TESTO COORDINATO DEL
DECRETO-LEGGE 23 giugno 2011, n. 89
Testo del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 144 del 23 giugno 2011), coordinato
con la legge di conversione 2 agosto 2011, n. 129 (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante:
«Disposizioni urgenti per il completamento
dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera
circolazione dei cittadini comunitari e per il
recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio
dei cittadini di Paesi terzi irregolari»
Capo I
Disposizioni in materia di libera circolazione e
permanenza dei
cittadini comunitari e dei loro familiari
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto
dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del
testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del
medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate
nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore
e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione
sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni
(( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate
dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a
quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.
30, in materia
di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro
familiari
1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,
e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) (( (soppressa) ));
b) all'articolo 6, comma 2, le parole: «, che
hanno fatto
ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo
5, comma 2»
sono soppresse;
c) all'articolo 9:
1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza
del requisito
della disponibilita' delle risorse economiche
sufficienti al
soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve,
in ogni caso,
essere valutata la situazione complessiva personale
dell'interessato,
(( con particolare riguardo alle spese afferenti
all'alloggio sia
esso in locazione, in comodato, di proprieta' o detenuto
in base a un
altro diritto soggettivo.»; ))
2) al comma 5:
a) alla lettera a), le parole: «, nonche' il
visto d'ingresso
quando richiesto» sono soppresse;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) un documento rilasciato dall'autorita'
competente del
Paese di origine o provenienza che attesti la qualita'
di familiare
e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero
di membro del
nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi
problemi di
salute, che richiedono l'assistenza personale
del cittadino
dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di
soggiorno;» ));
d) all'articolo 10, comma 3:
1) alla lettera a), le parole: «, nonche' del
visto d'ingresso,
qualora richiesto» sono soppresse;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) di un documento rilasciato dall'autorita'
competente del
Paese di origine o provenienza che attesti la qualita'
di familiare
e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero
di membro del
nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi
problemi di
salute, che richiedono l'assistenza personale
del cittadino
dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di
soggiorno;» ;
e) all'articolo 13, comma 2, e' aggiunto, in fine,
il seguente
periodo:
«La verifica della sussistenza di tali condizioni
non puo' essere
effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in
ordine alla
persistenza delle condizioni medesime.» ;
f) all'articolo 19, comma 4, dopo le parole:
«previsto dalla
normativa vigente» sono aggiunte, in fine, le
seguenti: «, fermo
restando che il possesso del relativo documento non
costituisce ((
condizione necessaria per l'esercizio di un diritto» ))
;
g) all'articolo 20:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I motivi di sicurezza dello Stato
sussistono quando la
persona da allontanare appartiene ad una delle
categorie di cui
all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
e successive
modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere
che la sua
permanenza nel territorio dello Stato possa, in
qualsiasi modo,
agevolare organizzazioni o attivita'
terroristiche, anche
internazionali. Ai fini dell'adozione del
provvedimento di cui al
comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne
pronunciate da un
giudice italiano per uno o piu' delitti
riconducibili a quelli
indicati nel libro secondo, titolo primo del codice
penale.» ));
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza
sussistono quando
la persona da allontanare abbia tenuto
comportamenti che
costituiscono una minaccia concreta, effettiva e
sufficientemente
grave ai diritti fondamentali della persona ovvero
all'incolumita'
pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si
tiene conto,
quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo
del presente
comma, anche di eventuali condanne, pronunciate
da un giudice
italiano o straniero, per uno o piu' delitti non
colposi, consumati o
tentati, contro la vita o l'incolumita' della
persona, ovvero di
eventuali condanne per uno o piu' delitti
corrispondenti alle
fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22
aprile 2005, n.
69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su
richiesta a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale
per i medesimi
delitti o dell'appartenenza a taluna delle
categorie di cui
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
e successive
modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31
maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, nonche' di misure di
prevenzione o
di provvedimenti di allontanamento disposti da
autorita' straniere.»
));
3) al comma 4, primo periodo, le parole: «una
minaccia concreta
e attuale» sono sostituite dalle seguenti:(( «una
minaccia concreta,
effettiva e sufficientemente grave» ));
4) al comma 9, primo periodo, le parole: «di
ordine pubblico o»
sono soppresse;
5) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
(( «11. Il provvedimento di allontanamento
per i motivi di cui
al comma 1 e' immediatamente eseguito dal
questore qualora si
ravvisi, caso per caso, l'urgenza
dell'allontanamento perche'
l'ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile
con la civile
e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo
13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25
luglio 1998, n. 286.» ));
h) all'articolo 21:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: ((
«L'eventuale ricorso da parte di un cittadino
dell'Unione o dei suoi
familiari al sistema di assistenza sociale
non costituisce
automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere
valutato caso
per caso.» ))
;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
(( «4. Nei confronti dei soggetti di cui al
comma 1, che non
hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di
cui al comma
2 e sono stati individuati sul territorio dello
Stato oltre il
termine fissato, senza aver provveduto alla
presentazione
dell'attestazione di cui al comma 3, il prefetto puo'
adottare un
provvedimento di allontanamento coattivo per
motivi di ordine
pubblico, ai sensi dell'articolo 20, immediatamente
eseguito dal
questore.» ))
;
i) dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente:
(( «Art. 23-bis (Consultazione tra gli Stati
membri). - 1. Quando
uno Stato membro chiede informazioni ai sensi
dell'articolo 27,
paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento
europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, il Ministero
dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i
propri canali di
scambio informativo, provvede a fornire gli elementi
entro il termine
di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La
consultazione
puo' avvenire solo per casi specifici e per esigenze
concrete.» )).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 3, 6,
9, 10, 13,
19, 20 e 21 del decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30.
recante «Attuazione della direttiva 2004/38/CE
relativa al
diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro
familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli
Stati membri.» (in Gazzetta Ufficiale 27
marzo 2007, n.
72), come modificati dalla presente legge:
«Art. 3 (Aventi diritto). - 1. Il
presente decreto
legislativo si applica a qualsiasi
cittadino dell'Unione
che si rechi o soggiorni in uno Stato
membro diverso da
quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai
suoi familiari
ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera b), che
accompagnino o raggiungano il cittadino
medesimo.
2. Senza pregiudizio del diritto
personale di libera
circolazione e di soggiorno
dell'interessato, lo Stato
membro ospitante, conformemente alla sua
legislazione
nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno
delle seguenti
persone:
a) ogni altro familiare, qualunque
sia la sua
cittadinanza, non definito all'articolo 2,
comma 1, lettera
b), se e' a carico o convive, nel paese di
provenienza, con
il cittadino dell'Unione titolare del diritto
di soggiorno
a titolo principale o se gravi motivi di
salute impongono
che il cittadino dell'Unione lo assista
personalmente;
b) il partner con cui il cittadino
dell'Unione abbia
una relazione stabile ufficialmente attestata.
3. Lo Stato membro ospitante
effettua un esame
approfondito della situazione personale
e giustifica
l'eventuale rifiuto del loro ingresso o
soggiorno.»;
«Art. 6 (Diritto di soggiorno fino a tre
mesi). - 1. I
cittadini dell'Unione hanno il diritto di
soggiornare nel
territorio nazionale per un periodo non
superiore a tre
mesi senza alcuna condizione o
formalita', salvo il
possesso di un documento d'identita' valido
per l'espatrio
secondo la legislazione dello Stato di
cui hanno la
cittadinanza.
2. Le disposizioni del comma 1 si
applicano anche ai
familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro
che accompagnano o raggiungono il cittadino
dell'Unione, in
possesso di un passaporto in corso di
validita'.
3. Fatte salve le disposizioni di
leggi speciali
conformi ai Trattati dell'Unione europea ed
alla normativa
comunitaria in vigore, i cittadini di cui ai
commi 1 e 2,
nello svolgimento delle attivita' consentite,
sono tenuti
ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini
italiani.»;
«Art. 9 (Formalita' amministrative per
i cittadini
dell'Unione ed i loro familiari). - 1.
Al cittadino
dell'Unione che intende soggiornare in
Italia, ai sensi
dell'articolo 7 per un periodo superiore a
tre mesi, si
applica la legge 24 dicembre 1954, n. 1228,
ed il nuovo
regolamento anagrafico della
popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30
maggio 1989, n. 223.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1,
l'iscrizione e'
comunque richiesta trascorsi tre mesi
dall'ingresso ed e'
rilasciata immediatamente una
attestazione contenente
l'indicazione del nome e della dimora del
richiedente,
nonche' la data della richiesta.
3. Oltre a quanto previsto per i
cittadini italiani
dalla normativa di cui al comma 1, per
l'iscrizione
anagrafica di cui al comma 2, il cittadino
dell'Unione deve
produrre la documentazione attestante:
a) l'attivita' lavorativa, subordinata
o autonoma,
esercitata se l'iscrizione e'
richiesta ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettera a);
b) la disponibilita' di
risorse economiche
sufficienti per se' e per i propri
familiari, secondo i
criteri di cui all'articolo 29, comma 3,
lettera b), del
testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286,
nonche' la titolarita' di una
assicurazione sanitaria
ovvero di altro titolo comunque denominato
idoneo a coprire
tutti i rischi nel territorio nazionale, se
l'iscrizione e'
richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
lettera b);
c) l'iscrizione presso un istituto
pubblico o privato
riconosciuto dalla vigente normativa e la
titolarita' di
un'assicurazione sanitaria ovvero di altro
titolo comunque
denominato idoneo a coprire tutti i
rischi, nonche' la
disponibilita' di risorse economiche
sufficienti per se' e
per i propri familiari, secondo i
criteri di cui
all'articolo 29, comma 3, lettera b), del
citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione
e' richiesta
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
3-bis. Ai fini della verifica della
sussistenza del
requisito della disponibilita' delle
risorse economiche
sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3,
lettere b) e
c), deve, in ogni caso, essere valutata
la situazione
complessiva personale dell'interessato,
con particolare
riguardo alle spese afferenti all'alloggio
sia esso in
locazione, in comodato, di proprieta' o
detenuto in base a
un altro diritto soggettivo.
4. Il cittadino dell'Unione puo'
dimostrare di
disporre, per se' e per i propri
familiari, di risorse
economiche sufficienti a non gravare sul
sistema di
assistenza pubblica, anche attraverso la
dichiarazione di
cui agli articoli 46 e 47 del testo
unico delle
disposizioni legislative e regolamentari
in materia di
documentazione amministrativa di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica,
oltre a quanto
previsto per i cittadini italiani dalla
normativa di cui al
comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione
europea che
non hanno un autonomo diritto di
soggiorno devono
presentare, in conformita' alle disposizioni
del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445:
a) un documento di identita' o il
passaporto in corso
di validita';
b) un documento rilasciato
dall'autorita' competente
del Paese di origine o provenienza che attesti
la qualita'
di familiare e, qualora richiesto, di
familiare a carico
ovvero di membro del nucleo familiare
ovvero familiare
affetto da gravi problemi di salute,
che richiedono
l'assistenza personale del cittadino
dell'Unione, titolare
di un autonomo diritto di soggiorno;
c) l'attestato della richiesta
d'iscrizione
anagrafica del familiare cittadino
dell'Unione.
6. Salvo quanto previsto dal presente
decreto, per
l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della
ricevuta di
iscrizione e del relativo documento di
identita' si
applicano le medesime disposizioni
previste per il
cittadino italiano.
7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche
dei familiari
del cittadino dell'Unione che non abbiano la
cittadinanza
di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi
dell'articolo
6, comma 7, del citato decreto legislativo n.
286 del 1998,
a cura delle amministrazioni comunali
alla Questura
competente per territorio.»;
«Art. 10 (Carta di soggiorno per i
familiari del
cittadino comunitario non aventi la
cittadinanza di uno
Stato membro dell'Unione europea). - 1. I
familiari del
cittadino dell'Unione non aventi la
cittadinanza di uno
Stato membro, di cui all'articolo 2,
trascorsi tre mesi
dall'ingresso nel territorio nazionale,
richiedono alla
questura competente per territorio di
residenza la "Carta
di soggiorno di familiare di un cittadino
dell'Unione",
redatta su modello conforme a quello stabilito
con decreto
del Ministro dell'interno da emanarsi entro
sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
Fino alla data di entrata in vigore del
predetto decreto,
e' rilasciato il titolo di soggiorno
previsto dalla
normativa vigente alla data di entrata
in vigore del
presente decreto.
2. Al momento della richiesta di rilascio
della carta
di soggiorno, al familiare del cittadino
dell'Unione e'
rilasciata una ricevuta secondo il modello
definito con
decreto del Ministro dell'interno di cui al
comma 1.
3. Per il rilascio della Carta di
soggiorno, e'
richiesta la presentazione:
a) del passaporto o documento
equivalente, in corso
di validita';
b) di un documento rilasciato
dall'autorita'
competente del Paese di origine o provenienza
che attesti
la qualita' di familiare e, qualora richiesto,
di familiare
a carico ovvero di membro del nucleo
familiare ovvero del
familiare affetto da gravi problemi di
salute, che
richiedono l'assistenza personale
del cittadino
dell'Unione, titolare di un autonomo diritto
di soggiorno;
c) dell'attestato della richiesta
d'iscrizione
anagrafica del familiare cittadino
dell'Unione;
d) della fotografia
dell'interessato, in formato
tessera, in quattro esemplari.
4. La carta di soggiorno di familiare di
un cittadino
dell'Unione ha una validita' di cinque anni
dalla data del
rilascio.
5. La carta di soggiorno mantiene la
propria validita'
anche in caso di assenze temporanee del
titolare non
superiori a sei mesi l'anno, nonche' di
assenze di durata
superiore per l'assolvimento di obblighi
militari ovvero di
assenze fino a dodici mesi consecutivi
per rilevanti
motivi, quali la gravidanza e la
maternita', malattia
grave, studi o formazione professionale o
distacco per
motivi di lavoro in un altro
Stato; e' onere
dell'interessato esibire la
documentazione atta a
dimostrare i fatti che consentono la
perduranza di
validita'.
6. Il rilascio della carta di soggiorno di
cui al comma
1 e' gratuito, salvo il rimborso del costo
degli stampati e
del materiale usato per il documento.»;
«Art. 13(Mantenimento del diritto di
soggiorno). - 1. I
cittadini dell'Unione ed i loro familiari
beneficiano del
diritto di soggiorno di cui all'articolo 6,
finche' hanno
le risorse economiche di cui all'articolo 9,
comma 3, che
gli impediscono di diventare un onere
eccessivo per il
sistema di assistenza sociale dello Stato
membro ospitante
e finche' non costituiscano un pericolo per
l'ordine e la
sicurezza pubblica.
2. I cittadini dell'Unione e i
loro familiari
beneficiano del diritto di soggiorno di cui
agli articoli
7, 11 e 12, finche' soddisfano le condizioni
fissate negli
stessi articoli. La verifica della
sussistenza di tali
condizioni non puo' essere effettuata se non
in presenza di
ragionevoli dubbi in ordine alla
persistenza delle
condizioni medesime.
3. Ferme le disposizioni concernenti
l'allontanamento
per motivi di ordine e sicurezza pubblica, un
provvedimento
di allontanamento non puo' essere adottato nei
confronti di
cittadini dell'Unione o dei loro familiari,
qualora;
a) i cittadini dell'Unione
siano lavoratori
subordinati o autonomi;
b) i cittadini dell'Unione siano
entrati nel
territorio dello Stato per cercare un posto
di lavoro. In
tale caso i cittadini dell'Unione e i
membri della loro
famiglia non possono essere allontanati fino
a quando i
cittadini dell'Unione possono dimostrare di
essere iscritti
nel Centro per l'impiego da non piu' di sei
mesi, ovvero di
aver reso la dichiarazione di immediata
disponibilita' allo
svolgimento dell'attivita' lavorativa, di cui
all'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181,
cosi' come sostituito dall'articolo 3
del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e di non
essere stati
esclusi dallo stato di
disoccupazione ai sensi
dell'articolo 4 del medesimo decreto
legislativo n. 297 del
2002.»;
«Art. 19 (Disposizioni comuni al diritto
di soggiorno e
al diritto di soggiorno permanente). - 1.
I cittadini
dell'Unione e i loro familiari hanno diritto
di esercitare
qualsiasi attivita' economica autonoma o
subordinata,
escluse le attivita' che la legge,
conformemente ai
Trattati dell'Unione europea ed alla
normativa comunitaria
in vigore, riserva ai cittadini italiani.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche
espressamente
previste dal Trattato CE e dal diritto
derivato, ogni
cittadino dell'Unione che risiede, in base
al presente
decreto, nel territorio nazionale gode di
pari trattamento
rispetto ai cittadini italiani nel campo di
applicazione
del Trattato. Il beneficio di tale diritto
si estende ai
familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o
del diritto
di soggiorno permanente.
3. In deroga al comma 2 e se
non attribuito
autonomamente in virtu' dell'attivita'
esercitata o da
altre disposizioni di legge, il cittadino
dell'Unione ed i
suoi familiari non godono del diritto
a prestazioni
d'assistenza sociale durante i primi tre mesi
di soggiorno
o, comunque, nei casi previsti dall'articolo
13, comma 3,
lettera b), salvo che tale diritto sia
automaticamente
riconosciuto in forza dell'attivita'
esercitata o da altre
disposizioni di legge.
4. La qualita' di titolare di diritto di
soggiorno e di
titolare di diritto di soggiorno permanente
puo' essere
attestata con qualsiasi mezzo di prova
previsto dalla
normativa vigente, fermo restando che il
possesso del
relativo documento non costituisce
condizione necessaria
per l'esercizio di un diritto.»;
«Art. 20 (Limitazioni al diritto di
ingresso e di
soggiorno). - 1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 21, il
diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini
dell'Unione o
dei loro familiari, qualsiasi sia la loro
cittadinanza,
puo' essere limitato con apposito
provvedimento solo per:
motivi di sicurezza dello Stato; motivi
imperativi di
pubblica sicurezza; altri motivi di ordine
pubblico o di
pubblica sicurezza.
2. I motivi di sicurezza dello Stato
sussistono quando
la persona da allontanare appartiene ad una
delle categorie
di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio
1975, n. 152,
e successive modificazioni, ovvero vi sono
fondati motivi
di ritenere che la sua permanenza nel
territorio dello
Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare
organizzazioni o
attivita' terroristiche, anche
internazionali. Ai fini
dell'adozione del provvedimento di cui al
comma 1, si tiene
conto anche di eventuali condanne pronunciate
da un giudice
italiano per uno o piu' delitti
riconducibili a quelli
indicati nel libro secondo, titolo primo del
codice penale.
3. I motivi imperativi di pubblica
sicurezza sussistono
quando la persona da allontanare abbia tenuto
comportamenti
che costituiscono una minaccia concreta,
effettiva e
sufficientemente grave ai diritti
fondamentali della
persona ovvero all'incolumita'
pubblica. Ai fini
dell'adozione del provvedimento, si tiene
conto, quando
ricorrono i comportamenti di cui al primo
periodo del
presente comma, anche di eventuali condanne,
pronunciate da
un giudice italiano o straniero, per uno o
piu' delitti non
colposi, consumati o tentati, contro
la vita o
l'incolumita' della persona, ovvero di
eventuali condanne
per uno o piu' delitti corrispondenti
alle fattispecie
indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile
2005, n. 69,
o di eventuali ipotesi di applicazione
della pena su
richiesta a norma dell'articolo 444 del codice
di procedura
penale per i medesimi delitti o
dell'appartenenza a taluna
delle categorie di cui all'articolo 1
della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, o di
cui all'articolo 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' di misure
di prevenzione
o di provvedimenti di allontanamento disposti
da autorita'
straniere.
4. I provvedimenti di allontanamento sono
adottati nel
rispetto del principio di proporzionalita' e
non possono
essere motivati da ragioni di ordine
economico, ne' da
ragioni estranee ai
comportamenti individuali
dell'interessato che rappresentino una
minaccia concreta,
effettiva e sufficientemente grave
all'ordine pubblico o
alla pubblica sicurezza. L'esistenza di
condanne penali non
giustifica di per se' l'adozione di tali
provvedimenti.
5. Nell'adottare un provvedimento di
allontanamento, si
tiene conto della durata del
soggiorno in Italia
dell'interessato, della sua eta', della
sua situazione
familiare e economica, del suo stato di
salute, della sua
integrazione sociale e culturale nel
territorio nazionale e
dell'importanza dei suoi legami con il Paese
di origine.
6. I titolari del diritto di soggiorno
permanente di
cui all'articolo 14 possono essere
allontanati dal
territorio nazionale solo per motivi di
sicurezza dello
Stato, per motivi imperativi di pubblica
sicurezza o per
altri gravi motivi di ordine pubblico o
di pubblica
sicurezza.
7. I beneficiari del diritto di
soggiorno che hanno
soggiornato nel territorio nazionale nei
precedenti dieci
anni o che siano minorenni possono essere
allontanati solo
per motivi di sicurezza dello Stato o per
motivi imperativi
di pubblica sicurezza, salvo
l'allontanamento sia
necessario nell'interesse stesso del minore,
secondo quanto
previsto dalla Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio
1991, n. 176.
8. Le malattie o le infermita' che possono
giustificare
limitazioni alla liberta' di circolazione
nel territorio
nazionale sono solo quelle con
potenziale epidemico
individuate dall'Organizzazione mondiale
della sanita',
nonche' altre malattie infettive o
parassitarie contagiose,
sempreche' siano oggetto di disposizioni di
protezione che
si applicano ai cittadini italiani. Le
malattie che
insorgono successivamente all'ingresso
nel territorio
nazionale non possono giustificare
l'allontanamento.
9. Il Ministro dell'interno adotta i
provvedimenti di
allontanamento per motivi imperativi di
pubblica sicurezza
dei soggetti di cui al comma 7, nonche' i
provvedimenti di
allontanamento per motivi di sicurezza dello
Stato. Negli
altri casi, i provvedimenti di allontanamento
sono adottati
dal prefetto del luogo di residenza o
dimora del
destinatario.
10. I provvedimenti di allontanamento
sono motivati,
salvo che vi ostino motivi attinenti alla
sicurezza dello
Stato. Se il destinatario non comprende la
lingua italiana,
il provvedimento e' accompagnato da una
traduzione del suo
contenuto, anche mediante
appositi formulari,
sufficientemente dettagliati, redatti in una
lingua a lui
comprensibile o, se cio' non e'
possibile per
indisponibilita' di personale idoneo alla
traduzione del
provvedimento in tale lingua, comunque in una
delle lingue
francese, inglese, spagnola o tedesca,
secondo la
preferenza indicata dall'interessato. Il
provvedimento e'
notificato all'interessato e riporta le
modalita' di
impugnazione e, salvo quanto previsto al
comma 11, indica
il termine stabilito per lasciare il
territorio nazionale
che non puo' essere inferiore ad un mese
dalla data della
notifica e, nei casi di comprovata urgenza,
puo' essere
ridotto a dieci giorni. Il provvedimento
indica anche la
durata del divieto di reingresso che non
puo' essere
superiore a dieci anni nei casi di
allontanamento per i
motivi di sicurezza dello Stato e a cinque
anni negli altri
casi.
11. Il provvedimento di allontanamento per
i motivi di
cui al comma 1 e' immediatamente eseguito
dal questore
qualora si ravvisi, caso per
caso, l'urgenza
dell'allontanamento perche' l'ulteriore
permanenza sul
territorio e' incompatibile con la
civile e sicura
convivenza. Si applicano le
disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 5-bis, del testo
unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
12. Nei casi di cui al comma 10, se il
destinatario del
provvedimento di allontanamento si
trattiene oltre il
termine fissato, il questore dispone
l'esecuzione immediata
del provvedimento di allontanamento
dell'interessato dal
territorio nazionale. Si applicano, per la
convalida del
provvedimento del questore, le disposizioni
del comma 11.
13. Il destinatario del provvedimento di
allontanamento
puo' presentare domanda di revoca del divieto
di reingresso
dopo che, dall'esecuzione del provvedimento,
sia decorsa
almeno la meta' della durata del divieto, e
in ogni caso
decorsi tre anni. Nella domanda devono essere
addotti gli
argomenti intesi a dimostrare
l'avvenuto oggettivo
mutamento delle circostanze che hanno motivato
la decisione
di vietarne il reingresso nel territorio
nazionale. Sulla
domanda, entro sei mesi dalla sua
presentazione, decide con
atto motivato l'autorita' che ha emanato il
provvedimento
di allontanamento. Durante l'esame
della domanda
l'interessato non ha diritto di ingresso
nel territorio
nazionale.
14. Il destinatario del provvedimento di
allontanamento
che rientra nel territorio nazionale in
violazione del
divieto di reingresso, e' punito con la
reclusione fino a
due anni, nell'ipotesi di allontanamento
per motivi di
sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno,
nelle altre
ipotesi. Il giudice puo' sostituire la
pena della
reclusione con la misura dell'allontanamento
immediato con
divieto di reingresso nel territorio
nazionale, per un
periodo da cinque a dieci anni.
L'allontanamento e'
immediatamente eseguito dal questore, anche se
la sentenza
non e' definitiva.
15. Si applica la pena detentiva della
reclusione fino
a tre anni in caso di reingresso nel
territorio nazionale
in violazione della misura dell'allontanamento
disposta ai
sensi del comma 14, secondo periodo.
16. Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si
procede con
rito direttissimo. In caso di condanna,
salvo che il
giudice provveda ai sensi del comma 14,
secondo periodo, e'
sempre adottato un nuovo provvedimento di
allontanamento
immediatamente esecutivo, al quale si
applicano le norme
del comma 11.
17. I provvedimenti di allontanamento
di cui al
presente articolo sono adottati tenendo conto
anche delle
segnalazioni motivate del sindaco del luogo di
residenza o
di dimora del destinatario del
provvedimento.»;
«Art. 21 (Allontanamento per
cessazione delle
condizioni che determinano il diritto di
soggiorno). - 1.
Il provvedimento di allontanamento dei
cittadini degli
altri Stati membri dell'Unione europea
o dei loro
familiari, qualunque sia la loro
cittadinanza, puo'
altresi' essere adottato quando vengono
a mancare le
condizioni che determinano il diritto
di soggiorno
dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7
e 13 e salvo
quanto previsto dagli articoli 11 e 12.
L'eventuale ricorso
da parte di un cittadino dell'Unione o dei
suoi familiari
al sistema di assistenza sociale
non costituisce
automaticamente causa di allontanamento, ma
deve essere
valutato caso per caso.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e'
adottato dal
prefetto, territorialmente competente secondo
la residenza
o dimora del destinatario, anche su
segnalazione motivata
del sindaco del luogo di residenza o
dimora, con atto
motivato e notificato all'interessato. Il
provvedimento e'
adottato tenendo conto della durata
del soggiorno
dell'interessato, della sua eta', della sua
salute, della
sua integrazione sociale e culturale e dei
suoi legami con
il Paese di origine. Il provvedimento riporta
le modalita'
di impugnazione, nonche' il termine per
lasciare il
territorio nazionale, che non puo' essere
inferiore ad un
mese. Se il destinatario non comprende la
lingua italiana,
si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 20, comma
10.
3. Unitamente al provvedimento di
allontanamento e'
consegnata all'interessato una attestazione
di obbligo di
adempimento dell'allontanamento, secondo
le modalita'
stabilite con decreto del Ministro
dell'interno e del
Ministro degli affari esteri, da
presentare presso un
consolato italiano. Il provvedimento di
allontanamento di
cui al comma 1 non puo' prevedere un divieto
di reingresso
sul territorio nazionale.
4. Nei confronti dei soggetti di cui al
comma 1, che
non hanno ottemperato al provvedimento di
allontanamento di
cui al comma 2 e sono stati individuati
sul territorio
dello Stato oltre il termine fissato, senza
aver provveduto
alla presentazione dell'attestazione di cui al
comma 3, il
prefetto puo' adottare un provvedimento di
allontanamento
coattivo per motivi di ordine
pubblico, ai sensi
dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal
questore.».
Art. 2
Modifiche all'articolo 183-ter delle norme di
attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale
1. L'articolo 183-ter delle norme di attuazione, di
coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, di
cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal
seguente:
(( «Articolo 183-ter (Esecuzione della
misura di sicurezza
dell'allontanamento del cittadino di uno Stato
membro dell'Unione
europea e di un suo familiare). - 1. L'allontanamento
del cittadino
di uno Stato membro dell'Unione europea o di un suo
familiare, di cui
agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2,
lettera a), del
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e'
disposto in
conformita' ai criteri ed alle modalita' fissati
dall'articolo 20 del
medesimo decreto legislativo.» ))
.
Capo II
Disposizioni in materia di rimpatrio degli stranieri
irregolari
Art. 3
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25
luglio 1998, n.
286, in attuazione della direttiva
2008/115/CE
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 6, e' aggiunto, in fine,
il seguente
periodo:
«Il permesso di soggiorno per motivi umanitari e'
rilasciato dal
questore secondo le modalita' previste nel
regolamento di
attuazione.» ;
b) all'articolo 10-bis, al comma 2, sono aggiunte,
in fine, le
seguenti parole:(( «ovvero allo straniero
identificato durante i
controlli della polizia di frontiera, in uscita
dal territorio
nazionale» ))
;
c) all'articolo 13:
1) al comma 2:
a) all'alinea, dopo le parole: «disposta dal
prefetto» sono
inserite le seguenti: «, caso per caso »;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in
assenza della
comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o
senza avere
richiesto il permesso di soggiorno nel termine
prescritto, salvo che
il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando
il permesso di
soggiorno e' stato revocato o annullato o rifiutato
ovvero e' scaduto
da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato
chiesto il rinnovo
ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul territorio
dello Stato in
violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28
maggio 2007, n.
68;»;
2) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
«2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita
coattivamente
qualora il provvedimento sia stato gia' adottato, nei
confronti dello
straniero identificato in uscita dal territorio
nazionale durante i
controlli di polizia alle frontiere esterne.»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'espulsione e' eseguita dal questore con
accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera
c), (( del
presente articolo ))
ovvero all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al
comma 4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno e'
stata respinta
in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo
straniero non abbia
osservato il termine concesso per la partenza
volontaria, di cui al
comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una
delle misure di
cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e
nelle altre
ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello
straniero come
sanzione penale o come conseguenza di una sanzione
penale;
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.»;
4) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al
comma 4, lettera
b), qualora ricorra almeno una delle seguenti
circostanze da cui il
prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo
straniero possa
sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento
di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di
altro documento
equipollente, in corso di validita';
b) mancanza di idonea documentazione atta a
dimostrare la
disponibilita' di un alloggio ove possa
essere agevolmente
rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato
falsamente le
proprie generalita';
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti
emessi dalla
competente autorita', in applicazione dei commi 5 e
13, nonche'
dell'articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al
comma 5.2.»;
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento
d'espulsione,
qualora non ricorrano le condizioni per
l'accompagnamento immediato
alla frontiera di cui al comma 4, puo' chiedere al
prefetto, ai fini
dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un
periodo per la
partenza volontaria, anche attraverso programmi
di rimpatrio
volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter.
Il prefetto,
valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento
di espulsione,
intima lo straniero a lasciare volontariamente
il territorio
nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni.
Tale termine
puo' essere prorogato, ove necessario, per un
periodo congruo,
commisurato alle circostanze specifiche del caso
individuale, quali
la durata del soggiorno nel territorio nazionale,
l'esistenza di
minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami
familiari e
sociali, nonche' l'ammissione a programmi di rimpatrio
volontario ed
assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura,
acquisita la
prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,
avvisa l'autorita'
giudiziaria competente per l'accertamento del
reato previsto
dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5
del medesimo
articolo. Le disposizioni del presente comma non
si applicano,
comunque, allo straniero destinatario di un
provvedimento di
respingimento, di cui all'articolo 10.»;
6) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la
questura provvede a
dare adeguata informazione allo straniero della
facolta' di
richiedere un termine per la partenza volontaria,
mediante schede
informative plurilingue. In caso di mancata richiesta
del termine,
l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4.
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza
volontaria, il
questore chiede allo straniero di dimostrare la
disponibilita' di
risorse economiche sufficienti derivanti da fonti
lecite, per un
importo proporzionato al termine concesso, compreso
tra una e tre
mensilita' dell'assegno sociale annuo. Il questore
dispone, altresi',
una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del
passaporto o altro
documento equipollente in corso di validita', da
restituire al
momento della partenza; b) obbligo di dimora
in un luogo
preventivamente individuato, dove possa
essere agevolmente
rintracciato; c) obbligo di presentazione, in
giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica
territorialmente
competente. Le misure di cui al secondo periodo sono
adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto
dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3,
commi 3 e 4 del
regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta'
di presentare
personalmente o a mezzo di difensore memorie o
deduzioni al giudice
della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro
48 ore dalla
notifica al giudice di pace competente per territorio.
Il giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la
convalida nelle
successive 48 ore. Le misure, su istanza
dell'interessato, sentito il
questore, possono essere modificate o revocate dal
giudice di pace.
Il contravventore anche solo ad una delle predette
misure e' punito
con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale
ipotesi, ai fini
dell'espulsione dello straniero, non e' richiesto il
rilascio del
nulla osta di cui al comma 3 da parte
dell'autorita' giudiziaria
competente all'accertamento del reato. Il
questore esegue
l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche
mediante le
modalita' previste all'articolo 14.»;
7) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «Nei
casi previsti
ai commi 4 e 5» sono sostituite con le seguenti: «Nei
casi previsti
al comma 4»;
8) al comma 13 le parole: «Lo straniero
espulso» sono
sostituite dalle seguenti: «Lo straniero
destinatario di un
provvedimento di espulsione»;
9) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
«14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un
periodo non
inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la
cui durata e'
determinata tenendo conto di tutte le circostanze
pertinenti il
singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi
dei commi 1 e
2, lettera c), (( del presente articolo ))
ovvero ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155,
puo' essere previsto un termine superiore a cinque
anni, la cui
durata e' determinata tenendo conto di tutte
le circostanze
pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di
espulsione di cui
al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre
dalla scadenza
del termine assegnato e puo' essere revocato,
su istanza
dell'interessato, a condizione che fornisca la
prova di avere
lasciato il territorio nazionale entro il termine di
cui al comma
5.»;
d) all'articolo 14:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza
l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera o il
respingimento, a causa
di situazioni transitorie che ostacolano la
preparazione del
rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il
questore dispone
che lo straniero sia trattenuto per il tempo
strettamente necessario
presso il centro di identificazione ed espulsione piu'
vicino, tra
quelli individuati o costituiti con decreto
del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze. Tra le situazioni che legittimano il
trattenimento
rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13,
comma 4-bis,
anche quelle riconducibili alla necessita' di prestare
soccorso allo
straniero o di effettuare accertamenti supplementari in
ordine alla
sua identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i
documenti per il
viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto
idoneo.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di
passaporto o
altro documento equipollente in corso di validita' e
l'espulsione non
e' stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e
2, lettera c),
(( del presente testo unico ))
o ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il
questore, in
luogo del trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre
una o piu'
delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o
altro documento
equipollente in corso di validita', da restituire al
momento della
partenza; b) obbligo di dimora in un luogo
preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente
rintracciato; c) obbligo
di presentazione, in giorni ed orari stabiliti,
presso un ufficio
della forza pubblica territorialmente competente. Le
misure di cui al
primo periodo sono adottate con provvedimento
motivato, che ha
effetto dalla notifica all'interessato,
disposta ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante
l'avviso che lo
stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo
di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il
provvedimento e'
comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di
pace competente
per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i
presupposti, dispone
con decreto la convalida nelle successive 48 ore.
Le misure, su
istanza dell'interessato, sentito il questore,
possono essere
modificate o revocate dal giudice di pace. Il
contravventore anche
solo ad una delle predette misure e' punito con la multa
da 3.000 a
18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione
dello straniero
non e' richiesto il rilascio del nulla osta ((
di cui all'articolo
13, comma 3, ))
da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Qualora non
sia possibile
l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le
modalita' di cui
all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi
dei commi 1 o
5-bis (( del presente articolo.» )) ;
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La convalida comporta la permanenza nel centro
per un periodo
di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento
dell'identita' e
della nazionalita' ovvero l'acquisizione di documenti
per il viaggio
presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta
del questore,
puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni.
Anche prima di
tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
respingimento,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice.
Trascorso tale
termine, qualora permangano le condizioni indicate al
comma 1, il
questore puo' chiedere al giudice di pace la
proroga del
trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta
giorni. Qualora
persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il
questore puo'
chiedere al giudice un'ulteriore proroga di
sessanta giorni. Il
periodo massimo complessivo di trattenimento non
puo' essere
superiore a centottanta giorni. Qualora non sia
stato possibile
procedere all'allontanamento, nonostante sia stato
compiuto ogni
ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione
al rimpatrio
del cittadino del Paese terzo interessato o
di ritardi
nell'ottenimento della necessaria documentazione dai
Paesi terzi, il
questore puo' chiedere al giudice di pace la
proroga del
trattenimento, di volta in volta, per periodi non
superiori a
sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori
dodici mesi.
Il questore, in ogni caso, puo' eseguire
l'espulsione e il
respingimento anche prima della scadenza del
termine prorogato,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice di
pace.»;
4) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno
illegale dello
straniero e di adottare le misure necessarie
per eseguire
immediatamente il provvedimento di espulsione o di
respingimento, il
questore ordina allo straniero di lasciare il territorio
dello Stato
entro il termine di sette giorni, qualora non sia
stato possibile
trattenerlo in un Centro di identificazione ed
espulsione, ovvero la
permanenza presso tale struttura non ne
abbia consentito
l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine
e' dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso
di violazione,
delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore
puo' essere
accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su
sua richiesta,
della documentazione necessaria per raggiungere gli
uffici della
rappresentanza diplomatica del suo Paese in
Italia, anche se
onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di
appartenenza ovvero,
quando cio' non sia possibile, nello Stato di
provenienza, compreso
il titolo di viaggio.»;
5) il comma 5-ter e' sostituito dal seguente:
«5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma
5-bis e' punita,
salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa
da 10.000 a
20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione
disposta ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai
programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo
14-ter, vi si
sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a
15.000 euro se
l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo
13, comma 5.
Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo
13, commi 4 e
5, salvo che lo straniero si trovi in stato di
detenzione in carcere,
si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di
espulsione per
violazione all'ordine di allontanamento adottato dal
questore ai
sensi del comma 5-bis (( del presente articolo.))
Qualora non sia
possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera,
si applicano
le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis (( del
presente articolo,
))
nonche', ricorrendone i presupposti, quelle di cui
all'articolo
13, comma 3.»;
6) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente:
«5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai
sensi del comma
5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo giustificato
motivo, con la
multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in
ogni caso, le
disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.»;
7) dopo il comma 5-quater e' inserito il seguente:
«5-quater.1. Nella valutazione della condotta
tenuta dallo
straniero destinatario dell'ordine del questore, di
cui ai commi
5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche
l'eventuale consegna
all'interessato della documentazione di cui al
comma 5-bis, la
cooperazione resa dallo stesso ai fini
dell'esecuzione del
provvedimento di allontanamento, in
particolare attraverso
l'esibizione d'idonea documentazione.»;
8) il comma 5-quinquies e' sostituito dal
seguente:
«5-quinquies. Al procedimento penale per i reati
di cui agli
articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni
di cui agli
articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto
legislativo 28 agosto
2000, n. 274.»;
9) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i
seguenti:
«5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione
dello straniero
denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non e'
richiesto il
rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma
3, da parte
dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento
del medesimo
reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione
dell'espulsione
all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento
del reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia
dell'esecuzione
dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a
procedere. Se lo
straniero rientra illegalmente nel territorio dello
Stato prima del
termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si
applica l'articolo
345 del codice di procedura penale.»;
10) al comma 7, le parole: «a ripristinare
senza ritardo la
misura nel caso questa venga violata» sono sostituite
dalle seguenti:
«, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il
trattenimento
mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di
trattenimento. (( Il
periodo di trattenimento disposto dal nuovo
provvedimento e'
computato nel termine massimo per il trattenimento
indicato dal comma
5» ));
e) dopo l'articolo 14-bis, e' inserito il seguente:
(( «Art. 14-ter (Programmi di rimpatrio
assistito). )) - 1. Il
Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui
al comma 7,
attua, anche in collaborazione con le organizzazioni
internazionali o
intergovernative esperte nel settore dei rimpatri,
con gli enti
locali e con associazioni attive nell'assistenza
agli immigrati,
programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso
il Paese di
origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi,
salvo quanto
previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
definite le linee
guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio
volontario ed
assistito, fissando criteri di priorita' che
tengano conto
innanzitutto delle condizioni di vulnerabilita' dello
straniero di
cui all'articolo 19, comma 2-bis, nonche' i
criteri per
l'individuazione delle organizzazioni, degli
enti e delle
associazioni di cui al comma 1 (( del presente
articolo. ))
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente
presente nel
territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui
al comma 1, la
prefettura del luogo ove egli si trova ne da'
comunicazione, senza
ritardo, alla competente questura, anche in via
telematica. Fatto
salvo quanto previsto al comma 6, e' sospesa
l'esecuzione dei
provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma
2, 13, comma 2
e 14, comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle misure
eventualmente
adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma
5.2, e 14,
comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla
prefettura la
comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto
rimpatrio dello
straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria
competente per
l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis,
ai fini di
cui al comma 5 del medesimo articolo.
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al
programma di
rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono
eseguiti dal
questore con l'accompagnamento immediato alla
frontiera, ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, anche con le
modalita' previste
dall'articolo 14.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli
stranieri che:
a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al
comma 1;
b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo
13, comma 4,
lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui
all'articolo 13,
comma 4-bis, lettere d) ed e);
c) siano destinatari di un provvedimento di
espulsione come
sanzione penale o come conseguenza di una sanzione
penale (( ovvero
di un provvedimento di estradizione o di un
mandato di arresto
europeo o di un mandato di arresto da parte della
Corte penale
internazionale. ))
6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di
cui al comma
1 trattenuti nei Centri di identificazione ed
espulsione rimangono
nel Centro fino alla partenza, nei limiti della
durata massima
prevista dall'articolo 14, comma 5.
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio
volontario assistito
di cui al comma 1 si provvede nei limiti:
a) delle risorse disponibili del Fondo
rimpatri, di cui
all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto
del Ministro
dell'interno;
b) delle risorse disponibili dei fondi europei
destinati a tale
scopo, secondo le relative modalita' di gestione.»;
f) all'articolo 16, comma 1, e' aggiunto, in fine,
il seguente
periodo:
«Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano, in caso di
sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14,
commi 5-ter e
5-quater.»;
g) all'articolo 19:
1) nella rubrica, dopo le parole: «e di
respingimento.» sono
aggiunte le seguenti: «Disposizioni in materia
di categorie
vulnerabili.»;
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il respingimento o l'esecuzione
dell'espulsione di persone
affette da disabilita', degli anziani, dei minori, dei
componenti di
famiglie monoparentali con figli minori nonche' dei
minori, ovvero
delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o
sessuali sono
effettuate con modalita' compatibili con le
singole situazioni
personali, debitamente accertate.»;
(( g-bis) all'articolo 32, comma 1-bis: ))
1) le parole: (( «sempreche' non sia
intervenuta una decisione
del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo
33, ))
» sono
soppresse;
2) dopo le parole: «ovvero sottoposti a tutela,»
sono inserite
le seguenti:(( «previo parere positivo del
Comitato per i minori
stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo
unico, ovvero ai
minori stranieri non accompagnati». ))
2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui
al comma 2
dell'articolo 14-ter del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286,
introdotto dal comma 1, lettera e), e' adottato entro
sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 5,
10-bis, 13, 14,
16, 19 e 32 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello
straniero), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto
1998, n. 191, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5 (Permesso di soggiorno). -
1. Possono
soggiornare nel territorio dello Stato
gli stranieri
entrati regolarmente ai sensi dell'articolo
4, che siano
muniti di carta di soggiorno o di permesso
di soggiorno
rilasciati, e in corso di validita', a norma
del presente
testo unico o che siano in possesso di
permesso di
soggiorno o titolo equipollente rilasciato
dalla competente
autorita' di uno Stato appartenente all'Unione
europea, nei
limiti ed alle condizioni previsti da
specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve
essere richiesto,
secondo le modalita' previste nel
regolamento di
attuazione, al questore della provincia in cui
lo straniero
si trova entro otto giorni lavorativi dal suo
ingresso nel
territorio dello Stato ed e' rilasciato per
le attivita'
previste dal visto d'ingresso o dalle
disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione puo'
provvedere speciali
modalita' di rilascio relativamente ai
soggiorni brevi per
motivi di turismo, di giustizia, di attesa
di emigrazione
in altro Stato e per l'esercizio delle
funzioni di ministro
di culto nonche' ai soggiorni in case di
cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e altre
convivenze.
2-bis. Lo straniero che richiede il
permesso di
soggiorno e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici.
2-ter. La richiesta di rilascio e di
rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposta al
versamento di un
contributo, il cui importo e' fissato fra un
minimo di 80 e
un massimo di 200 euro con decreto
del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro
dell'interno, che stabilisce altresi' le
modalita' del
versamento nonche' le modalita' di
attuazione della
disposizione di cui all'articolo 14-bis,
comma 2. Non e'
richiesto il versamento del contributo per il
rilascio ed
il rinnovo del permesso di soggiorno
per asilo, per
richiesta di asilo, per protezione
sussidiaria, per motivi
umanitari.
3. La durata del permesso di soggiorno
non rilasciato
per motivi di lavoro e' quella
prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente
testo unico o
in attuazione degli accordi e
delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non
puo' comunque
essere:
a) superiore a tre mesi, per visite,
affari e turismo
);
b) .
c) superiore ad un anno, in relazione
alla frequenza
di un corso per studio o per
formazione debitamente
certificata; il permesso e'
tuttavia rinnovabile
annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) .
e) superiore alle necessita'
specificatamente
documentate, negli altri casi consentiti dal
presente testo
unico o dal regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi
di lavoro e'
rilasciato a seguito della stipula del
contratto di
soggiorno per lavoro di cui all'articolo
5-bis. La durata
del relativo permesso di soggiorno per
lavoro e' quella
prevista dal contratto di soggiorno e
comunque non puo'
superare:
a) in relazione ad uno o piu'
contratti di lavoro
stagionale, la durata complessiva di nove
mesi;
b) in relazione ad un contratto di
lavoro subordinato
a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di
lavoro subordinato
a tempo indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di
essere venuto in
Italia almeno due anni di seguito per
prestare lavoro
stagionale puo' essere rilasciato, qualora
si tratti di
impieghi ripetitivi, un permesso
pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualita', per la
durata temporale
annuale di cui ha usufruito nell'ultimo
dei due anni
precedenti con un solo provvedimento. Il
relativo visto di
ingresso e' rilasciato ogni anno. Il permesso
e' revocato
immediatamente nel caso in cui lo
straniero violi le
disposizioni del presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare
nel territorio
dello Stato gli stranieri muniti di permesso
di soggiorno
per lavoro autonomo rilasciato sulla
base della
certificazione della competente
rappresentanza diplomatica
o consolare italiana della sussistenza
dei requisiti
previsti dall'articolo 26 del presente
testo unico. Il
permesso di soggiorno non puo' avere validita'
superiore ad
un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica
o consolare
italiana che rilascia il visto di ingresso
per motivi di
lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo
4, ovvero il
visto di ingresso per lavoro autonomo, ai
sensi del comma 5
dell'articolo 26, ne da' comunicazione
anche in via
telematica al Ministero dell'interno e
all'INPS nonche'
all'INAIL per l'inserimento nell'archivio
previsto dal
comma 9 dell'articolo 22 entro trenta
giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale
comunicazione e'
data al Ministero dell'interno per i visti di
ingresso per
ricongiungimento familiare di cui
all'articolo 29 entro
trenta giorni dal ricevimento della
documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento
familiare, ai
sensi dell'articolo 29, la durata del permesso
di soggiorno
non puo' essere superiore a due anni.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno
e' richiesto
dallo straniero al questore della provincia in
cui dimora,
almeno sessanta giorni prima della
scadenza, ed e'
sottoposto alla verifica delle condizioni
previste per il
rilascio e delle diverse condizioni previste
dal presente
testo unico. Fatti salvi i diversi termini
previsti dal
presente testo unico e dal regolamento di
attuazione, il
permesso di soggiorno e' rinnovato per
una durata non
superiore a quella stabilita con rilascio
iniziale.
4-bis. Lo straniero che richiede il
rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposto
a rilievi
fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo
rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di
soggiorno e' stato
rilasciato, esso e' revocato, quando mancano
o vengono a
mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e
il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo
quanto previsto
dall'articolo 22, comma 9, e sempre
che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano
il rilascio e
che non si tratti di irregolarita'
amministrative sanabili.
Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del
rilascio, di
revoca o di diniego di rinnovo del permesso
di soggiorno
dello straniero che ha esercitato il
diritto al
ricongiungimento familiare ovvero
del familiare
ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si
tiene anche
conto della natura e della effettivita'
dei vincoli
familiari dell'interessato e
dell'esistenza di legami
familiari e sociali con il suo Paese
d'origine, nonche',
per lo straniero gia' presente sul
territorio nazionale,
anche della durata del suo soggiorno
nel medesimo
territorio nazionale.
5-bis. Nel valutare la pericolosita'
dello straniero
per l'ordine pubblico e la sicurezza dello
Stato o di uno
dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi
per la soppressione dei controlli alle
frontiere interne e
la libera circolazione delle persone ai fini
dell'adozione
del provvedimento di revoca o di diniego di
rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi familiari, si
tiene conto
anche di eventuali condanne per i reati
previsti dagli
articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2,
lettera a), del
codice di procedura penale, ovvero per i
reati di cui
all'articolo 12, commi 1 e 3.
5-ter. Il permesso di soggiorno e'
rifiutato o revocato
quando si accerti la violazione del
divieto di cui
all'articolo 29, comma 1-ter.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso
di soggiorno
possono essere altresi' adottati sulla base
di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in
Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni
di soggiorno
applicabili in uno degli Stati
contraenti, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare
di carattere
umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o
internazionali dello Stato italiano. Il
permesso di
soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato
dal questore
secondo le modalita' previste nel
regolamento di
attuazione.
7. Gli stranieri muniti del permesso di
soggiorno o
titolo equipollente rilasciato dall'autorita'
di uno Stato
appartenente all'Unione europea, valido per il
soggiorno in
Italia sono tenuti a dichiarare la loro
presenza al
questore con le modalita' e nei termini di cui
al comma 2.
Agli stessi e' rilasciata idonea
ricevuta della
dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori
si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una
somma euro 103
a euro 309. Qualora la dichiarazione non
venga resa entro
60 giorni dall'ingresso nel territorio
dello Stato puo'
essere disposta l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di
soggiorno di
cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante
utilizzo di
mezzi a tecnologia avanzata con
caratteristiche
anticontraffazione conformi ai modelli da
approvare con
decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
in attuazione
del regolamento (CE) n. 1030/2002 del
Consiglio, del 13
giugno 2002, riguardante l'adozione di un
modello uniforme
per i permessi di soggiorno rilasciati a
cittadini di Paesi
terzi. Il permesso di soggiorno e la carta
di soggiorno
rilasciati in conformita' ai predetti
modelli recano
inoltre i dati personali previsti, per
la carta di
identita' e gli altri documenti elettronici,
dall'articolo
36 del testo unico delle disposizioni
legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
8-bis. Chiunque contraffa' o altera
un visto di
ingresso o reingresso, un permesso di
soggiorno, un
contratto di soggiorno o una carta di
soggiorno, ovvero
contraffa' o altera documenti al fine di
determinare il
rilascio di un visto di ingresso o di
reingresso, di un
permesso di soggiorno, di un contratto di
soggiorno o di
una carta di soggiorno oppure utilizza
uno di tali
documenti contraffatti o alterati, e'
punito con la
reclusione da uno a sei anni. Se la falsita'
concerne un
atto o parte di un atto che faccia fede fino
a querela di
falso la reclusione e' da tre a dieci anni.
La pena e'
aumentata se il fatto e' commesso da un
pubblico ufficiale.
9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato,
rinnovato o
convertito entro venti giorni dalla data in
cui e' stata
presentata la domanda, se sussistono i
requisiti e le
condizioni previsti dal presente testo
unico e dal
regolamento di attuazione per il permesso
di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per
altro tipo di
permesso da rilasciare in applicazione del
presente testo
unico.»;
«Art. 10-bis (Ingresso e soggiorno
illegale nel
territorio dello Stato). - 1. Salvo
che il fatto
costituisca piu' grave reato, lo straniero che
fa ingresso
ovvero si trattiene nel territorio
dello Stato, in
violazione delle disposizioni del presente
testo unico
nonche' di quelle di cui all'articolo 1
della legge 28
maggio 2007, n. 68, e' punito con l'ammenda
da 5.000 a
10.000 euro. Al reato di cui al presente
comma non si
applica l'articolo 162 del codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non
si applicano
allo straniero destinatario del
provvedimento di
respingimento ai sensi dell'articolo 10,
comma 1 ovvero
allo straniero identificato durante i
controlli della
polizia di frontiera, in uscita dal territorio
nazionale.
3. Al procedimento penale per il reato di
cui al comma
1 si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 20-bis,
20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28
agosto 2000, n.
274.
4. Ai fini dell'esecuzione
dell'espulsione dello
straniero denunciato ai sensi del comma 1 non
e' richiesto
il rilascio del nulla osta di cui all'articolo
13, comma 3,
da parte dell'autorita'
giudiziaria competente
all'accertamento del medesimo reato. Il
questore comunica
l'avvenuta esecuzione dell'espulsione
ovvero del
respingimento di cui all'articolo
10, comma 2,
all'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del
reato.
5. Il giudice, acquisita la notizia
dell'esecuzione
dell'espulsione o del respingimento ai sensi
dell'articolo
10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo
a procedere.
Se lo straniero rientra illegalmente nel
territorio dello
Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma
14, si applica l'articolo 345 del codice
di procedura
penale.
6. Nel caso di presentazione di una
domanda di
protezione internazionale di cui al decreto
legislativo 19
novembre 2007, n. 251, il procedimento
e' sospeso.
Acquisita la comunicazione del
riconoscimento della
protezione internazionale di cui al decreto
legislativo 19
novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del
permesso di
soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5,
comma 6, del
presente testo unico, il giudice pronuncia
sentenza di non
luogo a procedere.»;
«Art. 13 (Espulsione amministrativa). -
1. Per motivi
di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato,
il Ministro
dell'interno puo' disporre l'espulsione
dello straniero
anche non residente nel territorio dello
Stato, dandone
preventiva notizia al Presidente del Consiglio
dei Ministri
e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal
prefetto, caso per
caso, quando lo straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato
sottraendosi
ai controlli di frontiera e non e' stato
respinto ai sensi
dell'articolo 10;
b) si e' trattenuto nel territorio
dello Stato in
assenza della comunicazione di cui
all'articolo 27, comma
1-bis, o senza avere richiesto il permesso di
soggiorno nel
termine prescritto, salvo che il ritardo
sia dipeso da
forza maggiore, ovvero quando il permesso di
soggiorno e'
stato revocato o annullato o rifiutato ovvero
e' scaduto da
piu' di sessanta giorni e non ne e'
stato chiesto il
rinnovo ovvero se lo straniero si e'
trattenuto sul
territorio dello Stato in violazione
dell'articolo 1, comma
3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;
c) appartiene a taluna delle
categorie indicate
nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, come
sostituto dall'articolo 2 della legge 3
agosto 1988, n.
327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575,
come sostituito dall'articolo 13 della legge
13 settembre
1982, n. 646.
2-bis. Nell'adottare il provvedimento di
espulsione ai
sensi del comma 2, lettere a) e b), nei
confronti dello
straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento
familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi
dell'articolo 29, si tiene anche conto della
natura e della
effettivita' dei vincoli familiari
dell'interessato, della
durata del suo soggiorno nel territorio
nazionale nonche'
dell'esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con
il suo Paese d'origine.
2-ter. L'espulsione non e' disposta,
ne' eseguita
coattivamente qualora il provvedimento
sia stato gia'
adottato, nei confronti dello straniero
identificato in
uscita dal territorio nazionale durante i
controlli di
polizia alle frontiere esterne.
3. L'espulsione e' disposta in ogni caso
con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se
sottoposto a
gravame o impugnativa da parte
dell'interessato. Quando lo
straniero e' sottoposto a procedimento
penale e non si
trova in stato di custodia cautelare in
carcere, il
questore, prima di eseguire l'espulsione,
richiede il nulla
osta all'autorita' giudiziaria, che puo'
negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali
valutate in
relazione all'accertamento della
responsabilita' di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in
procedimenti
per reati connessi, e all'interesse della
persona offesa.
In tal caso l'esecuzione del provvedimento e'
sospesa fino
a quando l'autorita' giudiziaria comunica
la cessazione
delle esigenze processuali. Il questore,
ottenuto il nulla
osta, provvede all'espulsione con le
modalita' di cui al
comma 4. Il nulla osta si intende
concesso qualora
l'autorita' giudiziaria non provveda entro
sette giorni
dalla data di ricevimento della richiesta. In
attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il
questore puo'
adottare la misura del trattenimento presso
un centro di
identificazione ed espulsione, ai sensi
dell'articolo 14.
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o
di fermo, il
giudice rilascia il nulla osta all'atto
della convalida,
salvo che applichi la misura della custodia
cautelare in
carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5,
del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle
ragioni per le
quali il nulla osta puo' essere negato ai
sensi del comma
3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3
si applicano
anche allo straniero sottoposto a procedimento
penale, dopo
che sia stata revocata o dichiarata estinta
per qualsiasi
ragione la misura della custodia
cautelare in carcere
applicata nei suoi confronti. Il giudice,
con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara
l'estinzione
della misura, decide sul rilascio del
nulla osta
all'esecuzione dell'espulsione. Il
provvedimento e'
immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3,
3-bis e 3-ter,
il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta
espulsione, se
non e' ancora stato emesso il provvedimento
che dispone il
giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a
procedere. E'
sempre disposta la confisca delle cose
indicate nel secondo
comma dell'articolo 240 del codice penale. Si
applicano le
disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis,
13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero
espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima
del termine
previsto dal comma 14 ovvero, se di durata
superiore, prima
del termine di prescrizione del reato piu'
grave per il
quale si era proceduto nei suoi
confronti, si applica
l'articolo 345 del codice di procedura
penale. Se lo
straniero era stato scarcerato per decorrenza
dei termini
di durata massima della custodia cautelare,
quest'ultima e'
ripristinata a norma dell'articolo 307
del codice di
procedura penale.
3-sexies.
4-bis; 4. L'espulsione e' eseguita dal
questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza
pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2,
lettera c),
del presente articolo ovvero all'articolo 3,
comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155;
b) quando sussiste il rischio di
fuga, di cui al
comma
c) quando la domanda di permesso di
soggiorno e'
stata respinta in quanto manifestamente
infondata o
fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato
motivo, lo
straniero non abbia osservato il termine
concesso per la
partenza volontaria, di cui al comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato
anche una delle
misure di cui al comma 5.2 e di cui
all'articolo 14, comma
1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15
e 16 e nelle
altre ipotesi in cui sia stata disposta
l'espulsione dello
straniero come sanzione penale o come
conseguenza di una
sanzione penale;
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.
4-bis. Si configura il rischio di fuga di
cui al comma
4, lettera b), qualora ricorra almeno una
delle seguenti
circostanze da cui il prefetto accerti, caso
per caso, il
pericolo che lo straniero possa sottrarsi
alla volontaria
esecuzione del provvedimento di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto
o di altro
documento equipollente, in corso di validita';
b) mancanza di idonea
documentazione atta a
dimostrare la disponibilita' di un
alloggio ove possa
essere agevolmente rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato
o attestato
falsamente le proprie generalita';
d) non avere ottemperato ad uno dei
provvedimenti
emessi dalla competente autorita', in
applicazione dei
commi 5 e 13, nonche' dell'articolo 14;
e) avere violato anche una delle
misure di cui al
comma 5.2.
5. Lo straniero, destinatario di un
provvedimento
d'espulsione, qualora non ricorrano le
condizioni per
l'accompagnamento immediato alla frontiera di
cui al comma
4, puo' chiedere al prefetto, ai fini
dell'esecuzione
dell'espulsione, la concessione di un
periodo per la
partenza volontaria, anche attraverso
programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui
all'articolo
14-ter. Il prefetto, valutato il singolo
caso, con lo
stesso provvedimento di espulsione, intima lo
straniero a
lasciare volontariamente il territorio
nazionale, entro un
termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale
termine puo'
essere prorogato, ove necessario, per un
periodo congruo,
commisurato alle circostanze
specifiche del caso
individuale, quali la durata del soggiorno
nel territorio
nazionale, l'esistenza di minori che
frequentano la scuola
ovvero di altri legami familiari e
sociali, nonche'
l'ammissione a programmi di rimpatrio
volontario ed
assistito, di cui all'articolo 14-ter.
La questura,
acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio
dello straniero,
avvisa l'autorita' giudiziaria
competente per
l'accertamento del reato previsto
dall'articolo 10-bis, ai
fini di cui al comma 5 del medesimo
articolo. Le
disposizioni del presente comma non si
applicano, comunque,
allo straniero destinatario di un
provvedimento di
respingimento, di cui all'articolo 10.
5.1. Ai fini dell'applicazione del comma
5, la questura
provvede a dare adeguata informazione allo
straniero della
facolta' di richiedere un termine per
la partenza
volontaria, mediante schede informative
plurilingue. In
caso di mancata richiesta del termine,
l'espulsione e'
eseguita ai sensi del comma 4.
5.2. Laddove sia concesso un termine per
la partenza
volontaria, il questore chiede allo straniero
di dimostrare
la disponibilita' di risorse
economiche sufficienti
derivanti da fonti lecite, per un importo
proporzionato al
termine concesso, compreso tra una e
tre mensilita'
dell'assegno sociale annuo. Il questore
dispone, altresi',
una o piu' delle seguenti misure: a)
consegna del
passaporto o altro documento equipollente
in corso di
validita', da restituire al momento della
partenza; b)
obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato,
dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di
presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un
ufficio della forza pubblica
territorialmente competente.
Le misure di cui al secondo periodo sono
adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto
dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi
dell'articolo 3, commi 3
e 4 del regolamento, recante l'avviso che
lo stesso ha
facolta' di presentare personalmente o a mezzo
di difensore
memorie o deduzioni al giudice della
convalida. Il
provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla
notifica al
giudice di pace competente per territorio. Il
giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone con
decreto la
convalida nelle successive 48 ore. Le
misure, su istanza
dell'interessato, sentito il questore,
possono essere
modificate o revocate dal giudice
di pace. Il
contravventore anche solo ad una delle
predette misure e'
punito con la multa da 3.000 a 18.000
euro. In tale
ipotesi, ai fini dell'espulsione dello
straniero, non e'
richiesto il rilascio del nulla osta di cui al
comma 3 da
parte dell'autorita'
giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Il
questore esegue
l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4,
anche mediante
le modalita' previste all'articolo 14.
5-bis. Nei casi previsti al comma 4
il questore
comunica immediatamente e, comunque, entro
quarantotto ore
dalla sua adozione, al giudice di pace
territorialmente
competente il provvedimento con il quale
e' disposto
l'accompagnamento alla frontiera.
L'esecuzione del
provvedimento del questore di allontanamento
dal territorio
nazionale e' sospesa fino alla decisione
sulla convalida.
L'udienza per la convalida si svolge in camera
di consiglio
con la partecipazione necessaria di
un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato
e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Si applicano le
disposizioni di
cui al sesto e al settimo periodo del comma
8, in quanto
compatibili. Il giudice provvede alla
convalida, con
decreto motivato, entro le quarantotto
ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la
sussistenza dei
requisiti previsti dal presente
articolo e sentito
l'interessato, se comparso. In attesa della
definizione del
procedimento di convalida, lo straniero
espulso e'
trattenuto in uno dei centri di
identificazione ed
espulsione, di cui all'articolo 14,
salvo che il
procedimento possa essere definito nel
luogo in cui e'
stato adottato il provvedimento di
allontanamento anche
prima del trasferimento in uno dei centri
disponibili.
Quando la convalida e' concessa, il
provvedimento di
accompagnamento alla frontiera diventa
esecutivo. Se la
convalida non e' concessa ovvero non e'
osservato il
termine per la decisione, il provvedimento
del questore
perde ogni effetto. Avverso il decreto di
convalida e'
proponibile ricorso per cassazione. Il
relativo ricorso non
sospende l'esecuzione dell'allontanamento
dal territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore entro
il quale il
giudice di pace deve provvedere alla convalida
decorre dal
momento della comunicazione del
provvedimento alla
cancelleria.
5-ter. Al fine di assicurare la
tempestivita' del
procedimento di convalida dei provvedimenti di
cui ai commi
4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le
questure forniscono
al giudice di pace, nei limiti delle risorse
disponibili,
il supporto occorrente e la disponibilita'
di un locale
idoneo.
6.
7. Il decreto di espulsione e il
provvedimento di cui
al comma 1 dell'articolo 14, nonche'
ogni altro atto
concernente l'ingresso, il soggiorno e
l'espulsione, sono
comunicati all'interessato unitamente
all'indicazione delle
modalita' di impugnazione e ad una traduzione
in una lingua
da lui conosciuta, ovvero, ove non sia
possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione
puo' essere
presentato unicamente il ricorso al giudice
di pace del
luogo in cui ha sede l'autorita' che
ha disposto
l'espulsione. Il termine e' di sessanta
giorni dalla data
del provvedimento di espulsione. Il
giudice di pace
accoglie o rigetta il ricorso,
decidendo con unico
provvedimento adottato, in ogni caso, entro
venti giorni
dalla data di deposito del ricorso. Il
ricorso di cui al
presente comma puo' essere
sottoscritto anche
personalmente, ed e' presentato anche per il
tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare
italiana nel Paese
di destinazione. La sottoscrizione del
ricorso, da parte
della persona interessata, e' autenticata
dai funzionari
delle rappresentanze diplomatiche o
consolari che
provvedono a certificarne l'autenticita'
e ne curano
l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo
straniero e'
ammesso all'assistenza legale da parte di un
patrocinatore
legale di fiducia munito di procura
speciale rilasciata
avanti all'autorita' consolare. Lo straniero
e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese
dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e'
assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito
dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29
delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di
procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un
interprete.
9.
10.
11. Contro il decreto ministeriale di cui
al comma 1 la
tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo
amministrativo.
12. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 19, lo
straniero espulso e' rinviato allo Stato di
appartenenza,
ovvero, quando cio' non sia possibile,
allo Stato di
provenienza.
13. Lo straniero destinatario di un
provvedimento di
espulsione non puo' rientrare nel territorio
dello Stato
senza una speciale autorizzazione
del Ministro
dell'interno. In caso di trasgressione lo
straniero e'
punito con la reclusione da uno a quattro
anni ed e'
nuovamente espulso con accompagnamento
immediato alla
frontiera. La disposizione di cui al primo
periodo del
presente comma non si applica nei confronti
dello straniero
gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma
2, lettere a)
e b), per il quale e' stato
autorizzato il
ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta
dal giudice, il
trasgressore del divieto di reingresso e'
punito con la
reclusione da uno a quattro anni. Allo
straniero che, gia'
denunciato per il reato di cui al comma 13
ed espulso,
abbia fatto reingresso sul territorio
nazionale si applica
la pena della reclusione da uno a cinque anni.
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13
e 13-bis e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto
anche fuori
dei casi di flagranza e si procede con rito
direttissimo.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera
per un periodo
non inferiore a tre anni e non superiore a
cinque anni, la
cui durata e' determinata tenendo conto
di tutte le
circostanze pertinenti il singolo caso.
Nei casi di
espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2,
lettera c),
del presente articolo ovvero ai sensi
dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005,
n. 155, puo' essere previsto un termine
superiore a cinque
anni, la cui durata e' determinata tenendo
conto di tutte
le circostanze pertinenti il singolo
caso. Per i
provvedimenti di espulsione di cui al comma
5, il divieto
previsto al comma 13 decorre dalla scadenza
del termine
assegnato e puo' essere revocato,
su istanza
dell'interessato, a condizione che fornisca
la prova di
avere lasciato il territorio nazionale entro
il termine di
cui al comma 5.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non
si applicano
allo straniero che dimostri sulla base
di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio
dello Stato prima
della data di entrata in vigore della legge 6
marzo 1998,
n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare
la misura di
cui all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10
del presente
articolo e' valutato in lire 4 miliardi per
l'anno 1997 e
in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno
1998.»;
«Art.14 (Esecuzione dell'espulsione). -
1. Quando non
e' possibile eseguire con immediatezza
l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera o il
respingimento,
a causa di situazioni transitorie che
ostacolano la
preparazione del rimpatrio o
l'effettuazione
dell'allontanamento, il questore dispone che
lo straniero
sia trattenuto per il tempo strettamente
necessario presso
il centro di identificazione ed espulsione
piu' vicino, tra
quelli individuati o costituiti con decreto
del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e
delle finanze. Tra le situazioni che
legittimano il
trattenimento rientrano, oltre a
quelle indicate
all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle
riconducibili
alla necessita' di prestare soccorso allo
straniero o di
effettuare accertamenti supplementari in
ordine alla sua
identita' o nazionalita' ovvero di acquisire
i documenti
per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo
di trasporto
idoneo.
1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in
possesso di
passaporto o altro documento equipollente
in corso di
validita' e l'espulsione non e' stata
disposta ai sensi
dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c),
del presente
testo unico o ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155, il
questore, in luogo del trattenimento di cui
al comma 1,
puo' disporre una o piu' delle seguenti
misure: a) consegna
del passaporto o altro documento equipollente
in corso di
validita', da restituire al momento della
partenza; b)
obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato,
dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di
presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un
ufficio della forza pubblica
territorialmente competente.
Le misure di cui al primo periodo sono
adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto
dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi
dell'articolo 3, commi 3
e 4 del regolamento, recante l'avviso che
lo stesso ha
facolta' di presentare personalmente o a mezzo
di difensore
memorie o deduzioni al giudice della
convalida. Il
provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla
notifica al
giudice di pace competente per territorio. Il
giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone con
decreto la
convalida nelle successive 48 ore. Le
misure, su istanza
dell'interessato, sentito il questore,
possono essere
modificate o revocate dal giudice
di pace. Il
contravventore anche solo ad una delle
predette misure e'
punito con la multa da 3.000 a 18.000
euro. In tale
ipotesi, ai fini dell'espulsione dello
straniero non e'
richiesto il rilascio del nulla osta di cui
all'articolo
13, comma 3, da parte dell'autorita'
giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Qualora non
sia possibile
l'accompagnamento immediato alla
frontiera, con le
modalita' di cui all'articolo 13, comma 3,
il questore
provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis
del presente
articolo.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro
con modalita'
tali da assicurare la necessaria assistenza
ed il pieno
rispetto della sua dignita'. Oltre a
quanto previsto
dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata in
ogni caso la
liberta' di corrispondenza anche telefonica
con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si
trova il centro
trasmette copia degli atti al
giudice di pace
territorialmente competente, per la
convalida, senza
ritardo e comunque entro le quarantotto ore
dall'adozione
del provvedimento.
4. L'udienza per la convalida si svolge
in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di
un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato
e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Si applicano in
quanto compatibili
le disposizioni di cui al sesto e al settimo
periodo del
comma 8 dell'articolo 13. Il giudice
provvede alla
convalida, con decreto motivato, entro le
quarantotto ore
successive, verificata l'osservanza dei
termini, la
sussistenza dei requisiti previsti
dall'articolo 13 e dal
presente articolo, escluso il requisito della
vicinanza del
centro di identificazione e di espulsione di
cui al comma
1, e sentito l'interessato, se comparso. Il
provvedimento
cessa di avere ogni effetto qualora non sia
osservato il
termine per la decisione. La convalida puo'
essere disposta
anche in occasione della convalida del
decreto di
accompagnamento alla frontiera, nonche' in
sede di esame
del ricorso avverso il provvedimento di
espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza
nel centro per
un periodo di complessivi trenta
giorni. Qualora
l'accertamento dell'identita' e della
nazionalita' ovvero
l'acquisizione di documenti per il viaggio
presenti gravi
difficolta', il giudice, su richiesta del
questore, puo'
prorogare il termine di ulteriori trenta
giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue
l'espulsione o il
respingimento, dandone comunicazione senza
ritardo al
giudice. Trascorso tale termine, qualora
permangano le
condizioni indicate al comma 1, il questore
puo' chiedere
al giudice di pace la proroga del
trattenimento per un
periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora
persistono le
condizioni di cui al quarto periodo, il
questore puo'
chiedere al giudice un'ulteriore proroga
di sessanta
giorni. Il periodo massimo complessivo di
trattenimento non
puo' essere superiore a centottanta giorni.
Qualora non sia
stato possibile procedere
all'allontanamento, nonostante
sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a
causa della
mancata cooperazione al rimpatrio del
cittadino del Paese
terzo interessato o di ritardi
nell'ottenimento della
necessaria documentazione dai Paesi terzi, il
questore puo'
chiedere al giudice di pace la proroga del
trattenimento,
di volta in volta, per periodi non
superiori a sessanta
giorni, fino ad un termine massimo di
ulteriori dodici
mesi. Il questore, in ogni caso, puo' eseguire
l'espulsione
e il respingimento anche prima della scadenza
del termine
prorogato, dandone comunicazione senza
ritardo al giudice
di pace.
5-bis. Allo scopo di porre fine al
soggiorno illegale
dello straniero e di adottare le misure
necessarie per
eseguire immediatamente il provvedimento di
espulsione o di
respingimento, il questore ordina allo
straniero di
lasciare il territorio dello Stato entro
il termine di
sette giorni, qualora non sia stato
possibile trattenerlo
in un Centro di identificazione ed
espulsione, ovvero la
permanenza presso tale struttura non ne
abbia consentito
l'allontanamento dal territorio nazionale.
L'ordine e' dato
con provvedimento scritto, recante
l'indicazione, in caso
di violazione, delle conseguenze
sanzionatorie. L'ordine
del questore puo' essere accompagnato
dalla consegna
all'interessato, anche su sua
richiesta, della
documentazione necessaria per raggiungere gli
uffici della
rappresentanza diplomatica del suo Paese in
Italia, anche
se onoraria, nonche' per rientrare
nello Stato di
appartenenza ovvero, quando cio' non sia
possibile, nello
Stato di provenienza, compreso il titolo di
viaggio.
5-ter. La violazione dell'ordine di cui al
comma 5-bis
e' punita, salvo che sussista il giustificato
motivo, con
la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di
respingimento
o espulsione disposta ai sensi dell'articolo
13, comma 4, o
se lo straniero, ammesso ai programmi
di rimpatrio
volontario ed assistito, di cui all'articolo
14-ter, vi si
sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a
15.000 euro
se l'espulsione e' stata disposta in base
all'articolo 13,
comma 5. Valutato il singolo caso e
tenuto conto
dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo
straniero si
trovi in stato di detenzione in
carcere, si procede
all'adozione di un nuovo provvedimento di
espulsione per
violazione all'ordine di allontanamento
adottato dal
questore ai sensi del comma 5-bis del
presente articolo.
Qualora non sia possibile procedere
all'accompagnamento
alla frontiera, si applicano le
disposizioni di cui ai
commi 1 e 5-bis del presente
articolo, nonche',
ricorrendone i presupposti, quelle di cui
all'articolo 13,
comma 3.
5-quater. La violazione dell'ordine
disposto ai sensi
del comma 5-ter, terzo periodo, e'
punita, salvo
giustificato motivo, con la multa da 15.000 a
30.000 euro.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
cui al comma
5-ter, quarto periodo.
5-quater.1. Nella valutazione della
condotta tenuta
dallo straniero destinatario dell'ordine del
questore, di
cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice
accerta anche
l'eventuale consegna all'interessato della
documentazione
di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa
dallo stesso ai
fini dell'esecuzione del provvedimento di
allontanamento,
in particolare attraverso
l'esibizione d'idonea
documentazione.
5-quinquies. Al procedimento penale per i
reati di cui
agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le
disposizioni
di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis,
del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
5-sexies. Ai fini dell'esecuzione
dell'espulsione dello
straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter
e 5-quater,
non e' richiesto il rilascio del nulla
osta di cui
all'articolo 13, comma 3, da parte
dell'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del
medesimo reato.
Il questore comunica l'avvenuta esecuzione
dell'espulsione
all'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del
reato.
5-septies. Il giudice, acquisita
la notizia
dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia
sentenza di non
luogo a procedere. Se lo straniero rientra
illegalmente nel
territorio dello Stato prima del
termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, si applica
l'articolo 345 del
codice di procedura penale.
6. Contro i decreti di convalida e di
proroga di cui al
comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione.
Il relativo
ricorso non sospende l'esecuzione della
misura.
7. Il questore, avvalendosi della
forza pubblica,
adotta efficaci misure di vigilanza affinche'
lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e
provvede, nel
caso la misura sia violata, a ripristinare il
trattenimento
mediante l'adozione di un nuovo
provvedimento di
trattenimento. Il periodo di trattenimento
disposto dal
nuovo provvedimento e' computato nel termine
massimo per il
trattenimento indicato dal comma 5.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche
collettivo alla
frontiera, possono essere stipulate
convenzioni con
soggetti che esercitano trasporti di linea o
con organismi
anche internazionali che svolgono attivita'
di assistenza
per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal
regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di
giurisdizione, il
Ministro dell'interno adotta i provvedimenti
occorrenti per
l'esecuzione di quanto disposto dal
presente articolo,
anche mediante convenzioni con altre
amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali, con i
proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre
installazioni
nonche' per la fornitura di beni e
servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia
finanziaria e
di contabilita' sono adottate di concerto con
il Ministro
del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Il Ministro dell'interno promuove
inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di
competenza di altri
Ministri.»;
«Art. 16 (Espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva o
alternativa alla detenzione). - 1. Il
giudice, nel
pronunciare sentenza di condanna per un reato
non colposo o
nell'applicare la pena su richiesta ai sensi
dell'articolo
444 del codice di procedura penale nei
confronti dello
straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, quando
ritiene di dovere
irrogare la pena detentiva entro il limite di
due anni e
non ricorrono le condizioni per ordinare
la sospensione
condizionale della pena ai sensi
dell'articolo 163 del
codice penale ovvero nel pronunciare sentenza
di condanna
per il reato di cui all'articolo 10-bis,
qualora non
ricorrano le cause ostative indicate
nell'articolo 14,
comma 1, del presente testo unico,
che impediscono
l'esecuzione immediata dell'espulsione con
accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza
pubblica, puo'
sostituire la medesima pena con la misura
dell'espulsione
per un periodo non inferiore a cinque anni. Le
disposizioni
di cui al presente comma si applicano, in caso
di sentenza
di condanna, ai reati di cui all'articolo 14,
commi 5-ter e
5-quater.
2. L'espulsione di cui al comma 1 e'
eseguita dal
questore anche se la sentenza non e'
irrevocabile, secondo
le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4.
3. L'espulsione di cui al comma 1 non
puo' essere
disposta nei casi in cui la condanna riguardi
uno o piu'
delitti previsti dall'articolo 407, comma 2,
lettera a),
del codice di procedura penale, ovvero i
delitti previsti
dal presente testo unico, puniti con
pena edittale
superiore nel massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del
comma 1 rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima
del termine
previsto dall'articolo 13, comma 14,
la sanzione
sostitutiva e' revocata dal giudice
competente.
5. Nei confronti dello straniero,
identificato,
detenuto, che si trova in taluna delle
situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, che deve
scontare una pena
detentiva, anche residua, non superiore a
due anni, e'
disposta l'espulsione. Essa non puo' essere
disposta nei
casi in cui la condanna riguarda uno o
piu' delitti
previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera
a), del codice
di procedura penale, ovvero i delitti previsti
dal presente
testo unico.
6. Competente a disporre l'espulsione di
cui al comma 5
e' il magistrato di sorveglianza, che decide
con decreto
motivato, senza formalita', acquisite le
informazioni degli
organi di polizia sull'identita' e sulla
nazionalita' dello
straniero. Il decreto di espulsione e'
comunicato allo
straniero che, entro il termine di dieci
giorni, puo'
proporre opposizione dinanzi al tribunale di
sorveglianza.
Il tribunale decide nel termine di venti
giorni.
7. L'esecuzione del decreto di
espulsione di cui al
comma 6 e' sospesa fino alla decorrenza
dei termini di
impugnazione o della decisione del
tribunale di
sorveglianza e, comunque, lo stato di
detenzione permane
fino a quando non siano stati acquisiti
i necessari
documenti di viaggio. L'espulsione e' eseguita
dal questore
competente per il luogo di detenzione dello
straniero con
la modalita' dell'accompagnamento alla
frontiera a mezzo
della forza pubblica.
8. La pena e' estinta alla scadenza
del termine di
dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di
cui al comma
5, sempre che lo straniero non
sia rientrato
illegittimamente nel territorio dello Stato.
In tale caso,
lo stato di detenzione e' ripristinato
e riprende
l'esecuzione della pena.
9. L'espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva o
alternativa alla detenzione non si applica ai
casi di cui
all'articolo 19.»;
«Art. 19 (Divieti di espulsione e di
respingimento.
Disposizioni in materia di categorie
vulnerabili). - 1. In
nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il
respingimento
verso uno Stato in cui lo straniero possa
essere oggetto di
persecuzione per motivi di razza, di sesso,
di lingua, di
cittadinanza, di religione, di opinioni
politiche, di
condizioni personali o sociali, ovvero possa
rischiare di
essere rinviato verso un altro Stato nel
quale non sia
protetto dalla persecuzione.
2. Non e' consentita l'espulsione, salvo
che nei casi
previsti dall'articolo 13, comma 1, nei
confronti:
a) degli stranieri minori di anni
diciotto, salvo il
diritto a seguire il genitore o l'affidatario
espulsi;
b) degli stranieri in possesso
della carta di
soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con
parenti entro il
secondo grado o con il coniuge, di
nazionalita' italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o
nei sei mesi
successivi alla nascita del figlio cui
provvedono
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione
dell'espulsione
di persone affette da disabilita', degli
anziani, dei
minori, dei componenti di famiglie
monoparentali con figli
minori nonche' dei minori, ovvero delle
vittime di gravi
violenze psicologiche, fisiche o sessuali
sono effettuate
con modalita' compatibili con le
singole situazioni
personali, debitamente accertate.»;
«Art. 32 (Disposizioni concernenti minori
affidati al
compimento della maggiore eta'). - 1. Al
compimento della
maggiore eta', allo straniero nei cui
confronti sono state
applicate le disposizioni di cui all'articolo
31, commi 1 e
2, e fermo restando quanto previsto dal
comma 1-bis, ai
minori che sono stati affidati ai sensi
dell'articolo 2
della legge 4 maggio 1983, n. 184, puo'
essere rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di studio
di accesso al
lavoro, di lavoro subordinato o autonomo,
per esigenze
sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno
per accesso
al lavoro prescinde dal possesso dei
requisiti di cui
all'articolo 23.
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al
comma 1 puo'
essere rilasciato per motivi di studio,
di accesso al
lavoro ovvero di lavoro subordinato o
autonomo, al
compimento della maggiore eta', ai minori
stranieri non
accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo
2 della legge
4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a
tutela, previo
parere positivo del Comitato per i minori
stranieri di cui
all'articolo 33 del presente testo unico,
ovvero ai minori
stranieri non accompagnati che siano stati
ammessi per un
periodo non inferiore a due anni in un
progetto di
integrazione sociale e civile gestito da un
ente pubblico o
privato che abbia rappresentanza nazionale e
che comunque
sia iscritto nel registro istituito presso
la Presidenza
del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n.
394.
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve
garantire e
provare con idonea documentazione, al
momento del
compimento della maggiore eta' del minore
straniero di cui
al comma 1-bis, che l'interessato si trova
sul territorio
nazionale da non meno di tre anni, che
ha seguito il
progetto per non meno di due anni, ha la
disponibilita' di
un alloggio e frequenta corsi di studio
ovvero svolge
attivita' lavorativa retribuita nelle
forme e con le
modalita' previste dalla legge italiana,
ovvero e' in
possesso di contratto di lavoro anche
se non ancora
iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi
di soggiorno
rilasciati ai sensi del presente articolo
e' portato in
detrazione dalle quote di ingresso definite
annualmente nei
decreti di cui all'articolo 3, comma 4.».
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28
agosto 2000,
n. 274, dopo la lettera s-bis), e' aggiunta la seguente:
«s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi
1-bis, 5-ter
e 5-quater, del testo unico delle disposizioni
concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4
del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274
(Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di
pace, a norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre
1999, n. 468),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Competenza per materia). - 1.
Il giudice di
pace e' competente:
a) per i delitti consumati o tentati
previsti dagli
articoli 581, 582, limitatamente alle
fattispecie di cui al
secondo comma perseguibili a querela di
parte, 590,
limitatamente alle fattispecie perseguibili
a querela di
parte e ad esclusione delle fattispecie
connesse alla colpa
professionale e dei fatti commessi con
violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro o
relative all'igiene del lavoro o che
abbiano determinato
una malattia professionale quando, nei
casi anzidetti,
derivi una malattia di durata superiore a
venti giorni,
nonche' ad esclusione delle fattispecie di cui
all'articolo
590, terzo comma, quando si tratta di fatto
commesso da
soggetto in stato di ebbrezza
alcolica ai sensi
dell'articolo 186, comma 2, lettera c),
del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive
modificazioni, ovvero da soggetto sotto
l'effetto di
sostanze stupefacenti o psicotrope, 594,
595, primo e
secondo comma, 612, primo comma, 626, 627,
631, salvo che
ricorra l'ipotesi di cui all' articolo
639-bis, 632, salvo
che ricorra l'ipotesi di cui all' articolo
639-bis, 633,
primo comma, salvo che ricorra
l'ipotesi di cui
all'articolo 639-bis, 635, primo comma,
636, salvo che
ricorra l'ipotesi di cui all' articolo
639-bis, 637, 638,
primo comma, 639, primo comma e 647 del codice
penale;
b) per le contravvenzioni previste
dagli articoli
689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del
codice penale.
2. Il giudice di pace e' altresi'
competente per i
delitti, consumati o tentati, e per le
contravvenzioni
previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 25 e 62, terzo comma, del
regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, recante «Testo unico
in materia di
sicurezza»;
b) articoli 1095, 1096 e 1119 del
regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, recante
«Approvazione del testo
definitivo del codice della navigazione»;
c) articolo 3 del decreto del
Presidente della
Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante
"Approvazione del
testo organico delle norme sulla
disciplina dei rifugi
alpini";
d) articoli 102 e 106 del decreto
del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
recante "Testo
unico delle leggi per l'elezione della
Camera dei
deputati";
e) articolo 92 del decreto del
Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante
"Testo unico
delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi
delle amministrazioni comunali";
f) articolo 15, secondo comma,
della legge 28
novembre 1965, n. 1329, recante
"Provvedimenti per
l'acquisto di nuove macchine utensili";
g) articolo 3 della legge 8 novembre
1991, n. 362,
recante "Norme di riordino del settore
farmaceutico";
h) articolo 51 della legge 25 maggio
1970, n. 352,
recante "Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e
sulla iniziativa legislativa del popolo";
i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46,
quarto comma
e 65, terzo comma, del decreto del
Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante
"Nuove norme in
materia di polizia, sicurezza e regolarita'
dell'esercizio
delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto";
l) articoli 18 e 20 della legge 2
agosto 1982, n.
528, recante "Ordinamento del gioco del lotto
e misure per
il personale del lotto";
m) articolo 17, comma 3, della legge 4
maggio 1990,
n. 107, recante "Disciplina per le attivita'
trasfusionali
relative al sangue umano ed ai suoi
componenti e per la
produzione di plasmaderivati";
n) articolo 15, comma 3, del decreto
legislativo 27
settembre 1991, n. 311, recante "Attuazione
delle direttive
n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia
di recipienti
semplici a pressione, a norma dell'articolo 56
della legge
29 dicembre 1990, n. 428";
o) articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 27
settembre 1991, n. 313, recante "Attuazione
della direttiva
n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle
legislazioni
degli Stati membri concernenti la sicurezza
dei giocattoli,
a norma dell'articolo 54 della legge 29
dicembre 1990, n.
428";
p) [soppressa];
q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi
4 e 5, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante "Nuovo
codice della strada";
r) articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 14
dicembre 1992, n. 507, recante "Attuazione
della direttiva
n. 90/385/CEE concernente il
ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative
ai dispositivi
medici impiantabili attivi";
s) articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 24
febbraio 1997, n. 46, recante "Attuazione
della direttiva
n. 90/385/CEE concernente i dispositivi
medici";
s-bis) articolo 10-bis del testo
unico delle
disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
s-ter) articolo 13, comma 5.2, e
articolo 14, commi
1-bis, 5-ter e 5-quater, del testo unico delle
disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla
condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
3. La competenza per i reati di cui ai
commi 1 e 2 e'
tuttavia del tribunale se ricorre una o
piu' delle
circostanze previste dagli articoli 1 del
decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 625, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del
decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26
aprile 1993,
n. 122, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25
giugno 1993, n. 205.
4. Rimane ferma la competenza del
tribunale per i
minorenni.».
Art. 5
Copertura finanziaria
1. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d), n.
3), connesse all'adeguamento dei centri di
identificazione ed
espulsione, anche attraverso la ristrutturazione
di immobili
demaniali, e' autorizzata la spesa di euro
16.824.813 per l'anno
2011, ed euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012,
2013 e 2014.
2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede,
rispettivamente:
a) per l'anno 2011, quanto ad euro 16.824.813,
mediante ((
corrispondente ))
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n.
94;
b) per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con
corrispondente
utilizzo di quota delle somme disponibili (( nel
conto dei residui
nell'esercizio 2011, relative alla predetta
autorizzazione di spesa,
pari a 120 milioni di euro, che e' versata ))
su apposita
contabilita' speciale nell'anno 2011, ai fini del
riversamento
all'entrata del bilancio dello Stato in ragione di
euro 40.000.000
per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Riferimenti normativi
- Si riporta, per opportuna
conoscenza, il testo
dell'art. 1, comma 30, della legge 15 luglio
2009, n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2009, n.
170:
«30. Agli oneri recati dal comma 16,
valutati in euro
25.298.325 per l'anno 2009 e in euro
33.731.100 a decorrere
dall'anno 2010, e dal comma 22, lettera l),
valutati in
euro 35.000.000 per l'anno 2009, in euro
87.064.000 per
l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno
2011 e in euro
55.057.200 a decorrere dall'anno 2012,
di cui euro
35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000
per l'anno 2010
ed euro 21.050.000 per l'anno 2011
destinati alla
costruzione e ristrutturazione dei
centri di
identificazione ed espulsione, si provvede:
a) quanto a 48.401.000 euro per
l'anno 2009,
64.796.000 euro per l'anno 2010 e
52.912.000 euro a
decorrere dall'anno 2011, mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2009-2011,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva
e speciali»
della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per
l'anno 2009, allo scopo parzialmente
utilizzando gli
accantonamenti di cui alla tabella 1;
b) quanto a euro 3.580.000 per l'anno
2010, mediante
corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio
triennale 2009-2011, nell'ambito del
programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi
da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e
delle finanze per l'anno 2009, allo scopo
parzialmente
utilizzando gli accantonamenti di cui alla
tabella 2;
c) quanto a euro 11.897.325 per
l'anno 2009, euro
21.419.100 per l'anno 2010, euro 32.287.050
per l'anno 2011
ed euro 35.876.300 a decorrere dall'anno
2012, mediante
corrispondente riduzione della dotazione
del Fondo per
interventi strutturali di politica
economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a euro 31.000.000 per l'anno
2010, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all' articolo
5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio
2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008,
n. 126, come integrata dal decreto-legge 25
giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto
2008, n. 133.».
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
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