IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 234 del testo unico delle
disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato
dall'art. 3 della
legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge
28 febbraio
1986, n. 41, dall'art. 11 della legge 30 dicembre,
1991, n. 412 e
dall'art. 14 del decreto legge 22 maggio 1993, n.
155, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 243;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, ed in
particolare l'art. 2, comma 114, concernente la
semplificazione del
procedimento di cui all'art. 11 del decreto legislativo
23 febbraio,
n. 38, in materia di rivalutazione della retribuzione
di riferimento
per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate
dall'INAIL;
Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38,
che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto
dall'anno 2000 e a
decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la
retribuzione di
riferimento per la liquidazione delle rendite
corrisposte dall'INAIL
ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente
a tutte le
gestioni di appartenenza dei medesimi, e'
rivalutata annualmente
sulla base della variazione effettiva dei prezzi al
consumo delle
famiglie di operai e impiegati intervenuta
rispetto all'anno
precedente e che tali incrementi annuali
verranno riassorbiti
nell'anno in cui scattera' la variazione
retributiva minima non
inferiore al 10% fissata nell'art. 20, commi 3 e 4,
della legge 28
febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa
a base per
l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo
art. 20;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, come
convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che
ha disposto
l'attribuzione al Presidente delle funzioni del
Consiglio di
Amministrazione degli Enti di cui al decreto legislativo
n. 479/1994;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2010
concernente la
rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL
dal 1° luglio
2010 per il settore agricoltura;
Vista la determina del Presidente dell'INAIL n. 98
del 18 aprile
2011, nonche' la relazione del Direttore Generale
dell'INAIL e la
relazione tecnica della Consulenza statistico
attuariale dell'INAIL
allegate alla citata determina;
Visto che si e' verificata una variazione pari al
1,55 per cento
tra la retribuzione media giornaliera dell'anno
2010 rispetto a
quella dell'anno 2009;
Visto che non si e' verificata la variazione
retributiva minima non
inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11,
primo comma, del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
Visto il parere del Ministero dell'economia e delle
finanze del 28
aprile 2011, n. 55665;
Vista la Conferenza dei servizi tenuta in data 25
maggio 2011, ove
e' stato acquisito l'assenso del Ministero
dell'economia e delle
finanze per l'adozione del presente provvedimento;
Decreta:
Art. 1
A norma dell'art. 234 del testo unico delle
disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato
dall'art. 3 della
legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge
28 febbraio
1986, n. 41, dall'art. 14, lettera c) della legge 19
luglio 1993, n.
243 e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38,
la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione
delle rendite
per inabilita' permanente e per morte e' fissata, a
decorrere dal 1°
luglio 2011, in euro 22.156,41.
A norma dell'art. 14, lettera e), della legge 19
luglio 1993, n.
243, la retribuzione annua convenzionale per la
liquidazione delle
rendite per inabilita' permanente e per morte
decorrenti dal 1°
giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art.
205, comma 1,
lettera b), del citato testo unico, e' fissata dal 1°
luglio 2011 in
euro 14.681,10 pari al minimale di legge previsto per
i lavoratori
dell'industria.
rt. 2
A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio
1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale
continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2011, e' fissato in euro
483,37.
Art. 3
A norma dell'art. 233 decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 8 della legge 10 maggio
1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in
caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi
diritto, a decorrere dal 1° luglio 2011, e' fissato in euro 1.936,80.
Art. 4
A norma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli
assegni continuativi mensili di cui all'art. 235 del testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riliquidati
nella stessa misura percentuale delle rendite. Applicando quindi a
detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,0155 si ottengono i
seguenti importi:
Inabilita' Importi dall'1/07/2011
Dal 50 al 59% 339,76
Dal 60 al 79% 474,10
Dall'80 al 89% 813,92
Dal 90 al 100% 1.153,72
100% + a.p.c. 1.637,11
Art. 5
A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere
riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva
minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e
4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione
presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del
medesimo art. 20.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 giugno 2011
Il Ministro: Sacconi
Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 253
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