La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica all'articolo 645 del codice di procedura
civile
1. Al secondo comma dell'articolo 645 del codice
di procedura
civile, le parole: «; ma i termini di comparizione
sono ridotti a
meta'» sono soppresse.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e'
stato redatto
dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi
dell'art.10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni
sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei
decreti del Presidente della
Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092,
al solo fine
di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 645 del codice
di procedura
civile, cosi' come modificato dalla presente
legge, e' il
seguente:
"Art. 645
Opposizione
L'opposizione si propone
davanti all'ufficio
giudiziario al quale appartiene il giudice che
ha emesso il
decreto con atto di citazione notificato al
ricorrente nei
luoghi di cui all'articolo 638.
Contemporaneamente
l'ufficiale giudiziario deve
notificare avviso
dell'opposizione al cancelliere affinche' ne
prenda nota
sull'originale del decreto.
In seguito all'opposizione il
giudizio si svolge
secondo le norme del procedimento
ordinario davanti al
giudice adito.".
Art. 2
Disposizione transitoria
1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in
vigore della
presente legge, l'articolo 165, primo comma, del codice
di procedura
civile si interpreta nel senso che la riduzione
del termine di
costituzione dell'attore ivi prevista si applica,
nel caso di
opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente
abbia assegnato
all'opposto un termine di comparizione inferiore a
quello di cui
all'articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 2011
NAPOLITANO
Monti, Presidente del
Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2380):
Presentato dal sen. Caruso ed altri il 14 ottobre
2010.
Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede
referente, il
20 ottobre 2010 con parere della 1ª Commissione.
Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente il
9, 10 e 23
novembre 2010; il 25 gennaio 2011.
Assegnato nuovamente alla 2ª Commissione
(Giustizia), in sede
deliberante, il 12 aprile 2011 con parere della 1ª
Commissione.
Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede deliberante,
ed approvato
il 13 aprile 2011.
Camera dei deputati (atto n. 4305):
Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede
referente, il
27 aprile 2011 con parere della I Commissione.
Esaminato dalla II Commissione, in sede referente,
il 31 maggio
2011; il 22 e 30 giugno 2011.
Esaminato in aula il 5 dicembre 2011 ed approvato
il 6 dicembre
2011.
Note all'art. 2:
Il testo dell'articolo 165 del codice
di procedura
civile e' il seguente:
"Art. 165
Costituzione dell'attore
L'attore, entro dieci giorni dalla
notificazione della
citazione al convenuto, ovvero entro cinque
giorni nel caso
di abbreviazione di termini a norma del
secondo comma
dell'articolo 163-bis, deve costituirsi in
giudizio a mezzo
del procuratore, o personalmente nei casi
consentiti dalla
legge, depositando in cancelleria la nota
d'iscrizione a
ruolo e il proprio fascicolo contenente
l'originale della
citazione, la procura e i documenti
offerti in
comunicazione. Se si costituisce
personalmente, deve
dichiarare la residenza o eleggere domicilio
nel comune ove
ha sede il tribunale.
Se la citazione e' notificata a
piu' persone,
l'originale della citazione deve essere
inserito nel
fascicolo entro dieci giorni dall'ultima
notificazione.";
Il testo dell'articolo 163-bis del codice
di procedura
civile e' il seguente:
"Art. 163-bis
Termini per comparire
Tra il giorno della notificazione della
citazione e
quello dell'udienza di comparizione debbono
intercorrere
termini liberi non minori di novanta giorni
se il luogo
della notificazione si trova in Italia e di
centocinquanta
giorni se si trova all'estero.
Nelle cause che richiedono pronta
spedizione il
presidente puo', su istanza dell'attore e
con decreto
motivato in calce dell'atto originale e delle
copie della
citazione, abbreviare fino alla meta' i
termini indicati
dal primo comma.
Se il termine assegnato dall'attore
ecceda il minimo
indicato dal primo comma, il convenuto,
costituendosi prima
della scadenza del termine minimo, puo'
chiedere al
presidente del tribunale che, sempre osservata
la misura di
quest'ultimo termine, l'udienza per la
comparizione delle
parti sia fissata con congruo anticipo su
quella indicata
dall'attore. Il presidente provvede con
decreto, che deve
essere comunicato dal cancelliere all'attore,
almeno cinque
giorni liberi prima dell'udienza fissata dal
presidente.".
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