IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
L'INNOVAZIONE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive
modificazioni e
integrazioni, recante disciplina sull'attivita'
di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio
1993 n. 39,
e successive modificazioni, recante «Norme in
materia di sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23
ottobre 1992, n.
421";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3
luglio 1997, n.
520, «Regolamento recante norme per l'organizzazione dei
dipartimenti
e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e per la
disciplina delle funzioni dirigenziali»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
e successive
modificazioni recante «Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1999, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche»;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante
«Disposizioni per il
riordino della dirigenza statale e per favorire
lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;
Visto il decreto ministeriale 16 aprile
2007, recante
«Riorganizzazione del Dipartimento per l'innovazione e
le tecnologie»
e s.m.i;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in
data 7 maggio
2008, con il quale il Prof. On.le Renato Brunetta e'
stato nominato
Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri dell'8
maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza
portafoglio e'
stato conferito l'incarico per la pubblica
amministrazione e
l'innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 13
giugno 2008, recante «Delega di funzioni del Presidente
del Consiglio
dei Ministri al Ministro per la pubblica
amministrazione e
l'innovazione, Prof. Renato Brunetta», cosi' come
modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
luglio 2008;
Visto il decreto-legge del 25 giugno 2008 n.
112 recante
«disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione
la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la
perequazione tributaria» cosi' come modificato
dalla legge di
conversione del 6 agosto 2007 n. 133, ed in
particolare l'art. 74
(riduzione degli assetti organizzativi);
Visto decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78
recante «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita'
economica» convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto 1° marzo 2011 del Presidente del
Consiglio dei
Ministri recante «ordinamento delle strutture
generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in
particolare l'art. 14,
comma 4, nel quale si articola la struttura del
Dipartimento per la
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e
l'innovazione
tecnologica in non piu' di quattro uffici e in non
piu' di otto
servizi;
Ritenuto di dover procedere alla riorganizzazione del
Dipartimento
in attuazione di quanto previsto dall'art.43 del citato
decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative;
Decreta:
Art. 1
Attribuzioni del Dipartimento
1. Il Dipartimento per la digitalizzazione
della pubblica
amministrazione e l'innovazione tecnologica e' la
struttura di cui si
avvale il Presidente per il coordinamento e
l'attuazione delle
politiche di promozione dello sviluppo
della Societa'
dell'informazione, nonche' delle connesse
innovazioni per le
pubbliche amministrazioni, i cittadini e le imprese.
2. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 14
del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1°
marzo 2011,
Dipartimento in particolare, opera al fine di:
a) fornire al Ministro per la pubblica
amministrazione e
l'innovazione il necessario supporto per la
definizione di una
strategia unitaria per la modernizzazione del Paese
attraverso le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione
assicurando il
coordinamento informatico dei dati
dell'amministrazione statale,
regionale e locale ai sensi dell'articolo 117 secondo
comma, lettera
r) della Costituzione;
b) concorrere alla definizione degli indirizzi
strategici del
Governo per la diffusione e l'impiego
delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nel Paese,
all'attuazione di
iniziative, programmi e progetti per i cittadini e le
imprese e allo
sviluppo delle infrastrutture digitali, alla
definizione di
specifiche norme e regolamenti finalizzati
all'utilizzo e alla
diffusione delle tecnologie digitali nonche' dello
sviluppo della
competitivita' del sistema economico nazionale;
c) trasformare la Pubblica Amministrazione
attraverso la
promozione e realizzazione di iniziative di
digitalizzazione delle
attivita' degli uffici aventi ricadute sulla
organizzazione e sulle
procedure interne in ragione dell'uso
delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, il
coordinamento delle
iniziative finalizzate a ridurre gli sprechi e a
facilitare i
rapporti con i cittadini e le imprese mediante l'uso
delle medesime
tecnologie e la realizzazione di iniziative di grande
innovazione in
aree prioritarie quali: sanita', istruzione, giustizia,
d'intesa con
le pubbliche amministrazioni competenti centrali e
locali;
d) ridurre il digital-divide, attraverso
iniziative per
promuovere le competenze necessarie a un
adeguato uso delle
tecnologie nei mondi della scuola, dell'universita' e
della ricerca,
della pubblica amministrazione, centrale e locale,
dell'impresa, del
lavoro, della salute, dell'attivita' sociale e dei
cittadini;
e) supportare la cooperazione internazionale e
l'esportazione
delle «migliori pratiche» attraverso i progetti di
«e-Government per
lo sviluppo» e sostenere l'azione del Governo Italiano
nei rapporti
bilaterali e multilaterali; seguire le indicazioni
della Commissione
europea nell'elaborazione delle nuove politiche in tema
di Societa'
dell'Informazione.
3. Nell'ambito delle politiche indicate, il
Dipartimento provvede
in particolare a:
a) definire e aggiornare gli strumenti di
programmazione
nazionale, strategica e operativa, nell'ottica del
raccordo tra
programmazione comunitaria, nazionale e regionale,
con particolare
riferimento alla definizione e all'aggiornamento di
un programma
pluriennale delle politiche nazionali in materia
di Societa'
dell'informazione e al monitoraggio dell'impatto e dei
risultati;
b) partecipare all'attuazione di programmi europei
e nazionali
anche al fine di attrarre, individuare,
reperire, gestire e
monitorare le fonti di finanziamento finalizzate allo
sviluppo della
Societa' dell'informazione, coordinando allo scopo tutte
le strutture
di cui si avvale il Ministro;
c) assicurare le funzioni di segreteria del Comitato
dei Ministri
per la Societa' dell'Informazione, nonche' dei comitati
istituiti dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) dare attuazione alle direttive del
Ministro volte ad
assicurare il coordinamento del processo di
digitalizzazione, il
monitoraggio e la valutazione dei programmi, dei
progetti e dei piani
di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni
centrali per lo
sviluppo dei sistemi informativi;
e) sviluppare le strategie relative al cambiamento
della pubblica
amministrazione per una maggiore efficienza operativa,
una maggiore
qualita' dei servizi e garantire la massima trasparenza
dei processi
amministrativi;
f) promuovere specifiche iniziative in settori
prioritari del
Paese quali: sanita', scuola, giustizia, anche
mediante progetti e
azioni di integrazione e coordinamento delle
amministrazioni centrali
e locali competenti per materia, nonche' realizzare
progetti di
carattere intersettoriale avente contenuto
innovativo, di grande
rilevanza strategica e di preminente interesse
nazionale;
g) progettare e coordinare iniziative per la
piu' efficace
erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese;
h) predisporre le norme tecniche ai sensi
dell'articolo 71, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e i
criteri per la
pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e
mantenimento
dei sistemi informativi automatizzati
delle pubbliche
amministrazioni, nonche' per la loro
interconnessione, qualita' e
sicurezza;
i) concorrere, insieme alle amministrazioni
competenti, alla
definizione di misure e azioni per il rilancio della
competitivita'
internazionale del Paese, con particolare
riguardo alla
partecipazione a programmi di ricerca e di
innovazione europei e
nazionali, alle misure atte a sostenere l'innovazione
tecnologica e
digitale nel sistema imprenditoriale, ivi compresi
programmi relativi
alla definizione e allo sviluppo delle migliori
competenze nel
settore ICT;
j) valorizzare ulteriormente il ruolo
internazionale del
Dipartimento, contribuendo a determinare e sostenere
la posizione
nazionale nei rapporti bilaterali e multilaterali
relativamente alla
Societa' dell'Informazione con particolare attenzione
alle politiche
comunitarie e al Piano di azione e-Europe, e
supportando la
cooperazione internazionale e l'esportazione di
«migliori esperienze»
italiane attraverso i progetti e-Government per
lo sviluppo,
implementati dalla struttura di missione
specificamente creata
nell'ambito del Dipartimento;
k) coordinare le strategie e le attivita' di
comunicazione delle
iniziative e dei risultati conseguiti dall'attuazione
delle politiche
avviate dal Ministro nel campo della Societa'
dell'Informazione in
collaborazione con le altre strutture di cui si avvale
il Ministro e
con le strutture della Presidenza del Consiglio;
l) coordinare le politiche sulla sicurezza
informatica di intesa
con le altre strutture di cui si avvale il
Ministro nonche'
attraverso la partecipazione a diversi gruppi di
lavoro all'uopo
costituiti;
m) esercitare le funzioni di vigilanza
sull'Agenzia per la
diffusione delle tecnologie per l'innovazione di cui
all'articolo 1,
comma 368, lettera d) della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
Art. 2
Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
1. Il Ministro e' l'organo di governo del Dipartimento ed esercita
le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le
priorita' e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria
competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Il Ministro designa, per quanto di competenza, i rappresentanti
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni,
comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre
Amministrazioni ed istituzioni.
Art. 3
Capo del Dipartimento
1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli artt. 18, 21 e
28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il
funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei
risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal
Ministro, coordina l'attivita' degli uffici di livello dirigenziale
generale, anche attraverso la programmazione ed il relativo controllo
di gestione, e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i
predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro,
fermo restando il coordinamento da parte del capo di Gabinetto tra le
funzione di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del
Dipartimento.
2. Il capo del Dipartimento e' coadiuvato da una segreteria per il
disbrigo degli affari di propria competenza. Presso la segreteria
opera il protocollo informatico.
3. Il capo del Dipartimento cura i rapporti con il Segretario
generale e con i capi dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, partecipando alle riunioni di consultazione e di
coordinamento.
4. Il Ministro, su proposta del capo del Dipartimento, puo'
conferire l'incarico di vice capo del Dipartimento ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011. In
assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici di livello
dirigenziale generale del Dipartimento, la direzione dell'ufficio e'
temporaneamente assunta dal capo del Dipartimento, salvo che, sentito
quest'ultimo, il Ministro ne attribuisca la reggenza ad altro
dirigente.
Art. 4
Organizzazione interna del Dipartimento
1. Il Dipartimento si articola in quattro Uffici, cui sono preposti
coordinatori con incarico di funzioni di livello dirigenziale
generale e in otto Servizi, cui sono preposti coordinatori con
incarico di funzioni di livello dirigenziale.
2. Gli Uffici del Dipartimento sono i seguenti:
Ufficio I - Gestione economico-finanziaria, bilancio e personale;
Ufficio II - Politiche e linee di programma per l'innovazione;
Ufficio III - Progetti strategici per l'innovazione digitale;
Ufficio IV - Coordinamento degli interventi per l'innovazione.
Art. 5
Ufficio I - Gestione economico-finanziaria,
bilancio e personale
L'Ufficio per la «Gestione economico-finanziaria, bilancio e
personale»; coordina la gestione degli affari finanziari del bilancio
e dei relativi adempimenti contabili di competenza del Dipartimento
nonche' l'attivita' contrattuale concernente le risorse finanziarie
attribuite con Direttiva del Ministro; provvede, in raccordo con i
competenti uffici del Segretariato Generale e del Dipartimento della
Funzione Pubblica, alla gestione delle risorse umane e strumentali
nonche' all'acquisizione e alla gestione di beni e servizi del
Dipartimento; coordina la gestione degli Affari Generali; su
indicazione del capo del Dipartimento determina il fabbisogno di
personale per il Dipartimento; sovrintende all'archivio generale e
alla biblioteca; coordina le attivita' relative all'utilizzo del
protocollo informatico; coordina la gestione degli affari legali e
del contenzioso del Dipartimento, cura la gestione giuridica, ed
economica della struttura di missione «Unita' per l'e-Government e
l'innovazione per lo sviluppo» e le attivita' connesse al
conferimento degli incarichi di consulenza.
L'Ufficio I si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio I - Affari generali e personale.
Gestisce gli affari generali e sovrintende ai servizi ausiliari di
carattere generale; provvede alla gestione delle risorse umane in
servizio presso il Dipartimento, compreso il personale in servizio
presso la Struttura di missione «Unita' per l'e-government e
l'innovazione per lo sviluppo»; cura gli adempimenti in materia di
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; in collaborazione con
gli altri Uffici ne individua i fabbisogni formativi anche attraverso
la valutazione di proposte per la progettazione di corsi di
formazione; sovrintende alla raccolta dei dati relativi alla
valutazione dei dirigenti; sovrintende alla raccolta dei dati per la
formazione della Direttiva Annuale per l'azione amministrativa; cura
le attivita' relative alla gestione del protocollo informatico e
degli archivi documentali; in raccordo con i competenti uffici del
Controllo Interno cura le attivita' connesse al controllo di
gestione; cura l'attivita' di gestione del contenzioso
giurisdizionale ed amministrativo nelle materie di competenza del
Dipartimento e di consulenza legale agli uffici del Dipartimento in
tema di gestione del contenzioso.
b) Servizio II - Contabilita' e bilancio.
Cura la gestione degli affari finanziari e del bilancio provvedendo
agli adempimenti contabili e liquidatori relativi a contratti e
impegni giuridici assunti dal Dipartimento e dalle strutture
collegate; cura la raccolta dei dati forniti dagli Uffici del
Dipartimento in relazione alla programmazione, al monitoraggio e ai
finanziamenti dei programmi di innovazione, verificando la
compatibilita' economica e finanziaria rispetto agli interventi posti
in essere, fornisce consulenza finanziaria agli Uffici del
Dipartimento per i progetti di innovazione, nazionali ed
internazionali comunque finanziati; fornisce supporto giuridico e
finanziario agli uffici del Dipartimento anche attraverso la
redazione di atti amministrativi, accordi-quadro, contratti d'appalto
e convenzioni necessari per l'attuazione dei progetti, nonche' nella
predisposizione degli atti e delle attivita' finalizzati alla
partecipazione alle manifestazioni di tipo congressuale ed espositivo
operando a tal fine di concerto con le altre strutture, competenti
sulla materia, di cui si avvale il Ministro; cura la gestione
giuridica ed economica della struttura di missione «Unita' per
l'e-Government e l'innovazione per lo sviluppo» e le attivita'
connesse al conferimento degli incarichi di consulenza.
Art. 6
Ufficio II - Politiche e linee di programma
per l'innovazione
L'Ufficio per le politiche e linee di programma per l'innovazione
svolge attivita' di analisi, studio e valutazione di politiche e
programmi inerenti l'innovazione e l'e-Government; assicura il
coordinamento dei rapporti nazionali ed internazionali nel campo
dell'e-government e dell'innovazione della pubblica amministrazione.
promuove la definizione di programmi e linee di intervento, anche di
tipo intersettoriale, dedicati alla maggiore diffusione e utilizzo di
tecnologie digitali da parte delle pubbliche amministrazioni, dei
cittadini e delle imprese; d'intesa con le amministrazioni e gli enti
interessati, coordina l'attivita' di sviluppo della Digital Agenda
Europea e, nello specifico, le azioni di diffusione di contenuti e
servizi digitali; cura i rapporti con la Commissione europea nelle
materie di competenza; supporta l'Ufficio legislativo del Ministro
nell'iter parlamentare per la predisposizione di norme in materia di
innovazione e di e-government; sovraintende all'aggiornamento del
sito Internet in collaborazione con l'Ufficio stampa e relazioni
esterne del Ministro; propone interventi di regolazione normativa
mirati allo sviluppo dell'innovazione e dell'e-Government.
L'Ufficio II si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio I - Iniziative internazionali per lo sviluppo
dell'e-Government.
Provvede alla raccolta ed all'analisi di atti, documenti e altri
materiali relativamente ai rapporti internazionali tenuti dagli
uffici del Dipartimento in relazione alle esperienze di altre
amministrazioni o di altri Paesi nel campo dell'e-government e
dell'innovazione della pubblica amministrazione; collabora per la
verifica della compatibilita' delle attivita' del Dipartimento con le
attivita' ed i lavori della Commissione europea e del Consiglio
dell'Unione europea, nonche' con le iniziative delle organizzazioni
internazionali dedicate a argomenti di competenza del Dipartimento,
elaborando eventuali proposte, partecipando ai gruppi di lavoro,
riscontrando la coerenza delle politiche e delle iniziative nazionali
nei confronti degli orientamenti e delle politiche europee; collabora
all'attuazione delle decisioni degli organismi internazionali; in
raccordo con la Struttura di missione «Unita' per l'e-Government e
l'innovazione per lo sviluppo collabora per favorire la cooperazione
internazionale con i Paesi in via di sviluppo,»; fornisce supporto al
Comitato dei ministri per la societa' dell'informazione per quanto
attiene gli aspetti europei ed internazionali.
b) Servizio II - Servizio affari legali e monitoraggio normativo.
In raccordo con l'Ufficio legislativo collabora alla definizione
della normativa in materia di innovazione e di e-government anche
supportando lo stesso ufficio nella definizione delle procedure
parlamentari; svolge le funzioni di segreteria della Conferenza
permanente per l'innovazione tecnologica nelle amministrazioni dello
Stato; in raccordo con l'Ufficio legislativo del Ministro e con
DigitPA partecipa alla definizione della normativa tecnica in materia
di e-government, in particolare per quel che attiene l'attuazione del
Codice per l'Amministrazione Digitale; fornisce i dati relativi
all'analisi dell'impatto degli atti normativi e dei regolamenti,
sull'attivita' delle amministrazioni e sull'impatto nei rapporti tra
pubblica amministrazione, cittadini e imprese; predispone le
relazioni annuali previste dalla normativa; collabora alla
predisposizione di circolari, direttive e fornisce pareri nelle
materie di propria competenza; cura l'aggiornamento del sito Internet
in collaborazione con l'Ufficio stampa e relazioni esterne del
Ministro fornendo periodiche informative in merito alle attivita' del
Dipartimento, curando la predisposizione delle pubblicazioni e del
materiale informativo; in raccordo con il Dipartimento della funzione
pubblica partecipa alla definizione delle iniziative in materia di
semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Art. 7
Ufficio III - Progetti strategici per l'innovazione digitale
L'Ufficio «Progetti strategici per l'innovazione digitale» cura, in
raccordo con le amministrazioni competenti, la definizione, il
coordinamento, lo sviluppo e la piena attuazione
tecnico-amministrativa, di programmi di innovazione digitale nei
settori prioritari della pubblica amministrazione, con particolare
attenzione ai settori della scuola e della salute, nonche' di
specifiche misure e iniziative progettuali, anche di natura
prototipale, rivolte alle pubbliche amministrazioni, ai cittadini e
alle imprese, volte a favorire la diffusione di servizi innovativi e
a sostenere i processi di innovazione del sistema produttivo.
Promuove, coordina e svolge analisi sull'evoluzione delle tecnologie
digitali, individuando modelli innovativi di applicazione nel settore
pubblico e produttivo.
L'Ufficio III si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio I - Iniziative di sistema per il settore pubblico.
Promuove, coordina e sviluppa, in raccordo con le competenti
amministrazioni a livello centrale e locale, programmi di innovazione
digitale nei settori prioritari della pubblica amministrazione, con
particolare attenzione ai settori della scuola e della salute, anche
curando l'attuazione di specifiche iniziative progettuali, nonche'
promuovendo e partecipando a gruppi di lavoro; fornisce assistenza
alle singole amministrazioni per dare impulso, indirizzare e
realizzare progetti di digitalizzazione di processi e di servizi
particolarmente importanti ai fini della diffusione
dell'e-government, assicurando il necessario coordinamento tra tutti
gli attori coinvolti; collabora con le amministrazioni centrali e
locali e con le associazioni di categoria al fine di promuovere e
realizzare interventi innovativi per semplificare, favorire e
incrementare l'accesso di cittadini e imprese ai servizi online della
pubblica amministrazione, con particolare attenzione ai settori della
scuola e della salute; partecipa a comitati e commissioni, a livello
nazionale ed europeo, nelle aree di competenza per lo sviluppo
dell'innovazione digitale nel settore pubblico, con particolare
attenzione ai settori della scuola e della salute; propone iniziative
volte a promuovere la sicurezza informatica, anche partecipando a
specifici gruppi di lavoro e all'attivita' degli altri organismi
interessati; collabora con le altre strutture del Dipartimento alla
predisposizione delle proposte di partecipazione a Programmi
nazionali e europei.
b) Servizio II - Politiche e iniziative pilota per la diffusione
dell'innovazione.
Promuove, coordina e sviluppa, in raccordo con le competenti
amministrazioni a livello centrale e locale, specifiche misure e
iniziative progettuali, anche di natura prototipale, rivolte alle
pubbliche amministrazioni, ai cittadini e alle imprese, finalizzate
alla realizzazione e diffusione di servizi caratterizzati da elevato
tasso di innovazione; promuove, in collaborazione con le
amministrazioni competenti, programmi di ricerca e di innovazione
ICT, nazionali ed europei, favorendo il raccordo pubblico privato e
l'accesso ai finanziamenti da parte delle imprese interessate, in
coerenza con le politiche ed azioni comunitarie; in collaborazione
con le amministrazioni competenti e in raccordo con le associazioni
di categoria, promuove e realizza interventi e misure rivolte alle
imprese, con particolare riferimento alle PMI, volte a favorire i
processi di innovazione di processo e di prodotto; partecipa a
comitati di monitoraggio e indirizzo di misure di incentivazione per
sostenere l'innovazione digitale del sistema produttivo e favorire la
diffusione di tecnologie digitali; collabora con le altre strutture
del Dipartimento alla predisposizione delle proposte di
partecipazione a Programmi nazionali e europei.
Art. 8
Ufficio IV - Coordinamento degli interventi
per l'innovazione
Assicura il coordinamento delle iniziative nazionali nel settore
dell'e-government e dell'innovazione con quelle delle regioni e degli
enti locali promuovendo, coordinando, monitorando, valutando e
assicurando coerenza amministrativa a programmi, piani e specifiche
iniziative operative sviluppati in modo congiunto dal Dipartimento e
dalle amministrazioni interessate; in coordinamento con le altre
strutture del Dipartimento assicura la partecipazione dello stesso a
programmi in materia di innovazione e di e-government di iniziativa
nazionale e europee inerenti le politiche regionali.
L'Ufficio e' articolato nei seguenti servizi:
a) Servizio I - Programmazione e valutazione tecnico-economica.
In raccordo con gli altri uffici del Dipartimento, provvede alla
istruttoria dei programmi e dei progetti in materia di innovazione e
di e-government, promossi dalle amministrazioni regionali e locali, a
valere su specifiche linee di programmazione nazionale o comunitarie,
assicurando gli adempimenti connessi alla acquisizione delle risorse;
in raccordo con gli altri uffici del Dipartimento, assicura il
coordinamento delle iniziative delle regioni e degli enti locali con
quelle nazionali in materia di innovazione e di e-government, anche
attraverso il ricorso agli strumenti della programmazione negoziata.
Assicura, ove richiesta, assistenza tecnica alle strutture regionali
preposte alla programmazione ed attuazione degli interventi di
innovazione e di e-govemment, per il rafforzamento della loro azione.
b) Servizio II - Monitoraggio e rendicontazione.
Assicura il costante monitoraggio dello stato di avanzamento
tecnico e finanziario dei programmi e dei progetti in materia di
innovazione e e-governament, promossi o finanziati sulla base
dell'attivita' di programmazione sviluppata da Dipartimento,
individuando prontamente eventuali criticita' e proponendo eventuali
interventi correttivi. Provvede alla verifica delle rendicontazioni
di spesa, presentate dalle amministrazioni responsabili della
realizzazione degli interventi, relative all'attuazione delle linee
di programmazione sviluppate dal Dipartimento.
Art. 9
Efficacia
1. Il presente decreto ha effetto dalla data di
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dalla stessa data e' abrogato il D.M. del 16
aprile 2007 e
s.m.i.
Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi
a carico del
Bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di
controllo per gli
adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 13 luglio 2011
Il
Ministro: Brunetta
Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio
dei Ministri,
registro n. 17, foglio n. 392
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