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Testo del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107
(in Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 160 del 12 luglio
2011), coordinato con la legge di
conversione 2 agosto 2011, n. 130
(in questa stessa Gazzetta Ufficiale
alla pag. 5), recante: «Proroga ((
delle missioni internazionali delle
forze armate e di polizia e
disposizioni per l'attuazione delle
Risoluzioni 1970 (2011) e 1973
(2011) adottate dal Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite,
nonche' degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione. )) Misure urgenti
antipirateria.». Gazzetta n. 181 del
5 agosto 2011) |
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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato
e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11,
comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,
commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la
lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le
modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle
modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge
di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in
video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della
legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate
dalla legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Iniziative in favore
dell'Afghanistan
1. Per iniziative di cooperazione in
favore dell'Afghanistan e'
autorizzata, a decorrere dal 1°
luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di (( euro
10.800.000 )) ad
integrazione degli stanziamenti di
cui alla legge 26 febbraio 1987, n.
49, come determinati dalla Tabella C
allegata alla legge 13 dicembre
2010, n. 220 e di euro 1.000.000 per
la partecipazione italiana al Fondo
fiduciario della NATO destinato al
sostegno dell'esercito nazionale
afghano e al fondo NATO - Russia
Council per l'Afghanistan.
2. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la partecipazione dell'Italia
ad una missione di stabilizzazione
economica, sociale e umanitaria in
Afghanistan e Pakistan al fine di
fornire sostegno al Governo afghano
e al Governo pakistano nello
svolgimento delle attivita'
prioritarie nell'ambito del processo
di sviluppo e consolidamento delle
istituzioni locali e nell'assistenza
alla popolazione. Per
l'organizzazione della missione si
provvede a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui
al comma 1, relativa alle iniziative
di cooperazione.
3. Nell'ambito degli obiettivi e
delle finalita' individuate nel
corso dei colloqui internazionali e
in particolare nella Conferenza dei
donatori dell'area, le attivita'
operative della missione sono
finalizzate alla realizzazione di
iniziative concordate con il Governo
pakistano ed afgano e destinate, tra
l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario
ed educativo;
b) al sostegno istituzionale e
tecnico;
c) al sostegno della piccola e media
impresa, con particolare riguardo
all'area di frontiera tra il
Pakistan e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di
comunicazione locali.
4. Il Ministero degli affari esteri
identifica le misure volte ad
agevolare l'intervento di
organizzazioni non governative che
intendano operare in Pakistan e in
Afghanistan per fini umanitari.
(( Nell'ambito di tali misure si
provvede, altresi', alla
realizzazione di una « Casa della
societa' civile » a Kabul, quale
centro culturale per lo sviluppo di
rapporti tra l'Italia e
l'Afghanistan, anche al fine di
sviluppare gli esiti della
conferenza regionale di cui
all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2010, n. 30. ))
5. A valere sulla autorizzazione di
spesa di (( euro 10.800.000 ))di
cui al comma 1, il Ministero degli
affari esteri puo' inviare o
reclutare in loco personale presso
la sede della cooperazione italiana
ad Herat, sotto il coordinamento
dell'Unita' tecnica locale, di cui
all'articolo 13 della legge 26
febbraio 1987, n. 49, istituita alle
dipendenze della Ambasciata d'Italia
a Kabul.
6. Nell'ambito delle operazioni
internazionali di gestione delle
crisi, per le esigenze operative e
di funzionamento dell'Ufficio della
NATO Senior Civilian Representative
a Herat, e' autorizzata, a decorrere
dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro
24.000.
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 13 della
legge 26 febbraio
1987, n. 49 (Nuova disciplina della
cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di
sviluppo), pubblicata nel
supplemento ordinario allaGazzetta
Ufficiale n. 49 del 28
febbraio 1987, e' il seguente:
"Art. 13. Unita' tecniche di
cooperazione nei Paesi in
via di sviluppo - 1. Le unita'
tecniche di cui agli
articoli 9 e 10 sono istituite nei
Paesi in via di sviluppo
dichiarati prioritari dal CICS con
accreditamento diretto
presso i Governi interessati nel
quadro degli accordi di
cooperazione.
2. Le unita' tecniche sono
costituite da esperti di cui
all'articolo 16, comma 1, lettere c)
ed e), e da esperti
tecnico-amministrativi assegnati
dalla Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo
nonche' da personale
assumibile in loco con contratti a
tempo determinato.
3. I compiti delle unita' tecniche
consistono:
a) nella predisposizione e
nell'invio alla Direzione
generale per la cooperazione allo
sviluppo di relazioni, di
dati e di ogni elemento di
informazione utile
all'individuazione, all'istruttoria
e alla valutazione
delle iniziative di cooperazione
suscettibili di
finanziamento;
b) nella predisposizione e
nell'invio alla Direzione
generale per la cooperazione allo
sviluppo di relazioni, di
dati e di elementi di informazione
sui piani e programmi di
sviluppo del Paese di accreditamento
e sulla cooperazione
allo sviluppo ivi promossa e attuata
anche da altri Paesi e
da organismi internazionali;
c) nella supervisione e nel
controllo tecnico delle
iniziative di cooperazione in atto;
d) nello sdoganamento, controllo,
custodia e consegna
delle attrezzature e dei beni
inviati dalla Direzione
generale per la cooperazione allo
sviluppo;
e) nell'espletamento di ogni altro
compito atto a
garantire il buon andamento delle
iniziative di
cooperazione nel Paese.
4. Ciascuna unita' tecnica e'
diretta da un esperto di
cui all'articolo 16, comma 1,
lettera c) ed e), che
risponde, al capo della
rappresentanza diplomatica
competente per territorio.
5. Le unita' tecniche sono dotate
dalla Direzione
generale per la cooperazione allo
sviluppo dei fondi e
delle attrezzature necessarie per
l'espletamento dei
compiti ad esse affidati.".
- La legge 13 dicembre 2010, n. 220
(Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello
Stato - legge di stabilita' 2011),
e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21
dicembre 2010. La tabella
C prevede gli stanziamenti
autorizzati in relazione a
disposizioni di legge la cui
quantificazione annua e'
demandata alla legge finanziaria.
- Il testo dell'articolo 1, comma 4,
del decreto-legge
1° gennaio 2010, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2010, n. 30
(Disposizioni urgenti per la
proroga degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonche'
delle missioni internazionali delle
Forze armate e di
polizia e disposizioni urgenti per
l'attivazione del
Servizio europeo per l'azione
esterna e per
l'Amministrazione della Difesa),
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 2010,
e' il seguente:
"4. Nell'ambito dello stanziamento
di cui al comma 1,
relativo alle iniziative di
cooperazione, si provvede
all'organizzazione di una conferenza
regionale della
societa' civile per l'Afghanistan,
in collaborazione con la
rete di organizzazioni non
governative «Afgana».".
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Art. 2
Interventi di cooperazione allo
sviluppo e a sostegno dei processi
di
pace e di stabilizzazione
1. Per iniziative di cooperazione in
favore di Iraq, Libano, Myanmar,
Pakistan, Somalia e Sudan, volte ad
assicurare il miglioramento delle
condizioni di vita della popolazione
e dei rifugiati nei Paesi limitrofi,
nonche' il sostegno alla
ricostruzione civile, e'
autorizzata, a decorrere dal 1°
luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro ((
8.600.000 )) ad integrazione
degli stanziamenti di cui alla legge
26 febbraio 1987, n. 49, come
determinati dalla Tabella C allegata
alla legge 13 dicembre 2010, n. 220,
nonche' la spesa di (( euro
350.000 )) per gli
interventi previsti dalla legge 7
marzo 2001, n. 58, anche in altre
aree e territori. Nell'ambito dello
stanziamento di (( euro
8.600.000 ))il Ministro
degli affari esteri, con proprio
decreto, puo' destinare risorse,
fino ad un massimo del 15%, per
iniziative di cooperazione in altre
aree di crisi, per le quali emergano
urgenti necessita' di intervento,
nel periodo (( di applicazione
delle disposizioni di cui al ))
presente decreto.
2. Considerato quanto stabilito
dall'articolo 8-bis del regolamento
(UE) n. 204/2011, del Consiglio, del
2 marzo 2011, come modificato dal
(( regolamento (UE) n. 572/2011,
del Consiglio, del 16 giugno 2011 )),e
considerate le decisioni assunte dal
Gruppo di contatto sulla Libia
riunitosi ad Abu Dhabi il 9 giugno
2011 (( e ad Istanbul il 15
luglio 2011 )), circa
l'individuazione di un meccanismo
che consenta lo scongelamento dei
fondi e delle risorse economiche
libici, o il loro utilizzo come
garanzia per il finanziamento delle
obbligazioni del Consiglio nazionale
transitorio, quale strumento idoneo
a rispondere ai bisogni umanitari
della popolazione libica, i beni
pubblici libici congelati in Italia
possono essere utilizzati come
garanzia a tutela del rischio
politico e commerciale, sul piano
della sicurezza operativa e della
sostenibilita' finanziaria, in
favore delle persone giuridiche che
intraprendono iniziative onerose per
l'assistenza al popolo libico,
nonche' per l'apertura di linee di
credito per le finalita' suindicate
anche in favore del Consiglio
nazionale transitorio libico
riconosciuto dall'Italia quale
titolare dell'autorita' di Governo.
3. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 5.159.751 per
la prosecuzione degli interventi
operativi di emergenza e di
sicurezza per la tutela dei
cittadini e degli interessi italiani
nei territori bellici e ad alto
rischio.
4. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 2.295.224 per
gli interventi a sostegno dei
processi di stabilizzazione in Iraq
e Libia. Nell'ambito del medesimo
stanziamento, il Ministro degli
affari esteri, con proprio decreto,
puo' destinare risorse, per
iniziative in altre aree di crisi,
per le quali emergano urgenti
necessita' di intervento nel periodo
(( di applicazione delle
disposizioni di cui al ))
presente decreto.
5. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 4.162.000 per
il rafforzamento delle misure di
sicurezza attiva, passiva e
informatica delle rappresentanze
diplomatiche e degli uffici
consolari.
6. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 340.000 per
la partecipazione italiana al Fondo
fiduciario della NATO destinato
all'addestramento della polizia
irachena, al Fondo del Gruppo di
Contatto istituito presso lo United
Nations Office on Drug and
Crime(UNODC) per il contrasto alla
pirateria nell'area del Golfo di
Aden e dell'Oceano Indiano e per la
partecipazione italiana al progetto
STANDEX nel quadro NATO Russia
Council.
7. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 200.000 per
l'erogazione del contributo italiano
al Tribunale Speciale delle Nazioni
Unite per il Libano.
(( 7-bis. E' autorizzata la
concessione di un contributo
volontario pari a euro 250.000 per
l'anno 2011 in favore dello Staff
College, con sede in Torino,
istituito quale organismo
internazionale dalla risoluzione n.
55/278 del 12 luglio 2001
dell'Assemblea generale delle
Nazioni Unite e finalizzato a
sostenere le attivita' rivolte alle
formazione e all'aggiornamento del
personale che presta servizio,
ovvero da inserire, presso gli
organismi internazionali
dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite (ONU). ))
8. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 399.983 per
assicurare la partecipazione
dell'Italia alle operazioni civili
di mantenimento della pace e di
diplomazia preventiva, nonche' ai
progetti di cooperazione
dell'Organizzazione per la Sicurezza
e la Cooperazione in Europa (OSCE).
9. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 994.938 per
assicurare la partecipazione
italiana alle iniziative PESC-PSDC e
a quelle di altre organizzazioni
internazionali.
10. Per la realizzazione degli
interventi e delle iniziative a
sostegno dei processi di pace e di
rafforzamento della sicurezza
nell'Africa sub-sahariana e'
autorizzata, a decorrere dal 1°
luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 1.000.000 ad
integrazione degli stanziamenti gia'
assegnati per l'anno 2011 per
l'attuazione della legge 6 febbraio
1992, n. 180.
11. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 437.250 per
l'invio in missione di personale del
Ministero degli affari esteri presso
le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia,
Pakistan e Yemen. Al predetto
personale e' corrisposta
un'indennita', senza assegno di
rappresentanza, pari all'80% di
quella determinata ai sensi
dell'articolo 171 del decreto del
Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni. E' altresi'
autorizzata, a decorrere dal 1°
luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 61.971 per il
parziale pagamento delle spese di
viaggio per congedo in Italia del
personale in servizio presso le sedi
in Afghanistan, Iraq e Pakistan e
per i familiari a carico. Il
relativo diritto, in deroga
all'articolo 181, comma 1, del
decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
spetta ogni 6 mesi ed e' acquisito
dopo 4 mesi ancorche' i viaggi siano
stati effettuati precedentemente. E'
altresi' autorizzata, a decorrere
dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro
180.436 per l'invio in missione di
un funzionario diplomatico con
l'incarico di assistere la presenza
italiana in Kurdistan. Al predetto
funzionario e' corrisposta
un'indennita' pari all'80% di quella
determinata ai sensi dell'articolo
171 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed
il rimborso forfettario degli oneri
derivanti dalle attivita' in
Kurdistan, commisurato alla diaria
per i viaggi di servizio all'interno
dell'Iraq. Per l'espletamento delle
sue attivita', il predetto
funzionario puo' avvalersi del
supporto di due unita' da reperire
in loco, con contratto a tempo
determinato, di durata comunque
inferiore (( al periodo di
applicazione delle disposizioni di
cui al )) presente decreto.
12. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 403.200 per
la partecipazione di personale del
Ministero degli affari esteri alle
operazioni internazionali di
gestione delle crisi, comprese le
missioni PESD e gli Uffici dei
Rappresentanti Speciali dell'Unione
Europea. Al predetto personale e'
corrisposta un'indennita', detratta
quella eventualmente concessa
dall'organizzazione internazionale
di riferimento e senza assegno di
rappresentanza, pari all'80% di
quella determinata ai sensi
dell'articolo 171 del decreto del
Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni. Per incarichi presso
il contingente italiano in missioni
internazionali, l'indennita' non
puo' comunque superare il
trattamento attribuito per la stessa
missione all'organo di vertice del
predetto contingente. E' altresi'
autorizzata, a decorrere dal 1°
luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 36.000 per i
viaggi di servizio, ai sensi
dell'articolo 186 del decreto del
Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, del personale del
Ministero degli affari esteri in
servizio presso gli uffici situati
in Afghanistan, Iraq e Pakistan.
13. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 1.000.000 per
la partecipazione italiana al Trust
Fund InCEistituito presso la Banca
Europea per la Ricostruzione e lo
Sviluppo, destinato al rafforzamento
della cooperazione regionale
nell'area (( dell'Iniziativa
Centro europea. ))
14. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 300.000 per
assicurare la partecipazione
italiana alla Fondazione Iniziativa
adriatico-ionica, al fine di attuare
il coordinamento delle politiche dei
Paesi partecipanti per il
rafforzamento della cooperazione
regionale nell'area.
Riferimenti normativi
- Per i riferimenti alla citata
legge n. 49 del 1987,
si veda nelle note all'art. 1.
- Per i riferimenti alla citata
legge n. 220 del 2010,
si veda nelle note all'art. 1.
- La legge 7 marzo 2001, n. 58
(Istituzione del Fondo
per lo sminamento umanitario), e'
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001.
- La legge 6 febbraio 1992, n. 180
(Partecipazione
dell'Italia alle iniziative di pace
ed umanitarie in sede
internazionale), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.
51 del 2 marzo 1992.
- Il testo degli articoli 171, 181,
comma 1, e 186 del
decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 (Ordinamento dell'Amministrazione
degli affari esteri),
pubblicato nel supplemento ordinario
allaGazzetta Ufficiale
n. 44 del 18 febbraio 1967, e' il
seguente:
"Art. 171. Indennita' di servizio
all'estero - 1.
L'indennita' di servizio all'estero
non ha natura
retributiva essendo destinata a
sopperire agli oneri
derivanti dal servizio all'estero ed
e' ad essi
commisurata. Essa tiene conto della
peculiarita' della
prestazione lavorativa all'estero,
in relazione alle
specifiche esigenze del servizio
diplomatico-consolare.
2. L'indennita' di servizio
all'estero e' costituita:
a) dall'indennita' base di cui
all'allegata tabella
A;
b) dalle maggiorazioni relative ai
singoli uffici
determinate secondo coefficienti di
sede da fissarsi con
decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione
economica sentita la commissione di
cui all'articolo 172.
Qualora ricorrano esigenze
particolari, possono essere
fissati coefficienti differenti per
i singoli posti di
organico in uno stesso ufficio.
3. I coefficienti di sede sono
fissati, nei limiti
delle disponibilita' finanziarie,
sulla base:
a) del costo della vita, desunto dai
dati
statistici elaborati dalle Nazioni
Unite e dall'Unione
europea, con particolare riferimento
al costo degli alloggi
e dei servizi. Il Ministero puo' a
tal fine avvalersi di
agenzie specializzate a livello
internazionale;
b) degli oneri connessi con la vita
all'estero,
determinati in relazione al tenore
di vita ed al decoro
connesso con gli obblighi derivanti
dalle funzioni
esercitate, anche sulla base delle
relazioni dei capi delle
rappresentanze diplomatiche e degli
uffici consolari,
nonche' dei rapporti dell'Ispettore
generale del Ministero
e delle rappresentanze all'estero;
c) del corso dei cambi.
4. Ai fini dell'adeguamento dei
coefficienti alle
variazioni del costo della vita si
seguono i parametri di
riferimento indicati nel comma 3,
lettera a). Tale
adeguamento sara' ponderato in
relazione agli oneri
indicati nel comma 3, lettera b).
5. Nelle sedi in cui esistono
situazioni di rischio e
disagio, da valutarsi in base alle
condizioni di sicurezza,
alle condizioni sanitarie ed alle
strutture
medico-ospedaliere, alle condizioni
climatiche e di
inquinamento, al grado di
isolamento, nonche' a tutte le
altre condizioni locali tra cui
anche la notevole distanza
geografica dall'Italia, il personale
percepisce una
apposita maggiorazione
dell'indennita' di servizio prevista
dal comma 1. Tale maggiorazione
viene determinata con
decreto del Ministro degli affari
esteri, di intesa con il
Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione
economica, sentita la commissione
permanente di
finanziamento, tenendo conto delle
classificazioni delle
sedi estere in base al disagio
adottate dalla Commissione
dell'Unione europea. Essa non puo'
in alcun caso superare
l'80 per cento dell'indennita' ed e'
soggetta a verifica
periodica, almeno biennale.
6. Qualora dipendenti fra loro
coniugati vengano
destinati a prestare servizio nello
stesso ufficio
all'estero o nella stessa citta'
seppure in uffici diversi,
l'indennita' di servizio all'estero
viene ridotta per
ciascuno di essi nella misura del 14
per cento.
7. Le indennita' base di cui al
comma 2 possono essere
periodicamente aggiornate con
decreto del Ministro degli
affari esteri, d'intesa con il
Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica, per tener conto
della variazione percentuale del
valore medio dell'indice
dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La
variazione
dell'indennita' base non potra'
comunque comportare un
aumento automatico dell'ammontare in
valuta delle
indennita' di servizio all'estero
corrisposte. Qualora la
base contributiva, determinata ai
sensi delle disposizioni
vigenti, dovesse risultare inferiore
all'indennita'
integrativa speciale prevista per
l'interno, il calcolo dei
contributi previdenziali verra'
effettuato sulla base di
tale indennita'. Restano escluse
dalla base contributiva
pensionabile le indennita'
integrative concesse ai sensi
dell'articolo 189.";
"Art. 181. Spese di viaggio per
congedo o ferie. - 1.
Al personale in servizio all'estero
spetta ogni 18 mesi, ed
a quello che si trova in sedi
particolarmente disagiate
ogni 12 mesi, il parziale pagamento
delle spese di viaggio
per congedo in Italia anche per i
familiari a carico. Il
relativo diritto e' acquisito
rispettivamente dopo 12 e 8
mesi, ancorche' i viaggi siano stati
effettuati
precedentemente.";
"Art. 186. Viaggi di servizio. - Il
personale che per
ragioni di servizio dalle sedi
all'estero venga chiamato
temporaneamente in Italia o sia ivi
trattenuto durante o
allo scadere del congedo ordinario
conserva, per un periodo
massimo di 10 giorni oltre quelli
previsti per il viaggio,
l'intera indennita' personale. Tale
trattamento puo' essere
attribuito per un ulteriore periodo
di 10 giorni con
decreto motivato del Ministro.
L'indennita' personale e'
ridotta della meta' per un periodo
successivo che non puo'
superare in ogni caso 50 giorni e
cessa dopo tale termine.
Durante i predetti periodi viene
inoltre corrisposta la
meta' del trattamento di missione
previsto per il
territorio nazionale.
Al personale che compie viaggi nel
Paese di residenza o
in altri Paesi esteri, oltre
all'indennita' personale in
godimento, spetta:
1) nei casi di viaggi nel Paese in
cui presta
servizio, una indennita' giornaliera
pari a un ottantesimo,
un sessantesimo, un
quarantacinquesimo dell'indennita'
mensile di servizio all'estero a
seconda che trattisi
rispettivamente di capi di
rappresentanza diplomatica, di
funzionari direttivi o di altro
personale;
2) nei casi di viaggi dalla sede di
servizio in altri
Paesi, una indennita' giornaliera
pari a un ottantesimo, un
sessantesimo, un quarantacinquesimo
dell'indennita' base
mensile a seconda che trattisi
rispettivamente di capi di
rappresentanza diplomatica, di
funzionari direttivi o di
altro personale. A tale indennita'
si applica:
a) il coefficiente di maggiorazione
previsto per il
posto di rango corrispondente nella
sede dove si svolge la
missione;
b) in mancanza di posto di organico
corrispondente,
il coefficiente previsto per la
carriera corrispondente con
esclusione, se differente, del
coefficiente stabilito per
il capo di rappresentanza
diplomatica;
c) in mancanza anche di coefficiente
per la
carriera corrispondente, il
coefficiente previsto per il
restante personale della sede con
esclusione, se
differente, di quello stabilito per
il capo di
rappresentanza diplomatica;
d) qualora vi siano piu'
coefficienti di
maggiorazione oltre quello fissato
per il capo di
rappresentanza diplomatica o qualora
la missione si svolga
in localita' dove non esistano
uffici diplomatici o
consolari e in ogni altro caso non
determinabile a norma
del presente comma, il coefficiente
di maggiorazione
stabilito con decreto del Ministro
per gli affari esteri,
sentita la Commissione di cui
all'art. 172.
Per i viaggi di servizio compiuti ai
sensi del presente
articolo sono corrisposte, oltre
alle spese di viaggio di
cui agli articoli 191, 192, 193 e
194, aumentate
dell'indennita' supplementare
prevista dall'ultimo comma
dell'art. 195, anche le spese per la
spedizione del
bagaglio-presso fino ad un peso di
50 kg.
I viaggi di servizio sono disposti
dal Ministero.
Se per esigenze di servizio il capo
di una
rappresentanza diplomatica o di un
ufficio consolare debba,
a giudizio del Ministero, essere
accompagnato dal coniuge,
spetta anche per il coniuge il
trattamento previsto dal
presente articolo per il
dipendente.".
- La legge 18 dicembre 1982, n. 948
(Norme per
l'erogazione di contributi statali
agli enti a carattere
internazionalistico sottoposti alla
vigilanza del Ministero
degli affari esteri), e' pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale n. 358 del 30 dicembre
1982.
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Art. 3
Regime degli interventi
1. Per assicurare il necessario
coordinamento delle attivita' e
l'organizzazione degli interventi e
delle iniziative di cui al presente
Capo, il Ministro degli affari
esteri, con propri decreti di natura
non regolamentare, provvede alla
costituzione di strutture operative
temporanee nell'ambito degli
stanziamenti di cui agli articoli 1
e 2.
2. Per le finalita' e nei limiti
temporali di cui agli articoli 1 e
2, il Ministero degli affari esteri
e' autorizzato, nei casi di
necessita' e urgenza, a ricorrere ad
acquisti e lavori da eseguire in
economia, anche in deroga alle
disposizioni di contabilita'
generale dello Stato, ricorrendo
preferibilmente all'impiego di
risorse locali sia umane che
materiali.
3. Nell'ambito degli stanziamenti di
cui agli articoli 1 e 2, al
personale inviato in missione per le
attivita' e le iniziative di cui
agli articoli 1 e 2, incluso quello
di cui all'articolo 16 della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e
successive modificazioni, e'
corrisposta l'indennita' di missione
di cui al regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, nella misura intera
incrementata del trenta per cento,
calcolata sulla diaria prevista con
riferimento ad Arabia Saudita,
Emirati Arabi Uniti e Oman.
4. Il Ministero degli affari esteri,
nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio per il
funzionamento delle Unita' tecniche,
di cui all'articolo 13 della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e delle
Sezioni distaccate, di cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 12
aprile 1988, n. 177, e' autorizzato
a sostenere le spese di vitto ed
alloggio strettamente indispensabili
per il personale inviato in missione
nei Paesi di cui all'articolo 1,
comma 1, e all'articolo 2, commi 1 e
2, che per motivi di sicurezza debba
essere alloggiato in locali comunque
a disposizione dell'Amministrazione.
Alle spese per il funzionamento
delle medesime strutture site nei
Paesi di cui agli articoli 1, comma
1, e 2, commi 1 e 2, del presente
decreto non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. All'effetto derivante
sui saldi di finanza pubblica si
provvede a valere sulle ((
autorizzazioni )) di spesa
di cui agli articoli 1 comma 1, e 2,
(( comma 1, )) del
presente decreto.
5. Per quanto non diversamente
previsto, alle attivita' e alle
iniziative di cui al presente Capo
si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 57, commi 6 e 7, del
decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni,
nonche' l'articolo 3, commi 1 e 5, e
l'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 10 luglio 2003, n.
165, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.
6. Alle spese previste dagli
articoli 1 e 2 non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 60,
comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e le disposizioni di
cui all'articolo 6, comma 14, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
All'effetto derivante sui saldi di
finanza pubblica si provvede a
valere sulle (( autorizzazioni
)) di spesa di cui agli
articoli 1 e 2 del presente decreto.
7. Per le finalita', nei limiti
temporali e nell'ambito delle
risorse di cui agli articoli 1 e 2,
il Ministero degli affari esteri
puo' conferire incarichi temporanei
di consulenza anche ad enti e
organismi specializzati, nonche' a
personale estraneo alla pubblica
amministrazione in possesso di
specifiche professionalita', e
stipulare contratti di
collaborazione coordinata e
continuativa, in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 6,
comma 7, e all'articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
all'articolo 1, comma 56, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
all'articolo 61, commi 2 e 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
nonche' in deroga alle disposizioni
di cui agli articoli 7 e 36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni.
Gli incarichi sono affidati, nel
rispetto del principio di pari
opportunita' tra uomo e donna, a
persone di nazionalita' locale,
ovvero di nazionalita' italiana o di
altri Paesi, a condizione che il
Ministero degli affari esteri abbia
escluso che localmente esistano le
professionalita' richieste.
8. Nei limiti delle risorse di cui
agli articoli 1 e 2, nonche' delle
disponibilita' degli stanziamenti di
cui agli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2010, n. 30, agli
articoli 1 e 2 del decreto-legge 6
luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 126, ed agli articoli 1 e 2
del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22
febbraio 2011, n. 9, sono
convalidati gli atti adottati, le
attivita' svolte e le prestazioni
effettuate dal 1° gennaio 2011 fino
alla data di entrata in vigore del
presente decreto, conformi alla
disciplina contenuta nel presente
articolo.
9. Le somme di cui agli articoli 1 e
2 del presente decreto, se non
impegnate nell'esercizio finanziario
di competenza, possono essere
impegnate nel corso dell'esercizio
finanziario 2011 e in quello
successivo.
10. I residui non impegnati degli
stanziamenti di cui agli articoli 1
e 2 del decreto-legge 1° gennaio
2010, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo
2010, n. 30, agli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2010, n. 126, nonche'
agli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
228, convertito, con modificazioni,
con legge 22 febbraio 2011, n. 9,
possono essere impegnati nel corso
dell'esercizio finanziario 2011.
11. Il Ministero degli affari esteri
e' autorizzato a proseguire le
azioni di cui all'articolo 2, comma
6, del decreto-legge 6 luglio 2010,
n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 126, nonche' quelle di cui
all'ultimo periodo dell'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 228, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22
febbraio 2011, n. 9, nell'ambito
delle risorse ivi previste, senza
nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, anche
avvalendosi di organizzazioni non
governative idonee o di enti
pubblici e privati di formazione.
12. Fermo restando il divieto di
artificioso frazionamento, in
presenza di difficolta' oggettive di
utilizzo del sistema bancario locale
attestate dal capo missione, ai
pagamenti di importo non superiore a
10.000 euro, effettuati dalle
rappresentanze diplomatiche, a
valere sui fondi di cui all'articolo
1, comma 1, e all'articolo 2, comma
1, loro accreditati, non si applica
l'articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136, e successive
modificazioni.
13. L'organizzazione delle attivita'
di coordinamento degli interventi di
cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e'
definita con uno o piu' decreti di
natura non regolamentare del
Ministro degli affari esteri, con il
quale sono stabilite:
a) le modalita' di organizzazione e
svolgimento della missione e di
raccordo con le autorita' e le
strutture amministrative locali e di
Governo;
b) l'istituzione e la composizione,
presso il Ministero degli affari
esteri, di una apposita struttura
(«Task Force»), con il compito di
individuare, gestire e coordinare
gli interventi;
c) l'istituzione di un comitato di
controllo degli interventi.
14. (( (Soppresso) )).
15. (( (Soppresso) )).
16. All'articolo 21, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 2011,
n. 71, le parole: «il capo
dell'ufficio consolare» sono
sostituite dalle seguenti:
«l'ufficio consolare».
17. Il termine di scadenza del
Commissariato generale del Governo
per l'Esposizione universale di
Shangai e' prorogato al 31 ottobre
2011. Per le finalita' del presente
comma, e' autorizzata la spesa di
200.000 euro per l'anno 2011.
18. Il contributo di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge
23 aprile 2002, n. 78, e'
incrementato, a decorrere dall'anno
2011, di euro 60.000. All'onere
derivante dall'attuazione della
disposizione del presente comma,
pari a euro 60.000, si provvede
mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3 della legge 4 giugno
1997, n. 170.
Riferimenti normativi
- Il testo degli articoli 13 e 16
della citata legge n.
49 del 1987 e' il seguente:
"Art. 13. Unita' tecniche di
cooperazione nei Paesi in
via di sviluppo - 1. Le unita'
tecniche di cui agli
articoli 9 e 10 sono istituite nei
Paesi in via di sviluppo
dichiarati prioritari dal CICS con
accreditamento diretto
presso i Governi interessati nel
quadro degli accordi di
cooperazione.
2. Le unita' tecniche sono
costituite da esperti
dell'Unita' tecnica centrale di cui
all'articolo 12 e da
esperti tecnico-amministrativi
assegnati dalla Direzione
generale per la cooperazione allo
sviluppo nonche' da
personale esecutivo e ausiliario
assumibile in loco con
contratti a tempo determinato.
3. I compiti delle unita' tecniche
consistono:
a) nella predisposizione e
nell'invio alla Direzione
generale per la cooperazione allo
sviluppo di relazioni, di
dati e di ogni elemento di
informazione utile
all'individuazione, all'istruttoria
e alla valutazione
delle iniziative di cooperazione
suscettibili di
finanziamento;
b) nella predisposizione e
nell'invio alla Direzione
generale per la cooperazione allo
sviluppo di relazioni, di
dati e di elementi di informazione
sui piani e programmi di
sviluppo del Paese di accreditamento
e sulla cooperazione
allo sviluppo ivi promossa e attuata
anche da altri Paesi e
da organismi internazionali;
c) nella supervisione e nel
controllo tecnico delle
iniziative di cooperazione in atto;
d) nello sdoganamento, controllo,
custodia e consegna
delle attrezzature e dei beni
inviati dalla Direzione
generale per la cooperazione allo
sviluppo;
e) nell'espletamento di ogni altro
compito atto a
garantire il buon andamento delle
iniziative di
cooperazione nel Paese.
4. Ciascuna unita' tecnica e'
diretta da un esperto
dell'Unita' tecnica centrale di cui
all'articolo 12, che
risponde, anche per quanto riguarda
l'amministrazione dei
fondi di cui al comma 5, al capo
della rappresentanza
diplomatica competente per
territorio.
5. Le unita' tecniche sono dotate
dalla Direzione
generale per la cooperazione allo
sviluppo dei fondi e
delle attrezzature necessarie per
l'espletamento dei
compiti ad esse affidati."
"Art. 16 Personale addetto alla
Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo- 1. Il
personale addetto alla
Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo e'
costituito da:
a) personale del Ministero degli
affari esteri;
b) magistrati ordinari o
amministrativi, avvocati dello
Stato, comandati o nominati con le
modalita' previste dagli
ordinamenti delle rispettive
istituzioni, nel limite
massimo di sette unita';
c) esperti e tecnici assunti con
contratto di diritto
privato, ai sensi dell'articolo 12;
d) personale dell'amministrazione
dello Stato, degli
enti locali e di enti pubblici non
economici posto in
posizione di fuori ruolo o di
comando;
e) funzionari esperti, di
cittadinanza italiana,
provenienti da organismi
internazionali nei limiti di un
contingente massimo di trenta
unita', assunti dalla
Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo sulla
base di criteri analoghi a quelli
previsti dalla lettera
c).".
- Il regio decreto 3 giugno 1926, n.
941 (Indennita' al
personale dell'amministrazione dello
Stato incaricato di
missione all'estero), e' pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 134 dell'11 giugno
1926.
- Il testo dell'articolo 4, comma 2,
del decreto del
Presidente della Repubblica 12
aprile 1988, n. 177
(Approvazione del regolamento di
esecuzione della L. 26
febbraio 1987, n. 49, sulla
disciplina della cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di
sviluppo), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 3
giugno 1988, e' il seguente:
"2. Alle unita' tecniche di
cooperazione puo' essere
attribuita una competenza limitata
al Paese in cui ha sede
la rappresentanza diplomatica presso
la quale sono
istituite, oppure estesa anche ad
altri Paesi. In tali
altri Paesi possono essere istituite
sezioni distaccate
dell'unita' tecnica. Le unita'
tecniche competenti per piu'
di un Paese rispondono, per ciascuno
di essi, alla
competente rappresentanza
diplomatica.".
- Il testo degli articoli 6, commi 7
e 14, e 9, comma
28, del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122
(Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica),
pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
176 del 30 luglio
2010, e' il seguente:
"7. Al fine di valorizzare le
professionalita' interne
alle amministrazioni, a decorrere
dall'anno 2011 la spesa
annua per studi ed incarichi di
consulenza, inclusa quella
relativa a studi ed incarichi di
consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, sostenuta dalle
pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3
dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita'
indipendenti, escluse le
universita', gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli
organismi equiparati nonche'
gli incarichi di studio e consulenza
connessi ai processi
di privatizzazione e alla
regolamentazione del settore
finanziario, non puo' essere
superiore al 20 per cento di
quella sostenuta nell'anno 2009.
L'affidamento di incarichi
in assenza dei presupposti di cui al
presente comma
costituisce illecito disciplinare e
determina
responsabilita' erariale. Le
disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle
attivita' sanitarie
connesse con il reclutamento,
l'avanzamento e l'impiego del
personale delle Forze armate, delle
Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del
fuoco."
"14. A decorrere dall'anno 2011, le
amministrazioni
pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della
pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, incluse le
autorita' indipendenti, non possono
effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento
della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per l'acquisto, la
manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture,
nonche' per l'acquisto di
buoni taxi; il predetto limite puo'
essere derogato, per il
solo anno 2011, esclusivamente per
effetto di contratti
pluriennali gia' in essere. La
predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate
dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i servizi
istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza
pubblica.".
"28. A decorrere dall'anno 2011, le
amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti
pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici
di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e
integrazioni, fermo quanto
previsto dagli articoli 7, comma 6,
e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con
convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa
sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le
medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a
contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti
formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche'
al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1,
lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non
puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per
le rispettive
finalita' nell'anno 2009. Le
disposizioni di cui al
presente comma costituiscono
principi generali ai fini del
coordinamento della finanza pubblica
ai quali si adeguano
le regioni, le province autonome, e
gli enti del Servizio
sanitario nazionale. Per il comparto
scuola e per quello
delle istituzioni di alta formazione
e specializzazione
artistica e musicale trovano
applicazione le specifiche
disposizioni di settore. Resta fermo
quanto previsto
dall'articolo 1, comma 188, della
legge 23 dicembre 2005,
n. 266. Per gli enti di ricerca
resta fermo, altresi',
quanto previsto dal comma 187
dell'articolo 1 della
medesima legge n. 266 del 2005, e
successive modificazioni.
Alle minori economie pari a 27
milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011 derivanti
dall'esclusione degli enti di
ricerca dall'applicazione delle
disposizioni del presente
comma, si provvede mediante utilizzo
di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'
articolo 38, commi 13-bis
e seguenti. Il presente comma non si
applica alla struttura
di missione di cui all'art. 163,
comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163. Il mancato
rispetto dei limiti di cui al
presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale.
Per le amministrazioni che nell'anno
2009 non hanno
sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del
presente comma, il limite di cui al
primo periodo e'
computato con riferimento alla media
sostenuta per le
stesse finalita' nel triennio
2007-2009.".
- Il testo dell'articolo 57, commi 6
e 7, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in
attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE),
pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006
e' il seguente:
"6. Ove possibile, la stazione
appaltante individua gli
operatori economici da consultare
sulla base di
informazioni riguardanti le
caratteristiche di
qualificazione economico -
finanziaria e tecnico -
organizzativa desunte dal mercato,
nel rispetto dei
principi di trasparenza,
concorrenza, rotazione, e
seleziona almeno tre operatori
economici, se sussistono in
tale numero soggetti idonei. Gli
operatori economici
selezionati vengono
contemporaneamente invitati a
presentare le offerte oggetto della
negoziazione, con
lettera contenente gli elementi
essenziali della
prestazione richiesta. La stazione
appaltante sceglie
l'operatore economico che ha offerto
le condizioni piu'
vantaggiose, secondo il criterio del
prezzo piu' basso o
dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, previa
verifica del possesso dei requisiti
di qualificazione
previsti per l'affidamento di
contratti di uguale importo
mediante procedura aperta,
ristretta, o negoziata previo
bando.
7. E' in ogni caso vietato il
rinnovo tacito dei
contratti aventi ad oggetto
forniture, servizi, lavori, e i
contratti rinnovati tacitamente sono
nulli.".
- Il testo dell'articolo 1, comma
56, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni
per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge
finanziaria 2006), pubblicata nel
supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del
29 dicembre 2005, e' il
seguente:
"56. Le somme riguardanti
indennita', compensi,
retribuzioni o altre utilita'
comunque denominate,
corrisposti per incarichi di
consulenza da parte delle
pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono automaticamente
ridotte del 10 per
cento rispetto agli importi
risultanti alla data del 30
settembre 2005.".
- Il testo dell'articolo 61, commi 2
e 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e
la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 21
agosto 2008, e' il seguente:
"2. Al fine di valorizzare le
professionalita' interne
alle amministrazioni, riducendo
ulteriormente la spesa per
studi e consulenze, all'articolo 1,
comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 40 per cento»,
sono sostituite
dalle seguenti: «al 30 per cento»;
b) in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: «Nel
limite di spesa stabilito ai sensi
del primo periodo deve
rientrare anche la spesa annua per
studi ed incarichi di
consulenza conferiti a pubblici
dipendenti».".
3. Le disposizioni introdotte dal
comma 2 si applicano
a decorrere dal 1° gennaio 2009.".
- Il testo degli articoli 7 e 36 del
decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle
amministrazioni pubbliche),
pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
106 del 9 maggio 2001,
e' il seguente:
"Art. 7. Gestione delle risorse
umane - 1. Le
amministrazioni pubbliche
garantiscono parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche
garantiscono la
liberta' di insegnamento e
l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita'
didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche
individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego
flessibile del personale,
purche' compatibile con
l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in
situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei
dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai
sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche
curano la formazione e
l'aggiornamento del personale, ivi
compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo
altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di
contribuire allo
sviluppo della cultura di genere
della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non
possono erogare
trattamenti economici accessori che
non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far
fronte con
personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o
coordinata e
continuativa, ad esperti di
particolare e comprovata
specializzazione anche
universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di
legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve
corrispondere
alle competenze attribuite
dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad
obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve
risultare coerente con le
esigenze di funzionalita'
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere
preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva
di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo
interno;
c) la prestazione deve essere di
natura temporanea e
altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente
determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della
collaborazione.
Si prescinde dal requisito della
comprovata
specializzazione universitaria in
caso di stipulazione di
contratti di collaborazione di
natura occasionale o
coordinata e continuativa per
attivita' che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in
ordini o albi o con
soggetti che operino nel campo
dell'arte, dello spettacolo,
dei mestieri artigianali o
dell'attivita' informatica
nonche' a supporto dell'attivita'
didattica e di ricerca,
per i servizi di orientamento,
compreso il collocamento, e
di certificazione dei contratti di
lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n.
276, purche' senza nuovi
o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, ferma
restando la necessita' di accertare
la maturata esperienza
nel settore.
Il ricorso a contratti di
collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di
funzioni ordinarie o
l'utilizzo dei collaboratori come
lavoratori subordinati e'
causa di responsabilita'
amministrativa per il dirigente
che ha stipulato i contratti. Il
secondo periodo
dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
luglio 2004, n. 191, e' soppresso.
Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo
36, comma 3, del
presente decreto.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche
disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri
ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento
degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui
all'articolo 110, comma 6,
del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai
principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai
commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti
degli organismi di
controllo interno e dei nuclei di
valutazione, nonche'
degli organismi operanti per le
finalita' di cui
all'articolo 1, comma 5, della legge
17 maggio 1999, n.
144.";
"Art. 36. Utilizzo di contratti di
lavoro flessibile -
1. Per le esigenze connesse con il
proprio fabbisogno
ordinario le pubbliche
amministrazioni assumono
esclusivamente con contratti di
lavoro subordinato a tempo
indeterminato seguendo le procedure
di reclutamento
previste dall'articolo 35.
2. Per rispondere ad esigenze
temporanee ed eccezionali
le amministrazioni pubbliche possono
avvalersi delle forme
contrattuali flessibili di
assunzione e di impiego del
personale previste dal codice civile
e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, nel rispetto
delle procedure di reclutamento
vigenti. Ferma restando la
competenza delle amministrazioni in
ordine alla
individuazione delle necessita'
organizzative in coerenza
con quanto stabilito dalle vigenti
disposizioni di legge, i
contratti collettivi nazionali
provvedono a disciplinare la
materia dei contratti di lavoro a
tempo determinato, dei
contratti di formazione e lavoro,
degli altri rapporti
formativi e della somministrazione
di lavoro ed il lavoro
accessorio di cui alla lettera d),
del comma 1,
dell'articolo 70 del decreto
legislativo n. 276/2003, e
successive modificazioni ed
integrazioni, in applicazione
di quanto previsto dal decreto
legislativo 6 settembre
2001, n. 368, dall'articolo 3 del
decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, dall'articolo
16 del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito
con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, dal
decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 per quanto
riguarda la
somministrazione di lavoro ed il
lavoro accessorio di cui
alla lettera d), del comma 1,
dell'articolo 70 del medesimo
decreto legislativo n. 276 del 2003,
e successive
modificazioni ed integrazioni,
nonche' da ogni successiva
modificazione o integrazione della
relativa disciplina con
riferimento alla individuazione dei
contingenti di
personale utilizzabile. Non e'
possibile ricorrere alla
somministrazione di lavoro per
l'esercizio di funzioni
direttive e dirigenziali.
3. Al fine di combattere gli abusi
nell'utilizzo del
lavoro flessibile, entro il 31
dicembre di ogni anno, sulla
base di apposite istruzioni fornite
con Direttiva del
Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione,
le amministrazioni redigono, senza
nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, un
analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile
utilizzate da
trasmettere, entro il 31 gennaio di
ciascun anno, ai nuclei
di valutazione o ai servizi di
controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, nonche' alla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica che redige una
relazione annuale al
Parlamento. Al dirigente
responsabile di irregolarita'
nell'utilizzo del lavoro flessibile
non puo' essere erogata
la retribuzione di risultato.
4. Le amministrazioni pubbliche
comunicano, nell'ambito
del rapporto di cui al precedente
comma 3, anche le
informazioni concernenti l'utilizzo
dei lavoratori
socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di
disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione
o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non
puo' comportare la costituzione di
rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime
pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni
responsabilita' e
sanzione. Il lavoratore interessato
ha diritto al
risarcimento del danno derivante
dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni
imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di
recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti
dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione
sia dovuta a dolo o
colpa grave. I dirigenti che operano
in violazione delle
disposizioni del presente articolo
sono responsabili anche
ai sensi dell'articolo 21 del
presente decreto. Di tali
violazioni si terra' conto in sede
di valutazione
dell'operato del dirigente ai sensi
dell'articolo 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286.
5-bis. Le disposizioni previste
dall'articolo 5, commi
4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del
decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368 si applicano
esclusivamente al
personale reclutato secondo le
procedure di cui
all'articolo 35, comma 1, lettera
b), del presente
decreto.".
- Il testo degli articoli 1 e 2 del
citato
decreto-legge n. 1 del 2010,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 30 del 2010 e' il
seguente:
"Art. 1. Iniziative in favore
dell'Afghanistan. - 1.
Per le iniziative di cooperazione in
favore
dell'Afghanistan e' autorizzata, a
decorrere dal 1° gennaio
2010 e fino al 30 giugno 2010, la
spesa di euro 22.300.000
ad integrazione degli stanziamenti
di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, come
determinati dalla Tabella C
allegata alla legge 23 dicembre
2009, n. 191(legge
finanziaria 2010) e di euro
2.000.000 per la partecipazione
italiana al Fondo fiduciario della
NATO destinato al
sostegno dell'esercito nazionale
afgano.
2. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la
partecipazione dell'Italia ad
una missione di stabilizzazione
economica, sociale e
umanitaria in Afghanistan e Pakistan
al fine di fornire
sostegno al Governo afghano e al
Governo pakistano nello
svolgimento delle attivita'
prioritarie nell'ambito del
processo di sviluppo e
consolidamento delle istituzioni
locali e nell'assistenza alla
popolazione. Per
l'organizzazione della missione si
provvede a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui
al comma 1, relativa
alle iniziative di cooperazione.
3. Nell'ambito degli obiettivi e
delle finalita'
individuate nel corso dei colloqui
internazionali e in
particolare nella Conferenza dei
donatori dell'area, le
attivita' operative della missione
sono finalizzate alla
realizzazione di iniziative
concordate con il Governo
pakistano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario;
b) al sostegno istituzionale e
tecnico;
c) al sostegno della piccola e media
impresa, con
particolare riguardo all'area di
frontiera tra il Pakistan
e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di
comunicazione locali.
4. Nell'ambito dello stanziamento di
cui al comma 1,
relativo alle iniziative di
cooperazione, si provvede
all'organizzazione di una conferenza
regionale della
societa' civile per l'Afghanistan,
in collaborazione con la
rete di organizzazioni non
governative «Afgana».
5. Il Ministero degli affari esteri
identifica le
misure volte ad agevolare
l'intervento di organizzazioni
non governative che intendano
operare in Pakistan e in
Afghanistan per fini umanitari.";
"Art. 2. Interventi di cooperazione
allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione. - 1.
Per iniziative di cooperazione in
favore dell'Iraq, Libano,
Pakistan, Sudan e Somalia volte ad
assicurare il
miglioramento delle condizioni di
vita della popolazione e
dei rifugiati nei Paesi limitrofi,
nonche' il sostegno alla
ricostruzione civile, e'
autorizzata, a decorrere dal 1°
gennaio 2010 e fino al 30 giugno
2010, la spesa di euro
22.700.000 ad integrazione degli
stanziamenti di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, come
determinati dalla
Tabella C allegata alla legge 23
dicembre 2009, n. 191
(legge finanziaria 2010), nonche' la
spesa di euro
1.000.000 per gli interventi
previsti dalla legge 7 marzo
2001, n. 58, anche in altre aree e
territori. Nell'ambito
del predetto stanziamento il
Ministro degli affari esteri,
con proprio decreto, puo' destinare
risorse, fino ad un
massimo del 15 per cento, per
iniziative di cooperazione in
altre aree di crisi, per le quali
emergano urgenti
necessita' di intervento, nel
periodo di vigenza del
presente decreto.
2. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di
euro 500.000 per la
partecipazione italiana al Fondo
fiduciario della NATO
destinato al rafforzamento della
gestione autonoma della
sicurezza in Kosovo.
3. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di
euro 617.951 per
assicurare la partecipazione
dell'Italia alle operazioni
civili di mantenimento della pace e
di diplomazia
preventiva, nonche' ai progetti di
cooperazione
dell'Organizzazione per la Sicurezza
e la Cooperazione in
Europa (OSCE).
4. Sono autorizzate, a decorrere dal
1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di
euro 14.184.085 e, dal
1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010,
l'ulteriore spesa di
10 milioni di euro per la
prosecuzione degli interventi di
ricostruzione, operativi di
emergenza e di sicurezza per la
tutela dei cittadini e degli
interessi italiani nei
territori bellici e ad alto rischio.
Al personale inviato
in missione in Iraq per la
realizzazione delle attivita' di
cui al presente comma, e'
corrisposta l'indennita' di
missione di cui al regio decreto 3
giugno 1926, n. 941,
nella misura intera incrementata del
30 per cento,
calcolata sulla diaria prevista con
riferimento ad Arabia
Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman,
di cui 10 milioni di
euro per l'anno 2010 da destinare
alla sicurezza delle sedi
delle rappresentanze diplomatiche e
degli uffici consolari.
5. Per la realizzazione degli
interventi e delle
iniziative a sostegno dei processi
di pace e di
rafforzamento della sicurezza in
Africa sub sahariana e'
autorizzata, a decorrere dal 1°
gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro
2.750.000 per la Somalia ad
integrazione degli stanziamenti gia'
assegnati per l'anno
2010 per l'attuazione della legge 6
febbraio 1992, n. 180.
6. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di
euro 887.399 per
assicurare la partecipazione
italiana alle iniziative PESD.
7. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di
euro 202.150 per
l'invio in missione di personale di
ruolo presso le
Ambasciate d'Italia in Baghdad,
Islamabad e Kabul. Ai
predetti funzionari e' corrisposta
un'indennita', senza
assegno di rappresentanza, pari
all'80 per cento di quella
determinata ai sensi dell'articolo
171 del decreto del
Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni.
8. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di
euro 68.000 per la
partecipazione di funzionari
diplomatici alle operazioni
internazionali di gestione delle
crisi, comprese le
missioni PESD e gli Uffici dei
Rappresentanti Speciali UE.
Ai predetti funzionari e'
corrisposta un'indennita',
detratta quella eventualmente
concessa dall'Organizzazione
internazionale di riferimento e
senza assegno di
rappresentanza, pari all'80 per
cento di quella determinata
ai sensi dell'articolo 171 del
decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive
modificazioni. Per incarichi presso
contingente italiano in
missioni internazionali,
l'indennita' non puo' comunque
superare il trattamento attribuito
per la stessa missione
all'organo di vertice del predetto
contingente.
9. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa
di euro 168.436 per
l'invio in missione di un
funzionario diplomatico con
l'incarico di assistere la presenza
italiana in Kurdistan.
Al predetto funzionario e'
corrisposta un'indennita' pari
all'80 per cento di quella
determinata ai sensi
dell'articolo 171 del decreto del
Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive
modificazioni, ed il rimborso
forfettario degli oneri
derivanti dalle attivita' in
Kurdistan, commisurato alla
diaria per i viaggi di servizio
all'interno dell'Iraq. Per
l'espletamento delle sue attivita',
il predetto funzionario
puo' avvalersi del supporto di due
unita' da reperire in
loco, con contratto a tempo
determinato, di durata comunque
inferiore alla scadenza del presente
decreto.".
- Il testo degli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 6
luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2010, n.126 (Proroga
degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di
pace, di stabilizzazione e delle
missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia),
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 186 dell'11 agosto
2010, e' il seguente:
"Art. 1. Iniziative in favore
dell'Afghanistan. - 1.
Per le iniziative di cooperazione in
favore
dell'Afghanistan e' autorizzata, a
decorrere dal 1° luglio
2010 e fino al 31 dicembre 2010, la
spesa di euro
18.700.000 ad integrazione degli
stanziamenti di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, come
determinati dalla
Tabella C allegata alla legge 23
dicembre 2009, n. 191, e
di euro 1.800.000 per la
partecipazione italiana al Fondo
fiduciario della NATO destinato al
sostegno dell'esercito
nazionale afgano.
2. Al fine di contribuire alle
iniziative volte al
mantenimento della pace ed alla
realizzazione di azioni di
comunicazione nell'ambito delle
NATO's Strategic
Communications in Afghanistan, e'
autorizzata, a decorrere
dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di
euro 500.000 per l'implementazione e
l'ampliamento della
convenzione tra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, la RAI -
Radiotelevisione italiana s.p.a. e
la NewCo Rai
International. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri
presenta al Parlamento, entro il 28
febbraio 2011, una
relazione sulle realizzazioni e
sullo stato di avanzamento
dei progetti previsti dalla predetta
Convenzione.
3. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la
partecipazione dell'Italia ad
una missione di stabilizzazione
economica, sociale e
umanitaria in Afghanistan e Pakistan
al fine di fornire
sostegno al Governo afgano e al
Governo pakistano nello
svolgimento delle attivita'
prioritarie nell'ambito del
processo di sviluppo e
consolidamento delle istituzioni
locali e nell'assistenza alla
popolazione. Per
l'organizzazione della missione si
provvede a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui
al comma 1, relativa
alle iniziative di cooperazione.
4. Nell'ambito degli obiettivi e
delle finalita'
individuati nel corso dei colloqui
internazionali e in
particolare nella Conferenza dei
donatori dell'area, le
attivita' operative della missione
sono finalizzate alla
realizzazione di iniziative
concordate con il Governo
pakistano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario
ed educativo;
b) al sostegno istituzionale e
tecnico;
c) al sostegno della piccola e media
impresa, con
particolare riguardo all'area di
frontiera tra il Pakistan
e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di
comunicazione locali.
5. Nell'ambito dello stanziamento di
cui al comma 1,
relativo alle iniziative di
cooperazione, si provvede alla
realizzazione di una «Casa della
societa' civile» a Kabul,
quale centro culturale per lo
sviluppo di rapporti tra
l'Italia e l'Afghanistan, anche al
fine di sviluppare gli
esiti della conferenza regionale di
cui all'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 1°
gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2010, n.
30.
6. Il Ministero degli affari esteri
identifica le
misure volte ad agevolare
l'intervento di organizzazioni
non governative che intendano
operare in Pakistan e in
Afghanistan per fini umanitari.";
"Art. 2. Interventi di cooperazione
allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione. - 1.
Per iniziative di cooperazione in
favore dell'Iraq, Libano,
Pakistan, Sudan e Somalia volte ad
assicurare il
miglioramento delle condizioni di
vita della popolazione e
dei rifugiati nei Paesi limitrofi,
nonche' il sostegno alla
ricostruzione civile, e'
autorizzata, a decorrere dal 1°
luglio 2010 e fino al 31 dicembre
2010, la spesa di euro
9.300.000 ad integrazione degli
stanziamenti di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, come
determinati dalla
Tabella C allegata alla legge 23
dicembre 2009, n. 191,
nonche' la spesa di euro 1.000.000
per gli interventi
previsti dalla legge 7 marzo 2001,
n. 58, anche in altre
aree e territori. Nell'ambito del
predetto stanziamento il
Ministro degli affari esteri, con
proprio decreto, puo'
destinare risorse, fino ad un
massimo del 15 per cento, per
iniziative di cooperazione in altre
aree di crisi, per le
quali emergano urgenti necessita' di
intervento, nel
periodo di vigenza del presente
decreto.
2. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa
di euro 500.000 per la
partecipazione italiana ai Fondi
fiduciari della NATO
destinati alla formazione della
polizia federale irachena e
alla lotta alla pirateria al largo
delle coste somale.
3. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa
di euro 600.000 per
l'erogazione del contributo italiano
al Tribunale Speciale
delle Nazioni Unite per il Libano.
4. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa
di euro 594.182 per
assicurare la partecipazione
dell'Italia alle operazioni
civili di mantenimento della pace e
di diplomazia
preventiva, nonche' ai progetti di
cooperazione
dell'Organizzazione per la Sicurezza
e la Cooperazione in
Europa (OSCE).
5. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa
di euro 11.706.125 per
gli interventi a sostegno della
stabilizzazione in Yemen e
la prosecuzione degli interventi
operativi di emergenza e
di sicurezza per la tutela dei
cittadini e degli interessi
italiani nei territori bellici e ad
alto rischio. Al
personale inviato in missione in
Iraq per la realizzazione
delle attivita' di cui al presente
comma, e' corrisposta
l'indennita' di missione di cui al
regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, nella misura intera
incrementata del 30 per
cento, calcolata sulla diaria
prevista con riferimento ad
Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti
e Oman.
6. Per la realizzazione degli
interventi e delle
iniziative a sostegno dei processi
di pace e di
rafforzamento della sicurezza in
Africa sub sahariana e'
autorizzata, a decorrere dal 1°
luglio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro
2.400.000 ad integrazione
degli stanziamenti gia' assegnati
per l'anno 2010 per
l'attuazione della legge 6 febbraio
1992, n. 180, nonche'
la spesa di euro 778.500 per
favorire iniziative dirette ad
eliminare le mutilazioni genitali
femminili, anche in vista
dell'adozione di una risoluzione
dell'Assemblea generale
delle Nazioni Unite.
7. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa
di euro 886.244 per
assicurare la partecipazione
italiana alle iniziative PSDC
(ex PESD).
8. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa
di euro 214.000 per
l'invio in missione di personale di
ruolo presso le
Ambasciate d'Italia in Baghdad,
Islamabad e Kabul. Ai
predetti funzionari e' corrisposta
un'indennita', senza
assegno di rappresentanza, pari
all'80 per cento di quella
determinata ai sensi dell'articolo
171 del decreto del
Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni. In deroga
all'articolo 181, comma
1, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, al personale in
servizio presso le sedi in
Afghanistan, Iraq e Pakistan spetta
ogni sei mesi il
parziale pagamento delle spese di
viaggio per congedo in
Italia anche per i familiari a
carico. Il relativo diritto
e' acquisito dopo quattro mesi,
ancorche' i viaggi siano
stati effettuati precedentemente.
9. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa
di euro 439.800 per la
partecipazione di personale del
Ministero degli affari
esteri alle operazioni
internazionali di gestione delle
crisi, compresi le missioni PESD e
gli Uffici dei
Rappresentanti Speciali dell'Unione
europea. Ai predetti
funzionari e' corrisposta
un'indennita', detratta quella
eventualmente concessa
dall'Organizzazione internazionale
di riferimento e senza assegno di
rappresentanza, pari
all'80 per cento di quella
determinata ai sensi
dell'articolo 171 del decreto del
Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive
modificazioni. Per incarichi presso
il contingente italiano
in missioni internazionali,
l'indennita' non puo' comunque
superare il trattamento attribuito
per la stessa missione
all'organo di vertice del predetto
contingente. E' altresi'
autorizzata, a decorrere dal 1°
luglio e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro
31.200 per i viaggi di
servizio, ai sensi dell'articolo 186
del decreto del
Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, del
personale del Ministero degli affari
esteri in servizio
presso gli uffici situati in
Afghanistan, Iraq e Pakistan.
10. Per attuare il coordinamento
delle politiche dei
Paesi partecipanti all'Iniziativa
Adriatico-Ionica (IAI),
finalizzate al rafforzamento della
cooperazione regionale
nell'area, e' autorizzata, a
decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa
di euro 300.000 per la
partecipazione italiana, anche
mediante l'istituzione di
una Fondazione di diritto privato,
alle attivita' del
Segretariato Permanente
dell'Iniziativa con sede in Ancona.
10-bis. Al fine di assicurare la
funzionalita' del
Comitato atlantico italiano, incluso
nella tabella degli
enti a carattere internazionalistico
di cui alla legge 28
dicembre 1982, n. 948, e successive
modificazioni, e'
assegnato in favore dello stesso un
contributo
straordinario di 250.000 euro per
l'anno 2010. Al relativo
onere si provvede mediante
corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con
modificazioni dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.".
- Il testo degli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 228, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 22 febbraio 2011, n. 9
(Proroga degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, nonche'
delle missioni
internazionali delle forze armate e
di polizia), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del
30 dicembre 2010, e' il
seguente:
"Art. 1. Iniziative in favore
dell'Afghanistan - 1. Per
iniziative di cooperazione in favore
dell'Afghanistan e'
autorizzata, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro
16.500.000 ad integrazione
degli stanziamenti di cui alla legge
26 febbraio 1987, n.
49, come determinati dalla Tabella C
allegata alla legge 13
dicembre 2010, n. 220, e di euro
1.500.000 per la
partecipazione italiana al Fondo
fiduciario della NATO
destinato al sostegno dell'esercito
nazionale afghano.
2. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la
partecipazione dell'Italia ad
una missione di stabilizzazione
economica, sociale e
umanitaria in Afghanistan e Pakistan
al fine di fornire
sostegno al Governo afghano e al
Governo pakistano nello
svolgimento delle attivita'
prioritarie nell'ambito del
processo di sviluppo e
consolidamento delle istituzioni
locali e nell'assistenza alla
popolazione. Per
l'organizzazione della missione si
provvede a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui
al comma 1, relativa
alle iniziative di cooperazione.
3. Nell'ambito degli obiettivi e
delle finalita'
individuate nel corso dei colloqui
internazionali e in
particolare nella Conferenza dei
donatori dell'area, le
attivita' operative della missione
sono finalizzate alla
realizzazione di iniziative
concordate con i Governi
pakistano ed afgano e destinate, tra
l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario
ed educativo;
b) al sostegno istituzionale e
tecnico;
c) al sostegno della piccola e media
impresa, con
particolare riguardo all'area di
frontiera tra il Pakistan
e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di
comunicazione locali.
4. Nell'ambito dello stanziamento di
cui al comma 1,
relativo alle iniziative di
cooperazione allo sviluppo, si
provvede alla realizzazione di una
«Casa della societa'
civile» a Kabul, quale centro
culturale per lo sviluppo di
rapporti tra l'Italia e
l'Afghanistan, anche al fine di
sviluppare gli esiti della
conferenza regionale di cui
all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 1° gennaio 2010,
n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo
2010, n. 30.
5. Il Ministero degli affari esteri
identifica le
misure volte ad agevolare
l'intervento di organizzazioni
non governative che intendano
operare in Pakistan e in
Afghanistan per fini umanitari.
6. Nell'ambito delle operazioni
internazionali di
gestione delle crisi, per le
esigenze operative e di
funzionamento della componente
civile del Provincial
Reconstruction Team in Herat, e'
autorizzata, a decorrere
dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di
euro 24.244.".
"Art. 2. Interventi di cooperazione
allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione - 1. Per
iniziative di cooperazione in favore
di Iraq, Libano,
Myanmar, Pakistan, Sudan e Somalia
volte ad assicurare il
miglioramento delle condizioni di
vita della popolazione e
dei rifugiati nei Paesi limitrofi,
nonche' il sostegno alla
ricostruzione civile, e'
autorizzata, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 e fino al 30 giugno
2011, la spesa di euro
10.500.000 ad integrazione degli
stanziamenti di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, come
determinati dalla
Tabella C allegata alla legge 13
dicembre 2010, n. 220,
nonche' la spesa di euro 1.000.000
per gli interventi
previsti dalla legge 7 marzo 2001,
n. 58, anche in altre
aree e territori. Nell'ambito dello
stanziamento di euro
10.500.000 di cui al primo periodo
il Ministro degli affari
esteri, con proprio decreto, puo'
destinare risorse, fino
ad un massimo del 15 per cento, per
iniziative di
cooperazione in altre aree di crisi,
per le quali emergano
urgenti necessita' di intervento,
nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno
2011. E' altresi'
autorizzata la spesa di euro 500.000
per il sostegno alla
realizzazione di iniziative dirette
ad eliminare le
mutilazioni genitali femminili.
2. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 1.000.000 per la
partecipazione italiana ai Fondi
fiduciari della NATO
destinati all'addestramento della
polizia federale irachena
e delle forze di sicurezza kosovare,
al reinserimento nella
vita civile del personale militare
serbo in esubero e alla
distruzione di munizioni obsolete in
Albania.
3. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 800.000 per
l'erogazione del contributo italiano
al Tribunale Speciale
delle Nazioni Unite per il Libano.
4. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 617.951 per
assicurare la partecipazione
dell'Italia alle operazioni
civili di mantenimento della pace e
di diplomazia
preventiva, nonche' ai progetti di
cooperazione
dell'Organizzazione per la Sicurezza
e la Cooperazione in
Europa (OSCE).
5. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 12.827.451 per gli
interventi a sostegno della
stabilizzazione in Iraq e
Yemen, per il contributo all'Unione
per il Mediterraneo e
la prosecuzione degli interventi
operativi di emergenza e
di sicurezza per la tutela dei
cittadini e degli interessi
italiani in territori interessati da
eventi bellici o ad
alto rischio. Ai predetti interventi
non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6,
comma 14, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
6. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 10.000.000 per il
finanziamento del fondo di cui
all'articolo 3, comma 159,
della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e successive
modificazioni, destinato al
rafforzamento delle misure di
sicurezza attiva e passiva delle
rappresentanze
diplomatiche, degli uffici
consolari, degli istituti
italiani di cultura e delle
istituzioni scolastiche
all'estero. Al fine di garantire
anche la sicurezza
informatica della rete
diplomatico-consolare, al personale
inviato in missione nel periodo dal
1° gennaio 2011 al 30
giugno 2011 per gli interventi
tecnici a tutela della
funzionalita' dei sistemi
informatici e degli apparati di
comunicazione spetta l'indennita' di
missione di cui al
regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.
All'onere derivante
dal secondo periodo del presente
comma, pari a euro 30.000
per l'anno 2011, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo
3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.
7. Per la realizzazione degli
interventi e delle
iniziative a sostegno dei processi
di pace e di
rafforzamento della sicurezza
nell'Africa sub-sahariana e'
autorizzata, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro
2.750.000 ad integrazione
degli stanziamenti gia' assegnati
per l'anno 2011 per
l'attuazione della legge 6 febbraio
1992, n. 180.
8. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 1.583.328 per
assicurare la partecipazione
italiana alle iniziative
PESC-PSDC e a quelle di altre
organizzazioni
internazionali.
9. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 454.050 per
l'invio in missione di personale di
ruolo presso le sedi in
Afghanistan, Iraq e Pakistan. Al
predetto personale e'
corrisposta un'indennita', senza
assegno di rappresentanza,
pari all'80 per cento di quella
determinata ai sensi
dell'articolo 171 del decreto del
Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive
modificazioni. E' altresi'
autorizzata, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 e fino al 30 giugno
2011, la spesa di euro
61.971 per il parziale pagamento
delle spese di viaggio per
congedo in Italia del personale in
servizio presso le sedi
in Afghanistan, Iraq e Pakistan e
per i familiari a carico.
Il relativo diritto, in deroga
all'articolo 181, comma 1,
del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modificazioni,
spetta ogni 6 mesi ed e'
acquisito dopo 4 mesi ancorche' i
viaggi siano stati
effettuati precedentemente. E'
altresi' autorizzata, a
decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino
al 30 giugno 2011, la
spesa di euro 180.436 per l'invio in
missione di un
funzionario diplomatico con
l'incarico di assistere la
presenza italiana in Kurdistan. Al
predetto funzionario e'
corrisposta un'indennita' pari
all'80 per cento di quella
determinata ai sensi dell'articolo
171 del decreto del
Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni, ed il
rimborso forfettario degli
oneri derivanti dalle attivita' in
Kurdistan, commisurato
alla diaria per i viaggi di servizio
all'interno dell'Iraq.
Per l'espletamento delle sue
attivita', il predetto
funzionario puo' avvalersi del
supporto di due unita' da
reperire in loco, con contratto a
tempo determinato, di
durata comunque inferiore alla
scadenza del presente
decreto.
10. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 318.700 per la
partecipazione di personale del
Ministero degli affari
esteri alle operazioni
internazionali di gestione delle
crisi, comprese le missioni PESD e
gli Uffici dei
Rappresentanti Speciali dell'Unione
Europea. Al predetto
personale e' corrisposta
un'indennita', detratta quella
eventualmente concessa
dall'organizzazione internazionale
di riferimento e senza assegno di
rappresentanza, pari
all'80 per cento di quella
determinata ai sensi
dell'articolo 171 del decreto del
Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive
modificazioni. Per incarichi presso
il contingente italiano
in missioni internazionali,
l'indennita' non puo' comunque
superare il trattamento attribuito
per la stessa missione
all'organo di vertice del predetto
contingente. E' altresi'
autorizzata, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 36.000
per i viaggi di
servizio, ai sensi dell'articolo 186
del decreto del
Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, del
personale del Ministero degli affari
esteri in servizio
presso gli uffici situati in
Afghanistan, Iraq e Pakistan.
11. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 1.300.000 per
garantire il contributo italiano al
rafforzamento della
cooperazione regionale nell'area dei
Balcani e l'adesione
italiana a progetti e iniziative di
ricostruzione nel
sud-est europeo, cosi' ripartita:
euro 300.000 per
assicurare la partecipazione
italiana alla Fondazione
Iniziativa adriatico-ionica ed euro
1.000.000 per
assicurare la partecipazione
italiana al Fondo fiduciario
InCE istituito presso la Banca
europea per la ricostruzione
e lo sviluppo.
11-bis. Al fine di assicurare la
funzionalita' del
Comitato atlantico italiano, incluso
nella tabella degli
enti a carattere internazionalistico
di cui alla legge 28
dicembre 1982, n. 948, e successive
modifiche e
integrazioni, e' assegnato a favore
dello stesso un
contributo straordinario di 250.000
euro per l'anno 2011.
Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale
2011-2013, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato
di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2011, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero. Il
Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio.".
- Il testo degli articoli 3, commi 1
e 5, e 4, comma 2,
del citato decreto-legge 10 luglio
2003, n. 165, convertito
in legge, con modificazioni,
dall'articolo 1 della legge 1°
agosto 2003, n. 219, e' il seguente:
"1. Per la realizzazione degli
interventi di cui
all'articolo 1 si applicano le
disposizioni di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al
decreto-legge 1°
luglio 1996, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996, n. 426, in
quanto compatibili. Si
applicano altresi' le disposizioni
di cui alla legge 6
febbraio 1992, n. 180, anche con
riguardo all'invio in
missione del personale,
all'affidamento degli incarichi e
alla stipula dei contratti di cui
all'articolo 4, nonche'
all'acquisizione delle dotazioni
materiali e strumentali di
cui al medesimo articolo."
"5. Le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 1-bis,
del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e
successive modificazioni, si
applicano a tutti gli enti
esecutori degli interventi previsti
dal presente decreto.
Quando tali enti sono soggetti
privati e' necessaria la
presentazione di idonea garanzia
fideiussoria bancaria."
"2. Il Ministero degli affari esteri
e' autorizzato,
per la durata degli interventi di
cui all'articolo 1, ad
avvalersi di personale proveniente
da altre amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
posto in posizione di
comando oppure reclutato a seguito
delle procedure di
mobilita' di cui all'articolo 30,
comma 1, del medesimo
decreto legislativo.".
- Il testo dell'articolo 60, comma
15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e
la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 21
agosto 2008, e' il seguente:
"15. Al fine di agevolare il
perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, a
decorrere dall'esercizio
finanziario 2009, le amministrazioni
dello Stato, escluso
il comparto della sicurezza e del
soccorso, possono
assumere mensilmente impegni per
importi non superiori ad
un dodicesimo della spesa prevista
da ciascuna unita'
previsionale di base, con esclusione
delle spese per
stipendi, retribuzioni, pensioni e
altre spese fisse o
aventi natura obbligatoria ovvero
non frazionabili in
dodicesimi, nonche' per interessi,
poste correttive e
compensative delle entrate, comprese
le regolazioni
contabili, accordi internazionali,
obblighi derivanti dalla
normativa comunitaria, annualita'
relative ai limiti di
impegno e rate di ammortamento
mutui. La violazione del
divieto di cui al presente comma
rileva agli effetti della
responsabilita' contabile.".
- Il testo dell'articolo 3 della
legge 13 agosto 2010,
n. 136 (Piano straordinario contro
le mafie, nonche' delega
al Governo in materia di normativa
antimafia), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del
23 agosto 2010, e' il
seguente:
"Art. 3 . Tracciabilita' dei flussi
finanziari. - 1.
Per assicurare la tracciabilita' dei
flussi finanziari
finalizzata a prevenire
infiltrazioni criminali, gli
appaltatori, i subappaltatori e i
subcontraenti della
filiera delle imprese nonche' i
concessionari di
finanziamenti pubblici anche europei
a qualsiasi titolo
interessati ai lavori, ai servizi e
alle forniture pubblici
devono utilizzare uno o piu' conti
correnti bancari o
postali, accesi presso banche o
presso la societa' Poste
italiane Spa, dedicati, anche non in
via esclusiva, fermo
restando quanto previsto dal comma
5, alle commesse
pubbliche. Tutti i movimenti
finanziari relativi ai lavori,
ai servizi e alle forniture pubblici
nonche' alla gestione
dei finanziamenti di cui al primo
periodo devono essere
registrati sui conti correnti
dedicati e, salvo quanto
previsto al comma 3, devono essere
effettuati
esclusivamente tramite lo strumento
del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti
di incasso o di
pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilita' delle
operazioni.
2. I pagamenti destinati a
dipendenti, consulenti e
fornitori di beni e servizi
rientranti tra le spese
generali nonche' quelli destinati
alla provvista di
immobilizzazioni tecniche sono
eseguiti tramite conto
corrente dedicato di cui al comma 1,
anche con strumenti
diversi dal bonifico bancario o
postale purche' idonei a
garantire la piena tracciabilita'
delle operazioni per
l'intero importo dovuto, anche se
questo non e' riferibile
in via esclusiva alla realizzazione
degli interventi di cui
al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti
previdenziali,
assicurativi e istituzionali,
nonche' quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici
servizi, ovvero quelli
riguardanti tributi, possono essere
eseguiti anche con
strumenti diversi dal bonifico
bancario o postale, fermo
restando l'obbligo di documentazione
della spesa. Per le
spese giornaliere, di importo
inferiore o uguale a 1.500
euro, relative agli interventi di
cui al comma 1, possono
essere utilizzati sistemi diversi
dal bonifico bancario o
postale, fermi restando il divieto
di impiego del contante
e l'obbligo di documentazione della
spesa. L'eventuale
costituzione di un fondo cassa cui
attingere per spese
giornaliere, salvo l'obbligo di
rendicontazione, deve
essere effettuata tramite bonifico
bancario o postale o
altro strumento di pagamento idoneo
a consentire la
tracciabilita' delle operazioni, in
favore di uno o piu'
dipendenti.
4. Ove per il pagamento di spese
estranee ai lavori, ai
servizi e alle forniture di cui al
comma 1 sia necessario
il ricorso a somme provenienti da
conti correnti dedicati
di cui al medesimo comma 1, questi
ultimi possono essere
successivamente reintegrati mediante
bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti
di incasso o di
pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilita' delle
operazioni.
5. Ai fini della tracciabilita' dei
flussi finanziari,
gli strumenti di pagamento devono
riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere
dalla stazione
appaltante e dagli altri soggetti di
cui al comma 1, il
codice identificativo di gara (CIG),
attribuito
dall'Autorita' di vigilanza sui
contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture su
richiesta della stazione
appaltante e, ove obbligatorio ai
sensi dell'articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
il codice unico di
progetto (CUP). In regime
transitorio, sino all'adeguamento
dei sistemi telematici delle banche
e della societa' Poste
italiane Spa, il CUP puo' essere
inserito nello spazio
destinato alla trascrizione della
motivazione del
pagamento.
6.
7. I soggetti di cui al comma 1
comunicano alla
stazione appaltante o
all'amministrazione concedente gli
estremi identificativi dei conti
correnti dedicati di cui
al medesimo comma 1 entro sette
giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti
correnti gia' esistenti,
dalla loro prima utilizzazione in
operazioni finanziarie
relative ad una commessa pubblica,
nonche', nello stesso
termine, le generalita' e il codice
fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Gli
stessi soggetti
provvedono, altresi', a comunicare
ogni modifica relativa
ai dati trasmessi.
8. La stazione appaltante, nei
contratti sottoscritti
con gli appaltatori relativi ai
lavori, ai servizi e alle
forniture di cui al comma 1,
inserisce, a pena di nullita'
assoluta, un'apposita clausola con
la quale essi assumono
gli obblighi di tracciabilita' dei
flussi finanziari di cui
alla presente legge. L'appaltatore,
il subappaltatore o il
subcontraente che ha notizia
dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di
tracciabilita'
finanziaria di cui al presente
articolo ne da' immediata
comunicazione alla stazione
appaltante e alla
prefettura-ufficio territoriale del
Governo della provincia
ove ha sede la stazione appaltante o
l'amministrazione
concedente.
9. La stazione appaltante verifica
che nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e
i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi
titolo interessate ai
lavori, ai servizi e alle forniture
di cui al comma 1 sia
inserita, a pena di nullita'
assoluta, un'apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di
tracciabilita' dei flussi finanziari
di cui alla presente
legge.
9-bis. Il mancato utilizzo del
bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la
piena tracciabilita' delle
operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto.".
- Il testo dell'articolo 21 del
decreto legislativo 3
febbraio 2011, n. 71 (Ordinamento e
funzioni degli uffici
consolari, ai sensi dell'articolo
14, comma 18, della legge
28 novembre 2005, n. 246),
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011,
come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 21. Passaporti
1. L'ufficio consolare rilascia,
rinnova, ritira il
passaporto e ne estende la
validita'.
2. Se emergono dubbi sulla
cittadinanza o
sull'identita' del titolare di un
passaporto, o di chi ne
ha chiesto il rilascio, ovvero negli
altri casi previsti
dalla normativa vigente, il capo
dell'ufficio consolare,
mediante apposito decreto, puo'
circoscrivere a determinati
Stati la validita' territoriale del
passaporto e limitarne
la validita' temporale per un
periodo non superiore a sei
mesi, eventualmente prorogabile di
altri sei mesi, in
attesa dei necessari accertamenti.
3. Venute meno le motivazioni che ne
hanno determinato
l'adozione, i decreti di cui al
comma 2 sono revocati.".
- Il testo dell'articolo 1, comma 1,
della legge 23
aprile 2002, n. 78 (Aumento del
contributo ordinario
all'Associazione culturale «Villa
Vigoni», con sede in
Menaggio), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 100 del
30 aprile 2002, e' il seguente:
"1. Il contributo annuo, pari a
154.937 euro, concesso
all'Associazione culturale «Villa
Vigoni», con sede in
Menaggio, ai sensi della legge 17
maggio 1991, n. 161,
viene elevato a 464.811 euro per
l'anno 2002 e a 309.874
euro a decorrere dall'anno 2003.".
- Il testo dell'articolo 3 della
legge 4 giugno 1997,
n. 170 (Ratifica ed esecuzione della
convenzione delle
Nazioni Unite sulla lotta contro la
desertificazione nei
Paesi gravemente colpiti dalla
siccita' e/o dalla
desertificazione, in particolare in
Africa, con allegati,
fatta a Parigi il 14 ottobre 1994),
pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 142 del 20
giugno 1997, e' il seguente:
"Art. 3. 1. All'onere derivante
dall'attuazione della
presente legge, valutato in lire 726
milioni annue a
decorrere dal 1997, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo
6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1997, allo
scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento riguardante
il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
|
|
Art. 4
Missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia
1. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 399.704.836
per la proroga della partecipazione
di personale militare alle missioni
in Afghanistan, denominate
International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN,
di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
228, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
2. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 92.021.055
per la proroga della partecipazione
del contingente militare italiano
alla missione delle Nazioni Unite in
Libano, denominata United Nations
Interim Force in Lebanon (UNIFIL),
compreso l'impiego di unita' navali
nella UNIFIL Maritime Task Force, di
cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
228, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
3. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 33.234.000
per la proroga della partecipazione
di personale militare alle missioni
nei Balcani, di cui all'articolo 4,
comma 3, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 228, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22
febbraio 2011, n. 9, di seguito
elencate:
a) Multinational Specialized Unit
(MSU), European Union Rule of Law
Mission in Kosovo (EULEX Kosovo),
Security Force Training Plan in
Kosovo;
b) Joint Enterprise.
4. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 150.248 per
la proroga della partecipazione di
personale militare alla missione
dell'Unione europea in
Bosnia-Erzegovina, denominata
ALTHEA, nel cui ambito opera la
missione denominata Integrated
Police Unit (IPU), di cui
all'articolo 4, comma 4, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
228, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
5. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 7.308.028 per
la proroga della partecipazione di
personale militare alla missione nel
Mediterraneo denominata Active
Endeavour, di cui all'articolo 4,
comma 5, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 228, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22
febbraio 2011, n. 9.
6. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 603.986 per
la proroga della partecipazione di
personale militare alla missione
denominata Temporary International
Presence in Hebron (TIPH2), di cui
all'articolo 4, comma 6, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
228, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
7. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 61.345 per la
proroga della partecipazione di
personale militare alla missione
dell'Unione europea di assistenza
alle frontiere per il valico di
Rafah, denominata European Union
Border Assistance Mission in Rafah
(EUBAM Rafah), di cui all'articolo
4, comma 7, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 228, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22
febbraio 2011, n. 9.
8. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 128.507 per
la proroga della partecipazione di
personale militare alla missione
delle Nazioni Unite e dell'Unione
Africana in Sudan, denominata United
Nations/African Union Mission in
Darfur (UNAMID), di cui all'articolo
4, comma 8, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 228, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22
febbraio 2011, n. 9.
9. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 30
settembre 2011, la spesa di euro
104.721 per la proroga della
partecipazione di personale militare
alla missione dell'Unione europea
nella Repubblica democratica del
Congo denominata EUPOL RD CONGO, di
cui all'articolo 4, comma 9, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
228, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
10. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 134.228 per
la proroga della partecipazione di
personale militare alla missione
delle Nazioni Unite denominata
United Nations Peacekeeping Force in
Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo
4, comma 10, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 228, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22
febbraio 2011, n. 9.
11. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 158.749 per
la prosecuzione delle attivita' di
assistenza alle Forze armate
albanesi, di cui all'articolo 4,
comma 11, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 228, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22
febbraio 2011, n. 9.
12. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 30
settembre 2011, la spesa di euro
353.164 per la proroga della
partecipazione di personale militare
alla missione di vigilanza
dell'Unione europea in Georgia,
denominata EUMM Georgia, di cui
all'articolo 4, comma 12, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
228, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
13. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 20.873.434
per la proroga della partecipazione
di personale militare all'operazione
militare dell'Unione europea
denominata Atalanta e all'operazione
della NATO per il contrasto della
pirateria, di cui all'articolo 4,
comma 13, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 228, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22
febbraio 2011, n. 9.
14. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 4.240.689 per
la proroga della partecipazione di
personale militare impiegato in Iraq
in attivita' di consulenza,
formazione e addestramento delle
Forze armate e di polizia irachene,
di cui all'articolo 4, comma 14, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
228, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
15. E' autorizzata, dal 1° luglio
2011 e fino al 31 dicembre 2011, la
spesa di euro 10.483.835 per la
proroga dell'impiego di personale
militare negli Emirati Arabi Uniti,
in Bahrein e a Tampa per esigenze
connesse con le missioni in
Afghanistan e in Iraq, di cui
all'articolo 4, comma 15, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
228, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
16. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 508.319 per
la proroga della partecipazione di
personale militare alla missione
militare dell'Unione europea
denominata EUTM Somalia, di cui
all'articolo 4, comma 16, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
228, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
17. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, l'ulteriore spesa di euro
64.255.200 per la stipulazione dei
contratti di assicurazione e di
trasporto di durata annuale e per la
realizzazione di infrastrutture,
relativi alle missioni di cui al
presente decreto.
18. Al fine di sopperire a esigenze
di prima necessita' della
popolazione locale, compreso il
ripristino dei servizi essenziali,
e' autorizzata, a decorrere dal 1°
luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, l'ulteriore spesa di euro
1.600.000 per interventi urgenti o
acquisti e lavori da eseguire in
economia, anche in deroga alle
disposizioni di contabilita'
generale dello Stato, disposti nei
casi di necessita' e urgenza dal
comandante del contingente militare
che partecipa alla missione ISAF in
Afghanistan.
19. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 30
settembre 2011, la spesa di euro
58.075.656 per la missione militare
di attuazione degli interventi per
la protezione dei civili e delle
aree a popolazione civile della
Jamahiriya Araba Libica sotto la
minaccia di un attacco, per il
rispetto del divieto di sorvolo
nello spazio aereo della Jamahiriya
Araba Libica e per l'embargo delle
armi, di cui alle risoluzioni 1970
(2011) e 1973 (2011), adottate dal
Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite.
20. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 3.382.400 per
la prosecuzione dei programmi di
cooperazione delle Forze di polizia
italiane in Albania e nei Paesi
dell'area balcanica, di cui
all'articolo 4, comma 19, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
228, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
21. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 867.940 per
la proroga della partecipazione di
personale della Polizia di Stato
alla missione denominata European
Union Rule of Law Mission in Kosovo
(EULEX Kosovo) e di euro 31.480 per
la proroga della partecipazione di
personale della Polizia di Stato
alla missione denominata United
Nations Mission in Kosovo (UNMIK),
di cui all'articolo 4, comma 20, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
228, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
22. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 63.730 per la
proroga della partecipazione di
personale della Polizia di Stato
alla missione in Palestina,
denominata European Union Police
Mission for the Palestinian
Territories (EUPOL COPPS), di cui
all'articolo 4, comma 21, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
228, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
23. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 270.851 per
la proroga della partecipazione di
personale dell'Arma dei carabinieri
e della Polizia di Stato alla
missione in Bosnia-Erzegovina,
denominata European Union Police
Mission (EUPM), di cui all'articolo
4, comma 22, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 228, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22
febbraio 2011, n. 9.
24. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 1.600.179 per
la proroga della partecipazione di
personale del Corpo della guardia di
finanza alla missione in
Afghanistan, denominata
International Security Assistance
Force (ISAF), di cui all'articolo 4,
comma 24, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 228, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22
febbraio 2011, n. 9.
25. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 342.220 per
la proroga della partecipazione di
personale del Corpo della guardia di
finanza alla missione denominata
European Union Rule of Law Mission
in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui
all'articolo 4, comma 25, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
228, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
26. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 227.628 per
la proroga della partecipazione di
personale del Corpo della guardia di
finanza alle unita' di coordinamento
interforze denominate Joint
Multimodal Operational Units(JMOUs)
costituite in Afghanistan, Emirati
Arabi Uniti e Kosovo, di cui
all'articolo 4, comma 26, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
228, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
27. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 260.991 per
la proroga della partecipazione di
sei magistrati collocati fuori
ruolo, personale del Corpo della
polizia penitenziaria e personale
amministrativo del Ministero della
giustizia alla missione denominata
European Union Rule of Law Mission
in Kosovo(EULEX Kosovo), di cui
all'articolo 4, comma 27, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
228, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
28. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 19.254 per la
partecipazione di un magistrato
collocato fuori ruolo alla missione
in Palestina, denominata European
Union Police Mission for the
Palestinian Territories(EUPOL
COPPS), di cui all'articolo 4, comma
28, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22
febbraio 2011, n. 9.
29. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 96.971 per la
partecipazione di due magistrati
collocati fuori ruolo alla missione
in Bosnia-Erzegovina, denominata
European Union Police Mission(EUPM),
di cui all'articolo 4, comma 29, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
228, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
30. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 5.000.000 per
il mantenimento del dispositivo
info-operativo dell'Agenzia
informazioni e sicurezza esterna
(AISE) a protezione del personale
delle Forze armate impiegato nelle
missioni internazionali, in
attuazione delle missioni affidate
all'AISE dall'articolo 6, comma 2,
della legge 3 agosto 2007, n. 124.
31. Per il completamento delle
attivita' di attuazione del
memorandumdi intesa di cooperazione
tecnica nel settore della sicurezza
tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della
Repubblica di Panama, stipulato il
30 giugno 2010, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e'
autorizzato a cedere, a titolo
gratuito, al Governo della
Repubblica di Panama, con
contestuale cancellazione dai
registri inventariali e dai ruoli
speciali del naviglio militare dello
Stato, le unita' navali denominate
CP902 «Diciotti» e CP903 «Dattilo»
in dotazione al Corpo delle
capitanerie di porto. Per la
finalita' di cui al presente comma,
l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3-bis, comma 3, del
decreto-legge 25 settembre 2009, n.
135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n.
166, limitatamente alla parte
destinata alle esigenze di cui al
comma 2 del medesimo articolo 3-bis,
e' incrementata, per l'anno 2011, di
euro 17.400.000, a copertura degli
oneri derivanti dalla mancata
retrocessione in permuta delle
unita' navali di cui al primo
periodo alla societa' aggiudicataria
della procedura concorsuale avviata
con bando pubblicato nel Supplemento
alla Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea n. 97 del 20 maggio 2010.
(( 31-bis. Al fine di
consentire l'adeguata efficacia
operativa dei relativi presidi
nell'ambito del quadro delle
esigenze del Corpo di cui al comma
31, con decorrenza dalla data di
entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, la
tabella D allegata al decreto-legge
31 luglio 1954, n. 533, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26
settembre 1954, n. 869, e'
sostituita dalla tabella D di cui
all'allegato A annesso al presente
decreto. Le maggiori entrate
derivanti dalla disposizione di cui
al presente comma sono destinate
alle esigenze di funzionamento del
Corpo delle capitanerie di porto -
Guardia costiera. ))
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 4, commi da
1 a 16 e da 19 a
29, del citato decreto-legge n. 228
del 2010, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22
febbraio 2011, n. 9, e'
il seguente:
"Art. 4. Missioni internazionali
delle Forze armate e
di polizia. - 1. E' autorizzata, a
decorrere dal 1° gennaio
2011 e fino al 30 giugno 2011, la
spesa di euro 380.770.000
per la proroga della partecipazione
di personale militare
alle missioni in Afghanistan,
denominate International
Security Assistance Force (ISAF) ed
EUPOL AFGHANISTAN, di
cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio
2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3
agosto 2010, n. 126.
2. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 106.240.346 per la
proroga della partecipazione del
contingente militare
italiano alla missione delle Nazioni
Unite in Libano,
denominata United Nations Interim
Force in Lebanon
(UNIFIL), compreso l'impiego di
unita' navali nella UNIFIL
Maritime Task Force, di cui
all'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 126.
3. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 35.770.354 per la
proroga della partecipazione di
personale militare alle
missioni nei Balcani, di cui
all'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 126, di
seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit
(MSU), European
Union Rule of Law Mission in Kosovo
(EULEX Kosovo),
Security Force Training Plan in
Kosovo;
b) Joint Enterprise.
4. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 147.799 per la
proroga della partecipazione di
personale militare alla
missione dell'Unione europea in
Bosnia-Erzegovina,
denominata ALTHEA, nel cui ambito
opera la missione
denominata Integrated Police Unit
(IPU), di cui
all'articolo 4, comma 4, del
decreto-legge 6 luglio 2010,
n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 126.
5. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 12.935.084 per la
proroga della partecipazione di
personale militare alla
missione nel Mediterraneo denominata
Active Endeavour, di
cui all'articolo 4, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio
2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3
agosto 2010, n. 126.
6. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 594.139 per la
proroga della partecipazione di
personale militare alla
missione denominata Temporary
International Presence in
Hebron (TIPH2), di cui all'articolo
4, comma 6, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 126.
7. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 60.346 per la
proroga della partecipazione di
personale militare alla
missione dell'Unione europea di
assistenza alle frontiere
per il valico di Rafah, denominata
European Union Border
Assistance Mission in Rafah (EUBAM
Rafah), di cui
all'articolo 4, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2010,
n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 126.
8. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 126.459 per la
proroga della partecipazione di
personale militare alla
missione delle Nazioni Unite e
dell'Unione Africana in
Sudan, denominata United
Nations/African Union Mission in
Darfur (UNAMID), di cui all'articolo
4, comma 8, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 126.
9. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 206.026 per la
proroga della partecipazione di
personale militare alla
missione dell'Unione europea nella
Repubblica democratica
del Congo denominata EUPOL RD CONGO,
di cui all'articolo 4,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio
2010, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2010,
n. 126.
10. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 132.039 per la
proroga della partecipazione di
personale militare alla
missione delle Nazioni Unite
denominata United Nations
Peacekeeping Force in Cipro
(UNFICYP), di cui all'articolo
4, comma 10, del decreto-legge 6
luglio 2010, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2010,
n. 126.
11. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 653.993 per la
prosecuzione delle attivita' di
assistenza alle Forze
armate albanesi, di cui all'articolo
4, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 126.
12. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 694.810 per la
proroga della partecipazione di
personale militare alla
missione di vigilanza dell'Unione
europea in Georgia,
denominata EUMM Georgia, di cui
all'articolo 4, comma 12,
del decreto-legge 6 luglio 2010, n.
102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 126.
13. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 25.112.656 per la
proroga della partecipazione di
personale militare
all'operazione militare dell'Unione
europea denominata
Atalanta e all'operazione della NATO
per il contrasto della
pirateria, di cui all'articolo 4,
comma 13, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 126.
14. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 4.107.115 per la
proroga della partecipazione di
personale militare
impiegato in Iraq in attivita' di
consulenza, formazione e
addestramento delle Forze armate e
di polizia irachene, di
cui all'articolo 4, comma 14, del
decreto-legge 6 luglio
2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3
agosto 2010, n. 126.
15. E' autorizzata, dal 1° gennaio
2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro
12.169.041 per la proroga
dell'impiego di personale militare
negli Emirati Arabi
Uniti, in Bahrein e a Tampa per
esigenze connesse con le
missioni in Afghanistan e in Iraq,
di cui all'articolo 4,
comma 15, del decreto-legge 6 luglio
2010, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2010,
n. 126.
16. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 681.198 per la
proroga della partecipazione di
personale militare alla
missione militare dell'Unione
europea denominata EUTM
Somalia, di cui all'articolo 4,
comma 17, del decreto-legge
6 luglio 2010, n. 102, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2010, n. 126.
17. (omissis).
18. (omissis).
19. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 3.497.465 per la
prosecuzione dei programmi di
cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei
Paesi dell'area
balcanica, di cui all'articolo 4,
comma 20, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 126.
20. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 853.940 per la
proroga della partecipazione di
personale della Polizia di
Stato alla missione denominata
European Union Rule of Law
Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e
di euro 30.700 per la
proroga della partecipazione di
personale della Polizia di
Stato alla missione denominata
United Nations Mission in
Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo
4, comma 21, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 126.
21. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 64.040 per la
proroga della partecipazione di
personale della Polizia di
Stato alla missione in Palestina,
denominata European Union
Police Mission for the Palestinian
Territories (EUPOL
COPPS), di cui all'articolo 4, comma
22, del decreto-legge
6 luglio 2010, n. 102, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2010, n. 126.
22. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 269.002 per la
proroga della partecipazione di
personale dell'Arma dei
carabinieri e della Polizia di Stato
alla missione in
Bosnia-Erzegovina, denominata
European Union Police Mission
(EUPM), di cui all'articolo 4, comma
23, del decreto-legge
6 luglio 2010, n. 102, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2010, n. 126.
23. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 8.297.164 per la
proroga della partecipazione di
personale del Corpo della
guardia di finanza alla missione in
Libia, di cui
all'articolo 4, comma 24, del
decreto-legge 6 luglio 2010,
n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 126, e per garantire la
manutenzione ordinaria e
l'efficienza delle unita' navali
cedute dal Governo
italiano al Governo libico, in
esecuzione degli accordi di
cooperazione sottoscritti tra la
Repubblica italiana e la
Grande Giamahiria araba libica
popolare socialista per
fronteggiare il fenomeno
dell'immigrazione clandestina e
della tratta degli esseri umani.
24. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 1.471.724 e di
euro 368.141 per la proroga della
partecipazione di
personale del Corpo della guardia di
finanza alle missioni
in Afghanistan, denominate
International Security
Assistance Force (ISAF) ed EUPOL
Afghanistan, di cui
all'articolo 4, comma 25, del
decreto-legge 6 luglio 2010,
n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 126.
25. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 411.201 per la
proroga della partecipazione di
personale del Corpo della
guardia di finanza alla missione
denominata European Union
Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX
Kosovo), di cui
all'articolo 4, comma 26, del
decreto-legge 6 luglio 2010,
n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 126.
26. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 309.077 per la
proroga della partecipazione di
personale del Corpo della
guardia di finanza alle unita' di
coordinamento interforze
denominate Joint Multimodal
Operational Units (JMOUs)
costituite in Afghanistan, Emirati
Arabi Uniti e Kosovo, di
cui all'articolo 4, comma 28, del
decreto-legge 6 luglio
2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3
agosto 2010, n. 126.
27. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 260.991 per la
proroga della partecipazione di sei
magistrati collocati
fuori ruolo, personale del Corpo
della polizia
penitenziaria e personale
amministrativo del Ministero
della giustizia alla missione
denominata European Union
Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX
Kosovo), di cui
all'articolo 4, comma 29, del
decreto-legge 6 luglio 2010,
n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 126.
28. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 19.254 per la
partecipazione di un magistrato
collocato fuori ruolo alla
missione in Palestina, denominata
European Union Police
Mission for the Palestinian
Territories (EUPOL COPPS), di
cui all'articolo 4, comma 30, del
decreto-legge 6 luglio
2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3
agosto 2010, n. 126.
29. E' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 96.971 per la
partecipazione di due magistrati
collocati fuori ruolo alla
missione in Bosnia-Erzegovina,
denominata European Union
Police Mission (EUPM), di cui
all'articolo 4, comma 31, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 126.".
- Il testo dell'articolo 6, comma 2,
della legge 3
agosto 2007, n. 124 (Sistema di
informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 187 del 13 agosto
2007, e' il seguente:
"2. Spettano all'AISE inoltre le
attivita' in materia
di controproliferazione concernenti
i materiali strategici,
nonche' le attivita' di informazione
per la sicurezza, che
si svolgono al di fuori del
territorio nazionale, a
protezione degli interessi politici,
militari, economici,
scientifici e industriali
dell'Italia.".
- Il testo dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135 (Disposizioni
urgenti per
l'attuazione di obblighi comunitari
e per l'esecuzione di
sentenze della Corte di giustizia
delle Comunita' europee),
convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 novembre
2009, n. 166, e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 223
del 25 settembre 2009, e' il
seguente:
"Art. 3-bis. Attuazione della
decisione quadro
2001/500/GAI del Consiglio, del 26
giugno 2001, e
recepimento della direttiva
2009/17/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2009 - 1. Nelle more
della piena attuazione della
decisione quadro 2001/500/GAI
del Consiglio, del 26 giugno 2001,
concernente il
riciclaggio di denaro,
l'individuazione, il
rintracciamento, il congelamento o
sequestro e la confisca
degli strumenti e dei proventi di
reato, dall'anno 2009 e'
autorizzata l'implementazione del
programma pluriennale di
dotazione infrastrutturale di cui
all' articolo 1, comma
93, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
2. Al fine di garantire la piena
attuazione della
normativa comunitaria in materia di
monitoraggio del
traffico navale e di informazione,
nelle more dell'organico
recepimento della direttiva
2009/17/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2009, recante
modifica alla direttiva 2002/59/CE,
nonche' allo scopo di
assicurare il rispetto delle
previsioni comunitarie in
materia di controllo e vigilanza
sull'attivita' di pesca
attraverso l'accrescimento, sul
piano operativo, della
capacita' dell'attuale dispositivo
di vigilanza e controllo
a mare, dall'anno 2009 e'
autorizzato l'avvio di un
programma pluriennale per
l'implementazione degli
interventi di cui all' articolo 2,
comma 99, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2
del presente
articolo e' istituito un Fondo
presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, da
ripartire in misura pari
al 50 per cento per ciascuna delle
finalita' di cui ai
medesimi commi, cui affluiscono,
previo versamento
all'entrata del bilancio dello
Stato, le complessive
risorse disponibili, in conto
residui, non ancora impegnate
alla data del 1° ottobre 2009,
dell'autorizzazione di spesa
di cui all' articolo 1, comma 884,
della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nonche' le risorse per
contributi dall'anno
2009, non ancora impegnate alla data
del 1° ottobre 2009,
della predetta autorizzazione di
spesa, che si intende
corrispondentemente ridotta di pari
importo. Sono nulli gli
eventuali atti adottati in contrasto
con le disposizioni di
cui al presente comma.
4. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
- Il decreto legge 31 luglio 1954,
n. 533 (Disciplina
relativa ai diritti, compensi e
proventi percepiti dal
personale dell'Amministrazione dello
Stato), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del
31 luglio 1954, e'
convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 settembre
1954, n. 869. La tabella D
stabilisce i tributi speciali
per servizi resi dal Ministero della
marina mercantile
(Personale delle Capitanerie di
porto).
|
|
(( Art. 4 bis
Misure di sostegno e di rilancio dei
settori dell'economia locale
interessati da limitazioni imposte
da attivita' operative ex
Risoluzione ONU n. 1973
1. La dotazione del fondo da
ripartire di cui all'articolo 2,
comma 616, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, per la quota parte
relativa ai proventi per l'anno 2011
delle addizionali di cui
all'articolo 2, comma 11, lettera
a), della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e successive modificazioni, e
comunque nel limite di euro 10
milioni, e' destinata all'adozione
di misure di sostegno e di rilancio
dei settori dell'economia delle
province interessate da ingenti
danni a seguito delle limitazioni
imposte dalle attivita' operative
militari ex Risoluzione ONU n. 1973
che hanno inciso sulla operativita'
degli scali aeroportuali civili.
2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato su
proposta dei Ministri dell'economia
e delle finanze, dell'interno, della
difesa e delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite le province
interessate, si provvede, entro
sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto,
alla individuazione degli interventi
da attuare in riferimento al comma
1.
3. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 2, comma
616, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni
per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge
finanziaria 2008), pubblicata nel
supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del
28 dicembre 2007, e' il
seguente:
"616. In relazione a quanto disposto
dal comma 615,
negli stati di previsione dei
Ministeri di cui al medesimo
comma sono istituiti appositi fondi
da ripartire, con
decreti del Ministro competente, nel
rispetto delle
finalita' stabilite dalle stesse
disposizioni
legislative.".
- Il testo dell'articolo 2, comma
11, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni
per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge
finanziaria 2004), pubblicata nel
supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del
27 dicembre 2003, e' il
seguente:
"11. E' istituita l'addizionale
comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle
aeromobili. L'addizionale e'
pari a 1,00 euro per passeggero
imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello
Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni
di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero
delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare
ENAV Spa, secondo
modalita' regolate dal contratto di
servizio di cui
all'articolo 9 della legge 21
dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV Spa per
garantire la sicurezza ai
propri impianti e per garantire la
sicurezza operativa e,
quanto alla residua quota, in un
apposito fondo istituito
presso il Ministero dell'interno e
ripartito sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale
secondo i seguenti
criteri:
a) il 40 per cento del totale a
favore dei comuni del
sedime aeroportuale o con lo stesso
confinanti secondo la
media delle seguenti percentuali:
percentuale di superficie
del territorio comunale inglobata
nel recinto aeroportuale
sul totale del sedime; percentuale
della superficie totale
del comune nel limite massimo di 100
chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci
misure di tutela
dell'incolumita' delle persone e
delle strutture, il 60 per
cento del totale per il
finanziamento di misure volte alla
prevenzione e al contrasto della
criminalita' e al
potenziamento della sicurezza nelle
strutture aeroportuali
e nelle principali stazioni
ferroviarie.".
|
|
Art. 5
Ulteriori misure di contrasto alla
pirateria
1. Il Ministero della difesa,
nell'ambito delle attivita'
internazionali di contrasto alla
pirateria al fine di garantire la
liberta' di navigazione del naviglio
commerciale nazionale, puo'
stipulare con l'armatoria privata
italiana e con altri soggetti dotati
di specifico potere di
rappresentanza della citata
categoria convenzioni per la
protezione delle navi battenti
bandiera italiana in transito negli
spazi marittimi internazionali a
rischio di pirateria individuati con
decreto del Ministro della difesa,
sentiti il Ministro degli affari
esteri e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti,
tenuto conto dei rapporti periodici
dell'International Maritime
Organization(IMO), mediante
l'imbarco, a richiesta e con oneri a
carico degli armatori, di Nuclei
militari di protezione (NMP) della
Marina, che puo' avvalersi anche di
personale delle altre Forze armate,
e del relativo armamento previsto
per l'espletamento del servizio.
2. Il personale militare componente
i nuclei di cui al comma 1 opera in
conformita' alle direttive e alle
regole di ingaggio emanate dal
Ministero della difesa. Al
comandante di ciascun nucleo, al
quale fa capo la responsabilita'
esclusiva dell'attivita' di
contrasto militare alla pirateria, e
al personale da esso dipendente sono
attribuite le funzioni,
rispettivamente, di ufficiale e di
agente di polizia giudiziaria
riguardo ai reati di cui agli
articoli 1135 e 1136 del codice
della navigazione e a quelli ad essi
connessi ai sensi dell'articolo 12
del codice di procedura penale. Al
medesimo personale sono corrisposti,
previa riassegnazione delle relative
risorse versate all'entrata del
bilancio dello Stato ai sensi del
successivo comma 3, il compenso
forfetario di impiego e le
indennita' previste per i militari
imbarcati sulle unita' della Marina
negli spazi marittimi internazionali
e si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12,
e all'articolo 4, commi 1-sexies e
1-septies, del decreto-legge 4
novembre 2009, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2009, n. 197, ((
intendendosi )) sostituita
alla necessita' delle operazioni
militari la necessita' di proteggere
il naviglio di cui al comma 1.
3. Gli armatori che fruiscono dei
servizi di protezione di cui al
comma 1 provvedono al ristoro dei
corrispondenti oneri, comprensivi
delle spese per il personale di cui
al comma 2 e delle spese di
funzionamento, come definiti nelle
convenzioni di cui al comma 1,
mediante versamenti all'entrata del
bilancio dello Stato, integralmente
riassegnati, entro sessanta giorni,
ai pertinenti capitoli dello stato
di previsione della spesa del
Ministero della difesa, in deroga
alle previsioni dell'articolo 2,
commi 615, 616 e 617, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
(( 4. Nell'ambito delle
attivita' internazionali di
contrasto alla pirateria e della
partecipazione di personale militare
alle operazioni di cui all'articolo
4, comma 13, del presente decreto,
anche in relazione all'azione comune
2008/851/PESC del Consiglio, del 10
novembre 2008, ed in attesa della
ratifica delle linee guida del «
Maritime Safety Committee » (MSC)
delle Nazioni Unite in seno
all'«International Maritime
Organization» (IMO), e' consentito,
nei casi in cui non sono previsti i
servizi di protezione di cui al
comma 1 e nei limiti di cui ai commi
5, 5-bis e 5-ter, l'impiego di
guardie giurate, autorizzate ai
sensi degli articoli 133 e 134 del
testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, a bordo
delle navi mercantili battenti
bandiera italiana, che transitano in
acque internazionali individuate con
il decreto di cui al comma 1, a
protezione delle stesse.
5. L'impiego di cui al comma 4 e'
consentito esclusivamente a bordo
delle navi predisposte per la difesa
da atti di pirateria, mediante
l'attuazione di almeno una delle
vigenti tipologie ricomprese nelle
«best management practices» di
autoprotezione del naviglio definite
dall'IMO, nonche' autorizzate alla
detenzione delle armi ai sensi del
comma 5-bis, attraverso il ricorso a
guardie giurate individuate
preferibilmente tra quelle che
abbiano prestato servizio nelle
Forze armate, anche come volontari,
con esclusione dei militari di leva,
e che abbiano superato i corsi
teorico-pratici di cui all'articolo
6 del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'interno 15
settembre 2009, n. 154, adottato in
attuazione dell'articolo 18 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
5-bis. Il personale di cui al comma
4, nell'espletamento del servizio di
cui al comma 5 ed entro i limiti
territoriali delle acque
internazionali a rischio di
pirateria ivi previsti, puo'
utilizzare le armi in dotazione
delle navi, appositamente
predisposte per la loro custodia,
detenute previa autorizzazione del
Ministro dell'interno rilasciata
all'armatore ai sensi dell'articolo
28 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773. La
predetta autorizzazione e'
rilasciata anche per l'acquisto, il
trasporto e la cessione in comodato
al medesimo personale di cui al
comma 4.
5-ter. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il
Ministro della difesa e con il
Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto,
sono determinate le modalita'
attuative dei commi 5, 5-bis e
5-ter, comprese quelle relative al
porto e al trasporto delle armi e
del relativo munizionamento, alla
quantita' di armi detenute a bordo
della nave e alla loro tipologia,
nonche' ai rapporti tra il personale
di cui al comma 4 ed il comandante
della nave durante l'espletamento
dei compiti di cui al medesimo
comma. ))
6. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 5, commi da 2 a 6,
del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 12 del 2009, e successive
modificazioni, riferite alle navi e
alle aree in cui si svolgono i
servizi di cui ai commi 1 e 4.
(( 6-bis. All'articolo 111,
comma 1, del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la
lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a) la vigilanza a tutela degli
interessi nazionali e delle vie di
comunicazione marittime al di la'
del limite esterno del mare
territoriale, ivi compreso il
contrasto alla pirateria, anche con
le modalita' di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 12 luglio
2011, n. 107;».
6-ter. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi
- Il testo degli articoli 1135 e
1136 del Codice della
navigazione e' il seguente:
"Art. 1135. Pirateria - Il
comandante o l'ufficiale di
nave nazionale o straniera, che
commette atti di
depredazione in danno di una nave
nazionale o straniera o
del carico, ovvero a scopo di
depredazione commette
violenza in danno di persona
imbarcata su una nave
nazionale o straniera, e' punito con
la reclusione da dieci
a venti anni.
Per gli altri componenti
dell'equipaggio la pena e'
diminuita in misura non eccedente un
terzo; per gli
estranei la pena e' ridotta fino
alla meta'.".
"Art. 1136. Nave sospetta di
pirateria - Il comandante
o l'ufficiale di nave nazionale o
straniera, fornita
abusivamente di armi, che naviga
senza essere munita delle
carte di bordo, e' punito con la
reclusione da cinque a
dieci anni.
Si applica il secondo comma
dell'articolo precedente.".
- Il testo dell'articolo 12 del
codice di procedura
penale e' il seguente:
"Art. 12. Casi di connessione - 1.
Si ha connessione di
procedimenti:
a) se il reato per cui si procede e'
stato commesso
da piu' persone in concorso o
cooperazione fra loro, o se
piu' persone con condotte
indipendenti hanno determinato
l'evento;
b) se una persona e' imputata di
piu' reati commessi
con una sola azione od omissione
ovvero con piu' azioni od
omissioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso;
c) se dei reati per cui si procede
gli uni sono stati
commessi per eseguire o per
occultare gli altri.".
- Il testo dell'articolo 5, comma da
1 a 6, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2009, n. 12 (Proroga
della partecipazione italiana a
missioni internazionali),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 304 del 31 dicembre
2008, e' il seguente:
"1. Al personale militare che
partecipa alle missioni
internazionali di cui al presente
decreto si applicano il
codice penale militare di pace e
l'articolo 9, commi 3, 4,
lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
decreto-legge 1°
dicembre 2001, n. 421, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero
nei territori o
nell'alto mare in cui si svolgono
gli interventi e le
missioni internazionali di cui al
presente decreto, a danno
dello Stato o di cittadini italiani
partecipanti agli
interventi e alle missioni stessi,
sono puniti sempre a
richiesta del Ministro della
giustizia e sentito il
Ministro della difesa per i reati
commessi a danno di
appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e
per i reati
attribuiti alla giurisdizione
dell'autorita' giudiziaria
ordinaria commessi, nel territorio e
per il periodo in cui
si svolgono gli interventi e le
missioni internazionali di
cui al presente decreto, dal
cittadino che partecipa agli
interventi e alle missioni medesimi,
la competenza e'
attribuita al Tribunale di Roma.
4. I reati previsti dagli articoli
1135 e 1136 del
codice della navigazione e quelli ad
essi connessi ai sensi
dell'articolo 12 del codice di
procedura penale, se
commessi a danno dello Stato o di
cittadini o beni
italiani, in alto mare o in acque
territoriali altrui e
accertati nelle aree in cui si
svolge la missione di cui
all'articolo 3, comma 14, sono
puniti ai sensi
dell'articolo 7 del codice penale e
la competenza e'
attribuita al tribunale di Roma.
5. Nei casi di arresto in flagranza
o fermo ovvero di
interrogatorio di persona sottoposta
alla misura coercitiva
della custodia cautelare in carcere
per i reati di cui al
comma 4, qualora esigenze operative
non consentano di porre
tempestivamente l'arrestato o il
fermato a disposizione
dell'autorita' giudiziaria, si
applica l'articolo 9, commi
5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre
2001, n. 421,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 gennaio 2002,
n. 6. Negli stessi casi l'arrestato
o il fermato possono
essere ristretti in appositi locali
del vettore militare.
6. A seguito del sequestro,
l'autorita' giudiziaria
puo' disporre l'affidamento in
custodia all'armatore,
all'esercente ovvero al proprietario
della nave o
aeromobile catturati con atti di
pirateria.".
- Il testo dei commi 1-sexies e
1-septies dell'articolo
4 del decreto-legge 4 novembre 2009,
n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2009, n. 197
(Disposizioni urgenti per la proroga
degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, nonche'
delle missioni
internazionali delle Forze armate e
di polizia e
disposizioni urgenti in materia di
personale della Difesa),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 257 del 4 novembre
2009, e' il seguente:
"1-sexies. Non e' punibile il
militare che, nel corso
delle missioni di cui all'articolo
2, in conformita' alle
direttive, alle regole di ingaggio
ovvero agli ordini
legittimamente impartiti, fa uso
ovvero ordina di fare uso
delle armi, della forza o di altro
mezzo di coazione
fisica, per le necessita' delle
operazioni militari.
1-septies. Quando nel commettere uno
dei fatti previsti
dal comma 1-sexies si eccedono
colposamente i limiti
stabiliti dalla legge, dalle
direttive, dalle regole di
ingaggio o dagli ordini
legittimamente impartiti, ovvero
imposti dalla necessita' delle
operazioni militari, si
applicano le disposizioni
concernenti i delitti colposi se
il fatto e' previsto dalla legge
come delitto colposo.".
- Il testo degli articoli 28, 133 e
134 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n. 146 del 26 giugno 1931, e' il
seguente:
"Art. 28. Oltre i casi preveduti dal
codice penale,
sono proibite la fabbricazione,
l'assemblaggio, la
raccolta, la detenzione e la
vendita, senza licenza del
Ministro per l'interno, di armi da
guerra e di armi ad esse
analoghe, nazionali o straniere, o
di parti di esse, di
munizioni, di uniformi militari o di
altri oggetti
destinati all'armamento e
all'equipaggiamento di forze
armate nazionali o straniere. Con la
licenza di
fabbricazione sono consentite le
attivita' commerciali
connesse e la riparazione delle armi
prodotte.
La licenza e' altresi' necessaria
per l'importazione e
l'esportazione delle armi da fuoco
diverse dalle armi
comuni da sparo non comprese nei
materiali di armamento,
nonche' per la fabbricazione,
l'importazione e
l'esportazione, la raccolta, la
detenzione e la vendita
degli strumenti di autodifesa
specificamente destinati
all'armamento dei Corpi armati o di
polizia, nonche' per la
fabbricazione e la detenzione delle
tessere di
riconoscimento e degli altri
contrassegni di
identificazione degli ufficiali e
degli agenti di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria,
fatte salve le
produzioni dell'Istituto poligrafico
e Zecca dello Stato.
La validita' della licenza e' di due
anni.
Per il trasporto delle armi stesse
nell'interno dello
Stato e' necessario darne avviso al
Prefetto.
Il contravventore e' punito, qualora
il fatto non
costituisca un piu' grave reato, con
la reclusione da uno a
tre anni con la multa da 3.000 euro
a 30.000 euro."
"Art. 133. Gli enti pubblici, gli
altri enti collettivi
e i privati possono destinare
guardie particolari alla
vigilanza o custodia delle loro
proprieta' mobiliari od
immobiliari.
Possono anche, con l'autorizzazione
del Prefetto,
associarsi per la nomina di tali
guardie da destinare alla
vigilanza o custodia in comune delle
proprieta' stesse."
"Art. 134. Senza licenza del
Prefetto e' vietato ad
enti o privati di prestare opere di
vigilanza o custodia di
proprieta' mobiliari od immobiliari
e di eseguire
investigazioni o ricerche o di
raccogliere informazioni per
conto di privati.
Salvo il disposto dell'art. 11, la
licenza non puo'
essere conceduta alle persone che
non abbiano la
cittadinanza italiana ovvero di uno
Stato membro
dell'Unione europea o siano incapaci
di obbligarsi o
abbiano riportato condanna per
delitto non colposo.
I cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea
possono conseguire la licenza per
prestare opera di
vigilanza o custodia di beni
mobiliari o immobiliari alle
stesse condizioni previste per i
cittadini italiani.
Il regolamento di esecuzione
individua gli altri
soggetti, ivi compreso l'institore,
o chiunque eserciti
poteri di direzione, amministrazione
o gestione anche
parziale dell'istituto o delle sue
articolazioni, nei
confronti dei quali sono accertati
l'assenza di condanne
per delitto non colposo e gli altri
requisiti previsti
dall'articolo 11 del presente testo
unico, nonche'
dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575.
La licenza non puo' essere conceduta
per operazioni che
importano un esercizio di pubbliche
funzioni o una
menomazione della liberta'
individuale.".
- Il testo dell'articolo 6 del
decreto del Ministro
dell'interno 15 settembre 2009, n.
154 (Regolamento recante
disposizioni per l'affidamento dei
servizi di sicurezza
sussidiaria nell'ambito dei porti,
delle stazioni
ferroviarie e dei relativi mezzi di
trasporto e depositi,
delle stazioni delle ferrovie
metropolitane e dei relativi
mezzi di trasporto e depositi,
nonche' nell'ambito delle
linee di trasporto urbano, per il
cui espletamento non e'
richiesto l'esercizio di pubbliche
potesta', adottato ai
sensi dell'articolo 18, comma 2, del
decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155),
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 5 novembre
2009, e' il seguente:
"Art. 6. Addestramento del personale
- 1. I soggetti
autorizzati allo svolgimento dei
servizi di sicurezza
sussidiaria di cui al presente
decreto devono provvedere
all'addestramento del personale
addetto ai controlli di
sicurezza, il cui contingente deve
essere numericamente
adeguato alle specifiche esigenze,
organizzando specifici
corsi teorico-pratici, anche per il
tramite di
organizzazioni esterne. La durata di
tali corsi e'
commisurata alle mansioni alle quali
l'addetto alla
sicurezza sara' adibito.
2. Il Ministero dell'interno -
Dipartimento della
pubblica sicurezza provvede a
definire i programmi di
addestramento del personale,
differenziati a seconda delle
mansioni alle quali il personale
sara' adibito. Detti
programmi dovranno prevedere i
seguenti argomenti:
a) normativa nazionale ed
internazionale in materia
di sicurezza degli impianti e dei
trasporti marittimi e
ferroviari;
b) principi in materia di
legislazione di pubblica
sicurezza con particolare
riferimento alla disciplina delle
armi e degli esplosivi, delle
funzioni di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria,
nonche' sul ruolo e le
funzioni della polizia di frontiera.
3. I programmi, opportunamente
differenziati in ragione
dell'impiego, si rivolgono:
a) al personale con mansioni di
direttore tecnico;
b) al personale addetto ai servizi
di controllo e di
sicurezza;
c) al personale addetto a compiti
esclusivamente
tecnici.
4. L'accertamento dei requisiti
addestrativi degli
addetti ai controlli di sicurezza e'
effettuato, previa
richiesta dei soggetti autorizzati,
da una apposita
commissione nominata dal prefetto
competente per
territorio, presieduta da un
funzionario di pubblica
sicurezza designato dal questore e
composta da:
a) un esperto delle tecniche
impiegate nei sistemi di
controllo di sicurezza, quali i
controlli radiogeni, EDS,
EDDS, rilevatori di vapori e
particellari, camere di
decompressione, metal-detector fissi
e portatili;
b) un componente esperto di una
lingua straniera;
c) un componente designato dal
dirigente o comandante
dello scalo ferroviario o marittimo;
d) un componente del competente
ufficio di
specialita' della Polizia di Stato;
e) un componente designato dal
Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per
gli aspetti di
specifico interesse.
5. Le prove d'esame consistono:
a) in un colloquio sulle materie del
programma di
formazione e sulla conoscenza della
lingua straniera;
b) in una prova pratica finalizzata
all'accertamento
del corretto utilizzo delle
apparecchiature e delle altre
tecniche in relazione alle mansioni
di sicurezza che
ciascun dipendente sara' chiamato a
svolgere.".
- Il testo dell'articolo 111 del
decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare),
pubblicato nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta
Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010,
come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 111. Competenze particolari
della Marina militare
- 1. Rientrano nelle competenze
della Marina militare,
secondo quanto previsto dalla
legislazione vigente:
a) la vigilanza a tutela degli
interessi nazionali e
delle vie di comunicazione marittime
al di la' del limite
esterno del mare territoriale, ivi
compreso il contrasto
alla pirateria, anche con le
modalita' di cui all'articolo
5, comma 1, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107;
b) il concorso ai fini di
prevenzione e di contrasto
del traffico dei migranti via mare,
nelle acque
internazionali, ai sensi dell'
articolo 12, comma 9-bis,
del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, oltre che
nell'ambito della cooperazione
operativa tra gli Stati
membri dell'Unione Europea
coordinata dall'Agenzia
istituita con il regolamento UE n.
2007/2004 del 26 ottobre
2004, gestendo il necessario
dispositivo di sorveglianza
marittima integrata;
c) il concorso al contrasto al
traffico di sostanze
stupefacenti, ai sensi dell'
articolo 99 del decreto del
Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309;
d) il servizio di rifornimento
idrico delle isole
minori.".
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Art. 6
Disposizioni in materia di personale
1. Al personale che partecipa alle
missioni internazionali di cui al
presente decreto si applicano
l'articolo 3, commi da 1 a 9, della
legge 3 agosto 2009, n. 108,
l'articolo 3, comma 6, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n.
152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n.
197, e l'articolo 5, comma 2-bis,
(( del decreto-legge 6 luglio
2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 126. ))
2. L'indennita' di missione, di cui
all'articolo 3, comma 1, della legge
3 agosto 2009, n. 108, e'
corrisposta:
a) nella misura del 98 per cento, al
personale impiegato nelle missioni
UNAMID, se usufruisce di vitto e
alloggio gratuiti, ed EUPM e nella
unita' di coordinamento interforze
JMOUs in Kosovo, di cui all'articolo
4, commi 8, 23 e 26;
b) nella misura del 98 per cento
calcolata sulla diaria prevista con
riferimento alla Repubblica
democratica del Congo, al personale
impiegato nella missione EUTM
Somalia, di cui all'articolo 4,
comma 16;
c) nella misura intera incrementata
del 30 per cento, se non usufruisce,
a qualsiasi titolo, di vitto e
alloggio gratuiti, al personale
impiegato presso il NATO HQ Skopje,
di cui all'articolo 4, comma 3, e al
personale impiegato in qualita' di
istruttore nella missione militare
di cui all'articolo 4, comma 19.
3. Al personale che partecipa alle
missioni di cui al presente decreto
il compenso forfettario di impiego e
la retribuzione per lavoro
straordinario sono corrisposti in
deroga, rispettivamente, ai limiti
di cui all'articolo 9, comma 3, del
decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n.
171, e ai limiti orari individuali
di cui all'articolo 10, comma 3,
della legge 8 agosto 1990, n. 231.
Al personale di cui all'articolo
1791, commi 1 e 2, del codice
dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, il compenso forfettario di
impiego e' attribuito nella misura
di cui all'articolo 9, comma 4, del
decreto del Presidente della
Repubblica n. 171 del 2007.
4. In relazione alle esigenze di
supporto sanitario nelle missioni
internazionali di cui al presente
decreto, nell'ambito dei
finanziamenti assicurati ai sensi
dell'articolo 11, quarto comma, del
decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 613,
il Ministero della difesa puo'
avvalersi del personale appartenente
alla Croce Rossa Italiana ausiliario
delle Forze armate e dei relativi
mezzi e materiali.
(( 4-bis. Al fine di garantire
la piena funzionalita' del Corpo
della guardia di finanza, anche in
relazione alle esigenze connesse
alle missioni internazionali,
l'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si
interpreta nel senso che i
componenti delle commissioni di
avanzamento devono appartenere ai
ruoli del servizio permanente
effettivo, salvo che ricoprano
cariche per le quali e' prevista la
partecipazione a tali commissioni.
4-ter. I termini di cui all'articolo
2, comma 100, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, come
prorogati dall'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, sono
ulteriormente prorogati al 31
dicembre 2011. A tal fine,
all'articolo 2, comma 100, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le assunzioni di cui al
presente comma possono essere
disposte nei limiti delle
disponibilita' del predetto fondo».
4-quater. In relazione alle esigenze
di completamento del reclutamento
del personale dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica, anche
connesse con le missioni
internazionali, e' autorizzata la
spesa di 53 milioni di euro per
l'anno 2011. Al relativo onere si
provvede:
a) quanto ad euro 12.817.622,
mediante corrispondente riduzione
della dotazione del Fondo di cui
all'articolo 7-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
come integrata ai sensi
dell'articolo 3, comma 2-bis,
lettera b), del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73;
b) quanto ad euro 8.790.335,
mediante utilizzo delle somme
versate all'entrata del bilancio
dello Stato ai sensi dell'articolo
8, comma 11, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, che, alla data di
entrata in vigore del presente
decreto, non sono state riassegnate
ai pertinenti programmi;
c) quanto ad euro 31.392.043,
mediante corrispondente riduzione
delle dotazioni finanziarie relative
alle spese rimodulabili, come
definite dall'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, riferite al Ministero
della difesa, che sono
conseguentemente accantonate e rese
indisponibili fino a concorrenza
dell'onere. A questo scopo si
applica quanto previsto
dall'articolo 10, comma 14, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, in
materia di flessibilita' nella
gestione del bilancio. Tale importo
puo' essere ridotto in
corrispondenza di ulteriori rimesse
ONU affluite all'entrata del
bilancio dello Stato ai sensi
dell'articolo 8, comma 11, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, dal 1°
aprile 2011 al 31 ottobre 2011 da
destinare alle finalita' di cui al
presente comma.
4-quinquies. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. ))
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 3, commi da
1 a 9, della legge
3 agosto 2009, n. 108 (Proroga della
partecipazione
italiana a missioni internazionali),
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6
agosto 2009, e' il
seguente:
"1. Con decorrenza dalla data di
entrata nel
territorio, nelle acque territoriali
e nello spazio aereo
dei Paesi interessati e fino alla
data di uscita dagli
stessi per il rientro nel territorio
nazionale per fine
missione, al personale che partecipa
alle missioni
internazionali di cui alla presente
legge e' corrisposta,
al netto delle ritenute, per tutta
la durata del periodo,
in aggiunta allo stipendio o alla
paga e agli altri assegni
a carattere fisso e continuativo,
l'indennita' di missione
di cui al regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, nelle misure
di seguito indicate, detraendo
eventuali indennita' e
contributi corrisposti allo stesso
titolo agli interessati
direttamente dagli organismi
internazionali:
a) nella misura del 98 per cento al
personale che
partecipa alle missioni MSU, EULEX
Kosovo, Security Force
Training Plan, Joint Enterprise,
ALTHEA, UNMIK, TIPH 2,
EUBAM Rafah;
b) nella misura del 98 per cento,
calcolata sulla
diaria prevista con riferimento ad
Arabia Saudita, Emirati
Arabi Uniti e Oman, al personale che
partecipa alle
missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN,
UNIFIL, compreso il
personale facente parte della
struttura attivata presso le
Nazioni Unite, nonche' al personale
impiegato negli Emirati
Arabi Uniti e in Iraq, al personale
impiegato nelle unita'
di coordinamento JMOUs e al
personale dell'Arma dei
carabinieri in servizio di sicurezza
presso le sedi
diplomatiche di Kabul e di Herat;
c) nella misura intera al personale
che partecipa
alla missione EUPOL COPPS in
Palestina e alla missione
dell'Unione europea in Moldova e
Ucraina;
d) nella misura intera incrementata
del 30 per cento,
se non usufruisce, a qualsiasi
titolo, di vitto e alloggio
gratuiti, al personale che partecipa
alle missioni CIU,
UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP,
Atalanta in Gran Bretagna,
EUPM, nonche' al personale impiegato
presso il Military
Liaison Office della missione Joint
Enterprise e il NATO HQ
Tirana;
e) nella misura intera incrementata
del 30 per cento,
calcolata sulla diaria prevista con
riferimento ad Arabia
Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman,
se non usufruisce, a
qualsiasi titolo, di vitto e
alloggio gratuiti, al
personale impiegato in Iraq, in
Bahrein e a Tampa;
f) nella misura del 98 per cento,
ovvero intera
incrementata del 30 per cento se non
usufruisce, a
qualsiasi titolo, di vitto e
alloggio gratuiti, calcolata
sulla diaria prevista con
riferimento alla Turchia, al
personale che partecipa alla
missione EUMM Georgia.
2. All'indennita' di cui al comma 1
e al trattamento
economico corrisposto al personale
che partecipa alle
attivita' di assistenza alle Forze
armate albanesi, di cui
all' articolo 2, comma 11, non si
applica l' articolo 28,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006,
n. 248.
3. Al personale che partecipa ai
programmi di
cooperazione delle Forze di polizia
italiane in Albania e
nei Paesi dell'area balcanica e alla
missione in Libia si
applicano il trattamento economico
previsto dalla legge 8
luglio 1961, n. 642, e l'indennita'
speciale, di cui all'
articolo 3 della medesima legge,
nella misura del 50 per
cento dell'assegno di lungo servizio
all'estero. Non si
applica l' articolo 28, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248.
4. Per il periodo dal 1° luglio 2009
al 31 ottobre
2009, ai militari inquadrati nei
contingenti impiegati
nelle missioni internazionali di cui
al presente articolo,
in sostituzione dell'indennita' di
impiego operativo ovvero
dell'indennita' pensionabile
percepita, e' corrisposta, se
piu' favorevole, l'indennita' di
impiego operativo nella
misura uniforme pari al 185 per
cento dell'indennita' di
impiego operativo di base di cui
all' articolo 2, primo
comma, della legge 23 marzo 1983, n.
78, se militari in
servizio permanente o volontari in
ferma breve trattenuti
in servizio o in rafferma biennale,
e a euro 70, se
volontari in ferma prefissata. Si
applicano l' articolo 19,
primo comma, del testo unico delle
norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato, di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, e l' articolo 51,
comma 6, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive
modificazioni.
5. Il personale militare, impiegato
dall'ONU con
contratto individuale nelle missioni
internazionali di cui
alla presente legge, conserva il
trattamento economico
fisso e continuativo e percepisce
l'indennita' di missione
prevista dalle disposizioni vigenti,
con spese di vitto e
alloggio a carico
dell'Amministrazione. Eventuali
retribuzioni o altri compensi
corrisposti direttamente
dall'ONU allo stesso titolo, con
esclusione di indennita' e
rimborsi per servizi fuori sede,
sono versati
all'Amministrazione al netto delle
ritenute, fino a
concorrenza dell'importo
corrispondente alla somma del
trattamento economico fisso e
continuativo e
dell'indennita' di missione
percepiti, al netto delle
ritenute, e delle spese di vitto e
alloggio.
6. I periodi di comando, di
attribuzioni specifiche, di
servizio e di imbarco svolti dagli
ufficiali delle Forze
armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, presso i comandi,
le unita', i reparti e gli enti
costituiti per lo
svolgimento delle missioni
internazionali e per le
attivita' di concorso con le Forze
di polizia di cui alla
presente legge sono validi ai fini
dell'assolvimento degli
obblighi previsti dalle tabelle 1, 2
e 3 allegate ai
decreti legislativi 30 dicembre
1997, n. 490, e 5 ottobre
2000, n. 298, e successive
modificazioni.
7. Per esigenze connesse con le
missioni internazionali
di cui alla presente legge, in
deroga a quanto previsto
dall' articolo 64 della legge 10
aprile 1954, n. 113,
possono essere richiamati in
servizio a domanda, secondo le
modalita' di cui all' articolo 25
del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, gli
ufficiali appartenenti alla riserva
di complemento, nei
limiti del contingente annuale
stabilito dalla legge di
bilancio per gli ufficiali delle
forze di completamento.
8. Nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili e
nel rispetto delle consistenze
annuali previste dalle
disposizioni vigenti, per esigenze
connesse con le missioni
internazionali di cui alla presente
legge, il periodo di
ferma dei volontari in ferma
prefissata di un anno puo'
essere prolungato, previo consenso
degli interessati, per
un massimo di sei mesi.
9. Al personale che partecipa alle
missioni
internazionali di cui alla presente
legge si applicano gli
articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7
e 13 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n.
15.".
- Il testo dell'articolo 3, comma 6,
del decreto-legge
4 novembre 2009, n. 152, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197
(Disposizioni urgenti
per la proroga degli interventi di
cooperazione allo
sviluppo e a sostegno dei processi
di pace e di
stabilizzazione, nonche' delle
missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia e
disposizioni urgenti in
materia di personale della Difesa),
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31
dicembre 2009, e' il
seguente:
"6. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto, l'articolo 13 del
decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 15, si
applica anche al
personale del Corpo della guardia di
finanza impiegato
nelle missioni internazionali di cui
al presente decreto,
che abbia presentato domanda di
partecipazione ai concorsi
interni banditi dal medesimo
Corpo.".
- Il testo dell'articolo 5, comma
2-bis, del citato
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 30, e' il
seguente:
"2-bis. Al contributo corrisposto
direttamente
dall'Unione europea al personale che
partecipa alla
missione EUPM, di cui all'articolo
4, comma 23, del
presente decreto, non si applica
l'articolo 1, comma 1238,
della legge 27 dicembre 2006, n.
296.".
- Il testo dell'articolo 9, commi 3
e 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 171
(Recepimento del provvedimento di
concertazione per il
personale non dirigente delle Forze
armate - quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio
economico 2006-2007),
pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 18 ottobre
2007, e' il seguente:
"3. Al personale impiegato in
esercitazioni o in
operazioni militari caratterizzate
da particolari
condizioni di impiego prolungato e
continuativo oltre il
normale orario di lavoro, che si
protraggono senza
soluzione di continuita' per almeno
quarantotto ore con
l'obbligo di rimanere disponibili
nell'ambito dell'unita'
operativa o nell'area di
esercitazione, continua a essere
corrisposto il compenso forfettario
di impiego, istituito
con l'articolo 9 del decreto del
Presidente della
Repubblica 13 giugno 2002, n. 163,
nelle misure giornaliere
attualmente in vigore e riportate
nell'allegata tabella 2,
da corrispondere in sostituzione
agli istituti connessi con
l'orario di lavoro, per un periodo
non superiore a 120
giorni all'anno.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008,
ai sensi
dall'articolo 12-ter, comma 6, del
decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, il compenso di
cui ai precedenti commi
1 e 3 nell'ambito delle risorse
disponibili, e' attribuito,
con le stesse modalita' previste dal
presente articolo,
anche ai volontari in ferma
quadriennale in misura pari al
70 per cento di quella prevista per
il 1° Caporal Maggiore
e gradi corrispondenti.".
- Il testo dell'articolo 10, comma
3, della legge 8
agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in
materia di trattamento
economico del personale militare),
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 187 dell' 11
agosto 1990, e' il
seguente:
"3. Per la eventuale corresponsione
di compensi per
prestazioni straordinarie, in
aggiunta alle due ore
obbligatorie settimanali di cui al
comma 1, vengono
istituiti appositi fondi negli stati
di previsione del
Ministero della difesa e del
Ministero della marina
mercantile, le cui dotazioni non
potranno superare,
rispettivamente, l'importo in
ragione d'anno di lire 228
miliardi e 2 miliardi per ciascuno
degli anni 1990, 1991 e
1992. Con decreti dei Ministri
competenti, di concerto con
il Ministro del tesoro, saranno
stabiliti i limiti orari
individuali, che dovranno tener
conto specifica mente delle
particolari situazioni delle Forze
di superficie e
subacquee in navigazione, di quelle
impegnate in specifiche
attivita' che abbiano carattere di
continuita' o che
comunque impediscano recuperi orari,
in relazione agli
impegni connessi alle funzioni
realmente svolte, nonche'
alle particolari situazioni delle
Forze al di fuori del
territorio nazionale.".
- Il testo dell'articolo 1791, commi
1 e 2, del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010,
e' il seguente:
"1. Ai volontari in ferma prefissata
di un anno, con la
qualifica di soldato, comune di 2^
classe e aviere, e'
corrisposta una paga netta
giornaliera determinata nella
misura percentuale del 60 per cento
riferita al valore
giornaliero dello stipendio iniziale
lordo e
dell'indennita' integrativa speciale
costituenti la
retribuzione mensile del grado
iniziale dei volontari in
servizio permanente.
2. La misura percentuale e' pari al
70 per cento per i
volontari in ferma prefissata di un
anno e in rafferma
annuale, con il grado di caporale,
comune di 1^ classe e
aviere scelto, e per i volontari in
ferma prefissata
quadriennale.".
- Il testo dell'articolo 11, quarto
comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 613
(Riordinamento della Croce rossa
italiana - art. 70 della
legge n. 833 del 1978), pubblicato
nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
275 del 7 ottobre
1980, e' il seguente:
"L'organizzazione ed il
funzionamento dei servizi della
C.R.I. ausiliari delle Forze armate
sono sovvenzionati
dallo Stato.".
- Il testo dell'articolo 14, comma
2, del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69
(Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico
e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della
Guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4 della L. 31 marzo
2000, n. 78), pubblicato
nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 71 del
26 marzo 2001, e' il seguente:
"2. I componenti delle commissioni
di avanzamento
devono appartenere ai ruoli del
servizio permanente
effettivo e non essere a
disposizione di altre
amministrazioni per incarichi non
previsti dalle norme di
ordinamento e che implichino la
dipendenza, anche
funzionale, da altre amministrazioni
o enti dello Stato.".
- Il testo dell'articolo 2, comma
100, della citata
legge n. 244 del 2007, come
modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"100. Al fine di favorire
l'assunzione nelle pubbliche
amministrazioni dei cittadini
italiani di cui alla legge 9
marzo 1971, n. 98, che, come
personale civile, abbiano
prestato servizio continuativo, per
almeno un anno alla
data del 31 dicembre 2006, alle
dipendenze di organismi
militari della Comunita' atlantica,
o di quelli dei singoli
Stati esteri che ne fanno parte,
operanti sul territorio
nazionale, che siano stati
licenziati in conseguenza di
provvedimenti di soppressione o
riorganizzazione delle basi
militari degli organismi medesimi
adottati entro il 31
dicembre 2006, e' istituito, presso
il Ministero
dell'economia e delle finanze, uno
specifico fondo con una
dotazione di 7,250 milioni di euro a
decorrere dall'anno
2008. Le assunzioni di cui al
presente comma possono essere
disposte nei limiti delle
disponibilita' del predetto
fondo".
- Il testo dell'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10
(Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative
e di interventi
urgenti in materia tributaria e di
sostegno alle imprese e
alle famiglie), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303
del 29 dicembre 2010, e' il
seguente:
"1. E' fissato al 31 marzo 2011 il
termine di scadenza
dei termini e dei regimi giuridici
indicati nella tabella 1
allegata con scadenza in data
anteriore al 15 marzo 2011.".
- Il testo dell'articolo
7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33 (Misure
urgenti a sostegno dei settori
industriali in crisi,
nonche' disposizioni in materia di
produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 34 dell'11 febbraio
2009, e' il seguente:
"1. Al fine di assicurare il
finanziamento di
interventi urgenti e indifferibili,
con particolare
riguardo ai settori dell'istruzione
e agli interventi
organizzativi connessi ad eventi
celebrativi, e' istituito
un fondo nello stato di previsione
del Ministero
dell'economia e delle finanze, con
una dotazione, per
l'anno 2009, di 400 milioni di
euro.".
- Il testo dell'articolo 3, comma
2-bis, lettera b),
del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73
(Disposizioni urgenti tributarie e
finanziarie in materia
di contrasto alle frodi fiscali
internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma
dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere», di
potenziamento e
razionalizzazione della riscossione
tributaria anche in
adeguamento alla normativa
comunitaria, di destinazione dei
gettiti recuperati al finanziamento
di un Fondo per
incentivi e sostegno della domanda
in particolari settori),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 71 del 26 marzo
2010, e' il seguente:
"2-bis. Al fine di contenere la
durata dei processi
tributari nei termini di durata
ragionevole dei processi,
previsti ai sensi della Convenzione
europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta'
fondamentali, ratificata ai sensi
della legge 4 agosto
1955, n. 848, sotto il profilo del
mancato rispetto del
termine ragionevole di cui
all'articolo 6, paragrafo 1,
della predetta Convenzione, le
controversie tributarie
pendenti che originano da ricorsi
iscritti a ruolo nel
primo grado, alla data di entrata in
vigore della legge di
conversione del presente decreto, da
oltre dieci anni, per
le quali risulti soccombente
l'Amministrazione finanziaria
dello Stato nei primi due gradi di
giudizio, sono definite
con le seguenti modalita':
a) omissis
b) le controversie tributarie
pendenti innanzi alla
Corte di cassazione possono essere
estinte con il pagamento
di un importo pari al 5 per cento
del valore della
controversia determinato ai sensi
dell' articolo 16, comma
3, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive
modificazioni, e contestuale
rinuncia ad ogni eventuale
pretesa di equa riparazione ai sensi
della legge 24 marzo
2001, n. 89. A tal fine, il
contribuente puo' presentare
apposita istanza alla competente
segreteria o cancelleria
entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della
legge di conversione del presente
decreto, con attestazione
del relativo pagamento. I
procedimenti di cui alla presente
lettera restano sospesi fino alla
scadenza del termine di
cui al secondo periodo e sono
definiti con compensazione
integrale delle spese del processo.
In ogni caso non si fa
luogo a rimborso. Le maggiori
entrate derivanti dal
presente comma, accertate
annualmente con decreto del
Ministero dell'economia e delle
finanze, affluiscono al
fondo di cui all' articolo
7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, per essere
destinate alle esigenze di
finanziamento delle missioni
internazionali di pace. L'avvenuto
pagamento estingue il
giudizio a seguito di attestazione
degli uffici
dell'amministrazione finanziaria
comprovanti la regolarita'
della istanza ed il pagamento
integrale di quanto dovuto ai
sensi del presente decreto".
- Il testo dell'articolo 8, comma
11, del citato
decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e' il
seguente:
"11. Le somme relative ai rimborsi
corrisposti
dall'Organizzazione delle Nazioni
Unite, quale
corrispettivo di prestazioni rese
dalle Forze armate
italiane nell'ambito delle
operazioni internazionali di
pace, sono riassegnati al fondo per
il finanziamento della
partecipazione italiana alle
missioni internazionali di
pace previsto dall'articolo 1, comma
1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. A tale fine
non si applicano i
limiti stabiliti dall'articolo 1,
comma 46, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. La
disposizione del presente comma
si applica anche ai rimborsi
corrisposti alla data di
entrata in vigore del presente
provvedimento e non ancora
riassegnati.".
- Il testo dell'articolo 21, comma
5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196
(Legge di contabilita' e
finanza pubblica), pubblicata nel
supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del
31 dicembre 2009, e' il
seguente:
"5. Nell'ambito di ciascun programma
le spese si
ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili.".
- Il testo dell'articolo 10, comma
14, del citato
decreto-legge n. 98 del 2011,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e' il
seguente:
"14. In via sperimentale e nel
rispetto dell'invarianza
dei saldi di finanza pubblica, per
gli anni 2012, 2013 e
2014 e' consentita la possibilita'
di adottare variazioni
compensative tra le dotazioni
finanziarie relative alle
spese di cui all'articolo 21, comma
5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nell'ambito di ciascun
Ministero, anche tra programmi
diversi; la misura della
variazione, qualora siano
interessate autorizzazioni di
spesa di fattore legislativo,
comunque, deve essere tale da
non pregiudicare il conseguimento
delle finalita' definite
dalle relative norme sostanziali e
comunque non puo' essere
superiore al 20 per cento delle
risorse finanziarie
complessivamente stanziate. La
variazione e' disposta con
decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze su
proposta del Ministro competente,
previo parere favorevole
delle competenti commissioni
parlamentari, nel caso siano
interessate autorizzazioni di spesa
di fattore legislativo.
Resta precluso l'utilizzo degli
stanziamenti di spesa in
conto capitale per finanziare spese
correnti. Gli schemi
dei decreti di cui al precedente
periodo sono trasmessi al
Parlamento per l'espressione del
parere delle Commissioni
competenti per materia e per i
profili di carattere
finanziario. I pareri devono essere
espressi entro quindici
giorni dalla data di trasmissione.
Decorso inutilmente il
termine senza che le Commissioni
abbiano espresso i pareri
di rispettiva competenza, i decreti
possono essere
adottati. I decreti perdono
efficacia fin dall'inizio
qualora il Parlamento non approvi la
corrispondente
variazione in sede di esame del
disegno di legge di
assestamento. Le variazioni disposte
con i decreti di cui
al presente comma hanno effetto
esclusivamente per
l'esercizio in corso.".
|
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Art. 7
Disposizioni in materia penale
1. Alle missioni internazionali di
cui al presente decreto si applicano
le disposizioni di cui all'articolo
5 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2009, n. 12, e successive
modificazioni, e all'articolo 4,
commi 1-sexies e 1-septies, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n.
152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n.
197.
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 5 del
decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 209 (Proroga della
partecipazione
italiana a missioni internazionali),
convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2009, n. 12,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 47 del 26 febbraio
2009, e' il seguente:
"Art. 5. Disposizioni in materia
penale - 1. Al
personale militare che partecipa
alle missioni
internazionali di cui al presente
decreto si applicano il
codice penale militare di pace e
l'articolo 9, commi 3, 4,
lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
decreto-legge 1°
dicembre 2001, n. 421, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero
nei territori o
nell'alto mare in cui si svolgono
gli interventi e le
missioni internazionali di cui al
presente decreto, a danno
dello Stato o di cittadini italiani
partecipanti agli
interventi e alle missioni stessi,
sono puniti sempre a
richiesta del Ministro della
giustizia e sentito il
Ministro della difesa per i reati
commessi a danno di
appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e
per i reati
attribuiti alla giurisdizione
dell'autorita' giudiziaria
ordinaria commessi, nel territorio e
per il periodo in cui
si svolgono gli interventi e le
missioni internazionali di
cui al presente decreto, dal
cittadino che partecipa agli
interventi e alle missioni medesimi,
la competenza e'
attribuita al Tribunale di Roma.
4. I reati previsti dagli articoli
1135 e 1136 del
codice della navigazione e quelli ad
essi connessi ai sensi
dell'articolo 12 del codice di
procedura penale, se
commessi a danno dello Stato o di
cittadini o beni
italiani, in alto mare o in acque
territoriali altrui e
accertati nelle aree in cui si
svolge la missione di cui
all'articolo 3, comma 14, sono
puniti ai sensi
dell'articolo 7 del codice penale e
la competenza e'
attribuita al tribunale di Roma.
5. Nei casi di arresto in flagranza
o fermo ovvero di
interrogatorio di persona sottoposta
alla misura coercitiva
della custodia cautelare in carcere
per i reati di cui al
comma 4, qualora esigenze operative
non consentano di porre
tempestivamente l'arrestato o il
fermato a disposizione
dell'autorita' giudiziaria, si
applica l'articolo 9, commi
5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre
2001, n. 421,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 gennaio 2002,
n. 6. Negli stessi casi l'arrestato
o il fermato possono
essere ristretti in appositi locali
del vettore militare.
6. A seguito del sequestro,
l'autorita' giudiziaria
puo' disporre l'affidamento in
custodia all'armatore,
all'esercente ovvero al proprietario
della nave o
aeromobile catturati con atti di
pirateria.
6-bis. Fuori dei casi di cui al
comma 4, per
l'esercizio della giurisdizione si
applicano le
disposizioni contenute negli accordi
internazionali. In
attuazione dell'Azione comune
2008/851/PESC del Consiglio,
del 10 novembre 2008, e della
decisione 2009/293/PESC del
Consiglio, del 26 febbraio 2009,
sono autorizzate le misure
previste dall'articolo 2, primo
paragrafo, lettera e),
della citata Azione comune e la
detenzione a bordo del
vettore militare delle persone che
hanno commesso o che
sono sospettate di aver commesso
atti di pirateria, per il
tempo strettamente necessario al
trasferimento previsto
dall'articolo 12 della medesima
Azione comune. Le stesse
misure, se previste da accordi in
materia di contrasto alla
pirateria, e la detenzione a bordo
del vettore militare
possono essere altresi' adottate se
i predetti accordi sono
stipulati da Organizzazioni
internazionali di cui l'Italia
e' parte.
6-ter. Le disposizioni di cui al
comma 6-bis si
applicano anche ai procedimenti in
corso alla data della
sua entrata in vigore. In tale caso,
i provvedimenti e le
comunicazioni sono trasmessi con
modalita' telematica." .
- Il testo dell'articolo 4, commi
1-sexies e 1-septies,
del citato decreto-legge n. 152 del
2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2009, n. 197, e' il
seguente:
"1-sexies. Non e' punibile il
militare che, nel corso
delle missioni di cui all'articolo
2, in conformita' alle
direttive, alle regole di ingaggio
ovvero agli ordini
legittimamente impartiti, fa uso
ovvero ordina di fare uso
delle armi, della forza o di altro
mezzo di coazione
fisica, per le necessita' delle
operazioni militari.
1-septies. Quando nel commettere uno
dei fatti previsti
dal comma 1-sexies si eccedono
colposamente i limiti
stabiliti dalla legge, dalle
direttive, dalle regole di
ingaggio o dagli ordini
legittimamente impartiti, ovvero
imposti dalla necessita' delle
operazioni militari, si
applicano le disposizioni
concernenti i delitti colposi se
il fatto e' previsto dalla legge
come delitto colposo.".
|
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Art. 8
Disposizioni in materia contabile
1. Alle missioni internazionali
delle Forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri, e del Corpo della
guardia di finanza di cui al
presente decreto si applicano le
disposizioni in materia contabile
previste dall'articolo 5, commi 1 e
2, del decreto-legge 4 novembre
2009, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione
delle missioni internazionali senza
soluzione di continuita', entro
dieci giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il
Ministro dell'economia e delle
finanze, su richiesta delle
Amministrazioni interessate, dispone
l'anticipazione di una somma non
superiore alla meta' delle spese
autorizzate dal presente decreto e
comunque, per il Ministero della
difesa, pari a euro 350.000.000 a
valere sullo stanziamento di cui
all'articolo 10, comma 1.
(( 2-bis. Al fine di
accelerare il processo di
acquisizione di risorse da destinare
al complessivo quadro delle esigenze
del Ministero della difesa,
consentendo il conseguimento dei
relativi effetti positivi per la
finanza pubblica e per la dotazione
del fondo di cui all'articolo 1,
comma 1240, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive
modificazioni, l'articolo 307, comma
10, lettera b), del codice
dell'ordinamento militare di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, si interpreta nel senso che
gli oneri per la partecipazione alla
commissione ivi prevista sono a
carico, in aggiunta a quanto
stabilito per la dismissione del
bene, del privato cittadino
acquirente. A tal fine il parere di
congruita' richiesto alla
commissione di cui all'articolo 307,
comma 10, lettera b), del citato
codice, rispetto ai beni per i quali
sono gia' stati pubblicati i
relativi decreti di individuazione
ai fini del trasferimento al
patrimonio disponibile dello Stato e
per i quali esistono istanze di
acquisizione formalizzate prima
della data di entrata in vigore del
presente decreto, e' adottato entro
il 31 ottobre 2011. ))
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 5, commi 1
e 2, del citato
decreto-legge n. 152 del 2009,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2009, n. 197, e' il
seguente:
"1. Per esigenze connesse con le
missioni
internazionali di cui al presente
decreto, in presenza di
situazioni di necessita' e urgenza,
gli Stati maggiori di
Forza armata e per essi i competenti
ispettorati, il
Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, il Comando
generale del Corpo della guardia di
finanza, il
Segretariato generale della difesa e
per esso le competenti
Direzioni generali, anche in deroga
alle vigenti
disposizioni di contabilita'
generale dello Stato, possono:
a) accertata l'impossibilita' di
provvedere
attraverso contratti accentrati gia'
eseguibili, disporre
l'attivazione delle procedure
d'urgenza previste dalla
vigente normativa per l'acquisizione
di forniture e
servizi;
b) acquisire in economia lavori,
servizi e forniture,
per la revisione generale di mezzi
da combattimento e da
trasporto, l'esecuzione di opere
infrastrutturali
aggiuntive e integrative, il
trasporto del personale, la
spedizione di materiali e mezzi,
l'acquisizione di apparati
di comunicazione, apparati per la
difesa nucleare,
biologica e chimica, materiali
d'armamento, equipaggiamenti
individuali, materiali informatici,
mezzi e materiali
sanitari, entro il limite
complessivo di 50 milioni di euro
annui, a valere sulle risorse
finanziarie stanziate per le
missioni internazionali.
2. Nell'ambito delle autorizzazioni
di spesa di cui al
presente decreto, le spese per i
compensi per lavoro
straordinario reso nell'ambito di
attivita' operative o di
addestramento propedeutiche
all'impiego del personale nelle
missioni internazionali sono
effettuate in deroga al limite
di cui all'articolo 3, comma 82,
della legge 24 dicembre
2007, n. 244.".
- Il testo dell'articolo 1, comma
1240, della citata
legge n. 296 del 2006, e' il
seguente:
"1240. E' autorizzata, per ciascuno
degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1
miliardo per il
finanziamento della partecipazione
italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine
e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.".
- Il testo vigente dell'articolo
307, comma 10, lettera
b), del citato decreto legislativo
n. 66 del 2010 e'
pubblicato in supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale
8 maggio 2010, n. 106.
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(( Art. 9
Riduzione del personale militare
impegnato nelle missioni
internazionali
1. Entro il 30 settembre 2011, nel
quadro della razionalizzazione
globale dell'impegno militare nelle
missioni internazionali di pace e
disicurezza, il Governo, con
comunicazione alle Commissioni
parlamentari competenti,assicura la
riduzione di almeno 1.000 unita' di
personale militare impegnato nelle
missioni internazionali di cui al
presente capo, dalle 9.250 unita'
impegnate nel primo semestre 2011.
Entro il 31 dicembre 2011 il
Governo, con comunicazione alle
Commissioni parlamentari
competenti,assicura l'ulteriore
riduzione di almeno 1.070 unita'.
2. Entro sessanta giorni dalla
scadenza del termine di applicazione
del decreto semestrale o annuale di
proroga delle missioni, il Governo
presenta al Parlamento una relazione
analitica sulle missioni militari e
di polizia di cui al presente
decreto con riferimento
all'evoluzione di ciascuna missione,
agli obiettivi prefissati e alla
verifica dei risultati conseguiti.
In base alla relazione, ai fini di
un contenimento degli oneri relativi
alle missioni di pace e di
sicurezza, nel rispetto degli
impegni internazionali assunti,
viene indicato un piano per la
rimodulazione dell'impegno militare.
))
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Art. 10
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti
dall'attuazione delle disposizioni
del presente decreto, ((
esclusi l'articolo 3, comma 18, ))
l'articolo 4, comma 31, (( e
l'articolo 6, comma 4-quater, ))
pari complessivamente (( a
euro 744.358.397 )) per
l'anno 2011, si provvede
rispettivamente:
a) quanto a 725.064.192 euro
mediante corrispondente riduzione
della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica
economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 11.294.205 euro mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni e
integrazioni;
b-(( bis) )) quanto a
8.000.000 di euro mediante
corrispondente riduzione delle
dotazioni finanziarie relative alle
spese rimodulabili come definite
dall'articolo 21 ,comma 5, lettera
b), della legge 31 dicembre 2009, n.
196, riferite al Ministero degli
affari esteri, che sono
conseguentemente accantonate e rese
indisponibili fino a concorrenza
dell'onere. A questo scopo si
applica quanto previsto
dall'articolo 10, comma 14, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, in
materia di flessibilita' nella
gestione del bilancio.
2. Agli oneri derivanti
dall'attuazione dell'articolo 4,
comma 31, pari a euro 17.400.000, si
provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 61, comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, per la quota di risorse
destinate al fondo di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera
b-bis), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
3. Agli oneri connessi
all'attuazione delle risoluzioni del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite 1970 (2011) e 1973 (2011) nel
periodo dal 18 marzo 2011 al 30
giugno 2011, si provvede con quota
parte delle maggiori entrate
acquisite con le modalita' di cui
all'articolo 5, comma 5-quinquies,
della legge 24 febbraio 1992, n.
225, e successive modificazioni,
nella misura di euro 134.000.000 a
favore del Ministero della difesa,
al cui personale si applicano le
disposizioni di cui agli ((
articoli 6 e 7, )) e di euro
8.000.000 a favore del Ministero
degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 10, comma
5, del citato
decreto-legge n. 282 del 2004,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' il
seguente:
"5. Al fine di agevolare il
perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche
mediante interventi
volti alla riduzione della pressione
fiscale, nello stato
di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per
interventi strutturali
di politica economica», alla cui
costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in
2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1".
- Il testo dell'articolo 1, comma
1240, della citata
legge n. 296 del 2006, e' il
seguente:
"1240. E' autorizzata, per ciascuno
degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1
miliardo per il
finanziamento della partecipazione
italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine
e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.".
Per il testo dell'articolo 21, comma
5, lettera b),
della citata legge n. 196 del 2009,
si veda nelle note
all'art. 6.
Per il testo dell'articolo 10, comma
14, del citato
decreto-legge n. 98 del 2011,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, si veda
nelle note all'art. 6.
- Il testo dell'articolo 61, comma
1, della citata
legge n. 289 del 2002, e' il
seguente:
"1. A decorrere dall'anno 2003 e'
istituito il fondo
per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito
territoriale delle aree depresse di
cui alla legge 30
giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse
disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative,
comunque evidenziate contabilmente
in modo autonomo, con
finalita' di riequilibrio economico
e sociale di cui
all'allegato 1, nonche' la dotazione
aggiuntiva di 400
milioni di euro per l'anno 2003, di
650 milioni di euro per
l'anno 2004 e di 7.000 milioni di
euro per l'anno 2005.".
- Il testo dell'articolo 18, comma
1, del citato
decreto-legge n. 185 del 2008,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e' il
seguente:
"1. In considerazione della
eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente
necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle
risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e
6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il
CIPE, presieduto in maniera
non delegabile dal Presidente del
Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello
sviluppo economico di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla
lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede
europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del
presente decreto,
assegna una quota delle risorse
nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione
e formazione, che
e' istituito nello stato di
previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle
politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del
Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque
destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali
concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate
in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui
all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in
sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale,
per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture
museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le
infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il
Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito
presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.".
- Il testo dell'articolo 5, comma
5-quinquies, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225
(Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile),
pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 17
marzo 1992, e' il seguente:
"5-quinquies. Qualora le misure
adottate ai sensi del
comma 5-quater non siano
sufficienti, ovvero in tutti gli
altri casi di eventi di cui al comma
5-quater di rilevanza
nazionale, puo' essere disposto
l'utilizzo delle risorse
del Fondo nazionale di protezione
civile. Qualora sia
utilizzato il fondo di cui
all'articolo 28 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il fondo e'
corrispondentemente e
obbligatoriamente reintegrato in
pari misura con le
maggiori entrate derivanti
dall'aumento dell'aliquota
dell'accisa sulla benzina e sulla
benzina senza piombo,
nonche' dell'aliquota dell'accisa
sul gasolio usato come
carburante di cui all'allegato I del
testo unico delle
disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive
modificazioni. La misura
dell'aumento, comunque non superiore
a cinque centesimi al
litro, e' stabilita con
provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane in misura
tale da determinare
maggiori entrate corrispondenti
all'importo prelevato dal
fondo di riserva. La disposizione
del terzo periodo del
presente comma si applica anche per
la copertura degli
oneri derivanti dal differimento dei
termini per i
versamenti tributari e contributivi
ai sensi del comma
5-ter.".
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Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana
e sara' presentato alle Camere per
la conversione in legge.
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Allegato A
(Articolo 4, comma 31-bis)
----------------------------------------------------------------------
"Tabella D - Tributi speciali per
servizi resi dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti
(Personale delle
Capitanerie di porto)
----------------------------------------------------------------------
OGGETTO TARIFFE ANNOTAZIONI
(EURO)
----------------------------------------------------------------------
1. Ammissione a pratica Riduzione
del 50 per cento per
di navi e iscrizione le navi
inferiori alle 250
di navi, unita' da pesca 62,00
tonnellate di stazza lorda;
e da diporto compresi aumento del
100 per cento per
i passaggi di proprieta'. le navi di
qualsiasi stazza
adibite al trasporto di prodotti
petroliferi e di merci perico-
lose alla rinfusa; esclusione
delle navi di linea che effet-
tuano piu' di una corsa giorna-
liera e di quelle da pesca, il
cui importo e' ridotto ad euro
5,17.
----------------------------------------------------------------------
2. Visite di sicurezza, di Riduzione
del 50 per cento per
idoneita' e tecnico- le navi
inferiori alle 250
sanitarie (comprese le tonnellate di
stazza lorda;
unita' da diporto). 51,65 aumento
del 100 per cento per
le navi di qualsiasi stazza
adibite al trasporto di prodotti
petroliferi e di merci
pericolose alla rinfusa.
----------------------------------------------------------------------
3. Inchieste per sinistri
marittimi, svolte ad
istanza degli interessati. 129,12
----------------------------------------------------------------------
4. Scritturazione di atti Il
compenso spetta per ogni
contrattuali originali 0,26 pagina"
e di copie e di estratti
degli atti stessi.
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