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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2012-Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 3995)

 

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    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 recante la dichiarazione dello stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2011, con il quale il predetto stato di emergenza e' stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2012, Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010, n. 3861 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale"; Considerata la situazione di grave criticita' conseguente al sovrappopolamento del sistema carcerario nazionale, causato dall'inadeguatezza delle strutture che ospitano gli istituti di pena; Ravvisata la necessita' di procedere all'espletamento delle procedure necessarie per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie ed all'aumento della capienza di quelle esistenti, al fine di assicurare la tutela della salute e la sicurezza dei detenuti, garantendo altresi' una migliore condizione di vita degli stessi; Considerate l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 e la necessita' di semplificare al massimo le procedure di affidamento e realizzazione delle opere carcerarie in deroga alla normativa di settore vigente; Viste le note del Commissario delegato del 20 ottobre e del 29 dicembre 2011 e del Ministro della giustizia del 9 gennaio 2012; Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. Il Prefetto Angelo Sinesio e' nominato Commissario delegato per il superamento della situazione conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale in sostituzione del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010, n. 3861, allo stesso non spetta alcun compenso. 2. Il Commissario delegato di cui al comma 1, oltre alle deroghe previste dall'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010, n. 3861, e' autorizzato a derogare, ove necessario, alle seguenti ulteriori disposizioni normative: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 106, 153, 154, 161, 163, 168, 169, 170, 199, 216, 230, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 13, 14, 20, 22 e 23; legge 29 luglio 1949, n. 717 e successive modifiche ed integrazioni; 3. Per la durata dello stato d'emergenza e nel limite massimo di 15 unita', al personale dell'Amministrazione penitenziaria chiamato a concorrere nelle procedure di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 3861 del 19 marzo 2010 viene riconosciuto un compenso per lavoro straordinario nel limite di 50 ore mensili pro capite. 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, quantificati in euro 100.000,00, si provvede a valere sulle risorse presenti sulla contabilita' speciale istituita ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010, n. 3861. Dall'applicazione dei commi 1 e 2 della presente ordinanza non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 gennaio 2012 Il Presidente: Monti

 

 

     

 

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