IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 giugno 1990,
n. 146, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art.
8 della citata legge n. 146 del 1990,
il quale prevede che, quando
sussista il fondato pericolo di un
pregiudizio grave e
imminente ai diritti della persona
costituzionalmente tutelati
dalla medesima legge, il Presidente del
Consiglio dei Ministri o un
Ministro da lui delegato, ove il
conflitto abbia rilevanza
nazionale o interregionale, invita le parti
a desistere dai comportamenti
che determinano la situazione di
pericolo, esperisce un tentativo
di conciliazione e, se il tentativo
non riesce, adotta con ordinanza
le misure necessarie a prevenire il
pregiudizio grave e imminente;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 16 novembre 2011,
concernente la nomina del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle
finanze;
Ritenuto opportuno, a tal
fine, delegare le funzioni attribuite al
Presidente del Consiglio dei
Ministri dalla legge n. 146/1990, e
successive modificazioni, ai
Ministri la cui competenza, anche per i
casi di vigilanza, si estende ai
settori interessati dalle astensioni
dal lavoro regolamentate
dalla citata legge n. 146/1990, con
esclusione dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche dei
comparti di contrattazione
collettiva e delle autonome aree di
contrattazione della
dirigenza, della carriera prefettizia o
diplomatica, dei professori
e ricercatori universitari, dei
dipendenti degli enti che
svolgono la loro attivita' nelle materie
contemplate dall'art. 1 del
decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n.
691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.
281, e successive modificazioni
ed integrazioni, e 10 ottobre 1990,
n. 287, nonche' del personale
dipendente dagli enti di cui all'art.
70 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Articolo unico
A decorrere dalla data del
presente decreto, l'esercizio delle
funzioni e dei poteri
attribuiti al Presidente del Consiglio dei
Ministri dalla legge 12
giugno 1990, n. 146, e successive
modificazioni e integrazioni, e'
delegato, per i settori e gli ambiti
di rispettiva competenza,
con esclusione dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche dei
comparti di contrattazione collettiva e
delle autonome aree di
contrattazione della dirigenza, della carriera
prefettizia o diplomatica, dei
professori e ricercatori universitari,
dei dipendenti degli enti che
svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'art. 1
del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17
luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4
giugno 1985, n. 281, e
successive modificazioni ed integrazioni, e 10
ottobre 1990, n. 287, nonche'
del personale dipendente dagli enti di
cui all'art. 70 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al:
Ministro dell'interno;
Ministro della giustizia;
Ministro dello sviluppo economico e
delle infrastrutture e dei trasporti;
Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali;
Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare;
Ministro del lavoro e delle politiche
sociali;
Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
Ministro per i beni e le attivita'
culturali;
Ministro della salute.
Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 novembre 2011
Il
Presidente: Monti
Registrato alla Corte dei conti
il 20 dicembre 2011
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, registro n. 1, foglio n. 382
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