IL RESPONSABILE
per
i sistemi informativi automatizzati
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21
febbraio 2011, n. 44 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011), portante
"Regolamento concernente le regole tecniche per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale
delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2,
del decreto- legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito
nella legge 22 febbraio 2010 n.24;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante "Codice in materia di protezione dei dati
personali" e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68, recante "Regolamento recante
disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica
certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16
gennaio 2003, n. 3";
Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante
"Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei
registri informatizzati dell'amministrazione della
giustizia";
Visto il decreto del presidente del consiglio dei
ministri 6 maggio 2009, recante "Disposizioni in materia
di rilascio e di uso della casella di posta elettronica
certificata assegnata ai cittadini";
Rilevata la necessità di adottare le specifiche tecniche
previste dall'articolo 34, comma 1, del citato decreto
ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44;
Acquisito il parere espresso in data 17 giugno 2011 dal
Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere espresso in data 15 giugno 2011 da
DigitPA;
EMANA
IL
SEGUENTE PROVVEDIMENTO:
CAPO I - Principi generali
ART.
1
(Ambito di applicazione)
1.
Il presente provvedimento stabilisce le specifiche
tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del
regolamento concernente le regole tecniche per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale
delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2,
del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito
nella legge 22 febbraio 2010 n.24.
ART. 2
(Definizioni)
1.
Ai fini del presente provvedimento, oltre alle
definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento,
si intende:
a)
regolamento: il decreto del Ministro della giustizia in
data 21 febbraio 2011, n. 44, portante "Regolamento
concernente le regole tecniche per l'adozione nel
processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione
dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi
dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22
febbraio 2010 n.24;
b)
CEC-PAC: Comunicazione Elettronica Certificata tra
Pubblica Amministrazione e Cittadini, di cui al D.P.C.M.
6 maggio 2009;
c)
CNS: Carta Nazionale dei Servizi;
d) CSV: Comma-separated values;
e)
DTD: Document Type Definition;
f)
DGSIA: Direzione Generale per i Sistemi Informativi
Automatizzati del Ministero della Giustizia,
responsabile per i sistemi informativi automatizzati;
g)
GSU: Sistema di gestione informatizzata dei registri per
gli uffici notifiche e protesti;
h) HSM: Hardware Security Module;
i) HTTPS: HyperText Transfer Protocol over Secure Socket
Layer;
j) IMAP: Internet Message Access Protocol;
k)
PdA: Punto di Accesso, come definito all'art. 23 del
regolamento;
l)
PEC: Posta Elettronica Certificata;
m) POP: Post Office Protocol;
n)
PP.AA.: Pubbliche Amministrazioni;
o)
RdA: Ricevuta di Accettazione della Posta Elettronica
Certificata;
p)
RdAC: Ricevuta di Avvenuta Consegna della Posta
Elettronica Certificata;
q)
ReGIndE: Registro Generale degli Indirizzi Elettronici,
come definito all'art. 7 del regolamento;
r)
SMTP: Simple Mail Transfer Protocol;
s)
UU.GG.: Uffici Giudiziari;
t) WSDL: Web Services Definition Language;
u) XML; eXtensible Markup Language;
v)
XSD: XML Schema Definition;
w)
SPC: Sistema Pubblico di Connettività;
x)
PKCS#11: interfaccia di programmazione che consente di
accedere alle funzionalità crittografiche del token;
tramite l'opportuna sequenza di chiamate al token per
mezzo dell'interfaccia PKCS#11 è possibile implementare
la procedura di identificazione.
y)
CAdES (CMS Advanced Electronic Signature): formato di
busta crittografica definito nella norma ETSI TS 101 733
V1.7.4 e basata a sua volta sulle specifiche RFC 3852 e
RFC 2634 e successive modificazioni.
z)
PAdES (PDF Advanced Electronic Signature): formato di
busta crittografica definito nella norma ETSI TS 102 778
basata a sua volta sullo standard ISO/IEC 32000 e
successive modificazioni.
aa)
OID (Object IDentifier): codice univoco basato su una
sequenza ordinata di numeri per l'identificazione di
evidenze informatiche utilizzate per la rappresentazione
di oggetti come estensioni, attributi, documenti e
strutture di dati in genere nell'ambito degli standard
internazionali relativi alla interconnessione dei
sistemi aperti che richiedono un'identificazione univoca
in ambito mondiale.
CAPO II - Sistemi informatici del dominio giustizia
ART.
3
(Infrastrutture informatiche - art. 3 del regolamento)
1)
Il sistema informatico del Ministero della giustizia è
articolato, salvo le infrastrutture unitarie e comuni, a
livello interdistrettuale e distrettuale. In fase
transitoria e quando ragioni tecniche lo rendono
assolutamente necessario, possono essere mantenute
strutture a livello locale.
2)
Fermo quanto previsto da altre disposizioni,
costituiscono infrastrutture unitarie e comuni le banche
dati e i sistemi informatici indicati nell'allegato 1.
3)
Il sistema di posta elettronica certificata è gestito
dal fornitore presso la propria sala server, collegata
ad SPC secondo le relative regole di interoperabilità e
sicurezza.
4)
Il dispiegamento di detti sistemi rispetta le
disposizioni di cui al decreto del Ministro della
giustizia in data 27 aprile 2009, recante "Nuove regole
procedurali relative alla tenuta dei registri
informatizzati dell'amministrazione della giustizia".
5)
Il Responsabile S.I.A. emana ed aggiorna periodicamente,
con proprio decreto, le linee guida per la
organizzazione e gestione del sistema informatico,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Le linee guida sono rese note con gli opportuni
strumenti di comunicazione ed in ogni caso sul sito
internet dell'Amministrazione.
6)
Le strutture elaborative serventi ed i dati sono
allocati in corrispondenza delle componenti di cui ai
commi precedenti.
ART. 4
(Gestore della posta elettronica certificata del
Ministero della giustizia - art. 4 del regolamento)
1.
Il Ministero della giustizia si avvale del proprio
gestore di posta elettronica certificata, che rilascia e
gestisce apposite caselle di PEC degli uffici giudiziari
e degli UNEP da utilizzare esclusivamente per i servizi
previsti dal regolamento, nel rispetto delle specifiche
tecniche riportate in questo provvedimento.
2.
Le caselle appartengono ad apposito sotto-dominio
(civile.ptel.giustiziacert.it e
penale.ptel.giustiziacert.it) e possono ricevere
unicamente messaggi di posta elettronica certificata. I
messaggi di posta elettronica ordinaria vengono
automaticamente scartati.
3.
Il gestore dei servizi telematici utilizza i protocolli
POP3, POP3S, IMAP, IMAPS e SMTP per collegarsi al
gestore di posta elettronica certificata del Ministero.
4.
La codifica dei singoli uffici, comprensiva del relativo
indirizzo di PEC, è contenuta nel catalogo dei servizi
telematici di cui all'articolo 5, comma 3.
5.
Non possono essere utilizzate diverse caselle di PEC per
la trasmissione e il deposito di atti processuali.
6.
Il Ministero della giustizia conserva il log dei
messaggi, transitati attraverso il proprio gestore di
posta elettronica certificata, per dieci anni. A tal
fine, il gestore di PEC del Ministero invia
giornalmente, a una casella di posta di sistema, il log
in formato CSV. Il log, sottoscritto con firma digitale
o firma elettronica qualificata, è relativo a tutti gli
indirizzi del sotto-dominio delle caselle del processo
telematico e contiene tutti gli eventi relativi ai
messaggi pervenuti, conservando le seguenti
informazioni:
a)
il codice identificativo univoco assegnato al messaggio
originale;
b)
la data e l'ora dell'evento;
c)
il mittente del messaggio originale;
d) i
destinatari del messaggio originale;
e)
l'oggetto del messaggio originale;
f)
il tipo di evento (accettazione, ricezione, consegna,
emissione ricevute, errore, ecc.);
g)
il codice identificativo dei messaggi correlati generati
(ricevute, errori, ecc.);
h)
il gestore mittente.
7.
Un apposito modulo nell'ambito del portale dei servizi
telematici comprende i componenti funzionali necessari
per l'acquisizione, il salvataggio e l'interrogazione
dei log prodotti dal servizio di PEC.
8. I
web service d'interrogazione dei log PEC sono
disponibili ai sistemi interni al dominio Giustizia.
9.
Le comunicazioni di atti e documenti tra l'ufficio del
pubblico ministero e gli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria nella fase delle indagini preliminari,
avvengono mediante i gestori di posta elettronica
certificata delle forze di polizia, le cui caselle sono
rese disponibili unicamente agli utenti abilitati; in
questo caso il gestore dei servizi telematici utilizza
un canale sicuro progetto da un meccanismo di
crittografia ai sensi di quanto previsto dall'articolo
20.
ART. 5
(Portale dei servizi telematici - art. 6 del
regolamento)
1.
Il portale dei servizi telematici è accessibile
all'indirizzo www.processotelematico.giustizia.it ed è
composto di una "area pubblica" e di una "area
riservata".
2.
L'"area pubblica", dal titolo "Servizi online Uffici
Giudiziari", è composta da tutte le pagine web e i
servizi del portale disponibili ad accesso senza
l'impiego di apposite credenziali, sistemi di
identificazione e requisiti di legittimazione;
in
essa sono disponibili le seguenti tipologie
d'informazione:
a)
Informazioni e documentazione sui servizi telematici del
dominio giustizia;
b)
Raccolte giurisprudenziali;
c)
Informazioni essenziali sullo stato dei procedimenti
pendenti, rese disponibili in forma anonima; in questo
caso, i parametri e i risultati di ricerca riportano
unicamente i dati identificativi dei procedimenti
(numero di ruolo, numero di sentenza, ecc.), senza
riferimenti in chiaro ai nomi o ai dati personali delle
parti e tali per cui non sia possibile risalire
all'identità dell'interessato. Il canale di
comunicazione per l'accesso a tali informazioni è
cifrato (HTTPS).
3.
Nell'area pubblica è consultabile il catalogo dei
servizi telematici, che si compone di una serie di file
aventi lo scopo di censire, in forma strutturata, tutte
le informazioni relative ai servizi telematici, secondo
gli XSD di cui all'Allegato 10.
4.
Per "area riservata" s'intende il contenitore di tutte
le pagine e i servizi del portale disponibili previa
identificazione informatica, come disciplinata
dall'articolo 6.
5.
Nell'area riservata sono disponibili informazioni, dati
e provvedimenti giudiziari in formato elettronico,
secondo quanto previsto all'art. 27 del regolamento,
nonché i servizi di pagamento telematico e di richiesta
copie.
ART. 6
(Identificazione informatica - art. 6 del regolamento)
1.
L'identificazione informatica avviene sul portale dei
servizi telematici mediante carta d'identità elettronica
o carta nazionale dei servizi e sul punto di accesso
mediante token crittografico (smart card, chiavetta USB
o altro dispositivo sicuro); in quest'ultimo caso,
l'identificazione avviene nel rispetto dei seguenti
requisiti:
a)
Il certificato deve essere rilasciato da una
Certification Authority (CA), accreditata da DigitPA,
che si fa garante dell'identità del soggetto.
b)
Il certificato deve rispettare il profilo del
certificato previsto dalla Carta Nazionale dei Servizi
(CNS), facendo riferimento all'Appendice 1 del documento
rilasciato dal CNIPA: "Linee guida per l'emissione e
l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi".
L'estensione Certificate Policy (2.5.29.32) può essere
valorizzata con un Object Identifier (OID) definito
dalla CA.
c)
In termini di sicurezza, i dispositivi ammessi sono i
dispositivi personali consentiti per la firma
elettronica qualificata e quindi smart card e token USB,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I
dispositivi sicuri devono essere certificati Common
Criteria EAL4+ con traguardo di sicurezza o profilo di
protezione conforme alle disposizioni comunitarie.
d)
In termini d'interoperabilità, sono ammissibili
dispositivi che consentano la disponibilità di entrambe
le interfacce PKCS#11 e CSP; in particolare entrambe le
interfacce devono consentire l'accesso alla procedura
d'identificazione forte mediante digitazione del PIN da
parte dell'utente; il dispositivo deve inoltre
rispettare la strutturazione del file system come da
specifiche CNS.
2.
In fase di identificazione, il punto di accesso o il
portale dei servizi telematici verifica la validità del
certificato presente nel token crittografico utilizzato
dall'utente che accede; prima di consentire qualunque
operazione, inoltre, il punto di accesso verifica che il
token crittografico sia collegato alla postazione; in
caso contrario, invalida e termina la sessione.
3.
Il Ministero della giustizia verifica, anche attraverso
opportune visite ispettive, che i punti di accesso
rispettino i predetti requisiti.
4.
La violazione di queste regole di sicurezza comporta per
il punto di accesso la sospensione dell'autorizzazione a
erogare i servizi, fino al definitivo rispetto dei
requisiti.
5.
Possono essere utilizzati certificati di autenticazione
non conformi alle specifiche di cui sopra, purché emessi
entro il 30 settembre 2011.
ART. 7
(Registro generale degli indirizzi elettronici - art. 7
del regolamento)
1.
Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici
(ReGIndE) è gestito dal Ministero della giustizia e
contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di PEC
dei soggetti abilitati esterni.
2.
Il ReGIndE censisce i soggetti abilitati esterni che
intendono fruire dei servizi telematici di cui al
presente regolamento.
3. I
sistemi di gestione informatizzata dei registri di
cancelleria utilizzano il ReGIndE al fine di evitare
l'inserimento manuale dei dati.
4.
Le categorie di soggetti (nel prosieguo anche enti) il
cui profilo anagrafico alimenta il ReGIndE sono:
a)
soggetti appartenenti ad un ente pubblico che svolgano
uno specifico ruolo nell'ambito di procedimenti (ad
esempio avvocati e funzionari dell'INPS e
dell'Avvocatura dello Stato, avvocati e funzionari delle
PP.AA.);
b)
professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con
legge (ad esempio consiglio dell'ordine degli avvocati o
consiglio nazionale del Notariato);
c)
professionisti non iscritti ad alcun albo: tutti quei
soggetti nominati dal giudice come consulenti tecnici
d'ufficio - o più in generale ausiliari del giudice -
non appartenenti ad un ordine di categoria o che
appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia
ancora inviato l'albo al Ministero della giustizia (ad
eccezione degli avvocati).
5.
Il ReGIndE non gestisce informazioni già presenti in
registri disponibili alle PP.AA., qualora questi siano
accessibili in via telematica ai sensi dell'articolo 16
del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, il
cui contenuto occorre ai sistemi del dominio Giustizia;
da tali registri (tra cui il registro delle imprese,
delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini) sono
recuperati gli indirizzi di PEC dei professionisti e
delle imprese, nonché gli indirizzi CEC-PAC dei
cittadini ivi censiti.
6.
Il ReGIndE è direttamente accessibile dai sistemi
interni al dominio giustizia, attraverso un apposito web
service.
7.
Il ReGIndE è consultabile dai soggetti abilitati esterni
tramite il proprio punto di accesso o tramite il Portale
dei Servizi Telematici (area riservata), su connessioni
sicure (SSL v3), attraverso un apposito web service; i
relativi WSDL sono pubblicati nell'area pubblica del
portale dei servizi telematici.
ART. 8
(Alimentazione del registro generale degli indirizzi
elettronici - art. 7 del regolamento)
1.
L'alimentazione del ReGIndE avviene previo invio al
responsabile per i sistemi informativi automatizzati di
un documento di censimento contenente le informazioni
necessarie ad identificare:
a)
l'ente stesso attraverso: codice ente, descrizione,
codice fiscale/partita iva;
b)
il nominativo e il codice fiscale del delegato all'invio
dell'albo, che dovrà sottoscrivere con firma digitale o
firma elettronica qualificata l'albo in trasmissione;
c)
la casella di PEC utilizzata per l'invio dell'albo.
2.
Il documento di censimento di cui al comma precedente
aderisce al modello reperibile nell'area pubblica del
portale e viene inviato all'indirizzo di posta
elettronica certificata del responsabile per i sistemi
informativi automatizzati:
prot.dgsia.dog@giustiziacert.it it.
3.
Terminate le operazioni di censimento da parte del
responsabile per i sistemi informativi automatizzati,
l'ente mittente del documento di censimento riceve una
risposta; in caso di esito positivo, l'ente può
procedere all'invio dell'albo secondo le seguenti
specifiche:
a)
il messaggio deve essere di posta elettronica
certificata; non sono considerati i messaggi di posta
ordinaria;
b)
non vi sono vincoli sull'oggetto né sul body del
messaggio;
c)
l'indirizzo di PEC mittente deve essere censito tra
quelli delegati all'invio e riportati nel documento di
censimento;
d)
deve essere allegato un solo file
(ComunicazioniSoggetti.xml), sottoscritto con firma
digitale o firma elettronica qualificata;
e)
la firma digitale o firma elettronica qualificata deve
appartenere al soggetto delegato di cui al comma 1,
lettera b, sulla base del codice fiscale censito;
f)
il file ComunicazioniSoggetti.xml deve essere conforme
all'XML-Schema di cui all'Allegato 2;
g)
il codice ente specificato nel file deve essere tra
quelli censiti.
4.
Il mancato rispetto di uno o più dei vincoli di cui
all'articolo precedente comporta un messaggio automatico
di esito negativo; in questo caso l'allegato
ComunicazioniSoggetti.xml viene scartato.
5. A
ogni invio corrisponde una risposta tramite PEC; il
messaggio ha come oggetto la medesima descrizione del
messaggio originale con il suffisso "- Esito" e riporta
in allegato l'esito dell'elaborazione del messaggio con
le eventuali eccezioni; il formato del messaggio di
esito, inviato come allegato al messaggio di PEC, è
descritto nell'Allegato 3.
6.
L'esito si riferisce sia ad errori presenti sui dati e,
quindi riconducibili alle informazioni dei singoli
soggetti (come ad esempio codice fiscale inesistente),
sia ad errori legati a vincoli e prerequisiti che
presuppongono la validità dell'invio di un albo (ad
esempio: censimento dell'ente richiedente e dei soggetti
abilitati all'invio dell'albo).
7.
Ad ogni nuovo indirizzo di PEC registrato nelle
anagrafiche a seguito dell'inserimento di un nuovo
soggetto o di modifica di uno esistente, viene inviato
un messaggio di PEC di cortesia in cui si attesta
l'avvenuta registrazione.
ART. 9
(Professionisti non iscritti in albi - art. 7 del
regolamento)
1. I
professionisti non iscritti all'albo, oppure per i quali
il proprio ordine di appartenenza non abbia provveduto
all'invio di copia dell'albo (ad eccezione degli
avvocati), si registrano al ReGIndE attraverso un Punto
di Accesso (PdA) o attraverso il Portale dei Servizi
Telematici, previa identificazione, effettuando altresì
l'inserimento (upload) del file che contiene copia
informatica, in formato PDF, dell'incarico di nomina da
parte del giudice; tale file è sottoscritto con firma
digitale o firma elettronica qualificata dal soggetto
che intende iscriversi.
2.
Il PdA provvede a trasmettere l'avvenuta registrazione
con le medesime modalità di cui all'articolo precedente,
con la differenza che il file ComunicazioniSoggetti.xml
è digitalmente sottoscritto con firma digitale o firma
elettronica qualificata dal PdA.
3.
Qualora il professionista di cui al comma 1 s'iscriva ad
un albo, oppure pervenga copia dell'albo da parte
dell'ordine di appartenenza, prevalgono i dati trasmessi
dall'ordine stesso; in questo caso il sistema cancella
la prima iscrizione e invia un messaggio PEC di cortesia
al professionista.
ART. 10
(Sistemi informatici per i soggetti abilitati interni -
art. 8 del regolamento)
1. I
sistemi informatici a disposizione dei soggetti
abilitati interni sono conformi alle regole di cui al
D.M. 27 aprile 2009 e mettono a disposizione le funzioni
relative a:
a)
ricezione, accettazione e trasmissione dei dati e dei
documenti informatici;
b)
consultazione e gestione del fascicolo informatico.
2.
Per l'accesso ai sistemi di cui al comma precedente
dall'interno degli uffici giudiziari, l'identificazione
è effettuata mediante coppia di credenziali "nome
utente/password" ovvero mediante identificazione
informatica ai sensi dell'articolo 6.
3.
Per l'accesso ai sistemi di cui al comma 1 dall'esterno
della Rete Giustizia, l'identificazione è effettuata dal
portale dei servizi telematici sulla base del sistema
"Active Directory Nazionale" (ADN) e secondo le
specifiche di cui all'articolo 6; ai soli fini del
recupero dall'esterno delle informazioni di registro da
parte dei sistemi a disposizione dei magistrati in
ambito civile, è sufficiente l'identificazione sulla
base del sistema ADN purché l'interrogazione dei dati
finalizzati al recupero preveda l'indicazione del numero
di ruolo generale nonché del codice fiscale dell'attore
principale e del convenuto principale del procedimento.
ART. 11
(Fascicolo informatico - art. 9 del regolamento)
1.
Il fascicolo informatico raccoglie i documenti (atti,
allegati, ricevute di posta elettronica certificata) da
chiunque formati, nonché le copie informatiche dei
documenti; raccoglie altresì le copie informatiche dei
medesimi atti quando siano stati depositati su supporto
cartaceo.
2.
Il sistema di gestione del fascicolo informatico,
realizzato secondo quanto previsto all'articolo 41 del
CAD, è la parte del sistema documentale del Ministero
della giustizia che si occupa di archiviare e reperire
tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno
che all'esterno; fornisce pertanto ai sistemi fruitori
(sistemi di gestione dei registri di cancelleria,
gestore dei servizi telematici e strumenti a
disposizione dei magistrati) tutte le primitive -
esposte attraverso appositi web service - necessarie per
il recupero, l'archiviazione e la conservazione dei
documenti informatici, secondo le normative in vigore;
l'accesso al sistema di gestione documentale avviene
soltanto per il tramite dei sistemi fruitori, che
gestiscono le logiche di profilazione e autorizzazione.
3.
Le operazioni di accesso al fascicolo informatico sono
registrate in un apposito file di log che contiene le
seguenti informazioni:
a)
il codice fiscale del soggetto che ha effettuato
l'accesso;
b)
il riferimento al documento prelevato o consultato
(codice identificativo del documento nell'ambito del
sistema documentale);
c)
la data e l'ora dell'accesso.
Il
suddetto file di log è sottoposto a procedura di
conservazione, sempre nell'ambito del sistema
documentale, per cinque anni.
CAPO III - Trasmissione di atti e documenti informatici
ART.
12
(Formato dell'atto del processo in forma di documento
informatico - art. 11 del regolamento)
1.
L'atto del processo in forma di documento informatico
rispetta i seguenti requisiti:
a) è
in formato PDF;
b) è
privo di elementi attivi;
c) è
ottenuto da una trasformazione di un documento testuale,
senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia
di parti; non è pertanto ammessa la scansione di
immagini;
d) è
sottoscritto con firma digitale o firma elettronica
qualificata esterna, pertanto il file ha la seguente
denominazione: <nome file libero>.pdf.p7m;
e) è
corredato da un file in formato XML, che contiene le
informazioni strutturate nonché tutte le informazioni
della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD
riportati nell'Allegato 5; esso è denominato
DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o
firma elettronica qualificata.
2.
La struttura del documento firmato è CAdES; il
certificato di firma è inserito nella busta
crittografica La modalità di apposizione della firma
digitale o della firma elettronica qualificata è del
tipo "firme multiple indipendenti" o parallele, e
prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno con la
propria chiave privata, lo stesso documento (o contenuto
della busta). L'ordine di apposizione delle firme dei
firmatari non è significativo e un'alterazione
dell'ordinamento delle firme non pregiudica la validità
della busta crittografica; il file generato si presenta
con un'unica estensione p7m. Il meccanismo qui descritto
è valido sia per l'apposizione di una firma singola che
per l'apposizione di firme multiple.
ART. 13
(Formato dei documenti informatici allegati - art. 12
del regolamento)
1. I
documenti informatici allegati sono privi di elementi
attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono
consentiti nei seguenti formati:
a).pdf
b).odf
c).rtf
d).txt
e).jpg
f).gif
g).tiff
h).xml.
2.
E' consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi
purché contenenti file nei formati previsti al comma
precedente:
a).zip
b).rar
c).arj.
3.
Gli allegati possono essere sottoscritta con firma
digitale o firma elettronica qualificata; nel caso di
formati compressi la firma digitale, se presente, deve
essere applicata dopo la compressione.
ART. 14
(Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti
abilitati esterni e degli utenti privati - art. 13 del
regolamento)
1.
L'atto e gli allegati sono contenuti nella cosiddetta
"busta telematica", ossia un file in formato MIME che
riporta tutti i dati necessari per l'elaborazione da
parte del sistema ricevente (gestore dei servizi
telematici); in particolare la busta contiene il file
Atto.enc, ottenuto dalla cifratura del file Atto.msg, il
quale contiene a sua volta:
a)
IndiceBusta.xml: il DTD è riportato nell'Allegato 4.
b)
DatiAtto.xml: gli XSD sono riportati nell'Allegato 5.
c)
<nome file (libero)>.pdf.p7m: atto vero e proprio, in
formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma
elettronica qualificata (firma esterna).
d)
AllegatoX.xxx[.p7m]: uno o più allegati nei formati di
file di cui all'articolo 13, eventualmente sottoscritti
con firma digitale o firma elettronica qualificata; il
nome del file può essere scelto liberamente.
2.
La cifratura di Atto.msg è eseguita con la chiave di
sessione (ChiaveSessione) cifrata con il certificato del
destinatario; IssuerDname è il Distinguished Name della
CA che ha emesso il certificato dell'ufficio giudiziario
o dell'UNEP destinatario, SerialNumber è il numero
seriale del certificato dell'ufficio giudiziario o
dell'UNEP destinatario; l'algoritmo utilizzato per
l'operazione di cifratura simmetrica del file è il 3DES
e le chiavi simmetriche di sessione sono cifrate
utilizzando la chiave pubblica contenuta nel certificato
del destinatario; le chiavi di cifratura degli uffici
giudiziari sono disponibili nell'area pubblica del
portale dei servizi telematici (il relativo percorso e
nome file è indicato nel catalogo dei servizi
telematici); lo standard previsto è il CAdES.
3.
La dimensione massima consentita per la busta telematica
è pari a 30 Megabyte.
4.
La busta telematica viene trasmessa all'ufficio
giudiziario destinatario in allegato ad un messaggio di
posta elettronica certificata che rispetta le specifiche
su mittente, destinatario, oggetto, corpo e allegati
come riportate nell'Allegato 6.
5.
Il gestore dei servizi telematici scarica il messaggio
dal gestore della posta elettronica certificata del
Ministero della giustizia ed effettua le verifiche
formali sul messaggio; le eccezioni gestite sono le
seguenti:
a)
T001: l'indirizzo del mittente non è censito in ReGIndE;
b)
T002: Il formato del messaggio non è aderente alle
specifiche;
c)
T003: la dimensione del messaggio eccede la dimensione
massima consentita.
6.
Il gestore dei servizi telematici, nel caso in cui il
mittente sia un avvocato, effettua l'operazione di
certificazione, ossia recupera lo status del difensore
da ReGIndE; nel caso in cui lo status non sia "attivo",
viene segnalato alla cancelleria.
7.
Il gestore dei servizi telematici effettua i controlli
automatici (formali) sulla busta telematica; le
possibili anomalie all'esito dell'elaborazione della
busta telematica sono codificate secondo le seguenti
tipologie:
a)
WARN: anomalia non bloccante; si tratta in sostanza di
segnalazioni, tipicamente di carattere giuridico (ad
esempio manca la procura alle liti allegata all'atto
introduttivo);
b)
ERROR: anomalia bloccante, ma lasciata alla
determinazione dell'ufficio ricevente, che può decidere
di intervenire forzando l'accettazione o rifiutando il
deposito (esempio: certificato di firma non valido o
mittente non firmatario dell'atto);
c)
FATAL: eccezione non gestita o non gestibile (esempio:
impossibile decifrare la busta depositata o elementi
della busta mancanti ma fondamentali per
l'elaborazione).
8.
La codifica puntuale degli errori indicati al comma
precedente è pubblicata e aggiornata nell'area pubblica
del portale dei servizi telematici.
9.
All'esito dei controlli di cui ai commi precedenti, il
gestore dei servizi telematici invia al depositante un
messaggio di posta elettronica certificata riportante
eventuali eccezioni riscontrate.
10.
Il gestore dei servizi telematici, all'esito
dell'intervento dell'ufficio, invia al depositante un
messaggio di posta elettronica certificata contenente
l'esito dell'intervento di accettazione operato dalla
cancelleria o dalla segreteria dell'ufficio giudiziario
destinatario.
ART. 15
(Documenti probatori e allegati non informatici - art.
14 del regolamento)
1. I
documenti probatori e gli allegati depositati in formato
analogico, sono identificati e descritti in un'apposita
sezione dell'atto del processo in forma di documento
informatico e comprendono, per l'individuazione
dell'atto di riferimento, i seguenti dati:
a)
numero di ruolo della causa;
b)
progressivo dell'allegato;
c)
indicazione della prima udienza successiva al deposito.
ART. 16
(Deposito dell'atto del processo da parte dei soggetti
abilitati interni - art. 15 del regolamento)
1. I
soggetti abilitati interni utilizzano appositi strumenti
per la redazione degli atti del processo in forma di
documento informatico e per la loro trasmissione alla
cancelleria o alla segreteria dell'ufficio giudiziario.
2.
L'atto è inserito nella medesima busta telematica di cui
all'articolo 14 e viene trasmesso su canale sicuro (SSL
v3) al gestore dei servizi telematici, tramite
collegamento sincrono (http/SOAP); si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2.
3.
Se il provvedimento del magistrato è in formato
cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio
giudiziario ne estrae copia informatica in formato PDF,
e lo sottoscrive con firma digitale o firma elettronica
qualificata.
ART. 17
(Comunicazioni per via telematica - art. 16 del
regolamento)
1.
Il gestore dei servizi telematici provvede ad inviare le
comunicazioni per via telematica, provenienti
dall'ufficio giudiziario, alla casella di posta
elettronica certificata del soggetto abilitato esterno
destinatario, recuperando il relativo indirizzo sul
ReGIndE; il formato del messaggio è riportato
nell'Allegato 8; la comunicazione è riportata nel corpo
del messaggio nonché nel file allegato Comunicazione.xml
(il relativo DTD è riportato nell'Allegato 4.
2.
La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario,
attraverso apposite funzioni messe a disposizione dai
sistemi informatici di cui all'articolo 10, provvede ad
effettuare una copia informatica in formato PDF di
eventuali documenti cartacei da comunicare; la copia
informatica è conservata nel fascicolo informatico.
3.
Il gestore dei servizi telematici recupera le ricevute
della posta elettronica certificata e gli avvisi di
mancata consegna dal gestore di PEC del Ministero e li
conserva nel fascicolo informatico; la ricevuta di
avvenuta consegna è di tipo breve.
ART. 18
(Comunicazioni contenenti dati sensibili - art. 16 del
regolamento)
1.
La comunicazione che contiene dati sensibili è
effettuata per estratto: in questo caso al destinatario
viene recapitato l'avviso disponibilità della
comunicazione di cancelleria, secondo il formato
riportato nell'Allegato 8; il destinatario effettua il
prelievo dell'atto integrale accedendo all'indirizzo
(URL) contenuto nel suddetto messaggio di PEC di avviso.
2.
Il prelievo di cui al comma precedente avviene
attraverso l'apposito servizio proxy del portale dei
servizi telematici, su canale sicuro (protocollo SSL);
tale servizio effettua l'identificazione informatica
dell'utente, ai sensi dell'articolo 6; il prelievo è
consentito unicamente se l'utente è registrato nel
ReGIndE.
3.
Il prelievo di cui al comma precedente avviene da
un'apposita area di download del gestore dei servizi
telematici, dove viene gestita e mantenuta un'apposita
tabella recante le seguenti informazioni:
a)
il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il
prelievo o la consultazione;
b)
il riferimento al documento prelevato o consultato
(codice univoco inserito nell'URL inviato nell'avviso di
cui al comma 4);
c)
la data e l'ora di invio dell'avviso;
d)
la data e l'ora del prelievo o della consultazione.
4.
Le informazioni di cui al comma precedente vengono
conservate per cinque anni.
ART. 19
(Notificazioni per via telematica - art. 17 del
regolamento)
1.
Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 51, del
decreto legge 5 giugno 2008 n. 112 (convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e
successive modificazioni, le richieste telematiche di
un'attività di notificazione da parte di un ufficio
giudiziario sono inoltrate al sistema informatico
dell'UNEP in formato XML, attraverso un colloquio
diretto, via web service, tra i rispettivi gestori dei
servizi telematici, su canale sicuro (SSL v3).
2.
Le richieste di notifica effettuate dai soggetti
abilitati esterni sono inoltrate all'UNEP tramite posta
elettronica certificata, nel rispetto dei requisiti
tecnici di cui agli articoli 12, 13 e 14; all'interno
della busta telematica è inserito il file
RichiestaParte.xml, il cui XML-Schema è riportato
nell'Allegato 5.
3.
All'UNEP può essere inviata, sempre all'interno della
busta telematica, la richiesta di pignoramento il cui
XML-Schema è riportato nell'Allegato 5.
4.
Alla notificazione per via telematica da parte dell'UNEP
si applicano le specifiche della comunicazione per via
telematica di cui all'articolo 17; il formato del
messaggio di posta elettronica certificata è riportato
nell'Allegato 7.
5.
Ai fini della notificazione per via telematica, il
sistema informatico dell'UNEP recupera l'indirizzo di
posta elettronica del destinatario a seconda della sua
tipologia:
a)
soggetti abilitati esterni e professionisti iscritti in
albi o elenchi costituiti ai sensi dell'articolo 16 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con
legge del 28 gennaio 2009, n. 2: dal registro generale
degli indirizzi elettronici, ai sensi dell'articolo 7,
comma 6;
b)
imprese iscritte nel relativo registro: ai sensi
dell'articolo 7, comma 5;
c)
cittadini: ai sensi dell'articolo 7, comma 5.
6.
Il sistema informatico dell'UNEP, eseguita la
notificazione, trasmette - per via telematica a chi ha
richiesto il servizio - il documento informatico con la
relazione di notificazione sottoscritta mediante firma
digitale o firma elettronica qualificata e congiunta
all'atto cui si riferisce, nonché le ricevute di posta
elettronica certificata. La relazione di notificazione è
in formato XML e rispetta l'XML-Schema riportato
nell'Allegato 5; se il richiedente è un soggetto
abilitato esterno, la trasmissione avviene via posta
elettronica certificata; il formato del messaggio è
riportato nell'Allegato 7.
ART. 20
(Disposizioni particolari per la fase delle indagini
preliminari - art. 19 del regolamento)
1.
Nelle indagini preliminari le comunicazioni tra
l'ufficio del pubblico ministero e gli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria avvengono su canale sicuro
protetto da un meccanismo di crittografia (SSL v3).
2.
Il sistema di gestione del registro e il sistema
documentale garantiscono la tracciabilità delle
attività, attraverso appositi file di log, conservati
nel sistema documentale stesso.
3.
L'atto del processo rispetta le specifiche di cui agli
articoli 12 e 13.
4.
La comunicazione di atti e documenti nella fase di
indagini preliminari avviene tramite posta elettronica
certificata, secondo le specifiche di cui all'articolo
17; le caselle di PEC dell'ufficio del pubblico
ministero sono attivate presso i gestori di posta
elettronica certificata della forze di polizia.
5.
Il gestore dei servizi telematici si collega alle
caselle di cui al comma precedente su canale sicuro,
utilizzando i protocolli POP3Ss o HTTPS, al fine di
evitare la trasmissione in chiaro delle credenziali di
accesso e dei messaggi.
6.
La comunicazione degli atti del processo alle forze di
polizia è effettuata per estratto, secondo le specifiche
di cui all'articolo 18; l'atto è protetto da meccanismo
di crittografia a chiavi asimmetriche, con le medesime
specifiche di cui all'articolo 14 comma 2.
7.
Gli atti contenuti nel fascicolo informatico, relativi
alle indagini preliminari, sono custoditi in una sezione
distinta del sistema documentale; ciascun atto potrà
essere protetto da un meccanismo di crittografia basato
su chiavi asimmetriche, custodite e gestite nell'ambito
di un sistema HSM (hardware security module)
appositamente dedicato alle operazioni di cifratura e
decifratura, invocato dalle applicazioni di gestione dei
registri. Ogni istanza della piattaforma di gestione
documentale è dotata di apparati HSM dedicati.
8.
La trasmissione telematica delle informazioni relative
alle notizie di reato avviene tramite cooperazione
applicativa tra il sistema di gestione informatizzata
dei registri presso l'ufficio del pubblico ministero e
il Sistema Informativo Interforze del Ministero
dell'Interno, secondo le specifiche del Sistema Pubblico
di Cooperazione (SPCoop), su canale cifrato attraverso
l'uso di certificati server. Le informazioni contenute
nella busta di e-Government prevista dalle specifiche
SPCoop sono in formato XML.
ART. 21
(Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato
esterno - art. 20 del regolamento)
1.
La casella di posta elettronica certificata di un
soggetto abilitato esterno deve disporre di uno spazio
disco minimo pari a 1 Gigabyte.
ART. 22
(Richiesta delle copie di atti e documenti - art. 21 del
regolamento)
1.
Per la richiesta telematica di copie di atti e documenti
relativi al procedimento è disponibile, sul punto di
accesso e sul portale dei servizi telematici, un
servizio sincrono attraverso il quale individuare i
documenti di cui richiedere copia e, in seguito al
perfezionamento del pagamento, inoltrare la richiesta
effettiva della copia stessa.
2.
Il soggetto che ne ha diritto può richiedere:
a)
copia semplice in formato digitale;
b)
copia semplice per l'avvocato non costituito in formato
digitale;
c)
copia autentica in formato digitale;
d)
copia esecutiva in formato digitale;
e)
copia semplice in formato cartaceo;
f)
copia autentica in formato cartaceo;
g)
copia esecutiva in formato cartaceo.
3. I
dati relativi alla richiesta sono inoltrati all'ufficio
giudiziario attraverso l'invocazione di un apposito web
service; al richiedente è restituito l'identificativo
univoco della richiesta inoltrata. Tale identificativo
univoco è associato all'intero flusso di gestione della
richiesta e di rilascio della copia.
4.
Nel caso in cui la copia non possa essere rilasciata il
sistema, in maniera automatica, comunica al richiedente
l'impossibilità di evadere la richiesta.
ART. 23
(Rilascio delle copie di atti e documenti - art. 21 del
regolamento)
1.
Il rilascio della copia in formato digitale di atti e
documenti viene eseguito secondo le specifiche di cui
all'articolo 16 del regolamento e dell'art. 23-ter,
comma 5 del CAD; la copia è inviata al richiedente in
allegato ad un messaggio di posta elettronica
certificata, secondo il formato riportato nell'Allegato
9.
2.
Nel caso di copia di documenti contenenti dati sensibili
o nel caso di copia di documenti che eccedono il massimo
consentito dalla posta elettronica certificata, il
messaggio di cui al comma precedente contiene l'avviso
di disponibilità della copia, secondo il formato
riportato nell'Allegato 9; il prelievo avviene secondo
le specifiche di cui all'articolo 18, commi 2, 3 e 4.
3.
La copia, informatica o analogica, di documento
informatico è corredata del contrassegno di cui
all'articolo 23-ter, comma 5, del CAD, al fine di
assicurare la provenienza e la conformità all'originale.
4.
Il contrassegno di cui al comma precedente è generato
elettronicamente su ognuna delle pagine del documento e
contiene, nella forma di codice bidimensionale, la
pagina del documento informatico di cui si rilascia
copia sottoscritta dal cancelliere con firma digitale o
firma elettronica qualificata al fine di attestarne la
conformità all'originale.
5.
Il contrassegno di cui al comma 3 consente la verifica
automatica della conformità della copia rilasciata,
qualora riprodotta a stampa, al documento informatico da
cui è tratta nonché la verifica della firma digitale o
firma elettronica qualificata apposta sulla copia al
momento del rilascio; tale verifica può essere
effettuata dal soggetto richiedente nonché dal soggetto
destinatario o beneficiario dell'atto tramite un
software di visualizzazione e verifica scaricabile
gratuitamente dall'area pubblica del portale dei servizi
telematici e configurato per riconoscere esclusivamente
i contrassegni generati attraverso strumenti informatici
della Giustizia.
6.
Il codice bidimensionale di cui al comma 4 è generato
tramite codifica Data Matrix definita nello standard
ISO/IEC (16022:2006).
CAPO IV - Consultazione delle informazioni del dominio
giustizia
ART.
24
(Requisiti di sicurezza - art. 26 del regolamento)
1.
L'architettura dei servizi di consultazione aderisce al
modello MVC (Model View Controller) e prevede il
disaccoppiamento del front-end, localizzato sul punto di
accesso o sul portale dei servizi telematici, dal
back-end, localizzato sul gestore dei servizi
telematici, incaricato di esporre i servizi sottoforma
di web service (http/SOAP).
2.
Il portale dei servizi telematici espone, attraverso un
apposito servizio proxy, i web service forniti dal
gestore dei servizi telematici, a beneficio dei punti di
accesso e di applicazioni esterne.
3. I
punti di accesso realizzano autonomamente la parte di
front-end, che deve essere localizzata all'interno della
intranet del PdA stesso e non deve essere accessibile
direttamente dall'esterno.
4. I
punti di accesso possono a loro volta esporre i web
service forniti dal gestore dei servizi telematici, a
beneficio di applicazioni esterne.
5.
Il protocollo di trasporto tra il punto di accesso e il
proxy è HTTPS; la serializzazione dei messaggi è nel
formato XML/SOAP.
6.
Le funzionalità fornite dai web service realizzati,
nonché le relative regole di invocazione, sono descritte
tramite i WSDL pubblicati sull'area pubblica del portale
dei servizi telematici.
7.
L'accesso ai servizi di consultazione avviene previa
identificazione informatica su di un punto di accesso o
sul portale dei servizi telematici, secondo le
specifiche di cui all'articolo 6; a seguito di tale
identificazione, il punto di accesso o il portale dei
servizi telematici attribuiscono all'utente un ruolo di
consultazione, a seconda del registro di cancelleria;
eseguita tale operazione, viene trasmesso al proxy di
cui al comma 2 il codice fiscale del soggetto che
effettua l'accesso (nell'header http) e il ruolo di
consultazione stesso (nel messaggio SOAP); il proxy
verifica che il soggetto sia presente nel Re- GIndE e in
caso trattasi di un avvocato che lo status non sia
"radiato" o "cancellato"; qualora la verifica abbia
esito positivo, trasmette la richiesta al web service
del gestore dei servizi telematici.
8.
In base al ruolo di consultazione di cui al comma
precedente, il sistema fornisce le autorizzazioni
all'accesso rispetto alle informazioni anagrafiche
contenute nei sistemi di gestione dei registri o sulla
base dell'atto di delega previsto dal regolamento.
9.
In fase di richiesta di attivazione, il punto di accesso
può adottare meccanismi di identificazione basati sulla
gestione federata delle identità digitali (modello
GFID), secondo le specifiche di DigitPA; in questo caso,
il responsabile per i sistemi informativi automatizzati,
valutata la soluzione proposta e opportunamente
descritta nel piano della sicurezza, approva il
meccanismo di identificazione che soddisfa il livello di
sicurezza richiesto.
10.
Fuori dai casi previsti ai commi 1 e 9, l'architettura
dei servizi di consultazione prevede in via residuale
che il punto di accesso o il portale dei servizi
telematici effettuino, a seguito dell'identificazione di
cui al comma 7, un link diretto dalle proprie pagine
alla pagina principale del sito web che rende
disponibili i servizi su canale sicuro (HTTPS); in
questo caso i dati identificativi del soggetto vengono
inseriti nell'header HTTP della richiesta.
11.
I servizi di consultazione attivi sono elencati, per
singolo ufficio, nel catalogo dei servizi telematici, di
cui all'articolo 5, comma 5.
12.
L'elenco dei punti di accesso autorizzati è pubblicato
nell'area pubblica del portale dei servizi telematici e
nel catalogo dei servizi telematici, di cui all'articolo
5, comma 5.
13.
Il punto di accesso si dota di un piano della sicurezza,
depositato al responsabile per i sistemi informativi
automatizzati unitamente all'istanza di iscrizione
all'elenco pubblico dei punti di accesso, che prevede la
trattazione, esaustiva e dettagliata, dei seguenti
argomenti:
a)
struttura logistica e operativa dell'organizzazione;
b)
ripartizione e definizione delle responsabilità del
personale addetto;
c)
descrizione dei dispositivi installati;
d)
descrizione dell'infrastruttura di protezione, per
ciascun immobile interessato (e rilevante ai fini della
sicurezza);
e)
descrizione delle procedure di registrazione delle
utenze;
f)
descrizione relativa all'implementazione dei meccanismi
di identificazione informatica;
g)
qualora il PdA integri la gestione delle caselle di PEC
dei propri utenti, descrizione delle modalità di
integrazione;
h)
procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati;
i)
procedura di gestione dei disastri;
j)
analisi dei rischi e contromisure previste;
14.
Ai fini dell'iscrizione nel suddetto elenco, il
responsabile per i sistemi informativi automatizzati
verifica il piano della sicurezza di cui al comma
precedente e può disporre apposite verifiche in loco, in
particolare per accertare il rispetto delle prescrizioni
di sicurezza riportate nel presente provvedimento.
15.
Il punto di accesso abilita i propri iscritti unicamente
a usufruire dei servizi esplicitamente autorizzati dal
responsabile per i sistemi informativi automatizzati e
riportati nel catalogo dei servizi telematici.
16.
Il punto di accesso si dota di una casella di posta
elettronica certificata, che comunica al responsabile
per i sistemi informativi automatizzati, da utilizzarsi
per inviare e ricevere comunicazioni con il Ministero
della giustizia.
ART. 25
(Registrazione dei soggetti abilitati esterni e degli
utenti privati - art. 28 del regolamento)
1.
L'utente accede ai servizi di consultazione previa
registrazione presso un punto di accesso autorizzato o
presso il portale dei servizi telematici.
2.
Il punto di accesso o il portale dei servizi telematici
effettuano la registrazione del soggetto abilitato
esterno o dell'utente privato, prelevando il codice
fiscale dal token crittografico dell'utente; attraverso
un'apposita maschera web, l'utente (senza poter
modificare il codice fiscale) completa i propri dati,
inserendo almeno le seguenti informazioni:
a)
nome e cognome
b)
luogo e data di nascita
c)
residenza
d)
domicilio
e)
ruolo
f)
consiglio dell'ordine o ente di appartenenza
g)
casella di posta elettronica certificata
3. I
dati di cui al comma precedente, unitamente alla data in
cui è avvenuta la registrazione, sono archiviati e
conservati per dieci anni.
4.
Gli esperti e gli ausiliari del giudice, non iscritti ad
alcun albo professionale o per i quali il proprio ordine
non abbia provveduto all'invio dell'albo, presentano,
all'atto della registrazione, copia elettronica in
formato PDF dell'incarico di nomina da parte del
giudice; tale copia è sottoscritta con firma digitale o
firma elettronica qualificata dal soggetto che
s'iscrive.
5.
Qualora il professionista sia iscritto ad un albo dei
consulenti tecnici, istituito presso un tribunale (ai
sensi del Capo II, sezione 1, delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile), al PdA viene
presentata copia elettronica in formato PDF del
provvedimento di iscrizione all'albo stesso da parte del
comitato; tale copia è sottoscritta con firma digitale o
firma elettronica qualificata dal soggetto che
s'iscrive.
6.
Il punto di accesso è tenuto a conservare i documenti
informatici di cui ai commi precedenti, e a renderli
disponibili, su richiesta, al Ministero della giustizia.
7. I
punti di accesso trasmettono al Ministero della
giustizia le informazioni relative ai propri utenti
registrati secondo le modalità di cui all'allegato 11.
CAPO V - Pagamenti telematici
ART.
26
(Requisiti relativi al processo di pagamento telematico
- art. 30 del regolamento)
1.
Al fine di comunicare in via telematica all'ufficio
giudiziario l'avvenuto pagamento delle spese, dei
diritti e del contributo unificato, la ricevuta di
versamento è inserita come allegato della busta
telematica nel caso di inoltro via PEC, oppure è
associata alla richiesta telematica nel caso di istanza
gestita tramite un flusso sincrono.
2.
Nel caso di pagamento eseguito in modalità non
telematica, la ricevuta di versamento è costituita dalla
copia informatica dell'originale cartaceo ottenuta per
scansione e sottoscritta con firma digitale o firma
elettronica qualificata da chi ne fa uso, mentre nel
caso di pagamento in modalità telematica la ricevuta è
costituita dal documento originale informatico in
formato XML, come disciplinato all'articolo 28, comma 2.
3.
Il servizio di pagamento in modalità telematica è messo
a disposizione dei soggetti abilitati nell'ambito delle
funzionalità del punto di accesso e del portale dei
servizi telematici, con lo scopo di permettere il
versamento attraverso strumenti telematici e di ricevere
l'attestazione del versamento attraverso il medesimo
canale telematico; l'accesso ai servizi di pagamento
avviene previa identificazione informatica di cui
all'articolo 6.
4.
Nell'ambito del flusso per il pagamento telematico sono
individuati i seguenti componenti architetturali:
a)
Sistema dei Pagamenti (SP): infrastruttura del sistema
finanziario costituta dall'insieme di tutti gli
strumenti con i quali possono essere acquistati beni e
servizi nell'economia, nonché dalle attività e dagli
intermediari che consentono l'effettivo trasferimento di
tali strumenti da un operatore ad un altro;
b)
Sistema del Prestatore dei servizi di Pagamento (Psp):
piattaforma tecnologica operante presso gli istituti di
credito, Poste Italiane o altri soggetti abilitati che,
ai sensi della normativa vigente e nell'ambito del
Sistema dei Pagamenti, mettono a disposizione degli
utenti gli strumenti atti ad effettuare il pagamento
richiesto;
c)
Front-End con il Sistema dei Pagamenti (FESP):
componente infrastrutturale (middleware) atto a
facilitare lo scambio di informazioni tra i soggetti
attraverso la condivisione dei protocolli di colloquio
(sia applicativi, che di trasporto), l'implementazione
delle logiche di elaborazione della richiesta di
pagamento e della ricevuta telematica nonché
l'erogazione di eventuali servizi aggiuntivi, tra cui la
firma digitale dei documenti scambiati. Le funzioni del
componente possono essere integrate in un PdA, integrate
nel sistema offerto dal prestatore di servizi (Psp) o
condivise (anche da più amministrazioni) essendo messe a
fattor comune nell'ambito dell'infrastruttura di sistema
della Pubblica Amministrazione (Nodo PA all'interno di
SPC);
d)
Nodo PA: infrastruttura condivisa all'interno del SPC
che gestisce il colloquio con i prestatori dei servizi
di pagamento (Psp) e può anchesvolgere le funzioni
previste per il FESP.
5.
Le modalità tecniche d'interazione tra le componenti di
cui al comma precedente devono essere caratterizzate
dall'adozione di protocolli sicuri. Nel caso in cui
l'interazione avvenga tramite la rete SPC, il requisito
è garantito dalla natura riservata della rete stessa. In
tutti gli altri casi, il colloquio avviene attraverso
l'utilizzo di certificati "server" rilasciati da
Certification Authority qualificate.
6.
Le funzioni svolte dal portale dei servizi telematici
integrano al loro interno le funzioni di pagamento
informatico, al fine di offrire all'utente un servizio
unico e completo. Le applicazioni offerte dai punti
accesso si uniformano a tale principio.
7.
Per dare corso al pagamento il prestatore di servizi di
pagamento (Psp) concede "fiducia" all'identificazione,
operata ai sensi del comma 3, dal punto di accesso o dal
portale dei servizi telematici. Ai fini del
completamento del processo di pagamento, il prestatore
del servizio (Psp) può richiedere all'utente di
autenticarsi sul proprio sistema attraverso l'immissione
di ulteriori credenziali allo scopo rilasciate.
8.
Il processo consente all'utente di scegliere tra diverse
modalità di pagamento messe a sua disposizione da una
molteplicità di prestatori di servizi di pagamento
(Psp).
9.
La ricevuta telematica restituita all'utente a fronte
del pagamento effettuato in via telematica costituisce
prova del trasferimento dell'importo versato sul conto
corrente intestato alla Tesoreria dello Stato.
10.
I versamenti in Tesoreria sono effettuati in modalità
telematica attraverso quanto previsto dalla normativa
vigente.
11.
Per il recupero delle somme erroneamente versate si
procede secondo le modalità previste dalla legge.
ART. 27
(Oggetti informatici interessati nel pagamento
telematico - art. 30 del regolamento)
1.
La Richiesta di Pagamento Telematico (RPT), relativa al
versamento di una o più spettanze legate ad un medesimo
servizio, è costituita da un file XML, il cui XSD è
riportato nell'Allegato 5, che:
a)
definisce gli elementi necessari a caratterizzare i
pagamenti, in particolare qualifica il versamento con un
identificativo univoco del versamento di cui al
successivo comma 5;
b)
contiene i dati identificativi, variabili a seconda
dell'operazione per cui è richiesto il pagamento;
c)
contiene una parte riservata (Dati Specifici
Riscossione) per inserire informazioni elaborabili
automaticamente dai sistemi della Giustizia;
d)
viene predisposta dal soggetto richiedente (portale dei
servizi telematici o punto di accesso) ed inviata al
sistema del prestatore dei servizi di pagamento (Psp)
direttamente ovvero attraverso la componente
architetturale FESP;
e)
può essere sottoscritta o meno con firma digitale ovvero
con firma elettronica qualificata dal soggetto pagatore,
a seconda degli accordi intercorsi con il Prestatore di
Servizi di pagamento (PsP).
2.
La Ricevuta Telematica (RT) è predisposta dal sistema
del prestatore dei servizi di pagamento (Psp) anche
attraverso l'utilizzo della componente architetturale
FESP ed è restituita al soggetto richiedente a fronte di
ogni singola RPT: essa è costituita da un file XML, il
cui XSD è riportato nell'Allegato 5, che:
a)
definisce gli elementi necessari a qualificare il
pagamento, tra cui l'esito del pagamento stesso e, in
caso positivo, l'identificativo univoco del pagamento
assegnato dal sistema del prestatore dei servizi di
pagamento (Psp);
b)
trasferisce inalterate le stesse informazioni ricevute
in ingresso (RPT) relative alla parte riservata (Dati
Specifici Riscossione) a disposizione della PA 3. Il
soggetto che emette la Ricevuta Telematica (RT) di cui
al comma 2, la sottoscrive- ai sensi dell'art 30, comma
5 del regolamento- con firma digitale o firma
elettronica qualificata in formato CAdES; a tal fine
possono essere utilizzati certificati emessi da una
autorità di certificazione allo scopo messa a
disposizione da DigitPA.
4.
Al fine di qualificare in maniera univoca il versamento,
è definito l' identificativo di erogazione del servizio
(CRS) che identifica univocamente una richiesta di
erogazione servizio da parte dei sistemi informatici del
dominio giustizia.
5.
Il CRS è generato dal portale dei servizi telematici su
specifica richiesta del soggetto richiedente attraverso
un servizio sincrono (tramite web service i cui WSDL
sono pubblicati sull'area pubblica del portale dei
servizi telematici) e ha il seguente formato: <check
digits> <identificatore univoco>, dove:
a)
<check digit> costituisce il codice numerico di
controllo (2 posizioni);
b)
<identificatore univoco> è rappresentato da 33 posizioni
alfanumeriche così strutturate: <codice PdA
richiedente><codice Sistema Gestore>< codice univoco
operazione>; la sezione <codice PdA richiedente> (4
caratteri alfanumerici) assicura flessibilità nella
emissione del CRS; la sezione <codice Sistema Gestore>
(4 caratteri alfanumerici) rappresenta il sistema a cui
è destinata la ricevuta; la sezione <codice univoco
operazione> (25 caratteri alfanumerici) contiene un
codicènon ambiguò all'interno del dominio entro il quale
viene generato.
6.
Il CRS viene inserito nella struttura RPT (elemento
identificativoUnivoco- Versamento) e viene restituito al
punto di accesso o al portale dei servizi telematici
all'interno della RT (elemento
identificativoUnivocoVersamento).
7.
Al momento dell'accettazione della ricevuta di
pagamento, il sistema informatico dell'ufficio
giudiziario controlla che il CRS non sia stato già
utilizzato in altre ricevute e, in tal caso, lo stesso
viene annullato al fine di non permettere il riutilizzo
della stessa RT.
ART. 28
(Riscontro del pagamento telematico - art. 30 del
regolamento)
1.
Allo scopo di permettere all'Amministrazione di
verificare e riscontrare le ricevute generate a seguito
di pagamento telematico, nell'ambito del dominio
giustizia è configurato un sottosistema per la
memorizzazione e gestione delle Ricevute Telematiche di
cui all'articolo 27; il sottosistema è denominato
Repository Ricevute Telematiche (RRT) ed è accessibile a
tutte le applicazioni e ai sistemi del dominio Giustizia
interessate dai pagamenti telematici.
2.
Il punto di accesso o il portale dei servizi telematici
provvede ad inviare la RT al sistema RRT contestualmente
al rilascio della stessa al soggetto abilitato esterno
richiedente.
3.
Per l'invio della RT al Repository Ricevute Telematiche
è messo a disposizione un apposto servizio (web service)
esposto nell'ambito del portale dei servizi telematici;
i relativi WSDL sono pubblicati nell'area pubblica del
portale dei servizi telematici.
4.
Il sistema RRT permette la gestione delle RT e dei
relativi CRS secondo le modalità indicate nell'articolo
27.
5.
Le informazioni relative ai pagamenti contenute nel
sistema di cui al comma 1 sono messe a disposizione,
sulla base di specifica convenzione da sottoscriversi
con il responsabile per i sistemi informativi
automatizzati, degli enti e delle agenzie pubbliche per
l'adempimento dei propri compiti di verifica, controllo
e contrasto all'evasione ed elusione.
6. I
soggetti abilitati che hanno effettuato i versamenti in
via informatica possono consultare sul portale dei
servizi telematici, previa identificazione informatica
di cui all'articolo 6, le informazioni relative ai
pagamenti contenute nel sistema di cui al comma 1.
ART. 29
(Diritto di copia - art. 31 del regolamento)
1.
Il sistema informatico del Ministero della giustizia
comunica all'interessato l'importo da versare per i
diritti di copia; tale importo è calcolato, sulla base
delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, in
base alle indicazioni fornite dall'interessato al
momento dell'individuazione dei documenti di cui
richiedere copia. L'informazione è messa a disposizione
dell'interessato attraverso il servizio di richiesta
copie attivo sul punto di accesso e sul portale dei
servizi telematici; unitamente all'importo dei diritti
ed oneri viene comunicato all'interessato anche
l'identificativo univoco associato alla richiesta,
associato all'intero flusso di gestione della richiesta
e rilascio della copia.
2.
La richiesta di copia è soddisfatta solo dopo che è
pervenuta la ricevuta di versamento di cui all'articolo
27, comma 2.
CAPO VI - Disposizioni finali e transitorie
ART.
30
(Gestione del transitorio - art. 35 del regolamento)
1.
Al momento dell'attivazione, sul ReGIndE di cui
all'articolo 7, dell'indirizzo di posta elettronica
certificata del soggetto abilitato esterno, il portale
dei servizi telematici invia un messaggio di PEC al
medesimo soggetto comunicando l'avvenuta attivazione. La
comunicazione riporta espressa avvertenza che il
soggetto abilitato esterno dovrà usare per le successive
trasmissioni unicamente la casella PEC.
2.
Contestualmente all'invio della comunicazione di cui al
comma 1, il portale invia un messaggio di PEC alla
casella di servizio del PdA, prevista dall'articolo 25,
comma 16.
3. A
decorrere dalla comunicazione di cui al comma 1, il
soggetto abilitato esterno utilizza unicamente il
sistema di trasmissione della posta elettronica
certificata, così come disciplinato nel presente
provvedimento.
4. A
decorrere dalla comunicazione di cui al comma 1, il
gestore dei servizi telematici:
a)
Invia comunicazioni e notificazioni solamente alla
casella di PEC ivi indicata;
b)
Consente la ricezione di atti solo tramite PEC,
rifiutando automaticamente il deposito tramite altro
canale.
ART. 31
(Efficacia)
1.
Il presente decreto acquista efficacia decorsi 15 giorni
dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegato 1
BANCHE DATI E SISTEMI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 2
Allegato 2
STRUTTURA DI COMUNICAZIONISOGGETTI.XML
Allegato 3
STRUTTURA DI ESITI.XML
Allegato 4
DTD
DEI FILE E MESSAGGI DI SISTEMA
Allegato 5
STRUTTURA DI DATIATTO.XML
Allegato 6
FORMATO DEI MESSAGGI RELATIVI AL DEPOSITO DELLA BUSTA
TELEMATICA
Allegato 7
FORMATO DEI MESSAGGI RELATIVI ALLE NOTIFICAZIONI
TELEMATICHE
Allegato 8
FORMATO DEI MESSAGGI RELATIVI ALLE COMUNICAZIONI
TELEMATICHE
Allegato 9
FORMATO DEI MESSAGGI RELATIVI AL RILASCIO DELLE COPIE
Allegato 10
XSD
RELATIVI AL CATALOGO DEI SERVIZI TELEMATICI
Allegato 11
INFORMAZIONI SUGLI UTENTI DEI PUNTI DI ACCESSO
AVVERTENZA
IL PROVVEDIMENTO INTEGRALE, CON GLI ALLEGATI, E'
PUBBLICATO SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA WWW.GIUSTIZIA.IT,
NELL'AREA PUBBLICA DEL PORTALE DEI SERVIZI
TELEMATICI, NONCHE' SUL PORTALE
WWW.PROCESSOTELEMATICO.GIUSTIZIA.IT |
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