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Conversione in legge, con modificazioni, del

d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, recante

“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”

 

 

 

 

 

Legenda:

Iter legislativo aggiornato al 27.1.2012

Nota di lettura sulle norme di interesse dei Comuni

Selezione ordini del giorno approvati

 

 

 

 

Roma, 27 gennaio 2012


 

 

ITER LEGISLATIVO

 

Il decreto legge recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2011 ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2011.

Si segnala che il Consiglio dei Ministri ha recepito subito nel provvedimento alcune proroghe richieste dall’ANCI. Si tratta in particolare del rinvio al  31 dicembre 2012 dell’esecuzione degli sfratti riguardanti particolari categorie sociali disagiate residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nel comuni confinanti con popolazione superiore a diecimila abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa.

Il decreto legge è stato poi esaminato dalle commissioni riunite affari costituzionali e bilancio che hanno concluso i lavori il 20 gennaio 2012.

In tale sede sono state inviate diverse proposte di emendamenti dell’ANCI tra le quali si segnala l’approvazione delle seguenti:

Assunzioni. E’ stato introdotto un nuovo comma all’art. 9 del d.l. n. 78/2010 il quale prevede che per le assunzioni di personale di polizia locale da parte dei comuni (art. 21, comma 3, lettera b), legge n. 42/2009) e per il personale educativo e scolastico degli enti locali, si applicano dal 2013 le disposizioni che limitano l’utilizzo di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Gestione dei rifiuti da parte dei comuni della regione Campania (art. 11 d.l. n. 165/2009). Vengono estese anche al 2012 le disposizioni relative al calcolo di TARSU e la TIA, con slittamento al 30 settembre 2012 del termine per la redazione dell’elenco degli importi dovuti (comma 5-bis); estese al 2012 anche le norme relative ai soggetti incaricati della riscossione (comma 5-ter). Abrogato, invece, il comma 5-quater sulla possibilità di avvalersi di soggetti affidatari della riscossione per TARSU e TIA.

Piccoli comuni. In materia di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, si prorogano di 9 mesi i termini entro i quali i comuni devono assicurare il completamento dell'attuazione delle disposizioni relative all'esercizio delle funzioni fondamentali (art. 14, c. da 26 a 30, d.l. n. 78/2010). Conseguentemente sono prorogati di 9 mesi anche i termini temporali e le disposizioni sulla riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali (commi da 1 a 16, e commi 22, 24, 25 e 27 art. 16 del d.l. n. 138/2011).

Bilanci di previsione. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, da parte degli enti locali, è differito al 30 giugno 2012.

Si segnala inoltre che l’ANCI ha inviato in Aula le proposte di emendamenti già dichiarate ammissibili in commissione. Si tratta in particolare dell’ emendamento riguardante la proroga dell’applicazione delle norme sull’indebitamento degli ee.ll. previste dalla legge di stabilità 2012, l’emendamento riguardante le proroghe del periodo transitorio sui servizi pubblici locali e l’emendamento riguardante la proroga degli oneri di urbanizzazione.

L'Assemblea della Camera, il 24 gennaio 2012, ha deliberato il rinvio del provvedimento all'esame delle Commissioni riunite su richiesta del Presidente della Commissione Affari Costituzionali. Tale richiesta di rinvio è stata motivata in relazione all'opportunità di individuare possibili coperture finanziarie per alcune modifiche riguardanti la materia pensionistica. Il giorno seguente le Commissioni riunite hanno approvato nuovamente il decreto-legge con alcune modifiche:

  • definizione della copertura in materia pensionistica attraverso l'aumento dell'aliquota di base dell'accise sui tabacchi lavorati
  • proroga dell'impegno di spesa per gli indennizzi ai cittadini italiani espropriati dei loro beni in Libia negli anni '60
  • soppressione della sanatoria delle violazioni in materia di affissioni di manifesti elettorali che era stata introdotta in sede referente
  • proroga dei termini degli adempimenti tributari e contributivi per i soggetti interessati dagli eccezionali eventi atmosferici dei comuni di Ginosa e Bernalda. 

Il 26 gennaio 2012 la Camera, con 469 voti a favore, 74 contrari e 5 astenuti, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge.

Dopo la trattazione degli ordini del giorno, il seguito del dibattito è stato rinviato per la votazione finale a martedì 31 gennaio.


 

NOTA DI LETTURA SULLE NORME DI INTERESSE DEI COMUNI

 

Art. 1, comma 6 bis
(
Proroga termini in materia di assunzioni)

6-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, a decorrere dall'anno 2013.

 

Commento

Il comma 6-bis prevede l’applicazione dell’articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali a decorrere dall’anno 2013. Lo stesso comma ha altresì disposto l’applicazione, sempre a decorrere dal 2013, delle medesime disposizioni richiamate in precedenza in relazione alle assunzioni di personale che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della L. 5 maggio 2009, n. 42, in materia di polizia locale.

 

 

Art. 11
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

2. All'articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012».

3. All'articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».

4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 giugno 2012».

…..

6-bis. Il decreto di cui all'articolo 23, comma 7, quarto periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale, è adottato entro il 31 marzo 2012 di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

 

 

Commento

 

Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2011 al 30 giugno 2012 il termine di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, in materia di concessioni aeroportuali.

Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine di cui all’articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008, in materia di determinazione dei diritti aeroportuali.

Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2011 al 30 giugno 2012 il termine di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40/2010, convertito dalla legge n. 73/2010, in materia di regolamentazione dei servizi di trasporto taxi e noleggio con conducente.

Il comma 6 bis fissa al 31 marzo 2012 il termine per l’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che stabilisce limiti e condizioni per l’installazione di cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale. Si prevede inoltre che il decreto dovrà essere adottato dal Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, turismo e sport. Si segnala che la fissazione del termine del 31 marzo 2012 e il concerto con il Ministro per gli affari regionali, turismo e sport, disposti dal comma in esame, si riferiscono esclusivamente ai cartelli di valorizzazione e promozione del territorio e non ai cartelli indicanti servizi di pubblico interesse.

 

 

Art. 13
(
Proroga di termini in materia ambientale)

 

3. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «9 febbraio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012.» A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la gestione del Sistema di controllo della tracciabilià dei rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del relativo sito internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del SISTRI. A quest'ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema, la competente Direzione del Ministero può avvalersi di DigitPA, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «al 1o giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2012».

……

5. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;

b) al comma 5-bis, le parole: «Per gli anni 2010 e 2011», le parole: «30 settembre 2011» e le parole: «per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Per gli anni 2010, 2011 e 2012», «30 settembre 2012» e «per gli anni 2010, 2011 e 2012»;

c) al comma 5-ter, le parole: «Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2010, 2011 e 2012»;

d) il comma 5-quater è abrogato.

6. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

 

Commento

 

Il comma 3 prevede l’ulteriore slittamento al 30 giugno 2012 del termine per l’entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all’art. 6, comma 2, secondo periodo, del D.L. 138/2011.

E’ stato, inoltre, previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e precisamente la competente Direzione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, possa avvalersi, per lo svolgimento delle attività di gestione del sito internet e di tutte le attività non comprese nel contratto in corso che riguardano la fornitura del sistema informativo, anche dell’ISPRA e che, con cadenza semestrale, riferisca, con un’apposita relazione, alle Camere sullo stato d’attuazione della gestione del Sistri. A tal fine la competente direzione del Ministero dell’ambiente può avvalersi di DigitPA con le modalità che dovranno essere stabilite con un decreto interministeriale da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall’attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con il comma 3-bis si dispone la proroga al 30 giugno 2012 anche per i piccoli produttori di rifiuti (fino a 10 dipendenti) per i quali l’art. 6, comma 2, lett. f-octies, del D.L. 70/2011 aveva previsto l’individuazione di un termine che non poteva comunque essere antecedente al 1° giugno 2012.

Il comma 5 novella in più punti l’articolo 11 del D.L. 195/2009, recante norme sulla programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti della Regione Campania. In particolare, la lettera a) di tale comma proroga di un anno, cioè al 31 dicembre 2012, la durata della fase transitoria prevista dall’art. 11, comma 2-ter, del D.L. 195/2009, durante la quale le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni della regione Campania, in luogo del subentro in tali funzioni da parte delle province, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 11.

Le modifiche introdotte con le lettere b), c) e d) sono di fatto volte a non sottrarre alle amministrazioni locali competenti i poteri finora esercitati per rendere effettiva la riscossione della TARSU e della TIA nel territorio della Regione Campania, anche in considerazione della circostanza per cui proprio con il corrispettivo versato dagli utenti è possibile coprire i costi delle operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella regione. In particolare, la lettera b) proroga anche al 2012 la disciplina sperimentale e transitoria, già prevista, per gli anni 2010 e 2011, al comma 5-bis dell’articolo 11 del D.L. 195/2009, che consente ai comuni campani di calcolare TARSU e TIA in base a due distinti costi per fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di rispettiva pertinenza e precisamente:

- uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti;

- uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-ter.

La medesima lettera b) proroga al 30 settembre 2012 il termine entro il quale le amministrazioni comunali provvedono all’emissione di apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali, degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per il 2010, 2011 e 2012.

La lettera c) differisce al 2012 la disciplina delle modalità di riscossione degli importi - calcolati ai sensi del comma precedente - di cui al comma 5-ter dell’art. 11 del D.L. 195/2009. In particolare, tale comma prevede che i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettano, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali campane e che, entro e non oltre 20 giorni dall'incasso, provvedano al trasferimento di tali importi su due distinti conti, specificatamente dedicati.

La lettera d) provvede ad abrogare il comma 5-quater dell’art. 11 del D.L. 195/2009 in base al quale, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, a decorrere dal 1º gennaio 2012, nella regione Campania le società provinciali possono avvalersi dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del D.Lgs. 446/1997.

Il comma 6 proroga di un ulteriore anno, cioè al 31 dicembre 2012, il termine – previsto dall'art. 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003 - di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg. La proroga si rende necessaria per la nota carenza di impianti di recupero energetico dei rifiuti in ambito nazionale.

 

Art. 13-bis
(Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale)

1.                 Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, comunque in essere al 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 dicembre 2012.

 

Commento

 

L’articolo 13-bis proroga sino al 31 dicembre 2012 tutte le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche se ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, che risultavano in essere al 31 dicembre 2011.

 

Art.15 comma 1
(Personale a tempo determinato degli sportelli unici per l’immigrazione e degli uffici immigrazione delle questure)

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato sino al 30 giugno 2012, fermo restando quanto disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.311.907 per l'anno 2012, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella quota parte destinata al Ministero dell'interno.

 

Commento

 

L’articolo 15, comma 1, proroga al 30 giugno 2012 il termine per il rinnovo dei contratti a tempo determinato da parte del Ministero dell’interno per fronteggiare l’eccezionale afflusso di extracomunitari, di cui all'articolo 2, comma 6, del D.L. 225/2010, fermo restando quanto disposto dalla stessa norma. Il richiamato articolo 2, comma 6, del D.L. 225/2010 ha autorizzato il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, a rinnovare per un anno i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione allo stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari. La norma è finalizzata a garantire l’operatività sia degli sportelli unici per l’immigrazione in relazione ai compiti di accoglienza e integrazione, sia degli uffici immigrazione delle questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare. E' tuttora in vigore lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale dichiarato il 20 marzo 2002, in considerazione del "continuo, massiccio afflusso di stranieri che giungono irregolarmente in Italia, creando una situazione particolarmente critica, segnatamente sotto gli aspetti dell'ordine pubblico, dell'accoglienza e della temporanea permanenza" (D.P.C.M. 20 marzo 2002).

 

Art. 15, comma 3
(
Poteri sostitutivi del Prefetto)

3. È prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.

 

 

Commento

 

Il comma 3 proroga a tutto il 2012 il termine di cui all'art. 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004 in materia di poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione degli enti locali. La norma in commento intende confermare, anche per l’anno 2012, l’attribuzione al Prefetto del potere d’impulso e di quello sostitutivo in caso di inadempimento degli enti locali agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio.

 

 

Arti. 15, comma 4
(Carte d’identità)

4. Il termine di cui all'articolo 3, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, relativo all'apposizione delle impronte digitali sulle carte di identità, è prorogato al 31 dicembre 2012.

 

Commento

 

La norma  proroga sino al 31 dicembre 2012 il termine relativo ai dati biometrici delle carte di identità.

 

Art. 15, comma 5
(
Contributi per l’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo
dei segretari comunali e provinciali)

5. Il termine di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è ulteriormente prorogato di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

Commento

 

Il comma 5 reca la proroga di 180 giorni decorrenti dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del termine in materia di soppressione dei contributi a carico degli enti locali a favore dell’Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali. L’articolo 7, commi da 31-ter a 31-septies del decreto-legge n. 78 del 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) ha disposto la soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), prevedendo che il Ministro dell'interno "succeda a titolo universale" all'Agenzia e che al relativo Ministero siano trasferite le risorse strumentali e di personale dell'Agenzia, comprensivo del fondo di cassa (con il D.P.R. 21 aprile 2011, il Ministero dell’interno è stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato il personale dell’ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali).

A partire dal 1° gennaio 2011, in particolare, il comma 31-sexies del citato art. 7, ha soppresso il contributo a carico degli enti locali per il fondo finanziario di mobilità dell'Agenzia, con corrispondente riduzione dei contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, rimettendo la definizione dei relativi criteri di riduzione ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.

Considerato che il citato trasferimento di risorse non è stato ancora realizzato, si rende necessario prevedere una proroga per la realizzazione dei suddetti adempimenti al fine di evitare una interruzione nella gestione amministrativa dei segretari comunali e provinciali e consentire il definitivo trasferimento al Ministero dell’Interno delle funzioni già svolte dall’Agenzia.

 

 

Art. 19, comma 1-bis
(Compensazione degli effetti finanziari per l’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per spese effettuate dalle regioni dell’Obiettivo Convergenza in deroga al patto di stabilità interno)

1-bis. All'articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono aggiunte le seguenti: «, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

 

Commento

Il comma 1-bis reca una disposizione di modifica dell’articolo 6 del D.L. n. 154/2008, istitutivo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, volta ad ampliare le finalità del Fondo medesimo al fine di garantire compensazione agli effetti finanziari derivanti dall’utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per l’effettuazione di spese in deroga al patto di stabilità interno da parte delle regioni ricomprese nell’Obiettivo Convergenza, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5-bis, comma 1, del D.L. n. 138/2011.

L’utilizzo del Fondo per tale finalità è limitato nel tempo, fino al 31 dicembre 2012.

 

 

 

Art. 26
(
Proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica)

1. Il termine del 31 dicembre 2011 previsto dall'articolo 1, comma 17 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2013. Al medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per assicurare la formazione specialistica nonché la formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero previa stipula di apposite convenzioni anche con primarie istituzioni universitarie italiane ed europee».

 

Commento

 

L’articolo 26 proroga al 31 dicembre 2013 il termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2011 dall’articolo 1, comma 17 del decreto legge n. 262/2006 - per l’utilizzo di quota parte delle risorse finanziarie destinate alla Scuola superiore dell’economia e finanze per le esigenze di documentazione, studio e ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge delega in materia di federalismo fiscale (L. 5 maggio 2009, n. 42), e nella legge di contabilità e finanza pubblica (L. 31 dicembre 2009, n. 196). L’ articolo 26 estende l’utilizzo delle risorse alla formazione specialistica, nonché alla formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero dell’economia, previa stipula di apposite convenzioni anche con istituzioni universitarie italiane ed europee.

 

Art. 28-bis
(Proroga di termini per la definizione di v
iolazioni in materia di affissioni e pubblicità)

 

1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 29 febbraio 2012»;

b) al comma 2, le parole: «entro il 30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012» e le parole: «31 maggio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2012».

 

 

Commento

 

L’articolo 28-bis, modificando alcuni termini di cui all’art. 42-bis del D.L. n. 207/2008, proroga la sanatoria delle violazioni delle norme in materia d’affissioni e pubblicità commesse dal 1° gennaio 2005, stabilita alla data di entrata in vigore della legge di conversione (28 febbraio 2008), sino al 29 febbraio 2012, relativamente a quelle commesse mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari.

Tali violazioni possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 1.000 euro per anno e per provincia. L’ art. 42-bis, al comma 2, stabilisce che il suddetto versamento, il cui termine era stabilito al 31 maggio 2010, deve essere effettuato entro il 31 maggio 2012, a pena di decadenza dal beneficio, a favore della tesoreria del comune competente ovvero della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, tenuti a inoltrare la relativa richiesta entro il 30 settembre 2012, così modificato rispetto a quello del 30 settembre 2009.

 

 

 

Art. 29, comma 1
(
Proroga determinazione fabbisogni standard comuni e province)

1.                Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole: «nel 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2012».

 

 

Commento

 

Il comma 1 dell’articolo 29 differisce al 30 aprile 2012 il termine previsto dall’articolo 2, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 216 del 2010, per la determinazione dei fabbisogni standard concernenti alcune delle funzioni fondamentali di comuni e province nell’ambito dell’attuazione della legge delega n.42/2009 sul federalismo fiscale. Tale termine è attualmente genericamente riferito all’anno 2011, e, pertanto, può intendersi concernere la data del 31 dicembre dell’anno medesimo.

 

 

Art. 29, comma 5-bis
(Riscossione delle entrate dei comuni)

5-bis. L'abrogazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies), numeri 1) e 3), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere gg-ter) e gg-quater) del medesimo comma 2.

 

Commento

 

Il comma 5-bis interviene sull’applicabilità nel tempo delle norme che disciplinano il nuovo sistema di riscossione delle entrate dei Comuni, contenute nell’articolo 7, comma 2, lettere da gg-bis)a gg-septies) del D.L. 70 del 2011.

In particolare, per effetto delle norme in esame viene garantito l’utilizzo dello strumento dell’ingiunzione fiscale da parte dei terzi attualmente concessionari del servizio di riscossione delle entrate comunali, sino al momento di entrata in vigore del nuovo sistema della riscossione (che sarà operativo dal 31 dicembre 2012).

 

 

Art. 29, comma 8
(Variazione della categoria catastale degli immobili rurali)

8. Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

 

Commento

 

Il comma 8 dell’articolo 29 fa salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili a fini fiscali anche dopo il termine del 30 settembre 2011 (originariamente previsto dal D. L. 70 del 2011), entro e non oltre il 30 giugno 2012.

 Si ricorda che il riconoscimento del requisito della ruralità degli immobili assume rilievo, in particolare, ai fini dell'individuazione degli immobili assoggettati all'imposta comunale sugli immobili – ICI (la cui disciplina è recata dal D.Lgs. n. 504 del 1992) e, dal 2012, anche dell’imposta municipale – IMU (come disciplinata dal combinato disposto dell’articolo 13, commi da 1 a 17 del D.L. 201 del 2011 e degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 in materia di federalismo municipale).

 

 

Art. 29, comma 11
(
Esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni)

11. I termini indicati dal comma 31, lettere a) e b), dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue successive modificazioni, sono prorogati di nove mesi.

 

Commento

 

Il comma 11 proroga di nove mesi i termini stabiliti in capo ai comuni per adempiere l’obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali. Nel testo originario del decreto-legge la proroga è di sei mesi. L’obbligo di esercizio in forma associata è stato introdotto, con finalità di contenimento della spesa pubblica, dall’articolo 14, commi 28-31, del D.L. 78/2010, per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, con facoltà di scelta della forma della convenzione o dell’unione.

Con la proroga di nove mesi i comuni avranno tempo fino al 30 settembre 2012 per avviare l’esercizio associato di almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della L. 42/2009 e fino al 30 settembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali.

 

Art.29, comma 11-bis
(
Proroga di termini in materia di enti locali e di società partecipate)

11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di nove mesi.

 

Commento

 

Il comma 11-bis proroga di nove mesi l’applicazione di alcune disposizioni dell’art. 16 del D.L. n. 138/2011, concernenti la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali, nonché la liquidazione di società partecipate dai comuni. Il comma in esame proroga le disposizioni recate dai commi 1-16 del predetto art. 16, per i comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti, l’obbligo di esercitare in forma associata non solo tutte le funzioni amministrative, ma anche tutti i servizi pubblici spettanti a legislazione vigente, mediante la forma associativa dell’unione, già prevista dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL). L’istituzione delle unioni comporta la decadenza, con specifica decorrenza, delle giunte in carica dei comuni membri dell’unione, restando organi di governo il sindaco ed il consiglio comunale, le cui funzioni sono parallelamente modificate. Norme specifiche sono introdotte per quanto riguarda gli organi dell’unione, che sono il consiglio, il presidente e la giunta. La proroga di nove mesi concerne, innanzitutto, i termini relativi al procedimento di istituzione delle unioni.  La proroga riguarda anche i termini per l’accertamento delle esclusioni dall’obbligo di costituzione delle unioni. Infatti, le previsioni citate non si applicano ai comuni che, al 30 settembre 2012, esercitino le funzioni mediante convenzione ex art. 30 TUEL, con significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione (comma 16).

La disposizione in esame proroga le disposizioni di cui ai commi 22, 24, 25 e 27 dell’articolo 16, D.L. 138/2011 che riguardano l’obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, mediante convenzione od unione, per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, introdotto dall’articolo 14, commi 28-31, del D.L. 78/2010 con finalità di contenimento della spesa pubblica.

La proroga della disposizione di cui al comma 25 del citato articolo 16 riguarda l’obbligo di scegliere i revisori dei conti degli enti locali prevedendone l’estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L’individuazione dei criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco secondo principi fissati dalla legge è attribuita a un decreto del Ministro dell’interno da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Per effetto della disposizione in esame, tale termine risulta prorogato di nove mesi. La proroga riferita al comma 27 dell’articolo 16 riguarda i termini relativi all’applicazione del divieto per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società.

 

 

Art. 29, comma 16-quinquies
(Differimento del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali)

16-quinquies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012.

 

Commento

 

Il comma 16-quinquies differisce al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012. Ai sensi della disciplina vigente, il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione può essere adottato attraverso un decreto ministeriale. Si ricorda, infatti, che l’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, nel fissare al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali demanda ad un decreto del Ministro dell’interno, da adottare d’intesa con il Ministro dell’economia, previo parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, la possibilità di differire tale termine, in presenza di motivate esigenze.

Per l’anno 2012, in particolare, si segnala che è già stato emanato un decreto del Ministro dell’interno (D.M. Interno 21 dicembre 2011) che ha provveduto a differire il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali al 31 marzo 2012

 

 


 

SELEZIONE ORDINI DEL GIORNO APPROVATI

 

La Camera,

premesso che:

le prospettive del nostro Paese non possono prescindere dalle potenzialità presenti nelle Regioni del Mezzogiorno, nonostante i ritardi e gli squilibri territoriali che per talune questioni, come la disoccupazione giovanile, assumono ormai caratteristiche di vera e propria emergenza sociale;

per rilanciare il Mezzogiorno d'Italia, come si evince anche dalle dichiarazioni del Governo, e dare prospettive concrete ai nostri giovani, occorre mettere a punto nuove strategie di sviluppo, rimodulando le risorse da investire e concentrandole nei settori ad alto impatto socioeconomico, da tutti riconosciuti come fondamentali per una crescita solida e durevole,

 

impegna il Governo

in attuazione degli impegni assunti a livello europeo per il rilancio del Mezzogiorno, a valutare l'opportunità di promuovere, attraverso una più forte e leale collaborazione istituzionale con le regioni e gli altri enti locali, misure specifiche per accelerare la realizzazione degli interventi già programmati, riguardanti le grandi opere strategiche, e garantire la qualità degli investimenti, concentrandoli su un numero ristretto di priorità, a cominciare dalle aree maggiormente colpite dalla crisi economica e produttiva, come quelle della Campania interna dove si registra uno stato di precarietà diffusa.
9/4865-AR/2. Mario Pepe (PD).

 

La Camera,

premesso che:

la crisi globale che ha colpito l'Italia ha causato la chiusura di molte imprese e la perdita di numerosi posti di lavoro, soprattutto nelle aree della Campania interna, evidenziando l'urgenza e la necessità di formalizzare un percorso di riforma degli ammortizzatori sociali;
tale riforma deve essere accompagnata da un miglioramento delle politiche attive del lavoro, da perseguire attraverso l'offerta di percorsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione della forza lavoro e la rimodulazione degli incentivi economici finalizzati all'inserimento lavorativo,

impegna il Governo

a fronte di un quadro economico e produttivo fortemente debilitato, a valutare l'opportunità di potenziare e rafforzare, in stretto raccordo con le autonomie locali, il sistema degli ammortizzatori sociali, garantendo, compatibilmente con la loro sostenibilità economica, certezza delle risorse per la cassa integrazione e sostegno al reddito per i tanti lavoratori precari.

9/4865-AR/3. Giorgio Merlo, Mario Pepe (PD).

 

La Camera,

premesso che:

secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto in esame viene prorogato al 31 dicembre 2012 il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31;
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, risultava già prorogato al 31 dicembre 2011 il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su indicato è stato emanato ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225 (cosiddetto milleproroghe) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10;

la proroga in oggetto riguarda quanto previsto all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003 e cioè l'obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

l'obbligo di verifica riguarda tutte le opere (edifici e opere infrastrutturali) strategiche e rilevanti, progettate secondo normative sismiche antecedenti al 1984 e di quelle situate in Comuni la cui attuale classificazione sismica risulti più severa rispetto a quella dell'epoca di realizzazione;

tali verifiche inizialmente dovevano essere effettuate entro cinque anni dalla data dell'ordinanza, quindi entro il 2008;

l'accertamento dell'idoneità statica e sismica degli edifici e delle infrastrutture strategiche ai fini della protezione civile (es. scuole, municipi, ospedali, ponti) è elemento basilare, come dimostrato nei recenti sismi che hanno colpito il nostro Paese, nella mitigazione del rischio per la popolazione e nella definizione ed esecuzione di efficaci misure di intervento;
il Dipartimento della Protezione Civile ha richiesto il censimento (mediante la compilazione di schede sintetiche) di tutte le opere (edifici e ponti) di interesse strategico e rilevanti e la redazione di cronoprogrammi per il completamento delle attività di verifica qualora non già concluse;

l'attività in materia di verifiche sta procedendo con difficoltà, legate sia alla fase economica che stiamo attraversando sia alla grande quantità di opere ricadenti in questo obbligo, e risulta ancora lontana la completa attuazione di tali analisi, essenziali anche al fine di definire una programmazione nazionale di interventi che interessi tutte le Amministrazioni coinvolte;

per fare fronte ai costi necessari sono stati, fra gli altri, resi disponibili finanziamenti statali alle Amministrazioni pubbliche ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 3362/04, 3376/04, 3502/06 e 3505/06;

il Dipartimento della Protezione Civile a partire dal 2008 subordina l'assegnazione di contributi per la riduzione del rischio sismico di edifici pubblici allo svolgimento delle verifiche tecniche, con meccanismi finalizzati a dare priorità agli interventi su edifici per i quali maggiore risulti la vulnerabilità sismica;

molte amministrazioni hanno, fra le altre cose, segnalato l'opportunità di rilascio dei vincoli di bilancio legati al rispetto del Patto di stabilità nel caso di interventi mirati alla prevenzione del rischio sismico di edifici ed opere strategiche o rilevanti anche al fine di rendere disponibile la loro quota di cofinanziamento;

l'obbligo di verifica, in quanto legato alla funzione strategica e rilevante della costruzione, riguarda anche proprietà private (es. scuole), per le quali non è prevista la possibilità di accedere a finanziamento, pur a fronte di un significativo numero di edifici soggetti a tale obbligo;
per tali verifiche potrebbe essere opportuno verificare la possibilità di concedere una detrazione di imposta lorda per una quota del 55 per cento delle spese documentate (quanto meno per i costi di progettazione, analisi e prove tecniche richiesti per l'elaborazione di dette verifiche);

l'attuale situazione ed i recenti drammatici fatti, ultimo dei quali il sisma che ha interessato l'Abruzzo, dimostrano l'esigenza di uno sforzo prioritario e straordinario nel settore della prevenzione sismica nel nostro Paese,

 

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le azioni di propria competenza, in correlazione con il sistema delle autonomie locali, per far sì che si concludano quanto prima le verifiche previste dalla vigente normativa, anche al fine della più puntale definizione di programmi di intervento, prevenzione e di protezione civile in campo sismico nel nostro Paese;

a valutare se esistano le condizioni per concedere una specifica detrazione di imposta per le spese connesse ad interventi di verifica e adeguamento sismico degli edifici.
9/4865-AR/5. Benamati, Mariani, Braga, Ginoble, Mariani, Lolli.

 

La Camera,

premesso che:

nell'ottobre del 2002, i territori delle province di Campobasso e di Foggia sono stati colpiti da un forte terremoto;

in questi anni sono state stanziate risorse e predisposti interventi volti a sostenere le popolazioni colpite e a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici. Ciò nonostante, permane ancora una diffusa situazione di criticità, e conseguentemente la necessità di assicurare, nella continuità amministrativa, il monitoraggio sull'attuazione delle attività poste in essere in regime straordinario, nonché il completamento degli interventi finalizzati al definitivo ritorno alla normalità;

già con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, n. 3916, si era provveduto a prolungare fino al 31 dicembre 2011 lo stato di criticità per i suddetti territori colpiti dagli eventi sismici;

è però indispensabile portare a conclusione gli interventi collegati alla ricostruzione in tutti i Comuni terremotati, consentendo la prosecuzione delle attività legate al supporto per i cittadini residenti nei centri colpiti dal sisma del 2002, e alla gestione dei vari interventi,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere una proroga di un ulteriore anno dello stato di criticità per i territori delle province di Campobasso e di Foggia colpiti dagli eventi sismici dell'ottobre del 2002, a fine di consentire il completamento degli interventi finalizzati al definitivo ritorno alla normalità per i suddetti territori e le loro popolazioni.
9/4865-AR/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Pietro, Di Giuseppe.

 

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni di contenuto eterogeneo, unificate dalla finalità di prorogare o differire termini legislativamente previsti, caratterizzati complessivamente da una portata finanziaria contenuta;

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, ha introdotto una serie di misure di carattere tributario e fiscale, alcune delle quali di differimento dei termini, volte complessivamente ad inasprire il livello della tassazione nel nostro Paese;

la reintroduzione del prelievo dell'imposta municipale propria (IMU) nel possesso di immobili, ovvero di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, prevista dal suddetto provvedimento, richiede l'esigenza di una riflessione volta a garantire una maggiore equità nella tassazione del settore immobiliare;

con riferimento alle imposte sui terreni agricoli risulta conseguentemente indifferibile prevedere urgenti correttivi o delle misure di compensazione in considerazione che essi rappresentano l'elemento fondamentale delle imprese agricole;

per il settore agricolo, il decreto-legge in esame, indica all'articolo 29, comma 8, che sancisce l'efficacia delle domande di variazione della categoria catastale dei fabbricati volte al riconoscimento della ruralità degli immobili a fini fiscali, la proroga dei termini per la presentazione;

il riconoscimento del requisito della ruralità degli immobili assume rilievo, in particolare, ai fini dell'individuazione degli immobili assoggettati all'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dal 2012, anche dell'imposta municipale (IMU), i cui effetti negativi e penalizzanti non tarderanno a manifestarsi sull'intero sistema imprenditoriale agricolo,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere le disposizioni introdotte dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, esposto in premessa, nei confronti del settore agricolo, per il quale l'incremento delle diverse imposizioni comporterà un onere insostenibile per l'intera categoria degli agricoltori e conseguentemente a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte a riconsiderare la proroga delle disposizioni previste dal presente provvedimento in tema di imposta municipale nei confronti delle imprese agricole ed esposte anch'esse in premessa.

9/4865-AR/11. Nastri.

 

La Camera,

considerato che:

a seguito degli eventi meteorologici eccezionali ed avversi dell'Ottobre e del novembre 2011, molti territori delle province di Genova, La Spezia,Massa Carrara, Livorno, Messina sono stati colpiti da drammatiche alluvioni, che hanno determinato vittime e gravi danni infrastrutturali, nonché compromesso molte attività commerciali e produttive e migliaia sono stati i danni a singoli cittadini;

con il decreto in discussione il Governo ha giustamente prorogato al 16 luglio 2012 i termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;

che tale proroga potrebbe risultare insufficiente, e che con un emendamento si proponeva di prorogare fino al 31 dicembre 2012;

il lavoro di ricostruzione ad opera degli enti locali è in atto, pur nelle difficoltà di bilancio degli stessi e in tal senso è auspicabile un intervento centrale a sostegno,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di verificare nei prossimi mesi, in relazione con i Commissari delegati e i Comuni interessati lo stato dei lavori di ricostruzione e della ripresa delle attività economiche, predisponendo se necessario un ulteriore proroga dei termini degli adempimenti fiscali previsti dal decreto fino al 31 dicembre 2012.
9/4865-AR/28.(Testo modificato nel corso della seduta) Tullo, Rossa, Cassinelli, Velo, Andrea Orlando, Di Vizia, Mariani, Vico, D'Antoni, Scandroglio, Biasotti, Burtone, Antonino Russo, Marini, Zunino, Lovelli, Melandri.

 

La Camera,

premesso che:

in ordine al comparto agricolo, l'Assemblea ha votato e approvato un ordine del giorno con il quale si impegnava il Governo a valutare l'opportunità di ridurre l'aggravio fiscale sui fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentali, determinato dall'articolo 13, del decreto-legge n. 201 del 2011;

il comparto agricolo si trova a dover fronteggiare una situazione, imprevista ed improvvida, fiscalmente insostenibile, a fronte della soppressione delle agevolazioni previste dalle normative IRPEF e ICI per i fabbricati rurali ed ai contestuali elevatissimi incrementi introdotti dalle disposizioni del suddetto articolo - pari al 60 per cento della base imponibile sui fabbricati rurali ad uso abitativo e del 30 per cento, a regime, per i fabbricati rurali strumentali - ai fini del pagamento della nuova imposta (IMU);
nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento è stato presentato, e successivamente ritirato, un emendamento che disponeva una riduzione del carico fiscale per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, con riguardo all'imposta sui terreni,

 

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, a valutare l'opportunità di prevedere una riduzione degli aggravi d'imposta sui suddetti fabbricati rurali e sui terreni agricoli dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, inserendo le misure necessarie in uno dei provvedimenti legislativi che è in procinto di adottare.

9/4865-AR/30.(Testo modificato nel corso della seduta) Di Giuseppe, Messina.

 

La Camera,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che siano consentite assunzioni di personale educativo scolastico anche agli enti locali che abbiano superato il limite del 50 per cento delle spese correnti (comprendendo anche il personale delle aziende in house) di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

9/4865-AR/32.Sbrollini.

 

La Camera,

premesso che:

in assenza di nuove e appropriate normative in materia, l'usuale annuale proroga dei termini per il pagamento delle sanzioni dovute da singoli candidati, partiti e raggruppamenti politici alle amministrazioni comunali per violazione degli spazi di affissione durante le campagne elettorali per il rinnovo degli organi rappresentativi delle amministrazioni locali, regionali, dei Parlamenti europeo e nazionale, non ha trovato ad oggi adeguata risposta normativa;

la conseguenza di quanto sopra richiamato può determinare il realizzarsi di un'altissima quantità di contenziosi, nonché la lievitazione di somme che i Comuni rischiamo di non incamerare, diversamente da quanto nelle previsioni di bilancio questi ultimi abbiano contemplato;
anche al fine di garantire che le risorse attese dai Comuni relative al pagamento delle sanzioni sopra richiamate possano effettivamente rappresentare una fonte certa di entrata per gli enti locali;

la riconducibilità ai responsabili delle omissioni delle norme che regolano le affissioni è certa ed accertabile, poiché i committenti responsabili e i candidati sono essi stessi riconducibili ad una appartenenza ad un partito o raggruppamento politico nazionale al quale è in ultima istanza possibile riportare la responsabilità di tipo amministrativo qualora le somme dovute in prima istanza non dovessero dai committenti e dai candidati medesimi risultare versate nei tempi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere in un prossimo provvedimento di legge utile, una norma che consenta ai Comuni di recuperare le somme non versate dai candidati, dai partiti, e dai raggruppamenti politici, autorizzando l'amministrazione centrale dello Stato a trattenere all'origine dalla voce di bilancio relativa al rimborso elettorale per le elezioni europee, nazionali e regionali prevista per i partiti e per i raggruppamenti politici una quota pari al 2 per cento del totale, istituendo un apposito fondo al quale i Comuni, su richiesta documentata, possano attingere al fine di dispone di entrate certe equivalenti ai mancati introiti in materia di sanzioni per affissioni abusive e irregolari intervenute nel corso delle campagne elettorali, prevedendo inoltre che la medesima ritenuta all'origine delle somme dovute possa determinare l'estinzione delle sanzioni non onorate dagli interessati responsabili, così recuperando le risorse per le sanzioni previste, e non introitate dalle amministrazioni comunali, attraverso un meccanismo che chiama in causa in ultima istanza gli organi nazionali dei partiti e dei raggruppamenti politici di riferimento dei candidati e dei committenti responsabili sanzionati e inadempienti, a ristoro delle infrazioni registratesi nell'ambito delle richiamate affissioni irregolari e delle relative somme in prima istanza non riscosse dalle amministrazioni locali per mezzo dei committenti responsabili e dei candidati ai quali sono state indirizzate e comminate le sanzioni di cui sopra.

9/4865-AR/36.Quartiani, Codurelli.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 29, comma 8, del decreto-legge in esame, come modificato nel corso dell'esame in Commissione, proroga l'efficacia delle domande di variazione della categoria catastale dei fabbricati volte al riconoscimento della ruralità degli immobili a fini fiscali, purché siano inoltrate entro il 30 giugno 2012;

è bene ricordare che il decreto-legge 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, abrogando espressamente la procedura prevista con la precedente manovra estiva, di cui all'articolo 7, commi da 2-bis a 2-ter, del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha introdotto una specifica procedura per la modifica della categoria catastale degli immobili, volta al riconoscimento del carattere rurale dei fabbricati, attraverso la nuova disciplina prevista dall'articolo 13, commi da 14-bis a 14-quater, creando in tal modo grandi incertezze per i soggetti interessati dalla nuova normativa che, nell'arco di pochi mesi, hanno visto sovrapporsi norme del tutto eterogenee;

ai sensi del comma 14-bis del decreto-legge 201 del 2011, le domande di variazione della categoria catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili, presentate anche dopo il 30 settembre 2011, e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo, con un decreto ministeriale verranno stabilite le modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo;

ai sensi del comma 14-ter, è fatto obbligo di dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal regolamento in materia di automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari (decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701),

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine di cui all'articolo 29, comma 8, al 30 novembre 2012, uniformandolo così al termine previsto nel comma 14-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disciplinato entro questa stessa data, l'obbligo di dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, al fine di agevolare i proprietari di fabbricati rurali interessati dai recenti e ripetuti cambiamenti normativi.
9/4865-AR/39.(Testo modificato nel corso della seduta) Nicco, Brugger, Zeller.

 

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'iter del provvedimento è stato approvato un emendamento che sospende fino al 16 luglio 2012 i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza, per i soggetti interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nella provincia di Messina il 22 novembre scorso;

tale intervento si è reso necessario per venire incontro alle medesime richieste che furono avanzate dalle province di La Spezia, Genova e Massa Carrara, cui si sono aggiunte in questa sede quelle della provincia di Livorno;

tuttavia, l'emergenza dopo le alluvioni e le frane non è ancora rientrata e risultano ancora in condizioni critiche i comuni maggiormente colpiti dagli eventi eccezionali del 22 novembre;
si rileva la necessità di interventi significativi nel settore della viabilità, atteso che frazioni e interi quartieri dei comuni interessati risulterebbero ancora isolati, ma le richieste più urgenti riguardano il recupero ed il ripristino di impianti di depurazione, della rete fognaria e delle condotte di smaltimento delle acque piovane, per le ovvie implicazione di carattere igienico sanitario,

 

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di contenimento della spesa pubblica e qualora si rendessero risorse aggiuntive, a valutare l'opportunità di sostenere con adeguati interventi, anche di tipo finanziario, i comuni alluvionati della provincia di Messina nell'opera di ricostruzione e ripristino delle infrastrutture primarie.
9/4865-AR/41.(Testo modificato nel corso della seduta) Naro.

 

La Camera,

premesso che:

la manovra economica di dicembre anticipa al 2012, in via sperimentale, l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), istituita e disciplinata dal decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo fiscale municipale;

il presupposto dell'imposta è individuato nel possesso di immobili e cioè di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli e la base imponibile è costituita dal valore di tali immobili;
per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore originariamente fissato a 120;
nel corso della conversione del decreto-legge n. 201 del 2011 è stato approvato un emendamento che differenzia la misura del moltiplicatore in relazione alla qualifica soggettiva del possessore dei terreni agricoli; infatti, il suddetto moltiplicatore è stato portato a 130 per la generalità dei soggetti passivi ed è stato ridotto a 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
si tratta di una scelta di politica economica che merita di essere ulteriormente sviluppata nell'ottica di attenuare l'impatto del suddetto effetto moltiplicatore per i soggetti «professionali» per i quali il fattore terra rappresenta strumento fondamentale per l'esercizio della propria attività imprenditoriale agricola;

in particolare, si ritiene opportuno accentuare la suddetta distinzione portando il coefficiente base per la maggior parte dei soggetti passivi a 150 e riducendolo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali a 90. Per gli altri imprenditori agricoli il moltiplicatore potrebbe essere determinato nella misura di 120, originariamente fissata quale coefficiente di carattere generale;

tale esigenza è stata fatta propria dai relatori del disegno di legge n. 4865, di conversione in legge del decreto-legge n. 216 del 2011, sulla proroga dei termini, al nostro esame, con la presentazione di un apposito emendamento che successivamente è stato ritirato, per motivi di carattere tecnico legati al contenuto proprio del decreto-legge,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre le indicate correzioni ai coefficienti di moltiplicazione dei redditi dominicali riferiti ai terreni utilizzati a fini produttivi dalle imprese agricole che consentono, in ogni caso, di mantenere immutato il gettito previsto dalla relazione tecnica al citato provvedimento sull'IMU.

9/4865-AR/45.(Testo modificato nel corso della seduta) Occhiuto, Delfino.

 

La Camera,

premesso che:

con l'articolo 26 del provvedimento in esame si proroga di 2 anni il termine per riutilizzo di risorse da parte della Scuola superiore dell'economia o delle finanze per le attività di documentazione studio e ricerca in materia di federalismo fiscale (legge 5/5/2009 n. 42);

con il comma 1 dell'articolo 29 si proroga di 4 mesi il termine per la determinazione dei fabbisogni standard di comuni e province nell'ambito dell'attuazione della legge delega 42/2009 (federalismo demaniale);

le due norme già contenute nel testo del decreto e non modificate dalle commissioni parlamentari testimoniano la volontà del Governo di procedere con l'attività legislativa riferita al federalismo;

è opportuno provvedere ad una esatta ricognizione sullo stato di avanzamento dei decreti, sulle scadenze previste dando informazione al Parlamento della tempistica circa le intenzioni del Governo;

alcuni decreti in particolare hanno creato nel sistema degli enti locali molte aspettative ed attese che rischiano di andate deluse dai ritardi che si stanno registrando;
il decreto legislativo n. 85 in materia di federalismo demaniale (modificato all'articolo 5 dal decreto-legge 13/05/2011 n. 70) è senz'altro l'atto più atteso;
molti enti locali hanno programmato la loro azione in forza degli effetti di tale decreto;
è interesse della Pubblica Amministrazione che i beni che potrebbero essere interessati dal decreto siano valorizzati e utilizzati e nel caso venduti, concorrano al 100% all'abbattimento del debito pubblico come il provvedimento prevede;
i primi provvedimenti di attuazione con iniziale elenco dei beni non hanno trovato l'intesa della conferenza unificata;

occorre riprendere il percorso attuativo riproponendo l'intesa in diversa forma o modificando l'iter approvativo,

 

impegna il Governo:

a produrre al Parlamento una ricognizione sullo stato di avanzamento dei decreti attuativi della legge delega 42/2009 sul federalismo fiscale e sulla tempistica circa le intenzioni e previsioni del Governo sulla attuazione della delega;
a sbloccare l'iter di approvazione dei provvedimenti conseguenti al decreto legislativo n. 85 (federalismo demaniale) come modificato dal decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011.
9/4865-AR/50.Vannucci, Bitonci, D'Ami co, Bragantini, Forcolin, Di Vizia, Comaroli, Fugatti, Vanalli, Alessandri, Lanzarin, Negro, Gidoni, Polledri, Isidori, Pini, Fedriga, Fogliato, Simonetti, Montagnoli, Martini, Meroni, Consiglio, Dozzo, Follegot, Fabi, Callegari, Nicola Molteni, Chiappori, Goisis, Maggioni, Cavallotto, Allasia, Bonino, Torazzi, Desiderati, Grimoldi.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale dal 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), istituita e regolata dal decreto legislativo sul federalismo municipale (decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23); l'applicazione a regime dell'imposta è prevista a decorrere dal 2015;
il citato decreto ha stabilito quale base imponibile dell'imposta municipale propria il valore dell'immobile come determinato ai fini ICI (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 504/1992) ma ha modificato, aumentandoli, i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali: in particolare, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A il valore è determinato applicando il moltiplicatore 160 all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento; attualmente ai fini ICI per i fabbricati del gruppo catastale A (abitazioni) tale moltiplicatore è pari a 100;

l'imposta municipale propria si applicherà anche all'abitazione principale e alle pertinenze della medesima; il decreto dispone una detrazione pari a 200 euro dall'imposta dovuta sull'abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta; questa detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con la medesima destinazione (come già previsto dall'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo n. 504 del 1992); il decreto 201 ha stabilito altresì che l'agevolazione «prima casa» si applichi alle pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna abitazione, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
considerato che:

la disciplina IMU così definita determinerà un aggravio del prelievo tributario - già insostenibile - sugli alloggi sociali - in proprietà degli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati;

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere per gli Istituti Autonomi Case Popolari, comunque denominati (ed anche agli enti gestori dell'ERP) già esenti dall'ICI, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal decreto-legge 27 maggio 2008 n, 93, la proroga del termine previsto per l'applicazione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale - a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, consentendo così a tali enti di continuare a fruire del regime di esenzione previsto per gli alloggi sociali dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992.

9/4865-AR/59.(Testo modificato nel corso della seduta) Gibiino.

 

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 5 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto l'anticipazione - in via sperimentale - dal 1o gennaio 2012 - dell'imposta municipale propria (IMU) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

il decreto legislativo sul federalismo municipale n. 23 del 2011 ha disposto che l'IMU - imposta municipale propria - si applichi anche all'abitazione principale e alle relative pertinenze, con una detrazione pari a 200 euro dall'imposta dovuta sulla prima casa e per una sola unità pertinenziale;

il decreto 201/2011 ha modificato, aumentandoli, i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali ai fini della determinazione della base imponibile IMU: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni) si applica il moltiplicatore 150 - prima pari a 100 per l'ICI - alle rendite catastali;

l'IMU, con la detrazione «prima casa» - e la prevista rivalutazione degli estimi catastali - si applica anche agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, prima esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo n. 504 del 1992;

considerato che

tale prelievo pesa in misura insostenibile sulla già difficile economia del settore, che applica canoni sociali, fissati con legge regionali, inferiori a 70 euro, in media, al mese; tali canoni sono già assoggettati al prelievo IRES, IRAP e alle tasse di registro;
le risorse degli IACP comunque denominati - sono quasi azzerate dal prelievo fiscale - e sono pertanto del tutto insufficienti per costruire nuovi alloggi e a garantire a quelli esistenti decoro, sicurezza e salubrità;

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere per gli alloggi degli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati la proroga del termine per l'entrata in vigore dell'IMU in una sperimentale applicando, per l'anno 2012, il regime di esenzione previsto per tali alloggi dall'articolo comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992.
9/4865-AR/60.(Testo modificato nel corso della seduta) Rubinato.

 

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, all'articolo 29 - comma 8, stabilisce che le domande per il riconoscimento dei requisiti di ruralità di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, mantengono il loro effetto anche se presentate dopo la scadenza dei termini originariamente previsti, purché entro il 30 giugno 2012;

tale norma rappresenta un importante segnale di attenzione da parte del Governo nei confronti del mondo dell'agricoltura;

in base al cosiddetto decreto «Salva Italia», decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, anche i «fabbricati strumentali» dell'agricoltura sono soggetti al pagamento della nuova Imu (Imposta Municipale Unica), ossia la tassa sugli immobili che succede alla vecchia lei;
diverse sentenze della Corte Costituzionale hanno sancito in passato che gli edifici, in quanto strumentali all'attività fondiaria, sono già tassati allorquando vengono pagate le imposte (Irpef e lei);

l'agricoltura è un settore notoriamente ad alta patrimonializzazione ma a bassa redditività e spostando le imposizioni dal reddito al patrimonio si determina un danno evidente a un comparto già in chiara difficoltà e composto, per larga parte, da aziende di piccole e medie dimensioni che difficilmente reggerebbero l'impatto di un consistente aumento del carico impositivo;

per i terreni agricoli, infatti, con la nuova normativa, il valore del fabbricato, ai fini dell'imposizione, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120;

sui terreni agricoli, dunque, il moltiplicatore è salito da 75 a 120 e l'aliquota è ora fissata al 0,76 per cento contro il precedente 0,4 per cento;

per gli edifici strumentali (capannoni, alloggi agrituristici, locali di degustazione, trasformazione), prima esentati, l'aliquota è invece fissata allo 0,2 per cento e il coefficiente moltiplicatore, per la categoria D10, a 60;

come denunciato dalla Confagricoltura, l'incremento della base imponibile ai fini Imu, assieme alle nuove tasse sui fabbricati rurali, comporta incrementi di tassazione dal 100 per cento sino a valori assurdi del 400 per cento;

l'introduzione dell'IMU rischia, inoltre, di penalizzare oltremodo un settore importante come quello agrituristico che già nel 2011 ha subito una flessione del numero di presenze superiore all'8 per cento;

le associazioni di categoria hanno stimato che la nuova tassazione sugli edifici rurali produrrà un taglio fino al 20 per cento del reddito degli agriturismi, con un aggravio di costi vicino ai 2 mila euro per ogni azienda;

l'insieme di queste misure rischia di penalizzare oltre modo l'agricoltura in genere e le attività connesse ad essa;

 

impegna il Governo

a valutare, in un successivo provvedimento, la possibilità di introdurre una forma di tassazione diversa e più equa sui terreni agricoli e, in particolare, sui fabbricati rurali funzionali all'attività.

9/4865-AR/68.Boffa.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 29, comma 8, del decreto legge in commento sancisce l'efficacia delle domande di variazione della categoria catastale dei fabbricati volte al riconoscimento della ruralità degli immobili a fini fiscali, anche se presentate oltre il termine del 30 settembre 2011, purché inoltrate entro e non oltre il 30 giugno 2012;

tale proroga è molto importante per il settore primario che, a seguito della nuova disciplina in materia di imposta municipale unica (IMU) contenuta nell'articolo 13 del decreto legge 201/2011 deve sostenere un ulteriore considerevole incremento del peso fiscale in quanto si prevede un incremento di tassazione sulle abitazioni rurali e sui fabbricati strumentali all'attività agricola, oltre all'incremento della base imponibile per i terreni agricoli;

l'introduzione del principio di differenziazione della tassazione dei terreni agricoli in funzione della «professionalità» dei soggetti interessati, ossia riducendo la base imponibile per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionisti - per i quali il terreno non è una rendita ma un fattore produttivo - è stato un primo segnale minimo che ha segnato la strada da seguire;

è fondamentale che il legislatore tuteli il settore primario mediante norme che premino l'attività agricola e non contribuiscano, invece, ad aggravare quelle condizioni pesanti in cui versa l'agricoltura schiacciata dalla dinamica prezzi volatili-costi di produzione elevati;
gli esperti del settore denunciano che a seguito delle novità suddette un'impresa tipo condotta da un agricoltore iscritto nelle liste dei coltivatori diretti, proprietario di un terreno di pianura coltivato a frutteto nel 2012 subirà un aggravio del carico fiscale del 250 per cento rispetto all'anno in corso;

al riguardo le associazioni di categoria lanciano l'allarme: l'anno scorso 20mila aziende agricole hanno chiuso i battenti e la loro uscita di scena è solo in parte compensata dall'aumento della superficie media delle unità di alcuni settori; in particolare I piccolo agricoltori schiacciati dalla crisi generale e dalla globalizzazione escono dal mercato;
si calcola che l'Imu sui terreni e sui fabbricati rurali costerà agli agricoltori un miliardo di euro in più nel 2012;

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine utile ai fini del riconoscimento fiscale della ruralità degli immobili e ad intervenire con urgenza al fine di differenziare limitare ulteriormente il peso fiscale dei terreni agricoli per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.

9/4865-AR/70.(Testo modificato nel corso della seduta) Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Cenni, Servodio, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Trappolino, Marrocu.

 

La Camera,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutate le misure introdotte come sufficienti a sostenere la crescita e lo sviluppo;
premesso che:

la grave crisi economico-finanziaria che ormai investe l'intera Europa incidendo negativamente su tutti i settori produttivi, ha ulteriormente aggravato la condizione del comparto agricolo europeo già in forte difficoltà a seguito della volatilità dei prezzi delle materie prime agricole, sempre più dipendenti dai movimenti finanziari piuttosto che dall'andamento reale della domanda e dell'offerta in un mercato globalizzato che sfugge a qualsiasi regola, responsabilità e trasparenza;

tale provvedimento prosegue la politica già intrapresa con il decreto 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, foriera esclusivamente di un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;

in particolare, l'articolo 13 del suddetto decreto, penalizza ulteriormente il comparto agricolo nella misura in cui anticipa l'istituzione dell'imposta municipale propria all'anno 2012 estendendola ai fabbricati rurali ad uso abitativo e a quelli strumentali all'attività agricola e, stabilisce inoltre, con riferimento alla tassazione dei terreni agricoli, che l'imposta sia corrisposta sulla base di un valore incrementato del 60 per cento;
tale aumento delle imposte a carico degli agricoltori comporta un incremento del peso fiscale pari a tre volte quello attuale con devastanti ricadute sui costi di produzione e conseguenti diminuzioni degli utili per l'intero settore,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere dall'imposizione dell'imposta municipale unica le abitazioni e i fabbricati rurali e a ripristinare le attuali agevolazioni a favore dei terreni agricoli al fine di non danneggiare ulteriormente un settore già in forte crisi anche a seguito dei ridimensionati aiuti comunitari.

9/4865-AR/94.(Testo modificato nel corso della seduta) Negro, Callegari, Fogliato, Bitonci.

 

La Camera,

premesso che:

la grave difficoltà nella quale si ritrovano numerosi enti locali in ragione della difficile situazione economica dovuta alla crisi internazionale, ha notevolmente ridotto le risorse a disposizione, sia dal punto di vista economico che per quanto riguarda le risorse umane e determinando la conseguente riduzione del livello dei servizi in favore dei cittadini;
la problematicità, soprattutto per i Comuni, deriva sia dal difficoltoso rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, dovuta a sua volta dall'oggettiva complessità economico-finanziaria e dalla complessa modalità con la quale si chiede agli enti periferici di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e che non appare chiara e basata su equi principi, sia dal restringimento dei limiti di indebitamento, così come determinato dall'ultima legge di stabilità 2012;

la complicazione evidenziata dagli enti nel riuscire a sostenere questo tipo di vincoli, oltre a rallentare il pagamento da parte degli enti stessi verso le aziende che realizzano le opere pubbliche, impedisce anche agli enti medesimi di poter investire ulteriori risorse per la realizzazione di nuove opere,

 

impegna il Governo

a considerare la necessità di rivedere la normativa in materia di limiti per l'indebitamento degli enti locali riportandola ai valori massimi precedentemente stabiliti dalla Legge di Stabilità 220 del 2011 così da consentire agli enti che hanno già fatto la programmazione triennale di poter eseguire quanto pianificato.

9/4865-AR/96.Bitonci.

 

La Camera,

premesso che:

analizzato il decreto-legge in esame e nel caso specifico il comma 5 dell'articolo 15 che prevede la proroga del termine in materia di contributi a favore dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali;

in sede di conversione del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 con legge n. 122 del 2010 è stata soppressa l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e prevista la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'interno. Sono, pertanto, decaduti gli organi di gestione (Consiglio di Amministrazione nazionale, Consigli di amministrazione delle sezioni regionali, Presidente, Vice Presidente) e cessati dagli incarichi il Direttore generale ed il Vice Direttore generale;

conseguenza logica della soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali sarebbe stata la prevista soppressione del contributo a carico di Comuni e Province finalizzato a contribuire al finanziamento della stessa;
nel parere del comitato per la legislazione si evidenzia quanto segue: «l'articolo 15, comma 5, proroga in maniera non testuale il termine in materia di contributi a favore dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, ancorché la suddetta Agenzia sia stata soppressa dal decreto-legge n. 78 del 2010»,

 

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a riconsiderare tale proroga in quanto non congrua, considerata l'avvenuta soppressione, oramai dal 31 maggio 2010 dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, in particolar modo anche al fine di non gravare ulteriormente sulle risorse a disposizione degli enti locali territoriali.

9/4865-AR/97.Dal Lago, Bitonci.

 

La Camera,

premesso che:

la legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, ha previsto una delega al Governo da attuare nel termine di dodici mesi, tesa alla riorganizzazione e distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza;

in ottemperanza alle finalità predette, è stata costituita una commissione consultiva ministeriale per l'attuazione della delega di cui alla legge n. 148 del 2011, in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, nell'ambito della quale sono oggetto di analisi ed valutazione tutti i criteri indicati dalla legge delega, riferiti all'estensione del territorio, al numero degli abitanti, ai carichi di lavoro, all'indice delle sopravvenienze, alla specificità territoriale del bacino di utenza ed al tasso di impatto della criminalità organizzata;
pur riconoscendo la validità di tale intervento da parte del precedente Governo, teso ad attribuire efficienza al sistema giudiziario e realizzare una razionale distribuzione sul territorio nazionale degli uffici giudiziari, si ritiene necessario che il progetto di geografia giudiziaria avvii una positiva revisione delle sedi, dando tuttavia adeguato spazio a tutte le indicazioni provenienti dagli operatori del settore e dalle diverse istituzioni territoriali, onde evitare una indiscriminata e generica soppressione degli uffici giudiziari;
in tal senso i termini della delega, da attuare in dodici mesi, risultano troppo ristretti per poter attuare una oculata e condivisa riorganizzazione sul territorio degli attuali uffici giudiziari, tale da non mettere a repentaglio il funzionamento della giustizia e la possibilità di continuare a erogare tale servizio fondamentale ai cittadini;

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare a ventiquattro mesi il termine in materia di riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziaria di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, onde poter garantire, attraverso una scadenza temporale meno ravvicinata, un'ampia e complessiva disamina delle esigenze socio-economico territoriali ed una efficace distribuzione sul territorio nazionale degli uffici giudiziari e l'adeguatezza della loro struttura dimensionale.
9/4865-AR/102.Nicola Molteni, Rivolta, Consiglio, Lanzarin, Reguzzoni, Bitonci, Pugliese, Grimoldi.

 

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, cosiddetto «Salva Italia», convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha introdotto nuove misure, nuovi tagli ed obblighi per gli Enti locali, senza specificare però in modo univoco i criteri e gli ambiti di applicazione;

gli Amministratori locali si trovano a dover forzatamente ritardare la redazione dei bilanci preventivi la cui scadenza naturale sarebbe al 31/12, prorogata ad oggi al 30 giugno 2012, compilando «ad evidenza» un bilancio preventivo di soltanto sei mesi;
con l'introduzione del nuovo gettito Imu e con gli speculari tagli che verranno apportati ai fondi degli Enti locali, gli Amministratori non riescono ad effettuare calcoli prospettici e sono costretti a sottostimare gli introiti che restano ai comuni;

 

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rendere noti agli Enti locali, gli strumenti necessari alla redazione dei bilanci preventivi per il 2012, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, nonché rendere l'attività degli Amministratori locali snella ed efficiente;
di prevedere l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione anche per il biennio 2013/2014, in modo tale da permettere agli Amministratori locali di redigere i bilanci prudenziali senza rischiare di assumere scelte inopportune, considerata la difficoltà esposta in premessa di quantificare la disponibilità economica.

9/4865-AR/104.(Testo modificato nel corso della seduta) Stucchi, Consiglio, Reguzzoni, Bitonci.

 

La Camera,

premesso che:

esaminato il provvedimento in titolo e in particolare la proroga, contenuta nell'articolo 10, comma secondo, del termine di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011;
considerato che la norma summenzionata costituisce l'ennesima proroga del termine per l'esercizio dell'attività intramuraria allargata, senza che il problema venga di fatto affrontato e risolto in tempi rapidi;

considerato che la periodica reiterazione della proroga dell'intra-moenia allargata è connessa da un lato all'inadempienza da parte di alcune Regioni rispetto a quegli interventi di natura organizzativa di loro competenza, al fine di permettere la libera attività professionale ai medici all'interno delle strutture sanitarie pubbliche erogatrici delle prestazioni, con l'identificazione di quelle aree a tal fine destinate, dall'altro alla lunghezza di liste di attesa in assenza di un provvedimento, emanato dalle Regioni stesse, per la loro corretta gestione in base a codici di priorità assegnati dal medico prescrittore, medico di famiglia o specialista, in base alla graduazione della patologia o del sospetto di diagnosi, che permetterebbe di gestire al meglio i flussi di prestazioni nel diritto del paziente sancito dall'articolo 32 della Costituzione,

 

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere in tempi rapidi, d'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, gli opportuni provvedimenti volti a superare le attuali inadempienze sopracitate;
a valutare, nell'ambito degli stanziamenti già predisposti in bilancio, da destinare all'edilizia sanitaria ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente il piano straordinario di edilizia sanitaria, appositi fondi finalizzati alla costruzione o ristrutturazione di aree destinate alla libera attività professionale intra-moenia dei medici.

9/4865-AR/105.(Testo modificato nel corso della seduta) Martini, Reguzzoni.

 

La Camera,

premesso che:

esaminato il provvedimento in titolo;

valutate le misure introdotte come insufficienti a supportare lo sviluppo dell'economia reale;
considerato che tale provvedimento prosegue la politica già intrapresa con il decreto-legge 201/2011, foriera esclusivamente di un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;
valutato, in particolare, la modifica prevista a partire dal 2012 della disciplina dell'IMU; l'imposta municipale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal Governo Monti, che ha assoggettato a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed ha introdotto pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l'applicazione di pesanti moltiplicatori;

considerato che l'IMU colpisce tutte le abitazioni, anche quelle di valore modesto, destinate ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, detenuti direttamente dagli enti locali o dagli enti regionali che gestiscono tali immobili,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere dall'applicazione dell'IMU gli immobili ed i terreni di proprietà degli enti locali e degli enti regionali patrimoniali detentori di alloggi destinati ad edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e convenzionata.

9/4865-AR/107.(Testo modificato nel corso della seduta) Allasia, Reguzzoni, Bitonci.

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo sul federalismo municipale prevedeva l'applicazione dell'imposta municipale propria a partire dal 2014, mentre il decreto-legge 201/2011 anticipa di due anni la imposta stessa estendendo la stessa anche alle abitazioni principali;
ad oggi non appare chiaro quali siano, per il 2012, le effettive entrate a favore dei Comuni e derivanti dalla applicazione dell'lMU, sia in ragione del fatto che per molti Comuni non è ancora possibile stimare l'impatto derivante dall'applicazione dell'imposta sia perché, anche per quanto riguarda le esenzioni, molti comuni, in ragione dell'effetto combinato degli articoli 9 del decreto legislativo 23/2011 e dell'articolo del citato decreto-legge 201/2011, potrebbero vedersi costretti a versare allo Stato anche la quota di IMU retativi a fabbricati e terreni di proprietà degli enti locali non utilizzati a scopo istituzionale;

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere, anche in ragione della difficile situazione economica che interessa gli enti locali. Il provvedimento oggi previsto in materia di imposta municipale propria, prorogando al 1o Gennaio 2013 l'applicazione della quota di IMU a favore dello Stato per i beni ed i fabbricati di proprietà degli enti locali e non utilizzati dagli stessi per fini istituzionali, al fine di adottare gli opportuni chiarimenti per definire con certezza i criteri per definire i beni istituzionali medesimi.

9/4865-AR/120.(Testo modificato nel corso della seduta) D'Amico, Reguzzoni, Bitonci.

 

 

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