IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la
riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da
malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze
radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base
nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennita'
integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;
Visto l'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, nel
confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale,
dispone peraltro che la stessa possa avere luogo solo in presenza di
una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla
retribuzione precedentemente stabilita;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare
l'art. 2, comma 114, concernente la semplificazione del procedimento
di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
in materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la
liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;
Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a
decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di
riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL
ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le
gestioni di appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente
sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo delle
famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno
precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti
nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non
inferiore al 10 per cento fissata nell'art. 20, commi 3 e 4, della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a
base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art.
20;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come
convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto
l'attribuzione al Presidente delle funzioni del Consiglio di
amministrazione degli Enti di cui al decreto legislativo n. 479/1994;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2010 concernente la
rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL in favore dei
medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive
con decorrenza dal 1° luglio 2010;
Vista la determina del Presidente dell'INAIL n. 98 del 18 aprile
2011, nonche' la relazione del Direttore generale dell'INAIL e la
relazione tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL
allegate alla citata delibera;
Visto che si e' verificata una variazione pari al 1,55 per cento
tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2010 rispetto a
quella dell'anno 2009;
Visto che non si e' verificata la variazione retributiva minima non
inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze del 28
aprile 2011, n. 55665;
Visto il parere della Direzione generale della prevenzione
sanitaria del Ministero della salute del 24 maggio 2011, n. 12665;
Vista la conferenza di servizi tenuta in data 25 maggio 2011 ove e'
stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze
e del Ministero della salute per l'adozione del presente
provvedimento;
Decreta:
Art. 1
La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle
prestazioni economiche a favore dei medici colpiti da malattie e da
lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive,
e dei loro superstiti, e' fissata in euro 56.023,37 con effetto dal
1° luglio 2011.
Art. 2
A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere
riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva
minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e
4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione
presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del
medesimo art. 20.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 giugno 2011
Il Ministro: Sacconi
Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 255
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