IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data
12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino al
31 dicembre
2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio
nazionale in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini
appartenenti ai Paesi
del Nord Africa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data
7 aprile 2011 recante la dichiarazione dello stato di
emergenza
umanitaria nel territorio nazionale in relazione
all'eccezionale
afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord
Africa per
consentire un efficace contrasto dell'eccezionale
afflusso di
cittadini extracomunitari nel territorio nazionale;
Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3924
del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di
protezione
civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria
nel
territorio nazionale in relazione all'eccezionale
afflusso di
cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, nonche'
per il
contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di
Stati non
appartenenti all'Unione europea», e l'art. 17
dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23
febbraio 2011;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3933
del 13 aprile 2011 recante: «Ulteriori disposizioni
urgenti dirette a
fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel
territorio
nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di
cittadini
appartenenti ai Paesi del Nord Africa»;
Vista la deliberazione assunta nella riunione n.141 del
9 giugno
2011 del Consiglio dei Ministri con la quale il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e' stato
incaricato di coordinare il piano degli interventi per
l'Isola di
Lampedusa sulla base degli impegni assunti dal Governo;
Considerato che lo stato d'emergenza derivato
dall'eccezionale
afflusso di cittadini extracomunitari dal Nord Africa si
e' acuito a
causa del conflitto tutt'ora in corso nel territorio
libico e della
evoluzione degli assetti politico sociali degli altri
Paesi della
fascia del Maghreb;
Considerato che a causa dell'eccezionale afflusso di
migranti
nell'isola di Lampedusa le condizioni ambientali ed
igienico -
sanitarie dell'isola hanno subito significativi
peggioramenti al
punto da richiedere l'adozione di tempestivi interventi
di
riqualificazione ambientale e territoriale;
Considerato che a causa dell'eccezionale afflusso di
migranti
nell'isola di Lampedusa per prestare loro la necessaria
assistenza
umanitaria si sono dovute mettere a disposizione
strutture ed
edifici, pubblici e privati, non aventi tale
destinazione, tra cui le
strutture portuali e la sede dell'area marina protetta
Isole Pelagie;
Su proposta del capo Dipartimento della protezione
civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del
territorio e del mare;
Dispone:
Art. 1
1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei
Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive
modificazioni sono
aggiunti i seguenti commi:
«12. Il Commissario delegato, al fine di adottare idonee
iniziative di riqualificazione territoriale ed
ambientale nell'isola
di Lampedusa connesse all'eccezionale afflusso di
cittadini
extracomunitari provvede:
a. alla realizzazione di interventi volti alla verifica
del
ciclo integrato delle acque e all'adeguamento e
riqualificazione
della rete idrica e fognaria esistente;
b. alla realizzazione di interventi volti a migliorare
il ciclo
integrato di gestione dei rifiuti prodotti nell'isola;
c. alla realizzazione di interventi di bonifica e
risanamento
ambientale sia sulle aree a mare che a terra;
d. alla realizzazione di interventi volti alla
promozione delle
fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica;
e. alla riqualificazione delle strutture dell'area
marina
protetta Isole Pelagie previamente adibite al ricovero
temporaneo e
all'assistenza dei cittadini extracomunitari;
f. alla realizzazione di interventi di riqualificazione
paesaggistico territoriale;
g. alla realizzazione di interventi di riqualificazione,
manutenzuione e ristrutturazione di edifici e strutture
pubbliche;
h. alla riqualificazione ambientalmente sostenibile
della rete
di trasporto pubblico locale e delle relative
infrastrutture viarie.
13. Per la realizzazione delle iniziative di cui al
comma 12 il
Commissario delegato si avvale, in qualita' di Soggetto
attuatore,
del direttore della Direzione generale per la tutela del
territorio e
delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e
della tutela del
territorio e del mare.
14. Al sopra citato Soggetto attuatore e' corrisposto un
compenso
in misura pari al 30% del trattamento economico in
godimento, oltre
l'eventuale trattamento di missione, nei limiti previsti
per i
dirigenti generali dello Stato.
15. Il Soggetto attuatore si avvale delle
Amministrazioni
periferiche dello Stato, delle Amministrazioni
regionali, delle
Province e dei Comuni, delle aziende municipalizzate,
dei consorzi,
delle universita', delle aziende sanitarie locali,
dell'Istituto
superiore di sanita', dell'ISPRA, delle Societa'
specializzate
nazionali e regionali a totale capitale pubblico e delle
Societa' di
scopo di Societa' a capitale pubblico. Lo stesso
Soggetto attuatore
per procedere all'attivita' di cui al comma 12, puo'
avvalersi di
societa' in regime di convenzione con le Amministrazioni
statali, in
particolare, con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del
territorio e del mare, ovvero di imprese di settore
specializzate.
16. Il Soggetto attuatore, ove ritenuto indispensabile e
sulla
base di specifica motivazione, provvede all'approvazione
dei progetti
ricorrendo alla conferenza di servizi da indire entro
sette giorni
dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla
conferenza di servizi
il rappresentante di un'amministrazione invitata sia
risultato
assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di
rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo
dalla sua
presenza e dalla adeguatezza dei poteri di
rappresentanza dei
soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di
conferenza
di servizi deve essere motivato e recare, a pena di
inammissibilita',
le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine
dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumita', la
determinazione
e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3,
della legge 7
agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della
legge 11
febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero
competente o
dell'assessore competente per materia, secondo che il
dissenso sia
stato espresso dall'amministrazione statale o
dall'amministrazione
regionale e/o locale, che si pronunciano entro sette
giorni dalla
richiesta.
17. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli
interventi, che si
dovessero rendere necessari, anche successivamente alla
conferenza di
servizi di cui al comma 16, in deroga all'art. 17, comma
24, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, devono
essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni
dalla richiesta
ovvero in un termine complessivamente non superiore a 15
giorni in
caso di richiesta motivata di proroga, e, qualora entro
tale termine
non siano resi, si intendono acquisiti con esito
positivo.
18. Per i progetti di cui al comma 17, la procedura di
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione
d'incidenza
(VINCA) e' svolta, anche in deroga all'art. 7 del
decreto legislativo
n. 4/2008, dalle competenti strutture del Ministero
dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Tali procedure
devono essere
concluse entro il termine massimo di 45 giorni
dall'attivazione
decorsi i termini di pubblicazione ridotti della meta',
salvo
richiesta di eventuali integrazioni. Entro i successivi
15 giorni il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di
concerto con il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali,
formalizza il provvedimento di compatibilita'
ambientale. In caso di
mancata espressione dei termini sopra indicati, la
decisione e'
rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri.
19. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione
delle opere e
degli interventi, il Soggetto attuatore, una volta
emesso il decreto
di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro
adempimento,
provvede alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale
d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola
presenza di due
rappresentanti della Regione o degli altri enti
territoriali
interessati.
20. Per l'espletamento dalle attivita' previste dalla
presente
ordinanza, il Soggetto attuatore si avvale di dieci
unita' di
personale individuate tra il personale della Pubblica
Amministrazione
e degli Enti e delle Societa' di cui ai commi precedenti
posti in
posizione di comando o distacco anche in deroga alla
disposizioni
vigenti. Le spese accessorie inerenti il distacco e/o il
comando del
personale di cui sopra eventualmente previste dai
Contratti
collettivi nazionali di lavoro degli Enti e delle
Societa' di
appartenenza restano a carico degli stessi Enti e
Societa'.
21. Al personale di cui al comma 20 e' riconosciuta un'indennita'
pari a 30 ore di straordinario a valere sui fondi a
disposizione del
soggetto attuatore.
22. Il soggetto attuatore nell'espletamento degli
incarichi
affidati e per speciali esigenze puo' avvalersi di
quattro esperti
qualificati, individuati d'intesa con il Commissario
delegato, con
cui attivare rapporti di consulenza professionale. Il
compenso per i
suddetti esperti e' stabilito dal Soggetto attuatore,
con proprio
provvedimento d'intesa con il Commissario delegato.
23. Il Soggetto attuatore provvede all'espletamento
delle
attivita' previste dalla presente ordinanza con i poteri
e le deroghe
conferite al Commissario delegato, ivi comprese quelle
di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3924 del
18 febbraio 2011.
24. Il Soggetto attuatore predispone entro trenta giorni
dalla
pubblicazione della presente ordinanza il piano degli
interventi ed
il relativo crono programma e lo sottopone
all'approvazione del
Commissario delegato.".
Art. 2
1. Il Commissario delegato ed il Soggetto attuatore si
avvalgono
degli stessi poteri derogatori previsti all'art. 4
dell'Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18
febbraio 2011
cui sono aggiunti:
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e
217;
legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, comma 1, secondo
periodo;
art. 7, comma 6-bis, 35, 36 e 53 del decreto legislativo
30 marzo
2001, n. 165;
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207
concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, articoli 5,
7, 9 e
10.
Art. 3
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del
codice
civile, per i soggetti residenti nel territorio
dell'isola di
Lampedusa, il grave disagio socio economico derivante
dallo stato di
emergenza in atto costituisce causa di forza maggiore e
autorizza i
mutuatari a richiedere agli istituti di credito e
bancari la
sospensione fino al 31 dicembre 2011 delle rate dei
finanziamenti,
optando tra la sospensione dell'intera rata o quella
della sola quota
capitale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della
presente
ordinanza, gli istituti di credito e bancari informano i
mutuatari
della possibilita' di chiedere la sospensione delle
rate, indicando
costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonche'
il termine,
non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della
facolta' di
sospensione. In mancanza della comunicazione da parte
degli istituti
di credito e bancari nei termini e con i contenuti
prescritti, sono
sospese fino al 30 settembre 2011 e senza oneri
aggiuntivi per il
mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.
Tali
disposizioni si applicano anche nei rapporti tra
Societa' di leasing
e soggetti locatari.
2. Ai datori di lavoro privati ed ai lavoratori
autonomi, anche del
settore agricolo, operanti nel territorio dell'isola di
Lampedusa
alla data della dichiarazione dello stato di emergenza
nel territorio
nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di
cittadini
appartenenti ai Paesi del Nord Africa e' concessa fino
al 16 dicembre
2011 la sospensione del versamento dei contributi
previdenziali ed
assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la
quota a carico
dei lavoratori dipendenti, nonche' di quelli con
contratto di
collaborazione coordinata e continuativa.
3. Nei confronti delle persone fisiche, anche in
qualita' di
sostituti d'imposta, che, alla data del 12 febbraio
2011, avevano il
domicilio fiscale nel comune di Lampedusa sono sospesi,
fino al 16
dicembre 2011, i termini relativi agli adempimenti ed ai
versamenti
tributari. Non si fa luogo al rimborso di quanto giA'
versato.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano,
altresi', nei
confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche,
compresi i
sostituti d'imposta, aventi il domicilio fiscale o la
sede operativa
nel comune di cui al comma 3.
5. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro
domicilio
fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui ai commi 3
e 4, non
operano le ritenute alla fonte. La sospensione si
applica alle
ritenute da operare ai sensi degli articoli 23, 24, 25,
25-bis,
25-ter, 28, secondo comma, e 29 del decreto del
Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 5 del
decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, dell'art. 19 del decreto
ministeriale 31
maggio 1999, n. 164, dell'art. 50, comma 4, del decreto
legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 5, del
decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Le ritenute gia'
operate dai
sostituti non aventi il domicilio fiscale nel comune di
cui al comma
3 devono comunque essere versate.
6. Per agevolare la ripresa del tessuto ricettivo
connesso con le
specificita' paesaggistico-ambientali del comune di
Lampedusa, i
contratti di locazione o comodato stipulati per
finalita' turistiche
per il periodo dalla data della dichiarazione dello
stato di
emergenza fino al 31 dicembre 2011 sono esenti da ogni
tributo e
diritto. Per i contratti di cui al presente comma, gia'
stipulati
alla data di emanazione della presente ordinanza, il
termine per la
registrazione di cui all'art. 21, comma 18 della legge
27 dicembre
1997, n. 449 e' sospeso fino al 30 settembre 2011. Il
relativo
reddito imponibile derivante al proprietario
dell'immobile locato e'
ridotto del 30%. Il locatore, per godere di tale
beneficio, deve
indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di
registrazione
del contratto di locazione o comodato nonche' quelli
della denuncia
dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.
Art. 4
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 si
provvede:
a. quanto ad euro 150.000,00 a valere sulle risorse
finanziare
del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela
del
territorio e del mare cap. 7217 PG.1-Missione
18-Programma 13;
b. quanto ad euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse
finanziare
del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela
del
territorio e del mare cap. 8407 - PG 1 Missione 18.5 ;
c. quanto ad euro 20.850.000,00 a valere sulle risorse
finanziare
del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela
del
territorio e del mare cap. 8532- PG 1;
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite su una
apposta
contabilita' speciale all'uopo istituita ed intestata al
Soggetto
attuatore direttore della Direzione generale per la
tutela del
territorio e delle risorse idriche del Ministero
dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Roma, 16 giugno 2011
Il Presidente
Berlusconi
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