IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza
di emanare
disposizioni per fronteggiare e superare in modo
risolutivo le
criticita' del sistema di recupero e smaltimento finale
dei rifiuti
prodotti negli impianti di trattamento, trito
vagliatura e
imballaggio (STIR) della regione Campania e di
assicurare nel
frattempo il costante e il corretto funzionamento dei
citati impianti
STIR, mediante la realizzazione di impianti di
digestione anaerobica
della frazione organica derivante dai rifiuti
nelle aree di
pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza
di comprovati
motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti;
Considerata la necessita' ed urgenza di subordinare
l'entrata in
regime del divieto della commercializzazione di
sacchi non
biodegradabili per l'asporto delle merci
all'adozione ad un
provvedimento che definisca le caratteristiche tecniche
dei sacchi,
preveda specifiche sanzioni amministrative in caso
di violazione,
stabilisca puntuali modalita' di informazione dei
consumatori, al
fine di superare dubbi interpretativi e difficolta'
operative insorti
e consentire pertanto il pieno adeguamento ai criteri
fissati dalla
normativa comunitaria e dalle norme tecniche
approvate a livello
comunitario;
Considerata altresi' la necessita' ed urgenza di
offrire maggiori
certezze agli operatori chiamati a fare applicazione
della disciplina
contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, per
garantire omogeneita' di posizioni in ambito
applicativo e piena
applicazione alla normativa europea, chiarendo in
particolare che nel
piu' ampio concetto di terreno, suolo e sottosuolo
deve intendersi
ricompresa la matrice ambientale «materiale da riporto»;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle
riunioni del 13 e del 20 gennaio 2012 ;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e
dell'economia e
delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Interventi urgenti in materia di rifiuti nella
regione Campania
1. Il comma 1-bis dell'articolo 6-ter del
decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio
2008, n. 123, e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Per garantire la complementare dotazione
impiantistica ai
processi di lavorazione effettuati negli impianti di
cui al comma
1, e' autorizzata la realizzazione di impianti
di digestione
anaerobica della frazione organica derivante dai
rifiuti nelle aree
di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in
presenza di
comprovati motivi di natura tecnica, in altre
aree confinanti,
acquisite dal commissario straordinario nominato ai
sensi del comma 2
dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre
2010, n. 196,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio
2011, n. 1.».
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26
novembre 2010, n.
196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
gennaio 2011, n.
1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo la parola: «dodici» e'
sostituita dalla
seguente: «ventiquattro»;
b) al secondo periodo:
1) dopo le parole: «All'individuazione» sono
inserite le
seguenti: «ed espropriazione»;
2) la parola: «delle» e' sostituita dalla
seguente: «di»;
3) dopo le parole: «al patrimonio pubblico» sono
inserite le
seguenti: «, nonche' alla conseguente attivazione ed
allo svolgimento
di tutte le attivita' finalizzate a tali compiti,»;
4) dopo le parole: «carriera prefettizia» sono
inserite le
seguenti: «anche esercitando in via sostitutiva
le funzioni
attribuite in materia ai predetti enti ed in deroga
agli strumenti
urbanistici vigenti, nonche' operando con i poteri
e potendosi
avvalere delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1,
2 e 3, e 18,
del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme
restando le
procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo
del presente
comma, con oneri a carico dell'aggiudicatario»;
c) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente:
«La procedura
per il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale per
l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti
di cui alla
presente disposizione e' coordinata nell'ambito del
procedimento di
VIA e il provvedimento finale fa luogo anche
dell'autorizzazione
integrata.»;
d) al settimo periodo, le parole: «A tale fine,
i commissari
predetti» sono sostituite dalle seguenti: «Tutti i
commissari di cui
al presente comma».
3. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26, e' differito al 31 dicembre 2013.
4. La regione Campania e' autorizzata ad utilizzare le
risorse del
Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative
al Programma
attuativo regionale, per l'acquisto del
termovalorizzatore di Acerra
ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 195
del 2009. Le
risorse necessarie vengono trasferite alla stessa
Regione.
Art. 2
Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto
merci nel rispetto dell'ambiente
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma
21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto
di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, e' prorogato
fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo limitatamente
alla commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci
conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo
certificazioni rilasciate da organismi accreditati, e di quelli di
spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron per i sacchi per
l'asporto destinati all'uso alimentare e 100 micron per i sacchi per
l'asporto destinati agli altri usi. Con decreto di natura non
regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, e notificato secondo
il diritto dell'Unione europea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012,
sono individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei
sacchi di cui al precedente periodo ai fini della loro
commercializzazione e, in ogni caso, le modalita' di informazione ai
consumatori. In conformita' al principio «chi inquina paga» sancito
dall'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato delle Unioni europee e
degli altri principi di cui all'articolo 3-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la
commercializzazione dei sacchi per l'asporto diversi da quelli di cui
al primo periodo puo' essere consentita alle condizioni stabilite con
decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro
dello sviluppo economico, sentito il competente Dipartimento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. A decorrere dal 31 luglio
2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi al presente
comma e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al
quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantita'
ingenti di sacchi per l' asporto oppure un valore della merce
superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni
sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo
restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13
della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle
violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima
legge n. 689 del 1981 e' presentato alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale e'
stata accertata la violazione.
Art. 3
Materiali di riporto
1. Considerata la necessita' di favorire, nel rispetto
dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del
Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli
contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185,
commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche
alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV
del predetto decreto legislativo.
2. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Con il
medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici
materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
possono essere considerati sottoprodotti.».
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 gennaio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze
Clini, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Passera, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Severino
|