Alle Imprese interessate
All'Agenzia
nazionale per
l'attrazione degli
investimenti e lo
sviluppo d'impresa
S.P.A. - Invitalia
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, con il
Ministro per la
semplificazione normativa e con il Ministro del
turismo del 24
settembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 43 del
decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' stata introdotta la disciplina
dei criteri e
delle modalita' di concessione di agevolazioni
finanziarie attraverso
la sottoscrizione di contratti di sviluppo.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 5
del predetto
decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico dell'11
maggio 2011 sono stati definiti gli indirizzi
operativi per la
gestione dell'intervento.
Con la presente circolare si forniscono le
ulteriori indicazioni
operative di seguito riportate.
1. Affitto di azienda.
1.1. Con riferimento ai programmi di sviluppo
turistico di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del 24
settembre 2010,
l'impresa che intenda richiedere le agevolazioni di cui
al predetto
decreto, o che le abbia gia' ottenute sottoscrivendo
il relativo
contratto di sviluppo, per sostenere un programma di
investimenti
nell'ambito della propria unita' locale e che abbia
ceduto o intenda
cedere, mediante contratto di affitto, la gestione
dell'azienda o del
ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa il
detto programma,
puo', fornendo le necessarie garanzie, avanzare
la domanda di
agevolazione ovvero specifica istanza tesa al
mantenimento della
validita' del contratto di sviluppo sottoscritto. A tal
fine:
a) l'impresa beneficiaria, insieme alla domanda di
agevolazioni
ovvero all'istanza per il mantenimento della validita'
del contratto
di sviluppo, fornisce gli elementi che evidenzino
compiutamente il
piano imprenditoriale nell'ambito del quale
si colloca
strategicamente la decisione di procedere all'affitto
del complesso
aziendale, le notizie e le informazioni sul
soggetto subentrante
nella conduzione, sul piano imprenditoriale di
quest'ultimo e su ogni
altro elemento utile alla valutazione, da parte
dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa
S.p.a. - Invitalia, nel seguito «Agenzia», circa
le necessarie
garanzie che venga salvaguardato, a seguito
dell'operazione di
affitto, l'interesse pubblico sottostante alla
concessione delle
agevolazioni;
b) l'Agenzia effettua le proprie valutazioni
istruttorie in
merito a quanto rappresentato dall'impresa
con particolare
riferimento alle motivazioni dell'operazione,
all'affidabilita' del
soggetto subentrante nella conduzione, alla capacita'
dello stesso di
condurre l'attivita' in modo da garantire il pieno
soddisfacimento
dell'interesse pubblico per la concessione delle
agevolazioni e, in
particolare, degli impegni dalla stessa derivanti.
1.2. In sede di concessione delle agevolazioni, ovvero
in sede di
autorizzazione da parte dell'Agenzia al mantenimento
della validita'
del contratto di sviluppo, il proprietario e
il conduttore
sottoscrivono specifici atti con i quali si
obbligano al pieno
rispetto degli impegni che la concessione comporta fermo
restando che
il proprietario, unico titolare delle agevolazioni,
mantiene la piena
ed esclusiva responsabilita' in ordine al mancato
rispetto degli
impegni da esse derivanti e della conseguente eventuale
revoca delle
agevolazioni anche se dipendente da comportamenti
tenuti dal
conduttore. A tale riguardo, i livelli occupazionali
precedenti e
finali del programma agevolato dovranno essere
rilevati con
riferimento a tutti i soggetti coinvolti nella
unita' locale
interessata dal programma medesimo.
1.3. Con riferimento ai programmi di sviluppo
industriale e di
sviluppo commerciale, di cui all'art. 3, comma 1,
lettere a) e c) del
decreto del 24 settembre 2010, puo' essere ceduta,
mediante contratto
di affitto, e secondo le modalita' di cui ai precedenti
punti 1.1 e
1.2, la gestione dell'azienda o del ramo d'azienda
nell'ambito del
quale si sviluppa il programma, limitatamente ad
attivita' accessorie
rispetto all'attivita' principale del complesso
aziendale, che deve
rimanere nella titolarita' del beneficiario, e purche'
il costo dei
beni interessati risulti marginale rispetto a quello
degli altri
investimenti agevolabili.
2. Spese ammissibili.
2.1. Le spese dei programmi di investimento di cui al
Titolo II ed
al Titolo III del decreto del 24 settembre 2010
devono riferirsi
all'acquisto e/o alla costruzione di immobilizzazioni,
come definite
dagli articoli 2423 e ss. c.c., nella misura
necessaria alle
finalita' del progetto oggetto della richiesta di
agevolazioni e
possono riguardare:
a) Suolo aziendale e sue sistemazioni.
Le spese relative all'acquisto del suolo aziendale
sono ammesse nel
limite del 10% dell'investimento complessivo
ammissibile del
progetto.
b) Opere murarie e assimilate.
Per quanto riguarda i programmi di sviluppo
industriale le spese
relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura
massima del
40% dell'importo complessivo degli investimenti
ammissibili per
ciascun progetto d'investimento.
Per quanto riguarda i programmi di sviluppo
turistico ed i
programmi di sviluppo commerciale le opere murarie
sono ammissibili
nella misura massima del 70% dell'importo
complessivo degli
investimenti ammissibili per ciascun progetto
d'investimento.
Ai fini dell'ammissibilita' della spesa per
uffici, vengono
considerate congrue le superfici massime di 25 mq per
addetto.
c) Infrastrutture specifiche aziendali.
d) Macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi
di fabbrica.
In tale categoria rientrano anche i beni necessari
all'attivita'
amministrativa dell'impresa nonche' i mezzi mobili
strettamente
necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in
conservazione
condizionata dei prodotti, purche' dimensionati
alla effettiva
produzione, identificabili singolarmente ed a
servizio esclusivo
dell'unita' produttiva oggetto delle agevolazioni.
In relazione alle predette spese si precisa che per
beni nuovi di
fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati
direttamente
dal costruttore (o dal suo rappresentante o
rivenditore); qualora vi
siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie,
fermo restando
che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette
fatturazioni
non devono presentare incrementi del costo del bene
rispetto a quello
fatturato dal produttore o suo rivenditore.
e) Programmi informatici commisurati alle esigenze
produttive e
gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how
e conoscenze
tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie
di prodotti e
processi produttivi, per la parte in cui sono
utilizzati per
l'attivita' svolta nell'unita' produttiva interessata
dal progetto.
Per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili
fino al 50%
dell'investimento complessivo ammissibile.
Si precisa, altresi', che le spese relative al
software di base,
indispensabile al funzionamento di una macchina o di un
impianto, non
rientrano tra le spese di cui alla presente lettera,
ma sono da
considerare in uno con la spesa relativa alla macchina
governata dal
software medesimo.
Le spese di cui alle lettere b) e d) possono
comprendere anche
quelle relative alla realizzazione,
nell'ambito dell'unita'
produttiva, di asili nido a servizio del
personale dell'unita'
produttiva interessata dal programma di investimento.
Per le sole PMI sono inoltre ammissibili, ai sensi
e nei limiti
dell'art. 26 del Regolamento GBER e nella misura
massima del 4%
dell'investimento complessivo ammissibile per
ciascun progetto
d'investimento, le spese per consulenze connesse
al progetto
d'investimento che si riferiscono alle seguenti voci:
progettazioni
ingegneristiche riguardanti le strutture dei
fabbricati e gli
impianti, sia generali che specifici, direzione dei
lavori, collaudi
di legge, studi di fattibilita'
economico-finanziaria e di
valutazione di impatto ambientale, prestazioni
di terzi per
l'ottenimento delle certificazioni di qualita' e
ambientali secondo
standard e metodologie internazionalmente riconosciuti.
La relativa
intensita' dell'aiuto e' pari al 50% ESL.
Ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui al
presente punto, i
relativi pagamenti devono essere regolati
esclusivamente a mezzo
bonifico bancario.
2.2. Le spese relative all'acquisto del suolo, di
immobili o di
programmi informatici o di brevetti, di proprieta' di
uno o piu' soci
dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di
soci persone
fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o
affini dei soci
stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in
proporzione alle
quote di partecipazione nell'impresa medesima degli
altri soci; la
rilevazione della sussistenza delle predette
condizioni, con
riferimento sia a quella di socio che a quella di
proprietario, che
determinano la parzializzazione della spesa, va
effettuata a partire
dai ventiquattro mesi precedenti la data di
presentazione
dell'istanza di accesso di cui all'art. 7, comma 1 del
decreto del 24
settembre 2010. Le predette spese relative alla
compravendita tra due
imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai
ventiquattro mesi
precedenti la data di presentazione dell'istanza di
accesso, le
imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di
cui all'art.
2359 c.c. o siano state entrambe partecipate, anche
cumulativamente,
per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti;
tale ultima
partecipazione rileva, ovviamente, anche se
determinata in via
indiretta. A tal fine va acquisita una specifica
dichiarazione del
legale rappresentante del soggetto beneficiario o
di un suo
procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti
degli articoli
47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre
2000, n. 445.
2.3. Le spese relative all'acquisto di beni in
valuta diversa
dall'euro possono essere ammesse alle
agevolazioni per un
controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA
riportato sulla
«bolletta doganale d'importazione».
2.4. Con riferimento ai programmi promossi dalle
imprese operanti
nel settore della produzione e distribuzione di energia
elettrica e
calore, le spese relative alle reti di distribuzione
dell'energia
elettrica, del vapore e dell'acqua calda sono
ammissibili,
limitatamente alla parte ricadente all'interno
del territorio
comunale nel quale e' ubicato l'impianto di produzione
necessaria a
raggiungere l'utente della fornitura, a condizione che
gli impianti
stessi siano di proprieta' dell'impresa
produttrice e siano
realizzati su terreni di cui l'impresa stessa
abbia piena
disponibilita'.
2.5. Ai fini dell'ammissibilita', le spese
relative ai beni
acquisiti con il sistema della locazione finanziaria
sono ammesse nei
limiti previsti dal Regolamento GBER e ove
compatibili con la
legislazione europea in materia di ammissibilita'
delle spese alla
partecipazione dei fondi strutturali. Ai fini
dell'ammissibilita'
dell'acquisto in leasing di macchinari, impianti e
attrezzature, il
relativo contratto deve prevedere, alla sua scadenza,
l'obbligo di
riscatto dei beni. Per quanto riguarda l'acquisizione
in leasing di
terreni e fabbricati, il relativo contratto deve
prevedere il
proseguimento della locazione per almeno cinque anni,
ovvero tre anni
per le PMI, a decorrere dalla data prevista di
ultimazione del
programma di investimento.
2.6. La realizzazione del programma di investimenti o
di una parte
dello stesso puo' essere commissionata con la
modalita' del
cosiddetto contratto «chiavi in mano», fermo restando
che non sono
ammissibili prestazioni derivanti da attivita' di
intermediazione
commerciale e/o assistenza ad appalti. Le forniture che
intervengono
attraverso contratti «chiavi in mano» devono
consentire di
individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni
tipologicamente
ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti
di costo di
per se' non ammissibili. Pertanto, ai fini del
riconoscimento di
ammissibilita' delle spese, tali contratti di
fornitura potranno
essere utilmente considerati alle seguenti ulteriori
condizioni:
a) realizzazione di impianti di particolare
complessita';
b) il contratto di fornitura «chiavi in mano»
dovra' contenere
l'esplicito riferimento alla domanda di agevolazioni;
esso dovra'
quindi contenere una dichiarazione con la
quale l'impresa
beneficiaria specifica di aver richiesto detta
fornitura per la
realizzazione, in tutto o in parte, del programma di
investimenti di
cui alla domanda di agevolazione;
c) al contratto di fornitura «chiavi in mano»
dovra' essere
allegato, formandone parte integrante, il prospetto
dettagliato di
tutte le distinte acquisizioni, da individuare
singolarmente e
raggruppare secondo categorie di spesa, con
individuazione dei costi
per ciascuna singola voce di spesa;
d) il general contractor dovra' impegnarsi a
fornire, per il
tramite dell'impresa beneficiaria ed a semplice
richiesta di
quest'ultima, o dell'Agenzia o del Ministero o di loro
delegati, ogni
informazione riguardante le forniture dei beni e dei
servizi che lo
stesso general contractor acquisisce in relazione
alla commessa
affidatagli, ed in particolare il nominativo dei suoi
fornitori ed i
titoli di spesa che questi emettono nei suoi
confronti, utili a
comprovare la natura delle forniture ed il loro costo;
tale impegno
dovra' essere esplicitamente riportato nel
contratto. La mancata
ottemperanza determina l'automatica decadenza dai
benefici di tutte
le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del
contratto;
e) possono essere oggetto di agevolazione i
soli contratti
«chiavi in mano» il cui general contractor
abbia stabile
organizzazione (art. 5, modello di convenzione OCSE) in
Italia, ove
dovra' essere custodita e reperita la predetta
documentazione di
spesa anche ai fini dei controlli previsti dal presente
decreto;
f) per i contratti «chiavi in mano» l'impresa
beneficiaria dovra'
produrre la documentazione relativa alle credenziali
attestanti la
specifica esperienza progettuale e tecnica.
L'impresa che intenda fare ricorso a tale particolare
modalita' di
acquisizione dei beni da agevolare e' tenuta a darne
comunicazione
nella documentazione allegata all'istanza di
accesso o, avendo
maturato la decisione in corso d'opera, a
darne tempestiva
comunicazione all'Agenzia, illustrandone le ragioni.
L'Agenzia, sulla
base di tali elementi e di eventuali ulteriori
chiarimenti richiesti
all'impresa, formula il proprio motivato
parere circa
l'ammissibilita' di tale modalita' e della conseguente
agevolabilita'
dell'intero programma ovvero, a seconda dei
casi, dei beni
interessati. L'Agenzia valuta altresi' la comprovata
complessita' e
specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore
da parte del
soggetto cui l'impresa istante intende affidare la
realizzazione del
contratto «chiavi in mano», con particolare riferimento
all'avvenuta
progettazione e realizzazione di altri impianti
similari da parte
dello stesso.
2.7. Le spese per le attrezzature, la cui
installazione non sia
prevista presso l'unita' produttiva interessata dal
progetto bensi'
presso altre unita', della stessa impresa o di altre
dello stesso
gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle
agevolazioni purche'
tali unita' produttive siano ubicate in territori
ammissibili e alle
seguenti condizioni:
a) l'impresa richiedente illustri compiutamente
le motivazioni
tecniche, industriali ed economiche per le quali
si intende
effettuare la cessione in prestito d'uso delle
attrezzature;
b) le spese siano relative ad attrezzature
utilizzate per
lavorazioni effettivamente connesse al
completamento del ciclo
produttivo da agevolare;
c) dette attrezzature siano accessorie
all'iniziativa da
agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile
deve essere
contenuta nel limite del 20% di quella relativa
al capitolo
«Macchinari, impianti ed attrezzature»;
d) vengano ubicate presso unita' produttive
localizzate, al
momento dell'acquisto (data del documento di
trasporto), in aree
ammissibili agli interventi di cui al presente decreto;
e) siano singolarmente identificabili mediante
immatricolazione
ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o,
nel caso di
utilizzo presso altre unita' produttive della stessa
impresa, nel
libro dei beni ammortizzabili ovvero nel libro degli
inventari ovvero
nel libro giornale; in ogni caso la loro ubicazione
deve risultare
dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del decreto
del Presidente
della Repubblica del 6 ottobre 1978, n. 627 e
del decreto
ministeriale 29 novembre 1978 e successive
modificazioni e
integrazioni;
f) vengano fomiti, per ciascun bene, gli
elementi utili di
conoscenza in riferimento ai relativi contratti
posti in essere
(modalita', durata, ecc.);
g) la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
h) i beni non vengano destinati a finalita'
produttive estranee a
quelle dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima
deve acquisire e
trasmettere all'Agenzia una dichiarazione di impegno in
tal senso del
legale rappresentante delle imprese cessionarie
rilasciata ai sensi e
per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto
del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
i) il legale rappresentante dell'impresa cedente
sottoscriva una
dichiarazione di impegno al rispetto dei
predetti vincoli e
condizioni, resa ai sensi e per gli effetti degli
articoli 47 e 76
del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.
Le relative agevolazioni sono calcolate applicando
l'intensita'
d'aiuto prevista per i territori in cui ricadono le
diverse unita'
produttive fermo restando che, qualora per queste ultime
l'intensita'
di aiuto sia superiore a quella stabilita per
l'area in cui e'
localizzata l'unita' produttiva oggetto del
programma, le
agevolazioni saranno calcolate applicando
l'intensita' di aiuto
relativa a quest'ultima.
2.8. Con riferimento alle attivita' di ricerca
industriale e
sviluppo sperimentale di cui al Titolo IV del
decreto del 24
settembre 2010 sono agevolabili i costi, nella
misura congrua e
pertinente, riguardanti:
a) il personale, limitatamente a ricercatori,
tecnici ed altro
personale ausiliario, adibito alle attivita' del
progetto di ricerca
e sviluppo, con esclusione del personale con mansioni
amministrative,
contabili e commerciali;
b) gli strumenti e le attrezzature di nuova
acquisizione, nella
misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il
progetto di
ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di
ammortamento fiscali
ordinarie;
c) i servizi di consulenza e altri servizi
utilizzati per
l'attivita' del progetto, inclusa l'acquisizione dei
risultati di
ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti
di licenza,
nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali
condizioni di
mercato;
d) le spese generali imputabili al progetto
di ricerca e
sviluppo, in misura non superiore al 30%
dell'importo dei costi
agevolabili di cui alla lettera a) del presente punto;
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del
progetto di
ricerca e sviluppo.
Non sono ammissibili i costi relativi a commesse
interne, in quanto
qualsiasi attivita' di personale ed acquisti o prelievi
da magazzino
devono essere riferiti alle rispettive voci di costo.
I pagamenti di cui al presente punto, sono regolati
esclusivamente
a mezzo di bonifico bancario ad eccezione di quelli
di cui alle
lettere a) e d) per i quali sono ammessi altri strumenti
di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
operazioni. Le
spese relative all'acquisto di beni in valuta
diversa dall'euro
possono essere ammesse alle agevolazioni per un
controvalore in euro
pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla
«bolletta doganale
d'importazione».
2.9. Nell'ambito di un medesimo contratto di
sviluppo possono
essere agevolati anche progetti in comparti di
attivita' diversi da
quello che caratterizza il programma, fermi restando i
requisiti di
coerenza e reciproca utilita' prescritti dall'art. 4
del decreto
ministeriale dell'11 maggio 2011, nonche' le
limitazioni e le
esclusioni indicate nel decreto del 24 settembre 2010.
2.10. Non sono ammesse:
a) le spese relative a macchinari, impianti ed
attrezzature
usati;
b) le spese di funzionamento, notarili e
quelle relative a
imposte, tasse, scorte, materiali di consumo;
c) le spese per beni relativi all'attivita' di
rappresentanza;
d) le spese relative all'acquisto di mezzi e
attrezzature di
trasporto con esclusione dei mezzi indicati al punto
2.1 lettera d)
della presente circolare;
e) le spese relative all'acquisto di immobili
che hanno gia'
beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di
presentazione
dell'istanza di accesso di cui all'art. 7 del
decreto del 24
settembre 2010, di altri aiuti, fatta eccezione per
quelli di natura
fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale
degli aiuti
medesimi da parte delle autorita' competenti;
f) singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro,
al netto di
IVA;
g) i costi relativi a commesse interne;
h) le spese relative ai beni acquisiti con il
sistema della
locazione finanziaria gia' di proprieta' dell'impresa
beneficiaria
delle agevolazioni;
i) le spese effettuate con modalita' diversa
dal bonifico
bancario;
j) le spese sostenute mediante novazione di cui
all'art. 1235
c.c.;
k) le spese che eccedano i limiti fissati
nella presente
circolare;
l) ogni altra spesa che, sulla base del decreto del
24 settembre
2010, delle direttive emanate e della presente
circolare, non risulti
tipologicamente dichiarata ammissibile.
3. Agevolazioni concedibili.
3.1. Con riferimento alle agevolazioni concedibili di
cui all'art.
5 del decreto del 24 settembre 2010 si precisa che
le relative
intensita' massime per gli investimenti in
immobilizzazioni materiali
e immateriali sono quelle previste, per
dimensione di impresa
beneficiaria e per ciascuna area ammissibile, dalla
Carta degli aiuti
a finalita' regionale approvata dalla Commissione
europea per il
periodo 2007-2013, cosi' come modificata con l'Aiuto
di Stato n.
117/2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea del
10 agosto 2010, n. C 215/5.
3.2. In relazione a quanto previsto dall'art. 5,
comma 2 del
decreto 24 settembre 2010 e dalle successive direttive
emanate dal
Ministro dello sviluppo economico le forme di aiuto
concedibili sono
le seguenti: contributo in conto impianti, contributo
alla spesa,
finanziamento agevolato, contributo in conto interessi.
3.3. L'eventuale finanziamento agevolato e' concesso
nella misura
massima del 25% in termini di percentuale nominale
rispetto alle
spese ammissibili e deve essere assistito da
idonee garanzie
ipotecarie e/o bancarie. Il finanziamento agevolato
ha una durata
massima di otto anni oltre ad un periodo di
utilizzo e
preammortamento commisurato alla durata del programma
e, comunque,
non superiore a quattro anni. Il tasso agevolato di
finanziamento e'
pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data
di concessione
delle agevolazioni, fissato sulla base di quanto
stabilito dalla
Commissione Europea e pubblicato sul
sito internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html Il rimborso del finanziamento agevolato
avviene secondo un
piano di ammortamento a rate semestrali posticipate
scadenti il 30
giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Gli
interessi di
preammortamento sono corrisposti alle
medesime scadenze.
L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato
e' pari alla
differenza tra gli interessi calcolati al
suddetto tasso di
attualizzazione e rivalutazione vigente alla data
di concessione
delle agevolazioni e quelli da corrispondere al
predetto tasso
agevolato.
3.4. L'eventuale contributo in conto interessi e'
concesso in
relazione ad un finanziamento bancario a tasso di
mercato, destinato
alla copertura finanziaria del progetto richiesto alle
agevolazioni
ed avente una durata massima di otto anni oltre
un periodo di
preammortamento commisurato alla durata del programma e
comunque non
superiore a quattro anni e deliberato da un
soggetto autorizzato
all'esercizio dell'attivita' creditizia ai sensi del
testo unico
bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 e
successive modificazioni e integrazioni. La misura del
contributo in
conto interesse e' fissata in ottanta punti percentuali
del tasso di
riferimento individuato ai sensi del precedente punto
3.3.
3.5. Nel caso di spese ammesse da realizzare con il
sistema della
locazione finanziaria, la stessa deve essere
effettuata da un
soggetto abilitato all'esercizio di tale attivita'. Il
contratto di
leasing deve avere una durata non superiore a otto
anni, ovvero
cinque se l'operazione di locazione finanziaria ha ad
oggetto solo
macchinari, impianti ed attrezzature.
Il relativo contributo viene concesso ed erogato
alla societa'
beneficiaria nell'arco di durata del contratto di
leasing in ragione
delle rate di leasing pagate e quietanzate. La
rendicontazione della
spesa agevolata avverra' inizialmente nell'ambito dei
SAL presentati
e, successivamente al completamento del programma ed
alla consegna
dei beni alla societa' beneficiaria, con cadenza
annuale facendo
riferimento ai canoni pagati nell'arco dell'anno solare
precedente.
3.6. L'erogazione di agevolazioni concesse con il
ricorso a risorse
finanziarie di origine comunitaria e' subordinata
all'effettiva
disponibilita' di dette risorse, anche in
relazione ai tempi
prescritti per la loro fruizione.
3.7. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui
all'art. 16,
comma 4 del decreto del 24 settembre 2010 sono
obbligati ad
apportare, proporzionalmente alla realizzazione
dei programmi
agevolati, un contributo finanziario, attraverso
risorse proprie
ovvero mediante finanziamento esterno, in una
forma priva di
qualsiasi sostegno pubblico, pari almeno al 25% del
totale delle
spese ammissibili. Nel caso di apporto di risorse
proprie lo stesso
deve essere reale e concreto, con esclusione dei
profitti attesi e/o
dei flussi di cassa previsionali.
4. Fase di accesso e negoziazione.
4.1. L'istanza di accesso alle agevolazioni, di cui
all'art. 7 del
decreto del 24 settembre 2010, e' composta dal modulo
di domanda e
dalla proposta di massima, completa della descrizione
del programma
di sviluppo, delle caratteristiche tecnico-economiche
dei singoli
progetti d'investimento e degli eventuali progetti
di prevalente
sviluppo sperimentale e del loro ammontare, con
l'indicazione delle
imprese aderenti, degli organismi di ricerca ave
presenti e degli
istituti finanziari coinvolti e, infine, di eventuali
infrastrutture
pubbliche funzionali.
L'istanza, redatta a pena di esclusione
secondo lo schema
disponibile sui siti internet del MiSE e
dell'Agenzia e completa
degli allegati di cui al comma successivo, deve
essere inviata
all'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli
Investimenti e lo
Sviluppo d'Impresa SpA -Segreteria B U Impresa Via
Calabria, 46 -
00187 Roma in formato cartaceo ed in copia elettronica
registrata su
adeguato supporto informatico (CD - DVD -Memoria
Pendrive). Il solo
modulo di domanda scansionato, sottoscritto dai legali
rappresentanti
delle imprese coinvolte, dovra' preventivamente essere
trasmesso all'
indirizzo di posta elettronica
contrattidisviluppo@invitalia.it
L'Agenzia registra le istanze pervenute in
formato cartaceo
assegnando a ciascuna di esse un numero di
protocollo progressivo
secondo l'ordine cronologico di ricezione e provvede
tempestivamente
ad inviare copia delle predette istanze al MiSE e alla
Regione o alle
Regioni dove sono previsti i programmi di investimento,
al fine di
acquisire un eventuale parere preliminare.
4.2. Alla domanda devono essere allegati:
a) certificato antimafia ai sensi degli articoli
3 e 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252,
rilasciato in data non anteriore al mese
precedente quello di
presentazione dell'istanza di accesso, ovvero copia
dell'avvenuta
richiesta del medesimo;
b) dichiarazione dell'impresa
beneficiaria concernente
l'eventuale esistenza di infrastrutture o la
necessita' di
realizzazione delle stesse e l'esistenza o meno di
fonti energetiche
funzionali agli investimenti previsti;
c) bilanci, relativi ai tre esercizi precedenti
la data di
presentazione della domanda di agevolazioni, corredati
di allegati
esplicativi; qualora l'ultimo bilancio non fosse
stato ancora
approvato, puo' essere trasmessa la bozza
sottoscritta dai legali
rappresentanti dell'impresa e corredata dagli
allegati esplicativi
delle varie poste; per le imprese che alla data di
presentazione
dell'istanza non dispongano ancora di un
bilancio, situazione
patrimoniale alla data di presentazione della domanda
sottoscritta
dai legali rappresentanti dell'impresa;
d) dichiarazione del legale rappresentante in
merito alla
disponibilita' degli immobili e alla cantierabilita' del
progetto di
investimento, anche con riferimento al rispetto dei
vincoli edilizi
ed urbanistici;
e) certificato di iscrizione al Registro delle
Imprese, completo
di vigenza e dicitura antimafia. Le imprese
costituite all'estero
forniscono documentazione comprovante la regolare
costituzione nel
Paese di origine, con allegata traduzione giurata e
dichiarazione
della Ambasciata in Italia del paese di origine
attestante che il
documento presentato costituisce certificazione
di regolare
costituzione e vigenza nel paese di origine;
f) Documento Unico di Regolarita' Contributiva
(DURC) in corso di
validita' per le imprese attive con dipendenti;
g) eventuali ulteriori allegati previsti dal modulo
di domanda.
4.3. In caso di partecipazione di una o piu' grandi
imprese, ai
fini della verifica dell'effetto incentivante delle
agevolazioni, ai
sensi dell'art. 8 del Regolamento GBER, alla domanda
di accesso e'
altresi' allegata la documentazione utile a dimostrare
almeno uno dei
seguenti aspetti del progetto d'investimento:
a) incremento rilevante, per effetto dell'aiuto,
delle dimensioni
del progetto;
b) estensione rilevante, per effetto dell'aiuto,
della portata
del progetto;
c) incremento rilevante, per effetto dell'aiuto,
dell'importo
totale speso dal beneficiario per il progetto;
d) riduzione significativa dei tempi di
realizzazione del
progetto oggetto dell'aiuto;
e) per i progetti d'investimento di cui al Titolo II
del decreto
del 24 settembre 2010 mancata realizzazione
dell'investimento, in
assenza dell'aiuto, in un'area prevista dalla Carta
degli aiuti a
finalita' regionale approvata dalla Commissione
europea per il
periodo 2007-2013.
4.4. Il soggetto proponente comunica
tempestivamente all'Agenzia
tutte le variazioni, relative ai dati fomiti al
momento della
presentazione dell'istanza di accesso e della
documentazione
allegata, che dovessero intervenire
successivamente alla
presentazione della domanda.
4.5. Con riferimento alla fase di negoziazione di cui
all'art. 7,
comma 2 del decreto del 24 settembre 2010 si precisa
che l'Agenzia,
ove necessario, richiede al proponente, alle aderenti
e agli enti
pubblici coinvolti i chiarimenti e/o le integrazioni
relativi alla
documentazione di cui al precedente punto 4.2. I
soggetti interessati
trasmettono all'Agenzia i chiarimenti e/o le
integrazioni entro il
termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento
della relativa
richiesta. Nel caso in cui la richiesta non possa
essere soddisfatta
nel predetto termine di 7 giorni, il soggetto
proponente comunica
tempestivamente all'Agenzia, e comunque non oltre
7 giorni dal
ricevimento della richiesta, i motivi ostativi alla
presentazione
della documentazione integrativa richiesta.
L'Agenzia, sulla base
delle motivazioni addotte, valuta la congruita' della
richiesta del
soggetto proponente e dispone il termine massimo di
presentazione
della documentazione necessaria.
5. Proposta definitiva di Contratto di sviluppo.
5.1. La proposta definitiva di contratto di
sviluppo di cui
all'art. 8 del decreto del 24 settembre 2010,
sottoscritta dal legale
rappresentante del proponente e degli eventuali
altri soggetti
beneficiari, deve pervenire all'Agenzia, in forma
cartacea ed in
formato elettronico, entro 60 giorni dal
ricevimento della
comunicazione circa il positivo esito della fase di
negoziazione di
cui all'art. 7, comma 3 del decreto del 24 settembre
2010. L'Agenzia
tempestivamente trasferisce il formato elettronico
della proposta
definitiva del progetto di sviluppo alla Regione/i
interessata/e ed
al MiSE.
5.2. Alla proposta definitiva, redatta ai sensi
dell'art. 8, comma
2 del decreto del 24 settembre 2010 e delle
disposizioni della
presente circolare, devono, inoltre, essere
allegati i seguenti
documenti:
a) scheda sintetica, contenente i principali dati e
informazioni
relativi al soggetto proponente, agli eventuali
soggetti aderenti e
al complesso dei progetti d'investimento proposti;
b) per le imprese estere, documento attestante
la regolare
iscrizione al Registro delle Imprese italiano;
c) planimetria generale, in adeguata scala, dalla
quale risultino
la dimensione e la configurazione del suolo
aziendale, delle
superfici coperte, di quelle destinate a viabilita'
interna, a verde,
disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata
di opportuna
legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa
alle singole
superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici
devono essere
opportunamente evidenziate rispetto a quelle
preesistenti sia sulla
planimetria che sulle tabelle riepilogative;
d) principali elaborati grafici relativi a ciascun
fabbricato del
programma, in adeguata scala e debitamente quotati,
firmati, a norma
di legge, dal progettista e controfirmati dal legale
rappresentante
del soggetto beneficiario o suo procuratore speciale;
e) lay-out con evidenza dei macchinari
preesistenti e quelli
oggetto delle agevolazioni;
f) documentazione attestante la disponibilita'
degli immobili
oggetto del progetto d'investimento. La predetta
disponibilita' non
puo' essere attestata da contratti di comodato;
g) perizia giurata relativa alla conformita'
urbanistica ed
edilizia degli immobili, di cui alla precedente
lettera f), e
all'inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio
delle necessarie
concessioni e/o autorizzazioni e alla necessita' di
eventuali pareri
e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti;
h) dettaglio degli investimenti previsti, con
allegati i relativi
preventivi - corredati dalle specifiche tecniche e
dalle relative
caratteristiche di funzionamento e suddivisione
degli stessi per
capitolo di spesa e per articolazione temporale;
i) Documento Unico di Regolarita' Contributiva
(DURC) in corso di
validita';
j) dichiarazione di cui all'art. 8 del decreto del
Presidente del
Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale delle Repubblica italiana del 12 luglio 2007,
n. 106;
k) certificato antimafia ai sensi degli articoli
3 e 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252, ovvero
copia dell'avvenuta richiesta del medesimo, qualora non
piu' valido
il certificato presentato in fase di accesso ai sensi
dell'art. 7,
comma 1 del decreto del 24 settembre 2010;
l) apposita perizia giurata, rilasciata da
professionisti
iscritti ali'albo degli ingegneri, o degli
architetti, o dei
geometri, o dei dottori agronomi, o dei periti agrari,
o dei periti
industriali edili, attestante il valore di mercato del
suolo e/o dei
fabbricati richiesti alle agevolazioni;
m) ulteriore eventuale documentazione richiesta
dall'Agenzia, da
predisporre secondo le specifiche indicate dall'Agenzia
medesima sul
proprio sito internet.
5.3. Nel caso in cui la proposta di contratto riguardi
piu' imprese
e/o uno o piu' progetti d'investimento della
stessa impresa, i
documenti di cui al presente paragrafo, devono
essere riferiti a
ciascuna impresa aderente e a ciascun progetto
rientrante nel
programma di investimento.
5.4. I soggetti interessati trasmettono all'Agenzia
i chiarimenti
e/o le integrazioni entro il termine perentorio di
7 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta, pena
l'improcedibilita' della
domanda. Nel caso in cui la richiesta non possa
essere soddisfatta
nel predetto termine di 7 giorni, il soggetto
proponente comunica
tempestivamente all'Agenzia, e comunque non oltre
7 giorni dal
ricevimento della richiesta, i motivi ostativi alla
presentazione
della documentazione integrativa richiesta.
L'Agenzia, sulla base delle motivazioni
addotte, valuta la
congruita' della richiesta del soggetto proponente
e dispone il
termine massimo di presentazione della documentazione
necessaria.
5.5. Con riferimento all'istruttoria della proposta
definitiva di
contratto di sviluppo, di cui all'art. 9 del decreto del
24 settembre
2010, si precisa che per quanto attiene ai progetti di
cui al Titolo
IV del decreto del 24 settembre 2010 l'Agenzia si
avvale di esperti
esterni, indicati dal MiSE tra quelli iscritti
all'Albo di cui al
decreto del Ministero delle attivita' produttive del 7
aprile 2006.
Tali progetti sono valutati sulla base dei
criteri di seguito
indicati:
a) la stretta connessione e funzionalita' con i
programmi di
investimento e gli altri eventuali progetti di ricerca
industriale e
prevalente sviluppo sperimentale oggetto del contratto
di sviluppo;
b) la validita' degli obiettivi intermedi e finali
del programma
sotto il profilo tecnologico, con particolare
riferimento allo
sviluppo del settore in cui opera il soggetto
richiedente;
c) la congruita' e pertinenza dei costi
richiesti alle
agevolazioni in riferimento agli obiettivi del progetto;
d) la capacita' tecnico-scientifica di assicurare
la corretta
esecuzione delle attivita' del programma tenuto conto
anche delle
pregresse attivita' del richiedente;
e) l'apporto diretto del soggetto beneficiario
nell'ideazione e
nello svolgimento del programma;
f) la validita' economico-finanziaria del
programma, con
specifico riferimento alla redditivita', alle
prospettive di mercato
ed al piano finanziario per la copertura dei
fabbisogni derivanti
dalla realizzazione del programma;
g) la ricaduta degli effetti del programma
sul mercato di
riferimento ovvero il rilevante miglioramento
delle condizioni
ambientali;
h) l'interesse industriale all'esecuzione del
programma in
relazione all'impatto economico dei risultati
perseguiti;
i) per le grandi imprese, il carattere di
addizionalita' del
programma rispetto alla ordinaria attivita' di
ricerca e sviluppo
dell'impresa. Tale verifica dovra' riguardare anche le
piccole e le
medie imprese nel caso di un valore delle
agevolazioni concedibili
superiore a 7,5 milioni di euro.
6. Erogazione delle agevolazioni.
6.1. L'erogazione delle agevolazioni da parte
dell'Agenzia alle
imprese dovra' avvenire sulla base di spese
effettivamente sostenute
come dimostrate da fatture e/o altri titoli di
spesa fiscalmente
regolari e quietanzati ovvero di anticipazioni di
spesa su ordini
accettati, relativamente a lotti minimi di investimenti
non inferiori
al 20% delle spese ammissibili complessive.
Il rapporto tra i contributi erogati ed il totale
dei contributi
previsti per il progetto non dovra' essere superiore al
rapporto tra
la quota versata del contributo finanziario a carico
dei soggetti
beneficiari a copertura degli investimenti ed il
totale del
contributo finanziario stesso.
Sulle singole erogazioni l'Agenzia operera' una
ritenuta del 10%
che dovra' essere versata alle imprese successivamente
alle attivita'
di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei
progetti di
cui all'art. 10, comma 2 del decreto 24 settembre 2010.
Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni a
saldo, tutte le
forniture devono risultare pagate per intero pena
l'inammissibilita'
dell'importo dell'intera fornitura.
6.2. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni
relative ai
programmi di investimento di cui al Titolo II ed al
Titolo III del
decreto del 24 settembre 2010, l'impresa
beneficiaria presenta
all'Agenzia, in relazione a ciascuna quota,
un'apposita richiesta
allegando alla stessa:
a) la documentazione della spesa consistente nella
copia delle
fatture di acquisto;
b) gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai
fornitori che
i beni acquistati sono nuovi di fabbrica;
c) la copia dei contratti relativi alle fatture
per pagamenti
anticipati in «conto fornitura»;
d) gli originali delle quietanze sottoscritte
dai fornitori
relative ai pagamenti ricevuti, ovvero le copie della
diversa prova
documentale dell'avvenuto pagamento, salva, in ogni
caso, la facolta'
dell'Agenzia di ottenere l'esibizione dei documenti
originali;
e) la dichiarazione resa ai sensi degli articoli
47 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445,
dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria
congiuntamente al
Presidente del Collegio Sindacale, ove costituito,
mediante la quale
- con riferimento ad un allegato ed analitico elenco,
nel quale siano
trascritti i dati delle fatture, via via pagate per la
realizzazione
del programma degli investimenti, fatture da consegnare
in copia come
previsto sub a) - sia attestato:
1. che le fatture ivi indicate si riferiscono a
spese sostenute
per gli investimenti previsti dal progetto;
2. che i beni acquistati fanno parte
del patrimonio
dell'impresa beneficiaria;
3. che le fatture, ivi indicate, sono state
pagate a saldo,
ovvero costituiscono documento di pagamenti
anticipati «in conto
fornitura»;
4. che per tali fatture non e' mai stato
riconosciuto ne sara'
riconosciuto alcuno sconto ed abbuono ad
eccezione di quelli
eventualmente indicati in fattura;
5. che gli impianti, i macchinari e le
attrezzature acquistate,
cui le fatture si riferiscono, sono nuovi di fabbrica;
6. che tutti i documenti allegati in copia alla
richiesta di
erogazione sono conformi agli originali;
7. di non aver beneficiato, a fronte delle spese
rendicontate,
di ulteriori contributi o finanziamenti, nazionali o
comunitari;
8. che non esistono procedure giudiziarie
interdittive,
esecutive o cautelari civili o penali nei confronti
della societa' e
che non sussistono a carico della stessa imputazioni
ai sensi di
quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
9. di non rientrare fra coloro che hanno
ricevuto, neanche
secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati
incompatibili con le
decisioni della Commissione Europea indicate nell'art. 4
del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio
2007;
f) l'originale del certificato di iscrizione nel
Registro delle
Imprese e di vigenza della impresa beneficiaria che
contenga la
«dicitura antimafia» e dal quale risulti che l'impresa
beneficiaria
non sia in liquidazione, non sia fallita, non sia stata
sottoposta a
procedura di concordato preventivo, a
liquidazione coatta
amministrativa, ne' ad amministrazione straordinaria;
g) l'originale del Documento Unico di Regolarita'
Contributiva
(DURC) dell'impresa beneficiaria;
h) il certificato antimafia rilasciato ai sensi
degli articoli 3
e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3
giugno 1998, n.
252, ovvero, in caso di invarianza dei soggetti
controllati di cui
all'art. 2 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica,
copia dell'avvenuta richiesta del medesimo, qualora non
piu' valido
il certificato eventualmente gia' presentato nelle
precedenti fasi
del procedimento. L'invarianza dei soggetti controllati
dovra' essere
attestata da specifica dichiarazione resa dal legale
rappresentante
ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del
Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
i) la documentazione utile per l'attestazione del
proporzionale
versamento del contributo finanziario a carico
dell'impresa
beneficiaria, ove previsto;
j) la copia della documentazione di cui ai
precedenti punti a),
b), c) d), e), f), g) ed i).
Copia della documentazione di cui ai precedenti punti
a), b), c),
d), e) f), g) h) ed i) deve essere fornita anche per via
elettronica.
Gli originali dei documenti sopra indicati devono
comunque essere
tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti,
i controlli
e le ispezioni dell'Agenzia e del MiSE per almeno i
cinque anni,
ovvero tre anni per le PMI, successivi alla data di
ultimazione del
progetto.
I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento
devono essere
fisicamente individuabili e presenti presso
l'unita' locale
interessata dal programma di investimenti alla data
della richiesta,
ad eccezione di quelli per i quali il titolo di
spesa presentato
costituisce acconto e di quelli installati presso terzi
ai sensi del
precedente punto 2.7. In relazione alle spese cui si
riferisce la
richiesta di erogazione per stato d'avanzamento,
le stesse non
possono comprendere quelle ritenute non ammissibili.
Contestualmente
a ciascuna richiesta di erogazione, l'impresa deve
riportare sui
relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la
dicitura «Contratto
di Sviluppo - DM 24 settembre 2010 Spesa di euro ...
dichiarata per
la ... (prima, seconda ...) erogazione».
6.3. Per ciascun progetto, la data di ultimazione e'
rappresentata
dalla data dell'ultimo titolo di spesa dichiarato
ammissibile (per i
beni in leasing, la data dell'ultima consegna dei beni,
ovvero, per i
programmi misti, l'ultima di tali date). L'impresa
beneficiaria
comunica la data di ultimazione entro 30 giorni dalla
medesima e,
entro 90 giorni dalla stessa, e' tenuta a trasmettere
l'ultimo SAL.
6.4. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni
relative ai
progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale di cui al
Titolo IV del decreto del 24 settembre 2010, l'impresa
beneficiaria
presenta all'Agenzia, in relazione a ciascuna
quota, un'apposita
richiesta allegando alla stessa:
a) un analitico riepilogo delle spese rendicontate,
articolato in
riferimento alla attivita' di ricerca industriale
e sviluppo
sperimentale ed alle categorie individuate al
precedente punto 2.9
con allegate le copie dei relativi giustificativi di
spesa;
b) gli originali delle dichiarazioni rilasciate
dai fornitori
attestanti che gli strumenti e le attrezzature
sono di nuova
acquisizione;
c) gli originali delle quietanze sottoscritte
dai fornitori
relative ai pagamenti ricevuti, ovvero copia della
prova documentale
dell'avvenuto pagamento, salva in ogni caso la facolta'
dell'Agenzia
di ottenere l'esibizione dei documenti originali;
d) la dichiarazione resa ai sensi degli articoli
47 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445,
dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria
congiuntamente al
Presidente del Collegio Sindacale, ove costituito,
mediante la quale,
con riferimento ad un allegato ed analitico elenco
delle spese
rendicontate, sia attestato:
1. che gli importi di spesa indicati nell'allegato
elenco sono
conformi alle risultanze contabili aziendali e
che sono stati
effettivamente sostenuti per l'esecuzione del progetto;
2. che il costo del personale non dipendente con
contratto a
progetto riguarda attivita' svolte presso le
strutture della
societa';
3. che i contributi di legge o contrattuali
e gli oneri
differiti considerati nel calcolo orario
corrispondono a quelli
previsti dalla normativa vigente e sono stati
effettivamente pagati
o, limitatamente agli oneri differiti, accantonati
per ciascun
dipendente e/o lavoratore con contratto a progetto;
4. che sono state rispettate tutte le prescrizioni
di legge, in
particolare quelle in materia fiscale, ambientale e pari
opportunita'
tra uomini e donne;
5. che le spese generali sono state rendicontate
sulla base dei
costi effettivamente sostenuti;
6. ove siano stati rendicontati costi relativi a
strumenti ed
attrezzature, che la misura del periodo di
impiego delle
strumentazioni e delle attrezzature elencate
corrispondono alla
relativa percentuale di quota di utilizzo indicata;
7. che le fatture rendicontate sono state pagate a
saldo e che
per tali fatture non e' mai stato riconosciuto ne sara'
riconosciuto
alcuno sconto ed abbuono ad eccezione di quelli
eventualmente
indicati in fattura;
8. che non sono intervenute variazioni sostanziali
al programma
approvato;
9. che non esistono procedure giudiziarie
interdittive,
esecutive o cautelari civili o penali nei confronti
della societa' e
che non sussistono a carico della stessa imputazioni
ai sensi di
quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
10. che tutte le strumentazioni e le
attrezzature oggetto di
rendicontazione sono di nuova acquisizione;
11. che tutti i documenti allegati in copia alla
richiesta di
erogazione sono conformi agli originali;
12. di non aver beneficiato, a fronte delle spese
rendicontate,
di ulteriori contributi o finanziamenti, nazionali o
comunitari;
13. di non rientrare fra coloro che hanno
ricevuto, neanche
secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati
incompatibili con le
decisioni della Commissione Europea indicate nell'art. 4
del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio
2007;
e) l'originale del certificato di iscrizione nel
Registro delle
Imprese e di vigenza della impresa beneficiaria che
contenga la
«dicitura antimafia» e dal quale risulti che l'impresa
beneficiaria
non sia in liquidazione, non sia fallita, non sia stata
sottoposta a
procedura di concordato preventivo, a
liquidazione coatta
amministrativa, ne' ad amministrazione straordinaria;
f) l'originale della Dichiarazione Unica
di Regolarita'
Contributiva (DURC) dell'impresa beneficiaria;
g) il certificato antimafia rilasciato ai sensi
degli articoli 3
e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3
giugno 1998, n.
252, ovvero, in caso di invarianza dei soggetti
controllati di cui
all'art. 2 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica,
copia dell'avvenuta richiesta del medesimo, qualora non
piu' valido
il certificato eventualmente gia' presentato nelle
precedenti fasi
del procedimento. L'invarianza dei soggetti controllati
dovra' essere
attestata da specifica dichiarazione resa dal legale
rappresentante
ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del
Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
h) rapporto tecnico sullo stato d'avanzamento dei
lavori, sulla
base dello schema opportunamente predisposto ed allegato
al contratto
di sviluppo;
i) copia della documentazione di cui ai precedenti
punti a), b),
c), d), e), f) ed h).
Copia della documentazione di cui ai precedenti a),
b), c), d), e),
f), g) ed h) deve essere fornita anche per via
elettronica.
Gli originali dei documenti sopra indicati devono
comunque essere
tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti,
i controlli
e le ispezioni dell'Agenzia e del MiSE per almeno i
cinque anni,
ovvero tre anni per le PMI, successivi alla data di
ultimazione del
progetto.
In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta
di erogazione
per stato d'avanzamento, le stesse non possono
comprendere quelle
ritenute non ammissibili. Contestualmente a ciascuna
richiesta di
erogazione, l'impresa deve riportare sui relativi titoli
di spesa, in
modo indelebile, la dicitura «Contratto di Sviluppo - DM
24 settembre
2010 - Spesa di euro ... dichiarata per la ... (prima,
seconda ...)
erogazione».
6.5. Per i progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale,
la data di avvio a realizzazione e' rappresentata
dalla data del
primo titolo di spesa, se il programma e' stato avviato
con attivita'
svolte all'esterno, ovvero quella dichiarata
dall'impresa
beneficiaria se il programma e' avviato con
attivita' svolte
direttamente. La data di ultimazione del programma e'
rappresentata
dalla data dell'ultimo titolo di spesa, se il
programma e' stato
ultimato con attivita' svolte all'esterno, ovvero
quella dichiarata
dall'impresa beneficiaria se il programma e' ultimato
con attivita'
svolte direttamente.
L'impresa beneficiaria comunica la data di
ultimazione entro 30
giorni dalla medesima e, entro 90 giorni dalla stessa,
e' tenuta a
trasmettere l'ultimo SAL.
7. Variazioni successive alla sottoscrizione del
contratto di
sviluppo.
7.1. Con riferimento alle variazioni successive alla
sottoscrizione
del contratto di sviluppo di cui all'art. 12 del
decreto del 24
settembre 2010 si precisa che, ai fini del subentro:
a) il soggetto subentrante sottoscrive, con
le medesime
modalita', le dichiarazioni, gli impegni, le
autorizzazioni e gli
obblighi gia' sottoscritti dall'impresa richiedente
in sede di
domanda di agevolazione e aggiorna i dati e le
informazioni contenute
nella domanda medesima, limitatamente alla parte
variata a seguito
del subentro medesimo;
b) la dimensione del soggetto subentrante viene
rilevata, con i
criteri di cui all'art. 2, comma 3 del decreto del 24
settembre 2010
e con riferimento alla data in cui lo stesso diviene
legittimamente
titolare del programma e, quindi, a quella in
cui ha effetto
l'operazione societaria di cui si tratta;
c) le agevolazioni vengono calcolate sulla base
della misura
agevolativa massima relativa al soggetto subentrante; il
nuovo valore
dell'agevolazione non puo', comunque, superare
l'importo gia'
concesso. Qualora l'operazione societaria di cui si
tratta intervenga
nel corso del quinquennio, ovvero triennio per le
PMI, successivo
alla data di ultimazione dell'intero investimento, nel
calcolo delle
agevolazioni si tiene conto delle frazioni di detto
periodo relative
al soggetto originario ed a quello subentrante.
8. Monitoraggio.
8.1. Ai fini del monitoraggio dei programmi
agevolati, a partire
dalla data di stipula del contratto, le imprese
beneficiarie
trasmettono all'Agenzia, con cadenza semestrale e
fino al quinto
esercizio successivo a quello di ultimazione del
programma agevolato,
ovvero al terzo nel caso di PMI, una dichiarazione
resa dal legale
rappresentante o procuratore speciale delle imprese
interessate. La
predetta dichiarazione, rilasciata ai sensi e per gli
effetti degli
articoli 47 e 76, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, fornisce, in
particolare, indicazioni
sull'avanzamento del programma e su ulteriori
eventuali elementi
specificatamente richiesti nel contratto di sviluppo
sottoscritto.
Con riferimento ai programmi di cui al Titolo II ed al
Titolo III del
decreto del 24 settembre 2010 dovranno essere
inoltre fornite
indicazioni in merito al valore della produzione, ad
eventuali beni
dismessi ed al livello occupazionale raggiunto.
9. Revoche.
9.1. Con riferimento ai programmi di cui al Titolo II
ed al Titolo
III del decreto 24 settembre 2010 costituiscono
condizioni di revoca
delle agevolazioni, ai sensi degli articoli 19 e 25
del predetto
decreto:
a) la cessazione definitiva dell'attivita' per la
quale siano
state concesse, o la messa in liquidazione o
l'ammissione a procedure
concorsuali dell'impresa beneficiaria prima del
completamento del
programma degli investimenti e/o del livello
occupazionale previsto;
b) la mancata conclusione entro il termine stabilito
del progetto
degli investimenti ammesso alle agevolazioni,
salvo proroghe,
complessivamente di durata non superiore a dodici mesi,
che potranno
essere preventivamente concesse dall'Agenzia sulla base
di richiesta
motivata da parte dell'impresa;
c) una riduzione del progetto degli investimenti a
seguito della
quale il residuale programma risulti non piu' organico e
funzionale;
d) il mancato raggiungimento degli obiettivi
prefissati nei
limiti e con le tolleranze stabiliti dal contratto di
sviluppo;
e) il trasferimento, l'alienazione o la
destinazione ad usi
diversi da quelli previsti nel progetto degli
investimenti, senza la
preventiva autorizzazione dell'Agenzia, di beni
mobili e diritti
aziendali, ovvero beni immobili ammessi alle
agevolazioni prima che
siano trascorsi cinque anni - ovvero tre anni per
le PMI - dal
completamento degli investimenti;
f) l'alienazione dell'azienda o di parte di
essa ovvero il
trasferimento dell'attivita' produttiva in un ambito
territoriale
diverso da quello originario prima che siano trascorsi
cinque anni
dal completamento degli investimenti - ovvero tre anni
per le PMI;
g) il caso in cui l'impresa beneficiaria non
consenta i controlli
dell'Agenzia o del MiSE circa l'andamento dell'attivita'
aziendale e
la progressiva realizzazione del programma degli
investimenti e del
programma occupazionale, la misurazione dei risultati
ottenuti e la
verifica sull'assolvimento degli obblighi connessi
alla concessione
delle agevolazioni;
h) siano state richieste e ottenute per i beni
del medesimo
progetto di investimenti oggetto della concessione,
agevolazioni di
qualsiasi natura, ivi comprese quelle a titolo di
de minimis,
previste da altre norme statali, regionali o
comunitarie o comunque
concesse da istituzioni pubbliche ad eccezione di
quelle ottenute
esclusivamente nella forma di benefici fiscali o
di garanzia e
comunque entro i limiti delle intensita' massime
previste dal
regolamento GBER;
i) il mancato rispetto della normativa in
materia edilizia,
urbanistica ed ambientale;
j) la mancata osservanza, nei confronti
dei lavoratori
dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e
delle normative
sulla salvaguardia del lavoro;
k) la resa, da parte dell'impresa beneficiaria, in
qualunque fase
del procedimento, di dichiarazioni mendaci o
l'esibizione di atti
falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';
l) il mancato rimborso delle rate dell'eventuale
finanziamento
agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di
rimborso;
m) ogni altra eventuale causa di revoca prevista dal
Contratto di
sviluppo sottoscritto.
9.2. Con riferimento ai progetti di ricerca
industriale e sviluppo
sperimentale di cui al Titolo IV del decreto del 24
settembre 2010
costituiscono condizioni di revoca delle
agevolazioni, ai sensi
dell'art. 32 del predetto decreto:
a) la cessazione definitiva dell'attivita' per la
quale siano
state concesse, o la messa in liquidazione o
l'ammissione a procedure
concorsuali dell'impresa beneficiaria prima del
completamento del
progetto;
b) la mancata conclusione del progetto entro
il termine
stabilito, salvo proroghe, complessivamente di durata
non superiore a
dodici mesi, che potranno essere
preventivamente concesse
dall'Agenzia sulla base di richiesta motivata da parte
dell'impresa;
c) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
dal progetto,
fatti i salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o
altri fatti
ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
d) il caso in cui l'impresa beneficiaria non
consenta i controlli
dell'Agenzia o del MiSE circa l'andamento
dell'attivita' e la
progressiva realizzazione degli obiettivi del
progetto, la
misurazione dei risultati ottenuti e la verifica
sull'assolvimento
degli obblighi connessi alla concessione delle
agevolazioni;
e) siano state richieste e ottenute per i beni
del medesimo
progetto oggetto della concessione, agevolazioni di
qualsiasi natura,
ivi comprese quelle a titolo di de minimis, previste da
altre norme
statali, regionali o comunitarie o comunque concesse
da istituzioni
pubbliche ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente
nella forma
di benefici fiscali o di garanzia e comunque entro i
limiti delle
intensita' massime previste dal regolamento GBER;
f) il mancato rispetto della normativa in
materia edilizia,
urbanistica ed ambientale;
g) la mancata osservanza, nei confronti
dei lavoratori
dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e
delle normative
sulla salvaguardia del lavoro;
h) la resa, da parte dell'impresa beneficiaria, in
qualunque fase
del procedimento, di dichiarazioni mendaci o
l'esibizione di atti
falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';
i) il mancato rimborso delle rate dell'eventuale
finanziamento
agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di
rimborso;
j) ogni altra eventuale causa di revoca prevista dal
Contratto di
sviluppo sottoscritto.
Roma, 16 giugno 2011
Il
Ministro: Romani
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