Decreto sulle
Liberalizzazioni CAPO I NORME GENERALI SULLE
LIBERALIZZAZIONI E TUTELA DEI CONSUMATORI Art 1
(Liberalizzazioni delle attività economiche e riduzione
degli oneri amministrativi sulle imprese) 1. Fermo
restando quanto [...]
Testo
Decreto sulle Liberalizzazioni
CAPO I
NORME GENERALI SULLE LIBERALIZZAZIONI E TUTELA DEI
CONSUMATORI
Art 1
(Liberalizzazioni delle attività economiche e
riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese)
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legge 6
dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n.214, sono abrogate le norme che prevedono limiti
numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o
preventivi atti di assenso dell’amministrazione comunque
denominati per l’avvio di un’attività economica a far
data dal 30 ottobre 2012, con esclusione delle norme che
disciplinano il servizio taxi e i servizi professionali
che sono regolati dai seguenti articoli… (indicarli)
2. Per l’avvio delle attività per le quali sono stati
soppressi, ai sensi del comma 1, i limiti numerici e i
preventivi atti di assenso dell’amministrazione, si
applica quanto previsto dal comma 6 dell’art. 34 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Al fine di garantire lo sviluppo della concorrenza e
la libertà di iniziativa economica privata, il
mantenimento di un regime amministrativo volto a
subordinare l’avvio di un’attività economica al previo
rilascio di licenza, autorizzazione, nulla osta o
preventivi atti di assenso dell’amministrazione comunque
denominati, deve essere giustificato sulla base
dell’esistenza di un interesse generale,
costituzionalmente rilevante e compatibile con
l’ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di
proporzionalità. I requisiti soggettivi e oggettivi per
l’esercizio di un’attività economica devono essere
individuati sulla base dell’esistenza di un interesse
generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con
l’ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di
proporzionalità.
4. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più
regolamenti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, allo scopo di individuare quelle
attività per le quali permane l’atto preventivo di
assenso dell’amministrazione, nel rispetto della norma
generale di cui al comma 3 e in deroga a quanto
stabilito dal comma 1. Con uno o più regolamenti
adottati secondo la procedura di cui al periodo
precedente, sono disciplinati, nel rispetto dei principi
di cui al comma 3, i requisiti per l’esercizio delle
attività economiche, i termini e le modalità per
l’esercizio dei poteri di controllo
dell’amministrazione. L’Autorità garante della
concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel
termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione
degli schemi di regolamento, in merito al rispetto del
principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel
termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.
5. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente
articolo, i servizi finanziari come definiti
dall’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010,
n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti
dall’art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
(Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno) e le attività sottoposte a
regolazione e vigilanza di apposita autorità
indipendente.
6. Le Regioni adeguano la propria normativa ai principi
stabiliti dal presente articolo.
Art. 2
(Libertà di praticare sconti)
1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto
legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e al decreto
legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in materia di
pratiche commerciali scorrette e di pubblicità
ingannevole e comparativa, gli articoli 2 e 3 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287 e gli art. 101 e 102 del
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ogni
impresa che svolga attività commerciale anche al
dettaglio, in qualunque settore merceologico, può
decidere in autonomia il periodo nel quale effettuare
sconti, saldi o vendite straordinarie, la durata delle
promozioni e l’entità delle riduzioni.
2. Sono abrogate le norme vigenti che stabiliscono
obblighi preventivi di comunicazione
all’amministrazione, poteri amministrativi o limiti di
qualunque tipo inerenti alle facoltà disciplinate dal
primo comma. 3. Sono altresì abrogati l’articolo 15 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, l’articolo 3,
comma 1, lettera f), limitatamente alle parole da
“tranne” a “prodotti”, del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4
agosto 2006, n. 248, e comunque ogni altra disposizione
incompatibile con quanto stabilito ai commi 1 e 2.
Art. 3
(Sviluppo delle imprese e flessibilità sul lavoro)
Dopo il comma 1 dell’art. 18 della legge 20 maggio del
1970, n.300, è aggiunto il seguente: “1 bis. In caso di
incorporazione o di fusione di due o più imprese che
occupano alle proprie dipendenze alla data del 31
gennaio 2012 un numero di prestatori d’opera pari o
inferiore a quindici, il numero di prestatori d’opera di
cui al comma precedente è elevato a cinquanta”
Art. 4
(Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle
Regioni e negli enti locali e a tutela dei consumatori)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore del presente decreto, senza oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica, viene individuato presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche nell’ambito
dei dipartimenti esistenti, un ufficio che svolge le
funzioni di tutela e di promozione della concorrenza
nelle Regioni e negli enti locali e di tutela dei
consumatori.
2. La struttura individuata ai sensi del comma 1 del
presente articolo svolge, in particolare, le seguenti
funzioni: a) Monitora la normativa regionale e locale e
individua, anche su segnalazione dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, le disposizioni
contrastanti con la tutela o la promozione della
concorrenza; b) Assegna all’ente interessato un congruo
termine per rimuovere i limiti alla concorrenza; c)
Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b),
propone al Presidente del Consiglio di sottoporre al
Consiglio dei Ministri l’esercizio dei poteri
sostitutivi di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131; d) Supporta gli enti locali nel
monitoraggio e nelle procedure di dismissione delle loro
partecipazioni societarie nei servizi pubblici locali;
e) Ha il potere di proposta di cui all’articolo … del
presente … (privatizzazioni); f) Svolge le funzioni di
cui all’articolo … del presente … (clausole vessatorie).
3. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma
precedente, l’ufficio individuato ai sensi del comma 1
del presente articolo, tramite funzionari appositamente
autorizzati, può formulare richieste di informazioni a
privati e enti pubblici. Le pubbliche amministrazioni
sono tenute a collaborare con l’ufficio individuato ai
sensi del comma 1 del presene articolo. Con regolamento
adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i poteri
e le procedure istruttorie, in modo da garantire il
contraddittorio, la piena cognizione degli atti, la
verbalizzazione e la maggiore speditezza possibile
dell’intervento amministrativo; sono inoltre
disciplinati i rapporti tra la struttura e le altre
amministrazioni pubbliche.
4. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce anche
l’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio
individuato ai sensi del medesimo comma.
5. I componenti, funzionari e i dipendenti dell’ufficio
individuato ai sensi del comma 1 del presente articolo
non godono di emolumenti aggiuntivi o di gettoni di
presenza comunque denominati, operano con autonomia di
giudizio, rispondono per gli atti compiuti
nell’esercizio delle loro funzioni solo per dolo o colpa
grave.
CAPO II
TUTELA DEI CONSUMATORI
Art. 5
(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 dopo
l’articolo 37 è aggiunto il seguente “Art 37 bis (Tutela
amministrativa contro le clausole vessatorie) 1.
L’ufficio individuato ai sensi dell’articolo … , comma
1, del presente … è competente ad accertare, d’ufficio o
su denuncia dei consumatori interessati, la vessatorietà
delle clausole inserite nei contratti tra professionisti
e consumatori. 2. Il provvedimento che accerta la
vessatorietà della clausola è diffuso mediante
pubblicazione su apposita sezione del sito internet
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, sul sito dell’operatore che adotta la clausola
ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto
opportuno in relazione all’esigenza di informare
compiutamente i consumatori. 3. Le imprese interessate
hanno facoltà di interpellare preventivamente l’ufficio
di cui al comma 1 in merito alla vessatorietà delle
clausole che intendono utilizzare nei rapporti
commerciali con i consumatori. Le clausole non ritenute
vessatorie a seguito di interpello, non possono essere
successivamente valutate dall’ufficio di cui al comma 1
per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso
ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti
dei consumatori. 4. In materia di tutela
giurisdizionale, contro gli atti dell’ufficio di cui al
comma 1, adottati in applicazione del presente articolo,
è competente il giudice amministrativo in sede di
giurisdizione esclusiva. È fatta salva la giurisdizione
del giudice ordinario sulla validità delle clausole
vessatorie e sul risarcimento del danno.
Art. 6
(Estensione del campo di applicazione delle azioni di
classe)
All’articolo 140 – bis del codice del consumo di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) – al comma 2
lett. a) la parola “identica” è sostituita dalla parola
“omogenea”; – Il comma 2 lett. b) è così sostituito: “b)
i diritti spettanti ai consumatori finali di un prodotto
o servizio nei confronti del relativo produttore, anche
a prescindere da un diretto rapporto contrattuale; – Al
comma 2 lett. c) è soppressa la parola “identici”. b) –
al comma 3 le parole “senza ministero del difensore”
sono sostituite dalle seguenti “anche senza il ministero
del difensore”. – Al comma 3, terzo periodo, le parole
“contenente,oltre all’elezione di domicilio,
l’indicazione degli elementi costitutivi del diritto
fatto valere con la relativa documentazione probatoria,
è depositato in cancelleria, anche tramite l’attore”
sono sostituite dalle seguenti “allegante l’omogeneità
della fattispecie ed il rinvio agli elementi costitutivi
del diritto fatti valere nell’atto introduttivo
dall’attore principale, è depositato in cancelleria,
anche tramite l’attore”. – Al comma 3 è aggiunto il
seguente periodo: “L’adesione può essere comunicata,
anche nel giudizio di appello, fino all’udienza di
precisazione delle conclusioni”. c) – il comma 6 primo
periodo è così sostituito “All’esito della prima udienza
il tribunale decide con ordinanza sull’ammissibilità
della domanda, ferma restando l’ammissibilità delle
posizioni identiche, ma può sospendere il giudizio
quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in
corso un giudizio davanti al giudice amministrativo”; –
Al comma 6, secondo periodo le parole “quando è
manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto
di interesse” sono soppresse e le parole “l’identità dei
diritti individuali” sono sostituite dalle seguenti
“l’omogeneità dei diritti” d) Al comma 7, secondo
periodo, è sostituito dal presente “sul reclamo la corte
d’appello decide con ordinanza in camera di consiglio
entro e non oltre quaranta giorni dal deposito del
ricorso”. e) Al comma 9, lettera a) la parola
“individuali” è sostituita dalla seguente “omogenei”. f)
Al comma 12 dopo le parole “dette somme.” sono aggiunte
le seguenti “In quest’ultimo caso il giudice assegna
alle parti un termine di novanta giorni per addivenire
ad una conciliazione sulla liquidazione del danno. Il
verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.
Scaduto il termine, il giudice liquida le somme dovute
ai singoli aderenti”.
CAPO III
SERVIZI PROFESSIONALI
Art. 7
(Disposizioni sulle tariffe professionali)
1. Sono abrogate tutte le tariffe professionali, sia
minime sia massime, comprese quelle di cui al capo V,
titolo III, legge 16 febbraio 1913, n. 89.
2. Al primo comma dell’articolo 2233 del codice civile,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) Le parole
“le tariffe o” sono soppresse; b) Le parole “sentito il
parere dell’associazione professionale a cui il
professionista appartiene.” sono sostituite dalle
seguenti “secondo equità.”. 3. Al primo comma
dell’articolo 636 del codice di procedura civile, le
parole da “e corredata da “ fino a “in base a tariffe
obbligatorie” sono abrogate.
4. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono apportate le
seguenti modificazioni: a) Il comma 2 dell’articolo 74 è
soppresso; b) All’articolo 79: la parola “379” è
sostituita dalla parola “636”; le parole da “al pretore”
fino a “competenza per valore” sono sostituite dalle
seguenti: “al giudice competente che decide ai sensi
dell’articolo 2233 del codice civile”; l’ultimo periodo
è soppresso.
Art. 8
(Obbligo di comunicazione del preventivo)
1. Tutti i professionisti concordano in forma scritta
con il cliente il preventivo per la prestazione
richiesta. La redazione del preventivo è un obbligo
deontologico e costituisce illecito disciplinare.
2. Nell’atto di determinazione del preventivo il
professionista ha l’obbligo di indicare l’esistenza di
una copertura assicurativa, se stipulata, per i danni
provocati nell’esercizio dell’attività professionale, la
sua durata e il suo massimale.
3. Il presente articolo non si applica all’esercizio
delle professioni reso nell’ambito del servizio
sanitario nazionale o in rapporto di convenzione con lo
stesso.
4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del
presente … i codici deontologici si adeguano alle
previsioni del presente articolo.
Art. 9
(Accesso dei giovani all’esercizio delle professioni)
1. All’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168,
dopo il comma 3, è inserito il seguente: “ 3 bis. Le
università possono prevedere nei rispettivi statuti e
regolamenti che il tirocinio ovvero la pratica,
finalizzati all’iscrizione negli albi professionali,
siano svolti nell’ultimo biennio di studi per il
conseguimento del diploma di laurea specialistica o
magistrale; il tirocinio ovvero la pratica così svolti
sono equiparati a ogni effetto di legge a quelli
previsti nelle singole leggi professionali per
l’iscrizione negli albi. Sono esclusi dalla presente
disposizione i tirocini per l’esercizio delle
professioni mediche o sanitarie. Resta ferma la durata
massima dei tirocini prevista dall’articolo 33, comma 2
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.
Art. 10
(Estensione ai liberi professionisti della
possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi)
1. All’articolo 39, comma 7, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: “le piccole e
medie imprese socie” inserire le parole: “e i liberi
professionisti soci”
Art. 11
(Potenziamento del servizio di distribuzione
farmaceutica e accesso alla titolarità delle farmacie)
1. Il secondo e il terzo comma dell’articolo 1 della
legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni
sono sostituiti dai seguenti: “ il numero delle
autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una
farmacia ogni 3000 abitanti. La popolazione eccedente,
rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente
l’apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia
superiore a 500 abitanti; nei comuni fino a 9000
abitanti, l’ulteriore farmacia può essere autorizzata
soltanto qualora la popolazione eccedente rispetto al
parametro sia superiore a 1500 abitanti”.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, l’approvazione straordinaria delle
piante organiche delle farmacie, in attuazione della
previsione di cui al comma 1. In deroga a quanto
previsto dall’articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n.
475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione
del comma 1 non può essere esercitato il diritto di
prelazione da parte del comune. Entro i successivi 30
giorni le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano bandiscono un concorso straordinario per soli
titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di
nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le
quali sia stata già espletata la procedura concorsuale,
riservando la partecipazione allo stesso ai farmacisti
non titolari di farmacia e ai titolari di farmacia
rurale sussidiata. L’adozione dei provvedimenti previsti
dai precedenti periodi del presente comma costituisce
adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del
comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12
dell’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai
fini dell’accesso al finanziamento integrativo del
Servizio sanitario nazionale.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentiti l’unità sanitaria locale e l’ordine
provinciale dei farmacisti, competenti per territorio,
possono istituire una farmacia: a) Nelle stazioni
ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico
internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di
servizio autostradali ad alta intensità di traffico,
servite da servizi alberghieri o di ristorazione; b) Nei
centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita
con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purché
non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore
a 1500 metri.
4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi
del comma 3 sono offerte in prelazione ai comuni in cui
le stesse hanno sede.
5. Nelle regioni in cui, alla data del 1° marzo 2013,
non sia stato assegnato almeno l’80 per cento delle sedi
messe a concorso ai sensi del comma 2, possono essere
venduti i medicinali di cui all’articolo 8, comma 10,
lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e
successive modificazioni, anche negli esercizi
commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto
– legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in
possesso dei requisiti tecnologici, strutturali e
organizzativi fissati con decreto del Ministro della
salute ai sensi dell’articolo 32 del decreto – legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Non rientrano
nell’ambito di applicazione del presente comma i
medicinali di cui all’articolo 45 del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, e successive modificazioni, i medicinali di cui
all’articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, i farmaci del sistema endocrino e quelli
somministrabili per via parenterale.
6. Al comma 9 dell’articolo 7 della legge 8 novembre
1991, n. 362 e successive modificazioni, le parole “due
anni” sono sostituite dalle parole “sei mesi”.
Art. 12
(Incremento del numero dei notai e concorrenza nei
distretti)
1. La tabella notarile che determina il numero e la
residenza dei notai, di cui all’articolo 4, comma 2,
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come revisionata da
ultimo con i decreti del Ministro della giustizia in
data 23 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 16 dicembre 2011, n. 292, è aumentata di
cinquecento posti.
2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia,
da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore del
presente … , i posti di cui al comma 1 sono distribuiti
nei distretti e nei singoli comuni in essi compresi,
secondo i parametri di cui all’articolo 4, comma 1,
della legge 6 febbraio 1913, n. 89. 3. Entro il 30
giugno 2012 è bandito un concorso pubblico per la nomina
a notaio per 500 posti. Entro il 30 giugno 2013 è
bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina a
notaio per 500 posti. Per gi anni successivi entro il 30
giugno è comunque bandito un concorso per la copertura
di tutti i posti che si rendono disponibili.
4. I commi 1 e 2 dell’articolo 26 della legge 16
febbraio 1913, n. 89, sono sostituiti dai seguenti: “Per
assicurare il funzionamento regolare e continuo
dell’ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella
frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il
deposito degli atti, registri e repertori notarili, e
deve assistere personalmente allo studio stesso almeno
due giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni
per ciascun Comune o frazione di Comuni aggregati. Il
notaro può recarsi, per ragione delle sue funzioni e
aprire sedi secondarie del suo studio, in tutto il
territorio nel distretto della Corte d’Appello in cui
trovasi la sua sede notarile.”.
5. Il comma 2 dell’articolo 27 della legge 16 febbraio
1913, n. 89, è sostituito dal seguente: “egli non può
esercitarlo fuori dal territorio della Corte d’Appello
nel cui distretto è ubicata la sua sede.”. 6. Le lettere
a) e b) del comma 1 dell’articolo 153 della legge 16
febbraio 1913, n. 89, come modificato dall’articolo 39
del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono
sostituite dalle seguenti: “a) al procuratore della
Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha
sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per
il quale si procede è stato commesso; b)al presidente
del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è
iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il
fatto per il quale si procede è stato commesso. Se
l’infrazione è addebitata allo stesso presidente, al
consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello
stesso consiglio. La stessa delibera è necessaria in
caso di intervento ai sensi dell’articolo 156 bis, comma
5.”.
7. Al comma 1 dell’articolo 155 della legge 16 febbraio
1913, n. 89, come modificato dall’articolo 41 del
decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, le parole “
di cui all’articolo 153, comma 1, lettera b) “ sono
sostituite dalle seguenti: “in cui il notaio ha sede”.
CAPO IV
ENERGIA
Art. 13
(Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti)
1. I gestori degli impianti di distribuzione dei
carburanti che siano anche titolari degli impianti
stessi si riforniscono liberamente da qualsiasi
produttore o rivenditore, nel rispetto della vigente
normativa. Nei nuovi contratti eventuali clausole che
prevedano forme di esclusiva nell’approvvigionamento
sono nulle per violazione di norma imperativa di legge.
Nei contratti in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge, il gestore può comunque avvalersi
della libertà di approvvigionamento presso qualsiasi
produttore o rivenditore nella misura del cinquanta per
cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo
punto vendita. In questo caso, le parti possono
rinegoziare le condizioni economiche e l’uso del
marchio.
2. I gestori degli impianti che non sono anche
proprietari degli stessi hanno facoltà di rifornirsi
liberamente da qualsiasi produttore o rivenditore, nel
rispetto della vigente normativa, per una percentuale
non inferiore al venti per cento del proprio fabbisogno
o di quanto erogato nel precedente anno dal singolo
punto vendita e secondo modalità contrattuali, anche
diverse dal comodato d’uso, definite ai sensi dell’art.
19, comma 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57, entro il 1°
luglio 2012. In ogni caso, dall’entrata in vigore della
legge, i gestori non proprietari dell’impianto hanno
comunque facoltà di approvvigionarsi liberamente da
qualsiasi produttore o rifornitore del venti per cento
del proprio fabbisogno o di quanto erogato nel
precedente anno dal singolo punto vendita.
3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli
impianti o dai fornitori dei prodotti petroliferi allo
scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di
fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà
attribuite dal presente articolo al gestore integrano
abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.
192.
4. L’articolo 28, comma 8, del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.
111 , è sostituito dal seguente: “Al fine di
incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del
mercato e la qualità dei servizi nel settore degli
impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre
consentito in tali impianti: a) L’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande
di cui all’articlo 5, comma 1, lettera b), della legge
25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle
prescrizioni di cui all’articolo 64, commi 5 e 6, e il
possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di
cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59; b) L’esercizio dell’attività di un punto di
vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza
limiti di ampiezza della superficie dell’impianto; c)
L’esercizio della vendita di pastigliaggi; d)
L’esercizio della vendita di tabacchi; e) È comunque
consentita la vendita di ogni bene e servizio, nel
rispetto della vigente normativa relativa al bene e al
servizio posto in vendita”. 5. L’articolo 28, comma 10,
del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:
“Le attività di cui al comma 8 lettere a), b) c), d) ed
e) di nuova realizzazione, anche se installate su
impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti
titolari della licenza di esercizio dell’impianto di
distribuzione di carburanti rilasciata dall’ufficio
tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della
licenza dell’esercizio medesimo, che può consentire a
terzi lo svolgimento delle predette attività”.
Art. 14
(Liberalizzazione degli impianti completamente
automatizzati)
1. All’articolo 28, comma 7, del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, le parole “a condizione” fino a
“dipendenti” sono soppresse.
Art. 15
(Separazione tra attività di produzione, importazione
e vendita all’ingrosso e attività di distribuzione)
1. Al fine di favorire le dinamiche concorrenziali e
l’efficienza della rete di distribuzione dei carburanti
per uso di autotrazione, la proprietà degli impianti di
distribuzione di carburanti può essere riscattata nei
confronti degli attuali proprietari che operino in modo
integrato, direttamente o indirettamente, nella ricerca
e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nella
raffinazione o importazione o commercializzazione di
prodotti finiti, nella produzione e commercializzazione
di benzine, petroli, gasoli per usi correnti, ma anche
diversi da quello di autotrazione, oli lubrificanti e
residuati, gas di petrolio liquefatto, fino al limite
complessivo di 1/3 della rispettiva dotazione, accertata
alla data del 30 ottobre 2012 dall’Autorità per
l’energia e il gas, dai seguenti soggetti: a) I gestori
degli impianti di distribuzione da soli o in società o
cooperative appositamente costituite; b) Ogni altro
soggetto imprenditoriale, anche in associazione con i
soggetti di cui alla lettera a) del presente comma, che
non operi in maniera integrata, direttamente o
indirettamente, nella ricerca e coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi, nella raffinazione o
importazione o commercializzazione di prodotti finiti,
nella produzione e commercializzazione di benzine,
petroli, gasoli, per usi correnti ma anche diversi da
quello di autotrazione, oli lubrificanti e residuati,
gas di petrolio liquefatto.
2. Il diritto di riscatto di cui al comma 1 è
subordinato al pagamento di un indennizzo che tenga
conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in
relazione ai canoni già pagati, dell’avviamento e degli
andamenti del fatturato, secondo criteri definiti
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. 3. Il
diritto di riscatto si esercita nei confronti degli
impianti individuati dal proprietario attuale, che
abbiano un fatturato non inferiore a quello medio
registrato nel 2011 sul totale degli impianti di cui il
medesimo soggetto dispone.
4. In caso di disaccordo sull’entità dell’indennizzo di
riscatto, decide previo contraddittorio, l’Autorità per
l’energia elettrica e il gas.
5. Sono fatti salvi i liberi accordi tra le parti, anche
oltre il limite complessivo stabilito dal comma 1.
6. Nel rispetto delle regole nazionali e comunitarie di
concorrenza, sono consentite le aggregazioni fra gestori
di impianti di distribuzione per autotrazione e i
soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 al fine di
sviluppare la capacità di acquisto all’ingrosso di
carburanti per uso di autotrazione, di servizi di
stoccaggio e di trasporto dei medesimi.
Art. 16
(Ampliamento platea beneficiari bonus elettrico/gas)
Al fine di ampliare la platea dei soggetti beneficiari
dell’applicazione delle tariffe agevolate previste per i
soggetti economicamente svantaggiati dall’articolo 1,
comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e
dall’art. 46, comma 1 – bis, del decreto legge 31
dicembre 2007 n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, il Ministero dello sviluppo economico,
d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze
e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dispone la revisione, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dei criteri per
l’applicazione delle tariffe agevolate nel settore
dell’energia elettrica e del gas naturale.
Art. 17
(procedure autorizzative alla costruzione di nuovi
impianti)
Gli impianti in fase di progettazione o riprogettazione
contrattualizzati da Terna tramite il mercato della
capacità come definito dalla delibera dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas del 21 luglio 2011, ARG/elt
98/11 sono di pubblica utilità, nonché urgenti e
indifferibili, ai sensi delle normative vigenti, come
disposto dall’articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93”
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CAPO V
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art. 18
(Promozione della concorrenza nei servizi pubblici
locali)
1. L’organizzazione dello svolgimento dei servizi
pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali
e omogenei individuati anche in riferimento a dimensioni
tali da consentire economie di scala e di
differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del
servizio costituisce principio generale dell’ordinamento
nazionale cui le Regioni si conformano ai seni dell’art.
117, comma 2, lettere e) ed s) della Costituzione entro
il termine del 30 giugno 2012. Decorso inutilmente il
termine indicato, il Consiglio dei Ministri esercita i
poteri sostitutivi di cui all’art. 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131.
2. L’art. 4, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148
è sostituito dal seguente: “La delibera di cui al comma
precedente è adottata previo parere obbligatorio
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base
dell’istruttoria svolta dall’ente locale, in merito
all’esistenza di ragioni idonee e sufficienti
all’attribuzione di diritti di esclusiva e alla
correttezza della scelta eventuale di procedere
all’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di
servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono
resi pubblici”.
3. L’art. 4, comma 4 del decreto legge 13 agosto 2011,
n. 13, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148
è sostituito dal seguente: “ l’invio all’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, per il parere
obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del
relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, è
effettuato entro dodici mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto e poi periodicamente secondo i
rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera
quadro di cui al comma 2 è comunque adottata prima di
procedere la conferimento e al rinnovo della gestione
dei servizi, entro trenta giorni dal parere
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
In assenza della delibera, l’ente locale non può
procedere all’attribuzione di diritti di esclusiva ai
sensi del presente articolo.”.
4. Al comma 13 dell’art. 4 del decreto legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011,
n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni: a) Le
parole: “somma complessiva di 900.000 euro annui” sono
sostituite dalle seguenti: “somma complessiva di 200.000
euro annui”; b) Alla fine del comma sono aggiunte le
parole: “In deroga, la gestione “in house” è consentita
per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dal 31
dicembre 2012 nel caso di azienda risultante dalla
fusione, entro la medesima data, di preesistenti
gestioni dirette tale da configurare un unico gestore
del servizio a livello di ambiti o di bacini
territoriali ottimali.”.
5. Dopo il comma 14 dell’art. 4 del decreto legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre
2011, n. 148, sono inseriti i seguenti: “13-bis.
L’applicazione delle procedure previste dal presente
articolo da parte di Comuni, Province e Regioni
costituisce elemento di valutazione della virtuosità
degli stessi enti ai sensi dell’articolo 20, comma 3,
del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111” “13-ter. Fatti salvi i
finanziamenti ai progetti cofinanziati con fondi
europei, i finanziamenti concessi a valere su risorse
pubbliche statali sono prioritariamente attribuiti agli
enti di governo degli amibiti o dei bacini territoriali
ottimali.”.
6. Dopo il comma 14 dell’art. 4 del decreto legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre
2011, n. 148, è inserito il seguente: “14-bis. Nelle
more dell’adozione del decreto ministeriale di cui
all’articolo 18, comma 2 – bis del decreto legge 25
luglio 2008, n. 112 e fatti salvi gli impegni assunti in
convenzioni, contratti di servizio o di programma già
sottoscritti entro la data di entrata in vigore del
presente decreto con riferimento all’attuazione dei
piani d’ambito, le società di cui al comma precedente,
con la sola eccezione di quelle consentite ai fini
dell’aggregazione ai sensi dell’ultimo periodo del comma
13, possono contrarre mutui per la realizzazione di
investimenti nel limite in cui l’importo degli interessi
di ciascuna rata annuale d’ammortamento, gravante sul
bilancio dell’azienda, sommato all’ammontare degli
interessi dei mutui precedentemente contratti, non
superi il 25 per cento delle entrate effettive
dell’azienda accertate in base al bilancio
dell’esercizio precedente”
7. All’art. 4, comma 32 del decreto legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011,
n. 148, alla lettera a) in fine le parole “ alla data
del 31 marzo 2012” sono sostituite con le seguenti “alla
data del 31 dicembre 2012”
8. All’art. 4, comma 34 del decreto legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011,
n. 148, le parole “il servizio di trasporto ferroviario
regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422” sono soppresse.
9. Il presente articolo non si applica al servizio
idrico per il quale rimangono ferme le competenze
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas previste
dall’art. 21 comma 19, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214
Art. 19
(Privatizzazione dei servizi pubblici locali)
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 14, comma 32, del
decreto – legge 31 magio 2010, n. 78, convertito nella
legge 30 luglio, n. 122, i Comuni, quando sussistono
esigenze di promozione dell’ampliamento dei mercati e di
ripianamento delle proprie posizione debitorie, hanno
facoltà di cedere le proprie quote di partecipazioni in
società, secondo procedure aperte, nelle quali sia
garantita la parità di condizioni di gara, la più ampia
trasparenza e conoscibilità e comunicano l’esito entro
il 30 settembre 2012 all’Ufficio di cui all’articolo ….
Comma 1, del presente…
2. In caso di omessa comunicazione sulla dismissione,
possono essere esercitati i poteri sostitutivi di cui
all’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Art. 20
(Aziende speciali e istituzioni)
1. All’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 dopo le parole
“ente locale” sono inserite le seguenti: “per la
gestione di servizi diversi dai servizi di interesse
economico generale”; b) Dopo il comma 5 è inserito il
seguente: “5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni
sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo
le modalità definite, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dell’interno e degli affari regionali, sentita
la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, da emanare entro il 30 giugno 2012. Alle
aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico
degli enti locali: divieti o limitazioni alle assunzioni
di personale; contenimento degli oneri contrattuali e
delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e
per consulenze anche degli amministratori; obblighi e
limiti alla partecipazione societaria degli enti locali;
nonché tutte le norme che costituiscono, comunque,
principi di coordinamento della finanza pubblica. Gli
enti locali vigilano sull’osservanza del presente comma
da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.”;
c) Al comma 8 dopo le parole “seguenti atti” sono
inserite le seguenti: “da sottoporre all’approvazione
del Consiglio Comunale”.
Art 21
(Obblighi informativi dei concessionari e affidatari
nei servizi pubblici locali)
1. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici
locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a
fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara
per l’affidamento del relativo servizio i dati
concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e
delle infrastrutture, il loro valore contabile iniziale,
le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra
informazione necessaria per definire i bandi.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287 e 102 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, il ritardo nella
comunicazione oltre il termine di giorni sessanta
dall’apposita richiesta e la comunicazione di
informazioni false integrano illecito che il prefetto,
su richiesta dell’ente locale, sanziona con una sanzione
amministrativa pecuniaria, irrogata ai sensi della legge
24 novembre 1981, n. 689, da un minimo di euro 5000 ad
un massimo di euro 500.000.
CAPO VI
TRASPORTI
Art. 22
(Autorità di regolazione dei trasporti)
1. All’articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i
commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: “1. Decorsi
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, l’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, di cui all’articolo 6 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, ferme restando le competenze previste
dalla vigente normativa, esercita inoltre le funzioni
previste dal presente articolo. 2. L’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture è competente nei settori, autostradale,
ferroviario, aeroportuale, portuale e della mobilità
urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti e in
particolare provvede: 1) A garantire condizioni di
accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e
alle reti, autostradali, ferroviarie, aeroportuali,
portuali e alla mobilità urbana collegata a stazioni,
aeroporti e porti; 2) A definire, se ritenuto necessario
in relazione alle condizioni di concorrenza
effettivamente esistenti nei singoli mercati, i criteri
per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle
tariffe, dei canoni e dei pedaggi, tenendo conto
dell’esigenza di assicurare l’orientamento ai costi e
l’equilibrio economico delle imprese regolate, alla luce
degli oneri di servizio pubblico imposti e delle
eventuali sovvenzioni pubbliche concesse; 3) A stabilire
le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto
connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;
4) A definire gli schemi dei bandi delle gare per
l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e
delle convenzioni da inserire nei capitolati delle
medesime gare; 5) Con particolare riferimento al settore
autostradale, a rivedere, entro il 31 dicembre 2012 e
con effetto dall’anno successivo, i sistemi tariffari
dei pedaggi relativi alle concessioni in essere
applicando il metodo del pricecap, con determinazione
dell’indicatore di produttività x a cadenza quinquennale
per ciascuna concessione; in caso di mancata
determinazione dei nuovi criteri tariffari nel termine
indicato, i livelli delle tariffe restano fissati a
quelli definiti nel 2012 e non possono subire alcun
incremento fino alla rideterminazione secondo il metodo
previsto nel periodo precedente; a definire gli schemi
di concessione da inserire nei bandi di gara relativi
alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei
bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari
autostradali; a definire gli ambiti ottimali di gestione
delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una
gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la
concorrenza per confronto; 6) Con particolare
riferimento al servizio taxi, ad adeguare i livelli di
offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, in particolare per quanto riguarda le città
metropolitane, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di
mobilità degli utenti nel rispetto dei seguenti
principi: a) L’incremento del numero delle licenze, ove
ritenuto necessario anche in base a un’analisi per
confronto nell’ambito di realtà comunitarie comparabili,
è accompagnato da adeguate compensazioni da
corrispondere una tantum a favore di coloro che sono già
titolari di licenza o utilizzando gli introiti derivanti
dalla messa all’asta delle nuove licenze, oppure
attribuendole a chi già le detiene, con facoltà di
vendita o affitto, in un termine congruo oppure
attraverso altre adeguate modalità; b) Consentire a un
medesimo soggetto di avere la titolarità di più licenze,
con la possibilità di essere sostituiti alla guida da
chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità
richiesti dalla normativa vigente; c) Prevedere la
possibilità di rilasciare licenze part time e di
consentire ai titolari di licenza una maggiore
flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro,
salvo l’obbligo di garanzia di un servizio minimo per
ciascuna ora del giorno; d) Consentire ai possessori di
licenza di esercitare la propria attività anche al di
fuori dell’area per la quale sono state originariamente
rilasciate; e) Consentire una maggiore libertà
nell’organizzazione del servizio così da poter
sviluppare nuovi servizi integrativi come, ad esempio,
il taxi a uso collettivo o altre forme; f) Consentire
una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la
possibilità di una loro corretta e trasparente
pubblicizzazione, fermo restando la determinazione
autoritativa di quelle massime a tutela dei
consumatori”.
2. All’articolo 37 del decreto – legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 2145, al comma 3 sono soppresse le
parole “individuata ai sensi del medesimo comma”, al
comma 5 sono soppresse le parole “individuata ai sensi
del comma 2” e al comma 6, lettera a), sono soppresse le
parole “individuata dal comma 2”. All’articolo 36 del
decreto – legge 6 luglio 2011, n. 111, al comma 2 è
abrogata la lettera e).
Art. 23
(indipendenza di Rete ferroviaria italiana s.p.a.
dalle imprese operanti nel settore dei trasporti)
1. Al fine di consentire il raggiungimento di una piena
autonomia ed indipendenza del gestore
dell’infrastruttura ferroviaria, sul piano giuridico,
organizzativo e decisionale, dalle imprese operanti nel
settore dei trasporti, come previsto dall’articolo 11,
comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
e successive modificazioni, recante l’attuazione delle
direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia
ferroviaria, le azioni della società Rete ferroviaria
italiana sono cedute al Ministero dell’economia e delle
finanze, che esercita i diritti dell’azionista d’intesa
con il Ministero dello sviluppo economico.
2. Rimangono impregiudicati in capo a Rete ferroviaria
italiana s.p.a. gli effetti del provvedimento di
concessione di cui al decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138/T, e
successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, del predetto decreto.
Art. 24
(Eliminazione dell’obbligo di applicare i contratti
collettivi di settore nel trasporto ferroviario)
1. All’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188, come modificato dall’articolo 8 del
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le
seguenti modifiche: a) le parole “ed i contratti
collettivi nazionali di settore” sono soppresse. b) la
lettera b -bis)è soppressa.
CAPO VII
SERVIZI POSTALI E ALTRE LIBERALIZZAZIONI
Art. 25
(Liberalizzazione dei servizi di notificazione a
mezzo posta)
1. L’articolo 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 come
modificato, da ultimo, dal comma 4 dell’articolo 1,
d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58, è abrogato.
2. In via transitoria, Poste Italiane S.p.A. continua a
garantire lo svolgimento del servizio fino alla chiusura
delle procedure concorsuali di affidamento del servizio
da parte delle amministrazioni interessate e comunque
non oltre il 31 dicembre 2012.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non
comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 26
(Procedure ad evidenza pubblica per le concessioni del
demanio marittimo per attività turistico – balneari)
1. In conformità alla normativa dell’Unione europea a
tutela della concorrenza, la selezione del
concessionario sui beni del demanio marittimo avviene
attraverso procedure ad evidenza pubblica trasparenti,
competitive e debitamente pubblicizzate, secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. A
favore dei precedenti concessionari è riconosciuto un
diritto di prelazione, ove adeguino la propria offerta a
quella presentata dal concorrente risultato vincitore
della procedura.
2. Le concessioni non possono avere durata superiore a
quattro anni e non possono essere automaticamente
prorogate. In ogni caso, per il rinnovo si ricorre a
nuove procedure competitive.
Art. 27
(Autorizzazione in commercio dei farmaci generici)
1. Fatta salva la tutela della proprietà industriale e
commerciale, l’Agenzia Italiana per il Farmaco, nel
rilasciare l’autorizzazione all’immissione in commercio
dei farmaci generici, di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, non ha il potere di
accertare l’esistenza di protezioni brevettuali o
industriali.
Art. 28
(Liberalizzazione delle pertinenze delle strade)
1. All’articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 5 –
bis è abrogato.
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