(Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2011)
Il Presidente della Repubblica;
Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della
Costituzione;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega
al Governo finalizzata all’ottimizzazione della
produttivita’ del lavoro pubblico e alla
efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, nonche’ disposizioni integrative
delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti; e,
in particolare, l’articolo 2, comma 3, secondo il quale
il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo attuativo
della delega contenuta al comma 1 del medesimo
articolo 2, puo’ adottare eventuali disposizioni
integrative e correttive, con le medesime modalita’ e
nel rispetto dei medesimi principi e criteri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell’attivita’ svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, recante ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e
successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio
2011;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, nella seduta del 20 aprile 2011;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati;
Rilevato che le competenti Commissioni del Senato della
Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei
termini previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;
E m a na
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifica all’articolo 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo il comma 6-ter, e’ inserito il
seguente:
«6-quater. Per gli Enti locali, che risultano
collocati nella classe di virtuosita’ di cui
all’articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come individuati
con il decreto di cui al comma 2 del medesimo
articolo, il numero complessivo degli incarichi a
contratto nella dotazione organica dirigenziale,
conferibili ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, non puo’ in ogni caso superare la
percentuale del diciotto per cento della dotazione
organica della qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma
6-bis».
Art. 2
Modifica all’articolo 19 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150
1. L’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, e’ sostituito dal seguente:
«6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si
applicano al personale dipendente, se il numero
dei dipendenti in servizio nell’amministrazione non
e’ superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero
dei dirigenti in servizio nell’amministrazione non
e’ superiore a cinque. In ogni caso, deve
essere garantita l’attribuzione selettiva della
quota prevalente delle risorse destinate al
trattamento economico accessorio collegato alla
perfomance, in applicazione del principio di
differenziazione del merito, ad una parte limitata
del personale dirigente e non dirigente.».
Art. 3
Modifica all’articolo 31 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150
1. All’articolo 31, comma 2, e’ aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Si applica comunque quanto
previsto dall’articolo 19, comma 6.».
Art. 4
Modifica all’articolo 65 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150
1. All’articolo 65, comma 4, del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, le parole: «articolo 30,
comma 4.» sono sostituite dalle seguenti: «articolo
31, comma 4.».
Art. 5
Interpretazione autentica dell’articolo 65 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
1. L’articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel
senso che l’adeguamento dei contratti collettivi
integrativi e’ necessario solo per i contratti
vigenti alla data di entrata in vigore del
citato decreto legislativo, mentre ai contratti
sottoscritti successivamente si applicano
immediatamente le disposizioni introdotte dal
medesimo decreto.
2. L’articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che le
disposizioni che si applicano dalla tornata
contrattuale successiva a quella in corso al momento
dell’entrata in vigore dello stesso decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono
esclusivamente quelle relative al procedimento
negoziale di approvazione dei contratti collettivi
nazionali e, in particolare, quelle contenute negli
articoli 41, commi da 1 a 4, 46, commi da 3 a 7, e 47
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del
2009, nonche’ quella dell’articolo 66, comma 3, del
decreto legislativo n. 150 del 2009.
Art. 6
Norme transitorie
1. La differenziazione retributiva in fasce prevista
dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si
applica a partire dalla tornata di contrattazione
collettiva successiva a quella relativa al quadriennio
2006-2009. Ai fini previsti dalle citate
disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi
contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali
economie aggiuntive destinate all’erogazione dei premi
dall’articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui
all’articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’articolo 1
del presente decreto, per gli enti locali i contratti
stipulati in base a previsioni legislative, statutarie
e regolamentari, nel rispetto delle limitazioni
finanziarie sulla spesa del personale e sull’utilizzo
dei contratti di lavoro a tempo determinato, che
hanno superato i contingenti di cui all’articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in
essere al 9 marzo 2011, possono essere mantenuti fino
alla loro scadenza, fermo restando la valutabilita’
della conformita’ dei contratti stessi e degli
incarichi ad ogni altra disposizione normativa. |