Specifiche tecniche previste dall’art. 34, c.1, del
regolamento concernente le regole tecniche per
l’adozione nel processo civile e nel processo penale
delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal
D.lgs 82/2005 e successive modificazioni, ai sensi
dell’articolo 4, commi 1 e 2, del Ddl 193/2009,
convertito nella legge 24/2010
(Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2011)
Direzione generale per i sistemi informativi
automatizzati
Il responsabile per i sistemi informativi
automatizzati
Visto il decreto del Ministro della
giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44 (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011),
portante “Regolamento concernente le regole tecniche per
l’adozione nel processo civile e nel processo penale
delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2,
del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito
nella legge 22 febbraio 2010 n.24;
Visto il decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di
protezione dei dati personali» e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante
«Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della
posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27
della L. 16 gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto ministeriale 27
aprile 2009 recante «Nuove regole procedurali relative
alla tenuta dei registri informatizzati
dell’amministrazione della giustizia»;
Visto il decreto del presidente del
consiglio dei ministri 6 maggio 2009, recante
«Disposizioni in materia di rilascio e di uso della
casella di posta elettronica certificata assegnata ai
cittadini»;
Rilevata la necessità di adottare le
specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1,
del citato decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44;
Acquisito il parere espresso in data
17 giugno 2011 dal Garante per la protezione dei dati
personali;
Acquisito il parere espresso in data
15 giugno 2011 da DigitPA;
EMANA
il seguente provvedimento:
CAPO I – Principi generali
Art. 1
Ambito di applicazione
- Il
presente provvedimento stabilisce le specifiche
tecniche previste dall’articolo 34, comma 1, del
regolamento concernente le regole tecniche per
l’adozione nel processo civile e nel processo penale
delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, in attuazione dei principi previsti
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4,
commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.
193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24.
Art. 2
Definizioni
- Ai
fini del presente provvedimento, oltre alle
definizioni contenute nell’articolo 2 del
regolamento, si intende:
-
regolamento: il decreto del Ministro della
giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44,
portante “Regolamento concernente le regole
tecniche per l’adozione nel processo civile e
nel processo penale delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, in
attuazione dei principi previsti dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1
e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24;
-
CEC-PAC: Comunicazione Elettronica Certificata
tra Pubblica Amministrazione e Cittadini, di cui
al D.P.C.M. 6 maggio 2009;
-
CNS: Carta Nazionale dei Servizi;
-
CSV: Comma-separated values;
-
DTD: Document Type Definition;
-
DGSIA: Direzione Generale per i Sistemi
Informativi Automatizzati del Ministero della
Giustizia, responsabile per i sistemi
informativi automatizzati;
-
GSU: Sistema di gestione informatizzata dei
registri per gli uffici notifiche e protesti;
-
HSM: Hardware Security Module;
-
HTTPS: HyperText Transfer
Protocol over Secure Socket Layer;
-
IMAP: Internet Message Access
Protocol;
-
PdA: Punto di Accesso, come definito all’art. 23
del regolamento;
-
PEC: Posta Elettronica Certificata;
-
POP: Post Office Protocol;
-
PP.AA.: Pubbliche Amministrazioni;
-
RdA: Ricevuta di Accettazione della Posta
Elettronica Certificata;
-
RdAC: Ricevuta di Avvenuta Consegna della Posta
Elettronica Certificata;
-
ReGIndE: Registro Generale degli Indirizzi
Elettronici, come definito all’art. 7 del
regolamento;
-
SMTP: Simple Mail Transfer
Protocol;
-
UU.GG.: Uffici Giudiziari;
-
WSDL: Web Services Definition
Language;
-
XML; eXtensible Markup Language;
-
XSD: XML Schema Definition;
-
SPC: Sistema Pubblico di Connettività;
-
PKCS#11: interfaccia di programmazione che
consente di accedere alle funzionalità
crittografiche del token; tramite l’opportuna
sequenza di chiamate al token per mezzo
dell’interfaccia PKCS#11 è possibile
implementare la procedura di identificazione.
-
CAdES (CMS Advanced Electronic Signature):
formato di busta crittografica definito nella
norma ETSI TS 101 733 V1.7.4 e basata a sua
volta sulle specifiche RFC 3852 e RFC 2634 e
successive modificazioni.
-
PAdES (PDF Advanced Electronic Signature):
formato di busta crittografica definito nella
norma ETSI TS 102 778 basata a sua volta sullo
standard ISO/IEC 32000 e successive
modificazioni.
-
OID (Object IDentifier): codice univoco basato
su una sequenza ordinata di numeri per
l’identificazione di evidenze informatiche
utilizzate per la rappresentazione di oggetti
come estensioni, attributi, documenti e
strutture di dati in genere nell’ambito degli
standard internazionali relativi alla
interconnessione dei sistemi aperti che
richiedono un’identificazione univoca in ambito
mondiale.
CAPO II – Sistemi informatici del dominio
giustizia
Art. 3
Infrastrutture informatiche – art. 3 del
regolamento
- Il
sistema informatico del Ministero della giustizia è
articolato, salvo le infrastrutture unitarie e
comuni, a livello interdistrettuale e distrettuale.
In fase transitoria e quando ragioni tecniche lo
rendono assolutamente necessario, possono essere
mantenute strutture a livello locale.
-
Fermo quanto previsto da altre disposizioni,
costituiscono infrastrutture unitarie e comuni le
banche dati e i sistemi informatici indicati
nell’allegato 1.
- Il
sistema di posta elettronica certificata è gestito
dal fornitore presso la propria sala server,
collegata ad SPC secondo le relative regole di
interoperabilità e sicurezza.
- Il
dispiegamento di detti sistemi rispetta le
disposizioni di cui al decreto del Ministro della
giustizia in data 27 aprile 2009, recante “Nuove
regole procedurali relative alla tenuta dei registri
informatizzati dell’amministrazione della
giustizia”.
- Il
Responsabile S.I.A. emana ed aggiorna
periodicamente, con proprio decreto, le linee guida
per la organizzazione e gestione del sistema
informatico, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali. Le linee guida sono rese note
con gli opportuni strumenti di comunicazione ed in
ogni caso sul sito internet dell’Amministrazione.
- Le
strutture elaborative serventi ed i dati sono
allocati in corrispondenza delle componenti di cui
ai commi precedenti.
Art. 4
Gestore della posta elettronica certificata del
Ministero della giustizia – art. 4 del regolamento
- Il
Ministero della giustizia si avvale del proprio
gestore di posta elettronica certificata, che
rilascia e gestisce apposite caselle di PEC degli
uffici giudiziari e degli UNEP da utilizzare
esclusivamente per i servizi previsti dal
regolamento, nel rispetto delle specifiche tecniche
riportate in questo provvedimento.
- Le
caselle appartengono ad apposito sotto-dominio
(civi-le.ptel.giustiziacert.it e
penale.ptel.giustiziacert.it) e possono ricevere
unicamente messaggi di posta elettronica
certificata. I messaggi di posta elettronica
ordinaria vengono automaticamente scartati.
- Il
gestore dei servizi telematici utilizza i protocolli
POP3, POP3S, IMAP, IMAPS e SMTP per collegarsi al
gestore di posta elettronica certificata del
Ministero.
- La
codifica dei singoli uffici, comprensiva del
relativo indirizzo di PEC, è contenuta nel catalogo
dei servizi telematici di cui all’articolo 5, comma
3.
-
Non possono essere utilizzate diverse caselle di PEC
per la trasmissione e il deposito di atti
processuali.
- Il
Ministero della giustizia conserva il log dei
messaggi, transitati attraverso il proprio gestore
di posta elettronica certificata, per dieci anni. A
tal fine, il gestore di PEC del Ministero invia
giornalmente, a una casella di posta di sistema, il
log in formato CSV. Il log, sottoscritto con firma
digitale o firma elettronica qualificata, è relativo
a tutti gli indirizzi del sotto-dominio delle
caselle del processo telematico e contiene tutti gli
eventi relativi ai messaggi pervenuti, conservando
le seguenti informazioni:
-
il codice identificativo univoco assegnato al
messaggio originale;
-
la data e l’ora dell’evento;
-
il mittente del messaggio originale;
-
i destinatari del messaggio originale;
-
l’oggetto del messaggio originale;
-
il tipo di evento (accettazione, ricezione,
consegna, emissione ricevute, errore, ecc.);
-
il codice identificativo dei messaggi correlati
generati (ricevute, errori, ecc.);
-
il gestore mittente.
- Un
apposito modulo nell’ambito del portale dei servizi
telematici comprende i componenti funzionali
necessari per l’acquisizione, il salvataggio e
l’interrogazione dei log prodotti dal servizio di
PEC.
- I
web service d’interrogazione dei log PEC sono
disponibili ai sistemi interni al dominio Giustizia.
- Le
comunicazioni di atti e documenti tra l’ufficio del
pubblico ministero e gli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria nella fase delle indagini
preliminari, avvengono mediante i gestori di posta
elettronica certificata delle forze di polizia, le
cui caselle sono rese disponibili unicamente agli
utenti abilitati; in questo caso il gestore dei
servizi telematici utilizza un canale sicuro
progetto da un meccanismo di crittografia ai sensi
di quanto previsto dall’articolo 20.
Art. 5
Portale dei servizi telematici – art. 6 del
regolamento
- Il
portale dei servizi telematici è accessibile
all’indirizzo www.processotelematico.giustizia.it ed
è composto di una “area pubblica” e di una “area
riservata”.
-
L’“area pubblica”, dal titolo “Servizi online Uffici
Giudiziari”, è composta da tutte le pagine web e i
servizi del portale disponibili ad accesso senza
l’impiego di apposite credenziali, sistemi di
identificazione e requisiti di legittimazione; in
essa sono disponibili le seguenti tipologie
d’informazione:
-
Informazioni e documentazione sui servizi
telematici del dominio giustizia;
-
Raccolte giurisprudenziali;
-
Informazioni essenziali sullo stato dei
procedimenti pendenti, rese di-sponibili in
forma anonima; in questo caso, i parametri e i
risultati di ricerca riportano unicamente i dati
identificativi dei procedimenti (numero di
ruolo, numero di sentenza, ecc.), senza
riferimenti in chiaro ai nomi o ai dati
personali delle parti e tali per cui non sia
possibile risalire all’identità
dell’interessato. Il canale di comunicazione per
l’accesso a tali informazioni è cifrato (HTTPS).
-
Nell’area pubblica è consultabile il catalogo dei
servizi telematici, che si compone di una serie di
file aventi lo scopo di censire, in forma
strutturata, tutte le informazioni relative ai
servizi telematici, secondo gli XSD di cui
all’Allegato 10.
-
Per “area riservata” s’intende il contenitore di
tutte le pagine e i servizi del portale disponibili
previa identificazione informatica, come
disciplinata dall’articolo 6.
-
Nell’area riservata sono disponibili informazioni,
dati e provvedimenti giudiziari in formato
elettronico, secondo quanto previsto all’art. 27 del
regolamento, nonché i servizi di pagamento
telematico e di richiesta copie.
Art. 6
Identificazione informatica – art. 6 del
regolamento
-
L’identificazione informatica avviene sul portale
dei servizi telematici mediante carta d’identità
elettronica o carta nazionale dei servizi e sul
punto di accesso mediante token crittografico (smart
card, chiavetta USB o altro dispositivo sicuro); in
quest’ultimo caso, l’identificazione avviene nel
rispetto dei seguenti requisiti:
-
Il certificato deve essere rilasciato da una
Certification Authority (CA), accreditata da
DigitPA, che si fa garante dell’identità del
soggetto.
-
Il certificato deve rispettare il profilo del
certificato previsto dalla Carta Nazionale dei
Servizi (CNS), facendo riferimento all’Appendice
1 del documento rilasciato dal CNIPA: “Linee
guida per l’emissione e l’utilizzo della Carta
Nazionale dei Servizi”. L’estensione Certificate
Policy (2.5.29.32) può essere valorizzata con un
Object Identifier (OID) definito dalla CA.
-
In termini di sicurezza, i dispositivi ammessi
sono i dispositivi personali consentiti per la
firma elettronica qualificata e quindi smart
card e token USB, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente. I dispositivi sicuri devono
essere certificati Common Criteria EAL4+ con
traguardo di sicurezza o profilo di protezione
conforme alle disposizioni comunitarie.
-
In termini d’interoperabilità, sono ammissibili
dispositivi che consentano la disponibilità di
entrambe le interfacce PKCS#11 e CSP; in
particolare entrambe le interfacce devono
consentire l’accesso alla procedura
d’identificazione forte mediante digitazione del
PIN da parte dell’utente; il dispositivo deve
inoltre rispettare la strutturazione del file
system come da specifiche CNS.
- In
fase di identificazione, il punto di accesso o il
portale dei servizi telematici verifica la validità
del certificato presente nel token crittografico
utilizzato dall’utente che accede; prima di
consentire qualunque operazione, inoltre, il punto
di accesso verifica che il token crittografico sia
collegato alla postazione; in caso contrario,
invalida e termina la sessione.
- Il
Ministero della giustizia verifica, anche attraverso
opportune visite ispettive, che i punti di accesso
rispettino i predetti requisiti.
- La
violazione di queste regole di sicurezza comporta
per il punto di accesso la sospensione
dell’autorizzazione a erogare i servizi, fino al
definitivo rispetto dei requisiti.
-
Possono essere utilizzati certificati di
autenticazione non conformi alle specifiche di cui
sopra, purché emessi entro il 30 settembre 2011.
Art. 7
Registro generale degli indirizzi elettronici –
art. 7 del regolamento
- Il
Registro Generale degli Indirizzi Elettronici
(ReGIndE) è gestito dal Ministero della giustizia e
contiene i dati identificativi nonché l’indirizzo di
PEC dei soggetti abilitati esterni.
- Il
ReGIndE censisce i soggetti abilitati esterni che
intendono fruire dei servizi telematici di cui al
presente regolamento.
- I
sistemi di gestione informatizzata dei registri di
cancelleria utilizzano il ReGIndE al fine di evitare
l’inserimento manuale dei dati.
- Le
categorie di soggetti (nel prosieguo anche enti) il
cui profilo anagrafico alimenta il ReGIndE sono:
-
soggetti appartenenti ad un ente pubblico che
svolgano uno specifico ruolo nell’ambito di
procedimenti (ad esempio avvocati e funzionari
dell’INPS e dell’Avvocatura dello Stato,
avvocati e funzionari delle PP.AA.);
-
professionisti iscritti in albi ed elenchi
istituiti con legge (ad esempio consiglio
dell’ordine degli avvocati o consiglio nazionale
del Notariato);
-
professionisti non iscritti ad alcun albo: tutti
quei soggetti nominati dal giudice come
consulenti tecnici d’ufficio – o più in generale
ausiliari del giudice – non appartenenti ad un
ordine di categoria o che appartengono ad
ente/ordine professionale che non abbia ancora
inviato l’albo al Ministero della giustizia (ad
eccezione degli avvocati).
- Il
ReGIndE non gestisce informazioni già presenti in
registri disponibili alle PP.AA., qualora questi
siano accessibili in via telematica ai sensi
dell’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009 n. 2, il cui contenuto occorre ai
sistemi del dominio Giustizia; da tali registri (tra
cui il registro delle imprese, delle pubbliche
amministrazioni e dei cittadini) sono recuperati gli
indirizzi di PEC dei professionisti e delle imprese,
nonché gli indirizzi CEC-PAC dei cittadini ivi
censiti.
- Il
ReGIndE è direttamente accessibile dai sistemi
interni al dominio giustizia, attraverso un apposito
web service.
- Il
ReGIndE è consultabile dai soggetti abilitati
esterni tramite il proprio punto di accesso o
tramite il Portale dei Servizi Telematici (area
riservata), su connessioni sicure (SSL v3),
attraverso un apposito web service; i relativi WSDL
sono pubblicati nell’area pubblica del portale dei
servizi telematici.
Art. 8
Alimentazione del registro generale degli
indirizzi elettronici – art. 7 del regola-mento
-
L’alimentazione del ReGIndE avviene previo invio al
responsabile per i sistemi informativi automatizzati
di un documento di censimento contenente le
informazioni necessarie ad identificare:
-
l’ente stesso attraverso: codice ente,
descrizione, codice fiscale/partita iva;
-
il nominativo e il codice fiscale del delegato
all’invio dell’albo, che dovrà sottoscrivere con
firma digitale o firma elettronica qualificata
l’albo in trasmissione;
-
la casella di PEC utilizzata per l’invio
dell’albo.
- Il
documento di censimento di cui al comma precedente
aderisce al modello reperibile nell’area pubblica
del portale e viene inviato all’indirizzo di posta
elettronica certificata del responsabile per i
sistemi informativi automatizzati: prot.dgsia.dog@giustiziacert.it.
-
Terminate le operazioni di censimento da parte del
responsabile per i si-stemi informativi
automatizzati, l’ente mittente del documento di
censimento riceve una risposta; in caso di esito
positivo, l’ente può procedere all’invio dell’albo
secondo le seguenti specifiche:
-
il messaggio deve essere di posta elettronica
certificata; non sono considerati i messaggi di
posta ordinaria;
-
non vi sono vincoli sull’oggetto né sul body del
messaggio;
-
l’indirizzo di PEC mittente deve essere censito
tra quelli delegati all’invio e riportati nel
documento di censimento;
-
deve essere allegato un solo file
(ComunicazioniSoggetti.xml), sottoscritto con
firma digitale o firma elettronica qualificata;
-
la firma digitale o firma elettronica
qualificata deve appartenere al soggetto
delegato di cui al comma 1, lettera b, sulla
base del codice fiscale censito;
-
il file ComunicazioniSoggetti.xml deve essere
conforme all’XML-Schema di cui all’Allegato 2;
-
il codice ente specificato nel file deve essere
tra quelli censiti.
- Il
mancato rispetto di uno o più dei vincoli di cui
all’articolo precedente comporta un messaggio
automatico di esito negativo; in questo caso
l’allegato ComunicazioniSoggetti.xml viene scartato.
- A
ogni invio corrisponde una risposta tramite PEC; il
messaggio ha come oggetto la medesima descrizione
del messaggio originale con il suffisso “– Esito” e
riporta in allegato l’esito dell’elaborazione del
messaggio con le eventuali eccezioni; il formato del
messaggio di esito, inviato come allegato al
messaggio di PEC, è descritto nell’Allegato 3.
-
L’esito si riferisce sia ad errori presenti sui dati
e, quindi riconducibili alle informazioni dei
singoli soggetti (come ad esempio codice fiscale
inesistente), sia ad errori legati a vincoli e
prerequisiti che presuppongono la validità
dell’invio di un albo (ad esempio: censimento
dell’ente richiedente e dei soggetti abilitati
all’invio dell’albo).
- Ad
ogni nuovo indirizzo di PEC registrato nelle
anagrafiche a seguito dell’inserimento di un nuovo
soggetto o di modifica di uno esistente, viene
inviato un messaggio di PEC di cortesia in cui si
attesta l’avvenuta registrazione.
Art. 9
Professionisti non iscritti in albi – art. 7 del
regolamento
- I
professionisti non iscritti all’albo, oppure per i
quali il proprio ordine di appartenenza non abbia
provveduto all’invio di copia dell’albo (ad
eccezione degli avvocati), si registrano al ReGIndE
attraverso un Punto di Accesso (PdA) o attraverso il
Portale dei Servizi Telematici, previa
identificazione, effettuando altresì l’inserimento
(upload) del file che contiene copia informatica, in
formato PDF, dell’incarico di nomina da parte del
giudice; tale file è sottoscritto con firma digitale
o firma elettronica qualificata dal soggetto che
intende iscriversi.
- Il
PdA provvede a trasmettere l’avvenuta registrazione
con le medesime modalità di cui all’articolo
precedente, con la differenza che il file
ComunicazioniSoggetti.xml è digitalmente
sottoscritto con firma digitale o firma elettronica
qualificata dal PdA.
-
Qualora il professionista di cui al comma 1
s’iscriva ad un albo, oppure pervenga copia
dell’albo da parte dell’ordine di appartenenza,
prevalgono i dati trasmessi dall’ordine stesso; in
questo caso il sistema cancella la prima iscrizione
e invia un messaggio PEC di cortesia al
professionista.
Art. 10
Sistemi informatici per i soggetti abilitati
interni – art. 8 del regolamento
- I
sistemi informatici a disposizione dei soggetti
abilitati interni sono conformi alle regole di cui
al D.M. 27 aprile 2009 e mettono a disposizione le
funzioni relative a:
-
ricezione, accettazione e trasmissione dei dati
e dei documenti informatici;
-
consultazione e gestione del fascicolo
informatico.
-
Per l’accesso ai sistemi di cui al comma precedente
dall’interno degli uffici giudiziari,
l’identificazione è effettuata mediante coppia di
credenziali “nome utente/password” ovvero mediante
identificazione informatica ai sensi dell’articolo
6.
-
Per l’accesso ai sistemi di cui al comma 1
dall’esterno della Rete Giustizia, l’identificazione
è effettuata dal portale dei servizi telematici
sulla base del sistema “Active Directory Nazionale”
(ADN) e secondo le specifiche di cui all’articolo 6;
ai soli fini del recupero dall’esterno delle
informazioni di registro da parte dei sistemi a
disposizione dei magistrati in ambito civile, è
sufficiente l’identificazione sulla base del sistema
ADN purché l’interrogazione dei dati finalizzati al
recupero preveda l’indicazione del numero di ruolo
generale nonché del codice fiscale dell’attore
principale e del convenuto principale del
procedimento.
Art. 11
Fascicolo informatico – art. 9 del regolamento
- Il
fascicolo informatico raccoglie i documenti (atti,
allegati, ricevute di posta elettronica certificata)
da chiunque formati, nonché le copie informatiche
dei documenti; raccoglie altresì le copie
informatiche dei medesimi atti quando siano stati
depositati su supporto cartaceo.
- Il
sistema di gestione del fascicolo informatico,
realizzato secondo quanto previsto all’articolo 41
del CAD, è la parte del sistema documentale del
Ministero della giustizia che si occupa di
archiviare e reperire tutti i documenti informatici,
prodotti sia all’interno che all’esterno; fornisce
pertanto ai sistemi fruitori (sistemi di gestione
dei registri di cancelleria, gestore dei servizi
telematici e strumenti a disposizione dei
magistrati) tutte le primitive – esposte attraverso
appositi web service – necessarie per il recupero,
l’archiviazione e la conservazione dei documenti
informatici, secondo le normative in vigore;
l’accesso al sistema di gestione documentale avviene
soltanto per il tramite dei sistemi fruitori, che
gestiscono le logiche di profilazione e
autorizzazione.
- Le
operazioni di accesso al fascicolo informatico sono
registrate in un apposito file di log che contiene
le seguenti informazioni:
-
il codice fiscale del soggetto che ha effettuato
l’accesso;
-
il riferimento al documento prelevato o
consultato (codice identificativo del documento
nell’ambito del sistema documentale);
-
la data e l’ora dell’accesso.
- Il
suddetto file di log è sottoposto a procedura di
conservazione, sempre nell’ambito del sistema
documentale, per cinque anni.
CAPO III – Trasmissione di atti e documenti
informatici
Art. 12
Formato dell’atto del processo in forma di
documento informatico – art. 11 del regolamento
-
L’atto del processo in forma di documento
informatico rispetta i seguenti requisiti:
-
è in formato PDF;
-
è privo di elementi attivi;
-
è ottenuto da una trasformazione di un documento
testuale, senza restrizioni per le operazioni di
selezione e copia di parti; non è pertanto
ammessa la scansione di immagini;
-
è sottoscritto con firma digitale o firma
elettronica qualificata esterna, pertanto il
file ha la seguente denominazione: <nome file
libero>.pdf.p7m;
-
è corredato da un file in formato XML, che
contiene le informazioni strutturate nonché
tutte le informazioni della nota di iscrizione a
ruolo, e che rispetta gli XSD riportati
nell’Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml
ed è sottoscritto con firma digitale o firma
elettronica qualificata.
- La
struttura del documento firmato è CAdES; il
certificato di firma è inserito nella busta
crittografica La modalità di apposizione della firma
digitale o della firma elettronica qualificata è del
tipo “firme multiple indipendenti” o parallele , e
prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno con
la propria chiave privata, lo stesso documento (o
contenuto della busta). L’ordine di apposizione
delle firme dei firmatari non è significativo e
un’alterazione dell’ordinamento delle firme non
pregiudica la validità della busta crittografica; il
file generato si presenta con un’unica estensione
p7m. Il meccanismo qui descritto è valido sia per
l’apposizione di una firma singola che per
l’apposizione di firme multiple.
Art. 13
Formato dei documenti informatici allegati –
art. 12 del regolamento
- I
documenti informatici allegati sono privi di
elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e
sono consentiti nei seguenti formati:
-
.pdf
-
.odf
-
.rtf
-
.txt
-
.jpg
-
.gif
-
.tiff
-
.xml.
- È
consentito l’utilizzo dei seguenti formati compressi
purché contenenti file nei formati previsti al comma
precedente:
-
.zip
-
.rar
-
.arj.
-
Gli allegati possono essere sottoscritta con firma
digitale o firma elettronica qualificata; nel caso
di formati compressi la firma digitale, se presente,
deve essere applicata dopo la compressione.
Art. 14
Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti
abilitati esterni e degli utenti privati – art. 13 del
regolamento
-
L’atto e gli allegati sono contenuti nella
cosiddetta “busta telematica”, ossia un file in
formato MIME che riporta tutti i dati necessari per
l’elaborazione da parte del sistema ricevente
(gestore dei servizi telematici); in particolare la
busta contiene il file Atto.enc, ottenuto dalla
cifratura del file Atto.msg, il quale contiene a sua
volta:
-
IndiceBusta.xml: il DTD è riportato
nell’Allegato 4.
-
DatiAtto.xml: gli XSD sono riportati
nell’Allegato 5.
-
<nome file (libero)>.pdf.p7m: atto vero e
proprio, in formato PDF, sottoscritto con firma
digitale o firma elettronica qualificata (firma
esterna).
-
AllegatoX.xxx[.p7m]: uno o più allegati nei
formati di file di cui all’articolo 13,
eventualmente sottoscritti con firma digitale o
firma elettronica qualificata; il nome del file
può essere scelto liberamente.
- La
cifratura di Atto.msg è eseguita con la chiave di
sessione (ChiaveSessione) cifrata con il certificato
del destinatario; IssuerDname è il Distinguished
Name della CA che ha emesso il certificato
dell’ufficio giudiziario o dell’UNEP destinatario,
SerialNumber è il numero seriale del certificato
dell’ufficio giudiziario o dell’UNEP destinatario;
l’algoritmo utilizzato per l’operazione di cifratura
simmetrica del file è il 3DES e le chiavi
simmetriche di sessione sono cifrate utilizzando la
chiave pubblica contenuta nel certificato del
destinatario; le chiavi di cifratura degli uffici
giudiziari sono disponibili nell’area pubblica del
portale dei servizi telematici (il relativo percorso
e nome file è indicato nel catalogo dei servizi
telematici); lo standard previsto è il CAdES.
- La
dimensione massima consentita per la busta
telematica è pari a 30 Megabyte.
- La
busta telematica viene trasmessa all’ufficio
giudiziario destinatario in allegato ad un messaggio
di posta elettronica certificata che rispetta le
specifiche su mittente, destinatario, oggetto, corpo
e allegati come riportate nell’Allegato 6.
- Il
gestore dei servizi telematici scarica il messaggio
dal gestore della posta elettronica certificata del
Ministero della giustizia ed effettua le verifiche
formali sul messaggio; le eccezioni gestite sono le
seguenti:
-
T001: l’indirizzo del mittente non è censito in
ReGIndE;
-
T002: Il formato del messaggio non è aderente
alle specifiche;
-
T003: la dimensione del messaggio eccede la
dimensione massima consentita.
- Il
gestore dei servizi telematici, nel caso in cui il
mittente sia un avvocato, effettua l’operazione di
certificazione, ossia recupera lo status del
difensore da ReGIndE; nel caso in cui lo status non
sia “attivo”, viene segnalato alla cancelleria.
- Il
gestore dei servizi telematici effettua i controlli
automatici (formali) sulla busta telematica; le
possibili anomalie all’esito dell’elaborazione della
busta telematica sono codificate secondo le seguenti
tipologie:
-
WARN: anomalia non bloccante; si tratta in
sostanza di segnalazioni, tipicamente di
carattere giuridico (ad esempio manca la procura
alle liti allegata all’atto introduttivo);
-
ERROR: anomalia bloccante, ma lasciata alla
determinazione dell’ufficio ricevente, che può
decidere di intervenire forzando l’accettazione
o rifiutando il deposito (esempio: certificato
di firma non valido o mittente non firmatario
dell’atto);
-
FATAL: eccezione non gestita o non gestibile
(esempio: impossibile decifrare la busta
depositata o elementi della busta mancanti ma
fondamentali per l’elaborazione).
- La
codifica puntuale degli errori indicati al comma
precedente è pubblicata e aggiornata nell’area
pubblica del portale dei servizi telematici.
-
All’esito dei controlli di cui ai commi precedenti,
il gestore dei servizi telematici invia al
depositante un messaggio di posta elettronica
certificata riportante eventuali eccezioni
riscontrate.
- Il
gestore dei servizi telematici, all’esito
dell’intervento dell’ufficio, invia al depositante
un messaggio di posta elettronica certificata
contenente l’esito dell’intervento di accettazione
operato dalla cancelleria o dalla segreteria
dell’ufficio giudiziario destinatario.
Art. 15
Documenti probatori e allegati non informatici –
art. 14 del regolamento
- I
documenti probatori e gli allegati depositati in
formato analogico, sono identificati e descritti in
un’apposita sezione dell’atto del processo in forma
di documento informatico e comprendono, per
l’individuazione dell’atto di riferimento, i
seguenti dati:
-
numero di ruolo della causa;
-
progressivo dell’allegato;
-
indicazione della prima udienza successiva al
deposito.
Art. 16
Deposito dell’atto del processo da parte dei
soggetti abilitati interni – art. 15 del regolamento
- I
soggetti abilitati interni utilizzano appositi
strumenti per la redazione degli atti del processo
in forma di documento informatico e per la loro
trasmissione alla cancelleria o alla segreteria
dell’ufficio giudiziario.
-
L’atto è inserito nella medesima busta telematica di
cui all’articolo 14 e viene trasmesso su canale
sicuro (SSL v3) al gestore dei servizi telematici,
tramite collegamento sincrono (http/SOAP); si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 10,
comma 2.
- Se
il provvedimento del magistrato è in formato
cartaceo, il cancelliere o il segretario
dell’ufficio giudiziario ne estrae copia informatica
in formato PDF, e lo sottoscrive con firma digitale
o firma elettronica qualificata.
Art. 17
Comunicazioni per via telematica – art. 16 del
regolamento
- Il
gestore dei servizi telematici provvede ad inviare
le comunicazioni per via telematica, provenienti
dall’ufficio giudiziario, alla casella di posta
elettronica certificata del soggetto abilitato
esterno destinatario, recuperando il relativo
indirizzo sul ReGIndE; il formato del messaggio è
riportato nell’Allegato 8; la comunicazione è
riportata nel corpo del messaggio nonché nel file
allegato Comunicazione.xml (il relativo DTD è
riportato nell’Allegato 4.
- La
cancelleria o la segreteria dell’ufficio
giudiziario, attraverso apposite funzioni messe a
disposizione dai sistemi informatici di cui
all’articolo 10, provvede ad effettuare una copia
informatica in formato PDF di eventuali documenti
cartacei da comunicare; la copia informatica è
conservata nel fascicolo informatico.
- Il
gestore dei servizi telematici recupera le ricevute
della posta elettronica certificata e gli avvisi di
mancata consegna dal gestore di PEC del Ministero e
li conserva nel fascicolo informatico; la ricevuta
di avvenuta consegna è di tipo breve.
Art. 18
Comunicazioni contenenti dati sensibili – art.
16 del regolamento
- La
comunicazione che contiene dati sensibili è
effettuata per estratto: in questo caso al
destinatario viene recapitato l’avviso disponibilità
della comunicazione di cancelleria, se condo il
formato riportato nell’Allegato 8; il destinatario
effettua il prelievo dell’atto integrale accedendo
all’indirizzo (URL) contenuto nel suddetto messaggio
di PEC di avviso.
- Il
prelievo di cui al comma precedente avviene
attraverso l’apposito servizio proxy del portale dei
servizi telematici, su canale sicuro (protocollo
SSL); tale servizio effettua l’identificazione
informatica dell’utente, ai sensi dell’articolo 6;
il prelievo è consentito unicamente se l’utente è
registrato nel ReGIndE.
- Il
prelievo di cui al comma precedente avviene da
un’apposita area di do-wnload del gestore dei
servizi telematici, dove viene gestita e mantenuta
un’apposita tabella recante le seguenti
informazioni:
-
il codice fiscale del soggetto che ha effettuato
il prelievo o la consultazione;
-
il riferimento al documento prelevato o
consultato (codice univoco inserito nell’URL
inviato nell’avviso di cui al comma 4);
-
la data e l’ora di invio dell’avviso;
-
la data e l’ora del prelievo o della
consultazione.
- Le
informazioni di cui al comma precedente vengono
conservate per cinque anni.
Art. 19
Notificazioni per via telematica – art. 17 del
regolamento
- Al
di fuori dei casi previsti dall’articolo 51, del
decreto legge 5 giugno 2008 n. 112 (convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e
successive modificazioni, le richieste telematiche
di un’attività di notificazione da parte di un
ufficio giudiziario sono inoltrate al sistema
informatico dell’UNEP in formato XML, attraverso un
colloquio diretto, via web service, tra i rispettivi
gestori dei servizi telematici, su canale sicuro
(SSL v3).
- Le
richieste di notifica effettuate dai soggetti
abilitati esterni sono inoltrate all’UNEP tramite
posta elettronica certificata, nel rispetto dei
requisiti tecnici di cui agli articoli 12, 13 e 14;
all’interno della busta telematica è inserito il
file RichiestaParte.xml, il cui XML-Schema è
riportato nell’Allegato 5.
-
All’UNEP può essere inviata, sempre all’interno
della busta telematica, la richiesta di pignoramento
il cui XML-Schema è riportato nell’Allegato 5.
-
Alla notificazione per via telematica da parte
dell’UNEP si applicano le specifiche della
comunicazione per via telematica di cui all’articolo
17; il formato del messaggio di posta elettronica
certificata è riportato nell’Allegato 7.
- Ai
fini della notificazione per via telematica, il
sistema informatico dell’UNEP recupera l’indirizzo
di posta elettronica del destinatario a seconda
della sua tipologia:
-
soggetti abilitati esterni e professionisti
iscritti in albi o elenchi costituiti ai sensi
dell’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185 convertito con legge del 28 gennaio
2009, n. 2: dal registro generale degli
indirizzi elettronici, ai sensi dell’articolo 7,
comma 6;
-
imprese iscritte nel relativo registro: ai sensi
dell’articolo 7, comma 5;
-
cittadini: ai sensi dell’articolo 7, comma 5.
- Il
sistema informatico dell’UNEP, eseguita la
notificazione, trasmette – per via telematica a chi
ha richiesto il servizio – il documento informatico
con la relazione di notificazione sottoscritta
mediante firma digitale o firma elettronica
qualificata e congiunta all’atto cui si riferisce,
nonché le ricevute di posta elettronica certificata.
La relazione di notificazione è in formato XML e
rispetta l’XML-Schema riportato nell’Allegato 5; se
il richiedente è un soggetto abilitato esterno, la
trasmissione avviene via posta elettronica
certificata; il formato del messaggio è riportato
nell’Allegato 7.
Art. 20
Disposizioni particolari per la fase delle
indagini preliminari – art. 19 del rego-lamento
-
Nelle indagini preliminari le comunicazioni tra
l’ufficio del pubblico ministero e gli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria avvengono su canale
sicuro protetto da un meccanismo di crittografia
(SSL v3).
- Il
sistema di gestione del registro e il sistema
documentale garantiscono la tracciabilità delle
attività, attraverso appositi file di log,
conservati nel sistema documentale stesso.
-
L’atto del processo rispetta le specifiche di cui
agli articoli 12 e 13.
- La
comunicazione di atti e documenti nella fase di
indagini preliminari avviene tramite posta
elettronica certificata, secondo le specifiche di
cui all’articolo 17; le caselle di PEC dell’ufficio
del pubblico ministero sono attivate presso i
gestori di posta elettronica certificata della forze
di polizia.
- Il
gestore dei servizi telematici si collega alle
caselle di cui al comma precedente su canale sicuro,
utilizzando i protocolli POP3Ss o HTTPS, al fine di
evitare la trasmissione in chiaro delle credenziali
di accesso e dei messaggi.
- La
comunicazione degli atti del processo alle forze di
polizia è effettuata per estratto, secondo le
specifiche di cui all’articolo 18; l’atto è protetto
da meccanismo di crittografia a chiavi asimmetriche,
con le medesime specifiche di cui all’articolo 14
comma 2.
-
Gli atti contenuti nel fascicolo informatico,
relativi alle indagini preliminari, sono custoditi
in una sezione distinta del sistema documentale;
ciascun atto potrà essere protetto da un meccanismo
di crittografia basato su chiavi asimmetriche,
custodite e gestite nell’ambito di un sistema HSM
(hardware security module) appositamente dedicato
alle operazioni di cifratura e decifratura, invocato
dalle applicazioni di gestione dei registri. Ogni
istanza della piattaforma di gestione documentale è
dotata di apparati HSM dedicati.
- La
trasmissione telematica delle informazioni relative
alle notizie di reato avviene tramite cooperazione
applicativa tra il sistema di gestione
informatizzata dei registri presso l’ufficio del
pubblico ministero e il Sistema Informativo
Interforze del Ministero dell’Interno, secondo le
specifiche del Sistema Pubblico di Cooperazione
(SPCoop), su canale cifrato attraverso l’uso di
certificati server. Le informazioni contenute nella
busta di e-Government prevista dalle specifiche
SPCoop sono in formato XML.
Art. 21
Requisiti della casella di PEC del soggetto
abilitato esterno – art. 20 del regolamento
- La
casella di posta elettronica certificata di un
soggetto abilitato esterno deve disporre di uno
spazio disco minimo pari a 1 Gigabyte.
Art. 22
Richiesta delle copie di atti e documenti – art.
21 del regolamento
-
Per la richiesta telematica di copie di atti e
documenti relativi al procedimento è disponibile,
sul punto di accesso e sul portale dei servizi
telematici, un servizio sincrono attraverso il quale
individuare i documenti di cui richiedere copia e,
in seguito al perfezionamento del pagamento,
inoltrare la richiesta effettiva della copia stessa.
- Il
soggetto che ne ha diritto può richiedere:
-
copia semplice in formato digitale;
-
copia semplice per l’avvocato non costituito in
formato digitale;
-
copia autentica in formato digitale;
-
copia esecutiva in formato digitale;
-
copia semplice in formato cartaceo;
-
copia autentica in formato cartaceo;
-
copia esecutiva in formato cartaceo.
- I
dati relativi alla richiesta sono inoltrati
all’ufficio giudiziario attraverso l’invocazione di
un apposito web service; al richiedente è restituito
l’identificativo univoco della richiesta inoltrata.
Tale identificativo univoco è associato all’intero
flusso di gestione della richiesta e di rilascio
della copia.
-
Nel caso in cui la copia non possa essere rilasciata
il sistema, in maniera automatica, comunica al
richiedente l’impossibilità di evadere la richiesta.
Art. 23
Rilascio delle copie di atti e documenti – art.
21 del regolamento
- Il
rilascio della copia in formato digitale di atti e
documenti viene eseguito secondo le specifiche di
cui all’articolo 16 del regolamento e dell’art.
23-ter, comma 5 del CAD; la copia è inviata al
richiedente in allegato ad un messaggio di posta
elettronica certificata, secondo il formato
riportato nell’Allegato 9.
-
Nel caso di copia di documenti contenenti dati
sensibili o nel caso di copia di documenti che
eccedono il massimo consentito dalla posta
elettronica certificata, il messaggio di cui al
comma precedente contiene l’avviso di disponibilità
della copia, secondo il formato riportato
nell’Allegato 9; il prelievo avviene secondo le
specifiche di cui all’articolo 18, commi 2, 3 e 4.
- La
copia, informatica o analogica, di documento
informatico è corredata del contrassegno di cui
all’articolo 23-ter, comma 5, del CAD, al fine di
assicurare la provenienza e la conformità
all’originale.
- Il
contrassegno di cui al comma precedente è generato
elettronicamente su ognuna delle pagine del
documento e contiene, nella forma di codice
bidimensionale, la pagina del documento informatico
di cui si rilascia copia sottoscritta dal
cancelliere con firma digitale o firma elettronica
qualificata al fine di attestarne la conformità
all’originale.
- Il
contrassegno di cui al comma 3 consente la verifica
automatica della conformità della copia rilasciata,
qualora riprodotta a stampa, al documento
informatico da cui è tratta nonché la verifica della
firma digitale o firma elettronica qualificata
apposta sulla copia al momento del rilascio; tale
verifica può essere effettuata dal soggetto
richiedente nonché dal soggetto destinatario o
beneficiario dell’atto tramite un software di
visualizzazione e verifica scaricabile gratuitamente
dall’area pubblica del portale dei servizi
telematici e configurato per riconoscere
esclusivamente i contrassegni generati attraverso
strumenti informatici della Giustizia.
- Il
codice bidimensionale di cui al comma 4 è generato
tramite codifica Data Matrix definita nello standard
ISO/IEC (16022:2006).
CAPO IV – Consultazione delle informazioni del
dominio giustizia
Art. 24
Requisiti di sicurezza – art. 26 del regolamento
-
L’architettura dei servizi di consultazione aderisce
al modello MVC (Model View Controller) e prevede il
disaccoppiamento del front-end, localizzato sul
punto di accesso o sul portale dei servizi
telematici, dal back-end, localizzato sul gestore
dei servizi telematici, incaricato di esporre i
servizi sottoforma di web service (http/SOAP).
- Il
portale dei servizi telematici espone, attraverso un
apposito servizio proxy, i web service forniti dal
gestore dei servizi telematici, a beneficio dei
punti di accesso e di applicazioni esterne.
- I
punti di accesso realizzano autonomamente la parte
di front-end, che deve essere localizzata
all’interno della intranet del PdA stesso e non deve
essere accessibile direttamente dall’esterno.
- I
punti di accesso possono a loro volta esporre i web
service forniti dal gestore dei servizi telematici,
a beneficio di applicazioni esterne.
- Il
protocollo di trasporto tra il punto di accesso e il
proxy è HTTPS; la serializzazione dei messaggi è nel
formato XML/SOAP.
- Le
funzionalità fornite dai web service realizzati,
nonché le relative regole di invocazione, sono
descritte tramite i WSDL pubblicati sull’area
pubblica del portale dei servizi telematici.
-
L’accesso ai servizi di consultazione avviene previa
identificazione informatica su di un punto di
accesso o sul portale dei servizi telematici,
secondo le specifiche di cui all’articolo 6; a
seguito di tale identificazione, il punto di accesso
o il portale dei servizi telematici attribuiscono
all’utente un ruolo di consultazione, a seconda del
registro di cancelleria; eseguita tale operazione,
viene trasmesso al proxy di cui al comma 2 il codice
fiscale del soggetto che effettua l’accesso
(nell’header http) e il ruolo di consultazione
stesso (nel messaggio SOAP); il proxy verifica che
il soggetto sia presente nel ReGIndE e in caso
trattasi di un avvocato che lo status non sia
“radiato” o “cancellato”; qualora la verifica abbia
esito positivo, trasmette la richiesta al web
service del gestore dei servizi telematici.
- In
base al ruolo di consultazione di cui al comma
precedente, il sistema fornisce le autorizzazioni
all’accesso rispetto alle informazioni anagrafiche
contenute nei sistemi di gestione dei registri o
sulla base dell’atto di delega previsto dal
regolamento.
- In
fase di richiesta di attivazione, il punto di
accesso può adottare meccanismi di identificazione
basati sulla gestione federata delle identità
digitali (modello GFID), secondo le specifiche di
DigitPA; in questo caso, il responsabile per i
sistemi informativi automatizzati, valutata la
soluzione proposta e opportunamente descritta nel
piano della sicurezza, approva il meccanismo di
identificazione che soddisfa il livello di sicurezza
richiesto.
-
Fuori dai casi previsti ai commi 1 e 9,
l’architettura dei servizi di consultazione prevede
in via residuale che il punto di accesso o il
portale dei servizi telematici effettuino, a seguito
dell’identificazione di cui al comma 7, un link
diretto dalle proprie pagine alla pagina principale
del sito web che rende disponibili i servizi su
canale sicuro (HTTPS); in questo caso i dati
identificativi del soggetto vengono inseriti
nell’header HTTP della richiesta.
- I
servizi di consultazione attivi sono elencati, per
singolo ufficio, nel catalogo dei servizi
telematici, di cui all’articolo 5, comma 5.
-
L’elenco dei punti di accesso autorizzati è
pubblicato nell’area pubblica del portale dei
servizi telematici e nel catalogo dei servizi
telematici, di cui all’articolo 5, comma 5.
- Il
punto di accesso si dota di un piano della
sicurezza, depositato al re-sponsabile per i sistemi
informativi automatizzati unitamente all’istanza di
iscrizione all’elenco pubblico dei punti di accesso,
che prevede la trattazione, esaustiva e dettagliata,
dei seguenti argomenti:
-
struttura logistica e operativa
dell’organizzazione;
-
ripartizione e definizione delle responsabilità
del personale addetto;
-
descrizione dei dispositivi installati;
-
descrizione dell’infrastruttura di protezione,
per ciascun immobile interessato (e rilevante ai
fini della sicurezza);
-
descrizione delle procedure di registrazione
delle utenze;
-
descrizione relativa all’implementazione dei
meccanismi di identificazione informatica;
-
qualora il PdA integri la gestione delle caselle
di PEC dei propri utenti, descrizione delle
modalità di integrazione;
-
procedura di gestione delle copie di sicurezza
dei dati;
-
procedura di gestione dei disastri;
-
analisi dei rischi e contromisure previste;
- Ai
fini dell’iscrizione nel suddetto elenco, il
responsabile per i sistemi in-formativi
automatizzati verifica il piano della sicurezza di
cui al comma precedente e può disporre apposite
verifiche in loco, in particolare per accertare il
rispetto delle prescrizioni di sicurezza riportate
nel presente provvedimento.
- Il
punto di accesso abilita i propri iscritti
unicamente a usufruire dei servizi esplicitamente
autorizzati dal responsabile per i sistemi
informativi automatizzati e riportati nel catalogo
dei servizi telematici.
- Il
punto di accesso si dota di una casella di posta
elettronica certificata, che comunica al
responsabile per i sistemi informativi
automatizzati, da utilizzarsi per inviare e ricevere
comunicazioni con il Ministero della giustizia.
Art. 25
Registrazione dei soggetti abilitati esterni e
degli utenti privati – art. 28 del regolamento
-
L’utente accede ai servizi di consultazione previa
registrazione presso un punto di accesso autorizzato
o presso il portale dei servizi telematici.
- Il
punto di accesso o il portale dei servizi telematici
effettuano la registrazione del soggetto abilitato
esterno o dell’utente privato, prelevando il codice
fiscale dal token crittografico dell’utente;
attraverso un’apposita maschera web, l’utente (senza
poter modificare il codice fiscale) completa i
propri dati, inserendo almeno le seguenti
informazioni:
-
nome e cognome
-
luogo e data di nascita
-
residenza
-
domicilio
-
ruolo
-
consiglio dell’ordine o ente di appartenenza
-
casella di posta elettronica certificata
- I
dati di cui al comma precedente, unitamente alla
data in cui è avvenuta la registrazione, sono
archiviati e conservati per dieci anni.
-
Gli esperti e gli ausiliari del giudice, non
iscritti ad alcun albo professionale o per i quali
il proprio ordine non abbia provveduto all’invio
dell’albo, presentano, all’atto della registrazione,
copia elettronica in formato PDF dell’incarico di
nomina da parte del giudice; tale copia è
sottoscritta con firma digitale o firma elettronica
qualificata dal soggetto che s’iscrive.
-
Qualora il professionista sia iscritto ad un albo
dei consulenti tecnici, istituito presso un
tribunale (ai sensi del Capo II, sezione 1, delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile), al PdA viene presentata copia elettronica
in formato PDF del provvedimento di iscrizione
all’albo stesso da parte del comitato; tale copia è
sottoscritta con firma digitale o firma elettronica
qualificata dal soggetto che s’iscrive.
- Il
punto di accesso è tenuto a conservare i documenti
informatici di cui ai commi precedenti, e a renderli
disponibili, su richiesta, al Ministero della
giustizia.
- I
punti di accesso trasmettono al Ministero della
giustizia le informazioni relative ai propri utenti
registrati secondo le modalità di cui all’allegato
11.
CAPO V – Pagamenti telematici
Art. 26
Requisiti relativi al processo di pagamento
telematico – art. 30 del regolamento
- Al
fine di comunicare in via telematica all’ufficio
giudiziario l’avvenuto pagamento delle spese, dei
diritti e del contributo unificato, la ricevuta di
versamento è inserita come allegato della busta
telematica nel caso di inoltro via PEC, oppure è
associata alla richiesta telematica nel caso di
istanza gestita tramite un flusso sincrono.
-
Nel caso di pagamento eseguito in modalità non
telematica, la ricevuta di versamento è costituita
dalla copia informatica dell’originale cartaceo
ottenuta per scansione e sottoscritta con firma
digitale o firma elettronica qualificata da chi ne
fa uso, mentre nel caso di pagamento in modalità
telematica la ricevuta è costituita dal documento
originale informatico in formato XML, come
disciplinato all’articolo 28, comma 2.
- Il
servizio di pagamento in modalità telematica è messo
a disposizione dei soggetti abilitati nell’ambito
delle funzionalità del punto di accesso e del
portale dei servizi telematici, con lo scopo di
permettere il versamento attraverso strumenti
telematici e di ricevere l’attestazione del
versamento attraverso il medesimo canale telematico;
l’accesso ai servizi di pagamento avviene previa
identificazione informatica di cui all’articolo 6.
-
Nell’ambito del flusso per il pagamento telematico
sono individuati i se-guenti componenti
architetturali:
-
Sistema dei Pagamenti (SP): infrastruttura del
sistema finanziario costituta dall’insieme di
tutti gli strumenti con i quali possono essere
acquistati beni e servizi nell’economia, nonché
dalle attività e dagli intermediari che
consentono l’effettivo trasferimento di tali
strumenti da un operatore ad un altro;
-
Sistema del Prestatore dei servizi di Pagamento
(Psp): piattaforma tecnologica operante presso
gli istituti di credito, Poste Italiane o altri
soggetti abilitati che, ai sensi della normativa
vigente e nell’ambito del Sistema dei Pagamenti,
mettono a disposizione degli utenti gli
strumenti atti ad effettuare il pagamento
richiesto;
-
Front-End con il Sistema dei Pagamenti (FESP):
componente infrastrutturale (middleware) atto a
facilitare lo scambio di informazioni tra i
soggetti attraverso la condivisione dei
protocolli di colloquio (sia applicativi, che di
trasporto), l’implementazione delle logiche di
elaborazione della richiesta di pagamento e
della ricevuta telematica nonché l’erogazione di
eventuali servizi aggiuntivi, tra cui la firma
digitale dei documenti scambiati. Le funzioni
del componente possono essere integrate in un
PdA, integrate nel sistema offerto dal
prestatore di servizi (Psp) o condivise (anche
da più amministrazioni) essendo messe a fattor
comune nell’ambito dell’infrastruttura di
sistema della Pubblica Amministrazione (Nodo PA
all’interno di SPC);
-
Nodo PA: infrastruttura condivisa all’interno
del SPC che gestisce il colloquio con i
prestatori dei servizi di pagamento (Psp) e può
anchesvolgere le funzioni previste per il FESP.
- Le
modalità tecniche d’interazione tra le componenti di
cui al comma precedentedevono essere caratterizzate
dall’adozione di protocolli sicuri. Nel caso in cui
l’interazione avvenga tramite la rete SPC, il
requisito è garantito dalla natura riservata della
rete stessa. In tutti gli altri casi, il colloquio
avviene attraverso l’utilizzo di certificati
“server” rilasciati da Certification Authority
qualificate.
- Le
funzioni svolte dal portale dei servizi telematici
integrano al loro interno le funzioni di pagamento
informatico, al fine di offrire all’utente un
servizio unico e completo. Le applicazioni offerte
dai punti accesso si uniformano a tale principio.
-
Per dare corso al pagamento il prestatore di servizi
di pagamento (Psp) concede “fiducia”
all’identificazione, operata ai sensi del comma 3,
dal punto di accesso o dal portale dei servizi
telematici. Ai fini del completamento del processo
di pagamento, il prestatore del servizio (Psp) può
richiedere all’utente di autenticarsi sul proprio
sistema attraverso l’immissione di ulteriori
credenziali allo scopo rilasciate.
- Il
processo consente all’utente di scegliere tra
diverse modalità di pagamento messe a sua
disposizione da una molteplicità di prestatori di
servizi di pagamento (Psp).
- La
ricevuta telematica restituita all’utente a fronte
del pagamento effettuato in via telematica
costituisce prova del trasferimento dell’importo
versato sul conto corrente intestato alla Tesoreria
dello Stato.
- I
versamenti in Tesoreria sono effettuati in modalità
telematica attraverso quanto previsto dalla
normativa vigente.
-
Per il recupero delle somme erroneamente versate si
procede secondo le modalità previste dalla legge.
Art. 27
Oggetti informatici interessati nel pagamento
telematico – art. 30 del regolamento
- La
Richiesta di Pagamento Telematico (RPT), relativa al
versamento di una o più spettanze legate ad un
medesimo servizio, è costituita da un file XML, il
cui XSD è riportato nell’Allegato 5, che:
-
definisce gli elementi necessari a
caratterizzare i pagamenti, in particolare
qualifica il versamento con un identificativo
univoco del versamento di cui al successivo
comma 5;
-
contiene i dati identificativi, variabili a
seconda dell’operazione per cui è richiesto il
pagamento;
-
contiene una parte riservata (Dati Specifici
Riscossione) per inserire informazioni
elaborabili automaticamente dai sistemi della
Giustizia;
-
viene predisposta dal soggetto richiedente
(portale dei servizi telematici o punto di
accesso) ed inviata al sistema del prestatore
dei servizi di pagamento (Psp) direttamente
ovvero attraverso la componente architetturale
FESP;
-
può essere sottoscritta o meno con firma
digitale ovvero con firma elettronica
qualificata dal soggetto pagatore, a seconda
degli accordi intercorsi con il Prestatore di
Servizi di pagamento (PsP).
- La
Ricevuta Telematica (RT) è predisposta dal sistema
del prestatore dei servizi di pagamento (Psp) anche
attraverso l’utilizzo della componente
architetturale FESP ed è restituita al soggetto
richiedente a fronte di ogni singola RPT: essa è
costituita da un file XML, il cui XSD è riportato
nell’Allegato 5, che:
-
definisce gli elementi necessari a qualificare
il pagamento, tra cui l’esito del pagamento
stesso e, in caso positivo, l’identificativo
univoco del pagamento assegnato dal sistema del
prestatore dei servizi di pagamento (Psp);
-
trasferisce inalterate le stesse informazioni
ricevute in ingresso (RPT) relative alla parte
riservata (Dati Specifici Riscossione) a
disposizione della PA
- Il
soggetto che emette la Ricevuta Telematica (RT) di
cui al comma 2, la sottoscrive- ai sensi dell’art
30, comma 5 del regolamento- con firma digitale o
firma elettronica qualificata in formato CAdES; a
tal fine possono essere utilizzati certificati
emessi da una autorità di certificazione allo scopo
messa a disposizione da DigitPA.
- Al
fine di qualificare in maniera univoca il
versamento, è definito l’ identificativo di
erogazione del servizio (CRS) che identifica
univocamente una richiesta di erogazione servizio da
parte dei sistemi informatici del dominio giustizia.
- Il
CRS è generato dal portale dei servizi telematici su
specifica richiesta del soggetto richiedente
attraverso un servizio sincrono (tramite web service
i cui WSDL sono pubblicati sull’area pubblica del
portale dei servizi telematici) e ha il seguente
formato: <check digits> <identificatore univoco>,
dove:
-
<check digit> costituisce il codice numerico di
controllo (2 posizioni);
-
<identificatore univoco> è rappresentato da 33
posizioni alfanumeriche così strutturate:
<codice PdA richiedente><codice Sistema
Gestore><codice univoco operazione>; la sezione
<codice PdA richiedente> (4 caratteri
alfanumerici) assicura flessibilità nella
emissione del CRS; la sezione <codice Sistema
Gestore> (4 caratteri alfanumerici) rappresenta
il sistema a cui è destinata la ricevuta; la
sezione <codice univoco operazione> (25
caratteri alfanumerici) contiene un codice ‘non
ambiguo’ all’interno del dominio entro il quale
viene generato.
- Il
CRS viene inserito nella struttura RPT (elemento
identificativoUnivocoVersamento) e viene restituito
al punto di accesso o al portale dei servizi
telematici all’interno della RT (elemento
identificativoUnivocoVersamento).
- Al
momento dell’accettazione della ricevuta di
pagamento, il sistema informatico dell’ufficio
giudiziario controlla che il CRS non sia stato già
utilizzato in altre ricevute e, in tal caso, lo
stesso viene annullato al fine di non permettere il
riutilizzo della stessa RT.
Art. 28
Riscontro del pagamento telematico – art. 30 del
regolamento
-
Allo scopo di permettere all’Amministrazione di
verificare e riscontrare le ricevute generate a
seguito di pagamento telematico, nell’ambito del
dominio giustizia è configurato un sottosistema per
la memorizzazione e gestione delle Ricevute
Telematiche di cui all’articolo 27; il sottosistema
è denominato Repository Ricevute Telematiche (RRT)
ed è accessibile a tutte le applicazioni e ai
sistemi del dominio Giustizia interessate dai
pagamenti telematici.
-
Il punto di accesso o il portale dei servizi
telematici provvede ad inviare la RT al sistema RRT
contestualmente al rilascio della stessa al soggetto
abilitato esterno richiedente.
-
Per l’invio della RT al Repository Ricevute
Telematiche è messo a disposizione un apposto
servizio (web service) esposto nell’ambito del
portale dei servizi telematici; i relativi WSDL sono
pubblicati nell’area pubblica del portale dei
servizi telematici.
-
Il sistema RRT permette la gestione delle RT e dei
relativi CRS secondo le modalità indicate
nell’articolo 27.
- Le
informazioni relative ai pagamenti contenute nel
sistema di cui al comma 1 sono messe a disposizione,
sulla base di specifica convenzione da
sottoscriversi con il responsabile per i sistemi
informativi automatizzati, degli enti e delle
agenzie pubbliche per l’adempimento dei propri
compiti di verifica, controllo e contrasto
all’evasione ed elusione.
- I
soggetti abilitati che hanno effettuato i versamenti
in via informatica possono consultare sul portale
dei servizi telematici, previa identificazione
informatica di cui all’articolo 6, le informazioni
relative ai pagamenti contenute nel sistema di cui
al comma 1.
Art. 29
Diritto di copia – art. 31 del regolamento
- Il
sistema informatico del Ministero della giustizia
comunica all’interessato l’importo da versare per i
diritti di copia; tale importo è calcolato, sulla
base delle vigenti disposizioni normative e
regolamentari, in base alle indicazioni fornite
dall’interessato al momento dell’individuazione dei
documenti di cui richiedere copia. L’informazione è
messa a disposizione dell’interessato attraverso il
servizio di richiesta copie attivo sul punto di
accesso e sul portale dei servizi telematici;
unitamente all’importo dei diritti ed oneri viene
comunicato all’interessato anche l’identificativo
univoco associato alla richiesta, associato
all’intero flusso di gestione della richiesta e
rilascio della copia.
- La
richiesta di copia è soddisfatta solo dopo che è
pervenuta la ricevuta di versamento di cui
all’articolo 27, comma 2.
CAPO VI – Disposizioni finali e transitorie
Art. 30
Gestione del transitorio – art. 35 del
regolamento
- Al
momento dell’attivazione, sul ReGIndE di cui
all’articolo 7, dell’indirizzo di posta elettronica
certificata del soggetto abilitato esterno, il
portale dei servizi telematici invia un messaggio di
PEC al medesimo soggetto comunicando l’avvenuta
attivazione. La comunicazione riporta espressa
avvertenza che il soggetto abilitato esterno dovrà
usare per le successive trasmissioni unicamente la
casella PEC.
-
Contestualmente all’invio della comunicazione di cui
al comma 1, il portale invia un messaggio di PEC
alla casella di servizio del PdA, prevista
dall’articolo 25, comma 16.
- A
decorrere dalla comunicazione di cui al comma 1, il
soggetto abilitato esterno utilizza unicamente il
sistema di trasmissione della posta elettronica
certificata, così come disciplinato nel presente
provvedimento.
- A
decorrere dalla comunicazione di cui al comma 1, il
gestore dei servizi telematici:
-
Invia comunicazioni e notificazioni solamente
alla casella di PEC ivi indicata;
-
Consente la ricezione di atti solo tramite PEC,
rifiutando automatica-mente il deposito tramite
altro canale.
Art. 31
Efficacia
- Il
presente decreto acquista efficacia decorsi 15
giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2011
IL RESPONSABILE PER I SISTEMI INFORMATIVI
AUTOMATIZZATI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Stefano Aprile
Ministero dell’economia e delle finanze –
dipartimento della ragioneria generale dello stato
ufficio centrale del bilancio presso il ministero della
giustizia
visto e registrato n. 11750/II.
Roma, 21 luglio 2011
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
Stefano Pesce
Allegati
-
All. 1 – Banche dati e
sistemi di cui all’articolo 3, comma 2 (formato pdf,
12 Kb)
-
All. 2 – Struttura di
ComunicazioniSoggetti.xml (formato pdf, 69 Kb)
-
All. 3 – Struttura di
Esiti.xml (formato pdf, 40 Kb)
-
All. 4 – DTD dei file e
messaggi di sistema (formato pdf, 15 Kb)
-
All. 5 – Struttura di
DatiAtto.xml (formato pdf, 1236 Kb)
-
All. 6 – Formato dei
messaggi relativi al deposito della busta telematica
(formato pdf, 19 Kb)
-
All. 7 – Formato dei
messaggi relativi alle notificazioni telematiche
(formato pdf, 15 Kb)
-
All. 8 – Formato dei
messaggi relativi alle comunicazioni telematiche
(formato pdf, 24 Kb)
-
All. 9 – Formato dei
messaggi relativi al rilascio delle copie (formato
pdf, 15 Kb)
-
All. 10 – XSD relativi al
catalogo dei servizi telematici (formato pdf, 28 Kb)
-
All. 11 – Informazioni
sugli utenti dei punti di accesso (formato pdf, 10
Kb)
|