L’obiettivo comunitario della
tutela dell’ambiente (artt. 2 e 6 TCE) si concretizza, a
seguito della direttiva 2008/99, anche attraverso il
diritto penale (comportando un’estensione della
competenza del diritto comunitario al diritto penale),
stante la rilevata insufficienza delle sanzioni
istituite, in materia, dagli stati membri di garantire
la piena attuazione della politica comunitaria per la
tutela dell’ambiente. La Commissione ha evidenziato che
la criminalità in materia di ambiente ha, spesso,
implicazioni transnazionali ed il problema deve essere
affrontato in maniera uniforme in modo da determinare un
ravvicinamento delle sanzioni degli stati membri.
La direttiva ha previsto una serie di condotte che
devono essere considerate reati e mira ad un
avvicinamento delle sanzioni minime per i casi più
gravi. Gli Stati Membri, altresì, dovranno adottare i
provvedimenti necessari affinché le persone giuridiche
possano essere dichiarate responsabili delle condotte
commesse a loro vantaggio o allorquando la commissione
dei reati si sia resa possibile a causa della carenza di
sorveglianza o controllo delle medesime. La scelta
politica del legislatore in ambito comunitario dello
strumento della direttiva lascia agli Stati membri un
ampio margine di discrezionalità nella sua attuazione.
Ai sensi dell’articolo 176 CE, gli Stati membri sono
liberi di mantenere e di istituire disposizioni più
stringenti di quelle previste dalla direttiva. Ad
esempio, gli Stati membri possono istituire nuove figure
di reato, perseguire penalmente anche i reati commessi
per semplice negligenza e prevedere ulteriori sanzioni o
sanzioni più severe.
Entrerà in vigore il 16 agosto il Decreto Legislativo
che recepisce la direttiva 2008 /99 CE sulla “tutela
penale dell’ambiente”.
Occorre osservare che già sussistevano alcune norme in
materia sia nel corpo del codice penale (l’art. 674 c.p.
che punisce tra l’altro la condotta di chi al di fuori
dei casi consentiti dalla legge provoca emissioni di
gas, vapori, fumo atti a molestare le persone, gli artt.733
c.p. e 734 c.p. rispettivamente in materia di tutela del
patrimonio archeologico, storico artistico nazionale e
in materia di tutela delle bellezze naturali) che nell’
ambito di alcune leggi di settore tra cui la più
rilevante è il decreto legislativo 152/2006.
Il decreto legislativo in questione prevede dopo l’art.
727 c.p. l’inserimento dell’art. 727 bis volto a
sanzionare penalmente con l’arresto da uno a sei mesi o
con l’ammenda fino a euro 4000,00 la condotta di chi
uccide, cattura preleva o detiene esemplari di specie
animali protette e con l’ammenda fino a 4000,00 euro chi
fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene
esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica
protetta. Ed ancora è previsto il reato di distruzione o
deterioramento di habitat all’interno di un sito
protetto che punisce con l’arresto fino a diciotto mesi
e con l’ammenda non inferiore a 3000 euro la condotta di
chi distrugge un habitat all’interno di un sito protetto
o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di
conservazione. Per specie animali o vegetali selvatiche
protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV
della direttiva 92/43/CE e nell’allegato I della
direttiva 2009/147/CE.
La novità più rilevante del decreto in esame è
l’introduzione della responsabilità delle persone
giuridiche per i reati ambientali, che va ad aggiungersi
a quanto previsto dal decreto legislativo 231/2001 in
materia di responsabilità degli enti per i fatti
costituenti reato. Ciò al fine di attuare una piena ed
efficace azione dissuasiva della disciplina in materia
di reati ambientali in conformità con quanto
disciplinato dalla direttiva Ce 2008/99.
(Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 Attuazione
della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale
dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che
modifica la direttiva 2005/35/CE relativa
all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione
di sanzioni per violazioni. (11G0163) – pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 1 agosto 2011, n.177)
Pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale del 01/08/11, n.177 -
Serie generale
Art. 1
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 727, è inserito il seguente:
«Art. 727-bis
(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione
di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche
protette)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o
detiene esemplari appartenenti ad una specie animale
selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei
mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in
cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali
esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di
conservazione della specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva
o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale
selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000
euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità
trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto
trascurabile sullo stato di conservazione della
specie.»;
b) dopo l'articolo 733, è inserito il seguente:
«Art. 733-bis
(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di
un sito protetto)
1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un
habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo
deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è
punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con
l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.».
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del
codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche
protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV
della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della
direttiva 2009/147/CE.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del
codice penale per 'habitat all'interno di un sito
protetto’ si intende
qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia
classificata come zona a tutela speciale a norma
dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva
2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat
di specie per cui un sito sia designato come zona
speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo
4, della direttiva 92/43/CE.
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. L'articolo 4 della legge 3 agosto 2009, n. 116, è
sostituito dal seguente:
«Art. 4. Introduzione dell'articolo 25-decies del
decreto legislativo 2001, n. 231:
1. Dopo l'articolo 25-nonies del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
"Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o
a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
giudiziaria).
1. In relazione alla commissione del delitto di cui
all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente
la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote."».
2. Dopo l'articolo 25-decies del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 25-undecies
(Reati ambientali)
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal
codice penale, si applicano all'ente le seguenti
sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all'articolo 137:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e
13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e
11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
b) per i reati di cui all'articolo 256:
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo
periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta
quote;
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo
periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la
sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
c) per i reati di cui all'articolo 257:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria
fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria
da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo
periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione
pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso
previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote
nel caso previsto dal comma 2;
g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote
nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo
periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da
duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8,
secondo periodo;
h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la
sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti
dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi
1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati
dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n.
150 del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta
quote, in caso di commissione di reati per cui è
prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di
reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati
per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a
due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote,
in caso di commissione di reati per cui è prevista la
pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento
quote, in caso di commissione di reati per cui è
prevista la pena superiore
nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti
dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993,
n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si
applicano all'ente le
seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la
sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9,
comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la
sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono
ridotte della metà nel caso di commissione del reato
previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma
2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5,
lettere b) e c), si
applicano le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei
mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono
stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione dei reati di cui
all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio
dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del
decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.».
Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo il secondo periodo è inserito
il seguente: «Per la baia storica del Golfo di Taranto
di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo
agli idrocarburi liquidi è stabilito entro le cinque
miglia dalla linea di costa.».
2. All'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i
seguenti:
«9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse
disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette
più violazioni della stessa disposizione soggiace alla
sanzione amministrativa prevista per la violazione più
grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si
applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di
un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più
violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui
al presente articolo.
9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di
cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla
commissione del
fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa
relativa al sistema informatico di controllo di cui al
comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla
contestazione immediata o dalla notificazione della
violazione, il trasgressore può definire la
controversia, previo adempimento degli obblighi di cui
sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione
prevista. La definizione agevolata impedisce
l'irrogazione delle sanzioni accessorie.».
3. Al comma 1 dell'articolo 260-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole:
«All'accertamento delle
violazioni di cui ai commi» le parole: «8 e 9» sono
sostituite dalle seguenti: «7 e 8».
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205
1. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dall'articolo16, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.
205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 prima delle parole: «I soggetti di cui
all'articolo 188-ter» sono anteposte le seguenti: «Fatto
salvo quanto stabilito al comma 1-bis,»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Sono
esclusi dall'obbligo di tenuta di un registro di carico
e scarico gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice civile che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 212,
comma 8, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi
dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i
propri rifiuti speciali non pericolosi di cui
all'articolo 184, comma 3, lettera b).».
2. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Al fine di graduare la responsabilità nel primo
periodo di applicazione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 205, e successive modificazioni, i
soggetti obbligati all'iscrizione al predetto sistema
che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei
termini previsti, fermo restando l'obbligo di adempiere
all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del
relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o
frazione di mese di ritardo:
a) con una sanzione pari al cinque per cento
dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se
l'inadempimento si verifica nei primi otto mesi
successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività
per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese,
come individuata dall'articolo 12, comma 2, del decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare in data 17 dicembre 2009, e successive
modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010;
b) con una sanzione pari al cinquanta per cento
dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se
l'inadempimento si verifica o comunque si protrae per i
quattro mesi successivi al periodo individuato alla
lettera a) del presente comma.»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Anche in attuazione di quanto disposto al comma
1, i soggetti di cui all'articolo 188-ter, commi 1, 2, 4
e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, che fino alla decorrenza degli
obblighi di operatività del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non
adempiono alle prescrizioni di cui all'articolo 28,
comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n.
52, sono soggetti alle relative sanzioni previste
dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, nella formulazione precedente all'entrata in
vigore del presente decreto.
2-ter. Anche in attuazione di quanto disposto al comma
1, le sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione
previgente a quella di cui al decreto legislativo 3
dicembre 2010, n. 205, per la presentazione del modello
unico di dichiarazione ambientale si applicano ai
soggetti tenuti alla comunicazione di cui all'articolo
28, comma 1, del citato decreto ministeriale 18 febbraio
2011, n. 52, e successive modificazioni, secondo i
termini e le modalità ivi indicati.
2-quater. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo
260-bis, commi 3, 4, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 3
aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, sono ridotte, ad
eccezione dei casi di comportamenti fraudolenti di cui
al predetto comma 3, a un decimo per le violazioni
compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza
degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di
operatori, enti o imprese, come individuata
dall'articolo 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011,
e successive modificazioni, e a un quinto per le
violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese e
per i successivi quattro mesi.».
Art. 5
Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 luglio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Alfano, Ministro della giustizia
Frattini, Ministro degli affari esteri
Romani, Ministro dello sviluppo economico
Romano, Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
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