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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -CIRCOLARE 16 giugno 2011, n. 21364- Concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro del turismo del 24 settembre 2010, pubblicato nel S.O. alla G.U.R.I. del 24 dicembre 2010, n. 300.                     

 

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                                Alle Imprese interessate

                                All'Agenzia       nazionale       per

                                l'attrazione degli investimenti e  lo

                                sviluppo d'impresa S.P.A. - Invitalia

 

 

  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con

il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con  il  Ministro  delle

politiche agricole alimentari e forestali, con  il  Ministro  per  la

semplificazione normativa e  con  il  Ministro  del  turismo  del  24

settembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 43 del  decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6

agosto 2008, n. 133, e' stata introdotta la disciplina dei criteri  e

delle modalita' di concessione di agevolazioni finanziarie attraverso

la sottoscrizione di contratti di sviluppo.

  In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 5 del predetto

decreto, con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  dell'11

maggio 2011 sono  stati  definiti  gli  indirizzi  operativi  per  la

gestione dell'intervento.

  Con la presente circolare si forniscono  le  ulteriori  indicazioni

operative di seguito riportate.

 

1. Affitto di azienda.

  1.1. Con riferimento ai programmi  di  sviluppo  turistico  di  cui

all'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del  24  settembre  2010,

l'impresa che intenda richiedere le agevolazioni di cui  al  predetto

decreto, o che le abbia  gia'  ottenute  sottoscrivendo  il  relativo

contratto di sviluppo, per sostenere  un  programma  di  investimenti

nell'ambito della propria unita' locale e che abbia ceduto o  intenda

cedere, mediante contratto di affitto, la gestione dell'azienda o del

ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa il detto  programma,

puo',  fornendo  le  necessarie  garanzie,  avanzare  la  domanda  di

agevolazione ovvero specifica  istanza  tesa  al  mantenimento  della

validita' del contratto di sviluppo sottoscritto. A tal fine:

    a) l'impresa beneficiaria, insieme alla domanda  di  agevolazioni

ovvero all'istanza per il mantenimento della validita' del  contratto

di sviluppo, fornisce gli elementi che  evidenzino  compiutamente  il

piano   imprenditoriale   nell'ambito   del    quale    si    colloca

strategicamente la decisione di procedere all'affitto  del  complesso

aziendale, le notizie e  le  informazioni  sul  soggetto  subentrante

nella conduzione, sul piano imprenditoriale di quest'ultimo e su ogni

altro  elemento  utile  alla  valutazione,  da   parte   dell'Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa

S.p.a. -  Invitalia,  nel  seguito  «Agenzia»,  circa  le  necessarie

garanzie  che  venga  salvaguardato,  a  seguito  dell'operazione  di

affitto, l'interesse  pubblico  sottostante  alla  concessione  delle

agevolazioni;

    b) l'Agenzia  effettua  le  proprie  valutazioni  istruttorie  in

merito  a   quanto   rappresentato   dall'impresa   con   particolare

riferimento alle motivazioni dell'operazione,  all'affidabilita'  del

soggetto subentrante nella conduzione, alla capacita' dello stesso di

condurre l'attivita' in modo da garantire  il  pieno  soddisfacimento

dell'interesse pubblico per la concessione delle agevolazioni  e,  in

particolare, degli impegni dalla stessa derivanti.

  1.2. In sede di concessione delle agevolazioni, ovvero in  sede  di

autorizzazione da parte dell'Agenzia al mantenimento della  validita'

del  contratto  di  sviluppo,  il  proprietario   e   il   conduttore

sottoscrivono specifici atti  con  i  quali  si  obbligano  al  pieno

rispetto degli impegni che la concessione comporta fermo restando che

il proprietario, unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena

ed esclusiva responsabilita' in  ordine  al  mancato  rispetto  degli

impegni da esse derivanti e della conseguente eventuale revoca  delle

agevolazioni  anche  se  dipendente  da  comportamenti   tenuti   dal

conduttore. A tale riguardo, i  livelli  occupazionali  precedenti  e

finali  del  programma  agevolato  dovranno   essere   rilevati   con

riferimento  a  tutti  i  soggetti  coinvolti  nella  unita'   locale

interessata dal programma medesimo.

  1.3. Con riferimento ai programmi  di  sviluppo  industriale  e  di

sviluppo commerciale, di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e c) del

decreto del 24 settembre 2010, puo' essere ceduta, mediante contratto

di affitto, e secondo le modalita' di cui ai precedenti punti  1.1  e

1.2, la gestione dell'azienda o del ramo  d'azienda  nell'ambito  del

quale si sviluppa il programma, limitatamente ad attivita' accessorie

rispetto all'attivita' principale del complesso aziendale,  che  deve

rimanere nella titolarita' del beneficiario, e purche' il  costo  dei

beni interessati risulti marginale  rispetto  a  quello  degli  altri

investimenti agevolabili.

 

2. Spese ammissibili.

  2.1. Le spese dei programmi di investimento di cui al Titolo II  ed

al Titolo III del decreto del  24  settembre  2010  devono  riferirsi

all'acquisto e/o alla costruzione di immobilizzazioni, come  definite

dagli  articoli  2423  e  ss.  c.c.,  nella  misura  necessaria  alle

finalita' del progetto oggetto  della  richiesta  di  agevolazioni  e

possono riguardare:

    a) Suolo aziendale e sue sistemazioni.

  Le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel

limite  del  10%  dell'investimento   complessivo   ammissibile   del

progetto.

    b) Opere murarie e assimilate.

  Per quanto riguarda i programmi di sviluppo  industriale  le  spese

relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura  massima  del

40%  dell'importo  complessivo  degli  investimenti  ammissibili  per

ciascun progetto d'investimento.

  Per  quanto  riguarda  i  programmi  di  sviluppo  turistico  ed  i

programmi di sviluppo commerciale le opere murarie  sono  ammissibili

nella  misura  massima  del  70%   dell'importo   complessivo   degli

investimenti ammissibili per ciascun progetto d'investimento.

  Ai  fini  dell'ammissibilita'  della  spesa  per  uffici,   vengono

considerate congrue le superfici massime di 25 mq per addetto.

    c) Infrastrutture specifiche aziendali.

    d) Macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica.

  In tale categoria rientrano anche i  beni  necessari  all'attivita'

amministrativa  dell'impresa  nonche'  i  mezzi  mobili  strettamente

necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in  conservazione

condizionata  dei  prodotti,  purche'  dimensionati  alla   effettiva

produzione, identificabili  singolarmente  ed  a  servizio  esclusivo

dell'unita' produttiva oggetto delle agevolazioni.

  In relazione alle predette spese si precisa che per beni  nuovi  di

fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati  direttamente

dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora  vi

siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo  restando

che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni

non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello

fatturato dal produttore o suo rivenditore.

    e) Programmi informatici commisurati alle esigenze  produttive  e

gestionali dell'impresa, brevetti,  licenze,  know-how  e  conoscenze

tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie  di  prodotti  e

processi  produttivi,  per  la  parte  in  cui  sono  utilizzati  per

l'attivita' svolta nell'unita' produttiva interessata  dal  progetto.

Per le grandi imprese,  tali  spese  sono  ammissibili  fino  al  50%

dell'investimento complessivo ammissibile.

  Si precisa, altresi', che le spese relative al  software  di  base,

indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non

rientrano tra le spese di cui  alla  presente  lettera,  ma  sono  da

considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata  dal

software medesimo.

  Le spese di cui alle lettere b)  e  d)  possono  comprendere  anche

quelle   relative   alla   realizzazione,   nell'ambito   dell'unita'

produttiva, di  asili  nido  a  servizio  del  personale  dell'unita'

produttiva interessata dal programma di investimento.

  Per le sole PMI sono inoltre ammissibili, ai  sensi  e  nei  limiti

dell'art. 26 del Regolamento GBER  e  nella  misura  massima  del  4%

dell'investimento  complessivo  ammissibile  per   ciascun   progetto

d'investimento,  le  spese  per  consulenze  connesse   al   progetto

d'investimento che si riferiscono alle seguenti  voci:  progettazioni

ingegneristiche  riguardanti  le  strutture  dei  fabbricati  e   gli

impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori,  collaudi

di  legge,  studi  di   fattibilita'   economico-finanziaria   e   di

valutazione  di  impatto  ambientale,  prestazioni   di   terzi   per

l'ottenimento delle certificazioni di qualita' e  ambientali  secondo

standard e metodologie internazionalmente riconosciuti.  La  relativa

intensita' dell'aiuto e' pari al 50% ESL.

  Ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui al presente punto, i

relativi pagamenti devono  essere  regolati  esclusivamente  a  mezzo

bonifico bancario.

  2.2. Le spese relative all'acquisto del suolo,  di  immobili  o  di

programmi informatici o di brevetti, di proprieta' di uno o piu' soci

dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci  persone

fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti  o  affini  dei  soci

stessi entro il terzo grado, sono  ammissibili  in  proporzione  alle

quote di partecipazione nell'impresa medesima degli  altri  soci;  la

rilevazione  della  sussistenza  delle   predette   condizioni,   con

riferimento sia a quella di socio che a quella di  proprietario,  che

determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a  partire

dai  ventiquattro  mesi   precedenti   la   data   di   presentazione

dell'istanza di accesso di cui all'art. 7, comma 1 del decreto del 24

settembre 2010. Le predette spese relative alla compravendita tra due

imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi

precedenti la data  di  presentazione  dell'istanza  di  accesso,  le

imprese medesime si siano trovate nelle condizioni  di  cui  all'art.

2359 c.c. o siano state entrambe partecipate, anche  cumulativamente,

per  almeno  il  25%,  da  medesimi  altri  soggetti;   tale   ultima

partecipazione  rileva,  ovviamente,  anche  se  determinata  in  via

indiretta. A tal fine va acquisita una  specifica  dichiarazione  del

legale  rappresentante  del  soggetto  beneficiario  o  di   un   suo

procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti  degli  articoli

47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del  28  dicembre

2000, n. 445.

  2.3. Le spese relative  all'acquisto  di  beni  in  valuta  diversa

dall'euro  possono  essere   ammesse   alle   agevolazioni   per   un

controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato  sulla

«bolletta doganale d'importazione».

  2.4. Con riferimento ai programmi promossi dalle  imprese  operanti

nel settore della produzione e distribuzione di energia  elettrica  e

calore, le spese relative alle  reti  di  distribuzione  dell'energia

elettrica,  del  vapore  e   dell'acqua   calda   sono   ammissibili,

limitatamente  alla  parte  ricadente  all'interno   del   territorio

comunale nel quale e' ubicato l'impianto di produzione  necessaria  a

raggiungere l'utente della fornitura, a condizione che  gli  impianti

stessi  siano  di  proprieta'  dell'impresa   produttrice   e   siano

realizzati  su  terreni  di  cui   l'impresa   stessa   abbia   piena

disponibilita'.

  2.5.  Ai  fini  dell'ammissibilita',  le  spese  relative  ai  beni

acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei

limiti previsti  dal  Regolamento  GBER  e  ove  compatibili  con  la

legislazione europea in materia di ammissibilita'  delle  spese  alla

partecipazione dei fondi  strutturali.  Ai  fini  dell'ammissibilita'

dell'acquisto in leasing di macchinari, impianti e  attrezzature,  il

relativo contratto deve prevedere, alla sua  scadenza,  l'obbligo  di

riscatto dei beni. Per quanto riguarda l'acquisizione in  leasing  di

terreni  e  fabbricati,  il  relativo  contratto  deve  prevedere  il

proseguimento della locazione per almeno cinque anni, ovvero tre anni

per le PMI, a  decorrere  dalla  data  prevista  di  ultimazione  del

programma di investimento.

  2.6. La realizzazione del programma di investimenti o di una  parte

dello  stesso  puo'  essere  commissionata  con  la   modalita'   del

cosiddetto contratto «chiavi in mano», fermo restando  che  non  sono

ammissibili prestazioni derivanti  da  attivita'  di  intermediazione

commerciale e/o assistenza ad appalti. Le forniture che  intervengono

attraverso  contratti  «chiavi  in   mano»   devono   consentire   di

individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente

ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di  costo  di

per se' non ammissibili. Pertanto,  ai  fini  del  riconoscimento  di

ammissibilita' delle spese,  tali  contratti  di  fornitura  potranno

essere utilmente considerati alle seguenti ulteriori condizioni:

    a) realizzazione di impianti di particolare complessita';

    b) il contratto di fornitura «chiavi in  mano»  dovra'  contenere

l'esplicito riferimento alla domanda  di  agevolazioni;  esso  dovra'

quindi  contenere  una   dichiarazione   con   la   quale   l'impresa

beneficiaria specifica di  aver  richiesto  detta  fornitura  per  la

realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimenti  di

cui alla domanda di agevolazione;

    c) al contratto di  fornitura  «chiavi  in  mano»  dovra'  essere

allegato, formandone parte integrante, il  prospetto  dettagliato  di

tutte  le  distinte  acquisizioni,  da  individuare  singolarmente  e

raggruppare secondo categorie di spesa, con individuazione dei  costi

per ciascuna singola voce di spesa;

    d) il general contractor dovra'  impegnarsi  a  fornire,  per  il

tramite  dell'impresa  beneficiaria  ed  a  semplice   richiesta   di

quest'ultima, o dell'Agenzia o del Ministero o di loro delegati, ogni

informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi  che  lo

stesso general  contractor  acquisisce  in  relazione  alla  commessa

affidatagli, ed in particolare il nominativo dei suoi fornitori ed  i

titoli di spesa che questi  emettono  nei  suoi  confronti,  utili  a

comprovare la natura delle forniture ed il loro costo;  tale  impegno

dovra' essere esplicitamente  riportato  nel  contratto.  La  mancata

ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici  di  tutte

le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;

    e) possono  essere  oggetto  di  agevolazione  i  soli  contratti

«chiavi  in  mano»  il   cui   general   contractor   abbia   stabile

organizzazione (art. 5, modello di convenzione OCSE) in  Italia,  ove

dovra' essere custodita e  reperita  la  predetta  documentazione  di

spesa anche ai fini dei controlli previsti dal presente decreto;

    f) per i contratti «chiavi in mano» l'impresa beneficiaria dovra'

produrre la documentazione relativa alle  credenziali  attestanti  la

specifica esperienza progettuale e tecnica.

  L'impresa che intenda fare ricorso a tale particolare modalita'  di

acquisizione dei beni da agevolare e' tenuta  a  darne  comunicazione

nella  documentazione  allegata  all'istanza  di  accesso  o,  avendo

maturato  la  decisione  in  corso  d'opera,   a   darne   tempestiva

comunicazione all'Agenzia, illustrandone le ragioni. L'Agenzia, sulla

base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti  richiesti

all'impresa,   formula   il    proprio    motivato    parere    circa

l'ammissibilita' di tale modalita' e della conseguente agevolabilita'

dell'intero  programma  ovvero,  a  seconda  dei   casi,   dei   beni

interessati. L'Agenzia valuta altresi' la comprovata  complessita'  e

specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da  parte  del

soggetto cui l'impresa istante intende affidare la realizzazione  del

contratto «chiavi in mano», con particolare riferimento  all'avvenuta

progettazione e realizzazione di altri  impianti  similari  da  parte

dello stesso.

  2.7. Le spese per le attrezzature, la  cui  installazione  non  sia

prevista presso l'unita' produttiva interessata dal  progetto  bensi'

presso altre unita', della stessa impresa o  di  altre  dello  stesso

gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle  agevolazioni  purche'

tali unita' produttive siano ubicate in territori ammissibili e  alle

seguenti condizioni:

    a) l'impresa richiedente illustri  compiutamente  le  motivazioni

tecniche,  industriali  ed  economiche  per  le  quali   si   intende

effettuare la cessione in prestito d'uso delle attrezzature;

    b)  le  spese  siano  relative  ad  attrezzature  utilizzate  per

lavorazioni  effettivamente  connesse  al  completamento  del   ciclo

produttivo da agevolare;

    c)  dette  attrezzature  siano   accessorie   all'iniziativa   da

agevolare, nel senso che la relativa spesa  ammissibile  deve  essere

contenuta  nel  limite  del  20%  di  quella  relativa  al   capitolo

«Macchinari, impianti ed attrezzature»;

    d) vengano  ubicate  presso  unita'  produttive  localizzate,  al

momento dell'acquisto (data del  documento  di  trasporto),  in  aree

ammissibili agli interventi di cui al presente decreto;

    e) siano singolarmente identificabili  mediante  immatricolazione

ed iscrizione nel libro dei beni prestati a  terzi  o,  nel  caso  di

utilizzo presso altre unita' produttive  della  stessa  impresa,  nel

libro dei beni ammortizzabili ovvero nel libro degli inventari ovvero

nel libro giornale; in ogni caso la loro  ubicazione  deve  risultare

dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del decreto del Presidente

della  Repubblica  del  6  ottobre  1978,  n.  627  e   del   decreto

ministeriale  29  novembre  1978   e   successive   modificazioni   e

integrazioni;

    f) vengano fomiti,  per  ciascun  bene,  gli  elementi  utili  di

conoscenza in riferimento  ai  relativi  contratti  posti  in  essere

(modalita', durata, ecc.);

    g) la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;

    h) i beni non vengano destinati a finalita' produttive estranee a

quelle dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e

trasmettere all'Agenzia una dichiarazione di impegno in tal senso del

legale rappresentante delle imprese cessionarie rilasciata ai sensi e

per gli effetti degli articoli 47 e 76  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

    i) il legale rappresentante dell'impresa cedente sottoscriva  una

dichiarazione  di  impegno  al  rispetto  dei  predetti   vincoli   e

condizioni, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli  47  e  76

del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.

  Le relative agevolazioni  sono  calcolate  applicando  l'intensita'

d'aiuto prevista per i territori in cui ricadono  le  diverse  unita'

produttive fermo restando che, qualora per queste ultime l'intensita'

di aiuto sia superiore a  quella  stabilita  per  l'area  in  cui  e'

localizzata   l'unita'   produttiva   oggetto   del   programma,   le

agevolazioni  saranno  calcolate  applicando  l'intensita'  di  aiuto

relativa a quest'ultima.

  2.8. Con  riferimento  alle  attivita'  di  ricerca  industriale  e

sviluppo sperimentale  di  cui  al  Titolo  IV  del  decreto  del  24

settembre 2010 sono agevolabili  i  costi,  nella  misura  congrua  e

pertinente, riguardanti:

    a) il personale, limitatamente a ricercatori,  tecnici  ed  altro

personale ausiliario, adibito alle attivita' del progetto di  ricerca

e sviluppo, con esclusione del personale con mansioni amministrative,

contabili e commerciali;

    b) gli strumenti e le attrezzature di nuova  acquisizione,  nella

misura e per il periodo in cui sono utilizzati  per  il  progetto  di

ricerca e sviluppo, nel limite delle quote  di  ammortamento  fiscali

ordinarie;

    c) i  servizi  di  consulenza  e  altri  servizi  utilizzati  per

l'attivita' del progetto, inclusa  l'acquisizione  dei  risultati  di

ricerca,  di  brevetti  e  di  know-how,  di  diritti   di   licenza,

nell'ambito di un'operazione effettuata alle  normali  condizioni  di

mercato;

    d)  le  spese  generali  imputabili  al  progetto  di  ricerca  e

sviluppo, in misura non  superiore  al  30%  dell'importo  dei  costi

agevolabili di cui alla lettera a) del presente punto;

    e) i materiali utilizzati per  lo  svolgimento  del  progetto  di

ricerca e sviluppo.

  Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne, in quanto

qualsiasi attivita' di personale ed acquisti o prelievi da  magazzino

devono essere riferiti alle rispettive voci di costo.

  I pagamenti di cui al presente punto, sono regolati  esclusivamente

a mezzo di bonifico bancario ad  eccezione  di  quelli  di  cui  alle

lettere a) e d) per i quali sono ammessi altri strumenti di pagamento

idonei a consentire la  piena  tracciabilita'  delle  operazioni.  Le

spese relative all'acquisto  di  beni  in  valuta  diversa  dall'euro

possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in  euro

pari all'imponibile ai fini IVA riportato  sulla  «bolletta  doganale

d'importazione».

  2.9. Nell'ambito di  un  medesimo  contratto  di  sviluppo  possono

essere agevolati anche progetti in comparti di attivita'  diversi  da

quello che caratterizza il programma, fermi restando i  requisiti  di

coerenza e reciproca utilita'  prescritti  dall'art.  4  del  decreto

ministeriale  dell'11  maggio  2011,  nonche'  le  limitazioni  e  le

esclusioni indicate nel decreto del 24 settembre 2010.

  2.10. Non sono ammesse:

    a) le spese  relative  a  macchinari,  impianti  ed  attrezzature

usati;

    b) le spese  di  funzionamento,  notarili  e  quelle  relative  a

imposte, tasse, scorte, materiali di consumo;

    c) le spese per beni relativi all'attivita' di rappresentanza;

    d) le spese relative all'acquisto  di  mezzi  e  attrezzature  di

trasporto con esclusione dei mezzi indicati al punto 2.1  lettera  d)

della presente circolare;

    e) le spese relative all'acquisto  di  immobili  che  hanno  gia'

beneficiato, nei dieci anni  antecedenti  la  data  di  presentazione

dell'istanza di  accesso  di  cui  all'art.  7  del  decreto  del  24

settembre 2010, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di  natura

fiscale, salvo i  casi  di  revoca  e  recupero  totale  degli  aiuti

medesimi da parte delle autorita' competenti;

    f) singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al  netto  di

IVA;

    g) i costi relativi a commesse interne;

    h) le spese relative ai  beni  acquisiti  con  il  sistema  della

locazione finanziaria gia' di  proprieta'  dell'impresa  beneficiaria

delle agevolazioni;

    i)  le  spese  effettuate  con  modalita'  diversa  dal  bonifico

bancario;

    j) le spese sostenute mediante novazione  di  cui  all'art.  1235

c.c.;

    k)  le  spese  che  eccedano  i  limiti  fissati  nella  presente

circolare;

    l) ogni altra spesa che, sulla base del decreto del 24  settembre

2010, delle direttive emanate e della presente circolare, non risulti

tipologicamente dichiarata ammissibile.

 

3. Agevolazioni concedibili.

  3.1. Con riferimento alle agevolazioni concedibili di cui  all'art.

5 del decreto del 24  settembre  2010  si  precisa  che  le  relative

intensita' massime per gli investimenti in immobilizzazioni materiali

e  immateriali  sono  quelle  previste,  per  dimensione  di  impresa

beneficiaria e per ciascuna area ammissibile, dalla Carta degli aiuti

a finalita' regionale approvata  dalla  Commissione  europea  per  il

periodo 2007-2013, cosi' come modificata  con  l'Aiuto  di  Stato  n.

117/2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea  del

10 agosto 2010, n. C 215/5.

  3.2. In relazione a  quanto  previsto  dall'art.  5,  comma  2  del

decreto 24 settembre 2010 e dalle successive  direttive  emanate  dal

Ministro dello sviluppo economico le forme di aiuto concedibili  sono

le seguenti: contributo in conto  impianti,  contributo  alla  spesa,

finanziamento agevolato, contributo in conto interessi.

  3.3. L'eventuale finanziamento agevolato e' concesso  nella  misura

massima del 25% in termini  di  percentuale  nominale  rispetto  alle

spese  ammissibili  e  deve  essere  assistito  da  idonee   garanzie

ipotecarie e/o bancarie. Il finanziamento  agevolato  ha  una  durata

massima  di  otto  anni  oltre  ad   un   periodo   di   utilizzo   e

preammortamento commisurato alla durata del  programma  e,  comunque,

non superiore a quattro anni. Il tasso agevolato di finanziamento  e'

pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione

delle agevolazioni, fissato sulla  base  di  quanto  stabilito  dalla

Commissione    Europea    e    pubblicato    sul    sito     internet

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates

.html Il rimborso del  finanziamento  agevolato  avviene  secondo  un

piano di ammortamento a rate semestrali posticipate  scadenti  il  30

giugno  ed  il  31  dicembre  di  ogni   anno.   Gli   interessi   di

preammortamento   sono   corrisposti    alle    medesime    scadenze.

L'agevolazione derivante dal finanziamento  agevolato  e'  pari  alla

differenza  tra  gli  interessi  calcolati  al  suddetto   tasso   di

attualizzazione e rivalutazione  vigente  alla  data  di  concessione

delle agevolazioni  e  quelli  da  corrispondere  al  predetto  tasso

agevolato.

  3.4. L'eventuale contributo  in  conto  interessi  e'  concesso  in

relazione ad un finanziamento bancario a tasso di mercato,  destinato

alla copertura finanziaria del progetto richiesto  alle  agevolazioni

ed avente una durata  massima  di  otto  anni  oltre  un  periodo  di

preammortamento commisurato alla durata del programma e comunque  non

superiore a quattro anni e  deliberato  da  un  soggetto  autorizzato

all'esercizio dell'attivita' creditizia  ai  sensi  del  testo  unico

bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385  e

successive modificazioni e integrazioni. La misura del contributo  in

conto interesse e' fissata in ottanta punti percentuali del tasso  di

riferimento individuato ai sensi del precedente punto 3.3.

  3.5. Nel caso di spese ammesse da realizzare con il  sistema  della

locazione  finanziaria,  la  stessa  deve  essere  effettuata  da  un

soggetto abilitato all'esercizio di tale attivita'. Il  contratto  di

leasing deve avere una durata  non  superiore  a  otto  anni,  ovvero

cinque se l'operazione di locazione finanziaria ha  ad  oggetto  solo

macchinari, impianti ed attrezzature.

  Il relativo contributo viene  concesso  ed  erogato  alla  societa'

beneficiaria nell'arco di durata del contratto di leasing in  ragione

delle rate di leasing pagate e quietanzate. La rendicontazione  della

spesa agevolata avverra' inizialmente nell'ambito dei SAL  presentati

e, successivamente al completamento del programma  ed  alla  consegna

dei beni alla societa'  beneficiaria,  con  cadenza  annuale  facendo

riferimento ai canoni pagati nell'arco dell'anno solare precedente.

  3.6. L'erogazione di agevolazioni concesse con il ricorso a risorse

finanziarie  di  origine  comunitaria  e'  subordinata  all'effettiva

disponibilita'  di  dette  risorse,  anche  in  relazione  ai   tempi

prescritti per la loro fruizione.

  3.7. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art.  16,

comma  4  del  decreto  del  24  settembre  2010  sono  obbligati  ad

apportare,  proporzionalmente  alla   realizzazione   dei   programmi

agevolati, un  contributo  finanziario,  attraverso  risorse  proprie

ovvero  mediante  finanziamento  esterno,  in  una  forma  priva   di

qualsiasi sostegno pubblico, pari almeno  al  25%  del  totale  delle

spese ammissibili. Nel caso di apporto di risorse proprie  lo  stesso

deve essere reale e concreto, con esclusione dei profitti attesi  e/o

dei flussi di cassa previsionali.

 

4. Fase di accesso e negoziazione.

  4.1. L'istanza di accesso alle agevolazioni, di cui all'art. 7  del

decreto del 24 settembre 2010, e' composta dal modulo  di  domanda  e

dalla proposta di massima, completa della descrizione  del  programma

di sviluppo, delle  caratteristiche  tecnico-economiche  dei  singoli

progetti d'investimento e  degli  eventuali  progetti  di  prevalente

sviluppo sperimentale e del loro ammontare, con  l'indicazione  delle

imprese aderenti, degli organismi di ricerca  ave  presenti  e  degli

istituti finanziari coinvolti e, infine, di eventuali  infrastrutture

pubbliche funzionali.

  L'istanza,  redatta  a  pena  di  esclusione  secondo   lo   schema

disponibile sui siti internet del  MiSE  e  dell'Agenzia  e  completa

degli allegati di  cui  al  comma  successivo,  deve  essere  inviata

all'Agenzia  Nazionale  per  l'Attrazione  degli  Investimenti  e  lo

Sviluppo d'Impresa SpA -Segreteria B U Impresa  Via  Calabria,  46  -

00187 Roma in formato cartaceo ed in copia elettronica registrata  su

adeguato supporto informatico (CD - DVD -Memoria Pendrive).  Il  solo

modulo di domanda scansionato, sottoscritto dai legali rappresentanti

delle imprese coinvolte, dovra' preventivamente essere trasmesso all'

indirizzo di posta elettronica contrattidisviluppo@invitalia.it

  L'Agenzia  registra  le  istanze  pervenute  in  formato   cartaceo

assegnando a ciascuna di esse un  numero  di  protocollo  progressivo

secondo l'ordine cronologico di ricezione e provvede  tempestivamente

ad inviare copia delle predette istanze al MiSE e alla Regione o alle

Regioni dove sono previsti i programmi di investimento,  al  fine  di

acquisire un eventuale parere preliminare.

  4.2. Alla domanda devono essere allegati:

    a) certificato antimafia ai sensi  degli  articoli  3  e  10  del

decreto del Presidente  della  Repubblica  3  giugno  1998,  n.  252,

rilasciato in  data  non  anteriore  al  mese  precedente  quello  di

presentazione dell'istanza di  accesso,  ovvero  copia  dell'avvenuta

richiesta del medesimo;

    b)   dichiarazione    dell'impresa    beneficiaria    concernente

l'eventuale  esistenza  di  infrastrutture   o   la   necessita'   di

realizzazione delle stesse e l'esistenza o meno di fonti  energetiche

funzionali agli investimenti previsti;

    c) bilanci, relativi  ai  tre  esercizi  precedenti  la  data  di

presentazione della domanda di agevolazioni,  corredati  di  allegati

esplicativi;  qualora  l'ultimo  bilancio  non  fosse  stato   ancora

approvato, puo' essere trasmessa la  bozza  sottoscritta  dai  legali

rappresentanti dell'impresa e corredata  dagli  allegati  esplicativi

delle varie poste; per le imprese  che  alla  data  di  presentazione

dell'istanza  non  dispongano  ancora  di  un  bilancio,   situazione

patrimoniale alla data di presentazione  della  domanda  sottoscritta

dai legali rappresentanti dell'impresa;

    d)  dichiarazione  del  legale  rappresentante  in  merito   alla

disponibilita' degli immobili e alla cantierabilita' del progetto  di

investimento, anche con riferimento al rispetto dei  vincoli  edilizi

ed urbanistici;

    e) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese,  completo

di vigenza e dicitura antimafia.  Le  imprese  costituite  all'estero

forniscono documentazione comprovante la  regolare  costituzione  nel

Paese di origine, con allegata  traduzione  giurata  e  dichiarazione

della Ambasciata in Italia del paese di  origine  attestante  che  il

documento   presentato   costituisce   certificazione   di   regolare

costituzione e vigenza nel paese di origine;

    f) Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) in corso di

validita' per le imprese attive con dipendenti;

    g) eventuali ulteriori allegati previsti dal modulo di domanda.

  4.3. In caso di partecipazione di una o  piu'  grandi  imprese,  ai

fini della verifica dell'effetto incentivante delle agevolazioni,  ai

sensi dell'art. 8 del Regolamento GBER, alla domanda  di  accesso  e'

altresi' allegata la documentazione utile a dimostrare almeno uno dei

seguenti aspetti del progetto d'investimento:

    a) incremento rilevante, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni

del progetto;

    b) estensione rilevante, per effetto  dell'aiuto,  della  portata

del progetto;

    c) incremento rilevante,  per  effetto  dell'aiuto,  dell'importo

totale speso dal beneficiario per il progetto;

    d)  riduzione  significativa  dei  tempi  di  realizzazione   del

progetto oggetto dell'aiuto;

    e) per i progetti d'investimento di cui al Titolo II del  decreto

del 24 settembre 2010  mancata  realizzazione  dell'investimento,  in

assenza dell'aiuto, in un'area prevista dalla  Carta  degli  aiuti  a

finalita'  regionale  approvata  dalla  Commissione  europea  per  il

periodo 2007-2013.

  4.4. Il soggetto proponente  comunica  tempestivamente  all'Agenzia

tutte le  variazioni,  relative  ai  dati  fomiti  al  momento  della

presentazione  dell'istanza  di  accesso   e   della   documentazione

allegata,   che   dovessero    intervenire    successivamente    alla

presentazione della domanda.

  4.5. Con riferimento alla fase di negoziazione di cui  all'art.  7,

comma 2 del decreto del 24 settembre 2010 si precisa  che  l'Agenzia,

ove necessario, richiede al proponente, alle  aderenti  e  agli  enti

pubblici coinvolti i chiarimenti e/o le  integrazioni  relativi  alla

documentazione di cui al precedente punto 4.2. I soggetti interessati

trasmettono all'Agenzia i chiarimenti e/o le  integrazioni  entro  il

termine  perentorio  di  7  giorni  dal  ricevimento  della  relativa

richiesta. Nel caso in cui la richiesta non possa essere  soddisfatta

nel predetto termine di 7 giorni,  il  soggetto  proponente  comunica

tempestivamente all'Agenzia,  e  comunque  non  oltre  7  giorni  dal

ricevimento della richiesta, i  motivi  ostativi  alla  presentazione

della documentazione integrativa  richiesta.  L'Agenzia,  sulla  base

delle motivazioni addotte, valuta la congruita' della  richiesta  del

soggetto proponente e dispone il  termine  massimo  di  presentazione

della documentazione necessaria.

 

5. Proposta definitiva di Contratto di sviluppo.

  5.1. La  proposta  definitiva  di  contratto  di  sviluppo  di  cui

all'art. 8 del decreto del 24 settembre 2010, sottoscritta dal legale

rappresentante  del  proponente  e  degli  eventuali  altri  soggetti

beneficiari, deve pervenire all'Agenzia,  in  forma  cartacea  ed  in

formato  elettronico,  entro  60   giorni   dal   ricevimento   della

comunicazione circa il positivo esito della fase di  negoziazione  di

cui all'art. 7, comma 3 del decreto del 24 settembre 2010.  L'Agenzia

tempestivamente trasferisce il  formato  elettronico  della  proposta

definitiva del progetto di sviluppo alla Regione/i  interessata/e  ed

al MiSE.

  5.2. Alla proposta definitiva, redatta ai sensi dell'art. 8,  comma

2 del decreto del  24  settembre  2010  e  delle  disposizioni  della

presente circolare,  devono,  inoltre,  essere  allegati  i  seguenti

documenti:

    a) scheda sintetica, contenente i principali dati e  informazioni

relativi al soggetto proponente, agli eventuali soggetti  aderenti  e

al complesso dei progetti d'investimento proposti;

    b) per  le  imprese  estere,  documento  attestante  la  regolare

iscrizione al Registro delle Imprese italiano;

    c) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino

la  dimensione  e  la  configurazione  del  suolo  aziendale,   delle

superfici coperte, di quelle destinate a viabilita' interna, a verde,

disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna

legenda e  sintetica  tabella  riepilogativa  relativa  alle  singole

superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono  essere

opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti  sia  sulla

planimetria che sulle tabelle riepilogative;

    d) principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del

programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a  norma

di legge, dal progettista e controfirmati dal  legale  rappresentante

del soggetto beneficiario o suo procuratore speciale;

    e) lay-out con evidenza  dei  macchinari  preesistenti  e  quelli

oggetto delle agevolazioni;

    f) documentazione attestante  la  disponibilita'  degli  immobili

oggetto del progetto d'investimento. La predetta  disponibilita'  non

puo' essere attestata da contratti di comodato;

    g) perizia  giurata  relativa  alla  conformita'  urbanistica  ed

edilizia degli  immobili,  di  cui  alla  precedente  lettera  f),  e

all'inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie

concessioni e/o autorizzazioni e alla necessita' di eventuali  pareri

e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti;

    h) dettaglio degli investimenti previsti, con allegati i relativi

preventivi - corredati dalle specifiche  tecniche  e  dalle  relative

caratteristiche di funzionamento  e  suddivisione  degli  stessi  per

capitolo di spesa e per articolazione temporale;

    i) Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) in corso di

validita';

    j) dichiarazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, pubblicato nella  Gazzetta

Ufficiale delle Repubblica italiana del 12 luglio 2007, n. 106;

    k) certificato antimafia ai sensi  degli  articoli  3  e  10  del

decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, ovvero

copia dell'avvenuta richiesta del medesimo, qualora non  piu'  valido

il certificato presentato in fase di accesso ai  sensi  dell'art.  7,

comma 1 del decreto del 24 settembre 2010;

    l)  apposita  perizia  giurata,  rilasciata   da   professionisti

iscritti  ali'albo  degli  ingegneri,  o  degli  architetti,  o   dei

geometri, o dei dottori agronomi, o dei periti agrari, o  dei  periti

industriali edili, attestante il valore di mercato del suolo e/o  dei

fabbricati richiesti alle agevolazioni;

    m) ulteriore eventuale documentazione richiesta dall'Agenzia,  da

predisporre secondo le specifiche indicate dall'Agenzia medesima  sul

proprio sito internet.

  5.3. Nel caso in cui la proposta di contratto riguardi piu' imprese

e/o uno o  piu'  progetti  d'investimento  della  stessa  impresa,  i

documenti di cui al presente  paragrafo,  devono  essere  riferiti  a

ciascuna  impresa  aderente  e  a  ciascun  progetto  rientrante  nel

programma di investimento.

  5.4. I soggetti interessati trasmettono all'Agenzia  i  chiarimenti

e/o le integrazioni entro il  termine  perentorio  di  7  giorni  dal

ricevimento della relativa richiesta, pena  l'improcedibilita'  della

domanda. Nel caso in cui la richiesta non  possa  essere  soddisfatta

nel predetto termine di 7 giorni,  il  soggetto  proponente  comunica

tempestivamente all'Agenzia,  e  comunque  non  oltre  7  giorni  dal

ricevimento della richiesta, i  motivi  ostativi  alla  presentazione

della documentazione integrativa richiesta.

  L'Agenzia,  sulla  base  delle  motivazioni  addotte,   valuta   la

congruita' della richiesta  del  soggetto  proponente  e  dispone  il

termine massimo di presentazione della documentazione necessaria.

  5.5. Con riferimento all'istruttoria della proposta  definitiva  di

contratto di sviluppo, di cui all'art. 9 del decreto del 24 settembre

2010, si precisa che per quanto attiene ai progetti di cui al  Titolo

IV del decreto del 24 settembre 2010 l'Agenzia si avvale  di  esperti

esterni, indicati dal MiSE tra quelli iscritti  all'Albo  di  cui  al

decreto del Ministero delle attivita' produttive del 7 aprile 2006.

  Tali progetti sono valutati  sulla  base  dei  criteri  di  seguito

indicati:

    a) la stretta connessione e  funzionalita'  con  i  programmi  di

investimento e gli altri eventuali progetti di ricerca industriale  e

prevalente sviluppo sperimentale oggetto del contratto di sviluppo;

    b) la validita' degli obiettivi intermedi e finali del  programma

sotto  il  profilo  tecnologico,  con  particolare  riferimento  allo

sviluppo del settore in cui opera il soggetto richiedente;

    c)  la  congruita'  e  pertinenza  dei   costi   richiesti   alle

agevolazioni in riferimento agli obiettivi del progetto;

    d) la capacita' tecnico-scientifica  di  assicurare  la  corretta

esecuzione delle attivita' del programma  tenuto  conto  anche  delle

pregresse attivita' del richiedente;

    e) l'apporto diretto del soggetto beneficiario  nell'ideazione  e

nello svolgimento del programma;

    f)  la  validita'  economico-finanziaria   del   programma,   con

specifico riferimento alla redditivita', alle prospettive di  mercato

ed al piano finanziario per la  copertura  dei  fabbisogni  derivanti

dalla realizzazione del programma;

    g) la  ricaduta  degli  effetti  del  programma  sul  mercato  di

riferimento  ovvero  il  rilevante  miglioramento  delle   condizioni

ambientali;

    h)  l'interesse  industriale  all'esecuzione  del  programma   in

relazione all'impatto economico dei risultati perseguiti;

    i) per le grandi imprese,  il  carattere  di  addizionalita'  del

programma rispetto alla ordinaria attivita'  di  ricerca  e  sviluppo

dell'impresa. Tale verifica dovra' riguardare anche le piccole  e  le

medie imprese nel caso di un valore  delle  agevolazioni  concedibili

superiore a 7,5 milioni di euro.

 

6. Erogazione delle agevolazioni.

  6.1. L'erogazione delle agevolazioni  da  parte  dell'Agenzia  alle

imprese dovra' avvenire sulla base di spese effettivamente  sostenute

come dimostrate da fatture e/o  altri  titoli  di  spesa  fiscalmente

regolari e quietanzati ovvero di anticipazioni  di  spesa  su  ordini

accettati, relativamente a lotti minimi di investimenti non inferiori

al 20% delle spese ammissibili complessive.

  Il rapporto tra i contributi erogati ed il  totale  dei  contributi

previsti per il progetto non dovra' essere superiore al rapporto  tra

la quota versata del contributo finanziario  a  carico  dei  soggetti

beneficiari  a  copertura  degli  investimenti  ed  il   totale   del

contributo finanziario stesso.

  Sulle singole erogazioni l'Agenzia operera' una  ritenuta  del  10%

che dovra' essere versata alle imprese successivamente alle attivita'

di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione  dei  progetti  di

cui all'art. 10, comma 2 del decreto 24 settembre 2010.

  Ai fini  dell'erogazione  delle  agevolazioni  a  saldo,  tutte  le

forniture devono risultare pagate per intero pena  l'inammissibilita'

dell'importo dell'intera fornitura.

  6.2.  Ai  fini  dell'erogazione  delle  agevolazioni  relative   ai

programmi di investimento di cui al Titolo II ed al  Titolo  III  del

decreto  del  24  settembre  2010,  l'impresa  beneficiaria  presenta

all'Agenzia, in relazione a  ciascuna  quota,  un'apposita  richiesta

allegando alla stessa:

    a) la documentazione della spesa consistente  nella  copia  delle

fatture di acquisto;

    b) gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori che

i beni acquistati sono nuovi di fabbrica;

    c) la copia dei contratti relativi  alle  fatture  per  pagamenti

anticipati in «conto fornitura»;

    d) gli  originali  delle  quietanze  sottoscritte  dai  fornitori

relative ai pagamenti ricevuti, ovvero le copie della  diversa  prova

documentale dell'avvenuto pagamento, salva, in ogni caso, la facolta'

dell'Agenzia di ottenere l'esibizione dei documenti originali;

    e) la dichiarazione resa ai sensi degli  articoli  47  e  76  del

decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,

dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria congiuntamente al

Presidente del Collegio Sindacale, ove costituito, mediante la  quale

- con riferimento ad un allegato ed analitico elenco, nel quale siano

trascritti i dati delle fatture, via via pagate per la  realizzazione

del programma degli investimenti, fatture da consegnare in copia come

previsto sub a) - sia attestato:

      1. che le fatture ivi indicate si riferiscono a spese sostenute

per gli investimenti previsti dal progetto;

      2.  che  i  beni  acquistati   fanno   parte   del   patrimonio

dell'impresa beneficiaria;

      3. che le fatture, ivi indicate, sono  state  pagate  a  saldo,

ovvero costituiscono documento  di  pagamenti  anticipati  «in  conto

fornitura»;

      4. che per tali fatture non e' mai stato riconosciuto ne  sara'

riconosciuto  alcuno  sconto  ed  abbuono  ad  eccezione  di   quelli

eventualmente indicati in fattura;

      5. che gli impianti, i macchinari e le attrezzature acquistate,

cui le fatture si riferiscono, sono nuovi di fabbrica;

      6. che tutti i documenti allegati in copia  alla  richiesta  di

erogazione sono conformi agli originali;

      7. di non aver beneficiato, a fronte delle spese  rendicontate,

di ulteriori contributi o finanziamenti, nazionali o comunitari;

      8.  che  non  esistono  procedure   giudiziarie   interdittive,

esecutive o cautelari civili o penali nei confronti della societa'  e

che non sussistono a carico della  stessa  imputazioni  ai  sensi  di

quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

      9. di non rientrare fra  coloro  che  hanno  ricevuto,  neanche

secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati incompatibili  con  le

decisioni della Commissione Europea indicate nell'art. 4 del  decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007;

    f) l'originale del certificato di iscrizione nel  Registro  delle

Imprese e di vigenza  della  impresa  beneficiaria  che  contenga  la

«dicitura antimafia» e dal quale risulti che  l'impresa  beneficiaria

non sia in liquidazione, non sia fallita, non sia stata sottoposta  a

procedura   di   concordato   preventivo,   a   liquidazione   coatta

amministrativa, ne' ad amministrazione straordinaria;

    g) l'originale del Documento Unico  di  Regolarita'  Contributiva

(DURC) dell'impresa beneficiaria;

    h) il certificato antimafia rilasciato ai sensi degli articoli  3

e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3  giugno  1998,  n.

252, ovvero, in caso di invarianza dei soggetti  controllati  di  cui

all'art. 2 del predetto  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,

copia dell'avvenuta richiesta del medesimo, qualora non  piu'  valido

il certificato eventualmente gia' presentato  nelle  precedenti  fasi

del procedimento. L'invarianza dei soggetti controllati dovra' essere

attestata da specifica dichiarazione resa dal  legale  rappresentante

ai sensi degli articoli 47 e 76  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

    i) la documentazione utile per l'attestazione  del  proporzionale

versamento  del  contributo   finanziario   a   carico   dell'impresa

beneficiaria, ove previsto;

    j) la copia della documentazione di cui ai precedenti  punti  a),

b), c) d), e), f), g) ed i).

  Copia della documentazione di cui ai precedenti punti a),  b),  c),

d), e) f), g) h) ed i) deve essere fornita anche per via elettronica.

  Gli originali dei documenti sopra indicati devono  comunque  essere

tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i  controlli

e le ispezioni dell'Agenzia e del MiSE  per  almeno  i  cinque  anni,

ovvero tre anni per le PMI, successivi alla data di  ultimazione  del

progetto.

  I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere

fisicamente  individuabili  e   presenti   presso   l'unita'   locale

interessata dal programma di investimenti alla data della  richiesta,

ad eccezione di quelli per i quali  il  titolo  di  spesa  presentato

costituisce acconto e di quelli installati presso terzi ai sensi  del

precedente punto 2.7. In relazione alle spese  cui  si  riferisce  la

richiesta di  erogazione  per  stato  d'avanzamento,  le  stesse  non

possono comprendere quelle ritenute non ammissibili.  Contestualmente

a ciascuna richiesta di  erogazione,  l'impresa  deve  riportare  sui

relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura  «Contratto

di Sviluppo - DM 24 settembre 2010 Spesa di euro ...  dichiarata  per

la ... (prima, seconda ...) erogazione».

  6.3. Per ciascun progetto, la data di ultimazione e'  rappresentata

dalla data dell'ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile (per  i

beni in leasing, la data dell'ultima consegna dei beni, ovvero, per i

programmi misti,  l'ultima  di  tali  date).  L'impresa  beneficiaria

comunica la data di ultimazione entro 30  giorni  dalla  medesima  e,

entro 90 giorni dalla stessa, e' tenuta a trasmettere l'ultimo SAL.

  6.4.  Ai  fini  dell'erogazione  delle  agevolazioni  relative   ai

progetti di ricerca industriale e sviluppo  sperimentale  di  cui  al

Titolo IV del decreto del 24 settembre 2010,  l'impresa  beneficiaria

presenta all'Agenzia, in  relazione  a  ciascuna  quota,  un'apposita

richiesta allegando alla stessa:

    a) un analitico riepilogo delle spese rendicontate, articolato in

riferimento  alla  attivita'  di  ricerca  industriale   e   sviluppo

sperimentale ed alle categorie individuate al  precedente  punto  2.9

con allegate le copie dei relativi giustificativi di spesa;

    b) gli originali delle  dichiarazioni  rilasciate  dai  fornitori

attestanti  che  gli  strumenti  e  le  attrezzature  sono  di  nuova

acquisizione;

    c) gli  originali  delle  quietanze  sottoscritte  dai  fornitori

relative ai pagamenti ricevuti, ovvero copia della prova  documentale

dell'avvenuto pagamento, salva in ogni caso la facolta'  dell'Agenzia

di ottenere l'esibizione dei documenti originali;

    d) la dichiarazione resa ai sensi degli  articoli  47  e  76  del

decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,

dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria congiuntamente al

Presidente del Collegio Sindacale, ove costituito, mediante la quale,

con riferimento ad  un  allegato  ed  analitico  elenco  delle  spese

rendicontate, sia attestato:

      1. che gli importi di spesa indicati nell'allegato elenco  sono

conformi  alle  risultanze  contabili  aziendali  e  che  sono  stati

effettivamente sostenuti per l'esecuzione del progetto;

      2. che il costo del personale non dipendente  con  contratto  a

progetto  riguarda  attivita'  svolte  presso  le   strutture   della

societa';

      3. che i  contributi  di  legge  o  contrattuali  e  gli  oneri

differiti considerati  nel  calcolo  orario  corrispondono  a  quelli

previsti dalla normativa vigente e sono stati  effettivamente  pagati

o,  limitatamente  agli  oneri  differiti,  accantonati  per  ciascun

dipendente e/o lavoratore con contratto a progetto;

      4. che sono state rispettate tutte le prescrizioni di legge, in

particolare quelle in materia fiscale, ambientale e pari opportunita'

tra uomini e donne;

      5. che le spese generali sono state rendicontate sulla base dei

costi effettivamente sostenuti;

      6. ove siano stati rendicontati costi relativi a  strumenti  ed

attrezzature,  che  la  misura   del   periodo   di   impiego   delle

strumentazioni  e  delle  attrezzature  elencate  corrispondono  alla

relativa percentuale di quota di utilizzo indicata;

      7. che le fatture rendicontate sono state pagate a saldo e  che

per tali fatture non e' mai stato riconosciuto ne sara'  riconosciuto

alcuno  sconto  ed  abbuono  ad  eccezione  di  quelli  eventualmente

indicati in fattura;

      8. che non sono intervenute variazioni sostanziali al programma

approvato;

      9.  che  non  esistono  procedure   giudiziarie   interdittive,

esecutive o cautelari civili o penali nei confronti della societa'  e

che non sussistono a carico della  stessa  imputazioni  ai  sensi  di

quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

      10. che tutte le strumentazioni e le  attrezzature  oggetto  di

rendicontazione sono di nuova acquisizione;

      11. che tutti i documenti allegati in copia alla  richiesta  di

erogazione sono conformi agli originali;

      12. di non aver beneficiato, a fronte delle spese rendicontate,

di ulteriori contributi o finanziamenti, nazionali o comunitari;

      13. di non rientrare fra coloro  che  hanno  ricevuto,  neanche

secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati incompatibili  con  le

decisioni della Commissione Europea indicate nell'art. 4 del  decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007;

    e) l'originale del certificato di iscrizione nel  Registro  delle

Imprese e di vigenza  della  impresa  beneficiaria  che  contenga  la

«dicitura antimafia» e dal quale risulti che  l'impresa  beneficiaria

non sia in liquidazione, non sia fallita, non sia stata sottoposta  a

procedura   di   concordato   preventivo,   a   liquidazione   coatta

amministrativa, ne' ad amministrazione straordinaria;

    f)  l'originale  della   Dichiarazione   Unica   di   Regolarita'

Contributiva (DURC) dell'impresa beneficiaria;

    g) il certificato antimafia rilasciato ai sensi degli articoli  3

e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3  giugno  1998,  n.

252, ovvero, in caso di invarianza dei soggetti  controllati  di  cui

all'art. 2 del predetto  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,

copia dell'avvenuta richiesta del medesimo, qualora non  piu'  valido

il certificato eventualmente gia' presentato  nelle  precedenti  fasi

del procedimento. L'invarianza dei soggetti controllati dovra' essere

attestata da specifica dichiarazione resa dal  legale  rappresentante

ai sensi degli articoli 47 e 76  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

    h) rapporto tecnico sullo stato d'avanzamento dei  lavori,  sulla

base dello schema opportunamente predisposto ed allegato al contratto

di sviluppo;

    i) copia della documentazione di cui ai precedenti punti a),  b),

c), d), e), f) ed h).

  Copia della documentazione di cui ai precedenti a), b), c), d), e),

f), g) ed h) deve essere fornita anche per via elettronica.

  Gli originali dei documenti sopra indicati devono  comunque  essere

tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i  controlli

e le ispezioni dell'Agenzia e del MiSE  per  almeno  i  cinque  anni,

ovvero tre anni per le PMI, successivi alla data di  ultimazione  del

progetto.

  In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta di erogazione

per stato d'avanzamento, le stesse  non  possono  comprendere  quelle

ritenute non ammissibili. Contestualmente  a  ciascuna  richiesta  di

erogazione, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in

modo indelebile, la dicitura «Contratto di Sviluppo - DM 24 settembre

2010 - Spesa di euro ... dichiarata per la ... (prima,  seconda  ...)

erogazione».

  6.5. Per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale,

la data di avvio a realizzazione  e'  rappresentata  dalla  data  del

primo titolo di spesa, se il programma e' stato avviato con attivita'

svolte   all'esterno,   ovvero   quella    dichiarata    dall'impresa

beneficiaria  se  il  programma  e'  avviato  con  attivita'   svolte

direttamente. La data di ultimazione del programma  e'  rappresentata

dalla data dell'ultimo titolo di spesa,  se  il  programma  e'  stato

ultimato con attivita' svolte all'esterno, ovvero  quella  dichiarata

dall'impresa beneficiaria se il programma e' ultimato  con  attivita'

svolte direttamente.

  L'impresa beneficiaria comunica la data  di  ultimazione  entro  30

giorni dalla medesima e, entro 90 giorni dalla stessa,  e'  tenuta  a

trasmettere l'ultimo SAL.

 

7.  Variazioni  successive  alla  sottoscrizione  del  contratto   di

sviluppo.

  7.1. Con riferimento alle variazioni successive alla sottoscrizione

del contratto di sviluppo di cui  all'art.  12  del  decreto  del  24

settembre 2010 si precisa che, ai fini del subentro:

    a)  il  soggetto  subentrante  sottoscrive,   con   le   medesime

modalita', le dichiarazioni, gli impegni,  le  autorizzazioni  e  gli

obblighi  gia'  sottoscritti  dall'impresa  richiedente  in  sede  di

domanda di agevolazione e aggiorna i dati e le informazioni contenute

nella domanda medesima, limitatamente alla parte  variata  a  seguito

del subentro medesimo;

    b) la dimensione del soggetto subentrante viene rilevata,  con  i

criteri di cui all'art. 2, comma 3 del decreto del 24 settembre  2010

e con riferimento alla data in cui lo stesso  diviene  legittimamente

titolare del  programma  e,  quindi,  a  quella  in  cui  ha  effetto

l'operazione societaria di cui si tratta;

    c) le agevolazioni vengono  calcolate  sulla  base  della  misura

agevolativa massima relativa al soggetto subentrante; il nuovo valore

dell'agevolazione  non  puo',  comunque,  superare   l'importo   gia'

concesso. Qualora l'operazione societaria di cui si tratta intervenga

nel corso del quinquennio, ovvero triennio  per  le  PMI,  successivo

alla data di ultimazione dell'intero investimento, nel calcolo  delle

agevolazioni si tiene conto delle frazioni di detto periodo  relative

al soggetto originario ed a quello subentrante.

 

8. Monitoraggio.

  8.1. Ai fini del monitoraggio dei programmi  agevolati,  a  partire

dalla  data  di  stipula  del  contratto,  le  imprese   beneficiarie

trasmettono all'Agenzia, con cadenza  semestrale  e  fino  al  quinto

esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato,

ovvero al terzo nel caso di PMI, una dichiarazione  resa  dal  legale

rappresentante o procuratore speciale delle imprese  interessate.  La

predetta dichiarazione, rilasciata ai sensi e per gli  effetti  degli

articoli 47 e 76, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000,  n.  445,  fornisce,  in  particolare,  indicazioni

sull'avanzamento del programma  e  su  ulteriori  eventuali  elementi

specificatamente richiesti nel contratto  di  sviluppo  sottoscritto.

Con riferimento ai programmi di cui al Titolo II ed al Titolo III del

decreto  del  24  settembre  2010  dovranno  essere  inoltre  fornite

indicazioni in merito al valore della produzione, ad  eventuali  beni

dismessi ed al livello occupazionale raggiunto.

 

9. Revoche.

  9.1. Con riferimento ai programmi di cui al Titolo II ed al  Titolo

III del decreto 24 settembre 2010 costituiscono condizioni di  revoca

delle agevolazioni, ai sensi degli articoli  19  e  25  del  predetto

decreto:

    a) la cessazione definitiva dell'attivita'  per  la  quale  siano

state concesse, o la messa in liquidazione o l'ammissione a procedure

concorsuali dell'impresa beneficiaria  prima  del  completamento  del

programma degli investimenti e/o del livello occupazionale previsto;

    b) la mancata conclusione entro il termine stabilito del progetto

degli  investimenti  ammesso  alle  agevolazioni,   salvo   proroghe,

complessivamente di durata non superiore a dodici mesi, che  potranno

essere preventivamente concesse dall'Agenzia sulla base di  richiesta

motivata da parte dell'impresa;

    c) una riduzione del progetto degli investimenti a seguito  della

quale il residuale programma risulti non piu' organico e funzionale;

    d) il  mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  nei

limiti e con le tolleranze stabiliti dal contratto di sviluppo;

    e) il trasferimento,  l'alienazione  o  la  destinazione  ad  usi

diversi da quelli previsti nel progetto degli investimenti, senza  la

preventiva autorizzazione dell'Agenzia,  di  beni  mobili  e  diritti

aziendali, ovvero beni immobili ammessi alle agevolazioni  prima  che

siano trascorsi cinque anni - ovvero  tre  anni  per  le  PMI  -  dal

completamento degli investimenti;

    f) l'alienazione dell'azienda  o  di  parte  di  essa  ovvero  il

trasferimento dell'attivita' produttiva  in  un  ambito  territoriale

diverso da quello originario prima che siano  trascorsi  cinque  anni

dal completamento degli investimenti - ovvero tre anni per le PMI;

    g) il caso in cui l'impresa beneficiaria non consenta i controlli

dell'Agenzia o del MiSE circa l'andamento dell'attivita' aziendale  e

la progressiva realizzazione del programma degli investimenti  e  del

programma occupazionale, la misurazione dei risultati ottenuti  e  la

verifica sull'assolvimento degli obblighi connessi  alla  concessione

delle agevolazioni;

    h) siano state richieste e  ottenute  per  i  beni  del  medesimo

progetto di investimenti oggetto della concessione,  agevolazioni  di

qualsiasi natura,  ivi  comprese  quelle  a  titolo  di  de  minimis,

previste da altre norme statali, regionali o comunitarie  o  comunque

concesse da istituzioni pubbliche ad  eccezione  di  quelle  ottenute

esclusivamente nella forma  di  benefici  fiscali  o  di  garanzia  e

comunque  entro  i  limiti  delle  intensita'  massime  previste  dal

regolamento GBER;

    i) il mancato  rispetto  della  normativa  in  materia  edilizia,

urbanistica ed ambientale;

    j)  la  mancata  osservanza,   nei   confronti   dei   lavoratori

dipendenti, dei contratti collettivi  di  lavoro  e  delle  normative

sulla salvaguardia del lavoro;

    k) la resa, da parte dell'impresa beneficiaria, in qualunque fase

del procedimento, di dichiarazioni mendaci  o  l'esibizione  di  atti

falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';

    l) il mancato rimborso delle  rate  dell'eventuale  finanziamento

agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso;

    m) ogni altra eventuale causa di revoca prevista dal Contratto di

sviluppo sottoscritto.

  9.2. Con riferimento ai progetti di ricerca industriale e  sviluppo

sperimentale di cui al Titolo IV del decreto del  24  settembre  2010

costituiscono condizioni  di  revoca  delle  agevolazioni,  ai  sensi

dell'art. 32 del predetto decreto:

    a) la cessazione definitiva dell'attivita'  per  la  quale  siano

state concesse, o la messa in liquidazione o l'ammissione a procedure

concorsuali dell'impresa beneficiaria  prima  del  completamento  del

progetto;

    b)  la  mancata  conclusione  del  progetto  entro   il   termine

stabilito, salvo proroghe, complessivamente di durata non superiore a

dodici   mesi,   che   potranno   essere   preventivamente   concesse

dall'Agenzia sulla base di richiesta motivata da parte dell'impresa;

    c) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal  progetto,

fatti i salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri  fatti

ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;

    d) il caso in cui l'impresa beneficiaria non consenta i controlli

dell'Agenzia  o  del  MiSE  circa  l'andamento  dell'attivita'  e  la

progressiva  realizzazione   degli   obiettivi   del   progetto,   la

misurazione dei risultati ottenuti e  la  verifica  sull'assolvimento

degli obblighi connessi alla concessione delle agevolazioni;

    e) siano state richieste e  ottenute  per  i  beni  del  medesimo

progetto oggetto della concessione, agevolazioni di qualsiasi natura,

ivi comprese quelle a titolo di de minimis, previste da  altre  norme

statali, regionali o comunitarie o comunque concesse  da  istituzioni

pubbliche ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella  forma

di benefici fiscali o di garanzia e comunque  entro  i  limiti  delle

intensita' massime previste dal regolamento GBER;

    f) il mancato  rispetto  della  normativa  in  materia  edilizia,

urbanistica ed ambientale;

    g)  la  mancata  osservanza,   nei   confronti   dei   lavoratori

dipendenti, dei contratti collettivi  di  lavoro  e  delle  normative

sulla salvaguardia del lavoro;

    h) la resa, da parte dell'impresa beneficiaria, in qualunque fase

del procedimento, di dichiarazioni mendaci  o  l'esibizione  di  atti

falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';

    i) il mancato rimborso delle  rate  dell'eventuale  finanziamento

agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso;

    j) ogni altra eventuale causa di revoca prevista dal Contratto di

sviluppo sottoscritto.

    Roma, 16 giugno 2011

 

                                                  Il Ministro: Romani

 

 

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