Testo
Decreto sulle Liberalizzazioni
CAPO I – NORME GENERALI SULLE LIBERALIZZAZIONI
Art. 1 – (Liberalizzazione delle attività economiche e
riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese)
1. In attuazione del principio di libertà di iniziativa
economica sancito dall’articolo 41 della Costituzione e
del principio di concorrenza sancito dal Trattato
dell’Unione europea, sono abrogate secondo le previsioni
del presente articolo:
a) le norme che prevedono limiti numerici,
autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di
assenso dell’amministrazione comunque denominati per
l’avvio di un’attività economica non giustificati da un
interesse generale, costituzionalmente rilevante e
compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto
del principio di proporzionalità;
b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle
attività economiche non adeguati o non proporzionati
alle finalità pubbliche perseguite, nonchè le
disposizioni di pianificazione e programmazione
territoriale o temporale autoritativa con prevalente
finalità economica o prevalente contenuto economico, che
pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli,
ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto
alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare
impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di nuove
attività economiche o l’ingresso di nuovi operatori
economici ponendo un trattamento differenziato rispetto
agli operatori già presenti sul mercato, operanti in
contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono,
limitano o condizionano l’offerta di prodotti e servizi
al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità,
ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra
gli operatori economici oppure limitano o condizionano
le tutele dei consumatori nei loro confronti.
2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o
condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività
economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate
in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente
proporzionato alle perseguite finalità di interesse
pubblico generale, alla stregua dei principi
costituzionali per i quali l’iniziativa economica
privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza
e pari 817/01/2012 ora 21.07 opportunità tra tutti i
soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i
programmi e i controlli necessari ad evitare possibili
danni alla salute, alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana e possibili contrasti con l’utilità
sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema
tributario e con gli obblighi comunitari ed
internazionali della Repubblica.
3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e
secondo i criteri ed i principi direttivi di cui
all’articolo 34 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il
Governo è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre
2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell’art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare
le attività per le quali permane l’atto preventivo di
assenso dell’amministrazione, e disciplinare i requisiti
per l’esercizio delle attività economiche, nonché i
termini e le modalità per l’esercizio dei poteri di
controllo dell’amministrazione, individuando le
disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che,
ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla
data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato rende
parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni
decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento,
anche in merito al rispetto del principio di
proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo
stesso si intende rilasciato positivamente.
4. Le Regioni, le Provincie ed i Comuni si adeguano ai
principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il
31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi
dello Stato ai sensi dell’articolo 120 della
Costituzione. Il predetto adeguamento costituisce
elemento di valutazione della virtuosità degli stessi
enti ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15
luglio 2011, n. 111. Le Regioni ad autonomia speciale e
le Provincie di Trento e Bolzano procedono
all’adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi
statuti.
5. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente
articolo i servizi di trasporto di persone e cose su
autoveicoli non di linea, i servizi finanziari come
definiti dall’articolo 4 del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come
definiti dall’art. 5 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/ 123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno, e le attività
specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di
apposita autorità indipendente.
Art. 2 – (Semplificazione e liberalizzazione di alcune
modalità di promozione commerciale)
1. Le vendite abbinate promozionali di prodotti di
diverse tipologie sono ammesse a condizione che siano
realizzate nel rispetto delle disposizioni relative ai
requisiti necessari per la vendita dei singoli prodotti
e fornendo ai consumatori informazioni anche
relativamente al peso ed al prezzo unitario dei singoli
prodotti. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, delle infrastrutture e dei trasporti di
natura non regolamentare, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono individuate appropriate modalità
semplificate di informazione ai consumatori.
Art. 3 – (Riduzione degli oneri di accesso ai piani di
rateazione dei debiti tributari)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) All’articolo 19:
1) al comma 1-bis è soppresso l’ultimo periodo;
2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
“1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di
rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo
di rate costanti, rate variabili di importo crescente
per ciascun anno”;
3) al comma 3, le parole “della prima rata o,
successivamente, di due rate” sono sostituite dalle
seguenti: “di due rate consecutive”
b) All’articolo 77, al comma 1 è aggiunto il seguente
periodo:
“Ove sia stata concessa la dilazione del pagamento ai
sensi dell’articolo 19, l’agente della riscossione può
procedere all’iscrizione dell’ipoteca nei soli casi di
cui al comma 3 del medesimo articolo 19”.
2. I piani di rateazione a rata costante, già emessi
alla data di entrata in vigore del presente decreto, non
sono soggetti a modificazioni, salvo il caso di proroga
ai sensi dell’art. 19, comma 1-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 2973, n. 602.
Art. 4 – (Accesso dei giovani alla costituzione di
Società a responsabilità limitata)
1. Dopo l’art. 2463 del Codice civile, è inserito il
seguente articolo 2463-bis:
“1. Una “società semplificata a responsabilità limitata”
può essere costituita da una o più persone fisiche che
non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla
data della costituzione.
2. I requisiti soggettivi dei soci devono sussistere
alla data di costituzione e permanere per tutta la
durata della società.
3. Il socio che perda i requisiti di cui al primo comma,
è escluso di diritto dalla società ex art. 2473 bis del
Codice civile, salva la possibilità di trasformare la
società in altra società di capitali secondo le norme
del Codice civile.
4. Il socio assente o dissenziente alla delibera di cui
al comma precedente ha diritto di recesso nei 15 giorni
successivi alla delibera di trasformazione.
5. La società deve costituirsi con un capitale minimo di
1 euro, interamente versato alla data della
costituzione. I conferimenti possono essere effettuati
soltanto in denaro.
6. Per la costituzione e le eventuali successive
modifiche dell’atto costitutivo della società di cui al
presente articolo non è richiesto l’atto pubblico,
essendo sufficiente una comunicazione unica telematica
al registro delle imprese, esente da diritti di bollo e
di segreteria, nella quale sia dichiarato il possesso
dei requisiti d’età, l’ammontare del capitale versato e
gli ulteriori requisiti di cui all’art. 2463.
7. Nella denominazione sociale deve apparire chiaramente
la denominazione “Società semplificata a responsabilità
limitata”.
8. Salvo quanto previsto dal presente articolo, trovano
applicazione alla società semplificata a responsabilità
limitata le disposizioni di cui agli articoli 2462 e ss.
in quanto compatibili.”
Art. 5 – (Norme a tutela e promozione della concorrenza
nelle Regioni e negli enti locali)
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
attuazione dell’articolo 120, comma 2, della
Costituzione, assicura il rispetto delle normativa
dell’Unione europea e la tutela dell’unità giuridica e
dell’unità economica, svolgendo le seguenti funzioni:
a) monitora la normativa regionale e locale e individua,
anche su segnalazione dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, le disposizioni contrastanti
con la tutela o la promozione della concorrenza;
b) assegna all’ente interessato un congruo termine per
rimuovere i limiti alla concorrenza;
c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera
b), propone al Consiglio dei Ministri l’esercizio dei
poteri sostitutivi di cui all’articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131 d) supporta gli enti locali nel
monitoraggio e nelle procedure di dismissione delle loro
partecipazioni societarie nei servizi pubblici locali;
3. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma
precedente, la Presidenza del Consiglio può formulare
richieste di informazioni a privati e enti pubblici.
CAPO II – TUTELA DEI CONSUMATORI
Art. 6 – (Tutela amministrativa contro le clausole
vessatorie)
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 dopo
l’articolo 37 è aggiunto il seguente
“Art. 37 bis – (Tutela amministrativa contro le clausole
vessatorie)
1. La Presidenza del Consiglio è competente ad
accertare, in accordo con i competenti uffici del
Ministero dello Sviluppo Economico, d’ufficio o su
denuncia dei consumatori interessati, ai soli fini di
cui ai commi successivi, la vessatorietà delle clausole
inserite nei contratti tra professionisti e consumatori
che si concludono mediante adesione a condizioni
generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli,
modelli o formulari.
2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della
clausola è diffuso mediante pubblicazione su apposita
sezione del sito internet istituzionale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, sul sito dell’operatore che
adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni
altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all’esigenza
di informare compiutamente i consumatori.
3. Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare
preventivamente la Presidenza del Consiglio in merito
alle vessatorietà delle clausole che intendono
utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori.
Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di
interpello, non possono essere successivamente valutate
dalla Presidenza del Consiglio per gli effetti di cui al
comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei
professionisti nei confronti dei consumatori.
4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti
della Presidenza del Consiglio, adottati in applicazione
del presente articolo, è competente il giudice
amministrativo. E’ fatta salva la giurisdizione del
giudice ordinario sulla validità delle clausole
vessatorie e sul risarcimento del danno. I funzionari e
i dipendenti della Presidenza del Consiglio
nell’esercizio della competenza prevista dal presente
articolo rispondono solo per dolo e colpa grave”.
Art. 7 – (Estensione del campo di applicazione delle
azioni di classe).
All’articolo 140-bis del codice del consumo di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
- alla lettera a), la parola “identica” è sostituita
dalla parola “omogenea”;
- la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) i
diritti spettanti ai consumatori finali di un prodotto o
servizio nei confronti del relativo produttore, anche a
prescindere da un diretto rapporto contrattuale;”
- alla lettera c) è soppressa la parola “identici”.
b) al comma 3:
- le parole: “senza ministero del difensore” sono
sostituite dalle seguenti: “anche senza il ministero del
difensore”;
- al terzo periodo, le parole: “contenente, oltre
all’elezione di domicilio, l’indicazione degli elementi
costitutivi del diritto fatto valere con la relativa
documentazione probatoria, è depositato in cancelleria,
anche tramite l’attore” sono sostituite dalle seguenti:
“allegante l’omogeneità della fattispecie ed il rinvio
agli elementi costitutivi del diritto fatti valere
nell’atto introduttivo dall’attore principale, è
depositato in cancelleria, anche tramite l’attore”;
- è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’adesione
può essere comunicata, anche nel giudizio di appello,
fino all’udienza di precisazione delle conclusioni.”
c) al comma 6:
- il primo periodo è sostituito dal seguente: “All’esito
della prima udienza il tribunale decide con ordinanza
sull’ammissibilità della domanda, ferma restando
l’ammissibilità delle posizioni identiche, ma può
sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai
fini del decidere è in corso un giudizio davanti al
giudice amministrativo”;
- al secondo periodo, sono soppresse le parole: “quando
è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto
di interesse” e le parole “l’identità dei diritti
individuali” sono sostituite dalle seguenti:
“l’omogeneità dei diritti”;
d) al comma 9, lettera a), la parola “individuali” è
sostituita dalla seguente: “omogenei”;
e) al comma 12, dopo il primo periodo è aggiunto il
seguente: “In quest’ultimo caso il giudice assegna alle
parti un termine, non superiore a novanta giorni, per
addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno.
Il processo verbale dell’accordo, sottoscritto dalle
parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo.
Scaduto il termine senza che l’accordo sia stato
raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle
parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti.”.
ART. 8 – (tutela delle microimprese da pratiche
commerciali ingannevoli e aggressive)
1. All’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6
settembre 2005, n.206, dopo la lettera d) inserire la
seguente: “d-bis) <<microimprese>>: entità, società di
persone o associazioni, che, a prescindere dalla forma
giuridica esercitano un’attività economica artigianale e
altre attività a titolo individuale o familiare.”;
2. All’articolo 19, comma 1, dopo le parole: “relativa a
un prodotto” sono aggiunte, infine, le seguenti: “,
nonché alle pratiche commerciali scorrette tra
professionisti e microimprese. Per le microimprese la
tutela in materia di pubblicità ingannevole e di
pubblicità comparativa illecita è assicurata in via
esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007,
n.145.”.
Art. 9 – (Contenuto delle carte di servizio)
1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui
sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche
locali, o di un’infrastruttura necessaria per
l’esercizio di attività di impresa o per l’esercizio di
un diritto della persona costituzionalmente garantito,
indicano in modo specifico i diritti, anche di natura
risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei
confronti dei gestori del servizio e
dell’infrastruttura.
2. Le Autorità indipendenti di regolazione e ogni altro
ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze
di regolazione sui servizi pubblici, anche locali,
definiscono gli specifici diritti di cui al comma 1.
Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese che
gestiscono il servizio o l’infrastruttura definiscono
autonomamente.
CAPO III – SERVIZI PROFESSIONALI
Art. 10 – (Disposizioni sulle tariffe professionali)
1. Sono abrogate tutte le tariffe professionali, sia
minime sia massime, comprese quelle di cui al capo V,
titolo III, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
2. Al primo comma dell’articolo 2233 del codice civile,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole “le tariffe o” sono soppresse;
b) le parole “sentito il parere dell’associazione
professionale a cui il professionista appartiene.” sono
sostituite dalle seguenti “secondo equità.” .
3. Al primo comma dell’articolo 636 del codice procedura
civile, le parole da “e corredata da” fino a “in base a
tariffe obbligatorie” sono soppresse.
4. Alla legge 16 febbraio 1913, n.89 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell’articolo 74 è soppresso;
b) all’articolo 79: la parola “379” è sostituita dalla
parola “636”; le parole da “al pretore” fino a
“competenza per valore” sono sostituite dalle seguenti:
“al giudice competente che decide ai sensi dell’articolo
2233 del codice civile”; l’ultimo periodo è soppresso.
Art. 11 – (Obbligo di comunicazione del preventivo)
1. Tutti i professionisti concordano in forma scritta
con il cliente il preventivo per la prestazione
richiesta. La redazione del preventivo è un obbligo
deontologico e l’inottemperanza costituisce illecito
disciplinare.
2. Nell’atto di determinazione del preventivo il
professionista indica l’esistenza di una copertura
assicurativa, se stipulata, per i danni provocati
nell’esercizio dell’attività professionale, la sua
durata e il suo massimale.
3. Il presente articolo non si applica all’esercizio
delle professioni reso nell’ambito del servizio
sanitario nazionale o in rapporto di convenzione con lo
stesso.
4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto legge i codici
deontologici si adeguano alle previsioni del presente
articolo.
Art. 12 – (Accesso dei giovani all’esercizio delle
professioni)
1. All’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n.168, dopo
il comma 3, è inserito il seguente:
“3 bis. Le università possono prevedere nei rispettivi
statuti e regolamenti che il tirocinio ovvero la
pratica, finalizzati all’iscrizione negli albi
professionali, siano svolti nell’ultimo biennio di studi
per il conseguimento del diploma di laurea specialistica
o magistrale; il tirocinio ovvero la pratica così svolti
sono equiparati a ogni effetto di legge a quelli
previsti nelle singole leggi professionali per
l’iscrizione negli albi. Sono esclusi dalla presente
disposizione i tirocini per l’esercizio delle
professioni mediche o sanitarie.
Resta ferma la durata massima dei tirocini prevista
dall’articolo 33, comma 2 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214”.
Art. 13 – (Estensione ai liberi professionisti della
possibilità partecipare al patrimonio dei confidi)
1. All’articolo 39, comma 7, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: “le piccole e
medie imprese socie” inserire le parole: “e i liberi
professionisti soci”.
Art. 14 – (Potenziamento del servizio di distribuzione
farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e
disciplina della somministrazione dei farmaci generici)
1 Il secondo e il terzo comma dell’articolo 1 della
legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni
sono sostituiti dai seguenti:
“Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che
vi sia una farmacia ogni 3000 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui
al secondo comma, consente l’apertura di una ulteriore
farmacia, qualora sia superiore a 500 abitanti; nei
comuni fino a 9.000 abitanti, l’ulteriore farmacia può
essere autorizzata soltanto qualora la popolazione
eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500
abitanti”.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, l’approvazione straordinaria delle
piante organiche delle farmacie, in attuazione della
previsione di cui al comma 1.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge
2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche
istituite in attuazione del comma 1 non può essere
esercitato il diritto di prelazione da parte del comune.
Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso
straordinario per soli titoli per la copertura delle
sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, fatte
salve quelle per le quali sia stata già espletata la
procedura concorsuale, nel rispetto delle previsioni del
comma 5 e riservando la partecipazione allo stesso ai
farmacisti non titolari di farmacia e ai titolari di
farmacia rurale sussidiata. L’adozione dei provvedimenti
previsti dai precedenti periodi del presente comma
costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale
da parte del comitato e del tavolo di cui agli articoli
9 e 12 dell’intesa sancita in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo
2005, ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo
del Servizio sanitario nazionale.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentiti l’unità sanitaria locale e l’ordine
provinciale dei farmacisti, competenti per territorio,
possono istituire ulteriori farmacie:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a
traffico internazionale, nelle stazioni marittime e
nelle aree di servizio;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di
vendita con superficie superiore a 10.000 metri
quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una
distanza inferiore a 1500 metri.
4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi
del comma 3 sono offerte in prelazione ai comuni in cui
le stesse hanno sede.
5. Ai concorsi per l’assegnazione delle sedi
farmaceutiche i laureati in farmacia in possesso dei
requisiti di legge possono concorrere per la gestione
associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso la
titolarità della sede farmaceutica assegnata è
condizionata nel tempo alla sua gestione associata da
parte degli stessi vincitori su basi paritarie, fatta
salva la premorienza o sopravvenuta incapacità.
L’attività svolta dai laureati in farmacia negli
esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è un
titolo che non può essere valutato in misura non
inferiore al settanta per cento rispetto all’attività
lavorativa svolta nelle farmacie.
6. Le farmacie possono svolgere la propria attività ed i
servizi medici aggiuntivi anche oltre gli orari ed i
turni di apertura, e praticare sconti sui prezzi pagati
direttamente da tutti i clienti per i farmaci e prodotti
venduti, dandone adeguata comunicazione alla clientela.
7. Nelle regioni in cui, alla data del 1° marzo 2013,
non sia stato assegnato almeno l’80 per cento delle sedi
messe a concorso ai sensi del comma 2, possono essere
venduti i medicinali di cui all’articolo 8, comma 10,
lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e
successive modificazioni, anche negli esercizi
commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in
possesso dei requisiti tecnologici, strutturali e
organizzativi fissati con decreto del Ministro della
salute ai sensi dell’articolo 32 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Non rientrano
nell’ambito di applicazione del presente comma i
medicinali di cui all’articolo 45 del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, e successive modificazioni, i medicinali di cui
all’articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, i farmaci del sistema endocrino e quelli
somministrabili per via parenterale.
8. Al comma 9 dell’articolo 7 della legge 8 novembre
1991, n. 362 e successive modificazioni, dopo le parole
“vengano meno” aggiungere le seguenti “per sei mesi” e
dopo la parola “cede” aggiungere la parola “comunque”.
9. Dal momento in cui è immesso in commercio un farmaco
generico, il medico, salvo che non sussistano ragioni
terapeutiche contrarie nel caso specifico, inserisce in
ogni prescrizione medica anche le seguenti parole: “o
farmaco equivalente se di minor prezzo” ovvero specifica
l’inesistenza del farmaco equivalente.
Art. 15 – (Incremento del numero dei notai e concorrenza
nei distretti)
1. La tabella notarile che determina il numero e la
residenza dei notai, di cui all’articolo 4, comma 2,
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come revisionata da
ultimo con i decreti del Ministro della giustizia in
data 23 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10
novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
16 dicembre 2011, n. 292, è aumentata di cinquecento
posti.
2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia,
da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto legge, i
posti di cui al comma 1 sono distribuiti nei distretti e
nei singoli comuni in essi compresi, secondo i parametri
di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio
1913, n. 89.
3. Entro il 30 giugno 2012 è bandito un concorso
pubblico per la nomina a notaio per 500 posti. Entro il
30 giugno 2013 è bandito un ulteriore concorso pubblico
per la nomina a notaio per 500 posti. Entro il 30 giugno
2014 è bandito un ulteriore concorso pubblico per la
nomina a notaio per 500 posti. Per gli anni successivi
entro il 30 giugno è comunque bandito un concorso per la
copertura di tutti i posti che si rendono disponibili.
4. I commi 1 e 2 dell’articolo 26 della legge 16
febbraio 1913, n. 89, sono sostituiti dai seguenti:
“Per assicurare il funzionamento regolare e continuo
dell’ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella
frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il
deposito degli atti, registri e repertori notarili, e
deve assistere personalmente allo studio stesso almeno
tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni
per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.
Il notaro può recarsi, per ragione delle sue funzioni e
aprire sedi secondarie del suo studio, in tutto il
territorio del distretto della Corte d’Appello in cui
trovasi la sua sede notarile.”. 5. Il comma 2
dell’articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è
sostituito dal seguente:
“Egli non può esercitarlo fuori del territorio della
Corte d’Appello nel cui distretto è ubicata la sua
sede.”.
6. Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 153
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato
dall’articolo 39 del decreto legislativo 1° agosto 2006,
n. 249, sono sostituite dalle seguenti:
“a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale
nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui
circondario il fatto per il quale si procede è stato
commesso;
b) al presidente del Consiglio notarile del distretto
nel cui ruolo è iscritto il notaio ovvero del distretto
nel quale il fatto per il quale si procede è stato
commesso. Se l’infrazione è addebitata allo stesso
presidente, al consigliere che ne fa le veci, previa
delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera è
necessaria in caso di intervento ai sensi dell’articolo
156 bis, comma 5.”.
7. Al comma 1 dell’articolo 155 della legge 16 febbraio
1913, n. 89, come modificato dall’articolo 41 del
decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, le parole
“di cui all’articolo 153, comma 1, lettera b)” sono
sostituite dalle seguenti: “in cui il notaio ha sede”.
CAPO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
Art. 16 – (Misure per la riduzione del prezzo del gas
naturale per i clienti vulnerabili)
1. A decorrere dal primo trimestre successivo
all’entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità
per l’energia elettrica e il gas, al fine di adeguare i
prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti
vulnerabili di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo 1 giugno 2011, n.93, ai valori europei,
nella determinazione dei corrispettivi variabili a
copertura dei costi di approvvigionamento di gas
naturale, esclude dall’aggiornamento una percentuale
corrispondente al rapporto tra produzione nazionale di
gas e consumi, con riferimento all’anno precedente alla
determinazione stessa, nonché introduce progressivamente
sulla restante quota, in attesa dell’avvio del mercato
del gas naturale di cui all’articolo 30, comma 1, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, il riferimento, per una
percentuale pari almeno alla quota dei volumi
contrattuali non gravati da clausole di ritiro minimo da
contratti di tipo take or pay, ai prezzi del gas
rilevati nei mercati europei individuati ai sensi
dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 13
agosto 2010, n.130.
Art. 17 – (Misure per ridurre i costi di
approvvigionamento di gas naturale per le imprese)
1. Le capacità di stoccaggio di gas naturale che si
rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del
volume di stoccaggio strategico di cui all’articolo 12,
comma 11- ter, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n.164, nonché delle nuove modalità di calcolo degli
obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri
determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai
sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n.164, come modificato dal decreto
legislativo 1 giugno 2011, n.93, sono assegnate, per uno
spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero
dello sviluppo economico, per l’offerta alle imprese di
servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri,
di rigassificazione con stoccaggio di gas naturale,
finalizzati a consentire il loro approvvigionamento
diretto di gas naturale dall’estero, secondo criteri di
sicurezza degli approvvigionamenti e di politica
industriale stabiliti nello stesso decreto.
2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti da parte
delle imprese di rigassificazione e di trasporto in
regime regolato in base a modalità definite
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas
coerentemente con i criteri stabiliti nel decreto
ministeriale di cui al comma 1.
3. Le eventuali ulteriori capacità di stoccaggio di gas
naturale disponibili non assegnate ai sensi del comma 1,
sono assegnate secondo le modalità di cui all’articolo
12, comma 7, lettera a), ultimo periodo, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dal
decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93.
4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto nel
volume di stoccaggio strategico che si rende disponibile
a seguito delle rideterminazioni di cui al comma 1, è
ceduto dalle imprese di stoccaggio, anche per l’avvio
transitorio dei servizi di cui al comma 1, secondo
criteri di politica industriale stabiliti con decreto
del Ministero dello sviluppo economico.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le
modalità di offerta dello stesso gas da parte delle
imprese di stoccaggio coerentemente con i criteri
stabiliti nello stesso decreto ministeriale.
Art. 18 – (Disposizioni in materia di separazione
proprietaria e potenziamento della capacità di
stoccaggio dell’ITO)
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui all’articolo 1, comma 905, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legge.
2. All’art. 18, del DLGS 1 giugno 2011, n.93, al comma
2, lettera c) in fine, dopo il punto e virgola,
aggiungere i seguenti periodi: “Quando lo sviluppo degli
impianti di stoccaggio, deciso dal Gestore dei sistemi
di stoccaggio, sia indispensabile per garantire
condizioni di sicurezza del sistema e lo sviluppo
concorrenziale del mercato, l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, sentito il Ministero dello Sviluppo
economico, può imporre al Gestore di realizzare comunque
gli investimenti necessari entro un termine definito, a
prescindere dall’approvazione della società
controllante;
in questo caso le pertinenti regolazioni tariffarie
coprono i costi degli investimenti” .
Art. 19 – (Carve out)
L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, su
richiesta dei concessionari delle infrastrutture
dell’energia elettrica e del gas naturale identifica e
comunica al richiedente, entro novanta giorni dalla
richiesta, la remunerazione relativa a specifiche
infrastrutture facenti parte degli asset regolati, senza
alcun incremento della relativa tariffa.
Art. 20 – (Sviluppo di risorse energetiche nazionali
strategiche)
1. Al fine di favorire gli investimenti di sviluppo
delle risorse energetiche nazionali strategiche di
idrocarburi, garantendo maggiori entrate per lo Stato,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabilite le modalità di
destinazione di una quota di tali maggiori entrate per
lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali
di crescita dei territori di insediamento degli impianti
produttivi e dei territori limitrofi.
Art 21 – (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006
n. 152, in materia di promozione degli investimenti
offshore)
l. L’articolo 6, comma 17, primo periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal
seguente: “Ai fini della tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema, sono vietate le attività di ricerca, di
prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi di cui agli articoli 4, 6 e 9 della
legge 9 gennaio 1991, n. 9, da svolgersi all’interno
delle acque delimitate dal perimetro delle aree protette
di cui al Decreto 27 aprile 2010 del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e
successive modificazioni e integrazioni; nel caso di
istituzione di nuova area protetta restano efficaci i
titoli abilitativi già rilasciati alla data di
inserimento della stessa nell’elenco di cui al decreto
27 aprile 2010 e sue modifiche e integrazioni”.
2. All’articolo 6, comma 17, secondo e quarto periodo,
del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le parole
“dodici miglia” sono sostituite con le parole “cinque
miglia”.
3. All’articolo 6, comma 17, secondo periodo, del
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le parole
“linee di base” sono sostituite con le parole “linee di
costa”.
4. All’articolo 6, comma 17, sesto periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo le parole “stessa
data” sono aggiunte le seguenti parole ”in base ai quali
possono essere rilasciati i provvedimenti conseguenti o
comunque connessi ai titoli stessi, comprese le proroghe
e il rilascio delle concessioni conseguenti a un
rinvenimento in un permesso di ricerca già rilasciato
prima della data di entrata in vigore del presente comma
o, in caso lo stesso permesso ricada in una area
protetta di nuova istituzione, prima della data di
inserimento nell’elenco di cui al decreto 27 aprile 2010
e sue modifiche e integrazioni”.
3. Le attività di cui all’articolo 53 del Decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, sono
svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona
tecnica di cui alla norma UNI 11366.
Art. 22 (Semplificazione e liberalizzazione delle
attività di prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi)
1. Nel rispetto delle vigenti normative ambientali e di
sicurezza e salute dei lavoratori, l’attività di
prospezione di idrocarburi è libera nel territorio
nazionale e nelle zone del mare territoriale e della
piattaforma continentale aperte alla prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi dalle norme
vigenti e nel rispetto dei divieti da esse previsti.
2. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministero della difesa ai sensi dell’articolo
334 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, individuano
con apposito decreto entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, le aree del territorio
nazionale e della zona economica esclusiva all’interno
delle quali selezionare i blocchi da assegnare, tramite
gara europea, agli operatori aventi adeguate competenze
tecniche, organizzative ed economiche, per l’esercizio
del diritto di esclusiva delle attività di cui al comma
1, nonché le aree nelle quali tali attività non è
permessa.
3. L’individuazione delle aree di cui al comma 2 è
soggetta a valutazione ambientale strategica ai sensi
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Le attività di ricerca e di coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte in seguito a
rilascio di un titolo abilitativo unico, sulla base di
un programma generale di lavori articolato in una prima
fase di ricerca, di durata non superiore a otto anni, a
seguito della quale, in caso di rinvenimento di un
giacimento riconosciuto tecnicamente ed economicamente
coltivabile da parte del Ministero dello sviluppo
economico, segue la fase di sviluppo e produzione, per
la durata di vent’anni, prorogabile una o più volte per
un periodo di cinque anni, e ripristino finale. In caso
di esito negativo delle ricerche, il titolo cessa
automaticamente.
5. Il titolo abilitativo unico è accordato con decreto
del Ministero dello sviluppo economico, sentite la
Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e
le Sezioni territoriali dell’Ufficio nazionale minerario
idrocarburi e georisorse, d’intesa con la regione o la
provincia autonoma di Trento o di Bolzano
territorialmente interessata.
6. La valutazione ambientale relativa alle attività di
cui al presente articolo è svolta successivamente al
conferimento dell’area di cui al comma 2, sui progetti
di ricerca e sviluppo.
7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con uno o più
decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare,
previa acquisizione del parere della Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto 5717/01/2012
ora 21.07 legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
emanate norme regolamentari, da adottare ai sensi dell’
articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, volte a semplificare e razionalizzare le procedure
autorizzative per tenere conto delle disposizioni del
presente decreto.
8. Con il decreto di cui al comma 5, in particolare:
a) sono fatti salvi gli obblighi derivanti dalle vigenti
normative di sicurezza e di tutela ambientale e le
competenze riservate, dalle norme vigenti, alle
amministrazioni;
b) sono stabiliti termini perentori entro i quali
ciascuna autorità, compresa la Regione interessata,
dovrà adottare gli atti procedimentali di propria
competenza, trascorsi i quali gli atti stessi si
intendono adottati in senso favorevole;
c) sono definite le procedure di accettazione pubblica
da seguire dall’atto del rilascio del titolo e l’entità
e la destinazione delle compensazioni previste per le
fasi di ricerca e di sviluppo;
d) è stabilito il rinvio a un disciplinare tipo,
adottato dal Ministero dello sviluppo economico,
relativo alle modalità di conferimento del titolo
abilitativo unico, nonché di esercizio delle relative
attività.
9. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 5 sono abrogate le norme incompatibili o
sostanzialmente riprodotte nello stesso. Dalla stessa
data si applica il presente articolo anche ai titoli
vigenti ed ai procedimenti in corso, secondo le
procedure in corso, secondo le procedure transitorie ivi
indicate.
Art. 23 – (Liberalizzazione della distribuzione dei
carburanti)
1. I gestori degli impianti di distribuzione dei
carburanti che siano anche titolari della relativa
autorizzazione petrolifera possono liberamente
rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel
rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A
decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole
contrattuali che prevedano per gli stessi gestori
titolari forme di esclusiva nell’approvvigionamento sono
nulle, per la parte eccedente il 50 per cento della
fornitura complessivamente pattuita e comunque per la
parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel
precedente anno dal singolo punto vendita. Nel rispetto
delle normative nazionali e comunitarie, sono consentite
le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione
di carburante al fine di sviluppare la capacità di
acquisto all’ingrosso di carburanti, di servizi di
stoccaggio e di trasporto dei medesimi.
2. Al fine di incrementare la concorrenzialità e
l’efficienza del mercato attraverso una diversificazione
nelle relazioni contrattuali tra i titolari di
autorizzazioni o concessioni e gestori degli impianti di
distribuzione carburanti, i commi da 12 a 14 dell’art.
28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono sostituiti dai seguenti:
“12. Fermo restando quanto disposto con il decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive
modificazioni, in aggiunta agli attuali contratti di
comodato e fornitura ovvero somministrazione possono
essere adottate dalle parti, alla scadenza dei contratti
esistenti, differenti tipologie contrattuali per
l’affidamento e l’approvvigionamento degli impianti di
distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative
nazionali e comunitarie.
13. In ogni momento i titolari degli impianti e i
gestori degli stessi, da soli o in società o
cooperative, possono accordarsi per l’effettuazione del
riscatto degli impianti da parte del gestore stesso,
stabilendo un indennizzo che tenga conto degli
investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli
eventuali canoni già pagati, dell’avviamento e degli
andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con
decreto del Ministero dello sviluppo economico.
14. I contratti di cui al comma 12 devono assicurare al
gestore condizioni contrattuali eque e non
discriminatorie per competere nel mercato di
riferimento.”
3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli
impianti allo scopo di ostacolare, impedire o limitare,
in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le
facoltà attribuite dal presente articolo al gestore
integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per
gli effetti dell’art.9 della legge 18 giugno 1998,
n.192.
4. All’articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio
2011, n.111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. Al fine di incrementare la concorrenzialità,
l’efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel
settore degli impianti di distribuzione dei carburanti,
è sempre consentito in tali impianti:
a) l’esercizio dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo
restando il rispetto delle prescrizioni di cui
all’articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei
requisiti di onorabilità e professionali di cui
all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010,
n. 59;
b) l’esercizio dell’attività di un punto di vendita non
esclusivo di quotidiani e periodici e tabacchi senza
limiti di ampiezza della superficie dell’impianto;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto
della vigente normativa relativa al bene e al servizio
posto in vendita.”.
b) il comma 10 è sostituito dal seguente:
“10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c),
di nuova realizzazione, anche se installate su impianti
esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della
licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione di
carburanti rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza,
salvo rinuncia del titolare della licenza dell’esercizio
medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento
delle predette attività. In ogni caso sono fatti salvi i
vincoli connessi con procedure competitive in aree
autostradali in concessione espletate al 30 giugno
2012”;
Art. 24 – (Liberalizzazione degli impianti completamente
automatizzati fuori dei centri abitati)
1. Al comma 7 dell’articolo 28 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte, in fondo,
le seguenti parole:
“Ove presenti presso gli impianti stradali di
distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri
abitati, non possono essere posti vincoli o limitazioni
all’utilizzo continuativo, anche durante l’orario di
apertura, delle apparecchiature per la modalità di
rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.”.
Art. 25 – (Miglioramento delle informazioni al
consumatore sui prezzi dei carburanti)
1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico,
da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
è definita la nuova metodologia di calcolo del prezzo
medio del lunedì da comunicare al Ministero dello
sviluppo economico per il relativo invio alla
Commissione Europea ai sensi della Decisione del
Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e della
successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del
26 luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico
con la modalità di rifornimento senza servizio per
ciascuna tipologia di carburante per autotrazione.
2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o più
decreti del Ministero dello sviluppo economico sono
definite le modalità attuative della disposizione di cui
al secondo periodo dell’articolo 15, comma 5, del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in ordine
alla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi
presso ogni punto vendita di carburanti, in modo da
assicurare che le indicazioni per ciascun prodotto
rechino i prezzi in modalità non servito, ove presente,
senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il
seguente ordine dall’alto verso il basso: gasolio,
benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i
prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il
prezzo della modalità di rifornimento con servizio
debbano essere riportati su cartelloni separati,
indicando quest’ultimo prezzo come differenza in aumento
rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia
presente.
3. Con il decreto di cui al comma 2 si prevedono,
altresì, le modalità di evidenziazione, nella
cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso
ogni punto vendita di carburanti, delle prime due cifre
decimali rispetto alla terza, dopo il numero intero del
prezzo in euro praticato nel punto vendita.
4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai
commi 2 e 3 sono adottate con Decreto del Ministero
dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la
sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell’art. 2,
commi 198 della legge 24 dicembre, nel rispetto dei
medesimi obiettivi di trasparenza.
Art. 26 – (Fondo per la razionalizzazione della rete di
distribuzione dei carburanti)
1. Al primo comma dell’art. 28 del decreto legge n. 98
del 6 luglio 2011, n. 98 le parole “in misura non
eccedente il venticinque per cento dell’ammontare
complessivo del fondo annualmente consolidato” sono
abrogate, le parole “due esercizi annuali” sono
sostituite dalle parole “tre esercizi annuali” e il
comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il
30 giugno 2012, è determinata l’entità sia dei
contributi di cui al comma 1, sia della nuova
contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per
un periodo non superiore a tre anni, articolandola in
una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto
e in una variabile in funzione dei litri erogati,
tenendo altresì conto della densità territoriale degli
impianti all’interno del medesimo bacino di utenza.”
Art. 27 – (Disposizioni per accrescere la sicurezza,
l’efficienza e la concorrenza nel mercato dell’energia
elettrica)
1. In relazione ai cambiamenti in corso nel sistema
elettrico e ai processi di integrazione del mercato
europeo, il Ministro dello sviluppo economico, entro 120
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentita l’Autorità per l’energia elettrica ed il
gas, emana indirizzi per la revisione della disciplina
di settore e modifica la disciplina attuativa delle
disposizioni di cui all’articolo 3, comma 10, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, allo
scopo di contenere i prezzi della fornitura di energia
elettrica e garantire sicurezza e qualità delle
forniture.
2. All’inizio del comma 2 dell’articolo 19 del decreto
legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono anteposte le
seguenti parole: “Per la prima volta entro il 28
febbraio 2012 e successivamente” e nel medesimo comma 2
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : “In esito
alla predetta analisi, l’Autorità per l’energia
elettrica ed il gas adotta con propria delibera, entro i
successivi 60 giorni, le misure sui sistemi di
protezione e di difesa delle reti elettriche necessarie
per garantire la sicurezza del sistema, nonché definisce
le modalità per la rapida installazione di ulteriori
dispositivi di sicurezza sugli impianti di produzione,
almeno nelle aree ad elevata concentrazione di potenza
non programmabile.”
3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di
incentivazione per la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili, di cui all’articolo 24, comma 5, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, allo scopo di
conferire maggiore flessibilità e sicurezza al sistema
elettrico, può essere rideterminata la data per la
prestazione di specifici servizi di rete da parte delle
attrezzature utilizzate in impianti fotovoltaici, in
attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28.
Art. 28 – (Disposizioni per accrescere la trasparenza
sui mercati dell’energia elettrica e del gas)
1. Al fine di promuovere la concorrenza nei mercati
dell’energia elettrica e del gas, il Sistema informatico
Integrato, istituito presso l’Acquirente Unico ai sensi
dell’articolo 1 bis della legge 13 agosto 2010, n. 129,
è finalizzato anche alla gestione delle informazioni
relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei
clienti finali e la banca dati di cui al comma 1 del
medesimo articolo 1-bis raccoglie, oltre alle
informazioni sui punti di prelievo ed ai dati
identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle
relative misure dei consumi di energia elettrica e di
gas. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas adegua
i propri provvedimenti in materia entro due mesi
dall’entrata in vigore della presente disposizione, in
modo da favorire la trasparenza informativa e l’accesso
delle società di vendita ai dati gestiti dal Sistema
informatico integrato.
2. Il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di
comunicazione di cui al comma 1 da parte degli operatori
è sanzionato da parte dell’Autorità per l’energia
elettrica ed il Gas secondo le disposizioni di cui
all’articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2001,
n.93.
Art. 29 – (Semplificazione delle procedure per
l’approvazione del piano di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale)
1. Fermi restando l’obbligo di predisposizione annuale
di un Piano di sviluppo della rete di trasmissione
nazionale e le procedure di valutazione, consultazione
pubblica ed approvazione previste dall’articolo 36,
comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
il medesimo Piano è sottoposto annualmente alla verifica
di assoggettabilità a procedura VAS di cui all’articolo
12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed è
comunque sottoposto a procedura VAS ogni tre anni.
Art. 30 – (Accelerazione delle attività di
disattivazione e smantellamento dei siti nucleari)
1. I pareri riguardanti i progetti di disattivazione di
impianti nucleari, per i quali sia stata richiesta
l’autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230 da almeno dodici mesi,
sono rilasciati dalle Amministrazioni competenti entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Su motivata richiesta
dell’Amministrazione interessata, il termine di cui al
periodo precedente può essere prorogato
dall’Amministrazione procedente di ulteriori sessanta
giorni.
2. Qualora le Amministrazioni competenti non rilascino i
pareri entro il termine previsto al comma 1, il
Ministero dello sviluppo economico convoca una
conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di
concludere la procedura di valutazione entro i
successivi novanta giorni.
3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella
realizzazione delle operazioni di smantellamento degli
impianti nucleari e di garantire nel modo più efficace
la radioprotezione nei siti interessati, fermo restando
le specifiche procedure previste per la realizzazione
del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico di cui al
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive
modifiche ed integrazioni, la Sogin S.p.A. segnala entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto al Ministero dello sviluppo economico e
alle Autorità competenti, nell’ambito delle attività
richieste ai sensi dell’articolo 6 della legge 31
dicembre 1962 n. 1860 e dell’articolo 148, comma 1-bis,
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le
operazioni e gli interventi per i quali risulta
prioritaria l’acquisizione delle relative
autorizzazioni, in attesa dell’ottenimento
dell’autorizzazione alla disattivazione. Il Ministero
dello sviluppo economico convoca la conferenza di
servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine
di concludere la procedura di valutazione entro i
successivi novanta giorni.
4. Fatte salve le specifiche procedure previste per la
realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco
Tecnologico richiamate al comma 3, l’autorizzazione alla
realizzazione dei progetti di disattivazione rilasciata
ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n.230, nonché le autorizzazioni di cui
all’articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, e
all’articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, rilasciate a partire dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche
quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti
urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento
amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza,
nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo,
comunque denominati, previsti dalle norme vigenti
costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il
rilascio dell’autorizzazione è fatto obbligo di
richiedere il parere motivato del comune e della Regione
nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente
comma, 7117/01/2012 ora 21.07 fatta salva l’esecuzione
della Valutazione d’impatto ambientale ove prevista.
La regione competente può promuovere accordi tra il
proponente e gli enti locali interessati dagli
interventi di cui al presente comma, per individuare
misure di compensazione e riequilibrio ambientale.
CAPO V – SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art. 31 – (Promozione della concorrenza nei servizi
pubblici locali)
1. Al decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito
nella legge 14 settembre 2011, n.148 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
“3-bis. (Modifica dei criteri di organizzazione dello
svolgimento dei servizi pubblici locali)
1. L’organizzazione dello svolgimento dei servizi
pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali
e omogenei individuati in riferimento a dimensioni
comunque non inferiori alla dimensione del territorio
provinciale e tali da consentire economie di scala e di
differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del
servizio costituisce principio generale dell’ordinamento
nazionale cui le Regioni si conformano ai sensi
dell’art. 117, comma 2, lettere e) ed s) della
Costituzione entro il termine del 30 giugno 2012.
Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio
dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui
all’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.”;
b) all’art. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. All’art. 4, comma 1, del decreto legge 13 agosto
2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011,
n.148, dopo le parole “libera prestazione dei servizi,”
e prima delle parole “verificano la realizzabilità”
inserire le parole: “dopo aver individuato i contenuti
specifici degli obblighi di servizio pubblico e
universale,”
2. Il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. La delibera di cui al comma precedente è adottata
previo parere obbligatorio dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro
sessanta giorni, sulla base dell’istruttoria svolta
dall’ente locale, in merito all’esistenza di ragioni
idonee e sufficienti all’attribuzione di diritti di
esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di
procedere all’affidamento simultaneo con gara di una
pluralità di servizi pubblici locali. La delibera e il
parere sono resi pubblici”.
3. Il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. L’invio all’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di
cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro
di cui al comma 2, è effettuato entro dodici mesi
dall’entrata in vigore del presente decreto e poi
periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli
enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 è
comunque adottata prima di procedere al conferimento e
al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta
giorni dal parere dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato. In assenza della delibera,
l’ente locale non può procedere all’attribuzione di
diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.”.
4. Al comma 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “somma complessiva di 900.000 euro annui”
sono sostituite dalle seguenti: “somma complessiva di
200.000 euro annui”;
b) alla fine del comma sono aggiunte le parole: “In
deroga, la gestione «in house» è consentita per un
periodo massimo di cinque anni a decorrere dal 31
dicembre 2012 nel caso di azienda risultante dalla
fusione, entro la medesima data, di preesistenti
gestioni dirette tale da configurare un unico gestore
del servizio a livello di ambiti o di bacini
territoriali ottimali ai sensi dell’articolo 3-bis.”.
5. Dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti:
“13-bis. L’applicazione delle procedure previste dal
presente articolo da parte di Comuni, Province e Regioni
costituisce elemento di valutazione della virtuosità
degli stessi enti ai sensi dell’articolo 20, comma 3,
del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111.”.
“13-ter. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti
cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a
qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche
statali sono prioritariamente attribuiti agli enti di
governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali
ovvero ai relativi gestori del servizio.”.
6. Dopo il comma 14 è inserito il seguente:
“14-bis. Nelle more dell’adozione del decreto
ministeriale di cui all’articolo 18, comma 2-bis del
decreto legge 25 luglio 2008, n. 112 e fatti salvi gli
impegni assunti in convenzioni, contratti di servizio o
di programma già sottoscritti entro la data di entrata
in vigore del presente decreto con riferimento
all’attuazione dei piani d’ambito, le società di cui al
comma precedente, con la sola eccezione di quelle
consentite ai fini dell’aggregazione ai sensi
dell’ultimo periodo del comma 13, possono contrarre
mutui per la realizzazione di investimenti nel limite in
cui l’importo degli interessi di ciascuna rata annuale
d’ammortamento, gravante sul bilancio dell’azienda,
sommato all’ammontare degli interessi dei mutui
precedentemente contratti, non superi il 25 per cento
delle entrate effettive dell’azienda accertate in base
al bilancio dell’esercizio precedente.”.
7. Al comma 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) in fine le parole “alla data del 31
marzo 2012” sono sostituite con le seguenti “alla data
del 31 dicembre 2012”;
b) alla lettera b) in fine le parole “alla data del 30
giugno 2012” sono sostituite con le seguenti “alla data
del 31 marzo 2013”.
8. Al comma 34 le parole “ad eccezione di quanto
previsto dai commi da 19 a 27” sono sostituite con le
seguenti: “ad eccezione di quanto previsto dai commi da
13-bis a 27”.
9. Il comma 35 è sostituito dal seguente: “Le procedure
di affidamento avviate e non concluse all’entrata in
vigore del presente decreto si adeguano alla disciplina
stabilita dal presente articolo”.
c) Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:
“4-bis. (Modifiche al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267)
1. All’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole “ente locale” sono inserite
le seguenti: “per la gestione di servizi diversi dai
servizi di interesse economico generale”;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni sono
assoggettate al patto di stabilità interno secondo le
modalità definite, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dell’interno e degli affari regionali, sentita
la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, da emanare entro il 30 giugno 2012. Alle
aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n.163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico
degli enti locali: divieti o limitazioni alle assunzioni
di personale; contenimento degli oneri contrattuali e
delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e
per consulenze anche degli amministratori; obblighi e
limiti alla partecipazione societaria degli enti locali;
nonché tutte le norme che costituiscono, comunque,
principi di coordinamento della finanza pubblica. Gli
enti locali vigilano sull’osservanza del presente comma
da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.”;
c) al comma 8 dopo le parole “seguenti atti” sono
inserite le seguenti: “da sottoporre all’approvazione
del Consiglio Comunale per la successiva trasmissione
alla Corte dei Conti”.”.
Art. 32 – (Obblighi informativi dei concessionari e
affidatari nei servizi pubblici locali)
1. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici
locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a
fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara
per l’affidamento del relativo servizio i dati
concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e
delle infrastrutture, il loro valore contabile iniziale,
le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra
informazioni necessaria per definire i bandi.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287 e 102 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, il ritardo nella
comunicazione oltre il termine di giorni sessanta
dall’apposita richiesta e la comunicazioni di
informazioni false integrano illecito che il prefetto,
su richiesta dell’ente locale, irroga una sanzione
amministrativa pecuniaria, ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689, da un minimo di euro 5.000 ad un
massimo di euro 500.000.
CAPO VI – SERVIZI BANCARI E ASSICURATIVI
Art. 33 – (Promozione della concorrenza in materia di
conto corrente o conto di pagamento di base)
1. All’articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011,
n.201, convertito, con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3 dopo le parole “delle finanze,” inserire
la seguente: “sentita”;
b) al comma 3, le parole: “l’Associazione bancaria
italiana, la società Poste italiane Spa e le
associazione dei prestatori di servizi di pagamento
definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto,” sono sostituite dalle
seguenti: “fissa con decreto”;
c) al comma 3, dopo le parole: “conto di pagamento di
base” inserire le seguenti: “e stabilisce l’ammontare
degli importi delle commissioni da applicare sui
prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la
rete degli sportelli automatici presso una banca di
versa da quella del titolare della carta”;
d) al comma 3, le parole da “In caso di mancata” a
“titolare della carta” sono soppresse.
e) al comma 5, le parole “La convenzione” sono
sostituite dalle seguenti “Il decreto, di cui al comma
3,”;
f) il comma 7 è soppresso.
Art. 34 – (Assicurazioni connesse all’erogazioni di
mutui immobiliari)
1. Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari
finanziari se condizionano l’erogazione del mutuo alla
stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono
tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di
due differenti gruppi assicurativi.
Art. 35 – (Efficienza produttiva del risarcimento
diretto e risarcimento in forma specifica)
1. Nell’ambito del sistema di risarcimento diretto
disciplinato dall’art. 150 del Dlgs. 7 settembre 2005,
n.209, i valori dei costi e delle eventuali franchigie
sulla base dei quali vengono definite le compensazioni
tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un
criterio che incentivi l’efficienza produttiva delle
compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei
rimborsi e l’individuazione delle frodi.
2. L’Isvap definisce il criterio di cui al comma 1 e
stabilisce annualmente il limite alle compensazioni
dovute.
3. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è
facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a
cose, il risarcimento in forma specifica. In questo
caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea
garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai
due anni per tutte le parti non soggette a usura
ordinaria, il risarcimento per equivalente è ridotto del
30%.
Art. 36 – (Repressione delle frodi)
1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad
esercitare il ramo responsabilita` civile autoveicoli
terrestri di cui all’articolo 2, comma 3, numero 10, del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e` tenuta a
trasmettere all’ISVAP, con cadenza annuale, una
relazione, predisposta secondo un modello stabilito
dall’ISVAP stesso con provvedimento da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. La relazione contiene
informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri
per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in
relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o
denunce presentate all’autorità giudiziaria, l’esito dei
conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle
misure organizzative interne adottate o promosse per
contrastare le frodi. Anche sulla base dei predetti
elementi informativi, l’ISVAP esercita i poteri di
vigilanza di cui al titolo XIV, capo I, del codice delle
assicurazioni private, di cui al citato decreto
legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni,
al fine di assicurare l’adeguatezza dell’organizzazione
aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri
rispetto all’obiettivo di contrastare le frodi nel
settore.
2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare
il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di
cui all’articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle
assicurazioni private, di cui al citato decreto
legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare
nella relazione o nella nota integrativa allegata al
bilancio annuale e a pubblicare sui propri siti internet
o con altra idonea forma di diffusione, una stima circa
la riduzione degli oneri per i sinistri derivante
dall’accertamento delle frodi, conseguente all’attività
di controllo e repressione delle frodi autonomamente
svolta.
Art. 37 – (Ispezione del veicolo, scatola nera,
attestato di rischio, liquidazione dei danni)
1. Al comma 1 dell’articolo 132 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere ai
soggetti che presentano proposte per l’assicurazione
obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad
ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si
proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente, le
imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe
stabilite ai sensi del primo periodo.
Nel caso in cui l’assicurato acconsenta all’istallazione
di meccanismi elettronici che registrano l’attività del
veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, i costi
sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una
riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del
primo periodo.
2. All’articolo 134 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, e successive modificazioni, sono apportate l e
seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Le indicazioni contenute
nell’attestazione sullo stato del rischio devono
comprendere la specificazione della tipologia del danno
liquidato»; b) dopo il comma 1-bis è inserito il
seguente: «1-ter. La consegna dell’attestazione sullo
stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1- bis, nonché
ai sensi del regolamento dell’ISVAP di cui al comma 1, è
effettuata anche per via telematica, attraverso
l’utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al
comma 2 del presente articolo o di cui all’articolo
135»; c) al comma 2, le parole: «può prevedere » sono
sostituite dalla seguente: «prevede »; d) il comma 4 è
sostituito dal seguente: «4. L’attestazione sullo stato
del rischio, all’atto della stipulazione di un contratto
per il medesimo veicolo al quale si riferisce
l’attestato, è acquisita direttamente dall’impresa
assicuratrice in via telematica attraverso le banche
dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui
all’articolo 135».
3. All’articolo 148 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per i
sinistri con soli danni a cose, la richiesta di
risarcimento, presentata secondo le modalità indicate
nell’articolo 145, deve essere corredata della denuncia
secondo il modulo di cui all’articolo 143 e recare
l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al
risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui
le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione
diretta ad accertare l’entità del danno. Entro sessanta
giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa
di assicurazione formula al danneggiato congrua e
motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica
specificatamente i motivi per i quali non ritiene di
fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a
trenta quando il modulo di denuncia sia stato
sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al
fine di consentire l’ispezione diretta ad accertare
l’entità del danno, le cose danneggiate devono essere
messe a disposizione per l’accertamento per cinque
giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno
di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte
dell’assicuratore. Il danneggiato può procedere alla
riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare
del termine indicato al periodo precedente, entro il
quale devono essere comunque completate le operazioni di
accertamento del danno da parte dell’assicuratore,
ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni,
nel caso in cui esse si siano concluse prima della
scadenza del predetto termine. Qualora le cose
danneggiate non siano state messe a disposizione per
l’ispezione nei termini previsti dal presente articolo,
ovvero siano state riparate prima dell’ispezione stessa,
l’impresa, ai fini dell’offerta risarcitoria, effettuerà
le proprie valutazioni sull’entità del danno solo previa
presentazione di fattura che attesti gli interventi
riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto
dell’assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di
non procedere alla riparazione»;
b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:
«2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni
fraudolenti, qualora l’impresa di assicurazione abbia
provveduto alla consultazione della banca dati sinistri
di cui all’articolo 135 e dal risultato della
consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei
soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati,
emergano almeno due parametri di significatività, come
definiti dall’articolo 4 del provvedimento dell’ISVAP n.
2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l’impresa può
decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo, di non fare offerta di risarcimento,
motivando tale decisione con la necessità di condurre
ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La
relativa comunicazione è
trasmessa dall’impresa al danneggiato e all’ISVAP, al
quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle
analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla
comunicazione della predetta decisione, l’impresa deve
comunicare al danneggiato le sue determinazioni
conclusive in merito alla richiesta di risarcimento.
All’esito degli approfondimenti condotti ai sensi del
primo periodo, l’impresa può non formulare offerta di
risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo
periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è
prevista, informandone contestualmente l’assicurato
nella comunicazione concernente le determinazioni
conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di
cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di
cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la
presentazione della querela, di cui all’articolo 124,
primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare
del termine di trenta giorni entro il quale l’impresa
comunica al danneggiato le sue determinazioni
conclusive.
Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla
proponibilità dell’azione di risarcimento nei termini
previsti dall’articolo 145, nonché il diritto del
danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini
previsti dall’articolo 146, salvo il caso di
presentazione di querela o denuncia»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il
danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e
2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può
rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla
valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al
comma 1, o del danno alla persona, da parte
dell’impresa. Qualora ciò accada, i termini per
l’offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi
per i quali l’impresa non ritiene di fare offerta sono
sospesi».
Art. 38 – (Sanzioni per frodi nell’attestazione delle
invalidità derivanti da incidenti)
1. All’articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1:
1) la parola: «micro-invalidità» e` sostituita dalla
seguente: «invalidità»;
2) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;
b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:
«2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano
falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali
da cui derivi il risarcimento a carico della società
assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma
1, in quanto applicabile»;
c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidità» sono
sostituite dalla seguente: «invalidità».
Art. 39 – (Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto)
1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e
prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni
derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono
tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a
informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed
esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni
contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie
assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche
avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente
pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri
siti internet.
2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del
cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma
1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore
dell’assicurato.
3. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 1
comporta l’irrogazione da parte dell’ISVAP a carico
della compagnia che ha conferito il mandato all’agente
in una misura non inferiore a euro 50.000 e non
superiore a euro 100.000.
CAPO VI – TRASPORTI
Art. 40 – (Autorità di regolazione dei trasporti)
1. All’articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
“1. Oltre alle funzioni trasferite ai sensi dell’art.
21, comma 19, a decorrere dal 30 giugno 2012
all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, di cui
all’art. 2, comma 1 della legge 14 novembre 1995, n.
481, che assume la denominazione di Autorità per le
reti, sono attribuite le funzioni previste dal presente
articolo, ferme restando le competenze previste dalla
vigente normativa.
2. L’Autorità per le reti è competente nel settore dei
trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture ed
in particolare provvede:
1) a garantire, secondo metodologie che incentivino la
concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e
consumatori, condizioni di accesso eque e non
discriminatorie, alle infrastrutture e alle reti
autostradali, fatte salve le competenze dell’Agenzia per
le infrastrutture stradali e autostradali di cui
all’art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
ferroviarie, aeroportuali, portuali e alla mobilità
urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti;
2) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle
condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e
locali, i criteri per la fissazione da parte dei
soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei
pedaggi e, dopo aver individuato la specifica estensione
degli obblighi di servizio pubblico, delle modalità di
finanziamento dei relativi oneri, tenendo conto
dell’esigenza di assicurare l’equilibrio economico delle
imprese regolate, l’efficienza produttiva delle gestioni
e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e
i consumatori, anche alla luce delle eventuali
sovvenzioni pubbliche concesse;
3) a stabilire le condizioni minime di qualità dei
servizi di trasporto nazionali e locali connotati da
oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;
4) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio
e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli
specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli
utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte
salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione
degli utenti che i gestori dei servizi e delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei
servizi;
5) a definire gli schemi dei bandi delle gare per
l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e
delle convenzioni da inserire nei capitolati delle
medesime gare; con riferimento al trasporto ferroviario
regionale, l’Autorità verifica che nei relativi bandi di
gara la disponibilità del materiale rotabile già al
momento della gara non costituisce un requisito per la
partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra
le imprese partecipanti. In questi casi, all’impresa
aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto
mesi, decorrenti dall’aggiudicazione definitiva, per
l’acquisizione del materiale rotabile indispensabile per
lo svolgimento del servizio;
6) con particolare riferimento al settore autostradale,
a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari
dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con
determinazione dell’indicatore di produttività X a
cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a
promuovere, per ognuna delle concessioni in essere, il
passaggio ad analoga metodologia di price cap al termine
del primo quinquennio di efficacia dell’ultimo atto
convenzionale, garantendo la sostenibilità del Piano
economico finanziario e l’equilibrio economico del
gestore; a definire gli schemi di concessione da
inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o
costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi
alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali;
a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte
autostradali, allo scopo di promuovere una gestione
plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza
per confronto;
7) con particolare riferimento all’accesso
all’infrastruttura ferroviaria, definire le tariffe di
pedaggio e i criteri di assegnazione delle tratte;
vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del
gestore dell’infrastruttura; svolgere le funzioni di cui
al successivo articolo 41;
8) con particolare riferimento al servizio taxi, ad
adeguare i livelli di offerta del servizio taxi, delle
tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze
dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di
ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di
garantire il diritto di mobilità degli utenti nel
rispetto dei seguenti principi:
a) l’incremento del numero delle licenze, ove ritenuto
necessario anche in base a un’analisi per confronto
nell’ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito
di istruttoria sui costi-benefici anche ambientali e
sentiti i sindaci, è accompagnato da adeguate
compensazioni da corrispondere una tantum a favore di
coloro che già sono titolari di licenza o utilizzando
gli introiti derivanti dalla messa all’asta delle nuove
licenze, oppure attribuendole a chi già le detiene, con
facoltà di vendita o affitto, in un termine congruo
oppure attraverso altre adeguate modalità;
b) consentire a un medesimo soggetto di avere la
titolarità di più licenze, con la possibilità di essere
sostituiti alla guida da chiunque abbia i requisiti di
professionalità e moralità richiesti dalla normativa
vigente;
c) prevedere la possibilità di rilasciare licenze part-
time e di consentire ai titolari di licenza una maggiore
flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro,
salvo l’obbligo di garanzia di un servizio minimo per
ciascuna ora del giorno;
d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la
propria attività anche al di fuori dell’area per la
quale sono state originariamente rilasciate previo
assenso dei sindaci interessati e a seguito
dell’istruttoria di cui alla lettera a);
e) consentire una maggiore libertà nell’organizzazione
del servizio così da poter sviluppare nuovi servizi
integrativi come, a esempio, il taxi a uso collettivo o
altre forme;
f) consentire una maggiore libertà nella fissazione
delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e
trasparente pubblicizzazione, fermo restando la
determinazione autoritativa di quelle massime a tutela
dei consumatori”;
b) al comma 3, dopo la virgola, sono soppresse le parole
“individuata ai sensi del medesimo comma”;
c) al comma 5, sono soppresse le parole “individuata ai
sensi del comma 2”;
d) al comma 6, lettera a), sono soppresse le parole
“individuata dal comma 2”;
e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:
“7) L’Autorità può avvalersi di un contingente
aggiuntivo di personale, complessivamente non superiore
alle ottanta unità comandate da altre pubbliche
amministrazioni.”
2. All’articolo 36, comma 2, lettera e) del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono
aggiunte le seguenti parole:
“secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla
competente Autorità di regolazione, alla quale è
demandata la loro successiva approvazione”
Art. 41 – (Unbundling nel trasporto ferroviario)
1. L’Autorità delle reti nel settore del trasporto
ferroviario definisce, sentiti il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni e gli enti
locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico
sulle tratte e le modalità di finanziamento, stabilendo
criteri per la ripartizione dei costi tra le imprese
ferroviarie. L’Autorità dopo un congruo periodo di
osservazione delle dinamiche dei processi di
liberalizzazione, analizza l’efficienza dei diversi
gradi di separazione tra l’impresa che gestisce
l’infrastruttura e l’impresa ferroviaria, anche in
relazione alle esperienze degli altri Stati membri
dell’Unione Europea. In esito all’analisi, l’Autorità
predispone una relazione al Governo e al Parlamento.
2. Sulla base della relazione di cui al comma
precedente, il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, di concerto con il Ministero dello Sviluppo
Economico e del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
propone al Presidente del Consiglio l’adozione di un
decreto nel quale sono disciplinate le modalità più
opportune di separazione.
Art. 42 – (Eliminazione dell’obbligo di applicare i
contratti collettivi di settore nel trasporto
ferroviario)
1. All’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188, come modificato dall’articolo 8 del
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) le parole “ed i contratti collettivi nazionali di
settore” sono soppresse.
b) la lettera b-bis) è soppressa.
CAPO VII – SERVIZI POSTALI E ALTRE LIBERALIZZAZIONI
Art. 42 – (Liberalizzazione delle pertinenze delle
strade)
1. All’articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma
5-bis, dopo le parole “sono previste” inserire le parole
“, secondo le modalità fissate dall’Autorità per le
reti,”.
Art. 43 – (Liberalizzazione del sistema di vendita della
stampa quotidiana e periodica)
1. Al fine di incentivare l’efficienza e stimolare le
dinamiche competitive del mercato della vendita al
dettaglio della stampa al Decreto Legislativo 24 aprile
2001, n. 170 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lett. d) le parole “con un limite minimo di
superficie di vendita pari a metri quadrati 700” sono
abrogate;
b) alla lett. e) le parole “con un limite minimo di
superficie di metri quadrati 120” sono abrogate.
c) L’art. 5, comma 1, lett. b) è sostituito dal
seguente: “le condizioni economiche e le modalità
commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive
di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori,
possono variare solo in funzione dei risultati
conseguiti dall’esercizio e dei volumi di giornali
acquistati nel punto vendita.
Art. 44 – (Misure in favore della concorrenza nella
gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e
per mantenere un elevato livello di tutela dell’ambiente
e dei consumatori)
Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all’articolo 221,
1) nel comma 3, la lettera a) è sostituita dalla
seguente: ”a) organizzare autonomamente, anche in forma
collettiva, la gestione dei rifiuti di imballaggio di
analoga tipologia impiego e materiale di quelli generati
dagli imballaggi nuovi da loro immessi sul mercato”;
2) nel comma 5,
2.2) al sesto periodo, le parole ”sulla base dei”, sono
sostituite dalle seguenti: ”acquisiti i”;
2.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ”Alle
domande disciplinate dal presente comma si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni relative alle
attività private sottoposte alla disciplina degli
articoli 19 e 20, escluso il comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresì, le
disposizioni di cui all’articolo
21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le attività di cui
al comma 3, lettere a) e c, conformi alle condizioni,
alle norme tecniche e alle prescrizioni specifiche
adottate ai sensi del presente articolo, possono essere
intraprese decorsi trenta giorni dallo scadere del
termine per l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare come indicato nella presente norma”;
4) al comma 9,
4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: ”comma 3,
lettera h)”, sono inserite le seguenti: ”in proporzione
alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o
avviati a riciclo, quota che non può essere inferiore ai
3 punti percentuali rispetto agli obiettivi di cui
all’art.220”;
4.3) alla fine del comma, dopo le parole ”dall’articolo
261”, è inserita la seguente:
”comma 2”;
b) all’articolo 261, il comma 1, è soppresso;
c) all’articolo 265, il comma 5, è soppresso».
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