Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 1
Finalità e definizioni
1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di
sovraindebitamento, il debitore può concludere un
accordo con i creditori secondo la procedura di
composizione della crisi disciplinata dagli articoli da
2 a 11.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) sovraindebitamento: una situazione di perdurante
squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio
liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva
incapacità del debitore di adempiere regolarmente le
proprie obbligazioni;
b) sovraindebitamento del consumatore: il
sovraindebitamento dovuto prevalentemente
all'inadempimento di obbligazioni contratte dal
consumatore, come definito dal codice del consumo di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.
Art. 2
Presupposti di ammissibilità
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può
proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di
composizione della crisi di cui all'articolo 10 con sede
nel circondario del tribunale competente ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, un accordo di ristrutturazione
dei debiti sulla base di un piano che assicuri il
regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo
stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari dei
crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano
rinunciato anche parzialmente, salvo quanto previsto
dall'articolo 3, comma 4. Il piano prevede i termini e
le modalità di pagamento dei creditori, anche se
suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate
per l'adempimento dei debiti, le modalità per
l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 8, comma 1, il piano può
prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore a un
fiduciario per la liquidazione, la custodia e la
distribuzione del ricavato ai creditori.
2. La proposta è ammissibile quando il debitore:
a) non è assoggettabile alle vigenti procedure
concorsuali;
b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla
procedura di composizione della crisi da
sovraindebitamento.
Art. 3
Contenuto dell'accordo
1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione
dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso
qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti
futuri.
2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non
siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano,
la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi
che consentono il conferimento, anche in garanzia, di
redditi o beni sufficienti per l'attuabilità
dell'accordo.
3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali
limitazioni all'accesso al mercato del credito al
consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento
elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti
creditizi e finanziari.
4. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno
per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono
cumulativamente le seguenti condizioni:
a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento
alla scadenza del nuovo termine;
b) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari
di crediti impignorabili.
Art. 4
Deposito della proposta di accordo
1. La proposta di accordo è depositata presso il
tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza
ovvero la sede principale.
2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita
l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle
somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di
disposizione compiuti negli ultimi cinque anni,
corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi
tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del
piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie
al sostentamento suo e della sua famiglia, previa
indicazione della composizione del nucleo familiare
corredata del certificato dello stato di famiglia.
3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita
altresì le scritture contabili degli ultimi tre
esercizi, ovvero, in sostituzione delle scritture
contabili e per periodi corrispondenti, gli estratti
conto bancari tenuti ai sensi dell'articolo 14, comma
10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, unitamente a
una dichiarazione che ne attesti la conformità
all'originale.
Art. 5
Procedimento
1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti
previsti dagli articoli 2 e 4, fissa con decreto
l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori
presso la residenza o la sede legale, anche per
telegramma o per lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o per telefax o per posta elettronica
certificata, della proposta e del decreto contenente
l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare
ai sensi del comma 3.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone
idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto,
nonché, nel caso in cui il proponente svolga attività
d'impresa, la pubblicazione degli stessi in apposita
sezione del registro delle imprese.
3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o
atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre
centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità,
essere iniziate o proseguite azioni esecutive
individuali né disposti sequestri conservativi né
acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del
debitore che ha presentato la proposta di accordo, da
parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La
sospensione non opera nei confronti dei titolari di
crediti impignorabili.
4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le
prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si
verificano.
5. Le procedure esecutive individuali possono essere
sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche
in caso di successive proposte di accordo.
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737
e seguenti del codice di procedura civile, ma il
tribunale provvede in composizione monocratica. Il
reclamo si propone al tribunale e del collegio non può
far parte il giudice che ha pronunciato il
provvedimento.
Art. 6
Raggiungimento dell'accordo
1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o
per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per
telefax o per posta elettronica certificata,
all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione
sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come
eventualmente modificata.
2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 7, è
necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori
che rappresentano almeno il settanta per cento dei
crediti. Nei casi di sovraindebitamento del consumatore
ai fini dell'omologazione è sufficiente che l'accordo
sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno
il cinquanta per cento dei crediti.
3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei
confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e
obbligati in via di regresso.
4. L'accordo non determina la novazione delle
obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.
5. L'accordo è revocato di diritto se il debitore non
esegue integralmente, entro novanta giorni dalle
scadenze previste, i pagamenti dovuti alle
amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme
di previdenza e assistenza obbligatorie.
Art. 7
Omologazione dell'accordo
1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione
della crisi trasmette ai creditori una relazione sui
consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale
di cui all'articolo 6, comma 2, allegando il testo
dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al
ricevimento della relazione, i creditori possono
sollevare contestazioni. Decorso tale termine,
l'organismo di composizione della crisi trasmette al
giudice la relazione, allegando le contestazioni
ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla
fattibilità del piano.
2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la
percentuale di cui all'articolo 6, comma 2, verificata
l'idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori
estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice
omologa l'accordo e ne dispone la pubblicazione
utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 5, comma
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737
e seguenti del codice di procedura civile, ma il
tribunale provvede in composizione monocratica. Il
reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si
propone al tribunale e del collegio non può far parte il
giudice che ha pronunciato il provvedimento.
3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per
un periodo non superiore a un anno, l'accordo produce
gli effetti di cui all'articolo 5, comma 3.
4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di
risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei
creditori estranei. L'accertamento del mancato pagamento
dei creditori estranei è chiesto al giudice con ricorso.
Si procede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile.
5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del
debitore risolve l'accordo.
Art. 8
Esecuzione dell'accordo
1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati
beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto
dall'accordo, il giudice nomina un liquidatore che
dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme
incassate.
2. L'organismo di composizione della crisi risolve le
difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila
sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai
creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle
contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di
diritti e sulla sostituzione del liquidatore per
giustificati motivi decide il giudice investito della
procedura.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la
conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano,
anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei
creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e
ordina la cancellazione della trascrizione del
pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di
prelazione, nonché di ogni altro vincolo.
4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in
essere in violazione dell'accordo e del piano sono
nulli.
Art. 9
Impugnazione e risoluzione dell'accordo
1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su
istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il
debitore, quando è stato dolosamente aumentato o
diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una
parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate
attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione
di annullamento.
2. Se il proponente non adempie regolarmente alle
obbligazioni derivanti dall'accordo, se le garanzie
promesse non vengono costituite o se l'esecuzione
dell'accordo diviene impossibile per ragioni non
imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere
al tribunale la risoluzione dello stesso.
3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di
decadenza rilevabile d'ufficio, entro un anno dalla
scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento
previsto dall'accordo.
4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non
pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona
fede.
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in
composizione monocratica.
Art. 10
Organismi di composizione della crisi
1. Gli enti pubblici possono costituire organismi per la
composizione delle crisi da sovraindebitamento con
adeguate garanzie di indipendenza e professionalità.
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un
apposito registro tenuto presso il Ministero della
giustizia.
3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti, i
criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui
al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono
disciplinate la formazione dell'elenco e la sua
revisione, l'iscrizione, la sospensione e la
cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione
delle indennità spettanti agli organismi di cui al comma
4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
Nel caso di sovraindebitamento del consumatore le stesse
indennità sono ridotte della metà.
4. Gli organismi di mediazione costituiti presso le
camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, il segretariato sociale costituito ai sensi
dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8
novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli
avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei
notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel
registro di cui al comma 2.
5. Dalla costituzione degli organismi indicati al comma
1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, e le attività degli stessi
devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
6. L'organismo di composizione della crisi, oltre a
quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8, assume ogni
iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di
ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo, e
all'esecuzione dello stesso.
7. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati
contenuti nella proposta e nei documenti allegati,
attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo
4, comma 2, e trasmette al giudice la relazione sui
consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi
dell'articolo 7, comma 1.
8. L'organismo esegue la pubblicità della proposta e
dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal
giudice nell'ambito del procedimento previsto dagli
articoli 5, 6 e 7.
Art. 11
Disposizioni transitorie
1. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di
composizione della crisi possono essere svolti anche da
un professionista o da una società tra professionisti in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal
presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.
Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite,
in considerazione del valore della procedura, le tariffe
applicabili all'attività svolta dai professionisti, da
porre a carico dei soggetti che ricorrono alla
procedura. Nel caso di sovraindebitamento del
consumatore le stesse indennità sono ridotte della metà.
Capo II
DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE
Art. 12
Modifiche alla disciplina della mediazione
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, dopo il comma 6, è aggiunto, in fine,
il seguente:
"6-bis. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila
sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 e
adotta, anche nell'ambito dell'attività di
pianificazione prevista dall'legge 15 luglio 2011, n.
111, ogni iniziativa necessaria a favorire
l'espletamento della mediazione su invito del giudice ai
sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza
annuale, al Consiglio superiore della magistratura ed al
Ministero della giustizia.";
b) all'articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono
anteposte le seguenti parole: «Con ordinanza non
impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di
comparizione delle parti, ovvero all'udienza successiva
di cui all'articolo 5, comma 1,».
Art. 13
Modifiche al codice di procedura civile
1. Al codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 82, primo comma, le parole: «euro
516,46» sono sostituite dalle seguenti: «euro mille»;
b) all'articolo 91, è aggiunto, in fine, il seguente
comma: «Nelle cause previste dall'articolo 82, primo
comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal
giudice non possono superare il valore della domanda.».
Art. 14
Modifiche all'articolo 26 della legge 12 novembre 2011,
n. 183
1. All'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «da oltre due anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da oltre tre anni» e
le parole: «la cancelleria avvisa le parti costituite
dell'onere di presentare istanza di trattazione del
procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di
cui al comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «le
impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle
parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla
parte che ha conferito la procura alle liti e
autenticata dal difensore, dichiara la persistenza
dell'interesse alla loro trattazione entro il termine
perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si
computa ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24
marzo 2001, n. 89»;
c) al comma 3, le parole: «Nei casi di cui al comma 2»
sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al
comma 1».
Art. 15
Proroga dei magistrati onorari
1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « non oltre il 31
dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «non
oltre il 31 dicembre 2012».
2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui
mandato scade il 31 dicembre 2011 e per i quali non è
consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto
dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991,
n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente
prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a
fare data dal 1° gennaio 2012, fino alla riforma
organica della magistratura onoraria e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2012.
Art. 16
Modifiche alla disciplina delle società di capitali
1. All'articolo 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, primo periodo, le parole: «collegio
sindacale» sono sostituite dalla seguente: «sindaco»;
b) dopo il comma 13, è inserito il seguente:
«13-bis. Nelle società a responsabilità limitata, i
collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011
rimangono in carica fino alla scadenza naturale del
mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati.».
2. All'articolo 6, comma 4-bis del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «nelle società di
capitali» sono inserite le seguenti: «il sindaco,».
Art. 17
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 22 dicembre 2011, n.
297.
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