testo in vigore dal:
19-8-2011
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Non hanno diritto alla pensione di reversibilita'
o indiretta
ovvero all'indennita' una tantum i familiari
superstiti che sono
stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per
i delitti di
cui agli articoli 575, 584 e 586 del codice
penale in danno
dell'iscritto o del pensionato.
2. I soggetti di cui al comma 1 che sono titolari di
una pensione
di reversibilita' o indiretta perdono il diritto
al relativo
trattamento a decorrere dalla data di entrata in
vigore della
presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 luglio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente
del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3333):
Presentato dall'on. Antonino Lo Presti il 18 marzo
2010.
Assegnato alla XI commissione (lavoro pubblico e
privato), in
sede referente, il 30 marzo 2010 con pareri delle
commissioni I, II,
V.
Esaminato dalla XI commissione, in sede referente,
l'8 e il 29
aprile 2010; il 12 e 19 maggio 2010; il 9 giugno 2010.
Esaminato in aula il 26 ottobre 2010 ed
approvato, con
modificazioni, il 27 ottobre 2010.
Senato della Repubblica(atto n. 2417):
Assegnato alla 11ª commissione (lavoro e previdenza
sociale) in
sede referente, il 3 novembre 2010 con pareri delle
commissioni 1ª,
2ª e 5ª.
Esaminato dalla 11ª commissione, in sede
referente, il 23
novembre 2010; il 25 gennaio 2011; il 1° e 16 febbraio
2011; il 23 e
30 marzo 2011; il 24 maggio 2011; il 29 giugno 2011.
Nuovamente assegnato alla 11ª commissione (lavoro
e previdenza
sociale), in sede deliberante, il 12 luglio 2011 con
pareri delle
commissioni 1ª, 2ª e 5ª.
Esaminato dalla 11ª commissione, in sede
deliberante, ed
approvato, il 20 luglio 2011.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e'
stato redatto
dall'amministrazione competente per
materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni
sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei
decreti del Presidente della
Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di
legge alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta, di seguito, il testo degli
articoli 575,
584 e 586 del codice penale:
«Art. 575 (Omicidio). - Chiunque cagiona
la morte di un
uomo e' punito con la reclusione non
inferiore ad anni
ventuno.».
«Art. 584 (Omicidio preterintenzionale).
- Chiunque,
con atti diretti a commettere uno dei
delitti preveduti
dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di
un uomo, e'
punito con la reclusione da dieci a diciotto
anni.».
«Art. 586 (Morte o lesioni come
conseguenza di altro
delitto). - Quando da un fatto preveduto
come delitto
doloso deriva, quale conseguenza non voluta
dal colpevole,
la morte o la lesione di una persona, si
applicano le
disposizioni dell'art. 83, ma le pene
stabilite negli
articoli 589 e 590 sono aumentate.».
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