IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante
"Deleghe al Governo
in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione
di enti, di
congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori
sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi
all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche'
misure contro il
lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di
controversie di lavoro", ed, in particolare, l'art. 48,
comma 6, che
aggiunge il comma 1-bis all'art. 15 del predetto
decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276;
Visto l'art. 15, comma 1-bis, del decreto legislativo
10 settembre
2003, n. 276, aggiunto dall'art. 48, comma 6, della
legge 4 novembre
2010, n. 183, che, tra l'altro, prevede che con decreto
del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita
la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le
informazioni
relative alle procedure comparative previste
dall'art. 7, comma
6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e alle
procedure selettive e di avviamento di cui agli articoli
35 e 36 del
medesimo decreto che le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1,
comma 2, dello stesso decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono
tenute a conferire ai nodi regionali e interregionali
della borsa
continua nazionale del lavoro entro il termine di
cinque giorni a
decorrere dalla pubblicazione di cui all'art. 4, comma
1, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, recante
"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni";
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 1, del
predetto decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che definisce
la trasparenza
come accessibilita' totale che le amministrazioni
garantiscono anche
attraverso lo strumento della pubblicazione sui
propri siti
istituzionali delle informazioni concernenti
ogni aspetto
dell'organizzazione, allo scopo di favorire forme
diffuse di
controllo del rispetto dei principi di buon andamento e
imparzialita'
e che prevede altresi' che la trasparenza
costituisce livello
essenziale delle prestazioni erogate dalle
amministrazioni pubbliche
ai sensi dell'art. 117, secondo comma,
lettera m), della
Costituzione;
Visto, altresi', l'art. 11, comma 3, del medesimo
decreto, secondo
cui le amministrazioni pubbliche garantiscono la
massima trasparenza
in ogni fase del ciclo di gestione della performance;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
Visto l'art. 7 del predetto decreto legislativo 30
marzo 2001, n.
165, ed in particolare il comma 6 che disciplina la
possibilita' per
le pubbliche amministrazioni, per esigenze cui non
possono far fronte
con personale in servizio, di conferire incarichi
individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione
anche universitaria, previa determinazione della
durata, del luogo,
dell'oggetto e del compenso della collaborazione;
Visto, inoltre, l'art. 7, comma 6-bis, del
richiamato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispone che le
amministrazioni
pubbliche disciplinano e rendono pubbliche,
secondo i propri
ordinamenti, procedure comparative per il
conferimento degli
incarichi di collaborazione;
Visto, altresi', l'art. 35 del medesimo decreto
legislativo 30
marzo 2001, n. 165, il quale tra l'altro prevede che
l'assunzione
nelle amministrazioni pubbliche avviene tramite
procedure selettive
che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno ovvero
mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento, ai
sensi della legislazione vigente, per le qualifiche e i
profili per i
quali e' richiesto il solo requisito della scuola
dell'obbligo e, per
le assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68,
mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento
ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della
compatibilita' della invalidita' con le mansioni da
svolgere. Per il
coniuge superstite e per i figli del personale delle
Forze armate,
delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e
del personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del
servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della
criminalita'
organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466,
e successive
modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono
per chiamata
diretta nominativa;
Visto l'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, che
dispone che, per rispondere ad esigenze temporanee ed
eccezionali, le
amministrazioni pubbliche nel rispetto delle
procedure di
reclutamento vigenti possono avvalersi delle forme
contrattuali
flessibili di assunzione e di impiego del personale
previste dal
codice civile e dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato
nell'impresa, tra cui rientrano i contratti di
lavoro a tempo
determinato, i contratti di formazione e lavoro, gli
altri rapporti
formativi, la somministrazione di lavoro ed il lavoro
accessorio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n.
487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento
dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici
impieghi», ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, che
prevede che i
bandi di concorso sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica Italiana e che per gli enti locali
territoriali la
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale di cui
al comma 1
puo' essere sostituita dalla pubblicazione di un avviso
di concorso
contenente gli estremi del bando e l'indicazione della
scadenza del
termine per la presentazione delle domande;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n.
133, recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la
perequazione Tributaria" che all'art. 18, comma 1,
in tema di
reclutamento del personale delle societa' pubbliche,
prevede che le
societa' che gestiscono servizi pubblici
locali a totale
partecipazione pubblica adottano, con propri
provvedimenti, criteri e
modalita' per il reclutamento del personale e per il
conferimento
degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al
comma 3 dell'art.
35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il
successivo comma
2 stabilisce che le altre societa' a partecipazione
pubblica totale o
di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri
e modalita'
per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli
incarichi nel rispetto dei principi, anche
di derivazione
comunitaria, di trasparenza, pubblicita' e
imparzialita', fermo
restando che, secondo il comma 3, le disposizioni
dell'articolo non
si applicano alle societa' quotate su mercati
regolamentati;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, recante
"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30", ed, in
particolare, il Titolo III - Capo I, in tema di
somministrazione di
lavoro e il Titolo VII - Capo II -, in tema
di prestazioni
occasionali di tipo accessorio rese da particolari
soggetti;
Visti decreti interministeriali del 13 ottobre
2004 e del 30
ottobre 2007 concernenti l'individuazione degli
standard tecnici
della borsa continua nazionale del lavoro;
Considerata l'esigenza di favorire la maggiore
efficienza e
trasparenza del mercato del lavoro pubblico, nonche'
di assicurare
l'uniformita' sul territorio nazionale e la
tempestivita' del
conferimento delle informazioni e dei dati previsti
dal richiamato
art. 15, comma 1-bis, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n.
276, in applicazione degli articoli 51 e 97 della
Costituzione in
materia di pubblici concorsi;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta
del 22 settembre 2011;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
"Cliclavoro", la borsa continua nazionale del
lavoro di cui
all'art. 2, comma 1 lett. g), del decreto legislativo
10 settembre
2003, n. 276 e successive modificazioni;
"soggetti obbligati", le amministrazioni pubbliche di
cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e le
societa' pubbliche di cui all'art. 18 del
decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6
agosto 2008,
n. 133;
"procedure di selezione e avviamento", le
procedure comparative
previste dall'art. 7, comma 6-bis, del decreto
legislativo 30 marzo
2001, n. 165, svolte per l'attribuzione di
incarichi di
collaborazione, di natura occasionale e coordinata e
continuativa,
nonche', in base agli articoli 35 e 36 del
medesimo decreto
legislativo, le procedure selettive e di avviamento per
l'assunzione
di personale a tempo indeterminato e determinato e con
contratti di
formazione e lavoro, le altre procedure previste dalla
legge per la
costituzione di rapporti di lavoro di tipo flessibile,
tra cui la
somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio
ed, infine, le
richieste di avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento.
Vi rientrano, altresi', le procedure corrispondenti
alle predette
tipologie di reclutamento, nel rispetto della normativa
di settore,
delle societa' individuate di cui all'art. 18 del
decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
Art. 2
Finalita' ed ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce gli standard e le regole per la
trasmissione informatica delle informazioni e dei dati relativi alle
procedure di selezione e di avviamento da parte dei soggetti
obbligati a Cliclavoro, al fine di favorire la maggiore efficienza
del mercato del lavoro e assicurare l'uniformita' e la tempestivita'
delle comunicazioni sul territorio nazionale.
2. Il conferimento delle informazioni e dei dati e' effettuato
anche nel rispetto dei principi di trasparenza di cui all'art. 11,
commi 1 e 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con le
conseguenze ivi disciplinate.
Art. 3
Oggetto
1. Sono adottati i moduli "Richieste di Personale" e "Procedura di
selezione" di cui all'allegato A, secondo i sistemi di
classificazione di cui all'allegato B, che costituiscono parte
integrante del presente decreto.
2. I soggetti obbligati sono tenuti a conferire le informazioni
contenute nel modulo "Richieste di personale" nei termini e con le
modalita' indicate nei successivi articoli 4 e 5 del presente
decreto.
3. I soggetti obbligati possono altresi' conferire le informazioni
contenute nel modulo "Procedure di selezione" per rendere pubbliche
le fasi successive a quella di cui al comma 2, nei termini e con le
modalita' indicate nei successivi articoli 4 e 5 del presente
decreto. Per tali informazioni restano fermi gli obblighi di
pubblicita' sui siti istituzionali dei soggetti di cui all'art. 1,
come previsto dalla normativa vigente.
Art. 4
Termini
1. I soggetti obbligati conferiscono le informazioni relative alla
fase di avvio delle procedure di selezione e avviamento, attraverso
il modulo "Richieste di personale" di cui all'allegato A, entro il
termine di cinque giorni a decorrere dalla data di:
pubblicazione del bando di concorso o del relativo avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero dalla data della
richiesta di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento,
per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato e
con contratti di formazione e lavoro, comprese le categorie protette;
pubblicazione dell'avviso di selezione sul sito internet
istituzionale per i contratti di collaborazione e per il lavoro
accessorio;
aggiudicazione definitiva della gara per i contratti di
somministrazione.
2. Le informazioni relative alle fasi successive a quella di cui al
comma 1 possono essere conferite, attraverso il modulo "Procedura di
selezione" di cui all'allegato A, entro cinque giorni dalla data di
adozione del provvedimento che le definisce.
3. Per le societa' individuate dall'art. 18 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, il termine di cinque giorni di cui ai commi 1 e
2 decorre dalla data di adozione dei corrispondenti atti da parte
degli organi competenti.
Art. 5
Modalita' di trasmissione
1. Il modulo "Richieste di Personale" di cui all'allegato A, ed
eventualmente il modulo "Procedura di selezione" di cui al medesimo
allegato, e' trasmesso alla borsa continua nazionale del lavoro
attraverso la compilazione del modulo predisposto nell'apposita
sezione presente sul sistema Cliclavoro.
2. Il modulo trasmesso con le modalita' di cui al presente articolo
soddisfa i requisiti della forma scritta e la trasmissione non deve
essere seguita da quella del documento originale.
3. Cliclavoro rilascia ricevuta dell'avvenuta comunicazione
indicante la data di trasmissione che fa fede, salvo prova di falso.
Art. 6
Monitoraggio delle informazioni
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica redige, entro il 31 gennaio di ogni anno, una
reportistica, relativa all'anno precedente, delle informazioni sul
lavoro pubblico presenti su Cliclavoro. La reportistica viene resa
pubblica sui siti istituzionali del Dipartimento della funzione
pubblica e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 7
Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sono definite le linee guida di attuazione del presente decreto, con
possibilita' di prevedere una fase sperimentale di applicazione della
normativa, non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Le amministrazioni coinvolte svolgono le attivita' previste dal
presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il presente decreto, che sara' inoltrato ai competenti organi di
controllo, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 ottobre 2011
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
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