Via libera alla nuova
tabella unica nazionale sul danno biologico per le
menomazioni alla integrità psicofisica compresa fra 10 e
100 punti di invalidità.
Nella riunione del 3
agosto scorso il Governo ha infatti approvato lo schema
di DPR in esecuzione all'articolo 138 del
Codice delle assicurazioni (D.Lgs. n. 209 del 2005).
Lo scopo della nuova
tabella, elaborata da una apposita Commissione istituita
presso il Ministero della salute a seguito di quanto
disposto dal Codice delle assicurazioni private del
2005, è quello di superare le singole tabelle elaborate
dai Tribunali al fine di uniformare i coefficienti su
tutto il territorio nazionale, superando ingiustificate
difformità.
L'entrata in vigore del
DPR determinerà l'applicazione vincolante dei suoi
valori per tutti i giudici e in ogni contenzioso
pendente al momento dell'entrata in vigore del
provvedimento.
Da più parti sono state
sollevate alcune critiche al provvedimento la cui
applicazione determinerebbe un calo dal 40% al 50%
risarcimenti del danno alla persona in caso di sinistro
stradale.
(Altalex, 8 agosto 2011)
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SCHEMA DI DPR
Nuova tabella delle menomazioni all’integrità
psicofisica comprese fra dieci e cento punti di
invalidità e del valore pecuniario da attribuire ad ogni
singolo punto, comprensiva dei coefficienti di
variazione corrispondenti all’età del soggetto leso
(Testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella
riunione del 3 agosto 2011)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87,
comma, 5 della Costituzione;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
successive modificazioni, recante il Codice delle
assicurazioni private, e in particolare l'articolo 138,
che prevede la predisposizione di una specifica Tabella,
unica su tutto il territorio della Repubblica, delle
menomazioni alla integrità psicofisica compresa tra IO e
100 punti e del valore pecuniario da attribuire a ogni
singolo punto di invalidità, comprensiva dei
coefficienti di variazione corrispondenti all'età del
soggetto leso;
VISTO il decreto del
Ministro della salute del 3 luglio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell' 11 settembre 2003, n.
211, recante "Tabella delle menomazioni all'integrità
psicofisica compresa tra 1 e 9 punti di invalidità;
ESAMINATI i lavori della
commissione per la predisposizione della Tabella di cui
al menzionato articolo 138 del Codice delle
assicurazioni private, istituita con decreto del
Ministro della salute del 26 maggio 2004;
ACQUISITE le
determinazioni del Ministero della giustizia, del
Ministero dello sviluppo economico relativamente al
valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di
invalidità, e del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
VISTO l'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
VISTA la preliminare
deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella
riunione del
UDITO il parere del
Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nella seduta del:
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del;
SULLA PROPOSTA del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro della giustizia;
DECRETA:
Art. 1.
1. Ai sensi
dell'articolo 138 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n . 209, è approvata la Tabella unica nazionale:
a) delle menomazioni
all'integrità psicofisica compresa tra 10 e 100 punti di
invalidità e le relative note introduttive sui criteri
applicativi ;
b) del valore pecuniari
o da attribuire a ogni singolo punto di invalidità e le
relative note introduttive sui criter i applicativi.
2. Le note introduttive
e le tabelle di cui al comma 1, lettera a), sono
riportate rispettivament e negli allegati I e Il del
presente decreto ; le note introduttive e le tabelle di
cui al comma 1, lettera b), sono riportate
rispettivamente negli allegati III e IV del presente
decreto.
3. Gli importi stabiliti
nella Tabella di cui al comma 1 sono aggiornati
annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, ai sensi dell'articolo 138, comma 4, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Il presente decreto sarà
sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte
dei conti.
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