(GU n. 14 del 18-1-2012)
IL CONSIGLIO
Visto il regolamento di esecuzione
ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e successive modifiche e integrazioni, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e in
particolare gli articoli 73 e 75;
Visto il decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e
integrazioni ed, in particolare, gli articoli 6, comma
7, lettera m) e 40, comma 9-ter;
Visto il regolamento di
organizzazione dell'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
approvato in data 20 dicembre 2007 e successive
modifiche e integrazioni;
Ritenuto di dover disciplinare il
procedimento ex art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2010 in tema di rilascio del nulla
osta ivi previsto e delle connesse verifiche sulla
documentazione e gli atti utilizzati per comprovare il
possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 in
sede di rilascio dell'attestazione;
E m a n a
il seguente:
Regolamento in materia di
procedimento previsto dall'articolo 75 del D.P.R. n.
207/2010.
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento
si intende per:
Autorita', l'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;
Consiglio, il Consiglio
dell'autorita';
Direzione generale competente, il
dirigente preposto alla direzione generale vigilanza
sistema di qualificazione e sanzionatorio;
U.O. competente, l'Unita'
organizzativa che, in base ai regolamenti di
organizzazione e di funzionamento dell'autorita', e'
competente per il procedimento;
Responsabile del procedimento, il
dirigente preposto all'Unita' organizzativa competente
cui e' assegnata la responsabilita' dell'istruttoria del
procedimento;
SOA, le societa' organismi di
attestazione;
SOA richiedente, la SOA che
presenta istanza di rilascio del nulla osta;
SOA vigilata, la SOA cui e'
richiesta l'esibizione della documentazione e che ha
rilasciato l'attestazione oggetto di verifica;
Impresa, l'impresa titolare
dell'attestazione oggetto di verifica;
Codice, il decreto legislativo 12
aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e
integrazioni;
decreto, il decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il
regolamento di esecuzione e attuazione di cui all'art. 5
del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modifiche e integrazioni;
Casellario informatico, il
casellario di cui all'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Art. 2
Oggetto
Il presente regolamento disciplina
il procedimento ex art. 75 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 207/2010 per l'acquisizione, da
parte della SOA richiedente, del nulla osta a richiedere
la documentazione e gli atti utilizzati da altre SOA per
comprovare il possesso dei requisiti di cui agli arti.
78 e 79 per il rilascio dell'attestazione, nonche' per
le connesse verifiche a carico della SOA richiedente,
volte a verificare che l'attestazione oggetto di
accertamento sia stata rilasciata in conformita' alle
disposizioni relative ai requisiti di qualificazione
contenute nel nuovo Regolamento, e per i consequenziali
provvedimenti previsti dal medesimo art. 75.
Art. 3
Ambito di applicazione
La richiesta di nulla osta per
l'acquisizione della documentazione puo' essere
formulata dalla SOA che abbia rilasciato ad un'impresa
un'attestazione ai sensi del vigente decreto del
Presidente della Repubblica n. 207/2010 o che abbia
sottoscritto con un'impresa un contratto per la
qualificazione successivamente all'entrata in vigore del
citato regolamento. L'istanza deve essere formulata per
l'acquisizione di documentazione detenuta da altra SOA
che si ritiene abbia rilasciato, alla medesima impresa,
attestazioni in modo non conforme alle disposizioni del
regolamento. La richiesta deve avere ad oggetto la
documentazione e gli atti comprovanti il possesso dei
requisiti previsti dagli articoli 78 e 79 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 207/2010, utilizzati
per il rilascio dell'attestazione di cui si sospetta
l'irregolarita'. La possibilita' di controllo e'
limitata alle attestazioni rilasciate in vigenza del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
Art. 4
Contenuto della domanda
La domanda, a pena di
improcedibilita', deve contenere l'esposizione dei fatti
e delle motivazioni che fondano la legittimazione della
SOA a richiedere la documentazione e una chiara e
puntuale indicazione delle presunte irregolarita'. La
domanda deve, inoltre, indicare, nel dettaglio, la
documentazione di cui si richiede l'acquisizione, che
deve risultare strettamente inerente alle presunte
irregolarita' e consentire la verifica del rispetto
delle disposizioni di cui si sospetta la violazione. La
domanda deve essere corredata dai documenti atti a
dimostrare il rapporto intercorso tra la SOA richiedente
e l'impresa
titolare dell'attestazione oggetto
di verifica e da tutta la documentazione probatoria
delle presunte irregolarita'. La SOA richiedente deve
dimostrare di aver effettuato tutte le verifiche
possibili in relazione alle presunte irregolarita' (a
titolo esemplificativo, consultazione banca dati
accredia, casellario informatico, visure camerali, forum
SOA) prima dell'inoltro dell'istanza di nulla osta
all'AVCP.
Art. 5
Procedimento per il rilascio del
nulla osta
5.1 Verifica preliminare di
procedibilita' ed ammissibilita' dell'istanza
L'U.O. competente, individuato
nell'ufficio UVA (Ufficio per la vigilanza
sull'attivita' di attestazione) deputato al controllo
sulla SOA vigilata, ricevuta dalla SOA la richiesta di
nulla osta, verifica preliminarmente la completezza
della domanda sotto il profilo formale e sostanziale,
procedendo alla dichiarazione di improcedibilita' delle
istanze che risultino carenti degli elementi richiesti
nel precedente art. 4. L'improcedibilita' sara' oggetto
di comunicazione nei confronti della SOA richiedente.
Per le istanze ritenute procedibili, l'U.O. verifica la
sussistenza del fumus relativo alle presunte
irregolarita', procedendo alla dichiarazione di
inammissibilita' delle domande i cui profili di presunte
irregolarita' risultino smentiti dalla documentazione
presente negli archivi di cui al precedente articolo
consultabili dalle SOA e dall'autorita'.
5.2 Avvio del procedimento
Qualora l'istanza risulti
procedibile e ammissibile, l'U.O. competente comunica
l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della
legge n. 241/1990 alla SOA richiedente. Contestualmente
l'U.O. informa la SOA vigilata e, per conoscenza,
l'impresa titolare dell'attestazione, della pervenuta
richiesta di nulla osta, assegnando alla SOA vigilata il
termine di dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione per fornire eventuali elementi ostativi
all'accesso. L'accesso sara' consentito anche nei
confronti di documentazione contenente dati sensibili e
giudiziari nei limiti in cui la stessa risulti
indispensabile per la verifica del requisito di cui si
sospetta la carenza. Entro il termine di dieci giorni la
SOA vigilata potra' proporre motivata opposizione alla
richiesta, nella quale la stessa potra' addurre elementi
di inammissibilita' dell'istanza oppure elementi in
ordine alla mancanza di legittimazione della SOA
richiedente. Non risultano ammesse nella presente fase
osservazioni attinenti al merito della presunta
irregolarita' che saranno oggetto di contraddittorio
nella eventuale successiva fase del procedimento
prevista nel comma 3 dell'art. 75.
5.3 Provvedimento finale di nulla
osta
L'Autorita', valutate le eventuali
osservazioni della SOA vigilata, conclude il
procedimento con un provvedimento di accoglimento o di
rigetto dell'istanza da emanarsi entro il termine di 30
giorni dall'avvio del procedimento, la cui decorrenza
rimane sospesa per tutto il tempo necessario ad ogni
esigenza istruttoria e per acquisire le eventuali
osservazioni.
Il provvedimento, da emanarsi a
cura della competente direzione generale, deve essere,
sia in caso di rilascio del nulla osta che in caso di
rigetto dell'istanza, comunicato da parte della stessa
alla SOA richiedente, alla SOA vigilata e, per
conoscenza, all'impresa titolare dell'attestazione
oggetto di verifica.
Con il provvedimento finale che
concede il nulla osta, l'autorita' assegna il termine di
trenta giorni alla SOA vigilata per consentire
l'acquisizione dei documenti richiesti e l'ulteriore
termine di trenta giorni alla SOA richiedente entro il
quale dovra' essere comunicato all'autorita' l'esito
delle valutazioni in ordine alla sussistenza dei
requisiti per il conseguimento dell'attestazione oggetto
di verifica. La SOA richiedente dovra' fornire
all'autorita' l'informativa di conclusione delle
verifiche anche nell'ipotesi in cui non risultino
accertati elementi di irregolarita' ed allegare in ogni
caso alla nota informativa la documentazione acquisita
(verbale di accesso agli atti e relativi documenti).
Art. 6
Procedimento per l'annullamento
dell'attestazione ex art. 75, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 207/2010
6.1 Fase istruttoria
L'U.O. competente, ricevuta dalla
SOA richiedente la comunicazione di cui al punto 5.3 in
merito all'irregolarita' dell'attestazione per essere
stata rilasciata in carenza dei requisiti previsti dal
regolamento e la relativa documentazione che la stessa
e' tenuta ad inviare nel rispetto del presente
regolamento, avvia il procedimento per l'annullamento
dell'attestazione oggetto di verifica ai sensi dell'art.
75, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 207/2010.
Nella comunicazione di avvio del
procedimento inoltrata alla SOA richiedente, alla SOA
vigilata e all'impresa devono essere almeno indicati:
a) l'oggetto del procedimento;
b) il termine perentorio, non
superiore a trenta giorni, per l'invio di
controdeduzioni e/o documentazione;
c) l'ufficio presso cui e'
possibile avere accesso agli atti del procedimento;
d) il responsabile del
procedimento;
e) il termine di conclusione del
procedimento;
f) l'informazione che all'esito
della decisione del consiglio di cui al successivo punto
6.3 si procedera' all'inserimento delle annotazioni di
competenza nel casellario informatica previsto dall'art.
8 del decreto del Presidente della Repubblica n.
207/2010.
Il responsabile del procedimento
puo' richiedere documenti, informazioni e chiarimenti in
merito al procedimento in corso agli operatori
economici, alle SOA nonche' ad ogni altro soggetto che
ne sia in possesso.
La richiesta di informazioni deve
essere formulata per iscritto e riportare:
a) i fatti e le circostanze in
relazione ai quali si richiedono i chiarimenti e/o i
documenti;
b) il termine perentorio non
superiore a trenta giorni entro il quale dovra' essere
trasmessa la risposta e/o la documentazione richiesta e
le sanzioni previste in caso di inottemperanza nel
termine assegnato;
c) le modalita' della risposta.
Gli elementi istruttori di novita'
e rilievo che emergono nel corso del procedimento sono
comunicati alla SOA e all'impresa interessata con
l'assegnazione di un termine non superiore a dieci
giorni per le eventuali controdeduzioni e/o documenti.
6.2 Rimessione atti al consiglio
All'esito delle valutazioni
istruttorie gli uffici sottopongono al consiglio le
risultanze degli accertamenti per l'adozione del
provvedimento finale.
Prima dell'adozione del
provvedimento finale il consiglio puo' sentire in
audizione l'impresa interessata, la SOA richiedente e
quella vigilata, nonche' eventuali altri soggetti che
detengano informazioni utili alla definizione del
procedimento.
L'U.O. competente, nell'ipotesi di
cui al precedente punto, procede alla convocazione in
forma scritta dei soggetti interessati all'audizione
disposta dal consiglio, indicando:
a) i fatti e le circostanze in
relazione ai quali si convocano i partecipanti;
b) la data prevista per
l'audizione.
6.3 Provvedimento finale
Il consiglio dell'autorita',
acquisiti gli esiti istruttori, se ritiene infondate le
motivazioni addotte dalla SOA richiedente a sostegno
della
irregolarita' dell'attestazione,
delibera l'insussistenza dei presupposti per
l'annullamento dell'attestazione, informando degli esiti
la SOA richiedente, la SOA vigilata e l'impresa.
Il consiglio, ove ritenga che
l'attestazione oggetto di verifica sia stata rilasciata
in modo non conforme alle disposizioni del regolamento,
dispone la comunicazione delle risultanze istruttorie a
cura dell'U.O. competente alla SOA vigilata ed
all'impresa e, per conoscenza, alla SOA richiedente,
assegnando il termine di dieci giorni per eventuali
controdeduzioni. A seguito dell'esame delle risultanze
dell'attivita' istruttoria e all'esito di eventuale
audizione, se ritiene di confermare la sussistenza dei
presupposti per l'annullamento dell'attestazione, il
consiglio adotta il provvedimento finale nel quale sono
indicati le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto
posti a fondamento della decisione e dispone
l'annullamento dell'attestazione nell'ambito dei poteri
di cui all'art. 6, comma 7, lettera m) del codice dei
contratti pubblici e l'inserimento della notizia nel
casellario informatico di cui all'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 207/2010.
Il provvedimento e' comunicato
all'impresa, alla SOA richiedente ed alla SOA vigilata.
Il provvedimento finale e' adottato
dal consiglio entro i sessanta giorni successivi alla
comunicazione di avvio del procedimento.
Il termine per l'adozione del
provvedimento finale rimane sospeso per il periodo
necessario allo svolgimento delle singole attivita'
istruttorie, quali audizioni, acquisizioni documentali,
richieste integrative e/o supplementi d'istruttoria.
Art. 7
Procedimento sanzionatorio ex art.
73 del decreto del Presidente della Repubblica n.
207/2010 a carico della SOA vigilata
Qualora, all'esito della
comunicazione della SOA richiedente di cui all'art. 5.3
del presente regolamento, l'U.O. competente ritenga la
sussistenza di una delle circostanze di cui ai commi da
1 a 4 dell'art. 73 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2010, acquisito ogni elemento utile,
propone al consiglio l'avvio del procedimento. All'esito
della relativa deliberazione consiliare, l'U.O.
competente avvia il procedimento sanzionatorio per
l'applicazione delle sanzioni di cui al medesimo
articolo secondo le previsioni contenute nel
"Regolamento in materia di esercizio del potere
sanzionatorio da parte dell'Autorita' per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
limitatamente alle sanzioni nei confronti delle SOA di
cui all'art. 73 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010 «(pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n.77 del 4 aprile 2011- Suppl.
ordinario n. 91).
Art. 8
Comunicazioni
Nell'ambito del procedimento, le
comunicazioni, le richieste e le trasmissioni di
documenti inoltrate dall'autorita' e ad essa inviate
possono essere effettuate con le seguenti modalita':
posta elettronica certificata;
lettera raccomandata con avviso di
ricevimento;
consegna a mano contro ricevuta;
telefax con richiesta di conferma
scritta di ricevimento.
Art. 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in
vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 21 dicembre 2011
Il Presidente f.f.: Santoro
Depositato presso la segreteria
del Consiglio in data 12 gennaio 2012.
Il segretario: Esposito
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