Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121-Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. 

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

 

GU n. 177 del 1-8-2011

testo in vigore dal: 16-8-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;

Vista la direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE

relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di

sanzioni per violazioni;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante

attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento

provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009, ed, in particolare,

l'articolo 19;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 7 aprile 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e tenuto conto che le competenti Commissioni del Senato

della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini previsti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 7 luglio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del

Ministro della giustizia, di concerto con il Ministri degli affari

esteri, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari

e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e

delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 727, e' inserito il seguente:

«Art. 727-bis

(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari

di specie animali o vegetali selvatiche protette)

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori

dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti

ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da

uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in

cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e

abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della

specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene

esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e'

punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione

riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un

impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.»;

b) dopo l'articolo 733, e' inserito il seguente:

«Art. 733-bis

(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito

protetto)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat

all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora

compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto

fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.».

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice

penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si

intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e

nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice

penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende

qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata

come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2,

della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un

habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di

conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva

92/43/CE.

Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. L'articolo 4 della legge 3 agosto 2009, n. 116, e' sostituito

dal seguente:

«Art. 4. Introduzione dell'articolo 25-decies del decreto

legislativo 2001, n. 231:

1. Dopo l'articolo 25-nonies del decreto legislativo 8 giugno 2001,

n. 231, e' inserito il seguente:

"Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a

rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria). !. In

relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del

codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a

cinquecento quote."».

2. Dopo l'articolo 25-decies del decreto legislativo 8 giugno 2001,

n. 231, e' inserito il seguente:

«Art. 25-undecies

(Reati ambientali)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice

penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria

fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria

da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti

sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la

sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la

sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo

periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo,

e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta

quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione

pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a

duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da

centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo,

la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione

pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria

da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da

quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione

pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso

previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo,

e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso

previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione

pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7

febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni

pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e

6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione

pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis,

comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in

caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non

superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta

quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena

non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso

di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel

massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in

caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore

nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo

3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente

la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto

legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le

seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione

pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la

sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione

pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della

meta' nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256,

comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere

a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si

applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2,

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non

superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente

utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la

commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6

novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione

definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 16, comma

3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.».

Art. 3

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per

la baia storica del Golfo di Taranto di cui all'articolo 1 del

decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il

divieto relativo agli idrocarburi liquidi e' stabilito entro le

cinque miglia dalla linea di costa.».

2. All'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni

di cui al presente articolo ovvero commette piu' violazioni della

stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista

per la violazione piu' grave, aumentata sino al doppio. La stessa

sanzione si applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di

un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu' violazioni

della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al

presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del

fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al

sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di

sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione

della violazione, il trasgressore puo' definire la controversia,

previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di

un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce

l'irrogazione delle sanzioni accessorie.».

3. Al comma 1 dell'articolo 260-ter del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «All'accertamento delle

violazioni di cui ai commi» le parole: «8 e 9» sono sostituite dalle

seguenti: «7 e 8».

Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205

1. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

come modificato dall'articolo16, comma 1, lettera d), del decreto

legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1 prima delle parole: «I soggetti di cui all'articolo

188-ter» sono anteposte le seguenti: «Fatto salvo quanto stabilito al

comma 1-bis,»;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Sono esclusi

dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli

imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che

raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di

cui all'art. 212, comma 8, nonche' le imprese e gli enti che, ai

sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri

rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3,

lettera b).».

2. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Al fine di graduare la responsabilita' nel primo periodo di

applicazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei

rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a),

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 205, e successive

modificazioni, i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto

sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei

termini previsti, fermo restando l'obbligo di adempiere

all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo

contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di

ritardo:

a) con una sanzione pari al cinque per cento dell'importo

annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nei

primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di

operativita' per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese,

come individuata dall'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17

dicembre 2009, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento

ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010;

b) con una sanzione pari al cinquanta per cento dell'importo

annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o

comunque si protrae per i quattro mesi successivi al periodo

individuato alla lettera a) del presente comma.»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, i

soggetti di cui all'articolo 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che

fino alla decorrenza degli obblighi di operativita' del sistema di

controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui

all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non adempiono alle

prescrizioni di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18

febbraio 2011, n. 52, sono soggetti alle relative sanzioni previste

dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente

decreto.

2-ter. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, le

sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, nella formulazione previgente a quella di cui al

decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, per la presentazione del

modello unico di dichiarazione ambientale si applicano ai soggetti

tenuti alla comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del citato

decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, e successive

modificazioni, secondo i termini e le modalita' ivi indicati.

2-quater. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo

260-bis, commi 3, 4, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, e successive modificazioni, sono ridotte, ad eccezione dei

casi di comportamenti fraudolenti di cui al predetto comma 3, a un

decimo per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla

decorrenza degli obblighi di operativita' per ciascuna categoria di

operatori, enti o imprese, come individuata dall'articolo 1 del

decreto ministeriale 26 maggio 2011, e successive modificazioni, e a

un quinto per le violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese

e per i successivi quattro mesi.».

Art. 5

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 7 luglio 2011

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici