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 DECRETO 11 novembre 2011 n 213- Guidare l'auto a 17 anni ora si puo' –commento e testo

 

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Guida Accompagnata a 17 anni:  Finalmente pubblicato il DECRETO 11 novembre 2011, n. 213 che regolamenta e disciplina il rilascio dell'autorizzazione al minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalita' di esercizio.

 

Con questo passo importante verso la sicurezza stradale, si permettera' al giovane di misurarsi effettivamente con l’attività di guida di un autoveicolo prevedendo, in particolar modo,  un’adeguata e preliminare formazione.

 

 

 

Il Decreto 213 (GU n. 298 del 23-12-2011 ) stabilisce le modalita' di attuazione dell'art. 115 dal c. 1 bis al c. 1 septies, previsto dalla legge 120/2010, necessarie a rendere possibile, per i minori gia' titolari di patente di guida che hanno compiuto diciassette anni, di condurre ai fini di esercitazione e formazione di «guida accompagnata» , autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5t.

 

 

 

Occorre tener presente che non si potranno condurre veicoli con il traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, dello stesso codice della strada (limiti per neopatentati) , nonche' nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1-quater del predetto articolo 115.

 

 

 

Il regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  tiene conto delle condizioni soggettive e oggettive in presenza delle quali l'autorizzazione alla "guida accompagnata" puo'

 essere richiesta e alle modalita' di rilascio dell'autorizzazione, alle condizioni di espletamento dell'attivita' di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalita' di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonche' alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato art. 115.

 

L'attuazione della GUIDA ACCOMPAGNATA sara' a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del decreto: Entrata in vigore del provvedimento 21 aprile 2012 . Quattro mesi di tempo che le Autoscuole potranno utilizzare per strutturare al meglio questo nuovo percorso formativo importante e propedeutico per la sicurezza dei nostri ragazzi.

Ecco il sunto di alcune delle regole dettate dal Decreto 11 novembre 2011 n. 213

 

 

 

      La ricevuta e' rilasciata con scadenza di validita' alla data di compimento del diciottesimo anno di eta', in favore del minore, titolare di patente di guida in corso di validita' con scadenza successiva alla predetta data (o in data corrispondente a quella della patente posseduta dal minore, qualora tale data sia anteriore al compimento del diciottesimo anno di eta').

 

 

 

 

 

     L'Istanza per richiedere l'autorizzazione  alla guida accompagnata e' redatta sul modello conforme  all'allegato  1  firmata dal genitore o dal legale rappresentante del minore, nonche' da quest'ultimo. All'istanza di cui al devono essere allegate:

    -  un'attestazione di versamento su conto corrente n. 4028 e n.  9001

 

    -  certificazione  attestante  la  sussistenza   dei   requisiti psico-fisici, nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2;

    -  dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' comprovante la qualita' di genitore ovvero  di  legale  rappresentante  del  minore, redatta  sul  modello  all'allegato  2,  corredata  da  fotocopia  di documento di identita' del dichiarante.

    -  L'Ufficio, effettuate le verifiche di cui al comma  3,  rilascia una ricevuta  di  presentazione  dell'istanza,  conforme  al  modello previsto dall'allegato 3, che consente al  minore  di  iscriversi  al corso di formazione propedeutico  presso la Scuola Guida di fiducia

 

 Entrata in vigore il 22.04.2012

DECRETO 11 novembre 2011 , n. 213 (GU n. 298 del 23-12-2011 )

Regolamento recante disciplina del rilascio dell'autorizzazione a

minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalita' di

esercizio. (11G0250)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni, di seguito denominato «codice della strada»;

Visto, in particolare, l'articolo 115 del codice della strada, come

da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, della legge 29 luglio

2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza

stradale», che ha introdotto i commi da 1-bis a 1-septies,

prevedendo, tra l'altro, la possibilita', per i minori gia' titolari

di patente di guida che hanno compiuto diciassette anni, di condurre

a fini di esercitazione, di seguito definita «guida accompagnata»,

autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5

t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e

comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla

tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, dello stesso codice della

strada, nonche' nel rispetto delle disposizioni di cui al comma

1-quater del predetto articolo 115;

Visto l'articolo 16, comma 2, della predetta legge 29 luglio 2010,

n. 120, che rinvia ad un regolamento del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti le norme di attuazione delle

disposizioni introdotte dal comma 1 del medesimo articolo 16, con

particolare riferimento alle condizioni soggettive, oggettive e

procedimentali necessarie alla richiesta ed al rilascio

dell'autorizzazione del minore alla guida accompagnata, ai contenuti

ed alle modalita' di certificazione del prescritto percorso didattico

da seguirsi presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi

dell'accompagnatore, alle condizioni di espletamento delle attivita'

di guida accompagnata nonche' alle caratteristiche del contrassegno

che deve essere apposto sull'autoveicolo adibito a tale guida;

Visti altresi' gli articoli 121, 122, 123 e 180 del codice della

strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,

n. 495 e successive modificazioni, recante «Regolamento di esecuzione

e di attuazione del nuovo codice della strada»;

Ritenuto che il corso pratico di guida, obbligatorio e propedeutico

alla guida accompagnata, svolto presso un'autoscuola con istruttore

abilitato e autorizzato, come prescritto dal comma 1-ter del citato

articolo 115 del codice della strada, nulla innova sotto il profilo

della competenza delle province in materia di vigilanza

amministrativa e tecnica sull'esercizio dell'attivita' di autoscuola,

sancito dal predetto articolo 123, comma 2, del codice della strada;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

17 maggio 1995, n. 317, Regolamento recante la disciplina delle

attivita' delle autoscuole;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2324/2011, espresso dalla

sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno

2011;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai

sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,

n. 400, in data 1° agosto 2011;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Istanza per richiedere l'autorizzazione

alla guida accompagnata

1. L'istanza per richiedere l'autorizzazione alla guida

accompagnata e' redatta sul modello conforme all'allegato 1 ed e'

presentata ad un Ufficio della motorizzazione, firmata dal genitore o

dal legale rappresentante del minore, nonche' da quest'ultimo.

2. All'istanza di cui al comma 1 devono essere allegate:

a) un'attestazione su conto corrente n. 4028 (per le imposte di

bollo sull'istanza e sull'autorizzazione alla guida accompagnata)

dell'importo di cui agli articoli 3 e 4 della tariffa approvata con

decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992 e successive

modificazioni;

b) un'attestazione di versamento su conto corrente n. 9001

dell'importo di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1°

dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni;

c) certificazione attestante la sussistenza dei requisiti

psico-fisici, nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' comprovante la

qualita' di genitore ovvero di legale rappresentante del minore,

redatta sul modello all'allegato 2, corredata da fotocopia di

documento di identita' del dichiarante.

3. L'istanza di cui al comma 1 non puo' essere accolta quando

nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida risulti che la

patente posseduta dal minore e' scaduta di validita' ovvero che sulla

stessa gravino provvedimenti ostativi alla guida.

4. L'Ufficio, effettuate le verifiche di cui al comma 3, rilascia

una ricevuta di presentazione dell'istanza, conforme al modello

previsto dall'allegato 3, che consente al minore di iscriversi al

corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata, di cui

all'articolo 3.

Art. 2

Validita' temporale della ricevuta di presentazione dell'istanza di

rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata

1. La ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, e' rilasciata:

a) con scadenza di validita' alla data di compimento del

diciottesimo anno di eta', in favore del minore, titolare di patente

di guida in corso di validita' con scadenza successiva alla predetta

data;

b) con scadenza di validita' in data corrispondente a quella

della patente posseduta dal minore, qualora tale data sia anteriore

al compimento del diciottesimo anno di eta' del titolare. In tal

caso, a seguito del rinnovo di validita' della patente di guida, con

duplicato e' rinnovata la validita' della ricevuta con data di

scadenza corrispondente a quella di validita' della patente e

comunque non superiore al compimento del diciottesimo anno di eta'

del titolare.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la ricevuta di cui

all'articolo 1, comma 4, e' rilasciata al minore mutilato o minorato

che ha necessita' di installare dispositivi di adattamento sul

veicolo, previa produzione di certificato della Commissione medica

locale, indicante gli adattamenti necessari sul veicolo, l'idoneita'

dei quali e' previamente verificata con esperimento pratico su

veicolo appositamente equipaggiato. Sulla ricevuta di cui

all'articolo 1, comma 4, sono annotati gli adattamenti del veicolo

prescritti.

3. Il rilascio della ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4 - che

riconosce al minore il diritto di guidare un autoveicolo nell'ambito

dei corsi di formazione propedeutica alla guida accompagnata di cui

all'articolo 3 - e' annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati

alla guida di cui all'articolo 225, comma 1, lettera c), del codice

della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze

dell'ordine su tutto il territorio nazionale, attraverso il

collegamento telematico con l'anagrafe stessa.

4. Nel caso in cui, durante l'attivita' di guida di cui al comma 3,

il minore commette violazioni per le quali, ai sensi delle

disposizioni del codice della strada sono previste le sanzioni

amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219 dello stesso

codice, il diritto di cui al comma 3 e' revocato ed e' inserito

apposito ostativo nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Analogamente si procede nel caso in cui la patente posseduta dal

minore sia sospesa di validita' o revocata. In entrambi i casi il

minore non puo' ripresentare l'istanza di cui all'articolo 1, comma

1.

Art. 3

Corso di formazione propedeutico

alla guida accompagnata

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla guida

accompagnata, il minore per il quale a tal fine sia stata presentata

l'istanza di cui all'articolo 1, comma 1, frequenta un corso di

formazione presso un'autoscuola.

2. Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, il

corso di formazione e' frequentato presso un'autoscuola che svolge

corsi per il conseguimento della patente di guida della categoria B

speciale, ovvero presso un centro di istruzione automobilistica, a

cui le autoscuole consorziate abbiano demandato l'espletamento di

tale tipo di corsi.

3. L'autoscuola iscrive l'allievo nel registro di iscrizione; se

l'allievo e' conferito al centro di istruzione automobilistica, ai

sensi del comma 2, lo stesso e' iscritto anche presso il registro

degli allievi del centro.

4. Il corso di formazione, la cui durata e' di almeno dieci ore

effettive di guida, si svolge sulla base dei contenuti minimi del

programma di cui all'allegato 4. Al termine delle dieci ore di cui

all'allegato 4, l'allievo ha diritto al rilascio dell'attestato di

frequenza di cui al comma 9. Tuttavia il genitore o legale

rappresentante del minore, di intesa con l'autoscuola o se del caso

con il centro di istruzione automobilistica, puo' convenire di

implementare la formazione con ore di corso suppletive, da erogarsi

nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al termine

delle quali e' rilasciato l'attestato di frequenza.

5. Le lezioni sono individuali. Ciascuna lezione non puo' avere

durata superiore a due ore giornaliere ed ha inizio e termine presso

la sede dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica.

Durante le lezioni sul veicolo non puo' prendere posto, oltre al

conducente, altra persona che non sia l'istruttore autorizzato ed

abilitato. Nel caso di violazione della disposizione di cui al

periodo precedente si applicano le sanzioni di cui all'articolo 122,

comma 9, del codice della strada.

6. Al fine di favorire le modalita' di certificazione del

prescritto percorso didattico le autoscuole, ovvero se del caso i

centri di istruzione automobilistica, adottano il libretto delle

lezioni di guida, conforme all'allegato 5 del presente decreto, e lo

gestiscono secondo quanto disposto dall'articolo 4.

7. Al fine di ottimizzare le modalita' di certificazione del

prescritto percorso didattico, il libretto delle lezioni di guida

puo' essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo

a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la condotta di guida.

Tale dispositivo, da istallarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni

di guida, deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da

stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti.

8. Per i corsi di formazione alla guida accompagnata, le

autoscuole, ovvero i centri di istruzione automobilistica, utilizzano

veicoli idonei per svolgere le esercitazioni e gli esami per il

conseguimento della patente di guida della categoria B ovvero, se ne

ricorre il caso, B speciale, muniti di doppi comandi.

9. Al termine dello svolgimento del corso, l'autoscuola, o se del

caso il centro di istruzione automobilistica, rilascia al minore un

attestato di frequenza, conforme al modello di cui all'allegato 6,

corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida.

Art. 4

Libretto delle lezioni di guida

1. Per ogni candidato l'autoscuola, ovvero il centro di istruzione

automobilistica, predispone un libretto delle lezioni di guida, ogni

foglio del quale e' in doppio esemplare, l'uno originale e l'altro

copia, da compilarsi con carta a ricalco.

2. Il libretto delle lezioni di guida ha pagine numerate in ordine

progressivo, e' vidimato dal competente Ufficio della motorizzazione

prima del suo utilizzo e, fermo restando quanto previsto

dall'articolo 3, comma 9, e' conservato dall'autoscuola, ovvero dal

centro di istruzione automobilistica, per almeno 5 anni, unitamente

ad una fotocopia della ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Prima dell'inizio di ciascuna lezione di guida, l'istruttore

provvede a compilare un foglio del libretto delle lezioni di guida di

cui al comma 1, in originale e copia, sul quale appone la propria

firma ed acquisisce quella dell'allievo.

Art. 5

Autorizzazione alla guida accompagnata

1. L'Ufficio della motorizzazione al quale e' stata presentata

l'istanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, su presentazione

dell'attestato redatto e corredato in conformita' alle disposizioni

di cui all'articolo 3, comma 9, nonche' della designazione degli

accompagnatori resa in conformita' all'allegato 7, rilascia

l'autorizzazione alla guida accompagnata, conforme al modello di cui

all'allegato 8, che consente al minore di esercitarsi alla guida

avendo al suo fianco uno degli accompagnatori designati.

2. Ai fini della validita' temporale dell'autorizzazione alla guida

accompagnata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2,

comma 1.

3. L'autorizzazione alla guida accompagnata non e' rilasciata

qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 1, comma 3.

4. L'autorizzazione alla guida contiene le informazioni relative ai

soggetti che, in qualita' di accompagnatori, assistono il minore che

si esercita: possono essere designati, al massimo, tre

accompagnatori. E' fatta salva la possibilita' di richiederne

all'Ufficio della motorizzazione un duplicato ai fini della

sostituzione di uno o piu' accompagnatori gia' designati, anche

qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 3.

5. Al momento del rilascio dell'autorizzazione alla guida

accompagnata, l'Ufficio della motorizzazione verifica che gli

accompagnatori designati siano in possesso dei requisiti soggettivi

di cui all'articolo 6 ed in ogni caso indica sull'autorizzazione

stessa solo quelli che ne siano in possesso, fatta salva comunque la

possibilita' di richiederne all'Ufficio della motorizzazione un

duplicato ai fini dell'integrazione degli accompagnatori designati,

nel rispetto del limite massimo di cui al comma 4.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle esercitazioni

alla guida il minore puo' essere accompagnato anche da un istruttore

di autoscuola, abilitato ed autorizzato, previa apposita iscrizione

nel registro di iscrizione ovvero, qualora ricorra l'ipotesi di cui

all'articolo 2, comma 2, da un istruttore abilitato ed autorizzato

del centro di istruzione automobilistica, previa apposita iscrizione

nel registro di iscrizione dell'autoscuola, nonche' del centro a cui

e' stato da questa conferito. Le esercitazioni in tal caso si

svolgono su veicolo dell'autoscuola, o del centro di istruzione

automobilistica ove ricorre il caso.

7. Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2,

l'Ufficio della motorizzazione annota sull'autorizzazione alla guida

accompagnata gli adattamenti del veicolo prescritti.

8. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 115, comma 1-sexies,

del codice della strada, l'autorizzazione alla guida accompagnata e'

revocata qualora, nel periodo di esercizio della stessa, la patente

posseduta dal minore sia sospesa di validita' ovvero sia revocata. In

tal caso il minore non puo' conseguire di nuovo l'autorizzazione di

cui al comma 1.

9. Il rilascio dell'autorizzazione alla guida e' annotato

nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui

all'articolo 225, comma 1, lettera c), del codice della strada, anche

ai fini del controllo da parte delle forze dell'ordine su tutto il

territorio nazionale, attraverso il collegamento telematico con

l'anagrafe stessa.

Art. 6

Requisiti soggettivi

degli accompagnatori designati

1. I soggetti designati quali accompagnatori nell'autorizzazione

alla guida accompagnata, devono avere un'eta' non superiore a

sessanta anni e devono essere titolari, da almeno dieci anni, di

patente di guida della categoria B o superiore, con esclusione di

quelle speciali, in corso di validita' e rilasciata dallo Stato

italiano ovvero da altro Stato comunitario o appartenente allo Spazio

economico europeo, purche' riconosciuta da non meno di cinque anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, non devono aver subito

provvedimenti di sospensione della patente di guida, a titolo di

sanzione amministrativa accessoria conseguente a violazione di norme

del codice della strada, registrate nell'anagrafe nazionale degli

abilitati alla guida negli ultimi cinque anni.

3. Un soggetto gia' designato non puo' piu' accompagnare il minore

nella guida accompagnata qualora, nel periodo di esercizio della

stessa, sulla propria patente di guida siano stati registrati

nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida provvedimenti di

sospensione ovvero di revoca.

4. In caso di violazione della presente disposizione si applicano

le sanzioni previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo

periodo, del codice della strada.

Art. 7

Possesso dei documenti durante il corso di formazione e

nell'esercizio della guida accompagnata

1. Durante il corso di formazione svolto presso l'autoscuola,

ovvero presso un centro di istruzione automobilistica ai sensi

dell'articolo 3, comma 2, il minore deve avere con se' la ricevuta di

cui all'articolo 1, comma 4, nonche' la patente di cui e' titolare.

2. Nelle esercitazioni di guida accompagnata, il minore deve avere

con se' l'autorizzazione di cui all'articolo 5, nonche' la patente di

cui e' titolare.

3. La persona che funge da accompagnatore, durante le esercitazioni

di guida accompagnata, deve avere con se' la patente di guida

prescritta. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6,

l'istruttore deve avere con se' altresi' il documento comprovante la

qualifica di istruttore abilitato ed autorizzato.

4. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente

articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 180, comma

7, primo periodo, del codice della strada. Si applicano altresi' le

disposizioni dell'articolo 180, comma 8, del codice della strada.

Art. 8

Contrassegno

1. Gli autoveicoli utilizzati per la guida accompagnata sono

muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno

recante le lettere alfabetiche maiuscole «GA», di colore nero su

fondo giallo retroriflettente. Tale contrassegno e' applicato in

posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non

ostacolare la necessaria visibilita' dal posto di guida e da quello

occupato dall'accompagnatore. I modelli e le dimensioni del

contrassegno GA sono riportate all'allegato 9.

2. In luogo del contrassegno di cui al comma 1, i veicoli delle

autoscuole, o se del caso del centro di istruzione automobilistica,

sono muniti della scritta «scuola guida», sia durante le lezioni di

guida di cui al corso di formazione propedeutico di cui all'articolo

3, sia nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6. Nel caso di

violazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano

le sanzioni previste dall'articolo 122, comma 9, del codice della

strada.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Qualora un candidato gia' titolare di autorizzazione alla guida

accompagnata, presenti istanza per il conseguimento della patente di

guida della categoria B o B speciale, entro sei mesi dal compimento

della maggiore eta', le ore di corso pratico di guida di cui

all'allegato 4, lettere C, D ed E, si computano ai fini

dell'applicazione della disciplina di cui agli articoli 122, comma

5-bis, del codice della strada.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora il

candidato al conseguimento della patente B o B speciale sia in

precedenza incorso nella revoca dell'autorizzazione alla guida

accompagnata.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano

parte integrante, entra in vigore a decorrere dal centoventesimo

giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo

osservare.

Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro: Matteoli

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2011

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, registro n. 15, foglio n. 354

 

 

 

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