IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001,
n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 recante
la dichiarazione dello stato di emergenza conseguente
all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari
presenti sul territorio nazionale, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre
2011, con il quale il predetto stato di emergenza e'
stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2012,
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 19 marzo 2010, n. 3861 recante
"Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a
fronteggiare la situazione di emergenza conseguente
all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari
presenti sul territorio nazionale"; Considerata la
situazione di grave criticita' conseguente al
sovrappopolamento del sistema carcerario nazionale,
causato dall'inadeguatezza delle strutture che ospitano
gli istituti di pena; Ravvisata la necessita' di
procedere all'espletamento delle procedure necessarie
per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie
ed all'aumento della capienza di quelle esistenti, al
fine di assicurare la tutela della salute e la sicurezza
dei detenuti, garantendo altresi' una migliore
condizione di vita degli stessi; Considerate l'entrata
in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
del 5 ottobre 2010, n. 207 e la necessita' di
semplificare al massimo le procedure di affidamento e
realizzazione delle opere carcerarie in deroga alla
normativa di settore vigente; Viste le note del
Commissario delegato del 20 ottobre e del 29 dicembre
2011 e del Ministro della giustizia del 9 gennaio 2012;
Su proposta del Capo Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Dispone: Art. 1 1. Il Prefetto Angelo Sinesio e'
nominato Commissario delegato per il superamento della
situazione conseguente al sovrappopolamento degli
istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale
in sostituzione del Capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della
giustizia di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010,
n. 3861, allo stesso non spetta alcun compenso. 2. Il
Commissario delegato di cui al comma 1, oltre alle
deroghe previste dall'art. 4 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010,
n. 3861, e' autorizzato a derogare, ove necessario, alle
seguenti ulteriori disposizioni normative: decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,
articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
106, 153, 154, 161, 163, 168, 169, 170, 199, 216, 230,
261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267; decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e
successive modifiche ed integrazioni; decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 13,
14, 20, 22 e 23; legge 29 luglio 1949, n. 717 e
successive modifiche ed integrazioni; 3. Per la durata
dello stato d'emergenza e nel limite massimo di 15
unita', al personale dell'Amministrazione penitenziaria
chiamato a concorrere nelle procedure di cui all'art. 1,
comma 3, dell'ordinanza n. 3861 del 19 marzo 2010 viene
riconosciuto un compenso per lavoro straordinario nel
limite di 50 ore mensili pro capite. 4. Agli oneri
derivanti dall'applicazione del comma 3, quantificati in
euro 100.000,00, si provvede a valere sulle risorse
presenti sulla contabilita' speciale istituita ai sensi
dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010, n. 3861.
Dall'applicazione dei commi 1 e 2 della presente
ordinanza non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. La presente ordinanza
sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Roma, 13 gennaio 2012 Il
Presidente: Monti
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