Regolamento recante determinazione dei requisiti
di professionalità, onorabilità e indipendenza
degliesponenti aziendali, nonché dei requisiti di
onorabilità dei titolari di partecipazioni, ai sensi
degli articoli 76 e77 del codice delle assicurazioni
private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante il codice delle assicurazioni private;
Visto in particolare l’articolo 76 del predetto codice,
che prevede, per i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione e di controllo presso le
imprese di assicurazione e di riassicurazione, il
possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità
ed indipendenza, stabiliti con regolamento adottato dal
Ministro delle attività produttive, sentito l’ISVAP, e
dispone che il medesimo regolamento stabilisce anche
le cause che comportano la sospensione temporanea dalla
carica e la sua durata;
Visto altresì l’articolo 77, comma 1, del medesimo
codice che prevede, per i titolari di partecipazioni in
imprese di assicurazione e di riassicurazione, la
determinazione dei requisiti di onorabilità con
regolamento
adottato dal Ministro delle attività produttive, sentito
l’ISVAP, e tenuto conto dell’articolo 4 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 21, che ha modificato il
codice delle assicurazioni private in attuazione della
direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 settembre 2007, che modifica la
direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive
2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per
quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la
valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di
partecipazioni nel settore finanziario;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006,
n.
233, che ha fra l’altro istituito il Ministero dello
sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza
del Ministero delle attività produttive, e l’articolo 1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008,
n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull’assetto
dei Ministeri;
Sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta
del
27 settembre 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 12 ottobre
2011, protocollo n. 20190;
2
Adotta
il seguente regolamento
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005,
n.209 recante il codice delle assicurazioni private, e
successive modifiche ed integrazioni;
b) «ISVAP»: l’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano
ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione e di controllo presso le
imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede
legale in Italia. Resta ferma l’applicazione, alle
imprese di assicurazione e riassicurazione con sede
legale in
Italia aventi titoli quotati nei mercati regolamentati
italiani o di altri Paesi dell’Unione europea aventi
tali
caratteristiche, della ulteriore disciplina prevista per
tali tipi di società.
2. Le disposizioni del presente regolamento, con
esclusione di quelle previste dall’articolo 6, si
applicano
altresì, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del codice,
al rappresentante generale o, se diversa, alla persona
preposta alla gestione effettiva della sede secondaria
di impresa italiana istituita presso altro Stato membro
dell’unione, nonché al rappresentante generale o, se
diversa, alla persona preposta alla gestione effettiva
della sede-secondaria ubicata in Italia di imprese
aventi sede legale in uno Stato terzo, ai sensi
dell’articolo
28, comma 4, del codice.
3. Le disposizioni dell’articolo 5 si applicano anche ai
soggetti che detengono, direttamente o
indirettamente, partecipazioni di cui all’articolo 68
del codice in una impresa di assicurazione e di
riassicurazione. Nel caso in cui tali soggetti sono
persone giuridiche, le disposizioni dell’articolo 5 si
applicano a coloro che esercitano funzioni di
amministrazione, direzione e controllo nell’ambito delle
stesse.
Art. 3
(Requisiti di professionalità degli esponenti aziendali)
1. Gli amministratori e i sindaci di una impresa di
assicurazione e di riassicurazione sono scelti secondo
criteri di professionalità e competenza tra persone che
abbiano maturato una esperienza complessiva di
almeno tre anni attraverso l’esercizio di una o più
delle seguenti attività:
3
a) attività di amministrazione, direzione o controllo
presso società ed enti del settore assicurativo,
creditizio o finanziario;
b) attività di amministrazione, direzione o controllo in
enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi
attinenza con il settore assicurativo, creditizio o
finanziario ovvero anche con altri settori se le
funzioni
svolte abbiano comportato la gestione o il controllo
della gestione di risorse economiche finanziarie;
c) attività di amministrazione, direzione o controllo in
imprese pubbliche e private aventi dimensioni
adeguate a quelle dell’impresa di assicurazione o di
riassicurazione presso la quale la carica deve essere
ricoperta;
d) attività professionali in materie attinenti al
settore assicurativo, creditizio o finanziario, o
attività di
insegnamento universitario di ruolo in materie
giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per
il
settore assicurativo.
2. Il presidente del consiglio di amministrazione, i
membri dei comitati esecutivi, gli amministratori
delegati
ed almeno un terzo dei sindaci effettivi e di quelli
supplenti devono essere scelti secondo criteri di
professionalità e competenza tra persone che abbiano
maturato una esperienza complessiva di almeno un
quinquennio con riferimento esclusivamente a quanto
disposto alle lettere a), c) e d) del comma 1.
3. Per la carica di direttore generale o per quella che
comporti l’esercizio di funzione equivalente é richiesto
il possesso di una specifica competenza professionale
acquisita in materia assicurativa, creditizia o
finanziaria attraverso esperienze di lavoro con funzioni
dirigenziali di adeguata responsabilità per un
periodo non inferiore ad un quinquennio.
4. I sindaci oltre che ai requisiti di cui al comma 1
rispondono al requisito di iscrizione nel registro dei
revisori contabili.
Art. 4
(Situazioni impeditive)
1. Non possono ricoprire la carica di amministratore,
direttore generale, sindaco o liquidatore in imprese di
assicurazione e di riassicurazione, ovvero cariche che
comportino l’esercizio di funzioni equivalenti, coloro
che nei tre anni precedenti all’adozione dei relativi
provvedimenti sono stati amministratori, direttori
generali, sindaci o liquidatori di imprese sottoposte a
procedure di amministrazione straordinaria,
fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a
procedure equiparate. Il divieto opera per il periodo di
tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei
provvedimenti stessi. Il periodo é ridotto ad un anno
nelle
ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura
é stato adottato su istanza dell’imprenditore, degli
organi amministrativi dell’impresa o in conseguenza
della segnalazione dell’interessato. 2. Non possono
inoltre ricoprire le cariche di cui al comma 1 i
soggetti nei cui confronti é stato adottato il
provvedimento di
cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di
cambio previsto dall’articolo 201, comma 15, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli
agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione
dalle
4
negoziazioni in un mercato regolamentato. Il divieto
opera per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data
di adozione dei provvedimenti stessi. Il periodo é
ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento
é
stato adottato su istanza dell’agente di cambio.
3. L’impedimento di cui al comma 1 non opera nel caso in
cui l’organo sociale competente valuta, sulla base
di adeguati elementi e secondo un criterio di
ragionevolezza e proporzionalità, l’estraneità
dell’interessato
ai fatti che hanno determinato la crisi dell’impresa. A
tal fine rilevano, fra gli altri, quali elementi
probatori,
la durata del periodo di svolgimento delle funzioni
dell’interessato presso l’impresa stessa e l’assenza di
provvedimenti sanzionatori connessi, di condanne con
sentenza anche provvisoriamente esecutiva al
risarcimento dei danni in esito all’esercizio
dell’azione di responsabilità ai sensi del codice
civile, di delibere
di sostituzione da parte dell’organo competente e di
altri provvedimenti attinenti.
4. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, i
soggetti interessati sono tenuti a darne comunicazione
all’impresa presso la quale svolgono le funzioni di
amministrazione, direzione o controllo, eventualmente
evidenziando con idonei elementi, ai fini della
valutazione di cui al comma 3, la propria estraneità ai
fatti
che hanno determinato la crisi dell’impresa.
5. L’organo competente assume le relative determinazioni
in ordine alla sussistenza delle situazioni
impeditive di cui al presente articolo entro e non oltre
trenta giorni dalla comunicazione degli elementi da
parte dell’interessato, dando comunicazione allo stesso
ed all’ISVAP della propria motivata decisione. La
valutazione deve essere ripetuta se sopravvengono nuovi
fatti o provvedimenti che possono avere rilievo a
tal fine e che l’interessato é tenuto a comunicare
tempestivamente.
Art. 5
(Requisiti di onorabilità)
1. Ai fini del presente decreto, il requisito
dell’onorabilità non ricorre se i soggetti interessati
si trovano in
una delle seguenti situazioni:
a) stato di interdizione legale ovvero interdizione
temporanea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le
situazioni previste dall’art. 2382 del codice civile;
b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte
dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.
575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e
successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli
effetti della riabilitazione;
c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti
della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla
normativa speciale che regola il settore
dell’assicurazione, finanziario, del credito, dei valori
mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
successive modificazioni ed integrazioni;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel
titolo XI del libro V del codice civile e nel regio
decreto 16 marzo 1942, n.267;
5
3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno
per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il
patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro
l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia
tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni
per un qualunque delitto non colposo.
2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore,
direttore generale o sindaco nelle imprese di
assicurazione e riassicurazione non possono essere
ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su
richiesta delle parti una delle pene previste dal comma
1, lettera c), salvo il caso di estinzione del reato.
Nel
caso in cui sono state applicate su richiesta delle
parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri
1) e
2), non rilevano se inferiori a un anno.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in
tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica
della
sussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 é
effettuata sulla base di una valutazione di
equivalenza sostanziale a cura dell’ISVAP.
Art. 6
(Requisiti di indipendenza)
1. La funzione di amministrazione, direzione o controllo
in una impresa di assicurazione o riassicurazione
non é compatibile con lo svolgimento di analoga
funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di
rapporti continuativi di consulenza o di prestazione
d’opera retribuita o di altri rapporti di natura
patrimoniale presso altre società di assicurazione o di
riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale
da
comprometterne l’indipendenza.
2. Ai fini della valutazione di compatibilità per la
sussistenza del requisito di indipendenza di cui al
comma
1, si tiene conto della diversa rilevanza delle funzioni
e del diverso ruolo esercitato dai soggetti interessati.
In ogni caso non si considerano tali da compromettere
l’indipendenza gli incarichi ed i rapporti con imprese
appartenenti al medesimo gruppo assicurativo.
3. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, informano
gli organi aziendali competenti degli incarichi e
rapporti di cui al presente articolo, dichiarando se
essi sono tali da incidere negativamente sulla loro
indipendenza nei termini specificati nel presente
articolo. I predetti organi aziendali competenti
valutano le
suddette dichiarazioni nonché le eventuali segnalazioni
o informazioni autonomamente e legittimamente
acquisite in merito, tenendo conto dei criteri di cui al
comma 2.
Art. 7
(Decadenza, sospensione ed eventuale revoca dalle
cariche)
1. Il difetto dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5
e 6 per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1,
comporta la
decadenza dall’ufficio. La decadenza é dichiarata con le
modalità di cui all’art. 76, comma 2, del codice.
6
2. Costituiscono causa di sospensione dalle funzioni
esercitate dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1,
le
seguenti situazioni:
a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei
reati di cui all’art. 5, comma 1, lettera c);
b) applicazione su richiesta delle parti di una delle
pene di cui all’art. 5, comma 2, con sentenza non
definitiva; c) applicazione provvisoria di una delle
misure previste dall’art. 10, comma 3, della legge 31
maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall’art. 3
della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni e integrazioni;
d) applicazione di una misura cautelare di tipo
personale.
3. La sospensione é dichiarata dall’impresa con le
modalità di cui all’art. 76, comma 2, del codice.
4. Il consiglio di amministrazione iscrive l’eventuale
revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la
sospensione fra le materie da trattare nella prima
assemblea successiva al verificarsi di una delle cause
di
sospensione indicate al comma 2. La sospensione del
direttore generale nominato dagli amministratori,
fatti salvi i casi di cui al comma 2, lettere c) e d),
per i quali la sospensione si applica per l’intera
durata delle
misure ivi previste, non puo’ durare oltre 45 giorni
dalla dichiarazione di sospensione, trascorsi i quali il
consiglio di amministrazione provvede alla revoca ovvero
al reintegro del direttore generale sospeso.
L’esponente non revocato é reintegrato nel pieno delle
funzioni. Nelle ipotesi previste dal comma 2, lettere
c) e d), la sospensione si applica in ogni caso per
l’intera durata delle misure ivi previste.
Art. 8
(Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e
comitato per il
controllo sulla gestione)
1. Le norme del presente regolamento che fanno
riferimento al consiglio di amministrazione e agli
amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione e ai suoi componenti.
2. Le norme del presente regolamento che fanno
riferimento ai sindaci si applicano anche ai componenti
del consiglio di sorveglianza e del comitato per il
controllo sulla gestione.
Art. 9
(Requisiti degli esponenti aziendali delle società di
mutua
assicurazione di cui all’art. 52 del codice)
1. I requisiti e le relative disposizioni di cui agli
articoli da 4 a 7 del presente regolamento si applicano
anche
agli esponenti aziendali delle società di mutua
assicurazione di cui all’art. 52 del codice. I requisiti
di
professionalità di cui all’art. 3 trovano applicazione
per gli esponenti aziendali delle società di mutua
assicurazione con la riduzione da tre ad un anno della
durata minima dell’esperienza richiesta dai commi 1
e 2 e con la riduzione da un quinquennio ad un triennio
della durata minima dell’esperienza richiesta dal
comma 3 del medesimo articolo.
7
Art. 10
(Abrogazioni e norme finali e transitorie)
1. Sono o restano abrogati gli articoli 1, 2 e 3 del
decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato 24 aprile 1997, n. 186.
2. La valutazione dei requisiti previsti dal presente
regolamento é effettuata dagli organi aziendali
competenti. Le determinazioni assunte dagli stessi
organi ai sensi del presente regolamento, debitamente
motivate, sono trasmesse all’ISVAP.
3. Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, in
carica alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, la mancanza dei requisiti introdotti con il
presente decreto e non previsti dalla normativa
previgente non rileva per il mandato residuo, salvo il
caso in cui il venir meno di tali requisiti si realizza
successivamente alla data di entrata in vigore del
presente regolamento medesimo in relazione a
procedimenti avviati dopo tale data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella, raccolta ufficiale degli atti
normativi
della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 novembre 2011
Il Ministro: Romani |