Modifiche in vigore
dal 17 settembre, il testo originario dal 13 agosto
Testo del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con
la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148,
recante: “Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.”
(Gazzetta Ufficiale
del 16 settembre 2011)
Titolo I
DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA
Art. 01
Revisione integrale della spesa pubblica
1. Dato l’obiettivo di razionalizzazione della
spesa e di superamento del criterio della
spesa storica, il Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con i Ministri interessati, presenta
al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un programma
per la riorganizzazione della spesa pubblica. Il
programma prevede in particolare, in coerenza con la
legge 4 marzo 2009, n. 15, le linee-guida per
l’integrazione operativa delle agenzie fiscali,
la razionalizzazione di tutte le strutture
periferiche dell’amministrazione dello Stato e la
loro tendenziale concentrazione in un ufficio unitario a
livello provinciale, il coordinamento delle attivita’
delle forze dell’ordine, ai sensi della legge 1º
aprile 1981, n. 121, l’accorpamento degli enti della
previdenza pubblica, la razionalizzazione
dell’organizzazione giudiziaria civile,
penale, amministrativa, militare e tributaria a rete,
la riorganizzazione della rete consolare e
diplomatica. Il programma, comunque, individua,
anche attraverso la sistematica comparazione di costi
e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali
criticita’ nella produzione ed erogazione dei servizi
pubblici, anche al fine di evitare possibili
duplicazioni di strutture ed implementare
le possibili strategie di miglioramento dei risultati
ottenibili con le risorse stanziate.
2. Nell’ambito della
risoluzione parlamentare approvativa del Documento di
economia e finanza 2012 o della relativa Nota
di aggiornamento, sono indicati i disegni di legge
collegati alla manovra finanziaria per il triennio
2013-2015, mediante i quali il Governo viene delegato
ad attuare le riorganizzazioni di cui al comma 1.
3. Entro venti giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro
dell’economia e delle finanze provvede a definire le
modalita’ della predisposizione del programma di cui al
comma 1 e della relativa attuazione.
4. Ai fini
dell’esercizio delle attivita’ di cui al comma
1, nonche’ per garantire l’uso efficiente delle
risorse, il Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, a partire dall’anno 2012, d’intesa
con i Ministeri interessati, da’ inizio ad un ciclo
di «spending review» mirata alla definizione dei costi
standard dei programmi di spesa delle
amministrazioni centrali dello Stato. In particolare,
per le amministrazioni periferiche dello Stato sono
proposte specifiche metodologie per quantificare i
relativi costi, anche ai fini della allocazione
delle risorse nell’ambito della loro
complessiva dotazione.
Art. 1
Disposizioni per la
riduzione della spesa pubblica
01. Al fine di
consentire alle amministrazioni centrali
di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa
corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli
anni 2012 e 2013, nella misura delle risorse
finanziarie che si rendono disponibili in
base all’articolo 01 del presente decreto, le spese
di funzionamento relative alle missioni di spesa di
ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, fino
all’1 per cento per ciascun anno rispetto alle spese
risultanti dal bilancio consuntivo relativo all’anno
2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa
di ciascun Ministero, previste dalla legge di
bilancio, relative agli interventi, sono ridotte
fino all’1,5 per cento. Nella medesima misura
prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le
dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per
ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio,
relative agli oneri comuni di parte corrente e di
conto capitale, sono ridotte fino allo 0,5 per cento per
ciascuno dei due anni e per gli anni 2014, 2015 e 2016
la spesa primaria del bilancio dello Stato puo’
aumentare in termini nominali, in ciascun
anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata
nel rendiconto dell’anno precedente, di una
percentuale non superiore al 50 per cento
dell’incremento del PIL previsto dal Documento di
economia e finanza di cui all’articolo 10 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita
risoluzione parlamentare.
02. Al solo scopo di
consentire alle amministrazioni centrali di pervenire
al conseguimento degli obiettivi fissati al comma 01,
in deroga alle norme in materia di flessibilita’ di cui
all’articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
limitatamente al quinquennio 2012-2016, nel
rispetto dell’invarianza dei saldi di
finanza pubblica, possono essere rimodulate le
dotazioni finanziarie di ciascuno stato di
previsione, con riferimento alle spese di
cui all’articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge
n. 196 del 2009. La misura della variazione deve
essere tale da non pregiudicare il conseguimento
delle finalita’ definite dalle relative
norme sostanziali e, comunque, non puo’ essere superiore
al 20 per cento delle risorse finanziarie
complessivamente stanziate qualora siano interessate
autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, e
non superiore al 5 per cento qualora siano interessate
le spese di cui all’articolo 21, comma 6, della
citata legge n. 196 del 2009. La variazione e’
disposta con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze su proposta del Ministro competente.
Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di
spesa in conto capitale per finanziare spese
correnti. Gli schemi dei decreti di cui
al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per
l’espressione del parere delle Commissioni competenti
per materia e per i profili di carattere finanziario.
I pareri devono essere espressi entro quindici giorni
dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il
termine senza che le Commissioni abbiano espresso i
pareri di rispettiva competenza, i decreti possono
essere adottati. E’ abrogato il comma 14
dell’articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111.
03. Il Governo
adotta misure intese a consentire che
i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo
2009, n. 15, per ogni anno del triennio producano
effettivi risparmi di spesa.
1. In anticipazione
della riforma volta ad introdurre
nella Costituzione la regola del pareggio di
bilancio, si applicano le disposizioni di cui al
presente titolo. Gli importi indicati nella tabella
di cui all’allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, alla voce «indebitamento netto»,
riga «totale», per gli anni 2012 e 2013, sono
incrementati, rispettivamente, di 6.000 milioni di euro
e 2.500 milioni di euro. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze
entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono
ripartiti tra i Ministeri e sono stabiliti i
corrispondenti importi nella voce «saldo netto da
finanziare».
2. All’articolo 10,
comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del 2011
convertito con legge n. 111 del 2011, sono soppresse le
parole: «e, limitatamente all’anno 2012, il
fondo per le aree sottoutilizzate». Al comma 4 del
predetto articolo 10, dopo il primo periodo, e’
inserito il seguente: «Le proposte di riduzione
non possono comunque riguardare le risorse destinate
alla programmazione regionale nell’ambito del Fondo per
le aree sottoutilizzate; resta in ogni caso fermo
l’obbligo di cui all’articolo 21, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
3. Le amministrazioni
indicate nell’articolo 74, comma 1,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, all’esito della
riduzione degli assetti organizzativi prevista
dal predetto articolo 74 e dall’articolo 2,
comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con
le modalita’ indicate nell’articolo 41, comma 10, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro
il 31 marzo 2012, un’ulteriore riduzione degli
uffici dirigenziali di livello non generale, e delle
relative dotazioni organiche, in misura non inferiore
al 10 per cento di quelli risultanti a seguito
dell’applicazione del predetto articolo 2, comma
8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;
b) alla rideterminazione
delle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di
ricerca, apportando una ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti di organico di tale
personale risultante a seguito dell’applicazione del
predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n.
194 del 2009.
4. Alle amministrazioni
che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3
entro il 31 marzo 2012 e’ fatto comunque divieto,
a decorrere dalla predetta data, di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con
qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal
predetto divieto gli incarichi conferiti ai
sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Fino all’emanazione dei provvedimenti
di cui al comma 3 le dotazioni organiche
sono provvisoriamente individuate in misura pari ai
posti coperti alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto; sono
fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilita’ nonche’ di conferimento di incarichi ai sensi
dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta
data.
5. Restano esclusi
dall’applicazione dei commi 3 e 4 il
personale amministrativo operante presso gli uffici
giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorita’
di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia
penitenziaria, i magistrati, l’Agenzia italiana
del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa
vigente, nonche’ le strutture del comparto
sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, e quelle del personale
indicato nell’articolo 3, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare
applicazione l’articolo 6, comma 21-sexies, primo
periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
limitazione delle assunzioni.
6. All’articolo 40
del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito
con legge n. 111 del 2011, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, le
parole: «del 5 per cento per l’anno 2013 e del 20 per
cento a decorrere dall’anno 2014», sono sostituite
dalle seguenti: «del 5 per cento per l’anno 2012 e
del 20 per cento a decorrere dall’anno 2013»; nel
medesimo comma, in fine, e’ aggiunto il seguente
periodo: «Al fine di garantire gli effetti finanziari
di cui al comma 1-quater, in alternativa, anche
parziale, alla riduzione di cui al primo periodo,
puo’ essere disposta, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, la rimodulazione
delle aliquote delle imposte indirette, inclusa
l’accisa»;
b) al comma 1-quater,
primo periodo, le parole: «30 settembre 2013», sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012»;
nel medesimo periodo, le parole: «per l’anno 2013», sono
sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2012, nonche’ a
16.000 milioni di euro per l’anno 2013».
7. All’articolo 10,
comma 12, del citato decreto-legge n. 98 del 2011
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del
2011, dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente:
«Nella ipotesi prevista dal primo periodo del presente
comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati gli
obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma
2, con le modalita’ previste dal citato primo periodo
l’amministrazione competente dispone, nel rispetto
degli equilibri di bilancio pluriennale, su
comunicazione del Ministero dell’economia e
delle finanze, la riduzione della retribuzione di
risultato dei dirigenti responsabili nella misura del
30 per cento».
8. All’articolo 20,
comma 5, del citato decreto-legge n. 98 del 2011
convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell’alinea, le
parole: «per gli anni 2013 e successivi»,
sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e
successivi»;
b) alla lettera a), le
parole: «per 800 milioni di euro per l’anno 2003 e»
sono soppresse; nella medesima lettera, le
parole: «a decorrere dall’anno 2014», sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno
2012»;
c) alla lettera b), le
parole: «per 1.000 milioni di euro per l’anno 2013
e» sono soppresse; nella medesima lettera, le parole:
«a decorrere dall’anno 2014», sono sostituite
dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2012»;
d) alla lettera c), le
parole: «per 400 milioni di euro per l’anno 2013»,
sono sostituite dalle seguenti: «per 700 milioni di
euro per l’anno 2012»; nella medesima lettera, le
parole: «a decorrere dall’anno 2014», sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno
2013»;
e) alla lettera d), le
parole: «per 1.000 milioni di euro per l’anno
2013» sono sostituite dalle seguenti: «per 1.700
milioni di euro per l’anno 2012»; nella medesima
lettera, le parole: «a decorrere dall’anno 2014»,
sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere
dall’anno 2013».
9. All’articolo 20,
del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito
con legge n. 111 del 2011, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le
parole: «a decorrere dall’anno 2013»,
sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno
2012»;
b) al comma 3, le
parole: «a decorrere dall’anno 2013»,
sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno
2012»; nel medesimo comma, il secondo periodo e’
soppresso; nel medesimo comma, al terzo periodo
sostituire le parole «di cui ai primi due periodi»
con le seguenti: «di cui al primo periodo».
10. All’articolo 6 del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo
periodo, le parole: «A decorrere dall’anno 2013»,
sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’anno
2012»;
b) al comma 1, lettera
a), le parole: «per l’anno 2013», sono sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2012 e 2013»;
c) al comma 2, le
parole: «Fino al 31 dicembre 2012»,
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre
2011».
11. La sospensione
di cui all’articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126,
confermata dall’articolo 1, comma 123, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, non si applica,
a decorrere dall’anno 2012, con riferimento
all’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui al decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360. E’ abrogato l’articolo 5
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono
fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella
vigenza del predetto articolo
5. Per assicurare la
razionalita’ del sistema tributario nel
suo complesso e la salvaguardia dei criteri di
progressivita’ cui il sistema medesimo e’ informato, i
comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche differenziate esclusivamente in
relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a
quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che
la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis
dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, e’ stabilita unicamente in ragione del
possesso di specifici requisiti reddituali e deve
essere intesa come limite di reddito al di sotto del
quale l’addizionale comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche non e’ dovuta e, nel caso di
superamento del suddetto limite, la stessa si
applica al reddito complessivo.
12. L’importo della
manovra prevista dal comma 8 per l’anno 2012 puo’
essere complessivamente ridotto di un importo fino
alla totalita’ delle maggiori entrate previste
dall’articolo 7, comma 6, in considerazione
dell’effettiva applicazione dell’articolo 7, commi da 1
a 6, del presente decreto. La riduzione e’
distribuita tra i comparti interessati con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con
la Conferenza unificata. La soppressione della misura
della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui
all’articolo
17, comma 6, del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella tabella
allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.
435, recante «Regolamento recante norme di attuazione
dell’articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle
misure dell’imposta provinciale
di trascrizione», ha efficacia a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, anche in assenza del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze di cui al citato
articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68
del 2011. Per tali atti soggetti ad IVA, le
misure dell’imposta provinciale di trascrizione sono
pertanto determinate secondo quanto previsto per gli
atti non soggetti ad IVA. Le province, a
decorrere dalla medesima data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
percepiscono le somme dell’imposta provinciale di
trascrizione conseguentemente loro spettanti.
12-bis. Al fine di
incentivare la partecipazione dei
comuni all’attivita’ di accertamento tributario, per gli
anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all’articolo
2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e’ elevata al 100 per cento.
12-ter. Al fine di
rafforzare gli strumenti a disposizione dei comuni
per la partecipazione all’attivita’ di
accertamento tributario, all’articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma secondo,
dopo le parole: «dei comuni» sono inserite le seguenti:
«e dei consigli tributari» e dopo le parole:
«soggetti passivi» sono inserite le seguenti: «nonche’
ai relativi consigli tributari»;
b) al comma terzo,
la parola: «segnala» e’ sostituita dalle seguenti:
«ed il consiglio tributario segnalano»;
c) al comma quarto, la
parola: «comunica» e’ sostituita dalle seguenti: «ed
il consiglio tributario comunicano»;
d) al comma quinto, la
parola: «puo’» e’ sostituita dalle seguenti: «ed il
consiglio tributario possono»;
e) e’ aggiunto, in fine,
il seguente comma: «Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con
la Conferenza Stato-Citta’ ed autonomie locali, sono
stabiliti criteri e modalita’ per la pubblicazione,
sul sito del comune, dei dati aggregati relativi
alle dichiarazioni di cui al comma secondo,
con riferimento a determinate categorie di
contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo
decreto sono altresi’ individuati gli ulteriori dati
che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione
dei comuni e dei consigli tributari per favorire
la partecipazione all’attivita’ di accertamento,
nonche’ le modalita’ di trasmissione idonee a
garantire la necessaria riservatezza».
12-quater. Le
disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo,
e 12-bis non trovano applicazione in caso di mancata
istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei
comuni, dei consigli tributari.
13. All’articolo 21,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Dall’anno 2012 il fondo di cui al presente comma e’
ripartito, d’intesa con la
Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri
premiali individuati da un’apposita struttura
paritetica da istituire senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. La predetta struttura
svolge compiti di monitoraggio sulle spese e
sull’organizzazione del trasporto pubblico locale. Il
50 per cento delle risorse puo’ essere attribuito, in
particolare, a favore degli enti collocati
nella classe degli enti piu’ virtuosi; tra i criteri
di virtuosita’ e’ comunque inclusa l’attribuzione
della gestione dei servizi di trasporto con
procedura ad evidenza pubblica.».
14. All’articolo 15
del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito
con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1, e’ inserito
il seguente:
«1-bis. Fermo quanto
previsto dal comma 1, nei casi in cui il bilancio
di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non
sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa
vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di
competenza per due esercizi consecutivi, i relativi
organi, ad eccezione del collegio dei revisori o
sindacale, decadono ed e’ nominato un commissario con
le modalita’ previste dal citato comma 1; se
l’ente e’ gia’ commissariato, si procede alla nomina
di un nuovo commissario. Il commissario approva il
bilancio, ove necessario, e adotta le
misure necessarie per ristabilire l’equilibrio
finanziario dell’ente; quando cio’ non sia possibile, il
commissario chiede che l’ente sia posto in liquidazione
coatta amministrativa ai sensi del comma 1.
Nell’ambito delle misure di cui al precedente
periodo il commissario puo’ esercitare la facolta’
di cui all’articolo 72, comma 11,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con
legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti
del personale che non abbia raggiunto l’anzianita’
massima contributiva di quaranta anni.».
15. Al comma 2
dell’articolo 17 del decreto-legge n. 78 del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122
del 2010, dopo la parola: «emesse» sono inserite le
seguenti: «o contratte», dopo le parole: «concedere
prestiti» sono inserite le seguenti: «o altre forme
di assistenza finanziaria» e dopo le parole: «9-10
maggio 2010» sono inserite le seguenti: «, con l’Accordo
quadro tra i Paesi membri dell’area euro del 7 giugno
2010,».
16. Le disposizioni
di cui all’articolo 72, comma 11,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con
legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli
anni 2012, 2013 e 2014.
17. All’articolo 16,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo,
le parole: «accogliere la richiesta», sono sostituite
dalle seguenti: «trattenere in servizio il
dipendente»; nel medesimo periodo, la parola:
«richiedente», e’ sostituita dalla seguente:
«dipendente»;
b) al terzo periodo, le
parole: «La domanda di», sono sostituite dalle
seguenti: «La disponibilita’ al»;
c) al quarto periodo,
le parole: «presentano la domanda», sono sostituite
dalle seguenti: «esprimono la disponibilita’».
18. Al fine di
assicurare la massima funzionalita’ e flessibilita’, in
relazione a motivate esigenze organizzative, le
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, possono disporre, nei confronti del personale
appartenente alla carriera prefettizia ovvero
avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro
incarico prima della data di scadenza dell’incarico
ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto. In
tal caso il dipendente conserva, sino alla
predetta data, il trattamento economico in godimento a
condizione che, ove necessario, sia prevista la
compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per
la retribuzione di posizione e di risultato o di
altri fondi analoghi.
19. All’articolo 30,
comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in fine sono aggiunte le seguenti parole:
«; il trasferimento puo’ essere disposto anche se la
vacanza sia presente in area diversa da quella di
inquadramento assicurando la necessaria neutralita’
finanziaria.».
20. All’articolo 18
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al
comma 1, le parole:
«2020», «2021», «2022», «2023», «2024», «2025»,
«2031» e «2032» sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti:
«2014», «2015», «2016»,
«2017», «2018», «2019», «2025» e «2026».
21. Con effetto dal 1º
gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti
che maturano i
requisiti per il pensionamento a decorrere dalla
predetta data
all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, dopo le parole:
«anno scolastico e accademico» sono inserite
le seguenti: «dell’anno
successivo». Resta ferma l’applicazione della
disciplina vigente prima
dell’entrata in vigore del presente comma
per i soggetti che
maturano i requisiti per il pensionamento entro il
31 dicembre 2011.
22. Con effetto dalla
data di entrata in vigore del presente
decreto e con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a
decorrere dalla predetta data all’articolo 3 del
decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito con modificazioni con
legge 28 maggio 1997, n.
140, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole
«decorsi sei mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro.»
sono sostituite dalle seguenti: «decorsi
ventiquattro mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi
di cessazione dal
servizio per raggiungimento dei limiti di eta’ o di
servizio previsti dagli
ordinamenti di appartenenza, per collocamento
a riposo d’ufficio a
causa del raggiungimento dell’anzianita’ massima
di servizio prevista
dalle norme di legge o di regolamento
applicabili
nell’amministrazione, decorsi sei mesi dalla
cessazione
del rapporto di
lavoro.»;
b) al comma 5 sono
soppresse le seguenti parole: «per
raggiungimento dei
limiti di eta’ o di servizio previsti dagli
ordinamenti di
appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a
causa del raggiungimento
dell’anzianita’ massima di servizio prevista
dalle norme di
legge o di regolamento applicabili
nell’amministrazione,».
23. Resta ferma
l’applicazione della disciplina vigente prima
dell’entrata in vigore
del comma 22 per i soggetti che hanno maturato
i requisiti per il
pensionamento prima della data di entrata in
vigore del presente
decreto e, limitatamente al personale per il
quale la decorrenza del
trattamento pensionistico e’ disciplinata in
base al comma 9
dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive
modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che
hanno maturato i
requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre
2011.
23-bis. Per le regioni
sottoposte ai piani di rientro per le quali
in attuazione
dell’articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge
30 dicembre 2004, n.
311, e’ stato applicato il blocco automatico del
turn over del personale
del servizio sanitario regionale, con decreto
del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentito
il Ministro per i rapporti con le regioni e
per la coesione
territoriale, su richiesta della regione interessata,
puo’ essere disposta la
deroga al predetto blocco del turn over,
previo accertamento,
in sede congiunta, da parte del Comitato
permanente per la
verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e del Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti
regionali, di cui
rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell’intesa
Stato-regioni del 23
marzo 2005, sentita l’Agenzia nazionale per i
servizi sanitari
regionali (AGENAS), della necessita’ di procedere
alla suddetta deroga
al fine di assicurare il mantenimento dei
livelli essenziali di
assistenza, il conseguimento di risparmi
derivanti dalla
corrispondente riduzione di prestazioni di lavoro
straordinario o in
regime di autoconvenzionamento, nonche’ la
compatibilita’ con la
ristrutturazione della rete ospedaliera e con
gli equilibri di
bilancio sanitario, come programmati nel piano di
rientro, ovvero nel
programma operativo e ferma restando la
previsione del
raggiungimento dell’equilibrio di bilancio.
24. A decorrere
dall’anno 2012 con decreto del Presidente del
Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, da emanare
entro il 30 novembre dell’anno precedente, sono
stabilite annualmente
le date in cui ricorrono le festivita’
introdotte con legge
dello Stato non conseguente ad accordi con la
Santa Sede, nonche’ le
celebrazioni nazionali e le festivita’ dei
Santi Patroni, ad
esclusione del 25 aprile, festa della liberazione,
del 1º maggio, festa del
lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale
della Repubblica, in
modo tale che, sulla base della piu’ diffusa
prassi europea, le
stesse cadano il venerdi’ precedente ovvero il
lunedi’ seguente la
prima domenica immediatamente successiva ovvero
coincidano con tale
domenica.
25. La dotazione del
fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307,
e’ incrementata, per l’anno 2012, di 2.000
milioni di euro.
26. All’articolo 78,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, dopo il terzo
periodo e’ inserito il seguente: «Fermo restando
quanto previsto dagli
articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, per
procedere alla liquidazione degli importi
inseriti nel piano di
rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla
data del 28 aprile
2008, e’ sufficiente una determinazione
dirigenziale, assunta
con l’attestazione dell’avvenuta assistenza
giuridico-amministrativa
del segretario comunale ai sensi
dell’articolo 97, comma
2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267».
26-bis. Fermo
restando quanto stabilito dall’articolo 78 del
decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, specie
in ordine alla
titolarita’ dei rapporti giuridici attivi e passivi
nonche’ alla
separatezza dei rispettivi bilanci delle gestioni
commissariale e
ordinaria, le attivita’ finalizzate all’attuazione
del piano di rientro di
cui al comma 4 del medesimo articolo 78
possono essere
direttamente affidate a societa’ totalmente
controllate,
direttamente o indirettamente, dallo Stato. Con apposita
convenzione tra il
Commissario straordinario, titolare della gestione
commissariale, e la
societa’ sono individuate, in particolare, le
attivita’ affidate a
quest’ultima, il relativo compenso, nei limiti
di spesa previsti
dall’articolo 14, comma 13-ter, del decreto-legge
n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
2010, nonche’ le
modalita’ di rendicontazione e controllo.
26-ter. La dotazione del
fondo di cui all’articolo 7-quinquies,
comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, e’ incrementata di
24 milioni di euro per
l’anno 2012 e di 30 milioni di euro per l’anno
2013. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui
all’articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Si
applica la procedura prevista dall’articolo
1, comma 40, quinto
periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
26-quater. Il
Commissario di cui ai commi precedenti non puo’
essere il sindaco pro
tempore di Roma Capitale.
27. Il comma 17
dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e’ sostituito dal
seguente:
«17. Il Commissario
straordinario del Governo puo’ estinguere, nei
limiti dell’articolo 2
del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 18 marzo 2011, i
debiti della gestione commissariale verso
Roma Capitale, diversi
dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad
avvenuta deliberazione
del bilancio di previsione per gli anni
2011-2013, con la
quale viene dato espressamente atto
dell’adeguatezza e
dell’effettiva attuazione delle misure occorrenti
per il reperimento delle
risorse finalizzate a garantire l’equilibrio
economico-finanziario
della gestione ordinaria, nonche’
subordinatamente a
specifico motivato giudizio sull’adeguatezza ed
effettiva attuazione
delle predette misure da parte dell’organo di
revisione, nell’ambito
del parere sulla proposta di bilancio di
previsione di cui alla
lettera b) del comma 1 dell’articolo 239 del
decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267».
28. La commissione di
cui all’articolo 1, comma 3, del citato
decreto-legge n. 98 del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011 e’
integrata con un esperto
designato dal Ministro dell’economia e delle
finanze.
28-bis. All’articolo 14,
comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, dopo le parole:
«della Confederazione generale dell’industria
italiana» sono inserite
le seguenti parole: «, di R.ETE. Imprese
Italia».
29. I dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di’ cui
all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, esclusi i
magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sono
tenuti ad effettuare la
prestazione in luogo di lavoro e sede diversi
sulla base di motivate
esigenze, tecniche, organizzative e produttive
con riferimento ai
piani della performance o ai piani di
razionalizzazione,
secondo criteri ed ambiti regolati dalla
contrattazione
collettiva di comparto. Nelle more della disciplina
contrattuale si fa
riferimento ai criteri datoriali, oggetto di
informativa preventiva,
e il trasferimento e’ consentito in ambito
del territorio
regionale di riferimento; per il personale del
Ministero dell’interno
il trasferimento puo’ essere disposto anche al
di fuori del territorio
regionale di riferimento. Dall’attuazione del
presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
30. All’aspettativa
di cui all’articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio
2011, n. 111, si applica
la disciplina prevista dall’articolo 8 comma
2 della legge 15
luglio 2002 n. 145; resta ferma comunque
l’applicazione, anche
nel caso di collocamento in aspettativa, della
disciplina di cui
all’articolo 7-vicies quinquies del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7,
convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43,
alle fattispecie ivi
indicate.
31. (Soppresso).
32. All’articolo 19,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in fine,
e’ aggiunto il seguente periodo: «Nell’ipotesi
prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della
liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato,
nonche’
dell’applicazione dell’articolo 43, comma 1, del
decreto del
Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l’ultimo
stipendio va individuato nell’ultima
retribuzione percepita
prima del conferimento dell’incarico avente
durata inferiore a tre
anni.». La disposizione del presente comma si
applica agli incarichi
conferiti successivamente alla data di entrata
in vigore del presente
decreto nonche’ agli incarichi aventi comunque
decorrenza successiva al
1º ottobre 2011.
33. All’articolo 1,
comma 2, del citato decreto-legge n. 98 del
2011 convertito con
legge n. 111 del 2011, il primo periodo e’
sostituito dal seguente:
«La disposizione di cui al comma 1 si
applica, oltre che alle
cariche e agli incarichi negli organismi,
enti e istituzioni,
anche collegiali, di cui all’allegato A del
medesimo comma, anche
ai segretari generali, ai capi dei
dipartimenti, ai
dirigenti di prima fascia, ai direttori generali
degli enti e ai
titolari degli uffici a questi equiparati delle
amministrazioni centrali
dello Stato.».
33-bis. All’articolo 36
del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, il terzo comma e’
abrogato e il secondo comma e’ sostituito dal
seguente:
«Le somme stanziate per
spese in conto capitale non impegnate alla
chiusura dell’esercizio
possono essere mantenute in bilancio, quali
residui, non oltre
l’esercizio successivo a quello cui si
riferiscono, salvo che
si tratti di stanziamenti iscritti in forza di
disposizioni legislative
entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre
dell’esercizio
precedente. In tale caso il periodo di conservazione
e’ protratto di un
anno».
Art. 1 bis
Indennita’ di amministrazione
1. L’articolo 170 del
decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, si
interpreta nel senso che:
a) il trattamento
economico complessivamente spettante al personale
dell’Amministrazione
degli affari esteri nel periodo di servizio
all’estero, anche con
riferimento a «stipendio» e «assegni di
carattere fisso e
continuativo previsti per l’interno», non include
ne’ l’indennita’ di
amministrazione ne’ l’indennita’ integrativa
speciale;
b) durante il
periodo di servizio all’estero al suddetto
personale possono essere
attribuite soltanto le indennita’ previste
dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 1 ter
Calendario del processo civile
1. Ai fini della
riduzione della spesa pubblica e per ragioni di
migliore
organizzazione del servizio di giustizia,
all’articolo
81-bis delle
disposizioni per l’attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma e’
sostituito dal seguente:
«Il giudice, quando
provvede sulle richieste istruttorie, sentite
le parti e tenuto
conto della natura, dell’urgenza e della
complessita’ della
causa, fissa, nel rispetto del principio di
ragionevole durata
del processo, il calendario delle udienze
successive, indicando
gli incombenti che verranno in ciascuna di esse
espletati, compresi
quelli di cui all’articolo 189, primo comma. I
termini fissati nel
calendario possono essere prorogati, anche
d’ufficio, quando
sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga
deve essere richiesta
dalle parti prima della scadenza dei termini»;
b) dopo il primo comma
e’ inserito il seguente:
«Il mancato rispetto dei
termini fissati nel calendario di cui al
comma precedente da
parte del giudice, del difensore o del consulente
tecnico d’ufficio puo’
costituire violazione disciplinare, e puo’
essere considerato ai
fini della valutazione di professionalita’ e
della nomina o conferma
agli uffici direttivi e semidirettivi».
2. Le disposizioni di
cui al comma 1 si applicano alle controversie
instaurate
successivamente alla data di entrata in vigore della
legge
di conversione del
presente decreto.
Art. 2
Disposizioni in materia di entrate
1. Le disposizioni
di cui agli articoli 9, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e 18, comma 22-bis,del
decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, continuano ad applicarsi nei
termini ivi previsti
rispettivamente dal 1º gennaio 2011 al 31
dicembre 2013 e dal 1º
agosto 2011 al 31 dicembre 2014.
2. In considerazione
della eccezionalita’ della situazione
economica internazionale
e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea, a decorrere dal
1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013
sul reddito complessivo
di cui all’articolo 8 del testo unico delle
imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, di importo
superiore a 300.000 euro
lordi annui, e’ dovuto un contributo di
solidarieta’ del 3 per
cento sulla parte eccedente il predetto
importo. Ai fini della
verifica del superamento del limite di 300.000
euro rilevano anche
il reddito di lavoro dipendente di cui
all’articolo 9, comma 2,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al
lordo della riduzione
ivi prevista, e i trattamenti pensionistici di
cui all’articolo 18,
comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, al lordo del
contributo di perequazione ivi previsto. Il
contributo di
solidarieta’ non si applica sui redditi di cui
all’articolo 9, comma 2,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
di cui all’articolo 18,
comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Il
contributo di solidarieta’ e’ deducibile dal reddito
complessivo. Per
l’accertamento, la riscossione e il contenzioso
riguardante il
contributo di solidarieta’, si applicano le
disposizioni vigenti per
le imposte sui redditi. Con decreto di
natura non regolamentare
del Ministro dell’economia e delle finanze,
da emanare entro il 30
ottobre 2011, sono determinate le modalita’
tecniche di attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma,
garantendo l’assenza
di oneri per il bilancio dello Stato e
assicurando il
coordinamento tra le disposizioni contenute nel
presente comma e quelle
contenute nei citati articoli 9, comma 2, del
decreto-legge n. 78 del
2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122 del 2010, e
18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98
del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.
Con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell’economia e delle
finanze, l’efficacia delle disposizioni di cui
al presente comma puo’
essere prorogata anche per gli anni successivi
al 2013, fino al
raggiungimento del pareggio di bilancio.
2-bis. Al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il primo comma
dell’articolo 16 e’ sostituito dal seguente:
«L’aliquota dell’imposta
e’ stabilita nella misura del ventuno per
cento della base
imponibile dell’operazione.»;
b) il secondo comma
dell’articolo 27 e’ sostituito dal seguente:
«Per i commercianti al
minuto e per gli altri contribuenti di cui
all’articolo 22
l’importo da versare o da riportare al mese
successivo e’
determinato sulla base dell’ammontare complessivo
dell’imposta relativa ai
corrispettivi delle operazioni imponibili
registrate per il
mese precedente ai sensi dell’articolo 24,
calcolata su una quota
imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi
stessi per 104 quando
l’imposta e’ del quattro per cento, per 110
quando l’imposta e’ del
dieci per cento, per 121 quando l’imposta e’
del ventuno per cento,
moltiplicando il quoziente per cento ed
arrotondando il
prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di
euro»;
c) la rubrica della
tabella B e’ sostituita dalla seguente:
«Prodotti soggetti a
specifiche discipline».
2-ter. Le disposizioni
del comma 2-bis si applicano alle operazioni
effettuate a partire
dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente
decreto.
2-quater. La
variazione dell’aliquota dell’imposta sul valore
aggiunto di cui al
comma 2-bis non si applica alle operazioni
effettuate nei confronti
dello Stato e degli enti e istituti indicati
nel quinto comma
dell’articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, per le quali al giorno precedente
la data di cui al comma
2-ter sia stata emessa e registrata la
fattura ai sensi degli
articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto,
ancorche’ al medesimo
giorno il corrispettivo non sia stato ancora
pagato.
3. Il Ministero
dell’economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli
di Stato, con propri decreti dirigenziali
adottati entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, emana
tutte le disposizioni in materia di giochi
pubblici utili al fine
di assicurare maggiori entrate, potendo tra
l’altro introdurre nuovi
giochi, indire nuove lotterie, anche ad
estrazione istantanea,
adottare nuove modalita’ di gioco del Lotto,
nonche’ dei giochi
numerici a totalizzazione nazionale, variare
l’assegnazione della
percentuale della posta di gioco a montepremi
ovvero a vincite in
denaro, la misura del prelievo erariale unico,
nonche’ la percentuale
del compenso per le attivita’ di gestione
ovvero per quella
dei punti vendita. Il Direttore generale
dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato puo’ proporre al
Ministro dell’economia
e delle finanze di disporre con propri
decreti, entro il 30
giugno 2012, tenuto anche conto dei
provvedimenti di
variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al
pubblico dei tabacchi
lavorati eventualmente intervenuti, l’aumento
dell’aliquota di base
dell’accisa sui tabacchi lavorati prevista
dall’allegato I al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e
successive
modificazioni. L’attuazione delle disposizioni
del
presente comma assicura
maggiori entrate in misura non inferiore a
1.500 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2012. Le maggiori
entrate derivanti dal
presente comma sono integralmente attribuite
allo Stato.
4. A fini di
adeguamento alle disposizioni adottate in ambito
comunitario in tema
di prevenzione dell’utilizzo del sistema
finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita’
criminose e di
finanziamento del terrorismo, le limitazioni all’uso
del contante e dei
titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi
1, 5, 8, 12 e 13, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
sono adeguate
all’importo di euro duemilacinquecento;
conseguentemente, nel
comma 13 del predetto articolo 49, le parole:
«30 giugno 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».
4-bis. E’ esclusa
l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo
58 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le
violazioni delle
disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1, 5,
8, 12 e 13 del medesimo
decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto
al 31 agosto 2011 e
riferite alle limitazioni di importo introdotte
dal comma 4. A decorrere
dal 1º settembre 2011 le sanzioni di cui al
citato articolo 58 sono
applicate attraverso gli uffici territoriali
del Ministero
dell’economia e delle finanze. All’articolo 49 del
decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, i commi 18 e 19 sono
abrogati.
5. All’articolo 12 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma
2-quinquies, sono inseriti i seguenti:
«2-sexies. Qualora siano
state contestate a carico di soggetti
iscritti in albi ovvero
ad ordini professionali, nel corso di un
quinquennio, quattro
distinte violazioni dell’obbligo di emettere il
documento certificativo
dei corrispettivi compiute in giorni diversi,
e’ disposta in ogni caso
la sanzione accessoria della sospensione
dell’iscrizione all’albo
o all’ordine per un periodo da tre giorni ad
un mese. In caso di
recidiva, la sospensione e’ disposta per un
periodo da quindici
giorni a sei mesi. In deroga all’articolo 19,
comma 7, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il
provvedimento di
sospensione e’ immediatamente esecutivo. Gli atti di
sospensione sono
comunicati all’ordine professionale ovvero al
soggetto competente
alla tenuta dell’albo affinche’ ne sia data
pubblicazione sul
relativo sito internet. Si applicano le
disposizioni dei commi
2-bis e 2-ter.
2-septies. Nel caso in
cui le violazioni di cui al comma 2-sexies
siano commesse
nell’esercizio in forma associata di attivita’
professionale, la
sanzione accessoria di cui al medesimo comma e’
disposta nei confronti
di tutti gli associati.».
5-bis. L’Agenzia delle
entrate e le societa’ del gruppo Equitalia e
di Riscossione
Sicilia, al fine di recuperare all’entrata del
bilancio dello Stato
le somme dichiarate e non versate dai
contribuenti che si sono
avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui
alla legge 27 dicembre
2002, n. 289, anche dopo l’iscrizione a ruolo
e la notifica delle
relative cartelle di pagamento, provvedono
all’avvio, entro e non
oltre trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di
conversione del presente decreto, di una
ricognizione di tali
contribuenti. Nei successivi trenta giorni, le
societa’ del gruppo
Equitalia e quelle di Riscossione Sicilia
provvedono, altresi’,
ad avviare nei confronti di ciascuno dei
contribuenti di cui
al periodo precedente ogni azione coattiva
necessaria al fine
dell’integrale recupero delle somme dovute e non
corrisposte, maggiorate
degli interessi maturati, anche mediante
l’invio di
un’intimazione a pagare quanto concordato e non
versato
alla prevista scadenza,
inderogabilmente entro il termine ultimo del
31 dicembre 2011.
5-ter. In caso di omesso
pagamento delle somme dovute e iscritte a
ruolo entro il termine
di cui al comma 5-bis, si applica una sanzione
pari al 50 per cento
delle predette somme e la posizione del
contribuente relativa a
tutti i periodi di imposta successivi a
quelli condonati, per i
quali e’ ancora in corso il termine per
l’accertamento, e’
sottoposta a controllo da parte dell’Agenzia delle
entrate e della Guardia
di finanza entro il 31 dicembre 2012, anche
con riguardo alle
attivita’ svolte dal contribuente medesimo con
identificativo fiscale
diverso da quello indicato nelle dichiarazioni
relative al condono. Per
i soggetti che hanno aderito al condono di
cui alla legge 27
dicembre 2002, n. 289, i termini per l’accertamento
ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011
sono prorogati di un
anno.
6. Le ritenute, le
imposte sostitutive sugli interessi, premi e
ogni altro provento di
cui all’articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di
cui all’articolo 67,
comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del
medesimo decreto,
ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del
20 per cento.
7. La disposizione di
cui al comma 6 non si applica sugli
interessi, premi e ogni
altro provento di cui all’articolo 44 del
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
sui redditi diversi di
cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter),
ovvero sui redditi di
capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria del medesimo
decreto nei seguenti casi:
a) obbligazioni e altri
titoli di cui all’articolo 31 del decreto
del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati;
b) obbligazioni emesse
dagli Stati inclusi nella lista di cui al
decreto emanato ai sensi
dell’articolo 168-bis, comma 1, del medesimo
decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986;
c) titoli di
risparmio per l’economia meridionale di cui
all’articolo 8, comma 4
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
d) piani di risparmio a
lungo termine appositamente istituiti.
8. La disposizione di
cui al comma 6 non si applica altresi’ agli
interessi di cui al
comma 8-bis dell’articolo 26-quater del decreto
del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili
di cui all’articolo 27,
comma 3-ter, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, al risultato netto maturato
delle forme di
previdenza complementare di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252.
9. La misura
dell’aliquota di cui al comma 6 si applica agli
interessi, ai premi e ad
ogni altro provento di cui all’articolo 44
del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
divenuti esigibili e ai
redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º
gennaio 2012.
10. Per i dividendi e
proventi ad essi assimilati la misura
dell’aliquota di cui al
comma 6 si applica a quelli percepiti dallo
gennaio 2012.
11. Per le obbligazioni
e i titoli similari di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto
legislativo 1º aprile 1996, n. 239, la misura
dell’aliquota di cui al
comma 6 si applica agli interessi, ai premi e
ad ogni altro provento
di cui all’articolo 44 del decreto del
Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 maturati a
partire dal 1º gennaio
2012.
12. Per le gestioni
individuali di portafoglio di cui all’articolo
7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura
dell’aliquota di cui al
comma 6 si applica sui risultati maturati a
partire dal 1º gennaio
2012.
12-bis. All’articolo l,
comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, le parole: «non
utilizzate in tutto o in parte» e: «spettano»
sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «possono essere
utilizzate» e: «oppure
possono essere trasferite».
12-ter. All’articolo 2,
comma 5, terzo periodo, della legge 27
dicembre 2002, n. 289,
le parole da: «spettano» fino alla fine del
periodo sono sostituite
dalle seguenti: «le detrazioni possono essere
utilizzate dal
venditore oppure essere trasferite all’acquirente
persona fisica».
13. Nel decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 26:
1) il comma 1 e’
sostituito dal seguente: «1. I soggetti
indicati nel comma 1
dell’articolo 23, che hanno emesso obbligazioni,
titoli similari e
cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20
per cento, con obbligo
di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi
corrisposti ai
possessori»;
2) al comma 3, il
secondo e terzo periodo sono soppressi;
3) il comma 3-bis e’
sostituito dal seguente: «3-bis.I soggetti
indicati nel comma 1
dell’articolo 23, che corrispondono i proventi
di cui alle lettere
g-bis) e g-ter) del comma 1, dell’articolo 44 del
testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero
intervengono nella loro
riscossione operano sui predetti proventi una
ritenuta con aliquota
del 20 per cento. Nel caso dei rapporti
indicati nella lettera
g-bis), la predetta ritenuta e’ operata, in
luogo della ritenuta di
cui al comma 3, anche sugli interessi e gli
altri proventi maturati
nel periodo di durata dei predetti rapporti»;
4) al comma 5, il terzo
periodo e’ soppresso;
b) all’articolo
26-quinquies, al comma 3, ultimo periodo, dopo le
parole «prospetti
periodici» sono aggiunte le seguenti: «al netto di
una quota dei proventi
riferibili alle obbligazioni e altri titoli di
cui all’articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601
ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli
Stati inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell’articolo 168-bis,
comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze sono stabilite
le modalita’ di individuazione della quota dei
proventi di cui al
periodo precedente.»;
c) all’articolo 27:
1) al comma 3, il
secondo periodo e’ soppresso;
2) al comma 3,
all’ultimo periodo, le parole «dei quattro noni»
sono sostituite dalle
seguenti: «di un quarto»;
14. Nella legge 23 marzo
1983, n. 77, all’articolo 10-ter, dopo il
comma 2 e’ aggiunto il
seguente comma: «2-bis. I proventi di cui ai
commi 1 e 2 sono
determinati al netto di una quota dei proventi
riferibili alle
obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31
del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
ed equiparati e alle
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella
lista di cui al decreto
emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma
1, del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto
del Ministro
dell’economia e delle finanze sono stabilite le
modalita’ di
individuazione della quota dei proventi di cui al
periodo precedente.».
15. Nel testo unico
delle imposte sui redditi approvato con il
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 18,
comma 1, le parole «commi 1-bis e 1-ter» sono
sostituite dalle parole
«comma 1-bis»;
b) all’articolo 73, il
comma 5-quinquies, e’ sostituito dal
seguente:
«5-quinquies. Gli
organismi di investimento collettivo del
risparmio con sede in
Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli
con sede in
Lussemburgo, gia’ autorizzati al collocamento nel
territorio dello Stato,
di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge
30 settembre 1983, n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1983, n.
649, e successive modificazioni, non sono
soggetti alle imposte
sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di
capitale sono a titolo
di imposta. Non si applicano la ritenuta
prevista dal comma 2
dell’articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni, sugli
interessi ed altri proventi dei conti correnti e
depositi bancari e le
ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del
medesimo articolo 26
e dall’articolo 26-quinquies del predetto
decreto nonche’
dall’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77, e successive
modificazioni.».
16. Nel decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, nella
legge 4 agosto 1990, n. 227, all’articolo 4,
comma 1, le parole
«commi 1-bis e 1-ter» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 1-bis».
17. Nella legge 28
dicembre 1995, n. 549, il comma 115
dell’articolo 3 e’
sostituito dal seguente: «115.Se i titoli indicati
nel comma 1
dell’articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 sono emessi da societa’ o enti,
diversi dalle banche, il
cui capitale e’ rappresentato da azioni non
negoziate in mercati
regolamentati degli Stati membri dell’Unione
europea e degli Stati
aderenti all’Accordo sullo Spazio economico
europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto ministeriale
emanato ai sensi
dell’articolo 168-bis, comma 1, del testo unico
delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ovvero da quote, gli interessi
passivi sono deducibili
a condizione che, al momento di emissione, il
tasso di rendimento
effettivo non sia superiore: a) al doppio del
tasso ufficiale di
riferimento, per le obbligazioni ed i titoli
similari negoziati in
mercati regolamentati degli Stati membri
dell’Unione europea e
degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio
economico europeo che
sono inclusi nella lista di cui al citato
decreto, o collocati
mediante offerta al pubblico ai sensi della
disciplina vigente al
momento di emissione; b) al tasso ufficiale di
riferimento aumentato di
due terzi, delle obbligazioni e dei titoli
similari diversi dai
precedenti. Qualora il tasso di rendimento
effettivo all’emissione
superi i limiti di cui al periodo precedente,
gli interessi passivi
eccedenti l’importo derivante dall’applicazione
dei predetti tassi sono
indeducibili dal reddito di impresa. Con
decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze i limiti indicati
nel primo periodo
possono essere variati tenendo conto dei tassi
effettivi di
remunerazione delle obbligazioni e dei titoli similari
rilevati nei mercati
regolamentati italiani. I tassi effettivi di
remunerazione sono
rilevati avendo riguardo, ove necessario,
all’importo e alla
durata del prestito nonche’ alle garanzie
prestate.».
18. Nel decreto
legislativo 1º aprile 1996, n. 239 sono apportate
le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 2:
1) il comma 1-ter e’
abrogato;
2) il comma 1-quater e’
sostituito dal seguente: «1-quater.
L’imposta di cui al
comma 1-bis si applica sugli interessi ed altri
proventi percepiti dai
soggetti indicati al comma 1»;
3) nel comma 2, le
parole «commi 1, 1-bis e 1-ter» sono
sostituite, ovunque
ricorrano, dalle parole «commi 1 e 1-bis»;
b) all’articolo 3, comma
5, le parole «commi 1-bis e 1-ter» sono
sostituite dalle parole
«comma 1-bis»;
c) all’articolo 5, le
parole «commi 1, 1-bis e 1-ter» sono
sostituite, ovunque
ricorrano, dalle parole «commi 1 e 1-bis».
19. Nel decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 5, al
comma 2, dopo l’ultimo periodo e’ aggiunto
il seguente: «Ai fini de
presente comma, i redditi diversi derivanti
dalle obbligazioni e
dagli altri titoli di cui all’articolo 31 del
decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella
lista di cui al decreto
emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma
1, del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono
computati nella
misura del 62,5 per cento dell’ammontare
realizzato;»;
b) all’articolo 6, al
comma 1, dopo l’ultimo periodo e’ aggiunto
il seguente: «Ai fini
del presente articolo, i redditi diversi
derivanti dalle
obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo
31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601 ed equiparati e
dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella lista di cui al
decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis,
comma 1, del medesimo
testo unico sono computati nella misura del
62,5 per cento
dell’ammontare realizzato;»;
c) all’articolo 7:
1) al comma 3, la
lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
«b)la ritenuta prevista
dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto del
Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli
interessi ed altri
proventi dei conti correnti bancari;»;
2) al comma 3, lettera
c), le parole «del 12,50 per cento»,
ovunque ricorrano, sono
soppresse;
3) al comma 4, dopo
l’ultimo periodo e’ aggiunto il seguente:
«Ai fini del presente
comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e
dagli altri titoli di
cui all’articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, ed equiparati e dalle
obbligazioni emesse
dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto
emanato ai sensi
dell’articolo 168-bis, comma 1, del testo unico
delle imposte sui
redditi approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura
del 62,5 per cento
dell’ammontare realizzato;».
20. Nel decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, all’articolo 6,
comma 1, le parole «del
12,50 per cento» sono soppresse.
21. Nel decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, all’articolo
17, comma 3, le parole
«del 12,50 per cento,» sono soppresse.
22. Ai proventi degli
strumenti finanziari rilevanti in materia di
adeguatezza patrimoniale
ai sensi della normativa comunitaria e delle
discipline prudenziali
nazionali, emessi da intermediari vigilati
dalla Banca d’Italia o
da soggetti vigilati dall’ISVAP e diversi da
azioni e titoli
similari, si applica il regime fiscale di cui al
decreto legislativo 1º
aprile 1996, n. 239. Le remunerazioni dei
predetti strumenti
finanziari sono in ogni caso deducibili ai fini
della determinazione del
reddito del soggetto emittente; resta ferma
l’applicazione
dell’articolo 96 e dell’articolo 109, comma 9, del
testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La presente
disposizione si applica
con riferimento agli strumenti finanziari
emessi a decorrere dal
20 luglio 2011.
23. I redditi di cui
all’articolo 44, comma 1, lettera g-quater),
del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con il decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da
assoggettare a ritenuta,
ai sensi dell’articolo 6 della legge 26
settembre 1985, n.
482, o a imposta sostitutiva, ai sensi
dell’articolo 26-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600,
sono determinati al netto di una quota dei
proventi riferibili
alle obbligazioni e altri titoli di cui
all’articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601
ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli
Stati inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell’articolo 168-bis,
comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con
il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze sono stabilite
le modalita’ di individuazione della quota dei
proventi di cui al
periodo precedente.
24. Le disposizioni dei
commi da 13 a 23 esplicano effetto a
decorrere dal 1º gennaio
2012.
25. A decorrere dal 1º
gennaio 2012 sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) il comma 8
dell’articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974,
n. 95, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n.
216;
b) i commi da 1 a 4
dell’articolo 7 del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425.
26. Ai fini
dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma
11, per gli
interessi e altri proventi soggetti all’imposta
sostitutiva di cui al
decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, gli
intermediari di cui
all’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto
provvedono ad effettuare
addebiti e accrediti del conto unico di cui
all’articolo 3 del
citato decreto alla data del 31 dicembre 2011, per
le obbligazioni e titoli
similari senza cedola o con cedola avente
scadenza non inferiore a
un anno dalla data del 31 dicembre 2011,
ovvero in occasione
della scadenza della cedola o della cessione o
rimborso del titolo, per
le obbligazioni e titoli similari diversi
dai precedenti. Per i
titoli espressi in valuta estera si tiene conto
del valore del cambio
alla data del 31 dicembre 2011. Con decreto del
Ministro dell’economia e
delle finanze sono stabilite le modalita’ di
svolgimento delle
operazioni di addebito e di accredito del conto
unico.
27. Ai redditi di cui
all’articolo 44, comma 1, lettera g-quater),
del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da
contratti sottoscritti
fino al 31 dicembre 2011, si applica
l’aliquota del 12,5 per
cento sulla parte di redditi riferita al
periodo intercorrente
tra la data di sottoscrizione o acquisto della
polizza ed il 31
dicembre 2011. Ai fini della determinazione dei
redditi di cui al
precedente periodo si tiene conto dell’ammontare
dei premi versati a ogni
data di pagamento dei premi medesimi e del
tempo intercorso tra
pagamento dei premi e corresponsione dei
proventi, secondo le
disposizioni stabilite con decreto del Ministro
dell’economia e delle
finanze.
28. Le minusvalenze,
perdite e differenziali negativi di cui
all’articolo 67, comma
1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo
unico delle imposte
sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate fino
alla data del 31
dicembre 2011 sono portate in deduzione dalle
plusvalenze e dagli
altri redditi diversi di cui all’articolo 67,
comma 1, lettere da
c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi
approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, realizzati successivamente, per
una quota pari al 62,5
per cento del loro ammontare. Restano fermi i
limiti temporali di
deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5,
del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma
5, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
29. A decorrere dalla
data del 1º gennaio 2012, agli effetti della
determinazione delle
plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo
67, comma 1, lettere da
c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, in luogo del costo o valore di
acquisto, o del valore
determinato ai sensi dell’articolo 14, commi 6
e seguenti, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, puo’
essere assunto il valore
dei titoli, quote, diritti, valute estere,
metalli preziosi allo
stato grezzo o monetato, strumenti finanziari,
rapporti e crediti alla
data del 31 dicembre 2011, a condizione che
il contribuente:
a) opti per la
determinazione, alla stessa data, delle
plusvalenze, delle
minusvalenze e dei proventi di cui all’articolo
44, comma 1, lettera g),
del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917,
derivanti dalla partecipazione a organismi di
investimento collettivo
in valori mobiliari di cui all’articolo 73,
comma 5-quinquies del
citato testo unico, a organismi di investimento
collettivo in valori
mobiliari di diritto estero, di cui all’articolo
10-ter, comma 1, della
legge 23 marzo 1983, n. 77;
b) provveda al
versamento dell’imposta sostitutiva eventualmente
dovuta, secondo i
criteri di cui agli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo 21 novembre
1997, n. 461.
30. Ai fini del comma
29, nel caso di cui all’articolo 5 del
decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, l’opzione di cui alla
lettera a) del comma 29
e’ esercitata, in sede di dichiarazione
annuale dei redditi e
si estende a tutti i titoli o strumenti
finanziari detenuti;
l’imposta sostitutiva dovuta e’ corrisposta
secondo le modalita’ e
nei termini previsti dal comma 4 dello stesso
articolo 5. Nel caso di
cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461,
l’opzione si estende a tutti i titoli, quote o
certificati inclusi nel
rapporto di custodia o amministrazione e puo’
essere esercitata entro
il 31 marzo 2012; l’imposta sostitutiva e’
versata dagli
intermediari entro il 16 maggio 2012, ricevendone
provvista dal
contribuente.
31. Ove non siano
applicabili le disposizioni dei commi 29 e 30,
per i proventi di cui
all’articolo 44, comma 1, lettera g), del testo
unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
partecipazione agli
organismi di investimento collettivo di cui al
comma 29, lettera a),
l’opzione puo’ essere esercitata entro il 31
marzo 2012, con
comunicazione ai soggetti residenti incaricati del
pagamento dei proventi
medesimi, del riacquisto o della negoziazione
delle quote o azioni;
l’imposta sostitutiva e’ versata dai medesimi
soggetti entro il 16
maggio 2012, ricevendone provvista dal
contribuente.
32. Le minusvalenze e
perdite di cui all’articolo 67, comma 1,
lettere da c-bis) a
c-quinquies), del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917,
derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui
al comma precedente sono
portate in deduzione dalle plusvalenze e
dagli altri redditi
diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere
da c-bis) a
c-quinquies), del testo unico delle imposte sui
redditi
approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, realizzati
successivamente, fino al 31 dicembre 2012,
per una quota pari al
62,5 per cento del loro ammontare.
33. Per le gestioni
individuali di portafoglio di cui all’articolo
7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli eventuali
risultati negativi di
gestione rilevati alla data del 31 dicembre
2011 sono portati in
deduzione dai risultati di gestione maturati
successivamente, per una
quota pari al 62,5 per cento del loro
ammontare. Restano fermi
i limiti temporali di utilizzo dei risultati
negativi di gestione
previsti dall’articolo 7, comma 10, del decreto
legislativo 21 novembre
1997, n. 461.
34. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze sono
stabilite le modalita’
di applicazione dei commi da 29 a 32.
35 All’ultimo periodo
del comma 4 bis dell’articolo 10 della legge
8 maggio 1998, n.
146, dopo la parola «446» sono aggiunte le
seguenti: «e che i
contribuenti interessati risultino congrui alle
risultanze degli studi
di settore, anche a seguito di adeguamento, in
relazione al periodo di
imposta precedente». All’articolo 1, comma
1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, dopo le parole «o
aree territoriali» sono aggiunte le seguenti:
«, o per aggiornare o
istituire gli indicatori di cui all’articolo
10-bis della legge 8
maggio 1998, n. 146».
35-bis. All’articolo 13
del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera
d), le parole: «e amministrativi» sono
soppresse;
b) al comma 3-bis,
dopo le parole: «procedura civile e» sono
inserite le seguenti:
«il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata ai sensi
dell’articolo»;
c) al comma 6, e’
aggiunto il seguente periodo: «Se manca la
dichiarazione di cui al
comma 3-bis dell’articolo 14, il processo si
presume del valore
indicato al comma 6-quater, lettera f)»;
d) al comma 6-bis,
lettera e), sono soppressi i due ultimi periodi;
e) dopo il comma 6-bis,
e’ inserito il seguente:
«6-bis.1. Gli importi di
cui alle lettere a), b ), c), d) ed e) del
comma 6-bis sono
aumentati della meta’ ove il difensore non indichi
il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata e il proprio
recapito fax, ai sensi
dell’articolo 136 del codice del processo
amministrativo di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
ovvero qualora la parte
ometta di indicare il codice fiscale nel
ricorso. L’onere
relativo al pagamento dei suddetti contributi e’
dovuto in ogni caso
dalla parte soccombente, anche nel caso di
compensazione giudiziale
delle spese e anche se essa non si e’
costituita in giudizio.
Ai fini predetti, la soccombenza si determina
con il passaggio in
giudicato della sentenza. Ai fini del presente
comma, per ricorsi si
intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che
introducono domande nuove»;
f) al comma 6-quater,
lettera c), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e
per le controversie tributarie di valore
indeterminabile».
35-ter. Al codice di
procedura civile sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all’articolo 125,
primo comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il difensore
deve, altresi’, indicare il proprio indirizzo
di posta elettronica
certificata e il proprio numero di fax»;
b) all’articolo 136, e’
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Tutte le comunicazioni
alle parti devono essere effettuate con le
modalita’ di cui al
terzo comma».
35-quater. Al decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono
apportate le seguenti
modifiche:
a) all’articolo 18,
comma 2, lettera b), dopo le parole: «codice
fiscale» sono aggiunte
le seguenti: «e dell’indirizzo di posta
elettronica
certificata»;
b) all’articolo 18,
comma 4, dopo le parole: «codice fiscale» sono
inserite le seguenti:
«e all’indirizzo di posta elettronica
certificata»;
c) all’articolo 22,
comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «All’atto della
costituzione in giudizio, il ricorrente deve
depositare la nota di
iscrizione al ruolo, contenente l’indicazione
delle parti, del
difensore che si costituisce, dell’atto impugnato,
della materia del
contendere, del valore della controversia e della
data di notificazione
del ricorso».
35-quinquies. Al
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all’articolo 37, al
comma 3, le parole: «entro sessanta giorni
dalla data di entrata in
vigore del presente decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «entro
il 31 ottobre 2011», e al comma 7, le parole:
«alle controversie
instaurate» sono sostituite dalle seguenti: «ai
procedimenti iscritti a
ruolo»;
b) all’articolo 39,
comma 4, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Ai fini del
periodo precedente, si intendono in servizio i
magistrati non
collocati a riposo al momento dell’indizione dei
concorsi».
35-sexies. All’articolo
8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, e’
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice
condanna la parte
costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5,
non ha partecipato al
procedimento senza giustificato motivo, al
versamento all’entrata
del bilancio dello Stato di una somma di
importo corrispondente
al contributo unificato dovuto per il
giudizio».
35-septies. All’articolo
8 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, lettera
m-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, ed
esercitano, anche in forma non individuale, le
attivita’ individuate
nella lettera i)»;
b) al comma 1-bis, al
primo ed al secondo periodo, le parole:
«parenti fino al
terzo grado» sono sostituite dalle seguenti:
«parenti fino al secondo
grado».
35-octies. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del
presente decreto, e’ istituita un’imposta di bollo
sui trasferimenti di
denaro all’estero attraverso gli istituti
bancari, le agenzie
«money transfer» ed altri agenti in attivita’
finanziaria. L’imposta
e’ dovuta in misura pari al 2 per cento
dell’importo trasferito
con ogni singola operazione, con un minimo di
prelievo pari a 3 euro.
L’imposta non e’ dovuta per i trasferimenti
effettuati dai
cittadini dell’Unione europea nonche’ per quelli
effettuati verso i
Paesi dell’Unione europea. Sono esentati i
trasferimenti effettuati
da soggetti muniti di matricola INPS e
codice fiscale.
36. Le maggiori
entrate derivanti dal presente decreto sono
riservate all’Erario,
per un periodo di cinque anni, per essere
destinate alle esigenze
prioritarie di raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica
concordati in sede europea, anche alla luce della
eccezionalita’ della
situazione economica internazionale. Con
apposito decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione
del presente decreto, sono stabilite le
modalita’ di
individuazione del maggior gettito, attraverso separata
contabilizzazione. A
partire dall’anno 2014, il Documento di economia
e finanza conterra’ una
valutazione delle maggiori entrate derivanti,
in termini permanenti,
dall’attivita’ di contrasto all’evasione.
Dette maggiori entrate,
al netto di quelle necessarie al mantenimento
del pareggio di bilancio
ed alla riduzione del debito, confluiranno
in un Fondo per la
riduzione strutturale della pressione fiscale e
saranno finalizzate alla
riduzione degli oneri fiscali e contributivi
gravanti sulle famiglie
e sulle imprese.
36-bis. In
anticipazione della riforma del sistema fiscale,
all’articolo 1, comma
460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
apportate le seguenti
modifiche:
a) alla lettera b), le
parole: «per la quota del 30 per cento» sono
sostituite dalle
seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b-bis),
le parole: «per la quota del 55 per cento»
sono sostituite dalle
seguenti: «per la quota del 65 per cento».
36-ter. Al comma 1
dell’articolo 6 del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, le parole:
«si applica in ogni caso alla quota degli
utili netti annuali»
sono sostituite dalle seguenti: «non si applica
alla quota del 10 per
cento degli utili netti annuali».
36-quater. Le
disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter si
applicano a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Nella
determinazione degli acconti dovuti per il
periodo di imposta di
prima applicazione si assume, quale imposta del
periodo precedente,
quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni di cui
commi 36-bis e 36-ter.
36-quinquies. L’aliquota
dell’imposta sul reddito delle societa’ di
cui all’articolo 75 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive
modificazioni, dovuta dai soggetti indicati
nell’articolo 30, comma
1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e’
applicata con una
maggiorazione di 10,5 punti percentuali. Sulla
quota del reddito
imputato per trasparenza ai sensi dell’articolo 5
del testo unico delle
imposte sui redditi dai soggetti indicati
dall’articolo 30, comma
1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a
societa’ o enti soggetti
all’imposta sul reddito delle societa’ trova
comunque applicazione
detta maggiorazione.
36-sexies. I soggetti
indicati nell’articolo 30, comma 1, della
legge 23 dicembre 1994,
n. 724, che hanno esercitato l’opzione per la
tassazione di gruppo di
cui all’articolo 117 del testo unico delle
imposte sui redditi,
assoggettano autonomamente il proprio reddito
imponibile alla
maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e
provvedono al relativo
versamento.
36-septies. Il comma
36-sexies trova applicazione anche con
riguardo alla quota di
reddito imputato per trasparenza ai sensi
dell’articolo 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei
soggetti indicati
nell’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, ad una
societa’ o ente che abbia esercitato l’opzione
per la tassazione di
gruppo ai sensi dell’articolo 117 del testo
unico delle imposte sui
redditi.
36-octies. I soggetti
indicati nell’articolo 30, comma 1, della
legge 23 dicembre 1994,
n. 724, che hanno esercitato, in qualita’ di
partecipati, l’opzione
per la trasparenza fiscale di cui all’articolo
115 o all’articolo 116
del testo unico delle imposte sui redditi,
assoggettano
autonomamente il proprio reddito imponibile alla
maggiorazione prevista
dal comma 36-quinquies e provvedono al
relativo versamento. I
soggetti indicati nell’articolo 30, comma 1,
della legge 23 dicembre
1994, n. 724, che abbiano esercitato, in
qualita’ di
partecipanti, l’opzione per la trasparenza fiscale di
cui
al citato articolo 115
del testo unico delle imposte sui redditi
assoggettano il
proprio reddito imponibile alla maggiorazione
prevista dal comma
36-quinquies, senza tener conto del reddito
imputato dalla societa’
partecipata.
36-novies. Le
disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a
36-octies si applicano a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso alla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente
decreto. Nella determinazione degli acconti
dovuti per il periodo di
imposta di prima applicazione si assume,
quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando
le disposizioni di cui ai commi da
36-quinquies a
36-octies.
36-decies. Pur non
ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 30,
comma 1, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, le societa’ e gli enti
ivi indicati che
presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre
periodi d’imposta
consecutivi sono considerati non operativi a
decorrere dal successivo
quarto periodo d’imposta ai fini e per gli
effetti del citato
articolo 30. Restano ferme le cause di non
applicazione della
disciplina in materia di societa’ non operative di
cui al predetto articolo
30 della legge n. 724 del 1994.
36-undecies. Il comma
36-decies trova applicazione anche qualora,
nell’arco temporale di
cui al medesimo comma, le societa’ e gli enti
siano per due periodi
d’imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano
dichiarato un reddito
inferiore all’ammontare determinato ai sensi
dell’articolo 30, comma
3, della citata legge n. 724 del 1994.
36-duodecies. Le
disposizioni di cui ai commi 36-decies e
36-undecies si applicano
a decorrere dal periodo d’imposta successivo
a quello in corso alla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente
decreto. Nella determinazione degli acconti
dovuti per il periodo di
imposta di prima applicazione si assume,
quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando
le disposizioni di cui ai commi 36-decies e
36-undecies.
36-terdecies.
All’articolo 67, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, dopo la lettera
h-bis), e’ inserita la
seguente:
«h-ter) la differenza
tra il valore di mercato e il corrispettivo
annuo per la concessione
in godimento di beni dell’impresa a soci o
familiari
dell’imprenditore».
36-quaterdecies. I costi
relativi ai beni dell’impresa concessi in
godimento a soci o
familiari dell’imprenditore per un corrispettivo
annuo inferiore al
valore di mercato del diritto di godimento non
sono in ogni caso
ammessi in deduzione dal reddito imponibile.
36-quinquiesdecies. La
differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo
concorre alla formazione del reddito imponibile
del socio o familiare
utilizzatore ai sensi dell’articolo 67, comma
1, lettera h-ter),
del testo unico delle imposte sui redditi,
introdotta dal comma
36-terdecies del presente articolo.
36-sexiesdecies. Al fine
di garantire l’attivita’ di controllo,
nelle ipotesi di cui al
comma 36-quaterdecies l’impresa concedente
ovvero il socio o il
familiare dell’imprenditore comunicano
all’Agenzia delle
entrate i dati relativi ai beni concessi in
godimento. Con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di
conversione del presente decreto sono individuati
modalita’ e termini per
l’effettuazione della predetta comunicazione.
Per l’omissione della
comunicazione, ovvero per la trasmissione della
stessa con dati
incompleti o non veritieri, e’ dovuta, in solido, una
sanzione amministrativa
pari al 30 per cento della differenza di cui
al comma
36-quinquiesdecies. Qualora, nell’ipotesi di cui
al
precedente periodo, i
contribuenti si siano conformati alle
disposizioni di cui ai
commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, e’
dovuta, in solido, la
sanzione di cui all’articolo 11, comma 1,
lettera a), del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
36-septiesdecies.
L’Agenzia delle entrate procede a controllare
sistematicamente la
posizione delle persone fisiche che hanno
utilizzato i beni
concessi in godimento e ai fini della ricostruzione
sintetica del reddito
tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma
di finanziamento o
capitalizzazione effettuata nei confronti della
societa’.
36-duodevicies. Le
disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a
36-septiesdecies si
applicano a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del
presente decreto. Nella determinazione degli
acconti dovuti per il
periodo di imposta di prima applicazione si
assume, quale imposta
del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando
le disposizioni di cui ai commi da
36-terdecies a
36-septiesdecies.
36-undevicies. In
deroga a quanto previsto dall’articolo 7,
undicesimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605,
l’Agenzia delle entrate puo’ procedere alla
elaborazione di
specifiche liste selettive di contribuenti da
sottoporre a controllo
basate su informazioni relative ai rapporti e
operazioni di cui al
citato articolo 7, sesto comma, sentite le
associazioni di
categoria degli operatori finanziari per le tipologie
di informazioni da
acquisire.
36-vicies. Al comma 1
dell’articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 21
dicembre 1996, n. 696, e’ abrogata la lettera
rr).
36-vicies semel. Al
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono
apportate le seguenti
modifiche:
a) all’articolo 2, e’
abrogato il comma 3;
b) all’articolo 3,
comma 1, lettera a), le parole: «a lire
centocinquanta milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «a euro
trentamila»;
c) all’articolo 3, comma
1, lettera b), le parole: «a lire tre
miliardi» sono
sostituite dalle seguenti: «a euro un milione»;
d) all’articolo 4, comma
1, lettera a), le parole: «a lire duecento
milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «a euro cinquantamila»;
e) all’articolo 4, comma
1, lettera b), le parole: «a lire quattro
miliardi» sono
sostituite dalle seguenti: «a euro due milioni»;
f) all’articolo 5,
comma 1, le parole: «a lire centocinquanta
milioni» sono sostituite
dalle seguenti «a euro trentamila»;
g) all’articolo 8, e’
abrogato il comma 3;
h) all’articolo 12, dopo
il comma 2, e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. Per i delitti
previsti dagli articoli da 2 a 10 del
presente decreto
l’istituto della sospensione condizionale della pena
di cui all’articolo 163
del codice penale non trova applicazione nei
casi in cui ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni: a)
l’ammontare dell’imposta
evasa sia superiore al 30 per cento del
volume d’affari; b)
l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore a
tre milioni di euro»;
i) all’articolo 13,
comma 1, le parole: «alla meta’» sono
sostituite dalle
seguenti «ad un terzo»;
l) all’articolo 17, e’
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. I termini di
prescrizione per i delitti previsti dagli
articoli da 2 a 10 del
presente decreto sono elevati di un terzo»;
m) all’articolo 13, dopo
il comma 2, e’ inserito il seguente:
«2-bis. Per i delitti di
cui al presente decreto l’applicazione
della pena ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale
puo’ essere chiesta
dalle parti solo qualora ricorra la circostanza
attenuante di cui ai
commi 1 e 2».
36-vicies bis. Le
norme di cui al comma 36-vicies semel si
applicano ai fatti
successivi alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del
presente decreto.
36-vicies ter. Per gli
esercenti imprese o arti e professioni con
ricavi e compensi
dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i
quali per tutte le
operazioni attive e passive effettuate
nell’esercizio
dell’attivita’ utilizzano esclusivamente strumenti di
pagamento diversi dal
denaro contante e nelle dichiarazioni in
materia di imposte sui
redditi e imposte sul valore aggiunto indicano
gli estremi
identificativi dei rapporti con gli operatori
finanziari
di cui all’articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, in corso nel periodo di
imposta, le sanzioni
amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6
del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla
meta’.
36-vicies quater. Al
comma 6, primo periodo, dell’articolo 50-bis
del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole:
«agli effetti dell’IVA»
sono inserite le seguenti: «iscritti alla
Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura da almeno
un anno, che
dimostrino una effettiva operativita’ e attestino
regolarita’ dei
versamenti IVA, con le modalita’ definite con
provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate,».
Titolo II
LIBERALIZZAZIONI,
PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE
LO SVILUPPO
Art. 3
Abrogazione delle
indebite restrizioni all’accesso e
all’esercizio delle professioni e delle attivita’
economiche
1. Comuni, Province,
Regioni e Stato, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
adeguano i rispettivi
ordinamenti al principio secondo cui
l’iniziativa e
l’attivita’ economica privata sono libere ed e’
permesso tutto cio’ che
non e’ espressamente vietato dalla legge nei
soli casi di:
a) vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali;
b) contrasto con i
principi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla
sicurezza, alla liberta’, alla dignita’ umana e
contrasto con l’utilita’
sociale;
d) disposizioni
indispensabili per la protezione della salute
umana, la
conservazione delle specie animali e vegetali,
dell’ambiente, del
paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni relative
alle attivita’ di raccolta di giochi
pubblici ovvero che
comunque comportano effetti sulla finanza
pubblica.
2. Il comma 1
costituisce principio fondamentale per lo sviluppo
economico e attua la
piena tutela della concorrenza tra le imprese.
3. Sono in ogni caso
soppresse, alla scadenza del termine di cui al
comma 1, le disposizioni
normative statali incompatibili con quanto
disposto nel medesimo
comma, con conseguente diretta applicazione
degli istituti della
segnalazione di inizio di attivita’ e
dell’autocertificazione
con controlli successivi. Nelle more della
decorrenza del predetto
termine, l’adeguamento al principio di cui al
comma 1 puo’ avvenire
anche attraverso gli strumenti vigenti di
semplificazione
normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo e’
autorizzato ad adottare
uno o piu’ regolamenti ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono
individuate le
disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto
nel presente comma ed e’
definita la disciplina regolamentare della
materia ai fini
dell’adeguamento al principio di cui al comma 1.
4. L’adeguamento di
Comuni, Province e Regioni all’obbligo di cui
al comma 1 costituisce
elemento di valutazione della virtuosita’ dei
predetti enti ai sensi
dell’articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98,
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. Fermo restando
l’esame di Stato di cui all’articolo 33 quinto
comma della
Costituzione per l’accesso alle professioni
regolamentate, gli
ordinamenti professionali devono garantire che
l’esercizio
dell’attivita’ risponda senza eccezioni ai principi
di
libera concorrenza, alla
presenza diffusa dei professionisti su tutto
il territorio
nazionale, alla differenziazione e pluralita’ di
offerta che garantisca
l’effettiva possibilita’ di scelta degli
utenti nell’ambito della
piu’ ampia informazione relativamente ai
servizi offerti. Gli
ordinamenti professionali dovranno essere
riformati entro 12 mesi
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto per recepire i
seguenti principi:
a) l’accesso alla
professione e’ libero e il suo esercizio e’
fondato e ordinato
sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio,
intellettuale e tecnica,
del professionista. La limitazione, in forza
di una disposizione di
legge, del numero di persone che sono titolate
ad esercitare una certa
professione in tutto il territorio dello
Stato o in una certa
area geografica, e’ consentita unicamente
laddove essa risponda a
ragioni di interesse pubblico, tra cui in
particolare quelle
connesse alla tutela della salute umana,e non
introduca una
discriminazione diretta o indiretta basata sulla
nazionalita’ o, in
caso di esercizio dell’attivita’ in forma
societaria, della sede
legale della societa’ professionale;
b) previsione
dell’obbligo per il professionista di seguire
percorsi di formazione
continua permanente predisposti sulla base di
appositi regolamenti
emanati dai consigli nazionali, fermo restando
quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di educazione
continua in medicina
(ECM). La violazione dell’obbligo di formazione
continua determina un
illecito disciplinare e come tale e’ sanzionato
sulla base di quanto
stabilito dall’ordinamento professionale che
dovra’ integrare tale
previsione;
c) la disciplina del
tirocinio per l’accesso alla professione deve
conformarsi a criteri
che garantiscano l’effettivo svolgimento
dell’attivita’ formativa
e il suo adeguamento costante all’esigenza
di assicurare il miglior
esercizio della professione. Al tirocinante
dovra’ essere
corrisposto un equo compenso di natura indennitaria,
commisurato al suo
concreto apporto. Al fine di accelerare l’accesso
al mondo del lavoro,
la durata del tirocinio non potra’ essere
complessivamente
superiore a tre anni e potra’ essere svolto, in
presenza di una apposita
convenzione quadro stipulata fra i Consigli
Nazionali e il Ministero
dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca, in
concomitanza al corso di
studio per il conseguimento della laurea di
primo livello o
della laurea magistrale o specialistica. Le
disposizioni della
presente lettera non si applicano alle professioni
sanitarie per le quali
resta confermata la normativa vigente;
d) il compenso spettante
al professionista e’ pattuito per iscritto
all’atto del
conferimento dell’incarico professionale prendendo come
riferimento le tariffe
professionali. E’ ammessa la pattuizione dei
compensi anche in deroga
alle tariffe. Il professionista e’ tenuto,
nel rispetto del
principio di trasparenza, a rendere noto al cliente
il livello della
complessita’ dell’incarico, fornendo tutte le
informazioni utili
circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento alla
conclusione dell’incarico. In caso di mancata
determinazione
consensuale del compenso, quando il committente e’ un
ente pubblico, in caso
di liquidazione giudiziale dei compensi,
ovvero nei casi in
cui la prestazione professionale e’ resa
nell’interesse dei
terzi si applicano le tariffe professionali
stabilite con decreto
dal Ministro della Giustizia;
e) a tutela del cliente,
il professionista e’ tenuto a stipulare
idonea assicurazione
per i rischi derivanti dall’esercizio
dell’attivita’
professionale. Il professionista deve rendere noti al
cliente, al momento
dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della
polizza stipulata per la
responsabilita’ professionale e il relativo
massimale. Le condizioni
generali delle polizze assicurative di cui
al presente comma
possono essere negoziate, in convenzione con i
propri iscritti, dai
Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali
dei professionisti;
f) gli ordinamenti
professionali dovranno prevedere l’istituzione
di organi a livello
territoriale, diversi da quelli aventi funzioni
amministrative, ai quali
sono specificamente affidate l’istruzione e
la decisione delle
questioni disciplinari e di un organo nazionale di
disciplina. La carica di
consigliere dell’Ordine territoriale o di
consigliere nazionale
e’ incompatibile con quella di membro dei
consigli di disciplina
nazionali e territoriali. Le disposizioni
della presente lettera
non si applicano alle professioni sanitarie
per le quali resta
confermata la normativa vigente;
g) la pubblicita’
informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto
l’attivita’
professionale, le specializzazioni ed i titoli
professionali posseduti,
la struttura dello studio ed i compensi
delle prestazioni, e’
libera. Le informazioni devono essere
trasparenti, veritiere,
corrette e non devono essere equivoche,
ingannevoli,
denigratorie.
6. Fermo quanto previsto
dal comma 5 per le professioni, l’accesso
alle attivita’
economiche e il loro esercizio si basano sul principio
di liberta’ di impresa.
7. Le disposizioni
vigenti che regolano l’accesso e l’esercizio
delle attivita’
economiche devono garantire il principio di liberta’
di impresa e di garanzia
della concorrenza. Le disposizioni relative
all’introduzione di
restrizioni all’accesso e all’esercizio delle
attivita’ economiche
devono essere oggetto di interpretazione
restrittiva, fermo in
ogni caso quanto previsto al comma 1 del
presente articolo.
8. Le restrizioni in
materia di accesso ed esercizio delle
attivita’ economiche
previste dall’ordinamento vigente sono abrogate
quattro mesi dopo
l’entrata in vigore del presente decreto,fermo in
ogni caso quanto
previsto al comma 1 del presente articolo.
9. Il termine
«restrizione», ai sensi del comma 8, comprende:
a) la limitazione, in
forza di una disposizione di legge, del
numero di persone che
sono titolate ad esercitare una attivita’
economica in tutto il
territorio dello Stato o in una certa area
geografica attraverso
la concessione di licenze o autorizzazioni
amministrative per
l’esercizio, senza che tale numero sia
determinato,
direttamente o indirettamente sulla base della
popolazione o di altri
criteri di fabbisogno;
b) l’attribuzione di
licenze o autorizzazioni all’esercizio di una
attivita’ economica solo
dove ce ne sia bisogno secondo l’autorita’
amministrativa; si
considera che questo avvenga quando l’offerta di
servizi da parte di
persone che hanno gia’ licenze o autorizzazioni
per l’esercizio di una
attivita’ economica non soddisfa la domanda da
parte di tutta la
societa’ con riferimento all’intero territorio
nazionale o ad una certa
area geografica;
c) il divieto di
esercizio di una attivita’ economica al di fuori
di una certa area
geografica e l’abilitazione a esercitarla solo
all’interno di una
determinata area;
d) l’imposizione di
distanze minime tra le localizzazioni delle
sedi deputate
all’esercizio di una attivita’ economica;
e) il divieto di
esercizio di una attivita’ economica in piu’ sedi
oppure in una o piu’
aree geografiche;
f) la limitazione
dell’esercizio di una attivita’ economica ad
alcune categorie o
divieto, nei confronti di alcune categorie, di
commercializzazione di
taluni prodotti;
g) la limitazione
dell’esercizio di una attivita’ economica
attraverso l’indicazione
tassativa della forma giuridica richiesta
all’operatore;
h) l’imposizione di
prezzi minimi o commissioni per la fornitura di
beni o servizi,
indipendentemente dalla determinazione, diretta o
indiretta, mediante
l’applicazione di un coefficiente di profitto o
di altro calcolo su base
percentuale;
i) l’obbligo di
fornitura di specifici servizi complementari
all’attivita’ svolta.
10. Le restrizioni
diverse da quelle elencate nel comma 9
precedente possono
essere revocate con regolamento da emanare ai
sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
emanato su proposta
del Ministro competente entro quattro mesi
dall’entrata in vigore
del presente decreto, fermo in ogni caso
quanto previsto al comma
1 del presente articolo.
11. Singole attivita’
economiche possono essere escluse, in tutto o
in parte,
dall’abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi
del
comma 8; in tal
caso, la suddetta esclusione, riferita alle
limitazioni previste dal
comma 9, puo’ essere concessa, con decreto
del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita l’Autorita’
garante della concorrenza e del mercato, entro
quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente
decreto, qualora:
a) la limitazione sia
funzionale a ragioni di interesse pubblico,
tra cui in particolare
quelle connesse alla tutela della salute
umana;
b) la restrizione
rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e,
dal punto di vista
del grado di interferenza nella liberta’
economica,
ragionevolmente proporzionato all’interesse pubblico
cui
e’ destinata;
c) la restrizione non
introduca una discriminazione diretta o
indiretta basata sulla
nazionalita’ o, nel caso di societa’, sulla
sede legale
dell’impresa.
11-bis. In conformita’
alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio,
del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi
dall’abrogazione delle
restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i
servizi di taxi e
noleggio con conducente non di linea, svolti
esclusivamente con
veicoli categoria M1, di cui all’articolo 6 del
decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59.
12. All’articolo 307,
comma 10, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante il
codice dell’ordinamento militare, la lettera
d) e’ sostituita dalla
seguente:
«d) i proventi monetari
derivanti dalle procedure di cui alla
lettera a) sono
determinati con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, tenuto anche
conto dei saldi
strutturali di finanza pubblica, e sono versati
all’entrata del bilancio
dello Stato per essere destinati, mediante
riassegnazione anche
in deroga ai limiti previsti per le
riassegnazioni, con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, fino al 31
dicembre 2013, agli stati di previsione del
Ministero dell’economia
e delle finanze, per una quota corrispondente
al 55 per cento, da
assegnare al fondo ammortamento dei titoli di
Stato, e del Ministero
della difesa, per una quota corrispondente al
35 per cento,
nonche’ agli enti territoriali interessati alle
valorizzazioni, per la
rimanente quota del 10 per cento. Le somme
riassegnate al Ministero
della difesa sono finalizzate esclusivamente
a spese di investimento.
E’ in ogni caso precluso l’utilizzo di
questa somma per la
copertura di oneri di parte corrente. Ai fini
della valorizzazione
dei medesimi beni, le cui procedure sono
concluse entro il
termine perentorio di centottanta giorni dal loro
avvio, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 4, comma
4-decies, del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all’articolo
34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la
determinazione finale
delle conferenze di servizio o il decreto di
approvazione degli
accordi di programma, comportanti variazione degli
strumenti urbanistici,
sono deliberati dal consiglio comunale entro
trenta giorni, decorsi i
quali i due citati provvedimenti, in caso di
mancata deliberazione,
si intendono comunque ratificati. Il medesimo
termine perentorio e
il meccanismo del silenzio assenso per la
ratifica delle
determinazioni finali delle conferenze di servizi si
applicano alle procedure
di valorizzazione di cui all’articolo 314».
12-bis. All’articolo
8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1, le
parole: «In caso di» sono sostituite dalle
seguenti: «Entro dieci
giorni dalla» e le parole da: «cancellate»
fino a: «avvenuto
pagamento» sono sostituite dalle seguenti:
«integrate dalla
comunicazione dell’avvenuto pagamento. La richiesta
da parte dell’istituto
di credito deve pervenire immediatamente dopo
l’avvenuto pagamento»;
b) al comma 2, dopo le
parole: «gia’ registrate» sono inserite le
seguenti: «e
regolarizzate» e le parole da: «estinte» fino a:
«presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «aggiornate
secondo le medesime
modalita’ di cui al comma precedente».
Art. 4
Adeguamento della
disciplina dei servizi pubblici locali
al referendum popolare e alla normativa dall’Unione
europea
1. Gli enti locali, nel
rispetto dei principi di concorrenza, di
liberta’ di
stabilimento e di libera prestazione dei servizi,
verificano la
realizzabilita’ di una gestione concorrenziale dei
servizi pubblici locali
di rilevanza economica, di seguito «servizi
pubblici locali»,
liberalizzando tutte le attivita’ economiche
compatibilmente con
le caratteristiche di universalita’ e
accessibilita’ del
servizio e limitando, negli altri casi,
l’attribuzione di
diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base
ad una analisi di
mercato, la libera iniziativa economica privata non
risulti idonea a
garantire un servizio rispondente ai bisogni della
comunita’.
2. All’esito della
verifica di cui al comma 1 l’ente adotta una
delibera quadro che
illustra l’istruttoria compiuta ed evidenzia, per
i settori sottratti alla
liberalizzazione, le ragioni della decisione
e i benefici per la
comunita’ locale derivanti dal mantenimento di un
regime di esclusiva del
servizio.
3. Alla delibera di
cui al comma precedente e’ data adeguata
pubblicita’; essa e’
inviata all’Autorita’ garante della concorrenza
e del mercato ai fini
della relazione al Parlamento di cui alla legge
10 ottobre 1990, n. 287.
4. La verifica di cui al
comma 1 e’ effettuata entro dodici mesi
dall’entrata in vigore
del presente decreto e poi periodicamente
secondo i rispettivi
ordinamenti degli enti locali; essa e’ comunque
effettuata prima di
procedere al conferimento e al rinnovo della
gestione dei servizi.
5. Gli enti locali, per
assicurare agli utenti l’erogazione di
servizi pubblici che
abbiano ad oggetto la produzione di beni e
attivita’ rivolte a
realizzare fini sociali e a promuovere lo
sviluppo economico e
civile delle comunita’ locali, definiscono
preliminarmente, ove
necessario, gli obblighi di servizio pubblico,
prevedendo le
eventuali compensazioni economiche alle aziende
esercenti i servizi
stessi, tenendo conto dei proventi derivanti
dalle tariffe e nei
limiti della disponibilita’ di bilancio destinata
allo scopo.
6. All’attribuzione
di diritti di esclusiva ad un’impresa
incaricata della
gestione di servizi pubblici locali consegue
l’applicazione di quanto
disposto dall’articolo 9 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, e
successive modificazioni.
7. I soggetti gestori di
servizi pubblici locali, qualora intendano
svolgere attivita’ in
mercati diversi da quelli in cui sono titolari
di diritti di
esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista
dall’articolo 8, commi
2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, e successive
modificazioni.
8. Nel caso in cui
l’ente locale, a seguito della verifica di cui
al comma l, intende
procedere all’attribuzione di diritti di
esclusiva, il
conferimento della gestione di servizi pubblici locali
avviene in favore di
imprenditori o di societa’ in qualunque forma
costituite individuati
mediante procedure competitive ad evidenza
pubblica, nel rispetto
dei principi del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea e
dei principi generali relativi ai contratti
pubblici e, in
particolare, dei principi di economicita’,
imparzialita’,
trasparenza, adeguata pubblicita’, non
discriminazione,
parita’ di trattamento, mutuo riconoscimento e
proporzionalita’. Le
medesime procedure sono indette nel rispetto
degli standard
qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa
distribuzione sul
territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove
esistente, dalla
competente autorita’ di settore o, in mancanza di
essa, dagli enti
affidanti.
9. Le societa’ a
capitale interamente pubblico possono partecipare
alle procedure
competitive ad evidenza pubblica, sempre che non vi
siano specifici divieti
previsti dalla legge.
10. Le imprese estere,
non appartenenti a Stati membri dell’Unione
europea, possono
essere ammesse alle procedure competitive ad
evidenza pubblica per
l’affidamento di servizi pubblici locali a
condizione che
documentino la possibilita’ per le imprese italiane di
partecipare alle gare
indette negli Stati di provenienza per
l’affidamento di
omologhi servizi.
11. Al fine di
promuovere e proteggere l’assetto concorrenziale dei
mercati interessati, il
bando di gara o la lettera di invito relative
alle procedure di cui ai
commi 8, 9, 10:
a) esclude che la
disponibilita’ a qualunque titolo delle reti,
degli impianti e delle
altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a
costi socialmente
sostenibili ed essenziali per l’effettuazione del
servizio possa
costituire elemento discriminante per la valutazione
delle offerte dei
concorrenti;
b) assicura che i
requisiti tecnici ed economici di partecipazione
alla gara siano
proporzionati alle caratteristiche e al valore del
servizio e che la
definizione dell’oggetto della gara garantisca la
piu’ ampia
partecipazione e il conseguimento di eventuali economie
di
scala e di gamma;
c) indica, ferme
restando le discipline di settore, la durata
dell’affidamento
commisurata alla consistenza degli investimenti in
immobilizzazioni
materiali previsti nei capitolati di gara a carico
del soggetto gestore. In
ogni caso la durata dell’affidamento non
puo’ essere superiore
al periodo di ammortamento dei suddetti
investimenti;
d) puo’ prevedere
l’esclusione di forme di aggregazione o di
collaborazione tra
soggetti che possiedono singolarmente i requisiti
tecnici ed economici
di partecipazione alla gara, qualora, in
relazione alla
prestazione oggetto del servizio, l’aggregazione o la
collaborazione sia
idonea a produrre effetti restrittivi della
concorrenza sulla base
di un’oggettiva e motivata analisi che tenga
conto di struttura,
dimensione e numero degli operatori del mercato
di riferimento;
e) prevede che la
valutazione delle offerte sia effettuata da una
commissione nominata
dall’ente affidante e composta da soggetti
esperti nella specifica
materia;
f) indica i criteri e le
modalita’ per l’individuazione dei beni
di cui al comma 29, e
per la determinazione dell’eventuale importo
spettante al gestore al
momento della scadenza o della cessazione
anticipata della
gestione ai sensi del comma 30;
g) prevede l’adozione di
carte dei servizi al fine di garantire
trasparenza informativa
e qualita’ del servizio.
12. Fermo restando
quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso
di procedure aventi ad
oggetto, al tempo stesso, la qualita’ di
socio, al quale deve
essere conferita una partecipazione non
inferiore al 40 per
cento, e l’attribuzione di specifici compiti
operativi connessi alla
gestione del servizio, il bando di gara o la
lettera di invito
assicura che:
a) i criteri di
valutazione delle offerte basati su qualita’ e
corrispettivo del
servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al
prezzo delle quote
societarie;
b) il socio privato
selezionato svolga gli specifici compiti
operativi connessi alla
gestione del servizio per l’intera durata del
servizio stesso e che,
ove cio’ non si verifica, si proceda a un
nuovo affidamento;
c) siano previsti
criteri e modalita’ di liquidazione del socio
privato alla cessazione
della gestione.
13. In deroga a quanto
previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il
valore economico del
servizio oggetto dell’affidamento e’ pari o
inferiore alla somma
complessiva di 900.000 euro annui, l’affidamento
puo’ avvenire a favore
di societa’ a capitale interamente pubblico
che abbia i requisiti
richiesti dall’ordinamento europeo per la
gestione cosiddetta «in
house».
14. Le societa’
cosiddette «in house» affidatarie dirette della
gestione di servizi
pubblici locali sono assoggettate al patto di
stabilita’ interno
secondo le modalita’ definite, con il concerto del
Ministro per le riforme
per il federalismo, in sede di attuazione
dell’articolo 18, comma
2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni. Gli enti
locali vigilano sull’osservanza, da parte dei
soggetti indicati al
periodo precedente al cui capitale partecipano,
dei vincoli derivanti
dal patto di stabilita’ interno.
15. Le societa’
cosiddette «in house» e le societa’ a
partecipazione mista
pubblica e privata, affidatarie di servizi
pubblici locali,
applicano, per l’acquisto di beni e servizi, le
disposizioni di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive
modificazioni.
16. L’articolo 32, comma
3, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive
modificazioni, limitatamente alla gestione del
servizio per il quale le
societa’ di cui al comma 1, lettera c), del
medesimo articolo sono
state specificamente costituite, si applica se
la scelta del socio
privato e’ avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza
pubblica le quali abbiano ad oggetto, al
tempo stesso, la
qualita’ di socio e l’attribuzione di specifici
compiti operativi
connessi alla gestione del servizio. Restano ferme
le altre condizioni
stabilite dall’articolo 32, comma 3, numeri 2) e
3), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.
17. Fermo restando
quanto previsto dall’articolo 18, comma 2-bis,
primo e secondo periodo,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive
modificazioni, le societa’ a partecipazione pubblica
che
gestiscono servizi
pubblici locali adottano, con propri
provvedimenti, criteri e
modalita’ per il reclutamento del personale
e per il conferimento
degli incarichi nel rispetto dei principi di
cui al comma 3
dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Fino
all’adozione dei predetti provvedimenti, e’ fatto
divieto di procedere al
reclutamento di personale ovvero di conferire
incarichi. Il presente
comma non si applica alle societa’ quotate in
mercati regolamentati.
18. In caso di
affidamento della gestione dei servizi pubblici
locali a societa’
cosiddette «in house» e in tutti i casi in cui il
capitale sociale del
soggetto gestore e’ partecipato dall’ente locale
affidante, la verifica
del rispetto del contratto di servizio nonche’
ogni eventuale
aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti,
secondo modalita’
definite dallo statuto dell’ente locale, alla
vigilanza dell’organo
di revisione di cui agli articoli 234 e
seguenti del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni. Restano
ferme le disposizioni contenute nelle
discipline di settore
vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
19. Gli amministratori,
i dirigenti e i responsabili degli uffici o
dei servizi dell’ente
locale, nonche’ degli altri organismi che
espletano funzioni di
stazione appaltante, di regolazione, di
indirizzo e di controllo
di servizi pubblici locali, non possono
svolgere incarichi
inerenti la gestione dei servizi affidati da parte
dei medesimi soggetti.
Il divieto si applica anche nel caso in cui le
dette funzioni sono
state svolte nei tre anni precedenti il
conferimento
dell’incarico inerente la gestione dei servizi pubblici
locali. Alle societa’
quotate nei mercati regolamentati si applica la
disciplina definita
dagli organismi di controllo competenti.
20. Il divieto di cui al
comma 19 opera anche nei confronti del
coniuge, dei parenti e
degli affini entro il quarto grado dei
soggetti indicati allo
stesso comma, nonche’ nei confronti di coloro
che prestano, o hanno
prestato nel triennio precedente, a qualsiasi
titolo attivita’ di
consulenza o collaborazione in favore degli enti
locali o dei soggetti
che hanno affidato la gestione del servizio
pubblico locale.
21. Non possono
essere nominati amministratori di societa’
partecipate da enti
locali coloro che nei tre anni precedenti alla
nomina hanno
ricoperto la carica di amministratore, di cui
all’articolo 77 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive
modificazioni, negli enti locali che detengono quote
di
partecipazione al
capitale della stessa societa’.
22. I componenti della
commissione di gara per l’affidamento della
gestione di servizi
pubblici locali non devono aver svolto ne’
svolgere alcun’altra
funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente alla
gestione del servizio di cui si tratta.
23. Coloro che hanno
rivestito, nel biennio precedente, la carica
di amministratore
locale, di cui al comma 21, non possono essere
nominati componenti
della commissione di gara relativamente a servizi
pubblici locali da
affidare da parte del medesimo ente locale.
24. Sono esclusi da
successivi incarichi di commissario coloro che,
in qualita’ di
componenti di commissioni di gara, abbiano concorso,
con dolo o colpa grave
accertati in sede giurisdizionale con sentenza
non sospesa,
all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.
25. Si applicano ai
componenti delle commissioni di gara le cause
di astensione previste
dall’articolo 51 del codice di procedura
civile.
26. Nell’ipotesi in cui
alla gara concorre una societa’ partecipata
dall’ente locale che la
indice, i componenti della commissione di
gara non possono essere
ne’ dipendenti ne’ amministratori dell’ente
locale stesso.
27. Le incompatibilita’
e i divieti di cui ai commi dal 19 al 26 si
applicano alle nomine e
agli incarichi da conferire successivamente
alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
28. Ferma restando la
proprieta’ pubblica delle reti, la loro
gestione puo’ essere
affidata a soggetti privati.
29. Alla scadenza della
gestione del servizio pubblico locale o in
caso di sua cessazione
anticipata, il precedente gestore cede al
gestore subentrante i
beni strumentali e le loro pertinenze
necessari, in quanto non
duplicabili a costi socialmente sostenibili,
per la prosecuzione del
servizio, come individuati, ai sensi del
comma 11, lettera f),
dall’ente affidante, a titolo gratuito e liberi
da pesi e gravami.
30. Se, al momento della
cessazione della gestione, i beni di cui
al comma 29 non sono
stati interamente ammortizzati, il gestore
subentrante corrisponde
al precedente gestore un importo pari al
valore contabile
originario non ancora ammortizzato, al netto di
eventuali contributi
pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.
Restano ferme le
disposizioni contenute nelle discipline di settore,
anche regionali, vigenti
alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche’ restano
salvi eventuali diversi accordi tra le parti
stipulati prima
dell’entrata in vigore del presente decreto.
31. L’importo di cui al
comma 30 e’ indicato nel bando o nella
lettera di invito
relativi alla gara indetta per il successivo
affidamento del servizio
pubblico locale a seguito della scadenza o
della cessazione
anticipata della gestione.
32. Fermo restando
quanto previsto dall’articolo 14, comma 32, del
decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, come modificato dall’articolo 1,
comma 117, della legge
13 dicembre 2010, n. 220, e successive
modificazioni, il regime
transitorio degli affidamenti non conformi a
quanto stabilito dal
presente decreto e’ il seguente:
a) gli affidamenti
diretti relativi a servizi il cui valore
economico sia superiore
alla somma di cui al comma 13, nonche’ gli
affidamenti diretti che
non rientrano nei casi di cui alle successive
lettere da b) a d)
cessano, improrogabilmente e senza necessita’ di
apposita deliberazione
dell’ente affidante, alla data del 31 marzo
2012;
b) le gestioni affidate
direttamente a societa’ a partecipazione
mista pubblica e
privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi di cui al comma
8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al
tempo stesso, la
qualita’ di socio e l’attribuzione dei compiti
operativi connessi
alla gestione del servizio, cessano,
improrogabilmente e
senza necessita’ di apposita deliberazione
dell’ente affidante,
alla data del 30 giugno 2012;
c) le gestioni affidate
direttamente a societa’ a partecipazione
mista pubblica e
privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi di cui al comma
8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al
tempo stesso, la
qualita’ di socio e l’attribuzione dei compiti
operativi connessi alla
gestione del servizio, cessano alla scadenza
prevista nel contratto
di servizio;
d) gli affidamenti
diretti assentiti alla data del 10 ottobre 2003
a societa’ a
partecipazione pubblica gia’ quotate in borsa a tale
data e a quelle da esse
controllate ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile, cessano
alla scadenza prevista nel contratto di
servizio, a condizione
che la partecipazione pubblica si riduca anche
progressivamente,
attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero
forme di collocamento
privato presso investitori qualificati e
operatori industriali,
ad una quota non superiore al 40 per cento
entro il 30 giugno 2013
e non superiore al 30 per cento entro il 31
dicembre 2015; ove
siffatte condizioni non si verifichino, gli
affidamenti cessano,
improrogabilmente e senza necessita’ di apposita
deliberazione dell’ente
affidante, rispettivamente, alla data del 30
giugno 2013 o del 31
dicembre 2015.
33. Le societa’, le loro
controllate, controllanti e controllate da
una medesima
controllante, anche non appartenenti a Stati membri
dell’Unione europea,
che, in Italia o all’estero, gestiscono di fatto
o per disposizioni di
legge, di atto amministrativo o per contratto
servizi pubblici locali
in virtu’ di affidamento diretto, di una
procedura non ad
evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 12,
nonche’ i soggetti cui
e’ affidata la gestione delle reti, degli
impianti e delle altre
dotazioni patrimoniali degli enti locali,
qualora separata
dall’attivita’ di erogazione dei servizi, non
possono acquisire la
gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti
territoriali diversi,
ne’ svolgere servizi o attivita’ per altri enti
pubblici o privati, ne’
direttamente, ne’ tramite loro controllanti o
altre societa’ che
siano da essi controllate o partecipate, ne’
partecipando a gare. Il
divieto di cui al primo periodo opera per
tutta la durata della
gestione e non si applica alle societa’ quotate
in mercati regolamentati
e alle societa’ da queste direttamente o
indirettamente
controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile, nonche’ al
socio selezionato ai sensi del comma 12. I
soggetti affidatari
diretti di servizi pubblici locali possono
comunque concorrere su
tutto il territorio nazionale alla prima gara
successiva alla
cessazione del servizio, svolta mediante procedura
competitiva ad evidenza
pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi
forniti.
34. Sono esclusi
dall’applicazione del presente articolo il
servizio idrico
integrato, ad eccezione di quanto previsto dai commi
da 19 a 27, il servizio
di distribuzione di gas naturale, di cui al
decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, il servizio di
distribuzione di energia
elettrica, di cui al decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79 e alla
legge 23 agosto 2004, n. 239, il servizio di
trasporto ferroviario
regionale, di cui al decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422,
nonche’ la gestione delle farmacie comunali,
di cui alla legge 2
aprile 1968, n. 475. E’ escluso dall’applicazione
dei commi 19, 21 e
27 del presente articolo quanto disposto
dall’articolo 2, comma
42, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10.
35. Restano salve le
procedure di affidamento gia’ avviate
all’entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 5
Norme in
materia di societa’ municipalizzate
1. Una quota del
Fondo infrastrutture di cui all’articolo
6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle
disponibilita’ in base
alla legislazione vigente e comunque fino a
250 milioni di euro per
l’anno 2013 e 250 milioni di euro per l’anno
2014, e’ destinata, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di
concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, ad
investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti
territoriali che
procedano, rispettivamente, entro il 31 dicembre
2012 ed entro il 31
dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni
in societa’ esercenti
servizi pubblici locali di rilevanza economica,
diversi dal servizio
idrico. L’effettuazione delle dismissioni e’
comunicata ai predetti
Dicasteri. Le spese effettuate a valere sulla
predetta quota sono
escluse dai vincoli del patto di stabilita’
interno. La quota
assegnata a ciascun ente territoriale non puo’
essere superiore ai
proventi della dismissione effettuata. La quota
non assegnata agli enti
territoriali e’ destinata alle finalita’
previste dal citato
articolo 6-quinquies.
1-bis. Per il
ripristino e la messa in sicurezza delle
infrastrutture colpite
dagli eventi calamitosi nei territori della
regione Basilicata nel
periodo dal 18 febbraio al 1º marzo 2011, per
i quali e’ stato
dichiarato lo stato di emergenza con apposito
decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011,
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 22 marzo 2011, e’
autorizzata la spesa di
7 milioni di euro per l’anno 2011. Al
relativo onere si
provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui
all’articolo 32, comma 8, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Il
Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare
le occorrenti variazioni di bilancio.
1-ter. Le
disponibilita’ derivanti da specifiche
autorizzazioni
legislative di spesa
iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell’interno, e relative
al potenziamento di infrastrutture, sono
versate in Tesoreria
entro trenta giorni dalla richiesta dell’ente
interessato. L’ente
destinatario del finanziamento e’ tenuto a
rendicontare le
modalita’ di utilizzo delle risorse.
Art. 5 bis
Sviluppo delle
regioni dell’obiettivo convergenza e realizzazione
del Piano Sud
1. Al fine di garantire
l’efficacia delle misure finanziarie per lo
sviluppo delle regioni
dell’obiettivo convergenza e l’attuazione
delle finalita’ del
Piano per il Sud, a decorrere dall’anno
finanziario in corso
alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente
decreto, la spesa in termini di competenza e
di cassa effettuata
annualmente da ciascuna delle predette regioni a
valere sulle risorse del
fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all’articolo 4 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sui
cofinanziamenti
nazionali dei fondi comunitari a finalita’
strutturale, nonche’
sulle risorse individuate ai sensi di quanto
previsto dall’articolo
6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, puo’ eccedere i
limiti di cui all’articolo 1, commi 126 e 127,
della legge 13 dicembre
2010, n. 220, nel rispetto, comunque, delle
condizioni e dei limiti
finanziari stabiliti ai sensi del comma 2 del
presente articolo.
2. Al fine di
salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, con
decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale e di intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di
Bolzano da adottare
entro il 30 settembre di ogni anno, sono
stabiliti i limiti
finanziari per l’attuazione del comma 1, nonche’
le modalita’ di
attribuzione allo Stato ed alle restanti regioni dei
relativi maggiori oneri,
garantendo in ogni caso il rispetto dei
tetti complessivi,
fissati dalla legge per il concorso dello Stato e
delle predette regioni
alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per l’anno di
riferimento.
Art. 6
Liberalizzazione in
materia di segnalazione certificata di inizio
attivita’, denuncia e dichiarazione di inizio attivita’.
Ulteriori semplificazioni
1. All’articolo 19,
della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4, dopo le
parole «primo periodo del comma 3» sono
inserite le seguenti:
«ovvero di cui al comma 6-bis»;
b) al comma 6-bis,
secondo periodo, dopo le parole: «disposizioni
di cui», sono inserite
le seguenti: «al comma 4 e»;
c) e’ aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«6-ter. La
segnalazione certificata di inizio attivita’, la
denuncia e la
dichiarazione di inizio attivita’ non costituiscono
provvedimenti taciti
direttamente impugnabili. Gli interessati
possono sollecitare
l’esercizio delle verifiche spettanti
all’amministrazione e,
in caso di inerzia, esperire esclusivamente
l’azione di cui
all’articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto
legislativo 2 luglio
2010, n. 104».
2. Al fine di
garantire un adeguato periodo transitorio per
consentire la
progressiva entrata in operativita’ del Sistema di
controllo della
tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI), nonche’
l’efficacia del
funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il
Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare,
attraverso il
concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data
di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto
e sino al 15 dicembre
2011, la verifica tecnica delle componenti
software e hardware,
anche ai fini dell’eventuale implementazione di
tecnologie di utilizzo
piu’ semplice rispetto a quelle attualmente
previste, organizzando,
in collaborazione con le associazioni di
categoria maggiormente
rappresentative, test di funzionamento con
l’obiettivo della
piu’ ampia partecipazione degli utenti.
Conseguentemente, fermo
quanto previsto dall’articolo 6, comma 2,
lettera f-octies),
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
per i soggetti di cui
all’articolo 1, comma 5, del decreto del
Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare 26
maggio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio
2011, per gli altri
soggetti di cui all’articolo 1 del predetto
decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare 26 maggio 2011,
il termine di entrata in operativita’ del
SISTRI e’ il 9
febbraio 2012. Dall’attuazione della presente
disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
3. Con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del
mare, di concerto con il Ministro per la
semplificazione
normativa, sentite le categorie interessate, entro
novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto, sono individuate specifiche
tipologie di rifiuti,
alle quali, in considerazione della quantita’ e
dell’assenza di
specifiche caratteristiche di criticita’ ambientale,
sono applicate, ai fini
del SISTRI, le procedure previste per i
rifiuti speciali non
pericolosi.
3-bis. Gli operatori che
producono esclusivamente rifiuti soggetti
a ritiro obbligatorio da
parte di sistemi di gestione regolati per
legge possono
delegare la realizzazione dei propri adempimenti
relativi al SISTRI ai
consorzi di recupero, secondo le modalita’ gia’
previste per le
associazioni di categoria.
4. (Soppresso).
5. All’articolo 81 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
dopo il comma 2 e’
aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di dare
attuazione a quanto disposto dall’articolo
5, DigitPA, mette a
disposizione, attraverso il Sistema pubblico di
connettivita’, una
piattaforma tecnologica per l’interconnessione e
l’interoperabilita’ tra
le pubbliche amministrazioni e i prestatori
di servizi di pagamento
abilitati, al fine di assicurare, attraverso
strumenti condivisi di
riconoscimento unificati, l’autenticazione
certa dei soggetti
interessati all’operazione in tutta la gestione
del processo di
pagamento.».
6. Le pubbliche
amministrazioni possono utilizzare, entro il 31
dicembre 2013, la
infrastruttura prevista dall’articolo 81, comma
2-bis, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di
consentire la
realizzazione e la messa a disposizione della posizione
debitori a dei cittadini
nei confronti dello Stato.
6-bis. Al fine di
semplificare l’attivita’ amministrativa e di
evitare l’insorgere di
ulteriore contenzioso, nei confronti dei
soggetti che hanno
beneficiato delle erogazioni di cui all’articolo
1, commi 331, 332 e 333,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in
assenza della condizione
reddituale stabilita dal citato comma 333,
non si applicano le
conseguenti sanzioni penali e amministrative se
essi restituiscono le
somme indebitamente percepite entro novanta
giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. I
procedimenti penali ed amministrativi
eventualmente avviati
sono sospesi sino alla scadenza del predetto
termine e si estinguono
a seguito dell’avvenuta restituzione.
6-ter. Per una efficace
e immediata attuazione di quanto previsto
in tema di
razionalizzazione della spesa delle amministrazioni
pubbliche al comma 1
dell’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, l’Agenzia
del demanio procedera’, con priorita’ in aree
a piu’ elevato disagio
occupazionale e produttivo, ad operazioni di
permuta, senza oneri a
carico del bilancio dello Stato, di beni
appartenenti allo Stato,
con esclusione di tutti i beni comunque
trasferibili agli enti
pubblici territoriali ai sensi del decreto
legislativo 28 maggio
2010, n. 85, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 2, comma
196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
con immobili adeguati
all’uso governativo, al fine di rilasciare
immobili di terzi
attualmente condotti in locazione passiva dalla
pubblica
amministrazione ovvero appartenenti al demanio e
al
patrimonio dello Stato
ritenuti inadeguati. Le amministrazioni dello
Stato comunicano
all’Agenzia del demanio l’ammontare dei fondi
statali gia’ stanziati e
non impegnati al fine della realizzazione di
nuovi immobili per
valutare la possibilita’ di recupero di spesa per
effetto di operazioni
di permuta, ovvero gli immobili di nuova
realizzazione da
destinare ad uso governativo.
Art. 6 bis
Accesso ai sistemi informativi
1. Ai sistemi
informativi di cui all’articolo 117 del codice di cui
al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, possono avere accesso,
anche per le finalita’
ivi previste, i soggetti che partecipano al
sistema di prevenzione
di cui al comma 5 dell’articolo 30-ter del
decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 141, fatta salva la facolta’
di istituire e
partecipare ai sistemi di cui all’articolo 119 del
decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. Dall’attuazione del
periodo precedente non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza
pubblica.
Art. 6 ter
Fondo
di rotazione per la progettualita’
1. Le risorse
disponibili sul Fondo di rotazione di cui
all’articolo 1, comma
54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
destinate
prioritariamente alla progettazione delle opere,
inserite
nei piani triennali
degli enti locali approvati alla data di entrata
in vigore della legge
di conversione del presente decreto e che
ricadono su terreni
demaniali o gia’ di proprieta’ dell’ente locale
interessato, aventi gia’
destinazione urbanistica conforme all’opera
o alle opere che si
intendono realizzare. Resta fermo quanto disposto
dall’articolo 1, commi
da 55 a 57, della legge n. 549 del 1995.
2. Gli enti locali
interessati alla utilizzazione delle risorse del
Fondo di cui al comma 1
presentano entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e
con le modalita’
definite con deliberazione della Cassa depositi e
prestiti Spa, la
richiesta di accesso al finanziamento, allegando
alla stessa la
descrizione dell’opera o delle opere che intendono
realizzare, predisposta
da un tecnico dell’ente locale medesimo.
3. Sulla base delle
richieste di cui al comma 2, la Cassa depositi
e prestiti Spa provvede
a formare una graduatoria nel rispetto di
quanto previsto al comma
1.
Art. 7
Attuazione della
disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e
misure di perequazione nei settori petrolifero,
dell’energia elettrica e del gas
1. Al comma 16
dell’articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le
parole: «superiore a 25 milioni di euro», sono
sostituite dalle
seguenti: «superiore a 10 milioni di euro e un
reddito imponibile
superiore a 1 milione di euro»;
b) la lettera c) e’
sostituita dalle seguenti:
«c) produzione,
trasmissione e dispacciamento, distribuzione o
commercializzazione
dell’energia elettrica; c-bis) trasporto o
distribuzione del gas
naturale»;
c) le parole da: «La
medesima disposizione» fino a «o eolica» sono
soppresse.
2. In deroga
all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui al
comma 16 dell’articolo 81 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133,
come modificato dal comma 1 del presente
articolo, si applicano a
decorrere dal periodo di imposta successivo
a quello in corso al 31
dicembre 2010.
3. Per i tre periodi
d’imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2010,
l’aliquota dell’addizionale di cui al comma 16
dell’articolo 81 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive
modificazioni, e’ aumentata di 4 punti percentuali.
4. Le disposizioni di
cui ai commi 1 e 3 non rilevano ai fini della
determinazione
dell’acconto di imposta dovuto per il periodo di
imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2010.
5. A quanto previsto dai
commi 1 e 3 del presente articolo si
applicano le
disposizioni di cui al comma 18 dell’articolo 81 del
decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni,
relative al divieto di
traslazione dell’onere sui prezzi al consumo.
6. Dall’attuazione del
presente articolo derivano maggiori entrate
stimate non inferiori a
1.800 milioni di euro per l’anno 2012 e 900
milioni di euro per gli
anni 2013 e 2014.
Art. 7 bis
Modifiche
all’articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008
1. All’articolo 83-bis
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 4, secondo
periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, sono
sottoposti al parere preventivo della predetta
Consulta generale e
pubblicati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, ai fini della loro entrata in
vigore»;
b) al comma 4-bis sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
ferma restando la
possibilita’ di deroga con gli accordi di cui al
comma 4».
Titolo III
MISURE A SOSTEGNO
DELL’OCCUPAZIONE
Art. 8
Sostegno alla
contrattazione collettiva di prossimita’
1.
I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a
livello
aziendale o
territoriale da associazioni dei lavoratori
comparativamente piu’
rappresentative sul piano nazionale o
territoriale ovvero
dalle loro rappresentanze sindacali operanti in
azienda ai sensi
della normativa di legge e degli accordi
interconfederali
vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28
giugno 2011, possono
realizzare specifiche intese con efficacia nei
confronti di tutti i
lavoratori interessati a condizione di essere
sottoscritte sulla base
di un criterio maggioritario relativo alle
predette
rappresentanze sindacali,finalizzate alla
maggiore
occupazione, alla
qualita’ dei contratti di lavoro, all’adozione di
forme di partecipazione
dei lavoratori,alla emersione del lavoro
irregolare, agli
incrementi di competitivita’ e di salario, alla
gestione delle crisi
aziendali e occupazionali, agli investimenti e
all’avvio di nuove
attivita’.
2. Le specifiche intese
di cui al comma 1 possono riguardare la
regolazione delle
materie inerenti l’organizzazione del lavoro e
della produzione con
riferimento:
a) agli impianti
audiovisivi e alla introduzione di nuove
tecnologie;
b) alle mansioni del
lavoratore, alla classificazione e
inquadramento del
personale;
c) ai contratti a
termine, ai contratti a orario ridotto,
modulato o flessibile,
al regime della solidarieta’ negli appalti e
ai casi di ricorso alla
somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina
dell’orario di lavoro;
e) alle modalita’ di
assunzione e disciplina del rapporto di
lavoro, comprese le
collaborazioni coordinate e continuative a
progetto e le partite
IVA, alla trasformazione e conversione dei
contratti di lavoro e
alle conseguenze del recesso dal rapporto di
lavoro, fatta eccezione
per il licenziamento discriminatorio, il
licenziamento della
lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il
licenziamento della
lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza
fino al termine dei
periodi di interdizione al lavoro, nonche’ fino
ad un anno di eta’
del bambino, il licenziamento causato dalla
domanda o dalla
fruizione del congedo parentale e per la malattia del
bambino da parte
della lavoratrice o del lavoratore ed il
licenziamento in caso di
adozione o affidamento.
2-bis. Fermo restando il
rispetto della Costituzione, nonche’ i
vincoli derivanti dalle
normative comunitarie e dalle convenzioni
internazionali sul
lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1
operano anche in deroga
alle disposizioni di legge che disciplinano
le materie richiamate
dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni
contenute nei contratti
collettivi nazionali di lavoro.
3. Le disposizioni
contenute in contratti collettivi aziendali
vigenti, approvati e
sottoscritti prima dell’accordo interconfederale
del 28 giugno 2011 tra
le parti sociali, sono efficaci nei confronti
di tutto il personale
delle unita’ produttive cui il contratto stesso
si riferisce a
condizione che sia stato approvato con votazione a
maggioranza dei
lavoratori.
3-bis. All’articolo 36,
comma 1, del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea, le
parole: «e la normativa regolamentare,
compatibili con la
legislazione comunitaria, ed applicate» sono
sostituite dalle
seguenti: «la normativa regolamentare ed i contratti
collettivi nazionali di
settore, compatibili con la legislazione
comunitaria, ed
applicati»;
b) dopo la lettera b),
e’ inserita la seguente:
«b-bis)condizioni di
lavoro del personale».
Art. 9
Collocamento
obbligatorio e regime delle compensazioni
1. All’articolo 5 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 8 e’
sostituito dal seguente:
«8. Gli obblighi di
cui agli articoli 3 e 18 devono essere
rispettati a livello
nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi
ivi previsti, i datori
di lavoro privati che occupano personale in
diverse unita’
produttive e i datori di lavoro privati di imprese che
sono parte di un
gruppo ai sensi dell’articolo 31 del decreto
legislativo 10 settembre
2003, n. 276, possono assumere in una unita’
produttiva o, ferme
restando le aliquote d’obbligo di ciascuna
impresa, in una impresa
del gruppo avente sede in Italia, un numero
di lavoratori aventi
diritto al collocamento mirato superiore a
quello prescritto,
portando in via automatica le eccedenze a compenso
del minor numero di
lavoratori assunti nelle altre unita’ produttive
o nelle altre imprese
del gruppo aventi sede in Italia»;
b) dopo il comma 8 sono
inseriti i seguenti commi:
«8-bis. I datori di
lavoro privati che si avvalgono della facolta’
di cui al comma 8
trasmettono in via telematica a ciascuno dei
servizi competenti
delle province in cui insistono le unita’
produttive della stessa
azienda e le sedi delle diverse imprese del
gruppo di cui
all’articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, il
prospetto di cui all’articolo 9, comma 6, dal quale
risulta l’adempimento
dell’obbligo a livello nazionale sulla base dei
dati riferiti a ciascuna
unita’ produttiva ovvero a ciascuna impresa
appartenente al gruppo»;
«8-ter. I datori di
lavoro pubblici possono essere autorizzati, su
loro motivata richiesta,
ad assumere in una unita’ produttiva un
numero di lavoratori
aventi diritto al collocamento obbligatorio
superiore a quello
prescritto, portando le eccedenze a compenso del
minor numero di
lavoratori assunti in altre unita’ produttive della
medesima regione»;
«8-quater. Sono o
restano abrogate tutte le norme incompatibili con
le disposizioni di cui
ai commi 8, 8-bis e 8-ter».
Art. 10
Fondi
interprofessionali per la formazione continua
1. All’articolo 118,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
dopo le parole «si
possono articolare regionalmente o
territorialmente»
aggiungere le seguenti parole: «e possono altresi’
utilizzare parte delle
risorse a essi destinati per misure di
formazione a favore di
apprendisti e collaboratori a progetto».
Art. 11
Livelli di
tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini
1. I tirocini formativi
e di orientamento possono essere promossi
unicamente da
soggetti in possesso degli specifici requisiti
preventivamente
determinati dalle normative regionali in funzione di
idonee garanzie
all’espletamento delle iniziative medesime. Fatta
eccezione per i
disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,
i soggetti in
trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli
alcolisti e i condannati
ammessi a misure alternative di detenzione,
i tirocini formativi e
di orientamento non curriculari non possono
avere una durata
superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono
essere promossi
unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati
entro e non oltre dodici
mesi dal conseguimento del relativo titolo
di studio.
2. In assenza di
specifiche regolamentazioni regionali trovano
applicazione, per quanto
compatibili con le disposizioni di cui al
comma che precede,
l’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
e il relativo
regolamento di attuazione.
Art. 12
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
1. Dopo l’articolo 603
del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 603-bis
(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).
- Salvo che il fatto
costituisca piu’ grave reato, chiunque svolga
un’attivita’ organizzata
di intermediazione, reclutando manodopera o
organizzandone
l’attivita’ lavorativa caratterizzata da sfruttamento,
mediante violenza,
minaccia, o intimidazione, approfittando dello
stato di bisogno o di
necessita’ dei lavoratori, e’ punito con la
reclusione da cinque a
otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro
per ciascun lavoratore
reclutato.
Ai fini del primo
comma, costituisce indice di sfruttamento la
sussistenza di una o
piu’ delle seguenti circostanze:
1) la sistematica
retribuzione dei lavoratori in modo palesemente
difforme dai contratti
collettivi nazionali o comunque sproporzionato
rispetto alla quantita’
e qualita’ del lavoro prestato;
2) la sistematica
violazione della normativa relativa all’orario
di lavoro, al riposo
settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle
ferie;
3) la sussistenza di
violazioni della normativa in materia di
sicurezza e igiene
nei luoghi di lavoro, tale da esporre il
lavoratore a pericolo
per la salute, la sicurezza o l’incolumita’
personale;
4) la sottoposizione
del lavoratore a condizioni di lavoro,
metodi di sorveglianza,
o a situazioni alloggiative particolarmente
degradanti.
Costituiscono aggravante
specifica e comportano l’aumento della
pena da un terzo alla
meta’:
1) il fatto che il
numero di lavoratori reclutati sia superiore a
tre;
2) il fatto che uno o
piu’ dei soggetti reclutati siano minori in
eta’ non lavorativa;
3) l’aver commesso il
fatto esponendo i lavoratori intermediati a
situazioni di grave
pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche
delle prestazioni da
svolgere e delle condizioni di lavoro.
Art. 603-ter (Pene
accessorie). – La condanna per i delitti di cui
agli articoli 600,
limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad
oggetto prestazioni
lavorative, e 603-bis, importa l’interdizione
dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche o delle imprese,
nonche’ il divieto di
concludere contratti di appalto, di cottimo
fiduciario, di fornitura
di opere, beni o servizi riguardanti la
pubblica
amministrazione, e relativi subcontratti.
La condanna per i
delitti di cui al primo comma importa altresi’
l’esclusione per un
periodo di due anni da agevolazioni,
finanziamenti,
contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri
enti pubblici, nonche’
dell’Unione europea, relativi al settore di
attivita’ in cui ha
avuto luogo lo sfruttamento.
L’esclusione di cui al
secondo comma e’ aumentata a cinque anni
quando il fatto e’
commesso da soggetto al quale sia stata applicata
la recidiva ai sensi
dell’articolo 99, secondo comma, numeri 1) e
3)».
Titolo IV
RIDUZIONE DEI COSTI
DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
Art. 13
Trattamento
economico dei parlamentari e dei membri degli
altri organi costituzionali. Incompatibilita’. Riduzione
delle spese per i referendum
1. A decorrere dal mese
successivo a quello di entrata in vigore
della legge di
conversione del presente decreto, per gli anni 2011,
2012 e 2013,ai membri
degli organi costituzionali, fatta eccezione
per il Presidente
della Repubblica e i componenti della Corte
costituzionale, si
applica, senza effetti a fini previdenziali, una
riduzione delle
retribuzioni o indennita’ di carica superiori a
90.000 Euro lordi annui
previste alla data di entrata in vigore del
presente decreto, in
misura del 10 per cento per la parte eccedente i
90.000 euro e fino a
150.000 euro, nonche’ del 20 per cento per la
parte eccedente 150.000
euro. A seguito della predetta riduzione il
trattamento economico
complessivo non puo’ essere comunque inferiore
a 90.000 euro lordi
annui.
2. In attesa della
revisione costituzionale concernente la
riduzione del numero dei
parlamentari e della rideterminazione del
trattamento economico
omnicomprensivo annualmente corrisposto ai
sensi dell’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98 convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
a) ai parlamentari che
svolgono qualsiasi attivita’ lavorativa per
la quale sia percepito
un reddito uguale o superiore al 15 per cento
dell’indennita’
parlamentare la riduzione dell’indennita’ di cui al
comma 1 si applica in
misura del 20 per cento per la parte eccedente
i 90.000 euro e fino a
150.000 euro, in misura del 40 per cento per
la parte eccedente i
150.000 euro. La riduzione si applica con le
medesime decorrenza e
durata di cui al comma 1;
b) le Camere, in
conformita’ con quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, individuano
entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del
presente decreto le modalita’ piu’ adeguate per
correlare l’indennita’
parlamentare al tasso di partecipazione di
ciascun parlamentare ai
lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle
Commissioni.
3. Fermo restando quanto
previsto dalla legge 20 luglio 2004, n.
215, e successive
modificazioni, le cariche di deputato e di
senatore, nonche’ le
cariche di governo di cui all’articolo 1, comma
2, della citata legge
n. 215 del 2004, sono incompatibili con
qualsiasi altra
carica pubblica elettiva di natura monocratica
relativa ad organi di
governo di enti pubblici territoriali aventi,
alla data di indizione
delle elezioni o della nomina, popolazione
superiore a 5.000
abitanti, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 62 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Le
incompatibilita’ di cui al primo periodo si
applicano a decorrere
dalla data di indizione delle elezioni relative
alla prima legislatura
parlamentare successiva alla data di entrata
in vigore del presente
decreto. A decorrere dalla data di indizione
delle relative elezioni
successive alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le
incompatibilita’ di cui al primo periodo si
applicano, altresi’,
alla carica di membro del Parlamento europeo
spettante all’Italia,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 6,
commi secondo, terzo,
quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio
1979, n. 18, e
successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il
divieto di cumulo
con ogni altro emolumento; fino al momento
dell’esercizio
dell’opzione, non spetta alcun trattamento per la
carica sopraggiunta.
4. All’articolo 7
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
dopo il comma 2, e’
aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso in cui,
nel medesimo anno, debba tenersi piu’ di
un referendum
abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi
dell’articolo 34 della
legge 25 maggio 1970, n. 352, avviene per
tutti i referendum
abrogativi nella medesima data».
Art. 14
Riduzione del numero
dei consiglieri e assessori regionali e
relative indennita’. Misure premiali
1. Per il conseguimento
degli obiettivi stabiliti nell’ambito del
coordinamento della
finanza pubblica, le Regioni, ai fini della
collocazione nella
classe di enti territoriali piu’ virtuosa di cui
all’articolo 20, comma
3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
oltre al rispetto dei
parametri gia’ previsti dal predetto articolo
20, debbono adeguare,
nell’ambito della propria autonomia statutaria
e legislativa, i
rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori
parametri:
a) previsione che il
numero massimo dei consiglieri regionali, ad
esclusione del
Presidente della Giunta regionale, sia uguale o
inferiore a 20 per le
Regioni con popolazione fino ad un milione di
abitanti; a 30 per le
Regioni con popolazione fino a due milioni di
abitanti; a 40 per le
Regioni con popolazione fino a quattro milioni
di abitanti; a 50 per le
Regioni con popolazione fino a sei milioni
di abitanti; a 70 per le
Regioni con popolazione fino ad otto milioni
di abitanti; a 80 per le
Regioni con popolazione superiore ad otto
milioni di abitanti.
La riduzione del numero dei consiglieri
regionali rispetto a
quello attualmente previsto e’ adottata da
ciascuna Regione entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e
deve essere efficace dalla prima legislatura
regionale successiva a
quella della data di entrata in vigore del
presente decreto. Le
Regioni che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto,
abbiano un numero di consiglieri regionali
inferiore a quello
previsto nella presente lettera, non possono
aumentarne il numero;
b) previsione che il
numero massimo degli assessori regionali sia
pari o inferiore ad un
quinto del numero dei componenti del Consiglio
regionale, con
arrotondamento all’unita’ superiore. La riduzione deve
essere operata entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e deve
essere efficace, in ciascuna regione, dalla
prima legislatura
regionale successiva a quella in corso alla data di
entrata in vigore del
presente decreto;
c) riduzione a decorrere
dal 1º gennaio 2012, in attuazione di
quanto previsto
dall’articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.
2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42,
degli emolumenti e delle
utilita’, comunque denominati, previsti in
favore dei consiglieri
regionali entro il limite dell’indennita’
massima spettante ai
membri del Parlamento, cosi’ come rideterminata
ai sensi dell’articolo
13 del presente decreto;
d) previsione che il
trattamento economico dei consiglieri
regionali sia
commisurato all’effettiva partecipazione ai lavori del
Consiglio regionale;
e) istituzione, a
decorrere dal 1º gennaio 2012, di un Collegio dei
revisori dei conti,
quale organo di vigilanza sulla regolarita’
contabile, finanziaria
ed economica della gestione dell’ente; il
Collegio, ai fini del
coordinamento della finanza pubblica, opera in
raccordo con le sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti;
i componenti di tale
Collegio sono scelti mediante estrazione da un
elenco, i cui iscritti
devono possedere i requisiti previsti dai
principi contabili
internazionali, avere la qualifica di revisori
legali di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed
essere in possesso di
specifica qualificazione professionale in
materia di contabilita’
pubblica e gestione economica e finanziaria
anche degli enti
territoriali, secondo i criteri individuati dalla
Corte dei conti;
f) passaggio, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e con
efficacia a decorrere dalla prima legislatura
regionale successiva a
quella in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, al
sistema previdenziale contributivo per i
consiglieri regionali.
2. L’adeguamento ai
parametri di cui al comma 1 da parte delle
Regioni a Statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano costituisce
condizione per l’applicazione dell’articolo 27
della legge 5 maggio
2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a
statuto speciale e
province autonome per le quali lo Stato, ai sensi
del citato articolo 27,
assicura il conseguimento degli obiettivi
costituzionali di
perequazione e di solidarieta’, ed elemento di
riferimento per
l’applicazione di misure premiali o sanzionatorie
previste dalla normativa
vigente.
Titolo IV
RIDUZIONE DEI COSTI
DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
Art. 15
Dimezzamento
dei consiglieri e assessori provinciali
1. (Soppresso).
2. (Soppresso).
3. (Soppresso).
4. (Soppresso).
5. A decorrere dal primo
rinnovo degli organi di governo delle
Province successivo alla
data di entrata in vigore del presente
decreto, il numero dei
consiglieri provinciali e degli assessori
provinciali previsto
dalla legislazione vigente alla data di entrata
in vigore del
presente decreto e’ ridotto della meta’, con
arrotondamento
all’unita’ superiore.
6. (Soppresso).
7. (Soppresso).
Art. 16
Riduzione dei costi
relativi alla rappresentanza politica nei comuni e
razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni
comunali
1. Al fine di
assicurare il conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica,
l’ottimale coordinamento della finanza pubblica, il
contenimento delle
spese degli enti territoriali e il migliore
svolgimento delle
funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a
decorrere dalla data di
cui al comma 9, i comuni con popolazione fino
a 1.000 abitanti
esercitano obbligatoriamente in forma associata
tutte le funzioni
amministrative e tutti i servizi pubblici loro
spettanti sulla base
della legislazione vigente mediante un’unione di
comuni ai sensi
dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Le disposizioni di cui al
presente comma non si
applicano ai comuni il cui territorio coincide
integralmente con quello
di una o di piu’ isole, nonche’ al comune di
Campione d’Italia.
2. A ciascuna unione di
cui al comma l hanno facolta’ di aderire
anche comuni con
popolazione superiore a 1.000 abitanti, al fine
dell’esercizio in forma
associata di tutte le funzioni fondamentali
loro spettanti sulla
base della legislazione vigente e dei servizi ad
esse inerenti, anche al
fine di dare attuazione alle disposizioni di
cui all’articolo 14,
commi 28, 29, 30 e 31, del citato decreto-legge
n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
2010. I comuni di cui
al primo periodo hanno, in alternativa,
facolta’ di esercitare
mediante tale unione tutte le funzioni e tutti
i servizi pubblici
loro spettanti sulla base della legislazione
vigente.
3. All’unione di cui al
comma 1, in deroga all’articolo 32, commi
2, 3 e 5, secondo
periodo, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del
2000, si applica la disciplina di cui al
presente articolo.
4. Sono affidate
all’unione, per conto dei comuni che ne sono
membri, la
programmazione economico-finanziaria e la gestione
contabile di cui alla
parte II del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n.
267 del 2000, con riferimento alle funzioni da
essi esercitate per
mezzo dell’unione. I comuni che sono membri
dell’unione concorrono
alla predisposizione del bilancio di
previsione dell’unione
per l’anno successivo mediante la
deliberazione, da
parte del consiglio comunale, da adottare
annualmente, entro il 30
novembre, di un documento programmatico,
nell’ambito del piano
generale di indirizzo deliberato dall’unione
entro il precedente 15
ottobre. Con regolamento da adottare, entro
centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente
decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro per
le riforme per il
federalismo, sono disciplinati il procedimento
amministrativo-contabile
di formazione e di variazione del documento
programmatico, i poteri
di vigilanza sulla sua attuazione e la
successione nei rapporti
amministrativo-contabili tra ciascun comune
e l’unione.
5. L’unione succede a
tutti gli effetti nei rapporti giuridici in
essere alla data di cui
al comma 9 che siano inerenti alle funzioni
ed ai servizi ad essa
affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, ferme
restando le
disposizioni di cui all’articolo 111 del codice
di
procedura civile. Alle
unioni di cui al comma l sono trasferite tutte
le risorse umane e
strumentali relative alle funzioni ed ai servizi
loro affidati ai sensi
dei commi 1, 2 e 4, nonche’ i relativi
rapporti finanziari
risultanti dal bilancio. A decorrere dall’anno
2014, le unioni di
comuni di cui al comma 1 sono soggette alla
disciplina del patto
di stabilita’ interno per gli enti locali
prevista per i comuni
aventi corrispondente popolazione.
6. Le unioni di cui al
comma 1 sono istituite in modo che la
complessiva
popolazione residente nei rispettivi territori,
determinata ai sensi
dell’articolo 156, comma 2, del citato testo
unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, sia di norma
superiore a 5.000
abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni
che intendono comporre
una medesima unione appartengano o siano
appartenuti a comunita’
montane. Entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ciascuna
regione ha facolta’ di
individuare diversi limiti demografici.
7. Le unioni di comuni
che risultino costituite alla data di cui al
comma 9 e di cui
facciano parte uno o piu’ comuni con popolazione
fino a 1.000 abitanti,
entro i successivi quattro mesi adeguano i
rispettivi ordinamenti
alla disciplina delle unioni di cui al
presente articolo. I
comuni appartenenti a forme associative di cui
agli articoli 30 e 31
del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del
2000 cessano di diritto di farne parte alla
data in cui diventano
membri di un’unione di cui al comma 1.
8. Nel termine
perentorio di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di
conversione del presente decreto, i comuni di
cui al comma 1, con
deliberazione del consiglio comunale, da
adottare, a
maggioranza dei componenti, conformemente alle
disposizioni di cui al
comma 6, avanzano alla regione una proposta di
aggregazione, di
identico contenuto, per l’istituzione della
rispettiva unione. Nel
termine perentorio del 31 dicembre 2012, la
regione provvede,
secondo il proprio ordinamento, a sancire
l’istituzione di
tutte le unioni del proprio territorio come
determinate nelle
proposte di cui al primo periodo e sulla base
dell’elenco di cui al
comma 16. La regione provvede anche qualora la
proposta di aggregazione
manchi o non sia conforme alle disposizioni
di cui al presente
articolo.
9. A decorrere dal
giorno della proclamazione degli eletti negli
organi di governo del
comune che, successivamente al 13 agosto 2012,
sia per primo
interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino
a 1.000 abitanti che
siano parti della stessa unione, nonche’ in
quelli con popolazione
superiore che esercitino mediante tale unione
tutte le proprie
funzioni, gli organi di governo sono il sindaco ed
il consiglio comunale, e
le giunte in carica decadono di diritto. Ai
consigli dei comuni
che sono membri di tale unione competono
esclusivamente poteri
di indirizzo nei confronti del consiglio
dell’unione, ferme
restando le funzioni normative che ad essi
spettino in riferimento
alle attribuzioni non esercitate mediante
l’unione.
10. Gli organi
dell’unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il
presidente e la giunta.
11. Il consiglio e’
composto da tutti i sindaci dei comuni che sono
membri dell’unione
nonche’, in prima applicazione, da due consiglieri
comunali per ciascuno di
essi. I consiglieri di cui al primo periodo
sono eletti, non oltre
venti giorni dopo la data di istituzione
dell’unione ai sensi del
comma 9, in tutti i comuni che sono membri
dell’unione dai
rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno
dei due appartenga alle
opposizioni. Fino all’elezione del presidente
dell’unione ai sensi del
comma 12, primo periodo, il sindaco del
comune avente il maggior
numero di abitanti tra quelli che sono
membri dell’unione
esercita tutte le funzioni di competenza
dell’unione medesima. La
legge dello Stato puo’ stabilire che le
successive elezioni
avvengano a suffragio universale e diretto
contestualmente alle
elezioni per il rinnovo degli organi di governo
di ciascuno dei comuni
appartenenti alle unioni. La legge dello Stato
di cui al quarto periodo
disciplina conseguentemente il sistema di
elezione; l’indizione
delle elezioni avviene ai sensi dell’articolo 3
della legge 7 giugno
1991, n. 182, e successive modificazioni. Al
consiglio spettano le
competenze attribuite dal citato testo unico di
cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale,
fermo restando quanto
previsto dai commi 4 e 9 del presente articolo.
12. Entro trenta giorni
dalla data di istituzione dell’unione ai
sensi del comma 9, il
consiglio e’ convocato di diritto ed elegge il
presidente dell’unione
tra i propri componenti. Al presidente, che
dura in carica due anni
e mezzo ed e’ rinnovabile, spettano le
competenze attribuite al
sindaco dall’articolo 50 del citato testo
unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, ferme restando
in capo ai sindaci di
ciascuno dei comuni che sono membri dell’unione
le attribuzioni di cui
all’articolo 54 del medesimo testo unico.
13. La giunta
dell’unione e’ composta dal presidente, che la
presiede, e dagli
assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci
componenti il consiglio
in numero non superiore a quello previsto per
i comuni aventi
corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le
competenze di cui
all’articolo 48 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n.
267 del 2000; essa decade contestualmente alla
cessazione del
rispettivo presidente.
14. Lo statuto
dell’unione individua le modalita’ di funzionamento
dei propri organi e ne
disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo
statuto dell’unione, con
deliberazione a maggioranza assoluta dei
propri componenti,
entro venti giorni dalla data di istituzione
dell’unione ai sensi del
comma 9.
15. Ai consiglieri, al
presidente ed agli assessori dell’unione si
applicano le
disposizioni di cui agli articoli 82 e 86 del citato
testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, ed ai
relativi atti di
attuazione, in riferimento al trattamento spettante,
rispettivamente, ai
consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei
comuni aventi
corrispondente popolazione. Agli amministratori
dell’unione che
risultino percepire emolumenti di ogni genere in
qualita’ di
amministratori locali ai sensi dell’articolo 77, comma
2,
del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
fino al momento
dell’esercizio dell’opzione, non spetta alcun
trattamento per la
carica sopraggiunta.
16. L’obbligo di cui al
comma 1 non trova applicazione nei riguardi
dei comuni che, alla
data del 30 settembre 2012, risultino esercitare
le funzioni
amministrative e i servizi pubblici di cui al
medesimo
comma 1 mediante
convenzione ai sensi dell’articolo 30 del citato
testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000. Ai fini di
cui al primo
periodo, tali comuni trasmettono al Ministero
dell’interno, entro il
15 ottobre 2012, un’attestazione comprovante
il conseguimento di
significativi livelli di efficacia ed efficienza
nella gestione, mediante
convenzione, delle rispettive attribuzioni.
Con decreto del Ministro
dell’interno, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto,
sono determinati contenuti e modalita’ delle
attestazioni di cui al
secondo periodo. Il Ministero dell’interno,
previa valutazione delle
attestazioni ricevute, adotta con proprio
decreto, da pubblicare
entro il 30 novembre 2012 nel proprio sito
internet, l’elenco
dei comuni obbligati e di quelli esentati
dall’obbligo di cui al
comma 1.
17. A decorrere dal
primo rinnovo di ciascun consiglio comunale
successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto:
a) per i comuni con
popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio
comunale e’ composto,
oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;
b) per i comuni con
popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000
abitanti, il consiglio
comunale e’ composto, oltre che dal sindaco,
da sei consiglieri ed il
numero massimo degli assessori e’ stabilito
in due;
c) per i comuni con
popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000
abitanti, il consiglio
comunale e’ composto, oltre che dal sindaco,
da sette consiglieri
ed il numero massimo degli assessori e’
stabilito in tre;
d) per i comuni con
popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000
abitanti, il consiglio
comunale e’ composto, oltre che dal sindaco,
da dieci consiglieri
ed il numero massimo degli assessori e’
stabilito in quattro.
18. A decorrere dalla
data di cui al comma 9, ai consiglieri dei
comuni con popolazione
fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le
disposizioni di cui
all’articolo 82 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n.
267 del 2000; non sono altresi’ applicabili,
con l’eccezione del
primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui
all’articolo 80 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000.
19. All’articolo 38,
comma 7, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n.
267 del 2000, dopo le parole: «previsti dal
regolamento», sono
aggiunte le seguenti: «e, nei comuni con
popolazione fino a
15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un
arco temporale non
coincidente con l’orario di lavoro dei
partecipanti».
20. All’articolo 48,
comma 1, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n.
267 del 2000, e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nei
comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti,
le riunioni della
giunta si tengono preferibilmente in un arco
temporale non
coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti».
21. All’articolo 79,
comma 1, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n.
267 del 2000, le parole: «per l’intera
giornata in cui sono
convocati i rispettivi consigli» sono sostituite
dalle seguenti: «per
il tempo strettamente necessario per la
partecipazione a
ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il
raggiungimento del luogo
di suo svolgimento».
22. All’articolo 14,
comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del
2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, le
parole: «fino a 5.000
abitanti, esclusi le isole monocomune» sono
sostituite dalle
seguenti: «superiore a 1.000 e fino a 5.000
abitanti, esclusi i
comuni il cui territorio coincide integralmente
con quello di una o di
piu’ isole».
23. All’articolo 2,
comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, le parole:
«le isole monocomune» sono sostituite dalle
seguenti: «i comuni il
cui territorio coincide integralmente con
quello di una o di piu’
isole».
24. All’articolo 14,
comma 31, alinea, del citato decreto-legge n.
78 del 2010, le parole:
«5.000 abitanti o nel quadruplo del numero
degli abitanti del
comune demograficamente piu’ piccolo tra quelli
associati» sono
sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti, salvo
diverso limite
demografico individuato dalla regione entro due mesi
dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138»; al medesimo comma 31, la
lettera c) e’ abrogata e
la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
«b) entro il 31 dicembre
2012 con riguardo a tutte le sei funzioni
fondamentali loro
spettanti ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della
citata legge n. 42 del
2009».
25. A decorrere dal
primo rinnovo dell’organo di revisione
successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, i
revisori dei conti degli
enti locali sono scelti mediante estrazione
da un elenco nel quale
possono essere inseriti, a richiesta, i
soggetti iscritti, a
livello regionale, nel Registro dei revisori
legali di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonche’
gli iscritti all’Ordine
dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili. Con decreto
del Ministro dell’interno, da adottare entro
sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto, sono stabiliti criteri per
l’inserimento degli
interessati nell’elenco di cui al primo periodo,
nel rispetto dei
seguenti principi:
a) rapporto
proporzionale tra anzianita’ di iscrizione negli albi e
registri di cui al
presente comma e popolazione di ciascun comune;
b) previsione della
necessita’, ai fini dell’iscrizione nell’elenco
di cui al presente
comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di
svolgere la funzione
nell’organo di revisione degli enti locali;
c) possesso di specifica
qualificazione professionale in materia di
contabilita’ pubblica e
gestione economica e finanziaria degli enti
pubblici territoriali.
26. Le spese di
rappresentanza sostenute dagli organi di governo
degli enti locali sono
elencate, per ciascun anno, in apposito
prospetto allegato al
rendiconto di cui all’articolo 227 del citato
testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale
prospetto e’ trasmesso
alla sezione regionale di controllo della
Corte dei conti ed
e’ pubblicato, entro dieci giorni
dall’approvazione del
rendiconto, nel sito internet dell’ente locale.
Con atto di natura
non regolamentare, adottato d’intesa con la
Conferenza Stato-citta’
ed autonomie locali ai sensi dell’articolo 3
del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro
dell’interno, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, adotta
uno schema tipo del prospetto di cui al
primo periodo.
27. All’articolo 14,
comma 32, alinea, del citato decreto-legge n.
78 del 2010, le parole:
«31 dicembre 2013» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre
2012»; alla lettera a) del medesimo comma 32,
le parole «31 dicembre
2013» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2012».
28. Al fine di
verificare il perseguimento degli obiettivi di
semplificazione e di
riduzione delle spese da parte degli enti
locali, il prefetto
accerta che gli enti territoriali interessati
abbiano attuato,
entro i termini stabiliti, quanto previsto
dall’articolo 2, comma
186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, e successive
modificazioni, e dall’articolo 14, comma 32,
primo periodo, del
citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da
ultimo modificato dal
comma 27 del presente articolo. Nel caso in
cui, all’esito
dell’accertamento, il prefetto rilevi la mancata
attuazione di quanto
previsto dalle disposizioni di cui al primo
periodo, assegna agli
enti inadempienti un termine perentorio entro
il quale provvedere.
Decorso inutilmente detto termine, fermo
restando quanto
previsto dal secondo periodo, trova applicazione
l’articolo 8, commi 1,
2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
29. Le disposizioni di
cui al presente articolo si applicano ai
comuni appartenenti alle
regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di
Bolzano nel rispetto degli statuti delle
regioni e province
medesime, delle relative norme di attuazione e
secondo quanto previsto
dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009,
n. 42.
30. Dall’applicazione di
ciascuna delle disposizioni di cui al
presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
31. A decorrere
dall’anno 2013, le disposizioni vigenti in materia
di patto di stabilita’
interno per i comuni trovano applicazione nei
riguardi di tutti i
comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti
Art. 17
Disposizioni relative
al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro
1. Alla legge 30
dicembre 1986, n. 936 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l’articolo 2 e’
sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Composizione
del Consiglio). – 1. Il Consiglio nazionale
dell’economia e del
lavoro e’ composto da esperti, da rappresentanti
delle categorie
produttive e da rappresentanti delle associazioni di
promozione sociale e
delle organizzazioni di volontariato in numero
di settanta oltre al
presidente e al segretario generale, secondo la
ripartizione stabilita
con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare
entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.»;
b) l’articolo 14 e’
sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Pronunce del
CNEL). – 1. Gli atti del CNEL sono assunti a
maggioranza assoluta dei
suoi componenti in Assemblea. Il presidente,
sentiti i vicepresidenti
e il segretario generale, puo’ istituire
fino a quattro
commissioni istruttorie, in ciascuna delle quali
siedono non piu’ di
quindici consiglieri, proporzionalmente alle
varie rappresentanze.
La presidenza di ciascuna commissione
istruttoria spetta ad
uno dei vicepresidenti.».
2. Gli articoli 6, comma
1, e 15 della legge 30 dicembre 1986, n.
936, sono abrogati. E’
altresi’ abrogata, o coerentemente modificata,
ogni altra norma
incompatibile con le disposizioni di cui al presente
articolo. Decorsi
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente
della Repubblica di cui all’articolo 2 della
legge n. 936 del 1986,
come sostituito dal comma 1, lettera a), del
presente articolo,
decadono gli esperti e i rappresentanti del
Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro in carica e si
provvede alla nomina dei
nuovi esperti e dei nuovi rappresentanti in
conformita’ alla
ripartizione stabilita dal medesimo decreto.
Art. 18
Voli in classe
economica
1. I Parlamentari, gli
amministratori pubblici, i dipendenti delle
amministrazioni dello
Stato, centrali e periferiche, anche a
ordinamento autonomo,
gli amministratori, i dipendenti e i componenti
degli enti e organismi
pubblici, di aziende autonome e speciali, di
aziende a totale
partecipazione pubblica, di autorita’ amministrative
indipendenti o di altri
enti pubblici e i commissari straordinari
che, per gli spostamenti
e le missioni legate a ragioni di servizio
all’interno dei Paesi
appartenenti al Consiglio d’Europa utilizzano
il mezzo di trasporto
aereo, volano in classe economica. Resta fermo
quanto previsto
dall’articolo 1, comma 216, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
All’articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le parole
«al personale con qualifica non inferiore a
dirigente di prima
fascia e alle categorie equiparate, nonche’» sono
soppresse.
Art. 19
Disposizioni finali
1. Alle maggiori
spese derivanti dall’attuazione del presente
decreto, di cui,
rispettivamente, all’articolo 1 commi 16 e 25,
all’articolo 2 comma
2, all’articolo 5 e all’articolo 7, pari
complessivamente a
2.215,2 milioni di euro per l’anno 2012 a 132,8
milioni di euro per
l’anno 2013, 170,8 milioni di euro per l’anno
2014, 323 milioni di
euro per l’anno 2015 e 16 milioni di euro per
l’anno 2016, pari a, in
termini di indebitamento netto, 182,8 milioni
per l’anno 2013 ed a
320,8 milioni per l’anno 2014, si provvede con
quota parte delle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
2. Il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 19 bis
Disposizioni finali
concernenti le regioni a statuto speciale e
le province autonome
1. L’attuazione delle
disposizioni del presente decreto nelle
regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano avviene nel
rispetto dei loro statuti e delle relative norme
di attuazione e secondo
quanto previsto dall’articolo 27 della legge
5 maggio 2009, n. 42.
Art. 20
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle
Camere per la conversione in legge.
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