Disposizioni urgenti per il completamento
dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera
circolazione dei cittadini comunitari e per il
recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio
dei cittadini di Paesi terzi irregolari (GU n. 144 del
23-6-2011 - testo in vigore dal 24-6-2011)
(*) Il
decreto-legge è stato convertito in via definitiva dal
Senato il 2 agosto 2011.
Testo del
decreto legge
Modifiche
apportate in sede di conversione
(le
modifiche sono evidenziate in colore rosso)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 87 e
117 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di
emanare ulteriori
disposizioni per completare
l’attuazione della direttiva
2004/38/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile
2004, relativa al diritto dei
cittadini dell’Unione e
dei loro familiari di
circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio
degli Stati membri, e di
procedere al recepimento
della direttiva
2008/115/CE del Parlamento
europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre
2008, recante norme e
procedure comuni applicabili
negli Stati membri al
rimpatrio dei cittadini di
Paesi terzi il cui soggiorno
è irregolare, al fine di
scongiurare l’avvio di
procedure d’infrazione nei
confronti dello Stato
italiano;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del
16 giugno 2011;
Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei
Ministri e del Ministro
dell’interno, di concerto con i
Ministri della giustizia,
degli affari esteri,
dell’economia e delle finanze
e del lavoro e delle
politiche sociali;
Emana il seguente
decreto-legge:
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
LIBERA
CIRCOLAZIONE E PERMANENZA DEI
CITTADINI
COMUNITARI E DEI LORO
FAMILIARI
Art. 1
Modifiche al decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n.
30, in materia di permanenza
dei cittadini
comunitari e dei loro
familiari
1. Al decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, e
successive modificazioni,
sono apportate le
seguenti modifiche:
[a) all’articolo 3, comma 2,
lettera b), le parole:
«debitamente attestata dallo
Stato del cittadino
dell’Unione» sono sostituite
dalle seguenti:
«ufficialmente attestata»;]
b) all’articolo 6, comma 2,
le parole: «, che hanno
fatto ingresso nel territorio
nazionale ai sensi
dell’articolo 5, comma 2»
sono soppresse;
c) all’articolo 9:
1) dopo il comma 3, è
inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini della
verifica della sussistenza del
requisito della disponibilità
delle risorse
economiche sufficienti al
soggiorno, di cui al comma
3, lettere b) e c), deve, in
ogni caso, essere valutata
la situazione complessiva
personale
dell’interessato.»;
2) al comma 5:
a) alla lettera a), le
parole: «, nonchè il visto
d’ingresso quando richiesto»
sono soppresse;
b) la lettera b) è sostituita
dalla seguente:
«b) un documento rilasciato
dall’autorità
competente del Paese di
origine o provenienza che
attesti la qualità di
familiare e, qualora richiesto, di
familiare a carico ovvero di
membro del nucleo
familiare ovvero familiare
affetto da gravi problemi
di salute, che richiedono
l’assistenza personale del
cittadino dell’Unione,
titolare di un autonomo
diritto di soggiorno;»;
d) all’articolo 10, comma 3:
1) alla lettera a), le
parole: «, nonchè del visto
d’ingresso, qualora
richiesto» sono soppresse;
2) la lettera b) è sostituita
dalla seguente:
«b) di un documento
rilasciato dall’autorità
competente del Paese di
origine o provenienza che
attesti la qualità di
familiare e, qualora richiesto, di
familiare a carico ovvero di
membro del nucleo
familiare ovvero del
familiare affetto da gravi
problemi di salute, che
richiedono l’assistenza
personale del cittadino
dell’Unione, titolare di un
autonomo diritto di
soggiorno;»;
e) all’articolo 13, comma 2,
è aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
«La verifica della
sussistenza di tali condizioni non
può essere effettuata se non
in presenza di
ragionevoli dubbi in ordine
alla persistenza delle
condizioni medesime.»;
f) all’articolo 19, comma 4,
dopo le parole:
«previsto dalla normativa
vigente» sono aggiunte,
in fine, le seguenti: «,
fermo restando che il
Lettera soppressa dalla legge
di conversione
«3-bis. Ai fini della
verifica della sussistenza del
requisito della disponibilità
delle risorse
economiche sufficienti al
soggiorno, di cui al comma
3, lettere b) e c), deve, in
ogni caso, essere valutata
la situazione complessiva
personale
dell’interessato,
con particolare riguardo alle spese
afferenti all’alloggio, sia
esso in locazione, in
comodato, di proprietà o
detenuto in base a un
altro diritto soggettivo.»;
f) all’articolo 19, comma 4,
dopo le parole:
«previsto dalla normativa
vigente» sono aggiunte,
in fine, le seguenti: «,
fermo restando che il
possesso del relativo
documento non costituisce
condizione per l’esercizio di
un diritto»;
g) all’articolo 20:
1) il comma 2 è sostituito
dal seguente:
«2. I motivi di sicurezza
dello Stato sussistono
quando la persona da
allontanare appartiene ad
una delle categorie di cui
all’articolo 18 della legge
22 maggio 1975, n. 152, e
successive modificazioni,
ovvero vi sono fondati motivi
di ritenere che la sua
permanenza nel territorio
dello Stato possa, in
qualsiasi modo, agevolare
organizzazioni o attività
terroristiche, anche
internazionali. Ai fini
dell’adozione del
provvedimento di cui al comma 1,
si tiene conto anche di
eventuali condanne
pronunciate da un giudice
italiano per uno o più
delitti riconducibili a
quelli indicati nel libro
secondo, titolo primo del
codice penale.»;
2) il comma 3 è sostituito
dal seguente:
«3. I motivi imperativi di
pubblica sicurezza
sussistono quando la persona
da allontanare abbia
tenuto comportamenti che
costituiscono una
minaccia concreta, effettiva
e sufficientemente
grave ai diritti fondamentali
della persona ovvero
all’incolumità pubblica. Ai
fini dell’adozione del
provvedimento, si tiene
conto, quando ricorrono i
comportamenti di cui al primo
periodo del presente
comma, anche di eventuali
condanne, pronunciate
da un giudice italiano o
straniero, per uno o più
delitti non colposi,
consumati o tentati, contro la
vita o l’incolumità della
persona, ovvero di eventuali
condanne per uno o più
delitti corrispondenti alle
fattispecie indicate
nell’articolo 8 della legge 22
aprile 2005, n. 69, o di
eventuali ipotesi di
applicazione della pena su
richiesta a norma
dell’articolo 444 del codice
di procedura penale per
i medesimi delitti o
dell’appartenenza a taluna delle
categorie di cui all’articolo
1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e
successive modificazioni,
o di cui all’articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive
modificazioni, nonchè di misure di
prevenzione o di
provvedimenti di allontanamento
disposti da autorità
straniere.»;
3) al comma 4, primo periodo,
le parole: «una
minaccia concreta e attuale»
sono sostituite dalle
seguenti: «una minaccia
concreta, effettiva e
sufficientemente grave»;
4) al comma 9, primo periodo,
le parole: «di ordine
pubblico o» sono soppresse;
5) il comma 11 è sostituito
dal seguente:
«11. Il provvedimento di
allontanamento per i
motivi di cui al comma 1 è
immediatamente
eseguito dal questore qualora
si ravvisi, caso per
caso, l’urgenza
dell’allontanamento perché
possesso del relativo
documento non costituisce
condizione necessaria per
l’esercizio di un diritto»;
l’ulteriore permanenza sul
territorio è incompatibile
con la civile e sicura
convivenza. Si applicano le
disposizioni di cui
all’articolo 13, comma 5-bis, del
testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio
1998, n. 286.»;
h) all’articolo 21:
1) al comma 1 è aggiunto, in
fine, il seguente
periodo:
«L’eventuale ricorso da parte
di un cittadino
dell’Unione o dei suoi
familiari al sistema di
assistenza sociale non
costituisce automaticamente
causa di allontanamento, ma
deve essere valutato
caso per caso.»;
2) il comma 4 è sostituito
dal seguente:
«4. Nei confronti dei
soggetti di cui al comma 1,
che non hanno ottemperato al
provvedimento di
allontanamento di cui al
comma 2 e sono stati
individuati sul territorio
dello Stato oltre il termine
fissato, senza aver
provveduto alla presentazione
dell’attestazione di cui al
comma 3, il prefetto può
adottare un provvedimento di
allontanamento
coattivo per motivi di ordine
pubblico, ai sensi
dell’articolo 20,
immediatamente eseguito dal
questore.»;
i) dopo l’articolo 23 è
inserito il seguente:
«Art. 23-bis. (Consultazione
tra gli Stati membri). -
1. Quando uno Stato membro
chiede informazioni
ai sensi dell’articolo 27,
paragrafo 3, della direttiva
2004/38/CE del Parlamento
europeo e del
Consiglio, del 29 aprile
2004, il Ministero
dell’interno - Dipartimento
della pubblica sicurezza,
attraverso i propri canali di
scambio informativo,
provvede a fornire gli
elementi entro il termine di
due mesi dalla data di
ricezione della richiesta. La
consultazione può avvenire
solo per casi specifici e
per esigenze concrete.».
Art. 2
Modifiche all’articolo
183-ter delle norme di
attuazione, di coordinamento
e transitorie del
codice di procedura penale
1. L’articolo 183-ter delle
norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie
del codice di procedura
penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n.
271, è sostituito dal
seguente:
«Articolo 183-ter.
(Esecuzione della misura di
sicurezza dell’allontanamento
del cittadino di uno
Stato membro dell’Unione
europea e di un suo
familiare). - 1.
L’allontanamento del cittadino di uno
Stato membro dell’Unione
europea o di un suo
familiare, di cui agli
articoli 2, comma 1, lettera b), e
3, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, è
disposto in conformità ai
criteri ed alle modalità
fissati dall’articolo 20 del
medesimo decreto
legislativo.».
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
RIMPATRIO DEGLI
STRANIERI IRREGOLARI
Art. 3
Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, in
attuazione della direttiva
2008/115/CE
1. Al testo unico delle
disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione
e norme sulla
condizione dello straniero,
di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti
modifiche:
a) all’articolo 5, comma 6, è
aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
«Il permesso di soggiorno per
motivi umanitari è
rilasciato dal questore
secondo le modalità previste
nel regolamento di
attuazione.»;
b) all’articolo 10-bis, al
comma 2, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole:
«ovvero allo straniero
identificato durante i
controlli della polizia di
frontiera, in uscita dal
territorio nazionale»;
c) all’articolo 13:
1) al comma 2:
a) all’alinea, dopo le
parole: «disposta dal prefetto»
sono inserite le seguenti: «,
caso per caso,»;
b) la lettera b) è sostituita
dalla seguente:
«b) si è trattenuto nel
territorio dello Stato in
assenza della comunicazione
di cui all’articolo 27,
comma 1-bis, o senza avere
richiesto il permesso di
soggiorno nel termine
prescritto, salvo che il ritardo
sia dipeso da forza maggiore,
ovvero quando il
permesso di soggiorno è stato
revocato o annullato
o rifiutato ovvero è scaduto
da più di sessanta
giorni e non ne è stato
chiesto il rinnovo ovvero se
lo straniero si è trattenuto
sul territorio dello Stato
in violazione dell’articolo
1, comma 3, della legge 28
maggio 2007, n. 68;»;
2) dopo il comma 2-bis, è
inserito il seguente:
«2-ter. L’espulsione non è
disposta, nè eseguita
coattivamente qualora il
provvedimento sia stato
già adottato, nei confronti
dello straniero
identificato in uscita dal
territorio nazionale durante
i controlli di polizia alle
frontiere esterne.»;
3) il comma 4 è sostituito
dal seguente:
«4. L’espulsione è eseguita
dal questore con
accompagnamento alla
frontiera a mezzo della
forza pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai
commi 1 e 2, lettera c),
ovvero all’articolo 3, comma
1, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155;
b) quando sussiste il rischio
di fuga, di cui al comma
4-bis;
c) quando la domanda di
permesso di soggiorno è
stata respinta in quanto
manifestamente infondata
o fraudolenta;
d) qualora, senza un
giustificato motivo, lo
straniero non abbia osservato
il termine concesso
per la partenza volontaria,
di cui al comma 5;
e) quando lo straniero abbia
violato anche una
delle misure di cui al comma
5.2 e di cui all’articolo
14, comma 1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli
articoli 15 e 16 e nelle
altre ipotesi in cui sia
stata disposta l’espulsione
dello straniero come sanzione
penale o come
conseguenza di una sanzione
penale;
g) nell’ipotesi di cui al
comma 5.1.»;
4) dopo il comma 4, è
inserito il seguente:
«4-bis. Si configura il
rischio di fuga di cui al comma
4, lettera b), qualora
ricorra almeno una delle
seguenti circostanze da cui
il prefetto accerti, caso
per caso, il pericolo che lo
straniero possa sottrarsi
alla volontaria esecuzione
del provvedimento di
espulsione:
a) mancato possesso del
passaporto o di altro
documento equipollente, in
corso di validità;
b) mancanza di idonea
documentazione atta a
dimostrare la disponibilità
di un alloggio ove possa
essere agevolmente
rintracciato;
c) avere in precedenza
dichiarato o attestato
falsamente le proprie
generalità;
d) non avere ottemperato ad
uno dei
provvedimenti emessi dalla
competente autorità, in
applicazione dei commi 5 e
13, nonché dell’articolo
14;
e) avere violato anche una
delle misure di cui al
comma 5.2.»;
5) il comma 5 è sostituito
dal seguente:
«5. Lo straniero,
destinatario di un provvedimento
d’espulsione, qualora non
ricorrano le condizioni
per l’accompagnamento
immediato alla frontiera di
cui al comma 4, può chiedere
al prefetto, ai fini
dell’esecuzione
dell’espulsione, la concessione di un
periodo per la partenza
volontaria, anche attraverso
a) nelle ipotesi di cui ai
commi 1 e 2, lettera c),
del
presente articolo
ovvero all’articolo 3, comma
1,
del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155;
programmi di rimpatrio
volontario ed assistito, di
cui all’articolo 14-ter. Il
prefetto, valutato il singolo
caso, con lo stesso
provvedimento di espulsione,
intima lo straniero a
lasciare volontariamente il
territorio nazionale, entro
un termine compreso tra
7 e 30 giorni. Tale termine
può essere prorogato,
ove necessario, per un
periodo congruo,
commisurato alle circostanze
specifiche del caso
individuale, quali la durata
del soggiorno nel
territorio nazionale,
l’esistenza di minori che
frequentano la scuola ovvero
di altri legami familiari
e sociali, nonchè
l’ammissione a programmi di
rimpatrio volontario ed
assistito, di cui all’articolo
14-ter. La questura,
acquisita la prova dell’avvenuto
rimpatrio dello
straniero,avvisa l’autorità giudiziaria
competente per l’accertamento
del reato previsto
dall’articolo 10-bis, ai fini
di cui al comma 5 del
medesimo articolo. Le
disposizioni del presente
comma non si applicano,
comunque, allo straniero
destinatario di un
provvedimento di respingimento,
di cui all’articolo 10.»;
6) dopo il comma 5, sono
inseriti i seguenti:
«5.1. Ai fini
dell’applicazione del comma 5, la
questura provvede a dare
adeguata informazione
allo straniero della facoltà
di richiedere un termine
per la partenza volontaria,
mediante schede
informative plurilingue. In
caso di mancata richiesta
del termine, l’espulsione è
eseguita ai sensi del
comma 4.
5.2. Laddove sia concesso un
termine per la
partenza volontaria, il
questore chiede allo
straniero di dimostrare la
disponibilità di risorse
economiche sufficienti
derivanti da fonti lecite, per
un importo proporzionato al
termine concesso,
compreso tra una e tre
mensilità dell’assegno
sociale annuo. Il questore
dispone, altresì, una o più
delle seguenti misure: a)
consegna del passaporto o
altro documento equipollente
in corso di validità,
da restituire al momento
della partenza; b) obbligo
di dimora in un luogo
preventivamente individuato,
dove possa essere agevolmente
rintracciato; c)
obbligo di presentazione, in
giorni ed orari stabiliti,
presso un ufficio della forza
pubblica
territorialmente competente.
Le misure di cui al
secondo periodo sono adottate
con provvedimento
motivato, che ha effetto
dalla notifica
all’interessato, disposta ai
sensi dell’articolo 3,
commi 3 e 4 del regolamento,
recante l’avviso che
lo stesso ha facoltà di
presentare personalmente o
a mezzo di difensore memorie
o deduzioni al
giudice della convalida. Il
provvedimento è
comunicato entro 48 ore dalla
notifica al giudice di
pace competente per
territorio. Il giudice, se ne
ricorrono i presupposti,
dispone con decreto la
convalida nelle successive 48
ore. Le misure, su
istanza dell’interessato,
sentito il questore, possono
essere modificate o revocate
dal giudice di pace.
Il contravventore anche solo
ad una delle predette
misure è punito con la multa
da 3.000 a 18.000
euro. In tale ipotesi, ai
fini dell’espulsione dello
straniero, non è richiesto il
rilascio del nulla osta di
cui al comma 3 da parte
dell’autorità giudiziaria
competente all’accertamento
del reato. Il questore
esegue l’espulsione, disposta
ai sensi del comma 4,
anche mediante le modalità
previste all’articolo
14.»;
7) al comma 5-bis, primo
periodo, le parole: «Nei
casi previsti ai commi 4 e 5»
sono sostituite con le
seguenti: «Nei casi previsti
al comma 4»;
8) al comma 13 le parole: «Lo
straniero espulso»
sono sostituite dalle
seguenti: «Lo straniero
destinatario di un
provvedimento di espulsione»;
9) il comma 14 è sostituito
dal seguente:
«14. Il divieto di cui al
comma 13 opera per un
periodo non inferiore a tre
anni e non superiore a
cinque anni, la cui durata è
determinata tenendo
conto di tutte le circostanze
pertinenti il singolo
caso. Nei casi di espulsione
disposta ai sensi dei
commi 1 e 2, lettera c),
ovvero ai sensi dell’articolo
3, comma 1, del decreto-legge
27 luglio 2005, n.
144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, può
essere previsto un termine
superiore a cinque anni, la
cui durata è determinata
tenendo conto di tutte le
circostanze pertinenti il
singolo caso. Per i
provvedimenti di espulsione di
cui al comma 5, il divieto
previsto al comma 13
decorre dalla scadenza del
termine assegnato e può
essere revocato, su istanza
dell’interessato, a
condizione che fornisca la
prova di avere lasciato il
territorio nazionale entro il
termine di cui al comma
5.»;
d) all’articolo 14:
1) il comma 1 è sostituito
dal seguente:
«1. Quando non è possibile
eseguire con
immediatezza l’espulsione
mediante
accompagnamento alla
frontiera o il respingimento,
a causa di situazioni
transitorie che ostacolano la
preparazione del rimpatrio o
l’effettuazione
dell’allontanamento, il
questore dispone che lo
straniero sia trattenuto per
il tempo strettamente
necessario presso il centro
di identificazione ed
espulsione più vicino, tra
quelli individuati o
costituiti con decreto del
Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro
dell’economia e delle
finanze. Tra le situazioni
che legittimano il
trattenimento rientrano,
oltre a quelle indicate
Nei casi di espulsione
disposta ai sensi dei
commi 1 e 2, lettera c)
del presente articolo,
ovvero ai sensi dell’articolo
3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n.
155, può essere previsto un
termine superiore a
cinque anni, la cui durata è
determinata tenendo
conto di tutte le circostanze
pertinenti il singolo
caso.
all’articolo 13, comma 4-bis,
anche quelle
riconducibili alla necessità
di prestare soccorso allo
straniero o di effettuare
accertamenti
supplementari in ordine alla
sua identità o
nazionalità ovvero di
acquisire i documenti per il
viaggio o la disponibilità di
un mezzo di trasporto
idoneo.»;
2) dopo il comma 1 è inserito
il seguente:
«1-bis. Nei casi in cui lo
straniero è in possesso di
passaporto o altro documento
equipollente in corso
di validità e l’espulsione
non è stata disposta ai
sensi dell’articolo 13, commi
1 e 2, lettera c), o ai
sensi dell’articolo 3, comma
1, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155, il questore, in
luogo del trattenimento di
cui al comma 1, può
disporre una o più delle
seguenti misure: a)
consegna del passaporto o
altro documento
equipollente in corso di
validità, da restituire al
momento della partenza; b)
obbligo di dimora in un
luogo preventivamente
individuato, dove possa
essere agevolmente
rintracciato; c) obbligo di
presentazione, in giorni ed
orari stabiliti, presso un
ufficio della forza pubblica
territorialmente
competente. Le misure di cui
al primo periodo sono
adottate con provvedimento
motivato, che ha
effetto dalla notifica
all’interessato, disposta ai
sensi dell’articolo 3, commi
3 e 4 del regolamento,
recante l’avviso che lo
stesso ha facoltà di
presentare personalmente o a
mezzo di difensore
memorie o deduzioni al
giudice della convalida. Il
provvedimento è comunicato
entro 48 ore dalla
notifica al giudice di pace
competente per territorio.
Il giudice, se ne ricorrono i
presupposti, dispone con
decreto la convalida nelle
successive 48 ore. Le
misure, su istanza
dell’interessato, sentito il
questore, possono essere
modificate o revocate dal
giudice di pace. Il
contravventore anche solo ad una
delle predette misure è
punito con la multa da
3.000 a 18.000 euro. In tale
ipotesi, ai fini
dell’espulsione dello
straniero non è richiesto il
rilascio del nulla osta di
cui al comma 3 da parte
dell’autorità giudiziaria
competente
all’accertamento del reato.
Qualora non sia
possibile l’accompagnamento
immediato alla
frontiera, con le modalità di
cui all’articolo 13,
comma 3, il questore provvede
ai sensi dei commi 1
o 5-bis.»;
3) il comma 5 è sostituito
dal seguente:
«5. La convalida comporta la
permanenza nel
centro per un periodo di
complessivi trenta giorni.
Qualora l’accertamento
dell’identità e della
nazionalità ovvero
l’acquisizione di documenti per il
«1-bis. Nei casi in cui lo
straniero è in possesso di
passaporto o altro documento
equipollente in
corso di validità e
l’espulsione non è stata disposta
ai sensi dell’articolo 13,
commi 1 e 2, lettera c)
del
presente testo unico,
o ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, il questore, in
luogo del trattenimento
di cui al comma 1, può
disporre una o più delle
seguenti misure: a) consegna
del passaporto o altro
documento equipollente in
corso di validità, da
restituire al momento della
partenza; b) obbligo di
dimora in un luogo
preventivamente individuato,
dove possa essere agevolmente
rintracciato; c)
obbligo di presentazione, in
giorni ed orari stabiliti,
presso un ufficio della forza
pubblica
territorialmente competente.
In tale ipotesi, ai fini
dell’espulsione dello
straniero non è richiesto il
rilascio del nulla osta
di cui all’articolo 13,
comma 3
da parte dell’autorità
giudiziaria competente
all’accertamento del reato.
Qualora non sia
possibile l’accompagnamento
immediato alla
frontiera, con le modalità di
cui all’articolo 13,
comma 3, il questore provvede
ai sensi dei commi 1
o 5-bis
del presente articolo.»;
viaggio presenti gravi
difficoltà, il giudice, su
richiesta del questore, può
prorogare il termine di
ulteriori trenta giorni.
Anche prima di tale termine,
il questore esegue
l’espulsione o il respingimento,
dandone comunicazione senza
ritardo al giudice.
Trascorso tale termine,
qualora permangano le
condizioni indicate al comma
1, il questore può
chiedere al giudice di pace
la proroga del
trattenimento per un periodo
ulteriore di sessanta
giorni. Qualora persistono le
condizioni di cui al
quarto periodo, il questore
può chiedere al giudice
un’ulteriore proroga di
sessanta giorni. Il periodo
massimo complessivo di
trattenimento non può
essere superiore a
centottanta giorni. Qualora non
sia stato possibile procedere
all’allontanamento,
nonostante sia stato compiuto
ogni ragionevole
sforzo, a causa della mancata
cooperazione al
rimpatrio del cittadino del
Paese terzo interessato o
di ritardi nell’ottenimento
della necessaria
documentazione dai Paesi
terzi, il questore può
chiedere al giudice di pace
la proroga del
trattenimento, di volta in
volta, per periodi non
superiori a sessanta giorni,
fino ad un termine
massimo di ulteriori dodici
mesi.
Il questore, in ogni caso,
può eseguire l’espulsione e
il respingimento anche prima
della scadenza del
termine prorogato, dandone
comunicazione senza
ritardo al giudice di pace.»;
4) il comma 5-bis è
sostituito dal seguente:
«5-bis. Allo scopo di porre
fine al soggiorno illegale
dello straniero e di adottare
le misure necessarie
per eseguire immediatamente
il provvedimento di
espulsione o di
respingimento, il questore ordina
allo straniero di lasciare il
territorio dello Stato
entro il termine di sette
giorni, qualora non sia stato
possibile trattenerlo in un
Centro di identificazione
ed espulsione, ovvero la
permanenza presso tale
struttura non ne abbia
consentito l’allontanamento
dal territorio nazionale.
L’ordine è dato con
provvedimento scritto,
recante l’indicazione, in caso
di violazione, delle
conseguenze sanzionatorie.
L’ordine del questore può
essere accompagnato
dalla consegna
all’interessato, anche su sua
richiesta, della
documentazione necessaria per
raggiungere gli uffici della
rappresentanza
diplomatica del suo Paese in
Italia, anche se
onoraria, nonchè per
rientrare nello Stato di
appartenenza ovvero, quando
ciò non sia possibile,
nello Stato di provenienza,
compreso il titolo di
viaggio.»;
5) il comma 5-ter è
sostituito dal seguente:
«5-ter. La violazione
dell’ordine di cui al comma 5-
bis è punita, salvo che
sussista il giustificato motivo,
«5-ter. La violazione
dell’ordine di cui al comma 5-
bis è punita, salvo che
sussista il giustificato motivo,
con la multa da 10.000 a
20.000 euro, in caso di
respingimento o espulsione
disposta ai sensi
dell’articolo 13, comma 4, o
se lo straniero,
ammesso ai programmi di
rimpatrio volontario ed
assistito, di cui
all’articolo 14-ter, vi si sia sottratto.
Si applica la multa da 6.000
a 15.000 euro se
l’espulsione è stata disposta
in base all’articolo 13,
comma 5. Valutato il singolo
caso e tenuto conto
dell’articolo 13, commi 4 e
5, salvo che lo straniero
si trovi in stato di
detenzione in carcere, si procede
all’adozione di un nuovo
provvedimento di
espulsione per violazione
all’ordine di
allontanamento adottato dal
questore ai sensi del
comma 5-bis. Qualora non sia
possibile procedere
all’accompagnamento alla
frontiera, si applicano le
disposizioni di cui ai commi
1 e 5-bis, nonchè,
ricorrendone i presupposti,
quelle di cui all’articolo
13, comma 3.»;
6) il comma 5- quater è
sostituito dal seguente:
«5-quater. La violazione
dell’ordine disposto ai
sensi del comma 5-ter, terzo
periodo, è punita,
salvo giustificato motivo,
con la multa da 15.000 a
30.000 euro. Si applicano, in
ogni caso, le
disposizioni di cui al comma
5-ter, quarto periodo.»;
7) dopo il comma 5- quater è
inserito il seguente:
«5-quater.1. Nella
valutazione della condotta
tenuta dallo straniero
destinatario dell’ordine del
questore, di cui ai commi
5-ter e 5-quater, il giudice
accerta anche l’eventuale
consegna all’interessato
della documentazione di cui
al comma 5-bis, la
cooperazione resa dallo
stesso ai fini
dell’esecuzione del
provvedimento di
allontanamento, in
particolare attraverso
l’esibizione d’idonea
documentazione.»;
8) il comma 5-quinquies è
sostituito dal seguente:
«5-quinquies. Al procedimento
penale per i reati di
cui agli articoli 5-ter e
5-quater si applicano le
disposizioni di cui agli
articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis,
del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274.»;
9) dopo il comma 5-quinquies
sono inseriti i
seguenti:
«5-sexies. Ai fini
dell’esecuzione dell’espulsione
dello straniero denunciato ai
sensi dei commi 5-ter
e 5-quater, non è richiesto
il rilascio del nulla osta di
cui all’articolo 13, comma 3,
da parte dell’autorità
giudiziaria competente
all’accertamento del
medesimo reato. Il questore
comunica l’avvenuta
esecuzione dell’espulsione
all’autorità giudiziaria
competente all’accertamento
del reato.
5-septies. Il giudice,
acquisita la notizia
dell’esecuzione
dell’espulsione, pronuncia sentenza
di non luogo a procedere. Se
lo straniero rientra
con la multa da 10.000 a
20.000 euro, in caso di
respingimento o espulsione
disposta ai sensi
dell’articolo 13, comma 4, o
se lo straniero,
ammesso ai programmi di
rimpatrio volontario ed
assistito, di cui
all’articolo 14-ter, vi si sia sottratto.
Si applica la multa da 6.000
a 15.000 euro se
l’espulsione è stata disposta
in base all’articolo 13,
comma 5. Valutato il singolo
caso e tenuto conto
dell’articolo 13, commi 4 e
5, salvo che lo straniero
si trovi in stato di
detenzione in carcere, si procede
all’adozione di un nuovo
provvedimento di
espulsione per violazione
all’ordine di
allontanamento adottato dal
questore ai sensi del
comma 5-bis
del presente articolo.
Qualora non sia
possibile procedere
all’accompagnamento alla
frontiera, si applicano le
disposizioni di cui ai commi
1 e 5-bis
del presente articolo,
nonchè,
ricorrendone i presupposti,
quelle di cui all’articolo
13, comma 3.»;
illegalmente nel territorio
dello Stato prima del
termine previsto
dall’articolo 13, comma 14, si
applica l’articolo 345 del
codice di procedura
penale.»;
10) al comma 7, le parole: «a
ripristinare senza
ritardo la misura nel caso
questa venga violata»
sono sostituite dalle
seguenti: «, nel caso la misura
sia violata, a ripristinare
il trattenimento mediante
l’adozione di un nuovo
provvedimento di
trattenimento»;
e) dopo l’articolo 14-bis, è
inserito il seguente:
«14-ter. (Programmi di
rimpatrio assistito). - 1. Il
Ministero dell’interno, nei
limiti delle risorse di cui
al comma 7, attua, anche in
collaborazione con le
organizzazioni internazionali
o intergovernative
esperte nel settore dei
rimpatri, con gli enti locali e
con associazioni attive
nell’assistenza agli immigrati,
programmi di rimpatrio
volontario ed assistito verso
il Paese di origine o di
provenienza di cittadini di
Paesi terzi, salvo quanto
previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro
dell’interno sono
definite le linee guida per
la realizzazione dei
programmi di rimpatrio
volontario ed assistito,
fissando criteri di priorità
che tengano conto
innanzitutto delle condizioni
di vulnerabilità dello
straniero di cui all’articolo
19, comma 2, nonchè i
criteri per l’individuazione
delle organizzazioni, degli
enti e delle associazioni di
cui al comma 1.
3. Nel caso in cui lo
straniero irregolarmente
presente nel territorio è
ammesso ai programmi di
rimpatrio di cui al comma 1,
la prefettura del luogo
ove egli si trova ne dà
comunicazione, senza ritardo,
alla competente questura,
anche in via telematica.
Fatto salvo quanto previsto
al comma 6, è sospesa
l’esecuzione dei
provvedimenti emessi ai sensi degli
articoli 10, comma 2, 13,
comma 2 e 14, comma 5-
bis. È sospesa l’efficacia
delle misure
eventualmente adottate dal
questore ai sensi degli
articoli 13, comma 5.2, e 14,
comma 1-bis. La
questura, dopo avere ricevuto
dalla prefettura la
comunicazione, anche in via
telematica,
dell’avvenuto rimpatrio dello
straniero, avvisa
l’autorità giudiziaria
competente per
l’accertamento del reato
previsto dall’articolo 10-
bis, ai fini di cui al comma
5 del medesimo articolo.
4. Nei confronti dello
straniero che si sottrae al
programma di rimpatrio, i
provvedimenti di cui al
comma 3 sono eseguiti dal
questore con
l’accompagnamento immediato
alla frontiera, ai
10) al comma 7, le parole: «a
ripristinare senza
ritardo la misura nel caso
questa venga violata»
sono sostituite dalle
seguenti: «, nel caso la misura
sia violata, a ripristinare
il trattenimento mediante
l’adozione di un nuovo
provvedimento di
trattenimento.
Il periodo di trattenimento
disposto dal nuovo
provvedimento è computato
nel termine massimo per il
trattenimento indicato
dal comma 5.»;
«14-ter. - (Programmi di
rimpatrio assistito).
2. Con decreto del Ministro
dell’interno sono
definite le linee guida per
la realizzazione dei
programmi di rimpatrio
volontario ed assistito,
fissando criteri di priorità
che tengano conto
innanzitutto delle condizioni
di vulnerabilità dello
straniero di cui all’articolo
19, comma 2, nonchè i
criteri per l’individuazione
delle organizzazioni, degli
enti e delle associazioni di
cui al comma 1 del
presente articolo.
sensi dell’articolo 13, comma
4, anche con le
modalità previste
dall’articolo 14.
5. Le disposizioni del
presente articolo non si
applicano agli stranieri che:
a) hanno già beneficiato dei
programmi di cui al
comma 1;
b) si trovano nelle
condizioni di cui all’articolo 13,
comma 4, lettere a), d) e f)
ovvero nelle condizioni
di cui all’articolo 13, comma
4-bis, lettere d) ed e);
c) siano destinatari di un
provvedimento di
espulsione come sanzione
penale o come
conseguenza di una sanzione
penale.
6. Gli stranieri ammessi ai
programmi di rimpatrio
di cui al comma 1 trattenuti
nei Centri di
identificazione ed espulsione
rimangono nel Centro
fino alla partenza, nei
limiti della durata massima
prevista dall’articolo 14,
comma 5.
7. Al finanziamento dei
programmi di rimpatrio
volontario assistito di cui
al comma 1 si provvede
nei limiti:
a) delle risorse disponibili
del Fondo rimpatri, di cui
all’articolo 14-bis,
individuate annualmente con
decreto del Ministro
dell’interno;
b) delle risorse disponibili
dei fondi europei
destinati a tale scopo,
secondo le relative modalità
di gestione.»;
f) all’articolo 16, comma 1,
è aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
«Le disposizioni di cui al
presente comma si
applicano, in caso di
sentenza di condanna, ai reati
di cui all’articolo 14, commi
5-ter e 5-quater.»;
g) all’articolo 19:
1) nella rubrica, dopo le
parole: «e di
respingimento.» sono aggiunte
le seguenti:
«Disposizioni in materia di
categorie vulnerabili.»;
2) dopo il comma 2 è aggiunto
il seguente:
«2-bis. Il respingimento o
l’esecuzione
dell’espulsione di persone
affette da disabilità, degli
anziani, dei minori, dei
componenti di famiglie
monoparentali con figli
minori nonchè dei minori,
ovvero delle vittime di gravi
violenze psicologiche,
fisiche o sessuali sono
effettuate con modalità
compatibili con le singole
situazioni personali,
debitamente accertate.».
c) siano destinatari di un
provvedimento di
espulsione come sanzione
penale o come
conseguenza di una sanzione
penale ovvero di un
provvedimento di estradizione o
di un mandato di
arresto europeo o di un mandato
di arresto da
parte della Corte penale
intenazionale.
g-bis) all’articolo 32, comma
1-bis:
1) le parole: «semprechè non
sia intervenuta una
decisione del Comitato per i
minori stranieri di cui
all’articolo 33,» sono
soppresse;
2) dopo le parole: «ovvero
sottoposti a tutela,»
sono inserite le seguenti:
«previo parere positivo
2. Il decreto del Ministro
dell’interno di cui al
comma 2 dell’articolo 14- ter
del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286,
introdotto dal comma 1,
lettera e), è adottato entro
sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore
della legge di conversione
del presente decreto.
Art. 4
Modifiche al decreto
legislativo 28 agosto 2000, n.
274
1. All’articolo 4, comma 2,
del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, dopo la
lettera s-bis), è
aggiunta la seguente:
«s-ter) articolo 13, comma
5.2, e articolo 14,
commi 1-bis, 5-ter e
5-quater, del testo unico delle
disposizioni concernenti la
disciplina
dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998,
n. 286.».
Art. 5
Copertura finanziaria
1. Per le finalità di cui
all’articolo 3, comma 1,
lettera d), n. 3), connesse
all’adeguamento dei
centri di identificazione ed
espulsione, anche
attraverso la
ristrutturazione di immobili demaniali,
è autorizzata la spesa di
euro 16.824.813 per l’anno
2011, ed euro 40.000.000 per
ciascuno degli anni
2012, 2013 e 2014.
2. All’onere derivante dal
comma 1, si provvede,
rispettivamente:
a) per l’anno 2011, quanto ad
euro 16.824.813,
mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 1, comma 30,
della legge 15 luglio
2009, n. 94;
b) per ciascuno degli anni
2012, 2013 e 2014, con
corrispondente utilizzo di
quota delle somme
disponibili nel conto dei
residui, relative alla
predetta autorizzazione di
spesa, che sono versate
su apposita contabilità
speciale nell’anno 2011, ai
fini del riversamento
all’entrata del bilancio dello
Stato in ragione di euro
40.000.000 per ciascuno
degli anni 2012, 2013 e 2014.
3. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio.
del Comitato per i minori
stranieri di cui
all’articolo 33 del presente
testo unico, ovvero ai
minori stranieri non
accompagnati.
a) per l’anno 2011, quanto ad
euro 16.824.813,
mediante
corrispondente
riduzione
dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 1,
comma 30, della legge 15
luglio 2009, n. 94;
b) per ciascuno degli anni
2012, 2013 e 2014, con
corrispondente utilizzo di
quota delle somme
disponibili
nel conto dei residui
nell’esercizio 2011,
relative alla predetta
autorizzazione di spesa, pari
a 120 milioni di euro, che è
versata su apposita
contabilità speciale
nell’anno 2011, ai fini del
riversamento all’entrata del
bilancio dello Stato in
ragione di euro 40.000.000
per ciascuno degli anni
2012, 2013 e 2014.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra
in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a
Roma, addì 23 giugno 2011 |