GU n. 177 del 1-8-2011
testo in vigore dal: 16-8-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e
del
Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale
dell'ambiente;
Vista la direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e
del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la
direttiva 2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di
sanzioni per violazioni;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202,
recante
attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa
all'inquinamento
provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante
disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009, ed, in
particolare,
l'articolo 19;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri,
adottata nella riunione del 7 aprile 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei
deputati e tenuto conto che le competenti Commissioni
del Senato
della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini
previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella
riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministri
degli affari
esteri, dello sviluppo economico, delle politiche
agricole alimentari
e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'economia e
delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 727, e' inserito il seguente:
«Art. 727-bis
(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione
di esemplari
di specie animali o vegetali selvatiche protette)
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, fuori
dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari
appartenenti
ad una specie animale selvatica protetta e' punito con
l'arresto da
uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo
i casi in
cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali
esemplari e
abbia un impatto trascurabile sullo stato di
conservazione della
specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva
o detiene
esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica
protetta e'
punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in
cui l'azione
riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e
abbia un
impatto trascurabile sullo stato di conservazione della
specie.»;
b) dopo l'articolo 733, e' inserito il seguente:
«Art. 733-bis
(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di
un sito
protetto)
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un
habitat
all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora
compromettendone lo stato di conservazione, e' punito
con l'arresto
fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.
000 euro.».
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del
codice
penale, per specie animali o vegetali selvatiche
protette si
intendono quelle indicate nell'allegato IV della
direttiva 92/43/CE e
nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del
codice
penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si
intende
qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia
classificata
come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4,
paragrafi 1 o 2,
della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat
naturale o un
habitat di specie per cui un sito sia designato come
zona speciale di
conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della
direttiva
92/43/CE.
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. L'articolo 4 della legge 3 agosto 2009, n. 116, e'
sostituito
dal seguente:
«Art. 4. Introduzione dell'articolo 25-decies del
decreto
legislativo 2001, n. 231:
1. Dopo l'articolo 25-nonies del decreto legislativo 8
giugno 2001,
n. 231, e' inserito il seguente:
"Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o
a
rendere dichiarazioni mendaci all'autorita'
giudiziaria). !. In
relazione alla commissione del delitto di cui all'art.
377-bis del
codice civile, si applica all'ente la sanzione
pecuniaria fino a
cinquecento quote."».
2. Dopo l'articolo 25-decies del decreto legislativo 8
giugno 2001,
n. 231, e' inserito il seguente:
«Art. 25-undecies
(Reati ambientali)
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal
codice
penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni
pecuniarie:
a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione
pecuniaria
fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione
pecuniaria
da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal
decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente
le seguenti
sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all'articolo 137:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e
13, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e
11, la
sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
b) per i reati di cui all'articolo 256:
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo
periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta
quote;
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo
periodo,
e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta
quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la
sanzione
pecuniaria da duecento a trecento quote;
c) per i reati di cui all'articolo 257:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria
fino a
duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria
da
centocinquanta a duecentocinquanta quote;
d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo
periodo,
la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la
sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione
pecuniaria
da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal
comma 1 e da
quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal
comma 2;
g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote
nel caso
previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8,
primo periodo,
e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote
nel caso
previsto dal comma 8, secondo periodo;
h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la
sanzione
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti
dalla legge 7
febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti
sanzioni
pecuniarie:
a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi
1 e 2, e
6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la
sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati
dall'articolo 3-bis,
comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992,
rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta
quote, in
caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena
non
superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta
quote, in caso di commissione di reati per cui e'
prevista la pena
non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote,
in caso
di commissione di reati per cui e' prevista la pena non
superiore nel
massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento
quote, in
caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena
superiore
nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti
dall'articolo
3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si
applica all'ente
la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal
decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano
all'ente le
seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la
sanzione
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9,
comma 2, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la
sanzione
pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono
ridotte della
meta' nel caso di commissione del reato previsto
dall'articolo 256,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma
2, lettere
a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e
c), si
applicano le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2,
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una
durata non
superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono
stabilmente
utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o
agevolare la
commissione dei reati di cui all'articolo 260 del
decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto
legislativo 6
novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione
dell'interdizione
definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi
dell'art. 16, comma
3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.».
Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3
aprile
2006, n. 152, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: «Per
la baia storica del Golfo di Taranto di cui all'articolo
1 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977,
n. 816, il
divieto relativo agli idrocarburi liquidi e' stabilito
entro le
cinque miglia dalla linea di costa.».
2. All'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.
152, dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse
disposizioni
di cui al presente articolo ovvero commette piu'
violazioni della
stessa disposizione soggiace alla sanzione
amministrativa prevista
per la violazione piu' grave, aumentata sino al doppio.
La stessa
sanzione si applica a chi con piu' azioni od omissioni,
esecutive di
un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi
piu' violazioni
della stessa o di diverse disposizioni di cui al
presente articolo.
9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di
cui al
presente articolo chi, entro trenta giorni dalla
commissione del
fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa
relativa al
sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel
termine di
sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla
notificazione
della violazione, il trasgressore puo' definire la
controversia,
previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il
pagamento di
un quarto della sanzione prevista. La definizione
agevolata impedisce
l'irrogazione delle sanzioni accessorie.».
3. Al comma 1 dell'articolo 260-ter del decreto
legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «All'accertamento
delle
violazioni di cui ai commi» le parole: «8 e 9» sono
sostituite dalle
seguenti: «7 e 8».
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205
1. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152,
come modificato dall'articolo16, comma 1, lettera d),
del decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 prima delle parole: «I soggetti di cui
all'articolo
188-ter» sono anteposte le seguenti: «Fatto salvo quanto
stabilito al
comma 1-bis,»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Sono
esclusi
dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e
scarico gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice civile che
raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non
pericolosi di
cui all'art. 212, comma 8, nonche' le imprese e gli enti
che, ai
sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i
propri
rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184,
comma 3,
lettera b).».
2. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al fine di graduare la responsabilita' nel primo
periodo di
applicazione del sistema di controllo della
tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2,
lettera a),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 205, e
successive
modificazioni, i soggetti obbligati all'iscrizione al
predetto
sistema che omettono l'iscrizione o il relativo
versamento nei
termini previsti, fermo restando l'obbligo di adempiere
all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del
relativo
contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di
mese di
ritardo:
a) con una sanzione pari al cinque per cento
dell'importo
annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si
verifica nei
primi otto mesi successivi alla decorrenza degli
obblighi di
operativita' per ciascuna categoria di operatori, enti o
imprese,
come individuata dall'articolo 12, comma 2, del decreto
del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
in data 17
dicembre 2009, e successive modificazioni, pubblicato
nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio
2010;
b) con una sanzione pari al cinquanta per cento
dell'importo
annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si
verifica o
comunque si protrae per i quattro mesi successivi al
periodo
individuato alla lettera a) del presente comma.»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Anche in attuazione di quanto disposto al comma
1, i
soggetti di cui all'articolo 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5,
del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, che
fino alla decorrenza degli obblighi di operativita' del
sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di
cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non
adempiono alle
prescrizioni di cui all'articolo 28, comma 2, del
decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 18
febbraio 2011, n. 52, sono soggetti alle relative
sanzioni previste
dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152,
nella formulazione precedente all'entrata in vigore del
presente
decreto.
2-ter. Anche in attuazione di quanto disposto al comma
1, le
sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto
legislativo 3 aprile
2006, n. 152, nella formulazione previgente a quella di
cui al
decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, per la
presentazione del
modello unico di dichiarazione ambientale si applicano
ai soggetti
tenuti alla comunicazione di cui all'articolo 28, comma
1, del citato
decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, e
successive
modificazioni, secondo i termini e le modalita' ivi
indicati.
2-quater. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo
260-bis, commi 3, 4, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 3
aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, sono ridotte, ad
eccezione dei
casi di comportamenti fraudolenti di cui al predetto
comma 3, a un
decimo per le violazioni compiute negli otto mesi
successivi alla
decorrenza degli obblighi di operativita' per ciascuna
categoria di
operatori, enti o imprese, come individuata
dall'articolo 1 del
decreto ministeriale 26 maggio 2011, e successive
modificazioni, e a
un quinto per le violazioni compiute dalla scadenza
dell'ottavo mese
e per i successivi quattro mesi.».
Art. 5
Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 luglio 2011 |