Titolo I
PRINCIPI GENERALI E CRITERI DIRETTIVI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
recante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita'
generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante
regolamento
di attuazione della predetta legge di contabilita';
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
concernente
l'individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello
Stato, il riordino del sistema di tesoreria unica e la
ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430,
recante
unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e
della
programmazione economica e riordino delle competenze del
CIPE, a
norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
dell'amministrazione
pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n.
367, concernente il regolamento di semplificazione e
accelerazione
delle procedure di spesa e contabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20
febbraio 1998,
n. 38, concernente regolamento recante le attribuzioni
dei
dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e
della
programmazione economica, nonche' disposizioni in
materia di
organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7,
comma 3 della
legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30
gennaio 2008,
n. 43, concernente il regolamento di riorganizzazione
del Ministero
dell'economia e delle finanze;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la
legge di
contabilita' e finanza pubblica, e successive
modificazioni, ed in
particolare gli articoli 14, 16, 17, 39, 40, 41, 42 e
49;
Considerato che l'articolo 39 della suddetta legge n.
196 del 2009
prevede e disciplina, anche su basi innovative, lo
svolgimento delle
attivita' di analisi e valutazione della spesa delle
Amministrazioni
centrali dello Stato, indicandone modalita', finalita'
ed obiettivi;
Visto l'articolo 40 della suddetta legge n. 196 del
2009, il quale
prevede un'apposita delega per il completamento della
riforma della
struttura del bilancio dello Stato;
Considerato che l'articolo 41 della richiamata legge n.
196 del
2009 stabilisce la predisposizione di un rapporto
triennale sulla
spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, che
tiene conto
delle attivita' svolte nell'ambito dei nuclei di
valutazione della
spesa di cui al citato articolo 39;
Considerato che l'articolo 42, comma 1, lettera d),
della citata
legge n. 196 del 2009, recante delega al Governo per il
riordino
della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento
della funzione del bilancio di cassa, prevede, tra gli
altri, quale
principio direttivo, la previsione di un sistema di
controlli
preventivi sulla legittimita' contabile e amministrativa
dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
concernente
attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali
dei conti annuali e consolidati;
Ritenuto di dover dare attuazione all'articolo 49 della
stessa
legge n. 196 del 2009, che dispone la delega al Governo
per il
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione
della spesa
anche mediante il potenziamento delle strutture e degli
strumenti di
controllo e monitoraggio del Dipartimento della
Ragioneria generale
dello Stato e per la riforma del controllo di
regolarita'
amministrativa e contabile di cui all'articolo 1, comma
1, lettera
a), e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286;
Ritenuto di dover provvedere, ai sensi del predetto
articolo 49, al
riordino del sistema dei controlli preventivi e dei
controlli
successivi, loro semplificazione e razionalizzazione,
nonche' la
revisione dei termini attualmente previsti per il
controllo, con
previsione di programmi annuali basati sulla
complessita' degli atti,
sulla loro rilevanza, ai fini della finanza pubblica e
sull'efficacia
dell'esercizio del controllo;
Ritenuto, inoltre, di dover determinare i principi e le
misure per
il potenziamento delle attivita' di analisi e
valutazione della spesa
relativa alle amministrazioni centrali dello Stato,
svolto ai sensi
degli articoli 39 e 41 della medesima legge, e la loro
graduale
estensione alle altre pubbliche amministrazioni;
Visto l'articolo 7, comma 1, lettera o), della legge 7
aprile 2011,
n. 39, con il quale e' stato portato a 18 mesi il
termine di un anno
originariamente previsto dall'articolo 49 della legge
196 del 2009,
per l'esercizio delle deleghe oggetto del presente
decreto
legislativo;
Visto il parere delle sezioni riunite della Corte dei
conti,
espresso nell'adunanza del 16 giugno 2011;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella
riunione del 30 giugno 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. In attuazione dell'articolo 49 della legge 31
dicembre 2009, n.
196, le disposizioni del presente decreto recano la
disciplina del
controllo di regolarita' amministrativa e contabile, di
cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), della medesima
legge, e
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286,
nonche' disposizioni volte al rafforzamento ed alla
graduale
estensione a tutte le amministrazioni pubbliche delle
attivita' di
analisi e valutazione della spesa.
2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato,
nell'ambito delle sue competenze, adotta i provvedimenti
necessari
per assicurare l'adeguatezza e la coerenza del
controllo, al fine di
garantire la proficuita', la correttezza e la
regolarita' delle
gestioni. In particolare:
a) valuta e verifica la regolarita' dei sistemi
contabili;
b) svolge l'analisi dei programmi e concorre, con le
amministrazioni interessate, alla revisione delle
procedure di spesa
e dell'allocazione delle risorse in bilancio nell'ambito
dei nuclei
di analisi e valutazione di cui all'articolo 4, comma 4;
c) svolge un costante monitoraggio della programmazione
e della
corretta applicazione delle disposizioni sul
contenimento della
spesa, valutando gli oneri delle funzioni e dei servizi
istituzionali, nonche' dei programmi e dei progetti
presentati dalle
amministrazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di
principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare
le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275.
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita'
generale dello Stato), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279
(Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
1997, n. 195, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430
(Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica e riordino delle
competenze
del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997,
n.
94), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre
1997, n. 293.
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 3 aprile
1997, n. 94 (Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468,
e
successive modificazioni e integrazioni, recante norme
di
contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio.
Delega al Governo per l'individuazione delle unita'
previsionali di base del bilancio dello Stato):
«Art. 7. - 1. Ai fini della razionalizzazione delle
strutture amministrative e del potenziamento degli
strumenti operativi a supporto dell'azione del Governo
in
materia di politica economica, finanziaria e di bilancio
e'
disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica
in
un'unica amministrazione, che assume la denominazione di
"Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione
economica", nel quale confluiscono tutte le funzioni,
gli
uffici, il personale e le risorse finanziarie dei due
Ministeri interessati. In tutti gli atti normativi e gli
atti ufficiali della Repubblica italiana le dizioni
"Ministero del tesoro" e "Ministro del tesoro" e
"Ministero
del bilancio e della programmazione economica" e
"Ministro
del bilancio e della programmazione economica" sono
sostituite dalle dizioni "Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica" e "Ministro
del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
2. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a
riordinare le competenze e la organizzazione del
Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si
attiene ai principi e criteri direttivi contenuti nella
legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, nonche' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) eventuale trasferimento ad altre amministrazioni
delle competenze non strettamente connesse ai fini
istituzionali;
b) eliminazione di ogni forma di duplicazione e
sovrapposizione organizzativa e funzionale sia fra le
strutture dei Ministeri oggetto dell'unificazione, sia
fra
queste ed altre amministrazioni;
c) organizzazione della struttura ministeriale
attraverso la previsione di settori generali ed omogenei
di
attivita', da individuare anche in forma dipartimentale,
e,
nel loro ambito, di uffici di livello dirigenziale
generale, ove necessario anche periferici, articolati in
altre unita' organizzative interne, secondo le
rispettive
attribuzioni;
d) rafforzamento delle strutture di studio e ricerca
economica e finanziaria, nonche' di analisi della
fattibilita' economico-finanziaria delle innovazioni
normative riguardanti i vari settori dell'intervento
pubblico;
e) ridefinizione delle attribuzioni del Comitato
interministeriale della programmazione economica (CIPE),
con eliminazione dei compiti di gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa ed attribuzione degli stessi
alle
competenti amministrazioni, nonche' riordino, con
eventuale
unificazione o soppressione, degli attuali organi della
programmazione economica;
f) riordino, rafforzamento ed eventuale unificazione
del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e
del
nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti
pubblici;
g) riorganizzazione della cabina di regia di cui
all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995,
n. 341, intesa quale strumento di coordinamento,
promozione
di iniziative e supporto alle amministrazioni centrali
dello Stato, a quelle regionali e agli altri enti
attuatori
in materia di utilizzazione dei fondi comunitari, con
potenziamento delle relative strutture tecniche ed
amministrative, nonche' individuazione, tra le altre, di
una struttura dipartimentale per le aree depresse sulla
base dei criteri di cui alla lettera c).
3. L'organizzazione, la dotazione organica,
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e
delle relative funzioni, nonche' la distribuzione dei
posti
di funzione dirigenziale del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono
stabiliti
con regolamento da emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'art.
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, nel rispetto dei principi del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, sulla base dei seguenti
criteri:
a) la determinazione dei compiti delle ripartizioni
amministrative e' retta da criteri di omogeneita',
complementarieta' e organicita' mediante anche
l'accorpamento degli uffici esistenti;
b) l'organizzazione si conforma al criterio di
flessibilita', per corrispondere al mutamento delle
esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e
per
raggiungere specifici obiettivi;
c) l'ordinamento complessivo e' orientato alla
diminuzione dei costi amministrativi, alla
semplificazione
ed accelerazione delle procedure, all'accorpamento e
razionalizzazione degli esistenti comitati, nuclei e
commissioni, all'eliminazione delle duplicazioni e delle
sovrapposizioni dei procedimenti, nell'ambito di un
indirizzo che deve garantire la riduzione della spesa.
4. Al fine dell'espressione del parere da parte della
Commissione di cui all'art. 9, il Governo trasmette alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli
schemi
dei decreti legislativi e dei regolamenti in attuazione
dei
principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Nella prima applicazione della presente legge e'
mantenuta, salva diversa istanza degli interessati, la
collocazione nei ruoli centrali o periferici ai quali i
dipendenti appartengono all'atto dell'unificazione di
cui
al comma 1, anche attraverso opportune attivita' di
riqualificazione.
6. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400,
e successive modificazioni, e' disposta la fusione
dell'Istituto di studi per la programmazione economica
(ISPE) e dell'Istituto nazionale per lo studio della
congiuntura (ISCO) in un unico Istituto, sottoposto alla
vigilanza e all'alta direzione del Ministro del tesoro,
del
bilancio e della programmazione economica, denominato
Istituto di studi e analisi economica (ISAE), dotato di
autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e
contabile, al quale sono attribuiti il personale, le
risorse finanziarie e le sedi dei precedenti Istituti,
nonche' i relativi rapporti attivi e passivi. Al
conseguimento dei fini istituzionali l'ISAE provvede: a)
con il contributo dello Stato, il cui importo annuo e'
determinato con la legge finanziaria; b) con i
contributi
di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonche'
di
organizzazioni internazionali; c) con i redditi di beni
costituenti il proprio patrimonio; d) con i proventi
derivanti dalle attivita' di promozione, consulenza e
collaborazione. Dalla data di entrata in vigore del
regolamento sono abrogate le norme, anche di legge,
relative ai soppressi ISCO e ISPE.
7. La Ragioneria centrale presso il Ministero del
tesoro e quella presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica sono soppresse. Gli uffici e il
personale, compreso quello dirigenziale, sono trasferiti
alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica,
contestualmente
istituita.
8. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto,
per le parti corrispondenti, dalla data di entrata in
vigore dei relativi decreti legislativi previsti dal
comma
2.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e
accelerazione delle procedure di spesa e contabili), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1994, n.
136,
supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20
febbraio 1998, n. 38 (Regolamento recante le
attribuzioni
dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio
e
della programmazione economica, nonche' disposizioni in
materia di organizzazione e di personale, a norma
dell'art.
7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1998, n.
58.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 7 della
citata legge n. 94 del 1997:
«3. L'organizzazione, la dotazione organica,
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e
delle relative funzioni, nonche' la distribuzione dei
posti
di funzione dirigenziale del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono
stabiliti
con regolamento da emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'art.
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, nel rispetto dei principi del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, sulla base dei seguenti
criteri:
a) la determinazione dei compiti delle ripartizioni
amministrative e' retta da criteri di omogeneita',
complementarieta' e organicita' mediante anche
l'accorpamento degli uffici esistenti;
b) l'organizzazione si conforma al criterio di
flessibilita', per corrispondere al mutamento delle
esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e
per
raggiungere specifici obiettivi;
c) l'ordinamento complessivo e' orientato alla
diminuzione dei costi amministrativi, alla
semplificazione
ed accelerazione delle procedure, all'accorpamento e
razionalizzazione degli esistenti comitati, nuclei e
commissioni, all'eliminazione delle duplicazioni e delle
sovrapposizioni dei procedimenti, nell'ambito di un
indirizzo che deve garantire la riduzione della spesa.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio
2008, n. 43 (Regolamento di riorganizzazione del
Ministero
dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1,
comma
404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), e'
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2008, n. 66,
supplemento
ordinario.
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, supplemento
ordinario.
- La legge 7 aprile 2011, n. 39 (Modifiche alla legge
31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole
adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento
delle politiche economiche degli Stati membri), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2011, n.
84.
- Si riporta il testo degli articoli 14, 16, 17, 39,
40, 41, 42 e 49 della citata legge n. 196 del 2009:
«Art. 14 (Controllo e monitoraggio dei conti pubblici).
- 1. In relazione alle esigenze di controllo e di
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'art. 13,
il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato provvede a:
a) consolidare le operazioni delle amministrazioni
pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le
modalita' di cui alla presente legge e ai correlati
decreti
attuativi;
b) valutare la coerenza della evoluzione delle
grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione
con
gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DEF e
verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi
obiettivi;
c) monitorare gli effetti finanziari delle misure
previste dalla manovra di finanza pubblica e dei
principali
provvedimenti adottati in corso d'anno;
d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza
pubblica, verifiche sulla regolarita' della gestione
amministrativo-contabile delle amministrazioni
pubbliche,
ad eccezione delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche,
ancorche'
effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono
documenti accessibili nei limiti e con le modalita'
previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni
caso,
per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano
verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli
obiettivi di finanza pubblica e procedono altresi' alle
verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio
della
procedura di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003,
n.
131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo
sono
inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica affinche' possa valutare
l'opportunita' di attivare il procedimento denominato
"Piano per il conseguimento degli obiettivi di
convergenza"
di cui all'art. 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
come
modificato dall'art. 51, comma 3, della presente legge;
e) consentire l'accesso e l'invio in formato
elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1
dell'art. 13 alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Unita'
tecnica finanza di progetto di cui all'art. 7 della
legge
17 maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le
informazioni
e i dati di base relativi alle operazioni di
partenariato
pubblico-privato raccolte ai sensi dell'art. 44, comma
1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base
di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del
Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
pubblica
mensilmente, entro il mese successivo a quello di
riferimento, una relazione sul conto consolidato di
cassa
riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni
settoriali sugli enti degli altri comparti delle
amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle
informazioni desunte dal Sistema informativo delle
operazioni degli enti pubblici (SIOPE).
4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre
il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle
Camere una relazione sul conto consolidato di cassa
delle
amministrazioni pubbliche, riferita, rispettivamente, al
primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi
dell'anno, evidenziando l'eventuale aggiornamento delle
stime secondo l'articolazione per sottosettori prevista
all'art. 10, comma 3, lettera b), nonche' sulla
consistenza
del debito pubblico. La relazione presentata entro il 30
settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale
del
conto consolidato di cassa delle amministrazioni
pubbliche
e delle relative forme di copertura. Nella relazione
sono
anche esposte informazioni sulla consistenza dei residui
alla fine dell'esercizio precedente del bilancio dello
Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza
e
sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in
base
alla classificazione economica e funzionale.
5. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare,
rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e
contributive e a pubblicare con cadenza mensile un
rapporto
su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze
provvede
altresi' a monitorare gli effetti finanziari sul lato
delle
entrate delle misure tributarie previste dalla manovra
di
finanza pubblica e dai principali provvedimenti
tributali
adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 4
presentano in allegato un'analisi dei risultati
conseguiti
in materia di entrata, con riferimento all'andamento di
tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza
di
regioni ed enti locali, con indicazioni relative
all'attivita' accertativa e alla riscossione.
6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di
quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente
alla
banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri,
i
dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti
effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il
territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non
possono
accettare disposizioni di pagamento prive della
codificazione uniforme. Le disposizioni del presente
comma
non si applicano agli organi costituzionali.
7. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i
dati
concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati,
codificati con criteri uniformi sul territorio
nazionale.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti
la
codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente
il
Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare
modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.
9. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le
autorita' portuali, gli enti parco nazionale e gli altri
enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa
e
non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE
continuano a trasmettere al Dipartimento della
Ragioneria
generale dello Stato i dati trimestrali della gestione
di
cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio,
aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento
secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti
di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti relativi
alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo
modalita' e tempi definiti con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze.
11. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono
regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 9 non
possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso
la
tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui
al
comma 4 sono indicate le amministrazioni inadempienti
rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.».
«Art. 16 (Potenziamento del monitoraggio attraverso
attivita' di revisori e sindaci). - 1. Al fine di dare
attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica di
cui
all'art. 14, funzionali alla tutela dell'unita'
economica
della Repubblica, ove non gia' prevista dalla normativa
vigente, e' assicurata la presenza di un rappresentante
del
Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di
revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche,
con
esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali
e,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 3-ter, comma 3,
del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli enti
ed
organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il
numero dei revisori e dei componenti del collegio.
2. I collegi di cui al comma 1 devono riferire, nei
verbali relativi alle verifiche effettuate, circa
l'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente
legge e da direttive emanate dalle amministrazioni
vigilanti.».
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In
attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione,
ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri
indica
espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da
essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come
limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni
di
spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia,
da
redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la
compensazione degli effetti che eccedano le previsioni
medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve
garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista
temporale, tra l'onere e la relativa copertura. La
copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o
maggiori oneri, ovvero minori entrate, e' determinata
esclusivamente attraverso le seguenti modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei
fondi speciali previsti dall'art. 18, restando precluso
sia
l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per
iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per
finalita'
difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e
debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi
internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle
risorse da utilizzare come copertura;
c) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente
attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate
in
conto capitale.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere
utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o
maggiori
spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri
sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica,
predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti
mezzi
di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e
delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli
oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente
e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi
nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in
relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica
e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo
netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di
cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento
netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi
utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento
utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio
dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto
economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti.
4. Ai fini della definizione della copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione
tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di
ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del
saldo
di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni per la verifica del rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i
criteri
per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito
della stessa copertura finanziaria.
5. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della
quantificazione
degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve
essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime
Commissioni in relazione all'oggetto e alla
programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta
giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in
grado
di trasmettere la relazione tecnica entro il termine
stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I
dati devono essere trasmessi in formato telematico. I
regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi
in
cui il Governo e' tenuto alla presentazione della
relazione
tecnica di cui al comma 3.
6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una
relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui
al
comma 3.
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui
al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento
delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al
comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in
materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino
alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro
correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce
di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi
demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni
altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni.
Per
le disposizioni corredate di clausole di neutralita'
finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli
elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza
degli
effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso
l'indicazione dell'entita' delle risorse gia' esistenti
e
delle somme gia' stanziate in bilancio, utilizzabili per
le
finalita' indicate dalle disposizioni medesime. La
relazione tecnica fornisce altresi' i dati e gli
elementi
idonei a consentire la verifica della congruita' della
clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base
dei
requisiti indicati dal comma 12.
8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il
prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono
aggiornati
all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra
i
due rami del Parlamento.
9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle
Camere una relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo
considerato e sulle tecniche di quantificazione degli
oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti
riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo
considerato e sulla congruenza tra le conseguenze
finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di
copertura recate dalla legge di delega.
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto
raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere
efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze Dipartimento della
Ragioneria
generale dello Stato, anche attraverso gli uffici
centrali
del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato,
vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di
cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non
territoriali gli organi di revisione e di controllo
provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza,
dandone
completa informazione al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le
misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine
della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di
apposito
monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure
indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere
con
apposita relazione. La relazione espone le cause che
hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della
revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti
iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art.
81,
quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura
e'
applicata in caso di sentenze definitive di organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti
interpretazioni della normativa vigente suscettibili di
determinare maggiori oneri, fermo restando quanto
disposto
in materia di personale dall'art. 61 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti
legislativi di iniziativa governativa che prevedono
l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio
indicano anche le missioni di spesa e i relativi
programmi
interessati.».
«Art. 39 (Analisi e valutazione della spesa). - 1. Il
Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le
amministrazioni centrali dello Stato, al fine di
garantire
il supporto per la verifica dei risultati raggiunti
rispetto agli obiettivi di cui all'art. 10, comma 2,
lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia delle
misure
rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per
incrementare il livello di efficienza delle
amministrazioni
stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di
appositi
nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono disciplinate la composizione e le modalita'
di
funzionamento dei nuclei. Ai predetti nuclei partecipa
anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio
dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2. Nell'ambito dell'attivita' di collaborazione di cui
al comma 1 viene altresi' svolta la verifica
sull'articolazione dei programmi che compongono le
missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatorie
delle
spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la
possibilita' di proporre, attraverso apposito
provvedimento
legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle
leggi di finanziamento per renderne piu' semplice e
trasparente il collegamento con il relativo programma,
nonche' sulla rimodulabilita' delle risorse iscritte in
bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e
delle
finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello
Stato
supporto metodologico per la definizione delle
previsioni
di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli
obiettivi indicati nella nota integrativa di cui
all'art.
21, comma 11, lettera a), e per la definizione degli
indicatori di risultato ad essi associati.
3. Le attivita' svolte dai nuclei di cui al comma 1
sono funzionali alla formulazione di proposte di
rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi
programmi di spesa ai sensi dell'art. 23, comma 3, e
alla
predisposizione del rapporto sui risultati di cui
all'art.
35, comma 2, lettera a).
4. Per le attivita' di cui al presente articolo,
nonche' per la realizzazione del Rapporto di cui
all'art.
41, il Ministero dell'economia e delle finanze
istituisce e
condivide con le amministrazioni centrali dello Stato,
nell'ambito della banca dati di cui all'art. 13, una
apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni
necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al
comma 1 del presente articolo, nonche' delle analisi di
efficienza contenute nel Rapporto di cui all'art. 41. La
banca dati raccoglie le informazioni che le
amministrazioni
sono tenute a fornire attraverso una procedura da
definire
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Le
informazioni di cui al presente comma sono trasmesse dal
Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza
del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate
al
Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione,
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione.».
«Art. 40 (Delega al Governo per il completamento della
revisione della struttura del bilancio dello Stato). -
1.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, in materia
di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo e'
delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di
entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il completamento della riforma della
struttura del bilancio dello Stato con particolare
riguardo
alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle
missioni e alla programmazione delle risorse,
assicurandone
una maggiore certezza, trasparenza e flessibilita'.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni
principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa
pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra
missioni
e Ministeri ed enucleando eventuali missioni
trasversali;
b) revisione del numero e della struttura dei
programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai
risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi
finali, in modo da assicurare:
1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le
relative risorse e strutture assegnate, e ciascun
Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni
istituzionali proprie di ciascuna amministrazione,
evitando
ove possibile la condivisione di programmi tra piu'
Ministeri;
2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un
unico centro di responsabilita' amministrativa;
3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG
di secondo livello;
c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun
programma e della relativa legislazione in coerenza con
gli
obiettivi da perseguire;
d) revisione, per l'entrata, delle unita' elementari
del bilancio per assicurare che la denominazione
richiami
esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unita'
promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte
di
gettito sia chiaramente e univocamente individuabile;
e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e di
rendicontazione, delle azioni quali componenti del
programma e unita' elementari del bilancio dello Stato
affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri
il
loro raccordo alla classificazione COFOG e alla
classificazione economica di terzo livello. Ai fini
dell'attuazione del precedente periodo, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l'esercizio
finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si
da'
conto nel rapporto di cui all'art. 3;
f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative
di spesa debbano essere formulate in termini di
finanziamento di uno specifico programma di spesa;
g) introduzione della programmazione triennale delle
risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello
Stato
e individuazione di metodologie comuni di definizione di
indicatori di risultato semplici, misurabili e
riferibili
ai programmi del bilancio;
g-bis) introduzione in via sperimentale di un bilancio
di genere, per la valutazione del diverso impatto della
politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in
termini
di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito;
h) introduzione di criteri e modalita' per la
fissazione di limiti per le spese del bilancio dello
Stato,
tenendo conto della peculiarita' delle spese di cui
all'art. 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in
via
di massima nel DEF e adottati con la successiva legge di
bilancio, devono essere coerenti con la programmazione
triennale delle risorse;
i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa
stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in
cui
vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel
triennio
e i relativi tempi;
l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti
di variazione al bilancio in corso d'anno;
m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali
iscritti nel bilancio dello Stato;
n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei
risultati conseguiti dalle amministrazioni;
o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo
scopo di garantire maggiore chiarezza e significativita'
delle informazioni in esso contenute attraverso
l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello
Stato
e di quelli della tesoreria;
p) progressiva eliminazione, entro il termine di
ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a
valere su contabilita' speciali o conti correnti di
tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti
mediante il versamento di somme originariamente iscritte
in
stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad
eccezione della gestione relativa alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche' delle gestioni fuori
bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre
1971,
n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per
legge, dei programmi comuni tra piu' amministrazioni,
enti,
organismi pubblici e privati, nonche' dei casi di
urgenza e
necessita'. A tal fine, andra' disposto il contestuale
versamento delle dette disponibilita' in conto entrata
al
bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella
competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi
hanno
dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero
piu' esistenti in bilancio, a nuove imputazioni
appositamente istituite; previsione, per le gestioni
fuori
bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di
rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle
spese effettuate secondo schemi classificatori
armonizzati
con quelli del bilancio dello Stato e a questi
aggregabili
a livello di dettaglio sufficientemente elevato;
q) previsione della possibilita' di identificare i
contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato
finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119, quinto
comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle regioni.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia,
limitatamente agli stati di previsione di rispettivo
interesse, e per i profili finanziari, entro sessanta
giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i
decreti
possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora
non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette
i
testi alle Camere con le proprie osservazioni e con
eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a
ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della
nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque
adottati in via definitiva dal Governo.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere
adottate disposizioni correttive e integrative dei
medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e con le stesse modalita' previsti dal
presente
articolo.».
«Art. 41 (Rapporto sulla spesa delle amministrazioni
dello Stato). - 1. Ogni tre anni, a partire da quello
successivo all'istituzione della banca dati di cui
all'art.
13, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
sentita
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, anche sulla base delle
attivita'
di cui all'art. 39, elabora un Rapporto sulla spesa
delle
amministrazioni dello Stato.
2. Il rapporto di cui al comma 1 illustra la
composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati
conseguiti con le misure adottate ai fini del suo
controllo
e quelli relativi al miglioramento del livello di
efficienza delle stesse amministrazioni.
3. Il rapporto, in particolare, per i principali
settori e programmi di spesa:
a) esamina l'evoluzione e la composizione della spesa
identificando le eventuali aree di inefficienza e di
inefficacia, anche attraverso la valutazione dei
risultati
storici ottenuti;
b) propone gli indicatori di risultato da adottare;
c) fornisce la base analitica per la definizione e il
monitoraggio degli indicatori di cui alla lettera b)
verificabili ex post, utilizzati al fine di valutare il
conseguimento degli obiettivi di ciascuna
amministrazione e
accrescere la qualita' dei servizi pubblici;
d) suggerisce possibili riallocazioni della spesa,
liberando risorse da destinare ai diversi settori di
spesa
e ad iniziative considerate prioritarie;
e) fornisce la base analitica per la programmazione su
base triennale delle iniziative e delle risorse su
obiettivi verificabili, anche basandosi sul controllo di
gestione dei risultati.
4. Il rapporto di analisi e valutazione della spesa e'
predisposto entro il 20 luglio dell'ultimo anno di
ciascun
triennio ed e' inviato al Parlamento.
5. All'art. 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, l'ultimo periodo e' soppresso.».
«Art. 42 (Delega al Governo per il riordino della
disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento
della funzione del bilancio di cassa). - 1. Ai fini del
riordino della disciplina per la gestione del bilancio
dello Stato e del potenziamento della funzione del
bilancio
di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini
di
competenza, il Governo e' delegato ad adottare, entro
quattro anni dalla data di entrata in vigore della
presente
legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione della disciplina dell'accertamento
delle entrate e dell'impegno delle spese, nonche' di
quella
relativa alla formazione ed al regime contabile dei
residui
attivi e passivi, al fine di assicurare una maggiore
trasparenza, semplificazione e omogeneita' di
trattamento
di analoghe fattispecie contabili;
b) ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio di
cassa, previsione del raccordo, anche in appositi
allegati,
tra le autorizzazioni di cassa del bilancio statale e la
gestione di tesoreria;
c) ai fini del rafforzamento del ruolo programmatorio
del bilancio di cassa, previsione dell'obbligo, a carico
del dirigente responsabile, di predisporre un apposito
piano finanziario che tenga conto della fase temporale
di
assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale
ordina
e paga le spese;
d) revisione del sistema dei controlli preventivi sulla
legittimita' contabile e amministrativa
dell'obbligazione
assunta dal dirigente responsabile del pagamento,
tenendo
anche conto di quanto previsto alla lettera c);
e) previsione di un periodo transitorio per
l'attuazione della nuova disciplina;
f) considerazione, ai fini della predisposizione del
decreto legislativo di cui al presente comma, dei
risultati
della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;
g) previsione della graduale estensione delle
disposizioni adottate in applicazione delle lettere a),
c)
e d) alle altre amministrazioni pubbliche, anche in
coerenza con quanto disposto dall'art. 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42, nonche' dall'art. 2 della presente
legge;
h) rilevazione delle informazioni necessarie al
raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per
la
redazione del conto consolidato delle amministrazioni
pubbliche secondo i criteri adottati nell'ambito
dell'Unione europea.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato avvia un'apposita
sperimentazione della durata massima di due esercizi
finanziari. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per
materia e alla Corte dei conti un rapporto
sull'attivita'
di sperimentazione.
3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 e' trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di esso sia espresso il parere delle
Commissioni parlamentari competenti entro sessanta
giorni
dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto
puo'
essere comunque adottato. Qualora il termine per
l'espressione del parere scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio
della delega o successivamente, quest'ultimo e'
prorogato
di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi
alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali
modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna
Camera. Decorsi trenta giorni dalla nuova trasmissione,
il
decreto puo' essere comunque adottato dal Governo.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere
adottate disposizioni integrative e correttive del
medesimo
decreto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e
con le medesime modalita' previsti dal presente
articolo.».
«Art. 49 (Delega al Governo per la riforma ed il
potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e
del
programma di analisi e valutazione della spesa). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi
dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu'
decreti legislativi per il potenziamento dell'attivita'
di
analisi e valutazione della spesa e per la riforma del
controllo di regolarita' amministrativa e contabile di
cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), e all'art. 2 del
decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di
controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello
Stato ai fini della realizzazione periodica di un
programma
di analisi e valutazione della spesa delle
amministrazioni
centrali di cui all'art. 3, comma 67, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 41,
comma
5, della presente legge, da svolgere anche in
collaborazione con le amministrazioni e istituzioni
interessate ai sensi del comma 69 del medesimo art. 3
della
legge n. 244 del 2007, nonche' ai fini della
elaborazione
del Rapporto di cui all'art. 41;
b) condivisione tra il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, gli organismi indipendenti di valutazione della
performance di cui all'art. 14 del decreto legislativo
27
ottobre 2009, n. 150, e gli uffici di statistica dei
diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche
attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte
le
altre informazioni necessarie alla realizzazione
dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa;
c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie in
caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla
lettera
b) da parte dei dirigenti responsabili delle
amministrazioni interessate, commisurate ad una
percentuale
della loro retribuzione di risultato compresa tra un
minimo
del 2 per cento e un massimo del 7 per cento;
d) graduale estensione del programma di analisi e
valutazione della spesa alle altre amministrazioni
pubbliche;
e) riordino del sistema dei controlli preventivi e dei
controlli successivi, loro semplificazione e
razionalizzazione, nonche' revisione dei termini
attualmente previsti per il controllo, con previsione di
programmi annuali basati sulla complessita' degli atti,
sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e
sull'efficacia dell'esercizio del controllo.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti
legislativi che comportino riflessi di ordine
finanziario
devono essere corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3.».
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, e dell'art.
2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
(Riordino
e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio
e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, 59),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n.
193:
«1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della
rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
a) garantire la legittimita', regolarita' e correttezza
dell'azione amministrativa (controllo di regolarita'
amministrativa e contabile);
b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche
mediante tempestivi interventi di correzione, il
rapporto
tra costi e risultati (controllo di gestione);
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica
dirigenziale (valutazione della dirigenza);
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede
di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di
determinazione dell'indirizzo politico, in termini di
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi
predefiniti
(valutazione e controllo strategico).».
«Art. 2 (Il controllo interno di regolarita'
amministrativa e contabile). - 1. Ai controlli di
regolarita' amministrativa e contabile provvedono gli
organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti
nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e,
in
particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici
di
ragioneria, nonche' i servizi ispettivi, ivi compresi
quelli di cui all'art. 1, comma 6, della legge 23
dicembre
1996, n. 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite
dalla vigente legislazione 2, i servizi ispettivi di
finanza della Ragioneria generale dello Stato e quelli
con
competenze di carattere generale.
2. Le verifiche di regolarita' amministrativa e
contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla
pubblica amministrazione, i principi generali della
revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi
professionali operanti nel settore.
3. Il controllo di regolarita' amministrativa e
contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via
preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla
legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo
cui
le definitive determinazioni in ordine all'efficacia
dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo
responsabile.
4. I membri dei collegi di revisione degli enti
pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria
nominati
tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Le
amministrazioni pubbliche, ove occorra, ricorrono a
soggetti esterni specializzati nella certificazione dei
bilanci.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7 della
citata legge n. 39 del 2011:
«1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'art. 3, comma 1, le parole: "alla Relazione
sull'economia e la finanza pubblica" sono sostituite
dalle
seguenti: "al Documento di economia e finanza di cui
all'art. 10";
b) all'art. 8:
1) al comma 1, le parole: "dalla Decisione di cui
all'art. 10" sono sostituite dalle seguenti: "dal DEF";
2) al comma 2, primo periodo, le parole: "nell'ambito
della procedura di cui all'art. 10, comma 5" sono
sostituite dalle seguenti: "nella Nota di aggiornamento
del
DEF di cui all'art. 10-bis";
3) al comma 3, le parole: "di cui all'art. 5 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata
?Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza
pubblica'," sono soppresse, e le parole: "della
Decisione
di finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti:
"del
DEF";
4) al comma 4, le parole: "la Decisione di finanza
pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "la Nota di
aggiornamento del DEF di cui all'art. 10-bis";
c) all'art. 11:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: "commi 1 e
2," sono sostituite dalle seguenti: "comma 2, con i loro
eventuali aggiornamenti ai sensi dell'art. 10-bis,";
2) al comma 3, lettera m), le parole: "10, comma 2,
lettera f)," sono sostituite dalle seguenti: "10-bis,
comma
1, lettera d),";
3) al comma 7, le parole: "nella Decisione di finanza
pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "nel DEF";
4) al comma 9, primo periodo, le parole da: "dalla
nota" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: "da una nota tecnico-illustrativa" e al terzo
periodo le parole: "comma 2" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 3";
5) al comma 10, le parole: "all'art. 10, comma 6" sono
sostituite dalle seguenti: "all'art. 10-bis, comma 3";
d) all'art. 13, comma 1, dopo le parole: "elementi
informativi necessari" sono inserite le seguenti: "alla
ricognizione di cui all'art. 1, comma 3, e", dopo la
parola: "accessibile" sono inserite le seguenti:
"all'ISTAT
e" e dopo le parole: "coordinamento della finanza
pubblica"
sono inserite le seguenti: ", l'ISTAT";
e) all'art. 14, al comma 1, lettera b), le parole:
"nella Decisione di cui all'art. 10" sono sostituite
dalle
seguenti: "nel DEF" e al comma 4, primo periodo, le
parole:
"comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3";
f) all'art. 17, comma 3, terzo periodo, le parole:
"nella Decisione di cui all'art. 10" sono sostituite
dalle
seguenti: "nel DEF";
g) all'art. 18, comma 1, primo periodo, le parole:
"nella Decisione di cui all'art. 10" sono sostituite
dalle
seguenti: "nel DEF";
h) all'art. 21, al comma 1, le parole: "ai sensi
dell'art. 10, comma 2, lettera a), nella Decisione di
cui
al medesimo art. 10" sono sostituite dalle seguenti: "ai
sensi dell'art. 10, comma 2, lettera c), nel DEF" e al
comma 16, le parole: "dell'art. 10, comma 2, lettera c)"
sono sostituite dalle seguenti: "dell'art. 10-bis, comma
1,
lettera b)";
i) all'art. 22, al comma 1:
1) all'alinea, primo periodo, le parole: "nella
Decisione di cui all'art. 10" sono sostituite dalle
seguenti: "nel DEF";
2) alla lettera b), le parole: "nella Decisione di cui
all'art. 10" sono sostituite dalle seguenti: "nel DEF";
l) all'art. 30, comma 8, le parole: "un anno" sono
sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";
m) all'art. 40:
1) al comma 1, le parole: «due anni» sono sostituite
dalle seguenti: "tre anni";
2) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ". Ai fini dell'attuazione del
precedente
periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
avvia,
per l'esercizio finanziario 2012, un'apposita
sperimentazione di cui si da' conto nel rapporto di cui
all'art. 3";
3) al comma 2, dopo la lettera g) e' inserita la
seguente:
"g-bis) introduzione in via sperimentale di un
bilancio di genere, per la valutazione del diverso
impatto
della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini,
in
termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non
retribuito";
4) al comma 2, lettera h), le parole: "nella
Decisione di cui all'art. 10" sono sostituite dalle
seguenti: "nel DEF";
n) all'art. 48:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nei contratti stipulati per operazioni di
finanziamento che costituiscono quale debitore
un'amministrazione pubblica e' inserita apposita
clausola
che prevede, a carico degli istituti finanziatori,
l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta
giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca
d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di
finanziamento, con indicazione della data e
dell'ammontare
della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del
piano di ammortamento distintamente per quota capitale e
quota interessi, ove disponibile. Non sono comunque
soggette a comunicazione le operazioni di cui all'art. 3
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
2003,
n. 398, e successive modificazioni";
2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", fino a un massimo di 50.000 euro";
o) all'art. 49, comma 1, alinea, le parole: "un anno"
sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
p) all'art. 52, comma 2, le parole: "alla Decisione
di finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "al
Documento di economia e finanza".».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 49 della legge n. 196 del
2009, vedasi nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 2 del
citato decreto legislativo n. 286 del 1999, vedasi nelle
note alle premesse.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI E CRITERI DIRETTIVI
Art. 2
Principi del controllo
di regolarita' amministrativa e contabile
1. Il controllo di regolarita' amministrativa e
contabile di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 31
dicembre 2009, n.
196, e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286,
ha per oggetto gli atti aventi riflessi finanziari sui
bilanci dello
Stato, delle altre amministrazioni pubbliche e degli
organismi
pubblici.
2. Il controllo di cui al comma 1 e' svolto dagli organi
appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei
diversi
comparti della pubblica amministrazione e, in
particolare,
nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, dal
Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, attraverso i
propri uffici
centrali e periferici e i Servizi ispettivi di finanza
pubblica,
nonche' dai collegi di revisione e sindacali presso gli
enti e
organismi pubblici, al fine di assicurare la
legittimita' e
proficuita' della spesa.
3. L'Ispettorato generale di finanza esercita le
funzioni di
vigilanza e coordinamento sulle attivita' di controllo
svolte dagli
uffici centrali e periferici del Dipartimento della
Ragioneria
generale dello Stato e dai collegi di revisione e
sindacali. Per ogni
esercizio finanziario l'Ispettorato generale di finanza
presenta una
relazione sull'attivita' svolta al Ragioniere generale
dello Stato,
che la comunica con le proprie eventuali osservazioni al
Ministro
dell'economia e delle finanze. La relazione e' trasmessa
dal Ministro
dell'economia e delle finanze alla Corte dei conti.
4. Sono fatte salve tutte le speciali disposizioni in
materia di
controllo vigenti per le amministrazioni, gli organismi
e gli organi
dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile.
5. Il controllo di regolarita' amministrativa e
contabile e' volto
a garantire la legittimita' contabile e amministrativa,
al fine di
assicurare la trasparenza, la regolarita' e la
correttezza
dell'azione amministrativa, e si svolge in via
preventiva o
successiva rispetto al momento in cui l'atto di spesa
spiega i suoi
effetti, secondo i principi e i criteri stabiliti dal
presente
decreto.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1,
della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, a seguito dell'esito
positivo del
controllo preventivo di regolarita' amministrativa e
contabile,
l'atto diviene efficace a decorrere dalla data della sua
emanazione.
7. Il procedimento di controllo e' svolto nei termini e
secondo le
modalita' previste dal presente decreto.
8. I controlli di cui al presente articolo si adeguano
al processo
di dematerializzazione degli atti, nel rispetto delle
regole tecniche
per la riproduzione e conservazione dei documenti su
supporto idoneo
a garantirne la conformita' agli originali, secondo la
vigente
normativa di riferimento.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 1, comma 1, e all'art. 2 del
citato decreto legislativo n. 286 del 1999, vedasi nelle
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti):
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del
Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di
funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e
per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali
attuativi
di norme comunitarie;
c-bis) i provvedimenti commissariali adottati in
attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio
dei
Ministri emanate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della
legge
24 febbraio 1992, n. 225;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) [autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti
collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29];
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze
di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre
2005,
n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende
autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per
i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a
carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e
ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di
controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,
il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione
del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei
provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con
ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi [Si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742].
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti
di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie
ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame
della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere
il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito
del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni
pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e
la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la
rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli
obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione
amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri
di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento
del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte
dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano
funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti
pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono
altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte
ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure
conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981,
n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato
contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259 . Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n.
453 . Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati
a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove
rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in
materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo
3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni
della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo
unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i
magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e'
ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I
collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o
per
materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal
presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo,
individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle
amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome
di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con
un
numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei
conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla
Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21
marzo
1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in
ogni
caso in cui insorge il dissenso tra i competenti
magistrati
circa la legittimita' di atti. Del collegio viene
chiamato
a far parte in qualita' di relatore il magistrato che
deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali,
ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per
motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie
monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
Titolo I
PRINCIPI GENERALI E CRITERI DIRETTIVI
Art. 3
Organi di controllo
1. Il controllo di regolarita' amministrativa e
contabile sugli
atti adottati dalle amministrazioni statali centrali e
periferiche e'
svolto, rispettivamente, dagli Uffici centrali del
bilancio operanti
presso ciascuna amministrazione centrale, dall'Ufficio
centrale di
ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato e
dalle Ragionerie territoriali dello Stato secondo il
proprio ambito
di competenza.
2. Agli effetti del presente decreto, gli Uffici
centrali del
bilancio, l'Ufficio centrale di ragioneria presso
l'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e le Ragionerie
territoriali dello
Stato sono definiti uffici di controllo, che
costituiscono il sistema
delle ragionerie.
3. Gli atti di spesa adottati dalle amministrazioni
centrali dello
Stato sono assoggettati al controllo dei rispettivi
Uffici centrali
del bilancio e dall'Ufficio centrale di ragioneria
presso
l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
4. Gli atti di spesa adottati dalle amministrazioni
periferiche
dello Stato sono assoggettati al controllo dalle
Ragionerie
territoriali dello Stato, secondo la rispettiva
competenza.
5. Gli atti adottati dalle amministrazioni periferiche
organizzate
su base interprovinciale o interregionale sono
sottoposti all'ufficio
di controllo territorialmente competente rispetto alla
sede
dell'ufficio che ha adottato l'atto. Per particolari e
motivate
esigenze, con determina del Ragioniere generale dello
Stato puo'
essere stabilita una diversa competenza territoriale.
6. Il controllo sui decreti interministeriali e' svolto
dagli
Uffici centrali del bilancio individuati in relazione
agli stati di
previsione della spesa sui quali il decreto produce
effetti
finanziari.
7. Il controllo di regolarita' amministrativa e
contabile sugli
atti adottati dagli enti ed organismi pubblici e' svolto
dai collegi
dei revisori dei conti e sindacali, ai sensi degli
articoli 19, e
seguenti.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI E CRITERI DIRETTIVI
Art. 4
Analisi e valutazione della spesa
1. L'analisi e valutazione della spesa e' l'attivita'
sistematica
di analisi della programmazione e della gestione delle
risorse
finanziarie e dei risultati conseguiti dai programmi di
spesa,
finalizzata al miglioramento del grado di efficienza ed
efficacia
della spesa pubblica anche in relazione al conseguimento
degli
obiettivi di finanza pubblica. Essa viene attuata
mediante
l'elaborazione e l'affinamento di metodologie per la
definizione dei
fabbisogni di spesa, per la verifica e il monitoraggio
dell'efficacia
delle misure volte al miglioramento della capacita' di
controllo
della stessa, in termini di quantita' e di qualita',
nonche' la
formulazione di proposte dirette a migliorare il
rapporto
costo-efficacia dell'azione amministrativa. Le attivita'
di cui al
precedente periodo sono realizzate avvalendosi anche di
metodologie
provenienti dall'analisi economica e statistica.
2. Le amministrazioni centrali dello Stato svolgono le
attivita' di
analisi e valutazione della spesa con le modalita' di
cui ai commi 4
e 5.
3. Le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui
al comma
2, nell'ambito della propria autonomia, svolgono
attivita' di analisi
della spesa, di monitoraggio e valutazione degli
interventi, al fine
di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e di promuovere
una maggiore
efficienza ed efficacia della spesa pubblica.
4. L'analisi e la valutazione della spesa delle
amministrazioni
centrali dello Stato si svolge nell'ambito dei nuclei di
analisi e
valutazione istituiti ai sensi dell'articolo 39 della
legge 31
dicembre 2009, n. 196. Ciascun nucleo e' costituito da
rappresentanti
del Ministero interessato e del Ministero dell'economia
e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, che ne
cura il coordinamento. Ai nuclei partecipa anche un
rappresentante
della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della
funzione pubblica.
5. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
-
Ispettorato generale del bilancio - supporta il
programma di lavoro
dei nuclei di analisi e valutazione della spesa delle
amministrazioni
centrali e propone strumenti e misure per rafforzare il
monitoraggio
della spesa e la valutazione delle politiche pubbliche,
anche tramite
il rapporto triennale sulla valutazione e analisi della
spesa delle
amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo
41 della
legge del 31 dicembre 2009, n. 196.
Note all'art. 4:
- Per il testo degli articoli 39 e 41 della citata
legge n. 196 del 2009, vedasi nelle note alle premesse.
Titolo II
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SUGLI ATTI DELLE
AMMINISTRAZIONI STATALI
Capo I
Controllo preventivo
Art. 5
Atti sottoposti al controllo preventivo
1. Sono assoggettati al controllo preventivo di
regolarita'
amministrativa e contabile tutti gli atti dai quali
derivino effetti
finanziari per il bilancio dello Stato, ad eccezione di
quelli posti
in essere dalle amministrazioni, dagli organismi e dagli
organi dello
Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile.
2. Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i
seguenti
atti:
a) atti soggetti a controllo preventivo di legittimita'
della Corte
dei conti;
b) decreti di approvazione di contratti o atti
aggiuntivi, atti di
cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di
debito;
c) provvedimenti o contratti di assunzione di personale
a qualsiasi
titolo;
d) atti relativi al trattamento giuridico ed economico
del
personale statale in servizio;
e) accordi in materia di contrattazione integrativa, di
qualunque
livello, intervenuti ai sensi della vigente normativa
legislativa e
contrattuale. Gli accordi locali stipulati dalle
articolazioni
centrali e periferiche dei Ministeri sono sottoposti al
controllo da
parte del competente Ufficio centrale del bilancio;
f) atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di
somme dal
bilancio dello Stato ad altri enti o organismi;
g) atti e provvedimenti di gestione degli stati di
previsione
dell'entrata e della spesa, nonche' del conto del
patrimonio.
3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), sono inviati
all'ufficio
di controllo e, per il suo tramite, alla Corte dei
conti. La
documentazione che accompagna l'atto viene inviata al
competente
ufficio di controllo, per il successivo inoltro alla
Corte dei conti.
Gli eventuali rilievi degli uffici di controllo sono
trasmessi
all'amministrazione che ha emanato l'atto.
Le controdeduzioni dell'amministrazione sono parimenti
trasmesse
all'ufficio di controllo e, per il suo tramite, alla
Corte dei conti,
unitamente all'atto corredato dalla relativa
documentazione. La Corte
si pronuncia nei termini di cui all'articolo 3 della
legge 14 gennaio
1994, n. 20 e all'articolo 27 della legge 24 novembre
2000, n. 340,
che decorrono dal momento in cui l'atto le viene
trasmesso, completo
di documentazione, dall'ufficio di controllo competente.
4. I contratti dichiarati segretati o che esigono
particolari
misure di sicurezza, ai sensi dell'articolo 17, comma 7,
del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono sottoposti
unicamente al
controllo contabile di cui all'articolo 6, fatto salvo,
in ogni caso,
il controllo della Corte dei conti.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 3 della citata legge n. 20 del
1994, vedasi nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 24
novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la
delegificazione
di norme e per la semplificazione di procedimenti
amministrativi - legge di semplificazione 1999):
«Art. 27 (Accelerazione del procedimento di controllo
della Corte dei conti). - 1. Gli atti trasmessi alla
Corte
dei conti per il controllo preventivo di legittimita'
divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta
giorni
dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una
pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la
Corte,
nel predetto termine, abbia sollevato questione di
legittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 81
della Costituzione, delle norme aventi forza di legge
che
costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia
sollevato, in relazione all'atto, conflitto di
attribuzione. Per i provvedimenti di cui all'art. 3,
comma
1, lettera c-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
il
termine di cui al primo periodo, incluso quello per la
risposta ad eventuali richieste istruttorie, e' ridotto
a
complessivi sette giorni; in ogni caso l'organo emanante
ha
facolta', con motivazione espressa, di dichiararli
provvisoriamente efficaci. Il predetto termine e'
sospeso
per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste
istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del
Governo, che non puo' complessivamente essere superiore
a
trenta giorni.
2. La Sezione del controllo comunica l'esito del
procedimento nelle ventiquattro ore successive alla fine
dell'adunanza. Le deliberazioni della Sezione sono
pubblicate entro trenta giorni dalla data dell'adunanza.
3. All'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n.
20, l'ultimo periodo e' soppresso.
4. Il procedimento previsto dall'art. 25, secondo
comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei
conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214,
puo'
essere attivato dal Consiglio dei Ministri anche con
riferimento ad una o piu' parti dell'atto sottoposto a
controllo. L'atto, che si e' risolto debba avere corso,
diventa esecutivo ove le Sezioni riunite della Corte dei
conti non abbiano deliberato entro trenta giorni dalla
richiesta.
5. L'art. 61, comma 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e' abrogato.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 17 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
«7. I contratti di cui al presente articolo posti in
essere da amministrazioni statali sono sottoposti
esclusivamente al controllo successivo della Corte dei
conti, la quale si pronuncia altresi' sulla regolarita',
sulla correttezza e sull'efficacia della gestione.
Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto
entro
il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al
Parlamento.».
Titolo II
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SUGLI ATTI DELLE
AMMINISTRAZIONI STATALI
Capo I
Controllo preventivo
Art. 6
Controllo contabile
1. L'ufficio di controllo effettua la registrazione
contabile delle
somme relative agli atti di spesa di cui all'articolo 5,
con
conseguente effetto di rendere indisponibili ad altri
fini le somme
ad essa riferite.
2. Gli atti di spesa non possono avere corso qualora:
a) siano pervenuti oltre il termine perentorio di
ricevibilita' del
31 dicembre dell'esercizio finanziario cui si riferisce
la spesa,
fatti salvi quelli direttamente conseguenti
all'applicazione di
provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo
quadrimestre
dell'anno;
b) la spesa ecceda lo stanziamento del capitolo di
bilancio, ovvero
dell'articolo, qualora il capitolo sia suddiviso in
articoli;
c) l'imputazione della spesa sia errata rispetto al
capitolo di
bilancio o all'esercizio finanziario, o alla competenza
piuttosto che
ai residui;
d) siano violate le disposizioni che prevedono specifici
limiti a
talune categorie di spesa;
e) non si rinviene la compatibilita' dei costi della
contrattazione
integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi
dell'articolo 40-bis
del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 40-bis del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 40-bis (Controlli in materia di contrattazione
integrativa). - 1. Il controllo sulla compatibilita' dei
costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione
delle norme di legge, con particolare riferimento alle
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e
sulla
corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato
dal
collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale,
dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi
organi
previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai
contratti
integrativi derivino costi non compatibili con i
rispettivi
vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano
le
disposizioni di cui all'art. 40, comma 3-quinquies,
sesto
periodo.
2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici e
per
gli enti e le istituzioni di ricerca con organico
superiore
a duecento unita', i contratti integrativi sottoscritti,
corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria
ed
una relazione illustrativa certificate dai competenti
organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi del
presente
articolo e dell'art. 40, comma 3-quinquies. Decorso tale
termine, che puo' essere sospeso in caso di richiesta di
elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica
puo'
procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso
in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno,
specifiche informazioni sui costi della contrattazione
integrativa, certificate dagli organi di controllo
interno,
al Ministero dell'economia e delle finanze, che
predispone,
allo scopo, uno specifico modello di rilevazione,
d'intesa
con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Tali
informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto
dei
vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle
risorse assegnate ai fondi per la contrattazione
integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei
fondi
e della spesa derivante dai contratti integrativi
applicati, anche la concreta definizione ed applicazione
di
criteri improntati alla premialita', al riconoscimento
del
merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della
qualita'
della performance individuale, con riguardo ai diversi
istituti finanziati dalla contrattazione integrativa,
nonche' a parametri di selettivita', con particolare
riferimento alle progressioni economiche. Le
informazioni
sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando
le
ipotesi di responsabilita' eventualmente ravvisabili le
utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del
titolo
V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.
4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di
pubblicare in modo permanente sul proprio sito
istituzionale, con modalita' che garantiscano la piena
visibilita' e accessibilita' delle informazioni ai
cittadini, i contratti integrativi stipulati con la
relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa
certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1,
nonche' le informazioni trasmesse annualmente ai sensi
del
comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro,
evidenzia
gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del
contratto integrativo in materia di produttivita' ed
efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle
richieste dei cittadini. Il Dipartimento per la funzione
pubblica di intesa con il Ministero dell'economia e
delle
finanze e in sede di Conferenza unificata predispone un
modello per la valutazione, da parte dell'utenza,
dell'impatto della contrattazione integrativa sul
funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le
richieste e le previsioni di interesse per la
collettivita'. Tale modello e gli esiti della
valutazione
vengono pubblicati sul sito istituzionale delle
amministrazioni pubbliche interessate dalla
contrattazione
integrativa.
5. Ai fini dell'art. 46, comma 4, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per
via
telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il
testo contrattuale con l'allegata relazione
tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione
delle modalita' di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di
bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresi'
trasmessi al CNEL.
6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
presso
il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte
dei
conti possono avvalersi ai sensi dell'art. 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio
delle
funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.
7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni
del presente articolo, oltre alle sanzioni previste
dall'art. 60, comma 2, e' fatto divieto alle
amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento
delle
risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli
organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla
corretta applicazione delle disposizioni del presente
articolo.».
Titolo II
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SUGLI ATTI DELLE
AMMINISTRAZIONI STATALI
Capo I
Controllo preventivo
Art. 7
Controllo amministrativo
1. A seguito della registrazione contabile prevista
dall'articolo
6, sono accantonate e rese indisponibili le somme fino
al momento del
pagamento. L'ufficio di controllo procede all'esame
degli atti di
spesa sotto il profilo della regolarita' amministrativa,
con
riferimento alla normativa vigente.
2. L'ufficio di controllo richiede chiarimenti o
comunica le
osservazioni nei termini indicati dall'articolo 8.
3. In caso di esito negativo del controllo di cui al
comma 1, gli
atti non producono effetti a carico del bilancio dello
Stato, salvo
che sia esplicitamente richiesto di dare ulteriore corso
al
provvedimento, sotto la responsabilita' del dirigente
titolare della
spesa ai sensi dell'articolo 10.
Titolo II
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SUGLI ATTI DELLE
AMMINISTRAZIONI STATALI
Capo I
Controllo preventivo
Art. 8
Termini del controllo
1. Gli atti di cui all'articolo 5, contestualmente alla
loro
adozione, sono inviati all'ufficio di controllo che,
entro trenta
giorni dal ricevimento, provvede all'apposizione del
visto di
regolarita' amministrativa e contabile. Per i
provvedimenti di cui
all'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), l'ufficio di
controllo si
pronuncia entro sessanta giorni. Per gli accordi in
materia di
contrattazione integrativa di cui all'articolo 5, comma
1, lettera
e), restano fermi i termini previsti dalle vigenti
disposizioni
contrattuali.
2. Fatte salve le norme in materia di controllo da parte
della
Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14
gennaio
1994, n. 20, trascorso il termine di cui al comma 1
senza che
l'ufficio di controllo abbia formulato osservazioni o
richiesto
ulteriore documentazione, l'atto e' efficace e viene
restituito
munito di visto.
3. In presenza di osservazioni o di richiesta di
chiarimenti, i
termini per l'espletamento del controllo di cui al comma
1 sono
interrotti fino al momento in cui l'ufficio di controllo
riceve i
documenti o i chiarimenti richiesti.
4. Il controllo degli atti di cui all'articolo 5, comma
2, lettere
b), c) e d), puo' essere espletato secondo un programma
annuale
approvato dal Ragioniere generale dello Stato, basato
sulla
complessita' degli atti, sulla loro rilevanza ai fini
della finanza
pubblica e sull'efficacia dell'esercizio del controllo.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 3 della citata legge n. 20 del
1994, vedasi nelle note all'art. 2.
Titolo II
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SUGLI ATTI DELLE
AMMINISTRAZIONI STATALI
Capo I
Controllo preventivo
Art. 9
Documentazione giustificativa
1. Gli atti sottoposti al controllo sono corredati da
titoli,
documenti, certificazioni previste da specifiche norme e
da ogni
altro atto o documento giustificativo degli stessi.
2. La documentazione di cui al comma 1 e' allegata in
originale.
Nei casi debitamente attestati e motivati dal dirigente
responsabile
della spesa, in cui ricorra l'imprescindibile esigenza
di conservare
gli originali presso l'ufficio emittente, e' possibile
allegare
copie, munite della certificazione di conformita'
all'originale.
Espletato il controllo, gli atti e la relativa
documentazione sono
restituiti all'amministrazione.
3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di
dematerializzazione degli atti e dei flussi informativi
tra le
pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento
alle
disposizioni in materia di Codice dell'amministrazione
digitale di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive
modificazioni.
Note all'art. 9:
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento
ordinario.
Titolo II
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SUGLI ATTI DELLE
AMMINISTRAZIONI STATALI
Capo I
Controllo preventivo
Art. 10
Effetti delle osservazioni
1. Ricevute le osservazioni o le richieste di
chiarimenti di cui
all'articolo 8, il dirigente responsabile comunica,
entro trenta
giorni, se intende modificare o ritirare il
provvedimento, per
conformarsi alle indicazioni ricevute dall'ufficio di
controllo.
Entro il medesimo termine il dirigente responsabile,
sotto la propria
responsabilita', puo' disporre di dare comunque seguito
al
provvedimento, che acquista efficacia pur in presenza di
osservazioni. In tali casi l'ufficio di controllo ne
prende atto e
trasmette l'atto corredato dalle osservazioni e dalla
relativa
documentazione al competente ufficio di controllo della
Corte dei
conti.
2. Nei casi in cui il termine di cui al comma 1 decorre
senza
alcuna disposizione impartita dal dirigente responsabile
ai sensi del
medesimo comma, il provvedimento oggetto di rilievo non
acquista
efficacia, e' improduttivo di effetti contabili e viene
restituito,
non vistato, all'amministrazione emittente.
3. E' esclusa la possibilita' di disporre l'ulteriore
corso del
provvedimento nei seguenti casi:
a) provvedimenti non sorretti da un'obbligazione
giuridicamente
perfezionata o che dispongono l'utilizzo di somme
destinate ad altre
finalita';
b) provvedimenti concernenti pagamenti in conto sospeso
emessi ai
sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, e
successive modificazioni, non derivanti da provvedimenti
giurisdizionali o da lodi arbitrali aventi efficacia
esecutiva.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia
tributaria, finanziaria e contabile a completamento
della
manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30:
«Art. 14 (Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche
amministrazioni). - 1. Le amministrazioni dello Stato e
gli
enti pubblici non economici completano le procedure per
l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei
lodi
arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti
l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il
termine
di centoventi giorni dalla notificazione del titolo
esecutivo. Prima di tale termine il creditore non puo'
procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica di
atto
di precetto.
1-bis. Gli atti introduttivi del giudizio di
cognizione, gli atti di precetto nonche' gli atti di
pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena
di
nullita' presso la struttura territoriale dell'Ente
pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti
privati interessati e contenere i dati anagrafici
dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il
pignoramento di crediti di cui all'art. 543 del codice
di
procedura civile promosso nei confronti di enti ed
istituti
esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie
organizzati su base territoriale deve essere instaurato,
a
pena di improcedibilita' rilevabile d'ufficio,
esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della
sede principale del tribunale nella cui circoscrizione
ha
sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il
provvedimento
in forza del quale la procedura esecutiva e' promossa.
Il
pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento
e'
trascorso un anno senza che sia stata disposta
l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi
dell'art.
553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei
crediti in pagamento perde efficacia se il creditore
procedente, entro il termine di un anno dalla data in
cui
e' stata emessa, non provvede all'esazione delle somme
assegnate.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si
applicano anche ai pignoramenti mobiliari di cui agli
articoli 513 e seguenti del codice di procedura civile
promossi nei confronti di enti ed istituti esercenti
forme
di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su
base territoriale.
2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei
casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile
della
spesa, in assenza di disponibilita' finanziarie nel
pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante
emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto
all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La
reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo
previsto dall'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
in
deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto
del
Ministro del tesoro sono determinate le modalita' di
emissione nonche' le caratteristiche dello speciale
ordine
di pagamento previsto dal presente comma.
3. L'impignorabilita' dei fondi di cui all'art. 1 del
decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e'
estesa, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1993,
anche alle somme destinate ai progetti finanziati con il
fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga,
istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, alle somme destinate alle spese di
missione del Dipartimento della protezione civile,
nonche'
a quelle destinate agli organi istituiti dagli articoli
3,
4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
4. Nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio
1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge
22
luglio 1994, n. 460, dopo le parole: "Polizia di Stato"
sono inserite le parole "della Polizia penitenziaria e
del
Corpo forestale dello Stato".».
Capo II
Controllo successivo
Art. 11
Atti sottoposti al controllo successivo
e soggetti obbligati
1. Sono sottoposti al controllo successivo di
regolarita'
amministrativa e contabile i seguenti atti:
a) rendiconti amministrativi relativi alle aperture di
credito
alimentate con fondi di provenienza statale resi dai
funzionari
delegati titolari di contabilita' ordinaria e speciale;
b) rendiconti amministrativi resi dai commissari
delegati titolari
di contabilita' speciale di cui all'articolo 5, comma
5-bis, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni, nonche'
da ogni altro soggetto gestore, comunque denominato;
c) rendiconti amministrativi afferenti a un'unica
contabilita'
speciale alimentata con fondi di provenienza statale e
non statale
per la realizzazione di accordi di programma;
d) ogni altro rendiconto previsto da specifiche
disposizioni di
legge;
e) conti giudiziali.
2. I soggetti gestori dei fondi di cui al comma 1,
lettere dalla a)
alla d), devono rendere il conto finanziario della loro
gestione al
competente ufficio di controllo al termine di ciascun
esercizio
finanziario, nonche' alla conclusione dell'intervento
delegato.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), qualora
la quota
parte di finanziamento statale sia maggioritaria, il
riscontro viene
effettuato dal competente ufficio di controllo del
Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. Diversamente, il
competente organo
di controllo e' individuato in sede di accordo di
programma o
dall'ordinamento dell'amministrazione che mette a
disposizione la
prevalente quota di finanziamento. In ogni caso, gli
esiti del
controllo sono comunicati a tutte le amministrazioni
partecipanti per
i relativi provvedimenti di competenza.
4. I commissari delegati e i soggetti attuatori di cui
all'articolo
5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e
successive
modificazioni, entro dieci giorni dall'insediamento, in
considerazione della complessita' della gestione e della
rilevanza
delle risorse normalmente accreditate, trasmettono
all'ufficio di
controllo copia dell'ordinanza istitutiva della
gestione. Su
specifica richiesta degli uffici di controllo, i
commissari delegati
trasmettono copia degli atti adottati riguardanti
l'attivita'
contrattuale posta in essere con l'utilizzo delle
risorse ricevute e
ogni elemento informativo ritenuto utile ai fini del
successivo
controllo del rendiconto.
5. Per particolari tipologie di rendiconti resi da
commissari
delegati o commissari straordinari o funzionari delegati
alla
realizzazione di opere specifiche o urgenti, possono
essere stabilite
procedure di controllo di tipo concomitante sui
contratti di
particolare rilevanza e complessita', secondo criteri e
modalita' da
definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di
concerto con i Ministri titolari della spesa, fermo
restando
l'obbligo di rendicontazione.
6. Sono fatte salve le diverse attribuzioni di
competenza
territoriale dettate da specifiche leggi di settore,
nonche' tutte le
speciali disposizioni normative vigenti in materia di
controllo
successivo.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo del comma 5-bis dell'art. 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile):
«5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita'
speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio
decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 333 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il
quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio
e
dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le
entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento
delegato,
indicando la provenienza dei fondi, i soggetti
beneficiari
e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche
una
sezione dimostrativa della situazione analitica dei
crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da
quelli
di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a
qualsiasi titolo dai commissari delegati, con
l'indicazione
della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata
anche
la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31
dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con
le
stesse modalita' di cui al presente comma, anche i dati
relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno
o
piu' soggetti attuatori. I rendiconti corredati della
documentazione giustificativa sono trasmessi, per i
relativi controlli, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - Ragionerie territoriali competenti e all'Ufficio
bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Le ragionerie territoriali inoltrano i
rendiconti, anche con modalita' telematiche e senza la
documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio
dei
Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale
della Corte dei conti. Per l'omissione o il ritardo
nella
rendicontazione si applica l'art. 337 del regio decreto
23
maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza
dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al
presente comma sono vietati girofondi tra le
contabilita'
speciali.».
Capo II
Controllo successivo
Art. 12
Programma di controllo
1. Il controllo di regolarita' amministrativa e
contabile dei
rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a),
puo' essere
esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei
criteri
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. In
ogni caso, il programma deve ricomprendere i rendiconti
assoggettati
annualmente al controllo della Corte dei conti.
2. I frontespizi dei rendiconti amministrativi non
inclusi nel
programma di controllo sono restituiti
all'amministrazione emittente
con esplicita annotazione di esclusione dal controllo.
Capo II
Controllo successivo
Art. 13
Contenuto dei rendiconti
1. I rendiconti amministrativi dimostrano, nella sezione
finanziaria, tutte le entrate e le uscite riguardanti
l'intervento o
le spese delegate, con indicazione della provenienza dei
fondi, dei
soggetti beneficiari e della tipologia delle spese
sostenute, secondo
lo schema predisposto con decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma
5-bis,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, i rendiconti dei
commissari
delegati, straordinari o comunque denominati contengono
anche una
sezione dimostrativa della situazione analitica dei
crediti, distinti
in certi, esigibili e di difficile riscossione, nonche'
dei debiti
derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate
assunte a
qualsiasi titolo, con l'indicazione della relativa
scadenza.
Note all'art. 13:
- Per il testo del comma 5-bis dell'art. 5 della citata
legge n. 225 del 1992, vedasi nelle note all'art. 11.
Capo II
Controllo successivo
Art. 14
Procedimento di controllo dei rendiconti
1. I rendiconti amministrativi sono presentati
all'ufficio di
controllo competente entro il venticinquesimo giorno
successivo al
termine dell'esercizio finanziario di riferimento,
corredati dalla
documentazione giustificativa della spesa in originale,
o in copia
conforme, nei casi indicati dall'articolo 9, comma 2,
secondo
periodo. Per le Prefetture tale termine e' fissato al
quarantesimo
giorno. Sono fatte salve tutte le disposizioni normative
di carattere
speciale che prevedono termini diversi o la preventiva
trasmissione
dei rendiconti alla competente amministrazione centrale
per i
riscontri che ritenga necessari.
2. In caso di avvicendamento tra funzionari delegati, il
rendiconto
e' reso a cura del funzionario delegato in carica alla
data prevista
per la sua presentazione, sulla base di specifici
passaggi di
consegne. I relativi verbali sono allegati al
rendiconto. In caso di
oggettiva impossibilita', al rendiconto e' allegata una
specifica
dichiarazione del funzionario in carica che ne attesti
le ragioni. In
tale ipotesi, ciascun funzionario delegato e' comunque
responsabile
per gli atti di spesa della propria gestione.
3. Gli uffici di controllo esaminano i rendiconti e la
relativa
documentazione, verificando che sia data dimostrazione
delle aperture
di credito ricevute, dei titoli estinti e delle somme
restanti e,
separatamente, delle somme prelevate in contanti.
4. Gli uffici di controllo, entro l'esercizio
finanziario
successivo alla presentazione dei rendiconti, provvedono
al discarico
di quelli ritenuti regolari e li restituiscono al
funzionario
delegato muniti del visto di regolarita'
amministrativo-contabile,
unitamente alla documentazione originale, debitamente
obliterata.
5. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarita', gli
uffici di
controllo non discaricano i rendiconti e inviano al
funzionario
delegato una nota di osservazione. I funzionari delegati
rispondono
ai rilievi entro trenta giorni dal ricevimento della
predetta nota di
osservazione.
6. Qualora il funzionario delegato non fornisca
riscontro alle
osservazioni dell'ufficio di controllo o le
controdeduzioni rese non
siano idonee a superare i rilievi formulati, i
rendiconti non sono
discaricati. In tali casi, l'ufficio di controllo
restituisce i
rendiconti al funzionario delegato responsabile,
informandone
contestualmente l'amministrazione che ha disposto
l'apertura di
credito.
7. In caso di mancata presentazione del rendiconto nel
termine
previsto, l'ufficio di controllo diffida il funzionario
delegato
inadempiente assegnandogli un termine per la
presentazione, e ne
informa l'amministrazione centrale di appartenenza.
Decorso senza
esito tale termine, il rendiconto e' predisposto
d'ufficio a cura
dell'amministrazione che ha disposto l'apertura di
credito, con oneri
finanziari a carico del funzionario delegato
inadempiente.
8. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, l'ufficio di
controllo
informa la competente sezione di controllo della Corte
dei conti.
Fatte salve le eventuali responsabilita'
amministrativo-contabili e
disciplinari, del comportamento del funzionario si tiene
conto anche
ai fini della corresponsione della quota del trattamento
economico
accessorio collegato alla produttivita' individuale e
della
retribuzione di risultato.
Capo II
Controllo successivo
Art. 15
Relazione sulla realizzazione degli interventi delegati
1. Fermo l'obbligo di presentazione degli atti cui
all'articolo 11,
i funzionari delegati, i commissari delegati, i
commissari del
Governo o i soggetti, in qualunque altro modo
denominati, autorizzati
alla gestione di fondi statali per la realizzazione di
specifici
interventi o progetti trasmettono annualmente
all'ufficio di
controllo, ai fini del successivo inoltro al Ministero
delegante ed
alla competente sezione di controllo della Corte dei
conti, una
relazione sullo stato di attuazione dell'intervento
indicando,
qualora esso non sia concluso nei tempi prestabiliti, le
ragioni
ostative. Del contenuto della relazione si tiene conto
ai fini della
valutazione della performance individuale.
2. La relazione e' trasmessa all'ufficio di controllo
per il
successivo inoltro al Ministero delegante ed anche alla
competente
sezione di controllo della Corte dei conti. Di essa si
tiene conto
anche ai fini della valutazione della performance
individuale.
Capo II
Controllo successivo
Art. 16
Controllo dei conti giudiziali
1. Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate
e
dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che
ricevono somme
dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa
debitore, o
hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di
materie, nonche'
coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai
detti agenti,
devono rendere il conto della propria gestione alle
amministrazioni
centrali o periferiche dalle quali dipendono, ovvero
dalla cui
amministrazione sono vigilati, per il successivo inoltro
ai
competenti uffici di controllo.
2. Il conto giudiziale e' reso entro i due mesi
successivi alla
chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e
comunque alla
data della cessazione della gestione.
3. Gli uffici di controllo, qualora non abbiano nulla da
osservare,
appongono sui singoli conti il visto di regolarita'
amministrativo-contabile e li trasmettono alla Corte dei
conti entro
i due mesi successivi alla data della loro ricezione
ovvero a quella
della ricezione dei chiarimenti o dei documenti
richiesti con note di
osservazione.
Capo II
Controllo successivo
Art. 17
Controlli sull'attivita' di riscossione
1. Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono,
congiuntamente
con l'Agenzia delle entrate, attivita' di verifica sugli
agenti della
riscossione, secondo criteri selettivi e linee guida
individuati con
direttive impartite d'intesa tra il Ragioniere generale
dello Stato e
il Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
-
Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio
delle
verifiche svolte ai sensi del comma 1, puo' proporre,
d'intesa con le
amministrazioni interessate, eventuali interventi
necessari per
migliorare l'attivita' di riscossione.
3. L'agente della riscossione deve allegare al conto
giudiziale di
fine anno un documento illustrativo dei residui attivi
risultanti
dalle singole contabilita', con la valutazione del loro
grado di
esigibilita' e delle eventuali cause ostative alla
mancata
riscossione. Con le direttive di cui al comma 1, sono
fissati
annualmente criteri quantitativi e qualitativi per
l'individuazione
delle posizioni da sottoporre alla valutazione di cui al
primo
periodo.
Capo II
Controllo successivo
Art. 18
Relazione annuale sull'esito del controllo
1. Gli uffici di controllo, entro il mese di febbraio di
ciascun
anno, trasmettono alla amministrazione interessata una
relazione
sintetica sulle principali irregolarita' riscontrate
nell'esercizio
del controllo preventivo e successivo relativo all'anno
precedente,
con una elencazione dei casi in cui non e' stato apposto
il visto di
regolarita'.
2. La relazione di cui al comma 1 e' inviata anche alla
Corte dei
conti, nonche' all'Ispettorato generale di finanza.
3. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
riferisce
annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze in
ordine alle
attivita' di verifica, valutazione e monitoraggio
espletate,
nell'ambito della relazione di cui all'articolo 25,
comma 1. A tale
fine gli uffici di controllo effettuano un costante
monitoraggio
finanziario sugli andamenti delle spese, per singola
legge o per
determinate tipologie di spese, secondo le disposizioni
e con le
modalita' indicate dalle leggi vigenti. Le conclusioni
del
monitoraggio finanziario di cui al comma precedente sono
trasmesse
anche al Ministero competente all'adozione delle misure
correttive.
Nella relazione di cui al primo periodo viene dato, in
particolare,
conto della complessiva attivita' di monitoraggio svolta
ai sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196,
evidenziando, con riferimento a ciascuna clausola di
salvaguardia,
l'andamento effettivo degli oneri rispetto alle
previsioni di spesa.
Note all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 17 della citata legge n. 196
del 2009, vedasi nelle note alle premesse.
Titolo III
I CONTROLLI DEI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI E
SINDACALI PRESSO GLI
ENTI E ORGANISMI PUBBLICI
Art. 19
Costituzione dei collegi dei revisori dei conti e
sindacali
1. I collegi dei revisori dei conti e sindacali degli
enti ed
organismi pubblici, escluse le societa', sono costituiti
con la
nomina disposta da parte della amministrazione vigilante
ovvero
mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti
ed organismi,
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie
e
regolamentari.
2. Qualora entro quarantacinque giorni non si provveda
alla
costituzione dei collegi ai sensi del comma 1,
l'amministrazione
vigilante nomina in via straordinaria, nei successivi
trenta giorni,
un collegio di tre componenti in possesso dei requisiti
prescritti.
Decorso inutilmente il predetto termine di trenta
giorni, vi provvede
il Ministero dell'economia e delle finanze nominando
propri
funzionari. Il collegio straordinario cessa le proprie
funzioni
all'atto di nomina del nuovo collegio.
Titolo III
I CONTROLLI DEI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI E
SINDACALI PRESSO GLI
ENTI E ORGANISMI PUBBLICI
Art. 20
Compiti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali
1. I collegi dei revisori dei conti e sindacali presso
gli enti ed
organismi pubblici, di cui all'articolo 19, vigilano
sull'osservanza
delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie;
provvedono
agli altri compiti ad essi demandati dalla normativa
vigente,
compreso il monitoraggio della spesa pubblica.
2. I collegi dei revisori dei conti e sindacali, in
particolare,
devono:
a) verificare la corrispondenza dei dati riportati nel
conto
consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli analitici
desunti dalla
contabilita' generale tenuta nel corso della gestione;
b) verificare la loro corretta esposizione in bilancio,
l'esistenza
delle attivita' e passivita' e l'attendibilita' delle
valutazioni di
bilancio, la correttezza dei risultati finanziari,
economici e
patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza
dei dati
contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei
relativi
allegati;
c) effettuare le analisi necessarie e acquisire
informazioni in
ordine alla stabilita' dell'equilibrio di bilancio e, in
caso di
disavanzo, acquisire informazioni circa la struttura
dello stesso e
le prospettive di riassorbimento affinche' venga, nel
tempo,
salvaguardato l'equilibrio;
d) vigilare sull'adeguatezza della struttura
organizzativa
dell'ente e il rispetto dei principi di corretta
amministrazione;
e) verificare l'osservanza delle norme che presiedono la
formazione
e l'impostazione del bilancio preventivo e del conto
consuntivo o
bilancio d'esercizio;
f) esprimere il parere in ordine all'approvazione del
bilancio
preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio
da parte
degli organi a cio' deputati sulla base degli specifici
ordinamenti
dei singoli enti;
g) effettuare almeno ogni trimestre controlli e
riscontri sulla
consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori,
dei titoli di
proprieta' e sui depositi e i titoli a custodia;
h) effettuare il controllo sulla compatibilita' dei
costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di
bilancio e
quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge,
con
particolare riferimento alle disposizioni inderogabili
che incidono
sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti
accessori.
3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni
ai bilanci
preventivi, delle delibere di accertamento dei residui,
del conto
consuntivo o bilancio d'esercizio sono sottoposti,
corredati dalla
relazione illustrativa o da analogo documento, almeno
quindici giorni
prima della data della relativa delibera, all'esame del
collegio dei
revisori dei conti o sindacale. Il collegio redige
apposita relazione
da allegare ai predetti schemi, nella quale sono
sintetizzati anche i
risultati del controllo svolto durante l'esercizio.
4. L'attivita' dei collegi dei revisori e sindacali si
conforma ai
principi della continuita', del campionamento e della
programmazione
dei controlli.
5. I collegi dei revisori dei conti e sindacali non
intervengono
nella gestione e nell'amministrazione attiva degli enti
e organismi
pubblici.
6. Alle sedute degli organi di amministrazione attiva
assiste
almeno un componente del collegio dei revisori e
sindacale.
7. I componenti del collegio dei revisori e sindacale
possono
procedere ad atti di ispezione e controllo, anche
individualmente.
8. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche
individuale,
nonche' delle risultanze dell'esame collegiale dei
bilanci preventivi
e relative variazioni e dei conti consuntivi o bilanci
d'esercizio e'
redatto apposito verbale.
Titolo III
I CONTROLLI DEI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI E
SINDACALI PRESSO GLI
ENTI E ORGANISMI PUBBLICI
Art. 21
Indipendenza dei revisori e dei sindaci
presso gli enti ed organismi pubblici
1. Gli organi di controllo devono assicurare l'esercizio
delle
funzioni loro attribuite in modo indipendente. Ai
revisori e sindaci
presso enti ed organismi pubblici si applicano i
requisiti di
onorabilita', professionalita' e indipendenza previsti
dall'articolo
2387 del codice civile.
Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 2387 del codice civile:
«Art. 2387 (Requisiti di onorabilita', professionalita'
e indipendenza). - Lo statuto puo' subordinare
l'assunzione
della carica di amministratore al possesso di speciali
requisiti di onorabilita', professionalita' ed
indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al
riguardo previsti da codici di comportamento redatti da
associazioni di categoria o da societa' di gestione di
mercati regolamentati. Si applica in tal caso l'art.
2382.
Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in
relazione all'esercizio di particolari attivita'.».
Titolo III
I CONTROLLI DEI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI E
SINDACALI PRESSO GLI
ENTI E ORGANISMI PUBBLICI
Art. 22
Vigilanza sulle attivita' dei collegi
dei revisori dei conti e sindacali
1. I rappresentanti del Ministero dell'economia e delle
finanze
negli organi di cui all'articolo 21 sono tenuti a
trasmettere i
verbali e i documenti contabili al Dipartimento della
Ragioneria
generale dello Stato, anche mediante forme di
comunicazione
telematica, secondo la normativa vigente, nonche' a
fornire alla
stessa ogni informazione richiesta.
Titolo IV
I CONTROLLI DEI SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
Art. 23
Verifiche sulla regolarita' amministrativa e contabile
1. I Servizi ispettivi di finanza pubblica svolgono le
verifiche
amministrativo-contabili in conformita' agli obiettivi
generali
delineati nelle direttive annuali del Ministro
dell'economia e delle
finanze, emanate ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. L'attivita' ispettiva e' diretta a ricondurre a
economicita' e
regolarita' amministrativo-contabile le gestioni
pubbliche, a
verificare la regolare produzione dei servizi, nonche' a
suggerire le
misure dalle quali possano derivare miglioramenti dei
saldi delle
gestioni finanziarie pubbliche e della qualita' della
spesa.
Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma
1. A
tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro
dieci
giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio,
anche
sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art.
16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da
attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art.
4,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7
agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni,
ad
esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni
delle assegnazioni con le modalita' previste dal
medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo
altresi'
conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed
adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo
con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con
regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23
agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo
o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione
coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro,
tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono
automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento
del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge
15
maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede
al riordino delle segretarie particolari dei
Sottosegretari
di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e'
determinato,
in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della
legge
15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il
personale disciplinato dai contratti collettivi
nazionali
di lavoro, fino ad una specifica disciplina
contrattuale,
il trattamento economico accessorio, da corrispondere
mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli
obblighi
di reperibilita' e di disponibilita' ad orari
disagevoli,
ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in
un
unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il
lavoro
straordinario, per la produttivita' collettiva e per la
qualita' della prestazione individuale. Con effetto
dall'entrata in vigore del regolamento di cui al
presente
comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10
luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed
integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la
costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri
e
delle segretarie particolari dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o
atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o
ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinano pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio
dei
Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p) della legge 23
agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto
previsto
dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n.
773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.».
Titolo IV
I CONTROLLI DEI SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
Art. 24
Modalita' di svolgimento dei controlli ispettivi
1. I soggetti destinatari dei controlli ispettivi sono
tenuti a
consentire l'accesso all'ispettore incaricato e ad
esibire allo
stesso e, su sua richiesta, a rilasciargli copia, atti,
documenti e
dati, anche rilevati dai sistemi informatici, ritenuti
necessari ai
fini della verifica.
2. A seguito della verifica, l'ispettore incaricato
predispone la
relazione ispettiva. Le criticita' eventualmente
riscontrate,
unitamente al testo della relazione, sono comunicate ai
soggetti
sottoposti a verifica ed alle amministrazioni vigilanti,
ai fini
dell'adozione delle opportune misure correttive. I
soggetti
ispezionati devono fornire ai Servizi ispettivi di
finanza pubblica
le risposte ai rilievi formulati ed ogni inerente e
successiva
informazione.
3. Nel caso in cui la relazione evidenzi ipotesi di
danno erariale,
e' effettuata una apposita segnalazione alla Procura
regionale della
Corte dei conti competente per territorio, ai sensi
dell'articolo 6
della legge 16 agosto 1962, n. 1291.
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 16 agosto
1962, n. 1291 (Norme integrative dell'ordinamento della
ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi
ruoli organici):
«Art. 6. - L'obbligo di denuncia stabilito dall'art. 20
del testo unico approvato con decreto del Presidente
della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per gli impiegati con
qualifica di Ispettore generale e' deferito, per cio'
che
concerne gli impiegati del ruolo della carriera
direttiva
dell'Ispettorato generale di finanza al Ragioniere
generale
dello Stato.».
Titolo V
ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA
Art. 25
Analisi e valutazione della spesa
delle amministrazioni centrali dello Stato
1. L'analisi e valutazione della spesa delle
amministrazioni
centrali dello Stato e' svolta secondo un programma di
lavoro
triennale concordato nell'ambito dei nuclei di analisi e
valutazione
della spesa di cui all'articolo 4, comma 4. Ciascun
nucleo predispone
una relazione annuale che illustra le attivita' svolte e
gli esiti
raggiunti. Il programma e la relazione sono trasmessi
annualmente ai
Ministri competenti, i quali possono indicare ulteriori
ambiti di
interesse e di approfondimento. I risultati conseguiti
sono
utilizzati ai fini dell'elaborazione del Rapporto
triennale sulla
spesa di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre
2009, n. 196,
inviato alle Camere, entro il 30 settembre del triennio
di
riferimento, ai fini dell'esame da parte delle
Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, ai
sensi dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nonche'
alle sezioni riunite della Corte dei conti.
2. Nell'ambito dei nuclei possono essere costituiti
appositi gruppi
di lavoro a cui possono partecipare anche rappresentanti
di altre
amministrazioni o istituzioni pubbliche nonche'
professori
universitari e altri soggetti con comprovata competenza
in materia di
economia e finanza pubblica, senza diritto a compensi o
rimborsi
spese di alcun genere, per affrontare tematiche
specifiche relative
all'elaborazione e affinamento di metodologie di
previsione della
spesa e del fabbisogno associato ai programmi di spesa e
di
valutazione dei relativi obiettivi. I nuclei possono
effettuare
audizioni di esperti e di esponenti dei settori della
societa' civile
interessati all'attivita' delle amministrazioni.
3. Nell'ambito dei nuclei e' svolta la verifica delle
attivita'
previste dall'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e
dall'articolo 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
con riferimento
all'analisi delle cause di formazione dei debiti
pregressi delle
amministrazioni centrali e alle proposte di revisione
delle correlate
procedure di spesa. I nuclei collaborano, inoltre, al
completamento
della riforma del bilancio dello Stato di cui
all'articolo 40 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante la formulazione
di proposte
sulla revisione della struttura del bilancio statale. Le
proposte di
revisione sono, in particolare, volte ad accrescere la
flessibilita'
del bilancio ed a favorire il contenimento della spesa
attraverso la
revisione della struttura e del numero dei programmi,
degli
stanziamenti iscritti in ciascun programma e della
relativa
legislazione, anche attraverso l'accorpamento delle
autorizzazioni di
spesa. L'attivita' di revisione dei programmi e della
legislazione di
spesa deve prevedere la verifica dell'efficacia,
dell'efficienza,
dell'attualita' e della congruita' delle singole
autorizzazioni di
spesa nonche' un puntuale riesame della ripartizione
delle spese in
non rimodulabili e rimodulabili, al fine, in
particolare, di
attribuire la qualifica di spese rimodulabili alle spese
attualmente
considerate non rimodulabili non correlate a diritti
soggettivi e
suscettibili di essere ridotte in via amministrativa
attraverso
appropriate scelte gestionali. La relazione di cui al
comma 1 da'
conto dell'attivita' svolta dai nuclei ai sensi del
presente comma.
4. All'attivita' di analisi e valutazione della spesa
concorrono:
a) gli Uffici centrali del bilancio, attraverso la
diretta
partecipazione ai nuclei di cui al comma 1;
b) le Ragionerie territoriali dello Stato, attraverso
l'analisi
delle spese statali soggette al loro controllo e il
concorso al
monitoraggio del rispetto del patto di stabilita'
interno degli enti
locali presenti nel territorio di propria competenza,
secondo ambiti
e modalita' definiti con determina del Ragioniere
generale dello
Stato;
c) i Servizi ispettivi di finanza pubblica, attraverso
il
monitoraggio finalizzato alla verifica dell'efficacia
delle misure
volte al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica al
miglioramento dell'efficienza nell'utilizzo delle
risorse pubbliche e
delle connesse procedure di spesa. Con determina del
Ragioniere
generale dello Stato, possono essere disposte attivita'
di analisi di
particolari tipologie di spese o di specifici comparti
di
amministrazioni pubbliche i cui risultati sono presi in
considerazione per l'elaborazione del Rapporto triennale
di cui
all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Note all'art. 25:
- Per il testo dell'art. 41 della citata legge n. 196
del 2009, vedasi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge n.
196 del 2009:
«Art. 4 (Controllo parlamentare). - 1. Il Governo, nel
rapporto di cui all'art. 3 e su richiesta delle
Commissioni
parlamentari competenti, fornisce alle medesime
Commissioni
tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo
costante sull'attuazione della presente legge. Sulla
base
delle informazioni ricevute e dell'attivita' istruttoria
svolta anche in forma congiunta con le modalita'
definite
dalle intese di cui al comma 2, le Commissioni
parlamentari
competenti delle due Camere formulano osservazioni ed
esprimono valutazioni utili alla migliore impostazione
dei
documenti di bilancio e delle procedure di finanza
pubblica.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, i
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto
dell'attivita' istruttoria utile al controllo
parlamentare
e di potenziare la capacita' di approfondimento dei
profili
tecnici della contabilita' e della finanza pubblica da
parte delle Commissioni parlamentari competenti,
adottano
intese volte a promuovere le attivita' delle due Camere,
anche in forma congiunta, nonche' l'integrazione delle
attivita' svolte dalle rispettive strutture di supporto
tecnico, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
a) monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti
della finanza pubblica e analisi delle misure
finalizzate
al miglioramento della qualita' della spesa, con
particolare riferimento all'individuazione di indicatori
di
risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi
di
bilancio;
b) verifica dello stato di attuazione del processo di
riforma e dell'adeguamento della struttura del bilancio,
con particolare riferimento al potenziamento della
funzione
del bilancio di cassa e al suo collegamento con la
contabilita' economica, alla ridefinizione funzionale
dei
programmi in rapporto a precisi obiettivi, alla
classificazione delle tipologie di spesa e ai parametri
di
valutazione dei risultati;
c) analisi del contenuto informativo necessario dei
documenti trasmessi dal Governo, al fine di assicurare
un'informazione sintetica, essenziale e comprensibile,
con
il grado di omogeneita' sufficiente a consentire la
comparabilita' nel tempo tra settori, livelli
territoriali
e tra i diversi documenti;
d) verifica delle metodologie utilizzate dal Governo
per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di
spesa, nonche' per la quantificazione degli effetti
finanziari derivanti da provvedimenti legislativi, e
identificazione dei livelli informativi di supporto
della
quantificazione, nonche' formulazione di indicazioni per
la
predisposizione di schemi metodologici distinti per
settore
per la valutazione degli effetti finanziari;
e) analisi delle metodologie utilizzate per la
costruzione degli andamenti tendenziali di finanza
pubblica, anche di settore, delle basi conoscitive
necessarie per la loro verifica, nonche' riscontro dei
contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e
innovazioni legislative.
2-bis. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui al
presente articolo, sulla base di apposite convenzioni,
l'ISTAT, nell'ambito delle proprie competenze
istituzionali, fornisce alle Camere, su richiesta, i
dati e
le elaborazioni necessari all'esame dei documenti di
finanza pubblica. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale),
convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
«Art. 9 (Rimborsi fiscali ultradecennali e
velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace
s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.). - 1.
All'art.
15-bis, comma 12, del decreto-legge 2 luglio 2007, n.
81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2007,
n. 127, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse
disponibili
sono iscritte sul fondo di cui all'art. 1, comma 50,
della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, rispettivamente, per
provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei
confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007,
il
cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilita'
nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il
cui
ammontare e' accertato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle
risultanze emerse a seguito della emanazione della
propria
circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonche' per essere
trasferite alla contabilita' speciale n. 1778 ?Agenzia
delle entrate - Fondi di Bilancio' per i rimborsi
richiesti
da piu' di dieci anni, per la successiva erogazione ai
contribuenti.".
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano,
alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e
con
le modalita' ivi previsti, anche ai crediti maturati nei
confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008.
In
ogni caso non e' consentita l'utilizzazione per spese di
personale.
1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle
risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni
debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito
delle
attivita' di cui all'art. 3, comma 67, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, un'attivita' di analisi e
revisione
delle procedure di spesa e dell'allocazione delle
relative
risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono
illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti,
che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo
stato della spesa di cui all'art. 3, comma 68, della
legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da
inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle
finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo art.
3,
comma 68, della legge n. 244 del 2007 e' prorogato al 20
settembre 2009.
1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti
sulla base delle indicazioni fornite con circolare del
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare
entro
il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla
base
dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti
rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario,
che
i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero
dell'economia e delle finanze elabora specifiche
proposte.
2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i
commi 139, 140 e 140-bis dell'art. 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di
entrata
in vigore del presente decreto, sono stabilite le
modalita'
per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione
e
della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie
finalizzate
ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai
fornitori di beni e servizi nei confronti delle
amministrazioni pubbliche, con priorita' per le ipotesi
nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione
dell'ammontare del credito originario.
3-bis. A partire dall'anno 2009, su istanza del
creditore di somme dovute per somministrazioni,
forniture e
appalti, le regioni, gli enti locali e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei limiti di
cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro
il
termine di venti giorni dalla data di ricezione
dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido
ed
esigibile, anche al fine di consentire al creditore la
cessione pro soluto a favore di banche o intermediari
finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale
cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a
far data dalla predetta certificazione, che puo' essere
a
tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto
di
fornitura o di servizio in essere alla data di entrata
in
vigore della legge di conversione del presente decreto
escluda la cedibilita' del credito medesimo. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della
legge di conversione del presente decreto, sono
disciplinate le modalita' di attuazione del presente
comma.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini), convertito dalla legge 3 agosto
2009,
n. 102:
«Art. 9 (Tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche
amministrazioni). - 1. Al fine di garantire la
tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche
amministrazioni, in attuazione della direttiva
2000/35/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno
2000,
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali, recepita con il decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:
a) per prevenire la formazione di nuove situazioni
debitorie:
1) le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco
adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai
sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004,
n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi
o
maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune
misure
organizzative per garantire il tempestivo pagamento
delle
somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.
Le
misure adottate sono pubblicate sul sito internet
dell'amministrazione;
2) nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di
evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti
pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti
sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio
e
con le regole di finanza pubblica; la violazione
dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero
comporta responsabilita' disciplinare ed amministrativa.
Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni
sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo
contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune
iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o
contrattuale, per evitare la formazione di debiti
pregressi. Le disposizioni del presente punto non si
applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere,
ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici
universitari, e agli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici, anche trasformati in
fondazioni;
3) allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse
ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie,
l'attivita' di analisi e revisione delle procedure di
spesa
e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio
prevista per i Ministeri dall'art. 9, comma 1-ter, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni
incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente
lettera, escluse le Regioni e le Province autonome per
le
quali la presente disposizione costituisce principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I
risultati delle analisi sono illustrati in appositi
rapporti redatti in conformita' con quanto stabilito ai
sensi del comma 1-quater del citato art. 9 del
decreto-legge n. 185 del 2008;
4) per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie
territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui alla presente lettera, secondo
procedure da definire con apposito decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per
gli
enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi
interni di revisione e di controllo provvedono agli
analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al
numero 3 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli
enti
locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i
rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente
previste nell'art. 1, commi 166 e 170, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
b) in relazione ai debiti gia' in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare dei
crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data
del
31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi
del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in essere
alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per
somministrazioni, forniture ed appalti, e' accertato,
all'esito di una rilevazione straordinaria, con decreto
del
Ministro dell'economia e delle finanze. I predetti
crediti
sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese
disponibili dalla legge di assestamento di cui all'art.
17,
primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa
all'anno finanziario 2009.
1-bis. Le somme dovute da una regione commissariata ai
sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004,
n. 311, e successive modificazioni, nei confronti di
un'amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2,
del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono regolate mediante intervento del
tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli
articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si
determina automaticamente al momento del riconoscimento
del
debito da parte dell'amministrazione debitrice, da
effettuare entro trenta giorni dall'istanza
dell'amministrazione creditrice. Decorso tale termine
senza
contestazioni puntuali da parte della pubblica
amministrazione debitrice, il debito si intende comunque
riconosciuto nei termini di cui all'istanza.».
- Per il testo degli articoli 40 e 41 della citata
legge n. 196 del 2009, vedasi nelle note alle premesse.
Titolo V
ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA
Art. 26
Potenziamento delle strutture e degli strumenti del
Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato per lo svolgimento
delle
attivita' di analisi e revisione della spesa
1. Al fine di potenziare l'attivita' di analisi e
valutazione della
spesa, il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e'
autorizzato ad avvalersi di collaborazioni, anche
mediante la stipula
di apposite convenzioni, con universita' pubbliche e
private e con
altri soggetti pubblici. Allo stesso fine, il medesimo
dipartimento
e' autorizzato a promuovere, per il tramite della Scuola
superiore
dell'economia e delle finanze, iniziative di formazione
sulle
tecniche di analisi economica e statistica e sugli
aspetti macro e
micro di analisi della spesa nel settore pubblico.
2. Al fine di potenziare le capacita' di analisi
statistica ed
economica della spesa e per lo svolgimento delle
attivita' connesse
alla realizzazione dei programmi di analisi e
valutazione della
spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23
agosto 1988, n. 400, si provvede ad individuare fino a
sei posizioni
dirigenziali tra quelle esistenti nell'ambito del
Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato da destinare allo
svolgimento di
compiti di studio e ricerca.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di analisi e
valutazione
della spesa di cui all'articolo 25 del presente decreto,
il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato puo'
avvalersi, ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127,
di personale in posizione di comando, su richiesta del
Ministro
dell'economia e delle finanze.
4. Nell'ambito dei bandi per il reclutamento di
funzionari del
Ministero dell'economia e delle finanze da assegnare al
Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, una quota dei
posti messi a
concorso puo' essere destinata a profili di tipo
economico-statistico
ai fini dello svolgimento dell'attivita' di analisi e
valutazione
della spesa.
Note all'art. 26:
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati
ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e
con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti
dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra
questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee
e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle
unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 17 della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale
in
posizione di fuori ruolo o di comando, le
amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento
di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.».
Titolo V
ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA
Art. 27
Condivisione di banche dati per le attivita' di analisi
e valutazione della spesa
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, gli organismi
indipendenti di
valutazione della performance di cui all'articolo 14 del
decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e la Commissione
per la
valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle
amministrazioni
pubbliche (CIVIT) assicurano lo scambio dei dati utili
all'analisi e
valutazione della spesa e trovano soluzioni per
semplificare gli
adempimenti richiesti alle amministrazioni centrali in
materia di
misurazione delle performance, nonche' per migliorare la
disponibilita' di informazioni quantitative sugli
obiettivi e sui
risultati conseguiti con la spesa.
2. Gli uffici di statistica delle amministrazioni
centrali dello
Stato rendono disponibili, per via telematica, al
Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria
generale dello Stato, i dati utili alla realizzazione
dell'attivita'
di analisi e valutazione della spesa provenienti dalle
banche dati,
indagini e sistemi informativi dell'amministrazione.
Facilitano
inoltre l'accesso a tali informazioni e ad altri dati
provenienti dal
SISTAN, anche nella forma di dati elementari, nel
rispetto della
normativa vigente in materia di segreto statistico,
senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Con riferimento alle attivita' di cui all'articolo
25, comma 1,
le amministrazioni centrali implementano, nei limiti
delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, i
sistemi informativi
esistenti al fine di garantire il monitoraggio della
spesa in termini
di realizzazione fisica, la misurazione del numero e
delle
caratteristiche dei beneficiari dei servizi erogati,
nonche' della
qualita' dei servizi e dei risultati conseguiti con gli
interventi,
anche qualora si tratti di interventi e servizi la cui
realizzazione
e' affidata ad altre amministrazioni e imprese
pubbliche.
4. I dati di cui ai commi 1, 2 e 3 confluiscono
nell'apposita
sezione della banca dati unitaria delle pubbliche
amministrazioni di
cui all'articolo 39, comma 4, della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
5. In caso di ritardata o mancata trasmissione dei dati
senza
motivata giustificazione, su comunicazione del Ministero
dell'economia e delle finanze, l'amministrazione
competente procede
nei confronti dei dirigenti responsabili alla riduzione
della loro
retribuzione di risultato in una percentuale compresa
tra un minimo
del 2 per cento e un massimo del 7 per cento in funzione
della
gravita' del ritardo o del mancato invio delle
informazioni
richieste.
Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della
legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni):
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o
in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente
di
valutazione della performance.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita,
in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.
Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
286
del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
sentita la Commissione di cui all'art. 13, dall'organo
di
indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre
anni. L'incarico dei componenti puo' essere rinnovato
una
sola volta.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la
funzione pubblica e alla Commissione di cui all'art. 13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'art. 10 e ne assicura la visibilita' attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale
dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei
premi
di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai
contratti
integrativi, dai regolamenti interni
all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito
e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7,
all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dalla Commissione di cui all'art. 13;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance, sulla base di appositi modelli forniti
dalla
Commissione di cui all'art. 13, cura annualmente la
realizzazione di indagini sul personale dipendente volte
a
rilevare il livello di benessere organizzativo e il
grado
di condivisione del sistema di valutazione nonche' la
rilevazione della valutazione del proprio superiore
gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla
predetta Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile
per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui
al
titolo III.
7. L'Organismo indipendente di valutazione e'
costituito da un organo monocratico ovvero collegiale
composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti
dalla Commissione ai sensi dell'art. 13, comma 6,
lettera
g), e di elevata professionalita' ed esperienza,
maturata
nel campo del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono
comunicati
alla Commissione di cui all'art. 13.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in
partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che
abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza
con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed
esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente
articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente
destinate
ai servizi di controllo interno.».
- Per il testo dell'art. 39 della citata legge n. 196
del 2009, vedasi nelle note alle premesse.
Titolo V
ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA
Art. 28
Graduale estensione del programma di analisi e
valutazione della
spesa alle altre amministrazioni pubbliche
1. Le altre amministrazioni pubbliche sottoposte alla
vigilanza dei
Ministeri avviano progressivamente, inizialmente in via
sperimentale,
in collaborazione con le amministrazioni vigilanti, le
attivita' per
la realizzazione di analisi e valutazione della spesa
collegate al
programma triennale di cui all'articolo 25, comma 1, del
presente
decreto.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano
in via
diretta alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i
quali costituiscono disposizioni di principio ai fini
del
coordinamento della finanza pubblica.
Titolo V
ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA
Art. 29
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto
sono abrogati:
a) l'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente
della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
b) l'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 20
aprile 1994, n. 367;
c) l'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente
della
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38;
d) l'articolo 2, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30
luglio
1999, n. 286;
e) l'articolo 1, comma 159, della legge 30 dicembre
2004, n. 311;
f) l'articolo 79 del decreto del Presidente della
Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97.
Titolo V
ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA
Art. 30
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti
di cui al
presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 giugno 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
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