testo in vigore dal:
12-10-2011
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26
agosto 2010
che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento
europeo e del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri
riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella
preparazione dei
prodotti alimentari e dei loro ingredienti;
Vista la direttiva 2009/32/CE del Parlamento
europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2009 per il ravvicinamento delle
legislazioni
degli Stati membri riguardanti i solventi di
estrazione impiegati
nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro
ingredienti;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n.
64, riguardante
l'attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di
solventi di
estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti
alimentari e dei
loro ingredienti ed in particolare l'articolo 7;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1994, n.
557, recante
recepimento della direttiva 92/115/CEE che modifica
la direttiva
88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri
riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella
preparazione dei
prodotti alimentari e dei loro ingredienti;
Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1996, n.
243, recante
recepimento della direttiva 94/52/CE che modifica
la direttiva
88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri
riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella
preparazione dei
prodotti alimentari e dei loro ingredienti;
Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1998,
recante recepimento
della direttiva 97/60/CEE che modifica la direttiva
88/344/CEE per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
riguardanti i
solventi di estrazione impiegati nella preparazione
dei prodotti
alimentari e dei loro ingredienti, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1998;
Ritenuto di procedere per ragioni di
semplificazione normativa
all'elaborazione di un elenco unico dei solventi
di estrazione
impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari
e dei loro
ingredienti;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso
nella sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9
giugno 2011;
Ritenuto di non dover acquisire il parere del
Consiglio Superiore
di Sanita' ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 4
febbraio 1993, n. 64, poiche' non si introducono
nuovi criteri
specifici di purezza dei solventi, nel rispetto
della disciplina
fissata a livello comunitario;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400,
effettuata in data 14 luglio 2011;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
1. L'allegato I del decreto legislativo 4 febbraio
1993, n. 64, e
successive modificazioni, e' sostituito dall'allegato I
al presente
decreto, che ne forma parte integrante.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e'
stato redatto
dall'Amministrazione competente per
materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle
disposizioni sulla promulgazione
delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive U.E. vengono forniti
gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea
(G.U.U.E.).
Note alle premesse:
- La direttiva 2010/59/UE della
Commissione del 26
agosto 2010 che modifica la direttiva
2009/32/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per il
ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri
riguardanti i
solventi di estrazione impiegati nella
preparazione dei
prodotti alimentari e dei loro
ingredienti, e' stata
pubblicata nella G.U.U.E. serie L n. 225
del 27 agosto
2010.
- La direttiva 2009/32/CE del Parlamento
europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2009 per il
ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri riguardanti i
solventi di
estrazione impiegati nella preparazione
dei prodotti
alimentari e dei loro ingredienti, e'
stata pubblicata
nella G.U.U.E. serie L n. 141 del 6 giugno
2009.
- L'art. 7 del decreto legislativo 4
febbraio 1993, n.
64 (Attuazione della direttiva 88/344/CEE
in materia di
solventi da estrazione impiegati nella
preparazione dei
prodotti alimentari e dei loro
ingredienti), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1993,
n. 64, S.O.,
recita:
«Art. 7. - 1. Con decreto del Ministro
della sanita' e'
data attuazione, ai sensi dell'art. 20
della legge 16
aprile 1987, n. 183, alle direttive delle
Comunita' europee
per le parti in cui modificano le modalita'
esecutive e le
caratteristiche di ordine tecnico relative
al presente
decreto.
2. Il Ministro della sanita', sentito
il Consiglio
superiore di sanita', determina, nei
limiti delle
disposizioni comunitarie, i criteri
specifici di purezza
dei solventi, secondo le procedure di cui al
comma 1».
- Il testo del comma 3 dell'art.17
della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'
di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri),
e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono
essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro,
quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma
restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge.
I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati
al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti all'allegato I al
citato decreto
legislativo n. 64 del 1993, sostituito
dall'allegato I al
presente regolamento, vedere nelle note alle
premesse.
Art. 2
1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti citati in premessa:
a) decreto ministeriale 8 luglio 1994, n. 557;
b) decreto ministeriale 14 marzo 1996, n. 243;
c) decreto ministeriale 15 ottobre 1998.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 4 agosto 2011
Il Ministro: Fazio
Visto, il Guardasigilli: Palma
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 338
ALLEGATO I
(art.1 comma 1)
SOLVENTI DI ESTRAZIONE IMPIEGATI NEL TRATTAMENTO
DI MATERIE PRIME, PRODOTTI ALIMENTARI O COMPONENTI
DI PRODOTTI ALIMENTARI O LORO INGREDIENTI
Parte I - SOLVENTI DA UTILIZZARE, RISPETTANDO LE CORRETTE PRASSI DI
FABBRICAZIONE, PER TUTTI GLI USI (1)
---------------------------------------------------------------------
Nome
---------------------------------------------------------------------
Propano
Butano
Acetato di etile
Etanolo
Anidride carbonica
Acetone (2)
Protossido d'azoto
-------------------
(1) Si ritiene che l'impiego di un solvente di estrazione avviene nel
rispetto delle corrette prassi di fabbricazione quando il suo uso
comporta soltanto la presenza di residui o di derivati ed in
quantita' tecnicamente inevitabile e tale da non presentare
rischi per la salute umana.
(2) L'impiego di acetone nella raffinazione dell'olio di sansa di
oliva e' vietato.
Parte II - SOLVENTI DI ESTRAZIONE E LORO CONDIZIONI DI IMPIEGO
=====================================================================
| | Limiti massimi di
| Condizioni di impiego | residuo nel prodotto
| (descrizione sommaria | alimentare o nel suo
Nome | dell'estrazione) | ingrediente
=====================================================================
|Produzione o |
|frazionamento di grassi|1 mg/kg nel grasso o
|e oli e produzione di |olio o nel burro di
Esano (1) |burro di cacao |cacao
---------------------------------------------------------------------
| |10 mg/kg nei prodotti
|Preparazione di |alimentari contenenti il
|prodotti a base di |prodotto a base di
|proteine sgrassate e di|proteine sgrassate e le
|farine sgrassate |farine sgrassate
---------------------------------------------------------------------
| |30 mg/kg nei prodotti
| |sgrassati di soia
| |venduti al consumatore
| |finale
---------------------------------------------------------------------
|Preparazione di germi |5 mg/kg nei germi di
|di cereali sgrassati |cereali sgrassati
---------------------------------------------------------------------
|Decaffeinizzazione o |
|eliminazione delle |
|sostanze irritanti e |
|amare dal caffe' e dal |20 mg/kg nel caffe' o
Acetato di metile |te' |nel te'
---------------------------------------------------------------------
|Produzione di zucchero |
|da melasse |1 mg/kg nello zucchero
---------------------------------------------------------------------
|Frazionamento di grassi|5 kg/mg nel grasso o
Etilmetilchetone (2)|e oli |olio
---------------------------------------------------------------------
|Decaffeinizzazione o |
|eliminazione delle |
|sostanze irritanti e |
|amare dal caffe' e dal |20 mg/kg nel caffe' o
|te' |nel te'
---------------------------------------------------------------------
|Decaffeinizzazione o |
|eliminazione delle |
|sostanze irritanti e |2 mg/kg nel caffe'
|amare dal caffe' e dal |torrefatto e 5 mg/kg nel
Diclorometano |te' |te'
---------------------------------------------------------------------
Metanolo |Per tutti gli impieghi |10 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Propan-2-olo |Per tutti gli impieghi |10 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
|Preparazione di |
|prodotti a base di |
|proteine animali |0,009 mg/kg nel prodotto
Etere dimetilico |sgrassate |proteico sgrassato
---------------------------------------------------------------------
-------------------
(1) Esano: prodotto commerciale consistente essenzialmente di
idrocarburi aciclici saturi, contenenti sei atomi di carbonio,
che distilla fra 64 °C e 70 °C. L'impiego combinato dell'esano e
dell'etilmetilchetone e' vietato.
(2) La presenza di n-esano in questo solvente non deve superare 50
mg/kg. L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone e'
vietato.
Parte III - SOLVENTI DI ESTRAZIONE E CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE
=====================================================================
| Quantita' massime di residui nel prodotto
|alimentare dovuti all'impiego di solventi di
| estrazione nella preparazione degli
Nome | aromatizzanti a base di aromi naturali
=====================================================================
Etere dietile |2 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Esano (*) |1 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Cicloesano |1 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Acetato di metile |1 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Butan-1-olo |1 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Butan-2-olo |1 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Etilmetilchetone (*) |1 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Diclorometano |0,02 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Propan-1-olo |1 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
1,1,1,2-tetrafluoroetano|0,02 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Metanolo |1,5 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Propan-2-olo |1 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
(*) L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone e'
vietato.
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