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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2011 - Delega di funzioni e dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri e relativi all'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ai Ministri competenti per materia.

 

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e

integrazioni;

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive

modificazioni ed integrazioni;

  Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, e  successive  modificazioni

ed integrazioni;

  Visto, in particolare, l'art. 8 della citata legge n. 146 del 1990,

il quale prevede che, quando  sussista  il  fondato  pericolo  di  un

pregiudizio   grave   e   imminente   ai   diritti   della    persona

costituzionalmente tutelati dalla medesima legge, il  Presidente  del

Consiglio dei  Ministri  o  un  Ministro  da  lui  delegato,  ove  il

conflitto abbia rilevanza nazionale o interregionale, invita le parti

a desistere  dai  comportamenti  che  determinano  la  situazione  di

pericolo, esperisce un tentativo di conciliazione e, se il  tentativo

non riesce, adotta con ordinanza le misure necessarie a prevenire  il

pregiudizio grave e imminente;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre  2011,

concernente la nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro dell'economia e delle finanze;

  Ritenuto opportuno, a tal fine, delegare le funzioni attribuite  al

Presidente del Consiglio dei Ministri  dalla  legge  n.  146/1990,  e

successive modificazioni, ai Ministri la cui competenza, anche per  i

casi di vigilanza, si estende ai settori interessati dalle astensioni

dal  lavoro  regolamentate  dalla  citata  legge  n.  146/1990,   con

esclusione  dei  dipendenti  delle  amministrazioni   pubbliche   dei

comparti di  contrattazione  collettiva  e  delle  autonome  aree  di

contrattazione  della  dirigenza,  della   carriera   prefettizia   o

diplomatica,  dei  professori   e   ricercatori   universitari,   dei

dipendenti degli enti che svolgono la loro  attivita'  nelle  materie

contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo  provvisorio

dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno  1985,  n.

281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10  ottobre  1990,

n. 287, nonche' del personale dipendente dagli enti di  cui  all'art.

70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

 

                              Decreta:

 

 

                           Articolo unico

 

  A decorrere dalla data  del  presente  decreto,  l'esercizio  delle

funzioni e dei poteri attribuiti  al  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri  dalla  legge  12  giugno  1990,  n.   146,   e   successive

modificazioni e integrazioni, e' delegato, per i settori e gli ambiti

di  rispettiva  competenza,  con  esclusione  dei  dipendenti   delle

amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e

delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, della carriera

prefettizia o diplomatica, dei professori e ricercatori universitari,

dei dipendenti degli  enti  che  svolgono  la  loro  attivita'  nelle

materie contemplate dall'art. 1  del  decreto  legislativo  del  Capo

provvisorio dello Stato 17 luglio 1947,  n.  691,  e  dalle  leggi  4

giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10

ottobre 1990, n. 287, nonche' del personale dipendente dagli enti  di

cui all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al:

 

                                Ministro dell'interno;

 

                                Ministro della giustizia;

 

                                Ministro dello sviluppo  economico  e

                                delle infrastrutture e dei trasporti;

 

                                Ministro  delle  politiche   agricole

                                alimentari e forestali;

 

                                Ministro dell'ambiente e della tutela

                                del territorio e del mare;

 

                                Ministro del lavoro e delle politiche

                                sociali;

 

                                Ministro             dell'istruzione,

                                dell'universita' e della ricerca;

 

                                Ministro per i beni  e  le  attivita'

                                culturali;

 

                                Ministro della salute.

 

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

    Roma, 28 novembre 2011

 

                                                 Il Presidente: Monti

 

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2011

Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 382

 

 

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