Disco verde poi al "contributo di
solidarietà" per i redditi sopra i 90mila euro e si
accelera nella liberalizzazione delle professioni
regolamentate. Anche negozi ed esercizi commerciali
saranno più "liberi" di gestirsi e non più solo quelli
ubicati in comuni, località turistiche, o città d'arte.
Viene poi uniformata al 20% la misura della tassazione
sulle rendite finanziarie e, in pratica, riscritta la
disciplina dei servizi pubblici locali in base alle
indicazioni del recente referendum popolare e delle
norme europee. I contratti di "prossimità" avranno più
poteri e i tirocini saranno più tutelati. Mentre la "Robin
Hood tax" per le società del settore energetico si fa
più pesante e sarà estesa anche all'eolico. La misura
dovrà portare nelle casse dell'Erario 1,8 miliardi nel
2012.
Anticipo pensionamento donne (articolo 1, comma
20). A decorrere dal 1° gennaio 2016, ferma restando
la disciplina vigente in materia di decorrenza del
trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti
di accesso al sistema pensionistico agli incrementi
della speranza di vita per le lavoratrici dipendenti e
per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive della medesima, e della gestione
separata il requisito anagrafico di sessanta anni per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema
retributivo e misto e il requisito anagrafico di
sessanta anni sono incrementati di un mese. Tali
requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori due
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017, di ulteriori tre
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018, di ulteriori
quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2019, di
ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2020,
di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021 e
per ogni anno successivo fino al 2027 e di ulteriori tre
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2028.
Arriva il reato di caporalato (articolo 12).
Giro di vite per contrastare il lavoro irregolare.
Chiunque svolga un'attività organizzata di
intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone
l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento,
mediante violenza, minaccia, o intimidazione,
approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei
lavoratori, verrà punito con la reclusione da cinque a
otto anni e con la multa da mille a 2mila euro per
ciascun lavoratore reclutato. La norma specifica poi
cosa debba intendersi per "sfruttamento". Sono indicati
più "indici presuntivi". Tra questi: la sistematica
retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme
dai contratti collettivi nazionali o comunque
sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del
lavoro prestato; la sistematica violazione della
normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo
settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
la sussistenza di violazioni della normativa in materia
di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da
esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la
sicurezza o l'incolumità personale; la sottoposizione
del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di
sorveglianza, o a situazioni alloggiative
particolarmente degradanti. Costituisce invece
aggravante specifica (con l'aumento della pena da un
terzo alla metà): il fatto che il numero di lavoratori
reclutati sia superiore a tre; il fatto che uno o più
dei soggetti reclutati siano minori in età non
lavorativa; l'aver commesso il fatto esponendo i
lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo,
avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da
svolgere e delle condizioni di lavoro. In più:
l'eventuale condanna per il reato di caporalato (o
riduzione in schiavitù, ma solo se lo sfruttamento ha ad
oggetto prestazioni lavorative) comporta anche pene
accessorie: l'interdizione dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche o delle imprese, il divieto di
concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario,
di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la
pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. E
soprattutto: l'esclusione per un periodo di due anni da
agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da
parte dello Stato o di altri enti pubblici, e
dell'Unione europea, relativi al settore di attività in
cui ha avuto luogo lo sfruttamento. Pene più pesanti per
i recidivi.
Atti soggetti a Iva (articolo 1, comma 12). Si
prevede che l'importo dei nuovi tagli alla spesa
pubblica contenuti nella presente manovra bis, per
l'anno 2012, possa essere complessivamente ridotto di un
importo fino al 50 per cento delle maggiori entrate
stimate dall'applicazione della Robin Hood tax.
L'eventuale riduzione dovrà essere distribuita tra i
comparti interessati, d'intesa con le Regioni. La
soppressione della misura della tariffa per gli atti
soggetti ad Iva ha efficacia a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, anche in assenza del decreto del
Tesoro. Per tali atti soggetti a Iva, le misure
dell'imposta provinciale di trascrizione sono pertanto
determinate secondo quanto previsto per gli atti non
soggetti a IVA. Le province, a decorrere dalla medesima
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, percepiscono le somme dell'imposta
provinciale di trascrizione conseguentemente loro
spettanti.
Attività economiche (articolo 3, commi da 6 a 11).
Si esordisce specificando che l'accesso alle attività
economiche e il loro esercizio si basano sul principio
di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza.
Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni
all'accesso e all'esercizio delle attività economiche
devono essere oggetto di interpretazione restrittiva.
Tutte le restrizioni in materia di accesso ed esercizio
delle attività economiche sono abrogate quattro mesi
dopo l'entrata in vigore del presente decreto. La norma
poi chiarisce, nel dettaglio, cosa debba intendersi per
"restrizioni". Vale a dire: la limitazione, in forza di
una disposizione di legge, del numero di persone che
sono titolate a esercitare una attività economica in
tutto il territorio dello Stato o in una certa area
geografica attraverso la concessione di licenze o
autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che
tale numero sia determinato, direttamente o
indirettamente sulla base della popolazione o di altri
criteri di fabbisogno. L'attribuzione di licenze o
autorizzazioni all'esercizio di una attività economica
solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità
amministrativa; si considera che questo avvenga quando
l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già
licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività
economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la
società con riferimento all'intero territorio nazionale
o a una certa area geografica. E ancora: il divieto di
esercizio di una attività economica al di fuori di una
certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla
solo all'interno di una determinata area; l'imposizione
di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi
deputate all'esercizio della professione o di una
attività economica; il divieto di esercizio di una
attività economica in più sedi oppure in una o più aree
geografiche; la limitazione dell'esercizio di una
attività economica ad alcune categorie o divieto, nei
confronti di alcune categorie, di commercializzazione di
taluni prodotti; la limitazione dell'esercizio di una
attività economica attraverso l'indicazione tassativa
della forma giuridica richiesta all'operatore;
l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la
fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla
determinazione, diretta o indiretta, mediante
l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro
calcolo su base percentuale; e, infine, l'obbligo di
fornitura di specifici servizi complementari
all'attività svolta. Tuttavia, singole attività
economiche possono essere escluse, in tutto o in parte,
dall'abrogazione delle restrizioni. In tal caso, la
suddetta esclusione può essere concessa, con Dpcm,
sentito Tesoro e Autorità per la concorrenza e il
mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Purchè, però: la
limitazione sia funzionale a ragioni di interesse
pubblico; la restrizione rappresenti un mezzo idoneo,
indispensabile e, dal punto di vista del grado di
interferenza nella libertà economica, ragionevolmente
proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata; la
restrizione non introduca una discriminazione diretta o
indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di
società, sulla sede legale dell'impresa.
Chiusura enti pubblici (articolo 1, comma 31).
Si prevede che gli enti pubblici non economici con una
dotazione organica inferiore alle settanta unità, con
esclusione degli ordini professionali e loro
federazioni, delle federazioni sportive, degli enti la
cui funzione consiste nella conservazione e nella
trasmissione della memoria della Resistenza e delle
deportazioni, e delle Autorità portuali e degli enti
parco, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Le funzioni
esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite
all'amministrazione vigilante o, nel caso di pluralità
di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle
maggiori competenze nella materia che ne è oggetto.
L'amministrazione così individuata succede a titolo
universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche
controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie,
strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo
determinato, alla prima scadenza successiva alla
soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o
prorogati. Con Dpcm, su proposta del Tesoro, le funzioni
commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici
o stati passivi, riferiti anche a enti locali, possono
essere attribuite a società interamente posseduta dallo
Stato.
Clausola di salvaguardia (articolo 2, comma 36).
Per blindare gli effetti di questa seconda manovra
correttiva, si stabilische che tutte le maggiori entrate
derivanti dal presente decreto siano riservate
all'Erario, per essere destinate alle esigenze
prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica concordati in sede europea, anche alla luce
della eccezionalità della situazione economica
internazionale.
Cnel (articolo 17).
In arrivo una riorganizzazione dell'istituto guidato da
Antonio Marzano. Il numero di esperti e rappresentanti
delle categorie produttive chiamati a far parte del Cnel
dovranno essere al massimo settanta, di cui quarantotto
rappresentanti di vertice delle categorie produttive
(scelti dal capo dello Stato). Gli esperti di chiara
fama mondiale saranno 12 e dieci i rappresentanti delle
associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato.
Collocamento obbligatorio (articolo 9).
Si interviene sulla legge n. 68 del 1999 che detta norme
per il diritto al lavoro dei disabili. La modifica
prevede che i datori di lavoro privati che occupano
personale in diverse unità produttive e i datori di
lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo
possono assumere in una unità produttiva o, ferme
restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in
una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero
di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato
superiore a quello prescritto, portando in via
automatica le eccedenze a compenso del minor numero di
lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle
altre imprese del gruppo aventi sede in Italia. I datori
di lavoro privati che si avvalgono di questa facoltà
trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi
competenti delle province in cui insistono le unità
produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse
imprese del gruppo il prospetto con le richieste di
avviamento dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo
a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a
ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa
appartenente al gruppo. Si prevede infine che anche i
datori di lavoro pubblici possano essere autorizzati, su
loro motivata richiesta, ad assumere in una unità
produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al
collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto,
portando le eccedenze a compenso del minor numero di
lavoratori assunti in altre unità produttive della
medesima Regione.
Commissione Istat sulle retribuzioni (articolo 1, comma
28).
Prevista dalla manovra di luglio (con a capo il
presidente dell'Istat) e finalizzata alla ricognizione
delle retribuzioni delle cariche elettive pubbliche,
dovrà ora essere integrata da un esperto designato dal
Tesoro.
Contributo di solidarietà (articolo 2, commi 1 e 2).
In considerazione dell'eccezionalità della situazione
economica internazionale e tenuto conto delle esigenze
prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal
2011 e fino al 2013, sul reddito complessivo di importo
superiore a 90mila euro lordi annui, è dovuto un
contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte
eccedente il predetto importo fino a 150mila euro,
nonchè del 10 per cento sulla parte eccedente 150mila
euro. Il contributo di solidarietà è deducibile dal
reddito complessivo. Per l'accertamento, la riscossione
e il contenzioso riguardante il contributo di
solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le
imposte sui redditi. Sarà un decreto del Tesoro (da
emanare entro il 30 settembre) a dare attuazione pratica
a questa norma.
Copertura finanziaria (articolo 19).
Il decreto prevede anche maggiori spese per l'attuazione
di alcune misure contenute nel provvedimento, che
vengono calcolate complessivamente in 4,2 miliardi di
euro per il 2012, 1,3 per il 2013 e per il 2014, 323
milioni per il 2015 e 16 milioni per il 2016, che
aumentano in termini di indebitamento netto a 1,3
miliardi per l'anno 2013 e a 1,4 miliardi per il 2014.
Alla copertura di questi importi, spiega il decreto, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate
derivanti sempre dall'attuazione del presente
provvedimento.
Cura dimagrante per le regioni (articolo 14).
Si prevede che le Regioni, anche a statuto speciale, ai
fini della collocazione nella classe di enti
territoriali più virtuosa, debbano provvedere anche a un
nuovo "lifting" che dovrà far risparmiare l'Erario. In
particolare, si stabilisce che il numero massimo dei
consiglieri regionali, a esclusione del presidente della
Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le
Regioni con popolazione fino a un milione di abitanti; a
30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di
abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a
quattro milioni di abitanti; a 50 per le Regioni con
popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le
Regioni con popolazione fino ad otto milioni di
abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore
ad otto milioni di abitanti. La riduzione del numero dei
consiglieri regionali rispetto a quello attualmente
previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
deve essere efficace dalla prima legislatura regionale
successiva a quella della data di entrata in vigore del
presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, abbiano un numero di
consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella
presente lettera, non possono aumentarne il numero. Si
prevede poi che il numero massimo degli assessori
regionali sia pari o inferiore a un quinto del numero
dei componenti del Consiglio regionale, con
arrotondamento all'unità superiore. Anche qui la
riduzione va fatta entro sei mesi dall'entrata in vigore
del decreto in commento. A decorrere poi dal 1° gennaio
2012 scatta una riduzione degli emolumenti e delle
utilità, comunque denominati, previsti in favore dei
consiglieri regionali entro il limite dell'indennità
massima spettante ai membri del Parlamento, così come
rideterminata dal presente decreto. Bisognerà inoltre
prevedere che il trattamento economico dei consiglieri
regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione
ai lavori del Consiglio regionale e istituire, a
decorrere dal 1° gennaio 2012, un Collegio dei revisori
dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità
contabile, finanziaria ed economica della gestione
dell'ente. Scatta infine il passaggio, entro sei mesi e
con efficacia a decorrere dalla prima legislatura
regionale successiva a quella in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, al sistema
previdenziale contributivo per i consiglieri regionali.
Anche le Regioni a statuto speciale dovranno sfoltire le
proprie province.
DigitPa (articolo 6, commi 5 e 6). Si prevede
che DigitPa metta a disposizione, attraverso il Sistema
pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica
per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le
pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di
pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso
strumenti condivisi di riconoscimento unificati,
l'autenticazione certa dei soggetti interessati
all'operazione in tutta la gestione del processo di
pagamento. Si specifica anche che le pubbliche
amministrazioni possano utilizzare, entro il 31 dicembre
2013, gli strumenti offerti da DigitPa anche al fine di
consentire la realizzazione e la messa a disposizione
della posizione debitoria dei cittadini nei confronti
dello Stato.
Dismissioni immobili della Difesa (articolo 3,
comma 12). Si interviene in materia di alienazioni,
permute, valorizzazioni e gestioni dei beni militari e
si stabilisce che i relativi proventi monetari siano
destinati, previa verifica del Tesoro con particolare
riferimento al rispetto del conseguimento, da parte
dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale
concordato in sede di programma di stabilità e crescita,
al ministero della difesa, mediante riassegnazione in
deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli
stati di previsione dei ministeri, previo versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, per confluire nei
fondi per le spese di riallocazione di funzioni, ivi
incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di
personale, e per la razionalizzazione del settore
infrastrutturale della difesa, e, fino alla misura del
10 per cento, nel fondo casa, previa deduzione di una
quota parte corrispondente al valore di libro degli
immobili alienati e una quota compresa tra il 5 e il 10
per cento che può essere destinata agli enti
territoriali interessati, in relazione alla complessità
e ai tempi dell'eventuale valorizzazione. Alla
ripartizione delle quote si provvede con decreti del
Ministro della difesa, da comunicare, anche con mezzi di
evidenza informatica, al Tesoro.
Distribuzione commerciale (articolo 6, comma 4).
Si prevede che ai sensi delle disposizioni
dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della
concorrenza e libera circolazione delle merci e dei
servizi e al fine di garantire la libertà di concorrenza
secondo condizioni di pari opportunità e il corretto e
uniforme funzionamento del mercato, e di assicurare ai
consumatori finali un livello minimo e uniforme di
condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e
servizi sul territorio nazionale, le attività
commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande,
siano svolte, in via sperimentale, senza il rispetto
degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della
chiusura domenicale e festiva, e quello della mezza
giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio.
Salta la norma che prevedeva che tale "liberalizzazione"
valeva solo per gli esercizi ubicati nei comuni inclusi
negli elenchi regionali delle località turistiche o
città d'arte. Ora invece vale per tutti.
Enti dissestati (articolo 1, comma 14). Viene
introdotto un nuovo comma, l'1-bis, all'articolo 15
della manovra di luglio, in tema di enti dissestati. La
novità contenuta nel presente decreto prevede che nei
casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla
vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine
stabilito dalla normativa vigente, o presenti una
situazione di disavanzo di competenza per due esercizi
consecutivi, i relativi organi, a eccezione del collegio
dei revisori o sindacale, decadono ed è nominato un
commissario. Se l'ente è già commissariato, si procede
alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario
approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure
necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario
dell'ente. Quando ciò non sia possibile, il commissario
chiede che l'ente sia posto in liquidazione coatta
amministrativa. Nell'ambito di queste misure
straordinario il commissario può esercitare la facoltà
di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro anche
nei confronti del personale che non abbia raggiunto
l'anzianità massima contributiva di quaranta anni.
Entrata in vigore (articolo 20). La manovra
bis di Tremonti è entrata in vigore lo scorso 13 agosto.
Trattandosi di un decreto-legge, il provvedimento dovrà
ora essere presentato alle Camere per la conversione
definitiva in legge.
Esenzioni e favore fiscale, riordino anticipato
(articolo 1, comma 6). Si prevede che i regimi di
esenzione, esclusione e favore fiscale siano ridotti del
5 per cento per l'anno 2012 e del 20 per cento a
decorrere dall'anno 2013. In pratica, si anticipano di
un anno queste riduzioni. Tale norma, viene chiarito,
non si applica qualora entro il 30 settembre 2012 siano
adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale e
assistenziale aventi a oggetto il riordino della spesa
in materia sociale, e l'eliminazione o riduzione dei
regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si
sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da
determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento
netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno
2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2014. Si precisa poi che al fine di garantire
gli effetti finanziari di queste norme, in alternativa
(anche parziale) a queste riduzioni, possa essere
disposta con Dpcm, sentito il Tesoro, la rimodulazione
delle aliquote delle imposte indirette, esclusa
l'accisa.
Fatture (articolo 2, comma 5). Si prevede che
qualora siano state contestate a carico di soggetti
iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel
corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni
dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei
corrispettivi compiute in giorni diversi, sia disposta
in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione
dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da
tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la
sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni
a sei mesi. Il provvedimento di sospensione è
immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono
comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto
competente alla tenuta dell'albo affinchè ne sia data
pubblicazione sul relativo sito internet. Nel caso in
cui tali violazioni siano commesse nell'esercizio in
forma associata di attività professionale, la sanzione
accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei
confronti di tutti gli associati.
Fondo politica economica (articolo 1, comma 25).
E' previsto un incremento di risorse, per il 2012, di 2
miliardi.
Formazione continua (articolo 10). Si
interviene sull'articolo 118, comma 1, della Finanziaria
2011 relativo ai fondi interprofessionali per la
formazione continua. La modifica contenuta nella norma
in esame prevede che tali fondi si possano articolare
regionalmente o territorialmente e possono - inoltre -
utilizzare parte delle risorse a essi destinati per
misure di formazione a favore di apprendisti e
collaboratori a progetto.
Giochi (articolo 2, comma 3). Ampi poteri
all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di
regolare, con propri decreti dirigenziali, tutti i
giochi pubblici già esistenti, al fine di assicurare
maggiori entrate. Non solo. I monopoli potranno anche
introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad
estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco
del Lotto e dei giochi numerici a totalizzazione
nazionale, variare l'assegnazione della percentuale
della posta di gioco a montepremi o a vincite in denaro,
e da ultimo variare la misura del prelievo erariale
unico e la percentuale del compenso per le attività di
gestione ovvero per quella dei punti vendita. I Monopoli
possa anche proporre al Tesoro di disporre con propri
decreti, entro il 31 dicembre 2011, tenuto anche conto
dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi
di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati
eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di
base dell'imposta di consumo sulle sigarette. Secondo le
prime stime di via XX Settembre queste misure dovrebbero
assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a
1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono
integralmente attribuite allo Stato.
Liberalizzazione delle professioni (articolo 3,
comma 5). Si accelera nella liberalizzazione delle
professioni regolamentate. Fermo restando l'esame di
Stato di cui all'articolo 33 comma 5 della Costituzione
per l'accesso alle professioni regolamentate, gli
ordinamenti professionali devono garantire che
l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai
principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa
dei professionisti su tutto il territorio nazionale,
alla differenziazione e pluralità di offerta che
garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli
utenti nell'ambito della più ampia informazione
relativamente ai servizi offerti.
Gli ordinamenti professionali dovranno essere
riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto per recepire una serie di principi.
Intanto, che l'accesso alla professione è libero e il
suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e
sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica,
del professionista. La limitazione, in forza di una
disposizione di legge, del numero di persone che sono
titolate a esercitare una certa professione in tutto il
territorio dello Stato o in una certa area geografica, è
consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di
interesse pubblico e non introduca una discriminazione
diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso
di esercizio dell'attività in forma societaria, della
sede legale della società professionale.
Bisognerà poi prevedere l'obbligo per il
professionista di seguire percorsi di formazione
continua permanente predisposti sulla base di appositi
regolamenti emanati dai consigli nazionali. La
violazione dell'obbligo di formazione continua determina
un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla
base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale
che dovrà integrare tale previsione. Inoltre, la
disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione
deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo
svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento
costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio
della professione. Al tirocinante dovrà essere
corrisposto un equo compenso di natura indennitaria,
commisurato al suo concreto apporto.
Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro,
la durata del tirocinio non potrà essere
complessivamente superiore a tre anni e potrà essere
svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro
stipulata fra i consigli nazionali e viale Trastevere,
in concomitanza al corso di studio per il conseguimento
della laurea di primo livello o della laurea magistrale
o specialistica. Il compenso spettante al professionista
è pattuito per iscritto all'atto del conferimento
dell'incarico professionale prendendo come riferimento
le tariffe professionali.
E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in
deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel
rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al
cliente il livello della complessità dell'incarico,
fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla
conclusione dell'incarico. In caso di mancata
determinazione consensuale del compenso, quando il
committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione
giudiziale dei compensi, o nei casi in cui la
prestazione professionale è resa nell'interesse dei
terzi si applicano le tariffe professionali stabilite
con decreto dal ministro della Giustizia. A tutela del
cliente poi il professionista è tenuto a stipulare
idonea assicurazione per i rischi derivanti
dall'esercizio dell'attività professionale. Il
professionista deve rendere noti al cliente, al momento
dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza
stipulata per la responsabilità professionale e il
relativo massimale.
Le condizioni generali delle polizze assicurative di
cui al presente comma possono essere negoziate, in
convenzione con i propri iscritti, dai consigli
nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.
Gli ordinamenti professionali dovranno prevedere
l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi
da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono
specificamente affidate l'istruzione e la decisione
delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell'ordine
territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile
con quella di membro dei consigli di disciplina
nazionali e territoriali. La pubblicità informativa, con
ogni mezzo, avente a oggetto l'attività professionale,
le specializzazioni e i titoli professionali posseduti,
la struttura dello studio ed i compensi delle
prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere
trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere
equivoche, ingannevoli, denigratorie.
Libertà d'iniziativa economica (articolo 3, commi
da 1 a 4). In attesa della modifica dell'articolo 41
della Costituzione, Stato, Regioni ed Enti locali
dovranno adeguare i rispettivi ordinamenti al principio
secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata
sono libere ed è permesso tutto ciò che non è
espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
a)vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali; b) contrasto con i principi
fondamentali della Costituzione; c) danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto
con l'utilità sociale; d) disposizioni indispensabili
per la protezione della salute umana, la conservazione
delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del
paesaggio e del patrimonio culturale; e) disposizioni
che comportano effetti sulla finanza pubblica. Sono in
ogni caso soppresse - nelle more - le disposizioni
normative statali incompatibili con quanto disposto
nell'articolo in commento, con conseguente diretta
applicazione degli istituti della segnalazione di inizio
di attività e dell'autocertificazione con controlli
successivi. L'adeguamento di comuni, province e Regioni
a tale norma costituisce elemento di valutazione della
virtuosità dell'ente.
Licenziamento "forzoso" (articolo 1, comma 16).
La possibilità per le pubbliche amministrazioni di
risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro di
propri dipendenti al compimento dei 40 anni di anzianità
contributiva si applica anche agli anni 2012, 2013 e
2014.
Lotta al riciclaggio (articolo 2, comma 4). Ai
fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito
comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attività criminose e di finanziamento del terrorismo,
si prevede che l'utilizzo del contante nelle transazioni
venga ridotto a importi inferiori a 2.500 euro (il
limite era stato già abbassato da 12.500 a 5mila euro
con la manovra dell'anno scorso). Se si supera questa
somma devono essere invece utilizzati mezzi
"tracciabili" (assegni, moneta elettronica, bonifici
etc).
Meno poltrone nei comuni (articolo 16). Si
prevede che al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, il contenimento delle
spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento
delle funzioni amministrative, a decorrere dal primo
rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto (13 agosto 2011), nei comuni con
popolazione pari o inferiore a mille abitanti, il
sindaco sia il solo organo di governo e sono soppressi
la giunta e il consiglio comunale. In più si stabilisce
che debbono essere svolte obbligatoriamente tutte le
funzioni amministrative in forma associata con altri
Comuni contermini con popolazione pari o inferiore a
mille abitanti mediante la costituzione, nell'ambito del
territorio di una provincia, dell'unione municipale. In
tali comuni il sindaco è eletto a suffragio universale e
diretto. Gli organi invece dell'unione municipale
saranno l'assemblea municipale, il presidente
dell'unione municipale e la giunta municipale. Ci sarà
comunque uno statuto ad hoc che ne individuerà compiti e
funzioni. Attenzione a non costituire l'unione
municipale per tempo: se non si fa entro sei mesi dalla
data di rinnovo dei comuni interviene il prefetto, che
può nominare anche un commissario. Sforbiciata in arrivo
anche per i consigli comunali. A decorrere dal primo
rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto: a) per i comuni con popolazione
superiore a mille e fino a 3mila abitanti, il consiglio
comunale è composto, oltre al sindaco, da cinque
consiglieri e il numero massimo degli assessori è
stabilito in due; b) per i comuni con popolazione
superiore a 3mila e fino a 5mila abitanti, il consiglio
comunale è composto, oltre al Sindaco, da sette
consiglieri e il numero massimo degli assessori è
stabilito in tre; c) per i comuni con popolazione
superiore a 5mila e fino a 10mila abitanti, il consiglio
comunale è composto, oltre al Sindaco, da nove
consiglieri e il numero massimo degli assessori è
stabilito in quattro. Infine: le spese di rappresentanza
sostenute dagli organi di governo degli enti locali
dovranno essere elencate, per ciascun anno, in un
apposito prospetto del rendiconto, che va trasmesso alla
Corte dei Conti e pubblicato anche sul sito dell'ente
locale.
Minus e plusvalenze (articolo 2, commi da 28 a
34). La nuova aliquota del 20% riguarda anche
l'imposta sostitutiva che colpisce i cosiddetti capital
gain cioè le plusvalenze realizzate su partecipazioni
non qualificate (nonché su strumenti finanziari
partecipativi e contratti di associazione in
partecipazione con apporto di capitale), titoli (esclusi
i titoli di stato italiani e di Paesi della white list),
certificati di massa, valute oggetto di cessione a
termine o rivenienti da depositi, metalli preziosi, e
quote in organismi di investimento, nonché i redditi
realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o
l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti
finanziari. L'incremento scatta per i capital gain
realizzati dal 1° gennaio 2012. Le plusvalenze su titoli
di stato si computano, ai fini della applicazione
dell'imposta sostitutiva, nella misura del 62,5 per
cento. Le minusvalenze realizzate fino al 2011 su
strumenti finanziari sopra indicati si dedurranno dalle
future plusvalenze limitatamente al 62,5% (rapporto tra
12,5% e 20%) anziché al 100%. Resta ferma il limite
quinquennale per il riporto previsto dall'articolo 68,
comma 5, Tuir. Per la tassazione dei futuri capital gain
al 20%, è possibile utilizzare, in luogo del costo
storico delle partecipazioni o dei titoli, il relativo
valore alla data del 31.12.2011, corrispondendo
l'eventuale imposta sostitutiva del 12,5% sulle
plusvalenze così scaturite.
Mobilità, trasferimenti e aspettativa del
personale pubblico (articolo 1, commi 19 e 29 e 30).
Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento
di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di
posti vacanti in organico, devono attivare le procedure
di mobilità, provvedendo, in via prioritaria,
all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da
altre amministrazioni, in posizione di comando o di
fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale,
che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle
amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza. Il trasferimento può
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento, assicurando - in
ogni caso - la necessaria neutralità finanziaria. Il
comma 29 in esame invece prevede (senza nuovi oneri per
lo Stato) che i dipendenti pubblici, esclusi i
magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sono
tenuti a effettuare la prestazione in luogo di lavoro e
sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche,
organizzative e produttive con riferimento ai piani
della performance o ai piani di razionalizzazione,
secondo criteri e ambiti regolati dalla contrattazione
collettiva di comparto. Nelle more della disciplina
contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali,
oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento è
consentito in ambito del territorio regionale di
riferimento. Per il personale del ministero dell'Interno
il trasferimento può essere disposto anche al di fuori
del territorio regionale di riferimento. In arrivo
infine modifiche al regime di aspettativa per chi
ricopre cariche elettive pubbliche.
Nuovi tagli alla spesa pubblica (articolo 1, commi 1 e
2). In attesa della costituzionalizzazione del
pareggio di bilancio, si impone una ulteriore stretta ai
"saldi di bilancio". La nuova cura dimagrante (ulteriore
rispetto a quella già prevista dalla manovra economica
di luglio) sarà di 6 miliardi per il 2012 e 2,5 per il
2013. Si specifica però che l'importo previsto per il
2012 (vale a dire, 6 miliardi) possa essere ridotto fino
al 50% se la Robin Hood Tax farà centrare i risparmi di
spesa stimati dal Tesoro. La disposizione chiarisce poi
che i tagli alla spesa pubblica non toccheranno il Fondo
per il finanziamento ordinario delle università, le
risorse destinate alla ricerca e alla scuola, il
finanziamento del 5 per mille, il fondo unico per lo
spettacolo, le risorse destinate alla manutenzione e
conservazione dei beni culturali. Verrà invece toccato
il Fondo per le aree sottoutilizzate.
Obbligazioni contratte dai comuni (articolo 1,
comma 26). Si prevede che per procedere alla
liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro
e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28
aprile 2008, si prescinde dalla deliberazione
consiliare, ed è sufficiente una determinazione
dirigenziale del comune.
Organismi di investimento collettivo (articolo 2,
comma 15). Si stabilisce che gli organismi di
investimento collettivo del risparmio con sede in
Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede
in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel
territorio dello Stato, non siano soggetti alle imposte
sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale
sono a titolo di imposta.
Patto di stabilità e addizionali (articolo 1,
commi da 8 a 11). Si prevede un anticipo (al 2012)
del concorso di Regioni ed enti locali alla riduzione
della spesa pubblica. Nel dettaglio, le Regioni a
statuto ordinario dovranno "concorrere" per 1,6 miliardi
a decorrere dal 2012. Quelle a statuto speciale e le
province autonome di Trento e Bolzano per due miliardi
di euro a decorrere dall'anno 2012. Le province per 700
milioni per il 2012 e per 800 milioni a decorrere
dall'anno 2013 e i comuni per 1, 7 miliardi per il 2012
e per due miliardi di euro a decorrere dall'anno 2013.
Si prevede poi che a decorrere dall'anno 2012 (e non più
quindi 2013) ciascuna regione a Statuto ordinario può,
con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota
dell'addizionale regionale all'Irpef di base. La
predetta aliquota di base è pari allo 0,9 per cento sino
alla nuova rideterminazione. La maggiorazione non può
essere superiore: a) a 0,5 punti percentuali per gli
anni 2012 e 2013; b) a 1,1 punti percentuali per l'anno
2014; c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno
2015. Fino al 31 dicembre 2011, rimangono ferme le
aliquote della addizionale regionale all'Irpef delle
Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono superiori alla aliquota di base, salva la
facoltà delle medesime regioni di deliberare la loro
riduzione fino alla medesima aliquota di base. Si
prevede infine che fino alla definizione dei contenuti
del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della
attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere
delle Regioni e degli enti locali di deliberare aumenti
dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero
delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi
attribuiti con legge dello Stato. Tuttavia, viene
chiarito, tale sospensione non si applica, a decorrere
dal 2012, con riferimento all'addizionale comunale
all'Irpef.
Prefetti e dirigenti, mobilità più semplice
(articolo 1, comma 18). Al fine di assicurare la
massima funzionalità e flessibilità, in relazione a
motivate esigenze organizzative, le pubbliche
amministrazioni possono disporre, nei confronti del
personale appartenente alla carriera prefettizia o
avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro
incarico prima della data di scadenza dell'incarico
ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto. In
tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta
data, il trattamento economico in godimento a condizione
che, ove necessario, sia prevista la compensazione
finanziaria, anche a carico del fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato o di altri
fondi analoghi.
Prosecuzione del rapporto di lavoro (articolo 1,
comma 17). È in facoltà dei dipendenti civili dello
Stato e degli enti pubblici non economici di permanere
in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i
limiti di età per il collocamento a riposo per essi
previsti. In tal caso è data facoltà
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze
organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il
dipendente in relazione alla particolare esperienza
professionale acquisita dal dipendente in determinati o
specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente
andamento dei servizi. La disponibilità al trattenimento
va presentata all'amministrazione di appartenenza dai
ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del
limite di età per il collocamento a riposo previsto dal
proprio ordinamento. I dipendenti in aspettativa non
retribuita che ricoprono cariche elettive esprimono la
disponibilità almeno novanta giorni prima del compimento
del limite di età per il collocamento a riposo.
Riduzione costi politica e apparati (articolo 1,
comma 33). Si conferma che il trattamento economico
omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione
della carica ricoperta o dell'incarico svolto, ai
titolari di cariche elettive e incarichi di vertice o
quali componenti, comunque denominati, degli organismi,
enti e istituzioni, anche collegiali, non possa superare
la media ponderata rispetto al Pil degli analoghi
trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari
di omologhe cariche e incarichi negli altri sei
principali Stati dell'Area Euro. Queste disposizione si
applica anche anche ai segretari generali, ai capi dei
dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori
generali degli enti e ai titolari degli uffici a questi
equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato.
Redditi di capitale (articolo 2, comma 27). Se
derivanti da contratti sottoscritti fino al 31 dicembre
2011, si applica l'aliquota del 12,5 per cento sulla
parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra
la data di sottoscrizione o acquisto della polizza e il
31 dicembre 2011. Ai fini della determinazione dei
redditi di cui al presente articolo si tiene conto
dell'ammontare dei premi versati a ogni data di
pagamento dei premi medesimi e del tempo intercorso tra
pagamento dei premi e corresponsione dei proventi,
secondo le disposizioni stabilite con decreto di via XX
Settembre.
Rendite finanziarie (articolo 2, commi da 6 a 26).
Viene uniformata al 20% la misura della tassazione sulle
cosiddette rendite finanziarie. Vale a dire dei proventi
realizzati dalle persone fisiche per interessi su
titoli, depositi e conti correnti, per dividendi da
azioni e partecipazioni sociali "non qualificate" e da
capital gain su partecipazioni, titoli e strumenti
finanziari, anche attraverso gestioni individuali o
collettive. La tassazione al 20% sostituisce quella
attualmente prevista in due aliquote: 27% per gli
interessi si depositi e conti correnti bancari e 12,5%
per tutte le altre rendite finanziarie. Resta al 12,5%
la tassazione (interessi e capital gain) dei titoli di
stato italiani e di Paesi inclusi nella white list, dei
titoli di risparmio per l'economia meridionale, del
risultato delle forme di previdenza complementare e di
piani di risparmio appositamente istituiti. La nuova
misura scatta sui proventi esigibili e sui capital gain
realizzati dal 1° gennaio 2012. I commi da 13 a 25
prevedono poi tutta una serie di norme per armonizzare
queste novità ai vari prodotti finanziari. Tra questi si
segnala il comma 22 che stabilisce che ai proventi degli
strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza
patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e
delle discipline prudenziali nazionali, emessi da
intermediari vigilati da Bankitalia o da soggetti
vigilati Isvap, e diversi da azioni e titoli similari,
si applica il regime fiscale di cui al decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le remunerazioni dei
predetti strumenti finanziari sono in ogni caso
deducibili ai fini della determinazione del reddito del
soggetto emittente. La presente disposizione si applica
con riferimento agli strumenti finanziari emessi a
decorrere dal 20 luglio 2011. Il comma 26 invece
specifica che per gli interessi e altri proventi
soggetti all'imposta sostitutiva di cui al decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli intermediari
provvedono a effettuare addebiti e accrediti del conto
unico alla data del 31 dicembre 2011, per le
obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola
avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del
31 dicembre 2011, o in occasione della scadenza della
cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le
obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti.
Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto
del valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011.
Con decreto del Tesoro saranno comunque stabilite le
modalità di svolgimento delle operazioni di addebito e
di accredito del conto unico.
Restyling delle festività civili (articolo 1,
comma 24). A decorrere dall'anno 2012 con Dpcm,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da
emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono
stabilite annualmente le date in cui ricorrono le
festività introdotte con legge dello Stato non
conseguente ad accordi con la Santa Sede, e le
celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni
in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi
europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero
il lunedì seguente la prima domenica immediatamente
successiva ovvero coincidano con tale domenica.
Ritenute sugli interessi e sui redditi da capitale
(articolo 2, commi 13 e 14). Vengono rimodulate le
ritenute di imposta applicate sulle rendite finanziarie
in modo da renderle coerenti con la nuova tassazione al
20%. In particolare va al 20% la ritenuta sugli
interessi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali
finanziarie, la ritenuta sui dividendi da partecipazioni
non qualificate, quotate e non quotate, quella sugli
interessi bancari. Vengono poi dettate nuove norme in
materia di proventi delle quote di organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari di diritto
estero.
Robin Hood tax (articolo 7). Si prevede che in
dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto
sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del
settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito
delle società (Ires) è applicata con una addizionale di
6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano
conseguito nel periodo di imposta precedente un volume
di ricavi superiore a 10 milioni di euro (prima si
parlava di 25 milioni) e un reddito imponibile superiore
al milione di euro. E in più: che si tratti di soggetti
che operino nei seguenti settori: ricerca e coltivazione
di idrocarburi liquidi e gassosi; raffinazione del
petrolio, produzione o commercializzazione di benzine,
petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e
residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione
o commercializzazione dell'energia elettrica; trasporto
o distribuzione del gas naturale. Viene cancellata poi
la disposizione che escludeva da questa tassa i soggetti
che producono energia elettrica mediante l'impiego
prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o
eolica. La "Robin Hood tax" si applicherà a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2010 e per i tre periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010,
l'aliquota dell'addizionale verrà aumentata di quattro
punti percentuali. Due specifiche importanti. Tali norme
non rilevano ai fini della determinazione dell'acconto
di imposta dovuto per il periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2010 e (soprattutto) è
fatto espresso divieto ai soggetti "tassati" di traslare
l'onere sui prezzi al consumo. Secondo le prime stime
del Governo da queste misure dovranno derivare maggiori
entrate per l'Erario stimate non inferiori a 1.800
milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni di euro
per gli anni 2013 e 2014.
Roma capitale (articolo 1, comma 27). Si
prevede che il commissario straordinario del Governo
possa estinguere i debiti della gestione commissariale
verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di
cassa ricevute, ad avvenuta deliberazione del bilancio
di previsione per gli anni 2011 - 2013, con la quale
viene dato espressamente atto dell'adeguatezza e
dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il
reperimento delle risorse finalizzate a garantire
l'equilibrio economico finanziario della gestione
ordinaria, nonché subordinatamente a specifico motivato
giudizio sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle
predette misure da parte dell'organo di revisione,
nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di
previsione.
Salvaguardia dell'euro (articolo 1, comma 15).
Si autorizza che il Tesoro a concedere la garanzia dello
Stato sulle passività della società che verrà costituita
insieme agli altri Stati membri dell'area euro al fine
di assicurare la salvaguardia della stabilità
finanziaria dell'area euro. Si precisa tuttavia che tali
passività debbano essere "emesse" o "contratte" al fine
di costituire la provvista finanziaria per concedere
prestiti "o altre forme di assistenza finanziaria" agli
Stati membri dell'area euro in conformità con le
Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 9-10
maggio 2010 e le conseguenti decisioni che verranno
assunte all'unanimità degli Stati membri dell'area euro.
Segnalazione certificata di inizio attività - Scia
- (articolo 6, comma 1). Si prevede che la
segnalazione certificata di inizio attività (Scia), la
denuncia e la dichiarazione di inizio attività si
riferiscono ad attività liberalizzate e non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti
all'amministrazione e, in caso di inerzia, si può
chiedere l'accertamento dell'obbligo
dell'amministrazione di provvedere (articolo 31 Dlgs n.
104 del 2010).
Servizi pubblici locali (articolo 4). Arriva
un pacchetto di norme adegua la disciplina dei servizi
pubblici locali in base alle indicazioni del recente
referendum popolare e delle norme europee. Nel
dettaglio, si prevede che gli enti locali, nel rispetto
dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento
e di libera prestazione dei servizi, verifichino la
realizzabilità di una gestione concorrenziale dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica,
liberalizzando tutte le attività economiche
compatibilmente con le caratteristiche di universalità e
accessibilità del servizio e limitando, negli altri
casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle
ipotesi in cui, in base a una analisi di mercato, la
libera iniziativa economica privata non risulti idonea a
garantire un servizio rispondente ai bisogni della
comunità.
All'esito della verifica l'ente adotta una delibera
quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia,
per i settori sottratti alla liberalizzazione, i
fallimenti del sistema concorrenziale e, viceversa, i
benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equità
all'interno della comunità locale derivanti dal
mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. La
delibera va adeguatamente pubblicizzata e inviata
all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai
fini della relazione al Parlamento.
La verifica degli enti locali è condizione essenziale
prima di procedere al conferimento e al rinnovo della
gestione dei servizi. Gli enti locali, per assicurare
agli utenti l'erogazione di servizi pubblici che abbiano
a oggetto la produzione di beni e attività rivolte a
realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo
economico e civile delle comunità locali, definiscono
preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di
servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni
economiche alle aziende esercenti i servizi stessi,
tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei
limiti della disponibilità di bilancio destinata allo
scopo.
All'attribuzione di diritti di esclusiva a un'impresa
incaricata della gestione di servizi pubblici locali
consegue l'applicazione delle norme sull'autoproduzione
previste dall'articolo 9 della legge n. 287 del 1990. I
soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora
intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli
in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono
soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 8, commi
2-bis e 2-quater, della legge n. 287 (vale a dire,
operare mediante società separate e rendere accessibili
tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle
altre imprese direttamente concorrenti).
La norma prevede poi che nel caso in cui l'ente
locale (dopo la verifica) intenda procedere
all'attribuzione di diritti di esclusiva, il
conferimento della gestione di servizi pubblici locali
avviene in favore di imprenditori o di società in
qualunque forma costituite individuati mediante
procedure competitive a evidenza pubblica, nel rispetto
dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea e dei principi generali relativi ai contratti
pubblici e, in particolare, dei principi di economicità,
imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, mutuo
riconoscimento e proporzionalità. Le medesime procedure
sono indette nel rispetto degli standard qualitativi,
quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul
territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove
esistente, dalla competente autorità di settore o, in
mancanza di essa, dagli enti affidanti.
Le società a capitale interamente pubblico possono
partecipare alle procedure competitive ad evidenza
pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti
previsti dalla legge. Le imprese estere, non
appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, possono
essere ammesse alle procedure competitive a evidenza
pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a
condizione che documentino la possibilità per le imprese
italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di
provenienza per l'affidamento di omologhi servizi.
Per promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale
dei mercati interessati, il bando di gara o la lettera
di invito relative a queste procedure dovrà: a)
escludere che la disponibilità a qualunque titolo delle
reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali non duplicabili a costi socialmente
sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del
servizio possa costituire elemento discriminante per la
valutazione delle offerte dei concorrenti; b) assicurare
che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione
alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al
valore del servizio e che la definizione dell'oggetto
della gara garantisca la più ampia partecipazione e il
conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma;
c) indicare, ferme restando le discipline di settore, la
durata dell'affidamento commisurata alla consistenza
degli investimenti in immobilizzazioni materiali
previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto
gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non può
essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti
investimenti; d) può prevederere l'esclusione di forme
di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che
possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed
economici di partecipazione alla gara, qualora, in
relazione alla prestazione oggetto del servizio,
l'aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre
effetti restrittivi della concorrenza sulla base di
un'oggettiva e motivata analisi che tenga conto di
struttura, dimensione e numero degli operatori del
mercato di riferimento; e) prevedere che la valutazione
delle offerte sia effettuata da una commissione nominata
dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella
specifica materia; f) indicare i criteri e le modalità
per l'individuazione dei beni, e per la determinazione
dell'eventuale importo spettante al gestore al momento
della scadenza o della cessazione anticipata della
gestione; g) prevedere l'adozione di carte dei servizi
al fine di garantire trasparenza informativa e qualità
del servizio.
Nel caso poi di procedure aventi ad oggetto, al tempo
stesso, la qualità di socio, al quale deve essere
conferita una partecipazione non inferiore al 40%, e
l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi
alla gestione del servizio, il bando di gara o la
lettera di invito assicura che: a) i criteri di
valutazione delle offerte basati su qualità e
corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli
riferiti al prezzo delle quote societarie; b) il socio
privato selezionato svolga gli specifici compiti
operativi connessi alla gestione del servizio per
l'intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non
si verifica, si proceda a un nuovo affidamento; c) siano
previsti criteri e modalità di liquidazione del socio
privato alla cessazione della gestione. Se il valore
economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o
inferiore alla somma complessiva di 900mila euro annui,
l'affidamento può avvenire a favore di società a
capitale interamente pubblico che abbia i requisiti
richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione
cosiddetta "in house".
Le società cosiddette "in house" affidatarie dirette
della gestione di servizi pubblici locali sono
assoggettate al patto di stabilità interno (vigilano gli
enti locali sull'osservanza). Le società "in house" e le
società a partecipazione mista pubblica e privata,
affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per
l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni del Dlgs.
N. 163 del 2006. Le società a partecipazione pubblica
che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con
propri provvedimenti, criteri e modalità per il
reclutamento del personale e per il conferimento degli
incarichi. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti,
è fatto divieto di procedere al reclutamento di
personale ovvero di conferire incarichi. La presente
norma non si applica alle società quotate in mercati
regolamentati. In caso di affidamento della gestione dei
servizi pubblici locali a società "in house" e in tutti
i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è
partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del
rispetto del contratto di servizip e ogni eventuale
aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti,
secondo modalità definite dallo statuto dell'ente
locale, alla vigilanza dell'organo di revisione.
Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili
degli uffici o dei servizi dell'ente locale, e degli
altri organismi che espletano funzioni di stazione
appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo
di servizi pubblici locali, non possono svolgere
incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da
parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche
nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei
tre anni precedenti il conferimento dell'incarico
inerente la gestione dei servizi pubblici locali. Alle
società quotate nei mercati regolamentati si applica la
disciplina definita dagli organismi di controllo
competenti.
Tale divieto opera anche nei confronti del coniuge,
dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei
soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei
confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel
triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di
consulenza o collaborazione in favore degli enti locali
o dei soggetti che hanno affidato la gestione del
servizio pubblico locale. Non possono essere nominati
amministratori di società partecipate da enti locali
coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno
ricoperto la carica di amministratore negli enti locali
che detengono quote di partecipazione al capitale della
stessa società. I componenti della commissione di gara
per l'affidamento della gestione di servizi pubblici
locali non devono aver svolto né svolgere alcun'altra
funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente alla gestione del servizio di cui si
tratta.
Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente,
la carica di amministratore locale non possono essere
nominati componenti della commissione di gara
relativamente a servizi pubblici locali da affidare da
parte del medesimo ente locale. Sono esclusi da
successivi incarichi di commissario coloro che, in
qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano
concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede
giurisdizionale con sentenza non sospesa,
all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una società
partecipata dall'ente locale che la indice, i componenti
della commissione di gara non possono essere né
dipendenti né amministratori dell'ente locale stesso.
Le incompatibilità e i divieti di cui al presente
articolo si applicano alle nomine e agli incarichi da
conferire successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Ferma restando la proprietà
pubblica delle reti, la loro gestione può essere
affidata a soggetti privati. Alla scadenza della
gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua
cessazione anticipata, il precedente gestore cede al
gestore subentrante i beni strumentali e le loro
pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi
socialmente sostenibili, per la prosecuzione del
servizio, come individuati dall'ente affidante, a titolo
gratuito e liberi da pesi e gravami. Se, al momento
della cessazione della gestione, tali beni non sono
stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante
corrisponde al precedente gestore un importo pari al
valore contabile originario non ancora ammortizzato, al
netto di eventuali contributi pubblici direttamente
riferibili ai beni stessi.
Restano ferme le disposizioni contenute nelle
discipline di settore, anche regionali, vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, nonché
restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti
stipulati prima dell'entrata in vigore del presente
decreto. La norma in esame disciplina anche il regime
transitorio degli affidamenti non conformi a quanto
stabilito dal presente decreto. Gli affidamenti diretti
relativi a servizi il cui valore economico sia superiore
ai 900mila euro l'anno nonché gli affidamenti diretti
che non rientrano in alcuni casi (ora spiegati) cessano,
improrogabilmente e senza necessità di apposita
deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31
marzo 2012.
Le gestioni affidate direttamente a società a
partecipazione mista pubblica e privata, qualora la
selezione del socio sia avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, le quali non abbiano
avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e
l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla
gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e
senza necessità di apposita deliberazione dell'ente
affidante, alla data del 30 giugno 2012. Le gestioni
affidate direttamente a società a partecipazione mista
pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia
avvenuta mediante procedure competitive a evidenza
pubblica le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo
stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, cessano
alla scadenza prevista nel contratto di servizio.
Mentre gli affidamenti diretti assentiti alla data
del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica
già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di
servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si
riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad
evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato
presso investitori qualificati e operatori industriali,
a una quota non superiore al 40 per cento entro il 30
giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31
dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si
verifichino, gli affidamenti cessano, improrogabilmente
e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente
affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013
o del 31 dicembre 2015.
Le società, le loro controllate, controllanti e
controllate da una medesima controllante, anche non
appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in
Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per
disposizioni di legge, di atto amministrativo o per
contratto servizi pubblici locali in virtù di
affidamento diretto, di una procedura non a evidenza
pubblica, e i soggetti cui è affidata la gestione delle
reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali degli enti locali, qualora separata
dall'attività di erogazione dei servizi, non possono
acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in
ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o
attività per altri enti pubblici o privati, né
direttamente, né tramite loro controllanti o altre
società che siano da essi controllate o partecipate, né
partecipando a gare.
Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la
durata della gestione e non si applica alle società
quotate in mercati regolamentati e alle società da
queste direttamente o indirettamente controllate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile. I soggetti
affidatari diretti di servizi pubblici locali possono
comunque concorrere su tutto il territorio nazionale
alla prima gara successiva alla cessazione del servizio,
svolta mediante procedura competitiva ad evidenza
pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.
Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo il
servizio idrico integrato, il servizio di distribuzione
di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia
elettrica, il servizio di trasporto ferroviario
regionale, e la gestione delle farmacie comunali.
Restano salve le procedure di affidamento già avviate
all'entrata in vigore del presente decreto.
Scuola, la pensione slitta di un anno (articolo 1,
comma 21). Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con
riferimento ai professori e Ata andranno in pensione un
anno più tardi rispetto alla presentazione della
domanda. (Entrano in vigore anche per loro le finestre
mobili). Resta ferma l'applicazione della disciplina
vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma
per i soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
Sistri, addio (articolo 6, commi 2 e 3). La
manovra di Tremonti cancella il Sistri, il sistema
integrato per il controllo e la tracciabilità dei
rifiuti. Si dice quindi addio a tutto quell'ambizioso
progetto di digitalizzazione del comparto rifiuti
iniziato dall'ultimo governo Prodi e portato quasi alla
fine dal ministro Stefania Prestigiacomo. La norma
specifica però che resta ferma l'applicabilità delle
altre norme in materia di gestione dei rifiuti (articolo
188-bis, comma 2, lettera b) del Dlgs n. 152 del 2006) e
i relativi adempimenti possono essere effettuati nel
rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei
registri di carico e scarico e del formulario di
identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del
citato decreto legislativo n. 152.
Sforbiciata alle province (articolo 15). I
tagli ai "costi della politica" coinvolgono anche le
province. E in attesa della complessiva revisione della
disciplina costituzionale del livello di governo
provinciale. La norma in esame prevede che a decorrere
dalla data di scadenza del mandato amministrativo
provinciale in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, siano soppresse tutte le province,
salvo quelle la cui popolazione rilevata al censimento
generale della popolazione del 2011 sia superiore a
300mila abitanti o la cui superficie complessiva sia
superiore a 3mila chilometri quadrati. I comuni che
fanno parte della provincia soppressa si dovranno
aggregare a un'altra provincia all'interno del
territorio regionale, nel rispetto del principio di
continuità territoriale. Se non avviene tale
accorpamento, le funzioni della provincia soppressa
vengono trasferite alle Regioni, che possono
attribuirle, anche in parte, ai comuni già facenti parte
delle circoscrizioni delle Province soppresse oppure
attribuirle alle Province limitrofe a quelle soppresse,
delimitando l'area di competenza di ciascuna di queste
ultime. In tal caso, con decreto del ministro
dell'Interno, sono trasferiti alla Regione personale,
beni, strumenti operativi e risorse finanziarie
adeguati. Non possono in ogni caso essere istituite
Province in Regioni con popolazione inferiore a 500mila
abitanti. Come per i comuni, la stretta arriva anche per
gli organi di governo delle province. A decorrere dal
loro primo rinnovo successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri
provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla
legislazione vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto è ridotto della metà, con
arrotondamento all'unità superiore. La soppressione
delle province determina la soppressione degli uffici
territoriali del governo aventi sede nelle province
soppresse. Spetterà invece a un Dpcm provvedere alla
revisione delle strutture periferiche delle
amministrazioni pubbliche presenti nelle province
soppresse.
Società municipalizzate (articolo 5). Arriva
una norma "premio" per incentivare gli enti territoriali
a dismettere le proprie partecipazioni azionarie nelle
società in house di servizi pubblici locali aventi
rilevanza economica (diversi dal servizio idrico). Per
la precisione si prevede che una quota del Fondo
infrastrutture, nei limiti delle disponibilità in base
alla legislazione vigente e comunque fino a 250 milioni
di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per l'anno
2014, sia destinata, d'intesa con le Infrastrutture e il
Tesoro, a investimenti infrastrutturali effettuati dagli
enti territoriali che procedano, rispettivamente, entro
il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla
dismissione di partecipazioni azionarie in società
esercenti servizi pubblici locali di rilevanza
economica, diversi dal servizio idrico. L'effettuazione
delle dismissioni è comunicata ai due dicasteri, delle
Infrastrutture e dell'Economia. Le spese effettuate a
valere sulla predetta quota sono escluse dai vincoli del
patto di stabilità interno. La quota assegnata a ciascun
ente territoriale non può essere superiore ai proventi
della dismissione effettuata. Attenzione: la quota non
assegnata agli enti territoriali resta destinata alle
finalità del Fondo infrastrutture (potenziamento della
rete infrastrutturale di livello nazionale, tra cui le
reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è
riconosciuta la valenza strategica ai fini della
competitività e della coesione del Paese).
Sostegno ai contratti di prossimità (articolo 8).
Si interviene in materia di contrattazione, prevendo che
i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello
aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in
azienda possano realizzare specifiche intese finalizzate
alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di
lavoro, all'emersione del lavoro irregolare, agli
incrementi di competitività e di salario, alla gestione
delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti
e all'avvio di nuove attività. La norma prosegue
specificando che queste intese possono riguardare la
regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del
lavoro e della produzione, incluse quelle relative: a)
agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove
tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla
classificazione e inquadramento del personale; c) ai
contratti a termine, ai contratti a orario ridotto,
modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli
appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di
lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e)
alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di
lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e
continuative a progetto e le partite Iva, alla
trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e
alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro,
fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e
il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del
matrimonio. Si chiarisce infine che le disposizioni
contenute in contratti collettivi aziendali vigenti,
approvati e sottoscritti prima dell'accordo
interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti
sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il
personale delle unità produttive cui il contratto stesso
si riferisce a condizione che sia stato approvato con
votazione a maggioranza dei lavoratori.
Studi di settore (articolo 2, comma 35).
Arriva una norma di chiarimento. Per gli studi di
settore viene stabilito che l'impossibilità di
effettuare gli accertamenti basati su presunzioni
semplici per chi risulta congruo e coerente fino al 40%
dei ricavi dichiarati (e con il limite di 50mila euro)
si verifica a condizione che risulti congruo - anche per
adeguamento - anche nel periodo d'imposta precedente.
Tagli alla "casta" (articolo 13). Il menù
delle misure anti-crisi colpisce anche la "casta", con
l'arrivo di una tassa di solidarietà per i membri degli
organi costituzionali. Vale a dire: parlamentari e
membri degli altri organi previsti dalla Costituzione. A
decorrere dal mese successivo a quello di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
arriva una riduzione delle retribuzioni o indennità di
carica superiori a 90mila euro lordi annui in misura del
10 per cento per la parte eccedente i 90mila euro e fino
a 150mila euro, che sale al 20 per cento per la parte
eccedente 150mila euro. Si specifica comunque che la
riduzione non opera ai fini previdenziali e che,
comunque, i tagli non potranno far scendere il
trattamento economico sotto i 90mila euro lordi annui.
Si prevede poi una sforbiciata del 50% dell'indennità
parlamentare, ma solo per gli onorevoli che svolgono
qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito
un reddito uguale o superiore al 15 per cento
dell'indennità medesima. La riduzione si applica a
decorrere dal mese successivo al deposito presso la
Camera di appartenenza della dichiarazione annuale
relativa ai redditi delle persone fisiche dalla quale
emerge il superamento del limite. Le Camere inoltre
dovranno individuare entro 60 giorni le modalità più
adeguate per correlare l'indennità parlamentare al tasso
di partecipazione di ciascun parlamentare ai lavori
delle Assemblee, delle Giunte e delle Commissioni. Si
specifica poi che la carica di parlamentare è
incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica
elettiva. Tale incompatibilità si applica a decorrere
dalla prima legislatura successiva alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Arriva infine una norma
"accorpa" referendum: nel caso in cui, nel medesimo
anno, debbano tenersi più di un referendum abrogativo la
convocazione degli elettori avverrà in una medesima
data.
Tagli agli organici pubblici (articolo 1, commi da
3 a 5). Nuova sforbiciata gli assetti organizzativi
delle amministrazioni pubbliche. Oltre alle riduzioni
già previste dalla legge n. 25 del 2010, dovranno: a)
apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore
riduzione degli uffici dirigenziali di livello non
generale, e delle relative dotazioni organiche, in
misura non inferiore al 10 per cento; alla
rideterminazione delle dotazioni organiche del personale
non dirigenziale, a esclusione di quelle degli enti di
ricerca, apportando una ulteriore riduzione non
inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al
numero dei posti di organico di tale personale. Alle
amministrazioni che non adempiono a tale onere entro il
31 marzo 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere
dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
Continuano a essere esclusi dal predetto divieto gli
incarichi di funzione dirigenziale. Fino all'emanazione
dei nuovi provvedimenti di "taglio" le dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura
pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Sono
fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità e di
conferimento di incarichi di funzione dirigenziali
avviati alla predetta data. Restano esclusi da questa
ulteriore tagliola il personale amministrativo operante
presso gli uffici giudiziari, il dipartimento della
Protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo
nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i
magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti
consentiti dalla normativa vigente, e le strutture del
comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale
in regime di diritto pubblico. Restano ferme le vigenti
disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
Tfr, liquidato più tardi (articolo 1, commi 22 e
23 e comma 32). Cambia, per il pubblico impiego, la
liquidazione del Tfr con effetto dal 1° gennaio 2012 e
con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per
il pensionamento a decorrere dalla predetta data. La
liquidazione avverrà decorsi ventiquattro mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di
cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di
età o di servizio previsti dagli ordinamenti di
appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a
causa del raggiungimento dell'anzianità massima di
servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento
applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro. Le disposizioni di
cui al presente articolo non trovano applicazione solo
nei casi di cessazione dal servizio per inabilità
derivante o meno da causa di servizio e per decesso del
dipendente. Resta comunque ferma l'applicazione della
disciplina vigente prima dell'entrata in vigore di
queste nuove regole per i soggetti che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre
2011. Il comma 32 in esame infine conferma che la durata
dell'incarico dirigenziale può essere inferiore a tre
anni se coincide con il conseguimento del limite di età
per il collocamento a riposo dell'interessato. In questo
caso, aggiunge, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato,
l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima
retribuzione percepita prima del conferimento
dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. Tale
norme si applica agli incarichi conferiti
successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto e agli incarichi aventi comunque
decorrenza successiva al 1° ottobre 2011.
Tirocini più tutelati (articolo 11). Si
prevede che i tirocini formativi e di orientamento
possano essere promossi solo da soggetti in possesso
degli specifici requisiti preventivamente determinati
dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie
all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta
eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici
e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i
tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi
a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi
e di orientamento non curriculari non possono avere una
durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e
possono essere promossi unicamente a favore di
neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici
mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio.
Trasporto pubblico locale (articolo 1, comma 13).
A decorrere dall'anno 2011 è istituito presso il Tesoro
il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico
locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto
ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui,
il cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di
stabilità. Il presente decreto prevede che dall'anno
2012 tale fondo sia ripartito, d'intesa con le Regioni,
sulla base di criteri premiali individuati da
un'apposita struttura paritetica da istituire senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La predetta struttura svolge compiti di monitoraggio
sulle spese e sull'organizzazione del trasporto pubblico
locale. Il 50 per cento delle risorse è attribuito, in
particolare, a favore degli enti collocati nella classe
degli enti più virtuosi; tra i criteri di virtuosità è
comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei
servizi di trasporto con procedura a evidenza pubblica.
Tredicesima "ritardata" per il travet "fannullone"
(articolo 1, comma 7). Che colpisce i dipendenti
pubblici di amministrazioni che non assicurano gli
obiettivi di risparmio previsti dal presente decreto. La
"sanzione" è rappresentata dal differimento, senza
interessi, del pagamento della tredicesima mensilità
dovuta ai dipendenti in tre rate annuali posticipate.
Voli
in classe economica (articolo 18). Giro di vite
sulle spese per viaggi in aereo. La norma prevede che i
parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti
delle amministrazioni dello Stato, centrali e
periferiche, anche a ordinamento autonomo (e anche di
qualifica inferiore a dirigente), gli amministratori, i
dipendenti e i componenti degli enti e organismi
pubblici, di aziende autonome e speciali, di aziende a
totale partecipazione pubblica, di autorità
amministrative indipendenti o di altri enti pubblici e i
commissari straordinari che, per gli spostamenti e le
missioni legate a ragioni di servizio al''interno
dell'Unione europea utilizzano il mezzo di trasporto
aereo, debbono volare in classe economica. |