziato per
l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di
euro annui
per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni
per il 2015.
Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti
i criteri e le modalita' istitutive del predetto Fondo.
27-bis. L'autorizzazione d spesa di cui all'articolo 10,
comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito
con
modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
ridotta di
500.000 euro per l'anno 2013.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,
costituisce, senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una
Commissione composta da
esperti e da rappresentanti di enti gestori di
previdenza
obbligatoria nonche' di Autorita' di vigilanza operanti
nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre
2012, nel
rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica
e delle
compatibilita' finanziarie del sistema pensionistico nel
medio/lungo
periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualita'
nell'accesso al
trattamento pensionistico determinato secondo il metodo
contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali
forme devono
essere funzionali a scelte di vita individuali, anche
correlate alle
dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il
rispetto del
principio dell'adeguatezza della prestazione
pensionistica.
Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e
compatibilita'
succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre
2012, eventuali
forme di decontribuzione parziale dell'aliquota
contributiva
obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in
particolare a
favore delle giovani generazioni, di concerto con gli
enti gestori di
previdenza obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza
operanti nel
settore della previdenza.
29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
elabora
annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di
previdenza
obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di
informazione e
di educazione previdenziale. A cio' concorrono la
comunicazione da
parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria
circa la
posizione previdenziale di ciascun iscritto e le
attivita' di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita'
operanti nel
settore della previdenza. I programmi dovranno essere
tesi a
diffondere la consapevolezza, in particolare tra le
giovani
generazioni, della necessita' dell'accantonamento di
risorse a fini
previdenziali, in funzione dell'assolvimento del
disposto dell'art.
38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede
attraverso le
risorse umane e strumentali previste a legislazione
vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011,
l'istituzione
di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine
di riordinare
il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti
di sostegno
al reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo
unico delle
imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in
denaro e in
natura, di importo complessivamente eccedente euro
1.000.000 non si
applica il regime di tassazione separata di cui
all'articolo 19 del
medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del
reddito
complessivo. Le disposizioni del presente comma si
applicano in ogni
caso a tutti i compensi e indennita' a qualsiasi titolo
erogati agli
amministratori delle societa' di capitali. In deroga
all'articolo 3
della legge 23 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di
cui al
presente comma si applicano con riferimento alle
indennita' ed ai
compensi il cui diritto alla percezione e' sorto a
decorrere dal 1o
gennaio 2011.
31-bis. Al comma 22-bis dell'articolo 18 del
decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15
luglio 2011,
n. 111, dopo le parole: "eccedente 150.000 euro" sono
inserite le
seguenti: "e al 15 per cento per la parte eccedente
200.000 euro".
Capo V
Misure per la riduzione del debito pubblico
Art. 25
Riduzione del debito pubblico
1. Una quota dei proventi di cui all'articolo 2, comma
4, del
decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, stabilita con
decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministro
dell'economia e delle finanze, e' versata all'entrata
del bilancio
dello stato per essere destinata al Fondo per
l'ammortamento dei
titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge 27
ottobre 1993, n. 432.
1-bis. Le somme non impegnate alla data di entrata in
vigore della
legge di conversione del presente decreto per la
realizzazione degli
interventi necessari per la messa in sicurezza e
l'adeguamento
antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma
239, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, in misura pari
all'importo di 2,5
milioni di euro, come indicato nella risoluzione
approvata dalle
competenti Commissioni della Camera dei deputati il 2
agosto 2011,
sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato di cui
all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni
legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
Art. 26
Prescrizione anticipata delle lire in circolazione
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3,
commi 1 ed 1
bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo
52-ter, commi 1
ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n.
213, le
banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in
circolazione si
prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza
immediata ed il
relativo controvalore e' versato all'entrata del
bilancio dello Stato
per essere riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei
titoli di
Stato.
Art. 27
Dismissioni immobili
1. Dopo l'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111 e'
inserito il seguente articolo:
«Art. 33-bis.
(Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili
pubblici).
1. Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e
alienazione
del patrimonio immobiliare pubblico di proprieta' dei
Comuni,
Province, Citta' metropolitane, Regioni, Stato e degli
Enti vigilati
dagli stessi, nonche' dei diritti reali relativi ai beni
immobili,
anche demaniali, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Agenzia
del demanio promuove, anche ai sensi del presente
decreto, iniziative
idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri
per la
finanza pubblica, di societa', consorzi o fondi
immobiliari.
2. L'avvio della verifica di fattibilita' delle
iniziative di cui
al presente articolo e' promosso dall'Agenzia del
demanio ed e'
preceduto dalle attivita' di cui al comma 4
dell'articolo 3 ter del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con
modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano
compresi immobili
soggetti a vincoli di tutela, per l'acquisizione di
pareri e
nulla-osta preventivi ovvero orientativi da parte delle
Amministrazioni preposte alla tutela, l'Agenzia del
demanio procede
alla convocazione di una conferenza dei servizi di cui
all'articolo
14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si deve
esprimere nei
termini e con i criteri indicati nel predetto articolo.
Conclusa la
procedura di individuazione degli immobili di cui al
presente comma,
i soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni
dal ricevimento
della proposta. Le risposte positive costituiscono
intesa preventiva
all'avvio delle iniziative. In caso di mancata
espressione entro i
termini anzidetti, la proposta deve essere considerata
inattuabile.
3. Qualora le iniziative di cui al presente articolo
prevedano
forme societarie, ad esse partecipano i soggetti
apportanti e il
Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del
demanio, che
aderisce anche nel caso in cui non vi siano inclusi beni
di
proprieta' dello Stato in qualita' di finanziatore e di
struttura
tecnica di supporto. L'Agenzia del demanio individua,
attraverso
procedure di evidenza pubblica, gli eventuali soggetti
privati
partecipanti. La stessa Agenzia, per lo svolgimento
delle attivita'
relative all'attuazione del presente articolo, puo'
avvalersi di
soggetti specializzati nel settore, individuati tramite
procedure ad
evidenza pubblica o di altri soggetti pubblici. Lo
svolgimento delle
attivita' di cui al presente comma dovra' avvenire nel
limite delle
risorse finanziarie disponibili. Le iniziative
realizzate in forma
societaria sono soggette al controllo della Corte dei
Conti sulla
gestione finanziaria, con le modalita' previste
dall'articolo 12
della legge 21 marzo 1958, n. 259.
4. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle
finanze -
Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono
disciplinati dalla
legge, e da un atto contenente a pena di nullita' i
diritti e i
doveri delle parti, anche per gli aspetti patrimoniali.
Tale atto
deve contenere, inoltre, la definizione delle modalita'
e dei criteri
di eventuale annullamento dell'iniziativa, prevedendo
l'attribuzione
delle spese sostenute, in quota proporzionale, tra i
soggetti
partecipanti.
5. Il trasferimento alle societa' o l'inclusione nelle
iniziative
concordate ai sensi del presente articolo non modifica
il regime
giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo
comma, del codice
civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto
concerne i diritti
reali si applicano le leggi generali e speciali vigenti.
Alle
iniziative di cui al presente articolo, se costituite in
forma di
societa', consorzi o fondi immobiliari si applica la
disciplina
prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni
generali sui fondi
comuni di investimento immobiliare.
6. L'investimento nelle iniziative avviate ai sensi del
presente
articolo e' compatibile con i fondi disponibili di cui
all'articolo
2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7. I commi 1 e 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25
giugno 2008,
n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.
133, sono cosi' sostituiti:
"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione
del
patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e
altri Enti
locali, nonche' di societa' o Enti a totale
partecipazione dei
predetti enti, ciascuno di essi, con delibera
dell'organo di Governo
individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei
limiti della
documentazione esistente presso i propri archivi e
uffici, i singoli
beni immobili ricadenti nel territorio di competenza,
non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali,
suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi'
redatto il piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato
al bilancio
di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti
immobili di
proprieta' dello Stato individuati dal Ministero
dell'economia e
delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che
insistono nel
relativo territorio.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina
la
conseguente classificazione come patrimonio disponibile,
fatto salvo
il rispetto delle tutele di natura storico-artistica,
archeologica,
architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano e'
trasmesso agli
Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta
giorni, decorsi i
quali, in caso di mancata espressione da parte dei
medesimi Enti, la
predetta classificazione e' resa definitiva. La
deliberazione del
consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica
dell'atto di
deliberazione se trattasi di societa' o Ente a totale
partecipazione
pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni
determina le
destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le
Regioni, entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione,
disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione
del
consiglio comunale di approvazione quale variante allo
strumento
urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della
legge 28
febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure
semplificate
per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito
della predetta
normativa approvano procedure di copianificazione per
l'eventuale
verifica di conformita' agli strumenti di pianificazione
sovraordinata, al fine di concludere il procedimento
entro il termine
perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale.
Trascorsi i
predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo
25 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche
di cui al
presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di
cui al
paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e
al comma 4
dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e
s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale
strategica".»
2. Dopo l'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre
2001, n.
351 convertito, con modificazioni dalla legge 23
novembre 2001, n.
410, e' aggiunto il seguente articolo:
«Art. 3-ter.
(Processo di valorizzazione degli immobili pubblici).
1. L'attivita' dei Comuni, Citta' metropolitane,
Province, Regioni
e dello Stato, anche ai fini dell'attuazione del
presente articolo,
si ispira ai principi di cooperazione istituzionale e di
copianificazione, in base ai quali essi agiscono
mediante intese e
accordi procedimentali, prevedendo, tra l'altro,
l'istituzione di
sedi stabili di concertazione al fine di perseguire il
coordinamento,
l'armonizzazione, la coerenza e la riduzione dei tempi
delle
procedure di pianificazione del territorio.
2. Al fine di contribuire alla stabilizzazione
finanziaria, nonche'
per promuovere iniziative volte allo sviluppo economico
e alla
coesione sociale e per garantire la stabilita' del
Paese, il
Presidente della Giunta regionale, d'intesa con la
Provincia e i
comuni interessati, promuove, anche tramite la
sottoscrizione di uno
o piu' protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15
della legge 7
agosto 1990, n. 241, la formazione di "programmi unitari
di
valorizzazione territoriale" per il riutilizzo
funzionale e la
rigenerazione degli immobili di proprieta' della Regione
stessa,
della Provincia e dei comuni e di ogni soggetto
pubblico, anche
statale, proprietario, detentore o gestore di immobili
pubblici,
nonche' degli immobili oggetto di procedure di
valorizzazione di cui
al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso
in cui tali
programmi unitari di valorizzazione territoriale non
coinvolgano piu'
Enti territoriali, il potere d'impulso puo' essere
assunto
dall'Organo di governo di detti Enti. Qualora tali
programmi unitari
di valorizzazione siano riferiti ad immobili di
proprieta' dello
Stato o in uso alle Amministrazioni centrali dello
Stato, il potere
d'impulso e' assunto, ai sensi del comma 15
dell'articolo 3 del
presente decreto, dal Ministero dell'economia e delle
finanze -
Agenzia del demanio, concordando le modalita' di
attuazione e i
reciproci impegni con il Ministero utilizzatore.
3. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta',
differenziazione e
adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione,
nonche' di
leale collaborazione tra le istituzioni, lo Stato
partecipa ai
programmi di cui al comma 2 coinvolgendo, a tal fine,
tutte le
Amministrazioni statali competenti, con particolare
riguardo alle
tutele differenziate ove presenti negli immobili
coinvolti nei
predetti programmi, per consentire la conclusione dei
processi di
valorizzazione di cui al presente articolo.
4. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente
articolo il
Ministero dell'economia e finanze - Agenzia del demanio
e le
strutture tecniche della Regione e degli enti locali
interessati
possono individuare, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della
finanza pubblica, le azioni, gli strumenti, le risorse,
con
particolare riguardo a quelle potenzialmente derivanti
dalla
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, che
saranno
oggetto di sviluppo nell'ambito dei programmi unitari di
valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo
una struttura
unica di attuazione del programma, anche nelle forme di
cui
all'articolo 33 bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.
5. I programmi unitari di valorizzazione territoriale
sono
finalizzati ad avviare, attuare e concludere, in tempi
certi,
autodeterminati dalle Amministrazioni partecipanti, nel
rispetto dei
limiti e dei principi generali di cui al presente
articolo, un
processo di valorizzazione unico dei predetti immobili
in coerenza
con gli indirizzi di sviluppo territoriale e con la
programmazione
economica che possa costituire, nell'ambito del contesto
economico e
sociale di riferimento, elemento di stimolo ed
attrazione di
interventi di sviluppo sostenibile locale, nonche' per
incrementare
le dotazioni di servizi pubblici locali e di quelle
relative
all'abitare. Restano esclusi dai programmi unitari di
valorizzazione
territoriale disciplinati dal presente articolo, i beni
gia' inseriti
in programmi di valorizzazione di cui decreto
ministeriale richiamato
al comma 5 bis dell'articolo 5 del decreto legislativo
28 maggio
2010, n. 85, nonche' di alienazione e permuta gia'
avviati e quelli
per i quali, alla data di entrata in vigore del presente
articolo,
risultano sottoscritti accordi tra Amministrazioni
pubbliche, a meno
che i soggetti sottoscrittori concordino congiuntamente
per
l'applicazione della presente disciplina.
6. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti
territoriali
e urbanistici per dare attuazione ai programmi di
valorizzazione di
cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale,
ovvero l'Organo
di governo preposto, promuove la sottoscrizione di un
accordo di
programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto
legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nonche' in base alla relativa legge
regionale di
regolamentazione della volonta' dei soggetti
esponenziali del
territorio di procedere alla variazione di detti
strumenti di
pianificazione, al quale partecipano tutti i soggetti,
anche in
qualita' di mandatari da parte degli enti proprietari,
che sono
interessati all'attuazione del programma.
7. Nell'ambito dell'accordo di programma di cui al comma
6, puo'
essere attribuita agli enti locali interessati dal
procedimento una
quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato della
vendita degli
immobili valorizzati se di proprieta' dello Stato da
corrispondersi a
richiesta dell'ente locale interessato, in tutto o in
parte, anche
come quota parte dei beni oggetto del processo di
valorizzazione.
Qualora tali immobili, ai fini di una loro
valorizzazione, siano
oggetto di concessione o locazione onerosa,
all'Amministrazione
comunale e' riconosciuta una somma non inferiore al 50%
e non
superiore al 100% del contributo di costruzione dovuto
ai sensi
dell'articolo 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e
delle relative
leggi regionali per l'esecuzione delle opere necessarie
alla
riqualificazione e riconversione, che il concessionario
o il
locatario corrisponde all'atto del rilascio o
dell'efficacia del
titolo abilitativo edilizio. La regolamentazione per
l'attribuzione
di tali importi e' definita nell'accordo stesso, in modo
commisurato
alla complessita' dell'intervento e alla riduzione dei
tempi del
procedimento e tali importi sono finalizzati
all'applicazione dei
commi da 138 a 150 dell'articolo 1 della legge 13
dicembre 2010, n.
220. I suddetti importi sono versati all'Ente
territoriale
direttamente al momento dell'alienazione degli immobili
valorizzati.
8. L'accordo deve essere concluso entro il termine
perentorio di
120 giorni dalla data della sua promozione. Le Regioni
possono
disciplinare eventuali ulteriori modalita' di
conclusione del
predetto accordo di programma, anche ai fini della
celere
approvazione della variante agli strumenti di
pianificazione
urbanistica e dei relativi effetti, della riduzione dei
termini e
delle semplificazioni procedurali che i soggetti
partecipanti si
impegnano ad attuare, al fine di accelerare le
procedure, delle
modalita' di superamento delle criticita', anche tramite
l'adozione
di forme di esercizio dei poteri sostitutivi previste
dal decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' ogni altra
modalita' di
definizione del procedimento utile a garantire il
rispetto del
termine di 120 giorni anzidetto. Qualora l'accordo non
sia concluso
entro il termine di 120 giorni sono attivate dal
Presidente della
Giunta regionale le procedure di cui al comma 7
dell'articolo 34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si
devono concludere
entro i successivi 60 giorni, acquisendo motivate
proposte di
adeguamento o richieste di prescrizioni da parte delle
Amministrazioni partecipanti al programma unitario di
valorizzazione
territoriale. Il programma unitario di valorizzazione
territoriale,
integrato dalle modifiche relative alle suddette
proposte di
adeguamento e prescrizioni viene ripresentato
nell'ambito del
procedimento di conclusione dell'accordo di programma.
La ratifica
dell'accordo di programma da parte dell'Amministrazione
comunale, ove
ne ricorrano le condizioni, puo' assumere l'efficacia di
cui al comma
2 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Provincie e
i comuni,
ovvero l'Amministrazione promuovente per l'attuazione
dei processi di
valorizzazione di cui al comma 2, possono concludere uno
o piu'
accordi di cooperazione con il Ministero per i beni e le
attivita'
culturali, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 del
decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche per supportare
la
formazione del programma unitario di valorizzazione
territoriale,
identificando gli elementi vincolanti per la
trasformazione dei beni
immobili, in coerenza con la sostenibilita'
economica-finanziaria e
attuativa del programma stesso.
10. Gli organi periferici dello Stato, preposti alla
valutazione
delle tutele di natura storico-artistica, archeologica,
architettonica e paesaggistico-ambientale si esprimono
nell'ambito
dell'accordo di cui al comma 6, unificando tutti i
procedimenti
previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Qualora tale
espressione non avvenga entro i termini stabiliti
nell'accordo di
programma, il Ministro per i beni e le attivita'
culturali puo'
avocare a se' la determinazione, assegnando alle proprie
strutture
centrali un termine non superiore a 30 giorni per
l'emanazione dei
pareri, resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42,
anche proponendo eventuali adeguamenti o prescrizioni
per
l'attuazione del programma unitario di valorizzazione
territoriale.
Analoga facolta' e' riservata al Ministro per
l'ambiente, per la
tutela del territorio e del mare, per i profili di sua
competenza.
11. Per le finalita' di cui al presente articolo, e'
possibile
avvalersi di quanto previsto negli articoli 33 e 33 bis
del
decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con
modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e delle procedure di
cui
all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza nuovi o
maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Per il finanziamento
degli studi di
fattibilita' e delle azioni di supporto dei programmi
unitari di
valorizzazione territoriale, l'Agenzia del demanio,
anche in
cofinanziamento con la Regione, le Province e i comuni,
puo'
provvedere a valere sui propri utili di gestione ovvero
sul capitolo
relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del
demanio per
l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la
ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei
beni del
demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonche'
per gli
interventi sugli immobili confiscati alla criminalita'
organizzata.
12. In deroga a quanto previsto all'ultimo periodo del
comma 2, per
la valorizzazione degli immobili in uso al Ministero
della difesa, lo
stesso Ministro, previa intesa con il Presidente della
Giunta
regionale o il Presidente della Provincia, nonche' con
gli Organi di
governo dei comuni, provvede alla individuazione delle
ipotesi di
destinazioni d'uso da attribuire agli immobili stessi,
in coerenza
con quanto previsto dagli strumenti territoriali e
urbanistici.
Qualora gli stessi strumenti debbano essere oggetto di
riconformazione, il Presidente della Giunta regionale o
il Presidente
della Provincia promuove un accordo di programma ai
sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267,
anche ai sensi della relativa legislazione regionale
applicabile. A
tale accordo di programma possono essere applicate le
procedure di
cui al presente articolo.
13. Per garantire la conservazione, il recupero e il
riutilizzo
degli immobili non necessari in via temporanea alle
finalita' di
difesa dello Stato e' consentito, previa intesa con il
Comune e con
l'Agenzia del demanio, per quanto di sua competenza,
l'utilizzo dello
strumento della concessione di valorizzazione di cui
all'articolo
3-bis. L'utilizzo deve avvenire nel rispetto delle
volumetrie
esistenti, anche attraverso interventi di cui alla
lettera c) del
comma 1 dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
e delle
relative leggi regionali e possono, eventualmente,
essere monetizzati
gli oneri di urbanizzazione. Oltre alla corresponsione
della somma
prevista nel predetto articolo 3-bis, e' rimessa al
Comune, per la
durata della concessione stessa, un'aliquota del 10 per
cento del
canone relativo. Il concessionario, ove richiesto, e'
obbligato al
ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo
di
concessione o di locazione. Nell'ambito degli interventi
previsti per
la concessione dell'immobile possono essere concordati
con
l'Amministrazione comunale l'eventuale esecuzione di
opere di
riqualificazione degli immobili per consentire parziali
usi pubblici
dei beni stessi, nonche' le modalita' per il rilascio
delle licenze
di esercizio delle attivita' previste e delle eventuali
ulteriori
autorizzazioni amministrative.».
3. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre
2011, n. 183,
dopo le parole «a vocazione agricola» sono inserite le
seguenti
parole «e agricoli, anche su segnalazione dei soggetti
interessati,»
3-bis.All'articolo 7, comma 2, della legge 12 novembre
2011, n.
183, dopo le parole «terreni alienati» sono inserite le
seguenti «ai
sensi del presente articolo»
3-ter.All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre
2011, n.
183, e' aggiunto il seguente periodo: «Il prezzo dei
terreni da porre
a base delle procedure di vendita di cui al presente
comma e'
determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al
D.P.R. 8
giugno 2001, n. 327.»
3-quater. All'articolo 7, comma 4, della legge 12
novembre 2011, n.
183, dopo le parole «i comuni» sono aggiunte le seguenti
«, anche su
richiesta dei soggetti interessati»
3-quinquies. All'articolo 7, comma 4, della legge 12
novembre 2011,
n. 183, le parole «aventi destinazione agricola» sono
sostituite
dalle seguenti: «a vocazione agricola e agricoli»
4. All'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre
2009, n. 191,
le parole «c) stipula i contratti di locazione ovvero
rinnova,
qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza
sottoscritti dalle
predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla
lettera d),
adempie i predetti contratti; d) consegna gli immobili
locati alle
amministrazioni interessate che, per il loro uso e
custodia, ne
assumono ogni responsabilita' e onere. A decorrere dal
1o gennaio
2011, e' nullo ogni contratto di locazione di immobili
non stipulato
dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli
stipulati dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati
indispensabili per
la protezione degli interessi della sicurezza dello
Stato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato
di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito
un fondo unico destinato alle spese per canoni di
locazione di
immobili assegnati alle predette amministrazioni dello
Stato. Per la
quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare
al fondo, le
predette amministrazioni comunicano annualmente al
Ministero
dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni
locativi. Le
risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia del
demanio per il
pagamento dei canoni di locazione.» sono sostituite
dalle seguenti:
«c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta
alla
stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di
quelli in
scadenza, ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del
demanio. E' nullo
ogni contratto di locazione stipulato dalle predette
amministrazioni
senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia
del demanio,
fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza
del Consiglio
dei ministri e dichiarati indispensabili per la
protezione degli
interessi della sicurezza dello Stato con decreto del
Presidente del
Consiglio dei ministri. Le predette amministrazioni
adempiono i
contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei
canoni di
locazione ed assumono ogni responsabilita' e onere per
l'uso e la
custodia degli immobili assunti in locazione. Le
medesime
amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare
all'Agenzia del
demanio, entro 30 giorni dalla data di stipula,
l'avvenuta
sottoscrizione del contratto di locazione e di
trasmettere alla
stessa Agenzia copia del contratto annotato degli
estremi di
registrazione presso il competente Ufficio dell'Agenzia
delle
Entrate.».
5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011,
n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «1° gennaio 2012» sono
soppresse e
sostituite dalle seguenti «1° gennaio 2013»;
b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole «limiti
stabiliti
dalla normativa vigente,» sono inserite le seguenti
«dandone
comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi,
all'Agenzia del
demanio che ne assicurera' la copertura finanziaria a
valere sui
fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi
siano ricompresi
nel piano generale degli interventi.»
c) al comma 8, dopo le parole «manutenzione ordinaria e
straordinaria» le parole «si avvale» sono soppresse e
sono inserite
le seguenti parole «puo' dotarsi di proprie
professionalita' e di
strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i
relativi oneri
a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura
massima dello
0,5%. Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia del
demanio puo'
avvalersi».
6. Il comma 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n.
311, e' abrogato e, conseguentemente, al comma 441
dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole «nonche'
agli alloggi
di cui al comma 442» sono soppresse.
7. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 15
dicembre
1990, n. 396, le parole «nonche' definire organicamente
il piano di
localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo,
delle
amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso
il
conseguente programma di riutilizzazione dei beni
pubblici» sono
soppresse.
7-bis.Il comma 4 dell'articolo 62 della legge 23
dicembre 2000, n.
388, e' abrogato.
7-ter. I commi 208 e 209 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006,
n. 296, sono abrogati.
7-quater. Al comma 4 dell'articolo 3 del DPR 27 aprile
2006, n.
204, e' soppressa la lettera h).
8. All'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28
maggio 2010,
n. 85: sono soppresse le parole «In sede di prima
applicazione del
presente decreto»; le parole «entrata in vigore del
presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti parole: «presentazione
della domanda
di trasferimento».
9. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli
istituti
penitenziari presenti sul territorio nazionale, il
Ministero della
giustizia puo' individuare beni immobili statali,
comunque in uso
all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di
valorizzazione e
dismissione in favore di soggetti pubblici e privati,
mediante
permuta, anche parziale, con immobili gia' esistenti o
da edificare e
da destinare a nuovi istituti penitenziari. Nel caso in
cui gli
immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari
siano da
edificare i soggetti di cui al precedente periodo non
devono essere
inclusi nella lista delle Amministrazioni Pubbliche
redatta
dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre
2009, n. 196. Le procedure di valorizzazione e
dismissione sono
effettuate dal Ministero della giustizia, sentita
l'Agenzia del
demanio, anche in deroga alle norme in materia di
contabilita'
generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico-contabile.
10. Per le finalita' di cui al comma 9, il Ministero
della
giustizia, valutate le esigenze dell'Amministrazione
penitenziaria,
individua i comuni all'interno del cui territorio devono
insistere
gli immobili gia' esistenti o da edificare e da
destinare a nuovi
istituti penitenziari e determina le opere da
realizzare.
11. Il Ministero della giustizia affida a societa'
partecipata al
100% dal Ministero dell'economia e delle finanze, in
qualita' di
centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del
codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il compito
di provvedere
alla stima dei costi, alla selezione delle proposte per
la
realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie,
presentate
dai soggetti di cui al comma 9, con preferenza per le
proposte
conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.
12. Per l'approvazione degli interventi volti alla
realizzazione
delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali
variazioni
degli strumenti urbanistici, la centrale di committenza
di cui al
comma 11 puo' convocare una o piu' conferenze di servizi
e promuovere
accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la
partecipazione delle
Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni
interessate.
13. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure
previste dal
presente articolo sono oggetto di permuta con immobili
statali,
comunque in uso all'Amministrazione della giustizia,
suscettibili di
valorizzazione e/o dismissione. A tal fine, il Ministero
della
giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con
uno o piu'
decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo
le seguenti
procedure:
a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate dal
Ministero della giustizia, che puo' avvalersi del
supporto
tecnico-operativo dell'Agenzia del Demanio, e/o
dell'Agenzia del
Territorio e/o della centrale di committenza di cui al
comma 11;
b) la determinazione del valore degli immobili oggetto
di
dismissione e' effettuata con decreto del Ministero
della giustizia,
previo parere di congruita' emesso dall'Agenzia del
Demanio, che
tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo;
c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero
per i beni
e le attivita' culturali l'elenco degli immobili da
valorizzare e
dismettere, insieme alle schede descrittive di cui
all'articolo 12,
comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero
per i beni e
le attivita' culturali si pronuncia, entro il termine
perentorio di
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in
ordine alla
verifica dell'interesse storico-artistico e individua,
in caso
positivo, le parti degli immobili stessi soggette a
tutela, con
riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui
all'articolo 12,
comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo
n. 42 del
2004. Per i beni riconosciuti di interesse
storico-artistico,
l'accertamento della relativa condizione costituisce
dichiarazione ai
sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le
approvazioni e le
autorizzazioni previste dal citato codice sono
rilasciate o negate
entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza.
Qualora entro il
termine di 60 giorni le amministrazioni competenti non
si siano
pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni
previste dal citato
codice si intendono acquisite con esito positivo. Le
disposizioni del
citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche
dopo la
dismissione;
d) gli immobili da dismettere sono individuati con
decreto dal
Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del
demanio, ed entrano
a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;
e) per l'approvazione della valorizzazione degli
immobili
individuati e delle conseguenti variazioni degli
strumenti
urbanistici, la centrale di committenza di cui al comma
11 puo'
convocare una o piu' conferenze di servizi e promuovere
accordi di
programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto
legislativo 18 agosto
2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli
enti locali
e delle altre amministrazioni interessate;
f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero
della
giustizia. L'approvazione puo' essere negata per
sopravvenute
esigenze di carattere istituzionale dello stesso
Ministero;
g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di
permuta,
esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale,
sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari
al 80 per
cento. La restante quota del 20 per cento e' assegnata
agli enti
territoriali interessati alle valorizzazioni.
14. Gli oneri economici derivanti dalle attivita' svolte
dalla
societa' indicata nel comma 11, in virtu' del presente
articolo sono
posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari
dei beni
oggetto di valorizzazione e/o dismissione.
15. I soggetti di cui al comma 9, in caso di immobili di
nuova
realizzazione, devono assumere a proprio carico gli
oneri di
finanziamento e di costruzione. Devono altresi' essere
previste forme
di penalita' a carico dei medesimi soggetti per la
realizzazione di
opere non conformi alla proposta.
16. In considerazione della necessita' di procedere in
via urgente
all'acquisizione di immobili da destinare a nuovi
istituti
penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai
precedenti commi 12
e 13, lettera e) sono concluse entro il termine di
quindici giorni
dal loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai
medesimi commi
sono conclusi e approvati entro il termine di trenta
giorni dal loro
avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione
degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere
ratificata dal
consiglio comunale entro quindici giorni
dall'approvazione
dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si
intende comunque
ratificato.
17. E' fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle
Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e
di Bolzano e
dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al
trasferimento
dei beni oggetto dei commi da 9 a 16.
Capo VI
Concorso alla manovra degli Enti territoriali
Art. 28
Concorso alla manovra degli Enti territoriali e
ulteriori riduzioni
di spese
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6
maggio 2011,
n. 68, le parole: «pari allo 0,9 per cento», sono
sostituite dalle
seguenti: «pari a 1,23 per cento». Tale modifica si
applica a
decorrere dall'anno di imposta 2011.
2. L'aliquota di cui al comma 1, si applica anche alle
Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e
Bolzano.
3. Con le procedure previste dall'articolo 27, della
legge 5 maggio
2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di
Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012,
un concorso
alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui. Con le
medesime
procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia
Giulia e le
Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a
decorrere
dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 60
milioni di
euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel proprio
territorio.
Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al
predetto
articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni e'
accantonato,
proporzionalmente alla media degli impegni finali
registrata per
ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere
sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali. Per la Regione
Siciliana si
tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario
nazionale per
effetto del comma 2.
4. All'articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio 2009,
n. 42 le
parole «entro il termine di trenta mesi stabilito per
l'emanazione
dei decreti legislativi di cui all'articolo 2» sono
soppresse.
5. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma
4,
dell'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, si
tiene conto degli effetti derivanti dalla
rideterminazione
dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo,
ai fini della
definizione della misura della compartecipazione
spettante a ciascuna
Regione.
6. All'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno
2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n.
133, in ciascuno dei commi 4 e 5, e' aggiunto, in fine,
il seguente
periodo: «Le risorse corrispondenti al predetto importo,
condizionate
alla verifica positiva degli adempimenti regionali,
rimangono
accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle
condizioni che,
ai sensi della vigente legislazione, ne consentono
l'erogabilita'
alle regioni e comunque per un periodo non superiore al
quinto anno
successivo a quello di iscrizione in bilancio.».
7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi
dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, e il
fondo perequativo, come determinato ai sensi
dell'articolo 13, del
medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i
trasferimenti
erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e
della Regione
Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro
per gli anni
2012 e successivi.
8. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011,
n. 68, il
fondo perequativo, come determinato ai sensi
dell'articolo 23, del
medesimo decreto legislativo n. 68, del 2011, ed i
trasferimenti
erariali dovuti alle Province della Regione Siciliana e
della Regione
Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro
per gli anni
2012 e successivi.
9. La riduzione di cui al comma 7, e' ripartita in
proporzione alla
distribuzione territoriale dell'imposta municipale
propria
sperimentale di cui all'articolo 13, del presente
decreto.
10. La riduzione di cui al comma 8 e' ripartita
proporzionalmente.
11. Il comma 6, dell'articolo 18, del decreto
legislativo 6 maggio
2011, n. 68, e' soppresso.
11-bis. Il comma 5 dell'articolo 17 del decreto
legislativo 6
maggio 2011, n. 68, e' abrogato. Le misure di cui
all'articolo 1,
comma 12, periodi dal terzo al quinto, del decreto-legge
13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre
2011, n. 148, si applicano nell'intero territorio
nazionale.
11-ter. Al fine di potenziare il coordinamento della
finanza
pubblica e' avviata la ridefinizione delle regole del
patto di
stabilita' interno.
11-quater. All'articolo 76 , comma 7, primo periodo, del
decretolegge
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla
legge 6 agosto 2008 e successive modificazioni, le
parole "40%" sono
sostituite dalle seguenti "50 per cento".
Capo VII
Ulteriori riduzioni di spese
Art. 29
Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso
alla centrale di
committenza nazionale e interventi per l'editoria
1. Le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel
conto
economico consolidato della pubblica amministrazione,
come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196
possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni
per la
disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A.,
nella sua
qualita' di centrale di committenza ai sensi
dell'articolo 3, comma
34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per
le
acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia
di rilievo
comunitario.
2. Allo scopo di agevolare il processo di
razionalizzazione della
spesa e garantire gli obiettivi di risparmio previsti
dalla
legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti
dall'articolo 4,
comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti
nazionali di
previdenza e assistenza sociale possono avvalersi di
Consip S.p.A.
per lo svolgimento di funzioni di centrale di
committenza di cui
all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n.
163, stipulando apposite convenzioni per la disciplina
dei relativi
rapporti.
3. Allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio
di bilancio
entro la fine dell'anno 2013, il sistema di
contribuzione diretta di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data
del 31 dicembre
2014, con riferimento alla gestione 2013. Il Governo
provvede, con
decorrenza dal 1o gennaio 2012, a rivedere il
regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre
2010, n. 223, al
fine di conseguire il risanamento della contribuzione
pubblica, una
piu' rigorosa selezione dell'accesso alle risorse,
nonche' risparmi
nella spesa pubblica. Detti risparmi, compatibilmente
con le esigenze
di pareggio di bilancio, sono destinati alla
ristrutturazione delle
aziende gia' destinatarie della contribuzione diretta,
all'innovazione tecnologica del settore, a contenere
l'aumento del
costo delle materie prime, all'informatizzazione della
rete
distributiva.
3-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 un importo pari a
2,5 milioni
di euro, iscritto sul capitolo 7513, programma 3.5
«regolazioni
contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto
speciale»,
missione «relazioni finanziarie con le autonomie
territoriali» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e'
destinato al sostegno delle attivita' e delle iniziative
culturali,
artistiche, sportive, ricreative, scientifiche,
educative informative
ed editoriali di cui all'articolo 16 della legge 23
febbraio 2001, n.
38.
Art. 29 bis
Introduzione utilizzo software libero negli uffici della
pubblica
amministrazione per la riduzione dei costi della
pubblica
amministrazione
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 68 del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, e' sostituita
dalla
seguente: «d) acquisizione di programmi informatici
appartenenti alla
categoria del software libero o a codice sorgente
aperto;»
Capo VIII
Esigenze indifferibili
Art. 30
Esigenze indifferibili
1. All'articolo 33, comma 18, della legge 12 novembre
2011, n.
183, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle
parole «31
dicembre 2012» e le parole «700 milioni» sono sostituite
dalle parole
«1.400 milioni».
2. Per l'anno 2011, alle esigenze del trasporto pubblico
locale
ferroviario, al fine di assicurare nelle regioni a
statuto ordinario
i necessari servizi da parte di Trenitalia s.p.a, si
provvede anche
nell'ambito delle risorse destinate al trasporto
pubblico locale di
cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n.
2, e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio
2009. Fermo
restando l'esigenza di applicazione a decorrere
dall'anno 2012 di
misure di efficientamento e razionalizzazione dei
servizi, l'articolo
1, comma 6, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e'
abrogato.
3. Il fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del
decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla
legge 15
luglio 2011, n. 111, e' incrementato di 800 milioni di
euro annui a
decorrere dall'anno 2012. A decorrere dall'anno 2013 il
fondo e'
alimentato da una compartecipazione al gettito derivante
dalle accise
di cui all'articolo 15 del presente decreto; l'aliquota
della
compartecipazione e' stabilita entro il 30 settembre
2012 con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro
dell'economia e delle finanze. Conseguentemente, al
decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole «ed
alle
entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai
sensi
dell'articolo 8, comma 4».
b) all'articolo 8, il comma 4 e' abrogato;
c) all'articolo 32, comma 4, le parole: «a decorrere
dall'anno
2012», sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere
dall'anno 2013».
3-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
19 novembre
1997, n.422, e successive modificazioni, dopo le parole:
"e gli altri
enti locali" sono aggiunte le seguenti «; per servizio
di trasporto
pubblico locale lagunare si intende il trasporto
pubblico locale
effettuato con unita' che navighino esclusivamente nelle
acque
protette della Laguna di Venezia.».
3-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Governo,
con uno o piu'
regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge
23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni:
a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le
norme del Libro
sesto - titolo I - del regolamento di esecuzione del
codice della
navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto
del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concernenti
il personale
navigante anche ai fini della istituzione di specifiche
abilitazioni
professionali per il trasporto pubblico locale lagunare;
b) modifica, secondo criteri di semplificazione il
decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435,
delimitando
l'ambito di applicazione delle relative norme con
riguardo al
trasporto pubblico locale lagunare.
3-quater. Al servizio di trasporto pubblico locale
lagunare si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
9 aprile
2008, n. 81, e successive modificazioni. Con regolamento
da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n.400
e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data
di entrata
in vigore della legge di conversione del presente
decreto dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali,
dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e della salute, e'
emanata la
normativa tecnica per la progettazione e costruzione
delle unita'
navali adibite al servizio di trasporto pubblico locale
lagunare.
3-quinquies. Per trasporti pubblici non di linea per via
d'acqua,
con riferimento alla Laguna di Venezia, si intendono
quelli
disciplinati dalla vigente legislazione regionale.
4. L'autorizzazione di spesa di cui al
decreto-legislativo 27
maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C
della legge 12
novembre 2011, n. 183, e' incrementata di 40 milioni di
euro per
l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo
7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
5. La dotazione finanziaria del Fondo per la protezione
civile di
cui all'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n.
225, e'
incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2012. Al
relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge
20 maggio
1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo
Stato dell'otto
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF).
5-bis. Al fine di garantire la realizzazione di
interventi
necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento
antisismico delle
scuole, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge
di conversione del presente decreto, il Governo da'
attuazione
all'atto di indirizzo approvato dalle Commissioni
parlamentari
competenti il 2 agosto 2011, ai sensi dell'articolo 2,
comma 239,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive
modificazioni,
adotta gli atti necessari all'erogazione delle risorse
del Fondo per
lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime
finalita' ai sensi
dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, e
nell'ambito della procedura ivi prevista, e riferisce
alle Camere in
merito all'attuazione del presente comma.
6. In attuazione degli articoli 9 e 33 della
Costituzione:
a) al fine di assicurare la continuita' e lo sviluppo
delle
fondamentali funzioni di promozione, coordinamento,
integrazione e
diffusione delle conoscenze scientifiche nelle loro piu'
elevate
espressioni nel quadro dell'unita' e universalita' della
cultura, e'
autorizzata la spesa di 1.300.000 euro annui, a
decorrere dal 2012,
quale contributo per le attivita' e il funzionamento
dell'Accademia
dei Lincei;
b) al fine di promuovere lo studio, la tutela e la
valorizzazione
della lingua italiana, e' autorizzata la spesa di
700.000 euro annui,
a decorrere dal 2012, quale contributo per le attivita'
e il
funzionamento dell'Accademia della Crusca.
7. All'onere derivante dalle disposizioni contenute nel
comma 6,
pari a due milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2012, si
provvede mediante utilizzo di una quota parte, a valere,
per un
importo corrispondente, sulle risorse aggiuntive di cui
all'articolo
1, comma 1, lett. b), del decreto-legge 31 marzo 2011,
n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2011, n. 75,
destinate alla spesa di parte corrente.
8. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni
di tutela,
fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale
statale secondo i
principi di efficienza, razionalita' ed economicita' e
di far fronte
alle richieste di una crescente domanda culturale
nell'ottica di uno
sviluppo del settore tale da renderlo piu' competitivo
ed in grado di
generare ricadute positive sul turismo e sull'economia
del Paese,
nonche' in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2
del decreto
legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2011, n. 75 come modificato
dall'articolo 24, comma
2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al Ministero
per i beni e le
attivita' culturali non si applicano le disposizioni di
cui
all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del
decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio
2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del
decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14
settembre 2011, n. 148. Per le medesime finalita' sopra
evidenziate,
il Ministero per i beni e le attivita' culturali e'
autorizzato per
gli anni 2012 e 2013 all'assunzione di personale, anche
dirigenziale,
mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di
validita', nel
limite delle ordinarie facolta' assunzionali consentite
dalla
normativa vigente. Alla copertura degli oneri derivanti
dal presente
comma si provvede, a valere sulle facolta' assunzionali
del predetto
Ministero, per i medesimi anni 2012 e 2013, nell'ambito
degli
stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente
per il
reclutamento del personale del Ministero per i beni e le
attivita'
culturali e nel rispetto dei limiti percentuali in
materia di
assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui
all'articolo 3,
comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive
modificazioni. Il Ministero per i beni e le attivita'
culturali
procede alle suddette assunzioni, tenendo conto delle
esigenze
funzionali delle strutture centrali e periferiche e ove
necessario
anche attraverso la formazione di una graduatoria unica
nazionale
degli idonei secondo l'ordine generale di merito
risultante dalla
votazione complessiva riportata da ciascun candidato
nelle
graduatorie regionali in corso di validita', applicando
in caso di
parita' di merito il principio della minore eta'
anagrafica. La
graduatoria unica nazionale e' elaborata anche al fine
di consentire
ai candidati di esprimere la propria accettazione e non
comporta la
soppressione delle singole graduatorie regionali. I
candidati che non
accettano mantengono la collocazione ad essi spettante
nella
graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il
Ministero per i
beni e le attivita' culturali provvede alle attivita' di
cui al
presente comma nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e
strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Il
Ministero per
i beni e le attivita' culturali comunica alla Presidenza
del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed al
Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento
della ragioneria
generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi
del presente
comma ed i relativi oneri.
8-bis. All'elenco 3, allegato all'articolo 33, comma 1,
della legge
12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte, in fine, le
seguenti voci:
« - Interventi di carattere sociale di cui all'articolo
3, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e successive
modificazioni;
stipula di convenzioni con i comuni interessati alla
stabilizzazione
dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del
bilancio
comunale, di cui all'articolo 2, comma 552, della legge
24 dicembre
2007, n. 244;
Interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo
dell'informazione».
8-ter. All'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre
2011, n.
183, le parole "32,4 milioni di euro" sono sostituite
dalle seguenti:
"47,2 milioni di euro".
8-quater. Per le finalita' di cui all'articolo 4 della
legge 23
dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, per
l'anno 2012,
la somma aggiuntiva di 14,8 milioni di euro di cui al
comma 8-bis e'
riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di
previsione
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali.
Titolo IV
DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELLA
CONCORRENZA
Capo I
Liberalizzazioni
Art. 31
Esercizi commerciali
1. In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3,
comma 1,
lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
sono soppresse
le parole: «in via sperimentale» e dopo le parole
«dell'esercizio»
sono soppresse le seguenti «ubicato nei comuni inclusi
negli elenchi
regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte».
2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale
in materia
di concorrenza, liberta' di stabilimento e libera
prestazione di
servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento
nazionale la
liberta' di apertura di nuovi esercizi commerciali sul
territorio
senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli
di qualsiasi
altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della
salute, dei
lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente
urbano, e dei beni
culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i
propri ordinamenti
alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni
dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
Art. 32
Farmacie
1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi
commerciali
di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4
luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n.
248, che ricadono nel territorio di Comuni aventi
popolazione
superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori
delle aree
rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in
possesso dei
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
fissati con
decreto del Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province
autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 60
giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,
possono, esperita la procedura di cui al comma 1-bis,
essere venduti
senza ricetta medica anche i medicinali di cui
all'articolo 8, comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive
modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui
all'articolo 45
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e di
cui
all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219,
nonche' dei farmaci del sistema endocrino e di quelli
somministrabili
per via parenterale. Con il medesimo decreto, sentita
l'Agenzia
Italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di
attivita' sui quali
sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte
del Servizio
sanitario nazionale.
1-bis. Il Ministero della salute, sentita l'Agenzia
Italiana del
Farmaco, individua entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, un
elenco,
periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui
all'articolo 8, comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive
modificazioni, per i quali permane l'obbligo di ricetta
medica e dei
quali non e' consentita la vendita negli esercizi
commerciali di cui
al comma 1.
2. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5,
comma 1, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita dei
medicinali deve
avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del
citato articolo
5, nell'ambito di un apposito reparto delimitato,
rispetto al resto
dell'area commerciale, da strutture in grado di
garantire
l'inaccessibilita' ai farmaci da parte del pubblico e
del personale
non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che
di chiusura.
3. Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali
adottate
dalle imprese di produzione o di distribuzione dei
farmaci che si
risolvono in una ingiustificata discriminazione tra
farmacie e
parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle
quantita' ed ai
prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica
commerciale sleale
ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in
materia.
4. E' data facolta' alle farmacie e agli esercizi
commerciali di
cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, di
praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico sui
medicinali di
cui ai commi 1 e 1-bis, purche' gli sconti siano esposti
in modo
leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a
tutti gli
acquirenti.
Art. 33
(Soppressione di limitazioni esercizio di attivita'
professionali).
1. Il comma 2 dell'articolo 10, della legge 12 novembre
2011, n.
183, e' sostituito dal seguente:
All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148,
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
5bis Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in
contrasto
con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g)
sono abrogate
con effetto dalla di entrata in vigore del regolamento
governativo di
cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto
2012.
5.ter Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a
raccogliere
le disposizioni aventi forza di legge che non risultano
abrogate per
effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanare ai
sensi
dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. All'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto
legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre
2011, n. 148, le parole "la durata del tirocinio non
potra' essere
complessivamente superiore a tre anni", sono sostituite
dalle
seguenti: "la durata del tirocinio non potra' essere
complessivamente
superiore a diciotto mesi".
Capo II
Concorrenza
Art. 34
(Liberalizzazione delle attivita' economiche ed
eliminazione dei
controlli ex ante)
1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono
adottate ai
sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m),
della
Costituzione, al fine di garantire la liberta' di
concorrenza secondo
condizioni di pari opportunita' e il corretto ed
uniforme
funzionamento del mercato, nonche' per assicurare ai
consumatori
finali un livello minimo e uniforme di condizioni di
accessibilita'
ai beni e servizi sul territorio nazionale.
2. La disciplina delle attivita' economiche e'
improntata al
principio di liberta' di accesso, di organizzazione e di
svolgimento,
fatte salve le esigenze imperative di interesse
generale,
costituzionalmente rilevanti e compatibili con
l'ordinamento
comunitario, che possono giustificare l'introduzione di
previ atti
amministrativi di assenso o autorizzazione o di
controllo, nel
rispetto del principio di proporzionalita'.
3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle
norme
vigenti:
a) il divieto di esercizio di una attivita' economica al
di fuori
di una certa area geografica e l'abilitazione a
esercitarla solo
all'interno di una determinata area;
b) l'imposizione di distanze minime tra le
localizzazioni delle
sedi deputate all'esercizio di una attivita' economica;
c) il divieto di esercizio di una attivita' economica in
piu'
sedi oppure in una o piu' aree geografiche;
d) la limitazione dell'esercizio di una attivita'
economica ad
alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune
categorie, di
commercializzazione di taluni prodotti;
e) la limitazione dell'esercizio di una attivita'
economica
attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica
richiesta
all'operatore;
f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la
fornitura
di beni o servizi;
g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi
complementari
all'attivita' svolta.
4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a
sottoporre a
previa autorizzazione l'esercizio di un'attivita'
economica deve
essere giustificato sulla base dell'esistenza di un
interesse
generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con
l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di
proporzionalita'.
5. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
e' tenuta a
rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di
trenta giorni
decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito
al rispetto
del principio di proporzionalita' sui disegni di legge
governativi e
i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e
all'esercizio
di attivita' economiche.
6. Quando e' stabilita, ai sensi del comma 4, la
necessita' di
alcuni requisiti per l'esercizio di attivita'
economiche, la loro
comunicazione all'amministrazione competente deve poter
essere data
sempre tramite autocertificazione e l'attivita' puo'
subito iniziare,
salvo il successivo controllo amministrativo, da
svolgere in un
termine definito; restano salve le responsabilita' per i
danni
eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio
dell'attivita' stessa.
7. Le Regioni adeguano la legislazione di loro
competenza ai
principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6.
8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente
articolo
le professioni, il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici
non di linea, i servizi finanziari come definiti
dall'articolo 4 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di
comunicazione
come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26
marzo 2010, n.
59 (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato
interno).
Art. 35
(Potenziamento dell'Autorita' garante della concorrenza
e del
mercato)
1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo
21, e'
aggiunto il seguente:
«21-bis - (Poteri dell'Autorita' Garante della
concorrenza e del
mercato sugli atti amministrativi che determinano
distorsioni della
concorrenza). - 1. L'Autorita' garante della concorrenza
e del
mercato e' legittimata ad agire in giudizio contro gli
atti
amministrativi generali, i regolamenti ed i
provvedimenti di
qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme
a tutela
della concorrenza e del mercato.
2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
se ritiene
che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto
in violazione
delle norme a tutela della concorrenza e del mercato,
emette, entro
sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica
gli specifici
profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica
amministrazione
non si conforma nei sessanta giorni successivi alla
comunicazione del
parere, l'Autorita' puo' presentare, tramite
l'Avvocatura dello
Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica
la
disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto
legislativo 2
luglio 2010, n. 104.».
Art. 36
(Tutela della concorrenza e partecipazioni personali
incrociate nei
mercati del credito e finanziari).
1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi
gestionali, di
sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice
di imprese o
gruppi di imprese operanti nei mercati del credito,
assicurativi e
finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in
imprese o
gruppi di imprese concorrenti.
2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono
concorrenti
le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono
rapporti di
controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10
ottobre 1990, n.
287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e
geografici.
2.bis Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di
cariche
incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni
dalla nomina.
Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe
le cariche e
la decadenza e' dichiarata dagli organi competenti degli
organismi
interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza
del termine o
alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso
di inerzia, la
decadenza e' dichiarata dall'Autorita' di vigilanza di
settore
competente.
2.ter In sede di prima applicazione, il termine per
esercitare
l'opzione di cui al comma 2 bis, primo periodo, e' di
120 giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione
del presente decreto.
Art. 36 bis
(Ulteriori disposizioni in materia di tutela della
concorrenza nel
settore del credito).
1. All'articolo 21 del codice del consumo di cui al
decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3 e'
aggiunto il
seguente:
«3-bis. E' considerata scorretta la pratica commerciale
di una
banca, di un istituto di credito o di un intermediario
finanziario
che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo,
obbliga il
cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa
erogata dalla
medesima banca, istituto o intermediario».
Art. 37
(Liberalizzazione nel settore dei trasporti).
1. Il Governo con uno o piu' regolamenti da adottare ai
sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n.
400, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione
del presente decreto, sentite le Commissioni
parlamentari che si
esprimono nel termine di 30 giorni, emana le
disposizioni volte a
realizzare una compiuta liberalizzazione e una
efficiente regolazione
nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative
infrastrutture.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati nel
rispetto delle
seguenti norme generali:
a) individuare tra le Autorita' indipendenti esistenti,
l'Autorita' che svolge competenze assimilabili a quelle
previste dal
presente articolo;
b) attribuire all'Autorita' di cui alla lettera a) le
seguenti
funzioni:
1) garantire condizioni di accesso eque e non
discriminatorie
alle infrastrutture e alle reti ferroviarie,
aeroportuali e portuali
e alla mobilita' urbana collegata a stazioni, aeroporti
e porti;
2) definire, se ritenuto necessario in relazione alle
condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
singoli
mercati, i criteri per la fissazione da parte dei
soggetti competenti
delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi, tenendo conto
dell'esigenza
di assicurare l'orientamento ai costi e l'equilibrio
economico delle
imprese regolate, alla luce degli oneri di servizio
pubblico imposti
e delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;
3) stabilire le condizioni minime di qualita' dei
servizi di
trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o
sovvenzionati;
4) definire gli schemi dei bandi delle gare per
l'assegnazione
dei servizi di trasporto in esclusiva e delle
convenzioni da inserire
nei capitolati delle medesime gare.
3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal
comma 2 del
presente articolo, l'Autorita' individuata ai sensi del
medesimo
comma:
a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni
pubbliche
competenti all'individuazione degli ambiti di servizio
pubblico e dei
metodi piu' efficienti per finanziarli, mediante
l'adozione di pareri
che puo' rendere pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della
contabilita' delle
imprese regolate e puo' imporre, se necessario per
garantire la
concorrenza, la separazione contabile e societaria delle
imprese
integrate;
c) propone all'amministrazione competente la
sospensione, la
decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle
convenzioni,
dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di
programma e di
ogni altro atto assimilabile comunque denominato,
qualora sussistano
le condizioni previste dall'ordinamento;
d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni e
l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio
delle sue
funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto
informato
dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della regolazione
negli
ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i
soggetti
sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti,
a mezzi di
trasporto e uffici; durante l'ispezione, anche
avvalendosi della
collaborazione di altri organi dello Stato, puo'
controllare i libri
contabili e qualsiasi altro documento aziendale,
ottenerne copia,
chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre
sigilli; delle
operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve
essere redatto
apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con
gli atti
di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai
soggetti
sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune
di
ripristino; nei casi in cui intenda adottare una
decisione volta a
fare cessare un'infrazione e le imprese propongano
impegni idonei a
rimuovere le contestazioni da essa avanzate, puo'
rendere obbligatori
tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento
senza
accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento se
mutano le
circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli
impegni o se le
informazioni trasmesse dalle parti si rivelano
incomplete, inesatte o
fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga
che sussistano
motivi di necessita' e di urgenza, al fine di
salvaguardare la
concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti
rispetto al
rischio di un danno grave e irreparabile, puo' adottare
provvedimenti
temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni
presentati
dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in
ordine al
rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte
dei soggetti
esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini
dell'esercizio delle sue competenze;
h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco
onerose
per la conciliazione e la risoluzione delle controversie
tra
esercenti e utenti;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da
atti
amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una
sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del
fatturato
dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei
criteri per la
formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni,
pedaggi, diritti e
prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque
denominati, di
inosservanza dei criteri per la separazione contabile e
per la
disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle
attivita' di
servizio pubblico e di violazione della disciplina
relativa
all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle
condizioni
imposte dalla stessa Autorita', nonche' di
inottemperanza agli ordini
e alle misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino
all'1 per
cento del fatturato dell'impresa interessata qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorita'
forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o
incomplete, ovvero non
forniscano le informazioni nel termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire
ovvero
presentino in modo incompleto i documenti aziendali,
nonche'
rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto,
fuorviante o
incompleto i chiarimenti richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla
lettera f)
applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato
dell'impresa
interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da
quelle
disciplinate nel presente articolo delle amministrazioni
pubbliche,
statali e regionali, nei settori indicati; in
particolare, restano
ferme le competenze in materia di vigilanza, controllo e
sanzione
nell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e
con i gestori
delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard
tecnici, di
definizione degli ambiti del servizio pubblico, di
tutela sociale e
di promozione degli investimenti. Restano altresi' ferme
e possono
essere contestualmente esercitate le competenze
dell'Autorita'
garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10
ottobre 1990,
n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e
2 agosto
2007, n. 146, e le competenze dell'Autorita' di
vigilanza sui
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n.
163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture
stradali e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6
luglio 2011,
n. 98.
5. L'Autorita' individuata ai sensi del comma 2 rende
pubblici nei
modi piu' opportuni i provvedimenti di regolazione e
riferisce
annualmente alle Camere evidenziando lo stato della
disciplina di
liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire.
La
regolazione approvata ai sensi del presente articolo
resta efficace
fino a quando e' sostituita dalla regolazione posta
dalle
amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le
competenze previste
dal presente articolo.
6. Alle attivita' di cui al comma 3 del presente
articolo si
provvede come segue:
a) nel limite delle risorse disponibili a legislazione
vigente
per l'Autorita' individuata dal comma 2;
b) mediante un contributo versato dai gestori delle
infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non
superiore
all'uno per mille del fatturato derivanti dall'esercizio
delle
attivita' svolte percepiti nell'ultimo esercizio. Il
contributo e'
determinato annualmente con atto dell'Autorita',
sottoposto ad
approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Nel termine
di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
essere formulati
rilievi cui l'Autorita' si conforma; in assenza di
rilievi nel
termine l'atto si intende approvato. Ai fini
dell'esercizio delle
competenze previste dal presente articolo l'Autorita'
provvede
mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili a
legislazione
vigente.
Capo III
Misure per lo sviluppo industriale
Art. 38
(Misure in materia di politica industriale).
1. All'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre
2004, n.
311, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «e per i quali sussiste apposito
stanziamento di
bilancio» sono soppresse;
b) dopo la lettera c-ter) e' aggiunta la seguente
lettera:
«c-quater) iniziative e programmi di ricerca e sviluppo
realizzati
nell'ambito dei progetti di innovazione industriale di
cui
all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.».
Art. 39
(Misure per le micro, piccole e medie imprese).
1. In materia di fondo di garanzia a favore delle
piccole e medie
imprese, la garanzia diretta e la controgaranzia possono
essere
concesse a valere sulle disponibilita' del Fondo di
garanzia a favore
delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2,
comma 100, lett.
a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive
modificazioni ed
integrazioni, fino all'80 per cento dell'ammontare delle
operazioni
finanziarie a favore di piccole e medie imprese e
consorzi ubicati in
tutto il territorio nazionale, purche' rientranti nei
limiti previsti
dalla vigente normativa comunitaria. La misura della
copertura degli
interventi di garanzia e controgaranzia, nonche' la
misura della
copertura massima delle perdite e' regolata in relazione
alle
tipologie di operazioni finanziarie, categorie di
imprese
beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e
aree
geografiche, con decreto di natura non regolamentare,
adottato dal
Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il
Ministro
dell'Economia e delle Finanze.
2. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per
ogni
operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo
di cui al
comma 1, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo
di
coefficiente di rischio, puo' essere definita con
decreto di natura
non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo
Economico,
d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
3. L'importo massimo garantito per singola impresa dal
Fondo di cui
al comma 1 e' elevato a 2 milioni e cinquecentomila euro
per le
tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di
imprese
beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori
economici di
appartenenza individuati con decreto di natura non
regolamentare
adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa
con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze. Una quota non
inferiore
[all'80] per cento delle disponibilita' finanziarie del
Fondo e'
riservata ad interventi non superiori a
[cinquecentomila] euro
d'importo massimo garantito per singola impresa.
4. La garanzia del Fondo di cui al comma l puo' essere
concessa, a
titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a
piccole e
medie imprese da banche e intermediari finanziari
iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo
1o settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.
Con decreto di
natura non regolamentare adottato dal Ministro dello
Sviluppo
Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze,
sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le
modalita' di
concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare
massimo delle
disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla
copertura del
rischio derivante dalla concessione di detta garanzia.
5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal
Ministro
dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro
dell'Economia e
delle Finanze, puo' essere modificata la misura delle
commissioni per
l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti,
a pena di
decadenza, in relazione alle diverse tipologie di
intervento del
Fondo di cui al comma 1.
6. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal
Ministro
dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro
dell'Economia e
delle Finanze, sono definite le modalita' e le
condizioni per
l'eventuale cessione a terzi e la controgaranzia degli
impegni
assunti a carico del Fondo di cui al comma 1, le cui
rinvenienze
confluiscono al medesimo Fondo.
7. In materia di patrimonializzazione dei Confidi, al
capitale
sociale dei confidi e delle banche di cui ai commi 29 e
32
dell'articolo 13 del dl. 30 settembre 2003, n. 269,
convertito nella
legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare,
anche in deroga
alle disposizioni di legge che prevedono divieti o
limiti di
partecipazione, imprese non finanziarie di grandi
dimensioni ed enti
pubblici e privati, purche' le piccole e medie imprese
socie
dispongano almeno della meta' piu' uno dei voti
esercitabili
nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi
che esercitano
funzioni di gestione e di supervisione strategica sia
riservata
all'assemblea.
7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,
una quota
delle disponibilita' finanziarie del Fondo di garanzia a
favore delle
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservata ad
interventi di
garanzia in favore del microcredito, di cui all'articolo
111 del
decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e
successive
modificazioni, recante il testo unico delle leggi in
materia bancaria
e creditizia, da destinare alla microimprenditorialita'.
Con decreto
di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello
sviluppo
economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito,
e' definita
la quota delle risorse del Fondo da destinare al
microcredito, le
tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di
concessione, i
criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle
disponibilita'
finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del
rischio
derivante dalla concessione della garanzia di cui al
presente
periodo. L'Ente nazionale per il microcredito stipula
convenzioni con
enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed
europee, per
l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al
microcredito per le
microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva
separati presso
il medesimo Fondo.
Art. 40
(Riduzione degli adempimenti amministrativi per le
imprese).
1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle
leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«3. Entro le
ventiquattrore successive all'arrivo, i soggetti di cui
al comma 1
comunicano alle questure territorialmente competenti,
avvalendosi di
mezzi informatici o telematici o mediante fax, le
generalita' delle
persone alloggiate, secondo modalita' stabilite con
decreto del
Ministro dell'interno, sentito il Garante per la
protezione dei dati
personali».
2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy,
sono
apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo
30 giugno
2003, n. 196:
a) all'articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole
«persona
giuridica, ente od associazione» sono soppresse e le
parole
«identificati o identificabili» sono sostituite dalle
parole
«identificata o identificabile».
b) All'articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole
«la
persona giuridica, l'ente o l'associazione» sono
soppresse.
c) Il comma 3-bis dell'articolo 5 e' abrogato.
d) Al comma 4, dell'articolo 9, l'ultimo periodo e'
soppresso.
e) La lettera h) del comma i dell'articolo 43 e'
soppressa.
3. Allo scopo di facilitare l'impiego del lavoratore
straniero
nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di
soggiorno, dopo il
comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n.
286 e' inserito il seguente comma:
«9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del
permesso di
soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di
venti giorni
di cui al precedente comma, il lavoratore straniero puo'
legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e
svolgere
temporaneamente l'attivita' lavorativa fino ad eventuale
comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da
notificare
anche al datore di lavoro, con l'indicazione
dell'esistenza dei
motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di
soggiorno.
L'attivita' di' lavoro di cui sopra puo' svolgersi alle
seguenti
condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di
soggiorno per
motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore
straniero
all'atto della stipula del contratto di soggiorno,
secondo le
modalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero,
nel caso di
rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della
scadenza del
permesso, ai sensi del precedente comma 4, e
dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto
1999 n. 394, o
entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la
ricevuta
attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di
rilascio o di
rinnovo del permesso.»
4. In materia di semplificazione degli obblighi di
tenuta ed
annotazione del registro dei lavoratori, al comma 3
dell'articolo 39
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, le parole «entro il giorno 16»,
sono sostituire
con le seguenti: «entro la fine».
5. In materia di bonifica dei siti inquinati, per
semplificare gli
adempimenti delle imprese, al comma 7 dell'articolo 242
del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo,
e' inserito
il seguente: «Nel caso di interventi di bonifica o di
messa in
sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino
particolari
complessita' a causa della natura della contaminazione,
degli
interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o
dell'estensione dell'area interessata dagli interventi
medesimi, il
progetto puo' essere articolato per fasi progettuali
distinte al fine
di rendere possibile la realizzazione degli interventi
per singole
aree o per fasi temporali successive.»Al comma 9 del
medesimo
articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, le parole
«con attivita' in esercizio» sono soppresse ed e'
aggiunto infi9ne il
seguente periodo: "Possono essere altresi' autorizzati
interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in
sicurezza degli
impianti e delle reti tecnologiche, purche' non
compromettano la
possibilita' di effettuare o completare gli interventi
di bonifica
che siano condotti adottando appropriate misure di
prevenzione dei
rischi.
6. Al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese
di
auto-riparazione, il decreto del Ministero dei Trasporti
e della
Navigazione del 30 luglio 1997, n. 406 - Regolamento
recante le
dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni
delle imprese
esercenti attivita' di autoriparazione, e' abrogato.
7. In materia di semplificazione degli adempimenti
amministrativi
di registrazione C.O.V. (Composti Organici Volatili) per
la vendita
dei prodotti ai consumatori finali, all'articolo 2,
comma 1, lett. o)
del decreto legislativo 27 marzo 2006 n. 161, le parole
«o per gli
utenti» sono soppresse.
8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei
rifiuti
speciali per talune attivita', i soggetti che svolgono
le attivita'
di estetista, acconciatore, trucco permanente e
semipermanente,
tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista,
manicure,
pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio
infettivo
(CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati)
possono
trasportarli, in conto proprio, per una quantita'
massima fino a 30
chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento
tramite
termodistruzione o in altro punto di raccolta,
autorizzati ai sensi
della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul
registro di
carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di
comunicazione al Catasto
dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione
ambientale, di
cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si
intendono
assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio,
attraverso la
compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei
formulari di
trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto.
I formulari
sono gestiti e conservati con modalita' idonee
all'effettuazione del
relativi controlli cosi' come previsti dal predetto
articolo 193 del
decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione
deve avvenire
presso la sede dei soggetti esercenti le attivita' di
cui al presente
comma.
9. La documentazione e le certificazioni attualmente
richieste ai
fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in
materia di beni
e attivita' culturali previste dagli articoli 15, comma
1. lettere g)
ed h), e 100, comma 2, lettere e) ed f), del testo unico
delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono
sostituite da un'apposita dichiarazione sostitutiva
dell'atto di
notorieta', presentata dal richiedente al Ministero per
i beni e le
attivita' culturali ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e
successive modificazioni, relativa alle spese
effettivamente
sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle
attivita' cui i
benefici si riferiscono. Il Ministero per i beni e le
attivita'
culturali esegue controlli a campione ai sensi degli
articoli 71 e 72
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445
e successive modificazioni.
9-bis. All'articolo 27 del testo unico dei servizi di
media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo
31 luglio
2005, n. 177, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. La
cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo,
quando non ha
per oggetto unicamente le attrezzature, si considera
cessione di ramo
d'azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di
impianti e rami
d'azienda ai sensi del presente articolo, posti in
essere dagli
operatori del settore prima della data di entrata in
vigore delle
disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso
validi e non
rettificabili ai fini tributari".
9.ter Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della
legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' prorogato al 31 dicembre 2012.
Per il
completamento degli interventi in fase di ultimazione e
non revocati,
oggetto di proroga ai sensi del presente comma,
l'agevolazione e'
rideterminata nel limite massimo delle anticipazioni
gia' erogate al
beneficiario alla data di entrata in vigore della legge
di
conversione del presente decreto, con esclusione di
ulteriori
erogazioni a carico dello Stato.
Capo IV
Misure per lo sviluppo infrastrutturale
Art. 41
Misure per le opere di interesse strategico
(programmazione,
approvazione unica progetto preliminare, verifica
avanzamento
lavori, riduzione termini CIPE.
1. Fatte salve le priorita' gia' deliberate in sede
Cipe,
all'articolo 161 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, i
commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti:
«1-bis. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il
Documento
di finanza pubblica individua, su proposta del Ministro
delle
infrastrutture e dei trasporti, l'elenco delle
infrastrutture da
ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri
generali:
a) coerenza con l'integrazione con le reti europee e
territoriali;
b) stato di avanzamento dell'iter procedurale;
c) possibilita' di prevalente finanziamento con capitale
privato.
1-ter. Per le infrastrutture individuate nell'elenco di
cui al
comma 1-bis sono indicate:
a) le opere da realizzare;
b) il cronoprogramma di attuazione;
c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica;
d) la quantificazione delle risorse da finanziare con
capitale
privato.
1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei tempi
necessari
per il reperimento delle risorse relative al
finanziamento delle
opere di cui al presente capo e per la loro
realizzazione, per
ciascuna infrastruttura i soggetti aggiudicatori
presentano al
Ministero lo studio di fattibilita', redatto secondo
modelli definiti
dal Cipe e comunque conformemente alla normativa
vigente. Il
Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione,
anche
avvalendosi del supporto dell'Unita' tecnica di finanza
di progetto
di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144
e, nel caso,
sentito il soggetto di cui all'articolo 163, comma 4,
lettera b),
verifica l'adeguatezza dello studio di fattibilita',
anche in ordine
ai profili di bancabilita' dell'opera; qualora siano
necessarie
integrazioni allo stesso, il termine e' prorogato di
trenta giorni. A
questo fine la procedura di Valutazione Ambientale
Strategica, e la
Valutazione di Impatto Ambientale, sono coordinate con i
tempi sopra
indicati.
2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 169 e' inserito il seguente:
«Art. 169-bis. - (Approvazione unica progetto
preliminare). - 1. Su
proposta del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il CIPE
puo' valutare il progetto preliminare, istruito secondo
le previsioni
dell'articolo 165, ai fini dell'approvazione unica dello
stesso,
assicurando l'integrale copertura finanziaria del
progetto. In caso
di opere finanziate a carico della finanza pubblica, la
delibera CIPE
relativa al progetto preliminare deve indicare un
termine perentorio,
a pena di decadenza dell'efficacia della delibera e del
finanziamento, per l'approvazione del progetto
definitivo. In caso di
approvazione unica del progetto preliminare, che
comporta gli effetti
dell'articolo 165 comma 7, il progetto definitivo e'
approvato con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare
per i profili
di rispettiva competenza, sentito il Dipartimento per la
programmazione economica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri,
con le modalita' di cui al presente articolo e sempre
che siano
rispettate le condizioni previste al comma 2. Il
Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti fornisce al CIPE
comunicazione
periodica sulle avvenute approvazioni dei progetti
definitivi e sullo
stato di avanzamento delle opere.
2. Il progetto definitivo e' corredato, oltre che dalla
relazione
del progettista prevista dall'art. 166 comma 1, da una
ulteriore
relazione del progettista, confermata dal responsabile
del
procedimento, che attesti:
a) che il progetto definitivo rispetta le prescrizioni e
tiene
conto delle raccomandazioni impartite dal CIPE;
b) che il progetto definitivo non comporta varianti
localizzative
rilevanti ai sensi dell'articolo 167, comma 6;
c) che la realizzazione del progetto definitivo non
comporta il
superamento del limite di spesa fissato dal CIPE in sede
di
approvazione del progetto preliminare.
3. Il progetto definitivo e' rimesso da parte del
soggetto
aggiudicatore, del concessionario o contraente generale
a ciascuna
delle amministrazioni interessate dal progetto
rappresentate nel CIPE
e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a
rilasciare
permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche'
ai gestori
di opere interferenti. Nel termine perentorio di
quarantacinque
giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche
amministrazioni
competenti e i gestori di opere interferenti possono
presentare
motivate proposte di adeguamento o richieste di
prescrizioni per il
progetto definitivo o di varianti migliorative che non
modificano la
localizzazione e le caratteristiche essenziali delle
opere, nel
rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche
prestazionali e
delle specifiche funzionali individuati in sede di
progetto
preliminare. Nei trenta giorni successivi il Ministero
valuta la
compatibilita' delle proposte e richieste pervenute
dalle pubbliche
amministrazioni competenti e dai gestori di opere
interferenti con le
indicazioni vincolanti contenute nel progetto
preliminare approvato
e, nel caso in cui verifichi il rispetto di tutte le
condizioni di
cui al comma 2, il progetto definitivo viene approvato
con il decreto
di cui al comma 1.
4. L'approvazione del progetto definitivo con il decreto
di cui al
comma 1, comporta gli effetti dell'articolo 166 comma 5,
e la
dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera. Per
quanto riguarda
l'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica
utilita' si
applica l'articolo 166, comma 2.
5. Il termine di cui all'articolo 170, comma 3, per
l'indicazione
delle interferenze non rilevate dal soggetto
aggiudicatore e' pari a
quarantacinque giorni ed il programma di risoluzione,
approvato con
il decreto di cui al comma 2 unitamente al progetto
definitivo, e'
vincolante per gli enti gestori di reti o opere
destinate al pubblico
servizio, con gli effetti dell'articolo 170, commi 4 e
5.»;
b) all'articolo 163, comma 2, dopo la lettera f-bis) e'
inserita
la seguente:
«f-ter) verifica l'avanzamento dei lavori anche
attraverso
sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri
interessati,
previo accesso agli stessi; a tal fine puo' avvalersi,
ove
necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante
la
sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.».
3. All'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24
dicembre 2003 n.
350 e successive modificazioni e' aggiunto, in fine, il
seguente
periodo: «Per i contributi destinati alla realizzazione
delle opere
pubbliche, il decreto di cui al presente comma e'
emanato entro il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta
Ufficiale della delibera CIPE che assegna
definitivamente le risorse.
In relazione alle infrastrutture di interesse strategico
di cui alla
parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12
aprile 2006,
n. 163, detto termine e' pari a trenta giorni e decorre
dalla data di
pubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165,
comma 5-bis, e
166, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo. In
caso di
criticita' procedurali tali da non consentire il
rispetto dei
predetti termini il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti
determinazioni.
4. Al fine di garantire la certezza dei finanziamenti
destinati
alla realizzazione delle opere pubbliche, le delibere
assunte dal
CIPE relativamente ai progetti di opere pubbliche, sono
formalizzate
e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per
la firma
entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene
assunta la
delibera. In caso di criticita' procedurali tali da non
consentire il
rispetto del predetto termine il Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le
conseguenti
determinazioni.
5. Per le delibere del CIPE di cui al comma 4,
sottoposte al
controllo preventivo della Corte dei Conti, i termini
previsti
dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20 e
successive modificazioni, sono ridotti di un terzo.
5-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
l'articolo
175 e' sostituito dal seguente:
«Art. 175 (Finanza di progetto) - 1. Il Ministero
pubblica sul sito
informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici in
data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 100 del 2
maggio 2001, nonche' nella Gazzetta Ufficiale italiana e
dell'Unione
europea, la lista delle infrastrutture inserite nel
programma di cui
all'articolo 161, comma 1, per le quali i soggetti
aggiudicatori
intendono ricorrere alle procedure della finanza di
progetto
disciplinate dal presente articolo. Nella lista e'
precisato, per
ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto
aggiudicatore presso
il quale gli interessati possono ottenere le
informazioni ritenute
utili.
2. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista,
i soggetti
aggiudicatori rimettono lo studio di fattibilita' al
Ministero, che
ne cura l'istruttoria secondo quanto previsto
dall'articolo 161,
comma 1-quater. Il Ministero sottopone lo studio di
fattibilita' al
CIPE, che si esprime con la partecipazione dei
presidenti delle
regioni e province autonome eventualmente interessate e,
in caso di
valutazione positiva, indica, fra l'altro, le eventuali
risorse
pubbliche destinate al progetto, che devono essere
disponibili a
legislazione vigente. Dette risorse devono essere
mantenute
disponibili per i progetti approvati sino alla loro
realizzazione.
3. Il Ministero aggiorna la lista di cui al comma 1,
indicando gli
interventi i cui studi di fattibilita' sono stati
approvati dal CIPE.
4. Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni dalla
data in
cui diventa efficace la delibera CIPE di approvazione
dello studio di
fattibilita', provvede alla pubblicazione del bando di
gara sulla
base dello studio di fattibilita'.
5. Il bando, oltre a quanto previsto dall'articolo 177,
deve
specificare che:
a) le offerte devono contenere un progetto preliminare
che, oltre
a quanto previsto nell'allegato tecnico XXI, deve
evidenziare, con
apposito adeguato elaborato cartografico, le aree
impegnate, le
relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti
misure di
salvaguardia; deve, inoltre, indicare ed evidenziare
anche le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali
ed i costi
dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il costo
per le
eventuali opere e misure compensative dell'impatto
territoriale e
sociale; una bozza di convenzione, un piano
economico-finanziario
asseverato ai sensi dell'articolo 153, comma 9, nonche'
dare conto
del preliminare coinvolgimento nel progetto di uno o
piu' istituti
finanziatori. Il piano economico-finanziario comprende
l'importo
delle spese sostenute per la predisposizione
dell'offerta,
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno
di cui
all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non
puo' superare
il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come
desumibile dallo
studio di fattibilita' posto a base di gara;
b) il soggetto aggiudicatore richiede al promotore
prescelto ai
sensi del comma 6 di apportare al progetto preliminare,
ed
eventualmente allo schema di convenzione e al piano
economico
finanziario, da esso presentati, le modifiche
eventualmente
intervenute in fase di approvazione del progetto
preliminare da parte
del CIPE. In tal caso la concessione e' definitivamente
aggiudicata
al promotore solo successivamente all'accettazione, da
parte di
quest'ultimo, delle modifiche indicate. In caso di
mancata
accettazione da parte del promotore delle modifiche
indicate dal
CIPE, il soggetto aggiudicatore ha facolta' di chiedere
ai
concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione,
entro trenta
giorni dalla richiesta, delle modifiche da apportare al
progetto
preliminare presentato dal promotore alle stesse
condizioni proposte
a quest'ultimo e non accettate dallo stesso. In caso di
esito
negativo o di una sola offerta, il soggetto
aggiudicatore ha facolta'
di procedere ai sensi dell'articolo 177, ponendo a base
di gara il
progetto preliminare predisposto dal promotore,
aggiornato con le
prescrizioni del CIPE.
c) il promotore, o eventualmente altro concorrente
prescelto ai
sensi della lettera b), ai fini dell'aggiudicazione
definitiva della
concessione, deve dare adeguato conto dell'integrale
copertura
finanziaria dell'investimento, anche acquisendo la
disponibilita' di
uno o piu' istituti di credito a concedere il
finanziamento previsto
nel piano economico-finanziario correlato al progetto
preliminare
presentato dal promotore ed eventualmente adeguato a
seguito della
deliberazione del CIPE.
6. In parziale deroga a quanto stabilito dall'articolo
177, il
soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con
il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, redige una
graduatoria
e nomina promotore il soggetto che ha presentato la
migliore offerta;
la nomina del promotore puo' aver luogo anche in
presenza di una sola
offerta. L'esame delle offerte e' esteso agli aspetti
relativi alla
qualita' del progetto preliminare presentato, al valore
economico e
finanziario del piano e al contenuto della bozza di
convenzione.
7. Le offerte sono corredate dalle garanzie e dalle
cauzioni di cui
all'articolo 153, comma 13, primo periodo.
8. L'offerta del promotore e' vincolante per il periodo
indicato
nel bando, comunque non inferiore a un anno dalla
presentazione
dell'offerta.
9. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria,
la procedura
di valutazione di impatto ambientale e quella di
localizzazione
urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3. A tale
fine, il
promotore integra il progetto preliminare con lo studio
d'impatto
ambientale e quant'altro necessario alle predette
procedure.
10. Il progetto preliminare, istruito ai sensi
dell'articolo 165,
comma 4, e' approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo
169-bis,
unitamente allo schema di convenzione ed al piano
economico
finanziario. La mancata approvazione del progetto
preliminare da
parte del CIPE non determina alcun diritto in capo
all'offerente con
riguardo alle prestazioni e alle attivita' gia' svolte.
11. Il soggetto aggiudicatore procede all'aggiudicazione
e alla
stipula del contratto di concessione nei termini e alle
condizioni di
cui al comma 5, lettere b) e c). Nel caso in cui risulti
aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal
promotore,
quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario
definitivo, dell'importo delle spese sostenute per la
predisposizione
dell'offerta ed al rimborso dei costi sostenuti per le
integrazioni
di cui al comma 9.
12. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto agli
adempimenti previsti
dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.
13. E' facolta' dei soggetti di cui all'articolo 153,
comma 20,
presentare al soggetto aggiudicatore studi di
fattibilita' relativi
alla realizzazione di infrastrutture inserite nel
programma di cui
all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al
comma 1 del
presente articolo. Ai fini dell'inserimento
dell'intervento nella
lista di cui al comma 1, il soggetto aggiudicatore
trasmette lo
studio di fattibilita' al Ministero, il quale, svolta
l'istruttoria
ai sensi dell'articolo 161, comma 1-quater, lo sottopone
al CIPE per
l'approvazione ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
L'inserimento dell'intervento nella lista non determina
alcun diritto
del proponente al compenso per le prestazioni compiute o
alla
realizzazione degli interventi proposti.».
14. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 20,
possono
presentare al soggetto aggiudicatore proposte relative
alla
realizzazione di infrastrutture inserite nel programma
di cui
all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al
comma 1. Il
soggetto aggiudicatore puo' riservarsi di non accogliere
la proposta,
ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a
proprio carico,
prima che siano avviate le procedure di cui al settimo
periodo del
presente comma. La proposta contiene il progetto
preliminare redatto
ai sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto
ambientale, la
bozza di convenzione, il piano economico-finanziario
asseverato da
uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 9, primo
periodo,
nonche' l'indicazione del contributo pubblico
eventualmente
necessario alla realizzazione del progetto e la
specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese
sostenute per
la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei
diritti
sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del
codice civile.
Tale importo non puo' superare il 2,5 per cento del
valore
dell'investimento. La proposta e' corredata dalle
autodichiarazioni
relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo
153, comma 20,
dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a
prestare una
cauzione nella misura dell'importo di cui all'articolo
153, comma 9,
terzo periodo, nel caso di indizione di gara. Il
soggetto
aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di
impatto
ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai
sensi
dell'articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il
proponente ad
integrare la proposta con la documentazione necessaria
alle predette
procedure. La proposta viene rimessa dal soggetto
aggiudicatore al
Ministero, che ne cura l'istruttoria ai sensi
dell'articolo 165,
comma 4. Il progetto preliminare e' approvato dal CIPE
ai sensi
dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di
convenzione ed al
piano economico finanziario. Il soggetto aggiudicatore
ha facolta' di
richiedere al proponente di apportare alla proposta le
modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione da
parte del CIPE.
Se il proponente apporta le modifiche richieste, assume
la
denominazione di promotore e la proposta e' inserita
nella lista di
cui al comma 1 ed e' posta a base di gara per
l'affidamento di una
concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa il
promotore.
Se il promotore non partecipa alla gara, il soggetto
aggiudicatore
incamera la cauzione di cui all'articolo 75. I
concorrenti devono
essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo
153, comma 8. Il
soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con
il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Se il
promotore non
risulta aggiudicatario, ha diritto al pagamento, a
carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute
per la
predisposizione della proposta, nei limiti indicati nel
piano
economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatario e'
tenuto agli
adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13,
secondo e terzo
periodo.
5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non si
applicano alle
procedure gia' avviate alla data di entrata in vigore
della legge di
conversione del presente decreto per le quali continuano
ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 175 del
decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione
vigente prima
della medesima data.
Art. 42
Misure per l'attrazione di capitali privati
1. All'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di
convenienza economica, possono prevedere nel piano
economico
finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la
cessione in
proprieta' o in diritto di godimento di beni immobili
nella loro
disponibilita' o allo scopo espropriati la cui
utilizzazione ovvero
valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico
finanziario
della concessione. Le modalita' di utilizzazione ovvero
di
valorizzazione dei beni immobili sono definite
unitamente
all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 97
e
costituiscono uno dei presupposti che determinano
l'equilibrio
economico finanziario della concessione.».
2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive
modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 11, e' aggiunto il seguente
periodo: «La
gestione funzionale ed economica puo' anche riguardare,
eventualmente
in via anticipata, opere o parti di opere direttamente
connesse a
quelle oggetto della concessione e da ricomprendere
nella stessa.»;
b) all'articolo 143, comma 1, dopo le parole: «gestione
funzionale ed economica» sono inserite le seguenti:
«eventualmente
estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di
opere in tutto o
in parte gia' realizzate e direttamente connesse a
quelle oggetto
della concessione e da ricomprendere nella stessa»;
c) all'articolo 143, comma 4, dopo le parole: «anche un
prezzo»
sono inserite le seguenti: «nonche', eventualmente, la
gestione
funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o
parti di opere
gia' realizzate».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai
contratti di
concessione i cui bandi con cui si indice una gara siano
pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. Al comma 8 dell'articolo 143 del decreto legislativo
12 aprile
2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Al fine di
assicurare il rientro del capitale investito e
l'equilibrio
economico-finanziario del Piano Economico Finanziario,
per le nuove
concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro,
la durata
puo' essere stabilita fino a cinquanta anni.»
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai
contratti di
concessione i cui bandi con cui si indice una gara siano
pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
6. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di
interesse collettivo disciplina, con proprio regolamento
adottato ai
sensi degli articoli 5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma
3, 40, comma
3, 42, comma 3, e 191, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 7
settembre 2005 n. 209, le modalita', i limiti e le
condizioni alle
quali le imprese autorizzate all'esercizio delle
assicurazioni
possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche
ai sensi degli
articoli 38, comma 1, e 42-bis, comma 1, attivi
costituiti da
investimenti nel settore delle infrastrutture stradali,
ferroviarie,
portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle
telecomunicazioni e della
produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.
7. Gli investimenti in questione possono essere
rappresentati da
azioni di societa' esercenti la realizzazione e la
gestione delle
infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime
e da quote di
OICR armonizzati che investano nelle predette categorie
di titoli.
8. All'articolo 18, comma 1, della legge 12 novembre
2011, n. 183,
dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della
presente
legge,», sono inserite le seguenti parole: «nonche' di
nuove opere di
infrastrutturazione ferroviaria metropolitana e di
sviluppo ed
ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e
ferroviari
inerenti i porti nazionali appartenenti alla rete
strategica
transeuropea di trasporto essenziale (CORE TEN-T
NETWORK)».
9. Nell'Elenco 1, recante «Disposizioni legislative
autorizzative
di riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24
dicembre 2007,
n. 244, al numero 14, rubricato «Ministero per i beni e
le attivita'
e le attivita' culturali», sono abrogate le seguenti
parole: «Legge
30 marzo 1965, n. 340» nonche' «Legge 8 ottobre 1997, n.
352,
articolo 2, comma 8». Le somme elargite da soggetti
pubblici e
privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini
istituzionali
del Ministero per i beni e le attivita' culturali,
versate all'erario
sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia
e delle
finanze, allo stato di previsione della spesa
dell'esercizio in corso
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con
imputazione ai
capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme
stesse o, in
mancanza, ad appositi capitoli di nuova istituzione. Le
predette
somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da
quello per
il quale sono state elargite.
9-bis. All'alinea del comma l dell'articolo 18 della
legge 12
novembre 2011, n. 183, al primo periodo, le parole
«infrastrutture
autostradali» sono sostituite dalle seguenti:
«infrastrutture
stradali e autostradali, anche di carattere regionale».
Art. 43
Alleggerimento e semplificazione delle procedure,
riduzione dei costi
e altre misure
1. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni
autostradali
vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, laddove
comportino variazioni o modificazioni al piano degli
investimenti
ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela
della finanza
pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE che,
sentito il NARS, si
pronuncia entro trenta giorni e, successivamente,
approvati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanarsi
entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione
dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
2. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni
autostradali
vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto che non
comportano le variazioni o le modificazioni di cui al
comma 1 sono
approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze,
da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta
trasmissione dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
3. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni
autostradali,
i cui schemi di atti aggiuntivi sono gia' stati
sottoposti al parere
del CIPE alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono
approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze,
da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta
trasmissione dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
4. Sono abrogati il comma 2, ultimo periodo,
dell'articolo
8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e il
comma 4
dell'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47.
5. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 4 aprile
2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2008, n. 101, e
successive modificazioni, dopo il comma 2-bis e'
aggiunto il
seguente:
«2-ter. I contratti di concessione di costruzione e
gestione e di
sola gestione nel settore stradale e autostradale sono
affidati
secondo le procedure previste all'articolo 144 del
decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni, ovvero
all'articolo 153 del medesimo decreto. A tal fine sono
da
considerarsi concessionari solo i soggetti individuati
ai sensi della
parte II, titolo III, capo II dello stesso decreto. Sono
fatti salvi
i soggetti gia' individuati alla data di entrata in
vigore della
presente legge secondo la normativa nazionale di
riferimento, nonche'
i titolari di concessioni di cui all'articolo 253, comma
25, del
predetto decreto legislativo.
6. Ai fini della realizzazione di nuovi impianti
tecnologici e
relative opere civili strettamente connesse alla
realizzazione e
gestione di detti impianti, accessori e funzionali alle
infrastrutture autostradali e stradali esistenti per la
cui
realizzazione siano gia' stati completati i procedimenti
di
approvazione del progetto e di localizzazione in
conformita' alla
normativa pro- tempore vigente, non si applicano le
disposizioni del
Titolo II del testo unico delle disposizioni legislative
e
regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non sono
necessari ulteriori
autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti
di assenso
comunque denominati.
7. Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi
dighe, aventi le
caratteristiche dimensionali di cui all'articolo 1,
comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti individua, entro il 31
dicembre 2012,
in ordine di priorita', anche sulla base dei risultati
delle
verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, del
decreto-legge 29 marzo
2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio
2004, n. 139, le dighe per le quali sia necessaria e
urgente la
progettazione e la realizzazione di interventi di
adeguamento o
miglioramento della sicurezza, a carico dei
concessionari o
richiedenti la concessione, fissandone i tempi di
esecuzione.
8. Ai fini del mantenimento delle condizioni di
sicurezza il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e
d'intesa con le regioni e le provincie autonome di
Trento e Bolzano,
individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di
priorita' e sulla
base anche dei progetti di gestione degli invasi ai
sensi
dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e
successive modificazioni, le grandi dighe per le quali,
accertato il
concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico,
siano
necessari e urgenti l'adozione di interventi nonche' la
rimozione dei
sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Le regioni e le
province
autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe
per le quali
sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi
di scarico e
la conseguente necessita' ed urgenza della rimozione di
sedimenti
accumulati nei serbatoi individuano idonei siti per lo
stoccaggio
definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati
in attuazione
dei suddetti interventi.
9. I concessionari o i richiedenti la concessione di
derivazione
d'acqua da grandi dighe che non abbiano ancora redatto
il progetto di
gestione dell'invaso ai sensi dell'articolo 114, del
decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a
provvedere entro il
31 dicembre 2012 ad attuare gli interventi individuati
ai sensi del
comma 8 del presente articolo, entro due anni
dall'approvazione del
progetto di gestione.
10. Per le dighe che hanno superato una vita utile di
cinquanta
anni, decorrenti dall'avvio degli invasi sperimentali di
cui
all'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 1o
novembre 1959, n. 1363, i concessionari o i richiedenti
la
concessione sono tenuti a presentare al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre
2012, il piano
di manutenzione dell'impianto di ritenuta di cui
all'articolo 93,
comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
e
all'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, per l'approvazione e l'inserimento in
forma sintetica
nel foglio di condizioni per l'esercizio e la
manutenzione della
diga.
11. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui
all'articolo 6,
comma 4-bis, della legge 1o agosto 2002, n. 166, i
concessionari o i
richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al
predetto
Ministero, entro il 31 dicembre 2012, gli elaborati di
consistenza
delle opere di derivazione ed adduzione, comprese le
condotte
forzate, i relativi atti di collaudo, i piani di
manutenzione,
unitamente alle asseverazioni straordinarie sulle
condizioni di
sicurezza e sullo stato di manutenzione delle citate
opere
dell'ingegnere designato responsabile ai sensi
dell'articolo 4, comma
7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. Il
Ministero
integra il foglio di condizioni per l'esercizio e la
manutenzione
delle dighe con le disposizioni riguardanti le predette
opere.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente
decreto il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti procede,
d'intesa con il Dipartimento della protezione civile,
alla revisione
dei criteri per l'individuazione delle «fasi di allerta»
di cui alla
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
22806, del
13 dicembre 1995, al fine di aggiornare i documenti di
protezione
civile per le finalita' di gestione del rischio
idraulico a valle
delle dighe.
13. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 29
marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28
maggio 2004, n. 139, nonche' della direttiva del
Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, i concessionari
e i gestori
delle grandi dighe sono tenuti a fornire al Ministero
delle
infrastrutture e dei trasporti, per via telematica ed in
tempo reale,
i dati idrologici e idraulici acquisiti presso le dighe,
comprese le
portate scaricate e derivate, secondo le direttive
impartite dal
predetto Ministero.
14. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
esercita
poteri sostitutivi nei confronti di concessionari e dei
richiedenti
la concessione in caso di inottemperanza degli stessi
alle
prescrizioni impartite nell'ambito dell'attivita' di
vigilanza e
controllo sulla sicurezza; in tali condizioni puo'
disporre gli
accertamenti, le indagini, gli studi, le verifiche e le
progettazioni
necessarie al recupero delle condizioni di sicurezza
delle dighe,
utilizzando a tale scopo le entrate provenienti dalle
contribuzioni
di cui all'articolo 2, commi 172 e 173, del
decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre
2006, n. 286, con obbligo di rivalsa nei confronti dei
soggetti
inadempienti.
15. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8
agosto 1994,
n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
ottobre 1994,
n. 584, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per
le opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e
a struttura
metallica, realizzate antecedentemente all'entrata in
vigore della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle
infrastrutture e
dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il
collaudo statico
delle opere anche complementari e accessorie degli
sbarramenti. Per
le opere realizzate successivamente i concessionari o i
richiedenti
la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono
tenuti a
presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della
presente disposizione, i collaudi statici delle opere
stesse redatti
ai sensi della normativa sopra indicata.».
Art. 44
Disposizioni in materia di appalti pubblici
1. Al fine di garantire la piena salvaguardia dei
diritti dei
lavoratori, nonche' la trasparenza nelle procedure di
aggiudicazione
delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro
nella misura
minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di
adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di
lavoro resta comunque disciplinata:
a) dall'articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3 e
4; ed 89,
comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto
legislativo 9
aprile 2008, n. 81.
2. L'articolo 81, comma 3-bis, del decreto legislativo
12 aprile
2006, n. 163, e' abrogato.
3. L'articolo 4, comma 2, lettere n) e v), del
decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12
luglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso che le
disposizioni ivi
contenute si applicano ai contratti stipulati
successivamente alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; ai
contratti
gia' stipulati alla predetta data continuano ad
applicarsi le
disposizioni dell'articolo 132, comma 3, e dell'articolo
169 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo
vigente prima
della medesima data; ai fini del calcolo dell'eventuale
superamento
del limite previsto dal predetto articolo 4, comma 2,
lettera v), del
decreto-legge n. 70 del 2011, non sono considerati gli
importi
relativi a varianti gia' approvate alla data di entrata
in vigore del
medesimo decreto-legge.
4. All'articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, le parole da: «ricevuti dalle Regioni»
fino a:
«gestori di opere interferenti», sono sostituite dalle
seguenti:
«pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti»;
b) il comma 10-bis e' sostituito dal seguente:
«10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r),
numeri
2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera
t), numero
01), e lettera u), si applicano alle opere i cui
progetti preliminari
sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
successivamente alla data di entrata in vigore della
legge di
conversione del presente decreto. Alle opere i cui
progetti
preliminari sono pervenuti al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti fino alla data di entrata in vigore della
legge di
conversione del presente decreto continuano ad
applicarsi le
disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto
legislativo 12
aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della
medesima data.».
5. All'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti
pubblici, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive
modificazioni, le parole "di importo pari o superiore
alle soglie di
cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28"
sono
sostituite dalle seguenti: "di importo pari o superiore
a 100.000
euro". L'articolo 12 della legge 11 novembre 2011, n.
180, e'
abrogato .
6. All'articolo 140, comma 1, del decreto legislativo 12
aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole:
«in caso di
fallimento dell'appaltatore», sono aggiunte le seguenti:
«o di
liquidazione coatta e concordato preventivo dello
stesso» e, dopo le
parole «ai sensi degli art. 135 e 136», sono aggiunte le
seguenti: «o
di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11,
comma 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252».
7. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163,
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in
materia di
appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle
piccole e medie
imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed
economicamente conveniente, suddividere gli appalti in
lotti
funzionali.
1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi
comprese
quelle disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV,
nonche'
delle connesse opere integrative o compensative, deve
garantire
modalita' di coinvolgimento delle piccole e medie
imprese.».
8. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 112 e' inserito il seguente:
«Art. 112-bis.
(Consultazione preliminare per i lavori di importo
superiore a 20
milioni di euro).
1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20
milioni
di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui
all'art. 55
comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che
sul progetto a
base di gara e' indetta una consultazione preliminare,
garantendo il
contraddittorio tra le parti.
b) all'articolo 206, comma 1, dopo le parole «87; 88;
95; 96;»
sono inserite le seguenti: «112-bis;».
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano alle
procedure i
cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati
successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 44 bis
Elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute
1. Ai sensi del presente articolo, per «opera pubblica
incompiuta»
si intende l'opera che non e' stata completata:
a) per mancanza di fondi;
b) per cause tecniche;
c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni
di legge;
d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice;
e) per il mancato interesse al completamento da parte
del
gestore.
2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta
un'opera non
rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato
e dal
relativo progetto esecutivo, e che non risulta fruibile
dalla
collettivita'.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e'
istituito l'elenco-anagrafe nazionale delle opere
pubbliche
incompiute.
4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e' articolato a
livello
regionale mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe
presso gli
assessorati regionali competenti per le opere pubbliche.
5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma 3
e' eseguita
contestualmente alla redazione degli elenchi-anagrafe su
base
regionale, all'interno dei quali le opere pubbliche
incompiute sono
inserite sulla base di determinati criteri di
adattabilita' delle
opere stesse ai fini del loro riutilizzo, nonche' di
criteri che
indicano le ulteriori destinazioni a cui puo' essere
adibita ogni
singola opera.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di
conversione del presente decreto, il Ministro delle
infrastrutture e
dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento, le
modalita' di
redazione dell'elenco-anagrafe, nonche' le modalita' di
formazione
della graduatoria e dei criteri in base ai quali le
opere pubbliche
incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe tenendo
conto dello
stato di avanzamento dei lavori, ed evidenziando le
opere prossime al
completamento.
7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma
5, si tiene
conto delle diverse competenze in materia attribuite
allo Stato e
alle regioni.
Art. 45
Disposizioni in materia edilizia (opere di
urbanizzazione a scomputo,
materiali innovativi, approvazioni accordi di programma
piano casa).
1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
«2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli
atti
equivalenti comunque denominati nonche' degli interventi
in diretta
attuazione dello strumento urbanistico generale,
l'esecuzione diretta
delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma
7, di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1,
lettera c),
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
funzionali
all'intervento di trasformazione urbanistica del
territorio, e' a
carico del titolare del permesso di costruire e non
trova
applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.»
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n.
380, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 52, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
«2. Qualora vengano usati materiali o sistemi
costruttivi diversi
da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore,
la loro
idoneita' deve essere comprovata da una dichiarazione
rilasciata dal
Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici
su conforme
parere dello stesso Consiglio.»;
b) all'articolo 59, comma 2, le parole «, sentito il
Consiglio
superiore dei lavori pubblici,» sono eliminate.
3. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133,
le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sono
sostituite
dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti».
4. All'articolo 4, comma 2, del piano nazionale di
edilizia
abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri
16 luglio 2009, pubblicato della gazzetta ufficiale n.
191 del 19
agosto 2009, le parole: «Presidente del Consiglio dei
Ministri» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti».
Art. 46
Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale
1. Al fine di promuovere la realizzazione di
infrastrutture di
collegamento tra i porti e le aree retro portuali, le
autorita'
portuali possono costituire sistemi logistici che
intervengono,
attraverso atti d'intesa e di coordinamento con le
regioni, le
province ed i comuni interessati nonche' con i gestori
delle
infrastrutture ferroviarie.
2. Le attivita' di cui al comma 1 devono realizzarsi in
ottemperanza a quanto previsto dalla normativa
comunitaria, avendo
riguardo ai corridoi transeuropei e senza causare
distorsione della
concorrenza tra i sistemi portuali.
3. Gli interventi di coordinamento devono essere mirati
all'adeguamento dei piani regolatori portuali e comunali
per le
esigenze di cui al comma 2, che, conseguentemente,
divengono
prioritarie nei criteri di destinazione d'uso delle
aree.
4. Nei terminali retro portuali, cui fa riferimento il
sistema
logistico, il servizio doganale e' svolto dalla medesima
articolazione territoriale dell'amministrazione
competente che
esercita il servizio nei porti di riferimento, senza
nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 47
Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie
1. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n.
111, le parole: «ferroviarie e stradali» sono sostituite
dalle
seguenti: «ferroviarie, stradali e relativo a opere di
interesse
strategico».
2. Nelle more della stipula dei contratti di servizio
pubblico il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
corrispondere a Trenitalia SpA le somme previste per
l'anno 2011 dal
bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli
obblighi di
servizio pubblico nel settore dei trasporti per
ferrovia, in
applicazione della vigente normativa comunitaria.
Art. 48
Clausola di finalizzazione
1. Le maggiori entrate erariali derivanti dal presente
decreto sono
riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per
essere
destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento
degli obiettivi
di finanza pubblica concordati in sede europea, anche
alla luce della
eccezionalita' della situazione economica
internazionale. Con
apposito decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della
legge di conversione del presente decreto e da
trasmettere alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sono
stabilite le
modalita' di individuazione del maggior gettito,
attraverso separata
contabilizzazione.
1-bis. Ferme restando le disposizioni previste dagli
articoli 13, 14
e 28, nonche' quelle recate dal presente articolo, con
le norme di
attuazione statutaria di cui all'articolo 27 della legge
5 maggio
2009, n. 42, sono definiti le modalita' di applicazione
e gli effetti
finanziari del presente decreto per le Regioni a statuto
speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 49
Norma di copertura
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
decreto, di
cui, rispettivamente, all'articolo 1, all'articolo 2,
all'articolo 3,
comma 4, all'articolo 4, all'articolo 8, comma 4,
all'articolo 9,
all'articolo 13, commi 13 e 20, all'articolo 15,
all'articolo 16,
comma 1, all'articolo 18, comma 1, lettera b),
all'articolo 20,
all'articolo 21, comma 5, all'articolo 24, comma 27,
all'articolo 30,
commi 1 e 3 e all'articolo 42, comma 9, pari
complessivamente a
6.882,715 milioni di euro per l'anno 2012, a 11.162,733
milioni di
euro per l'anno 2013, a 12.669,333 milioni di euro per
l'anno 2014, a
13.048,628 milioni di euro per l'anno 2015, a 14.330,928
milioni di
euro per l'anno 2016, a 13.838,228 milioni di euro per
l'anno 2017, a
14.156,228 milioni di euro per l'anno 2018, a 14.466,128
milioni di
euro per l'anno 2019, a 14.778,428 milioni di euro per
l'anno 2020, a
15.090,728 milioni di euro per l'anno 2021, a 15.403,028
di euro per
l'anno 2022 e a 15.421,128 milioni di euro a decorrere
dall'anno
2023, si provvede con quota parte delle maggiori entrate
e delle
minori spese derivanti dal presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 50
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Supplemento ordinario n. 276/L
alla GAZZETTA
27-12-2011
UFFICIALE
Serie generale -
n.
300
ALLEGATO
1
All’allegato 1, le tabelle B e C sono sostituite dalle
seguenti:
«Tabella B – Aliquote di finanziamento
anno
Zona normale Zona svantaggiata
Maggiore di
21 anni
Minore di
21 anni
Maggiore di
21 anni
Minore di
21 anni
2012 21,6% 19,4% 18,7% 15,0%
2013 22,0% 20,2% 19,6% 16,5%
2014 22,4% 21,0% 20,5% 18,0%
2015 22,8% 21,8% 21,4% 19,5%
2016 23,2% 22,6% 22,3% 21,0%
2017 23,6% 23,4% 23,2% 22,5%
dal 2018 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%
Tabella C – Aliquote di computo
Anni
Aliquota di
computo
2012 21,6%
2013 22,0%
2014 22,4%
2015 22,8%
2016 23,2%
2017 23,6%
dal 2018 24,0% |