Testo
Decreto Legge su concorrenza e liberalizzazioni
TITOLO I CONCORRENZA
CAPO I NORME GENERALI SULLE LIBERALIZZAZIONI
Art. 1 (Liberalizzazione delle attività economiche e
riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese)
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 del
decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del
principio di libertà di iniziativa economica sancito
dall’articolo 41 della Costituzione e del principio di
concorrenza sancito dal Trattato dell’Unione europea,
sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei
decreti di cui al comma 3 del presente articolo e
secondo le previsioni del presente articolo:
a) le norme che prevedono limiti numerici,
autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di
assenso dell’amministrazione comunque denominati per
l’avvio di un’attività economica non giustificati da un
interesse generale, costituzionalmente rilevante e
compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto
del principio di proporzionalità;
b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle
attività economiche non adeguati o non proporzionati
alle finalità pubbliche perseguite, nonché le
disposizioni di pianificazione e programmazione
territoriale o temporale autoritativa con prevalente
finalità economica o prevalente contenuto economico, che
pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli,
ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto
alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare
impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di nuove
attività economiche o l’ingresso di nuovi operatori
economici ponendo un trattamento differenziato rispetto
agli operatori già presenti sul mercato, operanti in
contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono,
limitano o condizionano l’offerta di prodotti e servizi
al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità,
ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra
gli operatori economici oppure limitano o condizionano
le tutele dei consumatori nei loro confronti.
2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o
condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività
economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate
in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente
proporzionato alle perseguite finalità di interesse
pubblico generale, alla stregua dei principi
costituzionali per i quali 1l’iniziativa economica
privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza
e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e
futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i
controlli necessari ad evitare possibili danni alla
salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana e possibili contrasti con l’utilità
sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema
tributario e con gli obblighi comunitari ed
internazionali della Repubblica.
3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e
secondo i criteri ed i principi direttivi di cui
all’articolo 34 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il
Governo è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre
2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell’art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare
le attività per le quali permane l’atto preventivo di
assenso dell’amministrazione, e disciplinare i requisiti
per l’esercizio delle attività economiche, nonché i
termini e le modalità per l’esercizio dei poteri di
controllo dell’amministrazione, individuando le
disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che,
ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla
data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato rende
parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni
decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento,
anche in merito al rispetto del principio di
proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo
stesso si intende rilasciato positivamente.
4. Le Regioni, le Provincie ed i Comuni si adeguano ai
principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il
31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi
dello Stato ai sensi dell’articolo 120 della
Costituzione. A decorrere dall’anno 2013, il predetto
adeguamento costituisce elemento di valutazione della
virtuosità degli stessi enti ai sensi dell’articolo 20,
comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le
Regioni ad autonomia speciale e le Provincie di Trento e
Bolzano procedono all’adeguamento secondo le previsioni
dei rispettivi statuti. A tal fine la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nell’ambito dei compiti di cui
all’articolo 5, comunica, entro il termine perentorio
del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero
dell’economia e delle finanze gli enti che hanno
provveduto all’applicazione delle procedure previste dal
presente articolo. In caso di mancata comunicazione
entro il termine di cui al periodo precedente, si
prescinde dal predetto elemento di valutazione della
virtuosità.
5. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente
articolo i servizi di trasporto di persone e cose su
autoveicoli non di linea, i servizi finanziari come
definiti dall’articolo 4 del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come
definiti dall’art. 5 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/ 123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno, e le attività
specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di
apposita autorità indipendente.
Art. 2 (Tribunale delle imprese)
1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 1 e 2 le parole: «sezioni specializzate
in materia di proprietà industriale ed intellettuale»
sono sostituite, ovunque compaiano, dalle seguenti:
«sezioni specializzate in materia di impresa»;
b) all’articolo 2, le parole: «in materia di proprietà
industriale ed intellettuale» sono sostituite dalle
seguenti: «in materia di impresa»;
c) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni
specializzate).
1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia
di:
a) controversie di cui all’articolo 134 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive
modificazioni;
b) controversie in materia di diritto d’autore;
c) azioni di classe di cui all’articolo 140-bis del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e
successive modificazioni.
2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti,
relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V,
Capi V e VI del codice civile ovvero alle società da
queste controllate o che le controllano, per le cause:
a) tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità
di socio è oggetto di controversia;
b) relative al trasferimento delle partecipazioni
sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le
partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di
organi sociali;
d) tra soci e società;
e) in materia di patti parasociali;
f) contro i componenti degli organi amministrativi o di
controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero
il dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari;
g) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse
dai creditori delle società controllate contro le
società che le controllano;
h) relative a rapporti di cui all’articolo 2359, primo
comma, n. 3, all’articolo 2497-septies e all’articolo
2545-septies codice civile;
i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori,
servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia
parte una società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e
VI del codice civile, quando sussiste la giurisdizione
del giudice ordinario».
2. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 13 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni
specializzate di cui al decreto legislativo 26 giugno
2003, n.
168, e successive modificazioni, il contributo unificato
di cui al comma 1 è quadruplicato. Si applica il comma
1-bis».
3. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle
disposizioni di cui al comma 2 è versato all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo
istituito ai sensi dell’articolo 37, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. Il comma 4 dell’articolo 140-bis del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è sostituito dal
seguente:
«4. La domanda è proposta al tribunale presso cui è
istituita la sezione specializzata di cui all’articolo 1
del decreto legislativo 26 giugno 2003, n.168, e
successive modificazioni».
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai giudizi instaurati dopo il novantesimo
giorno dall’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3 (Accesso dei giovani alla costituzione di
società a responsabilità limitata)
1. Dopo l’art. 2463 del codice civile, è inserito il
seguente articolo:
“ Articolo 2463 bis (Società semplificata a
responsabilità limitata) La società semplificata a
responsabilità limitata può essere costituita con
contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non
abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data
della costituzione.
L’atto costitutivo deve essere redatto per scrittura
privata e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il
domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di
società semplificata a responsabilità limitata e il
comune ove sono poste la sede della società e le
eventuali sedi secondarie;
3) l’ammontare del capitale sociale non inferiore ad un
euro sottoscritto e interamente versato alla data della
costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del
secondo comma dell’articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione.
L’atto costitutivo deve essere depositato a cura degli
amministratori entro quindici giorni presso l’ufficio
del registro delle imprese nella cui circoscrizione è
stabilita la sede sociale, allegando i documenti
comprovanti la sussistenza delle condizioni previste
dall’art. 2329. L’iscrizione è effettuata con unica
comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria
nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui
al presente articolo.
L’ufficiale del registro deve accertare la sussistenza
dei requisiti richiesti e procedere all’iscrizione entro
il termine perentorio di quindici giorni. Si applica
l’articolo 2189.
Decorso inutilmente il termine indicato per
l’iscrizione, il giudice del registro, su richiesta
degli amministratori, verificata la sussistenza dei
presupposti, ordina l’iscrizione con decreto.
Il verbale recante modificazioni dell’atto costitutivo
deliberate dall’assemblea dei soci è redatto per
scrittura privata e si applicano i commi terzo e quarto.
L’atto di trasferimento delle partecipazioni è redatto
per scrittura privata ed è depositato entro quindici
giorni a cura degli amministratori presso l’ufficio del
registro delle imprese nella cui circoscrizione è
stabilita la sede sociale.
Quando il singolo socio perde il requisito d’età di cui
al primo comma, se l’assemblea convocata senza indugio
dagli amministratori non delibera la trasformazione
della società, è escluso di diritto e si applica in
quanto compatibile l’articolo 2473 bis. Se viene meno il
requisito di età in capo a tutti i soci gli
amministratori devono, senza indugio, convocare
l’assemblea per deliberare la trasformazione della
società, in mancanza si applica l’articolo 2484.
La denominazione di società semplificata a
responsabilità limitata, l’ammontare del capitale
sottoscritto e versato, la sede della società e
l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è
iscritta devono essere indicati negli atti, nella
corrispondenza della società e nello spazio elettronico
destinato alla comunicazione collegato con la rete
telematica ad accesso pubblico.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si
applicano alla società semplificata a responsabilità
limitata, le disposizioni di questo capo in quanto
compatibili.”.
Dopo il primo comma dell’art. 2484 del codice civile, è
inserito il seguente: “La società semplificata a
responsabilità limitata si scioglie, oltre che i motivi
indicati nel primo comma, per il venir meno del
requisito di età di cui all’art. 2463 bis, in capo a
tutti i soci.”.
Art. 4 (Norme a tutela e promozione della concorrenza
nelle Regioni e negli enti locali)
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
attuazione dell’articolo 120, comma 2, della
Costituzione, assicura il rispetto delle normativa
dell’Unione europea e la tutela dell’unità giuridica e
dell’unità economica, svolgendo le seguenti funzioni:
a) monitora la normativa regionale e locale e individua,
anche su segnalazione dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, le disposizioni contrastanti
con la tutela o la promozione della concorrenza;
b) assegna all’ente interessato un congruo termine per
rimuovere i limiti alla concorrenza;
c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera
b), propone al Consiglio dei Ministri l’esercizio dei
poteri sostitutivi di cui all’articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131;
2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma
precedente, la Presidenza del Consiglio può formulare
richieste di informazioni a privati e enti pubblici.
3. Le attività di cui al presente articolo sono svolte
con le risorse umane, strumentali e finanziarie già
disponibili a legislazione vigente.
CAPO II TUTELA DEI CONSUMATORI
Art. 5 (Tutela amministrativa contro le clausole
vessatorie)
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 dopo
l’articolo 37 è aggiunto il seguente “Art. 37 bis
(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie) 1.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
previo accordo con le associazioni di categoria,
d’ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, ai
soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la
vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra
professionisti e consumatori che si concludono mediante
adesione a condizioni generali di contratto o con la
sottoscrizione di moduli, modelli o formulari.
2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della
clausola è diffuso mediante pubblicazione su apposita
sezione del sito internet istituzionale dell’Autorità,
sul sito dell’operatore che adotta la clausola ritenuta
vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto
opportuno in relazione all’esigenza di informare
compiutamente i consumatori.
3. Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare
preventivamente l’Autorità in merito alle vessatorietà
delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti
commerciali con i consumatori. Le clausole non ritenute
vessatorie a seguito di interpello, non possono essere
successivamente valutate dall’Autorità per gli effetti
di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la
responsabilità dei professionisti nei confronti dei
consumatori.
4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti
dell’Autorità, adottati in applicazione del presente
articolo, è competente il giudice amministrativo. E’
fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla
validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento
del danno.”.
Art. 6 (Norme per rendere efficace l’azione di
classe).
All’articolo 140-bis del codice del consumo di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
- alla lettera a), la parola “identica” è sostituita
dalle seguenti “del tutto omogenea”;
- la lettera b), la parola “identici” è sostituita dalle
seguenti: “del tutto omogenei” – alla lettera c) la
parola “identici” è sostituita dalle seguenti “del tutto
omogenei”.
b) al comma 6:
- al secondo periodo, la parola “identità” è sostituita
dalle seguenti: “l’evidente omogeneità”.
Art. 7 (Tutela delle microimprese da pratiche
commerciali ingannevoli e aggressive)
1. All’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6
settembre 2005, n.206, dopo la lettera d) inserire la
seguente: “d-bis) <<microimprese>>: entità, società di
persone o associazioni, che, a prescindere dalla forma
giuridica esercitano un’attività economica artigianale e
altre attività a titolo individuale o familiare.”;
2. All’articolo 19, comma 1, dopo le parole: “relativa a
un prodotto” sono aggiunte, infine, le seguenti: “,
nonché alle pratiche commerciali scorrette tra
professionisti e microimprese. Per le microimprese la
tutela in materia di pubblicità ingannevole e di
pubblicità comparativa illecita è assicurata in via
esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007,
n.145.”.
Art. 8 (Contenuto delle carte di servizio)
1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui
sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche
locali, o di un’infrastruttura necessaria per
l’esercizio di attività di impresa o per l’esercizio di
un diritto della persona costituzionalmente garantito,
indicano in modo specifico i diritti, anche di natura
risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei
confronti dei gestori del servizio e
dell’infrastruttura.
2. Le Autorità indipendenti di regolazione e ogni altro
ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze
di regolazione sui servizi pubblici, anche locali,
definiscono gli specifici diritti di cui al comma 1.
Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese che
gestiscono il servizio o l’infrastruttura definiscono
autonomamente.
CAPO III SERVIZI PROFESSIONALI
Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate)
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni
regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel
caso di liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale, il compenso dl professionista è
determinato con riferimento a parametri stabiliti con
decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro
della Giustizia di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i
parametri per oneri e contribuzioni alle casse
professionale e agli archivi precedentemente basati
sulle tariffe. L’utilizzazione dei parametri nei
contratti individuali tra professionisti e consumatori o
microimprese da luogo a nullità del contratto ai sensi
dell’art. 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206.
3. Il Compenso per le prestazioni professionali è
pattuito per iscritto al momento del conferimento
dell’incarico professionale. Il professionista deve
rendere noto al cliente il grado di complessità
dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili
circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento alla conclusione dell’incarico e deve
altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i
danni provocati nell’esercizio dell’attività
professionale. In ogni caso la misura del compenso,
previamente resa nota al cliente anche in forma scritta
se da questi richiesta, deve essere adeguata
all’importanza dell’opera e va pattuita in modo
onnicomprensivo. L’inottemperanza di quanto disposto nel
presente comma costituisce illecito disciplinare del
professionista.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la
determinazione del compenso del professionista, rinviano
alle tariffe di cui al comma 1.
5. La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle
professioni regolamentate non potrà essere superiore a
diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere
svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro
stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il
ministro dell’istruzione, università e ricerca, in
concomitanza col corso di studio per il conseguimento
della laurea di primo livello o della laurea magistrale
o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere
stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso
pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di
laurea. Le disposizioni del presente comma non si
applicano alle professioni sanitarie per le quali resta
confermata la normativa vigente.
6. All’articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo
sono soppressi;
b) la lettera d) è soppressa.
Art. 10 (Estensione ai liberi professionisti della
possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi)
1. All’articolo 39, comma 7, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: “le piccole e
medie imprese socie” inserire le parole: “e i liberi
professionisti soci”.
Art. 11 (Potenziamento del servizio di distribuzione
farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e
modifica alla disciplina della somministrazione dei
farmaci)
1 Al fine di favorire l’accesso alla titolarità delle
farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti,
aventi i requisiti di legge, garantendo al contempo una
più capillare presenza sul territorio del servizio
farmaceutico, il secondo e il terzo comma dell’articolo
1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive
modificazioni sono sostituiti dai seguenti:
“Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che
vi sia una farmacia ogni 3000 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui
al secondo comma, consente l’apertura di una ulteriore
farmacia, qualora sia superiore a 500 abitanti; nei
comuni fino a 9.000 abitanti, l’ulteriore farmacia può
essere autorizzata soltanto qualora la popolazione
eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500
abitanti”.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, l’approvazione straordinaria delle
piante organiche delle farmacie, in attuazione della
previsione di cui al comma 1. In deroga a quanto
previsto dall’articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n.
475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione
del comma 1 o comunque vacanti, non può essere
esercitato il diritto di prelazione da parte del comune.
Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso
straordinario per titoli ed esami per la copertura delle
sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, fatte
salve quelle per le quali sia stata già espletata la
procedura concorsuale, riservando la partecipazione allo
stesso ai farmacisti non titolari di farmacia e ai
titolari di farmacia rurale sussidiata. L’adozione dei
provvedimenti previsti dai precedenti periodi del
presente comma costituisce adempimento soggetto alla
verifica annuale da parte del comitato e del tavolo di
cui agli articoli 9 e 12 dell’intesa sancita in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
del 23 marzo 2005, ai fini dell’accesso al finanziamento
integrativo del Servizio sanitario nazionale. Al
concorso straordinario si applicano le disposizioni
vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi
farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonché le
disposizioni previste dal presente articolo e le
eventuali ulteriori disposizioni regionali dirette ad
accelerare la definizione delle procedure concorsuali.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentiti l’unità sanitaria locale e l’ordine
provinciale dei farmacisti competenti per territorio,
possono istituire una farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a
traffico internazionale, nelle stazioni marittime e
nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di
traffico, 15servite da servizi alberghieri o di
ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a
una distanza inferiore a 200 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di
vendita con superficie superiore a 10.000 metri
quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una
distanza inferiore a 1.500 metri.
4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi
del comma 3 sono offerte in prelazione ai comuni in cui
le stesse hanno sede.
5. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche
gli interessati in possesso dei requisiti di legge
possono concorrere per la gestione associata, sommando i
titoli posseduti. In tale caso la titolarità della sede
farmaceutica assegnata è condizionata al mantenimento
della gestione associata da parte degli stessi
vincitori, su base paritaria, fatta salva la premorienza
o sopravvenuta incapacità. Ai fini della valutazione
dell’esercizio professionale nei concorsi per il
conferimento di sedi farmaceutiche, per l’attività
svolta dal farmacista ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, sono assegnati punti 0,35 per anno per i primi 10
anni e punti 0,10 per anno per i secondi 10 anni.
6. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle
autorità competenti in base alle vigente normativa non
impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi
da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare
sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti
venduti pagati direttamente dai clienti, dandone
adeguata informazione alla clientela.
7. Decorsi inutilmente i termini per gli adempimenti
previsti dal comma 2, il Consiglio dei Ministri esercita
i poteri sostitutivi di cui all’articolo 120 della
Costituzione, con la nomina di un apposito commissario
che approva le piante organiche delle farmacie ed
espleta le procedure concorsuali di cui al presente
articolo.
8. Al comma 9 dell’articolo 7 della legge 8 novembre
1991, n. 362 e successive modificazioni, le parole “due
anni” sono sostituite dalle parole “sei mesi”.
9. Il medico, fatti salvi i casi in cui sussistano
specifiche motivazioni cliniche contrarie, aggiunge ad
ogni prescrizione di farmaco le seguenti parole: “o
farmaco equivalente se di minor prezzo”.
10. L’inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e
del personale non addetto prevista dal comma 2
dell’articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, deve intendersi riferita
unicamente ai medicinali di cui all’articolo 8, comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che
potranno essere venduti senza ricetta negli esercizi
commerciali di cui all’articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 16convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a
conclusione della procedura amministrativa prevista
dallo stesso articolo 32.
11. E’ istituito, presso l’Ente nazionale di previdenza
e assistenza dei farmacisti (ENPAF), un fondo di
solidarietà nazionale per l’assistenza farmaceutica nei
comuni con meno di mille abitanti. Il fondo è finanziato
dalle farmacie urbane, attraverso il versamento, a
favore dell’ENPAF, di una quota percentuale del
fatturato dalla farmacia, determinata dall’ente in
misura sufficiente ad assicurare ai farmacisti titolari
di farmacia nei centri abitati con meno di mille
abitanti il conseguimento di un reddito netto non
inferiore al centocinquanta per cento del reddito netto
conseguibile, in base al contratto collettivo nazionale,
da un farmacista collaboratore di primo livello con due
anni di servizio. L’ENPAF provvede a corrispondere
all’avente diritto l’indennità che consente il
raggiungimento del reddito netto previsto dal precedente
periodo.
12. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentita la Federazione degli ordini dei
farmacisti italiani, sono fissati i livelli di fatturato
delle farmacie aperte al pubblico il cui superamento
comporta, per i titolari delle farmacie stesse,
l’obbligo di avvalersi, ai fini del mantenimento della
convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di uno
o più farmacisti collaboratori.
Art. 12 (Incremento del numero dei notai e concorrenza
nei distretti)
1. La tabella notarile che determina il numero e la
residenza dei notai, di cui all’articolo 4, comma 2,
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come revisionata da
ultimo con i decreti del Ministro della giustizia in
data 23 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10
novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
16 dicembre 2011, n. 292, è aumentata di cinquecento
posti.
2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia,
da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto legge, i
posti di cui al comma 1 sono distribuiti nei distretti e
nei singoli comuni in essi compresi, secondo i parametri
di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio
1913, n. 89.
3. Entro il 31 dicembre 2012 sono espletate le procedure
del concorso per la nomina a 200 posti di notaio bandito
con decreto direttoriale del 28 dicembre 2009, nonché
dei concorsi per la nomina a 200 e 150 posti di notaio
banditi, rispettivamente, con decreti del 27 dicembre
2010 e del 27 dicembre 2011, per complessivi 550 nuovi
posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 è bandito un
ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500
posti di notaio. Entro il 31 dicembre 2014 è bandito un
ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500
posti di notaio. All’esito della copertura dei posti di
cui al presente articolo, la tabella notarile che
determina il numero e la residenza dei notai, udite le
Corti d’appello e i Consigli notarili, viene rivista
ogni tre anni. Per gli anni successivi, è comunque
bandito un concorso per la copertura di tutti i posti
che si rendono disponibili.
4. I commi 1 e 2 dell’articolo 26 della legge 16
febbraio 1913, n. 89, sono sostituiti dai seguenti:
“Per assicurare il funzionamento regolare e continuo
dell’ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella
frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il
deposito degli atti, registri e repertori notarili, e
deve assistere personalmente allo studio stesso almeno
tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni
per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.
Il notaro può recarsi, per ragione delle sue funzioni,
in tutto il territorio del distretto della Corte
d’Appello in cui trovasi la sua sede notarile, ed aprire
un ufficio secondario nel territorio del distretto
notarile in cui trovasi la sede stessa”.
5. Il comma 2 dell’articolo 27 della legge 16 febbraio
1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
“Egli non può esercitarlo fuori del territorio della
Corte d’Appello nel cui distretto è ubicata la sua
sede.”.
6. All’art. 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo
le parole “stesso distretto” aggiungere: “di Corte
d’Appello”.
7. Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 153
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato
dall’articolo 39 del decreto legislativo 1° agosto 2006,
n. 249, sono sostituite dalle seguenti:
“a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale
nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui
circondario il fatto per il quale si procede è stato
commesso;
b) al presidente del Consiglio notarile del distretto
nel cui ruolo è iscritto il notaio ovvero del distretto
nel quale il fatto per il quale si procede è stato
commesso. Se l’infrazione è addebitata allo stesso
presidente, al consigliere che ne fa le veci, previa
delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera è
necessaria in caso di intervento ai sensi dell’articolo
156 bis, comma 5.”.
8. Al comma 1 dell’articolo 155 della legge 16 febbraio
1913, n. 89, come modificato dall’articolo 41 del
decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, le parole
“di cui all’articolo 153, comma 1, lettera b)” sono
sostituite dalle seguenti: “in cui il notaio ha sede”.
CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
Art. 13 (Misure per la riduzione del prezzo del gas
naturale per i clienti vulnerabili)
1. A decorrere dal primo trimestre successivo
all’entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità
per l’energia elettrica e il gas, al fine di adeguare i
prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti
vulnerabili di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo 1 giugno 2011, n.93, ai valori europei,
nella determinazione dei corrispettivi variabili a
copertura dei costi di approvvigionamento di gas
naturale, introduce progressivamente tra i parametri in
base ai quali è disposto l’aggiornamento anche il
riferimento per una quota gradualmente crescente ai
prezzi del gas rilevati sul mercato. In attesa
dell’avvio del mercato del gas naturale di cui
all’articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n.
99, i mercati di riferimento da considerare sono i
mercati europei individuati ai sensi dell’articolo 9,
comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.130.
Art. 14 (Misure per ridurre i costi di
approvvigionamento di gas naturale per le imprese)
1. Le capacità di stoccaggio di gas naturale che si
rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del
volume di stoccaggio strategico di cui all’articolo 12,
comma 11- ter, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n.164, nonché delle nuove modalità di calcolo degli
obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri
determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai
sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n.164, come modificato dal decreto
legislativo 1 giugno 2011, n.93, sono assegnate, per uno
spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero
dello sviluppo economico, per l’offerta alle imprese di
servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri e
di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas
naturale, finalizzati a consentire il loro
approvvigionamento diretto di gas naturale dall’estero,
secondo criteri di sicurezza degli approvvigionamenti
stabiliti nello stesso decreto.
2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti da parte
delle imprese di rigassificazione e di trasporto in
regime regolato in base a modalità definite
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
3. Le eventuali ulteriori capacità di stoccaggio di gas
naturale disponibili non assegnate ai sensi del comma 1,
sono assegnate secondo le modalità di cui all’articolo
12, comma 7, lettera a), ultimo periodo, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dal
decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93.
4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto nel
volume di stoccaggio strategico che si rende disponibile
a seguito delle rideterminazioni di cui al comma 1, è
ceduto dalle imprese di stoccaggio, anche per l’avvio
transitorio dei servizi di cui al comma 1, secondo
criteri stabiliti con decreto del Ministero dello
sviluppo economico.
Art. 15 (Disposizioni in materia di separazione
proprietaria)
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui all’articolo 1, comma 905, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, relativamente alla partecipazione
azionaria attualmente detenuta in Snam S.p.A., è emanato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legge.
Art. 16 (sviluppo di risorse energetiche e minerarie
nazionali strategiche)
1. Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e
sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche
di idrocarburi, garantendo maggiori entrate erariali per
lo Stato, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, previa intesa sancita in sede di Conferenza
Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalità per individuare le effettive
maggiori entrate e le modalità di destinazione di una
quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di
progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita
dei territori di insediamento degli impianti produttivi
e dei territori limitrofi.
2. Le attività di cui all’articolo 53 del Decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, sono
svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona
tecnica di cui alla norma UNI 11366.
Art. 17 (Liberalizzazione della distribuzione dei
carburanti)
1. I gestori degli impianti di distribuzione dei
carburanti che siano anche titolari della relativa
autorizzazione petrolifera possono liberamente
rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel
rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A
decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole
contrattuali che prevedano per gli stessi gestori
titolari forme di esclusiva nell’approvvigionamento
cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50
per cento della fornitura complessivamente pattuita e
comunque per la parte eccedente il 50 per cento di
quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto
vendita. Nei casi previsti dal presente comma le parti
possono rinegoziare le condizioni economiche e l’uso del
marchio. Nel rispetto delle normative nazionali e
comunitarie, le aggregazioni di gestori di impianti di
distribuzione di carburante al fine di sviluppare la
capacità di acquisto all’ingrosso di carburanti, di
servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi sono
consentite anche in deroga ad eventuali clausole
negoziali che ne vietino la realizzazione.
2. Al fine di incrementare la concorrenzialità e
l’efficienza del mercato anche attraverso una
diversificazione nelle relazioni contrattuali tra i
titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori degli
impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a 14
dell’art. 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono sostituiti dai seguenti:
“12. Fermo restando quanto disposto con il decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n.32, e successive
modificazioni, in aggiunta agli attuali contratti di
comodato e fornitura ovvero somministrazione possono
essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti,
differenti tipologie contrattuali per l’affidamento e
l’approvvigionamento degli impianti di distribuzione
carburanti, nel rispetto delle normative nazionali e
comunitarie, e previa definizione negoziale di ciascuna
tipologia mediante accordi sottoscritti tra
organizzazioni di rappresentanza dei titolari di
autorizzazione o concessione e dei gestori, depositati
presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
13. In ogni momento i titolari degli impianti e i
gestori degli stessi, da soli o in società o
cooperative, possono accordarsi per l’effettuazione del
riscatto degli impianti da parte del gestore stesso,
stabilendo un indennizzo che tenga conto degli
investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli
eventuali canoni già pagati, dell’avviamento e degli
andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con
decreto del Ministero dello sviluppo economico.
14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono
assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non
discriminatorie per competere nel mercato di
riferimento.” 3. I comportamenti posti in essere dai
titolari degli impianti allo scopo di ostacolare,
impedire o limitare, in via di fatto o tramite
previsioni contrattuali, le facoltà 24attribuite dal
presente articolo al gestore integrano abuso di
dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti
dell’art.9 della legge 18 giugno 1998, n.192.
4. All’articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio
2011, n.111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. Al fine di incrementare la concorrenzialità,
l’efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel
settore degli impianti di distribuzione dei carburanti,
è sempre consentito in tali impianti:
a) l’esercizio dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo
restando il rispetto delle prescrizioni di cui
all’articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei
requisiti di onorabilità e professionali di cui
all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010,
n. 59;
b) l’esercizio dell’attività di un punto di vendita non
esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di
ampiezza della superficie dell’impianto e l’esercizio
della rivendita di tabacchi presso gli impianti di
distribuzione carburanti con una superficie minima di
1.500 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto
della vigente normativa relativa al bene e al servizio
posto in vendita.”.
b) il comma 10 è sostituito dal seguente:
“10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c),
di nuova realizzazione, anche se installate su impianti
esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della
licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione di
carburanti rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza,
salvo rinuncia del titolare della licenza dell’esercizio
medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento
delle predette attività. In ogni caso sono fatti salvi i
vincoli connessi con procedure competitive in aree
autostradali in concessione espletate al 30 giugno
2012”;
c) Alla fine del comma 4 sono inserite le parole: “I
Comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o
proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti
incompatibili.” d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. L’adeguamento di cui al comma 5 è consentito a
condizione che l’impianto sia compatibile sulla base dei
criteri di cui al comma 3. Per gli impianti esistenti,
l’adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012. Il
mancato adeguamento entro tale termine comporta una
sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in
rapporto all’erogato dell’anno precedente, da un minimo
di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni
mese di ritardo nell’adeguamento e, per gli impianti
incompatibili, costituisce causa di decadenza
dell’autorizzazione amministrativa di cui all’articolo 1
del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32,
dichiarata dal Comune competente.
5. All’articolo 83 bis, comma 17, del decreto legge 25
giugno 2008, n.112, convertito con legge 6 agosto 2008,
n.133, sono aggiunte in fondo le seguenti parole;
“o che prevedano obbligatoriamente la presenza
contestuale di più tipologie di 25carburanti, ivi
incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo
obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici
eccessivi e non proporzionali alle finalità
dell’obbligo” .
6. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas,
coerentemente con gli indirizzi del Ministro dello
sviluppo economico stabiliti per la diffusione del
metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto adotta misure
affinché nei Codici di rete e di distribuzione di cui al
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, siano
previste modalità per accelerare i tempi di
allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di
metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di
distribuzione di gas, per ridurre gli stessi oneri di
allacciamento, in particolare per le aree dove tali
impianti siano presenti in misura limitata, nonché per
la riduzione delle penali per i superi di capacità
impegnata previste per gli stessi impianti.
Art. 18 (liberalizzazione degli impianti completamente
automatizzati fuori dei centri abitati)
1. Al comma 7 dell’articolo 28 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola
“dipendenti” sono aggiunte le parole “o collaboratori” e
sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole:
“Nel rispetto delle norme di circolazione stradale,
presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti
posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai
sensi del codice della strada o degli strumenti
urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o
limitazioni all’utilizzo continuativo, anche senza
assistenza, delle apparecchiature per la modalità di
rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.”.
Art. 19 (Miglioramento delle informazioni al consumatore
sui prezzi dei carburanti)
1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico,
da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
è definita la nuova metodologia di calcolo del prezzo
medio del lunedì da comunicare al Ministero dello
sviluppo economico per il relativo invio alla
Commissione Europea ai sensi della Decisione del
Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e della
successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del
26 luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico
con la modalità di rifornimento senza servizio per
ciascuna tipologia di carburante per autotrazione.
2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o più
decreti del Ministero dello sviluppo economico sono
definite le modalità attuative della disposizione di cui
al secondo periodo dell’articolo 15, comma 5, del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in ordine
alla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi
presso ogni punto vendita di carburanti, in modo da
assicurare che le indicazioni per ciascun prodotto
rechino i prezzi in modalità non servito, ove presente,
senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il
seguente ordine dall’alto verso il basso: gasolio,
benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i
prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il
prezzo della modalità di rifornimento con servizio
debbano essere riportati su cartelloni separati,
indicando quest’ultimo prezzo come differenza in aumento
rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia
presente.
3. Con il decreto di cui al comma 2 si prevedono,
altresì, le modalità di evidenziazione, nella
cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso
ogni punto vendita di carburanti, delle prime due cifre
decimali rispetto alla terza, dopo il numero intero del
prezzo in euro praticato nel punto vendita.
4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai
commi 2 e 3 sono adottate con Decreto del Ministero
dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la
sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell’art. 2,
commi 198 della legge 24 dicembre, nel rispetto dei
medesimi obiettivi di trasparenza.
Art. 20 (Fondo per la razionalizzazione della rete di
distribuzione dei carburanti)
1. Al primo comma dell’art. 28 del decreto legge n. 98
del 6 luglio 2011, n. 98 le parole “in misura non
eccedente il venticinque per cento dell’ammontare
complessivo del fondo annualmente consolidato” sono
abrogate, le parole “due esercizi annuali” sono
sostituite dalle parole “tre esercizi annuali” e il
comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il
30 giugno 2012, è determinata l’entità sia dei
contributi di cui al comma 1, sia della nuova
contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per
un periodo non superiore a tre anni, articolandola in
una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto
e in una variabile in funzione dei litri erogati,
tenendo altresì conto della densità territoriale degli
impianti all’interno del medesimo bacino di utenza.”
Art. 21 (Disposizioni per accrescere la sicurezza,
l’efficienza e la concorrenza nel mercato dell’energia
elettrica)
1. In relazione al processo di integrazione del mercato
europeo ed ai cambiamenti in corso nel sistema
elettrico, con particolare riferimento alla crescente
produzione da fonte rinnovabile, il Ministro dello
sviluppo economico, entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentita
l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, emana
indirizzi e modifica la disciplina attuativa delle
disposizioni di cui all’articolo 3, comma 10, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, allo
scopo di contenere i costi e garantire sicurezza e
qualità delle forniture di energia elettrica, nel
rispetto dei criteri e dei principi di mercato.
2. All’inizio del comma 2 dell’articolo 19 del decreto
legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono anteposte le
seguenti parole: “Per la prima volta entro il 28
febbraio 2012 e successivamente” e nel medesimo comma 2
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : “In esito
alla predetta analisi, l’Autorità per l’energia
elettrica ed il gas adotta con propria delibera, entro i
successivi 60 giorni, le misure sui sistemi di
protezione e di difesa delle reti elettriche necessarie
per garantire la sicurezza del sistema, nonché definisce
le modalità per la rapida installazione di ulteriori
dispositivi di sicurezza sugli impianti di produzione,
almeno nelle aree ad elevata concentrazione di potenza
non programmabile.” 3. Con i decreti di definizione dei
nuovi regimi di incentivazione per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui
all’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, allo scopo di conferire maggiore
flessibilità e sicurezza al sistema elettrico, può
essere rideterminata la data per la prestazione di
specifici servizi di rete da parte delle attrezzature
utilizzate in impianti fotovoltaici, in attuazione del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28.
4. A far data dall’entrata in vigore del presente
provvedimento, sono abrogate le disposizioni di cui alla
legge 8 marzo 1949, n. 105, recante “Normalizzazione
delle reti di distribuzione di energia elettrica a
corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa
fra 100 e 1000 volt”.
5. Dalla medesima data di cui al comma 4, si intende
quale normativa tecnica di riferimento per i livelli
nominali di tensione dei sistemi elettrici di
distribuzione in bassa tensione la norma CEI 8-6,
emanata dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) in
forza della legge 1 marzo 1968, n. 186.
Al fine di facilitare ed accelerare la realizzazione
delle infrastrutture di rete di interesse nazionale,
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro 90
giorni dalla richiesta dei Concessionari, definisce la
remunerazione relativa a specifici asset regolati
esistenti alla data della richiesta, senza alcun aumento
della remunerazione complessiva del capitale e della
tariffa rispetto alla regolazione in corso.
Art. 22 (Disposizioni per accrescere la trasparenza sui
mercati dell’energia elettrica e del gas)
1. Al fine di promuovere la concorrenza nei mercati
dell’energia elettrica e del gas, il Sistema informatico
Integrato, istituito presso l’Acquirente Unico ai sensi
dell’articolo 1 bis del decreto legge 8 luglio 2010, n.
105, convertito dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, è
finalizzato anche alla gestione delle informazioni
relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei
clienti finali e la banca dati di cui al comma 1 del
medesimo articolo 1-bis raccoglie, oltre alle
informazioni sui punti di prelievo ed ai dati
identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle
relative misure dei consumi di energia elettrica e di
gas.
L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas adegua i
propri provvedimenti in materia entro due mesi
dall’entrata in vigore della presente disposizione, in
modo da favorire la trasparenza informativa e l’accesso
delle società di vendita ai dati gestiti dal Sistema
informatico integrato.
2. Il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di
comunicazione di cui al comma 1 da parte degli operatori
è sanzionato da parte dell’Autorità per l’energia
elettrica ed il Gas secondo le disposizioni di cui
all’articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011,
n.93.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 23 (Semplificazione delle procedure per
l’approvazione del piano di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale)
1. Fermi restando l’obbligo di predisposizione annuale
di un Piano di sviluppo della rete di trasmissione
nazionale e le procedure di valutazione, consultazione
pubblica ed approvazione previste dall’articolo 36,
comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
il medesimo Piano è sottoposto annualmente alla verifica
di assoggettabilità a procedura VAS di cui all’articolo
12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed è
comunque sottoposto a procedura VAS ogni tre anni.
2. Ai fini della verifica di assoggettabilità a
procedura VAS di cui al comma precedente, il piano di
sviluppo della rete e il collegato rapporto ambientale
dovranno evidenziare, con sufficiente livello di
dettaglio, l’impatto ambientale complessivo delle nuove
opere.
Art. 24 (Accelerazione delle attività di disattivazione
e smantellamento dei siti nucleari)
1. I pareri riguardanti i progetti di disattivazione di
impianti nucleari, per i quali sia stata richiesta
l’autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230 da almeno dodici mesi,
sono rilasciati dalle Amministrazioni competenti entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Su motivata richiesta
dell’Amministrazione interessata, il termine di cui al
periodo precedente può essere prorogato
dall’Amministrazione procedente di ulteriori sessanta
giorni.
2. Qualora le Amministrazioni competenti non rilascino i
pareri entro il termine previsto al comma 1, il
Ministero dello sviluppo economico convoca una
conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di
concludere la procedura di valutazione entro i
successivi novanta giorni.
3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella
realizzazione delle operazioni di smantellamento degli
impianti nucleari e di garantire nel modo più efficace
la radioprotezione nei siti interessati, fermo restando
le specifiche procedure previste per la realizzazione
del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico di cui al
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive
modifiche ed integrazioni, la Sogin S.p.A. segnala entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto al Ministero dello sviluppo economico e
alle Autorità competenti, nell’ambito delle attività
richieste ai sensi dell’articolo 6 della legge 31
dicembre 1962 n. 1860 e dell’articolo 148, comma 1-bis,
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le
operazioni e gli interventi per i quali risulta
prioritaria l’acquisizione delle relative
autorizzazioni, in attesa dell’ottenimento
dell’autorizzazione alla disattivazione. Il Ministero
dello sviluppo economico convoca la conferenza di
servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine
di concludere la procedura di valutazione entro i
successivi novanta giorni.
4. Fatte salve le specifiche procedure previste per la
realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco
Tecnologico richiamate al comma 3, l’autorizzazione alla
realizzazione dei progetti di disattivazione rilasciata
ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n.230, nonché le autorizzazioni di cui
all’articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, e
all’articolo 148, comma 1- bis, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, rilasciate a partire dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche
quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti
urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento
amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza,
nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo,
comunque denominati, previsti dalle norme vigenti
costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il
rilascio dell’autorizzazione è fatto obbligo di
richiedere il parere motivato del comune e della Regione
nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente
comma, fatta salva l’esecuzione della Valutazione
d’impatto ambientale ove prevista. La regione competente
può promuovere accordi tra il proponente e gli enti
locali interessati dagli interventi di cui al presente
comma, per individuare 335. La componente tariffaria di
cui all’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 31, e successive modifiche e
integrazioni, è quella di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera a), del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile
2003, n. 83. Detta componente tariffaria è impiegata, a
titolo definitivo, esclusivamente per il finanziamento
della realizzazione e gestione del Deposito Nazionale e
delle strutture tecnologiche di supporto, limitatamente
alle attività funzionali allo smantellamento delle
centrali elettronucleari e degli impianti nucleari
dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile
nucleare ed alle attività connesse e conseguenti. Per le
altre attività, il finanziamento è erogato a titolo di
acconto e sarà successivamente recuperato attraverso il
corrispettivo per l’utilizzo delle strutture del Parco
Tecnologico e del Deposito Nazionale, secondo modalità
stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su
proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
6. Il comma 104 della legge 23 agosto 2004, n. 239 è
sostituito dal seguente comma:
“I soggetti produttori e detentori di rifiuti
radioattivi conferiscono, nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria, anche in relazione agli
sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell’Unione
europea, tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo
stoccaggio al Deposito Nazionale di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31. I tempi e le modalità tecniche del
conferimento sono definiti con decreto del Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
anche avvalendosi dell’Agenzia per la sicurezza
nucleare.”.
CAPO V SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art. 25 (Promozione della concorrenza nei servizi
pubblici locali)
1. Al decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito
nella legge 14 settembre 2011, n.148 sono apportate le
seguenti modificazioni:
A) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
“3-bis. (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione
dello svolgimento dei servizi pubblici locali) 1. A
tutela della concorrenza e dell’ambiente, le Regioni
organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali
in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei
individuati in riferimento a dimensioni comunque non
inferiori alla dimensione del territorio provinciale e
tali da consentire economie di scala e di
differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del
servizio, entro il termine del 30 giugno 2012.
Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio
dei Ministri, a tutela dell’unità giuridica ed
economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all’art.
8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo
svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o
bacini territoriali ottimali e omogenei, in riferimento
a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del
territorio provinciale e tali da consentire economie di
scala e di differenziazione idonee a massimizzare
l’efficienza del servizio.
2. A decorrere dal 2013, l’applicazione di procedure di
affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di
Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo
locali dell’ambito o del bacino costituisce elemento di
valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi
dell’articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.
111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 5
, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio
di ciascun anno, al Ministero dell’economia e delle
finanze gli enti che hanno provveduto all’applicazione
delle procedure previste dal presente articolo. In caso
di mancata comunicazione entro il termine di cui al
periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento
di valutazione della virtuosità.
3. 3. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi
ai servizi pubblici locali di rilevanza economica
cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a
qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche
statali ai sensi dell’articolo 119, quinto comma, della
Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti
di governo degli ambiti o dei bacini territoriali
ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio
selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di
cui comunque l’Autorità di regolazione competente abbia
verificato l’efficienza gestionale e la qualità del
servizio reso sulla base dei parametri stabiliti
dall’Autorità stessa.
353. Le società affidatarie in house sono assoggettate
al patto di stabilità interno secondo le modalità
definite dal decreto ministeriale previsto dall’articolo
18, comma 2-bis del decreto legge 25 luglio 2008, n.
112, convertito con legge 6 agosto 2008, n.133, e
successive modificazioni. L’ente locale o l’ente di
governo locale dell’ambito o del bacino vigila
sull’osservanza da parte delle società di cui al periodo
precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità
interno. Nelle more dell’adozione del medesimo decreto e
fatti salvi gli impegni assunti in convenzioni,
contratti di servizio o di programma già sottoscritti
entro la data di entrata in vigore del presente decreto
con riferimento all’attuazione dei piani d’ambito, le
società affidatarie in house possono contrarre mutui per
la realizzazione di investimenti nel limite in cui
l’importo degli interessi di ciascuna rata annuale
d’ammortamento, gravante sul bilancio dell’azienda,
sommato all’ammontare degli interessi dei mutui
precedentemente contratti, non superi il 25 per cento
delle entrate effettive dell’azienda accertate in base
al bilancio dell’esercizio precedente.
4. Le società affidatarie in house sono tenute
all’acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modificazioni. Le medesime società adottano,
con propri provvedimenti, criteri e modalità per il
reclutamento del personale e per il conferimento degli
incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3
dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 nonché delle disposizioni che stabiliscono a
carico degli enti locali divieti o limitazioni alle
assunzioni di personale, contenimento degli oneri
contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o
indennitarie e per le consulenze anche degli
amministratori.
5. All’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni sono
assoggettate al patto di stabilità interno secondo le
modalità definite, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dell’interno e degli affari regionali, sentita
la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, da emanare entro il 30 giugno 2012. Alle
aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n.163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico
degli enti locali: divieti o limitazioni alle assunzioni
di personale; contenimento degli oneri contrattuali e
delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e
per consulenze anche degli amministratori; obblighi e
limiti alla partecipazione societaria degli enti locali.
Gli enti locali vigilano sull’osservanza del presente
comma da parte dei soggetti indicati ai periodi
precedenti.”;
b) al comma 8 dopo le parole “seguenti atti” sono
inserite le seguenti: “da sottoporre all’approvazione
del Consiglio Comunale.”.
B) All’art. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Al comma 1 dopo le parole “libera prestazione dei
servizi,” e prima delle parole “verificano la
realizzabilità” inserire le parole: “dopo aver
individuato i contenuti specifici degli obblighi di
servizio pubblico e universale”.
2. Il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. La delibera di cui al comma precedente è adottata
previo parere obbligatorio dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro
sessanta giorni, sulla base dell’istruttoria svolta
dall’ ente di governo locale dell’ambito o del bacino o
in sua assenza dall’ente locale, in merito all’esistenza
di ragioni idonee e sufficienti all’attribuzione di
diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta
eventuale di procedere all’affidamento simultaneo con
gara di una pluralità di servizi pubblici locali. La
delibera e il parere sono resi pubblici sul sito
internet, ove presente, e con ulteriori modalità
idonee”.
3. Il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. L’invio all’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di
cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro
di cui al comma 2, è effettuato entro dodici mesi
dall’entrata in vigore del presente decreto e poi
periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli
enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 è
comunque adottata prima di procedere al conferimento e
al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta
giorni dal parere dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato. In assenza della delibera,
l’ente locale non può procedere all’attribuzione di
diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.”.
4. Al comma 11, dopo la lettera b), è inserita la
seguente: “b-bis) prevede l’impegno del soggetto gestore
a conseguire economie di gestione con riferimento
all’intera durata programmata dell’affidamento, e
prevede altresì, tra gli elementi di valutazione
dell’offerta, la misura delle anzidette economie e la
loro destinazione alla riduzione delle tariffe da
praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti
di sostegno connessi a processi di efficientamento
relativi al personale;”.
5. Al comma 13 le parole: “somma complessiva di 900.000
euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “somma
complessiva di 200.000 euro annui”.
6. Al comma 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) in fine le parole “alla data del 31
marzo 2012” sono sostituite dalle seguenti: “alla data
del 31 dicembre 2012. In deroga, l’affidamento per la
gestione «in house» può avvenire a favore di azienda
risultante dalla integrazione operativa, perfezionata
entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti
gestioni dirette o in house tale da configurare un unico
gestore del servizio a livello di ambito o di bacino
territoriale ottimale ai sensi dell’articolo 3-bis.”. In
tal caso il contratto di servizio dovrà prevedere
indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualità
del servizio reso, il prezzo medio per utente, il
livello di investimenti programmati ed effettuati e
obiettivi di performance (redditività, qualità,
efficienza). La valutazione dell’efficacia e
dell’efficienza della gestione e il rispetto delle
condizioni previste nel contratto di servizio sono
sottoposti a verifica annuale da parte dell’Autorità di
regolazione di 37b) alla lettera b) in fine le parole
“alla data del 30 giugno 2012” sono sostituite con le
seguenti: “alla data del 31 marzo 2013”.
6. Dopo il comma 32-bis è inserito il seguente: “32-ter.
Fermo restando quanto previsto dal comma 32 ed al fine
di non pregiudicare la necessaria continuità
nell’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a
qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi
pubblici locali assicurano l’integrale e regolare
prosecuzione delle attività medesime anche oltre le
scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto
degli obblighi di servizio pubblico e degli standard
minimi del servizio pubblico locale di cui all’articolo
2, comma 3, lett.
e), del presente decreto, alle condizioni di cui ai
rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che
regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore
e comunque, in caso di liberalizzazione del settore,
fino all’apertura del mercato alla concorrenza.
Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad
alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel
presente articolo.” 7. Al comma 33-ter, le parole
“Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione
territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012” sono
sostituite dalle seguenti:
“Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo
Sport, adottato entro il 31 marzo 2012”.
8. Al comma 34 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le parole: “il servizio di trasporto
ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422”;
b) in fine è inserito il seguente periodo: “Con riguardo
al trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti
salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di
validità, gli affidamenti e i contratti di servizio già
deliberati o sottoscritti in conformità all’articolo 5
del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2007 ed in conformità
all’articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.”.
2. All’art. 201, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera a) sono soppresse le parole “la
realizzazione”, sono sostituite le parole “dell’intero”
con la seguente: “del” e dopo le parole “servizio,” sono
inserite le seguenti: “che può essere”;
b)al comma 4, lettera b) le parole “e smaltimento” sono
sostituite con le seguenti: “avvio a smaltimento e
recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla
precedente lettera a), smaltimento”;
c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
“4-bis. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità
di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento,
all’affidatario del servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani devono essere garantiti l’accesso agli
impianti a tariffe regolate e 38predeterminate e la
disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a
soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel
Piano d’Ambito.”.
3. Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni in
legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole “svolto in
regime di privativa dai comuni” sono sostituite dalle
seguenti: “svolto mediante l’attribuzione di diritti di
esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell’articolo
4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito,
con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148”.
4. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici
locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a
fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara
per l’affidamento del relativo servizio i dati
concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e
delle infrastrutture, il loro valore contabile iniziale,
le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra
informazioni necessaria per definire i bandi.
5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287 e 102 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, il ritardo nella
comunicazione oltre il termine di giorni sessanta
dall’apposita richiesta e la comunicazioni di
informazioni false integrano illecito che il prefetto,
su richiesta dell’ente locale, irroga una sanzione
amministrativa pecuniaria, ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689, da un minimo di euro 5.000 ad un
massimo di euro 500.000.
Art. 26 (Misure in favore della concorrenza nella
gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e
per l’incremento della raccolta e recupero degli
imballaggi)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) All’articolo 221, 1) Nel comma 3, la lettera a) è
sostituita dalla seguente: ‹‹a) organizzare
autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione
dei propri rifiuti di imballaggio››;
2) Nel comma 5, 2.1) Al sesto periodo , le parole ‹‹
sulla base dei››, sono sostituite dalle seguenti
‹‹acquisiti i›› 2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: ‹‹ Alle domande disciplinate dal presente comma
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
relative alle attivita’ priovate sottoposte alla
disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto
1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le
condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le
attività di cui al comma 3 lettere a) e c) possono
essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere
del termine per l’esercizio dei poteri sostitutivi da
parte del ministro dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare come indicato nella presente
norma. ›› 3) al comma 9, nel secondo periodo dopo le
parole‹‹ comma 3, lettera h) ››, sono inserite le
seguenti: ‹‹ in proporzione alla quota percentuale di
imballaggi non recuperati o avviati a riciclo, quota che
non può essere inferiore ai 3 punti percentuali rispetto
agli obiettivi di cui all’art. 220›› b) all’articolo
265, il comma 5 è soppresso c) all’articolo 261 le
parole”pari a sei volte le somme dovute al CONAI “ sono
sostituite dalle seguenti: da 10.000 a 60.000 euro”
CAPO VI SERVIZI BANCARI E ASSICURATIVI
Art. 27 (Promozione della concorrenza in materia di
conto corrente o di conto di pagamento di base)
1. All’articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 7 è soppresso;
b) il comma 9 è sostituito dal seguente: “L’Associazione
bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di
servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a.,
il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono
circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese
maggiormente significative a livello nazionale
definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro
i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare
una riduzione delle commissioni interbancarie a carico
degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate
mediante carte di pagamento, tenuto conto della
necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei
costi, nonché di promuovere l’efficienza economica nel
rispetto delle regole di concorrenza”;
c) il comma 10 è sostituito dal seguente: “Entro i sei
mesi successivi all’applicazione delle misure di cui al
comma 9, il Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico,
sentite la Banca d’Italia e l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, valuta l’efficacia delle
misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata
definizione e applicazione delle misure di cui al comma
9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca
d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato”;
d) è inserito il comma 10 bis: “Fino all’esito della
valutazione di efficacia di cui al comma 10,
l’applicazione del comma 7 dell’articolo 34 della legge
12 novembre 2011, n. 183, è sospesa. In caso di
valutazione positiva, il comma 7 dell’articolo 34 della
legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato. Nel caso di
valutazione non positiva, la disciplina delle ipotesi di
cui al comma 7 dell’articolo 34 della legge 12 novembre
2011, n. 183 è dettata dal decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze di cui al comma 10”.
2. I contratti di apertura di credito e di conto
corrente in corso sono adeguati entro novanta giorni
alle disposizioni di cui all’articolo 117-bis del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
introdotto dalla legge di conversione del decreto legge
6 dicembre 2011, n. 201.
3. I commi 1 e 3 dell’articolo 2-bis del decreto legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, sono abrogati.
Art. 28 (Assicurazioni connesse all’erogazioni di mutui
immobiliari)
1. Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari
finanziari se condizionano l’erogazione del mutuo alla
stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono
tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di
due differenti gruppi assicurativi.
Art. 29 (Efficienza produttiva del risarcimento diretto
e risarcimento in forma specifica)
1. Nell’ambito del sistema di risarcimento diretto
disciplinato dall’art. 150 del Dlgs. 7 settembre 2005,
n.209, i valori dei costi e delle eventuali franchigie
sulla base dei quali vengono definite le compensazioni
tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un
criterio che incentivi l’efficienza produttiva delle
compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei
rimborsi e l’individuazione delle frodi.
2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è
facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a
cose, il risarcimento in forma specifica. In questo
caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea
garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai
due anni per tutte le parti non soggette a usura
ordinaria, il risarcimento per equivalente è ridotto del
30%.
Art. 30 (Repressione delle frodi)
1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad
esercitare il ramo responsabilita` civile autoveicoli
terrestri di cui all’articolo 2, comma 3, numero 10, del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e` tenuta a
trasmettere all’ISVAP, con cadenza annuale, una
relazione, predisposta secondo un modello stabilito
dall’ISVAP stesso con provvedimento da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. La relazione contiene
informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri
per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in
relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o
denunce presentate all’autorità giudiziaria, l’esito dei
conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle
misure organizzative interne adottate o promosse per
contrastare le frodi. Anche sulla base dei predetti
elementi informativi, l’ISVAP esercita i poteri di
vigilanza di cui al titolo XIV, capo I, del codice delle
assicurazioni private, di cui al citato decreto
legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni,
al fine di assicurare l’adeguatezza dell’organizzazione
aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri
rispetto all’obiettivo di contrastare le frodi nel
settore.
2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare
il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di
cui all’articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle
assicurazioni private, di cui al citato decreto
legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare
nella relazione o nella nota integrativa allegata al
bilancio annuale e a pubblicare sui propri siti internet
o con altra idonea forma di diffusione, una stima circa
la riduzione degli oneri per i sinistri derivante
dall’accertamento delle frodi, conseguente all’attività
di controllo e repressione delle frodi autonomamente
svolta.
Art. 31 (Contrasto della contraffazione dei contrassegni
relativi ai contratti di assicurazione per la
responsabilità civile verso i terzi per i danni
derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su
strada)
1. Al fine di contrastare la contraffazione dei
contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per
la responsabilità civile verso i terzi per danni
derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su
strada, il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito l’ISVAP, con regolamento da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto legge,
definisce le modalità per la progressiva
dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro
sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o
telematici, anche in collegamento con banche dati, e
prevedendo l’utilizzo, ai fini dei relativi controlli,
dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e
rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo
periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di
tali sistemi e fissa il termine, non superiore a due
anni dalla data della sua entrata in vigore, per la
conclusione del relativo processo di
dematerializzazione.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle
compagnie di assicurazione, forma periodicamente un
elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti
dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i
terzi prevista dall’articolo 122 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi
proprietari l’inserimento dei veicoli nell’elenco di cui
al primo periodo, informandoli circa le conseguenze
previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi
siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o
su aree a queste equiparate. Il predetto elenco è messo
a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture
competenti in ragione del luogo di residenza del
proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al
comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
3. La violazione dell’obbligo di assicurazione della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli può essere rilevata, dandone informazione agli
automobilisti interessati, anche attraverso i
dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il
controllo del traffico e per il rilevamento a distanza
delle violazioni delle norme di circolazione, approvati
o omologati ai sensi dell’articolo 45, comma 6, del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il
controllo a distanza dell’accesso nelle zone a traffico
limitato, nonché attraverso altri sistemi per la
registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade
o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve
essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa
video o analoghi che, 45nel rispetto delle esigenze
correlate alla tutela della riservatezza personale,
consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo
svolgimento dei fatti costituenti illecito
amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del
veicolo ovvero il responsabile della circolazione.
Qualora siano utilizzati i dispositivi, le
apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente
comma, non vi e` l’obbligo di contestazione immediata.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sentiti l’ISVAP e, per i profili di
tutela della riservatezza, il Garante per la protezione
dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei
predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell’ambito
di quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le
modalità di attuazione del presente comma, prevedendo a
tal fine anche protocolli d’intesa con i comuni, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 32 (Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato
di rischio, liquidazione dei danni)
1. Al comma 1 dell’articolo 132 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere ai
soggetti che presentano proposte per l’assicurazione
obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad
ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si
proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente, le
imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe
stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui
l’assicurato acconsenta all’istallazione di meccanismi
elettronici che registrano l’attività del veicolo,
denominati scatola nera o equivalenti, i costi sono a
carico delle compagnie che praticano inoltre una
riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del
primo periodo.
2. All’articolo 134 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, e successive modificazioni, sono apportate l e
seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Le indicazioni contenute
nell’attestazione sullo stato del rischio devono
comprendere la specificazione della tipologia del danno
liquidato»; b) dopo il comma 1-bis è inserito il
seguente: «1-ter. La consegna dell’attestazione sullo
stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1- bis, nonché
ai sensi del regolamento dell’ISVAP di cui al comma 1, è
effettuata anche per via telematica, attraverso
l’utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al
comma 2 del presente articolo o di cui all’articolo
135»; c) al comma 2, le parole: «può prevedere » sono
sostituite dalla seguente: «prevede »; d) il comma 4 è
sostituito dal seguente: «4. L’attestazione sullo stato
del rischio, all’atto della stipulazione di un contratto
per il medesimo veicolo al quale si riferisce
l’attestato, è acquisita direttamente dall’impresa
assicuratrice in via telematica attraverso le banche
dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui
all’articolo 135».
3. All’articolo 148 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per i
sinistri con soli danni a cose, la richiesta di
risarcimento, presentata secondo le modalità indicate
nell’articolo 145, deve essere corredata della denuncia
secondo il modulo di cui all’articolo 143 e recare
l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al
risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui
le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione
diretta ad accertare l’entità del danno. Entro sessanta
giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa
di assicurazione formula al danneggiato congrua e
motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica
specificatamente i motivi per i quali non ritiene di
fare offerta. Il termine di sessanta giorni é ridotto a
trenta quando il modulo di denuncia sia stato
sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al
fine di consentire l’ispezione diretta ad accertare
l’entità del danno, le cose danneggiate devono essere
messe a disposizione per l’accertamento per cinque
giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno
di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte
47dell’assicuratore. Il danneggiato può procedere alla
riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare
del termine indicato al periodo precedente, entro il
quale devono essere comunque completate le operazioni di
accertamento del danno da parte dell’assicuratore,
ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni,
nel caso in cui esse si siano concluse prima della
scadenza del predetto termine. Qualora le cose
danneggiate non siano state messe a disposizione per
l’ispezione nei termini previsti dal presente articolo,
ovvero siano state riparate prima dell’ispezione stessa,
l’impresa, ai fini dell’offerta risarcitoria, effettuerà
le proprie valutazioni sull’entita` del danno solo
previa presentazione di fattura che attesti gli
interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo
il diritto dell’assicurato al risarcimento anche qualora
ritenga di non procedere alla riparazione»;
b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:
«2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni
fraudolenti, qualora l’impresa di assicurazione abbia
provveduto alla consultazione della banca dati sinistri
di cui all’articolo 135 e dal risultato della
consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei
soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati,
emergano almeno due parametri di significatività, come
definiti dall’articolo 4 del provvedimento dell’ISVAP n.
2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l’impresa può
decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo, di non fare offerta di risarcimento,
motivando tale decisione con la necessità di condurre
ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La
relativa comunicazione e` trasmessa dall’impresa al
danneggiato e all’ISVAP, al quale e` anche trasmessa la
documentazione relativa alle analisi condotte sul
sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della
predetta decisione, l’impresa deve comunicare al
danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito
alla richiesta di risarcimento. All’esito degli
approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo,
l’impresa può non formulare offerta di risarcimento,
qualora, entro il termine di cui al terzo periodo,
presenti querela, nelle ipotesi in cui e` prevista,
informandone contestualmente l’assicurato nella
comunicazione concernente le determinazioni conclusive
in merito alla richiesta di risarcimento di cui al
medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai
commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la
presentazione della querela, di cui all’articolo 124,
primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare
del termine di trenta giorni entro il quale l’impresa
comunica al danneggiato le sue determinazioni
conclusive.
Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla
proponibilità dell’azione di risarcimento nei termini
previsti dall’articolo 145, nonché il diritto del
danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini
previsti dall’articolo 146, salvo il caso di
presentazione di querela o denuncia»;
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il
danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e
2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può
rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla
valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al
comma 1, o del danno alla persona, da parte
dell’impresa. Qualora ciò accada, i termini per
l’offerta risarcitoria o per la
Art. 33 (Sanzioni per frodi nell’attestazione delle
invalidità derivanti da incidenti)
1. All’articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1:
1) la parola: «micro-invalidità» e` sostituita dalla
seguente: «invalidità»;
2) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;
b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:
«2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano
falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali
da cui derivi il risarcimento a carico della società
assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma
1, in quanto applicabile»;
c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidità» sono
sostituite dalla seguente:
«invalidità».
Art. 34 (Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto)
1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e
prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni
derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono
tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a
informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed
esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni
contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie
assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche
avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente
pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri
siti internet.
2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del
cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma
1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore
dell’assicurato.
3. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 1
comporta l’irrogazione da parte dell’ISVAP a carico
della compagnia che ha conferito il mandato all’agente,
che risponde in solido con questo, in una misura non
inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.
Art. 35 (Misure per la tempestività dei pagamenti per
l’estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni
statali nonché disposizioni in materia di tesoreria
unica)
1. (RIVEDERE GRILLI) Al fine di accelerare il pagamento
dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto connessi a transazioni
commerciali per l’acquisizione di servizi e forniture,
certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui
passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le
seguenti misure:
a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui
passivi perenti di parte corrente e di conto capitale,
di cui all’articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, sono integrati rispettivamente degli importi di
euro 2.000 milioni e 1.000 milioni l’anno 2012, mediante
riassegnazione, previo versamento all’entrata del
bilancio dello Stato per i medesimi anni, di una
corrispondente quota delle risorse complessivamente
disponibili relative a rimborsi e compensazioni di
crediti di imposta, esistenti presso la contabilità
speciale 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di
bilancio”. Le assegnazioni disposte con utilizzo delle
somme di cui al periodo precedente non devono
comportare, secondo i criteri di contabilità nazionale,
peggioramento dell’indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni;
b) i crediti di cui al presente comma maturati alla data
del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti
creditori, possono essere estinti, in luogo del
pagamento disposto con le risorse finanziarie di cui
alla lettera a), anche mediante assegnazione di titoli
di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
sono definite le modalità per l’attuazione delle
disposizioni di cui al periodo precedente e sono
stabilite le caratteristiche dei titoli e le relative
modalità di assegnazione. Le assegnazioni dei titoli di
cui alla presente lettera non sono computate nei limiti
delle emissioni nette dei titoli di Stato indicate nella
Legge di bilancio.
2. Per provvedere all’estinzione dei crediti per spese
relative a consumi intermedi, maturati nei confronti dei
Ministeri alla data del 31 dicembre 2011, il cui
pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità
nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il
cui ammontare è accertato con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, secondo le medesime
modalità di cui alla circolare n. 38 del 15 dicembre
2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8
gennaio 2011, il fondo di cui all’articolo 1, comma 50,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato,
per l’anno 2012, di un importo di euro 1.000 milioni di
euro mediante riassegnazione previo versamento
all’entrata del bilancio dello Stato di una
corrispondente quota delle risorse complessivamente
disponibili relative a rimborsi e compensazioni di
crediti di imposta, esistenti presso la contabilità
speciale 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di
bilancio”. La lettera b) del comma 17 dell’art. 10 del
decreto-legge 6 52luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è
soppressa.
3. Con decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze si provvede alle occorrenti variazioni di
bilancio.
4. Al fine di assicurare alle pubbliche amministrazioni
la massima flessibilità organizzativa, le stesse possono
derogare a quanto previsto dall’articolo 9, comma 2,
ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, a condizione che sia comunque assicurata
la neutralità finanziaria, prevedendo, ove necessario,
la relativa compensazione, anche a carico del fondo per
la retribuzione di posizione e di risultato o di altri
fondi analoghi; resta comunque ferma la riduzione
prevista dall’articolo 9, comma 2, primo periodo, del
citato decreto-legge n. 78 del 2010. Per assicurare la
flessibilità organizzativa e la continuità delle
funzioni delle pubbliche amministrazioni, nel caso di
vacanza dell’organo di vertice di cui all’articolo 16,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e
successive modifiche, le funzioni di coordinamento,
direzione e controllo degli uffici di livello
dirigenziale generale compresi nel dipartimento possono
essere attribuite con decreto dell’organo di vertice
politico, per periodi non superiori a centoventi giorni,
al titolare di uno dei predetti uffici. Resta fermo
quanto disposto dall’articolo 23 ter del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
5. Il comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68, è soppresso.
6. Ai fini della tutela dell’unità economica della
Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2014, il regime di
tesoreria unica previsto dall’articolo 7 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è sospeso. Nello
stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti
al regime di tesoreria unica ai sensi del citato
articolo 7 si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le
relative norme amministrative di attuazione.
7. Entro il 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri
degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 10
provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilità
liquide esigibili depositate presso il sistema bancario
alla data di entrata in vigore del presente decreto
sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto
fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il
versamento della quota rimanente deve essere effettuato
entro il 16 aprile 2012. Gli eventuali investimenti
finanziari che verranno dettagliati con decreto del
Ministro dell’Economia e delle finanze – Dipartimento
del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012, debbono
essere smobilizzati, ad eccezione di quelli 53in titoli
di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative
risorse versate sulle contabilità speciali aperte presso
la tesoreria statale.
8. Fino al completo riversamento delle risorse sulle
contabilità speciali di cui al comma 11, per far fronte
ai pagamenti disposti dagli enti ed organismi pubblici
di cui al comma 10, i tesorieri o cassieri degli stessi
utilizzano prioritariamente le risorse esigibili
depositate a qualsiasi titolo presso gli stessi,
trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle
somme depositate preso la tesoreria statale.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto è abrogato l’articolo 29, comma 10,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e fino all’adozione
del bilancio unico d’Ateneo ai dipartimenti e ai centri
di responsabilità dotati di autonomia gestionale e
amministrativa si applicano le disposizioni di cui ai
commi 10, 11 e 12 del presente articolo.
10. A decorrere dall’adozione del bilancio unico
d’Ateneo, le risorse liquide esigibili delle università,
comprese quelle dei dipartimenti e degli altri centri
dotati di autonomia gestionale e amministrativa, sono
gestite in maniera accentrata.
Art. 36 (Regolazione indipendente in materia di
trasporti)
1. In attesa dell’istituzione di una specifica autorità
indipendente di regolazione dei trasporti, per la quale
il Governo presenta entro tre mesi dalla conversione del
presente decreto un apposito disegno di legge,
all’articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
“1. Oltre alle funzioni trasferite ai sensi dell’art.
21, comma 19, a decorrere dal 30 giugno 2012
all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, di cui
all’art. 2, comma 1 della legge 14 novembre 1995, n.
481, sono attribuite, sino all’istituzione della
Autorità di regolazione dei trasporti, le funzioni
previste dal presente articolo, ferme restando le
competenze previste dalla vigente normativa.
2. L’Autorità è competente nel settore dei trasporti e
dell’accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
1) a garantire, secondo metodologie che incentivino la
concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e
consumatori, condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie,
aeroportuali, portuali, alle reti autostradali, fatte
salve le competenze dell’Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali di cui all’art. 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, e alla mobilità urbana collegata a stazioni,
aeroporti e porti;
2) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle
condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e
locali, i criteri per la fissazione da parte dei
soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei
pedaggi e, dopo aver individuato la specifica estensione
degli obblighi di servizio pubblico, delle modalità di
finanziamento dei relativi oneri, tenendo conto
dell’esigenza di assicurare l’equilibrio economico delle
imprese regolate, l’efficienza produttiva delle gestioni
e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e
i consumatori, anche alla luce delle eventuali
sovvenzioni pubbliche concesse;
3) a stabilire le condizioni minime di qualità dei
servizi di trasporto nazionali e locali connotati da
oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;
4) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio
e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli
specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli
utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
55servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono
fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la
protezione degli utenti che i gestori dei servizi e
delle infrastrutture possono inserire nelle proprie
carte dei servizi;
5) a definire gli schemi dei bandi delle gare per
l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e
delle convenzioni da inserire nei capitolati delle
medesime gare; con riferimento al trasporto ferroviario
regionale, l’Autorità verifica che nei relativi bandi di
gara la disponibilità del materiale rotabile già al
momento della gara non costituisce un requisito per la
partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra
le imprese partecipanti. In questi casi, all’impresa
aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto
mesi, decorrenti dall’aggiudicazione definitiva, per
l’acquisizione del materiale rotabile indispensabile per
lo svolgimento del servizio;
6) con particolare riferimento al settore autostradale,
a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari
dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con
determinazione dell’indicatore di produttività X a
cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a
definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi
di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire
gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti
i concessionari autostradali; a definire gli ambiti
ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse
tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
7) con particolare riferimento all’accesso
all’infrastruttura ferroviaria, definire i criteri per
la determinazione dei pedaggi da parte del gestore
dell’infrastruttura e i criteri di assegnazione delle
tracce e della capacità;
vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del
gestore dell’infrastruttura; svolgere le funzioni di cui
al successivo articolo 39;
8) con particolare riferimento al servizio taxi, ad
adeguare i livelli di offerta del servizio taxi, delle
tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze
dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di
ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di
garantire il diritto di mobilità degli utenti nel
rispetto dei seguenti principi:
a) l’incremento del numero delle licenze, ove ritenuto
necessario anche in base a un’analisi per confronto
nell’ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito
di istruttoria sui costi-benefici anche ambientali e
sentiti i sindaci, è accompagnato da adeguate
compensazioni da corrispondere una tantum a favore di
coloro che già sono titolari di licenza o utilizzando
gli introiti derivanti dalla messa all’asta delle nuove
licenze, oppure attribuendole a chi già le detiene, con
facoltà di vendita o affitto, in un termine congruo
oppure attraverso altre adeguate modalità;
b) consentire ai titolari di licenza la possibilità di
essere sostituiti alla guida da chiunque abbia i
requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla
normativa vigente;
c) prevedere la possibilità di rilasciare licenze part-
time e di consentire ai titolari di licenza una maggiore
flessibilità nella determinazione degli orari 56di
lavoro, salvo l’obbligo di garanzia di un servizio
minimo per ciascuna ora del giorno;
d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la
propria attività anche al di fuori dell’area per la
quale sono state originariamente rilasciate previo
assenso dei sindaci interessati e a seguito
dell’istruttoria di cui alla lettera a);
e) consentire una maggiore libertà nell’organizzazione
del servizio così da poter sviluppare nuovi servizi
integrativi come, a esempio, il taxi a uso collettivo o
altre forme;
f) consentire una maggiore libertà nella fissazione
delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e
trasparente pubblicizzazione, fermo restando la
determinazione autoritativa di quelle massime a tutela
dei consumatori”;
b) al comma 3, dopo la virgola, sono soppresse le parole
“individuata ai sensi del medesimo comma”;
c) al comma 5, sono soppresse le parole “individuata ai
sensi del comma 2”;
d) al comma 6, lettera a), sono soppresse le parole
“individuata dal comma 2”;
e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:
“7) L’Autorità può avvalersi di un contingente
aggiuntivo di personale, complessivamente non superiore
alle ottanta unità comandate da altre pubbliche
amministrazioni.” 2. All’articolo 36, comma 2, lettera
e) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111,
sono aggiunte le seguenti parole: “secondo i criteri e
le metodologie stabiliti dalla competente Autorità di
regolazione, alla quale è demandata la loro successiva
approvazione”.
Art. 37 (Misure per il trasporto ferroviario)
1. L’Autorità di cui al precedente articolo nel settore
del trasporto ferroviario definisce, sentiti il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le
Regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti del
servizio pubblico sulle tratte e le modalità di
finanziamento. L’Autorità dopo un congruo periodo di
osservazione delle dinamiche dei processi di
liberalizzazione, analizza l’efficienza dei diversi
gradi di separazione tra l’impresa che gestisce
l’infrastruttura e l’impresa ferroviaria, anche in
relazione alle esperienze degli altri Stati membri
dell’Unione Europea. In esito all’analisi, l’Autorità
predispone una relazione al Governo e al Parlamento.
2. All’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188, come modificato dall’articolo 8 del
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) le parole “ed i contratti collettivi nazionali di
settore” sono soppresse;
b) la lettera b-bis) è soppressa.
CAPO VIII ALTRE LIBERALIZZAZIONI
Art. 38 (Liberalizzazione delle pertinenze delle
strade)
1. All’articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma
5-bis, dopo le parole “sono previste” inserire le parole
“, secondo le modalità fissate dall’Autorità di
regolazione dei trasporti”.
Art. 39 (Liberalizzazione del sistema di vendita
della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in
materia di diritti connessi al diritto d’autore)
1. All’articolo 5, comma 1, dopo la lett. d) sono
aggiunte le seguenti:
e) gli edicolanti possono rifiutare le forniture di
prodotti complementari forniti dagli editori e dai
distributori e possono altresì vendere presso la propria
sede qualunque altro prodotto secondo la vigente
normativa;
f) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce
venduta e defalcare il valore del materiale fornito in
conto vendita e restituito a compensazione delle
successive anticipazioni al distributore;
g) fermi restando gli obblighi previsti per gli
edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la
ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura
ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla
domanda da parte del distributore costituiscono casi di
pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione
delle vigenti disposizioni in materia.
f) le clausole contrattuali fra distributori ed
edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente
articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa
di legge e non viziano il contratto cui accedono.
3. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel
settore della tutela dei diritti degli artisti
interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del
pluralismo competitivo e consentendo maggiori
economicità di gestione nonché l’effettiva
partecipazione e controllo da parte dei titolari dei
diritti, l’attività di amministrazione e intermediazione
dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla
legge 22 aprile 1941, n.633, in qualunque forma attuata,
è libera;
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della
presente legge e previo parere dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, sono individuati,
nell’interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti
minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del
mercato degli intermediari di tali diritti connessi;
5. Restano fatte salve le funzioni assegnate in materia
alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE). Tutte le
disposizioni incompatibili con il presente articolo sono
abrogate.
Art. 40 (Disposizioni in materia di carta di identità e
in materia di anagrafe della popolazione residente
all’estero e l’attribuzione del codice fiscale ai
cittadini iscritti)
1. All’articolo 10, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono
aggiunte, in fine, le seguenti: “, e definito un piano
per il graduale rilascio, a partire dai comuni
identificati con il medesimo decreto, della carta
d’identità elettronica sul territorio nazionale”.
2. All’articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, come da ultimo modificato dall’articolo 10, comma
5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito
in legge del 12 luglio 2011, n. 106 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) Al comma 2, terzo periodo, le parole:
“rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere
munite della fotografia e” sono sostituite dalle
seguenti:“di cui all’articolo 7-vicies ter del decreto
legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con
modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 4 e
successive modifiche ed integrazioni, devono essere
munite anche” b) Il comma 5 è sostituito dal seguente:
”La carta di identità valida per l’espatrio rilasciata
ai minori di età inferiore agli anni quattordici può
riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne
fa le veci. L’uso della carta d’identità ai fini
dell’espatrio dei minori di anni quattordici è
subordinato alla condizione che essi viaggino in
compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o
che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da
chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, il nome della
persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui
i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è
convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in
caso di rilascio all’estero.” 3.All’articolo 1 della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato
dall’articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.
122, il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. L’Indice nazionale delle anagrafi (INA) promuove la
circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al
fine di consentire alle amministrazioni pubbliche
centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo
reale, dei dati relativi alle generalità, alla
cittadinanza, alla famiglia anagrafica, all’indirizzo
anagrafico delle persone residenti in Italia e dei
cittadini italiani residenti all’estero iscritti
nell’Anagrafe della popolazione italiana residente
all’estero (AIRE), certificati dai comuni e,
limitatamente al codice fiscale, dall’Agenzia delle
Entrate.” 4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono apportate le necessarie
modifiche finalizzate ad armonizzare il decreto del
Ministro 61dell’interno, di concerto con il Ministro
della funzione pubblica ed il Ministro per l’innovazione
e le tecnologie, del 13 ottobre 2005, n. 240, recante il
“Regolamento di gestione dell’Indice Nazionale delle
Anagrafi (INA)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica 16 maggio 2005, n. 112, S.O., con la
disposizione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge
24 dicembre 1954, n. 1228.
5. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 50 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, al fine di soddisfare eventuali prestazioni di
elaborazioni aggiuntive riguardanti i dati contenuti
nell’Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui
all’art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ovvero
nei casi in cui venga richiesta per pubbliche finalità
ed ove possibile la certificazione dei dati contenuti
nell’INA,il Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali può stipulare convenzioni anche a titolo
oneroso con enti, istituzioni ed altri soggetti che
svolgono pubbliche funzioni.
6. Ai fini dell’individuazione di un codice unico
identificativo da utilizzare nell’ambito dei processi di
interoperabilità e di cooperazione applicativa che
definiscono il sistema pubblico di connettività, ai
sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni,
l’amministrazione finanziaria attribuisce d’ufficio il
codice fiscale ai cittadini iscritti nell’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (AIRE) ai quali non
risulta attribuito, previo allineamento dei dati
anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle
AIRE comunali.
7. All’atto dell’iscrizione nell’AIRE e ai fini
dell’attribuzione del codice fiscale, i comuni
competenti trasmettono all’anagrafe tributaria, per il
tramite del Ministero dell’interno, i dati di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera a) del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 605, con l’aggiunta della residenza
all’estero e con l’eccezione del domicilio fiscale, in
luogo del quale è indicato il comune di iscrizione
nell’AIRE. Con le stesse modalità i comuni trasmettono
all’anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica
nelle proprie anagrafi riguardanti i cittadini iscritti
nell’AIRE.
8. La rappresentanza diplomatico-consolare competente
per territorio comunica ai cittadini residenti
all’estero l’avvenuta attribuzione d’ufficio del codice
fiscale.
TITOLO II INFRASTRUTTURE
CAPO I MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
Art. 41 (Emissioni di obbligazioni da parte delle
società di progetto – project bond)
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
l’articolo 157 è sostituito dal seguente:
“Art. 157 (Emissione di obbligazioni da parte delle
società di progetto) (art. 37- sexies, legge n.
109/1994) – 1. Le società costituite al fine di
realizzare e gestire una singola infrastruttura o un
nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere,
previa autorizzazione degli organi di vigilanza,
obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui
all’articolo 2412 del codice civile, purché destinate
alla sottoscrizione da parte degli investitori
qualificati come definiti ai sensi del regolamento di
attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58; dette obbligazioni sono nominative e non possono
essere trasferite a soggetti che non siano investitori
qualificati come sopra definiti.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta
devono riportare chiaramente ed evidenziare
distintamente un avvertimento circa l’elevato profilo di
rischio associato all’operazione.
3. Le obbligazioni, sino all’avvio della gestione
dell’infrastruttura da parte del concessionario, possono
essere garantite dal sistema finanziario, da fondazioni
e da fondi privati, secondo le modalità definite con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti”.
Art.42 (Alleggerimento e integrazione della disciplina
del promotore per le infrastrutture strategiche)
1. All’articolo 175, il comma 14, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
“14. I soggetti di cui all’articolo 153, comma 20,
possono presentare al soggetto aggiudicatore proposte
relative alla realizzazione di infrastrutture inserite
nel programma di cui all’articolo 161, non presenti
nella lista di cui al comma 1 del presente articolo. Il
soggetto aggiudicatore può riservarsi di non accogliere
la proposta ovvero di interrompere il procedimento,
senza oneri a proprio carico, prima che siano avviate le
procedure di cui al settimo periodo del presente comma.
La proposta contiene il progetto preliminare redatto ai
sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto
ambientale, la bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di
cui all’articolo 153, comma 9, primo periodo, nonché
l’indicazione del contributo pubblico eventualmente
necessario alla realizzazione del progetto e la
specificazione delle caratteristiche del servizio e
della gestione. Il piano economico-finanziario comprende
l’importo di cui all’articolo 153, comma 9, secondo
periodo; tale importo non può superare il 2,5 per cento
del valore dell’investimento. La proposta è corredata
delle autodichiarazioni relative al possesso dei
requisiti di cui all’articolo 153, comma 20, della
cauzione di cui all’articolo 75, e dell’impegno a
prestare una cauzione nella misura dell’importo di cui
all’articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel caso di
indizione di gara. Il soggetto aggiudicatore promuove,
ove necessaria, la procedura di impatto ambientale e
quella di localizzazione urbanistica, ai sensi
dell’articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il
proponente ad integrare la proposta con la
documentazione necessaria alle predette procedure. La
proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al
Ministero, che ne cura l’istruttoria ai sensi
dell’articolo 165, comma 4. Il progetto preliminare è
approvato dal CIPE ai sensi dell’articolo 169-bis,
unitamente allo schema di convenzione e al piano
economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha
facoltà di richiedere al proponente di apportare alla
proposta le modifiche eventualmente intervenute in fase
di approvazione da parte del CIPE. Se il proponente
apporta le modifiche richieste assume la denominazione
di promotore e la proposta è inserita nella lista di cui
al comma 1 ed è posta a base di gara per l’affidamento
di una concessione ai sensi dell’articolo 177, cui
partecipa il promotore con diritto di prelazione, di cui
è data evidenza nel bando di gara. Se il promotore non
partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore incamera
la cauzione di cui all’articolo 75. I concorrenti devono
essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo
153, comma 8. Si applica l’articolo 153, comma 4 e comma
19, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo periodo.
Il soggetto aggiudicatario è tenuto agli adempimenti
previsti dall’articolo 153, comma 13, secondo e terzo
periodo.”.
Art.43 (Project financing per la realizzazione di
infrastrutture carcerarie)
1. (ATTENDERE SEVERINO)
Art.44 (Contratto di disponibilità)
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 3, dopo il comma 15-bis, è inserito il
seguente:
“15-bis.1. Il “contratto di disponibilità” è il
contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a
spesa dell’affidatario, la costruzione e la messa a
disposizione a favore dell’amministrazione
aggiudicatrice di un’opera di proprietà privata
destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a
fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a
disposizione l’onere assunto a proprio rischio
dall’affidatario di assicurare all’amministrazione
aggiudicatrice la costante fruibilità dell’opera, nel
rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal
contratto, garantendo allo scopo la perfetta
manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali
vizi, anche sopravvenuti.”;
b) all’articolo 3, comma 15-ter, secondo periodo, dopo
le parole: “la locazione finanziaria,” sono inserite le
seguenti: “il contratto di disponibilità,”;
c) alla rubrica del capo III, della parte II, del titolo
III, dopo le parole: “della locazione finanziaria per i
lavori” sono aggiunte le seguenti: “e del contratto di
disponibilità”;
d) dopo l’articolo 160-bis, è inserito il seguente:
“Art. 160-ter (Contratto di disponibilità). 1.
L’affidatario del contratto di disponibilità è
retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad
adeguamento monetario secondo le previsioni del
contratto:
a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in
corrispondenza alla effettiva disponibilità dell’opera;
il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei
periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa
per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante
tra i rischi a carico dell’amministrazione
aggiudicatrice ai sensi del comma 3;
b) l’eventuale riconoscimento di un contributo in corso
d’opera, comunque non superiore al cinquanta per cento
del costo di costruzione dell’opera, in caso di
trasferimento della proprietà dell’opera
all’amministrazione aggiudicatrice;
c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in
relazione ai canoni già versati e all’eventuale
contributo in corso d’opera di cui alla precedente
lettera b), al valore di mercato residuo dell’opera, da
corrispondere, al termine del contratto, in caso di
trasferimento della proprietà dell’opera
all’amministrazione aggiudicatrice.
2. L’affidatario assume il rischio della costruzione e
della gestione tecnica dell’opera per il periodo di
messa a disposizione dell’amministrazione
aggiudicatrice. Il contratto è redatto in conformità
alle eventuali prescrizioni, anche di carattere
finanziario, del Comitato interministeriale di
programmazione economica.
3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui
all’articolo 66 ovvero di cui all’articolo 122, secondo
l’importo del contratto, ponendo a base di gara un
capitolato prestazionale, predisposto
dall’amministrazione aggiudicatrice, che indica, in
dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che
deve assicurare l’opera costruita e le modalità per
determinare la riduzione del canone di disponibilità,
nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono
contenere un progetto preliminare rispondente alle
66caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale
e sono corredate dalla garanzia di cui all’articolo 75;
il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la
cauzione definitiva di cui all’articolo 113. Dalla data
di inizio della messa a disposizione da parte
dell’affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle
penali relative al mancato o inesatto adempimento di
tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a
disposizione dell’opera, da prestarsi nella misura del
dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e
con le modalità di cui all’articolo 113; la mancata
presentazione di tale cauzione costituisce grave
inadempimento contrattuale.
L’amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte
presentate con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all’articolo 83. Il bando indica
i criteri, secondo l’ordine di importanza loro
attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione
comparativa tra le diverse offerte.
4. Al contratto di disponibilità si applicano le
disposizioni previste dal presente codice in materia di
requisiti generali di partecipazione alle procedure di
affidamento e di qualificazione degli operatori
economici.
5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le
eventuali varianti in corso d’opera sono redatti a cura
dell’affidatario; l’affidatario ha la facoltà di
introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una
maggiore economicità di costruzione o gestione, nel
rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e
provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e
sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto
esecutivo e le varianti in corso d’opera sono ad ogni
effetto approvati dall’affidatario, previa comunicazione
all’amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto,
alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata
o ritardata approvazione da parte di terze autorità
competenti della progettazione e delle eventuali
varianti è a carico dell’affidatario.
6. L’attività di collaudo, posta in capo alla stazione
appaltante, verifica la realizzazione dell’opera al fine
di accertare il puntuale rispetto del capitolato
prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può
prescrivere, a questi soli fini, modificazioni, varianti
e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempreché siano
assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la
riduzione del canone di disponibilità. Il contratto
individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori,
il limite di riduzione del canone di disponibilità
superato il quale il contratto è risolto.
L’adempimento degli impegni dell’amministrazione
aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al
positivo controllo della realizzazione dell’opera ed
alla messa a disposizione della stessa secondo le
modalità previste dal contratto di disponibilità.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle infrastrutture di cui alla parte II, titolo
III, capo IV. In tal caso l’approvazione dei progetti
avviene secondo le procedure previste agli articoli 165
e seguenti”.
Art.45 (Documentazione a corredo del PEF per le opere di
interesse strategico)
1. Al fine di consentire di pervenire con la massima
celerità all’assegnazione, da parte del CIPE, delle
risorse finanziarie per i progetti delle infrastrutture
di interesse strategico di cui all’articolo 4, comma
134, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il piano
economico e finanziario che accompagna la richiesta di
assegnazione delle risorse, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 4, comma 140, della citata legge
24 dicembre 2003, n. 350, è integrato dai seguenti
elementi:
a) per la parte generale, oltre al bacino di utenza,
sono indicate le stime di domanda servite dalla
realizzazione delle infrastruttura realizzate con il
finanziamento autorizzato;
b) il costo complessivo dell’investimento deve
comprendere non solo il contributo pubblico a fondo
perduto richiesto al CIPE, ma anche, ove esista, la
quota parte di finanziamento diverso dal pubblico;
c) l’erogazione prevista deve dare conto del consumo di
tutti i finanziamenti assegnati al progetto in maniera
coerente con il cronoprogramma di attività; le
erogazioni annuali devono dare distinta indicazione
delle quote di finanziamento pubbliche e private
individuate nel cronoprogramma;
d) le indicazioni relative ai ricavi, sono integrate con
le indicazioni dei costi, articolati in costi di
costruzione, costi dovuti ad adeguamenti normativi
riferiti alla sicurezza, costi dovuti ad adempimenti o
adeguamenti riferibili alla legislazione ambientale,
costi relativi alla manutenzione ordinaria
dell’infrastruttura articolati per il periodo utile
dell’infrastruttura, costi fideiussori; in ogni caso, il
calcolo dell’adeguamento monetario, si intende con
l’applicazione delle variazioni del tasso di inflazione
al solo anno di inizio delle attività e non può essere
cumulato;
e) per i soggetti aggiudicatori dei finanziamenti che
siano organizzati in forma di società per azioni, è
indicato anche l’impatto sui bilanci aziendali
dell’incremento di patrimonio derivante dalla
realizzazione dell’infrastruttura e, per le
infrastrutture a rete, l’impatto delle esternalità
positive, come la cattura del valore immobiliare, su
altri investimenti; tale impatto è rendicontato
annualmente nelle relazioni che la società vigilata
comunica all’ente vigilante.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono introdotte eventuali modifiche ed
integrazioni all’elencazione di cui al comma 1.
Art.46 (Disposizioni attuative del dialogo competitivo)
1. All’articolo 58 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma
18 è aggiunto il seguente:
“18-bis. Il regolamento definisce le ulteriori modalità
attuative della disciplina prevista dal presente
articolo”.
Art.47 (Riduzione importo “opere d’arte” per i grandi
edifici – modifiche alla legge n.717/1949)
1. All’articolo 1, della legge 29 luglio 1949, n.717, e
successive modificazioni, sono appartate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento
autonomo, nonché le Regioni, le Province, i Comuni e
tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano
all’esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici
devono destinare all’abbellimento di essi, mediante
opere d’arte, una quota della spesa totale prevista nel
progetto non inferiore alle seguenti percentuali:
- due per cento per gli importi pari o superiori ad un
milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro;
- un per cento per gli importi pari o superiori ad
cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni;
- 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti
milioni di euro.” b) il comma 2 è sostituito dal
seguente:
“Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e
ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o
di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che
militare, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati,
che importino una spesa non superiore a un milione di
euro.” 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
agli edifici pubblici per i quali, alla data di entrata
in vigore della presente decreto, non sia stato
pubblicato il bando per la realizzazione dell’opera
d’arte relativa all’edificio.
Art.48 (Norme in materia di dragaggi)
1. Dopo l’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
e successive modificazioni, è inserito il seguente:
“Articolo 5-bis (Disposizioni in materia di dragaggio)
1. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di
interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 252 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere
svolte anche contestualmente alla predisposizione del
progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di
evitare che tali operazioni possano pregiudicare la
futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio,
basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del
materiale, ivi compreso l’eventuale progetto relativo
alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di
contenimento di cui al comma 3, è presentato
dall’autorità portuale o, laddove non istituita,
dall’ente competente ovvero dal concessionario dell’area
demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto,
approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo
tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento
al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare per l’approvazione definitiva. Il decreto di
approvazione del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare deve intervenire, previo
parere della Commissione di cui all’art. 8 del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sull’assoggettabilità o
meno del progetto alla valutazione di impatto
ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta
trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli
effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252
del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, allo
stesso, deve essere garantita idonea forma di
pubblicità.
2. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio
possono essere immessi o refluiti in mare nel rispetto
dell’articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
Restano salve le eventuali competenze della regione
territorialmente interessata. I materiali di dragaggio
possono essere utilizzati anche per il ripascimento
degli arenili e per formare terreni costieri su
autorizzazione della regione territorialmente
competente. I materiali derivanti dalle attività di
dragaggio di cui al comma 1, o da attività di dragaggio
da realizzare nell’ambito di procedimenti di bonifica di
cui all’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni,
che presentino all’origine o a seguito di trattamenti
livelli di inquinamento non superiori a quelli
stabiliti, in funzione della destinazione d’uso, nella
Colonna A e B della Tabella 1, dell’Allegato 5 degli
allegati della Parte IV, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed
integrazioni e risultino conformi al test di cessione da
compiersi con il metodo ed in base ai parametri di cui
all’articolo 9 del decreto del Ministro dell’ambiente e
della 71tutela del territorio e del mare del 5 febbraio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario n.72 alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16
aprile 1998, n.88, e successive modificazioni, possono
essere impiegati a terra, secondo le modalità previste
dal decreto interministeriale di cui al successivo comma
6.
Considerata la natura dei materiali di dragaggio,
derivanti da ambiente marino, ai fini del test di
cessione di cui all’articolo 9 del citato decreto
ministeriale del 5 febbraio 1998, non sono considerati i
parametri cloruri e solfati a condizione che le relative
operazioni siano autorizzate dalle ARPA territorialmente
competenti. La destinazione a recupero dei materiali
anzidetti dovrà essere indicata nel progetto di
dragaggio di cui al comma 1 o in quello di bonifica di
cui all’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il decreto di approvazione dei progetti autorizza la
realizzazione degli impianti di trattamento e fissa le
condizioni di impiego, i quantitativi e le percentuali
di sostituzione in luogo dei corrispondenti materiali
naturali e costituisce autorizzazione al recupero.
3. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di
cui al comma 1, o da attività di dragaggio da realizzare
nell’ambito di procedimenti di bonifica di cui
all’articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del
2006, ovvero ogni loro singola frazione ottenuta a
seguito di separazione granulometrica o ad altri
trattamenti finalizzati a minimizzare i quantitativi da
smaltire inclusa l’ottimizzazione dello stadio di
disidratazione, se non pericolosi all’origine o a
seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla
rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei
processi finalizzati all’immobilizzazione degli
inquinanti stessi, come quelli di
solidificazione/stabilizzazione, possono essere
refluiti, su autorizzazione della regione
territorialmente competente, ovvero con le modalità di
cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
del 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 4 dicembre 2008, n. 284 e
fatte salve le disposizioni in materia tutela di
immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta,
o comunque di strutture di contenimento poste in ambito
costiero, il cui progetto è approvato ai sensi del comma
1 del presente articolo. Le stesse strutture devono
presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o
completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in
grado di assicurare requisiti di permeabilità almeno
equivalenti quelli di uno strato di materiale naturale
dello spessore di cento centimetri con coefficiente di
permeabilità pari a 1,0 x 10-9 m/s. Nel caso di opere il
cui progetto abbia concluso l’iter approvativi alla data
di entrata in vigore della presente legge, tali
requisiti sono certificati dalle amministrazioni
titolari delle opere medesimo. Nel caso in cui al
termine delle attività di refluimento, i materiali di
cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori
ai valori limite di cui alla Tabella I, dell’Allegato 5
degli allegati della parte quarta, del decreto
legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la
procedura di bonifica dell’ara derivante dall’attività
di colmata in relazione alla destinazione d’uso. E’
fatta salva l’applicazione delle norme vigenti in
materia di autorizzazione paesaggistica. Nel caso di
permanenza in sito di concentrazioni residue degli
inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono
essere adottate misure di sicurezza che garantiscono
comunque la tutela della salute e 72dell’ambiente.
L’accettabilità delle concentrazioni residue degli
inquinanti eccedenti i valori limite deve essere
accertata attraverso una metodologia di analisi di
rischio con procedura diretta riconosciuta a livello
internazionale, che assicuri per la parte di interesse
il soddisfacimento dei “Criteri metodologici per
l’applicazione dell’analisi di rischio sanitaria ai siti
contaminati” elaborati dall’Agenzia per la protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici, dall’Istituto
superiore di sanità e dalle Agenzie regionali per la
protezione dell’ambiente. I principali criteri di
riferimento per la conduzione dell’analisi di rischio
sono riportati nell’allegato B del decreto ministeriale
7 novembre 2008. Per la verifica della presenza di
valori di concentrazione superiori ai limiti fissati
dalla vigente normativa e per la valutazione
dell’accettabilità delle concentrazioni residue degli
inquinanti si tiene conto del contenuto
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma1.
4. I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere
refluiti all’interno di strutture di contenimento
nell’ambito di porti nazionali diversi da quello di
provenienza devono essere accompagnati da un documento
contenente le indicazioni di cui all’articolo 193, comma
1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modificazioni ed integrazioni. Le
caratteristiche di idoneità delle navi e dei
galleggianti all’uopo impiegati sono quelle previste
dalle norme nazionali e internazionali in materia di
trasporto marittimo e garantiscono l’idoneità
dell’impresa. Le Autorità Marittime competenti per
provenienza e destinazione dei materiali concordano un
sistema di controllo idoneo a garantire una costante
vigilanza durante il trasporto dei materiali.
5. L’idoneità del materiale dragato ad essere gestito
secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata
mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima
del dragaggio sulla base di metodologie e criteri
stabiliti dal citato decreto del Ministro dell’Ambiente
e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre
2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo
precedente sono apportate con decreto del Ministro
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
In caso di realizzazione, nell’ambito dell’intervento di
dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di
materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché
dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a
dimora definitiva, il termine massimo di deposito è
fissato in trenta mesi senza limitazione di
quantitativi, assicurando il non trasferimento degli
inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve
le disposizioni adottate per la salvaguardia della
laguna di Venezia. Si applicano le previsioni della
vigente normativa ambientale nell’eventualità di una
diversa destinazione e gestione a terra dei materiali
derivanti dall’attività di dragaggio.
6. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adotta, con proprio
decreto, le norme tecniche applicabili alle operazioni
di dragaggio e di recupero dei relativi materiali.
7. Nel caso in cui non trovino applicazione i commi da 1
a 3 e sia necessaria la preventiva bonifica dei fondali,
al procedimento di cui all’articolo 5, comma 12,
partecipa un rappresentante del Ministero dell’ambiente,
della tutela del territorio e del mare, senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica.
8. I progetti di scavo dei fondali delle aree portuali
sono approvati con le modalità di cui all’articolo 5,
comma 12.
9. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei
porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai
sensi dell’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152 e successive modificazioni, possono essere
immersi in mare con autorizzazione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 109, comma
2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. I
suddetti materiali possono essere diversamente
utilizzati a fini di rinascimento, anche con sversamento
nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la
realizzazione di casse di colmata o altre strutture di
contenimento nei porti in attuazione del Piano
Regolatore Portuale ovvero lungo il litorale per la
ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione
della regione territorialmente competente ai sensi
dell’articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.”.
2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente
decreto, sono abrogati i commi da 11-bis a 11-sexies,
dell’articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Art.49 (Utilizzo terre e rocce da scavo)
L’utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato
con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto.
Art.50 (Disposizioni in materia di concessioni di
costruzione e gestione di opere pubbliche)
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 144, dopo il comma 3 è inserito il
seguente: “3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi
compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e
il piano economico finanziario, sono definiti in modo da
assicurare adeguati livelli di bancabilità dell’opera.”
b) all’articolo 159, comma 1, lettera a), le parole:
“equivalenti a quelle possedute dal concessionario
all’epoca dell’affidamento della concessione” sono
sostituite dalle seguenti: “corrispondenti a quelle
previste nel bando di gara o negli atti in forza dei
quali la concessione è stata affidata, avendo comunque
riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo
stato di avanzamento dello stesso alla data del
subentro”.
Art.51 (Disposizioni in materia di affidamento a terzi
nelle concessioni)
1. All’articolo 253, comma 25, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, le parole: “quaranta per cento”
sono sostituite dalle seguenti: “cinquanta per cento”.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a
decorrere dal 1° gennaio 2015.
Art. 52 (Semplificazione nella redazione e accelerazione
dell’approvazione dei progetti)
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 93, comma 2, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: “E’ consentita altresì l’omissione di
uno dei primi due livelli di progettazione purché il
livello successivo contenga tutti gli elementi previsti
per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di
cui al comma 1, lettere a), b) e c)”;
b) all’articolo 97, dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente:
“1-bis. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di
sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti
un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a
quanto previsto dalla normativa di cui al comma 1, al
fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle
precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La
dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli
12 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive
modificazioni, può essere disposta anche quando
l’autorità espropriante approva a tal fine il progetto
esecutivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità”;
c) all’articolo 128, comma 6, dopo le parole: “inferiore
a un milione di euro, previa approvazione” è inserita la
seguente: “almeno”, e, dopo le parole: “superiore a un
milione di euro, previa approvazione” è inserita la
seguente: “almeno della”.
2. All’articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole:
“Il progetto è redatto,” sono inserite le seguenti:
“salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, ultimo
periodo, del codice e”.
Art.53 (Allineamento alle norme europee della
regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie
e stradali e disposizioni in materia di gallerie
stradali)
1. La progettazione delle nuove infrastrutture
ferroviarie ad alta velocità avviene secondo le relative
specifiche tecniche; le specifiche tecniche previste per
l’alta capacità sono utilizzate esclusivamente laddove
ciò risulti necessario sulla base delle stime delle
caratteristiche della domanda.
2. Non possono essere applicati alla progettazione e
costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie
nazionali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti,
parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti
rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme
dell’Unione Europea.
3. All’articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto
2007, n. 162, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
“4-bis. Le modifiche di cui al comma 4 devono essere
accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari per
garantire i livelli di sicurezza superiori a quelli
minimi definiti dai CST e da una analisi di
sostenibilità economica e finanziaria per il gestore
della infrastruttura e le imprese ferroviarie, corredata
da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi
di attuazione. La loro efficacia è subordinata
all’individuazione delle risorse pubbliche necessarie
per coprire tali sovraccosti.”.
4. Non possono essere applicati alla progettazione e
costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali
nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e
standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a
quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell’Unione
Europea.
5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 5, le parole: “ed i collaudi”
sono sostituite dalle seguenti: “e le verifiche
funzionali”;
b) all’articolo 11, comma 1, del le parole: “dei
collaudi” sono sostituite dalle seguenti: “delle
verifiche funzionali”.
Art.54 (Emissione di obbligazioni di scopo da parte
degli enti territoriali garantite da beni immobili
patrimoniali ai fini della realizzazione di opere
pubbliche)
1. (VERIFICA MEF) All’articolo 35, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, dopo il comma 1, è inserito il
seguente:
“1.bis. I comuni, le province, le città metropolitane e,
previa autorizzazione di ciascun partecipante, le unioni
di comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti
locali territoriali,, per il finanziamento di singole
opere pubbliche, possono attivare prestiti
obbligazionari di scopo legati alla realizzazione delle
opere stesse e garantiti da un apposito patrimonio
destinato. Tale patrimonio è formato da beni immobili
disponibili di proprietà degli enti locali territoriali
territoriali di cui al primo periodo, per un valore
almeno pari all’emissione obbligazionaria, ed è
destinato esclusivamente alla soddisfazione degli
obbligazionisti. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai
portatori dei titoli emessi dall’ente territoriale. Con
apposito regolamento, da emanare, ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, entro sei mesi
dall’entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dell’interno e delle infrastrutture e dei
trasporti, determina le modalità di costituzione e di
gestione del predetto patrimonio destinato a garantire
le obbligazioni per il finanziamento delle opere
pubbliche.”.
Art. 55 (Affidamento concessioni relative a
infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto
definitivo)
1. All’articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: “Per
l’affidamento delle concessioni si pone a base di gara
il progetto preliminare” sono inserite le seguenti
“ovvero il progetto definitivo”.
CAPO II MISURE PER L’EDILIZIA
Art. 56 (Norma nel settore edilizio)
1. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9 è aggiunto il
seguente:
“9-bis. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino
allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati, e comunque per un periodo non
superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori. Si
applica in ogni caso la riserva allo Stato della quota
di imposta di cui al comma 11 ”.
Art. 57 (Ripristino IVA per cessione e locazione di
abitazioni di nuova costruzione nonché per housing
sociale)
1. (VERIFICA MEF) Al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 1, il numero 8 è sostituito
dal seguente:
“8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole,
di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di
veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non
prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati,
comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni
mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili
locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati
abitativi effettuate dalle imprese che li hanno
costruiti per la vendita, per le quali nel relativo atto
il locatore abbia espressamente manifestato l’opzione
per l’imposizione, nonché le locazioni di fabbricati
abitativi, di durata non inferiore a quattro anni,
effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa
convenzionata, e, in ogni caso, le locazioni relative a
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi
sociali come definiti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro della
solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la
famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le
attività sportive del 22 aprile 2008. Sono altresì
imponibili le locazioni di fabbricati strumentali che
per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni
effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle
lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali
nel relativo atto il locatore abbia espressamente
manifestato l’opzione per l’imposizione;” b)
all’articolo 10, comma 1, il numero 8-bis è sostituito
dal seguente:
“8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter),
escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici
degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito,
anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di
cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni
dalla data di ultimazione della costruzione o
dell’intervento. Sono altresì escluse le cessioni di
fabbricati di civile abitazione locati per un periodo
non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di
edilizia residenziale convenzionata ovvero nel caso in
cui il cedente, nel relativo atto, abbia espressamente
manifestato l’opzione per l’imposizione nonché le
cessioni relative a fabbricati di civile abitazione
destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto
del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle
politiche per la famiglia ed il Ministro per le
politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile
2008;” c) all’articolo 36, al comma 3, ultimo periodo,
dopo le parole “che effettuano sia locazioni,” sono
inserite le seguenti: “o cessioni,” e dopo le parole
“dell’articolo 19-bis, sia locazioni” sono inserite le
seguenti: “o cessioni”.
d) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodecies è
sostituito dal seguente:
“127-duodecies) locazioni di immobili di civile
abitazione effettuate in esecuzione di programmi di
edilizia abitativa convenzionata; locazioni di
fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li
hanno costruiti per la vendita, per le quali nel
relativo atto il locatore abbia espressamente
manifestato l’opzione per l’imposizione;”
Art. 58 (Semplificazione procedure Piano nazionale di
edilizia abitativa)
1. All’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi:
“Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale
sono approvati gli accordi di programma. Eventuali
rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi
di programma sono approvate con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti
aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere
per l’utilizzo di economie ovvero di nuove risorse
finanziarie che si rendessero disponibili, sono
approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.”.
2. All’articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di
edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministeri 16 luglio 2009, sono aggiunti i
seguenti periodi:
“Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale
sono approvati gli accordi di programma. Eventuali
rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi
di programma sono approvate con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti
aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere
per l’utilizzo di economie ovvero di nuove risorse
finanziarie che si rendessero disponibili, sono
approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.”.
3. Agli accordi di programma di cui all’articolo 4,
comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministeri 16 luglio 2009 si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 41, commi 4 e 5, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
con legge 22 dicembre 2011, n. 214.
CAPO III MISURE PER LA PORTUALITA’ E L’AUTOTRASPORTO
Art. 59 (Extragettito IVA per le società di progetto per
le opere portuali)
1. All’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: “Unione
Europea,” sono inserite le seguenti parole: “nonché,
limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per
un periodo non superiore ai 15 anni, il 25%
dell’incremento del gettito di imposta sul valore
aggiunto relativa alle operazioni di importazione
riconducibili all’infrastruttura oggetto
dell’intervento”;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
“ 2-bis. L’incremento del gettito IVA, di cui al comma
2, lettera b) su cui calcolare la quota del 25 per
cento, è determinato per ciascun anno di esercizio
dell’infrastruttura:
a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in
misura pari all’ammontare delle riscossioni dell’IVA
registrato nel medesimo anno;
b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero
potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura
pari alla differenza tra l’ammontare delle riscossioni
dell’IVA registrato nel medesimo anno e la media delle
riscossioni conseguite nel triennio immediatamente
precedente l’entrata in esercizio dell’infrastruttura
oggetto dell’intervento.
2-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le
modalità di accertamento, calcolo e determinazione
dell’incremento di gettito di cui al comma 2-bis, di
corresponsione della quota di incremento del predetto
gettito alla società di progetto, nonché ogni altra
disposizione attuativa della disposizione di cui al
predetto comma 2-bis.”.
Art.60 (Regime doganale delle unità da diporto)
1. All’articolo 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, il quarto comma è
sostituito dal seguente: “Le navi, ad esclusione di
quelle da diporto, e gli aeromobili costruiti all’estero
o provenienti da bandiera estera si intendono destinati
al consumo nel territorio doganale quando vengono
iscritti nelle matricole o nei registri di cui
rispettivamente agli articoli 146 e 753 del codice della
navigazione; le navi, ad esclusione di quelle da
diporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati,
iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si
intendono destinati al consumo fuori del territorio
doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai
registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo
comma, lettere c) e d), rispettivamente degli articoli
163 e 762 del codice medesimo.” 2. All’articolo 2, comma
3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo
le parole: “Unione europea” sono inserite le seguenti:
“o extraeuropei”.
Art .61 (Anticipo recupero accise per autotrasportatori)
1 Al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno
2000, n. 277, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 3:
1) al comma 1, le parole “entro il 30 giugno successivo
alla scadenza di ciascun anno solare” sono sostituite
dalle seguenti: “a pena di decadenza, entro il mese
successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare”;
2) al comma 6, le parole “dell’anno” sono sostituite
dalle seguenti: “del periodo”;
b) all’articolo 4, comma 3, le parole “entro l’anno
solare in cui è sorto” sono sostituite dalle seguenti:
“entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a
quello in cui è sorto”.
2 . A partire dall’anno 2012 al credito di imposta
riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000,
n. 277 non si applica il limite previsto dall’articolo
1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3 . Per la copertura degli oneri finanziari derivanti
dal comma 1 l’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 33, comma 10 della legge 12 novembre 2011,
n. 183 (Legge di stabilità 2012) è ridotta di 26,4
milioni di euro.
4. In tutti i casi nei quali disposizioni di legge
determinano aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio
usato come carburante il maggior onere conseguente
all’aumento dell’aliquota di accisa sul gasolio usato
come carburante è sempre rimborsato, con le modalità
previste dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo
periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26,
nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 5, comma
1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto
merci con veicoli di massa massima complessiva pari o
superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge
28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Coerentemente,
all’articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2012)” sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 30 le parole “sulla benzina senza piombo”
sono sostituite dalle seguenti: “sulla benzina con
piombo” b) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti
commi:
“30 bis) All’aumento di accisa sulle benzine disposto
con il provvedimento di cui al comma precedente, non si
applica l’articolo 1, comma 154, secondo periodo, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
8830 ter) Il maggior onere conseguente all’aumento,
disposto con il provvedimento di cui al comma 30,
dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come
carburante è rimborsato, con le modalità previste
dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei
confronti dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1,
limitatamente agli esercenti le attività di trasporto
merci con veicoli di massa massima complessiva pari o
superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge
28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.”
Art. 62 (Disciplina delle relazioni commerciali in
materia di cessione di prodotti agricoli e
agroalimentari)
1. (RIFORMULAZIONE MEF) I contratti che hanno ad oggetto
la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad
eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale,
sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e
indicano a pena di nullità la durata, le quantità e le
caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le
modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono
essere informati a principi di trasparenza, correttezza,
proporzionalità e reciproca corrispettività delle
prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullità
del contratto può anche essere rilevata d’ufficio dal
giudice.
2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici,
ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la
cessione dei beni di cui al comma 1, è vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di
acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose, nonché condizioni
extracontrattuali e retroattive;
b) applicare condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti;
c) subordinare la conclusione, l’esecuzione dei
contratti e la continuità e regolarità delle medesime
relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da
parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli
usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con
l’oggetto degli uni e delle altre;
d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non
giustificate dalla natura o dal contenuto delle
relazioni commerciali;
e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale
che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle
relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni
di approvvigionamento.
3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del
corrispettivo deve essere effettuato per le merci
deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni
dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o
delle relative fatture ed entro il termine di sessanta
giorni per tutte le altre merci. Gli interessi decorrono
automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del
termine. In questi casi il saggio degli interessi è
maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è
inderogabile.
4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono
i prodotti che rientrano in una delle seguenti
categorie:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari
preconfezionati che riportano una data di scadenza o un
termine minimo di conservazione non superiore a sessanta
giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi,
comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in
involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a
trattamenti atti a prolungare la durabilita’ degli
stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti
caratteristiche fisicochimiche:
aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW
superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente,
ad eccezione del consumatore finale, che contravviene
agli obblighi di cui al comma 1 è sottoposto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro
20.000,00. L’entità della sanzione è determinata facendo
riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente,
ad eccezione del consumatore finale, che contravviene
agli obblighi di cui al comma 2 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro
3.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo
riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non
ha rispettato i divieti di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato
rispetto, da parte del debitore, dei termini di
pagamento stabiliti al comma 3 è punito con sanzione
amministrativa pecuniaria da 500€ a 500.000€. L’entita’
della sanzione viene determinata in ragione del
fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della misura
dei ritardi.
8. L’Autorita’ Garante per la Concorrenza ed il Mercato
e’ incaricata della vigilanza sull’applicazione delle
presenti disposizioni e all’irrogazione delle 90sanzioni
ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689. A tal fine, l’Autorita’ puo’ avvalersi del supporto
operativo della Guardia di Finanza, fermo restando
quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento
degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria
dall’articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981,
n. 689 . All’accertamento delle violazioni delle
disposizioni di cui ai commi 1 , 2 e 3 del presente
articolo l’Autorità provvede d’ufficio o su segnalazione
di qualunque soggetto interessato.
9. Gli introiti derivanti dall’irrogazione delle
sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze e iscritti nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, al
Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate
dall’autorità garante concorrenza e mercato da destinare
a vantaggio dei consumatori (capitolo di bilancio 1650 )
per finanziare iniziative di informazione in materia
alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare
attività di ricerca, studio e analisi in materia
alimentare nell’ambito dell’Osservatorio unico delle
Attività produttive (capitolo di bilancio 2234), nonché
nello stato di previsione del Ministero per le Politiche
agricole, alimentari e forestali.
10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il
risarcimento del danno derivante dalle violazioni della
presente disposizione, anche ove promosse dalle
associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle
categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio
Nazionale dell’Economia e del Lavoro.
Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad
agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo
l’inibitoria ai comportamenti in violazione della
presente disposizione ai sensi degli articoli 669 – bis
e seguenti del codice di procedura civile.
11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell’art 4 del dlgs. 231
del 2002 e il decreto del ministero delle attività
produttive del 13 maggio 2003.
Art. 63 Attivazione nuovi “contratti di filiera”
1. (RIFORMULAZIONE MEF) I rientri di capitale e
interessi dei mutui erogati per conto del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali
dall’Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A. per
il finanziamento dei contratti di filiera di cui
all’articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, sono utilizzati per il
finanziamento della quota in conto capitale dei
contratti di filiera e di distretto di cui all’articolo
1 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, secondo le modalità
stabilite dal decreto interministeriale 22 novembre
2007.
2. ISA S.p.A., su indicazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata
a mettere a disposizione le risorse finanziarie per la
realizzazione dei contratti di filiera e di distretto di
cui al comma 1, per un importo non superiore a 5 milioni
di euro annui per un triennio e comunque nel limite
delle previsioni di incasso dei rientri di capitale,
secondo le modalità che verranno stabilite con decreto
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
Art. 64 Attuazione dei programmi finanziati dal FEASR,
dal FEP e della Decisione della Commissione Europea
C(2011) 2929
1. (ATTENDERE TESORO) All’articolo 17, comma 4 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo la
parola ‘regionale’ sono aggiunte le seguenti: ’nonché
mediante finanziamenti erogati a valere sul fondo
credito di cui alla decisione della Commissione Europea
C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive
modificazioni ed integrazioni”.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di natura non regolamentare, da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legge, sono stabiliti i
criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti a
valere sul fondo credito di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 .
3. All’articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102 dopo le parole ‘la propria
attività’, sono aggiunte le seguenti: ‘di assunzione di
rischio per garanzie’.
Art. 65 Impianti fotovoltaici in ambito agricolo
1. (RIFORMULAZIONE MEF) Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, per gli impianti solari
fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree
agricole, non è consentito l’accesso agli incentivi
statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari
fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree
agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo
entro la data di entrata in vigore del presente decreto
o per i quali sia stata presentata richiesta per il
conseguimento del titolo entro la medesima data, a
condizione in ogni caso che l’impianto entri in
esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi
costruttivi di serre così come definite dall’articolo
20, comma 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, si
applica la tariffa prevista per gli “impianti
fotovoltaici realizzati su edifici”. Al fine di
garantire la coltivazione sottostante, le serre – a
seguito dell’intervento – devono presentare un rapporto
tra la proiezione al suolo della superficie totale dei
moduli fotovoltaici installati sulla serra e la
superficie totale della copertura della serra stessa non
superiore al 50%.
4. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono abrogati.
Art. 66 Dismissione di terreni demaniali agricoli e a
vocazione agricola
1. (RIFORMULAZIONE MEF) Entro il 30 giugno di ogni anno,
il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, con decreto di natura non regolamentare da
adottare d’intesa con il Ministero dell’economia e delle
finanze, sulla base dei dati forniti dall’Agenzia del
demanio nonché su segnalazione dei soggetti interessati,
individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non
utilizzabili per altre finalità istituzionali, di
proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi
predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici
nazionali, da alienare a cura dell’Agenzia del demanio
mediante procedura negoziata senza pubblicazione del
bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000
euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari
o superiore a 100.000 euro. L’individuazione del bene ne
determina il trasferimento al patrimonio disponibile
dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi
3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410. Il prezzo dei terreni da porre a base
delle procedure di vendita di cui al presente comma è
determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
2. I beni di cui al comma 1 possono formare oggetto
delle operazioni di riordino fondiario di cui
all’articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n.441.
3. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al
comma 1, al fine di favorire lo sviluppo
dell’imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto
il diritto di prelazione ai giovani imprenditori
agricoli, così come definiti ai sensi del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si
applicano le agevolazioni previste dall’ articolo 5-bis,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228.
5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la
proprietà dei terreni alienati ai sensi del presente
articolo possono accedere ai benefìci di cui al capo III
del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185, e successive modificazioni.
6. Per i terreni ricadenti all’interno di aree protette
di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l’Agenzia del
demanio acquisisce preventivamente l’assenso alla
vendita da parte degli enti gestori delle medesime aree.
7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta
dei soggetti interessati possono vendere, per le
finalità e con le modalità di cui al comma 1, i beni di
loro proprietà agricoli e a vocazione agricola e
compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono
conferire all’Agenzia 95del demanio mandato irrevocabile
a vendere. L’Agenzia provvede al versamento agli enti
territoriali già proprietari dei proventi derivanti
dalla vendita al netto dei costi sostenuti e
documentati.
8. Ai terreni alienati ai sensi del presente articolo
non può essere attribuita una destinazione urbanistica
diversa da quella agricola prima del decorso di venti
anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei
pubblici registri immobiliari 9. Le risorse nette
derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai
commi precedenti sono destinate alla riduzione del
debito pubblico.
10.L’articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e
successive modificazioni è abrogato.
Art. 67 Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca
1. (RIFORMULAZIONE MEF) L’articolo 5 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 226 è sostituito dal
seguente:
“Art. 5 1. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali può stipulare con le Associazioni
nazionali di categoria ovvero con Consorzi dalle stesse
istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o più
delle seguenti attività:
a) promozione delle attività produttive nell’ambito
degli ecosistemi acquatici attraverso l’utilizzo di
tecnologie ecosostenibili;
b) promozione di azioni finalizzate alla tutela
dell’ambiente marino e costiero;
c) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari
locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualità,
anche attraverso l’istituzione di consorzi volontari per
la tutela del pesce di qualità, anche in forma di
Organizzazioni di produttori;
d) attuazione dei sistemi di controllo e di
tracciabilità delle filiere agroalimentare ittiche;
e) agevolazioni per l’accesso al credito per le imprese
della pesca e dell’acquacoltura;
f) riduzione dei tempi procedurali e delle attività
documentali nel quadro della semplificazione
amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli
operatori del settore e la pubblica amministrazione, in
conformità ai princıpi della legislazione vigente in
materia;
g) assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro
delle azioni previste dalla politica comune della pesca
(PCP) e degli affari marittimi.
2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate a
valere sulle risorse della gestione stralcio, già Fondo
centrale per il credito peschereccio, istituita ai sensi
dell’articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, con DPCM 4 giugno 2003.
TITOLO III EUROPA
Art. 68 (Repertorio nazionale dei dispositivi medici)
1. All’articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) alla lettera d), le parole: «contributo pari al 5 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «contributo pari
al 5,5 per cento»;
b) alla lettera e), le parole da: «Per l’inserimento
delle informazioni» fino a:
«manutenzione del repertorio generale di cui alla
lettera a)» sono soppresse.
Art. 69 (Dichiarazione preventiva in caso di
spostamento del prestatore di servizi)
1. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206 le parole: «30 giorni prima, salvo
i casi di urgenza», sono sostituite dalle seguenti: «in
anticipo».
Art. 70 (Aiuti de minimis a favore di piccole e medie
imprese in particolari aree)
La dotazione di 90 milioni di euro di cui al Fondo
istituito dall’ articolo 10, comma 1- bis, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con
modificazioni dalla legge di conversione 24 giugno 2009,
n. 77, e successive modificazioni, può anche essere
destinata al finanziamento degli aiuti de minimis a
favore delle piccole e medie imprese, come individuate
dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del
6 maggio 2003, localizzate nelle aree individuate ai
sensi del già citato articolo 10, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con
modificazioni dalla legge di conversione 24 giugno 2009,
n. 77, e successive modificazioni, e degli aiuti a
finalità regionale, nel rispetto del regolamento
1998/2006/CE e del regolamento 800/2008/CE.
CAPO II DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
2009/12/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
DELL’11 MARZO 2009 CONCERNENTE I DIRITTI AEROPORTUALI
Art. 71 (Oggetto e ambito di applicazione)
1. Il presente Capo stabilisce i principi comuni per la
determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali
negli aeroporti nazionali aperti al traffico
commerciale.
2. Fatte salve le funzioni di vigilanza che il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti continua ad
esercitare ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del
decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, nonché fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 37 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è istituita
l’Autorità nazionale di vigilanza, di cui all’articolo
3, che svolge compiti di regolazione economica nonché di
vigilanza, di cui all’articolo 10, con l’approvazione
dei sistemi di tariffazione e dell’ammontare dei
diritti, inclusi metodi di tariffazione pluriennale,
anche accorpata per servizi personalizzati, che
garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi.
3. I modelli di tariffazione, approvati dall’Autorità
previo parere del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti e del Ministro dell’Economia e delle Finanze,
sono orientati ai costi delle infrastrutture e dei
servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell’ambito
di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale,
all’incentivazione degli investimenti correlati anche
all’innovazione tecnologica, alla sicurezza dello scalo
ed alla qualità dei servizi.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
previa istruttoria dell’Autorità di vigilanza di cui
all’articolo 3, trasmette annualmente alla Commissione
europea una relazione sullo stato di attuazione delle
disposizioni di cui al presente Capo e della normativa
comunitaria.
5. Le disposizioni di cui al presente Capo non si
applicano ai diritti riscossi per la remunerazione di
servizi di navigazione aerea di rotta e di terminale, di
cui al regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione,
del 6 dicembre 2006, né ai diritti riscossi a compenso
dei servizi di assistenza a terra di cui all’allegato al
decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di
attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del
15 ottobre 2006, relativa al libero accesso al mercato
dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della
Comunità, né ai diritti riscossi per finanziare
l’assistenza fornita alle persone con disabilità e alle
persone a mobilità ridotta di cui al regolamento (CE) n.
1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
luglio 2006.
6. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 17,
comma 34-bis, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102.
Art. 72 (Definizioni)
1. Ai fini dei presente Capo si intende per:
a) aeroporto: qualsiasi terreno appositamente
predisposto per l’atterraggio, il decollo e le manovre
di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso può
comportare per le esigenze del traffico e per il
servizio degli aeromobili nonché gli impianti necessari
per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;
b) gestore aeroportuale: il soggetto al quale le
disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali
affidano, insieme con altre attività o in via esclusiva,
il compito di amministrare e di gestire le
infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e
di coordinare e di controllare le attività dei vari
operatori presenti negli aeroporti e nella rete
aeroportuale di interesse;
c) utente dell’aeroporto: qualsiasi persona fisica o
giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta
e merci, da e per l’aeroporto di base;
d) diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore
del gestore aeroportuale e pagati dagli utenti
dell’aeroporto per l’utilizzo delle infrastrutture e dei
servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore
aeroportuale e che sono connessi all’atterraggio, al
decollo, all’illuminazione e al parcheggio degli
aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e
alle merci, nonché ai corrispettivi per l’uso delle
infrastrutture centralizzate dei beni di uso comune e
dei beni di uso esclusivo;
e) rete aeroportuale: un gruppo di aeroporti,
debitamente designato come tale da uno Stato membro,
gestiti dallo stesso gestore aeroportuale.
Art. 73 (Autorità nazionale di vigilanza)
1. Nelle more dell’operatività dell’Autorità
indipendente individuata ai sensi dell’articolo 37 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
funzioni dell’Autorità di vigilanza sono svolte
dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC).
2. Al fine dello svolgimento delle funzioni, di cui
all’articolo 1, comma 3, attribuite all’Autorità di
vigilanza, nell’ambito dell’ENAC è istituita la
«Direzione diritti aeroportuali», apposita struttura nei
limiti della dotazione organica, finanziaria e
strumentale disponibile all’entrata in vigore della
direttiva 2009/12/CE, che opera con indipendenza di
valutazione e di giudizio.
3. Al fine di garantire l’autonomia, l’imparzialità e
l’indipendenza dell’Autorità di vigilanza, l’attività
della Direzione, di cui al comma 2, è separata dalle
altre attività svolte dall’ENAC mediante apposite regole
amministrative e contabili e, in ogni caso, da efficaci
barriere allo scambio di informazioni sensibili che
potrebbero avere significativi effetti tra i
responsabili del trattamento di dati privilegiati.
4. La Direzione diritti aeroportuali è costituita da un
dirigente e da un massimo di dodici esperti in materia
giuridico-economica nonché da cinque unità di personale
tecnico amministrativo inquadrati rispettivamente nel
ruolo dirigenziale, professionale e tecnico
amministrativo del vigente contratto di lavoro ENAC. Il
Direttore generale dell’ENAC provvede all’individuazione
del personale, che mantiene il trattamento giuridico ed
economico vigente all’entrata in vigore del presente
decreto, prioritariamente nell’ambito della Direzione
centrale sviluppo economico.
5. Al fine di garantire le risorse necessarie alla
costituzione ed al funzionamento dell’Autorità di
vigilanza, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa istruttoria
dell’ENAC, è fissata la misura dei diritti a carico
degli utenti degli aeroporti e dei gestori aeroportuali,
di cui all’articolo 1, da utilizzarsi a copertura dei
costi della struttura.
6. Il decreto, di cui al comma 5, dispone in ordine alla
corresponsione degli importi all’ENAC, da effettuarsi
alle scadenze e con le modalità previste per il
versamento del canone di concessione aeroportuale nonché
all’eventuale adeguamento della misura.
Con lo stesso decreto è ridotto il contributo dello
Stato al funzionamento dell’ENAC, per un importo
corrispondente alle spese non più sostenute dall’Ente,
correlate al funzionamento della Direzione trasformata
in Autorità ai sensi del presente Capo.
Art. 74 (Reti aeroportuali)
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata,
sono designate le reti aeroportuali sul territorio
italiano.
2. L’Autorità di vigilanza può autorizzare il gestore
aeroportuale di una rete aeroportuale ad introdurre un
sistema di tariffazione aeroportuale comune e
trasparente da applicare all’intera rete, fermi restando
i principi di cui al successivo articolo 10, comma 1.
3. L’Autorità di vigilanza, nel rispetto della normativa
europea, informandone la Commissione europea, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il
Ministero dell’economia e delle finanze, può consentire
al gestore aeroportuale di applicare un sistema di
tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti
che servono la stessa città o agglomerato urbano, purché
ciascun aeroporto rispetti gli obblighi in materia di
trasparenza di cui all’articolo 7.
Art. 75 (Non discriminazione)
1. I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non
determinare discriminazioni tra gli utenti
dell’aeroporto. L’Autorità di vigilanza può, comunque,
operare una modulazione degli stessi diritti
aeroportuali per motivi di interesse pubblico e
generale, compresi i motivi ambientali, con impatto
economico neutro per il gestore.
A tal fine i criteri utilizzati sono improntati ai
principi di pertinenza, obiettività e trasparenza.
Art. 76 (Determinazione diritti aeroportuali
Consultazione)
1. Al fine dell’applicazione del sistema dei diritti
aeroportuali, l’Autorità di vigilanza, nel rispetto dei
principi e dei criteri di cui all’articolo 11-nonies del
decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla
base del traffico annuo di movimenti passeggeri
registrato, al fine di assicurare che i diritti
applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai
principi di cui all’articolo 10, comma 1.
2. Il gestore, individuato il modello tariffario tra
quelli predisposti dall’Autorità ai sensi del comma 1,
previa consultazione degli utenti degli aeroporti, lo
sottopone all’Autorità di vigilanza che verifica la
corretta applicazione del modello tariffario in coerenza
anche agli obblighi di concessione.
3. È istituita una procedura obbligatoria di
consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti
dell’aeroporto, che possono essere rappresentati da
referenti con delega o dalle associazioni di
riferimento. Sulla base della stessa procedura, il
gestore garantisce lo svolgimento di una consultazione
periodica, almeno una volta all’anno, dell’utenza
aeroportuale.
4. L’Autorità di vigilanza può motivatamente richiedere
lo svolgimento di consultazioni tra le parti interessate
e, in particolare, dispone che il gestore aeroportuale
consulti gli utenti dell’aeroporto prima che siano
finalizzati piani relativi a nuovi progetti di
infrastrutture aeroportuali approvati dall’ENAC –
Direzione centrale infrastrutture aeroporti – che
incidono sulla determinazione della misura tariffaria.
5. L’Autorità di vigilanza pubblica una relazione
annuale sull’attività svolta fornendo, su richiesta dei
Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e
dell’economia e delle finanze, tutte le informazioni, in
particolare, sulle procedure di determinazione dei
diritti aeroportuali.
6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari
o inferiore al milione di movimento passeggeri annuo,
l’Autorità individua entro sessanta giorni dall’inizio
della sua attività, modelli semplificati di
aggiornamento, anche annuale, dei diritti ancorati al
criterio dell’effettivo valore dei beni fruiti
dall’utenza.
Art. 77 (Trasparenza)
1. L’Autorità di vigilanza dispone, ogni qual volta si
procede alle consultazioni di cui all’articolo 6, che i
gestori aeroportuali forniscano ad ogni utente
dell’aeroporto o ai referenti con delega o alle
associazioni di riferimento, adeguate informazioni sugli
elementi utilizzati per la determinazione del sistema o
dell’ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun
aeroporto.
2. Le informazioni, di cui al comma 1, salve le
integrazioni richieste dall’Autorità di vigilanza,
comprendono:
a) l’elenco dei servizi e delle infrastrutture forniti a
corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi;
b) la metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti
aeroportuali che include metodi di tariffazione
pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati,
che garantiscono annualmente gli incrementi inflattivi;
c) i sistemi di tariffazione che devono essere orientati
ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi
di efficienza nonché, nell’ambito di una crescita
bilanciata della capacità aeroportuale,
all’incentivazione degli investimenti correlati
all’innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed
alla qualità dei servizi;
d) la struttura dei costi relativamente alle
infrastrutture e ai servizi ai quali i diritti
aeroportuali sono connessi;
e) gli introiti dei diritti e il costo dei servizi
forniti in cambio;
f) qualsiasi finanziamento erogato da autorità pubbliche
per le infrastrutture e per i servizi ai quali i diritti
aeroportuali si riferiscono;
g) le previsioni riguardanti la situazione
dell’aeroporto per quanto attiene ai diritti,
all’evoluzione del traffico, nonché agli investimenti
previsti;
h) l’utilizzazione effettiva delle infrastrutture e
delle installazioni aeroportuali nel corso di un periodo
determinato;
i) i risultati attesi dai grandi investimenti proposti
con riguardo ai loro effetti sulla capacità
dell’aeroporto.
3. L’Autorità di vigilanza dispone che gli utenti
dell’aeroporto comunichino al gestore aeroportuale,
prima di ogni consultazione, informazioni, in
particolare, riguardanti:
a) le previsioni del traffico;
b) le previsioni relative alla composizione e
all’utilizzo previsto della flotta aerea dell’utente
dell’aeroporto;
c) le esigenze dell’utente dell’aeroporto;
d) i progetti di sviluppo nell’aeroporto.
4. Le informazioni comunicate ai sensi del presente
articolo sono, a norma della legislazione di
riferimento, da trattare come informazioni riservate ed
economicamente sensibili e, nel caso di gestori
aeroportuali quotati in borsa, sono applicati gli
specifici regolamenti di riferimento.
Art. 78 (Norme di qualità)
1. Ai fini del funzionamento degli aeroporti, l’Autorità
di vigilanza adotta le misure necessarie per consentire
al gestore aeroportuale e agli utenti dell’aeroporto
interessati, che possono essere rappresentati da
referenti con delega o dalle associazioni di
riferimento, di procedere a negoziati allo scopo di
concludere un accordo sul livello di servizio, con
specifico riguardo alla qualità dei servizi prestati,
nel rispetto degli impegni assunti dal gestore con la
stipula della convenzione di concessione.
2. L’accordo, di cui al comma 1, stabilisce il livello
del servizio che deve essere fornito dal gestore
aeroportuale a fronte dei diritti aeroportuali riscossi.
3. I negoziati di cui al comma 1, possono essere
organizzati nel quadro delle consultazioni di cui
all’articolo 6.
Art. 79 (Differenziazione dei servizi)
1. L’Autorità di vigilanza autorizza il gestore
aeroportuale a variare la qualità e l’estensione di
particolari servizi, terminali o parti dei terminali
degli aeroporti, allo scopo di fornire servizi
personalizzati ovvero un terminale o una parte di
terminale specializzato.
2. L’ammontare dei diritti aeroportuali può essere
differenziato in funzione della qualità e
dell’estensione dei servizi, di cui al comma 1, e dei
relativi costi o di qualsiasi altra motivazione
oggettiva, trasparente e non discriminatoria.
3. Qualora il numero degli utenti dell’aeroporto che
desiderano accedere ai servizi personalizzati, di cui al
comma 1, o a un terminale o una parte di terminale
specializzato ecceda il numero di utenti che è possibile
accogliere a causa di vincoli di capacità
dell’aeroporto, l’accesso è stabilito in base a criteri
pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori,
proposti dal gestore ed approvati dall’Autorità di
vigilanza.
Art. 80 (Vigilanza sulla determinazione dei diritti
aeroportuali per l’utilizzo delle infrastrutture e dei
servizi in regime di esclusiva)
1. L’Autorità di vigilanza controlla che nella
determinazione della misura dei diritti aeroportuali,
richiesti agli utenti aeroportuali per l’utilizzo delle
infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in
regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati i
seguenti principi di:
a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza,
ragionevolezza;
b) consultazione degli utenti aeroportuali;
c) non discriminazione;
d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla
lettera a), alla media europea dei diritti aeroportuali
praticati in scali con analoghe caratteristiche
infrastrutturali, di traffico e standard di servizio
reso.
2. L’Autorità di vigilanza, in caso di violazione dei
principi di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee
di politica economica e tariffaria di settore, adotta
provvedimenti di sospensione del regime tariffario
istituito.
3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2,
l’Autorità di vigilanza dispone l’applicazione dei
livelli tariffari preesistenti al nuovo regime.
4. L’Autorità di vigilanza con comunicazione scritta
informa il gestore aeroportuale delle violazioni, di cui
al comma 2, che gli contesta, assegnandogli il termine
di trenta giorni per adottare i provvedimenti dovuti.
5. Il gestore aeroportuale può, entro sette giorni dal
ricevimento della comunicazione, di cui al comma 4,
presentare controdeduzioni scritte all’Autorità di
vigilanza, che, qualora valuti siano venute meno le
cause di sospensione di cui al comma 2, comunica per
scritto al gestore la conclusione della procedura di
sospensione.
6. L’Autorità di vigilanza, decorso inutilmente il
termine, di cui al comma 4, adotta i provvedimenti
ritenuti necessari ai fini della determinazione dei
diritti aeroportuali.
Art. 81 (Aeroporti militari aperti al traffico civile)
1. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da
applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico
civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e dei
servizi forniti dall’Aeronautica militare, che stipula
apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la
definizione degli stessi e l’individuazione delle
modalità per il ristoro dei costi sostenuti.
Art. 82 (Disposizioni finali)
1. La misura dei diritti aeroportuali, stabilita nei
contratti di programma stipulati anteriormente
all’entrata in vigore del presente decreto può essere
determinata secondo le modalità di cui al presente Capo
alla scadenza dei contratti medesimi.
2. Ai procedimenti già in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge continuano ad applicarsi
l’articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005
n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248 e l’articolo 17, comma 34-bis, del
decreto-legge 1 o luglio 2009 n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Dall’attuazione delle disposizioni del presente Capo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
4. Le amministrazioni interessate provvedono
all’adempimento dei compiti derivanti dal presente Capo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 83 (Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30)
1. All’articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, il comma 1-bis è soppresso.
Art. 84 (Modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 28 maggio 2009, n. 107)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio
2009, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 2, le parole “provenienti o
dirette all’estero” sono sostituite dalle seguenti: “in
provenienza o a destinazione di porti situati al di
fuori dell’unione europea”.
b) all’articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il
seguente:
“3 bis). I trasporti fra porti nazionali ed i trasporti
fra porti nazionali e porti di altri Stati membri
dell’Unione europea sono assoggettati al medesimo
trattamento per quanto concerne l’applicazione della
tassa di ancoraggio e della tassa portuale di cui,
rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente
regolamento.”;
c) All’Allegato, nell’intestazione della terza colonna,
le parole “Aliquota per traffico di cabotaggio” sono
sostituite dalle seguenti: “Aliquota per traffico di
cabotaggio ed intracomunitario”.
Art. 85 (Modifiche al decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 211)
1. All’articolo 7, del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 211, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole “comitato
etico” è aggiunta la seguente: “coordinatore”;
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole “comitato
etico” è aggiunta la seguente: “coordinatore”;
c) al comma 3, le parole “Il parere favorevole può
essere solo accettato ovvero rifiutato nel suo complesso
dai comitati etici degli altri centri italiani
partecipanti alla sperimentazione stessa” sono
sostituite dalle seguenti: “I comitati etici degli altri
centri italiani partecipanti alla sperimentazione sono
competenti a valutare la fattibilità locale della
sperimentazione e si limitano ad accettare o a rifiutare
nel suo complesso il parere favorevole del comitato
etico di coordinamento”;
d) al comma 3, le parole da “I comitati etici dei centri
partecipanti” a “protocollo” sono soppresse;
e) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole “comitato
etico” è aggiunta la seguente: “coordinatore”;
f) al comma 4, dopo le parole “comitato etico” è
aggiunta la seguente: “coordinatore”.
Art. 86 (Servizio di gestione automatizzata dei
pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di
motorizzazione)
1. All’articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, il secondo periodo è soppresso.
2. La convenzione per la gestione automatizzata dei
pagamenti dei corrispettivi dovuti dall’utenza per le
pratiche automobilistiche e dei servizi connessi,
stipulata dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti – Dipartimento dei trasporti terrestri e per i
sistemi informativi e statistici e Poste Italiane S.p.A.
il 22 marzo 2004 e approvata con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze del 4 maggio
2004, termina con il decorso del periodo di nove anni
previsto dall’articolo 8, primo comma, della convenzione
medesima.
3. Alla scadenza del contratto di cui al comma 2, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affida
l’espletamento del servizio previsto dall’articolo 4,
comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 nel
rispetto della normativa dell’Unione europea. Nel caso
in cui ritenga di non poter far ricorso ad una procedura
di gara pubblica, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti dà adeguata pubblicità alla scelta,
motivandola anche in base ad un’analisi del mercato e
contestualmente trasmette una relazione contenente gli
esiti della predetta verifica all’Autorità garante della
concorrenza e del mercato per l’espressione di un parere
preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla
ricezione della predetta relazione. Decorso il termine,
il parere, se non reso, si intende espresso in senso
favorevole.
4. Ai fini previsti dal comma 3 il Ministero delle
infrastrutture dei trasporti effettua, entro il 30
settembre 2012, un’indagine di mercato volta a
verificare l’interesse degli operatori economici
all’esecuzione del servizio, tenuto conto delle esigenze
tecniche e organizzative richieste per l’espletamento
dello stesso.
5. Le attività di cui al comma 4 sono svolte dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza
nuovi oneri per la finanza pubblica, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 87 (Prestazione transfrontaliera di servizi in
Italia dei consulenti in materia di brevetti)
1. All’articolo 201, del decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
“5. I cittadini dell’Unione europea abilitati
all’esercizio della medesima professione in un altro
Stato membro possono essere iscritti all’albo secondo le
procedure di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007,
n. 206.”.
2. All’articolo 203, del decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. I
soggetti di cui all’articolo 201, comma 5, che intendono
esercitare l’attività di rappresentanza in Italia a
titolo occasionale e temporaneo si considerano
automaticamente iscritti all’albo dei consulenti in
proprietà industriale, previa trasmissione da parte
dell’autorità competente della dichiarazione preventiva
di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 206. L’iscrizione rileva ai soli fini
dell’applicazione delle norme professionali, di
carattere professionale, legale o amministrativo,
direttamente connesse alla qualifica professionale.”.
Art. 88 (Applicazione del regime ordinario di
deducibilità degli interessi passivi per le società, a
prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua,
energia e teleriscaldamento, nonché servizi di
smaltimento e depurazione)
1. Al comma 5, ultimo periodo, dell’articolo 96 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, le parole da “, nonché alle società il cui capitale
sociale” fino alla fine del periodo sono soppresse.
2. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a
decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento.
3. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione del
presente articolo sono destinate al Fondo ammortamento
dei titoli di Stato.
Art. 89 (Esecuzione della sentenza della Corte di
Giustizia dell’Unione europea del 17 novembre 2011,
causa C-496/09)
1. Entro il 21 gennaio 2012 l’INPS provvede ad
effettuare il pagamento dell’importo di 30 milioni di
euro a favore della Commissione UE sul conto «Risorse
proprie dell’Unione europea», in esecuzione della
sentenza n. C-496/09 del 17 novembre 2011, della Corte
Europea di Giustizia.
2. Il predetto pagamento di 30 milioni di euro e le
eventuali altre penalità inflitte dalle Istituzioni
comunitarie per il mancato recupero degli sgravi
contributivi illegittimi, di cui alla citata sentenza
della Corte di giustizia n.C-496/09, fanno carico sulle
risorse recuperate dall’INPS a fronte dei medesimi
sgravi contributivi in esecuzione delle decisioni
comunitarie.
Art. 90 (Interventi per favorire l’afflusso di capitale
di rischio verso le nuove imprese)
1. All’articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n.111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole “armonizzati UE” sono
soppresse;
b) al comma 3:
1) la lettera b) è sostituita dalla seguente “b) avere
sede operativa in Italia;”;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente “c) le
relative quote od azioni devono essere direttamente
detenute, in via prevalente, da persone fisiche;”;
c) al comma 5:
1) dopo la parola “modalità” sono inserite le parole
“attuative e”;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo “Le quote di
investimento oggetto delle misure di cui al presente
articolo devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro
per piccola e media impresa destinataria su un periodo
di dodici mesi.”.
Art. 91 (Modifiche alla disciplina del trasferimento
all’estero della residenza fiscale dei soggetti che
esercitano imprese commerciali. Procedura d’infrazione
n. 2010/4141)
1. All’articolo 166 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-ter
sono aggiunti i seguenti: “2-quater. I soggetti che
trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui
redditi, in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero
in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico
europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai
sensi dell’articolo 168-bis, con i quali l’Italia abbia
stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in
materia di riscossione dei crediti tributari comparabile
a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del
Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto
stabilito al comma 1, possono richiedere la sospensione
degli effetti del realizzo ivi previsto in conformità ai
principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa
C-371-10, National Grid Indus BV.
2-quinquies. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze di natura non regolamentare sono adottate
le disposizioni di attuazione del comma 2-quater, al
fine di individuare, tra l’altro, le fattispecie che
determinano la decadenza della sospensione, i criteri di
determinazione dell’imposta dovuta e le modalità di
versamento.”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai
trasferimenti effettuati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento.
3. Il decreto da adottare ai sensi del comma 2-quinquies
dell’articolo 166 del citato testo unico delle imposte
sui redditi, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, è emanato entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente provvedimento.
Art. 92 (Tutela procedimentale dell’operatore in caso di
controlli eseguiti successivamente all’effettuazione
dell’operazione doganale)
1. All’articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre
1990, n. 374, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
“4-bis. Nel rispetto del principio di cooperazione
stabilito dall’articolo 12 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, dopo la notifica all’operatore interessato,
qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o
nel caso di accessi – ispezioni – verifiche, dopo il
rilascio al medesimo della copia del verbale delle
operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a
base delle irregolarità, delle inesattezze, o degli
errori relativi agli elementi dell’accertamento
riscontrati nel corso del controllo, l’operatore
interessato può comunicare osservazioni e richieste, nel
termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o
di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate
dall’Ufficio doganale prima della notifica dell’avviso
di cui al successivo comma 5.”.
2. All’articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
comma 7, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per
gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i
diritti doganali di cui all’articolo 34 del testo Unico
delle disposizioni legislative in materia doganale
approvato con del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le
disposizioni dell’articolo 11 del decreto legislativo 8
novembre 1990, n. 374.”.
3. Dall’attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate e, in particolare, gli
uffici incaricati degli accertamenti doganali e della
revisione dei medesimi, provvederanno agli adempimenti
derivanti dall’attuazione delle predette disposizioni
con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 93 (Preclusione all’esercizio della rivalsa al
cessionario o committente dell’imposta pagata in
conseguenza di accertamento o rettifica)
1. All’articolo 60 del Decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, il settimo comma è
sostituito dal seguente: “Il contribuente ha diritto di
rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa
ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei
cessionari dei beni o dei committenti dei servizi
soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della
maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In
tal caso, il cessionario o il committente può esercitare
il diritto alla detrazione, al più tardi, con la
dichiarazione relativa al secondo anno successivo a
quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore
imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni
esistenti al momento di effettuazione della originaria
operazione.”.
Art. 94 (Domanda di sgravio dei diritti doganali)
1. Avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di
sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi
doganali adottati dall’autorità doganale nelle ipotesi
di cui agli articoli 871 e 905 del Regolamento (CEE)
della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454 resta
sempre ammesso ricorso giurisdizionale alla Commissione
Tributaria competente.
Art. 95 (Modifiche alla unificazione dell’aliquota sulle
rendite finanziarie)
1. All’articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 7, le parole: “, ovvero sui redditi di
capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria”
sono soppresse;
b) al comma 8, dopo le parole: “di cui all’articolo 27,”
inserire le seguenti: “comma 3, terzo periodo e”;
c) al comma 13, alla lettera a), numero 3), dopo le
parole “operano sui predetti proventi una ritenuta con
aliquota del 20 per cento” sono inserite le seguenti:
“ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di
cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell’articolo 2 del
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.”;
d) dopo il comma 18 è aggiunto il seguente: “18-bis. Nel
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il
comma 9 dell’articolo 7 è abrogato.
Art. 96 (Residenza OICR)
1. L’articolo 73 del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è così modificato:
a) al comma 1 la lettera c) è così sostituita. “ c) gli
enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust
che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi
di investimento collettivo del risparmio, residenti nel
territorio dello Stato”;
b) al comma 3, nel secondo periodo, dopo le parole “Si
considerano altresì residenti nel territorio dello
Stato” sono aggiunte le seguenti parole “gli organismi
di investimento collettivo del risparmio istituiti in
Italia e”;
c) il comma 5-quinquies è così sostituito: “5-quinquies.
I redditi degli organismi di investimento collettivo del
risparmio istituiti in Italia sono esenti dalle imposte
sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato
della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza
prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale
sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute
previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 26 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli
interessi ed altri proventi dei conti correnti e
depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis
e 5 del medesimo articolo 26 e dall’articolo
26-quinquies del predetto decreto nonché dall’articolo
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni.
Art. 97 (Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 409, nonché al decreto-legge 3 ottobre
2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286)
1. Al fine di dare attuazione al Regolamento (CE) n.
44/2009 del Consiglio del 18 Dicembre 2008, recante
modifica al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio
del 28 giugno 2001 che definisce talune misure
necessarie alla protezione dell’euro contro la
falsificazione, alla Decisione 2010/14 della Banca
Centrale Europea del 16 settembre 2010 relativa ai
controlli di autenticità ed idoneità delle banconote
denominate in euro ed al loro ricircolo, nonché al
Regolamento (UE) n. 1210/23010 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 15 dicembre 2010, relativo alla
autenticazione delle monete metalliche in euro e al
trattamento delle monete non adatte alla circolazione ed
al fine di adeguare l’ordinamento nazionale a quello
dell’Unione Europea, al decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 409, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
“Art. 8 – (Gestione e distribuzione al pubblico di
banconote e monete metalliche in euro).
1. I gestori del contante si assicurano dell’autenticità
e dell’idoneità a circolare delle banconote e delle
monete metalliche in euro che intendono rimettere in
circolazione e provvedono affinché siano individuate
quelle false e quelle inidonee alla circolazione.
2. Agli effetti della presente sezione, per gestori del
contante si intendono le banche e, nei limiti della loro
attività di pagamento, le Poste Italiane S.p.A., gli
altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di
pagamento nonché gli operatori economici che partecipano
alla gestione e alla distribuzione al pubblico di
banconote e monete metalliche, compresi:
- i soggetti la cui attività consiste nel cambiare
banconote o monete metalliche di altre valute;
- i soggetti che svolgono attività di custodia e/o
trasporto di denaro contante di cui all’art. 14, comma
1, lettera b), del Decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, limitatamente all’esercizio dell’attività di
trattamento del denaro contante;
- gli operatori economici, quali i commercianti e i
casinò, che partecipano a titolo accessorio alla
gestione e distribuzione al pubblico di banconote
mediante distributori automatici di banconote nei limiti
di dette attività accessorie.
3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al
comma 1, sono svolte conformemente alla Decisione della
Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre
2010 e successive modificazioni relativa ai controlli di
autenticità ed idoneità delle banconote denominate in
euro ed al loro ricircolo.
Le verifiche sulle monete metalliche in euro, previste
al comma 1, sono svolte conformemente alla normativa
europea e, in particolare, al Regolamento (CE) n.
1338/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n.
44/2009 e dal Regolamento (UE) n. 1210/2010.
4. I gestori del contante ritirano dalla circolazione le
banconote e le monete metalliche in euro da essi
ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o
sufficiente 128motivo di credere che siano false e le
trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca
d’Italia e all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
5. I gestori del contante, nei limiti delle attività
indicate al comma 2, ritirano dalla circolazione le
banconote e le monete metalliche in euro da essi
ricevute che risultano inidonee alla circolazione ma che
non risultano sospette di falsità e ne corrispondono il
controvalore al portatore. Le banconote e le monete
metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca
d’Italia e al Centro nazionale di analisi delle monete –
CNAC, presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
La corresponsione del controvalore delle banconote che
risultano inidonee alla circolazione in quanto
danneggiate o mutilate è subordinata al rispetto dei
requisiti previsti dalla Decisione della Banca Centrale
Europea 2003/4 del 20 marzo 2003.
La corresponsione del controvalore delle monete
metalliche che risultano inidonee alla circolazione in
quanto danneggiate è subordinata al rispetto dei
requisiti previsti dalla normativa europea e, in
particolare, al Regolamento (UE), n. 1210/2010. In
relazione a quanto previsto dell’articolo 8, paragrafo
2, del Regolamento (UE) n.
1210/2010, le monete metalliche in euro non adatte alla
circolazione che siano state deliberatamente alterate o
sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto
di alterarle non possono essere rimborsate.
6. Al “Centro nazionale di analisi delle monete – CNAC”
presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di
cui all’elenco pubblicato dalla Banca Centrale Europea
nella GUCE del 19 luglio 2002 C 173/02, sono attribuiti
i compiti e le funzioni di cui al Regolamento (UE) n.
1210/2010 e specificatamente:
- ricezione delle monete metalliche in euro sospette di
essere contraffatte e di quelle non adatte alla
circolazione;
- effettuazione dei test di cui all’articolo 5 del
Regolamento (UE) n. 1210/2010, sulle apparecchiature per
il trattamento delle monete metalliche in euro;
- effettuazione dei controlli annuali di cui
all’articolo 6, paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n.
1210/2010;
formazione del personale in conformità alle modalità
definite dagli Stati membri.
7. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso i
gestori del contante al fine di verificare il rispetto
degli obblighi previsti dalla Decisione della Banca
Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e
successive modificazioni, dal presente articolo e dalle
disposizioni attuative del medesimo, con riferimento
alle banconote in euro. Per l’espletamento dei controlli
nei confronti dei gestori del contante sottoposti a
vigilanza ispettiva del Corpo della Guardia di Finanza
ai sensi dell’art. 53, comma 2, del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, la
Banca d’Italia può avvalersi, anche sulla base di
appositi protocolli d’intesa all’uopo stipulati, della
collaborazione del predetto Corpo, che esegue gli
accertamenti richiesti con i poteri ad esso attribuiti
per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e
delle imposte sui redditi, nell’ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione
vigente. Gli ispettori possono chiedere l’esibizione di
documenti e gli atti che ritengono necessari, nonché
prelevare esemplari di banconote processate al fine di
sottoporle a verifica presso la Banca d’Italia; in tal
caso il soggetto ispezionato ha diritto di far
presenziare un proprio 129rappresentante alla verifica.
8. Il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca
d’Italia, il “Centro nazionale di analisi delle monete –
CNAC” e le altre autorità nazionali competenti, di cui
al decreto 26 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.
271 del 19 novembre 2002, stipuleranno appositi
protocolli d’intesa al fine di coordinare le attività di
cui agli articoli 8 ed 8-bis del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n.409, come modificati e
integrati dal presente articolo.
9. La Banca d’Italia e il Ministero dell’economia e
delle finanze, nell’ambito delle rispettive competenze
sulle banconote e monete metalliche in euro, emanano
disposizioni attuative del presente articolo, anche con
riguardo alle procedure, all’organizzazione occorrente
per il trattamento del contante, ai dati e alle
informazioni che i gestori del contante sono tenuti a
trasmettere, nonché, relativamente alle monete
metalliche in euro, alle misure necessarie a garantire
la corretta attuazione del Regolamento (UE) n. 1210/2010
Le disposizioni emanate ai sensi del presente comma sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
10. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla
Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del
16 settembre 2010 e successive modificazioni, al
Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18
dicembre 2008, recante modifiche al Regolamento (CE) n.
1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, al
Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento e del
Consiglio del 15 dicembre 2010, al presente articolo,
nonché delle disposizione attuative di cui al comma 9,
la Banca d’Italia e il Ministero dell’economia e delle
finanze, nell’ambito delle rispettive competenze sulle
banconote e monete metalliche in euro, applicano, nei
confronti dei gestori del contante, una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000.
Per le sanzioni erogate dalla Banca d’Italia si applica,
in quanto compatibile, l’articolo 145 del Decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, così come
modificato dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104.
11. Qualora, nel corso di un’ispezione, la Banca
d’Italia individui casi di inosservanza delle
disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale
Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive
modificazioni, al presente articolo, nonché delle
disposizioni attuative di cui al comma 9, richiede al
gestore del contante di adottare misure correttive entro
un arco di tempo specificato. Finché non sia stato posto
rimedio all’inosservanza contestata, la Banca d’Italia
può vietare al soggetto in questione di rimettere in
circolazione il taglio o i tagli di banconote
interessati. In ogni caso, il comportamento non
collaborativo del gestore del contante nei confronti
della Banca d’Italia in relazione a un’ispezione
costituisce di per sé inosservanza ai sensi del presente
articolo e delle relative disposizioni attuative. Nel
caso in cui la violazione sia dovuta a un difetto del
tipo di apparecchiatura per il trattamento delle
banconote, ciò può comportare la sua cancellazione
dall’elenco delle apparecchiature conformi alla
normativa pubblicato sul sito della Banca Centrale
Europea.
12. Le violazioni delle disposizioni di cui alla
Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del
16 settembre 2010 e successive modificazioni, al
130presente articolo, nonché delle disposizione
attuative di cui al comma 9, da parte di banche o di
altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di
pagamento sono valutate dalla Banca d’Italia per i
profili di rilievo che esse possono avere per l’attività
di vigilanza.
13. In caso di violazioni delle disposizioni di cui alla
Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del
16 settembre 2010 e successive modificazioni, al
presente articolo, nonché delle disposizioni attuative
di cui al comma 9a , da parte di gestori del contante
diversi da quelli previsti al comma 12, la Banca
d’Italia e il Ministero dell’Economia e delle finanze,
nell’ambito delle rispettive competenze sulle banconote
e monete metalliche in euro, informano l’autorità di
controllo competente perché valuti l’adozione delle
misure e delle sanzioni previste dalla normativa
vigente.
14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi,
la Banca d’Italia pubblica sul proprio sito internet i
provvedimenti di rigore adottati nei confronti dei
gestori del contante per l’inosservanza del presente
articolo o delle disposizioni attuative del medesimo.”
b) dopo l’articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
“Art. 8-bis. – (Disposizioni concernenti la custodia
delle banconote e delle monete metalliche in euro
sospette di falsità).
1. La Banca d’Italia mantiene in custodia le banconote
in euro sospette di falsità ritirate dalla circolazione
ovvero oggetto di sequestro ai sensi delle norme di
procedura penale fino alla loro trasmissione
all’Autorità competente.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Banca
d’Italia trasmette, nei casi previsti dal Regolamento
(CE) n. 1338/2001 come modificato dal Regolamento (CE)
n. 44/2009, le banconote di cui al comma 1 alle altre
Banche Centrali Nazionali, alla Banca Centrale Europea e
ad altre istituzioni ed organi competenti dell’Unione
europea.
3. La Banca d’Italia informa preventivamente l’Autorità
Giudiziaria della trasmissione delle banconote ai sensi
del comma 2 quando la trasmissione concerne tutte le
banconote in euro in custodia nonché quando le verifiche
cui la trasmissione è finalizzata possono determinare la
distruzione di tutte le banconote custodite che
presentano le medesime caratteristiche di
falsificazione.
4. Dal momento della trasmissione eseguita in conformità
ai commi 2 e 3, con riferimento alle banconote
trasmesse, non si applicano alla Banca d’Italia le
disposizioni nazionali che obbligano il custode a
conservare presso di sé le cose e a presentarle a ogni
richiesta dell’autorità giudiziaria. Se è disposta la
restituzione agli aventi diritto di banconote già
trasmesse ai sensi dei commi 2 e 3, delle quali non è
stata riconosciuta la falsità in giudizio, la Banca
d’Italia mette a disposizione degli aventi diritto
l’importo equivalente.
5. Alla Banca d’Italia non è dovuto alcun compenso per
la custodia delle banconote in euro sospette di falsità
e la medesima non è tenuta a versare cauzione per la
custodia di banconote oggetto di sequestro penale.
6. Le competenze e le funzioni svolte dalla Banca
d’Italia in relazione alle banconote sospette di
falsità, di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo,
sono esercitate dall’ Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato quando si tratta di monete metalliche, fermo
131132 quanto già previsto dall’articolo 1 della legge
20 aprile 1978 n.154 e dall’articolo 8 della presente
legge.
7. Con decreto del Ministro della Giustizia possono
essere emanate disposizioni per l’applicazione dei commi
precedenti e per il loro coordinamento con le vigenti
norme in materia penale e processuale penale, sentita la
Banca d’Italia e il Ministero dell’Economia e delle
finanze con riguardo, rispettivamente, alle banconote e
alle monete metalliche in euro. Il decreto è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 8-ter. – (Segreto d’ufficio).
1. Le notizie, le informazioni e i dati in possesso
delle autorità pubbliche in ragione dell’esercizio dei
poteri previsti nella presente sezione sono coperti dal
segreto d’ufficio anche nei confronti della pubblica
amministrazione e possono essere utilizzati dalle
predette autorità soltanto per le finalità istituzionali
ad esse assegnate dalla legge. Il segreto non può essere
opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni
richieste siano necessarie per le indagini o per i
procedimenti relativi a violazioni sanzionate
penalmente.”.
2. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, come modificato dalla legge di conversione 24
novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 152 è sostituito dal seguente:
“152. I gestori del contante trasmettono, per via
telematica, al Ministero dell’Economia e delle finanze i
dati e le informazioni relativi al ritiro dalla
circolazione di banconote e di monete metalliche in euro
sospette di falsità, secondo le disposizioni applicative
stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze
con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.”.
b) il comma 153 è sostituito dal seguente:
“153. In caso di violazione del comma 152 del presente
articolo o delle disposizioni applicative del medesimo
comma, al gestore del contante responsabile è
applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino
ad euro 5.000. La competenza ad applicare la sanzione
spetta al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento del Tesoro.”.
c) dopo il comma 153 aggiungere il seguente:
“153-bis. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni
applicative di cui al comma 152, continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni in materia di inoltro
al Ministero dell’economia e delle finanze di dati e
informazioni.”.
3. All’attuazione del presente articolo si provvede
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato e le amministrazioni competenti provvedono con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
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