La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. Il Governo, anche ai fini del
perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione
sul territorio degli uffici giudiziari al fine di
realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza,
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) ridurre gli uffici
giudiziari di primo grado, ferma la necessità di
garantire la permanenza del tribunale ordinario nei
circondari di comuni capoluogo di provincia alla data
del 30 giugno 2011;
b) ridefinire, anche mediante
attribuzione di porzioni di territori a circondari
limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici
giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che
tengano conto dell'estensione del territorio, del numero
degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice
delle sopravvenienze, della specificità territoriale del
bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione
infrastrutturale, e del tasso d'impatto della
criminalità organizzata, nonché della necessità di
razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree
metropolitane;
c) ridefinire l'assetto
territoriale degli uffici requirenti non distrettuali,
tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi
presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni
capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011,
della possibilità di accorpare piu' uffici di procura
anche indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei
rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che
l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le
funzioni requirenti in piu' tribunali e che
l'accorpamento sia finalizzato a esigenze di
funzionalità ed efficienza che consentano una migliore
organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche
per raggiungere economia di specializzazione ed una piu'
agevole trattazione dei procedimenti;
d) procedere alla soppressione
ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di
tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali
limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera
b);
e) assumere come prioritaria
linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto
dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle
attuali competenze territoriali, demografiche e
funzionali tra uffici limitrofi della stessa area
provinciale caratterizzati da rilevante differenza di
dimensioni;
f) garantire che, all'esito
degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto
di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate,
comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con
relative procure della Repubblica;
g) prevedere che i magistrati e
il personale amministrativo entrino di diritto a far
parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e
delle procure della Repubblica presso il tribunale cui
sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di
sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano
servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le
successive vacanze;
h) prevedere che l'assegnazione
dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g)
non costituisca assegnazione ad altro ufficio
giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisca
trasferimento ad altri effetti;
i) prevedere con successivi
decreti del Ministro della giustizia le conseguenti
modificazioni delle piante organiche del personale di
magistratura e amministrativo;
l) prevedere la riduzione degli
uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da
quella circondariale, da operare tenendo in specifico
conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b),
dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;
m) prevedere che il personale
amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi
del giudice di pace venga riassegnato in misura non
inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o
di procura limitrofa e la restante parte presso
l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite
le funzioni delle sedi soppresse;
n) prevedere la pubblicazione
nel bollettino ufficiale e nel sito internet del
Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del
giudice di pace da sopprimere o accorpare;
o) prevedere che, entro
sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera
n), gli enti locali interessati, anche consorziati tra
loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento
degli uffici del giudice di pace con competenza sui
rispettivi territori, anche tramite eventuale
accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese
di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia
nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di
personale amministrativo che sarà messo a disposizione
dagli enti medesimi, restando a carico
dell'amministrazione giudiziaria unicamente la
determinazione dell'organico del personale di
magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della
dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del
personale amministrativo;
p) prevedere che, entro dodici
mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o),
su istanza degli enti locali interessati, anche
consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia
facoltà di mantenere o istituire con decreto
ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto
delle condizioni di cui alla lettera o);
q) dall'attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. La riforma realizza il
necessario coordinamento con le altre disposizioni
vigenti.
4. Gli schemi dei decreti
legislativi previsti dal comma 2 sono adottati su
proposta del Ministro della giustizia e successivamente
trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al
Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte
del Consiglio e delle Commissioni competenti per
materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il
termine di trenta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale i decreti sono emanati anche in
mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga
a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del
termine previsto dal comma 2, o successivamente, la
scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
5. Il Governo, con la procedura
indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di
entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi
emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 2 e
nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati,
può adottare disposizioni integrative e correttive dei
decreti legislativi medesimi.
6. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 settembre 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Palma
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n.
2887):
Presentato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro
dell'economia e finanze (Tremonti) il 13 agosto 2011.
Assegnato alla 5ª Commissione
(bilancio), in sede referente, il 17 agosto 2011 con
pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª,
13ª e 14ª e questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª Commissione
(affari costituzionali), in sede consultiva,
sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 18
e 23 agosto 2011.
Esaminato dalla 5ª Commissione,
in sede referente, il 23, 24, 25, 30 e 31 agosto 2011;
il 1°, 2, 3 e 4 settembre 2011.
Esaminato in aula il 5 e 6
settembre 2011 ed approvato il 7 settembre 2011.
Camera dei deputati (atto n. 4612):
Assegnato alla V Commissione
(bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente,
l'8 settembre 2011 con pareri del Comitato per la
legislazione e delle Commissioni I, II, III, IV, VI,
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e questioni
regionali.
Esaminato dalla V Commissione,
in sede referente, l'8, 9, 10 e 12 settembre 2011.
Esaminato in aula il 12 e 13
settembre 2011 ed approvato il 14 settembre 2011.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI
CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138
All'articolo 1 è premesso il
seguente:
«Art. 01. - (Revisione
integrale della spesa pubblica) - 1. Dato l'obiettivo di
razionalizzazione della spesa e di superamento del
criterio della spesa storica, il Ministro dell'economia
e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati,
presenta al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un
programma per la riorganizzazione della spesa pubblica.
Il programma prevede in particolare, in coerenza con la
legge 4 marzo 2009, n. 15, le linee-guida per
l'integrazione operativa delle agenzie fiscali, la
razionalizzazione di tutte le strutture periferiche
dell'amministrazione dello Stato e la loro tendenziale
concentrazione in un ufficio unitario a livello
provinciale, il coordinamento delle attività delle forze
dell'ordine, ai sensi della legge 1º aprile 1981, n.
121, l'accorpamento degli enti della previdenza
pubblica, la razionalizzazione dell'organizzazione
giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e
tributaria a rete, la riorganizzazione della rete
consolare e diplomatica. Il programma, comunque,
individua, anche attraverso la sistematica comparazione
di costi e risultati a livello nazionale ed europeo,
eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei
servizi pubblici, anche al fine di evitare possibili
duplicazioni di strutture ed implementare le possibili
strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con
le risorse stanziate.
2. Nell'ambito della
risoluzione parlamentare approvativa del Documento di
economia e finanza 2012 o della relativa Nota di
aggiornamento, sono indicati i disegni di legge
collegati alla manovra finanziaria per il triennio
2013-2015, mediante i quali il Governo viene delegato ad
attuare le riorganizzazioni di cui al comma 1.
3. Entro venti giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede a definire le modalità della
predisposizione del programma di cui al comma 1 e della
relativa attuazione.
4. Ai fini dell'esercizio
delle attività di cui al comma 1, nonché per garantire
l'uso efficiente delle risorse, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, a partire dall'anno
2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad
un ciclo di «spending review» mirata alla definizione
dei costi standard dei programmi di spesa delle
amministrazioni centrali dello Stato. In particolare,
per le amministrazioni periferiche dello Stato sono
proposte specifiche metodologie per quantificare i
relativi costi, anche ai fini della allocazione delle
risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione».
All'articolo 1:
al comma 1, sono premessi i
seguenti:
«01. Al fine di consentire
alle amministrazioni centrali di pervenire ad una
progressiva riduzione della spesa corrente primaria in
rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, nella
misura delle risorse finanziarie che si rendono
disponibili in base all'articolo 01 del presente
decreto, le spese di funzionamento relative alle
missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte,
rispettivamente, fino all'1 per cento per ciascun anno
rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo
relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle
missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla
legge di bilancio, relative agli interventi, sono
ridotte fino all'1,5 per cento. Nella medesima misura
prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le
dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per
ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio,
relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto
capitale, sono ridotte fino allo 0,5 per cento per
ciascuno dei due anni e per gli anni 2014, 2015 e 2016
la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare
in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla
spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno
precedente, di una percentuale non superiore al 50 per
cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di
economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita
risoluzione parlamentare.
02. Al solo scopo di
consentire alle amministrazioni centrali di pervenire al
conseguimento degli obiettivi fissati al comma 01, in
deroga alle norme in materia di flessibilità di cui
all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
limitatamente al quinquennio 2012-2016, nel rispetto
dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono
essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno
stato di previsione, con riferimento alle spese di cui
all'articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge n.
196 del 2009. La misura della variazione deve essere
tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità
definite dalle relative norme sostanziali e, comunque,
non può essere superiore al 20 per cento delle risorse
finanziarie complessivamente stanziate qualora siano
interessate autorizzazioni di spesa di fattore
legislativo, e non superiore al 5 per cento qualora
siano interessate le spese di cui all'articolo 21, comma
6, della citata legge n. 196 del 2009. La variazione è
disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze su proposta del Ministro competente. Resta
precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto
capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei
decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al
Parlamento per l'espressione del parere delle
Commissioni competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario. I pareri devono essere espressi
entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni
abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i
decreti possono essere adottati. E' abrogato il comma 14
dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.
03. Il Governo adotta misure
intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui
alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del
triennio producano effettivi risparmi di spesa»;
al comma 1, secondo periodo,
dopo la parola: «indebitamento» è inserita la seguente:
«netto» e l'ultimo periodo è soppresso;
al comma 2 è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «. Al comma 4 del predetto articolo
10, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le
proposte di riduzione non possono comunque riguardare le
risorse destinate alla programmazione regionale
nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate; resta
in ogni caso fermo l'obbligo di cui all'articolo 21,
comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"»;
il comma 7 è sostituito dal
seguente:
«7. All'articolo 10, comma
12, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, dopo il
primo periodo, è inserito il seguente: "Nella ipotesi
prevista dal primo periodo del presente comma ovvero nel
caso in cui non siano assicurati gli obiettivi di
risparmio stabiliti ai sensi del comma 2, con le
modalità previste dal citato primo periodo
l'amministrazione competente dispone, nel rispetto degli
equilibri di bilancio pluriennale, su comunicazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, la riduzione
della retribuzione di risultato dei dirigenti
responsabili nella misura del 30 per cento"»;
al comma 9, lettera b), le
parole: «di cui a primi due periodi» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui ai primi due periodi»;
al comma 11, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «Per assicurare la razionalità
del sistema tributario nel suo complesso e la
salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema
medesimo è informato, i comuni possono stabilire
aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche differenziate
esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito
corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.
Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma
3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in
ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e
deve essere intesa come limite di reddito al di sotto
del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di
superamento del suddetto limite, la stessa si applica al
reddito complessivo»;
al comma 12, primo periodo, le
parole: «al 50 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «alla totalità»;
dopo il comma 12, sono inseriti
i seguenti:
«12-bis. Al fine di
incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di
accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014,
la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b),
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è elevata
al 100 per cento.
12-ter. Al fine di rafforzare
gli strumenti a disposizione dei comuni per la
partecipazione all'attività di accertamento tributario,
all'articolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma secondo, dopo
le parole: "dei comuni" sono inserite le seguenti: "e
dei consigli tributari" e dopo le parole: "soggetti
passivi" sono inserite le seguenti: "nonché ai relativi
consigli tributari";
b) al comma terzo, la
parola: "segnala" è sostituita dalle seguenti: "ed il
consiglio tributario segnalano";
c) al comma quarto, la
parola: "comunica" è sostituita dalle seguenti: "ed il
consiglio tributario comunicano";
d) al comma quinto, la
parola: "può" è sostituita dalle seguenti: "ed il
consiglio tributario possono";
e) è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono
stabiliti criteri e modalità per la pubblicazione, sul
sito del comune, dei dati aggregati relativi alle
dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a
determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito.
Con il medesimo decreto sono altresì individuati gli
ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a
disposizione dei comuni e dei consigli tributari per
favorire la partecipazione all'attività di accertamento,
nonché le modalità di trasmissione idonee a garantire la
necessaria riservatezza".
12-quater. Le disposizioni di
cui ai commi 12, primo periodo, e 12-bis non trovano
applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31
dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli
tributari»;
al comma 13, al primo periodo,
le parole: «i seguenti periodo» sono sostituite dalle
seguenti: «i seguenti periodi» e, all'ultimo periodo, le
parole: «è attribuito» sono sostituite dalle seguenti:
«può essere attribuito»;
il comma 15 è sostituito dal
seguente:
«15. Al comma 2 dell'articolo
17 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, dopo la
parola: "emesse" sono inserite le seguenti: "o
contratte", dopo le parole: "concedere prestiti" sono
inserite le seguenti: "o altre forme di assistenza
finanziaria" e dopo le parole: "9-10 maggio 2010" sono
inserite le seguenti: ",con l'Accordo quadro tra i Paesi
membri dell'area euro del 7 giugno 2010,"»;
al comma 17, lettera c), le
parole: «è sostituita» sono sostituite dalle seguenti:
«sono sostituite»;
al comma 20, le parole:
«"2016", "2017", "2018", "2019", "2020", "2021", "2027"
e "2028"» sono sostituite dalle seguenti: «"2014",
"2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2025" e
"2026"»;
al comma 21, le parole:
«inserire la seguente» sono sostituite dalle seguenti:
«sono inserite le seguenti»;
dopo il comma 23, è inserito il
seguente:
«23-bis. Per le regioni
sottoposte ai piani di rientro per le quali in
attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stato applicato
il blocco automatico del turn over del personale del
servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta
della regione interessata, può essere disposta la deroga
al predetto blocco del turn over, previo accertamento,
in sede congiunta, da parte del Comitato permanente per
la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli
articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo
2005, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (AGENAS), della necessità di procedere alla
suddetta deroga al fine di assicurare il mantenimento
dei livelli essenziali di assistenza, il conseguimento
di risparmi derivanti dalla corrispondente riduzione di
prestazioni di lavoro straordinario o in regime di
autoconvenzionamento, nonché la compatibilità con la
ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli
equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel
piano di rientro, ovvero nel programma operativo e ferma
restando la previsione del raggiungimento
dell'equilibrio di bilancio»;
al comma 24, dopo le parole: «,
nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei
Santi Patroni» sono inserite le seguenti: «, ad
esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del
1º maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa
nazionale della Repubblica,»;
al comma 26, le parole da: «in
luogo» fino a: «Comune» sono sostituite dalle seguenti:
«è sufficiente una determinazione dirigenziale, assunta
con l'attestazione dell'avvenuta assistenza
giuridico-amministrativa del segretario comunale ai
sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267»;
dopo il comma 26, sono inseriti
i seguenti:
«26-bis. Fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 78 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, specie in ordine alla titolarità dei
rapporti giuridici attivi e passivi nonché alla
separatezza dei rispettivi bilanci delle gestioni
commissariale e ordinaria, le attività finalizzate
all'attuazione del piano di rientro di cui al comma 4
del medesimo articolo 78 possono essere direttamente
affidate a società totalmente controllate, direttamente
o indirettamente, dallo Stato. Con apposita convenzione
tra il Commissario straordinario, titolare della
gestione commissariale, e la società sono individuate,
in particolare, le attività affidate a quest'ultima, il
relativo compenso, nei limiti di spesa previsti
dall'articolo 14, comma 13-ter, del decreto-legge n. 78
del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
122 del 2010, nonché le modalità di rendicontazione e
controllo.
26-ter. La dotazione del
fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è
incrementata di 24 milioni di euro per l'anno 2012 e di
30 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applica la procedura
prevista dall'articolo 1, comma 40, quinto periodo,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
26-quater. Il Commissario di
cui ai commi precedenti non può essere il sindaco pro
tempore di Roma Capitale»;
dopo il comma 28, è inserito il
seguente:
«28-bis. All'articolo 14,
comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, dopo le parole: "della Confederazione
generale dell'industria italiana" sono inserite le
seguenti parole: ", di R.ETE. Imprese Italia"»;
il comma 31 è soppresso;
dopo il comma 33, è aggiunto il
seguente:
«33-bis. All'articolo 36 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il terzo comma
è abrogato e il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Le somme stanziate per
spese in conto capitale non impegnate alla chiusura
dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio,
quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello
cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti
iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in
vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio
precedente. In tale caso il periodo di conservazione è
protratto di un anno"».
Dopo l'articolo 1, sono
inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Indennità di
amministrazione). - 1. L'articolo 170 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, si
interpreta nel senso che:
a) il trattamento economico
complessivamente spettante al personale
dell'Amministrazione degli affari esteri nel periodo di
servizio all'estero, anche con riferimento a "stipendio"
e "assegni di carattere fisso e continuativo previsti
per l'interno", non include né l'indennità di
amministrazione né l'indennità integrativa speciale;
b) durante il periodo di
servizio all'estero al suddetto personale possono essere
attribuite soltanto le indennità previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18.
Art. 1-ter. - (Calendario del
processo civile). - 1. Ai fini della riduzione della
spesa pubblica e per ragioni di migliore organizzazione
del servizio di giustizia, all'articolo 81-bis delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio
decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il primo comma è
sostituito dal seguente:
«Il giudice, quando
provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e
tenuto conto della natura, dell'urgenza e della
complessità della causa, fissa, nel rispetto del
principio di ragionevole durata del processo, il
calendario delle udienze successive, indicando gli
incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati,
compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma. I
termini fissati nel calendario possono essere prorogati,
anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi
sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle
parti prima della scadenza dei termini";
b) dopo il primo comma è
inserito il seguente:
"Il mancato rispetto dei
termini fissati nel calendario di cui al comma
precedente da parte del giudice, del difensore o del
consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione
disciplinare, e può essere considerato ai fini della
valutazione di professionalità e della nomina o conferma
agli uffici direttivi e semidirettivi".
2. Le disposizioni di cui al
comma 1 si applicano alle controversie instaurate
successivamente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 2:
i commi 1 e 2 sono sostituiti
dai seguenti:
«1. Le disposizioni di cui
agli articoli 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, e 18, comma 22-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti
rispettivamente dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2013
e dal 1º agosto 2011 al 31 dicembre 2014.
2. In considerazione della
eccezionalità della situazione economica internazionale
e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
concordati in sede europea, a decorrere dal 1º gennaio
2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo
di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi
annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per
cento sulla parte eccedente il predetto importo. Ai fini
della verifica del superamento del limite di 300.000
euro rilevano anche il reddito di lavoro dipendente di
cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, al lordo della riduzione ivi
prevista, e i trattamenti pensionistici di cui
all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, al lordo del contributo di
perequazione ivi previsto. Il contributo di solidarietà
non si applica sui redditi di cui all'articolo 9, comma
2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n.111. Il contributo di
solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Per
l'accertamento, la riscossione e il contenzioso
riguardante il contributo di solidarietà, si applicano
le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30
ottobre 2011, sono determinate le modalità tecniche di
attuazione delle disposizioni di cui al presente comma,
garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello
Stato e assicurando il coordinamento tra le disposizioni
contenute nel presente comma e quelle contenute nei
citati articoli 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122
del 2010, e 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
111 del 2011. Con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, l'efficacia delle disposizioni di cui al
presente comma può essere prorogata anche per gli anni
successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio
di bilancio»;
dopo il comma 2, sono inseriti
i seguenti:
«2-bis. Al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma
dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:
"L'aliquota dell'imposta
è stabilita nella misura del ventuno per cento della
base imponibile dell'operazione.";
b) il secondo comma
dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:
"Per i commercianti al
minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo
22 l'importo da versare o da riportare al mese
successivo è determinato sulla base dell'ammontare
complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle
operazioni imponibili registrate per il mese precedente
ai sensi dell'articolo 24, calcolata su una quota
imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per
104 quando l'imposta è del quattro per cento, per 110
quando l'imposta è del dieci per cento, per 121 quando
l'imposta è del ventuno per cento, moltiplicando il
quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per
difetto o per eccesso, al centesimo di euro";
c) la rubrica della tabella
B è sostituita dalla seguente: "Prodotti soggetti a
specifiche discipline".
2-ter. Le disposizioni del
comma 2-bis si applicano alle operazioni effettuate a
partire dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2-quater. La variazione
dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui al
comma 2-bis non si applica alle operazioni effettuate
nei confronti dello Stato e degli enti e istituti
indicati nel quinto comma dell'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
per le quali al giorno precedente la data di cui al
comma 2-ter sia stata emessa e registrata la fattura ai
sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto,
ancorché al medesimo giorno il corrispettivo non sia
stato ancora pagato»;
al comma 3, secondo periodo, le
parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2012» e le parole: «dell'imposta di
consumo sulle sigarette» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'accisa sui tabacchi lavorati»;
dopo il comma 4, è inserito il
seguente:
«4-bis. E' esclusa
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 58 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le
violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 49,
commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse
nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto 2011 e riferite
alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4. A
decorrere dal 1º settembre 2011 le sanzioni di cui al
citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici
territoriali del Ministero dell'economia e delle
finanze. All'articolo 49 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, i commi 18 e 19 sono abrogati»;
dopo il comma 5, sono inseriti
i seguenti:
«5-bis. L'Agenzia delle
entrate e le società del gruppo Equitalia e di
Riscossione Sicilia, al fine di recuperare all'entrata
del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non
versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni
e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n.
289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle
relative cartelle di pagamento, provvedono all'avvio,
entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
di una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi
trenta giorni, le società del gruppo Equitalia e quelle
di Riscossione Sicilia provvedono, altresì, ad avviare
nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al
periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al
fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non
corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche
mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto
concordato e non versato alla prevista scadenza,
inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre
2011.
5-ter. In caso di omesso
pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il
termine di cui al comma 5-bis, si applica una sanzione
pari al 50 per cento delle predette somme e la posizione
del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta
successivi a quelli condonati, per i quali è ancora in
corso il termine per l'accertamento, è sottoposta a
controllo da parte dell'Agenzia delle entrate e della
Guardia di finanza entro il 31 dicembre 2012, anche con
riguardo alle attività svolte dal contribuente medesimo
con identificativo fiscale diverso da quello indicato
nelle dichiarazioni relative al condono. Per i soggetti
che hanno aderito al condono di cui alla legge 27
dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31
dicembre 2011 sono prorogati di un anno»;
al comma 7, le parole: «168-bis
del medesimo testo unico» sono sostituite dalle
seguenti: «168-bis, comma 1, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986»;
dopo il comma 12, sono inseriti
i seguenti:
«12-bis. All'articolo l,
comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
parole: "non utilizzate in tutto o in parte" e:
"spettano" sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "possono essere utilizzate" e: "oppure possono
essere trasferite".
12-ter. All'articolo 2, comma
5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
le parole da: "spettano" fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: "le detrazioni possono essere
utilizzate dal venditore oppure essere trasferite
all'acquirente persona fisica"»;
al comma 13, lettera a), al
numero 1), alle parole: «I soggetti» è premessa la
seguente: «1.» e, al numero 3), alle parole: «I
soggetti» è premessa la seguente: «3-bis.»;
al comma 13, lettera b), dopo
le parole: «168-bis» sono inserite le seguenti: «, comma
1,»;
al comma 13, lettera c), numero
2), le parole: «quattro noni» sono sostituite dalle
seguenti: «dei quattro noni»;
al comma 14, dopo le parole:
«168-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
al comma 15, lettera b), alle
parole: «Gli organismi» è premessa la seguente:
«5-quinquies.»;
al comma 16, le parole: «le
parole "e 1-ter" sono soppresse» sono sostituite dalle
seguenti: «le parole: "commi 1-bis e 1-ter" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 1-bis"»;
al comma 17, alle parole: «Se i
titoli» è premessa la seguente: «115.» e dopo le parole:
«168-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
al comma 18, lettera a), numero
2), alle parole: «L'imposta» è premessa la seguente:
«1-quater.»;
al comma 19:
alla lettera a), dopo le
parole: «168-bis» sono inserite le seguenti: «, comma
1,»;
alla lettera b), dopo le
parole: «168-bis» sono inserite le seguenti: «, comma
1,»;
alla lettera c), al numero 1),
alle parole: «la ritenuta» è premessa la seguente: «b)»
e, al numero 3), dopo le parole: «168-bis» sono inserite
le seguenti: «, comma 1,»;
al comma 23, dopo la parola:
«168-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
al comma 26, le parole: «delle
disposizioni di cui al comma 8» sono sostituite dalle
seguenti: «delle disposizioni di cui al comma 11»;
al comma 29, lettera a), dopo
le parole: «5-quinquies,» sono inserite le seguenti:
«del citato testo unico,»;
al comma 31, le parole:
«organismi e fondi di cui al primo periodo del presente
comma» sono sostituite dalle seguenti: «organismi di
investimento collettivo di cui al comma 29, lettera
a),»;
dopo il comma 35, sono inseriti
i seguenti:
«35-bis. All'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera d),
le parole: "e amministrativi" sono soppresse;
b) al comma 3-bis, dopo le
parole: "procedura civile e" sono inserite le seguenti:
"il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
ai sensi dell'articolo";
c) al comma 6, è aggiunto
il seguente periodo: "Se manca la dichiarazione di cui
al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume
del valore indicato al comma 6-quater, lettera f)";
d) al comma 6-bis, lettera
e), sono soppressi i due ultimi periodi;
e) dopo il comma 6-bis, è
inserito il seguente:
"6-bis.1. Gli importi di
cui alle lettere a), b ), c), d) ed e) del comma 6-bis
sono aumentati della metà ove il difensore non indichi
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e
il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del
codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la
parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso.
L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è
dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel
caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se
essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti,
la soccombenza si determina con il passaggio in
giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma,
per ricorsi si intendono quello principale, quello
incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande
nuove";
f) al comma 6-quater,
lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"e per le controversie tributarie di valore
indeterminabile".
35-ter. Al codice di procedura
civile sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 125, primo
comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo
di posta elettronica certificata e il proprio numero di
fax";
b) all'articolo 136, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Tutte le comunicazioni
alle parti devono essere effettuate con le modalità di
cui al terzo comma".
35-quater. Al decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 18, comma 2,
lettera b), dopo le parole: "codice fiscale" sono
aggiunte le seguenti: "e dell'indirizzo di posta
elettronica certificata";
b) all'articolo 18, comma 4,
dopo le parole: "codice fiscale" sono inserite le
seguenti: "e all'indirizzo di posta elettronica
certificata";
c) all'articolo 22, comma 1,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All'atto
della costituzione in giudizio, il ricorrente deve
depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente
l'indicazione delle parti, del difensore che si
costituisce, dell'atto impugnato, della materia del
contendere, del valore della controversia e della data
di notificazione del ricorso".
35-quinquies. Al decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 37, al comma
3, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2011", e al comma
7, le parole: "alle controversie instaurate" sono
sostituite dalle seguenti: "ai procedimenti iscritti a
ruolo";
b) all'articolo 39, comma 4,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del
periodo precedente, si intendono in servizio i
magistrati non collocati a riposo al momento
dell'indizione dei concorsi".
35-sexies. All'articolo 8,
comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice
condanna la parte costituita che, nei casi previsti
dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento
senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del
bilancio dello Stato di una somma di importo
corrispondente al contributo unificato dovuto per il
giudizio".
35-septies. All'articolo 8 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, lettera
m-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
ed esercitano, anche in forma non individuale, le
attività individuate nella lettera i)";
b) al comma 1-bis, al primo
ed al secondo periodo, le parole: "parenti fino al terzo
grado" sono sostituite dalle seguenti: "parenti fino al
secondo grado".
35-octies. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui
trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli
istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri
agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in
misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con
ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari
a 3 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti
effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per
quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea.
Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti
muniti di matricola INPS e codice fiscale»;
il comma 36 è sostituito dal
seguente:
«36. Le maggiori entrate
derivanti dal presente decreto sono riservate
all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere
destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea, anche alla luce della eccezionalità della
situazione economica internazionale. Con apposito
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalità di individuazione del maggior
gettito, attraverso separata contabilizzazione. A
partire dall'anno 2014, il Documento di economia e
finanza conterrà una valutazione delle maggiori entrate
derivanti, in termini permanenti, dall'attività di
contrasto all'evasione. Dette maggiori entrate, al netto
di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di
bilancio ed alla riduzione del debito, confluiranno in
un Fondo per la riduzione strutturale della pressione
fiscale e saranno finalizzate alla riduzione degli oneri
fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle
imprese»;
sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
«36-bis. In anticipazione
della riforma del sistema fiscale, all'articolo 1, comma
460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b), le
parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";
b) alla lettera b-bis), le
parole: "per la quota del 55 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "per la quota del 65 per cento".
36-ter. Al comma 1
dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, le parole: "si applica in ogni caso alla
quota degli utili netti annuali" sono sostituite dalle
seguenti: "non si applica alla quota del 10 per cento
degli utili netti annuali".
36-quater. Le disposizioni di
cui ai commi 36-bis e 36-ter si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Nella determinazione degli acconti
dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione
si assume, quale imposta del periodo precedente, quella
che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di
cui commi 36-bis e 36-ter.
36-quinquies. L'aliquota
dell'imposta sul reddito delle società di cui
all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dovuta dai soggetti indicati
nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, è applicata con una maggiorazione di 10,5 punti
percentuali. Sulla quota del reddito imputato per
trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del testo unico
delle imposte sui redditi dai soggetti indicati
dall'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, a società o enti soggetti all'imposta sul
reddito delle società trova comunque applicazione detta
maggiorazione.
36-sexies. I soggetti indicati
nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, che hanno esercitato l'opzione per la tassazione
di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle
imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il
proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista
dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo
versamento.
36-septies. Il comma 36-sexies
trova applicazione anche con riguardo alla quota di
reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo
5 del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei
soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, ad una società o ente che
abbia esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo
ai sensi dell'articolo 117 del testo unico delle imposte
sui redditi.
36-octies. I soggetti indicati
nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, che hanno esercitato, in qualità di partecipati,
l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo
115 o all'articolo 116 del testo unico delle imposte sui
redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito
imponibile alla maggiorazione prevista dal comma
36-quinquies e provvedono al relativo versamento. I
soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, che abbiano esercitato, in
qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza
fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico
delle imposte sui redditi assoggettano il proprio
reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma
36-quinquies, senza tener conto del reddito imputato
dalla società partecipata.
36-novies. Le disposizioni di
cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Nella determinazione
degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima
applicazione si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata applicando
le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a
36-octies.
36-decies. Pur non ricorrendo i
presupposti di cui all'articolo 30, comma 1, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi
indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale
per tre periodi d'imposta consecutivi sono considerati
non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo
d'imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo
30. Restano ferme le cause di non applicazione della
disciplina in materia di società non operative di cui al
predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994.
36-undecies. Il comma 36-decies
trova applicazione anche qualora, nell'arco temporale di
cui al medesimo comma, le società e gli enti siano per
due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno
abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare
determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della
citata legge n. 724 del 1994.
36-duodecies. Le disposizioni
di cui ai commi 36-decies e 36-undecies si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Nella determinazione
degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima
applicazione si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata applicando
le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies.
36-terdecies. All'articolo 67,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo
la lettera h-bis), è inserita la seguente:
"h-ter) la differenza tra il
valore di mercato e il corrispettivo annuo per la
concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o
familiari dell'imprenditore".
36-quaterdecies. I costi
relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a
soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo
annuo inferiore al valore di mercato del diritto di
godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal
reddito imponibile.
36-quinquiesdecies. La
differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo
annuo concorre alla formazione del reddito imponibile
del socio o familiare utilizzatore ai sensi
dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del testo
unico delle imposte sui redditi, introdotta dal comma
36-terdecies del presente articolo.
36-sexiesdecies. Al fine di
garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui
al comma 36-quaterdecies l'impresa concedente ovvero il
socio o il familiare dell'imprenditore comunicano
all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni
concessi in godimento. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono individuati
modalità e termini per l'effettuazione della predetta
comunicazione. Per l'omissione della comunicazione,
ovvero per la trasmissione della stessa con dati
incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una
sanzione amministrativa pari al 30 per cento della
differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies. Qualora,
nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i
contribuenti si siano conformati alle disposizioni di
cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, è
dovuta, in solido, la sanzione di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.
36-septiesdecies. L'Agenzia
delle entrate procede a controllare sistematicamente la
posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i
beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione
sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di
qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione
effettuata nei confronti della società.
36-duodevicies. Le disposizioni
di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Nella
determinazione degli acconti dovuti per il periodo di
imposta di prima applicazione si assume, quale imposta
del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui ai commi
da 36-terdecies a 36-septiesdecies.
36-undevicies. In deroga a
quanto previsto dall'articolo 7, undicesimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate può procedere alla
elaborazione di specifiche liste selettive di
contribuenti da sottoporre a controllo basate su
informazioni relative ai rapporti e operazioni di cui al
citato articolo 7, sesto comma, sentite le associazioni
di categoria degli operatori finanziari per le tipologie
di informazioni da acquisire.
36-vicies. Al comma 1
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, è abrogata la
lettera rr).
36-vicies semel. Al decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, è abrogato
il comma 3;
b) all'articolo 3, comma 1,
lettera a), le parole: "a lire centocinquanta milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "a euro trentamila";
c) all'articolo 3, comma 1,
lettera b), le parole: "a lire tre miliardi" sono
sostituite dalle seguenti: "a euro un milione";
d) all'articolo 4, comma 1,
lettera a), le parole: "a lire duecento milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "a euro cinquantamila";
e) all'articolo 4, comma 1,
lettera b), le parole: "a lire quattro miliardi" sono
sostituite dalle seguenti: "a euro due milioni";
f) all'articolo 5, comma 1,
le parole: "a lire centocinquanta milioni" sono
sostituite dalle seguenti "a euro trentamila";
g) all'articolo 8, è abrogato
il comma 3;
h) all'articolo 12, dopo il
comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Per i delitti
previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto
l'istituto della sospensione condizionale della pena di
cui all'articolo 163 del codice penale non trova
applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le
seguenti condizioni: a) l'ammontare dell'imposta evasa
sia superiore al 30 per cento del volume d'affari; b)
l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre
milioni di euro";
i) all'articolo 13, comma 1,
le parole: "alla metà" sono sostituite dalle seguenti
"ad un terzo";
l) all'articolo 17, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. I termini di
prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2
a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo";
m) all'articolo 13, dopo il
comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Per i delitti di
cui al presente decreto l'applicazione della pena ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
può essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la
circostanza attenuante di cui ai commi 1 e 2".
36-vicies bis. Le norme di
cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti
successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
36-vicies ter. Per gli
esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e
compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i
quali per tutte le operazioni attive e passive
effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano
esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro
contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui
redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli
estremi identificativi dei rapporti con gli operatori
finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, in corso nel periodo di imposta, le
sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono
ridotte alla metà.
36-vicies quater. Al comma
6, primo periodo, dell'articolo 50-bis del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole:
"agli effetti dell'IVA" sono inserite le seguenti:
"iscritti alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura da almeno un anno, che
dimostrino una effettiva operatività e attestino
regolarità dei versamenti IVA, con le modalità definite
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate,"».
All'articolo 3:
al comma 1, alinea, le parole:
«In attesa della revisione dell'articolo 41 della
Costituzione,» sono soppresse;
al comma 1, lettera e), dopo la
parola: «disposizioni» sono inserite le seguenti:
«relative alle attività di raccolta di giochi pubblici
ovvero» e dopo la parola: «che» è inserita la seguente:
«comunque»;
al comma 3, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre 2012 il
Governo è autorizzato ad adottare uno o piu' regolamenti
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le
disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel
presente comma ed è definita la disciplina regolamentare
della materia ai fini dell'adeguamento al principio di
cui al comma 1»;
al comma 5, all'alinea, le
parole: «all'art. 33 comma 5 della Costituzione» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 33, quinto
comma, della Costituzione» e, alla lettera a), dopo le
parole: «a ragioni di interesse pubblico» sono inserite
le seguenti: «, tra cui in particolare quelle connesse
alla tutela della salute umana,»;
al comma 7, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, fermo in ogni caso quanto
previsto al comma 1 del presente articolo»;
al comma 8, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, fermo in ogni caso quanto
previsto al comma 1 del presente articolo»;
al comma 9, alla lettera d), le
parole: «della professione o» sono soppresse e la
lettera: «l)»è ridenominata: «i)»;
al comma 10, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, fermo in ogni caso quanto
previsto dal comma 1 del presente articolo»;
al comma 11, all'alinea, le
parole: «l'Autorità per la concorrenza ed il mercato»
sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità garante
della concorrenza e del mercato» e, alla lettera a),
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tra cui
in particolare quelle connesse alla tutela della salute
umana»;
dopo il comma 11, è inserito il
seguente:
«11-bis. In conformità alla
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi
dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del
comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non
di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria
M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59»;
il comma 12 è sostituito dal
seguente:
«12. All'articolo 307, comma
10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante il codice dell'ordinamento militare, la lettera
d) è sostituita dalla seguente:
"d) i proventi monetari
derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) sono
determinati con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza
pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere destinati, mediante riassegnazione
anche in deroga ai limiti previsti per le
riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
per una quota corrispondente al 55 per cento, da
assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e
del Ministero della difesa, per una quota corrispondente
al 35 per cento, nonché agli enti territoriali
interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota
del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero
della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di
investimento. E' in ogni caso precluso l'utilizzo di
questa somma per la copertura di oneri di parte
corrente. Ai fini della valorizzazione dei medesimi
beni, le cui procedure sono concluse entro il termine
perentorio di centottanta giorni dal loro avvio, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma
4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo
2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la determinazione
finale delle conferenze di servizio o il decreto di
approvazione degli accordi di programma, comportanti
variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati
dal consiglio comunale entro trenta giorni, decorsi i
quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata
deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il
medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio
assenso per la ratifica delle determinazioni finali
delle conferenze di servizi si applicano alle procedure
di valorizzazione di cui all'articolo 314"»;
dopo il comma 12, è aggiunto il
seguente:
«12-bis. All'articolo 8-bis
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole:
"In caso di" sono sostituite dalle seguenti: "Entro
dieci giorni dalla" e le parole da: "cancellate" fino a:
"avvenuto pagamento" sono sostituite dalle seguenti:
"integrate dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento.
La richiesta da parte dell'istituto di credito deve
pervenire immediatamente dopo l'avvenuto pagamento";
b) al comma 2, dopo le
parole: "già registrate" sono inserite le seguenti: "e
regolarizzate" e le parole da: "estinte" fino a:
"presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:
"aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma
precedente"».
All'articolo 4:
al comma 2, dopo le parole:
«All'esito della verifica» sono inserite le seguenti:
«di cui al comma 1» e le parole da: «i fallimenti» fino
a: «all'interno della» sono sostituite dalle seguenti:
«le ragioni della decisione e i benefici per la»;
al comma 11, lettera f), le
parole: «di cui al commi 29» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al comma 29»;
al comma 30, le parole: «i
beni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«i beni di cui al comma 29»;
al comma 34, le parole: «dai
commi 19 a 27» sono sostituite dalle seguenti: «dai
commi da 19 a 27» ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «E' escluso dall'applicazione dei commi 19, 21
e 27 del presente articolo quanto disposto dall'articolo
2, comma 42, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10»;
nella rubrica, le parole:
«dell'unione europea» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'Unione europea».
All'articolo 5:
al comma 1, primo periodo, la
parola: «azionarie» è soppressa;
dopo il comma 1, sono aggiunti
i seguenti:
«1-bis. Per il ripristino e
la messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli
eventi calamitosi nei territori della regione Basilicata
nel periodo dal 18 febbraio al 1º marzo 2011, per i
quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 10 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 22 marzo 2011, è autorizzata la
spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo
onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 32, comma 8, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1-ter. Le disponibilità
derivanti da specifiche autorizzazioni legislative di
spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, e relative al potenziamento di
infrastrutture, sono versate in Tesoreria entro trenta
giorni dalla richiesta dell'ente interessato. L'ente
destinatario del finanziamento è tenuto a rendicontare
le modalità di utilizzo delle risorse».
Dopo l'articolo 5, è inserito
il seguente:
«Art. 5-bis. - (Sviluppo
delle regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione
del Piano Sud) - 1. Al fine di garantire l'efficacia
delle misure finanziarie per lo sviluppo delle regioni
dell'obiettivo convergenza e l'attuazione delle finalità
del Piano per il Sud, a decorrere dall'anno finanziario
in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, la spesa in termini di
competenza e di cassa effettuata annualmente da ciascuna
delle predette regioni a valere sulle risorse del fondo
per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sui
cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a
finalità strutturale, nonché sulle risorse individuate
ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può
eccedere i limiti di cui all'articolo 1, commi 126 e
127, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel rispetto,
comunque, delle condizioni e dei limiti finanziari
stabiliti ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. Al fine di salvaguardare
gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale e di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano da adottare
entro il 30 settembre di ogni anno, sono stabiliti i
limiti finanziari per l'attuazione del comma 1, nonché
le modalità di attribuzione allo Stato ed alle restanti
regioni dei relativi maggiori oneri, garantendo in ogni
caso il rispetto dei tetti complessivi, fissati dalla
legge per il concorso dello Stato e delle predette
regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per l'anno di riferimento».
All'articolo 6:
al comma 1, lettera c),
capoverso «6-ter», al primo periodo, le parole: «si
riferiscono ad attività liberalizzate e» sono soppresse
e, al secondo periodo, dopo la parola: «esperire» è
inserita la seguente: «esclusivamente»;
i commi 2 e 3 sono sostituiti
dai seguenti:
«2. Al fine di garantire un
adeguato periodo transitorio per consentire la
progressiva entrata in operatività del Sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI),
nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie
connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, attraverso il
concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica
tecnica delle componenti software e hardware, anche ai
fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di
utilizzo piu' semplice rispetto a quelle attualmente
previste, organizzando, in collaborazione con le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative,
test di funzionamento con l'obiettivo della piu' ampia
partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera
f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, per i soggetti di cui all'articolo 1,
comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio
2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del
predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il
termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9
febbraio 2012. Dall'attuazione della presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
3. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con il Ministro per la semplificazione
normativa, sentite le categorie interessate, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono
individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali,
in considerazione della quantità e dell'assenza di
specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono
applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per
i rifiuti speciali non pericolosi.
3-bis. Gli operatori che
producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro
obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati
per legge possono delegare la realizzazione dei propri
adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero,
secondo le modalità già previste per le associazioni di
categoria»;
il comma 4 è soppresso;
dopo il comma 6, sono aggiunti
i seguenti:
«6-bis. Al fine di
semplificare l'attività amministrativa e di evitare
l'insorgere di ulteriore contenzioso, nei confronti dei
soggetti che hanno beneficiato delle erogazioni di cui
all'articolo 1, commi 331, 332 e 333, della legge 23
dicembre 2005, n.266, in assenza della condizione
reddituale stabilita dal citato comma 333, non si
applicano le conseguenti sanzioni penali e
amministrative se essi restituiscono le somme
indebitamente percepite entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. I procedimenti penali ed
amministrativi eventualmente avviati sono sospesi sino
alla scadenza del predetto termine e si estinguono a
seguito dell'avvenuta restituzione.
6-ter. Per una efficace e
immediata attuazione di quanto previsto in tema di
razionalizzazione della spesa delle amministrazioni
pubbliche al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n.111, l'Agenzia del demanio
procederà, con priorità in aree a piu' elevato disagio
occupazionale e produttivo, ad operazioni di permuta,
senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di beni
appartenenti allo Stato, con esclusione di tutti i beni
comunque trasferibili agli enti pubblici territoriali ai
sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.85,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma
196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191, con
immobili adeguati all'uso governativo, al fine di
rilasciare immobili di terzi attualmente condotti in
locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero
appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato
ritenuti inadeguati. Le amministrazioni dello Stato
comunicano all'Agenzia del demanio l'ammontare dei fondi
statali già stanziati e non impegnati al fine della
realizzazione di nuovi immobili per valutare la
possibilità di recupero di spesa per effetto di
operazioni di permuta, ovvero gli immobili di nuova
realizzazione da destinare ad uso governativo».
Dopo l'articolo 6, sono
inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis. - (Accesso ai
sistemi informativi) - 1. Ai sistemi informativi di cui
all'articolo 117 del codice di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.196, possono avere
accesso, anche per le finalità ivi previste, i soggetti
che partecipano al sistema di prevenzione di cui al
comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 13
agosto 2010, n.141, fatta salva la facoltà di istituire
e partecipare ai sistemi di cui all'articolo 119 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
Dall'attuazione del periodo precedente non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 6-ter. - (Fondo di
rotazione per la progettualità) - 1. Le risorse
disponibili sul Fondo di rotazione di cui all'articolo
1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n.549, sono
destinate prioritariamente alla progettazione delle
opere, inserite nei piani triennali degli enti locali
approvati alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e che ricadono su
terreni demaniali o già di proprietà dell'ente locale
interessato, aventi già destinazione urbanistica
conforme all'opera o alle opere che si intendono
realizzare. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1,
commi da 55 a 57, della legge n. 549 del 1995.
2. Gli enti locali
interessati alla utilizzazione delle risorse del Fondo
di cui al comma 1 presentano entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e con le modalità definite con
deliberazione della Cassa depositi e prestiti Spa, la
richiesta di accesso al finanziamento, allegando alla
stessa la descrizione dell'opera o delle opere che
intendono realizzare, predisposta da un tecnico
dell'ente locale medesimo.
3. Sulla base delle richieste
di cui al comma 2, la Cassa depositi e prestiti Spa
provvede a formare una graduatoria nel rispetto di
quanto previsto al comma 1».
Dopo l'articolo 7, è inserito
il seguente:
«Art. 7-bis. - (Modifiche
all'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008) -
1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.133, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 4, secondo
periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
sono sottoposti al parere preventivo della predetta
Consulta generale e pubblicati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della loro
entrata in vigore";
b) al comma 4-bis sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ferma restando
la possibilità di deroga con gli accordi di cui al comma
4"».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «ovvero
dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda» sono
sostituite dalle seguenti: «o territoriale ovvero dalle
loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai
sensi della normativa di legge e degli accordi
interconfederali vigenti, compreso l'accordo
interconfederale del 28 giugno 2011,», dopo le parole:
«possono realizzare specifiche intese» sono inserite le
seguenti: «con efficacia nei confronti di tutti i
lavoratori interessati a condizione di essere
sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario
relativo alle predette rappresentanze sindacali,» e dopo
le parole: «alla qualità dei contratti di lavoro,» sono
inserite le seguenti: «all'adozione di forme di
partecipazione dei lavoratori,»;
al comma 2, alinea, le parole:
«incluse quelle relative» sono sostituite dalle
seguenti: «con riferimento»;
al comma 2, lettera e), le
parole: «e il licenziamento della lavoratrice in
concomitanza di matrimonio» sono sostituite dalle
seguenti: «, il licenziamento della lavoratrice in
concomitanza del matrimonio, il licenziamento della
lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino
al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché
fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento
causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo
parentale e per la malattia del bambino da parte della
lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso
di adozione o affidamento»;
dopo il comma 2, è inserito il
seguente:
«2-bis. Fermo restando il
rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti
dalle normative comunitarie e dalle convenzioni
internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui
al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di
legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2
ed alle relative regolamentazioni contenute nei
contratti collettivi nazionali di lavoro»;
è aggiunto, in fine il seguente
comma:
«3-bis. All'articolo 36,
comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'alinea, le parole:
"e la normativa regolamentare, compatibili con la
legislazione comunitaria, ed applicate" sono sostituite
dalle seguenti: "la normativa regolamentare ed i
contratti collettivi nazionali di settore, compatibili
con la legislazione comunitaria, ed applicati";
b) dopo la lettera b), è
inserita la seguente:
"b-bis) condizioni di
lavoro del personale"».
All'articolo 11:
al comma 1, le parole: «dei
relativo titolo» sono sostituite dalle seguenti: «del
relativo titolo»;
al comma 2, le parole:
«specifiche regolamentazione» sono sostituite dalle
seguenti: «specifiche regolamentazioni».
All'articolo 12, al comma 1,
capoverso «Art. 603-ter» il secondo ed il terzo periodo
sono trasformati, rispettivamente, nel secondo e terzo
comma del capoverso «Art. 603-ter».
All'articolo 13:
al comma 1, dopo le parole:
«presente decreto,» sono inserite le seguenti: «per gli
anni 2011, 2012 e 2013,» e dopo le parole: «organi
costituzionali», sono inserite le seguenti: «, fatta
eccezione per il Presidente della Repubblica e i
componenti della Corte costituzionale,»;
al comma 2, la lettera a) è
sostituita dalla seguente:
«a) ai parlamentari che
svolgono qualsiasi attività lavorativa per la quale sia
percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento
dell'indennità parlamentare la riduzione dell'indennità
di cui al comma 1 si applica in misura del 20 per cento
per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000
euro, in misura del 40 per cento per la parte eccedente
i 150.000 euro. La riduzione si applica con la medesima
decorrenza e durata di cui al comma 1»;
il comma 3 è sostituito dal
seguente:
«3. Fermo restando quanto
previsto dalla legge 20 luglio 2004, n.215, e successive
modificazioni, le cariche di deputato e di senatore,
nonché le cariche di governo di cui all'articolo 1,
comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono
incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica
elettiva di natura monocratica relativa ad organi di
governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data
di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione
superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 62 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le
incompatibilità di cui al primo periodo si applicano a
decorrere dalla data di indizione delle elezioni
relative alla prima legislatura parlamentare successiva
alla data di entrata in vigore del presente decreto. A
decorrere dalla data di indizione delle relative
elezioni successive alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le incompatibilità di cui al primo
periodo si applicano, altresì, alla carica di membro del
Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 6, commi secondo, terzo,
quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n.
18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso
il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al
momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun
trattamento per la carica sopraggiunta».
All'articolo 14:
al comma 1, lettera c), le
parole: «ai sensi dell'articolo 1» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi dell'articolo 13»;
al comma 1, lettera e), le
parole da: «; i componenti di tale Collegio» fino alla
fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «; il
Collegio, ai fini del coordinamento della finanza
pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti; i componenti di tale
Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i
cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai
principi contabili internazionali, avere la qualifica di
revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica
qualificazione professionale in materia di contabilità
pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli
enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla
Corte dei conti».
All'articolo 15:
i commi 1, 2, 3, 4, 5, secondo
periodo, 6 e 7 sono soppressi;
nella rubrica, le parole:
«Soppressione di Province e» sono soppresse e dopo la
parola: «assessori» è aggiunta la seguente:
«provinciali»:
L'articolo 16 è sostituito dal
seguente:
«Art. 16. - (Riduzione dei
costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e
razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni
comunali) - 1. Al fine di assicurare il conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale
coordinamento della finanza pubblica, il contenimento
delle spese degli enti territoriali e il migliore
svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi
pubblici, a decorrere dalla data di cui al comma 9, i
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano
obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni
amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti
sulla base della legislazione vigente mediante un'unione
di comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano
ai comuni il cui territorio coincide integralmente con
quello di una o di piu' isole, nonché al comune di
Campione d'Italia.
2. A ciascuna unione di cui
al comma l hanno facoltà di aderire anche comuni con
popolazione superiore a 1.000 abitanti, al fine
dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni
fondamentali loro spettanti sulla base della
legislazione vigente e dei servizi ad esse inerenti,
anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di
cui all'articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. I comuni di
cui al primo periodo hanno, in alternativa, facoltà di
esercitare mediante tale unione tutte le funzioni e
tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della
legislazione vigente.
3. All'unione di cui al comma
1, in deroga all'articolo 32, commi 2, 3 e 5, secondo
periodo, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, si applica la disciplina di
cui al presente articolo.
4. Sono affidate all'unione,
per conto dei comuni che ne sono membri, la
programmazione economico-finanziaria e la gestione
contabile di cui alla parte II del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n.267 del 2000, con
riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo
dell'unione. I comuni che sono membri dell'unione
concorrono alla predisposizione del bilancio di
previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la
deliberazione, da parte del consiglio comunale, da
adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un
documento programmatico, nell'ambito del piano generale
di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente
15 ottobre. Con regolamento da adottare, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n.400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
le riforme per il federalismo, sono disciplinati il
procedimento amministrativo-contabile di formazione e di
variazione del documento programmatico, i poteri di
vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei
rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e
l'unione.
5. L'unione succede a tutti
gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data
di cui al comma 9 che siano inerenti alle funzioni ed ai
servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4,
ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 111
del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al
comma l sono trasferite tutte le risorse umane e
strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro
affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, nonché i relativi
rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere
dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma 1
sono soggette alla disciplina del patto di stabilità
interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi
corrispondente popolazione.
6. Le unioni di cui al comma
1 sono istituite in modo che la complessiva popolazione
residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi
dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma
superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti
qualora i comuni che intendono comporre una medesima
unione appartengano o siano appartenuti a comunità
montane. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,
ciascuna regione ha facoltà di individuare diversi
limiti demografici.
7. Le unioni di comuni che
risultino costituite alla data di cui al comma 9 e di
cui facciano parte uno o piu' comuni con popolazione
fino a 1.000 abitanti, entro i successivi quattro mesi
adeguano i rispettivi ordinamenti alla disciplina delle
unioni di cui al presente articolo. I comuni
appartenenti a forme associative di cui agli articoli 30
e 31 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000 cessano di diritto di farne
parte alla data in cui diventano membri di un'unione di
cui al comma 1.
8. Nel termine perentorio di
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i comuni di cui al
comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da
adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente
alle disposizioni di cui al comma 6, avanzano alla
regione una proposta di aggregazione, di identico
contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione.
Nel termine perentorio del 31 dicembre 2012, la regione
provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire
l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio
come determinate nelle proposte di cui al primo periodo
e sulla base dell'elenco di cui al comma 16. La regione
provvede anche qualora la proposta di aggregazione
manchi o non sia conforme alle disposizioni di cui al
presente articolo.
9. A decorrere dal giorno
della proclamazione degli eletti negli organi di governo
del comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia
per primo interessato al rinnovo, nei comuni con
popolazione fino a 1.000 abitanti che siano parti della
stessa unione, nonché in quelli con popolazione
superiore che esercitino mediante tale unione tutte le
proprie funzioni, gli organi di governo sono il sindaco
ed il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono
di diritto. Ai consigli dei comuni che sono membri di
tale unione competono esclusivamente poteri di indirizzo
nei confronti del consiglio dell'unione, ferme restando
le funzioni normative che ad essi spettino in
riferimento alle attribuzioni non esercitate mediante
l'unione.
10. Gli organi dell'unione di
cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la
giunta.
11. Il consiglio è composto
da tutti i sindaci dei comuni che sono membri
dell'unione nonché, in prima applicazione, da due
consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri
di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti
giorni dopo la data di istituzione dell'unione ai sensi
del comma 9, in tutti i comuni che sono membri
dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la
garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni.
Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi
del comma 12, primo periodo, il sindaco del comune
avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono
membri dell'unione esercita tutte le funzioni di
competenza dell'unione medesima. La legge dello Stato
può stabilire che le successive elezioni avvengano a
suffragio universale e diretto contestualmente alle
elezioni per il rinnovo degli organi di governo di
ciascuno dei comuni appartenenti alle unioni. La legge
dello Stato di cui al quarto periodo disciplina
conseguentemente il sistema di elezione; l'indizione
delle elezioni avviene ai sensi dell'articolo 3 della
legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni.
Al consiglio spettano le competenze attribuite dal
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto
previsto dai commi 4 e 9 del presente articolo.
12. Entro trenta giorni dalla
data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, il
consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente
dell'unione tra i propri componenti. Al presidente, che
dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile,
spettano le competenze attribuite al sindaco
dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in
capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri
dell'unione le attribuzioni di cui all'articolo 54 del
medesimo testo unico.
13. La giunta dell'unione è
composta dal presidente, che la presiede, e dagli
assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci
componenti il consiglio in numero non superiore a quello
previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione.
Alla giunta spettano le competenze di cui all'articolo
48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla
cessazione del rispettivo presidente.
14. Lo statuto dell'unione
individua le modalità di funzionamento dei propri organi
e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo
statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza
assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla
data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9.
15. Ai consiglieri, al
presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 82 e 86 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento
al trattamento spettante, rispettivamente, ai
consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni
aventi corrispondente popolazione. Agli amministratori
dell'unione che risultino percepire emolumenti di ogni
genere in qualità di amministratori locali ai sensi
dell'articolo 77, comma 2, del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 267 del 2000, fino al momento
dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun
trattamento per la carica sopraggiunta.
16. L'obbligo di cui al comma
1 non trova applicazione nei riguardi dei comuni che,
alla data del 30 settembre 2012, risultino esercitare le
funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui al
medesimo comma 1 mediante convenzione ai sensi
dell'articolo 30 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000. Ai fini di cui al
primo periodo, tali comuni trasmettono al Ministero
dell'interno, entro il 15 ottobre 2012, un'attestazione
comprovante il conseguimento di significativi livelli di
efficacia ed efficienza nella gestione, mediante
convenzione, delle rispettive attribuzioni. Con decreto
del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono determinati
contenuti e modalità delle attestazioni di cui al
secondo periodo. Il Ministero dell'interno, previa
valutazione delle attestazioni ricevute, adotta con
proprio decreto, da pubblicare entro il 30 novembre 2012
nel proprio sito internet, l'elenco dei comuni obbligati
e di quelli esentati dall'obbligo di cui al comma 1.
17. A decorrere dal primo
rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto:
a) per i comuni con
popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale
è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;
b) per i comuni con
popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti,
il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco,
da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori
è stabilito in due;
c) per i comuni con
popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti,
il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco,
da sette consiglieri ed il numero massimo degli
assessori è stabilito in tre;
d) per i comuni con
popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti,
il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco,
da dieci consiglieri ed il numero massimo degli
assessori è stabilito in quattro.
18. A decorrere dalla data di
cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con
popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili
le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; non
sono altresì applicabili, con l'eccezione del primo
periodo del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo
80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000.
19. All'articolo 38, comma 7,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, dopo le parole: "previsti dal
regolamento", sono aggiunte le seguenti: "e, nei comuni
con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono
preferibilmente in un arco temporale non coincidente con
l'orario di lavoro dei partecipanti".
20. All'articolo 48, comma 1,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le
riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un
arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro
dei partecipanti".
21. All'articolo 79, comma 1,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, le parole: "per l'intera giornata in cui
sono convocati i rispettivi consigli" sono sostituite
dalle seguenti: "per il tempo strettamente necessario
per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi
consigli e per il raggiungimento del luogo di suo
svolgimento".
22. All'articolo 14, comma
28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, le
parole: "fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole
monocomune" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a
1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui
territorio coincide integralmente con quello di una o di
più isole".
23. All'articolo 2, comma 7,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole:
"le isole monocomune" sono sostituite dalle seguenti: "i
comuni il cui territorio coincide integralmente con
quello di una o di più isole".
24. All'articolo 14, comma
31, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le
parole: "5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli
abitanti del comune demograficamente più piccolo tra
quelli associati" sono sostituite dalle seguenti:
"10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico
individuato dalla regione entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138"; al medesimo comma
31, la lettera c) è abrogata e la lettera b) è
sostituita dalla seguente:
"b) entro il 31 dicembre
2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali
loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della
citata legge n. 42 del 2009".
25. A decorrere dal primo
rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei
conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione
da un elenco nel quale possono essere inseriti, a
richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel
Registro dei revisori legali di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti
all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti criteri per l'inserimento degli
interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel
rispetto dei seguenti principi:
a) rapporto proporzionale
tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui
al presente comma e popolazione di ciascun comune;
b) previsione della
necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al
presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta
di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli
enti locali;
c) possesso di specifica
qualificazione professionale in materia di contabilità
pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti
pubblici territoriali.
26. Le spese di
rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli
enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito
prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti ed è
pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del
rendiconto, nel sito internet dell'ente locale. Con atto
di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la
Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al
primo periodo.
27. All'articolo 14, comma
32, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le
parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2012"; alla lettera a) del
medesimo comma 32, le parole "31 dicembre 2013" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".
28. Al fine di verificare il
perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di
riduzione delle spese da parte degli enti locali, il
prefetto accerta che gli enti territoriali interessati
abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto
previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive
modificazioni, e dall'articolo 14, comma 32, primo
periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come
da ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo.
Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il
prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto
dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli
enti inadempienti un termine perentorio entro il quale
provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo
restando quanto previsto dal secondo periodo, trova
applicazione l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge
5 giugno 2003, n. 131.
29. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano ai comuni appartenenti
alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli
statuti delle regioni e province medesime, delle
relative norme di attuazione e secondo quanto previsto
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
30. Dall'applicazione di
ciascuna delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
31. A decorrere dall'anno
2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di
stabilità interno per i comuni trovano applicazione nei
riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a
1.000 abitanti».
All'articolo 17:
al comma 1, la lettera a) è
sostituita dalla seguente:
«a) l'articolo 2 è sostituito
dal seguente:
"Art. 2. - (Composizione
del Consiglio) - 1. Il Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro è composto da esperti, da rappresentanti
delle categorie produttive e da rappresentanti delle
associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato in numero di settanta
oltre al presidente e al segretario generale, secondo la
ripartizione stabilita con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione"»;
al comma 1, lettera b), alle
parole: «Gli atti del CNEL» sono premesse le seguenti:
«Art. 14. - (Pronunce del CNEL) - 1.»;
al comma 2, il terzo periodo è
sostituito dal seguente: «Decorsi sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica di cui all'articolo 2 della legge n.
936 del 1986, come sostituito dal comma 1, lettera a),
del presente articolo, decadono gli esperti e i
rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro in carica e si provvede alla nomina dei nuovi
esperti e dei nuovi rappresentanti in conformità alla
ripartizione stabilita dal medesimo decreto».
All'articolo 18, comma 1, le
parole: «dell'Unione europea», sono sostituite dalle
seguenti: «dei Paesi appartenenti al Consiglio
d'Europa».
All'articolo 19, comma 1, le
parole: «all'articolo 2 comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «all'articolo 2, comma 2», le parole: «4.154,6
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.215,2
milioni», le parole: «1.280 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «132,8 milioni», le parole: «1.289
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «170,8
milioni», le parole: «che aumentano in termini di
indebitamento netto a 1.330 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «pari a, in termini di indebitamento
netto, 182,8 milioni» e le parole: «1.439 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «320,8 milioni».
Dopo l'articolo 19, è inserito
il seguente:
«Art. 19-bis. - (Disposizioni
finali concernenti le regioni a statuto speciale e le
province autonome) - 1. L'attuazione delle disposizioni
del presente decreto nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano avviene
nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di
attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27
della legge 5 maggio 2009, n. 42».
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