regolamentati. (11G0161)
GU n. 174 del 28-7-2011
testo in vigore dal: 12-8-2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Equilibrio tra i generi negli organi delle societa'
quotate
1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 147-ter del testo
unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto
degli
amministratori da eleggere sia effettuato in base a un
criterio che
assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno
rappresentato deve
ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti.
Tale criterio
di riparto si applica per tre mandati consecutivi.
Qualora la
composizione del consiglio di amministrazione risultante
dall'elezione non rispetti il criterio di riparto
previsto dal
presente comma, la Consob diffida la societa'
interessata affinche'
si adegui a tale criterio entro il termine massimo di
quattro mesi
dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida,
la Consob
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
100.000 a euro
1.000.000, secondo criteri e modalita' stabiliti con
proprio
regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad
adempiere. In
caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova
diffida, i
componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto
provvede a
disciplinare le modalita' di formazione delle liste ed i
casi di
sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il
rispetto del
criterio di riparto previsto dal presente comma. La
Consob statuisce
in ordine alla violazione, all'applicazione ed al
rispetto delle
disposizioni in materia di quota di genere, anche con
riferimento
alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in
base a proprio
regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in
vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le
disposizioni
del presente comma si applicano anche alle societa'
organizzate
secondo il sistema monistico».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 147-quater del testo
unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive
modificazioni, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Qualora il consiglio di gestione sia costituito
da un
numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si
applicano le
disposizioni dell'articolo 147-ter, comma 1-ter».
3. All'articolo 148 del testo unico di cui al decreto
legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,
sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'atto costitutivo della societa' stabilisce,
inoltre,
che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia
effettuato in modo
che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo
dei membri
effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di
riparto si applica
per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del
collegio
sindacale risultante dall'elezione non rispetti il
criterio di
riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida
la societa'
interessata affinche' si adegui a tale criterio entro il
termine
massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di
inottemperanza alla
diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da
euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di
tre mesi ad
adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto
a tale nuova
diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La
Consob
statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed
al rispetto
delle disposizioni in materia di quota di genere, anche
con
riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da
adottare, in
base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi
dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente
comma»;
b) al comma 4-bis, dopo le parole: «ai commi» e'
inserita la
seguente: «1-bis,».
Art. 2
Decorrenza
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a
decorrere
dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e
degli organi di
controllo delle societa' quotate in mercati
regolamentati successivo
ad un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge,
riservando al genere meno rappresentato, per il primo
mandato in
applicazione della legge, una quota pari almeno a un
quinto degli
amministratori e dei sindaci eletti.
Art. 3
Societa' a controllo pubblico
1. Le disposizioni della presente legge si applicano
anche alle
societa', costituite in Italia, controllate da pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo
e secondo,
del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.
2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data
di entrata
in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo
17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti
termini e
modalita' di attuazione del presente articolo al fine di
disciplinare
in maniera uniforme per tutte le societa' interessate,
in coerenza
con quanto previsto dalla presente legge, la vigilanza
sull'applicazione della stessa, le forme e i termini dei
provvedimenti previsti e le modalita' di sostituzione
dei componenti
decaduti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 2011 |