Capo I
Disposizioni generali
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di
violazioni di
disposizioni comunitarie
1. Al fine di assicurare la piena integrazione
delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale il Governo,
fatte salve le
norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro
due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni
di obblighi
contenuti in direttive comunitarie attuate in via
regolamentare o
amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie
vigenti, o in
regolamenti comunitari pubblicati alla data di
entrata in vigore
della presente legge, per i quali non sono gia'
previste sanzioni
penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata
con decreti
legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della
legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri o
del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della giustizia,
di concerto con i Ministri competenti per
materia. I decreti
legislativi si informano ai principi e criteri
direttivi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4
giugno 2010, n.
96.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al
presente articolo
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica
per l'espressione del parere da parte dei
competenti organi
parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai
commi 3 e 8
dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96.
Capo I
Disposizioni generali
Art. 2
Oneri relativi a prestazioni e controlli
1. In relazione agli oneri per prestazioni e
controlli, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi
2 e 2-bis,
della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive
modificazioni.
Capo I
Disposizioni generali
Art. 3
Delega al Governo per il riordino normativo nelle
materie interessate
dalle direttive comunitarie
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, con le modalita'
e secondo i
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20
della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro
ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti
legislativi adottati ai sensi della presente legge,
testi unici o
codici di settore delle disposizioni dettate in
attuazione delle
deleghe conferite dalla presente legge per il
recepimento di
direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime
con le altre
norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora
i testi unici
o i codici di settore riguardino i principi
fondamentali nelle
materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione o in
altre materie di interesse delle regioni, i
relativi schemi di
decreto legislativo sono sottoposti al parere
della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province
autonome di Trento e di Bolzano, nonche' al parere
della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma
1 riguardano
materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute
nei testi unici
o nei codici di settore non possono essere
abrogate, derogate,
sospese o comunque modificate, se non in modo
esplicito mediante
l'indicazione puntuale delle disposizioni da
abrogare, derogare,
sospendere o modificare.
Capo I
Disposizioni generali
Art. 4
Missioni connesse con gli impegni europei
1. La disposizione del quinto periodo del comma 12
dell'articolo 6
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
e successive
modificazioni, non si applica alle missioni
indispensabili ad
assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito
dei processi
decisionali dell'Unione europea e degli organismi
internazionali di
cui l'Italia e' parte, nonche' alle missioni nei
Paesi beneficiari
degli aiuti erogati da parte dei medesimi organismi
e dell'Unione
europea.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti
delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo II
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi
specifici di
delega legislativa
Art. 5
Modifiche al codice del consumo in materia di servizi
finanziari a
distanza
1. Al codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre
2005, n. 206, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 67-quinquies, comma 1, la
lettera b) e'
sostituita dalla seguente:
«b) l'identita' del rappresentante del
fornitore stabilito
nello Stato membro di residenza del consumatore
e l'indirizzo
geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e
rappresentante,
quando tale rappresentante esista»;
b) all'articolo 67-duodecies, comma 5, lettera c),
le parole: «,
nonche' ai contratti di assicurazione
obbligatoria della
responsabilita' civile per i danni derivanti dalla
circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, per i quali si
sia verificato
l'evento assicurato» sono soppresse;
c) all'articolo 67-terdecies, comma 4, le parole:
«entro quindici
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non
oltre trenta
giorni»;
d) all'articolo 67-terdecies, comma 5, le parole:
«entro quindici
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non
oltre trenta
giorni».
Capo II
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi
specifici di
delega legislativa
Art. 6
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive
2009/65/CE, in
materia di organismi di investimento
collettivo in valori
mobiliari, 2009/109/CE, concernente obblighi
informativi in caso di
fusioni e scissioni, e 2009/110/CE, relativa agli
istituti di
moneta elettronica
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi
dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche europee e
del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i
Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o
piu' decreti
legislativi per dare attuazione alla direttiva
2009/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio
2009, concernente
il coordinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e
amministrative in materia di taluni organismi di
investimento
collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione),
alla direttiva
2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre
2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE,
78/855/CEE e
82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda
gli obblighi
in materia di relazioni e di documentazione in caso
di fusioni e
scissioni, e alla direttiva 2009/110/CE del Parlamento
europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio,
l'esercizio e
la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli
istituti di moneta
elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e
2006/48/CE e che
abroga la direttiva 2000/46/CE.
2. Nella predisposizione del decreto legislativo per
l'attuazione
della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio,
del 13 luglio 2009, il Governo e' tenuto al rispetto,
oltre che dei
principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 2 della
legge 4 giugno 2010, n. 96, in quanto compatibili, anche
dei seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni
in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni
necessarie al
corretto ed integrale recepimento della direttiva e
delle relative
misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale,
confermando, ove
opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e
attribuendo le
competenze e i poteri di vigilanza alla Banca
d'Italia e alla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(CONSOB) secondo
quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del citato testo
unico;
b) prevedere, in conformita' alla disciplina della
direttiva in
esame, le necessarie modifiche alle norme del citato
testo unico di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per
consentire che una
societa' di gestione del risparmio possa istituire e
gestire fondi
comuni di investimento armonizzati in altri Stati
membri e che una
societa' di gestione armonizzata possa istituire e
gestire fondi
comuni di investimento armonizzati in Italia;
c) prevedere, in conformita' alle definizioni e
alla disciplina
della direttiva in esame, le opportune modifiche
alle norme del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
58 del 1998
concernenti la libera prestazione dei servizi e la
liberta' di
stabilimento delle societa' di gestione armonizzate,
anche al fine di
garantire che una societa' di gestione armonizzata
operante in Italia
sia tenuta a rispettare le norme italiane in materia di
costituzione
e di funzionamento dei fondi comuni di investimento
armonizzati, e
che la prestazione in Italia del servizio di gestione
collettiva del
risparmio da parte di succursali delle societa'
di gestione
armonizzate avvenga nel rispetto delle regole di
comportamento
stabilite nel citato testo unico;
d) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB,
in relazione
alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e
di indagine
previsti dall'articolo 98 della citata direttiva
2009/65/CE, secondo
i criteri e le modalita' previsti dall'articolo
187-octies del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58
del 1998, e
successive modificazioni;
e) modificare, ove necessario, il citato testo
unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le
disposizioni della
direttiva in materia di fusioni transfrontaliere di
OICVM e di
strutture master-feeder;
f) introdurre norme di coordinamento con la
disciplina fiscale
vigente in materia di OICVM;
g) ridefinire con opportune modifiche, in
conformita' alle
definizioni e alla disciplina della citata direttiva
2009/65/CE, le
norme del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del
1998 concernenti l'offerta in Italia di quote di
fondi comuni di
investimento armonizzati;
h) attuare le misure di tutela dell'investitore
secondo quanto
previsto dalla direttiva, in particolare con
riferimento alle
informazioni per gli investitori, adeguando
la disciplina
dell'offerta al pubblico delle quote o azioni di OICVM
aperti;
i) prevedere l'applicazione di sanzioni
amministrative pecuniarie
per le violazioni delle regole dettate nei confronti
delle societa'
di gestione del risparmio armonizzate in attuazione
della direttiva,
in linea con quelle gia' stabilite dal citato testo
unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998, e nei limiti
massimi ivi
previsti, in tema di disciplina degli intermediari;
l) in coerenza con quanto previsto alla lettera
i), apportare
alla disciplina complessivamente vigente in materia
sanzionatoria ai
sensi del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del
1998 le modificazioni occorrenti per assicurare, in
ogni caso senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
l'armonizzazione dei
criteri applicativi e delle relative procedure,
efficaci misure di
deflazione del contenzioso, nonche' l'adeguamento
della disciplina
dei controlli e della vigilanza e delle forme e dei
limiti della
responsabilita' dei soggetti preposti, comunque nel
rispetto del
principio di proporzionalita' e anche avendo riguardo
agli analoghi
modelli normativi nazionali o dell'Unione europea,
a tal fine
prevedendo:
1) in presenza di mutamenti della disciplina
applicabile,
l'estensione del principio del favor rei;
2) la generalizzazione della responsabilita'
delle persone
fisiche responsabili che svolgono funzioni di
amministrazione,
direzione e controllo per le violazioni previste dal
citato testo
unico, con responsabilita' solidale dell'ente di
appartenenza e
diritto di regresso di quest'ultimo nei confronti delle
prime;
3) l'estensione dell'istituto dell'oblazione
e di altri
strumenti deflativi del contenzioso, nonche'
l'introduzione, con gli
opportuni adattamenti, della disciplina
prevista ai sensi
dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n.
287, per le
violazioni di natura organizzativa o procedurale
previste nell'ambito
della disciplina degli intermediari e dei mercati;
4) una revisione dei minimi e dei massimi
edittali, in modo
tale da assicurare il rispetto dei principi di
proporzionalita',
dissuasivita' e adeguatezza previsti dalla
normativa dell'Unione
europea;
5) una nuova disciplina relativa alla
pubblicita' dei
procedimenti conclusi con l'oblazione, fermo restando
quanto previsto
dall'articolo 187-septies, comma 3, ultimo periodo, del
testo unico
di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
6) la destinazione delle risorse del Fondo di
garanzia per i
risparmiatori e gli investitori, di cui all'articolo 8
del decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, anche
all'indennizzo, nei limiti
delle disponibilita' del Fondo, dei danni
patrimoniali conseguenti
alle violazioni delle disposizioni di cui alle parti
III e IV del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del
1998, apportando
alla disciplina del Fondo medesimo gli adeguamenti
necessari;
m) prevedere, in conformita' alle definizioni,
alla disciplina
della citata direttiva 2009/65/CE e ai criteri
direttivi previsti
dalla presente legge, le occorrenti modificazioni
alla normativa
vigente, anche di derivazione comunitaria, per i
settori interessati
dalla normativa da attuare, al fine di realizzare
il migliore
coordinamento con le altre disposizioni vigenti;
n) apportare al citato testo unico di cui al
decreto legislativo
n. 58 del 1998 le integrazioni necessarie per definire
la disciplina
applicabile ai fondi gestiti da una societa' di
gestione del
risparmio (SGR) in liquidazione coatta
amministrativa e per
prevedere, anche nei casi in cui la SGR non sia
sottoposta a
liquidazione coatta amministrativa, meccanismi di
adeguata tutela dei
creditori qualora le attivita' del fondo siano
insufficienti per
l'adempimento delle relative obbligazioni.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi
o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della
finanza pubblica e
le amministrazioni interessate devono svolgere le
attivita' previste
con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a
legislazione vigente.
Capo II
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi
specifici di
delega legislativa
Art. 7
Delega al Governo per il recepimento della
direttiva 2010/73/UE
recante la modifica delle direttive 2003/71/CE
relativa al
prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o
l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari
e 2004/109/CE
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le
informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari
sono ammessi
alla negoziazione in un mercato regolamentato
1. Il Governo e' delegato ad adottare un
decreto legislativo
recante le norme occorrenti per dare attuazione
alla direttiva
2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre
2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE
relativa al
prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o
l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari
e 2004/109/CE
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le
informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono
ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato, nel rispetto
dei principi e
criteri direttivi generali stabiliti nell'articolo 2
della legge 4
giugno 2010, n. 96, e secondo i seguenti principi e
criteri direttivi
specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni
in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni
necessarie al
corretto recepimento della direttiva e delle
relative misure di
esecuzione nell'ordinamento nazionale, in
particolare per quanto
attiene alla disciplina degli emittenti, del
prospetto e
dell'ammissione a negoziazione in un mercato
regolamentato,
confermando, ove opportuno, il ricorso alla disciplina
secondaria e
lasciando invariate le competenze in materia
attribuite alla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa
secondo quanto
previsto dal citato testo unico;
b) prevedere, in conformita' alle definizioni,
alla disciplina
della direttiva in esame e ai criteri direttivi
previsti dalla
presente legge, le occorrenti modificazioni alla
normativa vigente,
anche di derivazione europea, per i settori
interessati dalla
normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore
coordinamento
con le altre disposizioni vigenti, contribuendo alla
riduzione degli
oneri che gravano sugli emittenti, senza tuttavia
compromettere la
tutela degli investitori e il corretto funzionamento
dei mercati
degli strumenti finanziari e armonizzando le
responsabilita'
sull'informativa da prospetto con quanto previsto dagli
altri Stati
membri dell'Unione europea secondo le disposizioni della
direttiva;
c) apportare alla disciplina vigente in materia le
modificazioni
occorrenti perche', in armonia con le
disposizioni europee
applicabili, sia possibile procedere alla
semplificazione delle
procedure e alla riduzione dei tempi di approvazione
dei prospetti,
differenziando l'applicazione degli obblighi
informativi e degli
altri adempimenti sulla base delle caratteristiche
e differenze
esistenti tra i vari mercati e delle specificita'
degli strumenti
finanziari, anche potendosi escludere la pubblicazione
del prospetto
o limitare gli obblighi di informativa per le ipotesi
meno rilevanti,
apportando le modifiche occorrenti alla disciplina
delle procedure
decisionali delle istituzioni competenti,
contestualmente provvedendo
all'adeguamento della disciplina dei controlli e della
vigilanza e
delle forme e dei limiti della responsabilita' dei
soggetti preposti,
comunque nel rispetto del principio di
proporzionalita' e anche
avendo riguardo agli analoghi modelli normativi
nazionali o
dell'Unione europea, coordinando la disciplina con
quella dei titoli
diffusi, in maniera da non disincentivare gli
emittenti esteri a
richiedere l'ammissione sui mercati nazionali e da
non penalizzare
questi ultimi nella competizione internazionale,
nonche' in maniera
da considerare l'impatto della disciplina sui piccoli
intermediari
che fanno ricorso alla negoziazione delle proprie
obbligazioni sui
predetti mercati.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo II
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi
specifici di
delega legislativa
Art. 8
Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2010/24/UE
sull'assistenza reciproca in materia di recupero
dei crediti
risultanti da dazi, imposte ed altre misure, nonche'
disposizioni
in materia di imposta sul valore aggiunto
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
le politiche
europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con
i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o
piu' decreti
legislativi per dare attuazione alla direttiva
2010/24/UE del
Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca
in materia di
recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed
altre misure.
2. Al fine di dare attuazione alle direttive
2009/69/CE e
2009/162/UE, nonche' di adeguare l'ordinamento
nazionale a quello
dell'Unione europea, al decreto del Presidente della
Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) il terzo periodo del terzo comma e' soppresso;
2) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:
«In deroga al terzo e al quarto comma, le
prestazioni di
servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto
passivo non
stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto
passivo ivi
stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle
di cui agli
articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un
soggetto passivo
stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto
passivo che non
e' ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento
in cui sono
ultimate ovvero, se di carattere periodico o
continuativo, alla data
di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente
al verificarsi
degli eventi indicati nel primo periodo e' pagato in
tutto o in parte
il corrispettivo, la prestazione di servizi si
intende effettuata,
limitatamente all'importo pagato, alla data del
pagamento. Le stesse
prestazioni, se effettuate in modo continuativo
nell'arco di un
periodo superiore a un anno e se non comportano
pagamenti anche
parziali nel medesimo periodo, si considerano
effettuate al termine
di ciascun anno solare fino all'ultimazione
delle prestazioni
medesime»;
b) all'articolo 7, comma 1, lettera b), le
parole: «Trattato
istitutivo della Comunita' europea» sono sostituite
dalle seguenti:
«Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
c) all'articolo 7-bis, comma 3:
1) all'alinea, le parole: «Le cessioni di gas
mediante sistemi
di distribuzione di gas naturale e le cessioni di
energia elettrica»
sono sostituite dalle seguenti: «Le cessioni di gas
attraverso un
sistema di gas naturale situato nel territorio
dell'Unione o una rete
connessa a tale sistema, le cessioni di energia
elettrica e le
cessioni di calore o di freddo mediante le reti di
riscaldamento o di
raffreddamento»;
2) alla lettera a), le parole: «di gas e di
elettricita'» sono
sostituite dalle seguenti: «di gas, di energia
elettrica, di calore o
di freddo»;
d) all'articolo 7-septies, comma 1, la lettera g)
e' sostituita
dalla seguente:
«g) la concessione dell'accesso a un sistema di
gas naturale
situato nel territorio dell'Unione o a una rete
connessa a un tale
sistema, al sistema dell'energia elettrica,
alle reti di
riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di
trasmissione o
distribuzione mediante tali sistemi o reti e la
prestazione di altri
servizi direttamente collegati»;
e) all'articolo 8-bis, primo comma:
1) alla lettera a), dopo le parole: «le cessioni
di navi» sono
inserite le seguenti: «adibite alla navigazione in
alto mare e» e
dopo le parole: «o della pesca» sono inserite le
seguenti: «nonche'
le cessioni di navi adibite alla pesca costiera»;
2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) le cessioni di navi di cui agli
articoli 239 e 243
del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66»;
3) alla lettera b), le parole: «di navi e» sono
soppresse;
4) alla lettera d), le parole: «escluso, per le
navi adibite
alla pesca costiera locale, il vettovagliamento»
sono sostituite
dalle seguenti: «escluse, per le navi adibite alla pesca
costiera, le
provviste di bordo»;
5) alla lettera e):
5. 1) le parole: «di cui alle lettere a), b)
e c)» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a),
a-bis), b) e c)»;
5. 2) le parole: «di cui alle lettere a)
e b)» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a),
a-bis) e b)»;
6) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) le prestazioni di servizi diverse da
quelle di cui
alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai
bisogni delle
navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis)
e c) e del
loro carico»;
f) all'articolo 13, comma 2, lettera c), le parole:
«di cui al
terzo periodo del terzo comma dell'articolo 6» sono
sostituite dalle
seguenti: «di cui al terzo periodo del sesto comma
dell'articolo 6»;
g) all'articolo 17, secondo comma, e' aggiunto,
in fine, il
seguente periodo: «Nel caso delle prestazioni di
servizi di cui
all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito
in un altro
Stato membro dell'Unione, il committente adempie gli
obblighi di
fatturazione e di registrazione secondo le
disposizioni degli
articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e
successive modificazioni»;
h) all'articolo 38-bis, secondo comma, sono
aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, e nelle ipotesi di cui alla
lettera d) del
secondo comma del citato articolo 30 quando effettua,
nei confronti
di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello
Stato, per un
importo superiore al 50 per cento dell'ammontare
di tutte le
operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione
relative a beni
mobili materiali, prestazioni di trasporto di
beni e relative
prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi
accessorie ai
trasporti di beni e relative prestazioni di
intermediazione, ovvero
prestazioni di servizi di cui all'articolo 19,
comma 3, lettera
a-bis)»;
i) all'articolo 67:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «, con
sospensione del
pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni
destinati a
proseguire verso altro Stato membro della
Comunita' economica
europea» sono soppresse;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1,
lettera a), il
pagamento dell'imposta e' sospeso qualora si tratti di
beni destinati
a essere trasferiti in un altro Stato membro
dell'Unione europea,
eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui
all'allegato
72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione,
del 2 luglio
1993, e successive modificazioni,
previamente autorizzate
dall'autorita' doganale.
2-ter. Per fruire della sospensione di cui al
comma 2-bis
l'importatore fornisce il proprio numero di partita IVA,
il numero di
identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito
in un altro
Stato membro nonche', a richiesta dell'autorita'
doganale, idonea
documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei
medesimi beni
in un altro Stato membro dell'Unione»;
l) all'articolo 68, la lettera g-bis) e'
sostituita dalla
seguente:
«g-bis) le importazioni di gas mediante un
sistema di gas
naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero
di gas immesso
da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di
gas naturale
o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica,
di calore o
di freddo mediante reti di riscaldamento o di
raffreddamento»;
m) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente:
«Art. 72. - (Operazioni non imponibili). - 1.
Agli effetti
dell'imposta, le seguenti operazioni sono non
imponibili e sono
equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate
nei confronti delle sedi e dei rappresentanti
diplomatici e
consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo,
appartenenti
a Stati che in via di reciprocita' riconoscono analoghi
benefici alle
sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari
italiani;
b) le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate
nei confronti dei comandi militari degli Stati membri,
dei quartieri
generali militari internazionali e degli
organismi sussidiari,
installati in esecuzione del Trattato del
Nord Atlantico,
nell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, nonche'
all'amministrazione della difesa qualora
agisca per conto
dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato;
c) le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate
nei confronti dell'Unione europea, della
Comunita' europea
dell'energia atomica, della Banca centrale europea,
della Banca
europea per gli investimenti e degli organismi
istituiti dall'Unione
cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle
immunita' delle
Comunita' europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile
1965, reso
esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle
condizioni e nei
limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi
per la sua
attuazione o dagli accordi di sede e sempre che cio'
non comporti
distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei
confronti di
imprese o enti per l'esecuzione di contratti di
ricerca e di
associazione conclusi con l'Unione, nei limiti, per
questi ultimi,
della partecipazione dell'Unione stessa;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate
nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
e delle sue
istituzioni specializzate nell'esercizio delle
proprie funzioni
istituzionali;
e) le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate
nei confronti dell'Istituto universitario europeo e
della Scuola
europea di Varese nell'esercizio delle
proprie funzioni
istituzionali;
f) le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate
nei confronti degli organismi internazionali
riconosciuti, diversi da
quelli di cui alla lettera c), nonche' dei membri di
tali organismi,
alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni
internazionali
che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano
applicazione per
gli enti ivi indicati alle lettere a), c), d) ed e) se
le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi sono di importo
superiore ad euro
300; per gli enti indicati nella lettera a) le
disposizioni non si
applicano alle operazioni per le quali risulta
beneficiario un
soggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a
carico degli enti
e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro
300 non si
applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa,
per le quali la
non imponibilita' relativamente all'imposta opera
alle stesse
condizioni e negli stessi limiti in cui viene
concessa l'esenzione
dai diritti di accisa.
3. Le previsioni contenute in trattati e accordi
internazionali
relative alle imposte sulla cifra di affari
si riferiscono
all'imposta sul valore aggiunto»;
n) il numero 127-octies) della tabella A, parte III,
e' abrogato;
o) tutti i richiami alla «Comunita'» o alla
«Comunita' europea» o
alla «Comunita' economica europea» ovvero alle
«Comunita' europee»
devono intendersi riferiti all'«Unione europea» e i
richiami al
«Trattato istitutivo della Comunita' europea»
devono intendersi
riferiti al «Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea».
3. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38:
1) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis. Agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto,
costituiscono prodotti soggetti ad accisa i
prodotti energetici,
l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati,
quali definiti
dalle disposizioni dell'Unione europea in vigore,
escluso il gas
fornito mediante un sistema di gas naturale situato
nel territorio
dell'Unione o una rete connessa a un tale sistema»;
2) la lettera c-bis) del comma 5 e' sostituita
dalla seguente:
«c-bis) l'introduzione nel territorio dello
Stato di gas
mediante un sistema di gas naturale situato
nel territorio
dell'Unione europea o una rete connessa a un tale
sistema, di energia
elettrica, di calore o di freddo mediante reti di
riscaldamento o di
raffreddamento, di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del
decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive
modificazioni»;
b) il comma 2-bis dell'articolo 41 e' sostituito dal
seguente:
«2-bis. Non costituiscono cessioni
intracomunitarie le cessioni
di gas mediante un sistema di gas naturale situato
nel territorio
dell'Unione europea o una rete connessa a un tale
sistema, le
cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore
o di freddo
mediante reti di riscaldamento o di
raffreddamento, nonche' le
cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano,
agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di
franchigia».
4. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e
successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente:
«7-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dei
controlli in
materia di IVA all'importazione, con provvedimento
del direttore
dell'Agenzia delle dogane, da emanare di concerto con
il direttore
dell'Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data
di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabilite le
modalita' per
l'attivazione di un sistema completo e periodico
di scambio di
informazioni tra l'autorita' doganale e quella
fiscale, da attuare
con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza
pubblica».
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a
d) e da f) a
m), e 3 si applicano alle operazioni effettuate a
partire dal
sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in
vigore della
presente legge.
Capo II
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi
specifici di
delega legislativa
Art. 9
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive
2009/127/CE,
relativa alle macchine per l'applicazione di
pesticidi, 2009/136/CE
e 2009/140/CE, in materia di servizi di comunicazione
elettronica,
2010/30/UE, concernente l'indicazione del consumo di
energia e di
risorse connesse, e 2011/17/UE, sulla metrologia
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi
dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche europee e
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri
degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e
della giustizia,
uno o piu' decreti legislativi per dare attuazione
alle direttive
2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre
2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle
macchine per
l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE del Parlamento
europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica
della direttiva
2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti
degli utenti
in materia di reti e di servizi di comunicazione
elettronica, della
direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati
personali e
alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni
elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla
cooperazione
tra le autorita' nazionali responsabili
dell'esecuzione della
normativa a tutela dei consumatori, 2009/140/CE
del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante
modifica delle
direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo
comune per le
reti ed i servizi di comunicazione elettronica,
2002/19/CE relativa
all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e
alle risorse
correlate, e all'interconnessione delle medesime
e 2002/20/CE
relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di
comunicazione
elettronica, 2010/30/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del
19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di
energia e di
altre risorse dei prodotti connessi
all'energia, mediante
l'etichettatura ed informazioni uniformi relative
ai prodotti
(rifusione), e 2011/17/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del
9 marzo 2011, che abroga le direttive
71/317/CEE, 71/347/CEE,
71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE,
76/766/CEE e
86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recanti
le norme di
attuazione delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE
sono adottati
attraverso l'adeguamento e l'integrazione delle
disposizioni
legislative in materia di comunicazioni elettroniche,
di protezione
dei dati personali e di tutela della vita privata nel
settore delle
comunicazioni elettroniche e di
apparecchiature radio e
apparecchiature terminali di telecomunicazione, anche
mediante le
opportune modifiche al codice delle comunicazioni
elettroniche, di
cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259,
al codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui
al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto
legislativo 9 maggio
2001, n. 269.
3. All'articolo 15 del testo unico dei servizi di
media audiovisivi
e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177,
e successive modificazioni, dopo il comma 6 e' inserito
il seguente:
«6-bis. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 8, gli
operatori di rete locale che d'intesa tra loro
raggiungano una
copertura non inferiore all'80 per cento della
popolazione nazionale
possono diffondere un solo programma di fornitori di
servizi di media
audiovisivi autorizzati in ambito nazionale ad
eccezione di quelli
integrati, anche con i soggetti di cui all'articolo
2, comma 1,
lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di
servizi di media
audiovisivi nazionali, cosi' come definiti
precedentemente, puo'
essere trasmesso dagli stessi operatori locali a
condizione che per
la stessa capacita' trasmissiva non vi sia richiesta
da parte dei
soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio
delle frequenze
utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8
dell'articolo 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220».
4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono
adottati, altresi',
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) garanzia di accesso al mercato con criteri di
obiettivita',
trasparenza, non discriminazione e proporzionalita';
b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti
dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta'
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e
ratificata ai sensi
della legge 4 agosto 1955, n. 848, nell'ambito dei
procedimenti
restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione
elettronica;
c) gestione efficiente, flessibile e coordinata
dello spettro
radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea
con i principi
di neutralita' tecnologica e dei servizi, nel rispetto
degli accordi
internazionali pertinenti, nonche' nel prioritario
rispetto di
obiettivi d'interesse generale o di ragioni di
ordine pubblico,
pubblica sicurezza e difesa;
d) possibilita' di introdurre, in relazione alle
ipotesi di cui
alla lettera c), limitazioni proporzionate e non
discriminatorie in
linea con quanto previsto nelle direttive in
recepimento e, in
particolare, dei tipi di reti radio e di tecnologie di
accesso senza
filo utilizzate per servizi di comunicazione
elettronica, ove cio'
sia necessario, al fine di evitare interferenze
dannose; proteggere
la salute pubblica dai campi elettromagnetici
riesaminando
periodicamente la necessita' e la proporzionalita'
delle misure
adottate; assicurare la qualita' tecnica del servizio;
assicurare la
massima condivisione delle radiofrequenze;
salvaguardare l'uso
efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di
interesse generale;
e) rafforzamento delle prescrizioni in materia di
sicurezza ed
integrita' delle reti;
f) rafforzamento delle prescrizioni a garanzia
degli utenti
finali, in particolare dei disabili, degli anziani, dei
minori e dei
portatori di esigenze sociali particolari, anche
per cio' che
concerne le apparecchiature terminali;
g) rafforzamento delle prescrizioni sulla
trasparenza dei
contratti per la fornitura di servizi di comunicazione
elettronica,
in tema di prezzi, qualita', tempi e condizioni di
offerta dei
servizi, anche con l'obiettivo di facilitare la loro
confrontabilita'
da parte dell'utente e l'eventuale cambio di fornitore;
h) ridefinizione del ruolo dell'Autorita' per le
garanzie nelle
comunicazioni anche attraverso le opportune
modificazioni della legge
14 novembre 1995, n. 481, con riferimento
alla disciplina
dell'incompatibilita' sopravvenuta ovvero
della durata
dell'incompatibilita' successiva alla cessazione
dell'incarico di
componente e di Presidente dell'Autorita' medesima,
allineandolo alle
previsioni delle altre Autorita' europee di
regolamentazione;
i) rafforzamento delle prescrizioni in tema di
sicurezza e
riservatezza delle comunicazioni, nonche' di
protezione dei dati
personali e delle informazioni gia' archiviate
nell'apparecchiatura
terminale, fornendo all'utente indicazioni chiare e
comprensibili
circa le modalita' di espressione del proprio
consenso, in
particolare mediante le opzioni dei programmi per
la navigazione
nella rete internet o altre applicazioni;
l) individuazione, per i rispettivi profili di
competenza, del
Garante per la protezione dei dati personali e
della Direzione
nazionale antimafia quali autorita' nazionali ai fini
dell'articolo
15, paragrafo 1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE;
m) adozione di misure volte a promuovere
investimenti efficienti
e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione
elettronica,
anche attraverso disposizioni che attribuiscano
all'autorita' di
regolazione la facolta' di disporre la condivisione o la
coubicazione
delle infrastrutture civili, e previsione che, a tale
fine, siano
adeguatamente remunerati i rischi degli investimenti
sostenuti dalle
imprese;
n) previsione di procedure tempestive, non
discriminatorie e
trasparenti relative alla concessione del diritto di
installazione di
infrastrutture al fine di promuovere un
efficiente livello di
concorrenza;
o) revisione delle procedure di analisi dei mercati
per i servizi
di comunicazione elettronica, nel perseguimento
dell'obiettivo di
coerenza del quadro regolamentare di settore
dell'Unione europea e
nel rispetto delle specificita' delle condizioni di tali
mercati;
p) promozione di un efficiente livello
di concorrenza
infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva
concorrenza nei
servizi al dettaglio;
q) definizione del riparto di attribuzioni tra
Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni e Garante per la
protezione dei dati
personali, nell'adempimento delle funzioni previste
dalle direttive
di cui al comma 2, nel rispetto del quadro
istituzionale e delle
funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo
economico, fatta
salva la competenza generale della Presidenza del
Consiglio dei
ministri in materia di diritto d'autore sulle reti di
comunicazione
elettronica e quella del Ministero per i beni e
le attivita'
culturali;
r) revisione delle sanzioni e degli illeciti gia'
previsti nelle
materie di cui al comma 2 del presente articolo,
con particolare
riguardo alle previsioni di cui al codice delle
comunicazioni
elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n.
259 del 2003, e
alla legge 28 marzo 1991, n. 109. Alla revisione si
provvede nel
rispetto dei principi e criteri generali di cui alla
lettera c) del
comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n.
96, prevedendo
sanzioni amministrative in caso di violazione delle
norme introdotte
dall'articolo 2 della citata direttiva
2009/136/CE, con il
conseguente riassetto del sistema sanzionatorio
previsto, in
particolare, dal codice in materia di protezione dei
dati personali,
di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003,
anche mediante
depenalizzazione;
s) abrogazione espressa di tutte le disposizioni
incompatibili
con quelle adottate in sede di recepimento.
5. All'articolo 33, comma 1, lettera d-ter), quarto
periodo, della
legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: «in favore
dell'ente gestore»
sono sostituite dalle seguenti: «in favore
del titolare
dell'archivio».
6. Dall'esercizio della presente delega non devono
derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento dei
compiti derivanti
dall'esercizio della presente delega con le
risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Capo II
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi
specifici di
delega legislativa
Art. 10
Qualita' delle acque destinate al consumo
umano
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 2 febbraio
2001, n. 31, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) per le acque confezionate in bottiglie o
contenitori, rese
disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono
imbottigliate
o introdotte nei contenitori».
2. E' abrogata la lettera c) del comma 1
dell'articolo 1 del
decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27.
Capo II
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi
specifici di
delega legislativa
Art. 11
Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
Procedura di
infrazione n. 2008/4908. Delega al Governo in
materia di
concessioni demaniali marittime
1. Al fine di chiudere la procedura di infrazione
n. 2008/4908
avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul
funzionamento
dell'Unione europea, nonche' al fine di rispondere
all'esigenza degli
operatori del mercato di usufruire di un quadro
normativo stabile
che, conformemente ai principi comunitari, consenta
lo sviluppo e
l'innovazione dell'impresa
turistico-balneare-ricreativa:
a) il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5
ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993,
n. 494, e successive modificazioni, e' abrogato;
b) al comma 2-bis dell'articolo 01 del
decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre
1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «di
cui al comma
2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;
c) all'articolo 03, comma 4-bis, del
decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre
1993, n. 494, le parole: «Ferme restando le
disposizioni di cui
all'articolo 01, comma 2,» sono soppresse ed e'
aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le disposizioni del presente
comma non si
applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito
delle rispettive
circoscrizioni territoriali dalle autorita' portuali
di cui alla
legge 28 gennaio 1994, n. 84».
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
quindici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del
Ministro per i rapporti con le regioni e per
la coesione
territoriale, di concerto con i Ministri delle
infrastrutture e dei
trasporti, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico,
per la semplificazione normativa, per le politiche
europee e per il
turismo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza
unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e
successive modificazioni, un decreto legislativo avente
ad oggetto la
revisione e il riordino della legislazione relativa
alle concessioni
demaniali marittime secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) stabilire limiti minimi e massimi di durata delle
concessioni,
entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse
in modo da
assicurare un uso rispondente all'interesse
pubblico nonche'
proporzionato all'entita' degli investimenti;
b) prevedere criteri e modalita' di affidamento nel
rispetto dei
principi di concorrenza, di liberta' di stabilimento,
di garanzia
dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione
delle attivita'
imprenditoriali e di tutela degli investimenti;
c) individuare modalita' per la riscossione e per la
suddivisione
dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e
regioni;
d) fermo restando, in assoluto, il diritto libero e
gratuito di
accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di
balneazione,
disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo
di uso o di
utilizzo delle aree del demanio marittimo;
e) individuare i casi in cui le concessioni
nuove, decadute o
revocate sono assegnate nell'ambito dei piani di
utilizzazione delle
aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;
f) prevedere criteri per l'equo indennizzo del
concessionario nei
casi di revoca della concessione demaniale, nei
casi previsti
dall'articolo 42 del codice della navigazione;
g) stabilire criteri per l'eventuale dichiarazione
di decadenza
delle concessioni, nonche' criteri e modalita' per il
subingresso in
caso di vendita o di affitto delle aziende.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2
e' trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' siano
espressi, entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione, i pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Decorso tale
termine, il decreto legislativo puo' essere comunque
adottato.
4. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al
comma 2 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza
pubblica.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
del decreto
legislativo di cui al comma 2, il Governo, nel
rispetto delle
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, puo' emanare
disposizioni
correttive e integrative del medesimo decreto
legislativo.
6. Si intendono quali imprese turistico-balneari
le attivita'
classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c),
d) ed e), del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono
su beni del
demanio marittimo, ovvero le attivita' di
stabilimento balneare,
anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi
dal demanio
marittimo. Al fine di promuovere il rilancio
delle attivita'
turistico-balneari e la tutela della concorrenza, non
possono essere
poste limitazioni di orario o di attivita',
diverse da quelle
applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio
comunale, per le
attivita' accessorie degli stabilimenti balneari, quali
le attivita'
ludico-ricreative, l'esercizio di bar e
ristoranti e gli
intrattenimenti musicali e danzanti, nel rispetto
delle vigenti
norme, prescrizioni e autorizzazioni in
materia edilizia,
urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento
acustico. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 6, comma
2-quinquies, del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le attivita' di
intrattenimento
musicale e di svago danzante ivi previste non
sono soggette a
limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalita' di
espletamento
e nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici
necessari allo
svolgimento delle manifestazioni. Per gli eventi di
intrattenimento
musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosita'
previsti per
le attivita' a carattere temporaneo stabiliti
dalle regioni in
attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Capo II
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi
specifici di
delega legislativa
Art. 12
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva
2009/43/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009
1. Il Governo e' delegato ad adottare uno o
piu' decreti
legislativi per dare attuazione alla direttiva
2009/43/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009,
che semplifica
le modalita' e le condizioni dei trasferimenti
all'interno delle
Comunita' di prodotti per la difesa, entro la scadenza
del termine di
recepimento fissato dalla stessa direttiva e nel
rispetto dei
principi contenuti nella medesima nonche' nelle
posizioni comuni
2003/468/PESC del Consiglio e 2008/944/PESC
del Consiglio,
rispettivamente del 23 giugno 2003 e dell'8 dicembre
2008.
2. La delega di cui al comma 1 deve essere
esercitata in
conformita' ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990,
n. 185.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati, su
proposta del Ministro per le politiche europee, di
concerto con i
Ministri per la semplificazione normativa, degli affari
esteri, della
difesa, della giustizia, dell'interno e
dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo
economico, con le
modalita' e le procedure di cui all'articolo 1 della
legge 4 giugno
2010, n. 96, con particolare riferimento, in ragione
della materia
trattata, al parere delle competenti Commissioni
parlamentari e nel
rispetto dei principi e criteri direttivi
generali di cui
all'articolo 2 della medesima legge 4 giugno
2010, n. 96, e
all'articolo 1 della presente legge, prevedendo,
ove necessario,
semplificazioni di natura organizzativa e
amministrativa, nonche'
ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura
amministrativa nel
rispetto dei principi di cui alla legge 9 luglio 1990,
n. 185.
4. Con uno o piu' regolamenti si provvede ai fini
dell'esecuzione
ed attuazione dei decreti legislativi di cui al
presente articolo,
con le modalita' e le scadenze temporali ivi previste.
5. Gli oneri relativi alle autorizzazioni per le
forniture, alle
certificazioni e ai controlli da eseguire da
parte di uffici
pubblici, ai fini dell'attuazione delle
disposizioni di cui al
presente articolo, sono posti a carico dei soggetti
interessati,
secondo tariffe determinate sulla base del costo
effettivo del
servizio, ove cio' non risulti in contrasto con
la disciplina
comunitaria. Le tariffe di cui al presente comma sono
determinate con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Gli introiti derivanti
dal pagamento
delle tariffe determinate ai sensi del presente comma
sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
successivamente
riassegnati, nei limiti previsti dalla legislazione
vigente, alle
amministrazioni che rilasciano le citate
autorizzazioni e
certificazioni ed effettuano i controlli previsti
dal presente
articolo.
6. I tempi di rilascio dei pareri tecnici e delle
autorizzazioni
connessi alle attivita' di certificazione di cui
alla direttiva
2009/43/CE sono disciplinati secondo i principi di
semplificazione e
trasparenza di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185,
non potendo,
comunque, superare la durata massima di trenta giorni.
Capo II
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi
specifici di
delega legislativa
Art. 13
Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia
delle Comunita'
europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08
1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla
sentenza della
Corte di giustizia delle Comunita' europee del 29
ottobre 2009, resa
nella causa C-249/08, all'articolo 27 della legge 14
luglio 1965, n.
963, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole:
«dell'articolo 15, lettere
a) e b),» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo
26, comma 8,»;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole:
«apparecchi di pesca
usati» sono inserite le seguenti: «ovvero detenuti»;
c) al comma 1, dopo la lettera c-bis) e' aggiunta la
seguente:
«c-ter) la sospensione della licenza di pesca per
un periodo da
tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, il ritiro
della medesima
licenza nei confronti del titolare dell'impresa di
pesca quale
obbligato in solido, anche ove non
venga emessa
l'ordinanza-ingiunzione, in caso di violazione delle
disposizioni
relative alla detenzione a bordo ovvero alle modalita'
tecniche di
utilizzo di rete da posta derivante».
Capo II
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi
specifici di
delega legislativa
Art. 14
Attuazione della direttiva 2009/126/CE del Parlamento
europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II
del recupero
di vapori di benzina durante il rifornimento dei
veicoli a motore
nelle stazioni di servizio, e disciplina organica dei
requisiti di
installazione degli impianti di distribuzione di
benzina
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti
legislativi recanti attuazione della direttiva
2009/126/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre
2009, relativa
alla fase II del recupero di vapori di benzina
durante il
rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di
servizio.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 prevedono
l'integrazione
della disciplina della direttiva 2009/126/CE nell'ambito
della parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive
modificazioni, e sono adottati nel rispetto della
procedura e dei
principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2
della legge 4
giugno 2010, n. 96, su proposta del Ministro per le
politiche europee
e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del
mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell'economia e
delle finanze e della giustizia, sentito il parere
della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province
autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e con
il Ministro dello sviluppo economico, sono
disciplinati in modo
organico i requisiti di installazione degli impianti di
distribuzione
di benzina anche in conformita' alla direttiva 94/9/CE
del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994,
concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative agli
apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere
utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva. A decorrere dalla
data di entrata
in vigore del decreto di cui al presente comma, non
si applica il
punto 3 dell'allegato VIII alla parte quinta del
decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.
Capo II
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi
specifici di
delega legislativa
Art. 15
Attuazione della direttiva 2010/78/UE del Parlamento
europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica
delle direttive
98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE,
2003/41/CE, 2003/71/CE,
2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE,
2006/49/CE e
2009/65/CE per quanto riguarda i poteri
dell'Autorita' bancaria
europea, dell'Autorita' europea delle
assicurazioni e delle
pensioni aziendali e professionali e dell'Autorita'
europea degli
strumenti finanziari e dei mercati
1. Al fine di dare attuazione alla direttiva
2010/78/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre
2010, il Governo
e' delegato ad apportare, entro quattro mesi dalla data
di entrata in
vigore della presente legge, le modifiche e le
integrazioni
necessarie al testo unico delle leggi in materia
bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385,
al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58,
al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, di
attuazione della
direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini
immessi in un
sistema di pagamento o di regolamento titoli, al
codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre
2005, n. 209, al decreto legislativo 30 maggio 2005,
n. 142, di
attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa
alla vigilanza
supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di
assicurazione e
sulle imprese di investimento appartenenti ad un
conglomerato
finanziario, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, recante
disciplina delle forme pensionistiche complementari,
e al decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione
della direttiva
2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo
del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo nonche'
della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, sulla base
dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) tenere conto dell'integrazione del sistema
di vigilanza
nazionale nel nuovo assetto di vigilanza del
settore finanziario
dell'Unione europea e dell'istituzione e dei poteri
dell'Autorita'
bancaria europea istituita dal regolamento (CE)
n. 1093/2010,
dell'Autorita' europea delle assicurazioni e delle
pensioni aziendali
e professionali istituita dal regolamento (CE)
n. 1094/2010,
dell'Autorita' europea degli strumenti finanziari e
dei mercati
istituita dal regolamento (CE) n. 1095/2010 del
Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 novembre 2010, del Comitato
congiunto delle tre
Autorita' previsto dall'articolo 54 del
regolamento (CE) n.
1093/2010, dall'articolo 54 del regolamento (CE) n.
1094/2010 e
dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1095/2010,
nonche' del
Comitato europeo per il rischio sistemico istituito
dal regolamento
(CE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24
novembre 2010;
b) prevedere che le autorita' nazionali
competenti possano,
secondo le modalita' e alle condizioni previste dalle
disposizioni
dell'Unione europea, cooperare, anche mediante
scambio di
informazioni, con le Autorita' di vigilanza europee, con
il Comitato
congiunto, con le autorita' competenti degli altri Stati
membri e con
il Comitato europeo per il rischio sistemico e
adempiano agli
obblighi di comunicazione nei loro confronti stabiliti
dalle stesse
disposizioni dell'Unione europea;
c) prevedere che le autorita' nazionali competenti
tengano conto,
nell'esercizio delle loro funzioni, della
convergenza in ambito
europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza;
d) tenere conto dell'articolo 35 del
regolamento (CE) n.
1093/2010, dell'articolo 35 del regolamento (CE) n.
1094/2010 e
dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1095/2010, che
stabiliscono
le circostanze in cui le Autorita' di vigilanza
europee possono
presentare una richiesta di informazioni, debitamente
giustificata e
motivata, direttamente ai soggetti vigilati dalle
autorita' nazionali
competenti;
e) tenere conto delle disposizioni dell'Unione
europea che
prevedono la possibilita' di delega di compiti tra
le autorita'
nazionali competenti e tra le stesse e le Autorita'
di vigilanza
europee;
f) tenere conto della natura direttamente vincolante
delle norme
tecniche di attuazione e delle norme tecniche di
regolamentazione
adottate dalla Commissione europea in conformita',
rispettivamente,
agli articoli 15 e 10 dei regolamenti istitutivi delle
Autorita' di
vigilanza europee di cui alla lettera a) del presente
comma;
g) tenere conto delle raccomandazioni formulate
nelle conclusioni
del Consiglio dell'Unione europea del 14 maggio 2008
affinche' le
autorita' di vigilanza nazionali, nell'espletamento dei
loro compiti,
prendano in considerazione gli effetti della loro azione
in relazione
alle eventuali ricadute sulla stabilita' finanziaria
degli altri
Stati membri, anche avvalendosi degli
opportuni scambi di
informazioni con le Autorita' di vigilanza europee e
degli altri
Stati membri.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma
1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e le
autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui
al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
Capo II
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi
specifici di
delega legislativa
Art. 16
Adeguamento alla procedura di infrazione n. 2009/4117
in materia di
deducibilita' delle spese relative ai contratti
di locazione
sostenute da studenti universitari fuori sede
1. Al fine di adeguare la normativa nazionale a
quella dell'Unione
europea e per ottemperare alla procedura di infrazione
n. 2009/4117
avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul
funzionamento
dell'Unione europea, all'articolo 15, comma 1, lettera
i-sexies), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive
modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, sono
aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «. Alle medesime condizioni
ed entro lo
stesso limite, la detrazione spetta per i canoni
derivanti da
contratti di locazione e di ospitalita' ovvero
da atti di
assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della
normativa vigente
nello Stato in cui l'immobile e' situato, dagli
studenti iscritti a
un corso di laurea presso un'universita' ubicata nel
territorio di
uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli
Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono
inclusi nella
lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a
decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio
2012.
3. All'onere derivante dall'attuazione delle
disposizioni di cui al
presente articolo, valutati in 28 milioni di euro per
l'anno 2013 e
in 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014,
si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307,
relativo al Fondo per interventi strutturali di
politica economica.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Capo II
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi
specifici di
delega legislativa
Art. 17
Modifiche al decreto legislativo 12 giugno 2003, n.
178, recante
attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai
prodotti di cacao
e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.
Sentenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea del 25
novembre 2010 nella
causa C-47/09
1. Al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 6 e' abrogato;
b) all'articolo 7, il comma 8 e' abrogato.
2. Lo smaltimento delle scorte delle etichette e
delle confezioni
dei prodotti di cioccolato che riportano il termine
«puro» abbinato
al termine «cioccolato» in aggiunta o integrazione alle
denominazioni
di vendita di cui all'allegato I annesso al decreto
legislativo 12
giugno 2003, n. 178, oppure la dizione «cioccolato puro»
in un'altra
parte dell'etichetta deve avvenire entro ventiquattro
mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Capo II
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi
specifici di
delega legislativa
Art. 18
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive
2009/20/CE e
2010/36/UE, in materia di crediti marittimi e di
sicurezza delle
navi, e 2010/35/UE, in materia di attrezzature
a pressione
trasportabili
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine di tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
le politiche
europee e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia e
dell'economia e delle finanze, uno o piu' decreti
legislativi per
l'attuazione delle direttive 2009/20/CE del Parlamento
europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli
armatori per
i crediti marittimi, e 2010/36/UE della Commissione,
del 1º giugno
2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del
Parlamento europeo e
del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di
sicurezza per le
navi da passeggeri, e, su proposta del Presidente del
Consiglio dei
ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e dello
sviluppo economico, un decreto legislativo per
l'attuazione della
direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16
giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione
trasportabili e
che abroga le direttive del Consiglio
76/767/CEE, 84/525/CEE,
84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.
Capo II
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi
specifici di
delega legislativa
Art. 19
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva
2010/60/UE, in
materia di commercializzazione delle miscele di
sementi di piante
foraggere
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine di quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per
le politiche europee e del Ministro delle
politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con i Ministri
degli affari
esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze,
uno o piu'
decreti legislativi per l'attuazione della direttiva
2010/60/UE della
Commissione, del 30 agosto 2010, che dispone
deroghe per la
commercializzazione delle miscele di sementi di
piante foraggere
destinate a essere utilizzate per la preservazione
dell'ambiente
naturale.
Capo II
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi
specifici di
delega legislativa
Art. 20
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva
2009/128/CE,
relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine di quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per
le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e
della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri
degli affari
esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze,
uno o piu'
decreti legislativi per l'attuazione della direttiva
2009/128/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
ottobre 2009, che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo
sostenibile dei pesticidi.
Capo II
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi
specifici di
delega legislativa
Art. 21
Delega al Governo per l'attuazione delle
direttive 2009/38/CE,
relativa al comitato aziendale europeo, 2009/50/CE e
2009/52/CE, in
materia di lavoro dei cittadini di paesi terzi
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine di tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
le politiche
europee e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di
concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia,
dell'economia e delle finanze e dell'interno, uno o
piu' decreti
legislativi per l'attuazione delle direttive
2009/38/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio
2009, riguardante
l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una
procedura per
l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle
imprese e nei
gruppi di imprese di dimensioni comunitarie
(rifusione), 2009/50/CE
del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni
di ingresso e
soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano
svolgere lavori
altamente qualificati, e 2009/52/CE del Parlamento
europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme
minime relative a
sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori
di lavoro che
impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e'
irregolare.
Capo II
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi
specifici di
delega legislativa
Art. 22
Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2010/76/CE,
concernente il portafoglio di negoziazione e le
ricartolarizzazioni
e il riesame delle politiche remunerative da parte
delle autorita'
di vigilanza, e modifiche al testo unico delle
leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1º settembre
1993, n. 385, nonche' al testo unico delle
disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, concernenti i poteri di
intervento della
Banca d'Italia
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine di tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
le politiche
europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con
i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o
piu' decreti
legislativi per l'attuazione della direttiva
2010/76/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
novembre 2010, che
modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per
quanto riguarda i
requisiti patrimoniali per il portafoglio di
negoziazione e le
ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche
remunerative da
parte delle autorita' di vigilanza.
2. Al fine di dare diretta attuazione alla direttiva
2010/76/CE, al
testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 53:
1) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
«d) il governo societario, l'organizzazione
amministrativa e
contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di
remunerazione e
di incentivazione»;
2) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
«d) adottare per le materie indicate nel
comma 1, ove la
situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di
singole banche, riguardanti anche: la restrizione delle
attivita' o
della struttura territoriale; il divieto di
effettuare determinate
operazioni, anche di natura societaria, e di
distribuire utili o
altri elementi del patrimonio, nonche', con riferimento
a strumenti
finanziari computabili nel patrimonio a fini di
vigilanza, il divieto
di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo
totale della
parte variabile delle remunerazioni nella banca,
quando sia
necessario per il mantenimento di una solida base
patrimoniale. Per
le banche che beneficiano di eccezionali interventi
di sostegno
pubblico, la Banca d'Italia puo' inoltre fissare
limiti alla
remunerazione complessiva degli esponenti aziendali»;
b) all'articolo 67:
1) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
«d) il governo societario, l'organizzazione
amministrativa e
contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di
remunerazione e
di incentivazione»;
2) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
«2-ter. I provvedimenti particolari adottati
ai sensi del
comma 1 possono riguardare anche: la restrizione delle
attivita' o
della struttura territoriale del gruppo; il divieto
di effettuare
determinate operazioni e di distribuire utili o altri
elementi del
patrimonio, nonche', con riferimento a
strumenti finanziari
computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il
divieto di pagare
interessi; la fissazione di limiti all'importo totale
della parte
variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia
necessario per
il mantenimento di una solida base patrimoniale. Per
le capogruppo
che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno
pubblico, la
Banca d'Italia puo' inoltre fissare limiti alla
remunerazione
complessiva degli esponenti aziendali».
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, al
testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 2-bis, la lettera a) e'
sostituita dalla
seguente:
«a) governo societario, requisiti generali di
organizzazione,
sistemi di remunerazione e di incentivazione»;
b) all'articolo 7, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
«2. La Banca d'Italia puo' emanare, a fini
di stabilita',
disposizioni di carattere particolare aventi a
oggetto le materie
disciplinate dall'articolo 6, comma 1, lettera
a), e, ove la
situazione lo richieda: adottare provvedimenti
restrittivi o
limitativi concernenti i servizi, le attivita', le
operazioni e la
struttura territoriale; vietare la distribuzione di
utili o di altri
elementi del patrimonio; con riferimento a
strumenti finanziari
computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare
il pagamento
di interessi; fissare limiti all'importo totale della
parte variabile
delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia
necessario per
il mantenimento di una solida base patrimoniale».
4. All'articolo 12, comma 4, primo periodo, del
decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, le
parole: «al 10
per cento del proprio patrimonio» sono sostituite
dalle seguenti:
«alla quota percentuale prevista dall'articolo 7, comma
3-bis».
Capo II
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi
specifici di
delega legislativa
Art. 23
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
209, recante
attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai
veicoli fuori uso
1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,
e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 15, alinea, le
parole: «possono
consegnare» sono sostituite dalla seguente:
«consegnano»;
b) all'articolo 10, comma 1-bis, le parole:
«dei centri di
raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p)»
sono sostituite
dalle seguenti: «degli impianti di trattamento di cui
all'articolo 3,
comma 1, lettera o), per quanto richiesto dagli stessi
impianti».
Capo II
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi
specifici di
delega legislativa
Art. 24
Disposizioni finali
1. Nell'esercizio delle deleghe di cui alla
presente legge si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2
della legge 4
giugno 2010, n. 96. Gli schemi dei decreti legislativi
sono sempre
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica ai
fini dell'acquisizione del parere da parte
delle competenti
Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui
all'articolo 1
della medesima legge.
2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 7 e'
adottato entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 2011
NAPOLITANO
Monti, Presidente del
Consiglio dei
Ministri
Moavero Milanesi,
Ministro per gli
affari europei
Visto, il Guardasigilli: Severino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2322):
Presentato dal Ministro per le politiche europee
(Ronchi) il 5
agosto 2010.
Assegnato alla 14^ Commissione (Politiche
dell'Unione europea),
in sede referente, il 15 settembre 2010 con pareri
delle Commissioni
1^, 2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^, 8^, 9^, 10^, 11^, 12^, 13^
e questioni
regionali.
Esaminato dalla 14^ Commissione, in sede
referente, il 29
settembre, 12, 19, 20, 28 ottobre; 4, 9, 11, 16, 17 e 23
novembre; 15
e 22 dicembre 2010. 12 e 18 gennaio 2011.
Esaminato in aula il 25 gennaio e 1° febbraio 2011
ed approvato
il 2 febbraio 2011.
Camera dei deputati (atto n. 4059):
Assegnato alla XIV Commissione (Politiche
dell'Unione europea),
in sede referente, il 7 febbraio 2011 con pareri delle
Commissioni I,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII
e questioni
regionali.
Esaminato dalla XIV Commissione, in sede referente,
il 16 e 22
febbraio; 1, 8, 9, 10, 15, 16, 23 e 24 marzo; 7, 12 e 13
aprile 2011.
Esaminato in aula il 28 marzo, 6 aprile e 28 giugno
2011.
Il 29 giugno 2011 approvato stralcio artt. da 2 a
14, da 16 a 18,
da 20 a 22, da 24 a 27, artt. 30, 34, da 38 a 39 e 41
a formare il
C.4059-BIS; art. 15 a formare il C.4059-TER; art. 23
a formare il
C.4059-QUATER; art. 28 a formare il
C.4059-QUINQUIES; art.29 a
formare il C.4059-SEXIES; art.31 a formare il
C.4059-SEPTIES; art. 32
a formare il C.4059-OCTIES, art. 33 a formare il
C.4059-NOVIES, art.
35 a formare il C.4059-DECIES; art. 36 a formare il
C.4059-UNDECIES;
art. 37 a formare il C.4059-DUODECIES e art. 40
a formare il
C.4059-TERDECIES.
Camera dei deputati (atto n. 4059-bis):
Assegnato alla XIV Commissione (Politiche
dell'Unione europea),
in sede referente, il 29 giugno 2011.
Esaminato in aula e approvato, con modificazioni,
il 26 luglio
2011.
Senato della Repubblica (atto n. 2322-B):
Assegnato alla 14^ Commissione (Politiche
dell'Unione europea),
in sede referente, il 17 agosto 2011 con pareri delle
Commissioni 1^,
2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^, 8^, 9^, 10^, 11^, 12^, 13^
e questioni
regionali.
Esaminato dalla 14^ Commissione, in sede
referente, il 7, 14
settembre, 12, 26 ottobre e 29 novembre 2011.
Esaminato in aula il 29 novembre 2011 ed approvato
il 30 novembre
2011.
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