testo in vigore dal:
1-9-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 22 dicembre 1999, n. 512, ed
in particolare
l'articolo 7-bis, come introdotto
dall'articolo 2-ter del
decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 28 novembre 2008, n. 186;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28
maggio 2001, n.
284, recante regolamento di attuazione della legge 22
dicembre 1999,
n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la
solidarieta' alle
vittime dei reati di tipo mafioso;
Ravvisata la necessita' di apportare al suddetto
regolamento le
opportune modificazioni, al fine di dare attuazione alle
disposizioni
di cui al predetto articolo 7-bis della citata legge n.
512 del 1999;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 ottobre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20
dicembre 2010;
Sentito il Garante per la protezione dei dati
personali;
Acquisito il parere delle competenti commissioni
della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella
riunione del 5 maggio 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con i
Ministri della giustizia, dell'economia e delle
finanze, dello
sviluppo economico e del lavoro e delle politiche
sociali;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modificazioni al decreto del Presidente della
Repubblica
28 maggio 2001, n. 284
1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica
28 maggio 2001, n. 284, sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis (Sospensione della ripetizione delle
somme). - 1. Non
si fa luogo alla revoca della deliberazione di
accoglimento della
domanda e la ripetizione delle somme gia' liquidate dal
Comitato e'
sospesa fino alla decisione definitiva del giudice
civile quando,
dopo l'impugnazione della sentenza di condanna che
statuisce il
pagamento di una provvisionale in favore delle
parti civili
costituite, il giudice abbia dichiarato estinto il reato
per la morte
del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di
procedura penale.
Art. 15-ter (Casi particolari di revoca e riforma e
di ripetizione
delle somme). - 1. La deliberazione di accoglimento
della domanda e'
revocata con deliberazione del Comitato e si fa
luogo alla
ripetizione delle somme gia' corrisposte a titolo di
provvisionale
per effetto della sentenza di condanna penale,
quando il giudice
dell'impugnazione dichiari estinto il reato per la
sopraggiunta morte
del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di
procedura penale e
l'azione di risarcimento esperita in sede civile nei
confronti dei
successori del reo, si sia definitivamente
conclusa con la
soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori.
2. La deliberazione di accoglimento della domanda e'
riformata con
deliberazione del Comitato e si fa luogo alla
ripetizione per la sola
eccedenza delle somme gia' corrisposte quando,
concorrendo le
medesime circostanze di cui al comma 1, l'azione
esperita in sede
civile nei confronti dei successori del reo si sia
conclusa con
l'accoglimento parziale della domanda della vittima
attrice o dei
suoi successori e sia stato statuito a titolo di
risarcimento un
importo inferiore a quello liquidato a titolo di
provvisionale per
effetto della sentenza di condanna penale.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 giugno 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente
del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro
dell'interno
Alfano, Ministro della
giustizia
Tremonti, Ministro
dell'economia e
delle finanze
Romani, Ministro
dello sviluppo
economico
Sacconi, Ministro del
lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 15, foglio n. 373
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e'
stato redatto
dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle
disposizioni sulla promulgazione
delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce,
tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 7-bis
della legge 22
dicembre 1999, n. 512 (Istituzione del Fondo
di rotazione
per la solidarieta' alle vittime dei
reati di tipo
mafioso):
«Art. 7-bis (Ulteriore regolamento di
attuazione). - 1.
Con regolamento da emanare entro quattro mesi
dalla data di
entrata in vigore della presente
disposizione, ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con i
Ministri della giustizia, dell'economia e
delle finanze,
dello sviluppo economico e del lavoro, della
salute e delle
politiche sociali, sono adottate le opportune
modificazioni
al regolamento di cui al decreto del
Presidente della
Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, con norme
che prevedono:
a) la sospensione, fino alla decisione
del giudice
civile, della ripetizione delle somme gia'
liquidate dal
Comitato per effetto di una sentenza di
condanna al
pagamento della provvisionale, nel caso in
cui il giudice
dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 129
del codice di
procedura penale, abbia dichiarato estinto
il reato per
morte del reo;
b) la ripetizione delle somme gia'
elargite a titolo
di provvisionale, quando, a seguito di
estinzione del
reato, l'azione risarcitoria esperita in
sede civile nei
confronti dei successori del reo si sia
conclusa con la
soccombenza della vittima attrice o dei suoi
successori.».
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 28 maggio
2001, n. 284, reca: «Regolamento di
attuazione della
legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente
il Fondo di
rotazione per la solidarieta' alle vittime
dei reati di
tipo mafioso».
- Si riporta il testo dell'art. 17,
comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei
Ministri):
«1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi
entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere
emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e
dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti
comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle
leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di
principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate
alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la
disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre
che non si
tratti di materie comunque riservate alla
legge;
d) l'organizzazione ed il
funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le
disposizioni dettate
dalla legge.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del
decreto del
Presidente della Repubblica n. 284 del 2011:
«Art. 15 (Revoca e riforma). - 1. La
deliberazione di
accoglimento della domanda e' revocata con
delibera del
Comitato:
a) qualora, a seguito di specifico
giudizio di
revisione la sentenza di condanna di cui
all'art. 4, comma
1, della legge, sia stata revocata con
decisione passata in
giudicato;
b) qualora in sede di definizione
dell'impugnativa
della sentenza civile di liquidazione del
danno, ovvero
della sentenza di condanna al
pagamento della
provvisionale, sia venuto meno il titolo al
risarcimento
concesso.
2. La deliberazione di accoglimento
della domanda e'
riformata con delibera del Comitato qualora
in sede di
definizione delle impugnative di cui al
comma 1, lettera
b), sia stato modificato l'ammontare del
risarcimento
dovuto.
3. Ai fini di quanto previsto nel
comma 2, la
cancelleria del giudice competente per i
giudizi ivi
indicati, avvisa il Comitato dei fatti
rilevanti per
l'adozione della deliberazione di revoca o di
riforma.
4. Per l'esecuzione dei provvedimenti di
revoca o di
riforma si osservano le disposizioni di cui
all'art. 13.».
- Si riporta il testo dell'art. 129
del codice di
procedura penale:
«Art. 129 (Obbligo della immediata
declaratoria di
determinate cause di non punibilita'). - 1. In
ogni stato e
grado del processo, il giudice, il quale
riconosce che il
fatto non sussiste o che l'imputato non lo
ha commesso o
che il fatto non costituisce reato o non e'
previsto dalla
legge come reato ovvero che il reato e'
estinto o che manca
una condizione di procedibilita', lo
dichiara di ufficio
con sentenza.
2. Quando ricorre una causa di estinzione
del reato ma
dagli atti risulta evidente che il fatto non
sussiste o che
l'imputato non lo ha commesso o che
il fatto non
costituisce reato o non e' previsto dalla
legge come reato,
il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o
di non luogo
a procedere con la formula prescritta.».
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