Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 29 dicembre 2011 n. 302
Sommario
Articolo 1 – Proroga termini in
materia di assunzioni
Articolo 2 – Proroga
Commissario straordinario C.R.I.
Articolo 3 – Proroghe in
materia di verifiche sismiche
Articolo 4 – Proroga termini
per le spese di funzionamento dell’ODI
Articolo 5 – Proroga di termini
relativi al termovalorizzatore di Acerra
Articolo 6 – Proroga dei
termini in materia di lavoro
Articolo 7 – Proroghe in
materia di politica estera
Articolo 8 – Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative di interesse della
Difesa
Articolo 9 – Programma
triennale della pesca
Articolo 10 – Proroga di
termini in materia sanitaria
Articolo 11 – Proroga di
termini in materia di infrastrutture e trasporti
Articolo 12 – Modifica del
termine per la concessione della miniera di carbone del
Sulcis
Articolo 13 – Proroga di
termini in materia ambientale
Articolo 14 – Proroga del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione e
Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e
musicale
Articolo 15 – Proroga di
termini in materia di amministrazione dell’interno
Articolo 16 – Proroga in
materia di investimenti degli enti previdenziali in
Abruzzo
Articolo 17 – Infrastrutture
carcerarie
Articolo 18 – Funzionalita’
dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA
Articolo 19 – Proroga dei
termini per l’emanazione di provvedimenti in materia di
adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili
Articolo 20 – Conservazione
somme iscritte nel conto della competenza e dei residui
per l’anno 2011 sul Fondo per il 5 mille del gettito
IRPEF
Articolo 21 – Proroga di norme
nel settore postale
Articolo 22 – Continuita’ degli
interventi a favore delle imprese
Articolo 23 – Esercizio
dell’attivita’ di consulenza finanziaria
Articolo 24 – Adempimenti
relativi alla rilevazione del Patrimonio delle
Amministrazione pubbliche finalizzata alla redazione del
Rendiconto patrimoniale a valori di mercato
Articolo 25 – Proroga della
partecipazione dell’Italia ai programmi del Fondo
monetario internazionale per fronteggiare la crisi
finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito
bilaterale
Articolo 26 – Proseguimento
delle attivita’ di documentazione, di studio e di
ricerca in materia di federalismo fiscale e di
contabilita’ e finanza pubblica
Articolo 27 – Disposizioni
urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di
spese per investimenti delle regioni
Articolo 28 – Proroga della
convenzione con il Centro di produzione s.p.a.
Articolo 29 – Proroghe di
termini in materia fiscale
Articolo 30 – Entrata in vigore
Testo
Articolo 1 – Proroga termini in
materia di assunzioni
1. Il termine per procedere alle
assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui
all’articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e
all’articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e’
prorogato al 31 dicembre 2012.
2. Il termine per procedere alle
assunzioni di personale a tempo indeterminato relative
alle cessazioni verificatesi nell’anno 2009 e nell’anno
2010, di cui all’articolo 3, comma 102, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e
all’articolo 66, commi 9-bis, 13 e 14, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive
modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2012 e le
relative autorizzazioni ad assumere, ove previste,
possono essere concesse entro il 31 luglio 2012.
3. All’articolo 66, comma 13, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, le parole: “Per il triennio 2009-2011”
sono sostituite dalle seguenti: “Per il quadriennio
2009-2012”. Al medesimo comma e’ soppresso il sesto
periodo.
4. L’efficacia delle graduatorie
dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche
soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate
successivamente al 31 dicembre 2005, e’ prorogata fino
al 31 dicembre 2012. La disposizione di cui all’articolo
1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente.
5. Il termine per procedere alle
assunzioni relative all’anno 2011, previste
dall’articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, e’ prorogato al 31 dicembre 2012; a tal fine, e’
considerato il limite di cui all’articolo 51, comma 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, come vigente al 31 dicembre 2010.
6. I termini di efficacia delle
graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato
relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
prorogati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 28 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono ulteriormente
prorogati fino al 31 dicembre 2012.
Articolo 2 – Proroga Commissario
straordinario C.R.I.
1. L’incarico di commissario.
straordinario della Croce Rossa Italiana e’ prorogato
fino alla data di ricostituzione degli organi statutari
a conclusione del riassetto organizzativo, anche in
attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e delle disposizioni di cui all’articolo 2
della legge delega 4 novembre 2010, n. 183, e comunque
non oltre il 30 settembre 2012.
Articolo 3 – Proroghe in materia di
verifiche sismiche
1. Il termine, di cui all’articolo
20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche
le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui
all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo
2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 2004, n. 139, e’ differito al 31 dicembre
2012.
Articolo 4 – Proroga termini per le
spese di funzionamento dell’ODI
1. All’articolo 2, comma 121, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: “Per l’anno
2011” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2011
e 2012, previa intesa con le province autonome di Trento
e di Bolzano”.
Articolo 5 – Proroga di termini
relativi al termovalorizzatore di Acerra
1. All’articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le
parole: “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle
seguenti: “31 gennaio 2012”.
Articolo 6 – Proroga dei termini in
materia di lavoro
1. All’articolo 19 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, lettera c), le
parole: “per il triennio 2009-2011” sono sostituite
dalle seguenti: “per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012
nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni”;
b) al comma 1-ter, le parole
“biennio 2009-2010” sono sostituite dalle seguenti:
“quadriennio 2009-2012”;
c) al comma 2, le parole: “per il
biennio 2010-2011” sono sostituite dalle seguenti: “per
gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per
il 2012 pari a euro 13 milioni”.
2. I termini di cui all’articolo
70, commi 1, secondo periodo, e 1-bis, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, come prorogati ai sensi dell’articolo 1,
commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, e dal DPCM 25 marzo 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono
prorogati fino al 31 dicembre 2012.
Articolo 7 – Proroghe in materia di
politica estera
1. All’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98,
recante disposizioni urgenti in tema di immunita’ di
Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni
degli organismi rappresentativi degli italiani
all’estero, le parole: “Fino al 31 dicembre 2011” sono
sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2012”.
Articolo 8 – Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative di interesse della
Difesa
1. Al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2214, comma 1, le
parole: “per gli anni dal 2001 al 2011” sono sostituite
dalle seguenti: “per gli anni dal 2001 al 2012”;
b) all’articolo 2223, comma 1, le
parole: “dal 2012” e “Fino al 2011” sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti:”dal 2013” e “Fino al
2012”;
c) all’articolo 2243, comma 1, le
parole: “sino al 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle
seguenti: “sino al 31 dicembre 2013”.
2. All’articolo 4, comma 9, del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le
parole: “2011-2012” sono sostituite dalle seguenti:
“2013-2014”.
3. Dall’attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri.
Articolo 9 – Programma triennale
della pesca
1. Il termine di validita’ del
Programma nazionale triennale della pesca e
dell’acquacoltura di cui all’articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre
2007, cosi’ come prorogato ai sensi dell’articolo 2,
comma 5-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e’ prorogato al 31 dicembre 2012.
Articolo 10 – Proroga di termini in
materia sanitaria
1. All’articolo 54, comma 3-bis,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le
parole “dal 1° gennaio 2012” sono sostituite dalle
seguenti: “dal 3 luglio 2013”.
2. Il termine del 31 gennaio 2011
di cui all’articolo 1, comma 2, secondo periodo, della
legge 3 agosto 2007, n. 120, come prorogato ai sensi
dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25
febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74
del 31 marzo 2011, e’ fissato al 31 dicembre 2012.
3. Al fine di consentire alle
regioni di completare il programma finalizzato alla
realizzazione di strutture sanitarie per l’attivita’
libero professionale intramuraria, ai sensi
dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000,
n. 254, il termine, gia’ stabilito dall’articolo 1-bis
del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189, e’ fissato al 31 dicembre
2014.
4. Il termine di cui all’articolo
9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31, fissato al 31 dicembre 2011
dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25
febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74
del 31 marzo 2011, e’ prorogato al 31 dicembre 2012.
5. La disposizione di cui
all’articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99,
conseguentemente a quanto disposto al comma 4 del
presente articolo, e’ prorogata fino al 31 dicembre
2012.
Articolo 11 – Proroga di termini in
materia di infrastrutture e trasporti
1. All’articolo 5, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7-undecies, le parole:
“1 gennaio 2012” sono sostituite dalla seguenti parole
“1 gennaio 2013”;
b) al comma 7-duodecies, le parole:
“per gli anni 2010 e 2011” sono sostituite dalla
seguenti parole “ per gli anni 2010, 2011 e 2012 “.
2. All’articolo 3 comma 2, del
decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive
modificazioni, le parole: “31 dicembre 2010” sono
sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2012”.
3. All’articolo 21-bis, comma 1,
primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, le
parole “31 dicembre 2010” sono sostituite dalle
seguenti: “31 dicembre 2012”.
4. All’articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le
parole: “entro e non oltre il 31 dicembre 2010” sono
sostituite dalle seguenti: “entro e non oltre il 30
giugno 2012”.
5. Fino alla data di adozione dello
statuto dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali, e comunque non oltre il 31 marzo 2012, le
funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi
dell’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, continuano ad essere svolti dai competenti
uffici delle Amministrazioni dello Stato e
dall’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie
autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a.. In
caso di mancata adozione dello statuto e del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all’articolo 36, comma 5, settimo periodo entro il
predetto termine, l’Agenzia e’ soppressa e le attivita’
e i compiti gia’ attribuiti alla medesima sono
trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti a decorrere dal 1° aprile 2012, che rimane
titolare delle risorse previste dall’articolo 36, comma
5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
cui sono contestualmente trasferite le risorse
finanziarie umane e strumentali relative all’Ispettorato
di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al
medesimo comma 5.
6. Fermo restando quanto previsto
al comma 5, all’articolo 36, comma 4, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: “A
decorrere dalla data di cui al comma 1” sono sostituite
dalle seguenti: “Entro la data del 31 marzo 2012”.
Articolo 12 – Modifica del termine
per la concessione della miniera di carbone del Sulcis
1. All’articolo 11, comma 14, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e
successive modificazioni, le parole: «entro il 31
dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
31 dicembre 2012».
Articolo 13 – Proroga di termini in
materia ambientale
1. Fino al 31 dicembre 2012, ai
Presidenti degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre
1991, n. 394, non si applica il comma 2 dell’articolo 6
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Il termine di cui all’articolo
2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
e successive modificazioni, come prorogato ai sensi
dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25
febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74
del 31 marzo 2011, e’ prorogato al 31 dicembre 2012.
3. All’articolo 6, comma 2, secondo
periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole: “9 febbraio 2012” sono
sostituite dalle seguenti: “2 aprile 2012.”
4. All’articolo 39, comma 9, del
decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole
“31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “2
luglio 2012”.
5. Il termine di cui all’articolo
11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26, come prorogato ai sensi
dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25
febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74
del 31 marzo 2011, e’ prorogato al 31 dicembre 2012.
6. Il termine di cui all’articolo
6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da
ultimo prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e’ prorogato al 31
dicembre 2012.
7. Il termine di cui all’articolo
7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n.
161, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi
dell’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25
febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74
del 31 marzo 2011, e’ prorogato al 31 dicembre 2012.
Articolo 14 – Proroga del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione e Consiglio
nazionale per l’alta formazione artistica e musicale
1. Il termine di cui all’articolo
7, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi
dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e
dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e’ prorogato al 31
dicembre 2012. Ai componenti del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione si applica l’articolo 6, comma
1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Il termine di cui all’articolo
7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell’articolo 1,
commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e’
prorogato al 31 dicembre 2012.
Articolo 15 – Proroga di termini in
materia di amministrazione dell’interno
1. Il termine di cui all’articolo
2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, e’ prorogato sino al 30 giugno 2012, fermo
restando quanto disposto dalla stessa norma. Agli oneri
derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.311.907,
si provvede mediante riduzione del fondo di cui
all’articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, nella quota parte destinata al Ministero
dell’interno.
2. All’articolo 1, comma 6-septies,
del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17,
le parole: «Fino al 31 dicembre 2011» sono sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012».
3. Sono prorogate, per l’anno 2012,
le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
4. Il termine di cui all’articolo
3, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, relativo all’apposizione delle impronte digitali
sulle carte di identita’, e’ prorogato al 31 dicembre
2012.
5. Il termine di cui all’articolo
7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e’ prorogato di 180 giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
6. All’articolo 3, comma 5, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le
parole: “sino al 31 dicembre 2011” sono sostituite dalle
seguenti: “fino al 31 dicembre 2012”.
7. Il termine stabilito
dall’articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74
del 31 marzo 2011, e’ ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2012 per le strutture ricettive
turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto,
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che
non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni
di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al
piano straordinario biennale di adeguamento antincendio,
approvato con decreto del Ministro dell’interno da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
8. In caso di omessa presentazione
dell’istanza, di mancata ammissione al piano
straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31
dicembre 2012, non risulti ancora completato
l’adeguamento antincendio delle strutture ricettive di
cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui
all’articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Articolo 16 – Proroga in materia di
investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo
1. Allo scopo di assicurare
maggiore rapidita’ ed efficacia al programma di
ricostruzione in Abruzzo, gli enti previdenziali
proseguono per l’anno 2012 gli investimenti previsti
dall’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2009, n. 77, da realizzare anche in forma
diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla
base verifiche di compatibilita’ con i saldi strutturali
di finanza pubblica di cui all’articolo 8, comma 15, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro
un tetto di spesa pluriennale definito con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Gli investimenti di cui al comma
1, effettuati nell’ambito delle aree della ricostruzione
del tessuto urbano, del settore sociale, del settore
turistico ricettivo, del settore sanitario e del settore
cultura, vengono individuati con provvedimenti adottati
ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2009, n. 77.
Articolo 17 – Infrastrutture
carcerarie
1. La gestione commissariale di cui
all’articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, e’ prorogata al 31 dicembre 2012.
A tale fine e’ nominato, con decorrenza dal 1° gennaio
2012, un apposito commissario straordinario, con le
modalita’ di cui all’articolo 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Ferme restando le prerogative
attribuite al Ministro della giustizia, al commissario
straordinario nominato ai sensi del comma 1 sono
attribuiti i poteri, gia’ esercitati dal Capo
dell’amministrazione penitenziaria, di cui all’articolo
44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14. Al Commissario straordinario nominato ai
sensi del comma 1 non spetta alcun tipo di compenso.
Articolo 18 – Funzionalita’
dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA
1. Al fine di continuare a
garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e
sullo svolgimento delle attivita’ istituzionali fino
all’avvio del funzionamento dell’Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell’articolo 37
della legge 23 luglio 2009, n. 99, il collegio dei
revisori dei conti gia’ operante in seno all’Ente per le
nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente – ENEA,
soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continua ad
esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo
organo di controllo dell’Agenzia.
Articolo 19 – Proroga dei termini
per l’emanazione di provvedimenti in materia di
adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili
1. Al decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 3, le
parole: “centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto” sono sostituite dalle
seguenti: “il 31 dicembre 2012”;
b) all’articolo 8, comma 7, le
parole: “centoventi giorni” sono sostituite dalle
seguenti: “il 31 dicembre 2012”;
c) all’articolo 11, comma 3, le
parole: “centoventi giorni” sono sostituite dalle
seguenti: “il 31 dicembre 2012”;
d) all’articolo 11, comma 4, le
parole: “centottanta giorni” sono sostituite dalle
seguenti: “il 31 dicembre 2012”;
e) all’articolo 12, le parole:
“novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “il 31
dicembre 2012”;
f) all’articolo 14, comma 2, le
parole: “entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto” sono sostituite dalle
seguenti: “entro il 31 dicembre 2012”;
g) all’articolo 16, comma 2, le
parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti:
“il 31 dicembre 2012”;
h) all’articolo 18, comma 1, le
parole: “centottanta giorni” sono sostituite dalle
seguenti: “il 31 dicembre 2012”;
i) all’articolo 23, comma 1, le
parole: “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle
seguenti: “il 31 dicembre 2012”;
l) all’articolo 25, comma 1, le
parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti:
“ il 31 dicembre 2012”e le parole: “a partire dal 2012”
sono sostituite dalle seguenti: “a partire dal 2013”.
Articolo 20 – Conservazione somme
iscritte nel conto della competenza e dei residui per
l’anno 2011 sul Fondo per il 5 mille del gettito IRPEF
Conservazione somme iscritte nel
conto della competenza e dei residui per l’anno 2011 sul
Fondo per il 5 mille del gettito IRPEF
1. Le somme iscritte in bilancio in
conto competenza e nel conto dei residui nell’ambito
della missione «Fondi da ripartire» e del programma
«Fondi da assegnare», capitolo n. 3094, dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze,
per l’anno finanziario 2011, non impegnate al termine
dell’esercizio stesso, sono conservate in bilancio per
essere utilizzate nell’esercizio successivo. Il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a ripartire
per l’anno 2012, tra i pertinenti capitoli delle
amministrazioni interessate, le somme conservate nel
conto dei residui del predetto Fondo.
Articolo 21 – Proroga di norme nel
settore postale
1. Sono prorogati fino alla
conclusione delle procedure di inquadramento e comunque
non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del personale
appartenente a Poste Italiane S.p.A. che non sia stato
ancora inquadrato, ai sensi dell’articolo 3, comma 112,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nei ruoli delle
Amministrazioni presso cui presta servizio in posizione
di comando o presso le amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi
degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto.
2. Il termine di cui al comma 1-bis
dell’articolo 2 decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre
2010, n. 163, e’ prorogato al 31 dicembre 2013.
3. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al termine
di cui al comma 2, i gestori dei servizi postali sono
autorizzati ad applicare apposite tariffe per le
spedizioni di prodotti editoriali con riferimento alle
associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e
alle associazioni d’arma e combattentistiche, ferma
anche per queste la necessita’ dell’iscrizione al
Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e con
esclusione dei prodotti di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46. Non si applica l’articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.
Articolo 22 – Continuita’ degli
interventi a favore delle imprese
1. Al fine di assicurare la
necessaria continuita’ degli interventi in essere a
sostegno delle imprese, le convenzioni di cui
all’articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993,
n. 489, possono essere prorogate, per motivi di pubblico
interesse, sino alla piena operativita’ delle norme
attuative dell’articolo 5, comma 5-sexies, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, e comunque non oltre due anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Resta ferma la riduzione di almeno il 10% delle
commissioni di cui all’articolo 41, comma 16-undecies,
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
nei limiti delle risorse disponibili.
Articolo 23 – Esercizio
dell’attivita’ di consulenza finanziaria
1. Il termine di cui al comma 14,
primo periodo, dell’articolo 19 del decreto legislativo
17 settembre 2007, n. 164, e’ prorogato al 31 dicembre
2012.
Articolo 24 – Adempimenti relativi
alla rilevazione del Patrimonio delle Amministrazione
pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto
patrimoniale a valori di mercato
1. All’articolo 12, comma 13, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le
parole: “31 gennaio 2012” sono sostituite dalle
seguenti: “31 luglio 2012” e all’articolo 2, comma 222,
periodo tredicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, le parole: “31 gennaio” sono sostituite dalle
seguenti: “31 luglio”.
Articolo 25 – Proroga della
partecipazione dell’Italia ai programmi del Fondo
monetario internazionale per fronteggiare la crisi
finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito
bilaterale
1. Al fine di fronteggiare la crisi
finanziaria, in attuazione degli impegni assunti in
occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo
dell’Area Euro del 9 dicembre 2011 e delle riunione dei
Ministri delle finanze dell’Unione europea del 19
dicembre, le disposizioni urgenti per la partecipazione
dell’Italia agli interventi del Fondo Monetario
internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie
dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10, sono prorogate e si provvede
all’estensione della linea di credito gia’ esistente.
2. In attuazione del comma 1, la
Banca d’Italia e’ autorizzata a svolgere le trattative
con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per la
conclusione di un accordo di prestito bilaterale per un
ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro.
L’accordo diventa esecutivo a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge.
3. Su tale prestito e’ accordata la
garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per
gli interessi maturati e per la copertura di eventuali
rischi di cambio.
4. I rapporti derivanti dal
predetto prestito saranno regolati mediante convenzione
tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la
Banca d’Italia.
5. E’ altresi’ autorizzata
l’eventuale confluenza del suddetto prestito nello
strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di
credito gia’ esistente.
6. Per la concessione della
garanzia dello Stato, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche mediante
l’eventuale utilizzo delle risorse finanziarie ivi
previste. Conseguentemente l’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e’ incrementata di
100 milioni di euro per l’anno 2012. Al relativo onere
si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di
spesa prevista all’articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
relativa al Fondo per interventi urgenti ed
indifferibili. Il Ministro dell’economia e delle finanze
e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 26 – Proseguimento delle
attivita’ di documentazione, di studio e di ricerca in
materia di federalismo fiscale e di contabilita’ e
finanza pubblica
1. Il termine del 31 dicembre 2011
previsto dall’articolo 1, comma 17 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e’ prorogato al 31
dicembre 2013. Al medesimo comma sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: “, nonche’ per assicurare la
formazione specialistica nonche’ la formazione
linguistica di base dei dipendenti del Ministero previa
stipula di apposite convenzioni anche con primarie
istituzioni universitarie italiane ed europee”.
Articolo 27 – Disposizioni urgenti
in materia di trasporto pubblico locale e di spese per
investimenti delle regioni
1. All’articolo 21, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i
periodi secondo, terzo e quarto, sono sostituiti dai
seguenti:
“Entro il mese di febbraio 2012, il
Governo, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131, definisce, d’intesa con la
Conferenza Stato-Regioni, per il periodo 2012-2014, gli
obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione del
trasporto pubblico locale nel suo complesso, le
conseguenti misure da adottare entro il primo trimestre
del 2012 nonche’ le modalita’ di monitoraggio ed i
coerenti criteri di riparto del fondo di cui al presente
comma. Con la predetta intesa sono stabiliti i compiti
dell’Osservatorio istituito ai sensi dell’articolo 1,
comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tra i
predetti compiti sono comunque inclusi il monitoraggio
sull’attuazione dell’intesa e la predisposizione del
piano di ripartizione del predetto fondo, che e’
approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.”.
2. All’articolo 8 della legge 12
novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2 e’ inserito il
seguente : “2-bis. Resta fermo il limite del 25 per
cento per l’indebitamento autorizzato dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fino al
31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti
alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento
finanziate dallo stesso, derivanti da obbligazioni
giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito
prospetto da allegare alla legge di assestamento del
bilancio 2012. L’istituto finanziatore puo’ concedere i
finanziamenti di cui al primo periodo soltanto se
relativi agli impegni compresi nel citato prospetto; a
tal fine, e’ tenuto ad acquisire apposita attestazione
dall’ente territoriale.”.
Articolo 28 – Proroga della
convenzione con il Centro di produzione s.p.a.
1. Al fine di consentire la proroga
per l’intero anno 2012 della convenzione tra il
Ministero dello sviluppo economico e il Centro di
produzione s.p.a., ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
della legge 11 luglio 1998, n. 224, e’ autorizzata la
spesa di sette milioni di euro per l’anno 2012.
2. All’onere derivante dal comma 1,
pari a sette milioni di euro per l’anno 2012, si
provvede mediante corrispondente riduzione della
autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed
indifferibili. Il Ministro dell’economia e delle finanze
e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 29 – Proroghe di termini
in materia fiscale
1. Alla lettera a) del comma 5
dell’articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre
2010, n. 216, le parole: “nel 2011” sono sostituite
dalle seguenti: “entro il 30 aprile 2012”.
2. L’applicazione delle
disposizioni dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre:
a) dal 1° gennaio 2012 con
riferimento agli interessi e agli altri proventi
derivanti da conti correnti e depositi bancari e
postali, anche se rappresentati da certificati, maturati
a partire dalla predetta data;
b) dal giorno successivo alla data
di scadenza del contratto di pronti contro termine
stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e avente
durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi
di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e agli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari di cui al decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
3. L’applicazione delle
disposizioni di cui al comma 13, lettera a), numeri 1) e
2) e al comma 25, lettera b), dell’articolo 2 del
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
decorre dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli
interessi e proventi maturati a partire dalla predetta
data.
4. All’articolo 3, comma 12, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le
parole: «30 settembre 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2010» e le parole: «30 settembre
2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2013».
5. All’articolo 36, commi
4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 settembre 2012»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2013», le parole: «30 settembre 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010» e le
parole: «1° ottobre 2012», sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2014».
6. All’articolo 23, comma 23, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le
parole: “novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti:
“il 31 marzo 2012”.
7. All’articolo 42, comma 2, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le
parole: “gennaio 2011” e “dall’anno 2010” sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: “gennaio
2014” e “dall’anno 2013”».
8. Restano salvi gli effetti delle
domande di variazione della categoria catastale
presentate ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche
dopo la scadenza dei termini originariamente previsti
dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 31
marzo 2012 in relazione al riconoscimento del requisito
di ruralita’, fermo restando il classamento originario
degli immobili rurali ad uso abitativo.
9. Il termine del 1° gennaio 2012
di decorrenza per l’applicazione delle disposizioni di
cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del
testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e’ differito al 30
giugno 2012 relativamente ai certificati da produrre al
conservatore dei registri immobiliari per l’esecuzione
di formalita’ ipotecarie, nonche’ ai certificati
ipotecari e catastali rilasciati dall’Agenzia del
territorio.
10. Al primo periodo del comma
196-bis dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.
191, le parole: “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle
seguenti: “31 dicembre 2012”.
11. I termini indicati dal comma
31, lettere a) e b), dell’articolo 14 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue successive
modificazioni, sono prorogati di 6 mesi.
12. Il termine del 31 dicembre
2011, previsto dalla Tabella 1 allegata al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
2011, relativo alle attivita’ di sperimentazione di cui
all’articolo 12, comma 1, lettera p-bis), del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e’
prorogato al 31 dicembre 2012.
13. All’articolo 24 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
a) al comma 34, le parole: “entro
il 30 novembre 2011” sono sostituite dalle seguenti:
“entro il 30 giugno 2012”;
b) al comma 37, le parole: “entro
il 30 ottobre 2011” sono sostituite dalle seguenti:
“entro il 30 giugno 2012”.
14. Per l’anno di imposta 2011 il
termine per deliberare l’aumento o la diminuzione
dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF e’
prorogato al 31 dicembre 2011; in ogni caso l’aumento o
la diminuzione si applicano sull’aliquota di base
dell’1,23 per cento e le maggiorazioni gia’ vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto si
intendono applicate sulla predetta aliquota di base
dell’1,23 per cento.
15. Nel limite massimo di spesa di
70 milioni di euro per l’anno 2011, e’ disposta nei
confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali
avversita’ atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre
2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa
Carrara e nei giorni dal 4 all’8 novembre 2011 nel
territorio della provincia di Genova, la proroga al 16
luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti
tributari nonche’ dei versamenti relativi ai contributi
previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali che scadono rispettivamente nel
periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4
novembre 2011 al 30 giugno 2012. Non si fa luogo al
rimborso di quanto gia’ versato. Il versamento delle
somme oggetto di proroga e’ effettuato a decorrere dal
16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili
di pari importo. La sospensione si applica limitatamente
agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle
attivita’ svolte nelle predette aree. Con ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i
criteri per l’individuazione dei soggetti che
usufruiscono dell’agevolazione anche ai fini del
rispetto del predetto limite di spesa. A tal fine i
Commissari delegati, avvalendosi dei comuni,
predispongono l’elenco dei soggetti beneficiari
dell’agevolazione. Agli oneri di cui al presente comma,
si provvede per il 2011 mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Il
predetto Fondo e’ incrementato, per l’anno 2012, a
valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente
comma, per il corrispondente importo di 70 milioni di
euro.
16. All’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199,
come da ultimo modificato dall’articolo 2, comma
12-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, in materia di esecuzione dei provvedimenti
di rilascio per finita locazione di immobili ad uso
abitativo, le parole: «al 31 dicembre 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012». Ai
fini della determinazione della misura dell’acconto
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto
per l’anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali
di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio
2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti
dall’attuazione del presente comma, valutate in 3,38
milioni di euro per l’anno 2013, si provvede mediante
parziale utilizzo della quota delle entrate previste,
per il medesimo anno, dall’articolo 1, comma 238,
secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A
tal fine, dopo il secondo periodo dell’articolo 1, comma
238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e’ aggiunto
il seguente: “La riassegnazione di cui al precedente
periodo e’ limitata, per l’anno 2013, all’importo di
euro 8.620.000.”.
Articolo 30 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare. |