Avv. Paolo Nesta


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Testo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (in Gazzetta Ufficiale- serie generale - n. 188 del 13 agosto 2011), coordinato con la l gge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 recante: «Ulteriori misure urgentiper la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.». (11A12346)

 

 

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(GU N. 216 DEL16-9-2011 )

 

 

Titolo I

DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico

delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione

dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo

testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle

disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate

dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel

decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e

l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate

con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.

400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della

Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla

legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello

della sua pubblicazione.

(( Art. 01

Revisione integrale della spesa pubblica

1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di

superamento del criterio della spesa storica, il Ministro

dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati,

presenta al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un programma per la

riorganizzazione della spesa pubblica. Il programma prevede in

particolare, in coerenza con la legge 4 marzo 2009, n. 15, le

linee-guida per l'integrazione operativa delle agenzie fiscali, la

razionalizzazione di tutte le strutture periferiche

dell'amministrazione dello Stato e la loro tendenziale concentrazione

in un ufficio unitario a livello provinciale, il coordinamento delle

attivita' delle forze dell'ordine, ai sensi della legge 1º aprile

1981, n. 121, l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la

razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale,

amministrativa, militare e tributaria a rete, la riorganizzazione

della rete consolare e diplomatica. Il programma, comunque,

individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e

risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticita' nella

produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di

evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le

possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le

risorse stanziate.))

((2. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa del

Documento di economia e finanza 2012 o della relativa Nota di

aggiornamento, sono indicati i disegni di legge collegati alla

manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali il

Governo viene delegato ad attuare le riorganizzazioni di cui al comma

1.))

((3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e

delle finanze provvede a definire le modalita' della predisposizione

del programma di cui al comma 1 e della relativa attuazione.))

((4. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,

nonche' per garantire l'uso efficiente delle risorse, il Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i

Ministeri interessati, da' inizio ad un ciclo di «spending review»

mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa

delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le

amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche

metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini della

allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva

dotazione.))

Art. 1

Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica

((01. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di

pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria

in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, nella misura

delle risorse finanziarie che si rendono disponibili in base

all'articolo 01 del presente decreto, le spese di funzionamento

relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte,

rispettivamente, fino all'1 per cento per ciascun anno rispetto alle

spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le

dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero,

previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono

ridotte fino all'1,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal

periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per

le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di

bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto

capitale, sono ridotte fino allo 0,5 per cento per ciascuno dei due

anni e per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio

dello Stato puo' aumentare in termini nominali, in ciascun anno,

rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto

dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per

cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e

finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.))

((02. Al solo scopo di consentire alle amministrazioni centrali di

pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati al comma 01, in

deroga alle norme in materia di flessibilita' di cui all'articolo 23

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio

2012-2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza

pubblica, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di

ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui

all'articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge n. 196 del 2009.

La misura della variazione deve essere tale da non pregiudicare il

conseguimento delle finalita' definite dalle relative norme

sostanziali e, comunque, non puo' essere superiore al 20 per cento

delle risorse finanziarie complessivamente stanziate qualora siano

interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, e non

superiore al 5 per cento qualora siano interessate le spese di cui

all'articolo 21, comma 6, della citata legge n. 196 del 2009. La

variazione e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze su proposta del Ministro competente. Resta precluso

l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per

finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al

precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del

parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di

carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici

giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine

senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva

competenza, i decreti possono essere adottati. E' abrogato il comma

14 dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.))

((03. Il Governo adotta misure intese a consentire che i

provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per

ogni anno del triennio producano effettivi risparmi di spesa.))

1. In anticipazione della riforma volta ad introdurre nella

Costituzione la regola del pareggio di bilancio, si applicano le

disposizioni di cui al presente titolo. Gli importi indicati nella

tabella di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla

voce «indebitamento ((netto))», riga «totale», per gli anni 2012 e

2013, sono incrementati, rispettivamente, di 6.000 milioni di euro e

2.500 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle

finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti

tra i Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi nella voce

«saldo netto da finanziare».

2. All'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del

2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono soppresse le parole:

«e, limitatamente all'anno 2012, il fondo per le aree

sottoutilizzate». ((Al comma 4 del predetto articolo 10, dopo il

primo periodo, e' inserito il seguente: «Le proposte di riduzione non

possono comunque riguardare le risorse destinate alla programmazione

regionale nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate; resta in

ogni caso fermo l'obbligo di cui all'articolo 21, comma 13, della

legge 31 dicembre 2009, n. 196.».))

3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,

all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal

predetto articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-bis , del

decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni

dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le

modalita' indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30

dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione

degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative

dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di

quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo

2, comma 8-bis , del decreto-legge n. 194 del 2009;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale

non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,

apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento

della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di

tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto

articolo 2, comma 8-bis , del decreto-legge n. 194 del 2009.

4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto

dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 e' fatto comunque divieto, a

decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di

personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad

essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi

dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei

provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche sono

provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita'

nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi

5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla

predetta data.

5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il personale

amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza

del Consiglio, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo

della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del

farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonche' le

strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato

nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del

2001. Continua a trovare applicazione l'articolo 6, comma 21-sexies ,

primo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti

disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

6. All'articolo 40 del citato decreto-legge n. 98 del 2011

convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1-ter , le parole: «del 5 per cento per l'anno 2013 e

del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014», sono sostituite dalle

seguenti: «del 5 per cento per l'anno 2012 e del 20 per cento a

decorrere dall'anno 2013»; nel medesimo comma, in fine, e' aggiunto

il seguente periodo: «Al fine di garantire gli effetti finanziari di

cui al comma 1-quater , in alternativa, anche parziale, alla

riduzione di cui al primo periodo, puo' essere disposta, con decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote delle

imposte indirette, inclusa l'accisa»;

b) al comma 1-quater , primo periodo, le parole: «30 settembre

2013», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012»; nel

medesimo periodo, le parole: «per l'anno 2013», sono sostituite dalle

seguenti: «per l'anno 2012, nonche' a 16.000 milioni di euro per

l'anno 2013».

((7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n. 98 del

2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, dopo

il primo periodo, e' inserito il seguente: «Nella ipotesi prevista

dal primo periodo del presente comma ovvero nel caso in cui non siano

assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2,

con le modalita' previste dal citato primo periodo l'amministrazione

competente dispone, nel rispetto degli equilibri di bilancio

pluriennale, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle

finanze, la riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti

responsabili nella misura del 30 per cento».))

8. All'articolo 20, comma 5, del citato decreto-legge n. 98 del

2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) nell'alinea, le parole: «per gli anni 2013 e successivi», sono

sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e successivi»;

b) alla lettera a), le parole: «per 800 milioni di euro per l'anno

2003 e» sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: «a

decorrere dall'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «a

decorrere dall'anno 2012»;

c) alla lettera b), le parole: «per 1.000 milioni di euro per

l'anno 2013 e» sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: «a

decorrere dall'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «a

decorrere dall'anno 2012»;

d) alla lettera c), le parole: «per 400 milioni di euro per l'anno

2013», sono sostituite dalle seguenti: «per 700 milioni di euro per

l'anno 2012»; nella medesima lettera, le parole: «a decorrere

dall'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere

dall'anno 2013»;

e) alla lettera d), le parole: «per 1.000 milioni di euro per

l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per 1.700 milioni di

euro per l'anno 2012»; nella medesima lettera, le parole: «a

decorrere dall'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «a

decorrere dall'anno 2013».

9. All'articolo 20, del citato decreto-legge n. 98 del 2011

convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «a decorrere dall'anno 2013», sono

sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»;

b) al comma 3, le parole: «a decorrere dall'anno 2013», sono

sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»; nel medesimo

comma, il secondo periodo e' soppresso; nel medesimo comma, al terzo

periodo sostituire le parole «((di cui ai primi due periodi))» con le

seguenti: «di cui al primo periodo».

10. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «A decorrere dall'anno

2013», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2012»;

b) al comma 1, lettera a), le parole: «per l'anno 2013», sono

sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e 2013»;

c) al comma 2, le parole: «Fino al 31 dicembre 2012», sono

sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2011».

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del

decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma

123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a

decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale

all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto

legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo 5 del

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le

deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo

5. ((Per assicurare la razionalita' del sistema tributario nel suo

complesso e la salvaguardia dei criteri di progressivita' cui il

sistema medesimo e' informato, i comuni possono stabilire aliquote

dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone

fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di

reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta

fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo

1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e' stabilita

unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali

e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale

l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

non e' dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la

stessa si applica al reddito complessivo.))

12. L'importo della manovra prevista dal comma 8 per l'anno 2012

puo' essere complessivamente ridotto di un importo fino ((alla

totalita'))delle maggiori entrate previste dall'articolo 7, comma 6,

in considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo 7, commi

da 1 a 6, del presente decreto. La riduzione e' distribuita tra i

comparti interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. La soppressione della

misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo

17, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella

tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435,

recante «Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56,

comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la

determinazione delle misure dell'imposta provinciale di

trascrizione», ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in

assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui

al citato articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del

2011. Per tali atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta

provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto

previsto per gli atti non soggetti ad IVA. Le province, a decorrere

dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, percepiscono le somme dell'imposta provinciale

di trascrizione conseguentemente loro spettanti.

((12-bis . Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni

all'attivita' di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e

2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b) , del

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per

cento.))

((12-ter . Al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione dei

comuni per la partecipazione all'attivita' di accertamento

tributario, all'articolo 44 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti

modificazioni:))

a) ((al comma secondo, dopo le parole: «dei comuni» sono inserite

le seguenti: «e dei consigli tributari» e dopo le parole: «soggetti

passivi» sono inserite le seguenti: «nonche' ai relativi consigli

tributari»;))

b) ((al comma terzo, la parola: «segnala» e' sostituita dalle

seguenti: «ed il consiglio tributario segnalano»;))

c) ((al comma quarto, la parola: «comunica» e' sostituita dalle

seguenti: «ed il consiglio tributario comunicano»;))

d) ((al comma quinto, la parola: «puo'» e' sostituita dalle

seguenti: «ed il consiglio tributario possono»;))

e) ((e' aggiunto, in fine, il seguente comma:))

((«Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la

Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e

modalita' per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati

aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con

riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di

reddito. Con il medesimo decreto sono altresi' individuati gli

ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei

comuni e dei consigli tributari per favorire la partecipazione

all'attivita' di accertamento, nonche' le modalita' di trasmissione

idonee a garantire la necessaria riservatezza».))

((12-quater . Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e

12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro

il 31 dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli tributari.))

13. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,

sono aggiunti, in fine, ((i seguenti periodi)): «Dall'anno 2012 il

fondo di cui al presente comma e' ripartito, d'intesa con la

Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri premiali individuati

da un'apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La predetta struttura

svolge compiti di monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione del

trasporto pubblico locale. Il 50 per cento delle risorse ((puo'

essere attribuito)), in particolare, a favore degli enti collocati

nella classe degli enti piu' virtuosi; tra i criteri di virtuosita'

e' comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei servizi di

trasporto con procedura ad evidenza pubblica.».

14. All'articolo 15 del citato decreto-legge n. 98 del 2011

convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1, e' inserito il

seguente:

«1-bis . Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui il

bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia

deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero

presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi

consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei

revisori o sindacale, decadono ed e' nominato un commissario con le

modalita' previste dal citato comma 1; se l'ente e' gia'

commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il

commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure

necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando

cio' non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in

liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nell'ambito

delle misure di cui al precedente periodo il commissario puo'

esercitare la facolta' di cui all'articolo 72, comma 11, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto

2008, n. 133, anche nei confronti del personale che non abbia

raggiunto l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.».

((15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2010,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, dopo la

parola: «emesse» sono inserite le seguenti: «o contratte», dopo le

parole: «concedere prestiti» sono inserite le seguenti: «o altre

forme di assistenza finanziaria» e dopo le parole: «9-10 maggio 2010»

sono inserite le seguenti: «, con l'Accordo quadro tra i Paesi membri

dell'area euro del 7 giugno 2010,».))

16. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto

2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014.

17. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «accogliere la richiesta», sono

sostituite dalle seguenti: «trattenere in servizio il dipendente»;

nel medesimo periodo, la parola: «richiedente», e' sostituita dalla

seguente: «dipendente»;

b) al terzo periodo, le parole: «La domanda di», sono sostituite

dalle seguenti: «La disponibilita' al»;

c) al quarto periodo, le parole: «presentano la domanda», ((sono

sostituite)) dalle seguenti: «esprimono la disponibilita'».

18. Al fine di assicurare la massima funzionalita' e flessibilita',

in relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono disporre, nei confronti

del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente

qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della

data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o

dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta

data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove

necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico

del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri

fondi analoghi.

19. All'articolo 30, comma 2-bis , del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, in fine sono aggiunte le seguenti parole: «; il

trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza sia presente

in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria

neutralita' finanziaria.».

20. All'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al

comma 1, le parole: «2020», «2021», «2022», «2023», «2024», «2025»,

«2031» e «2032» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

«((2014))», «((2015))», «((2016))», «((2017))», «((2018))»,

«((2019))», «((2025))» e «((2026))».

21. Con effetto dal 1º gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti

che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla

predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,

n. 449, dopo le parole: «anno scolastico e accademico» ((sono

inserite le seguenti)): «dell'anno successivo». Resta ferma

l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore

del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il

pensionamento entro il 31 dicembre 2011.

22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente

decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il

pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 3 del

decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con

legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «decorsi sei mesi dalla cessazione del

rapporto di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi

ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi

di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di

servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento

a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima

di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento

applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione

del rapporto di lavoro.»;

b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: «per

raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti dagli

ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a

causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista

dalle norme di legge o di regolamento applicabili

nell'amministrazione,».

23. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima

dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato

i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in

vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il

quale la decorrenza del trattamento pensionistico e' disciplinata in

base al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.

449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che

hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre

2011.

((23-bis . Per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le

quali in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della

legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' stato applicato il blocco

automatico del turn over del personale del servizio sanitario

regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i

rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta

della regione interessata, puo' essere disposta la deroga al predetto

blocco del turn over, previo accertamento, in sede congiunta, da

parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei

livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica

degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e

12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'Agenzia

nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), della necessita'

di procedere alla suddetta deroga al fine di assicurare il

mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, il conseguimento

di risparmi derivanti dalla corrispondente riduzione di prestazioni

di lavoro straordinario o in regime di autoconvenzionamento, nonche'

la compatibilita' con la ristrutturazione della rete ospedaliera e

con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano

di rientro, ovvero nel programma operativo e ferma restando la

previsione del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio.))

24. A decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei

Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono

stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festivita'

introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la

Santa Sede, nonche' le celebrazioni nazionali e le festivita' dei

Santi Patroni((, ad esclusione del 25 aprile, festa della

liberazione, del 1º maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa

nazionale della Repubblica,)) in modo tale che, sulla base della piu'

diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdi' precedente

ovvero il lunedi' seguente la prima domenica immediatamente

successiva ovvero coincidano con tale domenica.

25. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica

economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

dicembre 2004, n. 307, e' incrementata, per l'anno 2012, di 2.000

milioni di euro.

26. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Fermo restando

quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, per procedere alla liquidazione degli importi

inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla

data del 28 aprile 2008, ((e' sufficiente una determinazione

dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza

giuridico-amministrativa del segretario comunale ai sensi

dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267))».

((26-bis . Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 78 del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, specie

in ordine alla titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi

nonche' alla separatezza dei rispettivi bilanci delle gestioni

commissariale e ordinaria, le attivita' finalizzate all'attuazione

del piano di rientro di cui al comma 4 del medesimo articolo 78

possono essere direttamente affidate a societa' totalmente

controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Con apposita

convenzione tra il Commissario straordinario, titolare della gestione

commissariale, e la societa' sono individuate, in particolare, le

attivita' affidate a quest'ultima, il relativo compenso, nei limiti

di spesa previsti dall'articolo 14, comma 13-ter , del decreto-legge

n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del

2010, nonche' le modalita' di rendicontazione e controllo.))

((26-ter . La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies,

comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di

24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno

2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 14, comma 14-bis , del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122. Si applica la procedura prevista dall'articolo

1, comma 40, quinto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.))

((26-quater . Il Commissario di cui ai commi precedenti non puo'

essere il sindaco pro tempore di Roma Capitale.))

27. Il comma 17 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, e' sostituito dal seguente:

«17. Il Commissario straordinario del Governo puo' estinguere, nei

limiti dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze 18 marzo 2011, i debiti della gestione commissariale verso

Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad

avvenuta deliberazione del bilancio di previsione per gli anni

2011-2013, con la quale viene dato espressamente atto

dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti

per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l'equilibrio

economico-finanziario della gestione ordinaria, nonche'

subordinatamente a specifico motivato giudizio sull'adeguatezza ed

effettiva attuazione delle predette misure da parte dell'organo di

revisione, nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di

previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 239 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

28. La commissione di cui all'articolo 1, comma 3, del citato

decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011 e'

integrata con un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle

finanze.

((28-bis . All'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio

2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio

2011, n. 111, dopo le parole: «della Confederazione generale

dell'industria italiana» sono inserite le seguenti parole: «, di

R.ETE. Imprese Italia».))

29. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di' cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, esclusi i magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sono

tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi

sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive

con riferimento ai piani della performance o ai piani di

razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla

contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina

contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di

informativa preventiva, e il trasferimento e' consentito in ambito

del territorio regionale di riferimento; per il personale del

Ministero dell'interno il trasferimento puo' essere disposto anche al

di fuori del territorio regionale di riferimento. Dall'attuazione del

presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica.

30. All'aspettativa di cui all'articolo 1, comma 5, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio

2011, n. 111, si applica la disciplina prevista dall'articolo 8 comma

2 della legge 15 luglio 2002 n. 145; resta ferma comunque

l'applicazione, anche nel caso di collocamento in aspettativa, della

disciplina di cui all'articolo 7-vicies quinquies del decreto-legge

31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43,

alle fattispecie ivi indicate.

31. (( (Soppresso) )).

32. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Nell'ipotesi

prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della

liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato,

nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive

modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima

retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente

durata inferiore a tre anni.». La disposizione del presente comma si

applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata

in vigore del presente decreto nonche' agli incarichi aventi comunque

decorrenza successiva al 1º ottobre 2011.

33. All'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 98 del

2011 convertito con legge n. 111 del 2011, il primo periodo e'

sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al comma 1 si

applica, oltre che alle cariche e agli incarichi negli organismi,

enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A del

medesimo comma, anche ai segretari generali, ai capi dei

dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori generali

degli enti e ai titolari degli uffici a questi equiparati delle

amministrazioni centrali dello Stato.».

((33-bis . All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n.

2440, il terzo comma e' abrogato e il secondo comma e' sostituito dal

seguente:))

((«Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate

alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio,

quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si

riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di

disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre

dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione

e' protratto di un anno».))

Titolo I

DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

(( Art. 1-bis

Indennita' di amministrazione

1. L'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5

gennaio 1967, n. 18, si interpreta nel senso che:))

(( a) il trattamento economico complessivamente spettante al

personale dell'Amministrazione degli affari esteri nel periodo di

servizio all'estero, anche con riferimento a «stipendio» e «assegni

di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno», non

include ne' l'indennita' di amministrazione ne' l'indennita'

integrativa speciale;))

(( b) durante il periodo di servizio all'estero al suddetto

personale possono essere attribuite soltanto le indennita' previste

dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.))

Titolo I

DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

(( Art. 1-ter

Calendario del processo civile

1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per ragioni di

migliore organizzazione del servizio di giustizia, all'articolo

81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura

civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18

dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modifiche:))

(( a) il primo comma e' sostituito dal seguente:))

((«Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite

le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della

complessita' della causa, fissa, nel rispetto del principio di

ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze

successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse

espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma. I

termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche

d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga

deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei

termini»;))

(( b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:))

((«Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al

comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente

tecnico d'ufficio puo' costituire violazione disciplinare, e puo'

essere considerato ai fini della valutazione di professionalita' e

della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi».))

((2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle

controversie instaurate successivamente alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto)).

Titolo I

DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

Art. 2

Disposizioni in materia di entrate

((1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 18, comma 22-bis ,del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad applicarsi nei

termini ivi previsti rispettivamente dal 1º gennaio 2011 al 31

dicembre 2013 e dal 1º agosto 2011 al 31 dicembre 2014.))

((2. In considerazione della eccezionalita' della situazione

economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede

europea, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013

sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle

imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo

superiore a 300.000 euro lordi annui, e' dovuto un contributo di

solidarieta' del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto

importo. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000

euro rilevano anche il reddito di lavoro dipendente di cui

all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al

lordo della riduzione ivi prevista, e i trattamenti pensionistici di

cui all'articolo 18, comma 22-bis , del decreto-legge 6 luglio 2011,

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.

111, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il

contributo di solidarieta' non si applica sui redditi di cui

all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e

di cui all'articolo 18, comma 22-bis , del decreto-legge 6 luglio

2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio

2011, n. 111. Il contributo di solidarieta' e' deducibile dal reddito

complessivo. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso

riguardante il contributo di solidarieta', si applicano le

disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto di

natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,

da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono determinate le modalita'

tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma,

garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato e

assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute nel

presente comma e quelle contenute nei citati articoli 9, comma 2, del

decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 122 del 2010, e 18, comma 22-bis , del decreto-legge n. 98

del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro

dell'economia e delle finanze, l'efficacia delle disposizioni di cui

al presente comma puo' essere prorogata anche per gli anni successivi

al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.))

((2-bis . Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:))

(( a) il primo comma dell'articolo 16 e' sostituito dal seguente:))

((«L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del ventuno

per cento della base imponibile dell'operazione.»;))

(( b) il secondo comma dell'articolo 27 e' sostituito dal

seguente:))

((«Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui

all'articolo 22 l'importo da versare o da riportare al mese

successivo e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo

dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili

registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo 24,

calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi

stessi per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per 110

quando l'imposta e' del dieci per cento, per 121 quando l'imposta e'

del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed

arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di

euro»;))

(( c) la rubrica della tabella B e' sostituita dalla seguente:

«Prodotti soggetti a specifiche discipline».))

((2-ter . Le disposizioni del comma 2-bis si applicano alle

operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto.))

((2-quater . La variazione dell'aliquota dell'imposta sul valore

aggiunto di cui al comma 2-bis non si applica alle operazioni

effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati

nel quinto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali al giorno precedente

la data di cui al comma 2-ter sia stata emessa e registrata la

fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto,

ancorche' al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora

pagato.))

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali

adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi

pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra

l'altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad

estrazione istantanea, adottare nuove modalita' di gioco del Lotto,

nonche' dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare

l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi

ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico,

nonche' la percentuale del compenso per le attivita' di gestione

ovvero per quella dei punti vendita. Il Direttore generale

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' proporre al

Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri

decreti, entro il ((30 giugno 2012)), tenuto anche conto dei

provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al

pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento

dell'aliquota di base ((dell'accisa sui tabacchi lavorati)) prevista

dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e

successive modificazioni. L'attuazione delle disposizioni del

presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a

1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori

entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite

allo Stato.

4. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito

comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema

finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita'

criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso

del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi

1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,

sono adeguate all'importo di euro duemilacinquecento;

conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole:

«30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».

((4-bis. E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui

all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per

le violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1,

5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13

agosto al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo

introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1º settembre 2011 le sanzioni

di cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici

territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze.

All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i

commi 18 e 19 sono abrogati.))

5. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:

«2-sexies . Qualora siano state contestate a carico di soggetti

iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un

quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il

documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi,

e' disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione

dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad

un mese. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta per un

periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19,

comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il

provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di

sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al

soggetto competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data

pubblicazione sul relativo sito ((internet)). Si applicano le

disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter .

2-septies . Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies

siano commesse nell'esercizio in forma associata di attivita'

professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma e'

disposta nei confronti di tutti gli associati.».

((5-bis . L'Agenzia delle entrate e le societa' del gruppo

Equitalia e di Riscossione Sicilia, al fine di recuperare all'entrata

del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai

contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui

alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo

e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvedono

all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, di una

ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, le

societa' del gruppo Equitalia e quelle di Riscossione Sicilia

provvedono, altresi', ad avviare nei confronti di ciascuno dei

contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva

necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non

corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante

l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato

alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del

31 dicembre 2011.))

((5-ter . In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte

a ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis , si applica una

sanzione pari al 50 per cento delle predette somme e la posizione del

contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a

quelli condonati, per i quali e' ancora in corso il termine per

l'accertamento, e' sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle

entrate e della Guardia di finanza entro il 31 dicembre 2012, anche

con riguardo alle attivita' svolte dal contribuente medesimo con

identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni

relative al condono. Per i soggetti che hanno aderito al condono di

cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento

ai fini dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011

sono prorogati di un anno.))

6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e

ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di

cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del

medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del

20 per cento.

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli

interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e

sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter),

ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura

finanziaria del medesimo decreto nei seguenti casi:

a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed

equiparati;

b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al

decreto emanato ai sensi dell'articolo ((168-bis , comma 1, del

medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986));

c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui

all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.

8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica altresi' agli

interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili

di cui all'articolo 27, comma 3-ter , del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al risultato netto

maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto

legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

9. La misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli

interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44

del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º

gennaio 2012.

10. Per i dividendi e proventi ad essi assimilati la misura

dell'aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli percepiti dallo

gennaio 2012.

11. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 2,

comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, la misura

dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e

ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 maturati a

partire dal 1º gennaio 2012.

12. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo

7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura

dell'aliquota di cui al comma 6 si applica sui risultati maturati a

partire dal 1º gennaio 2012.

((12-bis . All'articolo l, comma 7, della legge 27 dicembre 1997,

n. 449, le parole: «non utilizzate in tutto o in parte» e: «spettano»

sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «possono essere

utilizzate» e: «oppure possono essere trasferite».))

((12-ter . All'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge 27

dicembre 2002, n. 289, le parole da: «spettano» fino alla fine del

periodo sono sostituite dalle seguenti: «le detrazioni possono essere

utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all'acquirente

persona fisica».))

13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «((1.)) I soggetti

indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni,

titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20

per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi

corrisposti ai possessori»;

2) al comma 3, il secondo e terzo periodo sono soppressi;

3) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. I soggetti

indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono i proventi

di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del

testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero

intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una

ritenuta con aliquota del 20 per cento. Nel caso dei rapporti

indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta e' operata, in

luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli

altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti»;

4) al comma 5, il terzo periodo e' soppresso;

b) all'articolo 26-quinquies, al comma 3, ultimo periodo, dopo le

parole «prospetti periodici» sono aggiunte le seguenti: «al netto di

una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di

cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli

Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi

dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui

redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei

proventi di cui al periodo precedente.»;

c) all'articolo 27:

1) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;

2) al comma 3, all'ultimo periodo, le parole «((dei quattro noni))»

sono sostituite dalle seguenti: «di un quarto»;

14. Nella legge 23 marzo 1983, n. 77, all'articolo 10-ter , dopo il

comma 2 e' aggiunto il seguente comma: «2-bis . I proventi di cui ai

commi 1 e 2 sono determinati al netto di una quota dei proventi

riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601

ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella

lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma

1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le

modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui al

periodo precedente.».

15. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con il

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, le parole «commi 1-bis e 1-ter » sono

sostituite dalle parole «comma 1-bis »;

b) all'articolo 73, il comma 5-quinquies, e' sostituito dal

seguente:

«5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo del

risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli

con sede in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel

territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge

30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge

25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono

soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di

capitale sono a titolo di imposta. Non si applicano la ritenuta

prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive

modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e

depositi bancari e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del

medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto

decreto nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.

77, e successive modificazioni.».

16. Nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con

modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227, all'articolo 4,

comma 1, ((le parole «commi 1-bis e 1-ter » sono sostituite dalle

seguenti: «comma 1-bis ».))

17. Nella legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 115

dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: «((115.))Se i titoli

indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono emessi da societa' o

enti, diversi dalle banche, il cui capitale e' rappresentato da

azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri

dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio

economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto

ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del

testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da

quote, gli interessi passivi sono deducibili a condizione che, al

momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia

superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le

obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati

degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti

all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella

lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al

pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione;

b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, delle

obbligazioni e dei titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il

tasso di rendimento effettivo all'emissione superi i limiti di cui al

periodo precedente, gli interessi passivi eccedenti l'importo

derivante dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili dal

reddito di impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze i limiti indicati nel primo periodo possono essere variati

tenendo conto dei tassi effettivi di remunerazione delle obbligazioni

e dei titoli similari rilevati nei mercati regolamentati italiani. I

tassi effettivi di remunerazione sono rilevati avendo riguardo, ove

necessario, all'importo e alla durata del prestito nonche' alle

garanzie prestate.».

18. Nel decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239 sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) il comma 1-ter e' abrogato;

2) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: «1-quater.

L'imposta di cui al comma 1-bis si applica sugli interessi ed altri

proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1»;

3) nel comma 2, le parole «commi 1, 1-bis e 1-ter » sono

sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole «commi 1 e 1-bis »;

b) all'articolo 3, comma 5, le parole «commi 1-bis e 1-ter » sono

sostituite dalle parole «comma 1-bis »;

c) all'articolo 5, le parole «commi 1, 1-bis e 1-ter » sono

sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole «commi 1 e 1-bis ».

19. Nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, al comma 2, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il

seguente: «Ai fini de presente comma, i redditi diversi derivanti

dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed

equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella

lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma

1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono

computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare

realizzato;»;

b) all'articolo 6, al comma 1, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il

seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti

dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed

equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella

lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma

1, del medesimo testo unico sono computati nella misura del 62,5 per

cento dell'ammontare realizzato;»;

c) all'articolo 7:

1) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)la

ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli

interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari;»;

2) al comma 3, lettera c), le parole «del 12,50 per cento», ovunque

ricorrano, sono soppresse;

3) al comma 4, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Ai

fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e

dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati e dalle

obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto

emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico

delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura

del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;».

20. Nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, all'articolo 6,

comma 1, le parole «del 12,50 per cento» sono soppresse.

21. Nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, all'articolo

17, comma 3, le parole «del 12,50 per cento,» sono soppresse.

22. Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di

adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle

discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati

dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e diversi da

azioni e titoli similari, si applica il regime fiscale di cui al

decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239. Le remunerazioni dei

predetti strumenti finanziari sono in ogni caso deducibili ai fini

della determinazione del reddito del soggetto emittente; resta ferma

l'applicazione dell'articolo 96 e dell'articolo 109, comma 9, del

testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La presente

disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari

emessi a decorrere dal 20 luglio 2011.

23. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera

((g))-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge

26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi

dell'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto di una quota dei

proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui

all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli

Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi

dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei

proventi di cui al periodo precedente.

24. Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a

decorrere dal 1º gennaio 2012.

25. A decorrere dal 1º gennaio 2012 sono abrogate le seguenti

disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n.

95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216;

b) i commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno

1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto

1996, n. 425.

26. Ai fini dell'applicazione ((delle disposizioni di cui al comma

11)), per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta

sostitutiva di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, gli

intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto

provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di cui

all'articolo 3 del citato decreto alla data del 31 dicembre 2011, per

le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente

scadenza non inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011,

ovvero in occasione della scadenza della cedola o della cessione o

rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi

dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto

del valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011. Con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di

svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito del conto

unico.

27. Ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera

((g))-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

derivanti da contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, si

applica l'aliquota del 12,5 per cento sulla parte di redditi riferita

al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto

della polizza ed il 31 dicembre 2011. Ai fini della determinazione

dei redditi di cui al precedente periodo si tiene conto

dell'ammontare dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi

medesimi e del tempo intercorso tra pagamento dei premi e

corresponsione dei proventi, secondo le disposizioni stabilite con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui

all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo

unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate fino

alla data del 31 dicembre 2011 sono portate in deduzione dalle

plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67,

comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle

imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente, per

una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi i

limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5,

del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma

5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

29. A decorrere dalla data del 1º gennaio 2012, agli effetti della

determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo

67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle

imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore di

acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6

e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, puo'

essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere,

metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari,

rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, a condizione che

il contribuente:

a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze,

delle minusvalenze e dei proventi di cui all'articolo 44, comma 1,

lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo

in valori mobiliari di cui all'articolo 73, comma 5-((quinquies del

citato testo unico,)) a organismi di investimento collettivo in

valori mobiliari di diritto estero, di cui all'articolo 10-ter ,

comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77;

b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente

dovuta, secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del decreto

legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

30. Ai fini del comma 29, nel caso di cui all'articolo 5 del

decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione di cui alla

lettera a) del comma 29 e' esercitata, in sede di dichiarazione

annuale dei redditi e si estende a tutti i titoli o strumenti

finanziari detenuti; l'imposta sostitutiva dovuta e' corrisposta

secondo le modalita' e nei termini previsti dal comma 4 dello stesso

articolo 5. Nel caso di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21

novembre 1997, n. 461, l'opzione si estende a tutti i titoli, quote o

certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione e puo'

essere esercitata entro il 31 marzo 2012; l'imposta sostitutiva e'

versata dagli intermediari entro il 16 maggio 2012, ricevendone

provvista dal contribuente.

31. Ove non siano applicabili le disposizioni dei commi 29 e 30,

per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla

partecipazione agli ((organismi di investimento collettivo di cui al

comma 29, lettera a),)) l'opzione puo' essere esercitata entro il 31

marzo 2012, con comunicazione ai soggetti residenti incaricati del

pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione

delle quote o azioni; l'imposta sostitutiva e' versata dai medesimi

soggetti entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal

contribuente.

32. Le minusvalenze e perdite di cui all'articolo 67, comma 1,

lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui

redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui

al comma precedente sono portate in deduzione dalle plusvalenze e

dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere

da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi

approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, realizzati successivamente, fino al 31 dicembre 2012,

per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare.

33. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo

7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli eventuali

risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre

2011 sono portati in deduzione dai risultati di gestione maturati

successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del loro

ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati

negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del decreto

legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

34. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono

stabilite le modalita' di applicazione dei commi da 29 a 32.

35 All'ultimo periodo del comma 4 bis dell'articolo 10 della legge

8 maggio 1998, n. 146, dopo la parola «446» sono aggiunte le

seguenti: «e che i contribuenti interessati risultino congrui alle

risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in

relazione al periodo di imposta precedente». All'articolo 1, comma

1-bis , del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999,

n. 195, dopo le parole «o aree territoriali» sono aggiunte le

seguenti: «, o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui

all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146».

((35-bis . All'articolo 13 del decreto del Presidente della

Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti

modifiche:))

(( a) al comma 1, lettera d) , le parole: «e amministrativi» sono

soppresse;))

(( b) al comma 3-bis , dopo le parole: «procedura civile e» sono

inserite le seguenti: «il proprio indirizzo di posta elettronica

certificata ai sensi dell'articolo»;))

(( c) al comma 6, e' aggiunto il seguente periodo: «Se manca la

dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si

presume del valore indicato al comma 6-quater , lettera f) »;))

(( d) al comma 6-bis , lettera e) , sono soppressi i due ultimi

periodi;))

(( e) dopo il comma 6-bis , e' inserito il seguente:))

((«6-bis .1. Gli importi di cui alle lettere a) , b ), c) , d) ed

e) del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove il difensore non

indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il

proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del

processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,

n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale

nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e'

dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di

compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e'

costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina

con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente

comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale

e i motivi aggiunti che introducono domande nuove»;))

(( f) al comma 6-quater , lettera c) , sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: «e per le controversie tributarie di valore

indeterminabile».))

((35-ter . Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti

modifiche:))

(( a) all'articolo 125, primo comma, e' aggiunto, in fine, il

seguente periodo: «Il difensore deve, altresi', indicare il proprio

indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di

fax»;))

(( b) all'articolo 136, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:))

((«Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con

le modalita' di cui al terzo comma».))

((35-quater . Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono

apportate le seguenti modifiche:))

(( a) all'articolo 18, comma 2, lettera b) , dopo le parole:

«codice fiscale» sono aggiunte le seguenti: «e dell'indirizzo di

posta elettronica certificata»;))

(( b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole: «codice fiscale»

sono inserite le seguenti: «e all'indirizzo di posta elettronica

certificata»;))

(( c) all'articolo 22, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve

depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione

delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato,

della materia del contendere, del valore della controversia e della

data di notificazione del ricorso».))

((35-quinquies . Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate

le seguenti modifiche:))

(( a) all'articolo 37, al comma 3, le parole: «entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono

sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2011», e al comma 7,

le parole: «alle controversie instaurate» sono sostituite dalle

seguenti: «ai procedimenti iscritti a ruolo»;))

(( b) all'articolo 39, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio i

magistrati non collocati a riposo al momento dell'indizione dei

concorsi».))

((35-sexies. All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4

marzo 2010, n. 28, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il

giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti

dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza

giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello

Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato

dovuto per il giudizio».))

((35-septies. All'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre

1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modifiche:))

(( a) al comma 1, lettera m-bis ), sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: «, ed esercitano, anche in forma non individuale, le

attivita' individuate nella lettera ))i)((»;))

(( b) al comma 1-bis , al primo ed al secondo periodo, le parole:

«parenti fino al terzo grado» sono sostituite dalle seguenti:

«parenti fino al secondo grado».))

((35-octies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, e' istituita un'imposta di

bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti

bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attivita'

finanziaria. L'imposta e' dovuta in misura pari al 2 per cento

dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di

prelievo pari a 3 euro. L'imposta non e' dovuta per i trasferimenti

effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonche' per quelli

effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i

trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e

codice fiscale.))

((36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono

riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere

destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi

di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della

eccezionalita' della situazione economica internazionale. Con

apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da

emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le

modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata

contabilizzazione. A partire dall'anno 2014, il Documento di economia

e finanza conterra' una valutazione delle maggiori entrate derivanti,

in termini permanenti, dall'attivita' di contrasto all'evasione.

Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento

del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiranno

in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e

saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi

gravanti sulle famiglie e sulle imprese.))

((36-bis. In anticipazione della riforma del sistema fiscale,

all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono

apportate le seguenti modifiche:))

(( a) alla lettera b) , le parole: «per la quota del 30 per cento»

sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;))

(( b) alla lettera b-bis), le parole: «per la quota del 55 per

cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 65 per

cento».))

((36-ter . Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile

2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno

2002, n. 112, le parole: «si applica in ogni caso alla quota degli

utili netti annuali» sono sostituite dalle seguenti: «non si applica

alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali».))

((36-quater . Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter si

applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in

corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il

periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del

periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le

disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter .))

((36-quinquies. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa'

di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti indicati

nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e'

applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali. Sulla

quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5

del testo unico delle imposte sui redditi dai soggetti indicati

dall'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a

societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' trova

comunque applicazione detta maggiorazione.))

((36-sexies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della

legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato l'opzione per la

tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle

imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito

imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e

provvedono al relativo versamento.))

((36-septies. Il comma 36-sexies trova applicazione anche con

riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi

dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei

soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre

1994, n. 724, ad una societa' o ente che abbia esercitato l'opzione

per la tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 117 del testo

unico delle imposte sui redditi.))

((36-octies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della

legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato, in qualita' di

partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo

115 o all'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi,

assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla

maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al

relativo versamento. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1,

della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che abbiano esercitato, in

qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui

al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi

assoggettano il proprio reddito imponibile alla maggiorazione

prevista dal comma 36-quinquies , senza tener conto del reddito

imputato dalla societa' partecipata.))

((36-novies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a

36))-octies(( si applicano a decorrere dal periodo d'imposta

successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli

acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si

assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe

determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da

36-quinquies a 36-octies.))

((36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo

30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le societa' e gli

enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per

tre periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a

decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta ai fini e per gli

effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non

applicazione della disciplina in materia di societa' non operative di

cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994.))

((36-undecies. Il comma 36))-decies(( trova applicazione anche

qualora, nell'arco temporale di cui al medesimo comma, le societa' e

gli enti siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno

abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai

sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del

1994.))

((36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 36))-decies(( e

36))-undecies(( si applicano a decorrere dal periodo d'imposta

successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli

acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si

assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe

determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 36))-decies((

e 36))-undecies((.))

((36-terdecies. All'articolo 67, comma 1, del testo unico delle

imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera

h-bis ), e' inserita la seguente:))

((«h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo

annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o

familiari dell'imprenditore».))

((36))-quaterdecies((. I costi relativi ai beni dell'impresa

concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un

corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di

godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito

imponibile.))

((36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore di mercato e il

corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile

del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 67, comma

1, lettera h-ter ), del testo unico delle imposte sui redditi,

introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo.))

((36-sexiesdecies. Al fine di garantire l'attivita' di controllo,

nelle ipotesi di cui al comma 36))-quaterdecies(( l'impresa

concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore

comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi

in godimento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle

entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto sono

individuati modalita' e termini per l'effettuazione della predetta

comunicazione. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la

trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, e'

dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30 per cento

della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies. Qualora,

nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano

conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e

36-quinquiesdecies, e' dovuta, in solido, la sanzione di cui

all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 471.))

((36-septiesdecies . L'Agenzia delle entrate procede a controllare

sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno

utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione

sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma

di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della

societa'.))

((36-duodevicies . Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies

a 36-septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta

successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli

acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si

assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe

determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da

36))-terdecies(( a 36-septiesdecies .))

((36-undevicies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7,

undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate puo' procedere alla

elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da

sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti e

operazioni di cui al citato articolo 7, sesto comma, sentite le

associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie

di informazioni da acquisire.))

((36-vicies. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente

della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e' abrogata la lettera

))rr)((.))

((36-vicies semel. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,

sono apportate le seguenti modifiche:))

(( a) all'articolo 2, e' abrogato il comma 3;))

(( b) all'articolo 3, comma 1, lettera a) , le parole: «a lire

centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro

trentamila»;))

(( c) all'articolo 3, comma 1, lettera b) , le parole: «a lire tre

miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «a euro un milione»;))

(( d) all'articolo 4, comma 1, lettera a) , le parole: «a lire

duecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro

cinquantamila»;))

(( e) all'articolo 4, comma 1, lettera b) , le parole: «a lire

quattro miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «a euro due

milioni»;))

(( f) all'articolo 5, comma 1, le parole: «a lire centocinquanta

milioni» sono sostituite dalle seguenti «a euro trentamila»;))

(( g) all'articolo 8, e' abrogato il comma 3;))

(( h) all'articolo 12, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:))

((«2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del

presente decreto l'istituto della sospensione condizionale della pena

di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei

casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a)

l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del

volume d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a

tre milioni di euro»;))

(( i) all'articolo 13, comma 1, le parole: «alla meta'» sono

sostituite dalle seguenti «ad un terzo»;))

(( l) all'articolo 17, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:))

((«1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli

articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo»;))

(( m) all'articolo 13, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:))

((«2-bis . Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione

della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale

puo' essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza

attenuante di cui ai commi 1 e 2».))

((36-vicies bis. Le norme di cui al comma 36))-vicies(( semel si

applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto.))

((36-vicies ter. Per gli esercenti imprese o arti e professioni con

ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i

quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate

nell'esercizio dell'attivita' utilizzano esclusivamente strumenti di

pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in

materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano

gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari

di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo di

imposta, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6

del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla

meta'.))

((36-vicies quater. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 50-bis

del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole:

«agli effetti dell'IVA» sono inserite le seguenti: «iscritti alla

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno

un anno, che dimostrino una effettiva operativita' e attestino

regolarita' dei versamenti IVA, con le modalita' definite con

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,».))

Titolo I

DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

(continuazione)

Titolo II

LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO

SVILUPPO

Art. 3

Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio

delle professioni e delle attivita' economiche

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui

l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e'

permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge nei

soli casi di:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi

internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana e

contrasto con l'utilita' sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute

umana, la conservazione delle specie animali e vegetali,

dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni ((relative alle attivita' di raccolta di giochi

pubblici ovvero)) che ((comunque)) comportano effetti sulla finanza

pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo

economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al

comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto

disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione

degli istituti della segnalazione di inizio di attivita' e

dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della

decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al

comma 1 puo' avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di

semplificazione normativa. ((Entro il 31 dicembre 2012 il Governo e'

autorizzato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo

17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono

individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto

nel presente comma ed e' definita la disciplina regolamentare della

materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.))

4. L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo di cui

al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosita' dei

predetti enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6

luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui ((all'articolo 33 quinto

comma della Costituzione)) per l'accesso alle professioni

regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che

l'esercizio dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di

libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto

il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita' di

offerta che garantisca l'effettiva possibilita' di scelta degli

utenti nell'ambito della piu' ampia informazione relativamente ai

servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere

riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto per recepire i seguenti principi:

a) l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e'

fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio,

intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza

di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate

ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello

Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente

laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico((, tra cui in

particolare quelle connesse alla tutela della salute umana,))e non

introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla

nazionalita' o, in caso di esercizio dell'attivita' in forma

societaria, della sede legale della societa' professionale;

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire

percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di

appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando

quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione

continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione

continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato

sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che

dovra' integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve

conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento

dell'attivita' formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza

di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante

dovra' essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria,

commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso

al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potra' essere

complessivamente superiore a tre anni e potra' essere svolto, in

presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli

Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, in

concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di

primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le

disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni

sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

d) il compenso spettante al professionista e' pattuito per iscritto

all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come

riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei

compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista e' tenuto,

nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente

il livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le

informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del

conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata

determinazione consensuale del compenso, quando il committente e' un

ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi,

ovvero nei casi in cui la prestazione professionale e' resa

nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali

stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare

idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio

dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti al

cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della

polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il relativo

massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui

al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i

propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali

dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione

di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni

amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e

la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di

disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di

consigliere nazionale e' incompatibile con quella di membro dei

consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni

della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie

per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto

l'attivita' professionale, le specializzazioni ed i titoli

professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi

delle prestazioni, e' libera. Le informazioni devono essere

trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche,

ingannevoli, denigratorie.

6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso

alle attivita' economiche e il loro esercizio si basano sul principio

di liberta' di impresa.

7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio

delle attivita' economiche devono garantire il principio di liberta'

di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative

all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle

attivita' economiche devono essere oggetto di interpretazione

restrittiva((, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del

presente articolo.))

8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle

attivita' economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate

quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto((,fermo in

ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.))

9. Il termine «restrizione», ai sensi del comma 8, comprende:

a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del

numero di persone che sono titolate ad esercitare una attivita'

economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area

geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni

amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia

determinato, direttamente o indirettamente sulla base della

popolazione o di altri criteri di fabbisogno;

b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una

attivita' economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorita'

amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di

servizi da parte di persone che hanno gia' licenze o autorizzazioni

per l'esercizio di una attivita' economica non soddisfa la domanda da

parte di tutta la societa' con riferimento all'intero territorio

nazionale o ad una certa area geografica;

c) il divieto di esercizio di una attivita' economica al di fuori

di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo

all'interno di una determinata area;

d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle

sedi deputate all'esercizio di una attivita' economica;

e) il divieto di esercizio di una attivita' economica in piu' sedi

oppure in una o piu' aree geografiche;

f) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica ad

alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di

commercializzazione di taluni prodotti;

g) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica

attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta

all'operatore;

h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di

beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o

indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o

di altro calcolo su base percentuale;

i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari

all'attivita' svolta.

10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9

precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai

sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi

dall'entrata in vigore del presente decreto((, fermo in ogni caso

quanto previsto al comma 1 del presente articolo.))

11. Singole attivita' economiche possono essere escluse, in tutto o

in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del

comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle

limitazioni previste dal comma 9, puo' essere concessa, con decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sentita ((l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato)),

entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, qualora:

a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico((,

tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute

umana;))

b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e,

dal punto di vista del grado di interferenza nella liberta'

economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui

e' destinata;

c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o

indiretta basata sulla nazionalita' o, nel caso di societa', sulla

sede legale dell'impresa.

((11-bis . In conformita' alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi

dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i

servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti

esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del

decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.))

((12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo

2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, la lettera

d) e' sostituita dalla seguente:))

((«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla

lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche

conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati

all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante

riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le

riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente

al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di

Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al

35 per cento, nonche' agli enti territoriali interessati alle

valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme

riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente

a spese di investimento. E' in ogni caso precluso l'utilizzo di

questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini

della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono

concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro

avvio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma

4))-decies((, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero

all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la

determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di

approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli

strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro

trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di

mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo

termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la

ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si

applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo

314».))

((12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n.

70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.

106, sono apportate le seguenti modifiche:))

((a) al comma 1, le parole: «In caso di» sono sostituite dalle

seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e le parole da: «cancellate»

fino a: «avvenuto pagamento» sono sostituite dalle seguenti:

«integrate dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento. La richiesta

da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo

l'avvenuto pagamento»;))

((b) al comma 2, dopo le parole: «gia' registrate» sono inserite le

seguenti: «e regolarizzate» e le parole da: «estinte» fino a:

«presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «aggiornate

secondo le medesime modalita' di cui al comma precedente».))

Titolo II

LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO

SVILUPPO

Art. 4

Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al

referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea

1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di

liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei servizi,

verificano la realizzabilita' di una gestione concorrenziale dei

servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito «servizi

pubblici locali», liberalizzando tutte le attivita' economiche

compatibilmente con le caratteristiche di universalita' e

accessibilita' del servizio e limitando, negli altri casi,

l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base

ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non

risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della

comunita'.

2. All'esito della verifica ((di cui al comma 1)) l'ente adotta una

delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per

i settori sottratti alla liberalizzazione, ((le ragioni della

decisione e i benefici per la)) comunita' locale derivanti dal

mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.

3. Alla delibera di cui al comma precedente e' data adeguata

pubblicita'; essa e' inviata all'Autorita' garante della concorrenza

e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge

10 ottobre 1990, n. 287.

4. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata entro dodici mesi

dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente

secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa e' comunque

effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della

gestione dei servizi.

5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di

servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e

attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo

sviluppo economico e civile delle comunita' locali, definiscono

preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico,

prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende

esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti

dalle tariffe e nei limiti della disponibilita' di bilancio destinata

allo scopo.

6. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad un'impresa

incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue

l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 10

ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano

svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui sono titolari

di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista

dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater , della legge 10 ottobre

1990, n. 287, e successive modificazioni.

8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui

al comma l, intende procedere all'attribuzione di diritti di

esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali

avviene in favore di imprenditori o di societa' in qualunque forma

costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza

pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti

pubblici e, in particolare, dei principi di economicita',

imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', non

discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento e

proporzionalita'. Le medesime procedure sono indette nel rispetto

degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa

distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove

esistente, dalla competente autorita' di settore o, in mancanza di

essa, dagli enti affidanti.

9. Le societa' a capitale interamente pubblico possono partecipare

alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre che non vi

siano specifici divieti previsti dalla legge.

10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione

europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad

evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a

condizione che documentino la possibilita' per le imprese italiane di

partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per

l'affidamento di omologhi servizi.

11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei

mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito relative

alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10:

a) esclude che la disponibilita' a qualunque titolo delle reti,

degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a

costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del

servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione

delle offerte dei concorrenti;

b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione

alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del

servizio e che la definizione dell'oggetto della gara garantisca la

piu' ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di

scala e di gamma;

c) indica, ferme restando le discipline di settore, la durata

dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in

immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico

del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non

puo' essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti

investimenti;

d) puo' prevedere l'esclusione di forme di aggregazione o di

collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti

tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in

relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la

collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della

concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga

conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato

di riferimento;

e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una

commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti

esperti nella specifica materia;

f) indica i criteri e le modalita' per l'individuazione dei beni

((di cui al comma 29)), e per la determinazione dell'eventuale

importo spettante al gestore al momento della scadenza o della

cessazione anticipata della gestione ai sensi del comma 30;

g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire

trasparenza informativa e qualita' del servizio.

12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso

di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di

socio, al quale deve essere conferita una partecipazione non

inferiore al 40 per cento, e l'attribuzione di specifici compiti

operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la

lettera di invito assicura che:

a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualita' e

corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al

prezzo delle quote societarie;

b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti

operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del

servizio stesso e che, ove cio' non si verifica, si proceda a un

nuovo affidamento;

c) siano previsti criteri e modalita' di liquidazione del socio

privato alla cessazione della gestione.

13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il

valore economico del servizio oggetto dell'affidamento e' pari o

inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento

puo' avvenire a favore di societa' a capitale interamente pubblico

che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la

gestione cosiddetta «in house».

14. Le societa' cosiddette «in house» affidatarie dirette della

gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di

stabilita' interno secondo le modalita' definite, con il concerto del

Ministro per le riforme per il federalismo, in sede di attuazione

dell'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive

modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei

soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale partecipano,

dei vincoli derivanti dal patto di stabilita' interno.

15. Le societa' cosiddette «in house» e le societa' a

partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi

pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le

disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e

successive modificazioni.

16. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla gestione del

servizio per il quale le societa' di cui al comma 1, lettera c)((,))

del medesimo articolo sono state specificamente costituite, si

applica se la scelta del socio privato e' avvenuta mediante procedure

competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano ad oggetto, al

tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione di specifici

compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Restano ferme

le altre condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2) e

3), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive

modificazioni.

17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma

2-((bis,)) primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, e successive modificazioni, le societa' a partecipazione

pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri

provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale

e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di

cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, e' fatto

divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire

incarichi. Il presente comma non si applica alle societa' quotate in

mercati regolamentati.

18. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici

locali a societa' cosiddette «in house» e in tutti i casi in cui il

capitale sociale del soggetto gestore e' partecipato dall'ente locale

affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonche'

ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti,

secondo modalita' definite dallo statuto dell'ente locale, alla

vigilanza dell'organo di revisione di cui agli articoli 234 e

seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive

modificazioni. Restano ferme le disposizioni contenute nelle

discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del

presente decreto.

19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o

dei servizi dell'ente locale, nonche' degli altri organismi che

espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di

indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono

svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte

dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le

dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il

conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici

locali. Alle societa' quotate nei mercati regolamentati si applica la

disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.

20. Il divieto di cui al comma 19 opera anche nei confronti del

coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei

soggetti indicati allo stesso comma, nonche' nei confronti di coloro

che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi

titolo attivita' di consulenza o collaborazione in favore degli enti

locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio

pubblico locale.

21. Non possono essere nominati amministratori di societa'

partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla

nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui

all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e

successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di

partecipazione al capitale della stessa societa'.

22. I componenti della commissione di gara per l'affidamento della

gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto ne'

svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo

relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.

23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica

di amministratore locale, di cui al comma 21, non possono essere

nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi

pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.

24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che,

in qualita' di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso,

con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza

non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

25. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause

di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura

civile.

26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una societa' partecipata

dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di

gara non possono essere ne' dipendenti ne' amministratori dell'ente

locale stesso.

27. Le incompatibilita' e i divieti di cui ai commi dal 19 al 26 si

applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente

alla data di entrata in vigore del presente decreto.

28. Ferma restando la proprieta' pubblica delle reti, la loro

gestione puo' essere affidata a soggetti privati.

29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in

caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al

gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze

necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili,

per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi del

comma 11, lettera f)((,)) dall'ente affidante, a titolo gratuito e

liberi da pesi e gravami.

30. Se, al momento della cessazione della gestione, ((i beni di cui

al comma 29)) non sono stati interamente ammortizzati, il gestore

subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al

valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di

eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.

Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore,

anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente

decreto, nonche' restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti

stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

31. L'importo di cui al comma 30 e' indicato nel bando o nella

lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo

affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o

della cessazione anticipata della gestione.

32. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1,

comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive

modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a

quanto stabilito dal presente decreto e' il seguente:

a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore

economico sia superiore alla somma di cui al comma 13, nonche' gli

affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive

lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza necessita' di

apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo

2012;

b) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione

mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta

mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei

principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al

tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti

operativi connessi alla gestione del servizio, cessano,

improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione

dell'ente affidante, alla data del 30 giugno 2012;

c) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione

mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta

mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei

principi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al

tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti

operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza

prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 10 ottobre 2003

a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in borsa a tale

data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del

codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di

servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche

progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero

forme di collocamento privato presso investitori qualificati e

operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento

entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31

dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli

affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita

deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30

giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.

33. Le societa', le loro controllate, controllanti e controllate da

una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri

dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto

o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto

servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto, di una

procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 12,

nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle reti, degli

impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali,

qualora separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, non

possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti

territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti

pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o

altre societa' che siano da essi controllate o partecipate, ne'

partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per

tutta la durata della gestione e non si applica alle societa' quotate

in mercati regolamentati e alle societa' da queste direttamente o

indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice

civile, nonche' al socio selezionato ai sensi del comma 12. I

soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono

comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara

successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura

competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi

forniti.

34. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo il

servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto ((dai

commi da 19 a 27)), il servizio di distribuzione di gas naturale, di

cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di

distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16

marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, il servizio di

trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19

novembre 1997, n. 422, nonche' la gestione delle farmacie comunali,

di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475((. E' escluso

dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del presente articolo quanto

disposto dall'articolo 2, comma 42, del decreto-legge 29 dicembre

2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

2011, n. 10.))

35. Restano salve le procedure di affidamento gia' avviate

all'entrata in vigore del presente decreto.

Titolo II

LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO

SVILUPPO

Art. 5

Norme in materia di societa' municipalizzate

1. Una quota del Fondo infrastrutture di cui all'articolo

6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle

disponibilita' in base alla legislazione vigente e comunque fino a

250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per l'anno

2014, e' destinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti

territoriali che procedano, rispettivamente, entro il 31 dicembre

2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni

in societa' esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica,

diversi dal servizio idrico. L'effettuazione delle dismissioni e'

comunicata ai predetti Dicasteri. Le spese effettuate a valere sulla

predetta quota sono escluse dai vincoli del patto di stabilita'

interno. La quota assegnata a ciascun ente territoriale non puo'

essere superiore ai proventi della dismissione effettuata. La quota

non assegnata agli enti territoriali e' destinata alle finalita'

previste dal citato articolo 6-quinquies.

((1-bis. Per il ripristino e la messa in sicurezza delle

infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nei territori della

regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1º marzo 2011, per

i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con apposito

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 22 marzo 2011, e'

autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2011. Al

relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 6 luglio

2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio

2011, n. 111. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.))

((1-ter. Le disponibilita' derivanti da specifiche autorizzazioni

legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero

dell'interno, e relative al potenziamento di infrastrutture, sono

versate in Tesoreria entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente

interessato. L'ente destinatario del finanziamento e' tenuto a

rendicontare le modalita' di utilizzo delle risorse.))

Titolo II

LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO

SVILUPPO

(( Art. 5-bis

Sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del

Piano Sud

1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo

sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e l'attuazione

delle finalita' del Piano per il Sud, a decorrere dall'anno

finanziario in corso alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, la spesa in termini di competenza e

di cassa effettuata annualmente da ciascuna delle predette regioni a

valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione di cui

all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sui

cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalita'

strutturale, nonche' sulle risorse individuate ai sensi di quanto

previsto dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, puo' eccedere i limiti di cui all'articolo 1, commi 126 e 127,

della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel rispetto, comunque, delle

condizioni e dei limiti finanziari stabiliti ai sensi del comma 2 del

presente articolo.))

((2. Al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica,

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto

con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione

territoriale e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, sono

stabiliti i limiti finanziari per l'attuazione del comma 1, nonche'

le modalita' di attribuzione allo Stato ed alle restanti regioni dei

relativi maggiori oneri, garantendo in ogni caso il rispetto dei

tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato e

delle predette regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza

pubblica per l'anno di riferimento.))

Titolo II

LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO

SVILUPPO

Art. 6

Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio

attivita', denuncia e dichiarazione di inizio attivita'. Ulteriori

semplificazioni

1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole «primo periodo del comma 3» sono

inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-bis»;

b) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: «disposizioni

di cui», sono inserite le seguenti: «al comma 4 e»;

c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la

denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non costituiscono

provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati

possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti

all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire

((esclusivamente)) l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3

del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

((2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per

consentire la progressiva entrata in operativita' del Sistema di

controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), nonche'

l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti

software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di

tecnologie di utilizzo piu' semplice rispetto a quelle attualmente

previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di

categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con

l'obiettivo della piu' ampia partecipazione degli utenti.

Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2,

lettera f))-octies((), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,

per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26

maggio 2011, pubblicato nella ))Gazzetta Ufficiale(( n. 124 del 30

maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del

predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in

operativita' del SISTRI e' il 9 febbraio 2012. Dall'attuazione della

presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica.))

((3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la

semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono individuate specifiche

tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantita' e

dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticita' ambientale,

sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i

rifiuti speciali non pericolosi.))

((3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti

soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione

regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri

adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le

modalita' gia' previste per le associazioni di categoria.))

4. ( ((Soppresso).))

5. All'articolo 81 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-((bis.)) Al fine di dare attuazione a quanto disposto

dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema

pubblico di connettivita', una piattaforma tecnologica per

l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche

amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al

fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento

unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati

all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.».

6. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare, entro il 31

dicembre 2013, la infrastruttura prevista dall'articolo 81, comma

2-((bis,)) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine

di consentire la realizzazione e la messa a disposizione della

posizione debitori a dei cittadini nei confronti dello Stato.

((6-bis . Al fine di semplificare l'attivita' amministrativa e di

evitare l'insorgere di ulteriore contenzioso, nei confronti dei

soggetti che hanno beneficiato delle erogazioni di cui all'articolo

1, commi 331, 332 e 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in

assenza della condizione reddituale stabilita dal citato comma 333,

non si applicano le conseguenti sanzioni penali e amministrative se

essi restituiscono le somme indebitamente percepite entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto. I procedimenti penali ed amministrativi

eventualmente avviati sono sospesi sino alla scadenza del predetto

termine e si estinguono a seguito dell'avvenuta restituzione.))

((6-ter. Per una efficace e immediata attuazione di quanto previsto

in tema di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni

pubbliche al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio

2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio

2011, n. 111, l'Agenzia del demanio procedera', con priorita' in aree

a piu' elevato disagio occupazionale e produttivo, ad operazioni di

permuta, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di beni

appartenenti allo Stato, con esclusione di tutti i beni comunque

trasferibili agli enti pubblici territoriali ai sensi del decreto

legislativo 28 maggio 2010, n. 85, fermo restando quanto previsto

dall'articolo 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,

con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare

immobili di terzi attualmente condotti in locazione passiva dalla

pubblica amministrazione ovvero appartenenti al demanio e al

patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati. Le amministrazioni dello

Stato comunicano all'Agenzia del demanio l'ammontare dei fondi

statali gia' stanziati e non impegnati al fine della realizzazione di

nuovi immobili per valutare la possibilita' di recupero di spesa per

effetto di operazioni di permuta, ovvero gli immobili di nuova

realizzazione da destinare ad uso governativo.))

Titolo II

LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO

SVILUPPO

(( Art. 6-bis

Accesso ai sistemi informativi

1. Ai sistemi informativi di cui all'articolo 117 del codice di cui

al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono avere accesso,

anche per le finalita' ivi previste, i soggetti che partecipano al

sistema di prevenzione di cui al comma 5 dell'articolo 30-ter del

decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, fatta salva la facolta'

di istituire e partecipare ai sistemi di cui all'articolo 119 del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Dall'attuazione del

periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica. ))

Titolo II

LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO

SVILUPPO

(( Art. 6-ter

Fondo di rotazione per la progettualita'

1. Le risorse disponibili sul Fondo di rotazione di cui

all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono

destinate prioritariamente alla progettazione delle opere, inserite

nei piani triennali degli enti locali approvati alla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto e che

ricadono su terreni demaniali o gia' di proprieta' dell'ente locale

interessato, aventi gia' destinazione urbanistica conforme all'opera

o alle opere che si intendono realizzare. Resta fermo quanto disposto

dall'articolo 1, commi da 55 a 57, della legge n. 549 del 1995.

2. Gli enti locali interessati alla utilizzazione delle risorse del

Fondo di cui al comma 1 presentano entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e

con le modalita' definite con deliberazione della Cassa depositi e

prestiti Spa, la richiesta di accesso al finanziamento, allegando

alla stessa la descrizione dell'opera o delle opere che intendono

realizzare, predisposta da un tecnico dell'ente locale medesimo.

3. Sulla base delle richieste di cui al comma 2, la Cassa depositi

e prestiti Spa provvede a formare una graduatoria nel rispetto di

quanto previsto al comma 1. ))

Titolo II

LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO

SVILUPPO

Art. 7

Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e

misure di perequazione nei settori petrolifero, dell'energia

elettrica e del gas

1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «superiore a 25 milioni di euro», sono

sostituite dalle seguenti: «superiore a 10 milioni di euro e un

reddito imponibile superiore a 1 milione di euro»;

b) la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:

«c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o

commercializzazione dell'energia elettrica; c-bis) trasporto o

distribuzione del gas naturale»;

c) le parole da: «La medesima disposizione» fino a «o eolica» sono

soppresse.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le

disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente

articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo

a quello in corso al 31 dicembre 2010.

3. Per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31

dicembre 2010, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16

dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e

successive modificazioni, e' aumentata di 4 punti percentuali.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non rilevano ai fini della

determinazione dell'acconto di imposta dovuto per il periodo di

imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

5. A quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo si

applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,

relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

6. Dall'attuazione del presente articolo derivano maggiori entrate

stimate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900

milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

Titolo II

LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO

SVILUPPO

(( Art. 7-bis

Modifiche all'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008

1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

sono apportate le seguenti modifiche:))

(( a) al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: «, sono sottoposti al parere preventivo della

predetta Consulta generale e pubblicati con decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della loro entrata in

vigore»;))

(( b) al comma 4-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e

ferma restando la possibilita' di deroga con gli accordi di cui al

comma 4».))

Titolo III

MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 8

Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita'

1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello

aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori

comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ((o

territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in

azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi

interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28

giugno 2011,)) possono realizzare specifiche intese ((con efficacia

nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di

essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo

alle predette rappresentanze sindacali,))finalizzate alla maggiore

occupazione, alla qualita' dei contratti di lavoro, ((all'adozione di

forme di partecipazione dei lavoratori,))alla emersione del lavoro

irregolare, agli incrementi di competitivita' e di salario, alla

gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e

all'avvio di nuove attivita'.

2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la

regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e

della produzione ((con riferimento)):

a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove

tecnologie;

b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e

inquadramento del personale;

c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato

o flessibile, al regime della solidarieta' negli appalti e ai casi di

ricorso alla somministrazione di lavoro;

d) alla disciplina dell'orario di lavoro;

e) alle modalita' di assunzione e disciplina del rapporto di

lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a

progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei

contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di

lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio ((, il

licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il

licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza

fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonche' fino

ad un anno di eta' del bambino, il licenziamento causato dalla

domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del

bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il

licenziamento in caso di adozione o affidamento.))

((2-bis . Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonche' i

vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni

internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1

operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano

le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni

contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.))

3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali

vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale

del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti

di tutto il personale delle unita' produttive cui il contratto stesso

si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a

maggioranza dei lavoratori.

((3-bis . All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8

luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:))

(( a) all'alinea, le parole: «e la normativa regolamentare,

compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate» sono

sostituite dalle seguenti: «la normativa regolamentare ed i contratti

collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione

comunitaria, ed applicati»;))

(( b) dopo la lettera b) , e' inserita la seguente:))

«((b-bis )condizioni di lavoro del personale))».

Titolo III

MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 9

Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni

1. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate

le seguenti modifiche:

a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

«8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono essere

rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi

ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in

diverse unita' produttive e i datori di lavoro privati di imprese che

sono parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 31 del decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono assumere in una unita'

produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna

impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero

di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a

quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso

del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unita' produttive

o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia»;

b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:

«8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facolta'

di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei

servizi competenti delle province in cui insistono le unita'

produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del

gruppo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal quale

risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei

dati riferiti a ciascuna unita' produttiva ovvero a ciascuna impresa

appartenente al gruppo»;

«8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su

loro motivata richiesta, ad assumere in una unita' produttiva un

numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio

superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del

minor numero di lavoratori assunti in altre unita' produttive della

medesima regione»;

«8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con

le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter».

Titolo III

MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 10

Fondi interprofessionali per la formazione continua

1. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

dopo le parole «si possono articolare regionalmente o

territorialmente» aggiungere le seguenti parole: «e possono altresi'

utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di

formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto».

Titolo III

MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 11

Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini

1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi

unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti

preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di

idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta

eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,

i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli

alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione,

i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono

avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono

essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati

entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento ((del relativo

titolo)) di studio.

2. In assenza di ((specifiche regolamentazioni)) regionali trovano

applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al

comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196,

e il relativo regolamento di attuazione.

Titolo III

MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 12

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

- Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque svolga

un'attivita' organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o

organizzandone l'attivita' lavorativa caratterizzata da sfruttamento,

mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello

stato di bisogno o di necessita' dei lavoratori, e' punito con la

reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro

per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la

sussistenza di una o piu' delle seguenti circostanze:

1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente

difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato

rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato;

2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario

di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle

ferie;

3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di

sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il

lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumita'

personale;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro,

metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente

degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della

pena da un terzo alla meta':

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a

tre;

2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in

eta' non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a

situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche

delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 603-ter (Pene accessorie). - La condanna per i delitti di cui

agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad

oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione

dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese,

nonche' il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo

fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la

pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresi'

l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni,

finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri

enti pubblici, nonche' dell'Unione europea, relativi al settore di

attivita' in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.

L'esclusione di cui al secondo comma e' aumentata a cinque anni

quando il fatto e' commesso da soggetto al quale sia stata applicata

la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e

3)».

Titolo IV

RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

Art. 13

Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri

organi costituzionali. Incompatibilita'. Riduzione delle spese per i

referendum

1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, ((per gli anni 2011,

2012 e 2013,))ai membri degli organi costituzionali((, fatta

eccezione per il Presidente della Repubblica e i componenti della

Corte costituzionale,)) si applica, senza effetti a fini

previdenziali, una riduzione delle retribuzioni o indennita' di

carica superiori a 90.000 Euro lordi annui previste alla data di

entrata in vigore del presente decreto, in misura del 10 per cento

per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonche'

del 20 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. A seguito della

predetta riduzione il trattamento economico complessivo non puo'

essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.

2. In attesa della revisione costituzionale concernente la

riduzione del numero dei parlamentari e della rideterminazione del

trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto ai

sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

(( a) ai parlamentari che svolgono qualsiasi attivita' lavorativa

per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per

cento dell'indennita' parlamentare la riduzione dell'indennita' di

cui al comma 1 si applica in misura del 20 per cento per la parte

eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, in misura del 40 per

cento per la parte eccedente i 150.000 euro. La riduzione si applica

con le medesime decorrenza e durata di cui al comma 1;))

b) le Camere, in conformita' con quanto previsto dai rispettivi

ordinamenti, individuano entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore del presente decreto le modalita' piu' adeguate per

correlare l'indennita' parlamentare al tasso di partecipazione di

ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle

Commissioni.

((3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n.

215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di

senatore, nonche' le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma

2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con

qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica

relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi,

alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione

superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto

dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267. Le incompatibilita' di cui al primo periodo si

applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative

alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata

in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione

delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del

presente decreto, le incompatibilita' di cui al primo periodo si

applicano, altresi', alla carica di membro del Parlamento europeo

spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6,

commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio

1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il

divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento

dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la

carica sopraggiunta.))

4. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,

dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi piu' di

un ((referendum)) abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi

dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, avviene per

tutti i ((referendum)) abrogativi nella medesima data».

Titolo IV

RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

Art. 14

Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative

indennita'. Misure premiali

1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del

coordinamento della finanza pubblica, le Regioni, ai fini della

collocazione nella classe di enti territoriali piu' virtuosa di cui

all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,

oltre al rispetto dei parametri gia' previsti dal predetto articolo

20, debbono adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria

e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori

parametri:

a) previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad

esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o

inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di

abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di

abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni

di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni

di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni

di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto

milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri

regionali rispetto a quello attualmente previsto e' adottata da

ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura

regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del

presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore del

presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali

inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono

aumentarne il numero;

b) previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia

pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio

regionale, con arrotondamento all'unita' superiore. La riduzione deve

essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla

prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di

entrata in vigore del presente decreto;

c) riduzione a decorrere dal 1º gennaio 2012, in attuazione di

quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.

2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42,

degli emolumenti e delle utilita', comunque denominati, previsti in

favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennita'

massima spettante ai membri del Parlamento, cosi' come rideterminata

((ai sensi dell'articolo 13)) del presente decreto;

d) previsione che il trattamento economico dei consiglieri

regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del

Consiglio regionale;

e) istituzione, a decorrere dal 1º gennaio 2012, di un Collegio dei

revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarita'

contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; ((il

Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in

raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti;

i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un

elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai

principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori

legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed

essere in possesso di specifica qualificazione professionale in

materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria

anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla

Corte dei conti;))

f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura

regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore

del presente decreto, al sistema previdenziale contributivo per i

consiglieri regionali.

2. L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da parte delle

Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di

Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'articolo 27

della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a

statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi

del citato articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi

costituzionali di perequazione e di solidarieta', ed elemento di

riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie

previste dalla normativa vigente.

Titolo IV

RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

Art. 15

Dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali

((1. (Soppresso).))

((2. (Soppresso).))

((3. (Soppresso).))

((4. (Soppresso).))

5. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle

Province successivo alla data di entrata in vigore del presente

decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori

provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata

in vigore del presente decreto e' ridotto della meta', con

arrotondamento all'unita' superiore.

((6. (Soppresso).))

((7. (Soppresso).))

Titolo IV

RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

(( Art. 16

Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni

e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di

finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il

contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore

svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a

decorrere dalla data di cui al comma 9, i comuni con popolazione fino

a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata

tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro

spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di

comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le disposizioni di cui al

presente comma non si applicano ai comuni il cui territorio coincide

integralmente con quello di una o di piu' isole, nonche' al comune di

Campione d'Italia.))

((2. A ciascuna unione di cui al comma l hanno facolta' di aderire

anche comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, al fine

dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali

loro spettanti sulla base della legislazione vigente e dei servizi ad

esse inerenti, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di

cui all'articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del citato decreto-legge

n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del

2010. I comuni di cui al primo periodo hanno, in alternativa,

facolta' di esercitare mediante tale unione tutte le funzioni e tutti

i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione

vigente.))

((3. All'unione di cui al comma 1, in deroga all'articolo 32, commi

2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto

legislativo n. 267 del 2000, si applica la disciplina di cui al

presente articolo.))

((4. Sono affidate all'unione, per conto dei comuni che ne sono

membri, la programmazione economico-finanziaria e la gestione

contabile di cui alla parte II del citato testo unico di cui al

decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento alle funzioni da

essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni che sono membri

dell'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di

previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la

deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare

annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico,

nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione

entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare, entro

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su

proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per

le riforme per il federalismo, sono disciplinati il procedimento

amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento

programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la

successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune

e l'unione.))

((5. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in

essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti alle funzioni

ed ai servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, ferme

restando le disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di

procedura civile. Alle unioni di cui al comma l sono trasferite tutte

le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi

loro affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, nonche' i relativi

rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno

2014, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla

disciplina del patto di stabilita' interno per gli enti locali

prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.))

((6. Le unioni di cui al comma 1 sono istituite in modo che la

complessiva popolazione residente nei rispettivi territori,

determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo

unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma

superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni

che intendono comporre una medesima unione appartengano o siano

appartenuti a comunita' montane. Entro due mesi dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna

regione ha facolta' di individuare diversi limiti demografici.))

((7. Le unioni di comuni che risultino costituite alla data di cui

al comma 9 e di cui facciano parte uno o piu' comuni con popolazione

fino a 1.000 abitanti, entro i successivi quattro mesi adeguano i

rispettivi ordinamenti alla disciplina delle unioni di cui al

presente articolo. I comuni appartenenti a forme associative di cui

agli articoli 30 e 31 del citato testo unico di cui al decreto

legislativo n. 267 del 2000 cessano di diritto di farne parte alla

data in cui diventano membri di un'unione di cui al comma 1.))

((8. Nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni di

cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da

adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle

disposizioni di cui al comma 6, avanzano alla regione una proposta di

aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della

rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2012, la

regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire

l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come

determinate nelle proposte di cui al primo periodo e sulla base

dell'elenco di cui al comma 16. La regione provvede anche qualora la

proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle disposizioni

di cui al presente articolo.))

((9. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli

organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto 2012,

sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino

a 1.000 abitanti che siano parti della stessa unione, nonche' in

quelli con popolazione superiore che esercitino mediante tale unione

tutte le proprie funzioni, gli organi di governo sono il sindaco ed

il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di diritto. Ai

consigli dei comuni che sono membri di tale unione competono

esclusivamente poteri di indirizzo nei confronti del consiglio

dell'unione, ferme restando le funzioni normative che ad essi

spettino in riferimento alle attribuzioni non esercitate mediante

l'unione.))

((10. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio,

il presidente e la giunta.))

((11. Il consiglio e' composto da tutti i sindaci dei comuni che

sono membri dell'unione nonche', in prima applicazione, da due

consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al

primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di

istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, in tutti i comuni che

sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la

garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino

all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 12, primo

periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti

tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di

competenza dell'unione medesima. La legge dello Stato puo' stabilire

che le successive elezioni avvengano a suffragio universale e diretto

contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi di governo

di ciascuno dei comuni appartenenti alle unioni. La legge dello Stato

di cui al quarto periodo disciplina conseguentemente il sistema di

elezione; l'indizione delle elezioni avviene ai sensi dell'articolo 3

della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Al

consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di

cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale,

fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 9 del presente

articolo.))

((12. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione ai

sensi del comma 9, il consiglio e' convocato di diritto ed elegge il

presidente dell'unione tra i propri componenti. Al presidente, che

dura in carica due anni e mezzo ed e' rinnovabile, spettano le

competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50 del citato testo

unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando

in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione

le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico.))

((13. La giunta dell'unione e' composta dal presidente, che la

presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci

componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per

i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le

competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al

decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla

cessazione del rispettivo presidente.))

((14. Lo statuto dell'unione individua le modalita' di

funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il

consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a

maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla

data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9.))

((15. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione

si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 e 86 del citato

testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed ai

relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante,

rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei

comuni aventi corrispondente popolazione. Agli amministratori

dell'unione che risultino percepire emolumenti di ogni genere in

qualita' di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2,

del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,

fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun

trattamento per la carica sopraggiunta.))

((16. L'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione nei

riguardi dei comuni che, alla data del 30 settembre 2012, risultino

esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui al

medesimo comma 1 mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del

citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Ai

fini di cui al primo periodo, tali comuni trasmettono al Ministero

dell'interno, entro il 15 ottobre 2012, un'attestazione comprovante

il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza

nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive attribuzioni.

Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, sono determinati contenuti e modalita' delle

attestazioni di cui al secondo periodo. Il Ministero dell'interno,

previa valutazione delle attestazioni ricevute, adotta con proprio

decreto, da pubblicare entro il 30 novembre 2012 nel proprio sito

internet, l'elenco dei comuni obbligati e di quelli esentati

dall'obbligo di cui al comma 1.))

((17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale

successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto:))

(( a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il

consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da sei

consiglieri;))

(( b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000

abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco,

da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori e' stabilito

in due;))

(( c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000

abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco,

da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori e'

stabilito in tre;))

(( d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a

10.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal

sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori e'

stabilito in quattro.))

((18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei

comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le

disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al

decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono altresi' applicabili,

con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui

all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo

n. 267 del 2000.))

((19. All'articolo 38, comma 7, del citato testo unico di cui al

decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: «previsti dal

regolamento», sono aggiunte le seguenti: «e, nei comuni con

popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un

arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei

partecipanti».))

((20. All'articolo 48, comma 1, del citato testo unico di cui al

decreto legislativo n. 267 del 2000, e' aggiunto, in fine, il

seguente periodo: «Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti,

le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco

temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti».))

((21. All'articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui al

decreto legislativo n. 267 del 2000, le parole: «per l'intera

giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli» sono sostituite

dalle seguenti: «per il tempo strettamente necessario per la

partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il

raggiungimento del luogo di suo svolgimento».))

((22. All'articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del

2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, le

parole: «fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune» sono

sostituite dalle seguenti: «superiore a 1.000 e fino a 5.000

abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente

con quello di una o di piu' isole».))

((23. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo

2011, n. 23, le parole: «le isole monocomune» sono sostituite dalle

seguenti: «i comuni il cui territorio coincide integralmente con

quello di una o di piu' isole».))

((24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge

n. 78 del 2010, le parole: «5.000 abitanti o nel quadruplo del numero

degli abitanti del comune demograficamente piu' piccolo tra quelli

associati» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti, salvo

diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138»; al medesimo comma 31, la

lettera c) e' abrogata e la lettera b) e' sostituita dalla

seguente:))

((«b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei

funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma

3, della citata legge n. 42 del 2009».))

((25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione

successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i

revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione

da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i

soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori

legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonche'

gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti

contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per

l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo,

nel rispetto dei seguenti principi:))

a) ((rapporto proporzionale tra anzianita' di iscrizione negli albi

e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun

comune;))

b) ((previsione della necessita', ai fini dell'iscrizione

nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato

richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti

locali;))

c) ((possesso di specifica qualificazione professionale in materia

di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria degli

enti pubblici territoriali.))

((26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo

degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito

prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato

testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale

prospetto e' trasmesso alla sezione regionale di controllo della

Corte dei conti ed e' pubblicato, entro dieci giorni

dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale.

Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la

Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al

primo periodo.))

((27. All'articolo 14, comma 32, alinea, del citato decreto-legge

n. 78 del 2010, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2012»; alla lettera a) del medesimo comma 32,

le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31

dicembre 2012».))

((28. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di

semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti

locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati

abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto

dall'articolo 2, comma 186, lettera e) , della legge 23 dicembre

2009, n. 191, e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma

32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da

ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo. Nel caso in

cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto rilevi la mancata

attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo

periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro

il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo

restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione

l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.))

((29. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai

comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province

autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle

regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e

secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009,

n. 42.))

((30. Dall'applicazione di ciascuna delle disposizioni di cui al

presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica.))

((31. A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti in

materia di patto di stabilita' interno per i comuni trovano

applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore

a 1.000 abitanti))

Titolo IV

RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

Art. 17

Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell'Economia e del

Lavoro

1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) ((l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:))

((«Art. 2 (Composizione del Consiglio). - 1. Il Consiglio nazionale

dell'economia e del lavoro e' composto da esperti, da rappresentanti

delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di

promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero

di settanta oltre al presidente e al segretario generale, secondo la

ripartizione stabilita con decreto del Presidente della Repubblica,

su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione.»;))

b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:

«((Art. 14 (Pronunce del CNEL). - 1.)) Gli atti del CNEL sono

assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in Assemblea. Il

presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario generale, puo'

istituire fino a quattro commissioni istruttorie, in ciascuna delle

quali siedono non piu' di quindici consiglieri, proporzionalmente

alle varie rappresentanze. La presidenza di ciascuna commissione

istruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti.».

2. Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30 dicembre 1986, n.

936, sono abrogati. E' altresi' abrogata, o coerentemente modificata,

ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente

articolo. ((Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2

della legge n. 936 del 1986, come sostituito dal comma 1, lettera a)

, del presente articolo, decadono gli esperti e i rappresentanti del

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in carica e si

provvede alla nomina dei nuovi esperti e dei nuovi rappresentanti in

conformita' alla ripartizione stabilita dal medesimo decreto)).

Titolo IV

RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

Art. 18

Voli in classe economica

1. I Parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti delle

amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, anche a

ordinamento autonomo, gli amministratori, i dipendenti e i componenti

degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di

aziende a totale partecipazione pubblica, di autorita' amministrative

indipendenti o di altri enti pubblici e i commissari straordinari

che, per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio

all'interno ((dei Paesi appartenenti al Consiglio d'Europa))

utilizzano il mezzo di trasporto aereo, volano in classe economica.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 216, della legge

23 dicembre 2005, n. 266. All'articolo 1, comma 468, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, le parole «al personale con qualifica non

inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate,

nonche'» sono soppresse.

Titolo IV

RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

Art. 19

Disposizioni finali

1. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente

decreto, di cui, rispettivamente, all'articolo 1 commi 16 e 25,

((all'articolo 2 comma 2)), all'articolo 5 e all'articolo 7, pari

complessivamente a ((2.215,2 milioni)) di euro per l'anno 2012 a

((132,8 milioni)) di euro per l'anno 2013, ((170,8 milioni)) di euro

per l'anno 2014, 323 milioni di euro per l'anno 2015 e 16 milioni di

euro per l'anno 2016, ((pari a, in termini di indebitamento netto,

182,8 milioni)) per l'anno 2013 ed a ((320,8 milioni)) per l'anno

2014, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti

dal presente decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo IV

RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

(( Art. 19-bis

Disposizioni finali concernenti le regioni a statuto speciale e le

province autonome

1. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle

regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di

Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme

di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge

5 maggio 2009, n. 42.))

Titolo IV

RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

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