(GU
N. 216 DEL16-9-2011
)
Titolo I
DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del
testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e 3,
del medesimo
testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le
modifiche apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o
richiamate nel
decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((
... )).
A norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche
apportate dalla
legge di conversione hanno efficacia dal giorno
successivo a quello
della sua pubblicazione.
(( Art. 01
Revisione integrale della spesa pubblica
1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e
di
superamento del criterio della spesa storica, il
Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri
interessati,
presenta al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un
programma per la
riorganizzazione della spesa pubblica. Il programma
prevede in
particolare, in coerenza con la legge 4 marzo 2009, n.
15, le
linee-guida per l'integrazione operativa delle agenzie
fiscali, la
razionalizzazione di tutte le strutture periferiche
dell'amministrazione dello Stato e la loro tendenziale
concentrazione
in un ufficio unitario a livello provinciale, il
coordinamento delle
attivita' delle forze dell'ordine, ai sensi della legge
1º aprile
1981, n. 121, l'accorpamento degli enti della previdenza
pubblica, la
razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria
civile, penale,
amministrativa, militare e tributaria a rete, la
riorganizzazione
della rete consolare e diplomatica. Il programma,
comunque,
individua, anche attraverso la sistematica comparazione
di costi e
risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali
criticita' nella
produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al
fine di
evitare possibili duplicazioni di strutture ed
implementare le
possibili strategie di miglioramento dei risultati
ottenibili con le
risorse stanziate.))
((2. Nell'ambito della risoluzione parlamentare
approvativa del
Documento di economia e finanza 2012 o della relativa
Nota di
aggiornamento, sono indicati i disegni di legge
collegati alla
manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante
i quali il
Governo viene delegato ad attuare le riorganizzazioni di
cui al comma
1.))
((3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
della legge
di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'economia e
delle finanze provvede a definire le modalita' della
predisposizione
del programma di cui al comma 1 e della relativa
attuazione.))
((4. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui al
comma 1,
nonche' per garantire l'uso efficiente delle risorse, il
Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria
generale dello Stato, a partire dall'anno 2012, d'intesa
con i
Ministeri interessati, da' inizio ad un ciclo di
«spending review»
mirata alla definizione dei costi standard dei programmi
di spesa
delle amministrazioni centrali dello Stato. In
particolare, per le
amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte
specifiche
metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai
fini della
allocazione delle risorse nell'ambito della loro
complessiva
dotazione.))
Art. 1
Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica
((01. Al fine di consentire alle amministrazioni
centrali di
pervenire ad una progressiva riduzione della spesa
corrente primaria
in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013,
nella misura
delle risorse finanziarie che si rendono disponibili in
base
all'articolo 01 del presente decreto, le spese di
funzionamento
relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero
sono ridotte,
rispettivamente, fino all'1 per cento per ciascun anno
rispetto alle
spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo
all'anno 2010 e le
dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun
Ministero,
previste dalla legge di bilancio, relative agli
interventi, sono
ridotte fino all'1,5 per cento. Nella medesima misura
prevista dal
periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni
finanziarie per
le missioni di spesa per ciascun Ministero previste
dalla legge di
bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e
di conto
capitale, sono ridotte fino allo 0,5 per cento per
ciascuno dei due
anni e per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria
del bilancio
dello Stato puo' aumentare in termini nominali, in
ciascun anno,
rispetto alla spesa corrispondente registrata nel
rendiconto
dell'anno precedente, di una percentuale non superiore
al 50 per
cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di
economia e
finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre
2009, n. 196,
come approvato nella apposita risoluzione
parlamentare.))
((02. Al solo scopo di consentire alle amministrazioni
centrali di
pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati al
comma 01, in
deroga alle norme in materia di flessibilita' di cui
all'articolo 23
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al
quinquennio
2012-2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di
finanza
pubblica, possono essere rimodulate le dotazioni
finanziarie di
ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese
di cui
all'articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge n.
196 del 2009.
La misura della variazione deve essere tale da non
pregiudicare il
conseguimento delle finalita' definite dalle relative
norme
sostanziali e, comunque, non puo' essere superiore al 20
per cento
delle risorse finanziarie complessivamente stanziate
qualora siano
interessate autorizzazioni di spesa di fattore
legislativo, e non
superiore al 5 per cento qualora siano interessate le
spese di cui
all'articolo 21, comma 6, della citata legge n. 196 del
2009. La
variazione e' disposta con decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze su proposta del Ministro competente. Resta
precluso
l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale
per
finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui
al
precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per
l'espressione del
parere delle Commissioni competenti per materia e per i
profili di
carattere finanziario. I pareri devono essere espressi
entro quindici
giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente
il termine
senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di
rispettiva
competenza, i decreti possono essere adottati. E'
abrogato il comma
14 dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.))
((03. Il Governo adotta misure intese a consentire che i
provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009,
n. 15, per
ogni anno del triennio producano effettivi risparmi di
spesa.))
1. In anticipazione della riforma volta ad introdurre
nella
Costituzione la regola del pareggio di bilancio, si
applicano le
disposizioni di cui al presente titolo. Gli importi
indicati nella
tabella di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, alla
voce «indebitamento ((netto))», riga «totale», per gli
anni 2012 e
2013, sono incrementati, rispettivamente, di 6.000
milioni di euro e
2.500 milioni di euro. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei
Ministri, da emanare su proposta del Ministro
dell'economia e delle
finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi
sono ripartiti
tra i Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti
importi nella voce
«saldo netto da finanziare».
2. All'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n.
98 del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono
soppresse le parole:
«e, limitatamente all'anno 2012, il fondo per le aree
sottoutilizzate». ((Al comma 4 del predetto articolo 10,
dopo il
primo periodo, e' inserito il seguente: «Le proposte di
riduzione non
possono comunque riguardare le risorse destinate alla
programmazione
regionale nell'ambito del Fondo per le aree
sottoutilizzate; resta in
ogni caso fermo l'obbligo di cui all'articolo 21, comma
13, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.».))
3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma
1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni,
all'esito della riduzione degli assetti organizzativi
prevista dal
predetto articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-bis ,
del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con
modificazioni
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche
con le
modalita' indicate nell'articolo 41, comma 10, del
decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore
riduzione
degli uffici dirigenziali di livello non generale, e
delle relative
dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per
cento di
quelli risultanti a seguito dell'applicazione del
predetto articolo
2, comma 8-bis , del decreto-legge n. 194 del 2009;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale
non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di
ricerca,
apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10
per cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti di
organico di
tale personale risultante a seguito dell'applicazione
del predetto
articolo 2, comma 8-bis , del decreto-legge n. 194 del
2009.
4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto
dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 e' fatto comunque
divieto, a
decorrere dalla predetta data, di procedere ad
assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto;
continuano ad
essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi
conferiti ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino
all'emanazione dei
provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche
sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti
coperti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente
decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilita'
nonche' di conferimento di incarichi ai sensi
dell'articolo 19, commi
5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001
avviate alla
predetta data.
5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il
personale
amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la
Presidenza
del Consiglio, le Autorita' di bacino di rilievo
nazionale, il Corpo
della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia
italiana del
farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente,
nonche' le
strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate,
del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale
indicato
nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 165 del
2001. Continua a trovare applicazione l'articolo 6,
comma 21-sexies ,
primo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le
vigenti
disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
6. All'articolo 40 del citato decreto-legge n. 98 del
2011
convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) al comma 1-ter , le parole: «del 5 per cento per
l'anno 2013 e
del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014», sono
sostituite dalle
seguenti: «del 5 per cento per l'anno 2012 e del 20 per
cento a
decorrere dall'anno 2013»; nel medesimo comma, in fine,
e' aggiunto
il seguente periodo: «Al fine di garantire gli effetti
finanziari di
cui al comma 1-quater , in alternativa, anche parziale,
alla
riduzione di cui al primo periodo, puo' essere disposta,
con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro
dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle
aliquote delle
imposte indirette, inclusa l'accisa»;
b) al comma 1-quater , primo periodo, le parole: «30
settembre
2013», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre
2012»; nel
medesimo periodo, le parole: «per l'anno 2013», sono
sostituite dalle
seguenti: «per l'anno 2012, nonche' a 16.000 milioni di
euro per
l'anno 2013».
((7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge
n. 98 del
2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111
del 2011, dopo
il primo periodo, e' inserito il seguente: «Nella
ipotesi prevista
dal primo periodo del presente comma ovvero nel caso in
cui non siano
assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi
del comma 2,
con le modalita' previste dal citato primo periodo
l'amministrazione
competente dispone, nel rispetto degli equilibri di
bilancio
pluriennale, su comunicazione del Ministero
dell'economia e delle
finanze, la riduzione della retribuzione di risultato
dei dirigenti
responsabili nella misura del 30 per cento».))
8. All'articolo 20, comma 5, del citato decreto-legge n.
98 del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'alinea, le parole: «per gli anni 2013 e
successivi», sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e
successivi»;
b) alla lettera a), le parole: «per 800 milioni di euro
per l'anno
2003 e» sono soppresse; nella medesima lettera, le
parole: «a
decorrere dall'anno 2014», sono sostituite dalle
seguenti: «a
decorrere dall'anno 2012»;
c) alla lettera b), le parole: «per 1.000 milioni di
euro per
l'anno 2013 e» sono soppresse; nella medesima lettera,
le parole: «a
decorrere dall'anno 2014», sono sostituite dalle
seguenti: «a
decorrere dall'anno 2012»;
d) alla lettera c), le parole: «per 400 milioni di euro
per l'anno
2013», sono sostituite dalle seguenti: «per 700 milioni
di euro per
l'anno 2012»; nella medesima lettera, le parole: «a
decorrere
dall'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «a
decorrere
dall'anno 2013»;
e) alla lettera d), le parole: «per 1.000 milioni di
euro per
l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per 1.700
milioni di
euro per l'anno 2012»; nella medesima lettera, le
parole: «a
decorrere dall'anno 2014», sono sostituite dalle
seguenti: «a
decorrere dall'anno 2013».
9. All'articolo 20, del citato decreto-legge n. 98 del
2011
convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «a decorrere dall'anno 2013»,
sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»;
b) al comma 3, le parole: «a decorrere dall'anno 2013»,
sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»;
nel medesimo
comma, il secondo periodo e' soppresso; nel medesimo
comma, al terzo
periodo sostituire le parole «((di cui ai primi due
periodi))» con le
seguenti: «di cui al primo periodo».
10. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «A decorrere
dall'anno
2013», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere
dall'anno 2012»;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «per l'anno 2013»,
sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e 2013»;
c) al comma 2, le parole: «Fino al 31 dicembre 2012»,
sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2011».
11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata
dall'articolo 1, comma
123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si
applica, a
decorrere dall'anno 2012, con riferimento
all'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al
decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato
l'articolo 5 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte
salve le
deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del
predetto articolo
5. ((Per assicurare la razionalita' del sistema
tributario nel suo
complesso e la salvaguardia dei criteri di
progressivita' cui il
sistema medesimo e' informato, i comuni possono
stabilire aliquote
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone
fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli
scaglioni di
reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge
statale. Resta
fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis
dell'articolo
1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e'
stabilita
unicamente in ragione del possesso di specifici
requisiti reddituali
e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto
del quale
l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche
non e' dovuta e, nel caso di superamento del suddetto
limite, la
stessa si applica al reddito complessivo.))
12. L'importo della manovra prevista dal comma 8 per
l'anno 2012
puo' essere complessivamente ridotto di un importo fino
((alla
totalita'))delle maggiori entrate previste dall'articolo
7, comma 6,
in considerazione dell'effettiva applicazione
dell'articolo 7, commi
da 1 a 6, del presente decreto. La riduzione e'
distribuita tra i
comparti interessati con decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. La
soppressione della
misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui
all'articolo
17, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68, nella
tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre
1998, n. 435,
recante «Regolamento recante norme di attuazione
dell'articolo 56,
comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, per la
determinazione delle misure dell'imposta provinciale di
trascrizione», ha efficacia a decorrere dalla data di
entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
anche in
assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di cui
al citato articolo 17, comma 6, del decreto legislativo
n. 68 del
2011. Per tali atti soggetti ad IVA, le misure
dell'imposta
provinciale di trascrizione sono pertanto determinate
secondo quanto
previsto per gli atti non soggetti ad IVA. Le province,
a decorrere
dalla medesima data di entrata in vigore della legge di
conversione
del presente decreto, percepiscono le somme dell'imposta
provinciale
di trascrizione conseguentemente loro spettanti.
((12-bis . Al fine di incentivare la partecipazione dei
comuni
all'attivita' di accertamento tributario, per gli anni
2012, 2013 e
2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera
b) , del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al
100 per
cento.))
((12-ter . Al fine di rafforzare gli strumenti a
disposizione dei
comuni per la partecipazione all'attivita' di
accertamento
tributario, all'articolo 44 del decreto del Presidente
della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le
seguenti
modificazioni:))
a) ((al comma secondo, dopo le parole: «dei comuni» sono
inserite
le seguenti: «e dei consigli tributari» e dopo le
parole: «soggetti
passivi» sono inserite le seguenti: «nonche' ai relativi
consigli
tributari»;))
b) ((al comma terzo, la parola: «segnala» e' sostituita
dalle
seguenti: «ed il consiglio tributario segnalano»;))
c) ((al comma quarto, la parola: «comunica» e'
sostituita dalle
seguenti: «ed il consiglio tributario comunicano»;))
d) ((al comma quinto, la parola: «puo'» e' sostituita
dalle
seguenti: «ed il consiglio tributario possono»;))
e) ((e' aggiunto, in fine, il seguente comma:))
((«Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, sono
stabiliti criteri e
modalita' per la pubblicazione, sul sito del comune, dei
dati
aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma
secondo, con
riferimento a determinate categorie di contribuenti
ovvero di
reddito. Con il medesimo decreto sono altresi'
individuati gli
ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a
disposizione dei
comuni e dei consigli tributari per favorire la
partecipazione
all'attivita' di accertamento, nonche' le modalita' di
trasmissione
idonee a garantire la necessaria riservatezza».))
((12-quater . Le disposizioni di cui ai commi 12, primo
periodo, e
12-bis non trovano applicazione in caso di mancata
istituzione entro
il 31 dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli
tributari.))
13. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111,
sono aggiunti, in fine, ((i seguenti periodi)):
«Dall'anno 2012 il
fondo di cui al presente comma e' ripartito, d'intesa
con la
Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri premiali
individuati
da un'apposita struttura paritetica da istituire senza
nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La
predetta struttura
svolge compiti di monitoraggio sulle spese e
sull'organizzazione del
trasporto pubblico locale. Il 50 per cento delle risorse
((puo'
essere attribuito)), in particolare, a favore degli enti
collocati
nella classe degli enti piu' virtuosi; tra i criteri di
virtuosita'
e' comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei
servizi di
trasporto con procedura ad evidenza pubblica.».
14. All'articolo 15 del citato decreto-legge n. 98 del
2011
convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1,
e' inserito il
seguente:
«1-bis . Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in
cui il
bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello
Stato non sia
deliberato nel termine stabilito dalla normativa
vigente, ovvero
presenti una situazione di disavanzo di competenza per
due esercizi
consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del
collegio dei
revisori o sindacale, decadono ed e' nominato un
commissario con le
modalita' previste dal citato comma 1; se l'ente e' gia'
commissariato, si procede alla nomina di un nuovo
commissario. Il
commissario approva il bilancio, ove necessario, e
adotta le misure
necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario
dell'ente; quando
cio' non sia possibile, il commissario chiede che l'ente
sia posto in
liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1.
Nell'ambito
delle misure di cui al precedente periodo il commissario
puo'
esercitare la facolta' di cui all'articolo 72, comma 11,
del
decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con
legge 6 agosto
2008, n. 133, anche nei confronti del personale che non
abbia
raggiunto l'anzianita' massima contributiva di quaranta
anni.».
((15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n.
78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
2010, dopo la
parola: «emesse» sono inserite le seguenti: «o
contratte», dopo le
parole: «concedere prestiti» sono inserite le seguenti:
«o altre
forme di assistenza finanziaria» e dopo le parole: «9-10
maggio 2010»
sono inserite le seguenti: «, con l'Accordo quadro tra i
Paesi membri
dell'area euro del 7 giugno 2010,».))
16. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11,
del
decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con
legge 6 agosto
2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e
2014.
17. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre
1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «accogliere la
richiesta», sono
sostituite dalle seguenti: «trattenere in servizio il
dipendente»;
nel medesimo periodo, la parola: «richiedente», e'
sostituita dalla
seguente: «dipendente»;
b) al terzo periodo, le parole: «La domanda di», sono
sostituite
dalle seguenti: «La disponibilita' al»;
c) al quarto periodo, le parole: «presentano la
domanda», ((sono
sostituite)) dalle seguenti: «esprimono la
disponibilita'».
18. Al fine di assicurare la massima funzionalita' e
flessibilita',
in relazione a motivate esigenze organizzative, le
pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono disporre, nei
confronti
del personale appartenente alla carriera prefettizia
ovvero avente
qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico
prima della
data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla
normativa o
dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino
alla predetta
data, il trattamento economico in godimento a condizione
che, ove
necessario, sia prevista la compensazione finanziaria,
anche a carico
del fondo per la retribuzione di posizione e di
risultato o di altri
fondi analoghi.
19. All'articolo 30, comma 2-bis , del decreto
legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in fine sono aggiunte le seguenti parole:
«; il
trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza
sia presente
in area diversa da quella di inquadramento assicurando
la necessaria
neutralita' finanziaria.».
20. All'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, al
comma 1, le parole: «2020», «2021», «2022», «2023»,
«2024», «2025»,
«2031» e «2032» sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti:
«((2014))», «((2015))», «((2016))», «((2017))»,
«((2018))»,
«((2019))», «((2025))» e «((2026))».
21. Con effetto dal 1º gennaio 2012 e con riferimento ai
soggetti
che maturano i requisiti per il pensionamento a
decorrere dalla
predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27
dicembre 1997,
n. 449, dopo le parole: «anno scolastico e accademico»
((sono
inserite le seguenti)): «dell'anno successivo». Resta
ferma
l'applicazione della disciplina vigente prima
dell'entrata in vigore
del presente comma per i soggetti che maturano i
requisiti per il
pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente
decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i
requisiti per il
pensionamento a decorrere dalla predetta data
all'articolo 3 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con
modificazioni con
legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 2 le parole «decorsi sei mesi dalla
cessazione del
rapporto di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti:
«decorsi
ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di
lavoro e, nei casi
di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti
di eta' o di
servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per
collocamento
a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento
dell'anzianita' massima
di servizio prevista dalle norme di legge o di
regolamento
applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla
cessazione
del rapporto di lavoro.»;
b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: «per
raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti
dagli
ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo
d'ufficio a
causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di
servizio prevista
dalle norme di legge o di regolamento applicabili
nell'amministrazione,».
23. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente
prima
dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che
hanno maturato
i requisiti per il pensionamento prima della data di
entrata in
vigore del presente decreto e, limitatamente al
personale per il
quale la decorrenza del trattamento pensionistico e'
disciplinata in
base al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre
1997, n.
449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i
soggetti che
hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il
31 dicembre
2011.
((23-bis . Per le regioni sottoposte ai piani di rientro
per le
quali in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto
periodo, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' stato applicato il
blocco
automatico del turn over del personale del servizio
sanitario
regionale, con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,
su richiesta
della regione interessata, puo' essere disposta la
deroga al predetto
blocco del turn over, previo accertamento, in sede
congiunta, da
parte del Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico
per la verifica
degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli
articoli 9 e
12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita
l'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),
della necessita'
di procedere alla suddetta deroga al fine di assicurare
il
mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, il
conseguimento
di risparmi derivanti dalla corrispondente riduzione di
prestazioni
di lavoro straordinario o in regime di
autoconvenzionamento, nonche'
la compatibilita' con la ristrutturazione della rete
ospedaliera e
con gli equilibri di bilancio sanitario, come
programmati nel piano
di rientro, ovvero nel programma operativo e ferma
restando la
previsione del raggiungimento dell'equilibrio di
bilancio.))
24. A decorrere dall'anno 2012 con decreto del
Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei
Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno
precedente, sono
stabilite annualmente le date in cui ricorrono le
festivita'
introdotte con legge dello Stato non conseguente ad
accordi con la
Santa Sede, nonche' le celebrazioni nazionali e le
festivita' dei
Santi Patroni((, ad esclusione del 25 aprile, festa
della
liberazione, del 1º maggio, festa del lavoro, e del 2
giugno, festa
nazionale della Repubblica,)) in modo tale che, sulla
base della piu'
diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdi'
precedente
ovvero il lunedi' seguente la prima domenica
immediatamente
successiva ovvero coincidano con tale domenica.
25. La dotazione del fondo per interventi strutturali di
politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata, per l'anno 2012,
di 2.000
milioni di euro.
26. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n.
133, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:
«Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto
legislativo 18
agosto 2000, n. 267, per procedere alla liquidazione
degli importi
inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni
assunte alla
data del 28 aprile 2008, ((e' sufficiente una
determinazione
dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta
assistenza
giuridico-amministrativa del segretario comunale ai
sensi
dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n.
267))».
((26-bis . Fermo restando quanto stabilito dall'articolo
78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, specie
in ordine alla titolarita' dei rapporti giuridici attivi
e passivi
nonche' alla separatezza dei rispettivi bilanci delle
gestioni
commissariale e ordinaria, le attivita' finalizzate
all'attuazione
del piano di rientro di cui al comma 4 del medesimo
articolo 78
possono essere direttamente affidate a societa'
totalmente
controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato.
Con apposita
convenzione tra il Commissario straordinario, titolare
della gestione
commissariale, e la societa' sono individuate, in
particolare, le
attivita' affidate a quest'ultima, il relativo compenso,
nei limiti
di spesa previsti dall'articolo 14, comma 13-ter , del
decreto-legge
n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122 del
2010, nonche' le modalita' di rendicontazione e
controllo.))
((26-ter . La dotazione del fondo di cui all'articolo
7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e'
incrementata di
24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di
euro per l'anno
2013. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 14, comma 14-bis , del
decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30
luglio 2010, n. 122. Si applica la procedura prevista
dall'articolo
1, comma 40, quinto periodo, della legge 13 dicembre
2010, n. 220.))
((26-quater . Il Commissario di cui ai commi precedenti
non puo'
essere il sindaco pro tempore di Roma Capitale.))
27. Il comma 17 dell'articolo 14 del decreto-legge 31
maggio 2010,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n.
122, e' sostituito dal seguente:
«17. Il Commissario straordinario del Governo puo'
estinguere, nei
limiti dell'articolo 2 del decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze 18 marzo 2011, i debiti della gestione
commissariale verso
Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa
ricevute, ad
avvenuta deliberazione del bilancio di previsione per
gli anni
2011-2013, con la quale viene dato espressamente atto
dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle
misure occorrenti
per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire
l'equilibrio
economico-finanziario della gestione ordinaria, nonche'
subordinatamente a specifico motivato giudizio
sull'adeguatezza ed
effettiva attuazione delle predette misure da parte
dell'organo di
revisione, nell'ambito del parere sulla proposta di
bilancio di
previsione di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 239 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
28. La commissione di cui all'articolo 1, comma 3, del
citato
decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111
del 2011 e'
integrata con un esperto designato dal Ministro
dell'economia e delle
finanze.
((28-bis . All'articolo 14, comma 19, del decreto-legge
6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio
2011, n. 111, dopo le parole: «della Confederazione
generale
dell'industria italiana» sono inserite le seguenti
parole: «, di
R.ETE. Imprese Italia».))
29. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di' cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.
165, esclusi i magistrati, su richiesta del datore di
lavoro, sono
tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e
sede diversi
sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative
e produttive
con riferimento ai piani della performance o ai piani di
razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati
dalla
contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della
disciplina
contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali,
oggetto di
informativa preventiva, e il trasferimento e' consentito
in ambito
del territorio regionale di riferimento; per il
personale del
Ministero dell'interno il trasferimento puo' essere
disposto anche al
di fuori del territorio regionale di riferimento.
Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico
della finanza pubblica.
30. All'aspettativa di cui all'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge
15 luglio
2011, n. 111, si applica la disciplina prevista
dall'articolo 8 comma
2 della legge 15 luglio 2002 n. 145; resta ferma
comunque
l'applicazione, anche nel caso di collocamento in
aspettativa, della
disciplina di cui all'articolo 7-vicies quinquies del
decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo
2005, n. 43,
alle fattispecie ivi indicate.
31. (( (Soppresso) )).
32. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo
2001, n. 165, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:
«Nell'ipotesi
prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini
della
liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque
denominato,
nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del
decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima
retribuzione percepita prima del conferimento
dell'incarico avente
durata inferiore a tre anni.». La disposizione del
presente comma si
applica agli incarichi conferiti successivamente alla
data di entrata
in vigore del presente decreto nonche' agli incarichi
aventi comunque
decorrenza successiva al 1º ottobre 2011.
33. All'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n.
98 del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, il primo
periodo e'
sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al
comma 1 si
applica, oltre che alle cariche e agli incarichi negli
organismi,
enti e istituzioni, anche collegiali, di cui
all'allegato A del
medesimo comma, anche ai segretari generali, ai capi dei
dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori
generali
degli enti e ai titolari degli uffici a questi
equiparati delle
amministrazioni centrali dello Stato.».
((33-bis . All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre
1923, n.
2440, il terzo comma e' abrogato e il secondo comma e'
sostituito dal
seguente:))
((«Le somme stanziate per spese in conto capitale non
impegnate
alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in
bilancio,
quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello
cui si
riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti
iscritti in forza di
disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo
quadrimestre
dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di
conservazione
e' protratto di un anno».))
Titolo I
DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA
(( Art. 1-bis
Indennita' di amministrazione
1. L'articolo 170 del decreto del Presidente della
Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, si interpreta nel senso che:))
(( a) il trattamento economico complessivamente
spettante al
personale dell'Amministrazione degli affari esteri nel
periodo di
servizio all'estero, anche con riferimento a «stipendio»
e «assegni
di carattere fisso e continuativo previsti per
l'interno», non
include ne' l'indennita' di amministrazione ne'
l'indennita'
integrativa speciale;))
(( b) durante il periodo di servizio all'estero al
suddetto
personale possono essere attribuite soltanto le
indennita' previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18.))
Titolo I
DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA
(( Art. 1-ter
Calendario del processo civile
1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per
ragioni di
migliore organizzazione del servizio di giustizia,
all'articolo
81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio
decreto 18
dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti
modifiche:))
(( a) il primo comma e' sostituito dal seguente:))
((«Il giudice, quando provvede sulle richieste
istruttorie, sentite
le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e
della
complessita' della causa, fissa, nel rispetto del
principio di
ragionevole durata del processo, il calendario delle
udienze
successive, indicando gli incombenti che verranno in
ciascuna di esse
espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189,
primo comma. I
termini fissati nel calendario possono essere prorogati,
anche
d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti.
La proroga
deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza
dei
termini»;))
(( b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:))
((«Il mancato rispetto dei termini fissati nel
calendario di cui al
comma precedente da parte del giudice, del difensore o
del consulente
tecnico d'ufficio puo' costituire violazione
disciplinare, e puo'
essere considerato ai fini della valutazione di
professionalita' e
della nomina o conferma agli uffici direttivi e
semidirettivi».))
((2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle
controversie instaurate successivamente alla data di
entrata in
vigore della legge di conversione del presente
decreto)).
Titolo I
DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA
Art. 2
Disposizioni in materia di entrate
((1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2,
del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 18, comma 22-bis
,del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad
applicarsi nei
termini ivi previsti rispettivamente dal 1º gennaio 2011
al 31
dicembre 2013 e dal 1º agosto 2011 al 31 dicembre
2014.))
((2. In considerazione della eccezionalita' della
situazione
economica internazionale e tenuto conto delle esigenze
prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
concordati in sede
europea, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31
dicembre 2013
sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo
unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di
importo
superiore a 300.000 euro lordi annui, e' dovuto un
contributo di
solidarieta' del 3 per cento sulla parte eccedente il
predetto
importo. Ai fini della verifica del superamento del
limite di 300.000
euro rilevano anche il reddito di lavoro dipendente di
cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, al
lordo della riduzione ivi prevista, e i trattamenti
pensionistici di
cui all'articolo 18, comma 22-bis , del decreto-legge 6
luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n.
111, al lordo del contributo di perequazione ivi
previsto. Il
contributo di solidarieta' non si applica sui redditi di
cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e
di cui all'articolo 18, comma 22-bis , del decreto-legge
6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio
2011, n. 111. Il contributo di solidarieta' e'
deducibile dal reddito
complessivo. Per l'accertamento, la riscossione e il
contenzioso
riguardante il contributo di solidarieta', si applicano
le
disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con
decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze,
da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono determinate le
modalita'
tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma,
garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello
Stato e
assicurando il coordinamento tra le disposizioni
contenute nel
presente comma e quelle contenute nei citati articoli 9,
comma 2, del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 122 del 2010, e 18, comma 22-bis , del
decreto-legge n. 98
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
111 del 2011.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro
dell'economia e delle finanze, l'efficacia delle
disposizioni di cui
al presente comma puo' essere prorogata anche per gli
anni successivi
al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di
bilancio.))
((2-bis . Al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre
1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:))
(( a) il primo comma dell'articolo 16 e' sostituito dal
seguente:))
((«L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del
ventuno
per cento della base imponibile dell'operazione.»;))
(( b) il secondo comma dell'articolo 27 e' sostituito
dal
seguente:))
((«Per i commercianti al minuto e per gli altri
contribuenti di cui
all'articolo 22 l'importo da versare o da riportare al
mese
successivo e' determinato sulla base dell'ammontare
complessivo
dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni
imponibili
registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo
24,
calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i
corrispettivi
stessi per 104 quando l'imposta e' del quattro per
cento, per 110
quando l'imposta e' del dieci per cento, per 121 quando
l'imposta e'
del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per
cento ed
arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al
centesimo di
euro»;))
(( c) la rubrica della tabella B e' sostituita dalla
seguente:
«Prodotti soggetti a specifiche discipline».))
((2-ter . Le disposizioni del comma 2-bis si applicano
alle
operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in
vigore della
legge di conversione del presente decreto.))
((2-quater . La variazione dell'aliquota dell'imposta
sul valore
aggiunto di cui al comma 2-bis non si applica alle
operazioni
effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e
istituti indicati
nel quinto comma dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali al
giorno precedente
la data di cui al comma 2-ter sia stata emessa e
registrata la
fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto
decreto,
ancorche' al medesimo giorno il corrispettivo non sia
stato ancora
pagato.))
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti
dirigenziali
adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del
presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia
di giochi
pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate,
potendo tra
l'altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie,
anche ad
estrazione istantanea, adottare nuove modalita' di gioco
del Lotto,
nonche' dei giochi numerici a totalizzazione nazionale,
variare
l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a
montepremi
ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo
erariale unico,
nonche' la percentuale del compenso per le attivita' di
gestione
ovvero per quella dei punti vendita. Il Direttore
generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo'
proporre al
Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con
propri
decreti, entro il ((30 giugno 2012)), tenuto anche conto
dei
provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di
vendita al
pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente
intervenuti, l'aumento
dell'aliquota di base ((dell'accisa sui tabacchi
lavorati)) prevista
dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 e
successive modificazioni. L'attuazione delle
disposizioni del
presente comma assicura maggiori entrate in misura non
inferiore a
1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
Le maggiori
entrate derivanti dal presente comma sono integralmente
attribuite
allo Stato.
4. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in
ambito
comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del
sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo, le
limitazioni all'uso
del contante e dei titoli al portatore, di cui
all'articolo 49, commi
1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231,
sono adeguate all'importo di euro duemilacinquecento;
conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49,
le parole:
«30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre 2011».
((4-bis. E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, per
le violazioni delle disposizioni previste dall'articolo
49, commi 1,
5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo
dal 13
agosto al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di
importo
introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1º settembre
2011 le sanzioni
di cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso
gli uffici
territoriali del Ministero dell'economia e delle
finanze.
All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, i
commi 18 e 19 sono abrogati.))
5. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n.
471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i
seguenti:
«2-sexies . Qualora siano state contestate a carico di
soggetti
iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel
corso di un
quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di
emettere il
documento certificativo dei corrispettivi compiute in
giorni diversi,
e' disposta in ogni caso la sanzione accessoria della
sospensione
dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da
tre giorni ad
un mese. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta
per un
periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga
all'articolo 19,
comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, il
provvedimento di sospensione e' immediatamente
esecutivo. Gli atti di
sospensione sono comunicati all'ordine professionale
ovvero al
soggetto competente alla tenuta dell'albo affinche' ne
sia data
pubblicazione sul relativo sito ((internet)). Si
applicano le
disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter .
2-septies . Nel caso in cui le violazioni di cui al
comma 2-sexies
siano commesse nell'esercizio in forma associata di
attivita'
professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo
comma e'
disposta nei confronti di tutti gli associati.».
((5-bis . L'Agenzia delle entrate e le societa' del
gruppo
Equitalia e di Riscossione Sicilia, al fine di
recuperare all'entrata
del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non
versate dai
contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle
sanatorie di cui
alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo
l'iscrizione a ruolo
e la notifica delle relative cartelle di pagamento,
provvedono
all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di
entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
di una
ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta
giorni, le
societa' del gruppo Equitalia e quelle di Riscossione
Sicilia
provvedono, altresi', ad avviare nei confronti di
ciascuno dei
contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione
coattiva
necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme
dovute e non
corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche
mediante
l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e
non versato
alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il
termine ultimo del
31 dicembre 2011.))
((5-ter . In caso di omesso pagamento delle somme dovute
e iscritte
a ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis , si
applica una
sanzione pari al 50 per cento delle predette somme e la
posizione del
contribuente relativa a tutti i periodi di imposta
successivi a
quelli condonati, per i quali e' ancora in corso il
termine per
l'accertamento, e' sottoposta a controllo da parte
dell'Agenzia delle
entrate e della Guardia di finanza entro il 31 dicembre
2012, anche
con riguardo alle attivita' svolte dal contribuente
medesimo con
identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle
dichiarazioni
relative al condono. Per i soggetti che hanno aderito al
condono di
cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per
l'accertamento
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31
dicembre 2011
sono prorogati di un anno.))
6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi,
premi e
ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto
del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi
diversi di
cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a
c-quinquies del
medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite
nella misura del
20 per cento.
7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica
sugli
interessi, premi e ogni altro provento di cui
all'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 e
sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1,
lettera c-ter),
ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di
natura
finanziaria del medesimo decreto nei seguenti casi:
a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31
del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601 ed
equiparati;
b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista
di cui al
decreto emanato ai sensi dell'articolo ((168-bis , comma
1, del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986));
c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui
all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106;
d) piani di risparmio a lungo termine appositamente
istituiti.
8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica
altresi' agli
interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater
del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, agli utili
di cui all'articolo 27, comma 3-ter , del decreto del
Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al risultato
netto
maturato delle forme di previdenza complementare di cui
al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
9. La misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica
agli
interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui
all'articolo 44
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917,
divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a
decorrere dal 1º
gennaio 2012.
10. Per i dividendi e proventi ad essi assimilati la
misura
dell'aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli
percepiti dallo
gennaio 2012.
11. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui
all'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239,
la misura
dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli
interessi, ai premi e
ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del
decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
maturati a
partire dal 1º gennaio 2012.
12. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui
all'articolo
7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la
misura
dell'aliquota di cui al comma 6 si applica sui risultati
maturati a
partire dal 1º gennaio 2012.
((12-bis . All'articolo l, comma 7, della legge 27
dicembre 1997,
n. 449, le parole: «non utilizzate in tutto o in parte»
e: «spettano»
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«possono essere
utilizzate» e: «oppure possono essere trasferite».))
((12-ter . All'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della
legge 27
dicembre 2002, n. 289, le parole da: «spettano» fino
alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «le detrazioni
possono essere
utilizzate dal venditore oppure essere trasferite
all'acquirente
persona fisica».))
13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973,
n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «((1.)) I
soggetti
indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso
obbligazioni,
titoli similari e cambiali finanziarie, operano una
ritenuta del 20
per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed
altri proventi
corrisposti ai possessori»;
2) al comma 3, il secondo e terzo periodo sono
soppressi;
3) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. I
soggetti
indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono
i proventi
di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1,
dell'articolo 44 del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con il
decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero
intervengono nella loro riscossione operano sui predetti
proventi una
ritenuta con aliquota del 20 per cento. Nel caso dei
rapporti
indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta e'
operata, in
luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli
interessi e gli
altri proventi maturati nel periodo di durata dei
predetti rapporti»;
4) al comma 5, il terzo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 26-quinquies, al comma 3, ultimo
periodo, dopo le
parole «prospetti periodici» sono aggiunte le seguenti:
«al netto di
una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e
altri titoli di
cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29
settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni
emesse dagli
Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai
sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle
imposte sui
redditi approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di individuazione
della quota dei
proventi di cui al periodo precedente.»;
c) all'articolo 27:
1) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
2) al comma 3, all'ultimo periodo, le parole «((dei
quattro noni))»
sono sostituite dalle seguenti: «di un quarto»;
14. Nella legge 23 marzo 1983, n. 77, all'articolo
10-ter , dopo il
comma 2 e' aggiunto il seguente comma: «2-bis . I
proventi di cui ai
commi 1 e 2 sono determinati al netto di una quota dei
proventi
riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui
all'articolo 31
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601
ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati
inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo
168-bis, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le
modalita' di individuazione della quota dei proventi di
cui al
periodo precedente.».
15. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato
con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, le parole «commi 1-bis e
1-ter » sono
sostituite dalle parole «comma 1-bis »;
b) all'articolo 73, il comma 5-quinquies, e' sostituito
dal
seguente:
«5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo
del
risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi
immobiliari, e quelli
con sede in Lussemburgo, gia' autorizzati al
collocamento nel
territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del
decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge
25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni,
non sono
soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate
sui redditi di
capitale sono a titolo di imposta. Non si applicano la
ritenuta
prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del
Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei
conti correnti e
depositi bancari e le ritenute previste dai commi 3-bis
e 5 del
medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-quinquies del
predetto
decreto nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23
marzo 1983, n.
77, e successive modificazioni.».
16. Nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con
modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227,
all'articolo 4,
comma 1, ((le parole «commi 1-bis e 1-ter » sono
sostituite dalle
seguenti: «comma 1-bis ».))
17. Nella legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 115
dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: «((115.))Se
i titoli
indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del decreto del
Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono emessi
da societa' o
enti, diversi dalle banche, il cui capitale e'
rappresentato da
azioni non negoziate in mercati regolamentati degli
Stati membri
dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo
sullo Spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero da
quote, gli interessi passivi sono deducibili a
condizione che, al
momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo
non sia
superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di
riferimento, per le
obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati
regolamentati
degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati
aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono
inclusi nella
lista di cui al citato decreto, o collocati mediante
offerta al
pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di
emissione;
b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due
terzi, delle
obbligazioni e dei titoli similari diversi dai
precedenti. Qualora il
tasso di rendimento effettivo all'emissione superi i
limiti di cui al
periodo precedente, gli interessi passivi eccedenti
l'importo
derivante dall'applicazione dei predetti tassi sono
indeducibili dal
reddito di impresa. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze i limiti indicati nel primo periodo possono
essere variati
tenendo conto dei tassi effettivi di remunerazione delle
obbligazioni
e dei titoli similari rilevati nei mercati regolamentati
italiani. I
tassi effettivi di remunerazione sono rilevati avendo
riguardo, ove
necessario, all'importo e alla durata del prestito
nonche' alle
garanzie prestate.».
18. Nel decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239 sono
apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) il comma 1-ter e' abrogato;
2) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente:
«1-quater.
L'imposta di cui al comma 1-bis si applica sugli
interessi ed altri
proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1»;
3) nel comma 2, le parole «commi 1, 1-bis e 1-ter » sono
sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole «commi 1 e
1-bis »;
b) all'articolo 3, comma 5, le parole «commi 1-bis e
1-ter » sono
sostituite dalle parole «comma 1-bis »;
c) all'articolo 5, le parole «commi 1, 1-bis e 1-ter »
sono
sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole «commi 1 e
1-bis ».
19. Nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, al comma 2, dopo l'ultimo periodo e'
aggiunto il
seguente: «Ai fini de presente comma, i redditi diversi
derivanti
dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui
all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati
inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo
168-bis, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
sono
computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare
realizzato;»;
b) all'articolo 6, al comma 1, dopo l'ultimo periodo e'
aggiunto il
seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi
diversi derivanti
dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui
all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati
inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo
168-bis, comma
1, del medesimo testo unico sono computati nella misura
del 62,5 per
cento dell'ammontare realizzato;»;
c) all'articolo 7:
1) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: «b)la
ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del
decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sugli
interessi ed altri proventi dei conti correnti
bancari;»;
2) al comma 3, lettera c), le parole «del 12,50 per
cento», ovunque
ricorrano, sono soppresse;
3) al comma 4, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
seguente: «Ai
fini del presente comma, i redditi derivanti dalle
obbligazioni e
dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto
del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed
equiparati e dalle
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di
cui al decreto
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del
testo unico
delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati
nella misura
del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;».
20. Nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
all'articolo 6,
comma 1, le parole «del 12,50 per cento» sono soppresse.
21. Nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
all'articolo
17, comma 3, le parole «del 12,50 per cento,» sono
soppresse.
22. Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in
materia di
adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa
comunitaria e delle
discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari
vigilati
dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e
diversi da
azioni e titoli similari, si applica il regime fiscale
di cui al
decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239. Le
remunerazioni dei
predetti strumenti finanziari sono in ogni caso
deducibili ai fini
della determinazione del reddito del soggetto emittente;
resta ferma
l'applicazione dell'articolo 96 e dell'articolo 109,
comma 9, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La
presente
disposizione si applica con riferimento agli strumenti
finanziari
emessi a decorrere dal 20 luglio 2011.
23. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera
((g))-quater), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.
917, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo
6 della legge
26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai
sensi
dell'articolo 26-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto di una
quota dei
proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di
cui
all'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29
settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni
emesse dagli
Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai
sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle
imposte sui
redditi, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di individuazione
della quota dei
proventi di cui al periodo precedente.
24. Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano
effetto a
decorrere dal 1º gennaio 2012.
25. A decorrere dal 1º gennaio 2012 sono abrogate le
seguenti
disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 20 del decreto-legge 8
aprile 1974, n.
95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno
1974, n. 216;
b) i commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 20
giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto
1996, n. 425.
26. Ai fini dell'applicazione ((delle disposizioni di
cui al comma
11)), per gli interessi e altri proventi soggetti
all'imposta
sostitutiva di cui al decreto legislativo 1º aprile
1996, n. 239, gli
intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del
medesimo decreto
provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto
unico di cui
all'articolo 3 del citato decreto alla data del 31
dicembre 2011, per
le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con
cedola avente
scadenza non inferiore a un anno dalla data del 31
dicembre 2011,
ovvero in occasione della scadenza della cedola o della
cessione o
rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli
similari diversi
dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera
si tiene conto
del valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011.
Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di
svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito
del conto
unico.
27. Ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera
((g))-quater), del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917,
derivanti da contratti sottoscritti fino al 31 dicembre
2011, si
applica l'aliquota del 12,5 per cento sulla parte di
redditi riferita
al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o
acquisto
della polizza ed il 31 dicembre 2011. Ai fini della
determinazione
dei redditi di cui al precedente periodo si tiene conto
dell'ammontare dei premi versati a ogni data di
pagamento dei premi
medesimi e del tempo intercorso tra pagamento dei premi
e
corresponsione dei proventi, secondo le disposizioni
stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di
cui
all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater),
del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto
del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
realizzate fino
alla data del 31 dicembre 2011 sono portate in deduzione
dalle
plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui
all'articolo 67,
comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo
unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati
successivamente, per
una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare.
Restano fermi i
limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli
68, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e 6, comma
5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
29. A decorrere dalla data del 1º gennaio 2012, agli
effetti della
determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui
all'articolo
67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo
unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo
o valore di
acquisto, o del valore determinato ai sensi
dell'articolo 14, commi 6
e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, puo'
essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti,
valute estere,
metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti
finanziari,
rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, a
condizione che
il contribuente:
a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle
plusvalenze,
delle minusvalenze e dei proventi di cui all'articolo
44, comma 1,
lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917,
derivanti dalla partecipazione a organismi di
investimento collettivo
in valori mobiliari di cui all'articolo 73, comma
5-((quinquies del
citato testo unico,)) a organismi di investimento
collettivo in
valori mobiliari di diritto estero, di cui all'articolo
10-ter ,
comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77;
b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva
eventualmente
dovuta, secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del
decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
30. Ai fini del comma 29, nel caso di cui all'articolo 5
del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione
di cui alla
lettera a) del comma 29 e' esercitata, in sede di
dichiarazione
annuale dei redditi e si estende a tutti i titoli o
strumenti
finanziari detenuti; l'imposta sostitutiva dovuta e'
corrisposta
secondo le modalita' e nei termini previsti dal comma 4
dello stesso
articolo 5. Nel caso di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 21
novembre 1997, n. 461, l'opzione si estende a tutti i
titoli, quote o
certificati inclusi nel rapporto di custodia o
amministrazione e puo'
essere esercitata entro il 31 marzo 2012; l'imposta
sostitutiva e'
versata dagli intermediari entro il 16 maggio 2012,
ricevendone
provvista dal contribuente.
31. Ove non siano applicabili le disposizioni dei commi
29 e 30,
per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera
g), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti
dalla
partecipazione agli ((organismi di investimento
collettivo di cui al
comma 29, lettera a),)) l'opzione puo' essere esercitata
entro il 31
marzo 2012, con comunicazione ai soggetti residenti
incaricati del
pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della
negoziazione
delle quote o azioni; l'imposta sostitutiva e' versata
dai medesimi
soggetti entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista
dal
contribuente.
32. Le minusvalenze e perdite di cui all'articolo 67,
comma 1,
lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui
redditi approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, derivanti dall'esercizio delle
opzioni di cui
al comma precedente sono portate in deduzione dalle
plusvalenze e
dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67,
comma 1, lettere
da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte
sui redditi
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre
1986, n. 917, realizzati successivamente, fino al 31
dicembre 2012,
per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare.
33. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui
all'articolo
7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli
eventuali
risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31
dicembre
2011 sono portati in deduzione dai risultati di gestione
maturati
successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento
del loro
ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo
dei risultati
negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10,
del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
34. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono
stabilite le modalita' di applicazione dei commi da 29 a
32.
35 All'ultimo periodo del comma 4 bis dell'articolo 10
della legge
8 maggio 1998, n. 146, dopo la parola «446» sono
aggiunte le
seguenti: «e che i contribuenti interessati risultino
congrui alle
risultanze degli studi di settore, anche a seguito di
adeguamento, in
relazione al periodo di imposta precedente».
All'articolo 1, comma
1-bis , del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1999,
n. 195, dopo le parole «o aree territoriali» sono
aggiunte le
seguenti: «, o per aggiornare o istituire gli indicatori
di cui
all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146».
((35-bis . All'articolo 13 del decreto del Presidente
della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le
seguenti
modifiche:))
(( a) al comma 1, lettera d) , le parole: «e
amministrativi» sono
soppresse;))
(( b) al comma 3-bis , dopo le parole: «procedura civile
e» sono
inserite le seguenti: «il proprio indirizzo di posta
elettronica
certificata ai sensi dell'articolo»;))
(( c) al comma 6, e' aggiunto il seguente periodo: «Se
manca la
dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il
processo si
presume del valore indicato al comma 6-quater , lettera
f) »;))
(( d) al comma 6-bis , lettera e) , sono soppressi i due
ultimi
periodi;))
(( e) dopo il comma 6-bis , e' inserito il seguente:))
((«6-bis .1. Gli importi di cui alle lettere a) , b ),
c) , d) ed
e) del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove il
difensore non
indichi il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata e il
proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del
codice del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010,
n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il
codice fiscale
nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti
contributi e'
dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel
caso di
compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non
si e'
costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza
si determina
con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini
del presente
comma, per ricorsi si intendono quello principale,
quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove»;))
(( f) al comma 6-quater , lettera c) , sono aggiunte, in
fine, le
seguenti parole: «e per le controversie tributarie di
valore
indeterminabile».))
((35-ter . Al codice di procedura civile sono apportate
le seguenti
modifiche:))
(( a) all'articolo 125, primo comma, e' aggiunto, in
fine, il
seguente periodo: «Il difensore deve, altresi', indicare
il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio
numero di
fax»;))
(( b) all'articolo 136, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:))
((«Tutte le comunicazioni alle parti devono essere
effettuate con
le modalita' di cui al terzo comma».))
((35-quater . Al decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, sono
apportate le seguenti modifiche:))
(( a) all'articolo 18, comma 2, lettera b) , dopo le
parole:
«codice fiscale» sono aggiunte le seguenti: «e
dell'indirizzo di
posta elettronica certificata»;))
(( b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole: «codice
fiscale»
sono inserite le seguenti: «e all'indirizzo di posta
elettronica
certificata»;))
(( c) all'articolo 22, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente
periodo: «All'atto della costituzione in giudizio, il
ricorrente deve
depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente
l'indicazione
delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto
impugnato,
della materia del contendere, del valore della
controversia e della
data di notificazione del ricorso».))
((35-quinquies . Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate
le seguenti modifiche:))
(( a) all'articolo 37, al comma 3, le parole: «entro
sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2011», e
al comma 7,
le parole: «alle controversie instaurate» sono
sostituite dalle
seguenti: «ai procedimenti iscritti a ruolo»;))
(( b) all'articolo 39, comma 4, e' aggiunto, in fine, il
seguente
periodo: «Ai fini del periodo precedente, si intendono
in servizio i
magistrati non collocati a riposo al momento
dell'indizione dei
concorsi».))
((35-sexies. All'articolo 8, comma 5, del decreto
legislativo 4
marzo 2010, n. 28, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il
giudice condanna la parte costituita che, nei casi
previsti
dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento
senza
giustificato motivo, al versamento all'entrata del
bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al
contributo unificato
dovuto per il giudizio».))
((35-septies. All'articolo 8 del decreto legislativo 31
dicembre
1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti
modifiche:))
(( a) al comma 1, lettera m-bis ), sono aggiunte, in
fine, le
seguenti parole: «, ed esercitano, anche in forma non
individuale, le
attivita' individuate nella lettera ))i)((»;))
(( b) al comma 1-bis , al primo ed al secondo periodo,
le parole:
«parenti fino al terzo grado» sono sostituite dalle
seguenti:
«parenti fino al secondo grado».))
((35-octies. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della
legge di conversione del presente decreto, e' istituita
un'imposta di
bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso
gli istituti
bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in
attivita'
finanziaria. L'imposta e' dovuta in misura pari al 2 per
cento
dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con
un minimo di
prelievo pari a 3 euro. L'imposta non e' dovuta per i
trasferimenti
effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonche' per
quelli
effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono
esentati i
trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola
INPS e
codice fiscale.))
((36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto
sono
riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per
essere
destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento
degli obiettivi
di finanza pubblica concordati in sede europea, anche
alla luce della
eccezionalita' della situazione economica
internazionale. Con
apposito decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le
modalita' di individuazione del maggior gettito,
attraverso separata
contabilizzazione. A partire dall'anno 2014, il
Documento di economia
e finanza conterra' una valutazione delle maggiori
entrate derivanti,
in termini permanenti, dall'attivita' di contrasto
all'evasione.
Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al
mantenimento
del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito,
confluiranno
in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione
fiscale e
saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e
contributivi
gravanti sulle famiglie e sulle imprese.))
((36-bis. In anticipazione della riforma del sistema
fiscale,
all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, sono
apportate le seguenti modifiche:))
(( a) alla lettera b) , le parole: «per la quota del 30
per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per
cento»;))
(( b) alla lettera b-bis), le parole: «per la quota del
55 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del
65 per
cento».))
((36-ter . Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge
15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno
2002, n. 112, le parole: «si applica in ogni caso alla
quota degli
utili netti annuali» sono sostituite dalle seguenti:
«non si applica
alla quota del 10 per cento degli utili netti
annuali».))
((36-quater . Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e
36-ter si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in
corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto. Nella determinazione degli acconti
dovuti per il
periodo di imposta di prima applicazione si assume,
quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le
disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter .))
((36-quinquies. L'aliquota dell'imposta sul reddito
delle societa'
di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui
redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti
indicati
nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, e'
applicata con una maggiorazione di 10,5 punti
percentuali. Sulla
quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi
dell'articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi dai soggetti
indicati
dall'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, a
societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito delle
societa' trova
comunque applicazione detta maggiorazione.))
((36-sexies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma
1, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato
l'opzione per la
tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo
unico delle
imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il
proprio reddito
imponibile alla maggiorazione prevista dal comma
36-quinquies e
provvedono al relativo versamento.))
((36-septies. Il comma 36-sexies trova applicazione
anche con
riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza
ai sensi
dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, da uno dei
soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge
23 dicembre
1994, n. 724, ad una societa' o ente che abbia
esercitato l'opzione
per la tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 117
del testo
unico delle imposte sui redditi.))
((36-octies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma
1, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato, in
qualita' di
partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui
all'articolo
115 o all'articolo 116 del testo unico delle imposte sui
redditi,
assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile
alla
maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e
provvedono al
relativo versamento. I soggetti indicati nell'articolo
30, comma 1,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che abbiano
esercitato, in
qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza
fiscale di cui
al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui
redditi
assoggettano il proprio reddito imponibile alla
maggiorazione
prevista dal comma 36-quinquies , senza tener conto del
reddito
imputato dalla societa' partecipata.))
((36-novies. Le disposizioni di cui ai commi da
36-quinquies a
36))-octies(( si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della
legge di conversione del presente decreto. Nella
determinazione degli
acconti dovuti per il periodo di imposta di prima
applicazione si
assume, quale imposta del periodo precedente, quella che
si sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui ai commi
da
36-quinquies a 36-octies.))
((36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di cui
all'articolo
30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le
societa' e gli
enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in
perdita fiscale per
tre periodi d'imposta consecutivi sono considerati non
operativi a
decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta ai
fini e per gli
effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause
di non
applicazione della disciplina in materia di societa' non
operative di
cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del
1994.))
((36-undecies. Il comma 36))-decies(( trova applicazione
anche
qualora, nell'arco temporale di cui al medesimo comma,
le societa' e
gli enti siano per due periodi d'imposta in perdita
fiscale ed in uno
abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare
determinato ai
sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n.
724 del
1994.))
((36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi
36))-decies(( e
36))-undecies(( si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della
legge di conversione del presente decreto. Nella
determinazione degli
acconti dovuti per il periodo di imposta di prima
applicazione si
assume, quale imposta del periodo precedente, quella che
si sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui ai commi
36))-decies((
e 36))-undecies((.))
((36-terdecies. All'articolo 67, comma 1, del testo
unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
dopo la lettera
h-bis ), e' inserita la seguente:))
((«h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo
annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o
familiari dell'imprenditore».))
((36))-quaterdecies((. I costi relativi ai beni
dell'impresa
concessi in godimento a soci o familiari
dell'imprenditore per un
corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del
diritto di
godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal
reddito
imponibile.))
((36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore di
mercato e il
corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito
imponibile
del socio o familiare utilizzatore ai sensi
dell'articolo 67, comma
1, lettera h-ter ), del testo unico delle imposte sui
redditi,
introdotta dal comma 36-terdecies del presente
articolo.))
((36-sexiesdecies. Al fine di garantire l'attivita' di
controllo,
nelle ipotesi di cui al comma 36))-quaterdecies((
l'impresa
concedente ovvero il socio o il familiare
dell'imprenditore
comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai
beni concessi
in godimento. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle
entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto
sono
individuati modalita' e termini per l'effettuazione
della predetta
comunicazione. Per l'omissione della comunicazione,
ovvero per la
trasmissione della stessa con dati incompleti o non
veritieri, e'
dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al
30 per cento
della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies.
Qualora,
nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i
contribuenti si siano
conformati alle disposizioni di cui ai commi
36-quaterdecies e
36-quinquiesdecies, e' dovuta, in solido, la sanzione di
cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.))
((36-septiesdecies . L'Agenzia delle entrate procede a
controllare
sistematicamente la posizione delle persone fisiche che
hanno
utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della
ricostruzione
sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di
qualsiasi forma
di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei
confronti della
societa'.))
((36-duodevicies . Le disposizioni di cui ai commi da
36-terdecies
a 36-septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della
legge di conversione del presente decreto. Nella
determinazione degli
acconti dovuti per il periodo di imposta di prima
applicazione si
assume, quale imposta del periodo precedente, quella che
si sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui ai commi
da
36))-terdecies(( a 36-septiesdecies .))
((36-undevicies. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 7,
undicesimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate puo'
procedere alla
elaborazione di specifiche liste selettive di
contribuenti da
sottoporre a controllo basate su informazioni relative
ai rapporti e
operazioni di cui al citato articolo 7, sesto comma,
sentite le
associazioni di categoria degli operatori finanziari per
le tipologie
di informazioni da acquisire.))
((36-vicies. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del
Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e' abrogata
la lettera
))rr)((.))
((36-vicies semel. Al decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74,
sono apportate le seguenti modifiche:))
(( a) all'articolo 2, e' abrogato il comma 3;))
(( b) all'articolo 3, comma 1, lettera a) , le parole:
«a lire
centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«a euro
trentamila»;))
(( c) all'articolo 3, comma 1, lettera b) , le parole:
«a lire tre
miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «a euro un
milione»;))
(( d) all'articolo 4, comma 1, lettera a) , le parole:
«a lire
duecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a
euro
cinquantamila»;))
(( e) all'articolo 4, comma 1, lettera b) , le parole:
«a lire
quattro miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «a
euro due
milioni»;))
(( f) all'articolo 5, comma 1, le parole: «a lire
centocinquanta
milioni» sono sostituite dalle seguenti «a euro
trentamila»;))
(( g) all'articolo 8, e' abrogato il comma 3;))
(( h) all'articolo 12, dopo il comma 2, e' aggiunto il
seguente:))
((«2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a
10 del
presente decreto l'istituto della sospensione
condizionale della pena
di cui all'articolo 163 del codice penale non trova
applicazione nei
casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni: a)
l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per
cento del
volume d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa sia
superiore a
tre milioni di euro»;))
(( i) all'articolo 13, comma 1, le parole: «alla meta'»
sono
sostituite dalle seguenti «ad un terzo»;))
(( l) all'articolo 17, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:))
((«1-bis. I termini di prescrizione per i delitti
previsti dagli
articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di
un terzo»;))
(( m) all'articolo 13, dopo il comma 2, e' inserito il
seguente:))
((«2-bis . Per i delitti di cui al presente decreto
l'applicazione
della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale
puo' essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la
circostanza
attenuante di cui ai commi 1 e 2».))
((36-vicies bis. Le norme di cui al comma 36))-vicies((
semel si
applicano ai fatti successivi alla data di entrata in
vigore della
legge di conversione del presente decreto.))
((36-vicies ter. Per gli esercenti imprese o arti e
professioni con
ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni
di euro i
quali per tutte le operazioni attive e passive
effettuate
nell'esercizio dell'attivita' utilizzano esclusivamente
strumenti di
pagamento diversi dal denaro contante e nelle
dichiarazioni in
materia di imposte sui redditi e imposte sul valore
aggiunto indicano
gli estremi identificativi dei rapporti con gli
operatori finanziari
di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel
periodo di
imposta, le sanzioni amministrative previste dagli
articoli 1, 5 e 6
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono
ridotte alla
meta'.))
((36-vicies quater. Al comma 6, primo periodo,
dell'articolo 50-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo
le parole:
«agli effetti dell'IVA» sono inserite le seguenti:
«iscritti alla
Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura da almeno
un anno, che dimostrino una effettiva operativita' e
attestino
regolarita' dei versamenti IVA, con le modalita'
definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate,».))
Titolo I
DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA
(continuazione)
Titolo II
LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER
FAVORIRE LO
SVILUPPO
Art. 3
Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e
all'esercizio
delle professioni e delle attivita' economiche
1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno
dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,
adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo
cui
l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere
ed e'
permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato
dalla legge nei
soli casi di:
a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi
internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della
Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita'
umana e
contrasto con l'utilita' sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della
salute
umana, la conservazione delle specie animali e vegetali,
dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni ((relative alle attivita' di raccolta di
giochi
pubblici ovvero)) che ((comunque)) comportano effetti
sulla finanza
pubblica.
2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo
sviluppo
economico e attua la piena tutela della concorrenza tra
le imprese.
3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del
termine di cui al
comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili
con quanto
disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta
applicazione
degli istituti della segnalazione di inizio di attivita'
e
dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle
more della
decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al
principio di cui al
comma 1 puo' avvenire anche attraverso gli strumenti
vigenti di
semplificazione normativa. ((Entro il 31 dicembre 2012
il Governo e'
autorizzato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi
dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i
quali vengono
individuate le disposizioni abrogate per effetto di
quanto disposto
nel presente comma ed e' definita la disciplina
regolamentare della
materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al
comma 1.))
4. L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni
all'obbligo di cui
al comma 1 costituisce elemento di valutazione della
virtuosita' dei
predetti enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del
decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.
5. Fermo restando l'esame di Stato di cui ((all'articolo
33 quinto
comma della Costituzione)) per l'accesso alle
professioni
regolamentate, gli ordinamenti professionali devono
garantire che
l'esercizio dell'attivita' risponda senza eccezioni ai
principi di
libera concorrenza, alla presenza diffusa dei
professionisti su tutto
il territorio nazionale, alla differenziazione e
pluralita' di
offerta che garantisca l'effettiva possibilita' di
scelta degli
utenti nell'ambito della piu' ampia informazione
relativamente ai
servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno
essere
riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore
del presente
decreto per recepire i seguenti principi:
a) l'accesso alla professione e' libero e il suo
esercizio e'
fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di
giudizio,
intellettuale e tecnica, del professionista. La
limitazione, in forza
di una disposizione di legge, del numero di persone che
sono titolate
ad esercitare una certa professione in tutto il
territorio dello
Stato o in una certa area geografica, e' consentita
unicamente
laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico((,
tra cui in
particolare quelle connesse alla tutela della salute
umana,))e non
introduca una discriminazione diretta o indiretta basata
sulla
nazionalita' o, in caso di esercizio dell'attivita' in
forma
societaria, della sede legale della societa'
professionale;
b) previsione dell'obbligo per il professionista di
seguire
percorsi di formazione continua permanente predisposti
sulla base di
appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali,
fermo restando
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
educazione
continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo
di formazione
continua determina un illecito disciplinare e come tale
e' sanzionato
sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento
professionale che
dovra' integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla
professione deve
conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo
svolgimento
dell'attivita' formativa e il suo adeguamento costante
all'esigenza
di assicurare il miglior esercizio della professione. Al
tirocinante
dovra' essere corrisposto un equo compenso di natura
indennitaria,
commisurato al suo concreto apporto. Al fine di
accelerare l'accesso
al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potra'
essere
complessivamente superiore a tre anni e potra' essere
svolto, in
presenza di una apposita convenzione quadro stipulata
fra i Consigli
Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Universita' e
Ricerca, in
concomitanza al corso di studio per il conseguimento
della laurea di
primo livello o della laurea magistrale o specialistica.
Le
disposizioni della presente lettera non si applicano
alle professioni
sanitarie per le quali resta confermata la normativa
vigente;
d) il compenso spettante al professionista e' pattuito
per iscritto
all'atto del conferimento dell'incarico professionale
prendendo come
riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la
pattuizione dei
compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista
e' tenuto,
nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere
noto al cliente
il livello della complessita' dell'incarico, fornendo
tutte le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal
momento del
conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di
mancata
determinazione consensuale del compenso, quando il
committente e' un
ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei
compensi,
ovvero nei casi in cui la prestazione professionale e'
resa
nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe
professionali
stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;
e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a
stipulare
idonea assicurazione per i rischi derivanti
dall'esercizio
dell'attivita' professionale. Il professionista deve
rendere noti al
cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli
estremi della
polizza stipulata per la responsabilita' professionale e
il relativo
massimale. Le condizioni generali delle polizze
assicurative di cui
al presente comma possono essere negoziate, in
convenzione con i
propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti
previdenziali
dei professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere
l'istituzione
di organi a livello territoriale, diversi da quelli
aventi funzioni
amministrative, ai quali sono specificamente affidate
l'istruzione e
la decisione delle questioni disciplinari e di un organo
nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine
territoriale o di
consigliere nazionale e' incompatibile con quella di
membro dei
consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le
disposizioni
della presente lettera non si applicano alle professioni
sanitarie
per le quali resta confermata la normativa vigente;
g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente ad
oggetto
l'attivita' professionale, le specializzazioni ed i
titoli
professionali posseduti, la struttura dello studio ed i
compensi
delle prestazioni, e' libera. Le informazioni devono
essere
trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere
equivoche,
ingannevoli, denigratorie.
6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni,
l'accesso
alle attivita' economiche e il loro esercizio si basano
sul principio
di liberta' di impresa.
7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e
l'esercizio
delle attivita' economiche devono garantire il principio
di liberta'
di impresa e di garanzia della concorrenza. Le
disposizioni relative
all'introduzione di restrizioni all'accesso e
all'esercizio delle
attivita' economiche devono essere oggetto di
interpretazione
restrittiva((, fermo in ogni caso quanto previsto al
comma 1 del
presente articolo.))
8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio
delle
attivita' economiche previste dall'ordinamento vigente
sono abrogate
quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente
decreto((,fermo in
ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente
articolo.))
9. Il termine «restrizione», ai sensi del comma 8,
comprende:
a) la limitazione, in forza di una disposizione di
legge, del
numero di persone che sono titolate ad esercitare una
attivita'
economica in tutto il territorio dello Stato o in una
certa area
geografica attraverso la concessione di licenze o
autorizzazioni
amministrative per l'esercizio, senza che tale numero
sia
determinato, direttamente o indirettamente sulla base
della
popolazione o di altri criteri di fabbisogno;
b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni
all'esercizio di una
attivita' economica solo dove ce ne sia bisogno secondo
l'autorita'
amministrativa; si considera che questo avvenga quando
l'offerta di
servizi da parte di persone che hanno gia' licenze o
autorizzazioni
per l'esercizio di una attivita' economica non soddisfa
la domanda da
parte di tutta la societa' con riferimento all'intero
territorio
nazionale o ad una certa area geografica;
c) il divieto di esercizio di una attivita' economica al
di fuori
di una certa area geografica e l'abilitazione a
esercitarla solo
all'interno di una determinata area;
d) l'imposizione di distanze minime tra le
localizzazioni delle
sedi deputate all'esercizio di una attivita' economica;
e) il divieto di esercizio di una attivita' economica in
piu' sedi
oppure in una o piu' aree geografiche;
f) la limitazione dell'esercizio di una attivita'
economica ad
alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune
categorie, di
commercializzazione di taluni prodotti;
g) la limitazione dell'esercizio di una attivita'
economica
attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica
richiesta
all'operatore;
h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la
fornitura di
beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione,
diretta o
indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di
profitto o
di altro calcolo su base percentuale;
i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi
complementari
all'attivita' svolta.
10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma
9
precedente possono essere revocate con regolamento da
emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400,
emanato su proposta del Ministro competente entro
quattro mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto((, fermo in
ogni caso
quanto previsto al comma 1 del presente articolo.))
11. Singole attivita' economiche possono essere escluse,
in tutto o
in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai
sensi del
comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita
alle
limitazioni previste dal comma 9, puo' essere concessa,
con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro
competente di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze,
sentita ((l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato)),
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di
conversione del presente decreto, qualora:
a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse
pubblico((,
tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della
salute
umana;))
b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo,
indispensabile e,
dal punto di vista del grado di interferenza nella
liberta'
economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse
pubblico cui
e' destinata;
c) la restrizione non introduca una discriminazione
diretta o
indiretta basata sulla nazionalita' o, nel caso di
societa', sulla
sede legale dell'impresa.
((11-bis . In conformita' alla direttiva 2006/123/CE del
Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono
invece esclusi
dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del
comma 8 i
servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea,
svolti
esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui
all'articolo 6 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.))
((12. All'articolo 307, comma 10, del decreto
legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento
militare, la lettera
d) e' sostituita dalla seguente:))
((«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di
cui alla
lettera a) sono determinati con decreto del Ministro
della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
tenuto anche
conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono
versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
destinati, mediante
riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le
riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e
delle
finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di
previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota
corrispondente
al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei
titoli di
Stato, e del Ministero della difesa, per una quota
corrispondente al
35 per cento, nonche' agli enti territoriali interessati
alle
valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento.
Le somme
riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate
esclusivamente
a spese di investimento. E' in ogni caso precluso
l'utilizzo di
questa somma per la copertura di oneri di parte
corrente. Ai fini
della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure
sono
concluse entro il termine perentorio di centottanta
giorni dal loro
avvio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
4, comma
4))-decies((, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42,
ovvero
all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e la
determinazione finale delle conferenze di servizio o il
decreto di
approvazione degli accordi di programma, comportanti
variazione degli
strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio
comunale entro
trenta giorni, decorsi i quali i due citati
provvedimenti, in caso di
mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati.
Il medesimo
termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso
per la
ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di
servizi si
applicano alle procedure di valorizzazione di cui
all'articolo
314».))
((12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio
2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n.
106, sono apportate le seguenti modifiche:))
((a) al comma 1, le parole: «In caso di» sono sostituite
dalle
seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e le parole da:
«cancellate»
fino a: «avvenuto pagamento» sono sostituite dalle
seguenti:
«integrate dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento.
La richiesta
da parte dell'istituto di credito deve pervenire
immediatamente dopo
l'avvenuto pagamento»;))
((b) al comma 2, dopo le parole: «gia' registrate» sono
inserite le
seguenti: «e regolarizzate» e le parole da: «estinte»
fino a:
«presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«aggiornate
secondo le medesime modalita' di cui al comma
precedente».))
Titolo II
LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER
FAVORIRE LO
SVILUPPO
Art. 4
Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali
al
referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea
1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di
concorrenza, di
liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei
servizi,
verificano la realizzabilita' di una gestione
concorrenziale dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica, di
seguito «servizi
pubblici locali», liberalizzando tutte le attivita'
economiche
compatibilmente con le caratteristiche di universalita'
e
accessibilita' del servizio e limitando, negli altri
casi,
l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in
cui, in base
ad una analisi di mercato, la libera iniziativa
economica privata non
risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai
bisogni della
comunita'.
2. All'esito della verifica ((di cui al comma 1)) l'ente
adotta una
delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed
evidenzia, per
i settori sottratti alla liberalizzazione, ((le ragioni
della
decisione e i benefici per la)) comunita' locale
derivanti dal
mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.
3. Alla delibera di cui al comma precedente e' data
adeguata
pubblicita'; essa e' inviata all'Autorita' garante della
concorrenza
e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di
cui alla legge
10 ottobre 1990, n. 287.
4. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata entro
dodici mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto e poi
periodicamente
secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa
e' comunque
effettuata prima di procedere al conferimento e al
rinnovo della
gestione dei servizi.
5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti
l'erogazione di
servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di
beni e
attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a
promuovere lo
sviluppo economico e civile delle comunita' locali,
definiscono
preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di
servizio pubblico,
prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle
aziende
esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi
derivanti
dalle tariffe e nei limiti della disponibilita' di
bilancio destinata
allo scopo.
6. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad
un'impresa
incaricata della gestione di servizi pubblici locali
consegue
l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 della
legge 10
ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali,
qualora intendano
svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui
sono titolari
di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina
prevista
dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater , della legge 10
ottobre
1990, n. 287, e successive modificazioni.
8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della
verifica di cui
al comma l, intende procedere all'attribuzione di
diritti di
esclusiva, il conferimento della gestione di servizi
pubblici locali
avviene in favore di imprenditori o di societa' in
qualunque forma
costituite individuati mediante procedure competitive ad
evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul
funzionamento
dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai
contratti
pubblici e, in particolare, dei principi di
economicita',
imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', non
discriminazione, parita' di trattamento, mutuo
riconoscimento e
proporzionalita'. Le medesime procedure sono indette nel
rispetto
degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di
equa
distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti
dalla legge, ove
esistente, dalla competente autorita' di settore o, in
mancanza di
essa, dagli enti affidanti.
9. Le societa' a capitale interamente pubblico possono
partecipare
alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre
che non vi
siano specifici divieti previsti dalla legge.
10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri
dell'Unione
europea, possono essere ammesse alle procedure
competitive ad
evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici
locali a
condizione che documentino la possibilita' per le
imprese italiane di
partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza
per
l'affidamento di omologhi servizi.
11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto
concorrenziale dei
mercati interessati, il bando di gara o la lettera di
invito relative
alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10:
a) esclude che la disponibilita' a qualunque titolo
delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non
duplicabili a
costi socialmente sostenibili ed essenziali per
l'effettuazione del
servizio possa costituire elemento discriminante per la
valutazione
delle offerte dei concorrenti;
b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di
partecipazione
alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al
valore del
servizio e che la definizione dell'oggetto della gara
garantisca la
piu' ampia partecipazione e il conseguimento di
eventuali economie di
scala e di gamma;
c) indica, ferme restando le discipline di settore, la
durata
dell'affidamento commisurata alla consistenza degli
investimenti in
immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di
gara a carico
del soggetto gestore. In ogni caso la durata
dell'affidamento non
puo' essere superiore al periodo di ammortamento dei
suddetti
investimenti;
d) puo' prevedere l'esclusione di forme di aggregazione
o di
collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente
i requisiti
tecnici ed economici di partecipazione alla gara,
qualora, in
relazione alla prestazione oggetto del servizio,
l'aggregazione o la
collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi
della
concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata
analisi che tenga
conto di struttura, dimensione e numero degli operatori
del mercato
di riferimento;
e) prevede che la valutazione delle offerte sia
effettuata da una
commissione nominata dall'ente affidante e composta da
soggetti
esperti nella specifica materia;
f) indica i criteri e le modalita' per l'individuazione
dei beni
((di cui al comma 29)), e per la determinazione
dell'eventuale
importo spettante al gestore al momento della scadenza o
della
cessazione anticipata della gestione ai sensi del comma
30;
g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di
garantire
trasparenza informativa e qualita' del servizio.
12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e
11, nel caso
di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la
qualita' di
socio, al quale deve essere conferita una partecipazione
non
inferiore al 40 per cento, e l'attribuzione di specifici
compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, il bando
di gara o la
lettera di invito assicura che:
a) i criteri di valutazione delle offerte basati su
qualita' e
corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli
riferiti al
prezzo delle quote societarie;
b) il socio privato selezionato svolga gli specifici
compiti
operativi connessi alla gestione del servizio per
l'intera durata del
servizio stesso e che, ove cio' non si verifica, si
proceda a un
nuovo affidamento;
c) siano previsti criteri e modalita' di liquidazione
del socio
privato alla cessazione della gestione.
13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e
12 se il
valore economico del servizio oggetto dell'affidamento
e' pari o
inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui,
l'affidamento
puo' avvenire a favore di societa' a capitale
interamente pubblico
che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo
per la
gestione cosiddetta «in house».
14. Le societa' cosiddette «in house» affidatarie
dirette della
gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al
patto di
stabilita' interno secondo le modalita' definite, con il
concerto del
Ministro per le riforme per il federalismo, in sede di
attuazione
dell'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n.
112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive
modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza,
da parte dei
soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale
partecipano,
dei vincoli derivanti dal patto di stabilita' interno.
15. Le societa' cosiddette «in house» e le societa' a
partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di
servizi
pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e
servizi, le
disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e
successive modificazioni.
16. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12
aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla
gestione del
servizio per il quale le societa' di cui al comma 1,
lettera c)((,))
del medesimo articolo sono state specificamente
costituite, si
applica se la scelta del socio privato e' avvenuta
mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano ad
oggetto, al
tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione di
specifici
compiti operativi connessi alla gestione del servizio.
Restano ferme
le altre condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3,
numeri 2) e
3), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive
modificazioni.
17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18,
comma
2-((bis,)) primo e secondo periodo, del decreto-legge 25
giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, le societa' a
partecipazione
pubblica che gestiscono servizi pubblici locali
adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento
del personale
e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei
principi di
cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo
30 marzo
2001, n. 165. Fino all'adozione dei predetti
provvedimenti, e' fatto
divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero
di conferire
incarichi. Il presente comma non si applica alle
societa' quotate in
mercati regolamentati.
18. In caso di affidamento della gestione dei servizi
pubblici
locali a societa' cosiddette «in house» e in tutti i
casi in cui il
capitale sociale del soggetto gestore e' partecipato
dall'ente locale
affidante, la verifica del rispetto del contratto di
servizio nonche'
ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso
sono sottoposti,
secondo modalita' definite dallo statuto dell'ente
locale, alla
vigilanza dell'organo di revisione di cui agli articoli
234 e
seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive
modificazioni. Restano ferme le disposizioni contenute
nelle
discipline di settore vigenti alla data di entrata in
vigore del
presente decreto.
19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili
degli uffici o
dei servizi dell'ente locale, nonche' degli altri
organismi che
espletano funzioni di stazione appaltante, di
regolazione, di
indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non
possono
svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi
affidati da parte
dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel
caso in cui le
dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti
il
conferimento dell'incarico inerente la gestione dei
servizi pubblici
locali. Alle societa' quotate nei mercati regolamentati
si applica la
disciplina definita dagli organismi di controllo
competenti.
20. Il divieto di cui al comma 19 opera anche nei
confronti del
coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto
grado dei
soggetti indicati allo stesso comma, nonche' nei
confronti di coloro
che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente,
a qualsiasi
titolo attivita' di consulenza o collaborazione in
favore degli enti
locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del
servizio
pubblico locale.
21. Non possono essere nominati amministratori di
societa'
partecipate da enti locali coloro che nei tre anni
precedenti alla
nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di
cui
all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e
successive modificazioni, negli enti locali che
detengono quote di
partecipazione al capitale della stessa societa'.
22. I componenti della commissione di gara per
l'affidamento della
gestione di servizi pubblici locali non devono aver
svolto ne'
svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo
relativamente alla gestione del servizio di cui si
tratta.
23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente,
la carica
di amministratore locale, di cui al comma 21, non
possono essere
nominati componenti della commissione di gara
relativamente a servizi
pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente
locale.
24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario
coloro che,
in qualita' di componenti di commissioni di gara,
abbiano concorso,
con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale
con sentenza
non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati
illegittimi.
25. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara
le cause
di astensione previste dall'articolo 51 del codice di
procedura
civile.
26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una societa'
partecipata
dall'ente locale che la indice, i componenti della
commissione di
gara non possono essere ne' dipendenti ne'
amministratori dell'ente
locale stesso.
27. Le incompatibilita' e i divieti di cui ai commi dal
19 al 26 si
applicano alle nomine e agli incarichi da conferire
successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
28. Ferma restando la proprieta' pubblica delle reti, la
loro
gestione puo' essere affidata a soggetti privati.
29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico
locale o in
caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore
cede al
gestore subentrante i beni strumentali e le loro
pertinenze
necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente
sostenibili,
per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai
sensi del
comma 11, lettera f)((,)) dall'ente affidante, a titolo
gratuito e
liberi da pesi e gravami.
30. Se, al momento della cessazione della gestione, ((i
beni di cui
al comma 29)) non sono stati interamente ammortizzati,
il gestore
subentrante corrisponde al precedente gestore un importo
pari al
valore contabile originario non ancora ammortizzato, al
netto di
eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai
beni stessi.
Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline
di settore,
anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore
del presente
decreto, nonche' restano salvi eventuali diversi accordi
tra le parti
stipulati prima dell'entrata in vigore del presente
decreto.
31. L'importo di cui al comma 30 e' indicato nel bando o
nella
lettera di invito relativi alla gara indetta per il
successivo
affidamento del servizio pubblico locale a seguito della
scadenza o
della cessazione anticipata della gestione.
32. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14,
comma 32, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato
dall'articolo 1,
comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e
successive
modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti
non conformi a
quanto stabilito dal presente decreto e' il seguente:
a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui
valore
economico sia superiore alla somma di cui al comma 13,
nonche' gli
affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui
alle successive
lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza
necessita' di
apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data
del 31 marzo
2012;
b) le gestioni affidate direttamente a societa' a
partecipazione
mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio
sia avvenuta
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel
rispetto dei
principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto
ad oggetto, al
tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei
compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, cessano,
improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione
dell'ente affidante, alla data del 30 giugno 2012;
c) le gestioni affidate direttamente a societa' a
partecipazione
mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio
sia avvenuta
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel
rispetto dei
principi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad
oggetto, al
tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei
compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, cessano
alla scadenza
prevista nel contratto di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 10
ottobre 2003
a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in
borsa a tale
data e a quelle da esse controllate ai sensi
dell'articolo 2359 del
codice civile, cessano alla scadenza prevista nel
contratto di
servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si
riduca anche
progressivamente, attraverso procedure ad evidenza
pubblica ovvero
forme di collocamento privato presso investitori
qualificati e
operatori industriali, ad una quota non superiore al 40
per cento
entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento
entro il 31
dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si
verifichino, gli
affidamenti cessano, improrogabilmente e senza
necessita' di apposita
deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla
data del 30
giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.
33. Le societa', le loro controllate, controllanti e
controllate da
una medesima controllante, anche non appartenenti a
Stati membri
dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero,
gestiscono di fatto
o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o
per contratto
servizi pubblici locali in virtu' di affidamento
diretto, di una
procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del
comma 12,
nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle
reti, degli
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti
locali,
qualora separata dall'attivita' di erogazione dei
servizi, non
possono acquisire la gestione di servizi ulteriori
ovvero in ambiti
territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita'
per altri enti
pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro
controllanti o
altre societa' che siano da essi controllate o
partecipate, ne'
partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo
opera per
tutta la durata della gestione e non si applica alle
societa' quotate
in mercati regolamentati e alle societa' da queste
direttamente o
indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359
del codice
civile, nonche' al socio selezionato ai sensi del comma
12. I
soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali
possono
comunque concorrere su tutto il territorio nazionale
alla prima gara
successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante
procedura
competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i
servizi da essi
forniti.
34. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo
il
servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto
previsto ((dai
commi da 19 a 27)), il servizio di distribuzione di gas
naturale, di
cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il
servizio di
distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto
legislativo 16
marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239,
il servizio di
trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto
legislativo 19
novembre 1997, n. 422, nonche' la gestione delle
farmacie comunali,
di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475((. E' escluso
dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del presente
articolo quanto
disposto dall'articolo 2, comma 42, del decreto-legge 29
dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio
2011, n. 10.))
35. Restano salve le procedure di affidamento gia'
avviate
all'entrata in vigore del presente decreto.
Titolo II
LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER
FAVORIRE LO
SVILUPPO
Art. 5
Norme in materia di societa' municipalizzate
1. Una quota del Fondo infrastrutture di cui
all'articolo
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei
limiti delle
disponibilita' in base alla legislazione vigente e
comunque fino a
250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di
euro per l'anno
2014, e' destinata, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e
dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia
e delle
finanze, ad investimenti infrastrutturali effettuati
dagli enti
territoriali che procedano, rispettivamente, entro il 31
dicembre
2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di
partecipazioni
in societa' esercenti servizi pubblici locali di
rilevanza economica,
diversi dal servizio idrico. L'effettuazione delle
dismissioni e'
comunicata ai predetti Dicasteri. Le spese effettuate a
valere sulla
predetta quota sono escluse dai vincoli del patto di
stabilita'
interno. La quota assegnata a ciascun ente territoriale
non puo'
essere superiore ai proventi della dismissione
effettuata. La quota
non assegnata agli enti territoriali e' destinata alle
finalita'
previste dal citato articolo 6-quinquies.
((1-bis. Per il ripristino e la messa in sicurezza delle
infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nei
territori della
regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1º
marzo 2011, per
i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con
apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
marzo 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 22 marzo
2011, e'
autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno
2011. Al
relativo onere si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto-legge
6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio
2011, n. 111. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.))
((1-ter. Le disponibilita' derivanti da specifiche
autorizzazioni
legislative di spesa iscritte nello stato di previsione
del Ministero
dell'interno, e relative al potenziamento di
infrastrutture, sono
versate in Tesoreria entro trenta giorni dalla richiesta
dell'ente
interessato. L'ente destinatario del finanziamento e'
tenuto a
rendicontare le modalita' di utilizzo delle risorse.))
Titolo II
LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER
FAVORIRE LO
SVILUPPO
(( Art. 5-bis
Sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e
realizzazione del
Piano Sud
1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure
finanziarie per lo
sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e
l'attuazione
delle finalita' del Piano per il Sud, a decorrere
dall'anno
finanziario in corso alla data di entrata in vigore
della legge di
conversione del presente decreto, la spesa in termini di
competenza e
di cassa effettuata annualmente da ciascuna delle
predette regioni a
valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la
coesione di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 88, sui
cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a
finalita'
strutturale, nonche' sulle risorse individuate ai sensi
di quanto
previsto dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25
giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n.
133, puo' eccedere i limiti di cui all'articolo 1, commi
126 e 127,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel rispetto,
comunque, delle
condizioni e dei limiti finanziari stabiliti ai sensi
del comma 2 del
presente articolo.))
((2. Al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza
pubblica,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto
con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione
territoriale e di intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di
Bolzano da adottare entro il 30 settembre di ogni anno,
sono
stabiliti i limiti finanziari per l'attuazione del comma
1, nonche'
le modalita' di attribuzione allo Stato ed alle restanti
regioni dei
relativi maggiori oneri, garantendo in ogni caso il
rispetto dei
tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso
dello Stato e
delle predette regioni alla realizzazione degli
obiettivi di finanza
pubblica per l'anno di riferimento.))
Titolo II
LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER
FAVORIRE LO
SVILUPPO
Art. 6
Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata
di inizio
attivita', denuncia e dichiarazione di inizio attivita'.
Ulteriori
semplificazioni
1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole «primo periodo del comma
3» sono
inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-bis»;
b) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole:
«disposizioni
di cui», sono inserite le seguenti: «al comma 4 e»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
la
denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non
costituiscono
provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli
interessati
possono sollecitare l'esercizio delle verifiche
spettanti
all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire
((esclusivamente)) l'azione di cui all'articolo 31,
commi 1, 2 e 3
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
((2. Al fine di garantire un adeguato periodo
transitorio per
consentire la progressiva entrata in operativita' del
Sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI),
nonche'
l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse
al SISTRI, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare,
attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a
decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto
e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle
componenti
software e hardware, anche ai fini dell'eventuale
implementazione di
tecnologie di utilizzo piu' semplice rispetto a quelle
attualmente
previste, organizzando, in collaborazione con le
associazioni di
categoria maggiormente rappresentative, test di
funzionamento con
l'obiettivo della piu' ampia partecipazione degli
utenti.
Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'articolo 6,
comma 2,
lettera f))-octies((), del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106,
per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del
decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 26
maggio 2011, pubblicato nella ))Gazzetta Ufficiale(( n.
124 del 30
maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo
1 del
predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del
territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di
entrata in
operativita' del SISTRI e' il 9 febbraio 2012.
Dall'attuazione della
presente disposizione non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.))
((3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro per
la
semplificazione normativa, sentite le categorie
interessate, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di
conversione del presente decreto, sono individuate
specifiche
tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione
della quantita' e
dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticita'
ambientale,
sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure
previste per i
rifiuti speciali non pericolosi.))
((3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente
rifiuti
soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di
gestione
regolati per legge possono delegare la realizzazione dei
propri
adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero,
secondo le
modalita' gia' previste per le associazioni di
categoria.))
4. ( ((Soppresso).))
5. All'articolo 81 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-((bis.)) Al fine di dare attuazione a quanto disposto
dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione,
attraverso il Sistema
pubblico di connettivita', una piattaforma tecnologica
per
l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le
pubbliche
amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento
abilitati, al
fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di
riconoscimento
unificati, l'autenticazione certa dei soggetti
interessati
all'operazione in tutta la gestione del processo di
pagamento.».
6. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare,
entro il 31
dicembre 2013, la infrastruttura prevista dall'articolo
81, comma
2-((bis,)) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
anche al fine
di consentire la realizzazione e la messa a disposizione
della
posizione debitori a dei cittadini nei confronti dello
Stato.
((6-bis . Al fine di semplificare l'attivita'
amministrativa e di
evitare l'insorgere di ulteriore contenzioso, nei
confronti dei
soggetti che hanno beneficiato delle erogazioni di cui
all'articolo
1, commi 331, 332 e 333, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, in
assenza della condizione reddituale stabilita dal citato
comma 333,
non si applicano le conseguenti sanzioni penali e
amministrative se
essi restituiscono le somme indebitamente percepite
entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto. I procedimenti penali ed
amministrativi
eventualmente avviati sono sospesi sino alla scadenza
del predetto
termine e si estinguono a seguito dell'avvenuta
restituzione.))
((6-ter. Per una efficace e immediata attuazione di
quanto previsto
in tema di razionalizzazione della spesa delle
amministrazioni
pubbliche al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge
6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio
2011, n. 111, l'Agenzia del demanio procedera', con
priorita' in aree
a piu' elevato disagio occupazionale e produttivo, ad
operazioni di
permuta, senza oneri a carico del bilancio dello Stato,
di beni
appartenenti allo Stato, con esclusione di tutti i beni
comunque
trasferibili agli enti pubblici territoriali ai sensi
del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, fermo restando quanto
previsto
dall'articolo 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre
2009, n. 191,
con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di
rilasciare
immobili di terzi attualmente condotti in locazione
passiva dalla
pubblica amministrazione ovvero appartenenti al demanio
e al
patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati. Le
amministrazioni dello
Stato comunicano all'Agenzia del demanio l'ammontare dei
fondi
statali gia' stanziati e non impegnati al fine della
realizzazione di
nuovi immobili per valutare la possibilita' di recupero
di spesa per
effetto di operazioni di permuta, ovvero gli immobili di
nuova
realizzazione da destinare ad uso governativo.))
Titolo II
LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER
FAVORIRE LO
SVILUPPO
(( Art. 6-bis
Accesso ai sistemi informativi
1. Ai sistemi informativi di cui all'articolo 117 del
codice di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono
avere accesso,
anche per le finalita' ivi previste, i soggetti che
partecipano al
sistema di prevenzione di cui al comma 5 dell'articolo
30-ter del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, fatta salva
la facolta'
di istituire e partecipare ai sistemi di cui
all'articolo 119 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Dall'attuazione del
periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a
carico della finanza pubblica. ))
Titolo II
LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER
FAVORIRE LO
SVILUPPO
(( Art. 6-ter
Fondo di rotazione per la progettualita'
1. Le risorse disponibili sul Fondo di rotazione di cui
all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, sono
destinate prioritariamente alla progettazione delle
opere, inserite
nei piani triennali degli enti locali approvati alla
data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente
decreto e che
ricadono su terreni demaniali o gia' di proprieta'
dell'ente locale
interessato, aventi gia' destinazione urbanistica
conforme all'opera
o alle opere che si intendono realizzare. Resta fermo
quanto disposto
dall'articolo 1, commi da 55 a 57, della legge n. 549
del 1995.
2. Gli enti locali interessati alla utilizzazione delle
risorse del
Fondo di cui al comma 1 presentano entro novanta giorni
dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e
con le modalita' definite con deliberazione della Cassa
depositi e
prestiti Spa, la richiesta di accesso al finanziamento,
allegando
alla stessa la descrizione dell'opera o delle opere che
intendono
realizzare, predisposta da un tecnico dell'ente locale
medesimo.
3. Sulla base delle richieste di cui al comma 2, la
Cassa depositi
e prestiti Spa provvede a formare una graduatoria nel
rispetto di
quanto previsto al comma 1. ))
Titolo II
LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER
FAVORIRE LO
SVILUPPO
Art. 7
Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe
elettriche e
misure di perequazione nei settori petrolifero,
dell'energia
elettrica e del gas
1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25
giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «superiore a 25 milioni di
euro», sono
sostituite dalle seguenti: «superiore a 10 milioni di
euro e un
reddito imponibile superiore a 1 milione di euro»;
b) la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:
«c) produzione, trasmissione e dispacciamento,
distribuzione o
commercializzazione dell'energia elettrica; c-bis)
trasporto o
distribuzione del gas naturale»;
c) le parole da: «La medesima disposizione» fino a «o
eolica» sono
soppresse.
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, le
disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81 del
decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del
presente
articolo, si applicano a decorrere dal periodo di
imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2010.
3. Per i tre periodi d'imposta successivi a quello in
corso al 31
dicembre 2010, l'aliquota dell'addizionale di cui al
comma 16
dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e
successive modificazioni, e' aumentata di 4 punti
percentuali.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non rilevano ai
fini della
determinazione dell'acconto di imposta dovuto per il
periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2010.
5. A quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente
articolo si
applicano le disposizioni di cui al comma 18
dell'articolo 81 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni,
relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi
al consumo.
6. Dall'attuazione del presente articolo derivano
maggiori entrate
stimate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l'anno
2012 e 900
milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.
Titolo II
LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER
FAVORIRE LO
SVILUPPO
(( Art. 7-bis
Modifiche all'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112
del 2008
1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modifiche:))
(( a) al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in
fine, le
seguenti parole: «, sono sottoposti al parere preventivo
della
predetta Consulta generale e pubblicati con decreto del
Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della loro
entrata in
vigore»;))
(( b) al comma 4-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e
ferma restando la possibilita' di deroga con gli accordi
di cui al
comma 4».))
Titolo III
MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
Art. 8
Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita'
1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a
livello
aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale ((o
territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali
operanti in
azienda ai sensi della normativa di legge e degli
accordi
interconfederali vigenti, compreso l'accordo
interconfederale del 28
giugno 2011,)) possono realizzare specifiche intese
((con efficacia
nei confronti di tutti i lavoratori interessati a
condizione di
essere sottoscritte sulla base di un criterio
maggioritario relativo
alle predette rappresentanze sindacali,))finalizzate
alla maggiore
occupazione, alla qualita' dei contratti di lavoro,
((all'adozione di
forme di partecipazione dei lavoratori,))alla emersione
del lavoro
irregolare, agli incrementi di competitivita' e di
salario, alla
gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli
investimenti e
all'avvio di nuove attivita'.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono
riguardare la
regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del
lavoro e
della produzione ((con riferimento)):
a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di
nuove
tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e
inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario
ridotto, modulato
o flessibile, al regime della solidarieta' negli appalti
e ai casi di
ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalita' di assunzione e disciplina del
rapporto di
lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e
continuative a
progetto e le partite IVA, alla trasformazione e
conversione dei
contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal
rapporto di
lavoro, fatta eccezione per il licenziamento
discriminatorio ((, il
licenziamento della lavoratrice in concomitanza del
matrimonio, il
licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo
di gravidanza
fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro,
nonche' fino
ad un anno di eta' del bambino, il licenziamento causato
dalla
domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la
malattia del
bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed
il
licenziamento in caso di adozione o affidamento.))
((2-bis . Fermo restando il rispetto della Costituzione,
nonche' i
vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle
convenzioni
internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui
al comma 1
operano anche in deroga alle disposizioni di legge che
disciplinano
le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative
regolamentazioni
contenute nei contratti collettivi nazionali di
lavoro.))
3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi
aziendali
vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo
interconfederale
del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci
nei confronti
di tutto il personale delle unita' produttive cui il
contratto stesso
si riferisce a condizione che sia stato approvato con
votazione a
maggioranza dei lavoratori.
((3-bis . All'articolo 36, comma 1, del decreto
legislativo 8
luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti
modifiche:))
(( a) all'alinea, le parole: «e la normativa
regolamentare,
compatibili con la legislazione comunitaria, ed
applicate» sono
sostituite dalle seguenti: «la normativa regolamentare
ed i contratti
collettivi nazionali di settore, compatibili con la
legislazione
comunitaria, ed applicati»;))
(( b) dopo la lettera b) , e' inserita la seguente:))
«((b-bis )condizioni di lavoro del personale))».
Titolo III
MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
Art. 9
Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni
1. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono
apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono
essere
rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto
degli obblighi
ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano
personale in
diverse unita' produttive e i datori di lavoro privati
di imprese che
sono parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 31 del
decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono assumere
in una unita'
produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di
ciascuna
impresa, in una impresa del gruppo avente sede in
Italia, un numero
di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato
superiore a
quello prescritto, portando in via automatica le
eccedenze a compenso
del minor numero di lavoratori assunti nelle altre
unita' produttive
o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia»;
b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:
«8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono
della facolta'
di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a
ciascuno dei
servizi competenti delle province in cui insistono le
unita'
produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse
imprese del
gruppo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 10
settembre
2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma
6, dal quale
risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale
sulla base dei
dati riferiti a ciascuna unita' produttiva ovvero a
ciascuna impresa
appartenente al gruppo»;
«8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere
autorizzati, su
loro motivata richiesta, ad assumere in una unita'
produttiva un
numero di lavoratori aventi diritto al collocamento
obbligatorio
superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a
compenso del
minor numero di lavoratori assunti in altre unita'
produttive della
medesima regione»;
«8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme
incompatibili con
le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter».
Titolo III
MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
Art. 10
Fondi interprofessionali per la formazione continua
1. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388,
dopo le parole «si possono articolare regionalmente o
territorialmente» aggiungere le seguenti parole: «e
possono altresi'
utilizzare parte delle risorse a essi destinati per
misure di
formazione a favore di apprendisti e collaboratori a
progetto».
Titolo III
MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
Art. 11
Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei
tirocini
1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere
promossi
unicamente da soggetti in possesso degli specifici
requisiti
preventivamente determinati dalle normative regionali in
funzione di
idonee garanzie all'espletamento delle iniziative
medesime. Fatta
eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici
e sensoriali,
i soggetti in trattamento psichiatrico, i
tossicodipendenti, gli
alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di
detenzione,
i tirocini formativi e di orientamento non curriculari
non possono
avere una durata superiore a sei mesi, proroghe
comprese, e possono
essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o
neo-laureati
entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento ((del
relativo
titolo)) di studio.
2. In assenza di ((specifiche regolamentazioni))
regionali trovano
applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni
di cui al
comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno
1997, n. 196,
e il relativo regolamento di attuazione.
Titolo III
MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
Art. 12
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i
seguenti:
«Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento
del lavoro).
- Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque svolga
un'attivita' organizzata di intermediazione, reclutando
manodopera o
organizzandone l'attivita' lavorativa caratterizzata da
sfruttamento,
mediante violenza, minaccia, o intimidazione,
approfittando dello
stato di bisogno o di necessita' dei lavoratori, e'
punito con la
reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000
a 2.000 euro
per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del primo comma, costituisce indice di
sfruttamento la
sussistenza di una o piu' delle seguenti circostanze:
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo
palesemente
difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque
sproporzionato
rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa relativa
all'orario
di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa
obbligatoria, alle
ferie;
3) la sussistenza di violazioni della normativa in
materia di
sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre
il
lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o
l'incolumita'
personale;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di
lavoro,
metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative
particolarmente
degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano
l'aumento della
pena da un terzo alla meta':
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia
superiore a
tre;
2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano
minori in
eta' non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori
intermediati a
situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle
caratteristiche
delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di
lavoro.
Art. 603-ter (Pene accessorie). - La condanna per i
delitti di cui
agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo
sfruttamento ha ad
oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa
l'interdizione
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle
imprese,
nonche' il divieto di concludere contratti di appalto,
di cottimo
fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi
riguardanti la
pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.
La condanna per i delitti di cui al primo comma importa
altresi'
l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato
o di altri
enti pubblici, nonche' dell'Unione europea, relativi al
settore di
attivita' in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.
L'esclusione di cui al secondo comma e' aumentata a
cinque anni
quando il fatto e' commesso da soggetto al quale sia
stata applicata
la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma,
numeri 1) e
3)».
Titolo IV
RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
Art. 13
Trattamento economico dei parlamentari e dei membri
degli altri
organi costituzionali. Incompatibilita'. Riduzione delle
spese per i
referendum
1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata
in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ((per
gli anni 2011,
2012 e 2013,))ai membri degli organi costituzionali((,
fatta
eccezione per il Presidente della Repubblica e i
componenti della
Corte costituzionale,)) si applica, senza effetti a fini
previdenziali, una riduzione delle retribuzioni o
indennita' di
carica superiori a 90.000 Euro lordi annui previste alla
data di
entrata in vigore del presente decreto, in misura del 10
per cento
per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000
euro, nonche'
del 20 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. A
seguito della
predetta riduzione il trattamento economico complessivo
non puo'
essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.
2. In attesa della revisione costituzionale concernente
la
riduzione del numero dei parlamentari e della
rideterminazione del
trattamento economico omnicomprensivo annualmente
corrisposto ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2011, n.
98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111:
(( a) ai parlamentari che svolgono qualsiasi attivita'
lavorativa
per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore
al 15 per
cento dell'indennita' parlamentare la riduzione
dell'indennita' di
cui al comma 1 si applica in misura del 20 per cento per
la parte
eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, in misura
del 40 per
cento per la parte eccedente i 150.000 euro. La
riduzione si applica
con le medesime decorrenza e durata di cui al comma 1;))
b) le Camere, in conformita' con quanto previsto dai
rispettivi
ordinamenti, individuano entro sessanta giorni dalla
data di entrata
in vigore del presente decreto le modalita' piu'
adeguate per
correlare l'indennita' parlamentare al tasso di
partecipazione di
ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle
Giunte e delle
Commissioni.
((3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20
luglio 2004, n.
215, e successive modificazioni, le cariche di deputato
e di
senatore, nonche' le cariche di governo di cui
all'articolo 1, comma
2, della citata legge n. 215 del 2004, sono
incompatibili con
qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura
monocratica
relativa ad organi di governo di enti pubblici
territoriali aventi,
alla data di indizione delle elezioni o della nomina,
popolazione
superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto
previsto
dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Le incompatibilita' di cui al primo
periodo si
applicano a decorrere dalla data di indizione delle
elezioni relative
alla prima legislatura parlamentare successiva alla data
di entrata
in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data
di indizione
delle relative elezioni successive alla data di entrata
in vigore del
presente decreto, le incompatibilita' di cui al primo
periodo si
applicano, altresi', alla carica di membro del
Parlamento europeo
spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 6,
commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della
legge 24 gennaio
1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in
ogni caso il
divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al
momento
dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun
trattamento per la
carica sopraggiunta.))
4. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba
tenersi piu' di
un ((referendum)) abrogativo, la convocazione degli
elettori ai sensi
dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
avviene per
tutti i ((referendum)) abrogativi nella medesima data».
Titolo IV
RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
Art. 14
Riduzione del numero dei consiglieri e assessori
regionali e relative
indennita'. Misure premiali
1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti
nell'ambito del
coordinamento della finanza pubblica, le Regioni, ai
fini della
collocazione nella classe di enti territoriali piu'
virtuosa di cui
all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111,
oltre al rispetto dei parametri gia' previsti dal
predetto articolo
20, debbono adeguare, nell'ambito della propria
autonomia statutaria
e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti
ulteriori
parametri:
a) previsione che il numero massimo dei consiglieri
regionali, ad
esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia
uguale o
inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un
milione di
abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due
milioni di
abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a
quattro milioni
di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a
sei milioni
di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad
otto milioni
di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione
superiore ad otto
milioni di abitanti. La riduzione del numero dei
consiglieri
regionali rispetto a quello attualmente previsto e'
adottata da
ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del
presente decreto e deve essere efficace dalla prima
legislatura
regionale successiva a quella della data di entrata in
vigore del
presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata
in vigore del
presente decreto, abbiano un numero di consiglieri
regionali
inferiore a quello previsto nella presente lettera, non
possono
aumentarne il numero;
b) previsione che il numero massimo degli assessori
regionali sia
pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti
del Consiglio
regionale, con arrotondamento all'unita' superiore. La
riduzione deve
essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del
presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna
regione, dalla
prima legislatura regionale successiva a quella in corso
alla data di
entrata in vigore del presente decreto;
c) riduzione a decorrere dal 1º gennaio 2012, in
attuazione di
quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 25
gennaio 2010, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo
2010, n. 42,
degli emolumenti e delle utilita', comunque denominati,
previsti in
favore dei consiglieri regionali entro il limite
dell'indennita'
massima spettante ai membri del Parlamento, cosi' come
rideterminata
((ai sensi dell'articolo 13)) del presente decreto;
d) previsione che il trattamento economico dei
consiglieri
regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione
ai lavori del
Consiglio regionale;
e) istituzione, a decorrere dal 1º gennaio 2012, di un
Collegio dei
revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla
regolarita'
contabile, finanziaria ed economica della gestione
dell'ente; ((il
Collegio, ai fini del coordinamento della finanza
pubblica, opera in
raccordo con le sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti;
i componenti di tale Collegio sono scelti mediante
estrazione da un
elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti
previsti dai
principi contabili internazionali, avere la qualifica di
revisori
legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39, ed
essere in possesso di specifica qualificazione
professionale in
materia di contabilita' pubblica e gestione economica e
finanziaria
anche degli enti territoriali, secondo i criteri
individuati dalla
Corte dei conti;))
f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del
presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima
legislatura
regionale successiva a quella in corso alla data di
entrata in vigore
del presente decreto, al sistema previdenziale
contributivo per i
consiglieri regionali.
2. L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da parte
delle
Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di
Bolzano costituisce condizione per l'applicazione
dell'articolo 27
della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di
quelle Regioni a
statuto speciale e province autonome per le quali lo
Stato, ai sensi
del citato articolo 27, assicura il conseguimento degli
obiettivi
costituzionali di perequazione e di solidarieta', ed
elemento di
riferimento per l'applicazione di misure premiali o
sanzionatorie
previste dalla normativa vigente.
Titolo IV
RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
Art. 15
Dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali
((1. (Soppresso).))
((2. (Soppresso).))
((3. (Soppresso).))
((4. (Soppresso).))
5. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo
delle
Province successivo alla data di entrata in vigore del
presente
decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli
assessori
provinciali previsto dalla legislazione vigente alla
data di entrata
in vigore del presente decreto e' ridotto della meta',
con
arrotondamento all'unita' superiore.
((6. (Soppresso).))
((7. (Soppresso).))
Titolo IV
RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
(( Art. 16
Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza
politica nei comuni
e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni
comunali
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi di
finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza
pubblica, il
contenimento delle spese degli enti territoriali e il
migliore
svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi
pubblici, a
decorrere dalla data di cui al comma 9, i comuni con
popolazione fino
a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma
associata
tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi
pubblici loro
spettanti sulla base della legislazione vigente mediante
un'unione di
comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui
al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le disposizioni di
cui al
presente comma non si applicano ai comuni il cui
territorio coincide
integralmente con quello di una o di piu' isole, nonche'
al comune di
Campione d'Italia.))
((2. A ciascuna unione di cui al comma l hanno facolta'
di aderire
anche comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti,
al fine
dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni
fondamentali
loro spettanti sulla base della legislazione vigente e
dei servizi ad
esse inerenti, anche al fine di dare attuazione alle
disposizioni di
cui all'articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del citato
decreto-legge
n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122 del
2010. I comuni di cui al primo periodo hanno, in
alternativa,
facolta' di esercitare mediante tale unione tutte le
funzioni e tutti
i servizi pubblici loro spettanti sulla base della
legislazione
vigente.))
((3. All'unione di cui al comma 1, in deroga
all'articolo 32, commi
2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui
al decreto
legislativo n. 267 del 2000, si applica la disciplina di
cui al
presente articolo.))
((4. Sono affidate all'unione, per conto dei comuni che
ne sono
membri, la programmazione economico-finanziaria e la
gestione
contabile di cui alla parte II del citato testo unico di
cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento
alle funzioni da
essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni che sono
membri
dell'unione concorrono alla predisposizione del bilancio
di
previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la
deliberazione, da parte del consiglio comunale, da
adottare
annualmente, entro il 30 novembre, di un documento
programmatico,
nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato
dall'unione
entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da
adottare, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di
conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo
17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per
le riforme per il federalismo, sono disciplinati il
procedimento
amministrativo-contabile di formazione e di variazione
del documento
programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua
attuazione e la
successione nei rapporti amministrativo-contabili tra
ciascun comune
e l'unione.))
((5. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti
giuridici in
essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti
alle funzioni
ed ai servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1, 2 e
4, ferme
restando le disposizioni di cui all'articolo 111 del
codice di
procedura civile. Alle unioni di cui al comma l sono
trasferite tutte
le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed
ai servizi
loro affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, nonche' i
relativi
rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere
dall'anno
2014, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono
soggette alla
disciplina del patto di stabilita' interno per gli enti
locali
prevista per i comuni aventi corrispondente
popolazione.))
((6. Le unioni di cui al comma 1 sono istituite in modo
che la
complessiva popolazione residente nei rispettivi
territori,
determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del
citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia
di norma
superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti
qualora i comuni
che intendono comporre una medesima unione appartengano
o siano
appartenuti a comunita' montane. Entro due mesi dalla
data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ciascuna
regione ha facolta' di individuare diversi limiti
demografici.))
((7. Le unioni di comuni che risultino costituite alla
data di cui
al comma 9 e di cui facciano parte uno o piu' comuni con
popolazione
fino a 1.000 abitanti, entro i successivi quattro mesi
adeguano i
rispettivi ordinamenti alla disciplina delle unioni di
cui al
presente articolo. I comuni appartenenti a forme
associative di cui
agli articoli 30 e 31 del citato testo unico di cui al
decreto
legislativo n. 267 del 2000 cessano di diritto di farne
parte alla
data in cui diventano membri di un'unione di cui al
comma 1.))
((8. Nel termine perentorio di sei mesi dalla data di
entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
i comuni di
cui al comma 1, con deliberazione del consiglio
comunale, da
adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente
alle
disposizioni di cui al comma 6, avanzano alla regione
una proposta di
aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione
della
rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31
dicembre 2012, la
regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a
sancire
l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio
come
determinate nelle proposte di cui al primo periodo e
sulla base
dell'elenco di cui al comma 16. La regione provvede
anche qualora la
proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle
disposizioni
di cui al presente articolo.))
((9. A decorrere dal giorno della proclamazione degli
eletti negli
organi di governo del comune che, successivamente al 13
agosto 2012,
sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con
popolazione fino
a 1.000 abitanti che siano parti della stessa unione,
nonche' in
quelli con popolazione superiore che esercitino mediante
tale unione
tutte le proprie funzioni, gli organi di governo sono il
sindaco ed
il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di
diritto. Ai
consigli dei comuni che sono membri di tale unione
competono
esclusivamente poteri di indirizzo nei confronti del
consiglio
dell'unione, ferme restando le funzioni normative che ad
essi
spettino in riferimento alle attribuzioni non esercitate
mediante
l'unione.))
((10. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il
consiglio,
il presidente e la giunta.))
((11. Il consiglio e' composto da tutti i sindaci dei
comuni che
sono membri dell'unione nonche', in prima applicazione,
da due
consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri
di cui al
primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo
la data di
istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, in tutti i
comuni che
sono membri dell'unione dai rispettivi consigli
comunali, con la
garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni.
Fino
all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del
comma 12, primo
periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero
di abitanti
tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le
funzioni di
competenza dell'unione medesima. La legge dello Stato
puo' stabilire
che le successive elezioni avvengano a suffragio
universale e diretto
contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli
organi di governo
di ciascuno dei comuni appartenenti alle unioni. La
legge dello Stato
di cui al quarto periodo disciplina conseguentemente il
sistema di
elezione; l'indizione delle elezioni avviene ai sensi
dell'articolo 3
della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive
modificazioni. Al
consiglio spettano le competenze attribuite dal citato
testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio
comunale,
fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 9 del
presente
articolo.))
((12. Entro trenta giorni dalla data di istituzione
dell'unione ai
sensi del comma 9, il consiglio e' convocato di diritto
ed elegge il
presidente dell'unione tra i propri componenti. Al
presidente, che
dura in carica due anni e mezzo ed e' rinnovabile,
spettano le
competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50 del
citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
ferme restando
in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono
membri dell'unione
le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo
testo unico.))
((13. La giunta dell'unione e' composta dal presidente,
che la
presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i
sindaci
componenti il consiglio in numero non superiore a quello
previsto per
i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta
spettano le
competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico
di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade
contestualmente alla
cessazione del rispettivo presidente.))
((14. Lo statuto dell'unione individua le modalita' di
funzionamento dei propri organi e ne disciplina i
rapporti. Il
consiglio adotta lo statuto dell'unione, con
deliberazione a
maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti
giorni dalla
data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9.))
((15. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori
dell'unione
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 e
86 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, ed ai
relativi atti di attuazione, in riferimento al
trattamento spettante,
rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli
assessori dei
comuni aventi corrispondente popolazione. Agli
amministratori
dell'unione che risultino percepire emolumenti di ogni
genere in
qualita' di amministratori locali ai sensi dell'articolo
77, comma 2,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000,
fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta
alcun
trattamento per la carica sopraggiunta.))
((16. L'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione
nei
riguardi dei comuni che, alla data del 30 settembre
2012, risultino
esercitare le funzioni amministrative e i servizi
pubblici di cui al
medesimo comma 1 mediante convenzione ai sensi
dell'articolo 30 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000. Ai
fini di cui al primo periodo, tali comuni trasmettono al
Ministero
dell'interno, entro il 15 ottobre 2012, un'attestazione
comprovante
il conseguimento di significativi livelli di efficacia
ed efficienza
nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive
attribuzioni.
Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro
tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto, sono determinati contenuti e modalita'
delle
attestazioni di cui al secondo periodo. Il Ministero
dell'interno,
previa valutazione delle attestazioni ricevute, adotta
con proprio
decreto, da pubblicare entro il 30 novembre 2012 nel
proprio sito
internet, l'elenco dei comuni obbligati e di quelli
esentati
dall'obbligo di cui al comma 1.))
((17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio
comunale
successivo alla data di entrata in vigore della legge di
conversione
del presente decreto:))
(( a) per i comuni con popolazione fino a 1.000
abitanti, il
consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco,
da sei
consiglieri;))
(( b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e
fino a 3.000
abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che
dal sindaco,
da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori
e' stabilito
in due;))
(( c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e
fino a 5.000
abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che
dal sindaco,
da sette consiglieri ed il numero massimo degli
assessori e'
stabilito in tre;))
(( d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e
fino a
10.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto,
oltre che dal
sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli
assessori e'
stabilito in quattro.))
((18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai
consiglieri dei
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono
applicabili le
disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo
unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono altresi'
applicabili,
con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le
disposizioni di cui
all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo
n. 267 del 2000.))
((19. All'articolo 38, comma 7, del citato testo unico
di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole:
«previsti dal
regolamento», sono aggiunte le seguenti: «e, nei comuni
con
popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono
preferibilmente in un
arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro
dei
partecipanti».))
((20. All'articolo 48, comma 1, del citato testo unico
di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, e' aggiunto, in
fine, il
seguente periodo: «Nei comuni con popolazione fino a
15.000 abitanti,
le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in
un arco
temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei
partecipanti».))
((21. All'articolo 79, comma 1, del citato testo unico
di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, le parole: «per
l'intera
giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli»
sono sostituite
dalle seguenti: «per il tempo strettamente necessario
per la
partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli
e per il
raggiungimento del luogo di suo svolgimento».))
((22. All'articolo 14, comma 28, del citato
decreto-legge n. 78 del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122
del 2010, le
parole: «fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole
monocomune» sono
sostituite dalle seguenti: «superiore a 1.000 e fino a
5.000
abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide
integralmente
con quello di una o di piu' isole».))
((23. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo
14 marzo
2011, n. 23, le parole: «le isole monocomune» sono
sostituite dalle
seguenti: «i comuni il cui territorio coincide
integralmente con
quello di una o di piu' isole».))
((24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del citato
decreto-legge
n. 78 del 2010, le parole: «5.000 abitanti o nel
quadruplo del numero
degli abitanti del comune demograficamente piu' piccolo
tra quelli
associati» sono sostituite dalle seguenti: «10.000
abitanti, salvo
diverso limite demografico individuato dalla regione
entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138»; al medesimo comma
31, la
lettera c) e' abrogata e la lettera b) e' sostituita
dalla
seguente:))
((«b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le
sei
funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi
dell'articolo 21, comma
3, della citata legge n. 42 del 2009».))
((25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di
revisione
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i
revisori dei conti degli enti locali sono scelti
mediante estrazione
da un elenco nel quale possono essere inseriti, a
richiesta, i
soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei
revisori
legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39, nonche'
gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti
contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da
adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri
per
l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al
primo periodo,
nel rispetto dei seguenti principi:))
a) ((rapporto proporzionale tra anzianita' di iscrizione
negli albi
e registri di cui al presente comma e popolazione di
ciascun
comune;))
b) ((previsione della necessita', ai fini
dell'iscrizione
nell'elenco di cui al presente comma, di aver in
precedenza avanzato
richiesta di svolgere la funzione nell'organo di
revisione degli enti
locali;))
c) ((possesso di specifica qualificazione professionale
in materia
di contabilita' pubblica e gestione economica e
finanziaria degli
enti pubblici territoriali.))
((26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi
di governo
degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in
apposito
prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227
del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000. Tale
prospetto e' trasmesso alla sezione regionale di
controllo della
Corte dei conti ed e' pubblicato, entro dieci giorni
dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet
dell'ente locale.
Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa
con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi
dell'articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il
Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle
finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del
presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto
di cui al
primo periodo.))
((27. All'articolo 14, comma 32, alinea, del citato
decreto-legge
n. 78 del 2010, le parole: «31 dicembre 2013» sono
sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2012»; alla lettera a) del
medesimo comma 32,
le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle
seguenti: «31
dicembre 2012».))
((28. Al fine di verificare il perseguimento degli
obiettivi di
semplificazione e di riduzione delle spese da parte
degli enti
locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali
interessati
abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto
previsto
dall'articolo 2, comma 186, lettera e) , della legge 23
dicembre
2009, n. 191, e successive modificazioni, e
dall'articolo 14, comma
32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del
2010, come da
ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo.
Nel caso in
cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto rilevi la
mancata
attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui
al primo
periodo, assegna agli enti inadempienti un termine
perentorio entro
il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine,
fermo
restando quanto previsto dal secondo periodo, trova
applicazione
l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno
2003, n. 131.))
((29. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai
comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed
alle province
autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli
statuti delle
regioni e province medesime, delle relative norme di
attuazione e
secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5
maggio 2009,
n. 42.))
((30. Dall'applicazione di ciascuna delle disposizioni
di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico
della finanza pubblica.))
((31. A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni
vigenti in
materia di patto di stabilita' interno per i comuni
trovano
applicazione nei riguardi di tutti i comuni con
popolazione superiore
a 1.000 abitanti))
Titolo IV
RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
Art. 17
Disposizioni relative al Consiglio Nazionale
dell'Economia e del
Lavoro
1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) ((l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:))
((«Art. 2 (Composizione del Consiglio). - 1. Il
Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e' composto da esperti, da
rappresentanti
delle categorie produttive e da rappresentanti delle
associazioni di
promozione sociale e delle organizzazioni di
volontariato in numero
di settanta oltre al presidente e al segretario
generale, secondo la
ripartizione stabilita con decreto del Presidente della
Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente
disposizione.»;))
b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
«((Art. 14 (Pronunce del CNEL). - 1.)) Gli atti del CNEL
sono
assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in
Assemblea. Il
presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario
generale, puo'
istituire fino a quattro commissioni istruttorie, in
ciascuna delle
quali siedono non piu' di quindici consiglieri,
proporzionalmente
alle varie rappresentanze. La presidenza di ciascuna
commissione
istruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti.».
2. Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30 dicembre
1986, n.
936, sono abrogati. E' altresi' abrogata, o
coerentemente modificata,
ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di
cui al presente
articolo. ((Decorsi sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'articolo 2
della legge n. 936 del 1986, come sostituito dal comma
1, lettera a)
, del presente articolo, decadono gli esperti e i
rappresentanti del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in carica
e si
provvede alla nomina dei nuovi esperti e dei nuovi
rappresentanti in
conformita' alla ripartizione stabilita dal medesimo
decreto)).
Titolo IV
RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
Art. 18
Voli in classe economica
1. I Parlamentari, gli amministratori pubblici, i
dipendenti delle
amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche,
anche a
ordinamento autonomo, gli amministratori, i dipendenti e
i componenti
degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e
speciali, di
aziende a totale partecipazione pubblica, di autorita'
amministrative
indipendenti o di altri enti pubblici e i commissari
straordinari
che, per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni
di servizio
all'interno ((dei Paesi appartenenti al Consiglio
d'Europa))
utilizzano il mezzo di trasporto aereo, volano in classe
economica.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 216,
della legge
23 dicembre 2005, n. 266. All'articolo 1, comma 468,
della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le parole «al personale con
qualifica non
inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie
equiparate,
nonche'» sono soppresse.
Titolo IV
RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
Art. 19
Disposizioni finali
1. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del
presente
decreto, di cui, rispettivamente, all'articolo 1 commi
16 e 25,
((all'articolo 2 comma 2)), all'articolo 5 e
all'articolo 7, pari
complessivamente a ((2.215,2 milioni)) di euro per
l'anno 2012 a
((132,8 milioni)) di euro per l'anno 2013, ((170,8
milioni)) di euro
per l'anno 2014, 323 milioni di euro per l'anno 2015 e
16 milioni di
euro per l'anno 2016, ((pari a, in termini di
indebitamento netto,
182,8 milioni)) per l'anno 2013 ed a ((320,8 milioni))
per l'anno
2014, si provvede con quota parte delle maggiori entrate
derivanti
dal presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Titolo IV
RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
(( Art. 19-bis
Disposizioni finali concernenti le regioni a statuto
speciale e le
province autonome
1. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto
nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di
Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle
relative norme
di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27
della legge
5 maggio 2009, n. 42.))
Titolo IV
RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
Art. 20
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in
legge.
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