IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive
modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 2001, n.
55;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25
luglio 2001, n.
315;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12
maggio 2008 con
il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato
alla Giustizia
la Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati e il
Sen. Giacomo
Caliendo;
Visto il decreto 5 giugno 2008 con il quale il
Min. Alfano ha
conferito la delega di talune competenze ai
Sottosegretari di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
27 luglio 2011
con il quale sono state accettate le dimissioni del
Ministro On. Avv.
Angelino Alfano ed e' stato nominato Ministro della
giustizia il Sen.
dott. Nitto Francesco Palma;
Ritenuta l'esigenza di procedere nuovamente al
conferimento della
delega di talune competenze del Ministro ai
sopra indicati
Sottosegretari di Stato;
Decreta:
Art. 1
I Sottosegretari di Stato, ai fini dell'attuazione
degli indirizzi
indicati dal Ministro, sono delegati a rispondere alle
interrogazioni
e alle interpellanze parlamentari e ad intervenire
presso le Camere e
relative commissioni per il compimento di attivita'
richieste dai
lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga
di attendervi
personalmente.
Art. 2
Fermo restando quanto disposto negli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 19
e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i Sottosegretari
di Stato sono delegati alla trattazione degli affari di competenza
dei Dipartimenti di seguito indicati e alla firma dei relativi atti e
provvedimenti:
Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati:
1. Dipartimento per gli Affari di Giustizia, relativamente alla
Direzione generale della giustizia civile e alla Direzione generale
del contenzioso e dei diritti umani.
2. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e
dei servizi, relativamente alla Direzione generale del bilancio e
della contabilita' ed alla Direzione generale per i sistemi
informativi automatizzati.
3. Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, relativamente
alla Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei
servizi e alla Direzione generale del bilancio e della contabilita'.
4. Dipartimento per la giustizia minorile, relativamente alla
Direzione generale del personale e della formazione, alla Direzione
generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi, alla
Direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari.
Sen. Giacomo Caliendo:
5. Dipartimento per gli affari di giustizia, relativamente alla
Direzione generale della giustizia penale.
6. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, relativamente
alla Direzione generale del personale e della formazione, alla
Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi,
alla Direzione generale dei Magistrati.
7. Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, relativamente
alla Direzione generale del personale e della formazione, alla
Direzione generale dei detenuti e del trattamento, alla Direzione
generale dell'esecuzione penale esterna.
Art. 3
E' altresi' delegato al Sottosegretario Caliendo il compimento
degli atti urgenti ed improcrastinabili relativamente a competenze
delegabili per legge e non delegate in via ordinaria ai
Sottosegretari di Stato, in caso di assenza o impedimento del
Ministro e con informazione allo stesso.
Art. 4
I Sottosegretari di Stato sono delegati a presiedere il Consiglio
di Amministrazione.
Art. 5
Non sono compresi nella delega di cui ai precedenti articoli ed
appartengono alla potesta' del Ministro:
a) gli atti e provvedimenti da sottoporre a deliberazione del
Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del
Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo;
b) il «Visto» sulle leggi ed altri atti normativi;
c) gli atti e provvedimenti che attengono al conferimento degli
uffici direttivi ai magistrati e quelli che ineriscono alla
promozione di ispezioni, inchieste ed azioni disciplinari nei
confronti di uffici giudiziari e di magistrati;
d) per quanto concerne la Direzione generale della giustizia
civile: relazioni internazionali in materia civile e in particolare
attivita' preparatoria all'elaborazione di convenzioni
internazionali, adempimenti relativi all'esecuzione delle convenzioni
di collaborazione giudiziaria internazionale;
e) per quanto concerne la Direzione generale della giustizia
penale: rapporti con l'Unione europea, con il G8 e le altre sedi
internazionali per la prevenzione ed il controllo del delitto ad
eccezione di quelle oggetto di specifica delega all'art. 2; attivita'
preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali e accordi
bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria internazionale;
adempimenti relativi all'esecuzione delle convenzioni di cooperazione
giudiziaria internazionale;
f) autorizzazioni a procedere richieste ai sensi dell'art. 313
del codice penale;
g) le richieste di procedimento ai sensi degli articoli da 8 a 10
del codice penale;
h) gli atti relativi al procedimento di estradizione;
i) le autorizzazioni previste dall'art. 18-bis, comma 2, lettera
a) della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni
(ordinamento penitenziario);
j) i provvedimenti riguardanti l'art. 41-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni (ordinamento
penitenziario);
k) gli atti della Direzione generale di statistica nell'ambito
del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi;
l) gli atti comportanti modificazioni dell'ordinamento e delle
attribuzioni dei Dipartimenti e degli uffici centrali;
m) ogni altro atto o provvedimento per i quali una espressa
disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilita' di
delega nonche' quelli che, sebbene rientranti nelle materie indicate
nell'art. 2, siano dal Ministro direttamente compiuti o a se' avocati
ovvero specificamente delegati anche per categoria.
Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto
provvede l'Ufficio di Gabinetto.
Roma, 29 luglio 2011
Il Ministro: Palma
Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2011
Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 16, foglio n. 349
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