Conversione in legge, con modificazioni, del
d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, recante
“Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative”
Legenda:
Iter legislativo aggiornato al
27.1.2012
Nota di lettura sulle norme di
interesse dei Comuni
Selezione ordini del giorno approvati
Roma, 27 gennaio 2012
ITER LEGISLATIVO
Il decreto legge recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative è stato approvato dal Consiglio
dei Ministri il 23 dicembre 2011 ed è stato pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2011.
Si segnala che il Consiglio dei Ministri ha recepito
subito nel provvedimento alcune proroghe richieste
dall’ANCI. Si tratta in particolare del rinvio al 31
dicembre 2012 dell’esecuzione degli sfratti riguardanti
particolari categorie sociali disagiate residenti nei
comuni capoluoghi di provincia, nel comuni confinanti
con popolazione superiore a diecimila abitanti e nei
comuni ad alta tensione abitativa.
Il
decreto legge è stato poi esaminato dalle commissioni
riunite affari costituzionali e bilancio che hanno
concluso i lavori il 20 gennaio 2012.
In tale sede sono state inviate diverse proposte di
emendamenti dell’ANCI tra le quali si segnala
l’approvazione delle seguenti:
Assunzioni.
E’ stato introdotto un nuovo comma all’art. 9 del d.l.
n. 78/2010 il quale prevede che per le assunzioni di
personale di polizia locale da parte dei comuni (art.
21, comma 3, lettera b), legge n. 42/2009) e per
il personale educativo e scolastico degli enti locali,
si applicano dal 2013 le disposizioni che limitano
l’utilizzo di personale a tempo determinato o con
convenzioni ovvero con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento
della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno
2009.
Gestione dei rifiuti
da parte dei comuni della regione Campania
(art. 11 d.l. n. 165/2009). Vengono estese anche al 2012
le disposizioni relative al calcolo di TARSU e la TIA,
con slittamento al 30 settembre 2012 del termine per la
redazione dell’elenco degli importi dovuti (comma 5-bis);
estese al 2012 anche le norme relative ai soggetti
incaricati della riscossione (comma 5-ter).
Abrogato, invece, il comma 5-quater sulla
possibilità di avvalersi di soggetti affidatari della
riscossione per TARSU e TIA.
Piccoli comuni. In materia di comuni con popolazione
superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, si prorogano
di 9 mesi i termini entro i quali i comuni devono
assicurare il completamento dell'attuazione delle
disposizioni relative all'esercizio delle funzioni
fondamentali (art. 14, c. da 26 a 30, d.l. n. 78/2010).
Conseguentemente sono prorogati di 9 mesi anche i
termini temporali e le disposizioni sulla riduzione dei
costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e
razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali
(commi da 1 a 16, e commi 22, 24, 25 e 27 art. 16 del
d.l. n. 138/2011).
Bilanci di previsione.
Il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2012, da parte degli enti
locali, è differito al 30 giugno 2012.
Si segnala inoltre che l’ANCI ha inviato in Aula le
proposte di emendamenti già dichiarate ammissibili in
commissione. Si tratta in particolare dell’ emendamento
riguardante la proroga dell’applicazione delle norme
sull’indebitamento degli ee.ll. previste dalla
legge di stabilità 2012, l’emendamento riguardante
le
proroghe del periodo transitorio sui servizi pubblici
locali
e l’emendamento riguardante la proroga degli oneri di
urbanizzazione.
L'Assemblea della Camera, il 24 gennaio 2012, ha
deliberato il rinvio del provvedimento all'esame delle
Commissioni riunite su richiesta del Presidente della
Commissione Affari Costituzionali. Tale richiesta di
rinvio è stata motivata in relazione all'opportunità di
individuare possibili coperture finanziarie per alcune
modifiche riguardanti la materia pensionistica. Il
giorno seguente le Commissioni riunite hanno approvato
nuovamente il decreto-legge con alcune modifiche:
-
definizione della copertura in materia pensionistica
attraverso l'aumento dell'aliquota di base
dell'accise sui tabacchi lavorati
-
proroga
dell'impegno di spesa per gli indennizzi ai
cittadini italiani espropriati dei loro beni in
Libia negli anni '60
-
soppressione della sanatoria delle violazioni in
materia di affissioni di manifesti elettorali che
era stata introdotta in sede referente
-
proroga
dei termini degli adempimenti tributari e
contributivi per i soggetti interessati dagli
eccezionali eventi atmosferici dei comuni di Ginosa
e Bernalda.
Il 26
gennaio 2012 la Camera, con 469 voti a favore, 74
contrari e 5 astenuti, ha votato la questione di fiducia
posta dal Governo
sull'approvazione del disegno di legge di conversione
del decreto-legge.
Dopo
la trattazione degli ordini del giorno, il seguito del
dibattito è stato rinviato per la votazione finale a
martedì 31 gennaio.
NOTA DI LETTURA SULLE NORME DI
INTERESSE DEI COMUNI
Art. 1,
comma 6 bis
(Proroga
termini in materia di assunzioni)
6-bis.
Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, si applicano alle assunzioni
del personale educativo e scolastico degli enti locali,
nonché di personale destinato all'esercizio delle
funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3,
lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, a
decorrere dall'anno 2013.
Commento
Il
comma 6-bis prevede l’applicazione dell’articolo 9,
comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, alle
assunzioni del personale educativo e scolastico degli
enti locali a decorrere dall’anno 2013. Lo stesso comma
ha altresì disposto l’applicazione, sempre a decorrere
dal 2013, delle medesime disposizioni richiamate in
precedenza in relazione alle assunzioni di personale che
consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali
previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della L.
5 maggio 2009, n. 42, in materia di polizia locale.
Art. 11
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e
trasporti)
2.
All'articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 9 maggio
2005, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31
dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2012».
3.
All'articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo,
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e
successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
4.
All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 maggio 2010, n. 73, le parole: «entro e non oltre il
31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro
e non oltre il 30 giugno 2012».
…..
6-bis.
Il decreto di cui all'articolo 23, comma 7, quarto
periodo, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione e
promozione del territorio indicanti siti d'interesse
turistico e culturale, è adottato entro il 31 marzo 2012
di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il
turismo e lo sport.
Commento
Il
comma 2 proroga dal 31 dicembre 2011 al 30 giugno
2012 il termine di cui all’articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, in materia di
concessioni aeroportuali.
Il
comma 3 proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre
2012 il termine di cui all’articolo 21-bis, comma 1,
primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 248/2007,
convertito dalla legge n. 31/2008, in materia di
determinazione dei diritti aeroportuali.
Il
comma 4 proroga dal 31 dicembre 2011 al 30 giugno
2012 il termine di cui all’articolo 2, comma 3, del
decreto-legge n. 40/2010, convertito dalla legge n.
73/2010, in materia di regolamentazione dei servizi
di trasporto taxi e noleggio con conducente.
Il
comma 6 bis fissa al 31 marzo 2012 il termine per
l’emanazione del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti che stabilisce limiti
e condizioni per l’installazione di cartelli di
valorizzazione e promozione del territorio indicanti
siti d'interesse turistico e culturale. Si prevede
inoltre che il decreto dovrà essere adottato dal
Ministro dello sviluppo economico e delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro per gli
affari regionali, turismo e sport. Si segnala che la
fissazione del termine del 31 marzo 2012 e il concerto
con il Ministro per gli affari regionali, turismo e
sport, disposti dal comma in esame, si riferiscono
esclusivamente ai cartelli di valorizzazione e
promozione del territorio e non ai
cartelli indicanti servizi di pubblico interesse.
Art. 13
(Proroga
di termini in materia ambientale)
3.
All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le
parole: «9 febbraio 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2012.» A decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, per la gestione del Sistema di
controllo della tracciabilià dei rifiuti (SISTRI), la
competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare può avvalersi
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale per lo svolgimento di tutte le attività
diverse da quelle individuate dal contratto in essere
avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema
informatico e la gestione del relativo sito internet. A
decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato
di attuazione del SISTRI. A quest'ultimo fine, per
quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico
del sistema, la competente Direzione del Ministero può
avvalersi di DigitPA, secondo modalità stabilite con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3-bis.
All'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le
parole: «al 1o giugno 2012» sono sostituite
dalle seguenti: «al 30 giugno 2012».
……
5.
All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 2-ter, le parole: «31 dicembre 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
b) al
comma 5-bis, le parole: «Per gli anni 2010 e 2011», le
parole: «30 settembre 2011» e le parole: «per gli anni
2010 e 2011» sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «Per gli anni 2010, 2011 e 2012», «30
settembre 2012» e «per gli anni 2010, 2011 e 2012»;
c) al
comma 5-ter, le parole: «Per gli anni 2010 e 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2010, 2011 e
2012»;
d) il
comma 5-quater è abrogato.
6. Il
termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, come da ultimo prorogato ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011,
recante ulteriore proroga di termini relativa al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del
31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
Commento
Il
comma 3 prevede l’ulteriore slittamento al 30 giugno
2012 del termine per l’entrata in operatività del
Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(Sistri) di cui all’art. 6, comma 2, secondo periodo,
del D.L. 138/2011.
E’
stato, inoltre, previsto che, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, e precisamente la
competente Direzione del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, possa avvalersi, per
lo svolgimento delle attività di gestione del sito
internet e di tutte le attività non comprese nel
contratto in corso che riguardano la fornitura del
sistema informativo, anche dell’ISPRA e che, con cadenza
semestrale, riferisca, con un’apposita relazione, alle
Camere sullo stato d’attuazione della gestione del
Sistri. A tal fine la competente direzione del Ministero
dell’ambiente può avvalersi di DigitPA con le modalità
che dovranno essere stabilite con un decreto
interministeriale da adottarsi entro 30 giorni
dall’entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Dall’attuazione della norma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con il
comma 3-bis si dispone la proroga al 30
giugno 2012 anche per i piccoli produttori di rifiuti
(fino a 10 dipendenti) per i quali l’art. 6, comma 2,
lett. f-octies, del D.L. 70/2011 aveva previsto
l’individuazione di un termine che non poteva comunque
essere antecedente al 1° giugno 2012.
Il
comma 5 novella in più punti l’articolo 11 del D.L.
195/2009, recante norme sulla programmazione del
servizio di gestione integrata dei rifiuti della Regione
Campania. In particolare, la lettera a) di tale
comma proroga di un anno, cioè al 31 dicembre 2012, la
durata della fase transitoria prevista dall’art. 11,
comma 2-ter, del D.L. 195/2009, durante la quale
le sole attività di raccolta, di spazzamento e di
trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero
inerenti alla raccolta differenziata continuano ad
essere gestite secondo le attuali modalità e forme
procedimentali dai comuni della regione Campania, in
luogo del subentro in tali funzioni da parte delle
province, come previsto dal comma 2 del medesimo
articolo 11.
Le
modifiche introdotte con le lettere b), c) e d)
sono di fatto volte a non sottrarre alle amministrazioni
locali competenti i poteri finora esercitati per rendere
effettiva la riscossione della TARSU e della TIA nel
territorio della Regione Campania, anche in
considerazione della circostanza per cui proprio con il
corrispettivo versato dagli utenti è possibile coprire i
costi delle operazioni di raccolta e smaltimento dei
rifiuti nella regione. In particolare, la lettera b)
proroga anche al 2012 la disciplina sperimentale e
transitoria, già prevista, per gli anni 2010 e 2011, al
comma 5-bis dell’articolo 11 del D.L. 195/2009,
che consente ai comuni campani di calcolare TARSU e TIA
in base a due distinti costi per fronteggiare gli oneri
inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di rispettiva
pertinenza e precisamente:
- uno
elaborato dalle province, anche per il tramite delle
società provinciali, che forniscono ai singoli comuni
ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni
degli oneri relativi alle attività di propria competenza
afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al
recupero dei rifiuti;
- uno
elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle
attività di propria competenza di cui al comma 2-ter.
La medesima
lettera b) proroga al 30 settembre 2012 il termine entro
il quale le amministrazioni comunali provvedono
all’emissione di apposito elenco, comprensivo di
entrambe le causali, degli importi dovuti alle
amministrazioni comunali e provinciali per il 2010, 2011
e 2012.
La
lettera c) differisce al 2012 la disciplina delle
modalità di riscossione degli importi - calcolati ai
sensi del comma precedente - di cui al comma 5-ter
dell’art. 11 del D.L. 195/2009. In particolare, tale
comma prevede che i soggetti a qualunque titolo
incaricati della riscossione emettano, nei confronti dei
contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante
le causali degli importi dovuti alle amministrazioni
comunali e provinciali campane e che, entro e non oltre
20 giorni dall'incasso, provvedano al trasferimento di
tali importi su due distinti conti, specificatamente
dedicati.
La
lettera d) provvede ad abrogare il comma 5-quater
dell’art. 11 del D.L. 195/2009 in base al quale, per
l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione
della TARSU e della TIA, a decorrere dal 1º gennaio
2012, nella regione Campania le società provinciali
possono avvalersi dei soggetti di cui all'art. 52, comma
5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del D.Lgs. 446/1997.
Il
comma 6 proroga di un ulteriore anno, cioè al 31
dicembre 2012, il termine – previsto dall'art. 6, comma
1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003 - di entrata in vigore
del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti
(urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico
inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg. La proroga si rende
necessaria per la nota carenza di impianti di recupero
energetico dei rifiuti in ambito nazionale.
Art. 13-bis
(Proroga delle concessioni sul demanio marittimo,
lacuale e portuale)
1.
Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e
portuale, anche ad uso diverso da quello
turistico-ricreativo, comunque in essere al 31 dicembre
2011, sono prorogate al 31 dicembre 2012.
Commento
L’articolo
13-bis proroga sino al 31 dicembre 2012
tutte le concessioni sul demanio marittimo, lacuale
e portuale, anche se ad uso diverso da quello
turistico-ricreativo, che risultavano in essere al 31
dicembre 2011.
Art.15
comma 1
(Personale a tempo determinato degli sportelli unici
per l’immigrazione e degli uffici immigrazione delle
questure)
1. Il
termine di cui all'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è
prorogato sino al 30 giugno 2012, fermo restando quanto
disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal
presente articolo, pari a euro 10.311.907 per l'anno
2012, si provvede mediante riduzione del fondo di cui
all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, nella quota parte destinata al Ministero
dell'interno.
Commento
L’articolo
15, comma 1, proroga al 30 giugno 2012 il termine per il
rinnovo dei contratti a tempo determinato da parte del
Ministero dell’interno per fronteggiare l’eccezionale
afflusso di extracomunitari, di cui all'articolo 2,
comma 6, del D.L. 225/2010, fermo restando quanto
disposto dalla stessa norma. Il richiamato articolo 2,
comma 6, del D.L. 225/2010 ha autorizzato il Ministero
dell'interno, in deroga alla normativa vigente, a
rinnovare per un anno i contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati in relazione allo stato di
emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di
extracomunitari. La norma è finalizzata a garantire
l’operatività sia degli sportelli unici per
l’immigrazione in relazione ai compiti di accoglienza e
integrazione, sia degli uffici immigrazione delle
questure nel completamento delle procedure di emersione
del lavoro irregolare. E' tuttora in vigore lo stato di
emergenza sull'intero territorio nazionale dichiarato il
20 marzo 2002, in considerazione del "continuo,
massiccio afflusso di stranieri che giungono
irregolarmente in Italia, creando una situazione
particolarmente critica, segnatamente sotto gli aspetti
dell'ordine pubblico, dell'accoglienza e della
temporanea permanenza" (D.P.C.M. 20 marzo 2002).
Art. 15,
comma 3
(Poteri
sostitutivi del Prefetto)
3. È
prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n.
26.
Commento
Il
comma 3 proroga a tutto il 2012 il termine di cui
all'art. 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004 in
materia di poteri sostitutivi del Prefetto in caso di
mancata approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali. La norma in commento intende confermare,
anche per l’anno 2012, l’attribuzione al Prefetto del
potere d’impulso e di quello sostitutivo in caso di
inadempimento degli enti locali agli obblighi
fondamentali di approvazione del bilancio di previsione
e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di
bilancio.
Arti. 15,
comma 4
(Carte d’identità)
4. Il
termine di cui all'articolo 3, secondo comma, del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, relativo all'apposizione delle impronte
digitali sulle carte di identità, è prorogato al 31
dicembre 2012.
Commento
La
norma proroga sino al 31 dicembre 2012 il termine
relativo ai dati biometrici delle carte di identità.
Art. 15,
comma 5
(Contributi
per l’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo
dei segretari comunali e provinciali)
5. Il
termine di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, primo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, è ulteriormente prorogato di 180 giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
Commento
Il comma 5
reca la proroga di 180 giorni decorrenti dall’entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
del termine in materia di soppressione dei contributi a
carico degli enti locali a favore dell’Agenzia autonoma
per la gestione dei segretari comunali e provinciali.
L’articolo 7, commi da 31-ter a 31-septies
del decreto-legge n. 78 del 2010 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica) ha disposto la soppressione
dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali (AGES), prevedendo che
il Ministro dell'interno "succeda a titolo universale"
all'Agenzia e che al relativo Ministero siano trasferite
le risorse strumentali e di personale dell'Agenzia,
comprensivo del fondo di cassa (con il D.P.R. 21 aprile
2011, il Ministero dell’interno è stato autorizzato ad
assumere a tempo indeterminato il personale dell’ex
Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari
comunali e provinciali).
A partire
dal 1° gennaio 2011, in particolare, il comma 31-sexies
del citato art. 7, ha soppresso il contributo a carico
degli enti locali per il fondo finanziario di mobilità
dell'Agenzia, con corrispondente riduzione dei
contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e
dei comuni, rimettendo la definizione dei relativi
criteri di riduzione ad un decreto del Ministro
dell'interno, da adottare di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e della pubblica
amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza
Stato - città ed autonomie locali.
Considerato
che il citato trasferimento di risorse non è stato
ancora realizzato, si rende necessario prevedere una
proroga per la realizzazione dei suddetti adempimenti al
fine di evitare una interruzione nella gestione
amministrativa dei segretari comunali e provinciali e
consentire il definitivo trasferimento al Ministero
dell’Interno delle funzioni già svolte dall’Agenzia.
Art. 19,
comma 1-bis
(Compensazione degli effetti finanziari per
l’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per
spese effettuate dalle regioni dell’Obiettivo
Convergenza in deroga al patto di stabilità interno)
1-bis. All'articolo 6, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, dopo
le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono
aggiunte le seguenti: «, e, fino al 31 dicembre 2012,
per le finalità previste dall'articolo 5-bis, comma 1,
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88».
Commento
Il comma 1-bis
reca una disposizione di modifica dell’articolo 6 del
D.L. n. 154/2008, istitutivo del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, volta ad ampliare le finalità
del Fondo medesimo al fine di garantire compensazione
agli effetti finanziari derivanti dall’utilizzo delle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per
l’effettuazione di spese in deroga al patto di stabilità
interno da parte delle regioni ricomprese nell’Obiettivo
Convergenza, ai sensi di quanto previsto dall’articolo
5-bis, comma 1, del D.L. n. 138/2011.
L’utilizzo
del Fondo per tale finalità è limitato nel tempo, fino
al 31 dicembre 2012.
Art. 26
(Proseguimento
delle attività di documentazione, di studio e di ricerca
in materia di federalismo fiscale e di contabilità e
finanza pubblica)
1. Il
termine del 31 dicembre 2011 previsto dall'articolo 1,
comma 17 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, è prorogato al
31 dicembre 2013. Al medesimo comma sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, nonché per assicurare la
formazione specialistica nonché la formazione
linguistica di base dei dipendenti del Ministero previa
stipula di apposite convenzioni anche con primarie
istituzioni universitarie italiane ed europee».
Commento
L’articolo
26 proroga al 31 dicembre 2013 il termine –
originariamente fissato al 31 dicembre 2011
dall’articolo 1, comma 17 del decreto legge n. 262/2006
- per l’utilizzo di quota parte delle risorse
finanziarie destinate alla Scuola superiore
dell’economia e finanze per le esigenze di
documentazione, studio e ricerca connesse al completo
svolgimento delle attività indicate nella legge delega
in materia di federalismo fiscale (L. 5 maggio 2009, n.
42), e nella legge di contabilità e finanza pubblica (L.
31 dicembre 2009, n. 196). L’ articolo 26 estende
l’utilizzo delle risorse alla formazione specialistica,
nonché alla formazione linguistica di base dei
dipendenti del Ministero dell’economia, previa stipula
di apposite convenzioni anche con istituzioni
universitarie italiane ed europee.
Art. 28-bis
(Proroga di termini per la definizione di violazioni
in materia di affissioni e pubblicità)
1.
All'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 1, le parole: «fino alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 29 febbraio 2012»;
b) al
comma 2, le parole: «entro il 30 settembre 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012»
e le parole: «31 maggio 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «31 maggio 2012».
Commento
L’articolo
28-bis, modificando alcuni termini di cui
all’art. 42-bis del D.L. n. 207/2008, proroga la
sanatoria delle violazioni delle norme in materia
d’affissioni e pubblicità commesse dal 1° gennaio 2005,
stabilita alla data di entrata in vigore della legge di
conversione (28 febbraio 2008), sino al 29 febbraio
2012, relativamente a quelle commesse mediante
affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e
mezzi similari.
Tali
violazioni possono essere definite in qualunque ordine e
grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle
somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio,
mediante il versamento, a carico del committente
responsabile, di una imposta pari, per il complesso
delle violazioni commesse e ripetute a 1.000 euro per
anno e per provincia. L’ art. 42-bis, al comma 2,
stabilisce che il suddetto versamento, il cui termine
era stabilito al 31 maggio 2010, deve essere effettuato
entro il 31 maggio 2012, a pena di decadenza dal
beneficio, a favore della tesoreria del comune
competente ovvero della provincia qualora le violazioni
siano state compiute in più di un comune della stessa
provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro,
proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai
comuni interessati, tenuti a inoltrare la relativa
richiesta entro il 30 settembre 2012, così modificato
rispetto a quello del 30 settembre 2009.
Art. 29,
comma 1
(Proroga
determinazione fabbisogni standard comuni e province)
1.
Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole:
«nel 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30
aprile 2012».
Commento
Il comma 1
dell’articolo 29 differisce al 30 aprile 2012 il termine
previsto dall’articolo 2, comma 5, lettera a),
del decreto legislativo n. 216 del 2010, per la
determinazione dei fabbisogni standard concernenti
alcune delle funzioni fondamentali di comuni e province
nell’ambito dell’attuazione della legge delega n.42/2009
sul federalismo fiscale. Tale termine è attualmente
genericamente riferito all’anno 2011, e, pertanto, può
intendersi concernere la data del 31 dicembre dell’anno
medesimo.
Art. 29,
comma 5-bis
(Riscossione delle entrate dei comuni)
5-bis.
L'abrogazione delle disposizioni previste dall'articolo
7, comma 2, lettera gg-septies), numeri 1) e 3), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
acquista efficacia a decorrere dalla data di
applicazione delle disposizioni di cui alle lettere
gg-ter) e gg-quater) del medesimo comma 2.
Commento
Il
comma 5-bis interviene sull’applicabilità nel
tempo delle norme che disciplinano il nuovo sistema di
riscossione delle entrate dei Comuni, contenute
nell’articolo 7, comma 2, lettere da gg-bis)a
gg-septies) del D.L. 70 del 2011.
In
particolare, per effetto delle norme in esame viene
garantito l’utilizzo dello strumento dell’ingiunzione
fiscale da parte dei terzi attualmente concessionari del
servizio di riscossione delle entrate comunali, sino al
momento di entrata in vigore del nuovo sistema della
riscossione (che sarà operativo dal 31 dicembre 2012).
Art. 29,
comma 8
(Variazione della categoria catastale degli immobili
rurali)
8.
Restano salvi gli effetti delle domande di variazione
della categoria catastale presentate ai sensi del comma
2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini
originariamente previsti dallo stesso comma e comunque
entro e non oltre il 30 giugno 2012 in relazione
al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo
restando il classamento originario degli immobili rurali
ad uso abitativo.
Commento
Il comma 8
dell’articolo 29 fa salvi gli effetti delle domande di
variazione della categoria catastale volte al
riconoscimento della ruralità degli immobili a fini
fiscali anche dopo il termine del 30 settembre 2011
(originariamente previsto dal D. L. 70 del 2011), entro
e non oltre il 30 giugno 2012.
Si ricorda
che il riconoscimento del requisito della ruralità degli
immobili assume rilievo, in particolare, ai fini
dell'individuazione degli immobili assoggettati
all'imposta comunale sugli immobili – ICI (la cui
disciplina è recata dal D.Lgs. n. 504 del 1992) e, dal
2012, anche dell’imposta municipale – IMU (come
disciplinata dal combinato disposto dell’articolo 13,
commi da 1 a 17 del D.L. 201 del 2011 e degli articoli 8
e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 in materia di federalismo
municipale).
Art. 29,
comma 11
(Esercizio
in forma associata delle funzioni fondamentali dei
piccoli comuni)
11. I termini indicati
dal comma 31, lettere a) e b), dell'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue
successive modificazioni, sono prorogati di nove mesi.
Commento
Il comma 11
proroga di nove mesi i termini stabiliti in capo ai
comuni per adempiere l’obbligo di esercizio in forma
associata delle funzioni fondamentali. Nel testo
originario del decreto-legge la proroga è di sei mesi.
L’obbligo di esercizio in forma associata è stato
introdotto, con finalità di contenimento della spesa
pubblica, dall’articolo 14, commi 28-31, del D.L.
78/2010, per i comuni con popolazione superiore a 1.000
e fino a 5.000 abitanti, con facoltà di scelta della
forma della convenzione o dell’unione.
Con la
proroga di nove mesi i comuni avranno tempo fino al
30 settembre 2012 per avviare l’esercizio associato
di almeno due delle funzioni fondamentali loro
spettanti, da essi individuate tra quelle di cui
all'articolo 21, comma 3, della L. 42/2009 e fino al
30 settembre 2013 con riguardo a tutte le sei
funzioni fondamentali.
Art.29,
comma 11-bis
(Proroga
di termini in materia di enti locali e di società
partecipate)
11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai
commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
sono prorogati di nove mesi.
Commento
Il comma
11-bis proroga di nove mesi l’applicazione di
alcune disposizioni dell’art. 16 del D.L. n. 138/2011,
concernenti la riduzione dei costi relativi alla
rappresentanza politica nei comuni e la
razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni
comunali, nonché la liquidazione di società partecipate
dai comuni. Il comma in esame proroga le disposizioni
recate dai commi 1-16 del predetto art. 16, per i
comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000
abitanti, l’obbligo di esercitare in forma associata non
solo tutte le funzioni amministrative, ma anche tutti i
servizi pubblici spettanti a legislazione vigente,
mediante la forma associativa dell’unione, già prevista
dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000
(TUEL). L’istituzione delle unioni comporta la
decadenza, con specifica decorrenza, delle giunte in
carica dei comuni membri dell’unione, restando organi di
governo il sindaco ed il consiglio comunale, le cui
funzioni sono parallelamente modificate. Norme
specifiche sono introdotte per quanto riguarda gli
organi dell’unione, che sono il consiglio, il presidente
e la giunta. La proroga di nove mesi concerne,
innanzitutto, i termini relativi al procedimento di
istituzione delle unioni. La proroga riguarda anche i
termini per l’accertamento delle esclusioni dall’obbligo
di costituzione delle unioni. Infatti, le previsioni
citate non si applicano ai comuni che, al 30 settembre
2012, esercitino le funzioni mediante convenzione ex
art. 30 TUEL, con significativi livelli di efficacia ed
efficienza nella gestione (comma 16).
La
disposizione in esame proroga le disposizioni di cui ai
commi 22, 24, 25 e 27 dell’articolo 16, D.L.
138/2011 che riguardano l’obbligo di esercizio in forma
associata delle funzioni fondamentali, mediante
convenzione od unione, per i comuni con popolazione
superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, introdotto
dall’articolo 14, commi 28-31, del D.L. 78/2010 con
finalità di contenimento della spesa pubblica.
La proroga
della disposizione di cui al comma 25 del citato
articolo 16 riguarda l’obbligo di scegliere i revisori
dei conti degli enti locali prevedendone l’estrazione da
un elenco nel quale possono essere inseriti, a
richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale,
nel Registro dei revisori legali di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti
all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili. L’individuazione dei criteri per
l’inserimento degli interessati nell’elenco secondo
principi fissati dalla legge è attribuita a un decreto
del Ministro dell’interno da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Per
effetto della disposizione in esame, tale termine
risulta prorogato di nove mesi. La proroga riferita al
comma 27 dell’articolo 16 riguarda i termini relativi
all’applicazione del divieto per i comuni con
popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire
società.
Art. 29,
comma 16-quinquies
(Differimento del termine per l’approvazione dei
bilanci di previsione degli enti locali)
16-quinquies. Il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli
enti locali è differito al 30 giugno 2012.
Commento
Il comma
16-quinquies differisce al 30 giugno 2012 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione
degli enti locali per l’anno 2012. Ai sensi della
disciplina vigente, il differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione può essere
adottato attraverso un decreto ministeriale. Si ricorda,
infatti, che l’articolo 151 del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n.
267 del 2000, nel fissare al 31 dicembre il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali demanda ad un decreto del Ministro dell’interno,
da adottare d’intesa con il Ministro dell’economia,
previo parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie
locali, la possibilità di differire tale termine, in
presenza di motivate esigenze.
Per l’anno
2012, in particolare, si segnala che è già stato emanato
un decreto del Ministro dell’interno (D.M. Interno 21
dicembre 2011) che ha provveduto a differire il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per
l’anno 2012 da parte degli enti locali al 31 marzo 2012
SELEZIONE ORDINI DEL GIORNO APPROVATI
La
Camera,
premesso che:
le
prospettive del nostro Paese non possono prescindere
dalle potenzialità presenti nelle Regioni del
Mezzogiorno, nonostante i ritardi e gli squilibri
territoriali che per talune questioni, come la
disoccupazione giovanile, assumono ormai caratteristiche
di vera e propria emergenza sociale;
per
rilanciare il Mezzogiorno d'Italia, come si evince anche
dalle dichiarazioni del Governo, e dare prospettive
concrete ai nostri giovani, occorre mettere a punto
nuove strategie di sviluppo, rimodulando le risorse da
investire e concentrandole nei settori ad alto impatto
socioeconomico, da tutti riconosciuti come fondamentali
per una crescita solida e durevole,
impegna il Governo
in
attuazione degli impegni assunti a livello europeo per
il rilancio del Mezzogiorno, a valutare l'opportunità di
promuovere, attraverso una più forte e leale
collaborazione istituzionale con le regioni e gli altri
enti locali, misure specifiche per accelerare la
realizzazione degli interventi già programmati,
riguardanti le grandi opere strategiche, e garantire la
qualità degli investimenti, concentrandoli su un numero
ristretto di priorità, a cominciare dalle aree
maggiormente colpite dalla crisi economica e produttiva,
come quelle della Campania interna dove si registra uno
stato di precarietà diffusa.
9/4865-AR/2. Mario Pepe (PD).
La
Camera,
premesso che:
la
crisi globale che ha colpito l'Italia ha causato la
chiusura di molte imprese e la perdita di numerosi posti
di lavoro, soprattutto nelle aree della Campania
interna, evidenziando l'urgenza e la necessità di
formalizzare un percorso di riforma degli ammortizzatori
sociali;
tale riforma deve essere accompagnata da un
miglioramento delle politiche attive del lavoro, da
perseguire attraverso l'offerta di percorsi di
formazione, aggiornamento e riqualificazione della forza
lavoro e la rimodulazione degli incentivi economici
finalizzati all'inserimento lavorativo,
impegna il Governo
a
fronte di un quadro economico e produttivo fortemente
debilitato, a valutare l'opportunità di potenziare e
rafforzare, in stretto raccordo con le autonomie locali,
il sistema degli ammortizzatori sociali, garantendo,
compatibilmente con la loro sostenibilità economica,
certezza delle risorse per la cassa integrazione e
sostegno al reddito per i tanti lavoratori precari.
9/4865-AR/3. Giorgio Merlo, Mario Pepe (PD).
La
Camera,
premesso che:
secondo
quanto previsto dall'articolo 3 del decreto in esame
viene prorogato al 31 dicembre 2012 il termine di cui
all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge
28 febbraio 2008 n. 31;
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, risultava già
prorogato al 31 dicembre 2011 il termine di cui
all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre
2007 n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 28
febbraio 2008 n. 31;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
indicato è stato emanato ai sensi del decreto-legge 29
dicembre 2010 n. 225 (cosiddetto milleproroghe)
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011 n. 10;
la
proroga in oggetto riguarda quanto previsto all'articolo
2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3274/2003 e cioè l'obbligo di procedere
a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi
proprietari, sia degli edifici di interesse strategico e
delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante
gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le
finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle
opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in
relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
l'obbligo di verifica riguarda tutte le opere (edifici e
opere infrastrutturali) strategiche e rilevanti,
progettate secondo normative sismiche antecedenti al
1984 e di quelle situate in Comuni la cui attuale
classificazione sismica risulti più severa rispetto a
quella dell'epoca di realizzazione;
tali
verifiche inizialmente dovevano essere effettuate entro
cinque anni dalla data dell'ordinanza, quindi entro il
2008;
l'accertamento dell'idoneità statica e sismica degli
edifici e delle infrastrutture strategiche ai fini della
protezione civile (es. scuole, municipi, ospedali,
ponti) è elemento basilare, come dimostrato nei recenti
sismi che hanno colpito il nostro Paese, nella
mitigazione del rischio per la popolazione e nella
definizione ed esecuzione di efficaci misure di
intervento;
il Dipartimento della Protezione Civile ha richiesto il
censimento (mediante la compilazione di schede
sintetiche) di tutte le opere (edifici e ponti) di
interesse strategico e rilevanti e la redazione di
cronoprogrammi per il completamento delle attività di
verifica qualora non già concluse;
l'attività in materia di verifiche sta procedendo con
difficoltà, legate sia alla fase economica che stiamo
attraversando sia alla grande quantità di opere
ricadenti in questo obbligo, e risulta ancora lontana la
completa attuazione di tali analisi, essenziali anche al
fine di definire una programmazione nazionale di
interventi che interessi tutte le Amministrazioni
coinvolte;
per
fare fronte ai costi necessari sono stati, fra gli
altri, resi disponibili finanziamenti statali alle
Amministrazioni pubbliche ai sensi delle ordinanze del
Presidente del Consiglio dei ministri 3362/04, 3376/04,
3502/06 e 3505/06;
il
Dipartimento della Protezione Civile a partire dal 2008
subordina l'assegnazione di contributi per la riduzione
del rischio sismico di edifici pubblici allo svolgimento
delle verifiche tecniche, con meccanismi finalizzati a
dare priorità agli interventi su edifici per i quali
maggiore risulti la vulnerabilità sismica;
molte
amministrazioni hanno, fra le altre cose, segnalato
l'opportunità di rilascio dei vincoli di bilancio legati
al rispetto del Patto di stabilità nel caso di
interventi mirati alla prevenzione del rischio sismico
di edifici ed opere strategiche o rilevanti anche al
fine di rendere disponibile la loro quota di
cofinanziamento;
l'obbligo di verifica, in quanto legato alla funzione
strategica e rilevante della costruzione, riguarda anche
proprietà private (es. scuole), per le quali non è
prevista la possibilità di accedere a finanziamento, pur
a fronte di un significativo numero di edifici soggetti
a tale obbligo;
per tali verifiche potrebbe essere opportuno verificare
la possibilità di concedere una detrazione di imposta
lorda per una quota del 55 per cento delle spese
documentate (quanto meno per i costi di progettazione,
analisi e prove tecniche richiesti per l'elaborazione di
dette verifiche);
l'attuale situazione ed i recenti drammatici fatti,
ultimo dei quali il sisma che ha interessato l'Abruzzo,
dimostrano l'esigenza di uno sforzo prioritario e
straordinario nel settore della prevenzione sismica nel
nostro Paese,
impegna il Governo:
a porre
in essere tutte le azioni di propria competenza, in
correlazione con il sistema delle autonomie locali, per
far sì che si concludano quanto prima le verifiche
previste dalla vigente normativa, anche al fine della
più puntale definizione di programmi di intervento,
prevenzione e di protezione civile in campo sismico nel
nostro Paese;
a
valutare se esistano le condizioni per concedere una
specifica detrazione di imposta per le spese connesse ad
interventi di verifica e adeguamento sismico degli
edifici.
9/4865-AR/5. Benamati, Mariani, Braga, Ginoble,
Mariani, Lolli.
La
Camera,
premesso che:
nell'ottobre del 2002, i territori delle province di
Campobasso e di Foggia sono stati colpiti da un forte
terremoto;
in
questi anni sono state stanziate risorse e predisposti
interventi volti a sostenere le popolazioni colpite e a
fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi
sismici. Ciò nonostante, permane ancora una diffusa
situazione di criticità, e conseguentemente la necessità
di assicurare, nella continuità amministrativa, il
monitoraggio sull'attuazione delle attività poste in
essere in regime straordinario, nonché il completamento
degli interventi finalizzati al definitivo ritorno alla
normalità;
già con
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 30 dicembre 2010, n. 3916, si era provveduto a
prolungare fino al 31 dicembre 2011 lo stato di
criticità per i suddetti territori colpiti dagli eventi
sismici;
è però
indispensabile portare a conclusione gli interventi
collegati alla ricostruzione in tutti i Comuni
terremotati, consentendo la prosecuzione delle attività
legate al supporto per i cittadini residenti nei centri
colpiti dal sisma del 2002, e alla gestione dei vari
interventi,
impegna il Governo
a
valutare l'opportunità di prevedere una proroga di un
ulteriore anno dello stato di criticità per i territori
delle province di Campobasso e di Foggia colpiti dagli
eventi sismici dell'ottobre del 2002, a fine di
consentire il completamento degli interventi finalizzati
al definitivo ritorno alla normalità per i suddetti
territori e le loro popolazioni.
9/4865-AR/7. (Testo modificato nel corso della
seduta) Di Pietro, Di Giuseppe.
La
Camera,
premesso che:
il
provvedimento in esame reca disposizioni di contenuto
eterogeneo, unificate dalla finalità di prorogare o
differire termini legislativamente previsti,
caratterizzati complessivamente da una portata
finanziaria contenuta;
il
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e
il consolidamento dei conti pubblici, ha introdotto una
serie di misure di carattere tributario e fiscale,
alcune delle quali di differimento dei termini, volte
complessivamente ad inasprire il livello della
tassazione nel nostro Paese;
la
reintroduzione del prelievo dell'imposta municipale
propria (IMU) nel possesso di immobili, ovvero di
fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992,
compresa l'abitazione principale e le pertinenze della
stessa, prevista dal suddetto provvedimento, richiede
l'esigenza di una riflessione volta a garantire una
maggiore equità nella tassazione del settore
immobiliare;
con
riferimento alle imposte sui terreni agricoli risulta
conseguentemente indifferibile prevedere urgenti
correttivi o delle misure di compensazione in
considerazione che essi rappresentano l'elemento
fondamentale delle imprese agricole;
per il
settore agricolo, il decreto-legge in esame, indica
all'articolo 29, comma 8, che sancisce l'efficacia delle
domande di variazione della categoria catastale dei
fabbricati volte al riconoscimento della ruralità degli
immobili a fini fiscali, la proroga dei termini per la
presentazione;
il
riconoscimento del requisito della ruralità degli
immobili assume rilievo, in particolare, ai fini
dell'individuazione degli immobili assoggettati
all'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dal 2012,
anche dell'imposta municipale (IMU), i cui effetti
negativi e penalizzanti non tarderanno a manifestarsi
sull'intero sistema imprenditoriale agricolo,
impegna il Governo
a
valutare l'opportunità di rivedere le disposizioni
introdotte dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e
il consolidamento dei conti pubblici, esposto in
premessa, nei confronti del settore agricolo, per il
quale l'incremento delle diverse imposizioni comporterà
un onere insostenibile per l'intera categoria degli
agricoltori e conseguentemente a valutare l'opportunità
di adottare ulteriori iniziative volte a riconsiderare
la proroga delle disposizioni previste dal presente
provvedimento in tema di imposta municipale nei
confronti delle imprese agricole ed esposte anch'esse in
premessa.
9/4865-AR/11. Nastri.
La
Camera,
considerato che:
a
seguito degli eventi meteorologici eccezionali ed
avversi dell'Ottobre e del novembre 2011, molti
territori delle province di Genova, La Spezia,Massa
Carrara, Livorno, Messina sono stati colpiti da
drammatiche alluvioni, che hanno determinato vittime e
gravi danni infrastrutturali, nonché compromesso molte
attività commerciali e produttive e migliaia sono stati
i danni a singoli cittadini;
con il
decreto in discussione il Governo ha giustamente
prorogato al 16 luglio 2012 i termini degli adempimenti
e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai
contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e
le malattie professionali;
che
tale proroga potrebbe risultare insufficiente, e che con
un emendamento si proponeva di prorogare fino al 31
dicembre 2012;
il
lavoro di ricostruzione ad opera degli enti locali è in
atto, pur nelle difficoltà di bilancio degli stessi e in
tal senso è auspicabile un intervento centrale a
sostegno,
impegna il Governo
a
valutare l'opportunità di verificare nei prossimi mesi,
in relazione con i Commissari delegati e i Comuni
interessati lo stato dei lavori di ricostruzione e della
ripresa delle attività economiche, predisponendo se
necessario un ulteriore proroga dei termini degli
adempimenti fiscali previsti dal decreto fino al 31
dicembre 2012.
9/4865-AR/28.(Testo modificato nel corso della
seduta) Tullo, Rossa, Cassinelli, Velo, Andrea
Orlando, Di Vizia, Mariani, Vico, D'Antoni, Scandroglio,
Biasotti, Burtone, Antonino Russo, Marini, Zunino,
Lovelli, Melandri.
La
Camera,
premesso che:
in
ordine al comparto agricolo, l'Assemblea ha votato e
approvato un ordine del giorno con il quale si impegnava
il Governo a valutare l'opportunità di ridurre
l'aggravio fiscale sui fabbricati rurali ad uso
abitativo e strumentali, determinato dall'articolo 13,
del decreto-legge n. 201 del 2011;
il
comparto agricolo si trova a dover fronteggiare una
situazione, imprevista ed improvvida, fiscalmente
insostenibile, a fronte della soppressione delle
agevolazioni previste dalle normative IRPEF e ICI per i
fabbricati rurali ed ai contestuali elevatissimi
incrementi introdotti dalle disposizioni del suddetto
articolo - pari al 60 per cento della base imponibile
sui fabbricati rurali ad uso abitativo e del 30 per
cento, a regime, per i fabbricati rurali strumentali -
ai fini del pagamento della nuova imposta (IMU);
nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento
è stato presentato, e successivamente ritirato, un
emendamento che disponeva una riduzione del carico
fiscale per i coltivatori diretti e gli imprenditori
agricoli professionali, con riguardo all'imposta sui
terreni,
impegna il Governo
per
quanto di sua competenza, a valutare l'opportunità di
prevedere una riduzione degli aggravi d'imposta sui
suddetti fabbricati rurali e sui terreni agricoli dei
coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli
professionali, inserendo le misure necessarie in uno dei
provvedimenti legislativi che è in procinto di adottare.
9/4865-AR/30.(Testo modificato nel corso della
seduta) Di Giuseppe, Messina.
La
Camera,
impegna il Governo
a
valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative
normative volte a prevedere che siano consentite
assunzioni di personale educativo scolastico anche agli
enti locali che abbiano superato il limite del 50 per
cento delle spese correnti (comprendendo anche il
personale delle aziende in house) di cui all'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
9/4865-AR/32.Sbrollini.
La
Camera,
premesso che:
in
assenza di nuove e appropriate normative in materia,
l'usuale annuale proroga dei termini per il pagamento
delle sanzioni dovute da singoli candidati, partiti e
raggruppamenti politici alle amministrazioni comunali
per violazione degli spazi di affissione durante le
campagne elettorali per il rinnovo degli organi
rappresentativi delle amministrazioni locali, regionali,
dei Parlamenti europeo e nazionale, non ha trovato ad
oggi adeguata risposta normativa;
la
conseguenza di quanto sopra richiamato può determinare
il realizzarsi di un'altissima quantità di contenziosi,
nonché la lievitazione di somme che i Comuni rischiamo
di non incamerare, diversamente da quanto nelle
previsioni di bilancio questi ultimi abbiano
contemplato;
anche al fine di garantire che le risorse attese dai
Comuni relative al pagamento delle sanzioni sopra
richiamate possano effettivamente rappresentare una
fonte certa di entrata per gli enti locali;
la
riconducibilità ai responsabili delle omissioni delle
norme che regolano le affissioni è certa ed accertabile,
poiché i committenti responsabili e i candidati sono
essi stessi riconducibili ad una appartenenza ad un
partito o raggruppamento politico nazionale al quale è
in ultima istanza possibile riportare la responsabilità
di tipo amministrativo qualora le somme dovute in prima
istanza non dovessero dai committenti e dai candidati
medesimi risultare versate nei tempi e secondo le
modalità previsti dalla normativa vigente,
impegna il Governo
a
valutare l'opportunità di prevedere in un prossimo
provvedimento di legge utile, una norma che consenta ai
Comuni di recuperare le somme non versate dai candidati,
dai partiti, e dai raggruppamenti politici, autorizzando
l'amministrazione centrale dello Stato a trattenere
all'origine dalla voce di bilancio relativa al rimborso
elettorale per le elezioni europee, nazionali e
regionali prevista per i partiti e per i raggruppamenti
politici una quota pari al 2 per cento del totale,
istituendo un apposito fondo al quale i Comuni, su
richiesta documentata, possano attingere al fine di
dispone di entrate certe equivalenti ai mancati introiti
in materia di sanzioni per affissioni abusive e
irregolari intervenute nel corso delle campagne
elettorali, prevedendo inoltre che la medesima ritenuta
all'origine delle somme dovute possa determinare
l'estinzione delle sanzioni non onorate dagli
interessati responsabili, così recuperando le risorse
per le sanzioni previste, e non introitate dalle
amministrazioni comunali, attraverso un meccanismo che
chiama in causa in ultima istanza gli organi nazionali
dei partiti e dei raggruppamenti politici di riferimento
dei candidati e dei committenti responsabili sanzionati
e inadempienti, a ristoro delle infrazioni registratesi
nell'ambito delle richiamate affissioni irregolari e
delle relative somme in prima istanza non riscosse dalle
amministrazioni locali per mezzo dei committenti
responsabili e dei candidati ai quali sono state
indirizzate e comminate le sanzioni di cui sopra.
9/4865-AR/36.Quartiani, Codurelli.
La
Camera,
premesso che:
l'articolo 29, comma 8, del decreto-legge in esame, come
modificato nel corso dell'esame in Commissione, proroga
l'efficacia delle domande di variazione della categoria
catastale dei fabbricati volte al riconoscimento della
ruralità degli immobili a fini fiscali, purché siano
inoltrate entro il 30 giugno 2012;
è bene
ricordare che il decreto-legge 201 del 2011, convertito
con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214,
abrogando espressamente la procedura prevista con la
precedente manovra estiva, di cui all'articolo 7, commi
da 2-bis a 2-ter, del decreto-legge n. 70
del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, ha introdotto una specifica
procedura per la modifica della categoria catastale
degli immobili, volta al riconoscimento del carattere
rurale dei fabbricati, attraverso la nuova disciplina
prevista dall'articolo 13, commi da 14-bis a 14-quater,
creando in tal modo grandi incertezze per i soggetti
interessati dalla nuova normativa che, nell'arco di
pochi mesi, hanno visto sovrapporsi norme del tutto
eterogenee;
ai
sensi del comma 14-bis del decreto-legge 201 del
2011, le domande di variazione della categoria catastale
volte al riconoscimento della ruralità degli immobili,
presentate anche dopo il 30 settembre 2011, e fino alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto in esame, producono gli effetti previsti in
relazione al riconoscimento del requisito di ruralità,
fermo restando il classamento originario degli immobili
rurali ad uso abitativo, con un decreto ministeriale
verranno stabilite le modalità di inserimento negli atti
catastali della sussistenza del requisito di ruralità,
fermo restando il classamento originario degli immobili
rurali ad uso abitativo;
ai
sensi del comma 14-ter, è fatto obbligo di
dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati
rurali iscritti al catasto terreni entro il 30 novembre
2012, con le modalità stabilite dal regolamento in
materia di automazione delle procedure di aggiornamento
degli archivi catastali e delle conservatorie dei
registri immobiliari (decreto del Ministro delle finanze
19 aprile 1994, n. 701),
impegna il Governo
a
valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente il
termine di cui all'articolo 29, comma 8, al 30 novembre
2012, uniformandolo così al termine previsto nel comma
14-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, che ha disciplinato entro questa
stessa data, l'obbligo di dichiarare al catasto edilizio
urbano i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni,
al fine di agevolare i proprietari di fabbricati rurali
interessati dai recenti e ripetuti cambiamenti
normativi.
9/4865-AR/39.(Testo modificato nel corso della
seduta) Nicco, Brugger, Zeller.
La
Camera,
premesso che:
nel
corso dell'iter del provvedimento è stato
approvato un emendamento che sospende fino al 16 luglio
2012 i termini degli adempimenti e dei versamenti
tributari, previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali, in scadenza, per i soggetti
interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nella
provincia di Messina il 22 novembre scorso;
tale
intervento si è reso necessario per venire incontro alle
medesime richieste che furono avanzate dalle province di
La Spezia, Genova e Massa Carrara, cui si sono aggiunte
in questa sede quelle della provincia di Livorno;
tuttavia, l'emergenza dopo le alluvioni e le frane non è
ancora rientrata e risultano ancora in condizioni
critiche i comuni maggiormente colpiti dagli eventi
eccezionali del 22 novembre;
si rileva la necessità di interventi significativi nel
settore della viabilità, atteso che frazioni e interi
quartieri dei comuni interessati risulterebbero ancora
isolati, ma le richieste più urgenti riguardano il
recupero ed il ripristino di impianti di depurazione,
della rete fognaria e delle condotte di smaltimento
delle acque piovane, per le ovvie implicazione di
carattere igienico sanitario,
impegna il Governo
compatibilmente con le esigenze di contenimento della
spesa pubblica e qualora si rendessero risorse
aggiuntive, a valutare l'opportunità di sostenere con
adeguati interventi, anche di tipo finanziario, i comuni
alluvionati della provincia di Messina nell'opera di
ricostruzione e ripristino delle infrastrutture
primarie.
9/4865-AR/41.(Testo modificato nel corso della
seduta) Naro.
La
Camera,
premesso che:
la
manovra economica di dicembre anticipa al 2012, in via
sperimentale, l'applicazione dell'imposta municipale
propria (IMU), istituita e disciplinata dal decreto
legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo fiscale
municipale;
il
presupposto dell'imposta è individuato nel possesso di
immobili e cioè di fabbricati, aree fabbricabili e
terreni agricoli e la base imponibile è costituita dal
valore di tali immobili;
per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello
ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale
risultante in catasto, vigente al 1o gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento,
un moltiplicatore originariamente fissato a 120;
nel corso della conversione del decreto-legge n. 201 del
2011 è stato approvato un emendamento che differenzia la
misura del moltiplicatore in relazione alla qualifica
soggettiva del possessore dei terreni agricoli; infatti,
il suddetto moltiplicatore è stato portato a 130 per la
generalità dei soggetti passivi ed è stato ridotto a 110
per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola;
si tratta di una scelta di politica economica che merita
di essere ulteriormente sviluppata nell'ottica di
attenuare l'impatto del suddetto effetto moltiplicatore
per i soggetti «professionali» per i quali il fattore
terra rappresenta strumento fondamentale per l'esercizio
della propria attività imprenditoriale agricola;
in
particolare, si ritiene opportuno accentuare la suddetta
distinzione portando il coefficiente base per la maggior
parte dei soggetti passivi a 150 e riducendolo per i
coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli
professionali a 90. Per gli altri imprenditori agricoli
il moltiplicatore potrebbe essere determinato nella
misura di 120, originariamente fissata quale
coefficiente di carattere generale;
tale
esigenza è stata fatta propria dai relatori del disegno
di legge n. 4865, di conversione in legge del
decreto-legge n. 216 del 2011, sulla proroga dei
termini, al nostro esame, con la presentazione di un
apposito emendamento che successivamente è stato
ritirato, per motivi di carattere tecnico legati al
contenuto proprio del decreto-legge,
impegna il Governo
a
valutare l'opportunità di introdurre le indicate
correzioni ai coefficienti di moltiplicazione dei
redditi dominicali riferiti ai terreni utilizzati a fini
produttivi dalle imprese agricole che consentono, in
ogni caso, di mantenere immutato il gettito previsto
dalla relazione tecnica al citato provvedimento
sull'IMU.
9/4865-AR/45.(Testo modificato nel corso della
seduta) Occhiuto, Delfino.
La
Camera,
premesso che:
con
l'articolo 26 del provvedimento in esame si proroga di 2
anni il termine per riutilizzo di risorse da parte della
Scuola superiore dell'economia o delle finanze per le
attività di documentazione studio e ricerca in materia
di federalismo fiscale (legge 5/5/2009 n. 42);
con il
comma 1 dell'articolo 29 si proroga di 4 mesi il termine
per la determinazione dei fabbisogni standard di comuni
e province nell'ambito dell'attuazione della legge
delega 42/2009 (federalismo demaniale);
le due
norme già contenute nel testo del decreto e non
modificate dalle commissioni parlamentari testimoniano
la volontà del Governo di procedere con l'attività
legislativa riferita al federalismo;
è
opportuno provvedere ad una esatta ricognizione sullo
stato di avanzamento dei decreti, sulle scadenze
previste dando informazione al Parlamento della
tempistica circa le intenzioni del Governo;
alcuni
decreti in particolare hanno creato nel sistema degli
enti locali molte aspettative ed attese che rischiano di
andate deluse dai ritardi che si stanno registrando;
il decreto legislativo n. 85 in materia di federalismo
demaniale (modificato all'articolo 5 dal decreto-legge
13/05/2011 n. 70) è senz'altro l'atto più atteso;
molti enti locali hanno programmato la loro azione in
forza degli effetti di tale decreto;
è interesse della Pubblica Amministrazione che i beni
che potrebbero essere interessati dal decreto siano
valorizzati e utilizzati e nel caso venduti, concorrano
al 100% all'abbattimento del debito pubblico come il
provvedimento prevede;
i primi provvedimenti di attuazione con iniziale elenco
dei beni non hanno trovato l'intesa della conferenza
unificata;
occorre
riprendere il percorso attuativo riproponendo l'intesa
in diversa forma o modificando l'iter approvativo,
impegna il Governo:
a
produrre al Parlamento una ricognizione sullo stato di
avanzamento dei decreti attuativi della legge delega
42/2009 sul federalismo fiscale e sulla tempistica circa
le intenzioni e previsioni del Governo sulla attuazione
della delega;
a sbloccare l'iter di approvazione dei
provvedimenti conseguenti al decreto legislativo n. 85
(federalismo demaniale) come modificato dal
decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011.
9/4865-AR/50.Vannucci, Bitonci, D'Ami co,
Bragantini, Forcolin, Di Vizia, Comaroli, Fugatti,
Vanalli, Alessandri, Lanzarin, Negro, Gidoni, Polledri,
Isidori, Pini, Fedriga, Fogliato, Simonetti, Montagnoli,
Martini, Meroni, Consiglio, Dozzo, Follegot, Fabi,
Callegari, Nicola Molteni, Chiappori, Goisis, Maggioni,
Cavallotto, Allasia, Bonino, Torazzi, Desiderati,
Grimoldi.
La
Camera,
premesso che:
l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale dal 2012
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU),
istituita e regolata dal decreto legislativo sul
federalismo municipale (decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23); l'applicazione a regime dell'imposta è
prevista a decorrere dal 2015;
il citato decreto ha stabilito quale base imponibile
dell'imposta municipale propria il valore dell'immobile
come determinato ai fini ICI (ai sensi dell'articolo 5,
comma 1 del decreto legislativo n. 504/1992) ma ha
modificato, aumentandoli, i moltiplicatori da applicare
alle rendite catastali: in particolare, per i fabbricati
classificati nel gruppo catastale A il valore è
determinato applicando il moltiplicatore 160
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto,
vigenti al 1o gennaio dell'anno di
imposizione, rivalutate del 5 per cento; attualmente ai
fini ICI per i fabbricati del gruppo catastale A
(abitazioni) tale moltiplicatore è pari a 100;
l'imposta municipale propria si applicherà anche
all'abitazione principale e alle pertinenze della
medesima; il decreto dispone una detrazione pari a 200
euro dall'imposta dovuta sull'abitazione principale,
fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta; questa
detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e
dagli enti di edilizia residenziale pubblica con la
medesima destinazione (come già previsto dall'articolo
8, comma 4 del decreto legislativo n. 504 del 1992); il
decreto 201 ha stabilito altresì che l'agevolazione
«prima casa» si applichi alle pertinenze nella misura
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna
abitazione, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unità ad uso abitativo;
considerato che:
la
disciplina IMU così definita determinerà un aggravio del
prelievo tributario - già insostenibile - sugli alloggi
sociali - in proprietà degli Istituti Autonomi Case
Popolari comunque denominati;
impegna il Governo
a
valutare l'opportunità di prevedere per gli Istituti
Autonomi Case Popolari, comunque denominati (ed anche
agli enti gestori dell'ERP) già esenti dall'ICI, a norma
dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, come modificato dal decreto-legge
27 maggio 2008 n, 93, la proroga del termine previsto
per l'applicazione dell'imposta municipale propria, in
via sperimentale - a norma dell'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
consentendo così a tali enti di continuare a fruire del
regime di esenzione previsto per gli alloggi sociali
dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504
del 1992.
9/4865-AR/59.(Testo modificato nel corso della
seduta) Gibiino.
La
Camera,
premesso che:
il
decreto-legge 5 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha
previsto l'anticipazione - in via sperimentale - dal 1o
gennaio 2012 - dell'imposta municipale propria (IMU) di
cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
il
decreto legislativo sul federalismo municipale n. 23 del
2011 ha disposto che l'IMU - imposta municipale propria
- si applichi anche all'abitazione principale e alle
relative pertinenze, con una detrazione pari a 200 euro
dall'imposta dovuta sulla prima casa e per una sola
unità pertinenziale;
il
decreto 201/2011 ha modificato, aumentandoli, i
moltiplicatori da applicare alle rendite catastali ai
fini della determinazione della base imponibile IMU: per
i fabbricati classificati nel gruppo catastale A
(abitazioni) si applica il moltiplicatore 150 - prima
pari a 100 per l'ICI - alle rendite catastali;
l'IMU,
con la detrazione «prima casa» - e la prevista
rivalutazione degli estimi catastali - si applica anche
agli alloggi degli Istituti autonomi per le case
popolari comunque denominati, prima esenti dall'ICI ai
sensi dell'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo
n. 504 del 1992;
considerato che
tale
prelievo pesa in misura insostenibile sulla già
difficile economia del settore, che applica canoni
sociali, fissati con legge regionali, inferiori a 70
euro, in media, al mese; tali canoni sono già
assoggettati al prelievo IRES, IRAP e alle tasse di
registro;
le risorse degli IACP comunque denominati - sono quasi
azzerate dal prelievo fiscale - e sono pertanto del
tutto insufficienti per costruire nuovi alloggi e a
garantire a quelli esistenti decoro, sicurezza e
salubrità;
impegna il Governo
a
valutare l'opportunità di prevedere per gli alloggi
degli Istituti Autonomi Case Popolari comunque
denominati la proroga del termine per l'entrata in
vigore dell'IMU in una sperimentale applicando, per
l'anno 2012, il regime di esenzione previsto per tali
alloggi dall'articolo comma 4, del decreto legislativo
n. 504 del 1992.
9/4865-AR/60.(Testo modificato nel corso della
seduta) Rubinato.
La Camera,
premesso che:
il presente disegno di legge, all'articolo 29 - comma 8,
stabilisce che le domande per il riconoscimento dei
requisiti di ruralità di cui al comma 2-bis
dell'articolo 7 decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, mantengono il loro effetto anche se
presentate dopo la scadenza dei termini originariamente
previsti, purché entro il 30 giugno 2012;
tale norma rappresenta un importante segnale di
attenzione da parte del Governo nei confronti del mondo
dell'agricoltura;
in base al cosiddetto decreto «Salva Italia»,
decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, anche i
«fabbricati strumentali» dell'agricoltura sono soggetti
al pagamento della nuova Imu (Imposta Municipale Unica),
ossia la tassa sugli immobili che succede alla vecchia
lei;
diverse sentenze della Corte Costituzionale hanno
sancito in passato che gli edifici, in quanto
strumentali all'attività fondiaria, sono già tassati
allorquando vengono pagate le imposte (Irpef e lei);
l'agricoltura è un settore notoriamente ad alta
patrimonializzazione ma a bassa redditività e spostando
le imposizioni dal reddito al patrimonio si determina un
danno evidente a un comparto già in chiara difficoltà e
composto, per larga parte, da aziende di piccole e medie
dimensioni che difficilmente reggerebbero l'impatto di
un consistente aumento del carico impositivo;
per i terreni agricoli, infatti, con la nuova normativa,
il valore del fabbricato, ai fini dell'imposizione, è
costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare
del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al
1o gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3,
comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un
moltiplicatore pari a 120;
sui terreni agricoli, dunque, il moltiplicatore è salito
da 75 a 120 e l'aliquota è ora fissata al 0,76 per cento
contro il precedente 0,4 per cento;
per gli edifici strumentali (capannoni, alloggi
agrituristici, locali di degustazione, trasformazione),
prima esentati, l'aliquota è invece fissata allo 0,2 per
cento e il coefficiente moltiplicatore, per la categoria
D10, a 60;
come denunciato dalla Confagricoltura, l'incremento
della base imponibile ai fini Imu, assieme alle nuove
tasse sui fabbricati rurali, comporta incrementi di
tassazione dal 100 per cento sino a valori assurdi del
400 per cento;
l'introduzione dell'IMU rischia, inoltre, di penalizzare
oltremodo un settore importante come quello
agrituristico che già nel 2011 ha subito una flessione
del numero di presenze superiore all'8 per cento;
le associazioni di categoria hanno stimato che la nuova
tassazione sugli edifici rurali produrrà un taglio fino
al 20 per cento del reddito degli agriturismi, con un
aggravio di costi vicino ai 2 mila euro per ogni
azienda;
l'insieme di queste misure rischia di penalizzare oltre
modo l'agricoltura in genere e le attività connesse ad
essa;
impegna il Governo
a valutare, in un successivo provvedimento, la
possibilità di introdurre una forma di tassazione
diversa e più equa sui terreni agricoli e, in
particolare, sui fabbricati rurali funzionali
all'attività.
9/4865-AR/68.Boffa.
La
Camera,
premesso che:
l'articolo 29, comma 8, del decreto legge in commento
sancisce l'efficacia delle domande di variazione della
categoria catastale dei fabbricati volte al
riconoscimento della ruralità degli immobili a fini
fiscali, anche se presentate oltre il termine del 30
settembre 2011, purché inoltrate entro e non oltre il 30
giugno 2012;
tale
proroga è molto importante per il settore primario che,
a seguito della nuova disciplina in materia di imposta
municipale unica (IMU) contenuta nell'articolo 13 del
decreto legge 201/2011 deve sostenere un ulteriore
considerevole incremento del peso fiscale in quanto si
prevede un incremento di tassazione sulle abitazioni
rurali e sui fabbricati strumentali all'attività
agricola, oltre all'incremento della base imponibile per
i terreni agricoli;
l'introduzione del principio di differenziazione della
tassazione dei terreni agricoli in funzione della
«professionalità» dei soggetti interessati, ossia
riducendo la base imponibile per i coltivatori diretti e
gli imprenditori agricoli professionisti - per i quali
il terreno non è una rendita ma un fattore produttivo -
è stato un primo segnale minimo che ha segnato la strada
da seguire;
è
fondamentale che il legislatore tuteli il settore
primario mediante norme che premino l'attività agricola
e non contribuiscano, invece, ad aggravare quelle
condizioni pesanti in cui versa l'agricoltura
schiacciata dalla dinamica prezzi volatili-costi di
produzione elevati;
gli esperti del settore denunciano che a seguito delle
novità suddette un'impresa tipo condotta da un
agricoltore iscritto nelle liste dei coltivatori
diretti, proprietario di un terreno di pianura coltivato
a frutteto nel 2012 subirà un aggravio del carico
fiscale del 250 per cento rispetto all'anno in corso;
al
riguardo le associazioni di categoria lanciano
l'allarme: l'anno scorso 20mila aziende agricole hanno
chiuso i battenti e la loro uscita di scena è solo in
parte compensata dall'aumento della superficie media
delle unità di alcuni settori; in particolare I piccolo
agricoltori schiacciati dalla crisi generale e dalla
globalizzazione escono dal mercato;
si calcola che l'Imu sui terreni e sui fabbricati rurali
costerà agli agricoltori un miliardo di euro in più nel
2012;
impegna il Governo
a
valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente il
termine utile ai fini del riconoscimento fiscale della
ruralità degli immobili e ad intervenire con urgenza al
fine di differenziare limitare ulteriormente il peso
fiscale dei terreni agricoli per i coltivatori diretti e
gli imprenditori agricoli professionali.
9/4865-AR/70.(Testo modificato nel corso della
seduta) Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini,
Marco Carra, Fiorio, Cenni, Servodio, Mario Pepe (PD),
Cuomo, Sani, Trappolino, Marrocu.
La
Camera,
esaminato il provvedimento in titolo;
valutate le misure introdotte come sufficienti a
sostenere la crescita e lo sviluppo;
premesso che:
la
grave crisi economico-finanziaria che ormai investe
l'intera Europa incidendo negativamente su tutti i
settori produttivi, ha ulteriormente aggravato la
condizione del comparto agricolo europeo già in forte
difficoltà a seguito della volatilità dei prezzi delle
materie prime agricole, sempre più dipendenti dai
movimenti finanziari piuttosto che dall'andamento reale
della domanda e dell'offerta in un mercato globalizzato
che sfugge a qualsiasi regola, responsabilità e
trasparenza;
tale
provvedimento prosegue la politica già intrapresa con il
decreto 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
foriera esclusivamente di un forte inasprimento della
pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito
disponibile delle famiglie;
in
particolare, l'articolo 13 del suddetto decreto,
penalizza ulteriormente il comparto agricolo nella
misura in cui anticipa l'istituzione dell'imposta
municipale propria all'anno 2012 estendendola ai
fabbricati rurali ad uso abitativo e a quelli
strumentali all'attività agricola e, stabilisce inoltre,
con riferimento alla tassazione dei terreni agricoli,
che l'imposta sia corrisposta sulla base di un valore
incrementato del 60 per cento;
tale aumento delle imposte a carico degli agricoltori
comporta un incremento del peso fiscale pari a tre volte
quello attuale con devastanti ricadute sui costi di
produzione e conseguenti diminuzioni degli utili per
l'intero settore,
impegna il Governo
a
valutare l'opportunità di escludere dall'imposizione
dell'imposta municipale unica le abitazioni e i
fabbricati rurali e a ripristinare le attuali
agevolazioni a favore dei terreni agricoli al fine di
non danneggiare ulteriormente un settore già in forte
crisi anche a seguito dei ridimensionati aiuti
comunitari.
9/4865-AR/94.(Testo modificato nel corso della
seduta) Negro, Callegari, Fogliato, Bitonci.
La
Camera,
premesso che:
la
grave difficoltà nella quale si ritrovano numerosi enti
locali in ragione della difficile situazione economica
dovuta alla crisi internazionale, ha notevolmente
ridotto le risorse a disposizione, sia dal punto di
vista economico che per quanto riguarda le risorse umane
e determinando la conseguente riduzione del livello dei
servizi in favore dei cittadini;
la problematicità, soprattutto per i Comuni, deriva sia
dal difficoltoso rispetto dei vincoli imposti dal Patto
di stabilità interno, dovuta a sua volta dall'oggettiva
complessità economico-finanziaria e dalla complessa
modalità con la quale si chiede agli enti periferici di
concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica e che non appare chiara e basata su equi
principi, sia dal restringimento dei limiti di
indebitamento, così come determinato dall'ultima legge
di stabilità 2012;
la
complicazione evidenziata dagli enti nel riuscire a
sostenere questo tipo di vincoli, oltre a rallentare il
pagamento da parte degli enti stessi verso le aziende
che realizzano le opere pubbliche, impedisce anche agli
enti medesimi di poter investire ulteriori risorse per
la realizzazione di nuove opere,
impegna il Governo
a
considerare la necessità di rivedere la normativa in
materia di limiti per l'indebitamento degli enti locali
riportandola ai valori massimi precedentemente stabiliti
dalla Legge di Stabilità 220 del 2011 così da consentire
agli enti che hanno già fatto la programmazione
triennale di poter eseguire quanto pianificato.
9/4865-AR/96.Bitonci.
La
Camera,
premesso che:
analizzato il decreto-legge in esame e nel caso
specifico il comma 5 dell'articolo 15 che prevede la
proroga del termine in materia di contributi a favore
dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei
segretari comunali e provinciali;
in sede
di conversione del decreto-legge n. 78 del 31 maggio
2010 con legge n. 122 del 2010 è stata soppressa
l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali e prevista la
successione alla stessa, a titolo universale, del
Ministero dell'interno. Sono, pertanto, decaduti gli
organi di gestione (Consiglio di Amministrazione
nazionale, Consigli di amministrazione delle sezioni
regionali, Presidente, Vice Presidente) e cessati dagli
incarichi il Direttore generale ed il Vice Direttore
generale;
conseguenza logica della soppressione dell'Agenzia
Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali sarebbe stata la prevista
soppressione del contributo a carico di Comuni e
Province finalizzato a contribuire al finanziamento
della stessa;
nel parere del comitato per la legislazione si evidenzia
quanto segue: «l'articolo 15, comma 5, proroga in
maniera non testuale il termine in materia di contributi
a favore dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo
dei segretari comunali e provinciali, ancorché la
suddetta Agenzia sia stata soppressa dal decreto-legge
n. 78 del 2010»,
impegna il Governo
ad
adottare ulteriori iniziative normative volte a
riconsiderare tale proroga in quanto non congrua,
considerata l'avvenuta soppressione, oramai dal 31
maggio 2010 dell'Agenzia Autonoma per la Gestione
dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, in
particolar modo anche al fine di non gravare
ulteriormente sulle risorse a disposizione degli enti
locali territoriali.
9/4865-AR/97.Dal Lago, Bitonci.
La Camera,
premesso che:
la legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
ha previsto una delega al Governo da attuare nel termine
di dodici mesi, tesa alla riorganizzazione e
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al
fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di
efficienza;
in ottemperanza alle finalità predette, è stata
costituita una commissione consultiva ministeriale per
l'attuazione della delega di cui alla legge n. 148 del
2011, in materia di revisione delle circoscrizioni
giudiziarie, nell'ambito della quale sono oggetto di
analisi ed valutazione tutti i criteri indicati dalla
legge delega, riferiti all'estensione del territorio, al
numero degli abitanti, ai carichi di lavoro, all'indice
delle sopravvenienze, alla specificità territoriale del
bacino di utenza ed al tasso di impatto della
criminalità organizzata;
pur riconoscendo la validità di tale intervento da parte
del precedente Governo, teso ad attribuire efficienza al
sistema giudiziario e realizzare una razionale
distribuzione sul territorio nazionale degli uffici
giudiziari, si ritiene necessario che il progetto di
geografia giudiziaria avvii una positiva revisione delle
sedi, dando tuttavia adeguato spazio a tutte le
indicazioni provenienti dagli operatori del settore e
dalle diverse istituzioni territoriali, onde evitare una
indiscriminata e generica soppressione degli uffici
giudiziari;
in tal senso i termini della delega, da attuare in
dodici mesi, risultano troppo ristretti per poter
attuare una oculata e condivisa riorganizzazione sul
territorio degli attuali uffici giudiziari, tale da non
mettere a repentaglio il funzionamento della giustizia e
la possibilità di continuare a erogare tale servizio
fondamentale ai cittadini;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prorogare a ventiquattro
mesi il termine in materia di riorganizzazione della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziaria di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre
2011, n. 148, onde poter garantire, attraverso una
scadenza temporale meno ravvicinata, un'ampia e
complessiva disamina delle esigenze socio-economico
territoriali ed una efficace distribuzione sul
territorio nazionale degli uffici giudiziari e
l'adeguatezza della loro struttura dimensionale.
9/4865-AR/102.Nicola Molteni, Rivolta, Consiglio,
Lanzarin, Reguzzoni, Bitonci, Pugliese, Grimoldi.
La
Camera,
premesso che:
il
decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, cosiddetto «Salva
Italia», convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011 n. 214, ha introdotto nuove misure, nuovi
tagli ed obblighi per gli Enti locali, senza specificare
però in modo univoco i criteri e gli ambiti di
applicazione;
gli
Amministratori locali si trovano a dover forzatamente
ritardare la redazione dei bilanci preventivi la cui
scadenza naturale sarebbe al 31/12, prorogata ad oggi al
30 giugno 2012, compilando «ad evidenza» un bilancio
preventivo di soltanto sei mesi;
con l'introduzione del nuovo gettito Imu e con gli
speculari tagli che verranno apportati ai fondi degli
Enti locali, gli Amministratori non riescono ad
effettuare calcoli prospettici e sono costretti a
sottostimare gli introiti che restano ai comuni;
impegna il Governo:
a
valutare l'opportunità di rendere noti agli Enti locali,
gli strumenti necessari alla redazione dei bilanci
preventivi per il 2012, al fine di ottemperare agli
obblighi previsti dalla legge, nonché rendere l'attività
degli Amministratori locali snella ed efficiente;
di prevedere l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione
anche per il biennio 2013/2014, in modo tale da
permettere agli Amministratori locali di redigere i
bilanci prudenziali senza rischiare di assumere scelte
inopportune, considerata la difficoltà esposta in
premessa di quantificare la disponibilità economica.
9/4865-AR/104.(Testo modificato nel corso
della seduta) Stucchi, Consiglio, Reguzzoni,
Bitonci.
La
Camera,
premesso che:
esaminato il provvedimento in titolo e in particolare la
proroga, contenuta nell'articolo 10, comma secondo, del
termine di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo,
della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive
modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1,
commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di
termini relativa al Ministero della salute, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011;
considerato che la norma summenzionata costituisce
l'ennesima proroga del termine per l'esercizio
dell'attività intramuraria allargata, senza che il
problema venga di fatto affrontato e risolto in tempi
rapidi;
considerato che la periodica reiterazione della proroga
dell'intra-moenia allargata è connessa da un lato
all'inadempienza da parte di alcune Regioni rispetto a
quegli interventi di natura organizzativa di loro
competenza, al fine di permettere la libera attività
professionale ai medici all'interno delle strutture
sanitarie pubbliche erogatrici delle prestazioni, con
l'identificazione di quelle aree a tal fine destinate,
dall'altro alla lunghezza di liste di attesa in assenza
di un provvedimento, emanato dalle Regioni stesse, per
la loro corretta gestione in base a codici di priorità
assegnati dal medico prescrittore, medico di famiglia o
specialista, in base alla graduazione della patologia o
del sospetto di diagnosi, che permetterebbe di gestire
al meglio i flussi di prestazioni nel diritto del
paziente sancito dall'articolo 32 della Costituzione,
impegna il Governo:
a
valutare l'opportunità di assumere in tempi rapidi,
d'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, gli
opportuni provvedimenti volti a superare le attuali
inadempienze sopracitate;
a valutare, nell'ambito degli stanziamenti già
predisposti in bilancio, da destinare all'edilizia
sanitaria ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, concernente il piano straordinario di
edilizia sanitaria, appositi fondi finalizzati alla
costruzione o ristrutturazione di aree destinate alla
libera attività professionale intra-moenia dei medici.
9/4865-AR/105.(Testo modificato nel corso
della seduta) Martini, Reguzzoni.
La
Camera,
premesso che:
esaminato il provvedimento in titolo;
valutate le misure introdotte come insufficienti a
supportare lo sviluppo dell'economia reale;
considerato che tale provvedimento prosegue la politica
già intrapresa con il decreto-legge 201/2011, foriera
esclusivamente di un forte inasprimento della pressione
fiscale ed una pesante contrazione del reddito
disponibile delle famiglie;
valutato, in particolare, la modifica prevista a partire
dal 2012 della disciplina dell'IMU; l'imposta municipale
propria è stata introdotta dal precedente Governo, come
parte del più generale processo di riorganizzazione del
fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata
stravolta dal Governo Monti, che ha assoggettato a
tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione
principale ed ha introdotto pesanti rivalutazioni delle
basi imponibili attraverso l'applicazione di pesanti
moltiplicatori;
considerato che l'IMU colpisce tutte le abitazioni,
anche quelle di valore modesto, destinate ad alloggi di
edilizia residenziale pubblica, detenuti direttamente
dagli enti locali o dagli enti regionali che gestiscono
tali immobili,
impegna il Governo
a
valutare l'opportunità di escludere dall'applicazione
dell'IMU gli immobili ed i terreni di proprietà degli
enti locali e degli enti regionali patrimoniali
detentori di alloggi destinati ad edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata e convenzionata.
9/4865-AR/107.(Testo modificato nel corso
della seduta) Allasia, Reguzzoni, Bitonci.
La
Camera,
premesso che:
il
decreto legislativo sul federalismo municipale prevedeva
l'applicazione dell'imposta municipale propria a partire
dal 2014, mentre il decreto-legge 201/2011 anticipa di
due anni la imposta stessa estendendo la stessa anche
alle abitazioni principali;
ad oggi non appare chiaro quali siano, per il 2012, le
effettive entrate a favore dei Comuni e derivanti dalla
applicazione dell'lMU, sia in ragione del fatto che per
molti Comuni non è ancora possibile stimare l'impatto
derivante dall'applicazione dell'imposta sia perché,
anche per quanto riguarda le esenzioni, molti comuni, in
ragione dell'effetto combinato degli articoli 9 del
decreto legislativo 23/2011 e dell'articolo del citato
decreto-legge 201/2011, potrebbero vedersi costretti a
versare allo Stato anche la quota di IMU retativi a
fabbricati e terreni di proprietà degli enti locali non
utilizzati a scopo istituzionale;
impegna il Governo
a
valutare l'opportunità di rivedere, anche in ragione
della difficile situazione economica che interessa gli
enti locali. Il provvedimento oggi previsto in materia
di imposta municipale propria, prorogando al 1o
Gennaio 2013 l'applicazione della quota di IMU a favore
dello Stato per i beni ed i fabbricati di proprietà
degli enti locali e non utilizzati dagli stessi per fini
istituzionali, al fine di adottare gli opportuni
chiarimenti per definire con certezza i criteri per
definire i beni istituzionali medesimi.
9/4865-AR/120.(Testo modificato nel corso
della seduta) D'Amico, Reguzzoni, Bitonci.
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