IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
recante «Riassetto delle disposizioni relative alle
funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio
2003, n. 229", e in particolare l'art. 16, comma 4;
Visto decreto del Presidente della Repubblica 13
dicembre 2010, n. 248, concernente «Regolamento recante
abrogazione espressa delle norme regolamentari vigenti
che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di
effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete,
a norma dell'art. 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto
1988, n. 400»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio 1998, n. 37, concernente «Regolamento recante
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio
2007, recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio
ingegneristico alla sicurezza antincendio», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
117 del 22 maggio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 27 aprile
2005, recante «Procedure e requisiti per
l'autorizzazione e l'iscrizione degli agrotecnici ed
agrotecnici laureati negli elenchi del Ministero
dell'interno, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818.
Delimitazione del settore di operativita' di tali
professionisti nel campo della prevenzione incendi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 107 del 10 maggio 2005;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio
1998, recante «Disposizioni relative alle modalita' di
presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio
dei procedimenti di prevenzione incendi nonche' all'uniformita'
dei connessi servizi resi dai Comandi Provinciali dei
Vigili del Fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile
1993, recante «Pubblicazione degli elenchi dei
professionisti di cui alla legge n. 7 dicembre 1984, n.
818, concernente nullaosta provvisorio per le attivita'
soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica
degli articoli 2 e 3 della legge n. 4 marzo 1982, n. 66,
e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 3 luglio
1993.
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 maggio
1986, recante «Procedure e requisiti per
l'autorizzazione e l'iscrizione dei dottori agronomi,
dei dottori forestali e dei periti agrari negli elenchi
del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre
1984, n. 818. Delimitazione del settore di operativita'
di tali professionisti nel campo della prevenzione
incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 1986;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio
1982, recante «Modificazioni del decreto ministeriale 27
settembre 1965, concernente la determinazione delle
attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 98 del 9 aprile 1982;
Considerata la necessita' di dover rideterminare i
requisiti che i professionisti iscritti in albi
professionali devono possedere per essere autorizzati ed
iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero
dell'interno, anche a seguito dell'abrogazione del
decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale
tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui
all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno.
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto individua i requisiti per
l'iscrizione, a domanda, in appositi elenchi del
Ministero dell'interno, dei professionisti iscritti in
albi professionali, nonche' il rilascio delle
autorizzazioni ai sensi del comma 4, dell'art. 16, del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Art. 2
Autorizzazione al rilascio delle certificazioni
e delle dichiarazioni
1. I professionisti iscritti negli elenchi del Ministero
dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze
professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti
vigenti, sono autorizzati al rilascio delle
certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4,
dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n.
139, alla redazione dei progetti elaborati con
l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di
cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007,
nonche' del relativo documento sul sistema di gestione
della sicurezza antincendio. Art. 3
Requisiti per l'iscrizione negli elenchi
del Ministero dell'interno
1. Possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del
Ministero dell'interno i professionisti iscritti negli
albi professionali, di seguito denominati
professionisti, degli ingegneri, degli
architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei
chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei
geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali
e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed
agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari
laureati, in possesso dei requisiti di cui al presente
decreto.
2. Per l'iscrizione negli elenchi del Ministero
dell'interno di cui al comma 1, i professionisti devono
essere in possesso, alla data della presentazione della
domanda, dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all'albo professionale;
b) attestazione di frequenza con esito positivo del
corso base di specializzazione di prevenzione incendi,
di cui al successivo art. 4.
3. L'attestazione di cui al comma 2, lettera b), non e'
richiesta:
a) ai professionisti appartenuti, per almeno un anno, ai
ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei
sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare
servizio. Il requisito sara' comprovato dall'interessato
all'Ordine o al Collegio professionale provinciale di
appartenenza mediante attestazione rilasciata dal
Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, di
seguito denominato Dipartimento;
b) ai dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici
laureati, architetti-pianificatori-paesaggisti e
conservatori, chimici, geometri laureati, ingegneri,
periti agrari laureati e periti industriali laureati che
comprovino di aver seguito favorevolmente, durante il
corso degli studi universitari, uno dei corsi
d'insegnamento di cui al successivo art. 5, comma 6. Per
i suddetti professionisti e' richiesto soltanto il
superamento dell'esame inteso ad accertare l'idoneita'
dei candidati secondo quanto definito al successivo art.
5. Art. 4
Programmi e organizzazione dei corsi
1. Il Dipartimento, sentiti i Consigli nazionali delle
professioni elencate all'art. 3, stabilisce i programmi
dei corsi base di specializzazione di prevenzione
incendi, nonche' la durata degli specifici insegnamenti.
2. I programmi dei corsi base di cui al comma 1
contengono almeno le materie di seguito indicate e
prevedono un numero complessivo di ore di insegnamento
non inferiore a centoventi:
a) obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi;
b) fisica e chimica dell'incendio;
c) norme tecniche e criteri di prevenzione incendi e
loro applicazione;
e) tecnologie dei sistemi e degli impianti di protezione
attiva;
f) legislazione generale e direttive comunitarie di
settore;
g) procedure di prevenzione incendi;
h) sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;
i) valutazione del rischio e misure di sicurezza
equivalenti;
l) approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;
m) sistema di gestione della sicurezza antincendio
(SGSA);
n) attivita' a rischio di incidente rilevante;
o) esercitazioni pratiche e visite formative presso
attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi.
3. La direzione e l'organizzazione dei singoli corsi e'
affidata ai seguenti soggetti organizzatori: Ordini e
Collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli
stessi, Autorita' scolastiche o universitarie.
4. La direzione e l'organizzazione dei singoli corsi e'
approvata dal Dipartimento, che valuta, con criteri di
uniformita', le proposte che i soggetti organizzatori
formulano.
5. Gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali
designano il responsabile del progetto formativo, al
quale e' affidato il compito di:
a) predisporre il modulo formativo in conformita' con
quanto previsto ai commi 1 e 2, da sottoporre
all'approvazione del Dipartimento;
b) coordinare l'attivita' formativa;
c) proporre ai Consigli degli Ordini e dei Collegi
professionali provinciali gli esperti qualificati per
l'affidamento degli incarichi di docenza.
6. I soggetti organizzatori possono altresi' proporre ai
Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali
provinciali gli esperti qualificati per l'affidamento di
incarichi di docenza.
7. Il Dipartimento, per la docenza dei corsi di cui al
comma 1, puo' proporre ai Consigli degli Ordini e dei
Collegi professionali provinciali funzionari
appartenenti al ruoli tecnico-operativi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
8. I corsi si svolgono presso le strutture del
Dipartimento, le universita', gli istituti scolastici e
le altre sedi indicate dai soggetti organizzatori. Art.
5
Esame di fine corso e commissione esaminatrice
1. A conclusione di ogni corso base di specializzazione
di prevenzione incendi, e' previsto un esame inteso ad
accertare l'idoneita' dei partecipanti.
2. Qualora non superi l'esame, al candidato e'
consentito di ripeterlo e, in caso di ulteriore esito
negativo, deve frequentare un nuovo corso.
3. La commissione preposta all'adempimento di cui al
comma 1, e' formata da un presidente e da almeno quattro
componenti esperti, designati dalla direzione del corso,
di cui almeno due appartenenti al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
4. Il presidente della commissione preposta ad
effettuare l'esame e' il Capo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco o suo delegato, per i corsi svolti
presso le strutture centrali del Dipartimento, ovvero il
direttore regionale dei vigili del fuoco competente per
territorio o suo delegato, per i corsi svolti in altre
sedi.
5. I soggetti organizzatori del corso, a seguito di
favorevole esito dell'esame, rilasciano all'interessato
l'attestazione di cui all'art. 3, comma 2, lettera b).
6. Le universita' abilitate al rilascio del titolo di
dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico
laureato, architetto-pianificatore-paesaggista e
conservatore, chimico, geometra laureato, ingegnere,
perito agrario laureato e perito industriale laureato,
possono attivare, all'interno della propria offerta
didattica, corsi di insegnamento aventi per oggetto le
materie previste dai corsi base di specializzazione in
prevenzione incendi ed elencate al comma 2 dell'art. 4
del presente decreto. I corsi dovranno prevedere un
numero complessivo di ore non inferiore a centoventi di
insegnamento, organizzate in lezioni, esercitazioni
pratiche e visite formative. Per consentire a tali corsi
di poter essere riconosciuti idonei al fine di quanto
previsto all'art. 3, comma 3, lettera b), i relativi
programmi di insegnamento devono essere preventivamente
approvati dal Dipartimento. Art. 6
Iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno
1. Le documentate richieste di iscrizione dei
professionisti negli appositi elenchi di cui all'art. 1,
sono inviate dagli interessati agli Ordini ed ai Collegi
professionali provinciali competenti.
2. Gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali
verificano la validita' dell'istanza e la sussistenza
dei requisiti previsti nel presente decreto, entro
sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza
stessa. Nel medesimo termine, in esito alle favorevoli
risultanze dell'esame degli atti, gli Ordini e i Collegi
professionali provinciali, provvedono ad assegnare il
codice di individuazione, da comunicare al
professionista, e ad aggiornare gli elenchi del
Ministero dell'interno attraverso le modalita'
telematiche individuate dal Dipartimento, d'intesa con i
Consigli nazionali delle professioni.
3. Il codice di individuazione e' unico ed e' costituito
dalla sequenza alfanumerica indicante nell'ordine:
a) la sigla della provincia sede dell'Ordine o del
Collegio professionale provinciale;
b) il numero di iscrizione all'albo professionale;
c) la lettera indicante la professione: R per dottori
agronomi e dottori forestali, B per agrotecnici ed
agrotecnici laureati, A per architetti, C per chimici, G
per geometri e geometri laureati, I per ingegneri, T per
periti agrari e periti agrari laureati, P per periti
industriali e periti industriali laureati;
d) il numero progressivo rilasciato dall'Ordine o dal
Collegio professionale provinciale.
4. Con le stesse modalita' individuate dal Dipartimento
ai sensi del comma 2, gli Ordini ed i Collegi
professionali provinciali provvedono ad aggiornare gli
elenchi di cui all'art. 1, anche mediante la
cancellazione o sospensione, in caso di mancanza dei
requisiti previsti per il mantenimento
dell'iscrizione. Art. 7
Requisiti per il mantenimento dell' iscrizione negli
elenchi
del Ministero dell'interno
1. Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del
Ministero dell'interno, i professionisti devono
effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia
di prevenzione incendi della durata complessiva di
almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni dalla data
di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, per coloro gia' iscritti a
tale data.
2. In caso di inadempienza di quanto previsto al comma
1, il professionista e' sospeso dagli elenchi sino ad
avvenuto adempimento.
3. I programmi dei corsi e dei seminari di aggiornamento
tengono conto della innovazione tecnologica e degli
aggiornamenti normativi e sono stabiliti con
provvedimento del Dipartimento, sentiti i Consigli
nazionali delle professioni elencate all'art. 3.
4. I corsi e i seminari di aggiornamento sono
organizzati dai soggetti organizzatori di cui all'art.
4, comma 3, o dalle strutture centrali e periferiche del
Dipartimento.
5. Il soggetto organizzatore trasmette il programma del
corso o del seminario di aggiornamento, con
l'individuazione dei relativi docenti, al Dipartimento.
Decorsi quindici giorni dalla data di ricezione senza
risposta, il corso si intende autorizzato.
6. Per comprovare l'effettuazione del corso o del
seminario di aggiornamento, l'interessato trasmette
all'Ordine o al Collegio professionale provinciale di
appartenenza il relativo attestato di frequenza,
rilasciato dal soggetto organizzatore.
7. Al termine del corso o seminario di aggiornamento, il
soggetto organizzatore trasmette l'elenco dei
partecipanti agli Ordini o ai Collegi professionali
provinciali di rispettiva appartenenza.
8. Il Dipartimento puo' effettuare controlli sul
corretto adempimento, da parte dei soggetti
organizzatori, in ordine a quanto stabilito dal presente
decreto per l'organizzazione dei corsi base e di
aggiornamento nonche' dei seminari di
aggiornamento. Art. 8
Disposizioni finali
1. Restano valide le iscrizioni dei professionisti gia'
iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno, alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Sono fatti salvi i corsi autorizzati e i relativi
effetti giuridici prodotti fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Art. 9
Abrogazioni ed entrata in vigore
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati:
a) il decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1986,
recante «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e
l'iscrizione dei dottori agronomi, dei dottori forestali
e dei periti agrari negli elenchi del Ministero
dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818.
Delimitazione del settore di operativita' di tali
professionisti nel campo della prevenzione incendi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 112 del 16 maggio 1986;
b) il decreto del Ministro dell'interno 27 aprile 2005,
recante «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e
l'iscrizione degli agrotecnici ed agrotecnici laureati
negli elenchi del Ministero dell'interno, di cui alla
legge n. 7 dicembre 1984, n. 818. Delimitazione del
settore di operativita' di tali professionisti nel campo
della prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio
2005;
c) il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 1993,
recante «Pubblicazione degli elenchi dei professionisti
di cui alla legge n. 7 dicembre 1984, n. 818,
concernente nullaosta provvisorio per le attivita'
soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica
degli articoli 2 e 3 della legge n. 4 marzo 1982, n. 66,
e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco».
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 5 agosto 2011
Il Ministro: Maroni |