Guida Accompagnata a 17 anni:
Finalmente pubblicato il DECRETO 11 novembre 2011, n.
213 che regolamenta e disciplina il rilascio
dell'autorizzazione al minore ai fini della guida
accompagnata e relativa modalita' di esercizio.
Con questo passo importante verso
la sicurezza stradale, si permettera' al giovane di
misurarsi effettivamente con l’attività di guida di un
autoveicolo prevedendo, in particolar modo, un’adeguata
e preliminare formazione.
Il Decreto 213 (GU n. 298 del
23-12-2011 ) stabilisce le modalita' di attuazione
dell'art. 115 dal c. 1 bis al c. 1 septies, previsto
dalla legge 120/2010, necessarie a rendere possibile,
per i minori gia' titolari di patente di guida che hanno
compiuto diciassette anni, di condurre ai fini di
esercitazione e formazione di «guida accompagnata» ,
autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non
superiore a 3,5t.
Occorre tener presente che non si
potranno condurre veicoli con il traino di qualunque
tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di
potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo
117, comma 2-bis, dello stesso codice della strada
(limiti per neopatentati) , nonche' nel rispetto delle
disposizioni di cui al comma 1-quater del predetto
articolo 115.
Il regolamento del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti tiene conto delle
condizioni soggettive e oggettive in presenza delle
quali l'autorizzazione alla "guida accompagnata" puo'
essere richiesta e alle modalita'
di rilascio dell'autorizzazione, alle condizioni di
espletamento dell'attivita' di guida autorizzata, ai
contenuti e alle modalita' di certificazione del
percorso didattico che il minore autorizzato deve
seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi
dell'accompagnatore nonche' alle caratteristiche del
contrassegno di cui al comma 1-quater del citato art.
115.
L'attuazione della GUIDA
ACCOMPAGNATA sara' a decorrere dal centoventesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del decreto:
Entrata in vigore del provvedimento 21 aprile 2012 .
Quattro mesi di tempo che le Autoscuole potranno
utilizzare per strutturare al meglio questo nuovo
percorso formativo importante e propedeutico per la
sicurezza dei nostri ragazzi.
Ecco il sunto di alcune delle
regole dettate dal Decreto 11 novembre 2011 n. 213
La ricevuta e' rilasciata con
scadenza di validita' alla data di compimento del
diciottesimo anno di eta', in favore del minore,
titolare di patente di guida in corso di validita' con
scadenza successiva alla predetta data (o in data
corrispondente a quella della patente posseduta dal
minore, qualora tale data sia anteriore al compimento
del diciottesimo anno di eta').
L'Istanza per richiedere
l'autorizzazione alla guida accompagnata e' redatta sul
modello conforme all'allegato 1 firmata dal genitore
o dal legale rappresentante del minore, nonche' da
quest'ultimo. All'istanza di cui al devono essere
allegate:
- un'attestazione di
versamento su conto corrente n. 4028 e n. 9001
- certificazione attestante
la sussistenza dei requisiti psico-fisici, nei casi
previsti dall'articolo 2, comma 2;
- dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' comprovante la qualita' di genitore
ovvero di legale rappresentante del minore,
redatta sul modello all'allegato 2, corredata da
fotocopia di documento di identita' del dichiarante.
- L'Ufficio, effettuate le
verifiche di cui al comma 3, rilascia una ricevuta
di presentazione dell'istanza, conforme al modello
previsto dall'allegato 3, che consente al minore di
iscriversi al corso di formazione propedeutico presso
la Scuola Guida di fiducia
Entrata
in vigore il 22.04.2012
DECRETO 11 novembre 2011 , n. 213
(GU n. 298 del 23-12-2011 )
Regolamento recante disciplina del rilascio
dell'autorizzazione a
minore ai fini della guida accompagnata e relativa
modalita' di
esercizio. (11G0250)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive
modificazioni, di seguito denominato «codice della
strada»;
Visto, in particolare, l'articolo 115 del codice della
strada, come
da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, della
legge 29 luglio
2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di
sicurezza
stradale», che ha introdotto i commi da 1-bis a
1-septies,
prevedendo, tra l'altro, la possibilita', per i minori
gia' titolari
di patente di guida che hanno compiuto diciassette anni,
di condurre
a fini di esercitazione, di seguito definita «guida
accompagnata»,
autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non
superiore a 3,5
t, con esclusione del traino di qualunque tipo di
rimorchio, e
comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica
riferita alla
tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, dello stesso
codice della
strada, nonche' nel rispetto delle disposizioni di cui
al comma
1-quater del predetto articolo 115;
Visto l'articolo 16, comma 2, della predetta legge 29
luglio 2010,
n. 120, che rinvia ad un regolamento del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti le norme di attuazione
delle
disposizioni introdotte dal comma 1 del medesimo
articolo 16, con
particolare riferimento alle condizioni soggettive,
oggettive e
procedimentali necessarie alla richiesta ed al rilascio
dell'autorizzazione del minore alla guida accompagnata,
ai contenuti
ed alle modalita' di certificazione del prescritto
percorso didattico
da seguirsi presso un'autoscuola, ai requisiti
soggettivi
dell'accompagnatore, alle condizioni di espletamento
delle attivita'
di guida accompagnata nonche' alle caratteristiche del
contrassegno
che deve essere apposto sull'autoveicolo adibito a tale
guida;
Visti altresi' gli articoli 121, 122, 123 e 180 del
codice della
strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992,
n. 495 e successive modificazioni, recante «Regolamento
di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della strada»;
Ritenuto che il corso pratico di guida, obbligatorio e
propedeutico
alla guida accompagnata, svolto presso un'autoscuola con
istruttore
abilitato e autorizzato, come prescritto dal comma 1-ter
del citato
articolo 115 del codice della strada, nulla innova sotto
il profilo
della competenza delle province in materia di vigilanza
amministrativa e tecnica sull'esercizio dell'attivita'
di autoscuola,
sancito dal predetto articolo 123, comma 2, del codice
della strada;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
17 maggio 1995, n. 317, Regolamento recante la
disciplina delle
attivita' delle autoscuole;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2324/2011,
espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 23 giugno
2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23
agosto 1988,
n. 400, in data 1° agosto 2011;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Istanza per richiedere l'autorizzazione
alla guida accompagnata
1. L'istanza per richiedere l'autorizzazione alla guida
accompagnata e' redatta sul modello conforme
all'allegato 1 ed e'
presentata ad un Ufficio della motorizzazione, firmata
dal genitore o
dal legale rappresentante del minore, nonche' da
quest'ultimo.
2. All'istanza di cui al comma 1 devono essere allegate:
a) un'attestazione su conto corrente n. 4028 (per le
imposte di
bollo sull'istanza e sull'autorizzazione alla guida
accompagnata)
dell'importo di cui agli articoli 3 e 4 della tariffa
approvata con
decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992 e
successive
modificazioni;
b) un'attestazione di versamento su conto corrente n.
9001
dell'importo di cui al punto 2 della tabella 3 della
legge 1°
dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni;
c) certificazione attestante la sussistenza dei
requisiti
psico-fisici, nei casi previsti dall'articolo 2, comma
2;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
comprovante la
qualita' di genitore ovvero di legale rappresentante del
minore,
redatta sul modello all'allegato 2, corredata da
fotocopia di
documento di identita' del dichiarante.
3. L'istanza di cui al comma 1 non puo' essere accolta
quando
nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
risulti che la
patente posseduta dal minore e' scaduta di validita'
ovvero che sulla
stessa gravino provvedimenti ostativi alla guida.
4. L'Ufficio, effettuate le verifiche di cui al comma 3,
rilascia
una ricevuta di presentazione dell'istanza, conforme al
modello
previsto dall'allegato 3, che consente al minore di
iscriversi al
corso di formazione propedeutico alla guida
accompagnata, di cui
all'articolo 3.
Art. 2
Validita' temporale della ricevuta di presentazione
dell'istanza di
rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata
1. La ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, e'
rilasciata:
a) con scadenza di validita' alla data di compimento del
diciottesimo anno di eta', in favore del minore,
titolare di patente
di guida in corso di validita' con scadenza successiva
alla predetta
data;
b) con scadenza di validita' in data corrispondente a
quella
della patente posseduta dal minore, qualora tale data
sia anteriore
al compimento del diciottesimo anno di eta' del
titolare. In tal
caso, a seguito del rinnovo di validita' della patente
di guida, con
duplicato e' rinnovata la validita' della ricevuta con
data di
scadenza corrispondente a quella di validita' della
patente e
comunque non superiore al compimento del diciottesimo
anno di eta'
del titolare.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la
ricevuta di cui
all'articolo 1, comma 4, e' rilasciata al minore
mutilato o minorato
che ha necessita' di installare dispositivi di
adattamento sul
veicolo, previa produzione di certificato della
Commissione medica
locale, indicante gli adattamenti necessari sul veicolo,
l'idoneita'
dei quali e' previamente verificata con esperimento
pratico su
veicolo appositamente equipaggiato. Sulla ricevuta di
cui
all'articolo 1, comma 4, sono annotati gli adattamenti
del veicolo
prescritti.
3. Il rilascio della ricevuta di cui all'articolo 1,
comma 4 - che
riconosce al minore il diritto di guidare un autoveicolo
nell'ambito
dei corsi di formazione propedeutica alla guida
accompagnata di cui
all'articolo 3 - e' annotato nell'anagrafe nazionale
degli abilitati
alla guida di cui all'articolo 225, comma 1, lettera c),
del codice
della strada, anche ai fini del controllo da parte delle
forze
dell'ordine su tutto il territorio nazionale, attraverso
il
collegamento telematico con l'anagrafe stessa.
4. Nel caso in cui, durante l'attivita' di guida di cui
al comma 3,
il minore commette violazioni per le quali, ai sensi
delle
disposizioni del codice della strada sono previste le
sanzioni
amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219
dello stesso
codice, il diritto di cui al comma 3 e' revocato ed e'
inserito
apposito ostativo nell'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida.
Analogamente si procede nel caso in cui la patente
posseduta dal
minore sia sospesa di validita' o revocata. In entrambi
i casi il
minore non puo' ripresentare l'istanza di cui
all'articolo 1, comma
1.
Art. 3
Corso di formazione propedeutico
alla guida accompagnata
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla guida
accompagnata, il minore per il quale a tal fine sia
stata presentata
l'istanza di cui all'articolo 1, comma 1, frequenta un
corso di
formazione presso un'autoscuola.
2. Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2,
comma 2, il
corso di formazione e' frequentato presso un'autoscuola
che svolge
corsi per il conseguimento della patente di guida della
categoria B
speciale, ovvero presso un centro di istruzione
automobilistica, a
cui le autoscuole consorziate abbiano demandato
l'espletamento di
tale tipo di corsi.
3. L'autoscuola iscrive l'allievo nel registro di
iscrizione; se
l'allievo e' conferito al centro di istruzione
automobilistica, ai
sensi del comma 2, lo stesso e' iscritto anche presso il
registro
degli allievi del centro.
4. Il corso di formazione, la cui durata e' di almeno
dieci ore
effettive di guida, si svolge sulla base dei contenuti
minimi del
programma di cui all'allegato 4. Al termine delle dieci
ore di cui
all'allegato 4, l'allievo ha diritto al rilascio
dell'attestato di
frequenza di cui al comma 9. Tuttavia il genitore o
legale
rappresentante del minore, di intesa con l'autoscuola o
se del caso
con il centro di istruzione automobilistica, puo'
convenire di
implementare la formazione con ore di corso suppletive,
da erogarsi
nel rispetto delle disposizioni del presente articolo,
al termine
delle quali e' rilasciato l'attestato di frequenza.
5. Le lezioni sono individuali. Ciascuna lezione non
puo' avere
durata superiore a due ore giornaliere ed ha inizio e
termine presso
la sede dell'autoscuola o del centro di istruzione
automobilistica.
Durante le lezioni sul veicolo non puo' prendere posto,
oltre al
conducente, altra persona che non sia l'istruttore
autorizzato ed
abilitato. Nel caso di violazione della disposizione di
cui al
periodo precedente si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 122,
comma 9, del codice della strada.
6. Al fine di favorire le modalita' di certificazione
del
prescritto percorso didattico le autoscuole, ovvero se
del caso i
centri di istruzione automobilistica, adottano il
libretto delle
lezioni di guida, conforme all'allegato 5 del presente
decreto, e lo
gestiscono secondo quanto disposto dall'articolo 4.
7. Al fine di ottimizzare le modalita' di certificazione
del
prescritto percorso didattico, il libretto delle lezioni
di guida
puo' essere sostituito da un dispositivo elettronico
protetto, idoneo
a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la
condotta di guida.
Tale dispositivo, da istallarsi sul veicolo utilizzato
per le lezioni
di guida, deve essere conforme alle caratteristiche
tecniche da
stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle
infrastrutture e
dei trasporti.
8. Per i corsi di formazione alla guida accompagnata, le
autoscuole, ovvero i centri di istruzione
automobilistica, utilizzano
veicoli idonei per svolgere le esercitazioni e gli esami
per il
conseguimento della patente di guida della categoria B
ovvero, se ne
ricorre il caso, B speciale, muniti di doppi comandi.
9. Al termine dello svolgimento del corso, l'autoscuola,
o se del
caso il centro di istruzione automobilistica, rilascia
al minore un
attestato di frequenza, conforme al modello di cui
all'allegato 6,
corredato degli originali del libretto delle lezioni di
guida.
Art. 4
Libretto delle lezioni di guida
1. Per ogni candidato l'autoscuola, ovvero il centro di
istruzione
automobilistica, predispone un libretto delle lezioni di
guida, ogni
foglio del quale e' in doppio esemplare, l'uno originale
e l'altro
copia, da compilarsi con carta a ricalco.
2. Il libretto delle lezioni di guida ha pagine numerate
in ordine
progressivo, e' vidimato dal competente Ufficio della
motorizzazione
prima del suo utilizzo e, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 3, comma 9, e' conservato dall'autoscuola,
ovvero dal
centro di istruzione automobilistica, per almeno 5 anni,
unitamente
ad una fotocopia della ricevuta di cui all'articolo 1,
comma 4.
3. Prima dell'inizio di ciascuna lezione di guida,
l'istruttore
provvede a compilare un foglio del libretto delle
lezioni di guida di
cui al comma 1, in originale e copia, sul quale appone
la propria
firma ed acquisisce quella dell'allievo.
Art. 5
Autorizzazione alla guida accompagnata
1. L'Ufficio della motorizzazione al quale e' stata
presentata
l'istanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, su
presentazione
dell'attestato redatto e corredato in conformita' alle
disposizioni
di cui all'articolo 3, comma 9, nonche' della
designazione degli
accompagnatori resa in conformita' all'allegato 7,
rilascia
l'autorizzazione alla guida accompagnata, conforme al
modello di cui
all'allegato 8, che consente al minore di esercitarsi
alla guida
avendo al suo fianco uno degli accompagnatori designati.
2. Ai fini della validita' temporale dell'autorizzazione
alla guida
accompagnata si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2,
comma 1.
3. L'autorizzazione alla guida accompagnata non e'
rilasciata
qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 1,
comma 3.
4. L'autorizzazione alla guida contiene le informazioni
relative ai
soggetti che, in qualita' di accompagnatori, assistono
il minore che
si esercita: possono essere designati, al massimo, tre
accompagnatori. E' fatta salva la possibilita' di
richiederne
all'Ufficio della motorizzazione un duplicato ai fini
della
sostituzione di uno o piu' accompagnatori gia'
designati, anche
qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 6, comma
3.
5. Al momento del rilascio dell'autorizzazione alla
guida
accompagnata, l'Ufficio della motorizzazione verifica
che gli
accompagnatori designati siano in possesso dei requisiti
soggettivi
di cui all'articolo 6 ed in ogni caso indica
sull'autorizzazione
stessa solo quelli che ne siano in possesso, fatta salva
comunque la
possibilita' di richiederne all'Ufficio della
motorizzazione un
duplicato ai fini dell'integrazione degli accompagnatori
designati,
nel rispetto del limite massimo di cui al comma 4.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle
esercitazioni
alla guida il minore puo' essere accompagnato anche da
un istruttore
di autoscuola, abilitato ed autorizzato, previa apposita
iscrizione
nel registro di iscrizione ovvero, qualora ricorra
l'ipotesi di cui
all'articolo 2, comma 2, da un istruttore abilitato ed
autorizzato
del centro di istruzione automobilistica, previa
apposita iscrizione
nel registro di iscrizione dell'autoscuola, nonche' del
centro a cui
e' stato da questa conferito. Le esercitazioni in tal
caso si
svolgono su veicolo dell'autoscuola, o del centro di
istruzione
automobilistica ove ricorre il caso.
7. Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2,
comma 2,
l'Ufficio della motorizzazione annota
sull'autorizzazione alla guida
accompagnata gli adattamenti del veicolo prescritti.
8. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 115, comma
1-sexies,
del codice della strada, l'autorizzazione alla guida
accompagnata e'
revocata qualora, nel periodo di esercizio della stessa,
la patente
posseduta dal minore sia sospesa di validita' ovvero sia
revocata. In
tal caso il minore non puo' conseguire di nuovo
l'autorizzazione di
cui al comma 1.
9. Il rilascio dell'autorizzazione alla guida e'
annotato
nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di
cui
all'articolo 225, comma 1, lettera c), del codice della
strada, anche
ai fini del controllo da parte delle forze dell'ordine
su tutto il
territorio nazionale, attraverso il collegamento
telematico con
l'anagrafe stessa.
Art. 6
Requisiti soggettivi
degli accompagnatori designati
1. I soggetti designati quali accompagnatori
nell'autorizzazione
alla guida accompagnata, devono avere un'eta' non
superiore a
sessanta anni e devono essere titolari, da almeno dieci
anni, di
patente di guida della categoria B o superiore, con
esclusione di
quelle speciali, in corso di validita' e rilasciata
dallo Stato
italiano ovvero da altro Stato comunitario o
appartenente allo Spazio
economico europeo, purche' riconosciuta da non meno di
cinque anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, non devono
aver subito
provvedimenti di sospensione della patente di guida, a
titolo di
sanzione amministrativa accessoria conseguente a
violazione di norme
del codice della strada, registrate nell'anagrafe
nazionale degli
abilitati alla guida negli ultimi cinque anni.
3. Un soggetto gia' designato non puo' piu' accompagnare
il minore
nella guida accompagnata qualora, nel periodo di
esercizio della
stessa, sulla propria patente di guida siano stati
registrati
nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
provvedimenti di
sospensione ovvero di revoca.
4. In caso di violazione della presente disposizione si
applicano
le sanzioni previste dall'articolo 122, comma 8, primo e
secondo
periodo, del codice della strada.
Art. 7
Possesso dei documenti durante il corso di formazione e
nell'esercizio della guida accompagnata
1. Durante il corso di formazione svolto presso
l'autoscuola,
ovvero presso un centro di istruzione automobilistica ai
sensi
dell'articolo 3, comma 2, il minore deve avere con se'
la ricevuta di
cui all'articolo 1, comma 4, nonche' la patente di cui
e' titolare.
2. Nelle esercitazioni di guida accompagnata, il minore
deve avere
con se' l'autorizzazione di cui all'articolo 5, nonche'
la patente di
cui e' titolare.
3. La persona che funge da accompagnatore, durante le
esercitazioni
di guida accompagnata, deve avere con se' la patente di
guida
prescritta. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma
6,
l'istruttore deve avere con se' altresi' il documento
comprovante la
qualifica di istruttore abilitato ed autorizzato.
4. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al
presente
articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo
180, comma
7, primo periodo, del codice della strada. Si applicano
altresi' le
disposizioni dell'articolo 180, comma 8, del codice
della strada.
Art. 8
Contrassegno
1. Gli autoveicoli utilizzati per la guida accompagnata
sono
muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un
contrassegno
recante le lettere alfabetiche maiuscole «GA», di colore
nero su
fondo giallo retroriflettente. Tale contrassegno e'
applicato in
posizione verticale o subverticale in modo ben visibile
e tale da non
ostacolare la necessaria visibilita' dal posto di guida
e da quello
occupato dall'accompagnatore. I modelli e le dimensioni
del
contrassegno GA sono riportate all'allegato 9.
2. In luogo del contrassegno di cui al comma 1, i
veicoli delle
autoscuole, o se del caso del centro di istruzione
automobilistica,
sono muniti della scritta «scuola guida», sia durante le
lezioni di
guida di cui al corso di formazione propedeutico di cui
all'articolo
3, sia nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6. Nel
caso di
violazione delle disposizioni di cui al presente comma
si applicano
le sanzioni previste dall'articolo 122, comma 9, del
codice della
strada.
Art. 9
Disposizioni finali
1. Qualora un candidato gia' titolare di autorizzazione
alla guida
accompagnata, presenti istanza per il conseguimento
della patente di
guida della categoria B o B speciale, entro sei mesi dal
compimento
della maggiore eta', le ore di corso pratico di guida di
cui
all'allegato 4, lettere C, D ed E, si computano ai fini
dell'applicazione della disciplina di cui agli articoli
122, comma
5-bis, del codice della strada.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
qualora il
candidato al conseguimento della patente B o B speciale
sia in
precedenza incorso nella revoca dell'autorizzazione alla
guida
accompagnata.
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne
formano
parte integrante, entra in vigore a decorrere dal
centoventesimo
giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 11 novembre 2011
Il Ministro: Matteoli
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2011
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del
mare, registro n. 15, foglio n. 354
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