Avv. Paolo Nesta


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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 giugno 2011, n. 89 Testo del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 23 giugno 2011), coordinato con la legge di conversione 2 agosto 2011, n. 129 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari»

        Capo I

Disposizioni in materia di libera circolazione e permanenza dei
cittadini comunitari e dei loro familiari

 

 

Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge

di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,

trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

 

    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

 

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

 

                               Art. 1

 

Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,  in  materia

  di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari

 

  1. Al decreto legislativo 6 febbraio  2007,  n.  30,  e  successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) (( (soppressa) ));

    b) all'articolo 6,  comma  2,  le  parole:  «,  che  hanno  fatto

ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma  2»

sono soppresse;

    c) all'articolo 9:

      1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

      «3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del  requisito

della  disponibilita'  delle  risorse   economiche   sufficienti   al

soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve,  in  ogni  caso,

essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato,

(( con particolare riguardo alle  spese  afferenti  all'alloggio  sia

esso in locazione, in comodato, di proprieta' o detenuto in base a un

altro diritto soggettivo.»; ))

      2) al comma 5:

        a) alla lettera a), le parole: «, nonche' il visto d'ingresso

quando richiesto» sono soppresse;

        b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

        «b) un documento  rilasciato  dall'autorita'  competente  del

Paese di origine o provenienza che attesti la qualita'  di  familiare

e, qualora richiesto, di familiare a  carico  ovvero  di  membro  del

nucleo familiare  ovvero  familiare  affetto  da  gravi  problemi  di

salute,  che  richiedono   l'assistenza   personale   del   cittadino

dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;» ));

    d) all'articolo 10, comma 3:

      1) alla lettera a), le parole: «, nonche' del visto d'ingresso,

qualora richiesto» sono soppresse;

      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

      «b) di un documento rilasciato  dall'autorita'  competente  del

Paese di origine o provenienza che attesti la qualita'  di  familiare

e, qualora richiesto, di familiare a  carico  ovvero  di  membro  del

nucleo familiare ovvero del familiare affetto da  gravi  problemi  di

salute,  che  richiedono   l'assistenza   personale   del   cittadino

dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;» ;

    e) all'articolo 13, comma 2, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente

periodo:

    «La verifica della sussistenza di tali condizioni non puo' essere

effettuata se non in presenza di ragionevoli  dubbi  in  ordine  alla

persistenza delle condizioni medesime.» ;

    f) all'articolo 19, comma 4,  dopo  le  parole:  «previsto  dalla

normativa vigente» sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti:  «,  fermo

restando che il possesso del relativo documento  non  costituisce  ((

condizione necessaria per l'esercizio di un diritto» )) ;

    g) all'articolo 20:

      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

      «2. I motivi di sicurezza  dello  Stato  sussistono  quando  la

persona da allontanare appartiene  ad  una  delle  categorie  di  cui

all'articolo 18 della legge 22 maggio  1975,  n.  152,  e  successive

modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che  la  sua

permanenza nel territorio  dello  Stato  possa,  in  qualsiasi  modo,

agevolare   organizzazioni   o   attivita'    terroristiche,    anche

internazionali. Ai fini dell'adozione del  provvedimento  di  cui  al

comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un

giudice italiano per  uno  o  piu'  delitti  riconducibili  a  quelli

indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.» ));

      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

      «3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando

la  persona   da   allontanare   abbia   tenuto   comportamenti   che

costituiscono una minaccia  concreta,  effettiva  e  sufficientemente

grave ai diritti fondamentali della  persona  ovvero  all'incolumita'

pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento,  si  tiene  conto,

quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente

comma,  anche  di  eventuali  condanne,  pronunciate  da  un  giudice

italiano o straniero, per uno o piu' delitti non colposi, consumati o

tentati, contro la vita o  l'incolumita'  della  persona,  ovvero  di

eventuali  condanne  per  uno  o  piu'  delitti  corrispondenti  alle

fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile  2005,  n.

69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta  a

norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi

delitti  o  dell'appartenenza  a  taluna  delle  categorie   di   cui

all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.  1423,  e  successive

modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.

575, e successive modificazioni, nonche' di misure di  prevenzione  o

di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita'  straniere.»

));

      3) al comma 4, primo periodo, le parole: «una minaccia concreta

e attuale» sono sostituite dalle seguenti:(( «una minaccia  concreta,

effettiva e sufficientemente grave» ));

      4) al comma 9, primo periodo, le parole: «di ordine pubblico o»

sono soppresse;

      5) il comma 11 e' sostituito dal seguente:

      (( «11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di  cui

al comma  1  e'  immediatamente  eseguito  dal  questore  qualora  si

ravvisi,  caso  per  caso,  l'urgenza   dell'allontanamento   perche'

l'ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la  civile

e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo

13, comma 5-bis, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  25

luglio 1998, n. 286.» ));

    h) all'articolo 21:

      1) al comma 1 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  ((

«L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei  suoi

familiari  al  sistema  di   assistenza   sociale   non   costituisce

automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso

per caso.» )) ;

      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

      (( «4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma  1,  che  non

hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al  comma

2 e sono stati  individuati  sul  territorio  dello  Stato  oltre  il

termine   fissato,   senza   aver   provveduto   alla   presentazione

dell'attestazione di cui al comma 3, il  prefetto  puo'  adottare  un

provvedimento  di  allontanamento  coattivo  per  motivi  di   ordine

pubblico, ai sensi  dell'articolo  20,  immediatamente  eseguito  dal

questore.» )) ;

    i) dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente:

    (( «Art. 23-bis (Consultazione tra gli Stati membri). - 1. Quando

uno Stato membro  chiede  informazioni  ai  sensi  dell'articolo  27,

paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e  del

Consiglio,  del  29  aprile  2004,  il   Ministero   dell'interno   -

Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali  di

scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine

di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La consultazione

puo' avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete.» )).

 

     


         

                      Riferimenti normativi

              - Si riporta il testo degli articoli 3, 6, 9,  10,  13,

          19, 20 e 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

          recante «Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa  al

          diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro  familiari  di

          circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli

          Stati membri.» (in Gazzetta Ufficiale  27  marzo  2007,  n.

          72), come modificati dalla presente legge:

              «Art. 3 (Aventi diritto).  -  1.  Il  presente  decreto

          legislativo si applica a  qualsiasi  cittadino  dell'Unione

          che si rechi o soggiorni in uno  Stato  membro  diverso  da

          quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari

          ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),   che

          accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

              2. Senza pregiudizio del diritto  personale  di  libera

          circolazione e  di  soggiorno  dell'interessato,  lo  Stato

          membro  ospitante,  conformemente  alla  sua   legislazione

          nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti

          persone:

                a)  ogni  altro  familiare,  qualunque  sia  la   sua

          cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera

          b), se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con

          il cittadino dell'Unione titolare del diritto di  soggiorno

          a titolo principale o se gravi motivi di  salute  impongono

          che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;

                b) il partner con cui il cittadino dell'Unione  abbia

          una relazione stabile ufficialmente attestata.

              3.  Lo  Stato  membro  ospitante  effettua   un   esame

          approfondito  della  situazione  personale   e   giustifica

          l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.»;

              «Art. 6 (Diritto di soggiorno fino a tre mesi). - 1.  I

          cittadini dell'Unione hanno il diritto di  soggiornare  nel

          territorio nazionale per un periodo  non  superiore  a  tre

          mesi  senza  alcuna  condizione  o  formalita',  salvo   il

          possesso di un documento d'identita' valido per  l'espatrio

          secondo  la  legislazione  dello  Stato  di  cui  hanno  la

          cittadinanza.

              2. Le disposizioni del comma 1 si  applicano  anche  ai

          familiari non aventi la cittadinanza di  uno  Stato  membro

          che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in

          possesso di un passaporto in corso di validita'.

              3.  Fatte  salve  le  disposizioni  di  leggi  speciali

          conformi ai Trattati dell'Unione europea ed alla  normativa

          comunitaria in vigore, i cittadini di cui ai commi 1  e  2,

          nello svolgimento delle attivita' consentite,  sono  tenuti

          ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini italiani.»;

              «Art. 9  (Formalita'  amministrative  per  i  cittadini

          dell'Unione  ed  i  loro  familiari).  -  1.  Al  cittadino

          dell'Unione che intende soggiornare  in  Italia,  ai  sensi

          dell'articolo 7 per un periodo superiore  a  tre  mesi,  si

          applica la legge 24 dicembre 1954, n.  1228,  ed  il  nuovo

          regolamento   anagrafico   della   popolazione   residente,

          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30

          maggio 1989, n. 223.

              2. Fermo quanto previsto dal comma 1,  l'iscrizione  e'

          comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso  ed  e'

          rilasciata  immediatamente  una   attestazione   contenente

          l'indicazione del nome  e  della  dimora  del  richiedente,

          nonche' la data della richiesta.

              3. Oltre a quanto previsto  per  i  cittadini  italiani

          dalla  normativa  di  cui  al  comma  1,  per  l'iscrizione

          anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve

          produrre la documentazione attestante:

                a) l'attivita' lavorativa,  subordinata  o  autonoma,

          esercitata  se   l'iscrizione   e'   richiesta   ai   sensi

          dell'articolo 7, comma 1, lettera a);

                b)   la   disponibilita'   di   risorse    economiche

          sufficienti per se' e per i  propri  familiari,  secondo  i

          criteri di cui all'articolo 29, comma 3,  lettera  b),  del

          testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina

          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,

          di cui al decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,

          nonche'  la  titolarita'  di  una  assicurazione  sanitaria

          ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire

          tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione e'

          richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b);

                c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato

          riconosciuto dalla vigente normativa e  la  titolarita'  di

          un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo  comunque

          denominato idoneo a coprire  tutti  i  rischi,  nonche'  la

          disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se'  e

          per  i  propri  familiari,  secondo  i   criteri   di   cui

          all'articolo 29, comma 3, lettera b),  del  citato  decreto

          legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione  e'  richiesta

          ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).

              3-bis. Ai fini della  verifica  della  sussistenza  del

          requisito della  disponibilita'  delle  risorse  economiche

          sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere  b)  e

          c), deve, in  ogni  caso,  essere  valutata  la  situazione

          complessiva  personale  dell'interessato,  con  particolare

          riguardo alle spese  afferenti  all'alloggio  sia  esso  in

          locazione, in comodato, di proprieta' o detenuto in base  a

          un altro diritto soggettivo.

              4.  Il  cittadino  dell'Unione   puo'   dimostrare   di

          disporre, per se' e per  i  propri  familiari,  di  risorse

          economiche  sufficienti  a  non  gravare  sul  sistema   di

          assistenza pubblica, anche attraverso la  dichiarazione  di

          cui  agli  articoli  46  e  47  del   testo   unico   delle

          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di

          documentazione  amministrativa  di  cui  al   decreto   del

          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

              5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre  a  quanto

          previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al

          comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea  che

          non  hanno  un  autonomo  diritto   di   soggiorno   devono

          presentare, in conformita' alle  disposizioni  del  decreto

          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

                a) un documento di identita' o il passaporto in corso

          di validita';

                b) un documento rilasciato dall'autorita'  competente

          del Paese di origine o provenienza che attesti la  qualita'

          di familiare e, qualora richiesto, di  familiare  a  carico

          ovvero di membro  del  nucleo  familiare  ovvero  familiare

          affetto  da  gravi  problemi  di  salute,  che   richiedono

          l'assistenza personale del cittadino dell'Unione,  titolare

          di un autonomo diritto di soggiorno;

                c)   l'attestato   della    richiesta    d'iscrizione

          anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.

              6. Salvo quanto  previsto  dal  presente  decreto,  per

          l'iscrizione anagrafica ed il rilascio  della  ricevuta  di

          iscrizione  e  del  relativo  documento  di  identita'   si

          applicano  le  medesime  disposizioni   previste   per   il

          cittadino italiano.

              7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari

          del cittadino dell'Unione che non abbiano  la  cittadinanza

          di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi  dell'articolo

          6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998,

          a  cura  delle  amministrazioni  comunali   alla   Questura

          competente per territorio.»;

              «Art. 10  (Carta  di  soggiorno  per  i  familiari  del

          cittadino comunitario non aventi  la  cittadinanza  di  uno

          Stato membro dell'Unione europea). -  1.  I  familiari  del

          cittadino dell'Unione non aventi  la  cittadinanza  di  uno

          Stato membro, di cui all'articolo  2,  trascorsi  tre  mesi

          dall'ingresso nel  territorio  nazionale,  richiedono  alla

          questura competente per territorio di residenza  la  "Carta

          di soggiorno di familiare  di  un  cittadino  dell'Unione",

          redatta su modello conforme a quello stabilito con  decreto

          del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi  dalla

          data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

          Fino alla data di entrata in vigore del  predetto  decreto,

          e'  rilasciato  il  titolo  di  soggiorno  previsto   dalla

          normativa vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del

          presente decreto.

              2. Al momento della richiesta di rilascio  della  carta

          di soggiorno, al familiare  del  cittadino  dell'Unione  e'

          rilasciata una ricevuta secondo  il  modello  definito  con

          decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.

              3.  Per  il  rilascio  della  Carta  di  soggiorno,  e'

          richiesta la presentazione:

                a) del passaporto o documento equivalente,  in  corso

          di validita';

                b)  di   un   documento   rilasciato   dall'autorita'

          competente del Paese di origine o provenienza  che  attesti

          la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare

          a carico ovvero di membro del nucleo familiare  ovvero  del

          familiare  affetto  da  gravi  problemi  di   salute,   che

          richiedono    l'assistenza    personale    del    cittadino

          dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;

                c)  dell'attestato   della   richiesta   d'iscrizione

          anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;

                d)  della  fotografia  dell'interessato,  in  formato

          tessera, in quattro esemplari.

              4. La carta di soggiorno di familiare di  un  cittadino

          dell'Unione ha una validita' di cinque anni dalla data  del

          rilascio.

              5. La carta di soggiorno mantiene la propria  validita'

          anche in  caso  di  assenze  temporanee  del  titolare  non

          superiori a sei mesi l'anno, nonche' di assenze  di  durata

          superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di

          assenze  fino  a  dodici  mesi  consecutivi  per  rilevanti

          motivi, quali  la  gravidanza  e  la  maternita',  malattia

          grave, studi o  formazione  professionale  o  distacco  per

          motivi  di   lavoro   in   un   altro   Stato;   e'   onere

          dell'interessato   esibire   la   documentazione   atta   a

          dimostrare  i  fatti  che  consentono  la   perduranza   di

          validita'.

              6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma

          1 e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e

          del materiale usato per il documento.»;

              «Art. 13(Mantenimento del diritto di soggiorno). - 1. I

          cittadini dell'Unione ed i loro familiari  beneficiano  del

          diritto di soggiorno di cui all'articolo 6,  finche'  hanno

          le risorse economiche di cui all'articolo 9, comma  3,  che

          gli impediscono di diventare  un  onere  eccessivo  per  il

          sistema di assistenza sociale dello Stato membro  ospitante

          e finche' non costituiscano un pericolo per l'ordine  e  la

          sicurezza pubblica.

              2.  I  cittadini  dell'Unione  e   i   loro   familiari

          beneficiano del diritto di soggiorno di cui  agli  articoli

          7, 11 e 12, finche' soddisfano le condizioni fissate  negli

          stessi articoli. La  verifica  della  sussistenza  di  tali

          condizioni non puo' essere effettuata se non in presenza di

          ragionevoli  dubbi  in  ordine   alla   persistenza   delle

          condizioni medesime.

              3. Ferme le disposizioni  concernenti  l'allontanamento

          per motivi di ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento

          di allontanamento non puo' essere adottato nei confronti di

          cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualora;

                a)   i   cittadini   dell'Unione   siano   lavoratori

          subordinati o autonomi;

                b)  i  cittadini  dell'Unione   siano   entrati   nel

          territorio dello Stato per cercare un posto di  lavoro.  In

          tale caso i cittadini dell'Unione e  i  membri  della  loro

          famiglia non possono essere allontanati  fino  a  quando  i

          cittadini dell'Unione possono dimostrare di essere iscritti

          nel Centro per l'impiego da non piu' di sei mesi, ovvero di

          aver reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo

          svolgimento dell'attivita' lavorativa, di cui  all'articolo

          2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,

          cosi'  come  sostituito   dall'articolo   3   del   decreto

          legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e di non essere  stati

          esclusi   dallo   stato   di   disoccupazione   ai    sensi

          dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 297 del

          2002.»;

              «Art. 19 (Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e

          al diritto di  soggiorno  permanente).  -  1.  I  cittadini

          dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di  esercitare

          qualsiasi  attivita'  economica  autonoma  o   subordinata,

          escluse  le  attivita'  che  la  legge,  conformemente   ai

          Trattati dell'Unione europea ed alla normativa  comunitaria

          in vigore, riserva ai cittadini italiani.

              2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente

          previste dal Trattato  CE  e  dal  diritto  derivato,  ogni

          cittadino dell'Unione che  risiede,  in  base  al  presente

          decreto, nel territorio nazionale gode di pari  trattamento

          rispetto ai cittadini italiani nel  campo  di  applicazione

          del Trattato. Il beneficio di tale diritto  si  estende  ai

          familiari non aventi la cittadinanza di  uno  Stato  membro

          che siano titolari del diritto di soggiorno o  del  diritto

          di soggiorno permanente.

              3.  In  deroga  al  comma  2  e   se   non   attribuito

          autonomamente in  virtu'  dell'attivita'  esercitata  o  da

          altre disposizioni di legge, il cittadino dell'Unione ed  i

          suoi  familiari  non  godono  del  diritto  a   prestazioni

          d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di  soggiorno

          o, comunque, nei casi previsti dall'articolo 13,  comma  3,

          lettera b), salvo  che  tale  diritto  sia  automaticamente

          riconosciuto in forza dell'attivita' esercitata o da  altre

          disposizioni di legge.

              4. La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di

          titolare di diritto di  soggiorno  permanente  puo'  essere

          attestata con  qualsiasi  mezzo  di  prova  previsto  dalla

          normativa vigente,  fermo  restando  che  il  possesso  del

          relativo documento non  costituisce  condizione  necessaria

          per l'esercizio di un diritto.»;

              «Art. 20 (Limitazioni  al  diritto  di  ingresso  e  di

          soggiorno). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il

          diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o

          dei loro familiari, qualsiasi  sia  la  loro  cittadinanza,

          puo' essere limitato con apposito provvedimento  solo  per:

          motivi di  sicurezza  dello  Stato;  motivi  imperativi  di

          pubblica sicurezza; altri motivi di ordine  pubblico  o  di

          pubblica sicurezza.

              2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono  quando

          la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie

          di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n.  152,

          e successive modificazioni, ovvero vi sono  fondati  motivi

          di ritenere che la  sua  permanenza  nel  territorio  dello

          Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni  o

          attivita'  terroristiche,  anche  internazionali.  Ai  fini

          dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene

          conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice

          italiano per uno o  piu'  delitti  riconducibili  a  quelli

          indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.

              3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono

          quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti

          che  costituiscono  una  minaccia  concreta,  effettiva   e

          sufficientemente  grave  ai  diritti   fondamentali   della

          persona   ovvero   all'incolumita'   pubblica.   Ai    fini

          dell'adozione del provvedimento,  si  tiene  conto,  quando

          ricorrono i comportamenti  di  cui  al  primo  periodo  del

          presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da

          un giudice italiano o straniero, per uno o piu' delitti non

          colposi,  consumati   o   tentati,   contro   la   vita   o

          l'incolumita' della persona, ovvero di  eventuali  condanne

          per uno o  piu'  delitti  corrispondenti  alle  fattispecie

          indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69,

          o di  eventuali  ipotesi  di  applicazione  della  pena  su

          richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura

          penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a  taluna

          delle categorie  di  cui  all'articolo  1  della  legge  27

          dicembre 1956, n. 1423, e successive  modificazioni,  o  di

          cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965,  n.  575,  e

          successive modificazioni, nonche' di misure di  prevenzione

          o di provvedimenti di allontanamento disposti da  autorita'

          straniere.

              4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati  nel

          rispetto del principio di proporzionalita'  e  non  possono

          essere motivati da ragioni  di  ordine  economico,  ne'  da

          ragioni    estranee    ai     comportamenti     individuali

          dell'interessato che rappresentino una  minaccia  concreta,

          effettiva e sufficientemente grave  all'ordine  pubblico  o

          alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non

          giustifica di per se' l'adozione di tali provvedimenti.

              5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si

          tiene  conto  della  durata   del   soggiorno   in   Italia

          dell'interessato, della  sua  eta',  della  sua  situazione

          familiare e economica, del suo stato di salute,  della  sua

          integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e

          dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.

              6. I titolari del diritto di  soggiorno  permanente  di

          cui  all'articolo  14  possono   essere   allontanati   dal

          territorio nazionale solo per  motivi  di  sicurezza  dello

          Stato, per motivi imperativi di pubblica  sicurezza  o  per

          altri  gravi  motivi  di  ordine  pubblico  o  di  pubblica

          sicurezza.

              7. I beneficiari del diritto  di  soggiorno  che  hanno

          soggiornato nel territorio nazionale nei  precedenti  dieci

          anni o che siano minorenni possono essere allontanati  solo

          per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi

          di   pubblica   sicurezza,   salvo   l'allontanamento   sia

          necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto

          previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20

          novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

              8. Le malattie o le infermita' che possono giustificare

          limitazioni alla liberta' di  circolazione  nel  territorio

          nazionale  sono  solo  quelle  con   potenziale   epidemico

          individuate  dall'Organizzazione  mondiale  della  sanita',

          nonche' altre malattie infettive o parassitarie contagiose,

          sempreche' siano oggetto di disposizioni di protezione  che

          si  applicano  ai  cittadini  italiani.  Le  malattie   che

          insorgono  successivamente  all'ingresso   nel   territorio

          nazionale non possono giustificare l'allontanamento.

              9. Il Ministro dell'interno adotta i  provvedimenti  di

          allontanamento per motivi imperativi di pubblica  sicurezza

          dei soggetti di cui al comma 7, nonche' i provvedimenti  di

          allontanamento per motivi di sicurezza dello  Stato.  Negli

          altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati

          dal  prefetto  del  luogo  di  residenza   o   dimora   del

          destinatario.

              10. I provvedimenti di  allontanamento  sono  motivati,

          salvo che vi ostino motivi attinenti alla  sicurezza  dello

          Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana,

          il provvedimento e' accompagnato da una traduzione del  suo

          contenuto,    anche    mediante     appositi     formulari,

          sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua  a  lui

          comprensibile   o,   se   cio'   non   e'   possibile   per

          indisponibilita' di personale idoneo  alla  traduzione  del

          provvedimento in tale lingua, comunque in una delle  lingue

          francese,  inglese,  spagnola   o   tedesca,   secondo   la

          preferenza indicata dall'interessato. Il  provvedimento  e'

          notificato  all'interessato  e  riporta  le  modalita'   di

          impugnazione e, salvo quanto previsto al comma  11,  indica

          il termine stabilito per lasciare il  territorio  nazionale

          che non puo' essere inferiore ad un mese dalla  data  della

          notifica e, nei casi di  comprovata  urgenza,  puo'  essere

          ridotto a dieci giorni. Il provvedimento  indica  anche  la

          durata del  divieto  di  reingresso  che  non  puo'  essere

          superiore a dieci anni nei casi  di  allontanamento  per  i

          motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri

          casi.

              11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi  di

          cui al comma 1  e'  immediatamente  eseguito  dal  questore

          qualora   si   ravvisi,   caso    per    caso,    l'urgenza

          dell'allontanamento  perche'  l'ulteriore  permanenza   sul

          territorio  e'  incompatibile  con  la  civile   e   sicura

          convivenza.   Si   applicano   le   disposizioni   di   cui

          all'articolo 13, comma 5-bis, del testo  unico  di  cui  al

          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

              12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del

          provvedimento  di  allontanamento  si  trattiene  oltre  il

          termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata

          del provvedimento di  allontanamento  dell'interessato  dal

          territorio nazionale. Si applicano, per  la  convalida  del

          provvedimento del questore, le disposizioni del comma 11.

              13. Il destinatario del provvedimento di allontanamento

          puo' presentare domanda di revoca del divieto di reingresso

          dopo che, dall'esecuzione del  provvedimento,  sia  decorsa

          almeno la meta' della durata del divieto, e  in  ogni  caso

          decorsi tre anni. Nella domanda devono essere  addotti  gli

          argomenti  intesi   a   dimostrare   l'avvenuto   oggettivo

          mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione

          di vietarne il reingresso nel territorio  nazionale.  Sulla

          domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con

          atto motivato l'autorita' che ha emanato  il  provvedimento

          di   allontanamento.   Durante   l'esame   della    domanda

          l'interessato non ha diritto  di  ingresso  nel  territorio

          nazionale.

              14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento

          che rientra nel  territorio  nazionale  in  violazione  del

          divieto di reingresso, e' punito con la reclusione  fino  a

          due anni, nell'ipotesi  di  allontanamento  per  motivi  di

          sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle  altre

          ipotesi.  Il  giudice  puo'  sostituire   la   pena   della

          reclusione con la misura dell'allontanamento immediato  con

          divieto di reingresso  nel  territorio  nazionale,  per  un

          periodo  da  cinque  a  dieci  anni.  L'allontanamento   e'

          immediatamente eseguito dal questore, anche se la  sentenza

          non e' definitiva.

              15. Si applica la pena detentiva della reclusione  fino

          a tre anni in caso di reingresso nel  territorio  nazionale

          in violazione della misura dell'allontanamento disposta  ai

          sensi del comma 14, secondo periodo.

              16. Nei casi di cui ai commi 14 e  15  si  procede  con

          rito direttissimo.  In  caso  di  condanna,  salvo  che  il

          giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, e'

          sempre adottato un nuovo  provvedimento  di  allontanamento

          immediatamente esecutivo, al quale si  applicano  le  norme

          del comma 11.

              17.  I  provvedimenti  di  allontanamento  di  cui   al

          presente articolo sono adottati tenendo conto  anche  delle

          segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza  o

          di dimora del destinatario del provvedimento.»;

              «Art.   21   (Allontanamento   per   cessazione   delle

          condizioni che determinano il diritto di soggiorno).  -  1.

          Il provvedimento  di  allontanamento  dei  cittadini  degli

          altri  Stati  membri  dell'Unione  europea   o   dei   loro

          familiari,  qualunque  sia  la  loro   cittadinanza,   puo'

          altresi'  essere  adottato  quando  vengono  a  mancare  le

          condizioni  che  determinano  il   diritto   di   soggiorno

          dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e  salvo

          quanto previsto dagli articoli 11 e 12. L'eventuale ricorso

          da parte di un cittadino dell'Unione o dei  suoi  familiari

          al  sistema   di   assistenza   sociale   non   costituisce

          automaticamente causa di  allontanamento,  ma  deve  essere

          valutato caso per caso.

              2. Il provvedimento di cui al comma 1 e'  adottato  dal

          prefetto, territorialmente competente secondo la  residenza

          o dimora del destinatario, anche su  segnalazione  motivata

          del sindaco del luogo  di  residenza  o  dimora,  con  atto

          motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento  e'

          adottato  tenendo  conto   della   durata   del   soggiorno

          dell'interessato, della sua eta', della sua  salute,  della

          sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami  con

          il Paese di origine. Il provvedimento riporta le  modalita'

          di  impugnazione,  nonche'  il  termine  per  lasciare   il

          territorio nazionale, che non puo' essere inferiore  ad  un

          mese. Se il destinatario non comprende la lingua  italiana,

          si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20,  comma

          10.

              3. Unitamente al  provvedimento  di  allontanamento  e'

          consegnata all'interessato una attestazione di  obbligo  di

          adempimento  dell'allontanamento,  secondo   le   modalita'

          stabilite con  decreto  del  Ministro  dell'interno  e  del

          Ministro degli  affari  esteri,  da  presentare  presso  un

          consolato italiano. Il provvedimento di  allontanamento  di

          cui al comma 1 non puo' prevedere un divieto di  reingresso

          sul territorio nazionale.

              4. Nei confronti dei soggetti di cui al  comma  1,  che

          non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di

          cui al comma 2 e  sono  stati  individuati  sul  territorio

          dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto

          alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3,  il

          prefetto puo' adottare un provvedimento  di  allontanamento

          coattivo  per  motivi  di   ordine   pubblico,   ai   sensi

          dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.».

 

         

                

                               Art. 2

 

Modifiche  all'articolo  183-ter  delle  norme  di   attuazione,   di

  coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

 

   1. L'articolo 183-ter delle norme di attuazione, di  coordinamento

e transitorie del codice di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente:

  ((  «Articolo  183-ter  (Esecuzione  della  misura   di   sicurezza

dell'allontanamento del cittadino di  uno  Stato  membro  dell'Unione

europea e di un suo familiare). - 1. L'allontanamento  del  cittadino

di uno Stato membro dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui

agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, lettera  a),  del

decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  30,  e'   disposto   in

conformita' ai criteri ed alle modalita' fissati dall'articolo 20 del

medesimo decreto legislativo.» )) .

 

     


Capo II

Disposizioni in materia di rimpatrio degli stranieri irregolari

 

       

                               Art. 3

 

 

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.

           286, in attuazione della direttiva 2008/115/CE

 

  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al

decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) all'articolo 5, comma 6, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente

periodo:

  «Il permesso di soggiorno per motivi umanitari  e'  rilasciato  dal

questore  secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di

attuazione.» ;

    b) all'articolo 10-bis, al comma 2, sono aggiunte,  in  fine,  le

seguenti parole:(( «ovvero  allo  straniero  identificato  durante  i

controlli della  polizia  di  frontiera,  in  uscita  dal  territorio

nazionale» )) ;

    c) all'articolo 13:

      1) al comma 2:

        a) all'alinea, dopo le parole: «disposta dal  prefetto»  sono

inserite le seguenti: «, caso per caso »;

        b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

    «b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza  della

comunicazione di cui all'articolo 27,  comma  1-bis,  o  senza  avere

richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo  che

il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di

soggiorno e' stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto

da piu' di sessanta giorni e non  ne  e'  stato  chiesto  il  rinnovo

ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul territorio dello Stato in

violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio  2007,  n.

68;»;

      2) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:

  «2-ter. L'espulsione non e' disposta,  ne'  eseguita  coattivamente

qualora il provvedimento sia stato gia' adottato, nei confronti dello

straniero identificato in uscita dal territorio nazionale  durante  i

controlli di polizia alle frontiere esterne.»;

      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

  «4. L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento  alla

frontiera a mezzo della forza pubblica:

    a) nelle ipotesi di cui ai commi  1  e  2,  lettera  c),  ((  del

presente  articolo  ))  ovvero   all'articolo   3,   comma   1,   del

decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

    b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;

    c) quando la domanda di permesso di soggiorno e'  stata  respinta

in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;

    d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non  abbia

osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di  cui  al

comma 5;

    e) quando lo straniero abbia violato anche una  delle  misure  di

cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;

    f) nelle ipotesi di cui agli articoli  15  e  16  e  nelle  altre

ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello  straniero  come

sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;

    g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.»;

      4) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

  «4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4,  lettera

b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da  cui  il

prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo  straniero  possa

sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:

    a)  mancato  possesso  del  passaporto  o  di   altro   documento

equipollente, in corso di validita';

    b)  mancanza  di  idonea  documentazione  atta  a  dimostrare  la

disponibilita'  di  un  alloggio   ove   possa   essere   agevolmente

rintracciato;

    c) avere in  precedenza  dichiarato  o  attestato  falsamente  le

proprie generalita';

    d) non avere ottemperato ad uno dei  provvedimenti  emessi  dalla

competente autorita', in applicazione  dei  commi  5  e  13,  nonche'

dell'articolo 14;

    e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.»;

      5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

  «5. Lo straniero, destinatario di  un  provvedimento  d'espulsione,

qualora non ricorrano le condizioni per  l'accompagnamento  immediato

alla frontiera di cui al comma 4, puo' chiedere al prefetto, ai  fini

dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per  la

partenza  volontaria,  anche  attraverso   programmi   di   rimpatrio

volontario ed assistito, di cui  all'articolo  14-ter.  Il  prefetto,

valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di  espulsione,

intima  lo  straniero  a  lasciare  volontariamente   il   territorio

nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale  termine

puo' essere  prorogato,  ove  necessario,  per  un  periodo  congruo,

commisurato alle circostanze specifiche del caso  individuale,  quali

la durata del soggiorno  nel  territorio  nazionale,  l'esistenza  di

minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami  familiari  e

sociali, nonche' l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario  ed

assistito, di cui all'articolo  14-ter.  La  questura,  acquisita  la

prova dell'avvenuto rimpatrio  dello  straniero,  avvisa  l'autorita'

giudiziaria  competente  per  l'accertamento   del   reato   previsto

dall'articolo 10-bis,  ai  fini  di  cui  al  comma  5  del  medesimo

articolo. Le  disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano,

comunque,  allo  straniero  destinatario  di  un   provvedimento   di

respingimento, di cui all'articolo 10.»;

      6) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

  «5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a

dare  adeguata  informazione  allo  straniero   della   facolta'   di

richiedere un termine per la  partenza  volontaria,  mediante  schede

informative plurilingue. In caso di mancata  richiesta  del  termine,

l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4.

  5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il

questore chiede allo straniero di  dimostrare  la  disponibilita'  di

risorse economiche sufficienti derivanti  da  fonti  lecite,  per  un

importo proporzionato al termine concesso, compreso  tra  una  e  tre

mensilita' dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi',

una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o  altro

documento equipollente  in  corso  di  validita',  da  restituire  al

momento  della  partenza;  b)  obbligo  di   dimora   in   un   luogo

preventivamente   individuato,   dove   possa   essere    agevolmente

rintracciato;  c)  obbligo  di  presentazione,  in  giorni  ed  orari

stabiliti, presso un ufficio della  forza  pubblica  territorialmente

competente. Le misure di cui al secondo  periodo  sono  adottate  con

provvedimento   motivato,   che    ha    effetto    dalla    notifica

all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e  4  del

regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare

personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni  al  giudice

della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro  48  ore  dalla

notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se

ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto  la  convalida  nelle

successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il

questore, possono essere modificate o revocate dal giudice  di  pace.

Il contravventore anche solo ad una delle predette misure  e'  punito

con la multa da 3.000  a  18.000  euro.  In  tale  ipotesi,  ai  fini

dell'espulsione dello straniero, non e'  richiesto  il  rilascio  del

nulla osta di cui al comma  3  da  parte  dell'autorita'  giudiziaria

competente   all'accertamento   del   reato.   Il   questore   esegue

l'espulsione, disposta ai  sensi  del  comma  4,  anche  mediante  le

modalita' previste all'articolo 14.»;

      7) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «Nei casi previsti

ai commi 4 e 5» sono sostituite con le seguenti: «Nei  casi  previsti

al comma 4»;

      8)  al  comma  13  le  parole:  «Lo  straniero  espulso»   sono

sostituite  dalle  seguenti:  «Lo  straniero   destinatario   di   un

provvedimento di espulsione»;

      9) il comma 14 e' sostituito dal seguente:

  «14. Il divieto di cui  al  comma  13  opera  per  un  periodo  non

inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata  e'

determinata tenendo conto  di  tutte  le  circostanze  pertinenti  il

singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1  e

2,  lettera  c),  ((  del  presente  articolo  ))  ovvero  ai   sensi

dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,  n.  144,

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,  n.  155,

puo' essere previsto un termine  superiore  a  cinque  anni,  la  cui

durata  e'  determinata  tenendo  conto  di  tutte   le   circostanze

pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di  cui

al comma 5, il divieto previsto al comma 13  decorre  dalla  scadenza

del  termine  assegnato  e   puo'   essere   revocato,   su   istanza

dell'interessato,  a  condizione  che  fornisca  la  prova  di  avere

lasciato il territorio nazionale entro il termine  di  cui  al  comma

5.»;

    d) all'articolo 14:

      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

  «1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza  l'espulsione

mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento,  a  causa

di  situazioni  transitorie  che  ostacolano  la   preparazione   del

rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore  dispone

che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente  necessario

presso il centro di identificazione ed espulsione  piu'  vicino,  tra

quelli  individuati   o   costituiti   con   decreto   del   Ministro

dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze.  Tra  le  situazioni  che   legittimano   il   trattenimento

rientrano, oltre a quelle  indicate  all'articolo  13,  comma  4-bis,

anche quelle riconducibili alla necessita' di prestare soccorso  allo

straniero o di effettuare accertamenti supplementari in  ordine  alla

sua identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti  per  il

viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo.»;

      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

  «1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di passaporto o

altro documento equipollente in corso di validita' e l'espulsione non

e' stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c),

(( del presente testo unico )) o ai sensi dell'articolo 3,  comma  1,

del  decreto-legge  27  luglio  2005,   n.   144,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,  il  questore,  in

luogo del trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una  o  piu'

delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o  altro  documento

equipollente in corso di validita', da restituire  al  momento  della

partenza;  b)  obbligo  di  dimora  in   un   luogo   preventivamente

individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;  c)  obbligo

di presentazione, in giorni ed orari  stabiliti,  presso  un  ufficio

della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al

primo periodo  sono  adottate  con  provvedimento  motivato,  che  ha

effetto   dalla   notifica   all'interessato,   disposta   ai   sensi

dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo

stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore

memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il  provvedimento  e'

comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace  competente

per territorio. Il giudice, se ne ricorrono  i  presupposti,  dispone

con decreto la convalida nelle  successive  48  ore.  Le  misure,  su

istanza  dell'interessato,  sentito  il  questore,   possono   essere

modificate o revocate dal giudice di pace.  Il  contravventore  anche

solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da  3.000  a

18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero

non e' richiesto il rilascio del nulla osta ((  di  cui  all'articolo

13, comma  3,  ))  da  parte  dell'autorita'  giudiziaria  competente

all'accertamento   del   reato.    Qualora    non    sia    possibile

l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalita'  di  cui

all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o

5-bis (( del presente articolo.» )) ;

      3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

  «5. La convalida comporta la permanenza nel centro per  un  periodo

di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e

della nazionalita' ovvero l'acquisizione di documenti per il  viaggio

presenti gravi difficolta', il giudice, su  richiesta  del  questore,

puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima  di

tale termine, il questore esegue  l'espulsione  o  il  respingimento,

dandone  comunicazione  senza  ritardo  al  giudice.  Trascorso  tale

termine, qualora permangano le condizioni indicate  al  comma  1,  il

questore  puo'  chiedere  al  giudice  di   pace   la   proroga   del

trattenimento per un periodo ulteriore di  sessanta  giorni.  Qualora

persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il  questore  puo'

chiedere al giudice  un'ulteriore  proroga  di  sessanta  giorni.  Il

periodo  massimo  complessivo  di  trattenimento  non   puo'   essere

superiore a centottanta  giorni.  Qualora  non  sia  stato  possibile

procedere all'allontanamento,  nonostante  sia  stato  compiuto  ogni

ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione  al  rimpatrio

del  cittadino   del   Paese   terzo   interessato   o   di   ritardi

nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi,  il

questore  puo'  chiedere  al  giudice  di   pace   la   proroga   del

trattenimento, di  volta  in  volta,  per  periodi  non  superiori  a

sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi.

Il  questore,  in  ogni  caso,  puo'  eseguire  l'espulsione   e   il

respingimento anche  prima  della  scadenza  del  termine  prorogato,

dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.»;

      4) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:

  «5-bis. Allo scopo  di  porre  fine  al  soggiorno  illegale  dello

straniero  e  di  adottare  le   misure   necessarie   per   eseguire

immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento,  il

questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello  Stato

entro il termine di sette giorni, qualora  non  sia  stato  possibile

trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero  la

permanenza  presso   tale   struttura   non   ne   abbia   consentito

l'allontanamento dal  territorio  nazionale.  L'ordine  e'  dato  con

provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di  violazione,

delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del  questore  puo'  essere

accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua  richiesta,

della documentazione necessaria  per  raggiungere  gli  uffici  della

rappresentanza  diplomatica  del  suo  Paese  in  Italia,  anche   se

onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di  appartenenza  ovvero,

quando cio' non sia possibile, nello Stato di  provenienza,  compreso

il titolo di viaggio.»;

      5) il comma 5-ter e' sostituito dal seguente:

  «5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis e'  punita,

salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da  10.000  a

20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai  sensi

dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di

rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi  si

sia sottratto. Si  applica  la  multa  da  6.000  a  15.000  euro  se

l'espulsione e' stata disposta in  base  all'articolo  13,  comma  5.

Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi  4  e

5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere,

si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di  espulsione  per

violazione all'ordine di  allontanamento  adottato  dal  questore  ai

sensi del comma 5-bis (( del presente  articolo.))  Qualora  non  sia

possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si  applicano

le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis (( del  presente  articolo,

)) nonche', ricorrendone i presupposti, quelle  di  cui  all'articolo

13, comma 3.»;

      6) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente:

  «5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai  sensi  del  comma

5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo giustificato  motivo,  con  la

multa da 15.000 a  30.000  euro.  Si  applicano,  in  ogni  caso,  le

disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.»;

      7) dopo il comma 5-quater e' inserito il seguente:

  «5-quater.1.  Nella  valutazione  della   condotta   tenuta   dallo

straniero destinatario dell'ordine del  questore,  di  cui  ai  commi

5-ter e 5-quater,  il  giudice  accerta  anche  l'eventuale  consegna

all'interessato della  documentazione  di  cui  al  comma  5-bis,  la

cooperazione  resa  dallo  stesso   ai   fini   dell'esecuzione   del

provvedimento   di   allontanamento,   in   particolare    attraverso

l'esibizione d'idonea documentazione.»;

      8) il comma 5-quinquies e' sostituito dal seguente:

  «5-quinquies. Al procedimento  penale  per  i  reati  di  cui  agli

articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni  di  cui  agli

articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo  28  agosto

2000, n. 274.»;

      9) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:

  «5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello  straniero

denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non e'  richiesto  il

rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13,  comma  3,  da  parte

dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento  del  medesimo

reato. Il questore  comunica  l'avvenuta  esecuzione  dell'espulsione

all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato.

  5-septies.  Il  giudice,  acquisita  la   notizia   dell'esecuzione

dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere.  Se  lo

straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato  prima  del

termine previsto dall'articolo 13, comma 14,  si  applica  l'articolo

345 del codice di procedura penale.»;

      10) al comma 7, le parole: «a  ripristinare  senza  ritardo  la

misura nel caso questa venga violata» sono sostituite dalle seguenti:

«, nel caso la misura sia violata, a  ripristinare  il  trattenimento

mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. (( Il

periodo  di  trattenimento  disposto  dal  nuovo   provvedimento   e'

computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma

5» ));

    e) dopo l'articolo 14-bis, e' inserito il seguente:

  (( «Art. 14-ter (Programmi di  rimpatrio  assistito).  ))  - 1.  Il

Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al  comma  7,

attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o

intergovernative esperte nel  settore  dei  rimpatri,  con  gli  enti

locali e con  associazioni  attive  nell'assistenza  agli  immigrati,

programmi di rimpatrio volontario ed  assistito  verso  il  Paese  di

origine o di provenienza di cittadini di Paesi  terzi,  salvo  quanto

previsto al comma 3.

  2. Con decreto del Ministro dell'interno  sono  definite  le  linee

guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio  volontario  ed

assistito,  fissando  criteri  di   priorita'   che   tengano   conto

innanzitutto delle condizioni di vulnerabilita'  dello  straniero  di

cui  all'articolo  19,   comma   2-bis,   nonche'   i   criteri   per

l'individuazione   delle   organizzazioni,   degli   enti   e   delle

associazioni di cui al comma 1 (( del presente articolo. ))

  3. Nel  caso  in  cui  lo  straniero  irregolarmente  presente  nel

territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la

prefettura del luogo ove egli si trova ne  da'  comunicazione,  senza

ritardo, alla competente questura, anche  in  via  telematica.  Fatto

salvo quanto  previsto  al  comma  6,  e'  sospesa  l'esecuzione  dei

provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2

e 14, comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle misure  eventualmente

adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma  5.2,  e  14,

comma 1-bis. La questura, dopo avere  ricevuto  dalla  prefettura  la

comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello

straniero,   avvisa   l'autorita'    giudiziaria    competente    per

l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis,  ai  fini  di

cui al comma 5 del medesimo articolo.

  4. Nei confronti dello straniero che si  sottrae  al  programma  di

rimpatrio, i provvedimenti di  cui  al  comma  3  sono  eseguiti  dal

questore con l'accompagnamento immediato  alla  frontiera,  ai  sensi

dell'articolo  13,  comma  4,  anche  con   le   modalita'   previste

dall'articolo 14.

  5. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  agli

stranieri che:

    a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma 1;

    b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13,  comma  4,

lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui  all'articolo  13,

comma 4-bis, lettere d) ed e);

    c) siano destinatari  di  un  provvedimento  di  espulsione  come

sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale  ((  ovvero

di un provvedimento di  estradizione  o  di  un  mandato  di  arresto

europeo o di un mandato  di  arresto  da  parte  della  Corte  penale

internazionale. ))

  6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al  comma

1 trattenuti nei Centri di identificazione  ed  espulsione  rimangono

nel Centro fino  alla  partenza,  nei  limiti  della  durata  massima

prevista dall'articolo 14, comma 5.

  7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito

di cui al comma 1 si provvede nei limiti:

    a)  delle  risorse  disponibili  del  Fondo  rimpatri,   di   cui

all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro

dell'interno;

    b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati  a  tale

scopo, secondo le relative modalita' di gestione.»;

    f) all'articolo 16, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente

periodo:

  «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso  di

sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter  e

5-quater.»;

    g) all'articolo 19:

      1) nella rubrica, dopo le parole: «e  di  respingimento.»  sono

aggiunte  le  seguenti:  «Disposizioni  in   materia   di   categorie

vulnerabili.»;

      2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

  «2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di  persone

affette da disabilita', degli anziani, dei minori, dei componenti  di

famiglie monoparentali con figli minori nonche'  dei  minori,  ovvero

delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono

effettuate  con  modalita'  compatibili  con  le  singole  situazioni

personali, debitamente accertate.»;

    (( g-bis) all'articolo 32, comma 1-bis: ))

      1) le parole: (( «sempreche' non sia intervenuta una  decisione

del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, )) » sono

soppresse;

      2) dopo le parole: «ovvero sottoposti a tutela,» sono  inserite

le seguenti:(( «previo parere positivo  del  Comitato  per  i  minori

stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero  ai

minori stranieri non accompagnati». ))

  2.  Il  decreto  del  Ministro  dell'interno  di  cui  al  comma  2

dell'articolo 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,

introdotto dal comma 1, lettera e), e' adottato entro sessanta giorni

dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto.

 

     


         

                      Riferimenti normativi

              - Si riporta il testo degli articoli 5, 10-bis, 13, 14,

          16, 19 e 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286

          (Testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina

          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello

          straniero), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  18  agosto

          1998, n. 191, come modificato dalla presente legge:

              «Art.  5  (Permesso  di  soggiorno).   -   1.   Possono

          soggiornare  nel  territorio  dello  Stato  gli   stranieri

          entrati regolarmente ai sensi dell'articolo  4,  che  siano

          muniti di carta di soggiorno o  di  permesso  di  soggiorno

          rilasciati, e in corso di validita', a norma  del  presente

          testo  unico  o  che  siano  in  possesso  di  permesso  di

          soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente

          autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei

          limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

              2. Il permesso  di  soggiorno  deve  essere  richiesto,

          secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di

          attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero

          si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso  nel

          territorio dello Stato ed e' rilasciato  per  le  attivita'

          previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.

          Il  regolamento  di  attuazione  puo'  provvedere  speciali

          modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi  per

          motivi di turismo, di giustizia, di attesa  di  emigrazione

          in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro

          di culto nonche' ai soggiorni in case  di  cura,  ospedali,

          istituti civili e religiosi e altre convivenze.

              2-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  permesso   di

          soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

              2-ter. La  richiesta  di  rilascio  e  di  rinnovo  del

          permesso di soggiorno e' sottoposta  al  versamento  di  un

          contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e

          un  massimo  di  200  euro   con   decreto   del   Ministro

          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro

          dell'interno, che  stabilisce  altresi'  le  modalita'  del

          versamento  nonche'  le  modalita'  di   attuazione   della

          disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma  2.  Non  e'

          richiesto il versamento del contributo per il  rilascio  ed

          il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  per  asilo,  per

          richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per  motivi

          umanitari.

              3. La durata del permesso di soggiorno  non  rilasciato

          per  motivi  di  lavoro  e'  quella  prevista   dal   visto

          d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o

          in   attuazione   degli   accordi   e   delle   convenzioni

          internazionali in  vigore.  La  durata  non  puo'  comunque

          essere:

                a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo

          );

                b) .

                c) superiore ad un anno, in relazione alla  frequenza

          di  un  corso  per  studio  o  per  formazione  debitamente

          certificata;   il   permesso   e'   tuttavia    rinnovabile

          annualmente nel caso di corsi pluriennali;

                d) .

                e)   superiore   alle   necessita'   specificatamente

          documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo

          unico o dal regolamento di attuazione.

              3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'

          rilasciato  a  seguito  della  stipula  del  contratto   di

          soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis.  La  durata

          del relativo permesso di soggiorno  per  lavoro  e'  quella

          prevista dal contratto di soggiorno  e  comunque  non  puo'

          superare:

                a) in relazione ad uno o  piu'  contratti  di  lavoro

          stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

                b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato

          a tempo determinato, la durata di un anno;

                c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato

          a tempo indeterminato, la durata di due anni.

              3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto  in

          Italia almeno due  anni  di  seguito  per  prestare  lavoro

          stagionale puo' essere rilasciato,  qualora  si  tratti  di

          impieghi  ripetitivi,  un  permesso  pluriennale,  a   tale

          titolo, fino a tre  annualita',  per  la  durata  temporale

          annuale di  cui  ha  usufruito  nell'ultimo  dei  due  anni

          precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto  di

          ingresso e' rilasciato ogni anno. Il permesso  e'  revocato

          immediatamente nel  caso  in  cui  lo  straniero  violi  le

          disposizioni del presente testo unico.

              3-quater. Possono inoltre  soggiornare  nel  territorio

          dello Stato gli stranieri muniti di permesso  di  soggiorno

          per   lavoro   autonomo   rilasciato   sulla   base   della

          certificazione della competente rappresentanza  diplomatica

          o  consolare  italiana  della  sussistenza  dei   requisiti

          previsti dall'articolo 26  del  presente  testo  unico.  Il

          permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad

          un periodo di due anni.

              3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o  consolare

          italiana che rilascia il visto di ingresso  per  motivi  di

          lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il

          visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5

          dell'articolo  26,  ne  da'  comunicazione  anche  in   via

          telematica al Ministero  dell'interno  e  all'INPS  nonche'

          all'INAIL  per  l'inserimento  nell'archivio  previsto  dal

          comma  9  dell'articolo  22   entro   trenta   giorni   dal

          ricevimento della documentazione. Uguale  comunicazione  e'

          data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso  per

          ricongiungimento familiare di  cui  all'articolo  29  entro

          trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

              3-sexies. Nei casi di  ricongiungimento  familiare,  ai

          sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno

          non puo' essere superiore a due anni.

              4. Il rinnovo del permesso di  soggiorno  e'  richiesto

          dallo straniero al questore della provincia in cui  dimora,

          almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza,   ed   e'

          sottoposto alla verifica delle condizioni previste  per  il

          rilascio e delle diverse condizioni previste  dal  presente

          testo unico. Fatti salvi i  diversi  termini  previsti  dal

          presente testo unico e dal regolamento  di  attuazione,  il

          permesso di soggiorno  e'  rinnovato  per  una  durata  non

          superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.

              4-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  rinnovo   del

          permesso   di   soggiorno   e'   sottoposto    a    rilievi

          fotodattiloscopici.

              5. Il permesso di  soggiorno  o  il  suo  rinnovo  sono

          rifiutati  e,  se  il  permesso  di  soggiorno   e'   stato

          rilasciato, esso e' revocato, quando mancano  o  vengono  a

          mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno

          nel territorio dello Stato,  fatto  salvo  quanto  previsto

          dall'articolo  22,  comma  9,  e  sempre  che   non   siano

          sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e

          che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.

          Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio,  di

          revoca o di diniego di rinnovo del  permesso  di  soggiorno

          dello  straniero  che   ha   esercitato   il   diritto   al

          ricongiungimento    familiare    ovvero    del    familiare

          ricongiunto, ai sensi  dell'articolo  29,  si  tiene  anche

          conto  della  natura  e  della  effettivita'  dei   vincoli

          familiari  dell'interessato  e  dell'esistenza  di   legami

          familiari e sociali con il suo  Paese  d'origine,  nonche',

          per lo straniero gia' presente  sul  territorio  nazionale,

          anche  della  durata  del  suo   soggiorno   nel   medesimo

          territorio nazionale.

              5-bis. Nel valutare la  pericolosita'  dello  straniero

          per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o  di  uno

          dei Paesi con i quali l'Italia abbia  sottoscritto  accordi

          per la soppressione dei controlli alle frontiere interne  e

          la libera circolazione delle persone ai fini  dell'adozione

          del provvedimento di revoca o di  diniego  di  rinnovo  del

          permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene  conto

          anche di eventuali condanne  per  i  reati  previsti  dagli

          articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a),  del

          codice di procedura penale,  ovvero  per  i  reati  di  cui

          all'articolo 12, commi 1 e 3.

              5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato

          quando  si  accerti  la  violazione  del  divieto  di   cui

          all'articolo 29, comma 1-ter.

              6. Il rifiuto o la revoca  del  permesso  di  soggiorno

          possono essere altresi' adottati sulla base di  convenzioni

          o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia,  quando

          lo  straniero  non  soddisfi  le  condizioni  di  soggiorno

          applicabili  in  uno  degli  Stati  contraenti,  salvo  che

          ricorrano  seri  motivi,  in   particolare   di   carattere

          umanitario  o  risultanti  da  obblighi  costituzionali   o

          internazionali  dello  Stato  italiano.  Il   permesso   di

          soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato  dal  questore

          secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di

          attuazione.

              7. Gli stranieri muniti del  permesso  di  soggiorno  o

          titolo equipollente rilasciato dall'autorita' di uno  Stato

          appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in

          Italia  sono  tenuti  a  dichiarare  la  loro  presenza  al

          questore con le modalita' e nei termini di cui al comma  2.

          Agli   stessi   e'   rilasciata   idonea   ricevuta   della

          dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la

          sanzione amministrativa del pagamento di una somma euro 103

          a euro 309. Qualora la dichiarazione non venga  resa  entro

          60 giorni dall'ingresso nel  territorio  dello  Stato  puo'

          essere disposta l'espulsione amministrativa.

              8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno  di

          cui all'articolo 9 sono  rilasciati  mediante  utilizzo  di

          mezzi   a   tecnologia   avanzata    con    caratteristiche

          anticontraffazione conformi ai  modelli  da  approvare  con

          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il

          Ministro per l'innovazione e le tecnologie,  in  attuazione

          del regolamento (CE) n. 1030/2002  del  Consiglio,  del  13

          giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello  uniforme

          per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi

          terzi. Il permesso di soggiorno e  la  carta  di  soggiorno

          rilasciati  in  conformita'  ai  predetti  modelli   recano

          inoltre  i  dati  personali  previsti,  per  la  carta   di

          identita' e gli altri documenti elettronici,  dall'articolo

          36  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e

          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,

          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28

          dicembre 2000, n. 445.

              8-bis.  Chiunque  contraffa'  o  altera  un  visto   di

          ingresso  o  reingresso,  un  permesso  di  soggiorno,   un

          contratto di soggiorno o una  carta  di  soggiorno,  ovvero

          contraffa' o altera documenti al  fine  di  determinare  il

          rilascio di un visto di ingresso o  di  reingresso,  di  un

          permesso di soggiorno, di un contratto di  soggiorno  o  di

          una  carta  di  soggiorno  oppure  utilizza  uno  di   tali

          documenti  contraffatti  o  alterati,  e'  punito  con   la

          reclusione da uno a sei anni. Se la  falsita'  concerne  un

          atto o parte di un atto che faccia fede fino a  querela  di

          falso la reclusione e' da tre a  dieci  anni.  La  pena  e'

          aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.

              9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato  o

          convertito entro venti giorni dalla data in  cui  e'  stata

          presentata la domanda,  se  sussistono  i  requisiti  e  le

          condizioni  previsti  dal  presente  testo  unico   e   dal

          regolamento di attuazione  per  il  permesso  di  soggiorno

          richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo  di

          permesso da rilasciare in applicazione del  presente  testo

          unico.»;

              «Art.  10-bis  (Ingresso  e  soggiorno   illegale   nel

          territorio  dello  Stato).  -  1.  Salvo   che   il   fatto

          costituisca piu' grave reato, lo straniero che fa  ingresso

          ovvero  si  trattiene  nel  territorio  dello   Stato,   in

          violazione delle  disposizioni  del  presente  testo  unico

          nonche' di quelle di cui  all'articolo  1  della  legge  28

          maggio 2007, n. 68, e' punito  con  l'ammenda  da  5.000  a

          10.000 euro. Al reato di  cui  al  presente  comma  non  si

          applica l'articolo 162 del codice penale.

              2. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano

          allo   straniero   destinatario   del   provvedimento    di

          respingimento ai sensi dell'articolo  10,  comma  1  ovvero

          allo  straniero  identificato  durante  i  controlli  della

          polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale.

              3. Al procedimento penale per il reato di cui al  comma

          1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis,

          20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000,  n.

          274.

              4.  Ai  fini  dell'esecuzione   dell'espulsione   dello

          straniero denunciato ai sensi del comma 1 non e'  richiesto

          il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3,

          da    parte    dell'autorita'    giudiziaria     competente

          all'accertamento del medesimo reato. Il  questore  comunica

          l'avvenuta   esecuzione    dell'espulsione    ovvero    del

          respingimento   di   cui   all'articolo   10,   comma    2,

          all'autorita' giudiziaria competente  all'accertamento  del

          reato.

              5. Il giudice,  acquisita  la  notizia  dell'esecuzione

          dell'espulsione o del respingimento ai sensi  dell'articolo

          10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo  a  procedere.

          Se lo straniero rientra illegalmente nel  territorio  dello

          Stato prima del termine previsto  dall'articolo  13,  comma

          14, si applica  l'articolo  345  del  codice  di  procedura

          penale.

              6.  Nel  caso  di  presentazione  di  una  domanda   di

          protezione internazionale di cui al decreto legislativo  19

          novembre  2007,  n.  251,  il  procedimento   e'   sospeso.

          Acquisita  la  comunicazione   del   riconoscimento   della

          protezione internazionale di cui al decreto legislativo  19

          novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso  di

          soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del

          presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di  non

          luogo a procedere.»;

              «Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 1.  Per  motivi

          di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il  Ministro

          dell'interno puo'  disporre  l'espulsione  dello  straniero

          anche non residente nel  territorio  dello  Stato,  dandone

          preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri

          e al Ministro degli affari esteri.

              2. L'espulsione e'  disposta  dal  prefetto,  caso  per

          caso, quando lo straniero:

                a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi

          ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai  sensi

          dell'articolo 10;

                b) si e' trattenuto nel  territorio  dello  Stato  in

          assenza della comunicazione di cui all'articolo  27,  comma

          1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel

          termine prescritto, salvo che  il  ritardo  sia  dipeso  da

          forza maggiore, ovvero quando il permesso di  soggiorno  e'

          stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da

          piu' di sessanta giorni  e  non  ne  e'  stato  chiesto  il

          rinnovo  ovvero  se  lo  straniero  si  e'  trattenuto  sul

          territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma

          3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;

                c)  appartiene  a  taluna  delle  categorie  indicate

          nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come

          sostituto dall'articolo 2 della legge  3  agosto  1988,  n.

          327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.  575,

          come sostituito dall'articolo 13 della legge  13  settembre

          1982, n. 646.

              2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione  ai

          sensi del comma 2, lettere a) e  b),  nei  confronti  dello

          straniero che ha esercitato il diritto al  ricongiungimento

          familiare  ovvero  del  familiare  ricongiunto,  ai   sensi

          dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della

          effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato,  della

          durata del suo soggiorno nel territorio  nazionale  nonche'

          dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con

          il suo Paese d'origine.

              2-ter.  L'espulsione  non  e'  disposta,  ne'  eseguita

          coattivamente  qualora  il  provvedimento  sia  stato  gia'

          adottato, nei confronti  dello  straniero  identificato  in

          uscita dal territorio  nazionale  durante  i  controlli  di

          polizia alle frontiere esterne.

              3. L'espulsione e' disposta in ogni  caso  con  decreto

          motivato immediatamente esecutivo, anche  se  sottoposto  a

          gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando  lo

          straniero e' sottoposto a  procedimento  penale  e  non  si

          trova  in  stato  di  custodia  cautelare  in  carcere,  il

          questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla

          osta all'autorita' giudiziaria, che puo'  negarlo  solo  in

          presenza di inderogabili esigenze processuali  valutate  in

          relazione   all'accertamento   della   responsabilita'   di

          eventuali concorrenti nel reato o imputati in  procedimenti

          per reati connessi, e all'interesse della  persona  offesa.

          In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa  fino

          a quando l'autorita'  giudiziaria  comunica  la  cessazione

          delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il  nulla

          osta, provvede all'espulsione con le modalita'  di  cui  al

          comma  4.  Il  nulla  osta  si  intende  concesso   qualora

          l'autorita' giudiziaria non  provveda  entro  sette  giorni

          dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa  della

          decisione sulla richiesta di nulla osta, il  questore  puo'

          adottare la misura del trattenimento presso  un  centro  di

          identificazione ed espulsione, ai sensi dell'articolo 14.

              3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo,  il

          giudice rilascia il nulla osta  all'atto  della  convalida,

          salvo che applichi la misura della  custodia  cautelare  in

          carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice  di

          procedura penale, o che ricorra una delle  ragioni  per  le

          quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi  del  comma

          3.

              3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3  si  applicano

          anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo

          che sia stata revocata o dichiarata estinta  per  qualsiasi

          ragione la  misura  della  custodia  cautelare  in  carcere

          applicata nei suoi confronti. Il  giudice,  con  lo  stesso

          provvedimento con il quale revoca o  dichiara  l'estinzione

          della  misura,  decide  sul   rilascio   del   nulla   osta

          all'esecuzione   dell'espulsione.   Il   provvedimento   e'

          immediatamente comunicato al questore.

              3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,

          il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se

          non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone  il

          giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a  procedere.  E'

          sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo

          comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano  le

          disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.

              3-quinquies.   Se   lo   straniero   espulso    rientra

          illegalmente nel territorio dello Stato prima  del  termine

          previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima

          del termine di prescrizione del reato  piu'  grave  per  il

          quale si era  proceduto  nei  suoi  confronti,  si  applica

          l'articolo 345  del  codice  di  procedura  penale.  Se  lo

          straniero era stato scarcerato per decorrenza  dei  termini

          di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e'

          ripristinata  a  norma  dell'articolo  307  del  codice  di

          procedura penale.

              3-sexies.

              4-bis; 4. L'espulsione e'  eseguita  dal  questore  con

          accompagnamento  alla  frontiera  a   mezzo   della   forza

          pubblica:

                a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2,  lettera  c),

          del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma  1,  del

          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con

          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

                b) quando sussiste il rischio  di  fuga,  di  cui  al

          comma

                c) quando la domanda  di  permesso  di  soggiorno  e'

          stata  respinta  in  quanto  manifestamente   infondata   o

          fraudolenta;

                d)  qualora,  senza  un   giustificato   motivo,   lo

          straniero non abbia osservato il termine  concesso  per  la

          partenza volontaria, di cui al comma 5;

                e) quando lo straniero abbia violato anche una  delle

          misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14,  comma

          1-bis;

                f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle

          altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione  dello

          straniero come sanzione penale o come  conseguenza  di  una

          sanzione penale;

                g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.

              4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al  comma

          4, lettera b), qualora ricorra almeno  una  delle  seguenti

          circostanze da cui il prefetto accerti, caso per  caso,  il

          pericolo che lo straniero possa sottrarsi  alla  volontaria

          esecuzione del provvedimento di espulsione:

                a)  mancato  possesso  del  passaporto  o  di   altro

          documento equipollente, in corso di validita';

                b)  mancanza  di   idonea   documentazione   atta   a

          dimostrare la  disponibilita'  di  un  alloggio  ove  possa

          essere agevolmente rintracciato;

                c)  avere  in  precedenza  dichiarato   o   attestato

          falsamente le proprie generalita';

                d) non avere ottemperato  ad  uno  dei  provvedimenti

          emessi dalla  competente  autorita',  in  applicazione  dei

          commi 5 e 13, nonche' dell'articolo 14;

                e) avere violato anche una delle  misure  di  cui  al

          comma 5.2.

              5.  Lo  straniero,  destinatario  di  un  provvedimento

          d'espulsione,  qualora  non  ricorrano  le  condizioni  per

          l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al  comma

          4, puo'  chiedere  al  prefetto,  ai  fini  dell'esecuzione

          dell'espulsione,  la  concessione  di  un  periodo  per  la

          partenza  volontaria,   anche   attraverso   programmi   di

          rimpatrio volontario  ed  assistito,  di  cui  all'articolo

          14-ter. Il prefetto,  valutato  il  singolo  caso,  con  lo

          stesso provvedimento di espulsione, intima lo  straniero  a

          lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro  un

          termine compreso tra 7  e  30  giorni.  Tale  termine  puo'

          essere prorogato, ove necessario, per un  periodo  congruo,

          commisurato   alle   circostanze   specifiche   del    caso

          individuale, quali la durata del soggiorno  nel  territorio

          nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la  scuola

          ovvero  di  altri  legami  familiari  e  sociali,   nonche'

          l'ammissione  a  programmi  di  rimpatrio   volontario   ed

          assistito,  di  cui  all'articolo  14-ter.   La   questura,

          acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,

          avvisa    l'autorita'    giudiziaria     competente     per

          l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis,  ai

          fini  di  cui  al  comma  5  del  medesimo   articolo.   Le

          disposizioni del presente comma non si applicano, comunque,

          allo  straniero  destinatario  di   un   provvedimento   di

          respingimento, di cui all'articolo 10.

              5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura

          provvede a dare adeguata informazione allo straniero  della

          facolta'  di  richiedere  un  termine   per   la   partenza

          volontaria, mediante  schede  informative  plurilingue.  In

          caso di mancata  richiesta  del  termine,  l'espulsione  e'

          eseguita ai sensi del comma 4.

              5.2. Laddove sia concesso un termine  per  la  partenza

          volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare

          la  disponibilita'  di   risorse   economiche   sufficienti

          derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato  al

          termine  concesso,  compreso  tra  una  e  tre   mensilita'

          dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone,  altresi',

          una  o  piu'  delle  seguenti  misure:  a)   consegna   del

          passaporto o  altro  documento  equipollente  in  corso  di

          validita', da restituire  al  momento  della  partenza;  b)

          obbligo di dimora in un luogo preventivamente  individuato,

          dove possa essere agevolmente rintracciato; c)  obbligo  di

          presentazione, in giorni  ed  orari  stabiliti,  presso  un

          ufficio della forza pubblica  territorialmente  competente.

          Le misure di cui  al  secondo  periodo  sono  adottate  con

          provvedimento  motivato,  che  ha  effetto  dalla  notifica

          all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3

          e 4 del regolamento, recante  l'avviso  che  lo  stesso  ha

          facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore

          memorie  o  deduzioni  al  giudice  della   convalida.   Il

          provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica  al

          giudice di pace competente per territorio. Il  giudice,  se

          ne  ricorrono  i  presupposti,  dispone  con   decreto   la

          convalida nelle successive 48 ore. Le  misure,  su  istanza

          dell'interessato,  sentito  il  questore,  possono   essere

          modificate   o   revocate   dal   giudice   di   pace.   Il

          contravventore anche solo ad una delle predette  misure  e'

          punito con la  multa  da  3.000  a  18.000  euro.  In  tale

          ipotesi, ai fini dell'espulsione dello  straniero,  non  e'

          richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma  3  da

          parte      dell'autorita'      giudiziaria       competente

          all'accertamento   del   reato.    Il    questore    esegue

          l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante

          le modalita' previste all'articolo 14.

              5-bis.  Nei  casi  previsti  al  comma  4  il  questore

          comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto  ore

          dalla sua adozione, al  giudice  di  pace  territorialmente

          competente  il  provvedimento  con  il  quale  e'  disposto

          l'accompagnamento   alla   frontiera.   L'esecuzione    del

          provvedimento del questore di allontanamento dal territorio

          nazionale e' sospesa fino alla decisione  sulla  convalida.

          L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio

          con  la   partecipazione   necessaria   di   un   difensore

          tempestivamente  avvertito.  L'interessato   e'   anch'esso

          tempestivamente informato e condotto nel luogo  in  cui  il

          giudice tiene l'udienza. Si applicano  le  disposizioni  di

          cui al sesto e al settimo periodo del comma  8,  in  quanto

          compatibili.  Il  giudice  provvede  alla  convalida,   con

          decreto motivato,  entro  le  quarantotto  ore  successive,

          verificata l'osservanza dei  termini,  la  sussistenza  dei

          requisiti  previsti  dal  presente   articolo   e   sentito

          l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del

          procedimento  di  convalida,  lo   straniero   espulso   e'

          trattenuto  in  uno  dei  centri  di   identificazione   ed

          espulsione,  di  cui  all'articolo   14,   salvo   che   il

          procedimento possa essere definito  nel  luogo  in  cui  e'

          stato adottato il  provvedimento  di  allontanamento  anche

          prima del trasferimento  in  uno  dei  centri  disponibili.

          Quando  la  convalida  e'  concessa,  il  provvedimento  di

          accompagnamento alla frontiera  diventa  esecutivo.  Se  la

          convalida non  e'  concessa  ovvero  non  e'  osservato  il

          termine per la decisione,  il  provvedimento  del  questore

          perde ogni effetto. Avverso  il  decreto  di  convalida  e'

          proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non

          sospende l'esecuzione  dell'allontanamento  dal  territorio

          nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale  il

          giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre  dal

          momento  della   comunicazione   del   provvedimento   alla

          cancelleria.

              5-ter. Al  fine  di  assicurare  la  tempestivita'  del

          procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi

          4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure  forniscono

          al giudice di pace, nei limiti delle  risorse  disponibili,

          il supporto occorrente e la  disponibilita'  di  un  locale

          idoneo.

              6.

              7. Il decreto di espulsione e il provvedimento  di  cui

          al comma  1  dell'articolo  14,  nonche'  ogni  altro  atto

          concernente l'ingresso, il soggiorno e  l'espulsione,  sono

          comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle

          modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua

          da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua

          francese, inglese o spagnola.

              8.  Avverso  il  decreto  di  espulsione  puo'   essere

          presentato unicamente il ricorso al  giudice  di  pace  del

          luogo  in  cui  ha  sede  l'autorita'   che   ha   disposto

          l'espulsione. Il termine e' di sessanta giorni  dalla  data

          del  provvedimento  di  espulsione.  Il  giudice  di   pace

          accoglie  o  rigetta  il  ricorso,  decidendo   con   unico

          provvedimento adottato, in ogni caso,  entro  venti  giorni

          dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso  di  cui  al

          presente   comma    puo'    essere    sottoscritto    anche

          personalmente, ed e' presentato anche per il tramite  della

          rappresentanza diplomatica o consolare italiana  nel  Paese

          di destinazione. La sottoscrizione del  ricorso,  da  parte

          della persona interessata, e'  autenticata  dai  funzionari

          delle   rappresentanze   diplomatiche   o   consolari   che

          provvedono  a  certificarne  l'autenticita'  e  ne   curano

          l'inoltro  all'autorita'  giudiziaria.  Lo   straniero   e'

          ammesso all'assistenza legale da parte di un  patrocinatore

          legale di fiducia munito  di  procura  speciale  rilasciata

          avanti all'autorita' consolare. Lo  straniero  e'  altresi'

          ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello  Stato,  e,

          qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un

          difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti

          iscritti nella tabella di cui all'articolo 29  delle  norme

          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di

          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio

          1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.

              9.

              10.

              11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la

          tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'

          disciplinata dal codice del processo amministrativo.

              12. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  19,  lo

          straniero espulso e' rinviato allo Stato  di  appartenenza,

          ovvero, quando  cio'  non  sia  possibile,  allo  Stato  di

          provenienza.

              13. Lo straniero destinatario di  un  provvedimento  di

          espulsione non puo' rientrare nel  territorio  dello  Stato

          senza   una   speciale    autorizzazione    del    Ministro

          dell'interno. In caso  di  trasgressione  lo  straniero  e'

          punito con la reclusione  da  uno  a  quattro  anni  ed  e'

          nuovamente  espulso  con  accompagnamento  immediato   alla

          frontiera. La disposizione di  cui  al  primo  periodo  del

          presente comma non si applica nei confronti dello straniero

          gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a)

          e   b),   per   il   quale   e'   stato   autorizzato    il

          ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.

              13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il

          trasgressore del divieto di reingresso  e'  punito  con  la

          reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che,  gia'

          denunciato per il reato di cui  al  comma  13  ed  espulso,

          abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si  applica

          la pena della reclusione da uno a cinque anni.

              13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e  13-bis  e'

          obbligatorio l'arresto dell'autore del  fatto  anche  fuori

          dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

              14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un  periodo

          non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni,  la

          cui  durata  e'  determinata  tenendo  conto  di  tutte  le

          circostanze  pertinenti  il  singolo  caso.  Nei  casi   di

          espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2,  lettera  c),

          del presente articolo  ovvero  ai  sensi  dell'articolo  3,

          comma  1,  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.   144,

          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,

          n. 155, puo' essere previsto un termine superiore a  cinque

          anni, la cui durata e' determinata tenendo conto  di  tutte

          le  circostanze  pertinenti  il   singolo   caso.   Per   i

          provvedimenti di espulsione di cui al comma 5,  il  divieto

          previsto al comma 13 decorre  dalla  scadenza  del  termine

          assegnato   e   puo'   essere    revocato,    su    istanza

          dell'interessato, a condizione che  fornisca  la  prova  di

          avere lasciato il territorio nazionale entro il termine  di

          cui al comma 5.

              15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si  applicano

          allo  straniero  che  dimostri  sulla  base   di   elementi

          obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima

          della data di entrata in vigore della legge 6  marzo  1998,

          n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura  di

          cui all'articolo 14, comma 1.

              16.  L'onere  derivante  dal  comma  10  del   presente

          articolo e' valutato in lire 4 miliardi per l'anno  1997  e

          in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.»;

              «Art.14 (Esecuzione dell'espulsione). - 1.  Quando  non

          e'  possibile  eseguire   con   immediatezza   l'espulsione

          mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento,

          a  causa  di  situazioni  transitorie  che  ostacolano   la

          preparazione    del     rimpatrio     o     l'effettuazione

          dell'allontanamento, il questore dispone che  lo  straniero

          sia trattenuto per il tempo strettamente necessario  presso

          il centro di identificazione ed espulsione piu' vicino, tra

          quelli individuati o costituiti con  decreto  del  Ministro

          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e

          delle  finanze.  Tra  le  situazioni  che  legittimano   il

          trattenimento   rientrano,   oltre   a   quelle    indicate

          all'articolo 13, comma 4-bis,  anche  quelle  riconducibili

          alla necessita' di prestare soccorso allo  straniero  o  di

          effettuare accertamenti supplementari in  ordine  alla  sua

          identita' o nazionalita' ovvero di  acquisire  i  documenti

          per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto

          idoneo.

              1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in  possesso  di

          passaporto o  altro  documento  equipollente  in  corso  di

          validita' e l'espulsione non e'  stata  disposta  ai  sensi

          dell'articolo 13, commi 1 e 2,  lettera  c),  del  presente

          testo unico o  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  del

          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con

          modificazioni, dalla legge  31  luglio  2005,  n.  155,  il

          questore, in luogo del trattenimento di  cui  al  comma  1,

          puo' disporre una o piu' delle seguenti misure: a) consegna

          del passaporto o altro documento equipollente in  corso  di

          validita', da restituire  al  momento  della  partenza;  b)

          obbligo di dimora in un luogo preventivamente  individuato,

          dove possa essere agevolmente rintracciato; c)  obbligo  di

          presentazione, in giorni  ed  orari  stabiliti,  presso  un

          ufficio della forza pubblica  territorialmente  competente.

          Le misure  di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  con

          provvedimento  motivato,  che  ha  effetto  dalla  notifica

          all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3

          e 4 del regolamento, recante  l'avviso  che  lo  stesso  ha

          facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore

          memorie  o  deduzioni  al  giudice  della   convalida.   Il

          provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica  al

          giudice di pace competente per territorio. Il  giudice,  se

          ne  ricorrono  i  presupposti,  dispone  con   decreto   la

          convalida nelle successive 48 ore. Le  misure,  su  istanza

          dell'interessato,  sentito  il  questore,  possono   essere

          modificate   o   revocate   dal   giudice   di   pace.   Il

          contravventore anche solo ad una delle predette  misure  e'

          punito con la  multa  da  3.000  a  18.000  euro.  In  tale

          ipotesi, ai fini dell'espulsione  dello  straniero  non  e'

          richiesto il rilascio del nulla osta  di  cui  all'articolo

          13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente

          all'accertamento  del  reato.  Qualora  non  sia  possibile

          l'accompagnamento  immediato   alla   frontiera,   con   le

          modalita' di cui all'articolo  13,  comma  3,  il  questore

          provvede  ai  sensi  dei  commi  1  o  5-bis  del  presente

          articolo.

              2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con  modalita'

          tali da assicurare la necessaria  assistenza  ed  il  pieno

          rispetto  della  sua  dignita'.  Oltre  a  quanto  previsto

          dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata  in  ogni  caso  la

          liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

              3. Il questore del luogo in  cui  si  trova  il  centro

          trasmette   copia   degli   atti   al   giudice   di   pace

          territorialmente  competente,  per  la   convalida,   senza

          ritardo e comunque entro le quarantotto  ore  dall'adozione

          del provvedimento.

              4. L'udienza per la convalida si svolge  in  camera  di

          consiglio con la partecipazione necessaria di un  difensore

          tempestivamente  avvertito.  L'interessato   e'   anch'esso

          tempestivamente informato e condotto nel luogo  in  cui  il

          giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili

          le disposizioni di cui al sesto e al  settimo  periodo  del

          comma  8  dell'articolo  13.  Il  giudice   provvede   alla

          convalida, con decreto motivato, entro le  quarantotto  ore

          successive,  verificata  l'osservanza   dei   termini,   la

          sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13  e  dal

          presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del

          centro di identificazione e di espulsione di cui  al  comma

          1, e sentito l'interessato, se comparso.  Il  provvedimento

          cessa di avere ogni effetto qualora non  sia  osservato  il

          termine per la decisione. La convalida puo' essere disposta

          anche  in  occasione  della  convalida   del   decreto   di

          accompagnamento alla frontiera, nonche' in  sede  di  esame

          del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

              5. La convalida comporta la permanenza nel  centro  per

          un  periodo   di   complessivi   trenta   giorni.   Qualora

          l'accertamento dell'identita' e della  nazionalita'  ovvero

          l'acquisizione di documenti per il viaggio  presenti  gravi

          difficolta', il giudice, su richiesta  del  questore,  puo'

          prorogare il termine  di  ulteriori  trenta  giorni.  Anche

          prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il

          respingimento,  dandone  comunicazione  senza  ritardo   al

          giudice. Trascorso  tale  termine,  qualora  permangano  le

          condizioni indicate al comma 1, il questore  puo'  chiedere

          al giudice di pace la  proroga  del  trattenimento  per  un

          periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le

          condizioni di cui  al  quarto  periodo,  il  questore  puo'

          chiedere  al  giudice  un'ulteriore  proroga  di   sessanta

          giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non

          puo' essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia

          stato possibile  procedere  all'allontanamento,  nonostante

          sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a  causa  della

          mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino  del  Paese

          terzo  interessato  o  di  ritardi  nell'ottenimento  della

          necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore puo'

          chiedere al giudice di pace la proroga  del  trattenimento,

          di volta in volta, per periodi  non  superiori  a  sessanta

          giorni, fino ad un  termine  massimo  di  ulteriori  dodici

          mesi. Il questore, in ogni caso, puo' eseguire l'espulsione

          e il respingimento anche prima della scadenza  del  termine

          prorogato, dandone comunicazione senza ritardo  al  giudice

          di pace.

              5-bis. Allo scopo di porre fine al  soggiorno  illegale

          dello straniero e di  adottare  le  misure  necessarie  per

          eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di

          respingimento,  il  questore  ordina  allo   straniero   di

          lasciare il territorio dello  Stato  entro  il  termine  di

          sette giorni, qualora non sia stato  possibile  trattenerlo

          in un Centro di identificazione ed  espulsione,  ovvero  la

          permanenza presso tale struttura non  ne  abbia  consentito

          l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine e' dato

          con provvedimento scritto, recante l'indicazione,  in  caso

          di violazione, delle  conseguenze  sanzionatorie.  L'ordine

          del  questore  puo'  essere  accompagnato  dalla   consegna

          all'interessato,   anche   su    sua    richiesta,    della

          documentazione necessaria per raggiungere gli uffici  della

          rappresentanza diplomatica del suo Paese in  Italia,  anche

          se  onoraria,  nonche'  per  rientrare   nello   Stato   di

          appartenenza ovvero, quando cio' non sia  possibile,  nello

          Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.

              5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma  5-bis

          e' punita, salvo che sussista il giustificato  motivo,  con

          la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di  respingimento

          o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o

          se  lo  straniero,  ammesso  ai  programmi   di   rimpatrio

          volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi  si

          sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a  15.000  euro

          se l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo  13,

          comma  5.  Valutato  il  singolo  caso   e   tenuto   conto

          dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che  lo  straniero  si

          trovi  in  stato  di  detenzione  in  carcere,  si  procede

          all'adozione di un nuovo provvedimento  di  espulsione  per

          violazione  all'ordine  di  allontanamento   adottato   dal

          questore ai sensi del comma 5-bis  del  presente  articolo.

          Qualora non  sia  possibile  procedere  all'accompagnamento

          alla frontiera, si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai

          commi  1  e   5-bis   del   presente   articolo,   nonche',

          ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo  13,

          comma 3.

              5-quater. La violazione dell'ordine disposto  ai  sensi

          del  comma  5-ter,  terzo   periodo,   e'   punita,   salvo

          giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000  euro.

          Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma

          5-ter, quarto periodo.

              5-quater.1. Nella  valutazione  della  condotta  tenuta

          dallo straniero destinatario dell'ordine del  questore,  di

          cui ai commi 5-ter e 5-quater,  il  giudice  accerta  anche

          l'eventuale consegna all'interessato  della  documentazione

          di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai

          fini dell'esecuzione del provvedimento  di  allontanamento,

          in    particolare    attraverso    l'esibizione    d'idonea

          documentazione.

              5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di  cui

          agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni

          di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis,  del  decreto

          legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

              5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello

          straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter  e  5-quater,

          non  e'  richiesto  il  rilascio  del  nulla  osta  di  cui

          all'articolo  13,  comma   3,   da   parte   dell'autorita'

          giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato.

          Il questore comunica l'avvenuta esecuzione  dell'espulsione

          all'autorita' giudiziaria competente  all'accertamento  del

          reato.

              5-septies.   Il   giudice,   acquisita    la    notizia

          dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di  non

          luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel

          territorio  dello  Stato   prima   del   termine   previsto

          dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo  345  del

          codice di procedura penale.

              6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al

          comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il  relativo

          ricorso non sospende l'esecuzione della misura.

              7.  Il  questore,  avvalendosi  della  forza  pubblica,

          adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo  straniero

          non si allontani indebitamente dal centro e  provvede,  nel

          caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento

          mediante  l'adozione   di   un   nuovo   provvedimento   di

          trattenimento. Il periodo  di  trattenimento  disposto  dal

          nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il

          trattenimento indicato dal comma 5.

              8. Ai fini dell'accompagnamento anche  collettivo  alla

          frontiera,  possono  essere   stipulate   convenzioni   con

          soggetti che esercitano trasporti di linea o con  organismi

          anche internazionali che svolgono attivita'  di  assistenza

          per stranieri.

              9.  Oltre  a  quanto  previsto   dal   regolamento   di

          attuazione e dalle norme in materia  di  giurisdizione,  il

          Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per

          l'esecuzione di  quanto  disposto  dal  presente  articolo,

          anche mediante convenzioni con altre amministrazioni  dello

          Stato,  con  gli  enti  locali,   con   i   proprietari   o

          concessionari di  aree,  strutture  e  altre  installazioni

          nonche' per la  fornitura  di  beni  e  servizi.  Eventuali

          deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria  e

          di contabilita' sono adottate di concerto con  il  Ministro

          del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica.

          Il  Ministro  dell'interno  promuove  inoltre   le   intese

          occorrenti  per  gli  interventi  di  competenza  di  altri

          Ministri.»;

              «Art. 16 (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o

          alternativa  alla  detenzione).  -  1.  Il   giudice,   nel

          pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o

          nell'applicare la pena su richiesta ai sensi  dell'articolo

          444 del codice di  procedura  penale  nei  confronti  dello

          straniero che si trovi in taluna delle situazioni  indicate

          nell'articolo  13,  comma  2,  quando  ritiene  di   dovere

          irrogare la pena detentiva entro il limite di  due  anni  e

          non ricorrono le condizioni  per  ordinare  la  sospensione

          condizionale della pena  ai  sensi  dell'articolo  163  del

          codice penale ovvero nel pronunciare sentenza  di  condanna

          per il  reato  di  cui  all'articolo  10-bis,  qualora  non

          ricorrano le  cause  ostative  indicate  nell'articolo  14,

          comma  1,  del  presente  testo  unico,   che   impediscono

          l'esecuzione immediata dell'espulsione con  accompagnamento

          alla  frontiera  a  mezzo  della   forza   pubblica,   puo'

          sostituire la medesima pena con la  misura  dell'espulsione

          per un periodo non inferiore a cinque anni. Le disposizioni

          di cui al presente comma si applicano, in caso di  sentenza

          di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e

          5-quater.

              2. L'espulsione di cui  al  comma  1  e'  eseguita  dal

          questore anche se la sentenza non e' irrevocabile,  secondo

          le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4.

              3. L'espulsione di cui  al  comma  1  non  puo'  essere

          disposta nei casi in cui la condanna riguardi  uno  o  piu'

          delitti previsti dall'articolo 407, comma  2,  lettera  a),

          del codice di procedura penale, ovvero i  delitti  previsti

          dal  presente  testo  unico,  puniti  con   pena   edittale

          superiore nel massimo a due anni.

              4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1  rientra

          illegalmente nel territorio dello Stato prima  del  termine

          previsto  dall'articolo   13,   comma   14,   la   sanzione

          sostitutiva e' revocata dal giudice competente.

              5.  Nei  confronti   dello   straniero,   identificato,

          detenuto, che si trova in taluna delle situazioni  indicate

          nell'articolo 13, comma  2,  che  deve  scontare  una  pena

          detentiva, anche residua, non  superiore  a  due  anni,  e'

          disposta l'espulsione. Essa non puo'  essere  disposta  nei

          casi in  cui  la  condanna  riguarda  uno  o  piu'  delitti

          previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice

          di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente

          testo unico.

              6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5

          e' il magistrato di sorveglianza, che  decide  con  decreto

          motivato, senza formalita', acquisite le informazioni degli

          organi di polizia sull'identita' e sulla nazionalita' dello

          straniero. Il decreto  di  espulsione  e'  comunicato  allo

          straniero che, entro  il  termine  di  dieci  giorni,  puo'

          proporre opposizione dinanzi al tribunale di  sorveglianza.

          Il tribunale decide nel termine di venti giorni.

              7. L'esecuzione del decreto di  espulsione  di  cui  al

          comma 6 e' sospesa fino  alla  decorrenza  dei  termini  di

          impugnazione   o   della   decisione   del   tribunale   di

          sorveglianza e, comunque, lo stato  di  detenzione  permane

          fino  a  quando  non  siano  stati  acquisiti  i  necessari

          documenti di viaggio. L'espulsione e' eseguita dal questore

          competente per il luogo di detenzione dello  straniero  con

          la modalita' dell'accompagnamento alla  frontiera  a  mezzo

          della forza pubblica.

              8. La pena e' estinta  alla  scadenza  del  termine  di

          dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al  comma

          5,   sempre   che   lo   straniero   non   sia    rientrato

          illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale  caso,

          lo  stato  di  detenzione  e'   ripristinato   e   riprende

          l'esecuzione della pena.

              9. L'espulsione a  titolo  di  sanzione  sostitutiva  o

          alternativa alla detenzione non si applica ai casi  di  cui

          all'articolo 19.»;

              «Art. 19 (Divieti di  espulsione  e  di  respingimento.

          Disposizioni in materia di categorie vulnerabili). - 1.  In

          nessun caso puo' disporsi l'espulsione o  il  respingimento

          verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di

          persecuzione per motivi di razza, di sesso, di  lingua,  di

          cittadinanza,  di  religione,  di  opinioni  politiche,  di

          condizioni personali o sociali, ovvero possa  rischiare  di

          essere rinviato verso un altro  Stato  nel  quale  non  sia

          protetto dalla persecuzione.

              2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che  nei  casi

          previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

                a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo  il

          diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

                b)  degli  stranieri  in  possesso  della  carta   di

          soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;

                c) degli stranieri conviventi con  parenti  entro  il

          secondo grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana;

                d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei  mesi

          successivi alla nascita del figlio cui provvedono

              2-bis. Il respingimento o l'esecuzione  dell'espulsione

          di persone  affette  da  disabilita',  degli  anziani,  dei

          minori, dei componenti di famiglie monoparentali con  figli

          minori nonche' dei minori, ovvero delle  vittime  di  gravi

          violenze psicologiche, fisiche o sessuali  sono  effettuate

          con  modalita'  compatibili  con  le   singole   situazioni

          personali, debitamente accertate.»;

              «Art. 32 (Disposizioni concernenti minori  affidati  al

          compimento della maggiore eta'). - 1. Al  compimento  della

          maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono  state

          applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e

          2, e fermo restando quanto previsto  dal  comma  1-bis,  ai

          minori che sono stati affidati  ai  sensi  dell'articolo  2

          della legge 4 maggio 1983, n. 184, puo'  essere  rilasciato

          un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al

          lavoro, di lavoro  subordinato  o  autonomo,  per  esigenze

          sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno  per  accesso

          al lavoro prescinde  dal  possesso  dei  requisiti  di  cui

          all'articolo 23.

              1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1  puo'

          essere rilasciato per  motivi  di  studio,  di  accesso  al

          lavoro  ovvero  di  lavoro  subordinato  o   autonomo,   al

          compimento della maggiore eta',  ai  minori  stranieri  non

          accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge

          4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a  tutela,  previo

          parere positivo del Comitato per i minori stranieri di  cui

          all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai  minori

          stranieri non accompagnati che siano stati ammessi  per  un

          periodo  non  inferiore  a  due  anni  in  un  progetto  di

          integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o

          privato che abbia rappresentanza nazionale e  che  comunque

          sia iscritto nel registro istituito  presso  la  Presidenza

          del Consiglio dei Ministri ai sensi  dell'articolo  52  del

          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.

          394.

              1-ter. L'ente gestore dei  progetti  deve  garantire  e

          provare  con  idonea   documentazione,   al   momento   del

          compimento della maggiore eta' del minore straniero di  cui

          al comma 1-bis, che l'interessato si trova  sul  territorio

          nazionale da non meno  di  tre  anni,  che  ha  seguito  il

          progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita'  di

          un alloggio e  frequenta  corsi  di  studio  ovvero  svolge

          attivita'  lavorativa  retribuita  nelle  forme  e  con  le

          modalita' previste  dalla  legge  italiana,  ovvero  e'  in

          possesso  di  contratto  di  lavoro  anche  se  non  ancora

          iniziato.

              1-quater.  Il  numero   dei   permessi   di   soggiorno

          rilasciati ai sensi del presente  articolo  e'  portato  in

          detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei

          decreti di cui all'articolo 3, comma 4.».

 

         

       



        

                               Art. 4

 

 

       Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

 

  1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000,

n. 274, dopo la lettera s-bis), e' aggiunta la seguente:

    «s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis, 5-ter

e  5-quater,  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la

disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello

straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

 

     


         

                      Riferimenti normativi

              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto

          legislativo 28 agosto  2000,  n.  274  (Disposizioni  sulla

          competenza  penale   del   giudice   di   pace,   a   norma

          dell'articolo 14 della legge 24  novembre  1999,  n.  468),

          come modificato dalla presente legge:

              «Art. 4 (Competenza per materia). - 1.  Il  giudice  di

          pace e' competente:

                a) per i delitti consumati o tentati  previsti  dagli

          articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al

          secondo  comma  perseguibili  a  querela  di  parte,   590,

          limitatamente alle fattispecie perseguibili  a  querela  di

          parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa

          professionale e dei fatti  commessi  con  violazione  delle

          norme per la  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  o

          relative all'igiene del lavoro o  che  abbiano  determinato

          una malattia  professionale  quando,  nei  casi  anzidetti,

          derivi una malattia di durata  superiore  a  venti  giorni,

          nonche' ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo

          590, terzo comma, quando si tratta  di  fatto  commesso  da

          soggetto  in  stato   di   ebbrezza   alcolica   ai   sensi

          dell'articolo  186,  comma  2,  lettera  c),  del   decreto

          legislativo  30  aprile  1992,   n.   285,   e   successive

          modificazioni,  ovvero  da  soggetto  sotto  l'effetto   di

          sostanze stupefacenti  o  psicotrope,  594,  595,  primo  e

          secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631,  salvo  che

          ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639-bis, 632,  salvo

          che ricorra l'ipotesi di cui all'  articolo  639-bis,  633,

          primo  comma,  salvo   che   ricorra   l'ipotesi   di   cui

          all'articolo 639-bis, 635,  primo  comma,  636,  salvo  che

          ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639-bis,  637,  638,

          primo comma, 639, primo comma e 647 del codice penale;

                b) per le  contravvenzioni  previste  dagli  articoli

          689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale.

              2. Il giudice di pace  e'  altresi'  competente  per  i

          delitti, consumati o  tentati,  e  per  le  contravvenzioni

          previsti dalle seguenti disposizioni:

                a) articoli 25 e 62, terzo comma, del  regio  decreto

          18 giugno 1931, n. 773, recante «Testo unico in materia  di

          sicurezza»;

                b) articoli 1095, 1096 e 1119 del  regio  decreto  30

          marzo  1942,  n.  327,  recante  «Approvazione  del   testo

          definitivo del codice della navigazione»;

                c)  articolo  3  del  decreto  del  Presidente  della

          Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante "Approvazione del

          testo organico delle  norme  sulla  disciplina  dei  rifugi

          alpini";

                d) articoli 102 e  106  del  decreto  del  Presidente

          della Repubblica 30 marzo  1957,  n.  361,  recante  "Testo

          unico  delle  leggi  per  l'elezione   della   Camera   dei

          deputati";

                e) articolo  92  del  decreto  del  Presidente  della

          Repubblica 16 maggio 1960, n.  570,  recante  "Testo  unico

          delle leggi per la composizione e la elezione degli  organi

          delle amministrazioni comunali";

                f)  articolo  15,  secondo  comma,  della  legge   28

          novembre  1965,  n.  1329,   recante   "Provvedimenti   per

          l'acquisto di nuove macchine utensili";

                g) articolo 3 della legge 8 novembre  1991,  n.  362,

          recante "Norme di riordino del settore farmaceutico";

                h) articolo 51 della legge 25 maggio  1970,  n.  352,

          recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e

          sulla iniziativa legislativa del popolo";

                i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma

          e  65,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della

          Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme  in

          materia di polizia, sicurezza e regolarita'  dell'esercizio

          delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";

                l) articoli 18 e 20 della legge  2  agosto  1982,  n.

          528, recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure  per

          il personale del lotto";

                m) articolo 17, comma 3, della legge 4  maggio  1990,

          n. 107, recante "Disciplina per le attivita'  trasfusionali

          relative al sangue umano ed ai suoi  componenti  e  per  la

          produzione di plasmaderivati";

                n) articolo 15, comma 3, del decreto  legislativo  27

          settembre 1991, n. 311, recante "Attuazione delle direttive

          n. 87/404/CEE e n.  90/488/CEE  in  materia  di  recipienti

          semplici a pressione, a norma dell'articolo 56 della  legge

          29 dicembre 1990, n. 428";

                o) articolo 11, comma 1, del decreto  legislativo  27

          settembre 1991, n. 313, recante "Attuazione della direttiva

          n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni

          degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli,

          a norma dell'articolo 54 della legge 29 dicembre  1990,  n.

          428";

                p) [soppressa];

                q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e  5,  del

          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante  "Nuovo

          codice della strada";

                r) articolo 10, comma 1, del decreto  legislativo  14

          dicembre 1992, n. 507, recante "Attuazione della  direttiva

          n.   90/385/CEE   concernente   il   ravvicinamento   delle

          legislazioni degli Stati  membri  relative  ai  dispositivi

          medici impiantabili attivi";

                s) articolo 23, comma 2, del decreto  legislativo  24

          febbraio 1997, n. 46, recante "Attuazione  della  direttiva

          n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici";

                s-bis)  articolo  10-bis  del   testo   unico   delle

          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e

          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto

          legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

                s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo  14,  commi

          1-bis, 5-ter e 5-quater, del testo unico delle disposizioni

          concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla

          condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo

          25 luglio 1998, n. 286.

              3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e  2  e'

          tuttavia  del  tribunale  se  ricorre  una  o  piu'   delle

          circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge  15

          dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla

          legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio

          1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12

          luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile  1993,

          n. 122,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  25

          giugno 1993, n. 205.

              4. Rimane ferma  la  competenza  del  tribunale  per  i

          minorenni.».

 

         

                

                               Art. 5

 

 

                        Copertura finanziaria

 

   1. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), n.

3),  connesse  all'adeguamento  dei  centri  di  identificazione   ed

espulsione,  anche  attraverso  la   ristrutturazione   di   immobili

demaniali, e' autorizzata la spesa  di  euro  16.824.813  per  l'anno

2011, ed euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

  2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede, rispettivamente:

    a) per l'anno  2011,  quanto  ad  euro  16.824.813,  mediante  ((

corrispondente ))  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui

all'articolo 1, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

    b) per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con  corrispondente

utilizzo di quota delle somme disponibili (( nel  conto  dei  residui

nell'esercizio 2011, relative alla predetta autorizzazione di  spesa,

pari  a  120  milioni  di  euro,  che  e'  versata  ))  su   apposita

contabilita'  speciale  nell'anno  2011,  ai  fini  del  riversamento

all'entrata del bilancio dello Stato in ragione  di  euro  40.000.000

per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     


         

                      Riferimenti normativi

              -  Si  riporta,  per  opportuna  conoscenza,  il  testo

          dell'art. 1, comma 30, della legge 15 luglio  2009,  n.  94

          (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), pubblicata

          nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2009, n. 170:

              «30. Agli oneri recati dal comma 16, valutati  in  euro

          25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere

          dall'anno 2010, e dal comma 22,  lettera  l),  valutati  in

          euro 35.000.000 per l'anno 2009,  in  euro  87.064.000  per

          l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e  in  euro

          55.057.200  a  decorrere  dall'anno  2012,  di   cui   euro

          35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010

          ed  euro  21.050.000  per  l'anno   2011   destinati   alla

          costruzione    e    ristrutturazione    dei    centri    di

          identificazione ed espulsione, si provvede:

                a)  quanto  a  48.401.000  euro  per   l'anno   2009,

          64.796.000  euro  per  l'anno  2010  e  52.912.000  euro  a

          decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione

          dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente

          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2009-2011,

          nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e  speciali»

          della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello   stato   di

          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per

          l'anno  2009,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando   gli

          accantonamenti di cui alla tabella 1;

                b) quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010,  mediante

          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo

          speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio

          triennale 2009-2011, nell'ambito del  programma  «Fondi  di

          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»

          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e

          delle finanze per  l'anno  2009,  allo  scopo  parzialmente

          utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2;

                c) quanto a euro 11.897.325  per  l'anno  2009,  euro

          21.419.100 per l'anno 2010, euro 32.287.050 per l'anno 2011

          ed euro 35.876.300 a  decorrere  dall'anno  2012,  mediante

          corrispondente riduzione  della  dotazione  del  Fondo  per

          interventi  strutturali  di  politica  economica   di   cui

          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre

          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

          dicembre 2004, n. 307;

                d) quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante

          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo

          5, comma 4,  del  decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,

          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,

          n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n.

          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto

          2008, n. 133.».

 

         

       

 

                               Art. 6 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 

 

 

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