(GU
n. 219 del 20-9-2011)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 114, 117 e
119, della Costituzione;
Vista la
legge 5 maggio 2009, n. 42,
recante delega al Governo in materia di federalismo
fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione, ed in particolare gli articoli 2, 17 e 26;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;
Considerato che non e' stata raggiunta l'intesa in
sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 18 maggio 2011;
Visti il parere della Commissione parlamentare per
l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo
3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed i pareri delle
Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze
di carattere finanziario della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella
riunione del 28 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo,
del Ministro per la semplificazione normativa e del
Ministro per i rapporti con le regioni per la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro dell'interno,
con il Ministro della salute e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
MECCANISMI SANZIONATORI
Art. 1
Relazione di fine legislatura regionale
1. Al fine di garantire il coordinamento della
finanza pubblica, il rispetto dell'unita' economica e
giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza
delle decisioni di entrata e di spesa, le Regioni sono
tenute a redigere una relazione di fine legislatura.
2. La relazione di fine legislatura e' sottoscritta
dal Presidente della Giunta regionale non oltre il
novantesimo giorno antecedente la data di scadenza della
legislatura. Entro e non oltre dieci giorni dopo la
sottoscrizione della relazione, essa deve risultare
certificata dagli organi di controllo interno regionale
e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico
interistituzionale istituito presso la Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica
di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, composto pariteticamente da rappresentanti
ministeriali e regionali. Il Tavolo tecnico
interistituzionale verifica, per quanto di propria
competenza, la conformita' di quanto esposto nella
relazione di fine legislatura con i dati finanziari in
proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire
dalle Regioni alla banca dati di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro
venti giorni, apposito rapporto al Presidente della
Giunta regionale. Per quanto attiene al settore
sanitario e, in particolare, per i contenuti di cui al
comma 4, lettere c), per la parte relativa agli enti del
servizio sanitario regionale, d), e) ed f), la verifica
e' effettuata, entro il medesimo termine di venti
giorni, dai Tavoli tecnici che, ai sensi delle vigenti
disposizioni, sono deputati alla verifica
dell'attuazione dei Piani di rientro, ivi compresa la
struttura tecnica di monitoraggio prevista dall'articolo
3 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il
triennio 2010-2012, sulla base delle risultanze emerse
in sede di verifica dei medesimi Piani ovvero, per le
regioni non sottoposte al piano di rientro, sulla base
della verifica degli adempimenti annuali di cui
all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191. Il rapporto e la relazione di fine legislatura
sono pubblicati sul sito istituzionale della regione
entro il giorno successivo alla data di ricevimento del
rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da
parte del Presidente della Giunta regionale. Entrambi i
documenti sono inoltre trasmessi dal Presidente della
Giunta regionale alla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica.
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio
regionale, la sottoscrizione della relazione e la
certificazione da parte degli organi di controllo
interno avvengono entro quindici giorni dal
provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo
tecnico interistituzionale invia quindi al Presidente
della Giunta regionale il rapporto di cui al comma 2
entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di
fine legislatura sono infine pubblicati sul sito
istituzionale della Regione entro il giorno successivo
alla data di ricevimento del rapporto da parte del
citato Tavolo tecnico interistituzionale.
4. La relazione di fine legislatura contiene la
descrizione dettagliata delle principali attivita'
normative e amministrative svolte durante la
legislatura, con specifico riferimento a: a) sistema ed
esiti dei controlli interni; b) eventuali rilievi della
Corte dei conti; c) eventuali carenze riscontrate nella
gestione degli enti comunque sottoposti al controllo
della regione, nonche' degli enti del servizio sanitario
regionale, con indicazione delle azioni intraprese per
porvi rimedio; d) eventuali azioni intraprese per
contenere la spesa, con particolare riguardo a quella
sanitaria, e stato del percorso di convergenza ai costi
standard, affiancato da indicatori quantitativi e
qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche
utilizzando come parametro di riferimento realta'
rappresentative dell'offerta di prestazioni con il
miglior rapporto qualita-costi; e) situazione economica
e finanziaria, in particolare del settore sanitario,
quantificazione certificata della misura del relativo
indebitamento regionale; f) la individuazione di
eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o
amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa
incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio;
g) stato certificato del bilancio regionale.
5. Con atto di natura non regolamentare, adottato
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro per le riforme per il
federalismo e con il Ministro della salute, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, adotta uno schema tipo per la
redazione della relazione di fine legislatura,
differenziandolo eventualmente per le Regioni non
assoggettate a un piano di rientro della spesa
sanitaria.
6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di
redazione della relazione di fine legislatura il
Presidente della Giunta regionale e' tenuto a darne
notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale
del sito istituzionale dell'ente.
Art. 2
Responsabilita' politica del presidente della giunta
regionale
1. La fattispecie di grave dissesto finanziario, con
riferimento al disavanzo sanitario, si verifica in una
regione assoggettata a piano di rientro ai sensi
dell'articolo 2, comma 77, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, al verificarsi congiuntamente delle seguenti
condizioni: a) il presidente della giunta regionale,
nominato Commissarioad acta ai sensi dell'articolo 2,
rispettivamente commi 79 e 83, della citata legge n. 191
del 2009, non abbia adempiuto, in tutto o in parte,
all'obbligo di redazione del piano di rientro o agli
obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano
stesso; b) si riscontri, in sede di verifica annuale, ai
sensi dell'articolo 2, comma 81, della citata legge n.
191 del 2009, il mancato raggiungimento degli obiettivi
del piano di rientro, con conseguente perdurare del
disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano
medesimo o suo aggravamento; c) sia stato adottato per
due esercizi consecutivi, in presenza del mancato
raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro e
del conseguente incremento delle aliquote fiscali di cui
all'articolo 2, comma 86, della citata legge n. 191 del
2009, un ulteriore incremento dell'aliquota
dell'addizionale regionale all'Irpef al livello massimo
previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68.
2. Il grave dissesto finanziario di cui al comma 1
costituisce grave violazione di legge e in tal caso con
decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 126, comma primo, della Costituzione, sono
disposti lo scioglimento del Consiglio regionale nonche'
la rimozione del Presidente della Giunta regionale per
responsabilita' politica nel proprio mandato di
amministrazione della regione, ove sia accertata dalla
Corte dei conti la sussistenza delle condizioni di cui
al comma 1 e la loro riconduzione alla diretta
responsabilita', con dolo o colpa grave del Presidente
della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della
Repubblica e' adottato previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previo parere conforme della
Commissione parlamentare per le questioni regionali
espresso a maggioranza di due terzi dei componenti. Alla
riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il
Presidente della Giunta regionale interessato.
3. Il Presidente rimosso ai sensi del comma 2 e'
incandidabile alle cariche elettive a livello locale,
regionale, nazionale ed europeo per un periodo di tempo
di dieci anni. Il Presidente rimosso non puo' essere
nominato quale componente di alcun organo o carica di
governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e
dell'Unione europea per un periodo di tempo di dieci
anni.
4. Qualora si verifichino una o entrambe le
condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il
Governo, in attuazione dell'articolo 2, comma 84, della
citata legge n. 191 del 2009, nell'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione,
nomina un commissario ai sensi dell'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, che sostituisce il
Presidente della Giunta regionale nominato commissario
ad acta ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della
citata legge n. 191 del 2009.
5. Nelle more dell'insediamento del nuovo Presidente
della Giunta regionale, il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute e sentito il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, nomina un nuovo commissario ad acta per
l'esercizio delle competenze del Presidente della Giunta
regionale concernenti l'ordinaria amministrazione e gli
atti improrogabili.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma
2, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 68
del 2011.
7. Con riguardo a settori ed attivita' regionali
diversi dalla sanita', ove una regione dopo la
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
nonche' dei relativi costi standard e la definizione
degli obiettivi di servizio, non provveda alla
attuazione dei citati livelli e al raggiungimento degli
obiettivi di servizio in coerenza con le previsioni di
cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il
Presidente della Giunta regionale e' nominato
commissario ad acta ai sensi dell'articolo 8 della
citata legge n. 131 del 2003, per l'esercizio dei poteri
sostitutivi.
Art. 3
Decadenza automatica e interdizione dei funzionari
regionali e dei revisori dei conti
1. Il verificarsi del grave dissesto finanziario di
cui all'articolo 2 determina l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 79, lettera
a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di
decadenza automatica dei direttori generali e, previa
verifica delle rispettive responsabilita' del dissesto,
dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del
Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile
dell'assessorato regionale competente, nonche' dei
componenti del collegio dei revisori dei conti.
2. Agli stessi soggetti di cui al comma 1 si applica
altresi' l'interdizione da qualsiasi carica in enti
vigilati o partecipati da enti pubblici per un periodo
di tempo di dieci anni. La sanzione dell'interdizione e'
irrogata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale. Il giudizio
sulla relativa impugnazione e' devoluto alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
3. Qualora, a seguito della dichiarazione di
dissesto, la Corte dei conti accerti gravi
responsabilita' nello svolgimento dell'attivita' del
collegio dei revisori delle Regioni, ove costituito, e
degli enti alle medesime riconducibili, i componenti del
collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio
della predetta Corte non possono essere nominati nel
collegio dei revisori delle regioni, degli enti locali e
di altri enti pubblici per un periodo fino a dieci anni,
in funzione della gravita' accertata. La Corte dei conti
trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine
professionale di appartenenza dei revisori per
valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti
disciplinari.
Art. 4
Relazione di fine mandato provinciale e comunale
1. Al fine di garantire il coordinamento della
finanza pubblica, il rispetto dell'unita' economica e
giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza
delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i
comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine
mandato.
2. La relazione di fine mandato e' sottoscritta dal
presidente della provincia o dal sindaco non oltre il
novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del
mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la
sottoscrizione della relazione, essa deve risultare
certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e,
nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico
interistituzionale istituito presso la Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica,
composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali
e degli enti locali. Il Tavolo tecnico
interistituzionale verifica, per quanto di propria
competenza, la conformita' di quanto esposto nella
relazione di fine mandato con i dati finanziari in
proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire
dagli enti locali alla banca dati di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro
venti giorni, apposito rapporto al presidente della
provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di
fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale
della provincia o del comune entro il giorno successivo
alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo
tecnico interistituzionale da parte del presidente della
provincia o del sindaco. Entrambi i documenti sono
inoltre trasmessi dal presidente della provincia o dal
sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica.
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio
comunale o provinciale, la sottoscrizione della
relazione e la certificazione da parte degli organi di
controllo interno avvengono entro quindici giorni dal
provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo
tecnico interistituzionale invia quindi al presidente
della provincia o al sindaco il rapporto di cui al comma
2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di
fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito
istituzionale della provincia o del comune entro il
giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto
da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale.
4. La relazione di fine mandato contiene la
descrizione dettagliata delle principali attivita'
normative e amministrative svolte durante il mandato,
con specifico riferimento a: a) sistema ed esiti dei
controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti; c) azioni
intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica
programmati e stato del percorso di convergenza verso i
fabbisogni standard; d) situazione finanziaria e
patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate
nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla
provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo
dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando
azioni intraprese per porvi rimedio; e) azioni
intraprese per contenere la spesa e stato del percorso
di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da
indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli
output dei servizi resi, anche utilizzando come
parametro di riferimento realta' rappresentative
dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto
qualita-costi; f) quantificazione della misura
dell'indebitamento provinciale o comunale.
5. Con atto di natura non regolamentare, adottato
d'intesa con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, adotta uno schema tipo per la
redazione della relazione di fine mandato, nonche' una
forma semplificata del medesimo schema per i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di
redazione della relazione di fine mandato, il presidente
della provincia o il sindaco sono tenuti a darne
notizia, motivandone le ragioni nella pagina principale
del sito istituzionale dell'ente.
Art. 5
Regolarita' della gestione amministrativo-contabile
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato puo'
attivare verifiche sulla regolarita' della gestione
amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.
196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge,
qualora un ente evidenzi, anche attraverso le
rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario
riferibili ai seguenti indicatori:
a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria; b)
disequilibrio consolidato della parte corrente del
bilancio; c) anomale modalita' di gestione dei servizi
per conto di terzi.
2. Le modalita' di attuazione del comma 1 sono
definite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con
il Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e prevedono anche
adeguate forme di contraddittorio fra il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e gli enti sottoposti
alle verifiche di cui al comma 1. L'attivita' di
verifica sulla regolarita' della gestione
amministrativo-contabile attivata sulla base degli
indicatori di cui al comma 1 e' eseguita
prioritariamente nei confronti dei comuni capoluogo di
provincia.
Art. 6
Responsabilita' politica del presidente di provincia e
del sindaco
1. Il comma 5 dell'articolo 248 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
sostituito dal seguente: "5. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, gli amministratori che la Corte dei conti ha
riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di
danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni
precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non
possono ricoprire, per un periodo di dieci anni,
incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti
locali e di rappresentante di enti locali presso altri
enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove
la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno
determinato il dissesto, accerti che questo e' diretta
conseguenza delle azioni od omissioni per le quali
l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile. I
sindaci e i presidenti di provincia ritenuti
responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre,
non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle
cariche di sindaco, di presidente di provincia, di
presidente di Giunta regionale, nonche' di membro dei
consigli comunali, dei consigli provinciali, delle
assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del
Parlamento europeo. Non possono altresi' ricoprire per
un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore
comunale, provinciale o regionale ne' alcuna carica in
enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a
seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei
conti accerti gravi responsabilita' nello svolgimento
dell'attivita' del collegio dei revisori, o ritardata o
mancata comunicazione, secondo le normative vigenti,
delle informazioni, i componenti del collegio
riconosciuti responsabili in sede di giudizio della
predetta Corte non possono essere nominati nel collegio
dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi
agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione
della gravita' accertata. La Corte dei conti trasmette
l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale
di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti
all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.".
2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti emergano, anche a
seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5
del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1,
lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione
finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza
pubblica allargata e irregolarita' contabili o squilibri
strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di
provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non
abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte
dei conti, le necessarie misure correttive previste
dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato
l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove
sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta
trasmissione, da parte della competente sezione
regionale della Corte dei conti, il perdurare
dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle
citate misure correttive e la sussistenza delle
condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il
Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai
singoli consiglieri, un termine non superiore a venti
giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso
infruttuosamente il termine di cui al precedente
periodo, il Prefetto nomina un commissario per la
deliberazione dello stato di dissesto e da' corso alla
procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai
sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000.
Art. 7
Mancato rispetto del patto di stabilita' interno
1. In caso di mancato rispetto del patto di
stabilita' interno la Regione o la Provincia autonoma
inadempiente, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza: a) e' tenuta a versare all'entrata
del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine
stabilito per la trasmissione della certificazione
relativa al rispetto del patto di stabilita' interno,
l'importo corrispondente alla differenza tra il
risultato registrato e l'obiettivo programmatico
predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di
stabilita' interno e' riferito al livello della spesa,
si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti
registrati in termini di cassa o di competenza. In caso
di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni
successivi, al recupero di detto scostamento a valere
sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la
tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine
perentorio stabilito dalla normativa vigente per la
trasmissione della certificazione da parte dell'ente
territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo
dai conti della tesoreria statale sino a quando la
certificazione non viene acquisita. La sanzione non si
applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi
del patto di stabilita' interno sia determinato dalla
maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di
finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea rispetto alla media della
corrispondente spesa del triennio precedente; b) non
puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per
la sanita', in misura superiore all'importo annuale
minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo
triennio; c) non puo' ricorrere all'indebitamento per
gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari
posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie
per il finanziamento degli investimenti devono essere
corredati da apposita attestazione da cui risulti il
conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita'
interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o
l'intermediario finanziario non puo' procedere al
finanziamento o al collocamento del prestito in assenza
della predetta attestazione; d) non puo' procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione continuata e continuativa e
di somministrazione, anche con riferimento ai processi
di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto di
stipulare contratti di servizio che si configurino come
elusivi della presente disposizione; e) e' tenuta a
rideterminare le indennita' di funzione ed i gettoni di
presenza del Presidente e dei componenti della Giunta
con una riduzione del 30 per cento rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
2. In caso di mancato rispetto del patto di
stabilita' interno, l'ente locale inadempiente,
nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) e'
assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di
riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla
differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato e comunque per un importo
non superiore al 3 per cento delle entrate correnti
registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza
dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
La sanzione non si applica nel caso in cui il
superamento degli obiettivi del patto di stabilita'
interno sia determinato dalla maggiore spesa per
interventi realizzati con la quota di finanziamento
nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione
Europea rispetto alla media della corrispondente spesa
del triennio precedente; b) non puo' impegnare spese
correnti in misura superiore all'importo annuale medio
dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo
triennio; c) non puo' ricorrere all'indebitamento per
gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari
posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie
per il finanziamento degli investimenti, devono essere
corredati da apposita attestazione da cui risulti il
conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita'
interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o
l'intermediario finanziario non puo' procedere al
finanziamento o al collocamento del prestito in assenza
della predetta attestazione; d) non puo' procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione continuata e continuativa e
di somministrazione, anche con riferimento ai processi
di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto
agli enti di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi della
presente disposizione; e) e' tenuto a rideterminare le
indennita' di funzione ed i gettoni di presenza indicati
nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive
modificazioni, con una riduzione del 30 per cento
rispetto all'ammontare risultante alla data del 30
giugno 2010.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere
ridefinite con legge sulla base delle proposte avanzate
dalla Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
in caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno relativo agli anni 2010 e seguenti.
5. L'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre
2010, n. 220, e' sostituito dal seguente: "122. Il
Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito
decreto, emanato di concerto con il Ministro
dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli
obiettivi annuali degli enti di cui al comma 87 in base
ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo
della riduzione complessiva per comuni e province e'
commisurato agli effetti finanziari determinati
dall'applicazione della sanzione operata a valere sul
fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo
perequativo, in caso di mancato rispetto del patto di
stabilita' interno. Lo schema di decreto di cui al primo
periodo e' trasmesso alle Camere corredato di relazione
tecnica che ne evidenzi gli effetti finanziari.".
Capo II
MECCANISMI PREMIALI
Art. 8
Ulteriori disposizioni concernenti il patto di
stabilita' interno
1. Dopo la lettera g-bis) dell'articolo 1, comma 129,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono aggiunte le
seguenti: "g-ter) a decorrere dall'anno 2011, delle
spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di
emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e
successive modificazioni, nei limiti dei maggiori
incassi di entrate derivanti dai provvedimenti di cui
all'articolo 5, comma 5-quater, della citata legge n.
225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di
bilancio; g-quater) a decorrere dall'anno 2011, delle
spese in conto capitale, nei limiti delle somme
effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun
anno, relative al gettito derivante dall'attivita' di
recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito
capitolo di bilancio.".
Art. 9
Ulteriori meccanismi premiali
1. Dopo il secondo periodo del comma 20 dell'articolo
6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, e' aggiunto il seguente: "Ai
fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si
considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario
che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla
media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente
al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi
sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi
programmati dal patto di stabilita' interno e che hanno
rispettato il patto di stabilita' interno.".
2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.
191, dopo il comma 67, e' aggiunto il seguente: «67-bis.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con
il Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse
ordinarie previste dalla vigente legislazione per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni
che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti
e l'aggiudicazione di procedure di gara per
l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume
annuo non inferiore ad un importo determinato con il
medesimo decreto e per quelle che introducano misure
idonee a garantire, in materia di equilibrio di
bilancio, la piena applicazione per gli erogatori
pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e
9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, nel rispetto del principio
della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle
condizioni per l'accesso regionale alle predette forme
premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti regionali, di cui agli
articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.».
Art. 10
Contrasto all'evasione fiscale
1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione
fiscale, la partecipazione delle province
all'accertamento fiscale e' incentivata mediante il
riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle
maggiori somme relative a tributi statali riscosse a
titolo definitivo, a seguito dell'intervento della
provincia che abbia contribuito all'accertamento stesso,
anche attraverso la segnalazione all'Agenzia delle
entrate ed alla Guardia di finanza di elementi utili ad
integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni
presentate dai contribuenti per la determinazione di
maggiori imponibili fiscali.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, adottato entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono individuati i tributi su cui calcolare
la quota pari al 50 per cento spettante alle province
che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi del
comma 1, nonche' le relative modalita' di attribuzione.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, adottato entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo,
d'intesa con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e sentita DigitPA per quanto di rispettiva
competenza, sono stabilite le modalita' tecniche di
accesso per le province alle banche dati e, sulla base
di motivata richiesta, di fruizione e tracciabilita'
delle informazioni reddituali relative ai contribuenti
in esse residenti, nonche' quelle della partecipazione
delle province all'accertamento fiscale di cui al comma
1. Per le attivita' di supporto all'esercizio di detta
funzione di competenza provinciale, le province possono
avvalersi delle societa' e degli enti partecipati dalle
province stesse ovvero degli affidatari delle entrate
provinciali i quali, pertanto, devono garantire alle
province l'accesso alle banche dati utilizzate.
Art. 11
Collaborazione nella gestione organica dei tributi
1. I criteri generali per la gestione organica dei
tributi e delle compartecipazioni sono definiti dalle
province con l'Agenzia delle entrate, che per
l'attuazione si avvale delle proprie Direzioni
Regionali.
2. Le province possono stipulare con l'Agenzia delle
entrate convenzioni finalizzate ad instaurare adeguate
forme di collaborazione e a garantire una gestione
organica dei tributi propri derivati. Con lo stesso
provvedimento sono definiti i termini e le modalita' per
la corresponsione del rimborso spese.
3. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa
le province possono definire con specifica convenzione
con il Ministero dell'economia e delle finanze le
modalita' gestionali e operative di ripartizione degli
introiti derivanti dall'attivita' di recupero
dell'evasione.
Art. 12
Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto
dell'evasione fiscale
1. Con accordo fra Governo, Regioni, province e
comuni, conseguito in sede di Conferenza unificata,
sentita la Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica, sono stabilite annualmente le
modalita' per la ricognizione delle capacita' fiscali
effettive e potenziali dei singoli territori, tenendo
conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i
dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica.
2. Con il medesimo accordo di cui al comma 1 sono
altresi' definiti: a) un programma pluriennale di
attivita' di contrasto dell'evasione fiscale finalizzato
alla convergenza della capacita' fiscale effettiva alla
capacita' fiscale potenziale mediante la definizione
delle modalita' di concorso dei singoli enti dei vari
livelli di governo; b) gli obiettivi intermedi che
debbono essere raggiunti da ciascun ente nell'ambito
delle attivita' previste dal programma di cui alla
lettera a); c) le misure premiali o sanzionatorie in
relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui alla
lettera b).
3. Ove l'accordo di cui al comma 1 non sia raggiunto
entro il termine di un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, le misure di
cui ai commi 1 e 2 sono fissate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa
valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13
Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano
1. La decorrenza e le modalita' di applicazione delle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei
confronti delle Regioni a statuto speciale e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' nei
confronti degli enti locali ubicati nelle medesime
Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono
stabilite, in conformita' con i relativi statuti, con le
procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio
2009, n. 42, e successive modificazioni. Qualora entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo non risultino concluse le procedure
di cui al primo periodo, sino al completamento delle
procedure medesime, le disposizioni di cui al presente
decreto trovano immediata e diretta applicazione nelle
Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano.
Art. 14
Fabbisogni standard delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato e responsabilita' politica dei
ministri
1. Il presente articolo, al fine di rendere effettivo
il superamento del criterio della spesa storica
attraverso la definizione dei fabbisogni per i programmi
di spesa delle amministrazioni centrali e dei fabbisogni
standard per le amministrazioni periferiche dello Stato,
disciplina le modalita' di rendicontazione alle Camere
del grado di convergenza della spesa ai fabbisogni
definiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 luglio 2011, n. 111.
2. Gli esiti del raffronto tra i fabbisogni dei
programmi di spesa e quelli delle amministrazioni
periferiche dello Stato, come determinati ai sensi del
comma 1, e le spese effettivamente sostenute come
risultanti dal bilancio consuntivo dello Stato, sono
trasmessi ogni anno dal Governo alle Camere, affinche'
possano essere adottate, nelle forme e nei tempi
previsti dai rispettivi regolamenti, le iniziative e le
determinazioni ivi previste, incluse quelle di cui
all'articolo 94 della Costituzione.
Art. 15
Riordino dei termini per la trasmissione dei dati degli
enti territoriali
1. Ai fini di garantire il coordinamento informativo,
statistico e informatico dei dati delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 117, secondo comma,
lettera r), della Costituzione, anche ai sensi
dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede
al riordino della disciplina vigente in materia di oneri
e obblighi informativi a carico di comuni, province,
citta' metropolitane nei confronti delle pubbliche
amministrazioni statali, riducendo e unificando i
termini e le comunicazioni attualmente previsti per la
trasmissione dei dati, ferma restando la disciplina
sanzionatoria in vigore.
Art. 16
Interventi del settore creditizio a favore del pagamento
delle imprese creditrici degli enti territoriali
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, un
rappresentante delle regioni e un rappresentante delle
autonomie locali designati, rispettivamente, dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni, dall'ANCI e
dall'UPI, e l'Associazione bancaria italiana, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, istituiscono un tavolo
tecnico per il perseguimento dei seguenti obiettivi, da
realizzare anche attraverso apposita convenzione, aperta
all'adesione delle banche e degli intermediari
finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385: a) formulare soluzioni
finalizzate a sopperire alla mancanza di liquidita'
delle imprese determinata dai ritardi dei pagamenti
degli enti territoriali; b) valutare forme di
compensazione all'interno del patto di stabilita' a
livello regionale previsto dalla normativa vigente,
anche in considerazione delle diverse fasce dimensionali
degli enti territoriali; c) valutare la definizione di
nuove modalita' ed agevolazioni per la cessione pro
soluto dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati
dalle imprese nei confronti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d) stabilire
criteri per la certificazione dei crediti delle
pubbliche amministrazioni, secondo le modalita' definite
dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 157 del 9 luglio
2009; e) definire i casi in cui la stipulazione, da
parte degli enti locali, di un contratto di locazione
finanziaria avente ad oggetto la realizzazione e la
successiva concessione in locazione finanziaria di un
bene immobile non costituisce forma elusiva delle regole
del patto di stabilita' interno, in considerazione della
convenienza economica per l'amministrazione contraente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 settembre 2011.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale
Maroni, Ministro dell'interno
Fazio, Ministro della salute
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Palma
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