di
Nicoletta Cottone e
Claudio Tucci
Proroghe "ragionate" per il consueto provvedimento di
fine anno che in genere viene denominato "mille
proroghe", ma che è molto più light rispetto al passato,
e raggiunge quota 30 articoli. Si parte dalla proroga di
alcuni interventi in materia di ammortizzatori sociali,
si passa per la possibilità di effettuare alcune
assunzioni nella Pubblica amministrazione, e si proroga
l'attività intramuraria dei medici negli studi privati.
Arriva anche un nuovo rinvio per gli sfratti, al 31
dicembre 2012, per alcune categorie disagiate e per gli
alluvionati in Liguria e Toscana, a ottobre e novembre,
scorsi scatta il differimento, al 16 luglio 2012, dei
pagamenti tributari e contributivi.
Ecco la sintesi delle proroghe contenute nel decreto di
fine anno.
Alluvioni Liguria e Toscana, differimento pagamenti
(articolo 29, comma 15).
Si dispone nel limite massimo di spesa di 70 milioni di
euro (per il 2011) a favore dei soggetti colpiti dalle
eccezionali avversità atmosferiche del mese di ottobre
2011 nel territorio di La Spezia e Massa Carrara e nei
giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della
provincia di Genova la proroga al 16 luglio 2012 dei
termini per adempimenti e versamenti tributari,
previdenziali e assistenziali, e dei premi per
l'assicurazione Inail che scadono rispettivamente nel
periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4
novembre 2011 al 30 giugno 2012. Non si fa luogo a
rimborso di quanto già versato.
Ammortizzatori sociali (articolo 6).
Arriva una proroga al 2012 per alcuni interventi in
materia di ammortizzatori sociali previsti dall'articolo
19 del decreto legge 185/2008. In particolare viene
prorogata al 2012 la concessione dell'indennità di
disoccupazione con requisiti normali agli apprendisti
sospesi o licenziati, misura che attualmente è prevista
"in via sperimentale per il triennio 2009-2011"
dall'articolo 19, comma 1, lettera c), del decreto legge
185/2008. Proroga al 2012 della disposizione che prevede
l'equiparazione della misura dell'indennità ordinaria di
disoccupazione, di cui fruiscono i lavoratori sospesi e
gli apprendisti sospesi o licenziati (ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), del
decreto legge 185/2008), al trattamento di sostegno al
reddito riconosciuto ai lavoratori beneficiari di
ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo
19, comma 8, del citato decreto (pari all'80% della
retribuzione). Prorogata al 2012 la liquidazione, in
favore dei collaboratori coordinati e continuativi, di
una somma in un'unica soluzione (cosiddetta "prestazione
una tantum"), ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del
decreto legge 185/2008. Prorogate al 31 dicembre 2012 le
disposizioni in materia di disciplina del lavoro
occasionale di tipo accessorio (attualmente in scadenza
al 31 dicembre 2011) che consentono ai lavoratori in
part time e ai percettori di prestazioni a sostegno del
reddito di essere impiegati con i buoni lavoro (ai
sensi, rispettivamente, dell'articolo 70, comma 1,
ultimo periodo e comma 1-bis del Dlgs 276/2003).
Assunzioni (articolo 1).
L'articolo consente alle amministrazioni statali -
compreso il personale del comparto sicurezza, agenzie ed
enti pubblici non economici ed enti di ricerca - di
poter effettuare le assunzioni autorizzate o in corso di
autorizzazione fino al 31 dicembre 2012. Slitta al 31
dicembre 2012 anche il termine, previsto dall'articolo
66, comma 13, del decreto legge 112/2008, per procedere
presso le università statali ad assunzioni di personale,
nell'ambito numerico delle cessazioni verificatesi
nell'anno 2010. Estese al 2012 anche le attuali
disposizioni in termini di limiti per le assunzioni nel
triennio 2009-2011, riferite a un limite di spesa non
superiore al 50% di quella relativa al personale cessato
nell'anno precedente.
In particolare, in attesa dell'entrata in vigore del
decreto legislativo di attuazione ad hoc che
disciplinerà i nuovi limiti per le spese di personale
negli atenei nel rispetto dei criteri di piena
sostenibilità finanziaria, vengono mantenute per il
quadriennio 2009-2012 le attuali disposizioni in termini
di limiti di assunzioni valevoli per il triennio
2009-2011, riferite a un limite di spesa non superiore
al 50% di quella relativa al personale cessato nell'anno
precedente. Viene resa esplicita la possibilità, per gli
atenei, di utilizzare i fondi appositamente stanziati
per l'anno 2011 per il reclutamento di professori
associati ai sensi dell'articolo 29, comma 9, legge n.
240/2010, tenendo fermi i limiti di cui all'articolo 51,
comma 4, della legge n. 449/1997 relativi all'anno 2010,
che sono stati utilizzati per individuare gli atenei
beneficiari dell'intervento (il decreto
interministeriale di attribuzione delle risorse è stato
perfezionato ed è in attesa di registrazione da parte
della Corte dei conti).
La selezione dei candidati e la successiva assunzione in
servizio non possono pertanto avvenire entro il 31
dicembre 2011. Prorogati a tutto il 2012 i termini di
efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo
indeterminato relative alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, già prorogati dal Dpcm 28 marzo 2010.
Attività di consulenza finanziaria (articolo 23).
Arriva una proroga al 31 dicembre 2012 del termine per
l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di
investimenti da parte dei soggetti che al 31 ottobre
2007 prestavano già tale attività senza detenere somme
di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei
clienti. Il Dlgs 58/1998 aveva previsto l'istituzione
dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari,
alla cui tenuta deve provvedere un Organismo nominato
con decreto del ministro dell'Economia, vigilato dalla
Consob. A tutt'oggi l'Organismo non è stato ancora
istituito e per questo è stato necessario prevedere un
ulteriore termine per l'esercizio dell'attività di
consulenza in attesa dell'adozione di una
regolamentazione sistematica che consenta di istituire
l'Albo e il relativo Organismo competente.
Attività intramuraria, proroga (articolo 10, comma
2). Il comma proroga l'attività libero professionale
intramuraria dei medici. La legge 120/2007 e successive
modificazioni poneva e pone una serie di adempimenti a
carico delle Aziende sanitarie e delle Regioni,
finalizzati a consentire ai medici dipendenti del Ssn di
esercitare la libera professione intramuraria in
strutture di proprietà delle aziende e con modalità che
assicurino il controllo dei volumi prestazionali (che
non devono superare quelli eseguiti nell'orario di
lavoro), la riscossione diretta degli onorari da parte
delle Aziende, la separazione dell'attività
istituzionale da quella intramuraria in termini di
orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei
pagamenti.
L'Accordo del 18 novembre 2010 tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
ha demandato alle Regioni specifici compiti per le
modalità di esercizio dell'attività libero-professionale
intramuraria e all'Osservatorio per l'attività
libero-professionale intramuraria, in collaborazione con
l' Agenzia per i servizi sanitari regionali, l'attività
di monitoraggio dello stato di attuazione della suddetta
attività. Nella realtà non tutte le Regioni sono in
grado di garantire entro il termine del 31 dicembre 2011
gli adempimenti previsti dall'Accordo e dunque è stato
necessario prorogare il termine del 31 dicembre 2011 al
31 dicembre 2012, entro il quale tutte le iniziative al
riguardo dovranno essere portate a compimento.
Attività intramuraria, realizzazione di strutture
sanitarie (articolo 10, comma 3). Con l'obiettivo di
completare il programma finalizzato alla realizzazione
di strutture sanitarie per l'attività intramuraria, il
termine di collaudo per opere e attrezzature viene
prorogato al 31 dicembre 2014.
Autorità d'ambito Territoriale, funzionalità (articolo
13, comma 2). Proroga al 31 dicembre 2012 per assicurare
l'indispensabile continuità nell'erogazione dei servizi
pubblici locali e nell'esercizio delle relative funzioni
pubbliche, poiché l'abrogazione delle Autorità d'Ambito
ad opera dell'articolo 2, comma 186-bis della legge
191/2009, renderebbe in caso di intempestività delle
leggi regionali di attribuzione delle funzioni delle Ato
ad altri soggetti - del tutto critiche le procedure di
affidamento. La proroga garantisce un ulteriore periodo
transitorio, utile al passaggio delle funzioni dalle Ato
ai nuovi soggetti individuati dalle Regioni, nonché per
adottare le opportune iniziative di coordinamento.
Autoservizi pubblici non di linea: taxi e servizio
di noleggio con conducente (articolo 11, comma 4).
Prorogata sino al 30 giugno 2012 l'emanazione del
decreto con cui, in esecuzione di quanto disposto
dall'articolo 2, comma 3, del decreto legge 40/2010, il
ministro delle Infrastrutture, di concerto con quello
dello Sviluppo economico e previa intesa con la
Conferenza Unificata, avrebbe dovuto adottare
disposizioni attuative, tese a impedire pratiche di
esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di
noleggio con conducente.
Carceri (articolo 17). Viene prorogata fino al
31 dicembre 2012 l'efficacia delle disposizioni previste
dall'articolo 44-bis del decreto legge 207/2008 che
attribuisce al capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria gli speciali poteri
(articolo 20 del Dl 185/2008) per procedere agli
investimenti necessari per realizzare nuove
infrastrutture carcerarie o aumentare la capienza di
quelle esistenti. Dal 1° gennaio 2012 nomina di un
commissario straordinario al quale sono attribuiti i
poteri già esercitati dal Capo dell'amministrazione
penitenziaria. Al commissario non spettano compensi.
Carte d'identità, dati biometrici (articolo 15,
comma 4). Le carte di identità rilasciate a partire
dal 1° gennaio 2011 avrebbero dovuto essere munite della
fotografia e delle impronte digitali della persona a cui
si riferiscono. Ma l'inserimento delle impronte digitali
sulla carta d'identità cartacea richiede adeguati
requisiti di sicurezza, indispensabili anche al fine di
evitare la falsificazione delle carte d'identità
rilasciate in formato cartaceo. Pertanto il termine per
l'inserimento delle impronte digitali viene prorogato al
31 dicembre 2012.
Certificati (articolo 29, comma 9). Il termine
del 1° gennaio 2012 di decorrenza per l'applicazione di
alcune norme sui certificati contenute nel Dpr 445/2000
è differito al 30 giugno 2012 relativamente ai
certificati da produrre al conservatore dei registri
immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, e
ai certificati ipotecari e catastali rilasciati
dall'agenzia del Territorio.
Concessione e diritti aeroportuali (articolo 11,
commi 2 e 3). La proroga si rende necessaria al fine
di non interrompere i procedimenti di dismissione di
beni demaniali militari per la loro riconversione in
demanio civile, all'esame del gruppo di lavoro di
vertice istituito presso il ministro della Difesa. La
finalità della proroga richiesta è anche rivolta a
consentire l'eventuale riformulazione dei decreti
interministeriali da sottoporre alla controfirma del
ministro dell'Economia. Alla nuova disciplina sono
sottratte, oltre che le concessioni già rilasciate
(anche in base a legge speciale) quelle il cui
procedimento di rilascio risulti in itinere: si tratta
in particolare dei procedimenti pendenti al 23 giugno
2005, avviati in base al regolamento n. 521/1997.
Il decreto legislativo 96/2005 prevedeva che tali
procedimenti avrebbero dovuto concludersi entro il
termine del 23 giugno 2006, termine già più volte
prorogato e per il quale si rende necessaria l'ulteriore
proroga al 30 giugno 2012. Viene prorogato al 31 marzo
2011 il termine per l'aggiornamento, con decreto del
ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, della
misura dei diritti aeroportuali come previsto
dall'articolo 10, comma 10, della legge 537/1993.
Prorogato anche il termine per la decadenza dal medesimo
aggiornamento in caso di mancata presentazione, da parte
dei concessionari aeroportuali, dell'istanza di stipula
del contratto di programma. Slitta al 31 dicembre 2012,
il termine per l'aggiornamento dei diritti aeroportuali
al tasso d'inflazione programmata, non essendo ancora
stati sottoscritti alcuni contratti di programma, che
rappresentano l'unico strumento per fissare la dinamica
tariffaria negli aeroporti.
Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
proroga (articolo 14, comma 1). Viene prorogato al
31 dicembre 2012, nella sua attuale composizione, il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Consiglio nazionale per l'alta formazione
artistica e musicale (articolo 14, comma 2). Viene
prorogato al 31 dicembre 2012, nella sua attuale
composizione, il Consiglio nazionale per l'Alta
formazione artistica e musicale.
Contabilità speciali intestate ai prefetti delle
province di Monza e della Brianza, di Fermo e di
Barletta-Andria-Trani (articolo 15, comma 6).
Proroga al 31 dicembre 2012 finalizzata ad assicurare il
completamento degli interventi necessari alla
realizzazione di un primo nucleo di uffici statali nelle
Province di Monza e della Brianza, di Fermo e di
Barletta-Andria-Trani, mediante il mantenimento, anche
per il 2012, delle risorse assegnate ad apposite
contabilità speciali, prima intestate ai Commissari
governativi pro-tempore e successivamente ai prefetti
delle rispettive Province.
Contributi a favore dell'agenzia autonoma per la
gestione dei segretari comunali e provinciali (articolo
15, comma 5). L'articolo 7, comma 31-sexies, primo
periodo, del decreto-legge 78/2010 ha previsto che il
contributo a carico delle amministrazioni provinciali e
dei comuni e in favore della soppressa Agenzia autonoma
per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali fosse soppresso dal primo gennaio 2011 e che
dalla stessa data venissero corrispondentemente ridotti
i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali
e dei comuni per essere destinati alla copertura degli
oneri derivanti dal trasferimento al ministero
dell'Interno delle risorse strumentali e del personale
in servizio presso la predetta Agenzia, sulla base di
criteri da definire con decreto del ministro
dell'Interno – di concerto con i ministri dell'Economia
e delle finanze e per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentita la Conferenza stato-città ed
autonomie locali - da adottare entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge 122/2010.
Trasferimento di risorse che non è stato ancora
realizzato per le ulteriori difficoltà derivanti
dall'anticipazione del federalismo fiscale al 2011. Ecco
quindi la proroga di 180 giorni, decorrenti dalla data
di entrata in vigore del milleproroghe, per la
realizzazione degli adempimenti.
Costi e fabbisogni standard (articolo 29, comma 1).
Slitta al 30 aprile 2012 (la vecchia scadenza era fine
2011) il termine per determinare i fabbisogni standard,
che entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad almeno un
terzo delle funzioni fondamentali di Province, Comuni e
Città metropolitane, con un processo di gradualità
diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del
triennio successivo.
Croce Rossa Italiana, proroga in carico di
commissario straordinario (articolo 2). Proroga
dell'incarico di commissario straordinario della Croce
Rossa Italiana fino al 30 settembre 2012. Non è,
infatti, ancora concluso l'esame da parte delle
commissioni parlamentari dello schema di decreto
legislativo che riordina l'Associazione italiana della
Croce Rossa.
Dichiarazione annuale, semplificazione (articolo 29,
comma 7). Il termine di decorrenza stabilito nel mese di
gennaio 2009 è prorogato al mese di gennaio 2014 previa
sperimentazione, a partire dall'anno 2013, con modalità
stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Conseguentemente, nel predetto comma, dopo le parole:
«per il calcolo dei contributi,» sono inserite le
seguenti: «per la rilevazione della misura della
retribuzione e dei versamenti eseguiti».
Difesa, procedure concorsuali (articolo 8).
Prorogati alcuni termini di interesse della difesa. La
prima proroga è volta a consentire il completamento
delle procedure concorsuali relative al transito nel
ruolo tecnico – logistico dell'Arma dei carabinieri di
sette ufficiali provenienti dall'Esercito e di un
ufficiale proveniente dall'Aeronautica. La seconda
proroga è rivolta a evitare una anomala applicazione
dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri
(ARQ) per gli ufficiali con il grado di colonnello o
generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico degli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri , ai sensi
dell'articolo 2223 del Codice dell'ordinamento militare.
Tale disposizione prevede l'entrata in vigore
dell'aspettativa per riduzione di quadri, ai sensi
dell'articolo 907 dello stesso Codice, a partire
dall'anno 2012. Secondo tale disciplina le eccedenze nei
gradi di colonnello o generale dei ruoli speciale e
tecnico-logistico degli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri sono eliminate con il collocamento in
aspettativa per riduzione quadri, a prescindere che
l'eccedenza risulti compensata da una carenza nella
dotazione del medesimo grado, in un altro ruolo. La
proroga, quindi, mira a prorogare a tutto il 2012 il
periodo in cui l'aspettativa per riduzione di quadri non
opera in caso di compensazione con carenze presenti in
altri ruoli nello stesso grado. La terza proroga
interviene sull'articolo 2243, comma 1, del Codice, che
reca il regime transitorio per le aliquote di
valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale
dell'Arma dei carabinieri, sospendendo, fino al 31
dicembre 2012 l'applicazione degli articoli 1053, comma
2 e 1067, comma 2, del Codice che prevedono l'inclusione
dei tenenti colonnelli del ruolo normale, da valutare
per l'avanzamento al grado superiore, in tre distinte
aliquote determinate in base all'anzianità di grado.
L'intervento previsto dal comma 2 consente il regolare
svolgimento delle procedure concorsuali per l'ammissione
ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito,
dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica. Si
tratta dei bandi di concorso per il reclutamento
ufficiali dei Corpi sanitari, i quali, dopo il
superamento di prove altamente selettive devono
frequentare i corsi di laurea specialistica in medicina
e chirurgia e, pertanto, sarebbero destinatari delle
disposizioni in materia di accesso programmato di cui
alla legge 264/1999 e al decreto legislativo 21/2008 e
successive modificazioni. Tali disposizioni prevedono
che, a decorrere dall'anno Accademico successivo al 31
dicembre 2011 (vale a dire dall'anno accademico
2012-2013), per l'accesso alle facoltà a numero chiuso
oltre ai citati test di ammissione si proceda anche alla
valutazione, con attribuzione del previsto punteggio,
dei risultati conseguiti dal candidato nell'ultimo
triennio del percorso scolastico. Esse, però, risultano
inconciliabili con le procedure concorsuali di accesso
alle Accademie militari creando una evidente
incongruenza in relazione alla situazione in cui si
verrebbe a trovare un allievo ufficiale che, dopo aver
vinto un concorso altamente selettivo e iniziato a
frequentare l'Accademia, non sia poi ammesso al corso di
laurea previsto dal bando, in ragione dell'ulteriore
valutazione del punteggio riferito ai risultati
scolatici pregressi dell'interessato. In attesa di una
disciplina di carattere speciale per l'accesso ai citati
corsi di laurea per i vincitori dei concorsi per
aspiranti ufficiali medici, si rende quindi necessaria
la proroga per l'anno accademico 2013-2014 della nuova
disciplina che attribuisce uno specifico punteggio
riferito ai risultati scolatici pregressi
dell'interessato per l'accesso ai corsi di laurea a
numero chiuso.
Diritti marittimi e tasse (articolo 11, comma 1).
L'articolo 1, comma 989, della Finanziaria 2007 (legge
296/2006), ha autorizzato il Governo ad adottare un
regolamento (Dpr 107/2009) che ha accorpato le quattro
categorie di tributi in materia di tasse e diritti
marittimi in sole due tasse, perseguendo l'obiettivo
dello snellimento del sistema della tassazione portuale
e della semplificazione delle procedure di accertamento
e riscossione. Mancando il decreto interministeriale di
attuazione è stato necessario far slittare al 2012 il
meccanismo di adeguamento delle tasse e diritti
marittimi, rispetto all'originaria previsione normativa
che fissava nel 2009 l'inizio della procedura.
Considerato il perdurare del periodo di crisi che ha
originato la norma di slittamento delle tasse e le
difficoltà rappresentate dalle associazioni di categoria
a dover provvedere a un adeguamento così oneroso, in un
periodo in cui si riscontra una sostenuta diminuzione di
tutte le tipologie di traffico nei porti nazionali, con
la norma si proroga il termine per l'adeguamento al 1°
gennaio 2013 e conseguentemente si allunga il periodo
sperimentale.
Dismissioni immobili Difesa (articolo 29, comma
10). Il termine per la conclusione delle operazioni
di dismissione immobiliare di alcuni beni della Difesa è
fissato al 31 dicembre 2012 al fine di agevolare il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Enti locali, mancata approvazione del bilancio di
previsione (articolo 15, comma 3). Viene confermata,
anche per l'anno 2012, l'attribuzione al Prefetto – in
attesa della completa attuazione del Titolo V della
Costituzione – del potere d'impulso e di quello
sostitutivo in caso di inadempimento degli enti locali
agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio
di previsione e dei provvedimenti necessari al
riequilibrio di bilancio.
Enti Parco (articolo 13, comma 1). Per tutto
il 2012 non si applica ai presidenti degli Enti parco di
cui alla legge 394/1991, l'articolo 6, comma 2, del
decreto legge 78/2010 che prevede il carattere onorifico
della partecipazione agli organi collegiali, anche di
amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché
della titolarità di organi dei predetti enti. Entrata in
vigore (articolo 30). Il milleproroghe è entrato in
vigore il giorno della pubblicazione sulla gazzetta
Ufficiale, quindi il 29 dicembre 2011.
Fabbricati rurali, variazione catastale (articolo
29, comma 8). Si stabilisce che le domande per il
riconoscimento dei requisiti di ruralità di cui al comma
2-bis dell'articolo 7 decreto legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, mantengono il loro effetto anche se
presentate dopo la scadenza dei termini originariamente
previsti, purchè entro il 31 marzo 2012. Come noto, il
comma 21 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, ha espressamente differito al 31 marzo
2012 il termine, in origine previsto al 30 settembre
2011, per la presentazione delle predette domande. Al
fine di consentire ai contribuenti interessati alla
presentazione delle predette domande di potersi avvalere
del differimento originariamente disposto dal decreto di
legge n. 201 del 2011, la presente proposta proroga al
31 marzo 2012 la possibilità di presentare le predette
domande, pur nel novellato contesto normativo,
garantendo l'affidamento ingenerato dalla disposizione
contenuta nel comma 21 dell'articolo 13 dello stesso
decreto legge.
Farmaci, produzione (articolo 10, comma 1).
Proroga di termini in materia di sostanze attive
utilizzate come materia prima per la produzione di
medicinali. Con l'articolo 54, comma 3 del decreto
legislativo 219/ 2006 il legislatore italiano ha
previsto che per le sostanze attive utilizzate come
materia prima per la produzione di medicinali, importate
in Italia da paesi terzi, deve essere disponibile un
certificato di conformità alle norme di buona
fabbricazione, rilasciato all'officina di produzione
dalle Autorità competenti di uno Stato dell'Unione
europea. Per la Commissione europea, però, così l'Italia
sarebbe andata oltre le prescrizioni contenute nella
direttiva 2001/83/CE e avrebbe, inoltre, introdotto un
concreto rischio di ostacolo alla libera circolazione
delle merci in seno al mercato interno. È stata quindi
sospesa l'applicazione della norma in esame fino al
primo gennaio 2012. Viene ora concesso un ulteriore
differimento che consente di mantenere, comunque, in
seno all'ordinamento italiano, la previsione
dell'obbligo del certificato di conformità alle norme di
buona fabbricazione, sulla base delle stesse motivazioni
che ne avevano giustificato l'iniziale previsione e,
sotto un altro profilo, consente di attendere il
recepimento entro il 2 gennaio 2013 della recente
direttiva intervenuta in materia 2011/62/UE dell'8
giugno 2011, considerato che le disposizioni concernenti
le norme di buona fabbricazione delle materie prime
dovranno essere applicate a partire dal 2 luglio 2013.
Farmaci, adesione al sistema di pay back (articolo
10, commi 4 e 5). Prorogati i termini in materia di
adesione al cosiddetto "sistema pay back" sui farmaci.
La legge 296/2006 ha istituito il cosiddetto "pay back"
sul prezzo dei farmaci, consistente in una misura
alternativa alla riduzione del 5% del prezzo al pubblico
dei farmaci rimborsabili dal Ssn, a fronte del
versamento da parte delle aziende farmaceutiche alle
Regioni dell'importo equivalente al risparmio derivante
dalla riduzione del prezzo, finalizzate al contenimento
della spesa farmaceutica. La proroga al 31 dicembre 2012
contenuta nel decreto consente l'applicazione del "pay
back" anche per i farmaci immessi in commercio dopo il
31 dicembre 2006, assicurando in tal modo una parità di
trattamento per tutti i farmaci.
Federalismo fiscale, contabilità e finanza
pubblica, proroga attività di documentazione e studio
(articolo 26). Proroga al 31 dicembre 2013 per
consentire il proseguimento delle attività di
documentazione, di studio e di ricerca connesse al
completo svolgimento delle attività indicate nella legge
42/2009 ("Delega al Governo in materia di federalismo
fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione") e nella legge 196/2009 ("Legge di
contabilità e finanza pubblica"). Contestualmente si
estende l'utilizzo delle risorse, derivanti
dall'autorizzazione di spesa prevista per l'attività
della Scuola superiore dell'economia e delle finanze,
all'alta formazione dei dipendenti del ministero
dell'Economia.
Fondo 5 per mille gettito Irpef (articolo 20).
La norma mira a conservare in bilancio i fondi destinati
per l'anno 2011, sia in conto competenza che in conto
residui, alla ripartizione della quota del 5 per mille
dell'Irpef, da riutilizzare in conto residui nel
successivo esercizio (per finalità di sostegno al
volontariato e alle Onlus, di ricerca scientifica,
universitaria e sanitaria e di attività sociali), nelle
more del completamento delle relative procedure per
l'erogazione dei contributi.
Funzionalità Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile – Enea (articolo 18). Fino all'avvio
dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – Enea il
collegio di revisione dei conti che operava all'Enea
resta operante fino alla nomina del nuovo organo di
controllo dell'Agenzia.
Giochi, norme su Bingo, poker sportivo, giochi su
base ippica (articolo 29, commi 12 e 13). Viene
concessa fino al 31 dicembre 2012 la possibilità di
sperimentare, nell'ambito del gioco del bingo, che le
somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per
cento a monte premi, per l'11 per cento a prelievo
erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario
del controllo centralizzato del gioco, prevedendo,
inoltre, la possibilità per il concessionario di versare
il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera
differita e fino a sessanta giorni dal ritiro delle
stesse, ferma restando la garanzia della copertura
fideiussoria già prestata dal concessionario,
eventualmente integrata nel caso in cui la stessa
dovesse risultare incapiente. Si prevede poi che nel
rispetto dei principi comunitari, con provvedimenti dei
Monopoli di Stato sono aggiudicate, tramite gara da
bandire entro il 30 giugno 2012, concessioni novennali
per l'esercizio del gioco del poker sportivo, in numero
non superiore a mille. Si prevede, ancora, che in linea
con l'obiettivo della sostanziale integrazione fra
giochi su base ippica e sportiva e della più intensa
capillarità della rete distributiva di tali giochi senza
forme di intermediazione, l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, entro il 30 giugno 2012, possa
attuare una o più procedure selettive aventi a oggetto
la concessione novennale di diritti di esercizio e
raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e
sportiva presso punti di vendita, fino al numero massimo
complessivo di 7mila, aventi come attività principale o
accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco
pubblici.
Imprese colpite da calamità naturali (articolo 22). Per
assicurare il sostegno alle imprese colpite da calamità
naturali tramite il Fondo di garanzia come strumento di
rapido intervento vengono prorogate - per non oltre due
anni dalla data di entrata in vigore del milleproroghe -
le norme attuative dell'articolo 5, comma 5-sexies,
della legge 225/1992. Lo schema di decreto attuativo
previsto dal comma 5-sexies è in fase di elaborazione e
non è stato emanato prima dello scadere del termine
della convenzione con l'attuale gestore (Mediocredito
centrale), fissato al 31 dicembre 2011. Situazione che
poneva a rischio la continuità operativa dello
strumento. Quindi la proroga.
Infrastrutture stradali e autostradali (articolo
11, commi 5 e 6). Per assicurare lo svolgimento dei
compiti e delle funzioni assegnate all'Agenzia per le
infrastrutture stradali e autostradali, la norma dispone
che, fino all'adozione dello Statuto dell'Agenzia e
comunque non oltre il 31 marzo 2012, tali compiti e
funzioni continuino a essere svolte dai competenti
uffici delle amministrazioni statali, dall'Ispettorato
di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli
altri uffici dell'Anas spa. In caso di mancata adozione
dello statuto e del Dpcm relativo all'individuazione
delle unità di personale da trasferire all'Agenzia,
entro il predetto termine, l'Agenzia è soppressa e le
relative attività e compiti, con le inerenti risorse
finanziarie, umane e strumentali del citato Ispettorato,
sono trasferiti al ministero delle infrastrutture e dei
trasporti a decorrere dal 1° aprile 2012. fermo restando
quanto stabilito, viene anche previsto che il subentro
dell'Agenzia ad Anas spa nelle funzioni di concedente
per le convenzioni in essere avvenga entro il 31 marzo
2012.
Investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo
(articolo 16). In relazione al programma di
ricostruzione in Abruzzo, prosecuzione nel 2012 delle
iniziative di investimento degli enti previdenziali in
Abruzzo previsti dall'articolo 14, comma 3, del decreto
legge 39/2009, da realizzare anche in forma diretta, nel
rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base di
verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di
finanza pubblica di cui all'articolo 8, comma 15, del
decretoì legge 78/2010.
Irpef, addizionale regionale (articolo 29, comma 14).
Per l'anno d'imposta 2011 il termine per deliberare
l'aumento o la riduzione dell'aliquota dell'addizionale
regionale Irpef è prorogato al 31 dicembre 2011. In ogni
caso l'aumento o la riduzione si applicano sull'aliquota
base dell'1,23% e le maggiorazioni già vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge si intendono
applicate sulla predetta aliquota di base dell'1,23 per
cento.
Miniera di carbone nel Sulcis, modifica del termine di
concessione (articolo 12).
Prorogato il termine della gara per la concessione
integrata del progetto Sulcis, per garantire il tempo
indispensabile per la conclusione dell'esame da parte
della Commissione europea della compatibilità dell'aiuto
di Stato previsto.
Organismi di indirizzo, spese di funzionamento (articolo
4).
Estesa anche all'anno 2012, previa intesa con le
province autonome di Trento e Bolzano, la destinazione
dello 0,6%, del contributo finanziario assicurato da
queste province, ai sensi dell'articolo 2, comma 117,
della legge 191/2009, all'organismo di indirizzo di cui
al comma 118 del citato articolo 2, per il finanziamento
delle spese di istruttoria e verifica dei progetti, di
durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo
sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la
coesione dei territori dei comuni appartenenti alle
province di regioni a statuto ordinario confinanti
rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e
con la provincia autonoma di Bolzano.
Partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo
monetario internazionale per fronteggiare la crisi
finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito
bilaterale (articolo 25). Nel quadro della strategia
complessiva volta a rafforzare il governo economico
dell'Unione Europea e in attuazione degli impegni
assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di
Governo dell'area euro del 9 dicembre 2011 e della
riunione dei Ministri delle Finanze dell'Unione Europea
del 19 dicembre, l'articolo disciplina la proroga delle
disposizioni urgenti di cui al decreto legge 225/2010 e
provvede all'estensione della linea di credito già
esistente. L'accordo politico raggiunto in sede europea
si sostanzia nella concessione da parte dei paesi
dell'area euro di risorse addizionali al Fmi per un
ammontare di 150 miliardi di euro nella forma di
prestiti bilaterali. Il contributo italiano è pari al
15,66% del totale europeo e quindi a 23,48 miliardi di
euro.
Partite Iva (articolo 29, comma 6).
I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non
abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di
cessazione di attività possono sanare la violazione
versando, entro il 31 marzo 2012, un importo pari alla
sanzione minima indicata nel Dlgs 471/1997, ridotta ad
un quarto. La disposizione si applica sempre che la
violazione non sia stata già constatata con atto portato
a conoscenza del contribuente.
Poste, personale in posizione di comando presso le
Pubbliche amministrazioni (articolo 21, comma 1).
Per il personale di Poste in posizione di comando presso
Pubbliche Amministrazioni o Enti arriva una ulteriore
proroga al 31 dicembre 2012 dei comandi in atto, che
interessano, secondo la relazione governativa. Solo 8
unità.
Poste, spedizione di prodotti editoriali (articolo 21,
commi 2 e 3). Fino al 31 dicembre 2013 per le spedizioni
dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese
editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro
degli operatori di comunicazione e dalle imprese
editrici di libri non si applica l'articolo 3, comma 1,
del decreto legge 353/2003. Dalla data di entrata in
vigore del milleproroghe e fino al 31 dicembre 2013 i
gestori dei servizi postali sono autorizzati ad
applicare apposite tariffe per le spedizioni di prodotti
editoriali di associazioni e organizzazioni senza fini
di lucro e alle associazioni d'arma e combattentistiche,
ferma restando la necessità dell'iscrizione al registro
degli operatori di comunicazione (non si applica
l'articolo 3, comma 1, del decreto legge 353/2003.
Programma triennale della pesca (articolo 9).
L'articolo vuole garantire la continuità delle misure
attivate con il Primo Programma Nazionale Triennale
2007-2009 per consentire la realizzazione delle azioni a
sostegno del settore della pesca in questa delicata
congiuntura economica. Si rende pertanto necessario
prorogare il Programma attualmente in vigore in attesa
del perfezionamento dell'iter di adozione della
normativa, in modo da consentire la predisposizione di
un'adeguata programmazione del settore.
Radio Radicale, proroga convenzione per la trasmissione
delle sedute parlamentari (articolo 28).
Autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per la proroga
nel 2012 del servizio di trasmissione radiofonica delle
sedute parlamentari da parte di Radio Radicale. Il
provvedimento proroga a tutto il 2012 la convenzione tra
ministero dello Sviluppo e il Centro di produzione spa.
Rilevazione del patrimonio delle amministrazioni
pubbliche (articolo 24).
La proroga al 31 luglio 2012 dei termini relativi alla
rilevazione del Patrimonio delle amministrazioni
pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto
patrimoniale a valori di mercato è necessaria per i
cambiamenti apportati al sistema telematico di
rilevazione ed è volta a introdurre miglioramenti nel
processo di censimento. È finalizzata a consentire la
rilevazione dei dati al 31 luglio 2012 e, pertanto, a
disporre di informazioni sul patrimonio delle
Amministrazioni pubbliche quanto più aggiornate.
Riscossione piccoli comuni (articolo 29, comma 11).
Si interviene in materia di Comuni con popolazione
superiore a mille e fino a 5mila abitanti. La
disposizione è volta a prorogare di sei mesi i termini,
di prossima scadenza, entro i quali i comuni devono
assicurare il completamento dell'attuazione delle
disposizioni relative all'esercizio delle funzioni
fondamentali. In particolare, nelle more dell'attuazione
dell'articolo 117, secondo comma, lett. p), della
Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali
quelle indicate all'art. 21, comma 3, della legge n. 42
del 2009; dette funzioni devono essere obbligatoriamente
esercitate in forma associata, attraverso unione o
convenzione, da parte dei Comuni con popolazione
superiore a mille e fino a 5mila abitanti (se
appartenenti a comunità montane la popolazione è
stabilita dalla legge regionale e comunque deve essere
inferiore a 3mila abitanti). Le Regioni, nelle materie
di competenza, individuano la dimensione territoriale
ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali,
fermo restando i sopra citati limiti di popolazione. I
termini entro i quali i Comuni devono, comunque,
assicurare l'attuazione delle citate disposizioni
scadono: a) il 31 dicembre 2011, con riguardo ad almeno
due delle funzioni fondamentali, loro spettanti (art.
14, comma 31, lett. a); b) il 31 dicembre 2012, con
riguardo a tutte e sei le funzioni fondamentali (art.
14, comma 31, lett. b).
Ritenute e imposte su conti correnti (articolo 29,
commi 2 e 3). Le ritenute, le imposte sostitutive
sugli interessi, premi e ogni altro provento su redditi
da capitale (e redditi diversi ai sensi dell'articolo
67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del Dpr
917/1986) sono stabilite nella misura del 20%. Ma la
loro decorrenza scatta: a) dal 1° genanio 2012 con
riferimento agli interessi e alti altri proventi
derivanti da conti correnti e depositi bancari e
postali, anche se rappresentati da certificati, maturati
a partire dalla predetta data; b) dal giorno successivo
alla data di scadenza del contratto di pronti contro
termine stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e
avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai
redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis
del TU sulle imposte sui redditi, e gli altri interessi
e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli
assimilati di cui al DLgs 239/1986. Si prevede poi che i
soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che
hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali
finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con
obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi
corrisposti ai possessori a decorrere sempre dal 1°
gennaio 2012, con riferimento agli interessi e proventi
maturati a partire dalla medesima data.
Ruoli, inesigibilità e riscossione (articolo 29,
commi 4 e 5). Si prevede che per i ruoli consegnati
fino al 31 dicembre 2010 alle società partecipate dalla
Riscossione S.p.a. le comunicazioni di inesigibilità
sono presentate entro il 31 dicembre 2013. Inoltre, si
allungano, alcuni termini sulla riscossione di ruoli di
società che hanno aderito a sanatoria e la maggioranza
del cui capitale sociale è stata successivamente
acquistata da Equitalia Spa.
Sfratti, nuovo rinvio (articolo 29, comma 16).
Si prevede il differimento, fino al 31 dicembre del
2012, dell'esecuzione degli sfratti riguardanti
particolari categorie sociali disagiate residenti nei
comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi
confinanti con popolazione superiore a 10mila abitanti e
nei comuni ad alta tensione abitativa. La sospensione
era stata già introdotta, fino al 30 giugno 2009,
termine poi ulteriormente prorogato, dal decreto-legge
20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, in attesa
dell'avvio del "Piano nazionale di edilizia abitativa",
di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La
disposizione prevede, inoltre, che la proroga non si
applica relativamente alla disposizione di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n.
9, che prevede che per i proprietari degli immobili
locati ai conduttori che beneficiano del differimento
dell'esecuzione degli sfratti, si applicano i benefici
fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
–legge 1° febbraio 2006, n. 23, convertito dalla legge 3
marzo 2006, n. 86.
Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti,
proroga (articolo 13, commi da 3 a 7). Il decreto-legge
138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge
148/2011, è stato prorogato il termine di operatività
del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(Sistri) prevedendo il differimento della data al 9
febbraio 2012 per tutti i soggetti obbligati ad aderire,
fatte salve le categorie di cui al comma 5 dell'articolo
1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 26 maggio 2011, per le quali
l'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del
decreto-legge n. 70 del 2011 prevede sia non antecedente
al 1° giugno 2012. Per consentire un necessario periodo
di adeguamento del sistema e consentire a tutti gli
operatori coinvolti di adempiere correttamente agli
adempimenti informatici previsti, viene prorogato al 2
aprile 2012 il termine di piena entrata in operatività.
Slitta al 2 luglio 2012 il termine a decorrere dal quale
le piccole imprese agricole che producono e trasportano
modesti quantitativi di rifiuti sono obbligate ad
iscriversi al Sistri. Proroga al 31 dicembre 2012 del
termine per consentire ai Comuni della Regione Campania
di esercitare le funzioni in materia di gestione dei
rifiuti (nello specifico le sole attività di raccolta,
di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di
smaltimento o recupero inerenti alla raccolta
differenziata). Proroga, sino al 31 dicembre 2012, della
possibilità di recupero o smaltimento, presso idonei
impianti ubicati nel territorio nazionale, dei rifiuti
derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani.
Prorogato anche il termine riferito al decreto
legislativo 161/2006 recante attuazione della direttiva
2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di
composti organici volatili conseguenti all'uso di
solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti
per la carrozzeria e successive modificazioni.
Sistemi contabili, armonizzazione (articolo 19).
Prorogati al 31 dicembre 2012 i termini per l'emanazione
dei decreti attuativi di adeguamento e armonizzazione
dei sistemi contabili al fine di poterli rendere
coerenti con il nuovo impianto che si andrà a definire
nel corso del prossimo anno.
Sportelli unici per l'immigrazione, proroga contratti a
tempo determinato (articolo 15, comma 1). Proroga di sei
mesi, al 30 giugno 2012, della durata dei contratti a
tempo determinato delle 650 unità di personale impiegate
presso gli Sportelli unici per l'immigrazione delle
Prefetture e presso gli uffici immigrazione delle
Questure. La copertura degli oneri finanziari derivanti
dall'operazione viene assicurata a carico del fondo di
riassegnazione istituito dalla recente legge di
stabilità 2012.
Strutture ricettive turistico-alberghiere,
adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi
(articolo 15, commi 7 e 8). Per le sole strutture
ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti
letto, esistenti alla data di entrata in vigore del
decreto Interno 9 aprile 1994, che siano ammesse al
piano straordinario, proroga al 31 dicembre 2012 del
termine per l'adeguamento antincendi. La proroga
riguarda quelle strutture che non abbiano completato
l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi ,
ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di
adeguamento antincendio, approvato con decreto del
ministro dell'Interno, da adottarsi entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore del mille proroghe. In
caso di omessa presentazione dell'istanza, mancata
ammissione al piano straordinario o nel caso in cui,
alla data del 31 dicembre 2012, non risulti completato
l'adeguamento antincendio delle strutture. Si applicano
le sanzioni previste dall'articolo 4 del Dpr 151/2011.
Termovalorizzatore di Acerra (articolo 5). Breve
proroga, fino al 31 gennaio 2012, per il trasferimento
del termovalorizzatore di Acerra a favore della Regione
Campania o di altro ente pubblico o di soggetto privato
o alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la protezione civile.
Titoli esecutivi nei confronti di uno stato
estero, sospensione dell'efficacia (articolo 7).
Prorogata a tutto il 2012 la sospensione dell'efficacia
dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero
qualora lo Stato estero abbia presentato un ricorso
dinanzi alla Corte internazionale di Giustizia. La
relazione al decreto precisa che negli ultimi anni si
sono verificati casi in cui la Magistratura italiana,
interpretando restrittivamente il principio di immunità
dalla giurisdizione degli Stati, ha emanato misure
esecutive contro beni mobili e immobili delle
Rappresentanze diplomatiche in Italia. Si sono così
create situazioni di imbarazzo per le relazioni
bilaterali (con Arabia Saudita, Iraq, Libia, Congo, Sri
Lanka) che hanno esposto l'Italia a richieste di
maggiore rispetto dell'obbligo internazionalmente
sancito di garantire l'immunità dalla giurisdizione. In
considerazione dei ricorsi pendenti presso la Corte
internazionale de L'Aja, viene prorogato il termine di
proroga concesso dal decreto legge 63/2010, per evitare
contenziosi tra Stati.
Trasporto pubblico locale (articolo 27).
Proroga, nell'ottica della razionalizzazione e
ottimizzazione della spesa pubblica, dal mese di
febbraio 2012, per il periodo 2012-2014, del riparto
delle risorse del fondo per il finanziamento del
trasporto pubblico locale, anche ferroviario.
L'individuazione dei criteri di riparto del fondo per la
successiva erogazione, infatti, non può prescindere da
una complessiva strategia condivisa tra il Governo e le
Regioni, tesa alla razionalizzazione e all'efficientamento
dell'intero trasporto pubblico locale, settore
fortemente compromesso da una situazione di grave crisi.
Con lo scopo di verificare costantemente l'andamento del
settore e del processo di razionalizzazione ed
efficientamento dell'intero trasporto pubblico locale,
al predetto Osservatorio nazionale sulle politiche di
trasporto vengono, inoltre, attribuiti compiti di
monitoraggio sull'attuazione dell'intesa sopra citata.
Resa graduale l'applicazione del nuovo limite di
indebitamento limitatamente agli impegni per le spese di
investimento assunti alla data del 14 novembre 2011.
Verifiche sismiche (articolo 3). Prorogate per
un ulteriore anno le attività connesse con le verifiche
sismiche finanziate dall'articolo 32-bis del
decreto-legge 269/2003, convertito, con modificazioni,
dalla legge 326/2003, che ha istituito un apposito fondo
allo scopo di contribuire alla realizzazione di
interventi infrastrutturali, con priorità per quelli
connessi alla riduzione del rischio sismico. Prorogato
anche il termine per la verifica di opere strategiche e
rilevanti come le grandi dighe, in quanto non sono
ancora state emanate le norme tecniche in base alle
quali dovranno essere effettuate tali verifiche.
Vigili del Fuoco (articolo 15, comma 2).
L'articolo 133, comma 1 del Dlgs 217/2005 prevede la
possibilità, per gli organi costituzionali, gli uffici
di diretta collaborazione dei ministri e la Presidenza
del Consiglio dei ministri di avvalersi delle
prestazioni professionali del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, incluso quello
dirigenziale, mediante l'istituto del comando o del
collocamento fuori ruolo. Tale facoltà non può eccedere,
contemporaneamente, cinque unità di personale
dirigenziale del Corpo. La disposizione viene ora
ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2012.
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