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LEGGE 12 luglio 2011, n. 120-Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58, concernenti la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle societa' quotate in mercati

 

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regolamentati. (11G0161)

 

GU n. 174 del 28-7-2011

testo in vigore dal: 12-8-2011

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Equilibrio tra i generi negli organi delle societa' quotate

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 147-ter del testo unico delle

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive

modificazioni, e' inserito il seguente:

«1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli

amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che

assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve

ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio

di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la

composizione del consiglio di amministrazione risultante

dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal

presente comma, la Consob diffida la societa' interessata affinche'

si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi

dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob

applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro

1.000.000, secondo criteri e modalita' stabiliti con proprio

regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In

caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i

componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a

disciplinare le modalita' di formazione delle liste ed i casi di

sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del

criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce

in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle

disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento

alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio

regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni

del presente comma si applicano anche alle societa' organizzate

secondo il sistema monistico».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 147-quater del testo unico di cui

al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive

modificazioni, e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un

numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le

disposizioni dell'articolo 147-ter, comma 1-ter».

3. All'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo

24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. L'atto costitutivo della societa' stabilisce, inoltre,

che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo

che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri

effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica

per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio

sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di

riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la societa'

interessata affinche' si adegui a tale criterio entro il termine

massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla

diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da

euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad

adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova

diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob

statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto

delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con

riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in

base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma»;

b) al comma 4-bis, dopo le parole: «ai commi» e' inserita la

seguente: «1-bis,».

Art. 2

Decorrenza

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere

dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di

controllo delle societa' quotate in mercati regolamentati successivo

ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,

riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in

applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli

amministratori e dei sindaci eletti.

Art. 3

Societa' a controllo pubblico

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle

societa', costituite in Italia, controllate da pubbliche

amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo,

del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.

2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e

modalita' di attuazione del presente articolo al fine di disciplinare

in maniera uniforme per tutte le societa' interessate, in coerenza

con quanto previsto dalla presente legge, la vigilanza

sull'applicazione della stessa, le forme e i termini dei

provvedimenti previsti e le modalita' di sostituzione dei componenti

decaduti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 luglio 2011

 

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