Art. 1
Al fine di garantire un'efficace
gestione delle informazioni suI Ie autorizzazioni e
sulle comunicazioni relative alIa procedure
semplificate, il Ministero dell'ambiente e delIa tutela
del territorio e del mare, Ie Regioni, Ie Province, i
Comuni e l'ISPRA, mettono in atto tutte Ie iniziative,
previste dal presente Accordo, volte al raggiungimento
di detta finalita', attraverso anche una opportuna
azione di coordinamento svolta dal Ministero.
Avvertenza: Gli allegati sono
reperibili in pdf sul sito della Conferenza Unificata
all'indirizo
www.conferenzaunificata.it
Art. 2
Regioni, Province, Comuni e Arpa
accedono al SISTRI, attraverso il catasto telematico,
per finalita' di consultazione delle informazioni ivi
contenute, nel rispetto delIa vigente normativa in
materia di trattamento dei dati.
I contenuti minimi, disponibili
tramite il catasto telematico, relativi alle attivita'
di produzione e di gestione dei rifiuti, comprendenti
almeno le informazioni gia' contenute nel MUD, i tempi e
le modalita' di condivisione degli stessi sono
individuati nell'allegato 2.
Per quanta riguarda i rifiuti
urbani prodotti nella Regione Campania, si applicano le
disposizioni previste dal Protocollo d'intesa stipulato
tra il Ministero dell'Ambiente e il Presidente della
Giunta della Regione Campana il 20/04/2011 e ratificato
con la DGR n. 227 del 24/05/2011.
Per l'esercizio delle funzioni
attribuite dall'ordinamento in materia di vigilanza,
controllo ed accertamento degli illeciti commessi in
violazione della normativa sui rifiuti, Province ed ARPA
accedono alle informazioni contenute nei registri
cronologici e nelle schede di movimentazione del SISTRI
secondo quanto previsto all'art. 188-bis, comma 3 del
decreto legislativo 152/2006 e nel rispetto della
vigente normativa in materia di trattamento dei dati.
Art. 3
Le Regioni, Ie Province, e i Comuni
per il tramite dell'ANCI, assicurano la piena
collaborazione ed adottano i provvedimenti necessari per
assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla
normativa vigente in materia di rifiuti negli ambiti
territoriali di competenza.
Art. 4
Al SISTRI dovranno confluire tutte
le informazioni sugli atti autorizzativi e sulle
comunicazioni riguardanti le attivita' di recupero in
procedura semplificata, degli impianti di recupero e/o
smaltimento dei rifiuti, attraverso l'interconnessione
con il Catasto telematico.
Le Regioni, le Province ed i Comuni
qualora competenti al rilascio delle autorizzazioni
rendono disponibili le informazioni relative alle
autorizzazioni e comunicazioni vigenti con Ie seguenti
modalita' :
a) entro tre mesi dalla data di
sottoscrizione del presente Accordo, utilizzando gli
standard di cui all'allegato 1 condivisi fra le
Amministrazioni firmatarie dell'Accordo;
b) in alternativa a quanto previsto
alla precedente lettera a), le Regioni, le Province ed i
Comuni non dotati di sistemi informativi strutturati
trasmettono Ie informazioni collegandosi al sito del
catasto telematico seguendo le procedure ivi indicate.
Successivamente Ie informazioni
dovranno essere trasmesse con le medesime modalita'
entro 15 giorni dall'efficacia dei relativi
provvedimenti.
Art. 5
Il Ministero dell'ambiente e delIa
tutela del territorio e del mare assicura che l'ISPRA si
impegnera' a rendere disponibili, con lo stesso formato
individuato dall'allegato 1, alle Regioni, alle Province
ed ai Comuni, non dotati di sistemi informativi
strutturati, le banche dati relative alle autorizzazioni
e comunicazioni del territorio di propria competenza.
Art. 6
Al fine di garantire l'attuazione
del presente Accordo, verra' istituito presso l'ISPRA,
che ne assumera' la Presidenza e la segreteria
operativa, un apposito Comitato consultivo, per il cui
funzionamento non sono previsti oneri, composto da due
rappresentanti, rispettivamente, del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dell'ISPRA, di questa Conferenza Unificata e del sistema
delle ARPA regionali/provinciali.
Art. 7
Il presente Accordo ha la durata di
tre anni ed è tacitamente rinnovato, fatta salva la
possibilita' o integrarlo con un successivo Accordo.
Art. 8
Al fine di garantire l'applicazione
del presente Accordo:
il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare adotta gli opportuni
provvedimenti conseguenti alla sua realizzazione, ivi
compreso il recepimento del contenuto dello stesso
Accordo da parte dell'ISPRA;
le Regioni, le Province e i Comuni
provvedono recepire le previsioni contenute nel presente
rispettive normative regionali, provinciali e
disciplinano la materia di cui trattasi.
Il presente Accordo e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana". |